ARTICOLO 3 CEDU La nozione di tortura e trattamenti inumani e degradanti Il trattamento dei detenuti e la questione del sovraffollamento carcerario Articolo 3 CEDU Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti 1) Divieto inderogabile e assoluto - Inderogabilità: nessuna deroga è ammessa ai sensi dell’art. 15 § 2 della Convenzione neanche in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione; - Assolutezza: la Convenzione vieta in termini assoluti la tortura ed i trattamenti e le pene inumani e degradanti, a prescindere da: Elementi soggettivi (condotta e/o pericolosità della persona coinvolta); Elementi oggettivi (lotta al crimine organizzato, Labita c. Italia, 2000; lotta al terrorismo, Selmouni c. Francia, 1999; necessità di salvare una vita umana, Gäfgen c. Germania, 2010); 2) Soglia di gravità -Affinché una pena o un trattamento possano essere qualificati inumani o degradanti, la sofferenza o l’umiliazione inflitte alla vittima devono oltrepassare quelle che una determinata forma di trattamento o di pena legittimi inevitabilmente comporta ; - La valutazione della “soglia di gravità” è una valutazione relativa in quanto dipendente da tutte le circostanze del caso esaminato quali: le modalità; la durata; effetti fisici e mentali; in certi casi il sesso, l’età e lo stato di salute della vittima (Irlanda c. Regno Unito, 1978); • Questi elementi rilevano sia ai fini della valutazione del raggiungimento della soglia di gravità per l’applicabilità dell’articolo 3 della Convenzione sia ai fini della qualificazione dei trattamenti come degradanti, inumani o come tortura; • Non sempre la Corte si sofferma a qualificare il trattamento esaminato e talvolta si limita a constatare una violazione dell’articolo 3 nel suo complesso; • La distinzione tra tortura e altre forme di maltrattamenti ha una duplice valenza: 1) ai fini della quantificazione dell’equa soddisfazione eventualmente accordata dalla Corte ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione; 2) in relazione convenuto; alla reputazione dello Stato 3) Definizioni: Trattamenti degradanti • Un trattamento è considerato degradante quando umilia o svilisce un individuo mostrando una mancanza di rispetto per la sua dignità umana o generando sentimenti di paura, angoscia o inferiorità in grado di infrangere la sua resistenza morale e fisica (Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, 2002); • Elementi centrali sono l’umiliazione e lo svilimento della persona. • La natura pubblica del trattamento è un elemento rilevante ma non essenziale; una persona può essere umiliata e svilita anche solo ai suoi propri occhi (Tyrer c. Regno Unito, n. 5856/72, 1978); • L’intenzionalità non è un elemento imprescindibile; un trattamento può essere degradante e quindi in violazione dell’articolo 3 anche laddove manchi la volontà di umiliare e svilire la vittima (Peers c. Grecia, n. 28524/95, 2001). • Iwanczuk c. Polonia, n. 25196/94, 2001 • Il ricorrente, detenuto in attesa di giudizio, chiese di poter esercitare il suo diritto di voto in occasione delle elezioni parlamentari, recandosi nell’apposita stanza predisposta nell’istituto in cui si trovava. Al ricorrente venne detto che al fine di poter votare doveva sottoporsi ad una perquisizione corporale; venne quindi fatto spogliare davanti a un gruppo di guardie carcerarie, insultato e deriso. Al suo rifiuto di spogliarsi completamente non gli venne permesso di votare; • La Corte non ha riscontrato alcun elemento (ragioni di sicurezza, condotta del ricorrente) che potesse giustificare una tale perquisizione che, unitamente al comportamento delle guardie, aveva umiliato e svilito il ricorrente; Trattamenti inumani • Un trattamento che provochi delle lesioni corporali o una sofferenza fisica o mentale di particolare intensità (Kudla c. Polonia, GC, n. 30210/96, 2000); • Anche la sola sofferenza mentale può essere sufficiente per qualificare un trattamento come inumano: - La sofferenza e l’angoscia patite dai genitori di una persona scomparsa (anche