ARTICOLO 3 CEDU
 La nozione di tortura e trattamenti
inumani e degradanti
Il trattamento dei detenuti e la
questione del sovraffollamento
carcerario
Articolo 3 CEDU
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a
pene o trattamenti inumani o degradanti
1) Divieto inderogabile e assoluto
-
Inderogabilità: nessuna deroga è ammessa ai sensi
dell’art. 15 § 2 della Convenzione neanche in caso di
guerra o in caso di altro pericolo pubblico che
minacci la vita della nazione;
- Assolutezza: la Convenzione vieta in termini assoluti
la tortura ed i trattamenti e le pene inumani e
degradanti, a prescindere da:
Elementi soggettivi (condotta e/o pericolosità della
persona coinvolta);
Elementi oggettivi (lotta al crimine organizzato, Labita
c. Italia, 2000; lotta al terrorismo, Selmouni c. Francia,
1999; necessità di salvare una vita umana, Gäfgen c.
Germania, 2010);
2) Soglia di gravità
-Affinché una pena o un trattamento possano essere
qualificati inumani o degradanti, la sofferenza o
l’umiliazione inflitte alla vittima devono oltrepassare
quelle che una determinata forma di trattamento o di
pena legittimi inevitabilmente comporta ;
- La valutazione della “soglia di gravità” è una
valutazione relativa in quanto dipendente da tutte le
circostanze del caso esaminato quali:




le modalità;
la durata;
effetti fisici e mentali;
in certi casi il sesso, l’età e lo stato di salute della
vittima (Irlanda c. Regno Unito, 1978);
• Questi elementi rilevano sia ai fini della valutazione
del raggiungimento della soglia di gravità per
l’applicabilità dell’articolo 3 della Convenzione sia ai
fini della qualificazione dei trattamenti come
degradanti, inumani o come tortura;
• Non sempre la Corte si sofferma a qualificare il
trattamento esaminato e talvolta si limita a
constatare una violazione dell’articolo 3 nel suo
complesso;
• La distinzione tra tortura e altre forme di
maltrattamenti ha una duplice valenza:
1) ai fini della quantificazione dell’equa soddisfazione
eventualmente accordata dalla Corte ai sensi
dell’articolo 41 della Convenzione;
2) in relazione
convenuto;
alla
reputazione
dello
Stato
3) Definizioni:
Trattamenti degradanti
• Un trattamento è considerato degradante quando
umilia o svilisce un individuo mostrando una
mancanza di rispetto per la sua dignità umana o
generando sentimenti di paura, angoscia o inferiorità
in grado di infrangere la sua resistenza morale e fisica
(Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, 2002);
• Elementi centrali sono l’umiliazione e lo svilimento
della persona.
• La natura pubblica del trattamento è un elemento
rilevante ma non essenziale; una persona può essere
umiliata e svilita anche solo ai suoi propri occhi (Tyrer
c. Regno Unito, n. 5856/72, 1978);
• L’intenzionalità non è un elemento imprescindibile;
un trattamento può essere degradante e quindi in
violazione dell’articolo 3 anche laddove manchi la
volontà di umiliare e svilire la vittima (Peers c. Grecia,
n. 28524/95, 2001).
• Iwanczuk c. Polonia, n. 25196/94, 2001
• Il ricorrente, detenuto in attesa di giudizio, chiese di poter
esercitare il suo diritto di voto in occasione delle elezioni
parlamentari, recandosi nell’apposita stanza predisposta
nell’istituto in cui si trovava. Al ricorrente venne detto che al
fine di poter votare doveva sottoporsi ad una perquisizione
corporale; venne quindi fatto spogliare davanti a un gruppo di
guardie carcerarie, insultato e deriso. Al suo rifiuto di
spogliarsi completamente non gli venne permesso di votare;
• La Corte non ha riscontrato alcun elemento (ragioni di
sicurezza, condotta del ricorrente) che potesse giustificare una
tale perquisizione che, unitamente al comportamento delle
guardie, aveva umiliato e svilito il ricorrente;
Trattamenti inumani
• Un trattamento che provochi delle lesioni corporali o
una sofferenza fisica o mentale di particolare
intensità (Kudla c. Polonia, GC, n. 30210/96, 2000);
• Anche la sola sofferenza mentale può essere
sufficiente per qualificare un trattamento come
inumano:
- La sofferenza e l’angoscia patite dai genitori di una persona
scomparsa (anche a causa dell’inadeguatezza delle indagini
condotte e quindi dell’incertezza sulle sorti dello scomparso)
possono essere qualificate come trattamento inumano
(Bazorkina c. Russia, n. 69481/01, 2006);
• Nei trattamenti inumani la condotta non
necessariamente deve essere volta a provocare
sofferenza; non è necessaria la volontarietà (Irlanda
c. Regno Unito, n. 5310/71, 1978);
• Non è necessario che la sofferenza sia inflitta per
perseguire uno scopo preciso (Denizci c. Cipro, n.
