Nuova TERRITORIALITA’ IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E-Commerce * Dott.S.Forastieri - 4/1/2011 * Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 1 • L’art.1 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633, stabilisce i requisiti che attraggono un’operazione nell’ambito di applicazione dell’IVA. • L’Iva, oltre che sulle importazioni da chiunque effettuate, si applica - sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi - effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni - nel territorio dello Stato. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 2 Si rilevano subito, quindi, i tre presupposti per l’applicazione dell’imposta: • OGGETTIVO Deve trattarsi di a) CESSIONI DI BENI nel concetto espresso dall'art.2 ovvero b) PRESTAZIONI DI SERVIZI "verso corrispettivo" nel concetto espresso dall'art.3; nonché quelle senza corrispettivo, eseguite da imprenditori e di valore superiore a € 25,82 (lire 50.000). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 3 • SOGGETTIVO - L’operazione deve essere effettuata da (artt.4 e 5 D.P.R.633) -a) imprenditori(artt.2135 e 2195 C.C.), comprese le attività, organizzate in forma d’impresa e dirette alla prestazione di servizi, anche se non rientrano nell’art.2195 C.C., e da Enti che comunque svolgono attività commerciale - b) artisti e professionisti Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 4 • PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITA’ L’operazione deve essere effettuata, in base a quanto stabilito dall’art.7 del D.P.R. 633/72, modificato dal D.Leg/vo 18 dell’11/2/2010 (le cui disposizioni sono state comunque ritenute applicabili sin dal 1/1/2010 – vedasi Circ. Agenzia Entrate n.58 del 31/12/2010), nel territorio dello Stato, considerando tale tutto il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano (territori extra doganali), nonché dei territori della Città del Vaticano e dello Stato di San Marino. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 5 • A norma dello stesso art.7 si intende: - - Per “soggetto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Stato” il soggetto passivo domiciliato o con stabile organizzazione nello Stato Per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri. Luogo di partenza è il primo punto d’imbarco passeggeri nella Comunità (eventualmente dopo uno scalo extra UE. Nel caso di “andata e ritorno”, il percorso del ritorno è considerato viaggio distinto dall’andata. Per “Trasporto intracomunitario di beni” il trasporto di beni il cui luogo di partenza e di arrivo sono situati in due differenti Stati UE. Per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto” il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni (novanta per i natanti). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 6 Sono assimilati ai territori extra doganali i - Depositi franchi (costituiti da una zona circoscritta da un recinto di muro entro il quale sorgono fabbricati adibiti precipuamente a depositi di merci le quali possono ivi formare oggetto di manipolazioni destinate d assicurarne la conservazione o migliorarne la qualità commerciale). - Punti franchi (costituiti da un’intera zona portuale, dove le merci possono esssere oggetto anche di trasformazione industriale). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 7 • A norma dell’art.7, 7 bis e 7 ter, si considerano fatte nello Stato: a) le cessioni che hanno per oggetto beni che SI TROVANO nel territorio dello Stato b) le prestazioni RESE a committenti soggetti passivi o privati consumatori stabiliti nello Stato. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 8 • A norma dell’art. 7 bis: - Le “cessioni di beni a bordo di una nave, aereo o treno, nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della comunità”, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 9 • Inoltre, per quanto riguarda le cessioni di gas ed energia elettrica mediante di sistemi di distribuzione, sempre in base a quanto previsto dall’art. 7 bis, i criteri della territorialità sono i seguenti: • ACQUISTI DI GAS NATURALE, MEDIANTE RETE DI DISTRIBIZIONE, E DI ENERGIA ELETTRICA Si applica l’IVA nel paese del acquirente quando quest’ultimo è un RIVENDITORE (soggeto IVA). Si applica pure nello Stato dell’acquirente quando quest’ultimo è un consumatore finale (soggetto IVA o privato), a condizione – però - che nello stesso Stato (quello dell’acquirente) si verifichi il consumo (ossia dove c’è il “contatore”). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 10 • Questo è quanto previsto, come regole di carattere generale, dagli artt.7, 7 bis e 7 ter. • Tuttavia, in virtù dei successivi articoli, 7 quater, 7 quinquies, 7 sexies e 7 septies, queste regole subiscono numerose deroghe. • Altre deroghe ne subiscono poi in caso di operazioni “intracomunitarie”. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 11 • Prima ancora di esaminare più in dettaglio le varie ipotesi di “territorialità” dell’IVA in relazione al “luogo” ove è ubicato l’immobile o il bene mobile, ovvero in relazione al luogo di “utilizzo” della prestazione, oppure ancora in relazione alle diverse ipotesi di operazioni intracomunitarie, vediamo quali sono le conseguenze, sul piano dell’applicazione dell’IVA, dell’esistenza o meno del requisito della territorialità nel territorio nazionale, ed inoltre quali sono i diversi sistemi di pagamento dell’imposta che l’art.17 (DPR 633) prevede, a secondo delle varie situazioni che possono presentarsi Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 12 • MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO Da ITALIANO a ITALIANO = Imponibile Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 13 • 1 Cessione da Italiano soggetto UE = Cessione intracomunitaria -. non imponibile a soggetto extra UE = Esportazione – non imponibile • 2 Cessione da Extra UE a Italiano • 3 Cessione da UE a Italiano soggetto IVA = Acquisto intracomunitario • 4 Cessione da UE a Italiano “privato” = Operaz. “fuori ambito” = Importazione Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 14 • 5 Prestazione “intracomunitaria” a Italiano soggetto IVA • 6 Prestazione “intracomunitaria” a Italiano “privato” da UE = Acquisto intracomunitarioda UE = Operaz. “fuori ambito” assoggettata ad IVA nel paese del prestatore Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 15 • 7 Prestazione da extra UE non considerata resa in Italia a Italiano = Operaz. “fuori ambito” • 8 Prestazione da extra UE considerata resa in Italia a Italiano soggetto IVA = Applicazione IVA art.17 “reverse charge” • 9 Prestazione da UE o da extra UE a Italiano “privato” considerata resa in Italia = Applicazione da parte del prestatore con “rappresentante fiscale” o “identificazione diretta” (solo per soggetti UE) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 16 • Vediamo, quindi, come può rendersi applicabile l’IVA, ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 633, in base alle diverse situazioni di “territorialità” previste dall’art.7 e seguenti e dalle disposizioni sull’IVA intracomunitaria Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 17 • STABILE ORGANIZZAZIONE In questo modo l’operatore straniero si assoggetta a tutte le disposizioni fiscali e civilistiche nazionali, operando – pertanto – come tutti gli altri soggetti residenti. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 18 Al fine di stabilire l’esistenza della “stabile organizzazione”, così come previsto pure dalla Ris.Min. 9/2398 del 1/2/1983, è necessaria l’esistenza di due elementi: a) una installazione fissa; b) l’esercizio di un’attività svolta attraverso tale installazione. Secondo la OCSE, esempi di installazione sono: sede di direzione, succursale, ufficio, officina, laboratorio, miniera o cava, cantiere di durata non inferiore a 12 mesi, ecc., nonché l’esistenza di soggetti che hanno abitualmente il potere di concludere contratti per conto del soggetto straniero. Con la sentenza 10925 del 25/7/2002, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, al fine di rilevare la presenza della stabile organizzazione, non è sufficiente la sola presenza delle “installazioni fisse”, ma è sempre necessario accertare anche la coesistenza di risorse umane e materiali, finalizzate alla produzione del reddito. Non è stabile organizzazione, pertanto, l’esistenza di una struttura ai soli fini di deposito o immagazzinaggio, ovvero una sede d’affari volta esclusivamente a porre in essere attività preparatorie o ausiliarie all’attività vera e propria (acquisto merci, raccolta di informazioni, ecc.) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 19 • REVERSE CHARGE Applicazione dell’IVA da parte del cessionario o committente italiano attraverso l’emissione di “autofattura”, a norma del 3^ comma dell’art.17, da annotare sia sul registro degli acquisti, sia in quello delle fatture emesse( in “dare” e in “avere”). Il sistema dell’inversione contabile” (reverse-charge”, dal 1/1/2010 è la regola obbligatoria di applicazione dell’imposta quanto l’operazione, soggetta ad IVA in Italia, è posta in essere da soggetti d’imposta “non residenti”. -----------------------------------• Gli istituti del “rappresentante fiscale” e della “identificazione diretta”, pertanto, restano applicabili solo in caso di operazioni rese da “stranieri” a committenti “privati”, nonché per consentire l’esercizio degli eventuali diritti di detrazione e rimborso. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 20 • RAPPRESENTANTE FISCALE Con la nomina del “rappresentante fiscale” il soggetto straniero si “rende residente” in Italia, applicando il sistema fiscale nazionale. La nomina deve avvenire con atto pubblico o scrittura privata autenticata da comunicare all’ufficio finanziario entro 30 giorni. Può avvenire con comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del 3^ comma dell’art.53 del DPR 633. Il rappresentante risponde in solido con il soggetto rappresentato. Tutte le fatture (sia attive che passive) vanno intestate sia al rappresentante che al rappresentato. A tal fine la nomina deve essere notificata ai fornitori. Attraverso il “rappresentante” è possibile anche ottenere il rimborso IVA. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 21 • IDENTIFICAZIONE DIRETTA L’istituto della “identificazione” è stato introdotto solo dal 31/8/2002 (nuovo articolo 35-ter del D.P.R.633). E’ possibile soltanto per gli operatori “comunitari”, nonché per quelli residenti in altri paesi con i quali sussiste uno strumento giuridico per la reciproca collaborazione in materia di imposte indirette. l’identificazione avviene presentando al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate il modello ANR-3 ed ottenendo il numero di partita IVA. Se in precedenza era stato nominato un “rappresentante fiscale”, occorre chiudere la relativa partita IVA e fare confluire la precedente posizione IVA in quella nuova. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 22 • Torniamo, quindi, agli articoli da 7 quater a 7 septies del P.P.R. 633, per esaminare dettagliatamente le disposizioni in essi contenute che derogano al principio generale che, come abbiamo detto, lega la territorialità al luogo dove si trova il bene, in caso di cessione, e al domicilio del prestatore, in caso di servizio. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 23 Articolo 7 quater • Si considerano sempre fatte nello Stato (prescindendo dal domicilio o residenza del committente e dalla sua qualità) le prestazioni costituite da: a) 1-Prestazioni su beni immobili esistenti nello Stato, comprese le perizie 2-Prestazioni di agenzia relativamente ad immobili esistenti nello Stato 3-Prestazioni di alloggio nel settore alberghiero attraverso immobili esistenti nello Stato Trasporti di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nello Stato Ristorazione e catering, materialmente eseguiti nello Stato Ristorazione e catering a bordo di nave, aereo o treno, nel corso di un trasporto passeggeri all’interno della UE e se il luogo di partenza è nello Stato Locazione, leasing, noleggio e simili “ a breve termine” (non superiore a 30gg, o 90 gg solo se si ratta di navi), di mezzi di trasporto messi a disposizione dal destinatario nel territorio dello Stato e utilizzati in UE. b) c) d) e) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 24 Articolo 7 quinquies Le prestazioni di “accesso” alla manifestazioni artistiche, culturali, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili • Si considerano effettuate nello Stato, se ivi materialmente rese --------------------Le altre prestazioni riguardanti sempre le manifestazioni prima indicate (come quelle riguardanti l’organizzazione, la locazione degli spazi espositivi, l’allestimento degli stand, ecc.), • seguono la regola generale dei servizi prevista dall’art. 7 ter per cui si considerano effettuate: a) nello Stato del prestatore nei casi B2C (committente privato) b) nello Stato del Committente nei casi B2B (committente soggetto IVA) (fino al 31/12/2010, le sopra cennate prestazioni si consideravano sempre effettuate nello Stato in cui venivano materialmente eseguite) Terr itoriacità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 25 Articolo 7 sexies Si considerano effettuate nello Stato, se rese a soggetti “privati” (diversamente si considerano effettuate