TUTELA DEI DEPOSITI
Master in Regolazione dell’attività e
dei mercati finanziari
Roma, 14 giugno 2013
Prof.ssa Illa Sabbatelli – [email protected] 338.3624307
Oggetto dell’analisi:

Attualità dell’argomento

Globalizzazione e finanza etica

Ragioni della tutela
: proteggere il risparmio
: salvaguardare la fiducia
: evitare la corsa agli sportelli (bank run e
bank panic)
: tutelare la stabilità
2
Art. 47 Cost.

“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l’esercizio del credito” (comma 1)

Tutela
diretta
del
risparmio
utilizzato
in
attività finanziarie

Tutela
del
risparmio
consapevole
e
inconsapevole (risparmio deposito e risparmio
investimento)
3
Trattati

Titolo VII Trattato:politica economica
e monetaria

Art. 127 TFUE:”l’obiettivo principale
del SEBC è il mantenimento della
stabilità dei prezzi”…e “sostenere le
politiche generali dell’Unione”.
4
Costituzione economica europea

Assenza di norma ad hoc

Altri Stati: tutela indiretta per via delle norme
della Costituzione economica e tutela indiretta dal
sistema disciplinare in materia bancaria: vigilanza
e tutela dei depositi

Unione: prospettiva di taglio macroeconomico
** Tutela del risparmio attraverso in mantenimento
della stabilità della moneta.
5
Disciplina ordinaria
efficienza dei mercati

e
strumenti
di
Vigilanza
: vigilanza prudenziale: controllo del grado di
rischio dell’attività e del livello di stabilità
:nuova architettura della vigilanza in Europa;
* vigilanza unica
6
INQUADRAMENTO GIURIDICO
TUTELA DEI DEPOSITI

DELLA
Questioni:
1)Strumento
di
tutela
diretta
o
indiretta?
2) Ex post o ex ante?
3) Extrema ratio o in via preventiva?
7
Strumento dell’azione di vigilanza

“Per il completamento del mercato unico
bancario la tutela dei depositi è essenziale
al pari delle regole prudenziali” (cons. 2
dir. 94/19/CE)

“La
garanzia
dei
depositi
è
un
completamento indispensabile del sistema
di vigilanza” (cons. 23 dir. 94/19/CE).
8
FONTI

Direttiva 94/19/CE

D.lgs. 4.12.1996, n. 659

Artt. 96-96 quater TUB

Direttiva 2009/14/CE

D.lgs. 24.3.2011, n. 49
9
I lavori precedenti alla direttiva

Art. 16 Proposta di direttiva 19.12.1985 sul risanamento e
liquidazione enti creditizi (prevedeva l’introduzione di sistemi di
garanzia dei depositi).

Lavori della proposta dal 1978

Raccomandazione
della
Commissione
europea
del
22.12.1986, n. 63

Proposta di direttiva COM (92) 188 def. del 4.6.1992 sulla
tutela dei depositi
10
Direttiva 94/19/CE del 30.5.94
Armonizzazione minima
Costruzione della fiducia

Adesione obbligatoria

Home country control

Livello minimo di copertura
11
Adesione obbligatoria
•
Art. 3 dir.:obbligatorietà ad un sistema
pena
l’impossibilità
di
accettare
depositi
•
Pluralità di sistemi (“uno o più sistemi
di garanzia”)
Adesione non requisito per il rilascio
dell’autorizzazione,
ma
per
lo
svolgimento dell’attività.
12
Livello minimo di copertura

Criticità per i diversi livelli negli Stati

Art. 7 dir.:fissazione di una soglia minima di
20.000 ECU, derogabile in melius dagli Stati

Compromesso:
valore
mediano
con
corresponsabilità del depositante per evitare il
moral hazard

Tutela per depositante
13
Presupposti

Deposito indisponibile, ossia dovuto e
pagabile, non pagato dalla banca

L’ente non è in grado né al momento
né a breve di rimborsare il deposito

Rimborso nel termine di tre mesi,
prorogabile fino a nove
14
Sistema di vigilanza
Home country control
Clausole:
1)
topping up (copertura integrativa: le filiali di
banche estere possono aderire al sistema più
favorevole del paese ospitante)
2)
export ban (divieto per il paese ospitante con
garanzia più debole di trarre vantaggio dal
sistema del paese d’origine; sino al 31.12.1999)
15
La legislazione nazionale

Adeguamento d.lgs. 4.12.1996, n. 659

Titolo IV, “Disciplina delle crisi”
Artt. 96-96 quater TUB
In precedenza art. 96 TUB, norma di
raccordo fra sistemi di liquidazione e
procedure di crisi, con BI con funzione
di coordinamento
16
Situazione in Italia precedente al
1996




Fondo centrale di garanzia delle casse
rurali ed artigiane del 1978
Fondo interbancario di tutela dei depositi
del 1987
Adesione volontaria
Risposta alle crisi degli anni ’70/80 (Banca
Privata Italiana del 1974 e Banco
Ambrosiano del 1982)
17
I sistemi di garanzia dei depositi oggi
Art. 96, comma 1: Le banche italiane aderiscono a
uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti
e riconosciuti in Italia.
* Rapporti con l’art. 14 TUB
* Pluralità di organismi
* Riconoscimento dei Fondi esistenti
* Automaticità della partecipazione ai Fondi
18
Associazione Europea
Garanzia dei Depositi

dei
Fondi
di
European Forum of Deposit Insurers
(EFDI).