a causa dell’inadeguatezza delle indagini condotte e quindi dell’incertezza sulle sorti dello scomparso) possono essere qualificate come trattamento inumano (Bazorkina c. Russia, n. 69481/01, 2006); • Nei trattamenti inumani la condotta non necessariamente deve essere volta a provocare sofferenza; non è necessaria la volontarietà (Irlanda c. Regno Unito, n. 5310/71, 1978); • Non è necessario che la sofferenza sia inflitta per perseguire uno scopo preciso (Denizci c. Cipro, n. 25316/94, 2001); • La gravità e l’intensità della sofferenza sono gli elementi principali da tenere in considerazione per distinguere la nozione di trattamenti inumani da quella di tortura (Irlanda c. Regno Unito, n. 5310/71, 1978); • Rehbock c. Slovenia, n. 29462/95, 2000 - Eccessivo uso della forza durante un arresto. Il ricorrente riportò una doppia frattura della mandibola e molteplici contusioni sul viso a seguito del suo arresto da parte di un gruppo di 13 agenti di polizia. Nel constatare che vi era stato un uso eccessivo della violenza e che tale condotta andava qualificata come trattamento inumano, la Corte ha considerato la gravità delle lesioni riportate, che l’arresto era stato pianificato, che il ricorrente era disarmato e non costituiva una minaccia, che i fatti non erano stati oggetto di alcun procedimento interno e che le spiegazioni fornite dal governo non erano né credibili né coerenti. Tortura • La Corte ha definito la tortura come un trattamento inumano intenzionale che provochi una sofferenza molto acuta e crudele (Irlanda c. Regno Unito, n. 5310/71, 1978); • Una minaccia seria e credibile di tortura può essere qualificata come tortura; la paura di subire tortura fisica può di per sé costituire tortura mentale (Gafgën c. Germania, [GC], n. 22978/05, 2010); • La giurisprudenza della CEDU, in relazione alla definizione di tortura, fa spesso riferimento all’articolo 1 della Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti inumani, crudeli e degradanti che definisce la tortura come: • Qualsiasi atto con il quale siano inflitti intenzionalmente ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere informazioni, di punirla, di intimidirla o di discriminarla... Elementi costitutivi: Intenzionalità ( condotta che intende provocare sofferenza); Scopo (ottenere informazioni, punire, intimidire); Sofferenza acuta, crudele e intensa; • Aksoy c. Turchia, n. 21987/93, 1996 – Il ricorrente, durante la sua detenzione, subì una forma di tortura definita “palestinian hanging” che consiste nel legare con una lunga corda i polsi dietro la schiena e poi nell'issare il corpo per mezzo di una carrucola. Il peso del corpo viene così a gravare tutto sulle giunture delle spalle, provocando uno strappo dei muscoli e la slogatura delle braccia all'altezza dell'articolazione delle spalle. A seguito di questo trattamento il ricorrente riportò la paralisi di entrambe le braccia; • Aydin c. Turchia, n. 23178/94, 1997 – La ricorrente, una ragazza di 17 anni di origini curde, venne arrestata insieme al padre e alla sorella e detenuta per giorni durante i quali venne, bendata, derisa, minacciata, picchiata e infine violentata da un agente di polizia. Le sofferenze inflitte alla ricorrente, tenuto conto delle circostanze del caso e della sua età, erano di una gravità e crudeltà tali da qualificarsi come tortura. La Corte ha altresì specificato che avrebbe raggiunto la stessa conclusione anche considerando il solo episodio di stupro. Ilascu e altri c. Moldavia e Russia, GC, n. 48787/99, 2004 Condizioni di detenzione qualificate come tortura - Ricorrente condannato a morte e tenuto in isolamento per 8 anni; nella sua cella non entrava luce naturale; unica fonte di luce proveniva da una lampadina posta nel corridoio; non vi era riscaldamento né acqua calda; divieto di parlare con gli altri detenuti e con le guardie; divieto di ricevere e inviare corrispondenza; divieto di accesso all’aria aperta; passeggiata giornaliera si svolgeva di sera all’interno del carcere e in solitaria; accesso alle docce