25316/94, 2001);
• La gravità e l’intensità della sofferenza sono gli
elementi principali da tenere in considerazione per
distinguere la nozione di trattamenti inumani da
quella di tortura (Irlanda c. Regno Unito, n. 5310/71,
1978);
• Rehbock c. Slovenia, n. 29462/95, 2000 - Eccessivo uso della
forza durante un arresto. Il ricorrente riportò una doppia
frattura della mandibola e molteplici contusioni sul viso a
seguito del suo arresto da parte di un gruppo di 13 agenti di
polizia. Nel constatare che vi era stato un uso eccessivo della
violenza e che tale condotta andava qualificata come
trattamento inumano, la Corte ha considerato la gravità delle
lesioni riportate, che l’arresto era stato pianificato, che il
ricorrente era disarmato e non costituiva una minaccia, che i
fatti non erano stati oggetto di alcun procedimento interno e
che le spiegazioni fornite dal governo non erano né credibili
né coerenti.
Tortura
• La Corte ha definito la tortura come un trattamento
inumano intenzionale che provochi una sofferenza
molto acuta e crudele (Irlanda c. Regno Unito, n.
5310/71, 1978);
• Una minaccia seria e credibile di tortura può essere
qualificata come tortura; la paura di subire tortura
fisica può di per sé costituire tortura mentale
(Gafgën c. Germania, [GC], n. 22978/05, 2010);
• La giurisprudenza della CEDU, in relazione alla
definizione di tortura, fa spesso riferimento
all’articolo 1 della Convenzione ONU contro la tortura
ed altre pene o trattamenti inumani, crudeli e
degradanti che definisce la tortura come:
• Qualsiasi atto con il quale siano inflitti
intenzionalmente ad una persona dolore o
sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente
al fine di ottenere informazioni, di punirla, di
intimidirla o di discriminarla...
Elementi costitutivi:
 Intenzionalità ( condotta che intende provocare
sofferenza);
 Scopo (ottenere informazioni, punire, intimidire);
 Sofferenza acuta, crudele e intensa;
• Aksoy c. Turchia, n. 21987/93, 1996 – Il ricorrente, durante la sua
detenzione, subì una forma di tortura definita “palestinian
hanging” che consiste nel legare con una lunga corda i polsi dietro
la schiena e poi nell'issare il corpo per mezzo di una carrucola. Il
peso del corpo viene così a gravare tutto sulle giunture delle spalle,
provocando uno strappo dei muscoli e la slogatura delle braccia
all'altezza dell'articolazione delle spalle. A seguito di questo
trattamento il ricorrente riportò la paralisi di entrambe le braccia;
• Aydin c. Turchia, n. 23178/94, 1997 – La ricorrente, una ragazza di
17 anni di origini curde, venne arrestata insieme al padre e alla
sorella e detenuta per giorni durante i quali venne, bendata, derisa,
minacciata, picchiata e infine violentata da un agente di polizia. Le
sofferenze inflitte alla ricorrente, tenuto conto delle circostanze del
caso e della sua età, erano di una gravità e crudeltà tali da
qualificarsi come tortura. La Corte ha altresì specificato che
avrebbe raggiunto la stessa conclusione anche considerando il solo
episodio di stupro.
