Nuova
TERRITORIALITA’ IVA
OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
E-Commerce
* Dott.S.Forastieri - 4/1/2011 *
Territorialità IVA ed Operazioni
Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri
1
• L’art.1 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633,
stabilisce
i
requisiti
che
attraggono
un’operazione nell’ambito di applicazione
dell’IVA.
• L’Iva, oltre che sulle importazioni da chiunque
effettuate, si applica
- sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di
servizi
- effettuate nell’esercizio di imprese, arti e
professioni
- nel territorio dello Stato.
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Si rilevano subito, quindi, i tre presupposti per
l’applicazione dell’imposta:
• OGGETTIVO
Deve trattarsi di
a) CESSIONI DI BENI nel concetto espresso
dall'art.2
ovvero
b) PRESTAZIONI DI SERVIZI "verso corrispettivo"
nel concetto espresso dall'art.3; nonché quelle senza
corrispettivo, eseguite da imprenditori e di valore
superiore a € 25,82 (lire 50.000).
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• SOGGETTIVO
- L’operazione deve essere effettuata da (artt.4
e 5 D.P.R.633)
-a) imprenditori(artt.2135 e 2195 C.C.), comprese
le attività, organizzate in forma d’impresa e
dirette alla prestazione di servizi, anche se
non rientrano nell’art.2195 C.C., e da Enti che
comunque svolgono attività commerciale
- b) artisti e professionisti
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• PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITA’
L’operazione deve essere effettuata, in base a
quanto stabilito dall’art.7 del D.P.R. 633/72,
modificato dal D.Leg/vo 18 dell’11/2/2010 (le cui
disposizioni sono state comunque ritenute applicabili sin dal
1/1/2010 – vedasi Circ. Agenzia Entrate n.58 del 31/12/2010),
nel territorio dello Stato, considerando tale
tutto il territorio della Repubblica Italiana, con
esclusione
dei comuni di Livigno e di
Campione d’Italia e delle acque italiane del
lago di Lugano (territori extra doganali),
nonché dei territori della Città del Vaticano e
dello Stato di San Marino.
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• A norma dello stesso art.7 si intende:
-
-
Per “soggetto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Stato” il
soggetto passivo domiciliato o con stabile organizzazione nello
Stato
Per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della
Comunità” la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori
della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto
passeggeri. Luogo di partenza è il primo punto d’imbarco
passeggeri nella Comunità (eventualmente dopo uno scalo extra
UE. Nel caso di “andata e ritorno”, il percorso del ritorno è
considerato viaggio distinto dall’andata.
Per “Trasporto intracomunitario di beni” il trasporto di beni il cui
luogo di partenza e di arrivo sono situati in due differenti Stati UE.
Per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine,
di mezzi di trasporto” il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di
trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni (novanta per i
natanti).
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Sono assimilati ai territori extra doganali i
- Depositi franchi (costituiti da una zona
circoscritta da un recinto di muro entro il quale
sorgono fabbricati adibiti precipuamente a
depositi di merci le quali possono ivi formare
oggetto
di
manipolazioni
destinate
d
assicurarne la conservazione o migliorarne la
qualità commerciale).
- Punti franchi (costituiti da un’intera zona
portuale, dove le merci possono esssere
oggetto anche di trasformazione industriale).
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• A norma dell’art.7, 7 bis e 7 ter, si
considerano fatte nello Stato:
a) le cessioni che hanno per oggetto
beni che SI TROVANO nel territorio
dello Stato
b) le prestazioni RESE a committenti
soggetti passivi o privati consumatori
stabiliti nello Stato.
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• A norma dell’art. 7 bis:
- Le “cessioni di beni a bordo di una nave,
aereo o treno, nel corso della parte di un
trasporto
di
passeggeri
effettuata
all’interno della comunità”, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato se il
luogo di partenza del trasporto è ivi
situato.
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• Inoltre, per quanto riguarda le cessioni di gas ed energia
elettrica mediante di sistemi di distribuzione, sempre in
base a quanto previsto dall’art. 7 bis, i criteri della
territorialità sono i seguenti:
• ACQUISTI DI GAS NATURALE, MEDIANTE RETE DI
DISTRIBIZIONE, E DI ENERGIA ELETTRICA
Si applica l’IVA nel paese del acquirente quando
quest’ultimo è un RIVENDITORE (soggeto IVA).
Si applica pure nello Stato dell’acquirente quando
quest’ultimo è un consumatore finale (soggetto IVA o
privato), a condizione – però - che nello stesso Stato
(quello dell’acquirente) si verifichi il consumo (ossia dove
c’è il “contatore”).
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• Questo è quanto previsto, come regole di
carattere generale, dagli artt.7, 7 bis e 7 ter.
• Tuttavia, in virtù dei successivi articoli, 7 quater,
7 quinquies, 7 sexies e 7 septies, queste regole
subiscono numerose deroghe.
• Altre deroghe ne subiscono poi in caso di
operazioni “intracomunitarie”.
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• Prima ancora di esaminare più in dettaglio le varie
ipotesi di “territorialità” dell’IVA in relazione al “luogo”
ove è ubicato l’immobile o il bene mobile, ovvero in
relazione al luogo di “utilizzo” della prestazione, oppure
ancora in relazione alle diverse ipotesi di operazioni
intracomunitarie,
vediamo quali sono le conseguenze, sul piano
dell’applicazione dell’IVA, dell’esistenza o meno del
requisito della territorialità nel territorio nazionale,
ed inoltre quali sono i diversi sistemi di pagamento
dell’imposta che l’art.17 (DPR 633) prevede, a secondo
delle varie situazioni che possono presentarsi
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• MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IVA
NEI RAPPORTI CON L’ESTERO
Da ITALIANO
a
ITALIANO
= Imponibile
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• 1
Cessione da
Italiano
soggetto UE
= Cessione intracomunitaria -. non imponibile
a
soggetto extra UE
= Esportazione – non imponibile
• 2
Cessione da
Extra UE
a Italiano
• 3
Cessione da
UE
a Italiano soggetto IVA
= Acquisto intracomunitario
• 4
Cessione da
UE
a Italiano “privato”
= Operaz. “fuori ambito”
= Importazione
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• 5
Prestazione
“intracomunitaria” a Italiano soggetto IVA
• 6
Prestazione
“intracomunitaria” a Italiano “privato”
da UE
= Acquisto intracomunitarioda UE
= Operaz. “fuori ambito”
assoggettata ad IVA nel
paese del prestatore
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•
7
Prestazione
da extra UE
non considerata
resa in Italia
a Italiano
= Operaz. “fuori ambito”
•
8
Prestazione
da extra UE
considerata
resa in Italia
a Italiano soggetto IVA
= Applicazione IVA art.17
“reverse charge”
•
9
Prestazione da UE
o da extra UE
a Italiano “privato”
considerata
resa in Italia
= Applicazione da parte del
prestatore con “rappresentante
fiscale” o “identificazione
diretta” (solo per soggetti UE)
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• Vediamo, quindi, come può rendersi
applicabile l’IVA, ai sensi dell’art.17 del
D.P.R. 633, in base alle diverse situazioni
di “territorialità” previste dall’art.7 e
seguenti e dalle disposizioni sull’IVA
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• STABILE ORGANIZZAZIONE
In questo modo l’operatore straniero si
assoggetta a tutte le disposizioni fiscali e
civilistiche nazionali, operando – pertanto
– come tutti gli altri soggetti residenti.
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Al fine di stabilire l’esistenza della “stabile organizzazione”, così come
previsto pure dalla Ris.Min. 9/2398 del 1/2/1983, è necessaria l’esistenza di
due elementi: a) una installazione fissa; b) l’esercizio di un’attività svolta
attraverso tale installazione.
