IL NUOVO QUADRO
NORMATIVO
D.Lgs 286/05
 a decorrere dal 28 febbraio 2006 i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci
su strada vengono determinati dalla libera contrattazione tra le parti
 la centralità del contratto
 l’individuazione di una responsabilità di “filiera” dei soggetti coinvolti
nell’effettuazione di un trasporto
 l’introduzione della certificazione di qualità per i trasporti “sensibili”
 Il recepimento della direttiva comunitaria 2003/59, in tema di qualificazione
professionale dei conducenti
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La centralità del contratto
• La libertà di determinazione del servizio e dei
prezzi
• Il contratto è il “luogo” deputato a consentire
l’accordo di regolamentazione delle rispettive
esigenze di servizio, remuneratività e qualità
• Il legislatore predilige il contratto in forma scritta,
pur senza obbligo
• La forma scritta consente una garanzia esimente
rispetto alle responsabilità
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IL CONTRATTO SCRITTO
elementi essenziali
– nome e sede del vettore e del committente e, se diverso,
del caricatore;
– numero di iscrizione del vettore all’ Albo degli
autotrasportatori conto terzi;
– tipologia e quantità della merce trasportata, nel rispetto
delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei
veicoli adibiti al trasporto;
– corrispettivo del servizio e modalità di pagamento;
– luoghi di presa in consegna della merce da parte del
vettore e di riconsegna al destinatario.
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IL CONTRATTO SCRITTO
elementi eventuali
Termini temporali per la riconsegna della
merce
Istruzioni aggiuntive del committente o del
vettore o caricatore
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IL CONTRATTO SCRITTO
la garanzia “esimente”
 la forma scritta consente maggiore certezza alle
parti con riferimento alle responsabilità
accertabili, nel corso dell’effettuazione del
trasporto.
 L’art. 8 del D.Lgs.286/05, infatti, dispone che
l’accertamento delle responsabilità avvenga, tra
l’altro, “mediante esame del contratto di
trasporto”.
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La responsabilità di filiera
 coinvolgimento di tutti i soggetti che, a vario titolo,
partecipano alle decisioni, le scelte e le azioni
connesse con l’effettuazione di un trasporto
 la responsabilità, come espressamente previsto dalla
Legge delega 32/05 è individuale
 Le azioni commesse potranno risultare rilevanti,
nell’ambito di una specifica violazione, a seguito di
accertamento e non in relazione a mere deduzioni
presuntive
 la responsabilità non è negoziabile
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La responsabilità nell’abusivismo
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Cos’è l’abusivismo ?
 Esercizio dell’attività di autotrasporto senza essere
iscritti all’Albo degli autotrasportatori
Ovvero
 Esercizio in violazione delle condizioni e limiti
delle prescrizioni dell’Albo
Ovvero, in caso di vettore straniero
 Esercizio senza il titolo che ammette
l’effettuazione della prestazione in territorio
italiano
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La responsabilità nell’abusivismo
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Soggetti della filiera:
vettore che esercita il trasporto abusivo
Art.26 L.298/74 – sanzione amministrativa
committente, proprietario e caricatore che
affidano il trasporto ad un abusivo
Art.26 L.298/74 e art.7 D.Lgs.286/05 –
sanzione amministrativa e confisca
amministrativa della merce
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La responsabilità nell’abusivismo
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La confisca amministrativa:
è l’incorporazione dei beni da parte dell’Ente
pubblico che priva - a titolo definitivo - il
titolare del diritto di proprietà sul bene stesso
i rischi maggiori potrebbero verificarsi allorché
il proprietario della merce non sia direttamente
coinvolto nel processo di individuazione
contrattuale del vettore
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La responsabilità nell’abusivismo
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 nel caso di locazione di veicoli, la norma stabilisce che a
bordo del mezzo debba essere sempre presente, oltre al
contratto di locazione, anche una copia del certificato di
iscrizione all’Albo dell’impresa locataria.
 questo per evitare il rischio che un’impresa iscritta
all’Albo con limitazioni circa la massa operi, in elusione
della legge, con altri veicoli di massa superiore.
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La responsabilità nell’abusivismo
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 il legislatore ha introdotto l’obbligo, a carico
dell’impresa di trasporto, di produrre una
certificazione di mantenimento dei requisiti di
iscrizione all’Albo, al momento della revisione
annuale dei veicoli
 committenti e/o proprietari delle merci possono
incrementare la sicurezza relativamente alla
iscrizione all’Albo, controllando la regolarità
dell’avvenuta revisione sulla carta di circolazione
del veicolo
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La responsabilità nell’abusivismo
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Nel particolare caso in cui non sussista un
contratto scritto, il committente è sempre
tenuto ad acquisire:
Copia della carta di circolazione
Dichiarazione del vettore circa la regolarità
dell’iscrizione all’Albo autotrasportatori
pena sanzione amministrativa
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La responsabilità nella
circolazione stradale 1
Nel caso in cui il contratto sia stipulato in forma scritta, l’accertamento
di violazioni del conducente, determina la responsabilizzazione “a
cascata” su proprietario, committente e caricatore che abbiano fornito
istruzioni incompatibili con il rispetto delle di sicurezza stradale:





superamento della sagoma limite (art.61 codice della strada);
superamento della massa limite (art.62 codice della strada);
superamento dei limiti di velocità (art. 142 codice della strada);
sistemazione del carico sui veicoli (art. 164 codice della strada);
prescrizioni generali in materia di trasporto di cose ( art.167 codice
della strada)
 durata del periodo di guida (art.174 codice della strada).