a distanza di mesi l’uno dall’altro; cibo proveniente dalla famiglia veniva fatto marcire; ricorrente percosso brutalmente più volte; accesso a cure mediche pressoché inesistente nonostante le condizioni di salute precarie; Criteri distintivi: valutazione relativa (caratteristiche soggettive della vittima) e in concreto (modalità, durata ecc.); Trattamenti degradanti e trattamenti inumani sentimento umiliazione v. sofferenza psicofisica Trattamenti inumani e tortura - Intensità della sofferenza inflitta alle vittime; - Scopo; - Intenzionalità; Interpretazione evolutiva • Progressiva sensibilizzazione e abbassamento della soglia minima di gravità: Irlanda c. Regno Unito, n. 5310/71, 1978; Selmouni c. Francia, [GC], n. 25803/94, 1999; Gafgën c. Germania, [GC], n. 22978/05, 2010; Cestaro c. Italia, n. 6884/11, 7 aprile 2015; Irlanda c. Regno Unito n. 5310/71, 1978 • Cinque tecniche di interrogatorio: privazione del sonno; Immobilizzazione in “posizioni stressanti”; esposizione a rumore assordante; privazione di cibo e acqua; incappucciamento. • Nonostante fossero utilizzate al fine di estorcere informazioni ed in maniera intenzionale e sistematica (elementi propri della tortura), le cinque tecniche di interrogatorio non cagionavano sofferenze di intensità e crudeltà tali da poter essere qualificate come tortura; • La Corte ha constatato che le cinque tecniche utilizzate in combinazione tra loro potevano essere qualificate come trattamenti inumani e degradanti. Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, 1999 • La Convenzione é uno strumento vivente che deve essere interpretato alla luce delle condizioni di vita attuali e pertanto atti precedentemente qualificati inumani e degradanti possono essere qualificati successivamente come tortura; • Il ricorrente per giorni nelle mani della polizia era stato, inter alia, picchiato ripetutamente in maniera violenta, trascinato per i capelli lungo il corridoio, fatto passare tra due file di agenti che lo percuotevano ed infine un agente gli aveva urinato addosso. • La Corte ha concluso che la violenza fisica e psichica subita dal ricorrente, considerata nel suo insieme, gli aveva provocato dolori e sofferenze acuti ed aveva un carattere di particolare gravità e crudeltà; • Tale violenza era stata inflitta intenzionalmente e con lo scopo, inter alia, di fargli confessare i crimini dei quali era sospettato; • Una tale condotta, perpetrata per giorni durante gli interrogatori, doveva essere qualificata come tortura ai sensi dell’articolo 3 CEDU. Gafgën c. Germania [GC], n. 22978/05, 2010 • Anticipazione della tutela: applicazione dell’articolo 3 anche ai casi di minaccia di tortura o trattamenti inumani e degradanti, ovvero in assenza di condotte concrete; • Nel corso di un interrogatorio un ispettore, eseguendo un preciso ordine di un superiore, disse al ricorrente che avrebbe sofferto dolori notevoli per mano di una persona appositamente addestrata se non avesse rivelato dove si trovava il bambino che aveva rapito. • Per timore di essere sottoposto alle misure di cui era stato minacciato, il ricorrente rivelò il preciso luogo in cui si trovava il bambino dopo circa dieci minuti di interrogatorio; • La CEDU ha constatato che il ricorrente era stato sottoposto a minacce sufficientemente reali e dirette di maltrattamento intenzionale da un pubblico ufficiale al fine di ottenere informazioni; • Tuttavia, la Corte ha qualificato tale condotta come trattamento inumano in quanto il livello di crudeltà necessario per concludere che vi era stata tortura non era stato raggiunto tenuto conto: della breve durata dell’interrogatorio (10 min.); della situazione generale di tensione; del fatto che le minacce non si fossero concretizzate; che non era stato dimostrato che tali minacce avessero avuto conseguenze di lungo periodo sulla salute del ricorrente. Cestaro c. Italia, n. 6884/11, 7 aprile 2015 • La Corte qualifica come atti di tortura i maltrattamenti subiti dal ricorrente nonostante questi siano stati inflitti senza uno