Secondo la OCSE, esempi di installazione sono: sede di direzione,
succursale, ufficio, officina, laboratorio, miniera o cava, cantiere di durata
non inferiore a 12 mesi, ecc.,
nonché
l’esistenza di soggetti che hanno abitualmente il potere di concludere contratti
per conto del soggetto straniero.
Con la sentenza 10925 del 25/7/2002, la Corte di Cassazione ha sottolineato
che, al fine di rilevare la presenza della stabile organizzazione, non è
sufficiente la sola presenza delle “installazioni fisse”, ma è sempre
necessario accertare anche la coesistenza di risorse umane e materiali,
finalizzate alla produzione del reddito.
Non è stabile organizzazione, pertanto, l’esistenza di una struttura ai soli fini
di deposito o immagazzinaggio, ovvero una sede d’affari volta
esclusivamente a porre in essere attività preparatorie o ausiliarie all’attività
vera e propria (acquisto merci, raccolta di informazioni, ecc.)
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• REVERSE CHARGE
Applicazione dell’IVA da parte del cessionario o
committente
italiano
attraverso
l’emissione
di
“autofattura”, a norma del 3^ comma dell’art.17, da
annotare sia sul registro degli acquisti, sia in quello delle
fatture emesse( in “dare” e in “avere”).
Il sistema dell’inversione contabile” (reverse-charge”, dal
1/1/2010 è la regola obbligatoria di applicazione
dell’imposta quanto l’operazione, soggetta ad IVA in
Italia, è posta in essere da soggetti d’imposta “non
residenti”.
-----------------------------------•
Gli istituti del “rappresentante fiscale” e della “identificazione diretta”,
pertanto, restano applicabili solo in caso di operazioni rese da “stranieri” a
committenti “privati”, nonché per consentire l’esercizio degli eventuali diritti
di detrazione e rimborso.
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• RAPPRESENTANTE FISCALE
Con la nomina del “rappresentante fiscale” il soggetto
straniero si “rende residente” in Italia, applicando il
sistema fiscale nazionale.
La nomina deve avvenire con atto pubblico o scrittura
privata autenticata da comunicare all’ufficio finanziario
entro 30 giorni. Può avvenire con comunicazione
all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del 3^
comma dell’art.53 del DPR 633.
Il rappresentante risponde in solido con il soggetto
rappresentato.
Tutte le fatture (sia attive che passive) vanno intestate
sia al rappresentante che al rappresentato. A tal fine la
nomina deve essere notificata ai fornitori.
Attraverso il “rappresentante” è possibile anche
ottenere il rimborso IVA.
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• IDENTIFICAZIONE DIRETTA
L’istituto della “identificazione” è stato introdotto solo
dal 31/8/2002 (nuovo articolo 35-ter del D.P.R.633).
E’ possibile soltanto per gli operatori “comunitari”,
nonché per quelli residenti in altri paesi con i quali
sussiste uno strumento giuridico per la reciproca
collaborazione in materia di imposte indirette.
l’identificazione avviene presentando al Centro
Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate il
modello ANR-3 ed ottenendo il numero di partita IVA.
Se in precedenza era stato nominato un
“rappresentante fiscale”, occorre chiudere la relativa
partita IVA e fare confluire la precedente posizione IVA
in quella nuova.
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• Torniamo, quindi, agli articoli da 7 quater
a 7 septies del P.P.R. 633, per
esaminare
dettagliatamente
le
disposizioni in essi contenute che
derogano al principio generale che, come
abbiamo detto, lega la territorialità al
luogo dove si trova il bene, in caso di
cessione, e al domicilio del prestatore, in
caso di servizio.
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Articolo 7 quater
•
Si considerano sempre fatte nello Stato (prescindendo dal domicilio o
residenza del committente e dalla sua qualità) le prestazioni costituite
da:
a)
1-Prestazioni su beni immobili esistenti nello Stato, comprese le perizie
2-Prestazioni di agenzia relativamente ad immobili esistenti nello Stato
3-Prestazioni di alloggio nel settore alberghiero attraverso immobili
esistenti nello Stato
Trasporti di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nello
Stato
Ristorazione e catering, materialmente eseguiti nello Stato
Ristorazione e catering a bordo di nave, aereo o treno, nel corso di un
trasporto passeggeri all’interno della UE e se il luogo di partenza è
nello Stato
Locazione, leasing, noleggio e simili “ a breve termine” (non superiore
a 30gg, o 90 gg solo se si ratta di navi), di mezzi di trasporto messi a
disposizione dal destinatario nel territorio dello Stato e utilizzati in UE.
b)
c)
d)
e)
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Articolo 7 quinquies
Le prestazioni di “accesso” alla manifestazioni artistiche, culturali,
sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili
• Si considerano effettuate nello Stato, se ivi materialmente rese
--------------------Le altre prestazioni riguardanti sempre le manifestazioni prima
indicate (come quelle riguardanti l’organizzazione, la locazione degli
spazi espositivi, l’allestimento degli stand, ecc.),
•
seguono la regola generale dei servizi prevista dall’art. 7 ter
per cui si considerano effettuate:
a) nello Stato del prestatore nei casi B2C (committente privato)
b) nello Stato del Committente nei casi B2B (committente soggetto IVA)
(fino al 31/12/2010, le sopra cennate prestazioni si consideravano sempre effettuate nello Stato in cui venivano
materialmente eseguite)
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Articolo 7 sexies
Si considerano effettuate nello Stato, se rese a soggetti
“privati”
(diversamente si considerano effettuate nello Stato del Committente)
a) Intermediazioni riguardanti operazioni (intermediate) effettuate nello
Stato
b) Trasporti di beni, diversi da quelli intracomunitari, in proporzione
alla distanza percorsa nello Stato
c) Trasporti intracomunitari di beni (trasporto con inizio e fine in due
Stati della UE), quando l’inizio avviene nel territorio dello Stato
d) Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali, prestazioni
accessorie ai trasporti (carico, scarico, ecc.) se rese nel territorio
dello Stato
(segue art. 7 sexies)
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e) Prestazioni di servizi di locazione, leasing, noleggio e simili, NON “a
breve termine” (superiore a 30 o 90 gg), di mezzi di trasporto, rese
da soggetti stabiliti nello Stato ed utilizzati in ambito UE
f) Prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici da soggetti extra UE,
quando il committente è domiciliato nello Stato
g) Prestazioni di telecomunicazione e radiodiffusione rese da soggetti
dello Stato a committenti UE ed utilizzati in ambito comunitaro. Le
medesime prestazioni rese da soggetti extra UE a soggetti
domiciliati nello Stato si considerano qui effettuate.
•
•
(Dal 1/1/2013, tranne che per le imbarcazioni di diporto,
è sufficiente che il
committente sia stabilito nello Stato)
(Sempre dal 1/1/2013, si aggiunge la lettera e-bis) secondo la quale, per le
prestazioni di cui alla lettera e) relative alle imbarcazioni di diporto, l’imposta siu
applica nello Stato alla duplice condizione che l’imbarcazione sia effettivamnente
messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti
passivi ivio stabiliti. Diversamente, si applica la lettera e) a meno che l’imbarcazione
da diporto sia messa a disposizione in uno Stato diverso da quello del prestatore)
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Articolo 7 septies
NON si considerano effettuate nello Stato le seguenti prestazioni quando
sono rese a committenti “privati” extra comunitari (se il committente è
un soggetto passivo si applica il criterio generale legato allo Stato del
committente)
a) Cessioni diritti d’autore, licenze, simili, ecc. (art.3. c.2, n.2, del DPR 633/72)
b) Prestazioni pubblicitarie
c) Consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché le prestazioni di
elaborazione e fornitura dati
d) Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative
e) Prestiti di personale
f) Locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili (diversi da mezzi di
trasporto)
g) Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturali ed energia elettrica
h) Telecomunicazioni e radiodiffusioni non utilizzate nello Stato
i) Servizi prestati per via elettronica
j) Prestazioni inerenti l’obbligo di non esercitare attività di cui alle lettere
precedenti.