Fondata nel 2002.

Adesione volontaria.

Funzione consultiva.

Scambio di informazioni e best practices
fra i Fondi membri.
19
Natura giuridica del FITD

Art. 96, co 4. I sistemi di garanzia hanno
natura di diritto privato

Il fondo è un consorzio

Le risorse finanziarie per il perseguimento
delle loro finalità sono fornite dalle banche
aderenti
20
Gli interventi del Fondo

Art. 96 bis TUB

OBBLIGATORIO

Rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche
autorizzate in Italia.
FACOLTATIVO
Previsione di ulteriori casi e forme di intervento
DESTINATARI DELL’INTERVENTO DEL FONDO

banche autorizzate in Italia

succursali comunitarie di banche italiane


succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in
via integrativa a un sistema di garanzia italiano, nei casi in cui sia
intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
succursali extracomunitarie delle banche italiane se previsto dai sistemi.
21
Oggetto del rimborso



Art. 96 bis, comma 3.
Crediti relativi ai fondi acquisiti dalle
banche con obbligo di restituzione, sotto
forma di depositi o sotto altra forma,
nonché agli assegni circolari e gli altri titoli
di credito ad essi assimilabili, certificati di
deposito nominativi
Non è necessaria richiesta
22
Le esclusioni
O per il soggetto o per la forma tecnica
Art. 96 bis, comma 4.
i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;



le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni,
pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia
intervenuta una condanna per riciclaggio;
i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti
regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici
territoriali;

i depositi interbancari

(obbligazioni, azioni, titoli di stato, pronti conto termine)
23
Tutela del depositante e non del deposito
Conto cointestato

Conto
cointestato:Euro
100.000,00
per
ciascun
cointestatario

Conto
100.000,00
e
2
cointestatari:50.000,00
a
cointestatario

Conto
300.000,00
e
2
cointestatari:
100.000,00
a
cointestatario

3 conti di cui 1 cointestato fra 2: il conto cointestato si
divide in 2 e l’importo si somma agli altri: limite sempre
100.000,00
24
Limite per banca

Limite
di
copertura
applicato
ad
ogni
banca
aderente: 2 conti su due banche: 100.000,00 per
ogni banca

Diversi conti presso una banca,la somma di euro
100.000,00 si applica alla somma dei depositi dei
vari conti: 3 conti per euro 180.000,00: rimborso di
euro 100.000,00

Banca straniera che opera in Italia: se aderisce al
FIDT, garanzia italiana; se non aderisce, garanzia
del paese d’origine
25
Gli interventi di sostegno
art. 29 Statuto
.
In caso di amministrazione straordinaria
quando
sussistano prospettive di risanamento e ove sia
prevedibile un minor onere rispetto a quello
riveniente dall'intervento in caso di liquidazione:
•
Finanziamenti;
•
Garanzie;
•
Assunzione di partecipazioni.
26
Esclusione dal sistema

art. 96 quater

per inadempimento di eccezionale gravità
degli obblighi derivanti dall’adesione al
sistema e rivenienti dallo Statuto

norma di salvaguardia:i depositi vengono
tutelati sino alla data di ricezione della
comunicazione dell’esclusione
27
Il ruolo della Banca d’Italia

art. 96 ter TUB

a) riconosce i sistemi di garanzia e ne approva gli statuti;





b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle
crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;
c) disciplina le modalità di rimborso;
d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni
delle banche dai sistemi stessi;
e) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per
informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono,
f) aggiornare il limite di rimborso
Criterio guida: protezione del risparmiatore e garanzia stabilità
28
Le risorse
1)
Per il funzionamento del Fondo (periodici o a
richiesta): fondo consortile
2)
Per gli interventi (a chiamata, ex post)
Diversi sistemi di contribuzione:
1) Ex post (mancanza di immediata liquidità e
ricadute sui tempi del rimborso)
2) Ex ante (costi per il sistema che porterebbero alla
restrizione del credito)
3) Misto
29
Fondo di garanzia dei depositanti
del credito cooperativo

Liquidazione Fondo centrale garanzia CRA

14.3.1997 nuovo Fondo

Statuto (marzo 2012). Forma: consorzio.