scopo apparente; • Si può avere tortura anche quando c'è solo la volontà di usare violenza in modo del tutto gratuito, senza una ragione precisa; • Affievolimento dell’importanza dello scopo preciso come elemento della nozione di tortura (?); Articolo 3 applicato al regime detentivo • La Convenzione EDU non prevede disposizioni espresse in materia di esecuzione della pena e diritti delle persone detenute. • Esiste tuttavia un corpus giurisprudenziale importante che ha permesso di costruire degli standard europei in materia di trattamento carcerario, che impongono agli Stati di adeguare le condizioni di detenzione alle esigenze convenzionali. • Dall’interpretazione della norma, la Corte ha fatto discendere due principi importanti: 1) l’interdizione di pene inumane e degradanti • Ad esempio le pene corporali (suscettibili di essere qualificate come pene inumane per il livello di violenza o degradanti per il livello di umiliazione); • La Corte ha avuto un ruolo importante nella scomparsa in Europa delle pene corporali, che hanno fatto parte dell’arsenale giuridico di alcuni stati membri fino agli anni ’70 (Tyrer c. Royaume-Uni, 25 aprile 1978). 2) Modalità di esecuzione della pena devono essere compatibili con il rispetto della dignità umana (protezione indiretta) • La carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato; • La pena della carcerazione non è di per sé contraria alla Convenzione. Tuttavia le modalità di esecuzione e la durata della pena possono sollevare dei problemi rispetto all’articolo 3 della Convenzione (Vinter c. Regno Unito, [GC], n. 66069/09, 2013). Kudla c. Polonia, [GC], n. 30210/96, 2000: diritto a condizioni di detenzione rispettose della dignità umana (protezione diretta) • Per la prima volta la Corte afferma che l’articolo 3 della Convenzione garantisce il diritto di tutte le persone detenute a delle condizioni di detenzione conformi alla dignità umana; • Interpretazione costruttiva dell’articolo 3; salto di qualità da protezione indiretta a protezione diretta; • Obbligo negativo per lo Stato di non sottoporre i detenuti a delle condizioni di detenzione contrarie all’art. 3; • Obblighi positivi: 1) Garantire delle condizioni di detenzione compatibili con il rispetto della dignità umana ; 2) Assicurare che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l’interessato ad un livello di sofferenza che ecceda quella inerente alla privazione della libertà personale ; 3) Tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto devono essere assicurati adeguatamente . Quali sono gli elementi che la Corte valuta? • Effetto cumulativo: la Corte valuta le condizioni di detenzione nel loro complesso e il loro effetto sul benessere del detenuto; rilevante é anche la durata del periodo di detenzione esaminato; • Centralità dello spazio detentivo personale (Kalashnikov c. Russia, 15 luglio 2002, n. 47095/99): la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire l’elemento centrale da prendere in considerazione; Il grave sovraffollamento pone di per sé un problema ai fini del rispetto dell’art. 3 della Convenzione; Il ruolo dei rapporti del CPT • La Corte prende in considerazione i rapporti del Comitato del Consiglio d’ Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), che, pur se non vincolanti, individuano come auspicabile uno spazio minimo di 4 mq per detenuto; • La Corte distingue tra ciò che è auspicabile (almeno 4 mq per detenuto) e ciò che è (quasi sempre) intollerabile (meno di 3 mq). Evoluzione della giurisprudenza in materia di spazio vitale minimo: la problematica soglia dei 3 mq • < 3mq violazione di per sé (ex multis Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, 2009); • < 3mq forte presunzione di violazione (Ananyev c. Russia, n. 42525/07, 2012); • < 3 mq circostanze in cui la presunzione di violazione può essere vinta (Muršić c. Croazia, n. 7334/13, 12 marzo 2015); < 3mq - violazione di per sé Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, 2009 In una prima fase della sua giurisprudenza la Corte