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Come abbiamo detto, il concetto di “territorialità” cambia anche in
relazione all’esistenza o meno di operazioni che la legge (D.L.
331/93) considera “comunitarie”.
Passiamo, quindi, all’esame della
•
IVA INTRACOMUNITARIA
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• La territorialità delle operazioni prevista
dagli artt.7 e seguenti del D.P.R. 633/72
ed i conseguenti adempimenti degli
operatori comunitari, cambiano in certi
casi quando si tratta di “operazioni
comunitarie“.
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• Va ricordato, per prima cosa, che per le
operazioni intracomunitarie il nostro
Ordinamento ha recepito le disposizioni
contenute
nelle
diverse
direttive
comunitarie, e principalmente quelle della
Sesta Direttiva, emanando il D.L. 331 del
30/8/1993,
convertito
nella
legge
29/10/1993 n.427.
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31
• Tale impianto normativo, per la verità,
prevedeva, prima del regime “definitivo”,
un periodo “transitorio”, che doveva
fermarsi al 31/12/1996.
• Tale termine, però, è stato prorogato
senza scadenza, per cui è ancora
vigente un regime transitorio per
l’applicazione dell’IVA sugli scambi
intracomunitari.
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• Quando entrerà in vigore il regime definitivo, il
territorio comunitario sarà come un grande
territorio interno, e l’IVA sarà pagata sempre
dal cedente nello Stato in cui risiede, con
possibilità del cessionario residente in altro
paese UE di portare in detrazione l’imposta (se
soggetto IVA).
• Poi, essendo l’IVA una Imposta sui Consumi, la
stessa verrà ridistribuita tra i vari Stati nei quali
il consumo è avvenuto, attraverso un sistema
di assegnazione mediante compensazione tra
debiti e crediti (clearing).
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33
• Durante il regime transitorio, invece, il
pagamento dell’IVA nello Stato di origine
avviene soltanto quando il cessionario è
un “privato consumatore” (non soggetto
IVA).
• Negli altri casi, l’imposta va pagata dal
cessionario nel suo paese (quello di
destinazione), attraverso il sistema di
inversione contabile (reverse charge).
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• Attualmente, quindi, l’operazione comunitaria
vede da un lato, una operazione di cessione
intracomunitaria “Non imponibile”, con la
completa detassazione dell’IVA nel paese di
origine (art.41 D.L. 331).
• Dall’altro, una operazione di acquisto
intracomunitario, con l’applicazione dell’IVA nel
paese del cessionario attraverso il “reverse
charge” (art.38 D.L.331).
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35
• Sono le due facce della stessa
operazione comunitaria (cessione e
acquisto).
• I requisiti della cessione intracomunitaria,
pertanto, sono gli stessi dell’acquisto.
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• Con la disposizione contenuta nell’art.27 del
D.L. 78 del 31/5/2010, convertito nella legge 122
del 30/7/2010, che ha modificato l’art.35 del
D.P.R. 633/72, per potere effettuare operazioni
intracomunitarie è indispensabile ottenere
un’apposita
autorizzazione
da
parte
dell’Agenzia delle Entrate.
• La richiesta va fatta con la dichiarazioni di inizio
attività o con apposita dichiarazione di
variazione e l’autorizzazione o il diniego dovrà
essere comunicato al contribuente entro 30
giorni.
• Sarà istituito pure un apposito elenco dei
soggetti che pongono in essere operazioni
intracomunitarie.
Il Territorio “COMUNITARIO” dell’Unione
Europea è formato dai territori dei 27 Stati
aderenti, con le esclusioni e le inclusioni
previste da ciascuno di essi.
Esempio: è escluso il Monte Athos della Grecia, è
incluso il Principato di Monaco in Francia.
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38
• I 27 paesi che oggi fanno parte dell’Unione
Europea sono i seguenti:
• Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda,
Polonia, Portogallo, Repubblica ceca,
Romnaia, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia e Ungheria.
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39
• Lo scambio, quindi, si considera “comunitario”
quando:
A) sussiste il requisito di territorialità
“comunitaria” , in quanto l’operazione avviene
nel territorio dell’Unione Europea.
B) i due operatori sono entrambi soggetti
d’imposta (“identificati” con partita IVA)
C) l’operazione è a titolo oneroso (non sono
comunitarie le operazioni senza corrispettivo)
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40
• Si ricorda, inoltre, che
- l’operazione è assoggettata ad IVA nel “paese di
origine” (quello del cedente o prestatore) quando il
cessionario o committente è un “privato”
- l’operazione è assoggettata ad IVA nel “paese di
destinazione”, ossia quello del cessionario o
committente, quando quest’ultimo è un “soggetto
d’imposta” identificato (con partita IVA)
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• Le “operazioni intracomunitarie” possono
essere costituite da:
1) Cessioni di beni tra due paesi membri
2) Altre tipologie di operazioni
espressamente previste dal D.L.
331/1993 (come la cessione di mezzi di
trasporto nuovi o gli acquisti da parte di
Enti non commerciali)
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42
• Si ricorda, ancora, che può aversi un “acquisto
intracomunitario”, solo in presenza di:
1) acquisizione della proprietà o di altro diritto
reale di godimento
2) effettuata a titolo oneroso
3) con trasporto degli stessi fra 2 Paesi
dell'Unione Europea
4) fra operatori IVA, cioè muniti di un codice di
identificazione (imprese e professionisti)
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Non sono pertanto operazioni intracomunitarie
a) la cessione di un bene presente in Italia da parte di un
operatore tedesco (non c'è il trasporto oltre confine)
b) la cessione di un bene, ovunque effettuata, ad un
soggetto privato comunitario (non titolare di partita Iva)
c) gli omaggi fatti ad operatori residenti in altri stati membri
(difetta l'onerosità)
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Non rileva chi effettua il trasporto, se il cedente,
l'acquirente o terzi per conto di questi.
Ciò che rileva è il trasferimento fisico dei beni da un
Paese membro all'altro.
(Esempio : una ditta tedesca cede della merce ad un
imprenditore italiano che si trova momentaneamente in
Germania, il quale effettuerà il trasporto in proprio al
rientro. In questo caso l'operazione è intracomunitaria.)
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• Però, costituiscono sempre acquisti
intracomunitari (3^ comma art.38), quindi
anche al di fuori delle condizioni prima
citate, le seguenti operazioni:
1) L’introduzione (a titolo diverso dall'acquisto)
nel territorio dello Stato da parte (o per conto)
di un soggetto passivo d'imposta di beni
provenienti da altro stato membro (sono le cd.
operazioni 'franco valuta” (lett.b)
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2) Gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi
(quelli che non hanno percorso più di 6.000 km o non
hanno più di 6 mesi dall'immatricolazione, oppure fino
a 100 ore di navigazione ovvero fino a 40 ore di volo e
fino a 3 mesi dall'immatricolazione) trasportati o spediti
da altro stato membro.