Ilascu e altri c. Moldavia e Russia,
GC, n. 48787/99, 2004
Condizioni di detenzione qualificate come tortura
- Ricorrente condannato a morte e tenuto in isolamento per 8
anni; nella sua cella non entrava luce naturale; unica fonte di
luce proveniva da una lampadina posta nel corridoio; non vi era
riscaldamento né acqua calda; divieto di parlare con gli altri
detenuti e con le guardie; divieto di ricevere e inviare
corrispondenza; divieto di accesso all’aria aperta; passeggiata
giornaliera si svolgeva di sera all’interno del carcere e in
solitaria; accesso alle docce a distanza di mesi l’uno dall’altro;
cibo proveniente dalla famiglia veniva fatto marcire; ricorrente
percosso brutalmente più volte; accesso a cure mediche
pressoché inesistente nonostante le condizioni di salute
precarie;
Criteri distintivi:
valutazione relativa (caratteristiche soggettive della
vittima) e in concreto (modalità, durata ecc.);
Trattamenti degradanti e trattamenti inumani
sentimento umiliazione v. sofferenza psicofisica
Trattamenti inumani e tortura
- Intensità della sofferenza inflitta alle vittime;
- Scopo;
- Intenzionalità;
Interpretazione evolutiva
• Progressiva sensibilizzazione e abbassamento della
soglia minima di gravità:
 Irlanda c. Regno Unito, n. 5310/71, 1978;
 Selmouni c. Francia, [GC], n. 25803/94, 1999;
 Gafgën c. Germania, [GC], n. 22978/05, 2010;
 Cestaro c. Italia, n. 6884/11, 7 aprile 2015;
Irlanda c. Regno Unito
n. 5310/71, 1978
• Cinque tecniche di interrogatorio:





privazione del sonno;
Immobilizzazione in “posizioni stressanti”;
esposizione a rumore assordante;
privazione di cibo e acqua;
incappucciamento.
• Nonostante fossero utilizzate al fine di estorcere
informazioni ed in maniera intenzionale e sistematica
(elementi propri della tortura), le cinque tecniche di
interrogatorio non cagionavano sofferenze di
intensità e crudeltà tali da poter essere qualificate
come tortura;
• La Corte ha constatato che le cinque tecniche
utilizzate in combinazione tra loro potevano essere
qualificate come trattamenti inumani e degradanti.
Selmouni c. Francia
[GC], n. 25803/94, 1999
• La Convenzione é uno strumento vivente che deve
essere interpretato alla luce delle condizioni di vita
attuali e pertanto atti precedentemente qualificati
inumani e degradanti possono essere qualificati
successivamente come tortura;
• Il ricorrente per giorni nelle mani della polizia era
stato, inter alia, picchiato ripetutamente in maniera
violenta, trascinato per i capelli lungo il corridoio,
fatto passare tra due file di agenti che lo
percuotevano ed infine un agente gli aveva urinato
addosso.
• La Corte ha concluso che la violenza fisica e psichica
subita dal ricorrente, considerata nel suo insieme, gli
aveva provocato dolori e sofferenze acuti ed aveva
un carattere di particolare gravità e crudeltà;
• Tale violenza era stata inflitta intenzionalmente e con
lo scopo, inter alia, di fargli confessare i crimini dei
quali era sospettato;
• Una tale condotta, perpetrata per giorni durante gli
interrogatori, doveva essere qualificata come tortura
ai sensi dell’articolo 3 CEDU.
Gafgën c. Germania
[GC], n. 22978/05, 2010
• Anticipazione della tutela: applicazione dell’articolo 3
anche ai casi di minaccia di tortura o trattamenti
inumani e degradanti, ovvero in assenza di condotte
concrete;
• Nel corso di un interrogatorio un ispettore,
eseguendo un preciso ordine di un superiore, disse al
ricorrente che avrebbe sofferto dolori notevoli per
mano di una persona appositamente addestrata se
non avesse rivelato dove si trovava il bambino che
aveva rapito.
• Per timore di essere sottoposto alle misure di cui era
stato minacciato, il ricorrente rivelò il preciso luogo
in cui si trovava il bambino dopo circa dieci minuti di
interrogatorio;
• La CEDU ha constatato che il ricorrente era stato
sottoposto a minacce sufficientemente reali e dirette
di maltrattamento intenzionale da un pubblico
ufficiale al fine di ottenere informazioni;
• Tuttavia, la Corte ha qualificato tale condotta come
trattamento inumano in quanto il livello di crudeltà
necessario per concludere che vi era stata tortura
non era stato raggiunto tenuto conto:




della breve durata dell’interrogatorio (10 min.);
della situazione generale di tensione;
del fatto che le minacce non si fossero concretizzate;
che non era stato dimostrato che tali minacce avessero avuto
conseguenze di lungo periodo sulla salute del ricorrente.