ha riscontrato un automatismo della violazione in ipotesi di spazio minimo inferiore ai 3 mq: Quando lo spazio individuale è inferiore a 3mq il sovraffollamento è considerato così grave da giustificare di per sé una constatazione di violazione dell’articolo 3; Irrilevanza delle altre condizioni di detenzione; 3 mq soglia irriducibile al di sotto della quale scatta la constatazione della violazione; Aspetti problematici: • La mancanza di spazio può essere un criterio autonomo e unico per riscontrare una violazione della Convenzione? • La posizione del giudice Zagrebelsky nella sua opinione dissenziente in Sulejmanovic: l’esigenza di una valutazione globale delle condizioni di detenzione; < 3mq - forte presunzione di violazione: Ananyev c. Russia, n. 42525/07, 2012 • Ogni detenuto deve avere uno spazio individuale di almeno 3 mq; • Ogni detenuto deve avere il proprio letto; • La superficie complessiva della cella deve essere tale da permettere il libero movimento dei suoi occupanti tra il mobilio della cella; • L’assenza di anche solo uno dei suddetti elementi genera, di per sé, una forte presunzione che le condizioni di detenzione costituiscano un trattamento degradante ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione; < 3 mq circostanze in cui la presunzione di violazione può essere vinta: Muršić c. Croazia, 2015 a) Restrizione dello spazio personale minimo breve e occasionale; b) Tempo trascorso fuori dalla cella sufficiente a compensare l’esiguità dello spazio; c) Adeguatezza delle condizioni generali dell’istituto penitenziario nel suo insieme; Casi in cui la forte presunzione di violazione “difficilmente” può essere vinta a) Flagrante mancanza di spazio; b) Restrizione in strutture inappropriate (aeroporti, stazioni di polizia ecc.); c) Acclarata inadeguatezza di carattere strutturale del carcere (es. precedenti condanne da parte della CEDU). Applicazione dei criteri Muršić Cojan c. Romania, 28 Aprile 2015 Spazio a disposizione di poco inferiore a 3mq; ↓ Forte presunzione di violazione; ↓ Presunzione non può essere vinta in quanto già in precedenza la Corte aveva constatato che le condizioni di detenzione nel carcere in questione non erano in linea con gli standard convenzionali; ↓ Violazione Spazio personale fra 3 e 4 mq – La mancanza di spazio deve essere aggravata da altri elementi per raggiungere la soglia minima di gravità richiesta dall’articolo 3 della Convenzione; – La Corte sottolinea l’esigenza di un approccio globale e di una valutazione delle condizioni di detenzione nel loro complesso; – Effetto cumulativo: valutazione dell’effetto che i diversi aspetti legati alle condizioni di detenzione hanno sul benessere del detenuto; Gli elementi valutati dalla Corte sono quelli normalmente richiamati nei rapporti del CPT: 1.Possibilità di svolgere attività fisica all’aria aperta; 2.Illuminazione, aerazione e riscaldamento delle celle; 3.Possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato; rispetto delle esigenze sanitarie di base; 4.Tutela della salute; 1. Possibilità di svolgere attività fisica all’aria aperta L’accesso limitato all’aria aperta può aggravare la situazione del detenuto, ristretto in una cella sovraffollata per tutta la giornata (Ananyev c. Russia, n. 42525/07, 2012); L’inadeguatezza dello spazio riservato a tali attività è un elemento da prendere in considerazione (Moiseyev c. Russia, n. 62936/00, 2008): inadeguatezza dello spazio di poco più grande di una cella, circondato da muri alti 3m e coperto da una rete metallica; 2. Illuminazione e aerazione naturale delle celle La mancanza di aerazione e illuminazione naturale delle celle può aggravare la situazione del detenuto ristretto in condizioni di sovraffollamento e lascia propendere per una violazione dell’articolo 3 (Grigoryevskikh c. Russia, n. 22/03, 2009); In mancanza di doglianze riferite al sovraffollamento o all’inadeguatezza del sistema di ventilazione artificiale, la mancanza di illuminazione e areazione naturale non è di per sé sufficiente ad integrare una