L’operazione è sempre “intracomunitaria” anche se il
cedente o il cessionario non sono operatori economici
(cioè anche uno o entrambi i soggetti sono privati), per
cui, in presenza delle citate condizioni, l’IVA si applica
sempre nel paese di destinazione (lett.e).
I requisiti che qualificano i mezzi di trasporto nuovi
sono previsti dal 4^ comma dell’art.38.
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L’art.53, invece, prevede alcune disposizioni che consentono il diritto al rimborso
dell’IVA pagata dal cedente privato, nonché altri adempimenti volti ad evitare
distorsioni commerciali nel settore.
I commi 378 e 379 della Legge 311/2004 (Finanz.2005) ed il Decreto 8/6/2005,
poi, al fine di evitare frodi IVA, hanno subordinato l’immatricolazione di veicoli
acquistati in ambito comunitario alla comunicazione dei dati identificativi al
Dipartimento dei trasporti terrestri. La comunicazione, in via telematica, è prevista
solo per i “soggetti d’imposta”. I “privati, infatti, devono dimostrare di avere versato
l’IVA. Quest’ultima disposizione, comunque, è applicabile dal 1/9/05.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 25/10/2007,
emanato in attuazione dell’art.1, comma 9, del D.L. 262/2006, inoltre, è stato
istituito un Modello F24 speciale per il versamento dell’IVA relativa alla prima
cessione interna del mezzo di trasporto, senza possibilità di detrazione e
compensazione , da effettuarsi nel rispetto dei termini ordinari e comunque entro il
nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione del veicolo,
contenente gli spazi anche per l’indicazione del tipo dello stesso veicolo e del
numero di telaio.
Questa disposizione non si applica nei casi di acquisto da parte di soggetti passivi
d’imposta di veicoli non destinati alla successiva rivendita (Circ. Agenzia Entrate
n.52 del 31/7/2008) nonchè nei casi in cui i mezzi di trasporto siano forniti di codice
“antifalsificazione” (Circ.Min.Trasporti e Agenzia Entrate n.3 del 4/2/2009).
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48
Sempre con riguardo ai mezzi di trasporto nuovi, si ricorda che,
mancando i requisiti per considerare “nuovi” i detti beni, anche in ambito
comunitario è applicabile la normativa di cui alla legge 41 del 23/2/1995
(“regime del margine”).
Acquistando presso un altro Stato europeo mezzi di trasporto “usati” per i
quali l’operatore cedente ha applicato la detta normativa, quindi,
l’acquirente comunitario non deve assoggettare ad IVA l’acquisto, in
quanto l’imposta viene pagata dal venditore “sul margine”. In caso di
rivendita del bene, poi, l’operatore nazionale potrà applicare, a sua volta,
la stessa normativa dei “beni usati”.
A TALE SCOPO L’OPERATORE COMUNITARIO DEVE SEMPRE
VERIFICARE L’APPLICABILITA’ ALL’OPERAZIONE DELLA NORMA DI
ESENZIONE (Vedasi circolare n. 40 del 18/7/2003)
(Con Circ. n.14//E del 26/2/2008, l’Agenzia delle Entrate ha impartito agli Uffici
istruzioni per il controllo della legittimità dell’applicazione del “regime del margine”).
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49
Anche in presenza del regime del margine non si applica l’art.1, c.9. del
D.L. 262/06 (versamento immediato dell’IVA tramite F24 speciale), ma il
contribuente, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circ.52 del
31/7/2008. è tenuto a dimostrare all’Ufficio la legittimità del regime adottato.
Qualora il cedente non abbia applicato la norma agevolativa, il cessionario
sarà tenuto ad applicare regolarmente l’imposta sull’acquisto (con il
“reverse charge”) ed anche la successiva rivendita del bene sconterà l’IVA
sul valore pieno.
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50
e poi, costituiscono sempre operazioni comunitarie,
3) Gli acquisti (quindi tutte le operazioni comunitarie
“passive”) effettuati nell’Unione Europea da enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4 c. 4
Dpr 633/72, non soggetti passivi d'imposta, cioè non
aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
commerciali ai fini IVA; così come l'introduzione nel
territorio dello Stato da parte o per conto di detti enti,
associazioni ed altre organizzazioni di beni dagli stessi
in precedenza importati in altro Stato membro (lett.c e
d).
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51
•
Costituiscono pure operazioni comunitarie le
vendite a distanza, ossia le cessioni in base
a cataloghi, per corrispondenza o simili, con
trasporto dei beni (esclusi i mezzi di trasporto
nuovi, i beni destinati ad essere installati al
altro Stato membro ed i beni soggetti ad
accise) a cura del cedente in un altro Stato
dell’Unione europea.
Queste operazioni sono disciplinate, nella
fase della cessione, dall’art.41, 1^ comma,
lett.b e, nella fase dell’acquisto, dall’art.40,
commi 3 e 4.
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52
- In base all’art.41, 1^comma lett. b, le “vendite a
distanza” costituiscono cessioni non imponibili (e
quindi pagano l’IVA nel paese dell’acquirente, con la
nomina di un rappresentante fiscale o con
l’identificazione diretta) quando chi compra non è
soggetto IVA.
Tuttavia, se le cessioni effettuate nell’altro paese
europeo sono state d’importo non superiore a Euro
100.000 (fino al 14/7/2009 lire 154 milioni, ossia € 79.534,36 – legge 88/09) o
ad altro importo stabilito da ciascuno stato membro, la
cessione è imponibile (è soggetta ad IVA nello Stato
del cedente), a meno che non si sia optato per
l’applicazione dell’IVA nell’altro Stato comunitario.
L’opzione è vincolante per un triennio.
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53
- In base all’art.40, commi 3 e 4, gli
acquisti “a distanza” si considerano
effettuati in Italia quando l’acquisto è
effettuato da persona fisica non soggetto
d’imposta, a meno che il cedente non
abbia superato nel suo Stato l’importo
complessivo di Euro 35.000 (fino al 14/7/2009 lire
54 milioni, ossia € 27.888,679 – Legge 88/09), ossia
l’importo stabilito in Italia, pagando lì
l’imposta, sempre che non si sia optato
per l’applicazione dell’IVA nel paese di
destinazione dei beni.
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54
• Ai sensi del 5^ comma dell’art.38 del D.L.
331, invece, non costituiscono acquisti
intracomunitari le seguenti operazioni:
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55
1) L’introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di perfezionamento o di manipolazione
usuali, se i beni vengono successivamente
trasportati o spediti al committente, soggetto
passivo d'imposta, nello Stato membro di
provenienza o per suo conto in altro Stato
membro, ovvero fuori dal territorio della
comunità (sono le cd. “lavorazioni comunitarie”;
per la movimentazione di detti beni, l'art. 50 c.5
D.L. 331/93 prevede l'istituzione di apposito
registro tenuto e conservato a norma dell'art.39
Dpr 633/72) (lett.a)
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56
• 2) L’introduzione nello Stato, in esecuzione di una
cessione, di beni destinati ad essere ivi installati,
montati o assiemati dal fornitore o per suo conto (le
così dette cessioni "chiavi in mano "). (lett.b)
Queste operazioni sono considerate cessioni "interne"
(in quanto operazione territoriale ex art. 7 bis – 1^ c.
del Dpr 633/72) e quindi soggette ad IVA in Italia;
pertanto, in assenza di stabile organizzazione in Italia,
si avrà:
- se il committente è un privato: il cedente deve aprire P.
Iva in Italia (direttamente o tramite rappresentante
fiscale)
- se il committente è una impresa, quest’ultima dovrà
emettere autofattura a norma dell’art. 17 c. 3 Dpr
633/72 (RM prot. 15456/94).