Cestaro c. Italia,
n. 6884/11, 7 aprile 2015
• La Corte qualifica come atti di tortura i maltrattamenti
subiti dal ricorrente nonostante questi siano stati
inflitti senza uno scopo apparente;
• Si può avere tortura anche quando c'è solo la volontà
di usare violenza in modo del tutto gratuito, senza una
ragione precisa;
• Affievolimento dell’importanza dello scopo preciso
come elemento della nozione di tortura (?);
Articolo 3 applicato al regime
detentivo
• La Convenzione EDU non prevede disposizioni
espresse in materia di esecuzione della pena e diritti
delle persone detenute.
• Esiste tuttavia un corpus giurisprudenziale
importante che ha permesso di costruire degli
standard europei in materia di trattamento
carcerario, che impongono agli Stati di adeguare le
condizioni di detenzione alle esigenze convenzionali.
• Dall’interpretazione della norma, la Corte ha fatto
discendere due principi importanti:
1) l’interdizione di pene inumane e degradanti
• Ad esempio le pene corporali (suscettibili di essere
qualificate come pene inumane per il livello di violenza
o degradanti per il livello di umiliazione);
• La Corte ha avuto un ruolo importante nella scomparsa
in Europa delle pene corporali, che hanno fatto parte
dell’arsenale giuridico di alcuni stati membri fino agli
anni ’70 (Tyrer c. Royaume-Uni, 25 aprile 1978).
2) Modalità di esecuzione della pena devono essere
compatibili con il rispetto della dignità umana
(protezione indiretta)
• La carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei
diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi,
la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore
tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per
il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello
Stato;
• La pena della carcerazione non è di per sé contraria alla
Convenzione. Tuttavia le modalità di esecuzione e la durata
della pena possono sollevare dei problemi rispetto
all’articolo 3 della Convenzione (Vinter c. Regno Unito,
[GC], n. 66069/09, 2013).
Kudla c. Polonia, [GC], n. 30210/96, 2000:
diritto a condizioni di detenzione rispettose
della dignità umana (protezione diretta)
• Per la prima volta la Corte afferma che l’articolo 3
della Convenzione garantisce il diritto di tutte le
persone detenute a delle condizioni di detenzione
conformi alla dignità umana;
• Interpretazione costruttiva dell’articolo 3; salto di
qualità da protezione indiretta a protezione diretta;
• Obbligo negativo per lo Stato di non sottoporre i detenuti a
delle condizioni di detenzione contrarie all’art. 3;
• Obblighi positivi:
1) Garantire delle condizioni di detenzione compatibili con il
rispetto della dignità umana ;
2) Assicurare che le modalità di esecuzione della pena non
sottopongano l’interessato ad un livello di sofferenza che
ecceda quella inerente alla privazione della libertà personale ;
3) Tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la
salute e il benessere del detenuto devono essere assicurati
adeguatamente .
Quali sono gli elementi che la Corte
valuta?
• Effetto cumulativo: la Corte valuta le condizioni di
detenzione nel loro complesso e il loro effetto sul
benessere del detenuto; rilevante é anche la durata del
periodo di detenzione esaminato;
• Centralità
dello
spazio
detentivo
personale
(Kalashnikov c. Russia, 15 luglio 2002, n. 47095/99):
 la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire
l’elemento centrale da prendere in considerazione;
 Il grave sovraffollamento pone di per sé un problema ai fini del
rispetto dell’art. 3 della Convenzione;
Il ruolo dei rapporti del CPT
• La Corte prende in considerazione i rapporti del
Comitato del Consiglio d’ Europa per la prevenzione
della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti
(CPT), che, pur se non vincolanti, individuano come
auspicabile uno spazio minimo di 4 mq per detenuto;
• La Corte distingue tra ciò che è auspicabile (almeno 4
mq per detenuto) e ciò che è (quasi sempre)
intollerabile (meno di 3 mq).