violazione dell’art. 3 CEDU (Matyush c. Russia, n. 14850/03, 2008); Aerazione e illuminazione naturale non devono essere confuse con esposizione a condizioni esterne proibitive quali forte calore in estate e freddo estremo in inverno (Petrenko c. Russia, n. 30112/04, 2011); In Russia, per esempio, fino ai primi anni 2000 nei centri di detenzione provvisoria le celle erano provviste di inferriate o lastre metalliche apposte alle finestre che in assenza di vetri non solo proibivano l'accesso di luce ad aria ma non impedivano l’esposizione alle condizioni proibitive di cui sopra (Starokadomskiy c. Russia, n. 42239/02, 2008); 3. Possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato - rispetto delle esigenze sanitarie di base Servizi igienici adeguatamente isolati dal resto della cella al fine di salvaguardare l’igiene dell’ambiente e consentire al detenuto di accedervi in maniera riservata (Moiseyev c. Russia, n. 62936/00, 2008); Deve essere garantito l’accesso alle docce in modo da curare adeguatamente l’igiene personale (Seleznev c. Russia, n. 15591/03, 2008); Precauzioni igieniche di base per la disinfezione e disinfestazione delle celle (Ananyev c. Russia, n. 42525/07, 2012); 4. Tutela della salute • Le condizioni detentive di una persona malata devono garantire la tutela della sua salute, tenuto conto delle contingenze ordinarie e ragionevoli della carcerazione (Scoppola c. Italia, no. 4, n. 5050/09, 2012). • La mancanza di adeguate cure mediche può in linea di principio costituire un trattamento contrario all’articolo 3 (Cirillo c. Italia, n. 36276/10, 2013); Il vaglio della Corte si basa essenzialmente su tre elementi: 1. Le condizioni di salute della persona detenuta; 2. La reazione delle autorità competenti e la qualità delle cure mediche dispensate; 3. L’opportunità di mantenere lo stato detentivo alla luce delle condizioni di salute del ricorrente. • La Corte esige innanzitutto un pertinente inquadramento medico del malato; le autorità competenti devono provvedere a garantire la diagnosi e il trattamento della patologia, assicurando la somministrazione della terapia prescritta dai medici; • La diligenza e la celerità della risposta da parte delle autorità sono elementi che la Corte tiene in considerazione quando deve valutare il rispetto degli obblighi derivanti dall’art. 3 della Convenzione. • Dall’articolo 3 della Convenzione non può dedursi un obbligo generale di rimettere in libertà o di trasferire in un ospedale civile un detenuto, anche se quest’ultimo è affetto da una malattia particolarmente difficile da curare; • Tuttavia, tale articolo impone in ogni caso allo Stato di tutelare l’integrità fisica delle persone private della libertà e quindi la Corte non esclude che, in condizioni particolarmente gravi, una buona amministrazione della giustizia penale esiga l’adozione di misure di natura umanitaria per farvi fronte (Cirillo c. Italia, n. 36276/10, 2013); • Tale esigenza è il corollario del principio per cui, in uno Stato di diritto, la «capacità» di scontare una pena detentiva, è condizione imprescindibile per l’esecuzione della pena stessa. • L’ambiente carcerario deve essere adeguato alle specifiche esigenze legate alla salute della persona detenuta, assicurando, particolarmente alle persone affette da handicap fisici importanti, di poter provvedere ai propri bisogni quotidiani (Scoppola c. Italia (no. 4), n. 65050/09, 2012); • Il mantenimento in stato detentivo di una persona tetraplegica, in condizioni inidonee al suo stato di salute, costituisce un trattamento degradante (Price c. Regno Unito, n. 33394/96, 2001) Cenni di natura procedurale 1 ) Esaurimento dei rimedi interni (articolo 35 § 1 della Convenzione) • Stretto legame tra obbligo di esaurimento dei rimedi interni, condizioni di detenzione e diritto ad un ricorso effettivo (articolo 13); • L’obbligo di esaurire i rimedi interni disponibili è limitato a quei rimedi verosimilmente effettivi, sufficienti ed accessibili; • Nella valutazione dell’effettività dei rimedi riguardanti