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57
Esempio: una ditta tedesca assume in appalto
la fornitura di un macchinario presso una ditta
italiana, inclusa l'installazione; sia la cessione
dei componenti,
che l'installazione del
macchinario configurano cessione "interna', e
non una cessione intracomunitaria.
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58
• 3) L’introduzione di beni temporaneamente
utilizzati per l'esecuzione di prestazioni di
servizi (cioè “strumentali,') o che, se importati,
beneficerebbero dell'ammissione temporanea
in esenzione totale dei dazi doganali. (lett.a)
Esempio: i campioni di merci, i beni da
esposizione in occasione di mostre e fiere, i
beni in conto visione, materiale per imballaggio
di merce destinati all'estero, beni strumentali
ad una prestazione di servizio, ecc. Si noti
l'analogia con le operazioni effettuate con
paesi extraUE .
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59
• 4) Gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto
nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da parte
di:
- enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4
c. 4 Dpr 633/72 non soggetti passivi d'imposta
- produttori agricoli di cui all'art. 34 Dpr 633/72 (in
regime "speciale”)
- soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente
indetraibile ex art.19 c.3 Dpr 633/72 (Istituti bancari,
compagnie assicurative, ecc.)
qualora :
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60
 non abbiano optato, ai sensi del 6^ comma dell’art.38,
per
l'applicazione
dell'imposta
sugli
acquisti
intracomunitari in Italia
 l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari
e degli acquisti di cui all'art. 40 c. 3 DL 331/93
(attraverso cataloghi o per corrispondenza) effettuati
nell'anno solare precedente non abbia superato €
10.000 (€ 8.263 fino al 14/7/2009 – Legge 88/2009) e fino a
quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
l'ammontare complessivo degli acquisti va assunto al
netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli
acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4
art. 38 DL 331/93 e degli acquisti di prodotti soggetti
ad accisa
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61
Quindi,
• Ai sensi del 5^ comma, lett. c), dell’art.38 del D.L.
331/93, per gli Enti non commerciali, non si configurano
“acquisti intracomunitari” gli acquisti di beni fino a Euro
10.000 (€ 8.263,31 fino al 14/7/2009 – Legge 88/09), e fino a tale
somma l’IVA si paga nel paese di origine, come un
“privato” nazionale.
• L’Ente, però, a norma del 4^ comma dell’art.50, prima di
ogni acquisto, per consentire all’ufficio fiscale il controllo
di tali acquisti, deve comunque presentare all’Agenzia
delle Entrate (direttamente all’ufficio locale), il modello
INTRA
13,
dichiarando
l’ammontare
imponibile
dell’acquisto presso un altro paese comunitario, nonché
l’ammontare degli acquisti effettuati nell’anno in corso.
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62
• Ai sensi del 6^ comma dell’art.38, è possibile optare per
considerare in ogni caso “intracomunitari” tali acquisti,
anche se l’importo complessivo è inferiore al predetto
limite.
In questo caso va presentata un’apposita comunicazione
d’opzione, con raccomandata all’ufficio dell’agenzia,
entro il termine di scadenza della dichiarazione annuale.
L’opzione è valida fino a revoca e comunque per il
biennio successivo all’anno nel quale è stata manifestata
(in pratica un triennio).
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63
• In base a quanto stabilito dall’art.49, nel caso di acquisti di beni, al
superamento del limite di 10.000 Euro, ovvero nel caso di
opzione, l’IVA è dovuta dall’Ente cessionario nazionale.
• Ed a tale scopo, l’Ente stesso è tenuto a:
a) chiedere il numero di partita IVA
b) integrare le fatture passive con IVA
c) annotare le fatture in apposito registro
d) versare l’imposta mensilmente, entro il mese successivo a ciascun
mese di riferimento, compilando e presentando (direttamente
all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate) il modello INTRA 12 (il
modello non va presentato quando non sono stati registrati
acquisti intracomunitari e quindi non c’è imposta da pagare)
e) presentare in Dogana il modello INTRASTAT “acquisti”
f) non occorre presentare la dichiarazione annuale (se non c’è
l’obbligo per altre operazioni)
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64
• Qualora l’Ente non commerciale, come una Università,
svolga contemporaneamente attività soggette ad IVA ed
altre attività istituzionali non soggette ad imposta,
applicherà l’IVA seguendo le regole generali (anche quelle
“intracomunitarie” che prevedono il “reverse charge” e
senza alcun limite d’importo), mentre applicherà il sistema
particolare previsto per gli acquisti intracomunitari degli
Enti, nel secondo caso.
Gli acquisti intracomunitari (solo di beni) “promiscui”
vengono imputati proporzionalmente ai due settori di
attività.
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65
• In base al “nuovo” art. 7 ter, è stato ampliato il
concetto di “soggetto passivo d’imposta”.
Sono stati considerati tali anche gli enti non
commerciali, pubblici e privati, i quali (se
identificati, perché hanno superato la soglia di
acquisti intracomunitari di 10.000 Euro, oppure
perchè svolgono anche attività commerciali),
limitatamente alle prestazioni di servizi ricevute
da altri soggetti UE, sono sempre obbligati a
versare l’IVA in Italia (con il reverse charge e
con il modello INTRA 12) anche per le
operazioni afferenti l’attività istituzionale.
(Art. 7 ter, comma 2, punto b).
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66
• Come precedentemente detto, ai sensi
del 5^ comma dell’art.38 del D.L. 331,
oltre agli acquisti degli enti “non
commerciali”, non sono considerati
acquisti intracomunitari anche :
- gli acquisti posti in essere da “produttori
agricoli” in regime speciale di cui
all’art.34 del D.P.R. 633 fino all’importo di
€ 10.000 (fino al 14/7/2009 Lire 16 milioni)
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67
• In questo caso occorre distinguere:
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68
• Soggetti in regime speciale con acquisti
intracomunitari d’importo superiore a Euro
10.000 :
In questi casi la fattura passiva comunitaria
viene integrata dell’IVA prima di essere
registrata a debito ed a credito.
L’Iva
relativa,
quindi,
risulta
versata
integralmente.
(Art.47, 1^ comma, lett. c, D.L.331)
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69
• Soggetti in regime speciale con acquisti
intracomunitari non superiore a Euro
10.000 :
In questi casi, salva la possibilità di
opzione, con le stesse modalità già citate
per gli enti non commerciali, tali soggetti
sono esonerati dall’applicazione dell’Iva
sugli acquisti intracomunitari.
(Art.38, 5^ comma, lett.c, D.L. 331)
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70
• Soggetti “esonerati”:
tali soggetti, per gli acquisti intracomunitari che
superano l’importo di Euro 10.000, devono
numerare ed annotare le fatture in apposito
registro. Inoltre, entro la fine di ogni mese,
devono presentare all’Ufficio delle Entrate
apposita dichiarazione (mod.INTRA 12) e
versare l’imposta relativa a detti acquisti.
(Art.51, 1^ comma, e art.49, 1^ comma e 2^
comma)
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71
• Tutte le disposizioni agevolative previste dall’art.34 per
gli imprenditori agricoli in regime speciale non si
applicano ai soggetti che optano per il sistema normale
di applicazione dell'imposta dandone comunicazione
all'Ufficio IVA con la dichiarazione relativa all’anno
precedente (oppure con la dichiarazione di inizio
attività).
•
L'opzione, che prima delle modifiche apportate dal
D.L. 35/05 era vincolante per cinque anni, è ora
soggetta al normale vincolo di tre anni ed è valida fino
a quando non viene revocata e comunque fino a
quando non sia trascorso il termine di “rettifica della
detrazione” previsto dall’art.19-bis2.