Evoluzione della giurisprudenza in materia
di spazio vitale minimo:
la problematica soglia dei 3 mq
• < 3mq violazione di per sé
(ex multis Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, 2009);
• < 3mq forte presunzione di violazione
(Ananyev c. Russia, n. 42525/07, 2012);
• < 3 mq circostanze in cui la presunzione di
violazione può essere vinta
(Muršić c. Croazia, n. 7334/13, 12 marzo 2015);
< 3mq - violazione di per sé
Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, 2009
In una prima fase della sua giurisprudenza la Corte ha
riscontrato un automatismo della violazione in ipotesi
di spazio minimo inferiore ai 3 mq:
 Quando lo spazio individuale è inferiore a 3mq il
sovraffollamento è considerato così grave da giustificare di per
sé una constatazione di violazione dell’articolo 3;
 Irrilevanza delle altre condizioni di detenzione; 3 mq soglia
irriducibile al di sotto della quale scatta la constatazione della
violazione;
Aspetti problematici:
• La mancanza di spazio può essere un criterio
autonomo e unico per riscontrare una violazione
della Convenzione?
• La posizione del giudice Zagrebelsky nella sua
opinione dissenziente in Sulejmanovic: l’esigenza di
una valutazione globale delle condizioni di
detenzione;
< 3mq - forte presunzione di violazione:
Ananyev c. Russia, n. 42525/07, 2012
•
Ogni detenuto deve avere uno spazio individuale
di almeno 3 mq;
•
Ogni detenuto deve avere il proprio letto;
•
La superficie complessiva della cella deve essere
tale da permettere il libero movimento dei suoi
occupanti tra il mobilio della cella;
• L’assenza di anche solo uno dei suddetti
elementi genera, di per sé, una forte
presunzione che le condizioni di detenzione
costituiscano un trattamento degradante ai
sensi dell’articolo 3 della Convenzione;
< 3 mq circostanze in cui la presunzione di
violazione può essere vinta:
Muršić c. Croazia, 2015
a) Restrizione dello spazio personale minimo breve e
occasionale;
b) Tempo trascorso fuori dalla cella sufficiente a
compensare l’esiguità dello spazio;
c) Adeguatezza delle condizioni generali dell’istituto
penitenziario nel suo insieme;
Casi in cui la forte presunzione di
violazione “difficilmente” può essere vinta
a) Flagrante mancanza di spazio;
b) Restrizione in strutture inappropriate (aeroporti,
stazioni di polizia ecc.);
c) Acclarata inadeguatezza di carattere strutturale del
carcere (es. precedenti condanne da parte della
CEDU).
Applicazione dei criteri Muršić
Cojan c. Romania, 28 Aprile 2015
Spazio a disposizione di poco inferiore a 3mq;
↓
Forte presunzione di violazione;
↓
Presunzione non può essere vinta in quanto già in
precedenza la Corte aveva constatato che le condizioni
di detenzione nel carcere in questione non erano in
linea con gli standard convenzionali;
↓
Violazione
Spazio personale fra 3 e 4 mq
– La mancanza di spazio deve essere aggravata da
altri elementi per raggiungere la soglia minima di
gravità richiesta dall’articolo 3 della Convenzione;
– La Corte sottolinea l’esigenza di un approccio
globale e di una valutazione delle condizioni di
detenzione nel loro complesso;
– Effetto cumulativo: valutazione dell’effetto che i
diversi aspetti legati alle condizioni di detenzione
hanno sul benessere del detenuto;
Gli elementi valutati dalla Corte sono quelli
normalmente richiamati nei rapporti del CPT:
1.Possibilità di svolgere attività fisica all’aria aperta;
2.Illuminazione, aerazione e riscaldamento delle celle;
3.Possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo
riservato; rispetto delle esigenze sanitarie di base;
4.Tutela della salute;
1. Possibilità di svolgere attività fisica all’aria
aperta
 L’accesso limitato all’aria aperta può aggravare la situazione
del detenuto, ristretto in una cella sovraffollata per tutta la
giornata (Ananyev c. Russia, n. 42525/07, 2012);
 L’inadeguatezza dello spazio riservato a tali attività è un
elemento da prendere in considerazione (Moiseyev c. Russia,
n. 62936/00, 2008): inadeguatezza dello spazio di poco più
grande di una cella, circondato da muri alti 3m e coperto da
una rete metallica;
2. Illuminazione e aerazione naturale delle celle
 La mancanza di aerazione e illuminazione naturale delle
celle può aggravare la situazione del detenuto ristretto in
condizioni di sovraffollamento e lascia propendere per una
violazione dell’articolo 3 (Grigoryevskikh c. Russia, n.