denunce di cattive condizioni detentive, la questione fondamentale è stabilire se la persona interessata possa ottenere dai giudici interni una riparazione diretta ed appropriata, e non semplicemente una tutela indiretta dei diritti sanciti dall’articolo 3 della Convenzione; • Quindi, un’azione esclusivamente risarcitoria non può essere considerata sufficiente per quanto riguarda le denunce di condizioni d’internamento o di detenzione asseritamente contrarie all’articolo 3; • Perché un sistema di tutela dei diritti dei detenuti sanciti dall’articolo 3 della Convenzione sia effettivo, i rimedi preventivi e compensativi devono coesistere in modo complementare (Ananyev c. Russia, 2012); • Il Governo, quando eccepisce il mancato esaurimento, deve convincere la Corte che il ricorso esistente era effettivo e disponibile sia in teoria che in pratica all’epoca dei fatti, vale a dire che era accessibile, era in grado di offrire al ricorrente la riparazione delle doglianze e presentava ragionevoli prospettive di successo. 2) Onere della prova • La Corte é consapevole delle difficoltà oggettive che un detenuto incontra nel reperire elementi di prova circa le sue condizioni di detenzione (es. fotografie della cella, misure in termini di spazio, aereazione e luminosità della stessa); • Il ricorrente dovrà fornire un resoconto elaborato e coerente delle condizioni in cui é detenuto indicando gli elementi specifici (es. riferimenti temporali della detenzione) in grado di permettere alla Corte di valutare la non manifesta inammissibilità delle doglianze e quindi di comunicare il caso al Governo convenuto; • Nei casi riguardanti le condizioni detentive, la procedura prevista dalla Convenzione non si presta ad un’applicazione rigorosa del principio affirmanti incumbit probatio (l’onere della prova spetta a colui che afferma) in quanto, inevitabilmente, il governo convenuto è talvolta l’unico ad avere accesso alle informazioni che possono confermare o inficiare le affermazioni del ricorrente; • Una volta comunicato il ricorso al Governo l’onere della prova grava su quest’ultimo; • Il fatto che la versione del Governo possa contraddire quella fornita dal ricorrente non può, in mancanza di un qualsiasi documento o spiegazione pertinenti da parte del Governo, indurre la Corte a rigettare le affermazioni dell’interessato come non provate; • Quando il Governo non produce elementi di prova convincenti circa le condizioni di detenzione in un dato istituto penitenziario la Corte può trarne delle conclusioni circa la fondatezza delle asserzioni del ricorrente a riguardo; • Nel caso Torreggiani le versioni delle parti divergevano, inter alia, quanto alle dimensioni delle celle occupate dai ricorrenti in uno dei due istituti penitenziari; • Non avendo il Governo presentato informazioni pertinenti idonee a giustificare le proprie affermazioni, la Corte ha esaminato la questione delle condizioni detentive dei ricorrenti sulla base delle affermazioni degli interessati e alla luce di tutte quante le informazioni in suo possesso. 3) Sentenze pilota (articolo 61 Regolamento della Corte) • Strumento procedurale ampiamente utilizzato dalla Corte in casi riguardanti le condizioni detentive; • Mette in luce l’esistenza di un problema strutturale che ha dato vita a numerose richieste pendenti davanti alla Corte; • Indica nel dispositivo, le misure o azioni particolari che lo Stato convenuto dovrà adottare; può fissare un termine per l’adozione delle misure indicate; • Può rinviare l’esame di tutti i ricorsi che traggono origine da uno stesso motivo in attesa dell’adozione delle misure indicate nel dispositivo della sentenza pilota; Dinamica della sentenza pilota Corte EDU - Sentenza Pilota (Sentenza Torreggiani c. Italia, n. 43517/09, 2013) ↓ Comitato dei Ministri (Monitoraggio esecuzione della sentenza Decisioni CM giugno e dicembre 2014) ↓ Governo (Rimedio preventivo e compensativo DL n. 146/2013 e DL n. 92/2014) ↓ Corte EDU - Decisione di inammissibilità (Stella c. Italia, n. 49169/09, 2014)