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72
• Non
sono
considerati
infine
acquisti
intracomunitari (pure ai sensi del 5^ comma
dell’art.38 del D.L. 331), gli acquisti di beni posti in
essere da soggetti passivi per i quali l’imposta
è totalmente indetraibile ai sensi dell’art.19 del
D.P.R. 633, quando nell’anno precedente non
sia stato superato il limite di Euro 10.000 e fino
a quando tale limite non viene raggiunto.
Anche in questo caso è possibile l’opzione per
l’applicazione dell’imposta sull’acquisto, con le
stesse modalità gia descritte per gli Enti non
commerciali e gli agricoltori in regime speciale.
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73
• Presentazione di garanzia da parte dei
soggetti che effettuano alcune tipologie di
acquisti intracomunitari di beni
L’articolo 35, comma 15 ter, del DP.R. 633,
introdotto dal D.L. 223/2006, stabilisce che,
in caso di inizio di un’ attività che prevede
l’effettuazione di acquisti intracomunitari di
beni individuati con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, può
essere stabilita la presentazione di idonea
garanzia fideiussoria.
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74
• Il provvedimento prima citato è stato emanato
in data 21/12/2006 ed ha previsto l’obbligo
della garanzia in caso di inizio attività che ha
per oggetto i beni elencati nel decreto
22/12/2005 emanato in attuazione dell’artyicolo
60-bis del D.P.R. 633, e cioè:
- autoveicolo, motoveicoli;
- prodotti di telefonia e loro accessori;
- personal computer, componenti ed accessori;
- animali vivi della specie bovina, ovina e suina
e loro carni fresche.
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75
• La garanzia, con un periodo di durata di
tre anni, deve essere presentata a partire
dalla dichiarazioni di inizio attività
presentate a partire dal 1 novembre 2006
e deve garantire un importo costituito dal
volume d’affari del primo anno del triennio
e, comunque, non inferiore a 50.000 Euro
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76
• E’ necessario far presente che gli acquisti
intracomunitari di beni si considerano effettuati
al momento:
-- della consegna nel territorio dello Stato:
quando il trasporto viene effettuato dal cedente
-- di arrivo nel luogo di destinazione: quando il
trasporto è effettuato con mezzi del
cessionario
-- al ricevimento della fattura: se questo avviene
prima della consegna della merce
-- al pagamento (totale o parziale) della merce:
se avviene prima della consegna della stessa
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77
• Da tale momento decorrono i termini per tutti
gli adempimenti tributari connessi alle
operazioni intracomunitarie.
• Va ricordato che l'acquirente italiano non viene
più in possesso di una bolletta doganale e
che, pertanto, non avrà più modo di pagare
l'IVA presso gli Uffici doganali di frontiera.
Pertanto, dovrà compiere alcune particolari
operazioni contabili volte a "documentare"
l'operazione di acquisto ed a versare l'imposta.
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78
• Tali adempimenti sono, in particolare, i seguenti:
a) utilizzare l'originale fattura passiva emessa dal
fornitore comunitario
b) indicare il numero identificativo del cedente
c) attribuire al documento una numero progressivo
d) indicare il controvalore in lire italiane del corrispettivo
fatturato
e) indicare l'aliquota applicabile (secondo il tipo di
operazione ed il bene ceduto) e l'imposta relativa
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79
f) annotare "separatamente" la fattura - integrata secondo
le modalità ora descritte - sul registro delle fatture emesse (art.23
L.IVA), entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente
ma comunque entro 15 giorni da quando il soggetto ne viene in
possesso.
g) annotare "separatamente" la fattura - integrata secondo le
modalità prima descritte - sul registro degli acquisti (art.25 L.IVA),
entro lo stesso termine previsto per la registrazione ai sensi
dell’art.23 e comunque non anteriormente al mese di annotazione
sul registro delle fatture emesse.
h) tenere conto delle cennate annotazioni sui registri di cui agli
artt.23 e 25 ai fini delle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e
33 L.IVA.
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80
• E' opportuno ricordare che se il cessionario o
committente intracomunitario non riceve la
fattura entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione, deve lui stesso
emettere tale documento,
entro il mese
seguente, evidenziando il numero identificativo
del fornitore o prestatore. Se riceve la fattura
con un corrispettivo inferiore a quello reale, deve
emettere una fattura integrativa entro il mese
successivo alla registrazione della fattura
originaria.
Territorialità IVA ed Operazioni
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81
• I soggetti che effettuano cessioni intracomunitarie
devono emettere la fattura di cui all’art.21 del D.P.R.
633/72, evidenziando la norma di non imponibilità e
indicando il numero identificativo del soggetto passivo
comunitario destinatario del documento.
(Le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n. 345 del 28/11/2007 e n. 477 del 15/12/2008
chiariscono le modalità con le quali documentare l’uscita della merce fuori dal territorio nazionale,
condizione per la non imponibilità all’IVA dell’operazione. Se il trasporto è “franco destino” serve
il documento di trasporto, se è “franco fabbrica” è sufficiente qualunque documento idoneo a
dimostrare l’operazione).
In caso di “triangolazione” va riportata la designazione
del soggetto d’imposta chiamato a pagare l’imposta.
In caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi, è
necessario pure l’indicazione dei dati identificativi degli
stessi.
Se la cessione di mezzi di trasporto nuovi viene
effettuata da un “privato”, tiene luogo della fattura l’atto
di trasferimento o un documento equipollente.
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82
I DEPOSITI IVA
• Con l’art.50 bis del D.L. 331/93 sono stati istituiti i
“Depositi IVA”, ossia appositi spazi, gestiti da soggetti
autorizzati, destinati alla custodia di beni nazionali e
comunitari che non siano destinati alla vendita al
minuto nei locali dei depositi.
• La loro funzione principale è quella di agevolare gli
scambi, attraverso l’introduzione di beni acquisiti in
Italia o in altro paese della UE, o anche in altro paese
extra comunitario ma a condizione che siano stati
pagati i dazi doganali e siano quindi “in libera pratica”,
rinviando il pagamento dell’IVA al momento in cui
avviene l’immissione al consumo da parte
dell’acquirente finale.
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83
• I beni introdotti nel deposito IVA, infatti, senza
scontare l’imposta, possono essere:
A) ceduti ad altri soggetti nazionali o
comunitari, ed anche ad altri soggetti extra
comunitari ma a condizione che questi ultimi
siano identificati in Italia;
B) Assoggettati a prestazioni di manipolazione
o perfezionamento (nei locali dello stesso
deposito o in locali “limitrofi”;
C) Essere trasferiti in altri depositi IVA.
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84
• Il D.M. 20/10/1997 n. 419 ha specificato
le modalità dell’autorizzazione (di
competenza della Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate) , nonché la
documentazione necessaria per la
gestione
e
per
documentare
l’introduzione e l’estrazione dei beni dal
deposito IVA (documenti amministrativi,
commerciali e di trasporto e “registro
delle movimentazioni” tenuto a norma
dell’art.39 del D.P.R. 633/72).
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85
• L’introduzione
dei
beni
nel
“deposito IVA”, quindi,
comporta sostanzialmente un regime di sospensione dell’imposta,
che perdura fino a quando gli stessi beni non ricevono la
destinazione definitiva.
• Se il bene, dopo l’estrazione, resta in Italia, colui che lo estrae
“paga” l’IVA emettendo un’autofattura a norma del 3^ comma
dell’art.17 del D..R. 633 o “integrando” la fattura del cedente
“comunitario”(con doppia annotazione tra le fatture emesse e gli
acquisti).