22/03, 2009);
 In mancanza di doglianze riferite al sovraffollamento o
all’inadeguatezza del sistema di ventilazione artificiale, la
mancanza di illuminazione e areazione naturale non è di
per sé sufficiente ad integrare una violazione dell’art. 3
CEDU (Matyush c. Russia, n. 14850/03, 2008);
 Aerazione e illuminazione naturale non devono essere confuse
con esposizione a condizioni esterne proibitive quali forte calore
in estate e freddo estremo in inverno (Petrenko c. Russia, n.
30112/04, 2011);
 In Russia, per esempio, fino ai primi anni 2000 nei centri di
detenzione provvisoria le celle erano provviste di inferriate o
lastre metalliche apposte alle finestre che in assenza di vetri non
solo proibivano l'accesso di luce ad aria ma non impedivano
l’esposizione alle condizioni proibitive di cui sopra
(Starokadomskiy c. Russia, n. 42239/02, 2008);
3. Possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo
riservato - rispetto delle esigenze sanitarie di base
 Servizi igienici adeguatamente isolati dal resto della cella al
fine di salvaguardare l’igiene dell’ambiente e consentire al
detenuto di accedervi in maniera riservata (Moiseyev c. Russia,
n. 62936/00, 2008);
 Deve essere garantito l’accesso alle docce in modo da curare
adeguatamente l’igiene personale (Seleznev c. Russia, n.
15591/03, 2008);
 Precauzioni igieniche di base per la disinfezione e
disinfestazione delle celle (Ananyev c. Russia, n. 42525/07,
2012);
4. Tutela della salute
• Le condizioni detentive di una persona malata
devono garantire la tutela della sua salute, tenuto
conto delle contingenze ordinarie e ragionevoli della
carcerazione (Scoppola c. Italia, no. 4, n. 5050/09,
2012).
• La mancanza di adeguate cure mediche può in linea
di principio costituire un trattamento contrario
all’articolo 3 (Cirillo c. Italia, n. 36276/10, 2013);
Il vaglio della Corte si basa essenzialmente su tre
elementi:
1. Le condizioni di salute della persona detenuta;
2. La reazione delle autorità competenti e la qualità
delle cure mediche dispensate;
3. L’opportunità di mantenere lo stato detentivo alla
luce delle condizioni di salute del ricorrente.
• La Corte esige innanzitutto un pertinente
inquadramento medico del malato; le autorità
competenti devono provvedere a garantire la
diagnosi e il trattamento della patologia,
assicurando la somministrazione della terapia
prescritta dai medici;
• La diligenza e la celerità della risposta da parte
delle autorità sono elementi che la Corte tiene in
considerazione quando deve valutare il rispetto
degli obblighi derivanti dall’art. 3 della
Convenzione.
• Dall’articolo 3 della Convenzione non può dedursi un obbligo
generale di rimettere in libertà o di trasferire in un ospedale
civile un detenuto, anche se quest’ultimo è affetto da una
malattia particolarmente difficile da curare;
• Tuttavia, tale articolo impone in ogni caso allo Stato di
tutelare l’integrità fisica delle persone private della libertà e
quindi la Corte non esclude che, in condizioni particolarmente
gravi, una buona amministrazione della giustizia penale esiga
l’adozione di misure di natura umanitaria per farvi fronte
(Cirillo c. Italia, n. 36276/10, 2013);
• Tale esigenza è il corollario del principio per cui, in uno Stato
di diritto, la «capacità» di scontare una pena detentiva, è
condizione imprescindibile per l’esecuzione della pena stessa.