Intervento anche al di fuori delle procedure di crisi.
Artt. 32 e 34 Statuto in caso di liquidazione
amministrativa e di amministrazione straordinaria
coatta
Art. 35 Statuto in caso di situazione di difficoltà (integrativi)
A condizione:piano di risanamento con proposta di iniziative ed
interventi da assumere
Sostegno: finanziamenti onerosi o gratuiti, garanzie

Strumento di mutualità interna del sistema cooperativo

Sistema contributivo ex post, a chiamata, ruolo ICRREA
30
Direttiva 2009/14/CE
Rafforzamento della tutela
Armonizzazione massima
1)
Aumento del livello minimo di copertura a
100.000 euro (prop. “almeno a 100.000,00”)
2)
Diminuzione del termine di rimborso a venti
giorni, prorogabile di dieci giorni in circostanze
eccezionali
3)
Adeguamento importo rimborsabile in funzione
del tasso di inflazione
31
Adeguamento in Italia
Art. 96 bis, comma 5, TUB

Riduzione da euro 103.291,38 a euro
100.000,00;

Aggiornamento del limite in funzione del
tasso
di
sulla
base
prezzi
al
inflazione
nell’Unione
europea
dell’indice
armonizzato
consumo
pubblicato
dei
dalla
Commissione europea
32
Le proposte di modifica
•
Comunicazione Commissione del 27.11.2006 sul
riesame della dir. 94/19/CE: Fondo paneuropeo
•
proposta di direttiva del 12.7.2010, COM (2010)
368 def.
•
emendamenti del Parlamento europeo del 14.6.11
e del 16.2.2012
33
Obiettivi

Considerando 3 prop. “I sistemi di garanzia
rappresentano
un
importante
complemento
dell’operato delle autorità di vigilanza”.

Mod. Parlamento: “…occorre prevedere accanto
alla funzione di rimborso dei depositi….misure di
prevenzione e sostegno…e articolare sistemi di
allerta precoce”.
34
I nuovi contenuti

Meccanismi di funding

Sistema di contribuzione parzialmente ex ante (Atti di
Commissione del 2006 e BCE del 2008 e del 2011).

i
DGS
devono
poter
disporre
dell'1,5%
dei
depositi
ammissibili ("livello obiettivo") per consolidare la stabilità
finanziaria.

Se quelli ex ante sono insufficienti le banche versano
contributi straordinari ex post sino allo 0,5% dei depositi

i fondi ex ante costituiranno il 75% dei finanziamenti dei
DGS, i contributi ex post il 25%.
35
Determinazione dei contributi

I contributi degli enti creditizi ai DGS
devono essere calcolati in base ai loro
profili di rischio in modo armonizzato

indicatori: adeguatezza patrimoniale,
qualità delle attività, redditività e
liquidità.
36
Limite di rimborso
euro 100.000,00 non derogabile neanche in melius tranne
che per:
*
i depositi derivanti da operazioni immobiliari realizzate per
finalità residenziali private e per i depositi che soddisfano
esigenze di carattere sociale e che sono collegati a
particolari eventi della vita, quali il matrimonio, il divorzio,
l’invalidità o il decesso del depositante, purchè la copertura
sia limitata a dodici mesi
* oggetto di riesame periodico, almeno ogni 5 anni
* riduzione a 7 giorni del termine di rimborso, 5 giorni per
l’emendamento del Parlamento
37
Trasparenza



Informazione ai depositanti
chi vuole aprire un deposito deve
sottoscrivere un foglio informativo che
contiene tutte le informazioni rilevanti circa
la copertura dei depositi da parte del DGS
responsabile.
Il titolare di un deposito esistente deve
essere informato tramite l'estratto conto.
38
Sistema di prestiti fra sistemi

Volontario

prestito al DGS al massimo lo 0,5% dei
suoi depositi ammissibili

Rimborso con interessi in 5 anni

Cooperazione
fra
sistemi,
sistemi
transfrontalieri

Potere di vigilanza dell’EBA
39
Sistema europeo di sistemi
nazionali di garanzia dei depositi
Art. 3 prop. Dir. Possibilità di fusione fra organismi di diversi Stati
Art. 1 prop. Dir. rete di sicurezza comune: Sistema di allerta precoce

ruolo di coordinamento e vigilanza dell’EBA, in consultazione con il
Forum europeo di tutela dei depositi.
Compiti dell’EBA

raccogliere informazioni sull'importo dei depositi e trasmettere al
Comitato europeo sul rischio sistemico

coordinare le prove di stress dei DGS

confermare se un DGS può prendere a prestito fondi da altri DGS;

comporre le controversie tra i DGS.
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