•
La base imponibile è pari al corrispettivo o al valore relativo
all’operazione non
assoggetta ad
imposta per effetto
dell’introduzione, eventualmente aumentato degli imoporti relativi
alle prestazioni ricevute nel deposito.
• Se , invece, il bene, dopo l’estrazione, viene inviato al di fuori
dell’Italia, colui che lo estrae emette una fattura “non imponibile” a
norma dell’art.40 e dell’art. 50 bis del D.L. 331/93, se destinato ad
un cessionario della UE, ed a norma dell’art. 8 del D.P.R. 633/72,
se destinato ad un cessionario extra comunitario (esportazione)
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86
• MODELLI INTRASTAT
Periodicità presentazione (agli uffici doganali
competenti) dei modelli INTRASTAT (D.P.R. 7/1/99
n.10, Legge Finanziaria 2007, D.Leg.vo 18
dell’11/2/2010 E D.M. 22/2/2010)
INTRA 1 - cessioni: MENSILE (entro il 25 del mese
successivo)
se
l’ammontare
delle
cessioni,
distintamente per categoria (beni o servizi) nel
trimestre di riferimento e/o nei quattro precedenti, è
superiore a 50.000 Euro, TRIMESTRALE (entro il 25
mese successivo a ciascun trimestre) se inferiore a
tale limite.
Superando la soglia di 50.000 Euro, si transita immediatamente nel
“mensile”, presentando, alle rispettive scadenze, oltre all’elenco mensile,
anche quello trimestrale con indicazione, nel frontespizio, dei mesi (uno o
due) ai quali si riferisce.
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87
INTRA 2 – acquisti:
Identica periodicità dei Modelli INTRA 1
----------------------------
Territorialità IVA ed Operazioni
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88
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’unico sistema di trasmissione consentita, a
partire dal 1/1/2010, è quello telematico.
La presentazione può avvenire tramite il Servizio
telematico Doganale EDI, oppure (dal 10/5/2010)
tramite i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia
delle Entrate
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89
• Si ricorda che dal 1/1/2010 (ossia con riguardo
alle operazioni poste in essere da tale data), i
Modelli INTRASTAT devono contenere anche le
prestazioni di servizi (compresi i trasporti) rese
tra soggetti d’imposta intracomunitari (non è più
opportuno parlare di prestazioni intracomunitarie
che, in base al novellato art.7 ter, seguono la
regola generale della territorialità).
• A tale scopo vanno utilizzati nuovi ed appositi
modelli INTRASTAT SERVIZI
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90
• I modelli INTRASTAT ( INTRA1 e INTRA 2) si
compongono:
Frontespizio (base) contenente i dati del soggetto, i dati riepilogativi
dell’elenco e la sua periodicità.
Sezione 1(bis) contenente le cessioni di beni registrate o ricevute nel
periodo
Sezione 2 (ter) contenente le eventuali variazioni rettificative dei modelli
INTRA “cessioni o acquisti” precedentemente presentati
Sezione 3 (quater) contenente i servizi registrati o ricevuti nel periodo
Sezione 4 (quinquies) conenente le eventuali variazioni rettificative dei
modelli INTRA “servizi” precedentemente presentati
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91
• INTRASTAT - L'inizio degli scambi
intracomunitari e determinazione della
periodicità
I soggetti che non hanno mai effettuato scambi
intracomunitari ed effettuano per la prima volta
nell'anno in corso cessioni oppure acquisti
intracomunitari,
devono
determinare
la
periodicità di presentazione dei riepiloghi
Intrastat in base alle operazioni che
presumono di realizzare nell'anno in corso.
All’inizio del 2010, visto che nel 2009 i servizi non andavano inclusi negli elenchi, si
doveva tenere conto anche dell’ammontare presuntivo delle prestazioni al fine di
stabilire la periodicità degli elenchi.
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92
• INTRASTAT - La presentazione anticipata
I soggetti che sono tenuti alla presentazione dei
modelli INTRASTAT con periodicità trimestrale,
possono presentarli con periodicità mensile.
Ove anticipata, la periodicità va rispettata per l'intero
anno.
Gli operatori che anticipano la periodicità non sono
tenuti a riportare negli elenchi mensili le operazioni ai
soli
fini
statistici.
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93
• Le operazioni soggette all'obbligo dei riepiloghi
Intrastat
Le operazioni che devono essere riepilogate nei
riepiloghi Intrastat sono le seguenti:
A) gli acquisti di beni ai sensi dell'art. 38, comma 2 e
l'introduzione di beni nello Stato ai sensi dell'art. 38,
comma 5, lett. b), L.427/93;
B) le cessioni di beni ai sensi dell'art. 41, 1º comma,
lettere a) e c), L. 427/93;
C) i movimenti di merce in ambito comunitario a titolo
diverso dall'acquisto e dalla vendita (es. merci in
c/lavorazione).
D) Le prestazioni di servizi “intracomunitarie”
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94
Le operazioni escluse dai riepiloghi Intrastat
(Regolamento Cee nº 1982 del 18 novembre 2004)
a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
b) Oro detto monetario;
c) Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate;
d) Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare e simile.
e) Merci destinate ad un uso temporaneo (non superiore a 24 mesi)
f) Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni,
cassette studio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su
richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali,
nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di
aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.
g) materiale pubblicitario e campioni commerciali.
h) Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di
ricambio associati. Merci spedite alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del
territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno
accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché
merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze
armate di un altro Stato membro che vi stazionano.
i) Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello
spazio e durante il lancio.
l) Vendite di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette
all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri.
m) Altre esclusioni (Circolare Ministero delle Finanze nº 13 del 23.2.1994)
cessioni omaggio, sostituzione di beni in garanzia,beni in c/lavorazione gratuita,beni
inviati per tentata vendita.
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95
• Sanzioni applicabili in materia di INTRASTAT
L'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997
dispone che l'omessa presentazione degli
elenchi INTRASTAT o la loro incompleta,
inesatta o irregolare compilazione sono punite
con la sanzione da € 516,46 a € 1.032,91 per
ciascuno di essi, ridotta a metà nel caso di
presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverli o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si
applica se i dati mancanti o inesatti vengono
integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
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96
E-COMMERCE
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97
• Il Decreto Legislativo 1/8/2003 n.273 ha
dato attuazione alla direttiva comunitaria
n.2002/38, introducendo una nuova
disciplina IVA per i servizi di
radiodiffusione, televisione nonché per
alcuni servizi prestati tramite mezzi
elettronici (on-line o via internet).
• Tale disciplina ha per ora carattere
provvisorio. Dopo più di quattro anni,
infatti, ossia dopo il 30 giugno del 2006,
la normativa dovrebbe essere rivista.
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98
• Va ricordato, intanto, che la normativa
comunitaria (allegato L della Direttiva)
considera servizi resi tramite mezzi
elettronici:
a) la fornitura di siti Web; b) la fornitura di
software; c) la fornitura di immagini, testi
e informazioni; d) la fornitura di musica,
film, giochi, programmi culturali, artistici,
politici,
sportivi,
scientifici
e
di
intrattenimento; e) la fornitura di
prestazioni di insegnamento a distanza.
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99
• Va ricordato, altresì, che per i servizi
informatici, il luogo di utilizzo corrisponde
a quello in cui viene “scaricato” il file.
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100
• La direttiva comunitaria mirava ad evitare
effetti distorsivi conseguenti ai diversi
trattamenti che prima avevano i servizi in
parola a seconda che gli stessi venivano
resi da soggetti extra-UE (senza IVA) o
da soggetti UE (con IVA), visto che per
luogo di effettuazione dell’operazione
doveva intendersi il luogo della sede del
fornitore.