• L’ambiente carcerario deve essere adeguato alle specifiche
esigenze legate alla salute della persona detenuta,
assicurando, particolarmente alle persone affette da
handicap fisici importanti, di poter provvedere ai propri
bisogni quotidiani (Scoppola c. Italia (no. 4), n. 65050/09,
2012);
• Il mantenimento in stato detentivo di una persona
tetraplegica, in condizioni inidonee al suo stato di salute,
costituisce un trattamento degradante (Price c. Regno
Unito, n. 33394/96, 2001)
Cenni di natura procedurale
1 ) Esaurimento dei rimedi interni
(articolo 35 § 1 della Convenzione)
• Stretto legame tra obbligo di esaurimento dei rimedi
interni, condizioni di detenzione e diritto ad un ricorso
effettivo (articolo 13);
• L’obbligo di esaurire i rimedi interni disponibili è
limitato a quei rimedi verosimilmente effettivi,
sufficienti ed accessibili;
• Nella valutazione dell’effettività dei rimedi
riguardanti denunce di cattive condizioni detentive,
la questione fondamentale è stabilire se la persona
interessata possa ottenere dai giudici interni una
riparazione diretta ed appropriata, e non
semplicemente una tutela indiretta dei diritti sanciti
dall’articolo 3 della Convenzione;
• Quindi, un’azione esclusivamente risarcitoria non
può essere considerata sufficiente per quanto
riguarda le denunce di condizioni d’internamento o
di detenzione asseritamente contrarie all’articolo 3;
• Perché un sistema di tutela dei diritti dei detenuti
sanciti dall’articolo 3 della Convenzione sia effettivo, i
rimedi preventivi e compensativi devono coesistere
in modo complementare (Ananyev c. Russia, 2012);
• Il Governo, quando eccepisce il mancato
esaurimento, deve convincere la Corte che il ricorso
esistente era effettivo e disponibile sia in teoria che
in pratica all’epoca dei fatti, vale a dire che era
accessibile, era in grado di offrire al ricorrente la
riparazione delle doglianze e presentava ragionevoli
prospettive di successo.
2) Onere della prova
• La Corte é consapevole delle difficoltà oggettive che un
detenuto incontra nel reperire elementi di prova circa le
sue condizioni di detenzione (es. fotografie della cella,
misure in termini di spazio, aereazione e luminosità della
stessa);
• Il ricorrente dovrà fornire un resoconto elaborato e
coerente delle condizioni in cui é detenuto indicando gli
elementi specifici (es. riferimenti temporali della
detenzione) in grado di permettere alla Corte di valutare
la non manifesta inammissibilità delle doglianze e quindi
di comunicare il caso al Governo convenuto;
• Nei casi riguardanti le condizioni detentive, la
procedura prevista dalla Convenzione non si presta
ad un’applicazione rigorosa del principio affirmanti
incumbit probatio (l’onere della prova spetta a colui
che afferma) in quanto, inevitabilmente, il governo
convenuto è talvolta l’unico ad avere accesso alle
informazioni che possono confermare o inficiare le
affermazioni del ricorrente;
• Una volta comunicato il ricorso al Governo l’onere
della prova grava su quest’ultimo;
• Il fatto che la versione del Governo possa contraddire
quella fornita dal ricorrente non può, in mancanza di
un qualsiasi documento o spiegazione pertinenti da
parte del Governo, indurre la Corte a rigettare le
affermazioni dell’interessato come non provate;
• Quando il Governo non produce elementi di prova
convincenti circa le condizioni di detenzione in un
dato istituto penitenziario la Corte può trarne delle
conclusioni circa la fondatezza delle asserzioni del
ricorrente a riguardo;
• Nel caso Torreggiani le versioni delle parti
divergevano, inter alia, quanto alle dimensioni delle
celle occupate dai ricorrenti in uno dei due istituti
penitenziari;
• Non avendo il Governo presentato informazioni
pertinenti idonee a giustificare le proprie
affermazioni, la Corte ha esaminato la questione
delle condizioni detentive dei ricorrenti sulla base
delle affermazioni degli interessati e alla luce di tutte
quante le informazioni in suo possesso.
3) Sentenze pilota
(articolo 61 Regolamento della Corte)
• Strumento procedurale ampiamente utilizzato dalla Corte in
casi riguardanti le condizioni detentive;
• Mette in luce l’esistenza di un problema strutturale che ha dato
vita a numerose richieste pendenti davanti alla Corte;
• Indica nel dispositivo, le misure o azioni particolari che lo Stato
convenuto dovrà adottare; può fissare un termine per
l’adozione delle misure indicate;
• Può rinviare l’esame di tutti i ricorsi che traggono origine da
uno stesso motivo in attesa dell’adozione delle misure indicate
nel dispositivo della sentenza pilota;
Dinamica della sentenza pilota
Corte EDU - Sentenza Pilota
(Sentenza Torreggiani c. Italia, n. 43517/09, 2013)
↓
Comitato dei Ministri
(Monitoraggio esecuzione della sentenza
Decisioni CM giugno e dicembre 2014)
↓
Governo
(Rimedio preventivo e compensativo
DL n. 146/2013 e DL n. 92/2014)
↓
Corte EDU - Decisione di inammissibilità
(Stella c. Italia, n. 49169/09, 2014)
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Articolo 3_Matteo Fiori