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La responsabilità nella
circolazione stradale 2
Nel caso in cui il contratto NON sia
stipulato in forma scritta, l’accertamento
di violazioni del conducente comporta la
responsabilità per vettore e committente su:
superamento dei limiti di velocità;
mancata osservanza dei tempi di guida e di
riposo
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La responsabilità nella
circolazione stradale 3
 Nel caso in cui il contratto NON sia stipulato in
forma scritta, l’accertamento delle violazioni
determina che il committente o, in mancanza, il
vettore producano la documentazione dalla quale
risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al
vettore.
 In caso contrario, il vettore ed il committente sono
sempre obbligati in concorso con l’autore della
violazione.
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La responsabilità nella
circolazione stradale 4
Il caricatore è sempre responsabile
(qualunque sia la forma di contratto) per le
violazioni in materia di massa limite e di
corretta sistemazione del carico sul veicolo.
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La responsabilità sociale
il conducente deve sempre avere a bordo la
documentazione idonea a dimostrare il
titolo in base al quale presta servizio presso
il vettore
 nel caso di cittadini extracomunitari, il
conducente dovrà avere anche l’apposito
attestato del conducente previsto dal
Regolamento comunitario 484/2002
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La responsabilità risarcitoria ex
1693 e 1696 c.c.
L’articolo 1696 c.c., combinato con la
previgente normativa in materia (L.
450/85 modificata dalla L.162/93), stabiliva
due differenti limiti:trasporti soggetti o
meno al regime tariffario obbligatorio (0,26
centesimi x Kg. di portata utile del veicolo e
6,20 € x Kg. di merce perduta o avariata)
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La responsabilità risarcitoria ex
1693 e 1696 c.c.
 L’articolo 1696 c.c., modificato dalla nuova
normativa prevede un unico limite pari ad 1 euro
per kg. di merce perduta o avariata
 Tale limite di risarcibilità non è derogabile a
favore del vettore
 Il limite non si applica nei casi di dolo o colpa
grave del vettore o se si dimostra che la perdita
derivi da caso fortuito
 Opportunità di integrare il contratto scritto sia sul
piano assicurativo sia sul piano delle clausole di
salvaguardia
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La qualificazione e formazione
del conducente 1
recepimento della Direttiva 2003/59/CE in
tema di qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti dei veicoli adibiti
al trasporto di merci ( e di persone)
la piena efficacia del recepimento della
Direttiva comunitaria dovrebbe avvenire
entro il prossimo 24 luglio
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La qualificazione e formazione
del conducente 2
La normativa riguarderà:
 i conducenti residenti in Italia che svolgono
attività di autotrasporto
i conducenti extracomunitari che svolgono
l’attività di autotrasporto alle dipendenze di
impresa sita in Italia
Deroghe (veicoli vel.max < 45 km/h, trasporti
privati, attrezzature del conducente, etc…)
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La qualificazione e formazione
del conducente 3
Sono esclusi, dalla sola qualificazione
iniziale:
 i conducenti residenti in Italia già in possesso,
all’entrata in vigore del Decreto, del CAP
“KD” o della patente C o C+E;
I conducenti extracomunitari di impresa
stabilita in Italia, titolari di patenti
C,C+E,D,D+E, sempre alla data di entrata in
vigore del Decreto
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La qualificazione e formazione
del conducente 4
La carta di qualificazione è rilasciata a
seguito di corso di formazione iniziale e
superamento di esame di idoneità
Ogni cinque anni è previsto il rinnovo della
carta, mediante formazione periodica
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La qualificazione e formazione
del conducente 5
 Per evitare in capo al conducente penalizzazioni improprie
(sul piano della qualificazione professionale) derivanti da
infrazioni commesse alla guida di veicoli privati è prevista
una “doppia contabilità” relativa alla decurtazione dei
punti
 nella carta di qualificazione vengono decurtati
esclusivamente i punti persi nell’ esercizio della attività
professionale;
 nel caso in cui la sommatoria dei punti persi (tra l’esercizio
professionale e quello privato) raggiunga o superi il
plafond del punteggio individuale il titolo abilitativo è
revocato, secondo le previsioni del CdS
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