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101
• Così, il D.Leg/vo 273/03 ha modificato il
concetto di territorialità delle prestazioni
di radiodiffusione, di quelle televisive e di
quelle rese con mezzi elettronici,
in linea generale, spostando il luogo di
tassazione dal luogo di residenza del
fornitore a quello del cliente.
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102
• Quando le operazioni sono considerate effettuate in
Italia, l’obbligo di applicare l’IVA, evidentemente se
esistono anche gli altri presupposti “oggettivo” e
“soggettivo”, è posto a carico di colui il quale pone i
essere l’operazione.
Nel caso di prestazioni di servizi, tuttavia, talvolta
l’obbligo viene
spostato e posto a carico del
committente con il sistema del “reverse charghe”,
oppure a carico dell’operatore non residente e senza
stabile organizzazione in Italia, attraverso l’istituto della
“identificazione” ovvero, come si vedrà, in alcuni casi
con un sistema particolarissimo e semplificato previsto
dall’art.74-quinquies.
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103
• In materia di IVA, come già detto, la
territorialità è prevista dagli artt.7 e seguenti
del D.P.R. 26/10/1972 n.633.
In generale, come sappiamo, le cessioni si
considerano effettuate in Italia quando il bene
ceduto si trova nel territorio nazionale.
Le prestazioni, invece, si considerano effettuate
in Italia quando sono rese nei confronti di un
soggetto “privato” , mentre si considerano
effettuate nello Stato (anche comunitario) del
committente quando quest’ultimo è un
“soggetto passivo d’imposta” stabilito nell’altro
Stato.
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104
• Sappiamo pure che questa regola di
carattere
generale
subisce
numerosissime
deroghe,
tutte
espressamente previste dai (nuovi)
articoli da 7 quater a 7 septies e, più in
particolare in materia di servizi con mezzi
elettronici e servizi di televisione e
radiodiffusione, dagli artt. 7 sexies e 7
septies.
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105
• Art. 7 sexies
SI CONSIDERANOFATTE NELLO STATO
• Lett. f)
Servizi con mezzi elettronici
------- a privati domiciliati nello Stato -------- da soggetti extra UE
(con la nomina del rappresentante
fiscale oppure con l’applicazione
dell’art.74 quinquies del DPR 633/72)
(evidentemente, se il servizio è reso da un soggetto UE ad un privato, si
applica la regola generale ce vede l’imposta dovuta dal prestatore)
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106
• Lett.g)
(SI CONSIDERANO FATTE NELLO STATO)
• Telecomunicazioni e
radiodiffusione
----- da soggetti extra UE
------- a privati
----- da Italiani a soggetti UE
con utilizzo in UE
------- a privati
(in quest’ultimo caso, evidentemente, se l’utilizzo
è fuori UE manca la territorialità nello Stato)
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107
• Art. 7 septies
• Lett. i)
NON SI CONSIDERANO
FATTE NELLO STATO
Servizi con mezzi
elettronici
-------
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a privati extra
comunitari
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• Lett. j)
Telecomunicazioni
e radiodiffusioni -------
a privati extra
comunitari
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109
Nel caso in cui le prestazioni di servizi rese tramite mezzi
elettronici vengono effettuate a privati residenti nello Stato da
soggetti extra UE, si considerano effettuate in Italia e sono
soggette ad IVA applicando le disposizioni previste dall’art.74qinquies del D.P.R. 633.
Invece, le prestazioni di telecomunicazione e radiodiffusione
effettuate da soggetti passivi d’imposta, UE o extra UE, nei
confronti di privati, devono essere assoggettate ad imposta
attraverso la nomina del rappresentante fiscale o l’identificazione
diretta.
(Evidentemente, quando i servizi in parola sono resi da soggetti extra
comunitari nei confronti di soggetti passivi d’imposta, sono questi ultimi
che devono provvedere ad applicare l’IVA ai sensi dell’art.17 – 3^
comma, ossia con il sistema del “reverse charge” che, come si è già visto,
rappresenta la regola generale obbligatoria di applicazione dell’IVA da
parte del committente o cessionario).
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110
• Come già detto, i soggetti extra comunitari che
effettuano servizi tramite mezzi elettronici,
soggetti ad IVA in Italia perchè resi nei
confronti di privati consumatori italiani,
possono applicare l’imposta attraverso i sistemi
previsti dall’art.17 (identificazione o nomina
rappresentante), ovvero optare per un sistema
semplificato previsto dall’art.74-quinquies, che
pone a carico dello stesso soggetto extra
comunitario i seguenti adempimenti:
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111
• 1) dichiarazione di identificazione in uno
Stato UE (da farsi in via telematica), che
consente all’amministrazione Finanziaria
di attribuire un numero di identificazione
e di comunicare il conto bancario su cui
effettuare i versamenti dell’imposta;
• 2) la tenuta di una adeguata
documentazione relativa alle operazioni
effettuate
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112
• 3) Applicazione dell’IVA con le aliquote proprie
degli Stati in cui le operazioni sono effettuate;
• 4) Presentazione di una dichiarazione
trimestrale (entro il giorno 20 del mese
successivo al trimestre), contenente, il numero
di identificazione, l’ammontare delle operazioni
effettuate distintamente pe Stato UE, le
aliquote applicare, l’IVA spettante a ciascuno
Stato membro;
• 5) Contestuale versamento dell’imposta sul
conto corrente comunicato dall’ufficio.
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113
In definitiva, quindi:
SERVIZI CON MEZZI ELETTRONICI
DA
A
Luogo della Territorialità
- Italiano soggetto passivo
Soggetto passivo UE
Altro Stato UE
(regola generale)
- Italiano sogg.pass.
Privato UE
Italia (regola generale)
- Italiano sogg.pass.
Soggetto Extra UE
NO territorialità Italiana
(art.7 septies lett.i)
- Soggetto passivo UE
Italiano privato
Altro Stato UE (del prestatoreregola generale)
- Soggetto passivo UE
Italiano soggetto passivo
Italia (del committente - regola
generale)
- Soggetto passivo extra UE
Italiano soggetto passivo
NO territorialità Italiana
- Soggetto passivo extra UE
Italiano privato
Italia (art.7 sexies lett.f)
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114
TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE
DA
A
Luogo della Territorialità
-
Italiano soggetto passivo
Soggetto passivo UE
con utilizzo in UE
Italia (art.7 sexies)
-
Italiano soggetto passivo
Soggetto passivo UE
con utilizzo fuori UE
-
Italiano sogg.pass.
Privato UE
Italia (reg.gen.)
-
Italiano sogg.pass.
Soggetto Extra UE
NO territorialità Italiana
(art.7 septies lett.i)
-
Soggetto passivo UE
Italiano privato
-
Soggetto passivo UE
Italiano soggetto passivo
Italia (del committente –
regola generale)
-
Soggetto passivo extra UE
Italiano soggetto passivo
NO territorialità
Italiana
-
Soggetto passivo extra UE
Italiano privato
Italia (art.7 sexies lett.g)
Altro Stato UE
(regola generale)
Altro Stato UE (del
prestatore- regola generale)
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• L’Agenzia delle Entrate ha predisposto
un apposito sito informatico (V@AT on Eservice) per la gestione del “regime
speciale”, evidentemente rivolto agli
operatori commerciali “non UE” che
offrono servizi tramite mezzi elettronici a
clienti privati residenti nell’UE.
Il sito permette a questi soggetti la loro
“registrazione” (se l’Italia è il paese scelto
per l’identificazione) e l’acquisizione del
numero identificativo
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Nuova territorialità IVA