nello Stato del Committente) a) Intermediazioni riguardanti operazioni (intermediate) effettuate nello Stato b) Trasporti di beni, diversi da quelli intracomunitari, in proporzione alla distanza percorsa nello Stato c) Trasporti intracomunitari di beni (trasporto con inizio e fine in due Stati della UE), quando l’inizio avviene nel territorio dello Stato d) Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali, prestazioni accessorie ai trasporti (carico, scarico, ecc.) se rese nel territorio dello Stato (segue art. 7 sexies) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 26 e) Prestazioni di servizi di locazione, leasing, noleggio e simili, NON “a breve termine” (superiore a 30 o 90 gg), di mezzi di trasporto, rese da soggetti stabiliti nello Stato ed utilizzati in ambito UE f) Prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici da soggetti extra UE, quando il committente è domiciliato nello Stato g) Prestazioni di telecomunicazione e radiodiffusione rese da soggetti dello Stato a committenti UE ed utilizzati in ambito comunitaro. Le medesime prestazioni rese da soggetti extra UE a soggetti domiciliati nello Stato si considerano qui effettuate. • • (Dal 1/1/2013, tranne che per le imbarcazioni di diporto, è sufficiente che il committente sia stabilito nello Stato) (Sempre dal 1/1/2013, si aggiunge la lettera e-bis) secondo la quale, per le prestazioni di cui alla lettera e) relative alle imbarcazioni di diporto, l’imposta siu applica nello Stato alla duplice condizione che l’imbarcazione sia effettivamnente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivio stabiliti. Diversamente, si applica la lettera e) a meno che l’imbarcazione da diporto sia messa a disposizione in uno Stato diverso da quello del prestatore) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 27 Articolo 7 septies NON si considerano effettuate nello Stato le seguenti prestazioni quando sono rese a committenti “privati” extra comunitari (se il committente è un soggetto passivo si applica il criterio generale legato allo Stato del committente) a) Cessioni diritti d’autore, licenze, simili, ecc. (art.3. c.2, n.2, del DPR 633/72) b) Prestazioni pubblicitarie c) Consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché le prestazioni di elaborazione e fornitura dati d) Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e) Prestiti di personale f) Locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili (diversi da mezzi di trasporto) g) Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturali ed energia elettrica h) Telecomunicazioni e radiodiffusioni non utilizzate nello Stato i) Servizi prestati per via elettronica j) Prestazioni inerenti l’obbligo di non esercitare attività di cui alle lettere precedenti. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 28 Come abbiamo detto, il concetto di “territorialità” cambia anche in relazione all’esistenza o meno di operazioni che la legge (D.L. 331/93) considera “comunitarie”. Passiamo, quindi, all’esame della • IVA INTRACOMUNITARIA Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 29 • La territorialità delle operazioni prevista dagli artt.7 e seguenti del D.P.R. 633/72 ed i conseguenti adempimenti degli operatori comunitari, cambiano in certi casi quando si tratta di “operazioni comunitarie“. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 30 • Va ricordato, per prima cosa, che per le operazioni intracomunitarie il nostro Ordinamento ha recepito le disposizioni contenute nelle diverse direttive comunitarie, e principalmente quelle della Sesta Direttiva, emanando il D.L. 331 del 30/8/1993, convertito nella legge 29/10/1993 n.427. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 31 • Tale impianto normativo, per la verità, prevedeva, prima del regime “definitivo”, un periodo “transitorio”, che doveva fermarsi al 31/12/1996. • Tale termine, però, è stato prorogato senza scadenza, per cui è ancora vigente un regime transitorio per l’applicazione dell’IVA sugli scambi intracomunitari. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 32 • Quando entrerà in vigore il regime definitivo, il territorio comunitario sarà come un grande territorio interno, e l’IVA sarà pagata sempre dal cedente nello Stato in cui risiede, con possibilità del cessionario residente in altro paese UE di portare in detrazione l’imposta (se soggetto IVA). • Poi, essendo l’IVA una Imposta sui Consumi, la stessa verrà ridistribuita tra i vari Stati nei quali il consumo è avvenuto, attraverso un sistema di assegnazione mediante compensazione tra debiti e crediti (clearing). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 33 • Durante il regime transitorio, invece, il pagamento dell’IVA nello Stato di origine avviene soltanto quando il cessionario è un “privato consumatore” (non soggetto IVA). • Negli altri casi, l’imposta va pagata dal cessionario nel suo paese (quello di destinazione), attraverso il sistema di inversione contabile (reverse charge). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 34 • Attualmente, quindi, l’operazione comunitaria vede da un lato, una operazione di cessione intracomunitaria “Non imponibile”, con la completa detassazione dell’IVA nel paese di origine (art.41 D.L. 331). • Dall’altro, una operazione di acquisto intracomunitario, con l’applicazione dell’IVA nel paese del cessionario attraverso il “reverse charge” (art.38 D.L.331). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 35 • Sono le due facce della stessa operazione comunitaria (cessione e acquisto). • I requisiti della cessione intracomunitaria, pertanto, sono gli stessi dell’acquisto. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 36 • Con la disposizione contenuta nell’art.27 del D.L. 78 del 31/5/2010, convertito nella legge 122 del 30/7/2010, che ha modificato l’art.35 del D.P.R. 633/72, per potere effettuare operazioni intracomunitarie è indispensabile ottenere un’apposita autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. • La richiesta va fatta con la dichiarazioni di inizio attività o con apposita dichiarazione di variazione e l’autorizzazione o il diniego dovrà essere comunicato al contribuente entro 30 giorni. • Sarà istituito pure un apposito elenco dei soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie. Il Territorio “COMUNITARIO” dell’Unione Europea è formato dai territori dei 27 Stati aderenti, con le esclusioni e le inclusioni previste da ciascuno di essi. Esempio: è escluso il Monte Athos della Grecia, è incluso il Principato di Monaco in Francia. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 38 • I 27 paesi che oggi fanno parte dell’Unione Europea sono i seguenti: • Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romnaia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 39 • Lo scambio, quindi, si considera “comunitario” quando: A) sussiste il requisito di territorialità “comunitaria” , in quanto l’operazione avviene nel territorio dell’Unione Europea. B) i due operatori sono entrambi soggetti d’imposta (“identificati” con partita IVA) C) l’operazione è a titolo oneroso (non sono comunitarie le operazioni senza corrispettivo) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 40 • Si ricorda, inoltre, che - l’operazione è assoggettata ad IVA nel “paese di origine” (quello del cedente o prestatore) quando il cessionario o committente è un “privato” - l’operazione è assoggettata ad IVA nel “paese di destinazione”, ossia quello del cessionario o committente, quando quest’ultimo è un “soggetto d’imposta” identificato (con partita IVA) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 41 • Le “operazioni intracomunitarie” possono essere costituite da: 1) Cessioni di beni tra due paesi membri 2) Altre tipologie di operazioni espressamente previste dal D.L. 331/1993 (come la cessione di mezzi di trasporto nuovi o gli acquisti da parte di Enti non commerciali) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 42 • Si ricorda, ancora, che può aversi un “acquisto intracomunitario”, solo in presenza di: 1) acquisizione della proprietà o di altro diritto reale di godimento 2) effettuata a titolo oneroso 3) con trasporto degli stessi fra 2 Paesi dell'Unione Europea 4) fra operatori IVA, cioè muniti di un codice di identificazione (imprese e professionisti) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 43 Non sono pertanto operazioni intracomunitarie a) la cessione di un bene presente in Italia da parte di un operatore tedesco (non c'è il trasporto oltre confine) b) la cessione di un bene, ovunque effettuata, ad un soggetto privato comunitario (non titolare di partita Iva) c) gli omaggi fatti ad operatori residenti in altri stati membri (difetta l'onerosità) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 44 Non rileva chi effettua il trasporto, se il cedente, l'acquirente o terzi per conto di questi. Ciò che rileva è il trasferimento fisico dei beni da un Paese membro all'altro. (Esempio : una ditta tedesca cede della merce ad un imprenditore italiano che si trova momentaneamente in Germania, il quale effettuerà il trasporto in proprio al rientro. In questo caso l'operazione è intracomunitaria.) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 45 • Però, costituiscono sempre acquisti intracomunitari (3^ comma art.38), quindi anche al di fuori delle condizioni prima citate, le seguenti operazioni: 1) L’introduzione (a titolo diverso dall'acquisto) nel territorio dello Stato da parte (o per conto) di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro stato membro (sono le cd. operazioni 'franco valuta” (lett.b) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 46 2) Gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi (quelli che non hanno percorso più di 6.000 km o non hanno più di 6 mesi dall'immatricolazione, oppure fino a 100 ore di navigazione ovvero fino a 40 ore di volo e fino a 3 mesi dall'immatricolazione) trasportati o spediti da altro stato membro. L’operazione è sempre “intracomunitaria” anche se il cedente o il cessionario non sono operatori economici (cioè anche uno o entrambi i soggetti sono privati), per cui, in presenza delle citate condizioni, l’IVA si applica sempre nel paese di destinazione (lett.e). I requisiti che qualificano i mezzi di trasporto nuovi sono previsti dal 4^ comma dell’art.38. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 47 L’art.53, invece, prevede alcune disposizioni che consentono il diritto al rimborso dell’IVA pagata dal cedente privato, nonché altri adempimenti volti ad evitare distorsioni commerciali nel settore. I commi 378 e 379 della Legge 311/2004 (Finanz.2005) ed il Decreto 8/6/2005, poi, al fine di evitare frodi IVA, hanno subordinato l’immatricolazione di veicoli acquistati in ambito comunitario alla comunicazione dei dati identificativi al Dipartimento dei trasporti terrestri. La comunicazione, in via telematica, è prevista solo per i “soggetti d’imposta”. I “privati, infatti, devono dimostrare di avere versato l’IVA. Quest’ultima disposizione, comunque, è applicabile dal 1/9/05. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 25/10/2007, emanato in attuazione dell’art.1, comma 9, del D.L. 262/2006, inoltre, è stato istituito un Modello F24 speciale per il versamento dell’IVA relativa alla prima cessione interna del mezzo di trasporto, senza possibilità di detrazione e compensazione , da effettuarsi nel rispetto dei termini ordinari e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione del veicolo, contenente gli spazi anche per l’indicazione del tipo dello stesso veicolo e del numero di telaio. Questa disposizione non si applica nei casi di acquisto da parte di soggetti passivi d’imposta di veicoli non destinati alla successiva rivendita (Circ. Agenzia Entrate n.52 del 31/7/2008) nonchè nei casi in cui i mezzi di trasporto siano forniti di codice “antifalsificazione” (Circ.Min.Trasporti e Agenzia Entrate n.3 del 4/2/2009). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 48 Sempre con riguardo ai mezzi di trasporto nuovi, si ricorda che, mancando i requisiti per considerare “nuovi” i detti beni, anche in ambito comunitario è applicabile la normativa di cui alla legge 41 del 23/2/1995 (“regime del margine”). Acquistando presso un altro Stato europeo mezzi di trasporto “usati” per i quali l’operatore cedente ha applicato la detta normativa, quindi, l’acquirente comunitario non deve assoggettare ad IVA l’acquisto, in quanto l’imposta viene pagata dal venditore “sul margine”. In caso di rivendita del bene, poi, l’operatore nazionale potrà applicare, a sua volta, la stessa normativa dei “beni usati”. A TALE SCOPO L’OPERATORE COMUNITARIO DEVE SEMPRE VERIFICARE L’APPLICABILITA’ ALL’OPERAZIONE DELLA NORMA DI ESENZIONE (Vedasi circolare n. 40 del 18/7/2003) (Con Circ. n.14//E del 26/2/2008, l’Agenzia delle Entrate ha impartito agli Uffici istruzioni per il controllo della legittimità dell’applicazione del “regime del margine”). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 49 Anche in presenza del regime del margine non si applica l’art.1, c.9. del D.L. 262/06 (versamento immediato dell’IVA tramite F24 speciale), ma il contribuente, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circ.52 del 31/7/2008. è tenuto a dimostrare all’Ufficio la legittimità del regime adottato. Qualora il cedente non abbia applicato la norma agevolativa, il cessionario sarà tenuto ad applicare regolarmente l’imposta sull’acquisto (con il “reverse charge”) ed anche la successiva rivendita del bene sconterà l’IVA sul valore pieno. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 50 e poi, costituiscono sempre operazioni comunitarie, 3) Gli acquisti (quindi tutte le operazioni comunitarie “passive”) effettuati nell’Unione Europea da enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4 c. 4 Dpr 633/72, non soggetti passivi d'imposta, cioè non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di commerciali ai fini IVA; così come l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di detti enti, associazioni ed altre organizzazioni di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro (lett.c e d). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 51 • Costituiscono pure operazioni comunitarie le vendite a distanza, ossia le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza o simili, con trasporto dei beni (esclusi i mezzi di trasporto nuovi, i beni destinati ad essere installati al altro Stato membro ed i beni soggetti ad accise) a cura del cedente in un altro Stato dell’Unione europea. Queste operazioni sono disciplinate, nella fase della cessione, dall’art.41, 1^ comma, lett.b e, nella fase dell’acquisto, dall’art.40, commi 3 e 4. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 52 - In base all’art.41, 1^comma lett. b, le “vendite a distanza” costituiscono cessioni non imponibili (e quindi pagano l’IVA nel paese dell’acquirente, con la nomina di un rappresentante fiscale o con l’identificazione diretta) quando chi compra non è soggetto IVA. Tuttavia, se le cessioni effettuate nell’altro paese europeo sono state d’importo non superiore a Euro 100.000 (fino al 14/7/2009 lire 154 milioni, ossia € 79.534,36 – legge 88/09) o ad altro importo stabilito da ciascuno stato membro, la cessione è imponibile (è soggetta ad IVA nello Stato del cedente), a meno che non si sia optato per l’applicazione dell’IVA nell’altro Stato comunitario. L’opzione è vincolante per un triennio. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 53 - In base all’art.40, commi 3 e 4, gli acquisti “a distanza” si considerano effettuati in Italia quando l’acquisto è effettuato da persona fisica non soggetto d’imposta, a meno che il cedente non abbia superato nel suo Stato l’importo complessivo di Euro 35.000 (fino al 14/7/2009 lire 54 milioni, ossia € 27.888,679 – Legge 88/09), ossia l’importo stabilito in Italia, pagando lì l’imposta, sempre che non si sia optato per l’applicazione dell’IVA nel paese di destinazione dei beni. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 54 • Ai sensi del 5^ comma dell’art.38 del D.L. 331, invece, non costituiscono acquisti intracomunitari le seguenti operazioni: Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 55 1) L’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perfezionamento o di manipolazione usuali, se i beni vengono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro, ovvero fuori dal territorio della comunità (sono le cd. “lavorazioni comunitarie”; per la movimentazione di detti beni, l'art. 50 c.5 D.L. 331/93 prevede l'istituzione di apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art.39 Dpr 633/72) (lett.a) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 56 • 2) L’introduzione nello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto (le così dette cessioni "chiavi in mano "). (lett.b) Queste operazioni sono considerate cessioni "interne" (in quanto operazione territoriale ex art. 7 bis – 1^ c. del Dpr 633/72) e quindi soggette ad IVA in Italia; pertanto, in assenza di stabile organizzazione in Italia, si avrà: - se il committente è un privato: il cedente deve aprire P. Iva in Italia (direttamente o tramite rappresentante fiscale) - se il committente è una impresa, quest’ultima dovrà emettere autofattura a norma dell’art. 17 c. 3 Dpr 633/72 (RM prot. 15456/94). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 57 Esempio: una ditta tedesca assume in appalto la fornitura di un macchinario presso una ditta italiana, inclusa l'installazione; sia la cessione dei componenti, che l'installazione del macchinario configurano cessione "interna', e non una cessione intracomunitaria. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 58 • 3) L’introduzione di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni di servizi (cioè “strumentali,') o che, se importati, beneficerebbero dell'ammissione temporanea in esenzione totale dei dazi doganali. (lett.a) Esempio: i campioni di merci, i beni da esposizione in occasione di mostre e fiere, i beni in conto visione, materiale per imballaggio di merce destinati all'estero, beni strumentali ad una prestazione di servizio, ecc. Si noti l'analogia con le operazioni effettuate con paesi extraUE . Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 59 • 4) Gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da parte di: - enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4 c. 4 Dpr 633/72 non soggetti passivi d'imposta - produttori agricoli di cui all'art. 34 Dpr 633/72 (in regime "speciale”) - soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile ex art.19 c.3 Dpr 633/72 (Istituti bancari, compagnie assicurative, ecc.) qualora : Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 60 non abbiano optato, ai sensi del 6^ comma dell’art.38, per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari in Italia l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40 c. 3 DL 331/93 (attraverso cataloghi o per corrispondenza) effettuati nell'anno solare precedente non abbia superato € 10.000 (€ 8.263 fino al 14/7/2009 – Legge 88/2009) e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato; l'ammontare complessivo degli acquisti va assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 art. 38 DL 331/93 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 61 Quindi, • Ai sensi del 5^ comma, lett. c), dell’art.38 del D.L. 331/93, per gli Enti non commerciali, non si configurano “acquisti intracomunitari” gli acquisti di beni fino a Euro 10.000 (€ 8.263,31 fino al 14/7/2009 – Legge 88/09), e fino a tale somma l’IVA si paga nel paese di origine, come un “privato” nazionale. • L’Ente, però, a norma del 4^ comma dell’art.50, prima di ogni acquisto, per consentire all’ufficio fiscale il controllo di tali acquisti, deve comunque presentare all’Agenzia delle Entrate (direttamente all’ufficio locale), il modello INTRA 13, dichiarando l’ammontare imponibile dell’acquisto presso un altro paese comunitario, nonché l’ammontare degli acquisti effettuati nell’anno in corso. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 62 • Ai sensi del 6^ comma dell’art.38, è possibile optare per considerare in ogni caso “intracomunitari” tali acquisti, anche se l’importo complessivo è inferiore al predetto limite. In questo caso va presentata un’apposita comunicazione d’opzione, con raccomandata all’ufficio dell’agenzia, entro il termine di scadenza della dichiarazione annuale. L’opzione è valida fino a revoca e comunque per il biennio successivo all’anno nel quale è stata manifestata (in pratica un triennio). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 63 • In base a quanto stabilito dall’art.49, nel caso di acquisti di beni, al superamento del limite di 10.000 Euro, ovvero nel caso di opzione, l’IVA è dovuta dall’Ente cessionario nazionale. • Ed a tale scopo, l’Ente stesso è tenuto a: a) chiedere il numero di partita IVA b) integrare le fatture passive con IVA c) annotare le fatture in apposito registro d) versare l’imposta mensilmente, entro il mese successivo a ciascun mese di riferimento, compilando e presentando (direttamente all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate) il modello INTRA 12 (il modello non va presentato quando non sono stati registrati acquisti intracomunitari e quindi non c’è imposta da pagare) e) presentare in Dogana il modello INTRASTAT “acquisti” f) non occorre presentare la dichiarazione annuale (se non c’è l’obbligo per altre operazioni) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 64 • Qualora l’Ente non commerciale, come una Università, svolga contemporaneamente attività soggette ad IVA ed altre attività istituzionali non soggette ad imposta, applicherà l’IVA seguendo le regole generali (anche quelle “intracomunitarie” che prevedono il “reverse charge” e senza alcun limite d’importo), mentre applicherà il sistema particolare previsto per gli acquisti intracomunitari degli Enti, nel secondo caso. Gli acquisti intracomunitari (solo di beni) “promiscui” vengono imputati proporzionalmente ai due settori di attività. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 65 • In base al “nuovo” art. 7 ter, è stato ampliato il concetto di “soggetto passivo d’imposta”. Sono stati considerati tali anche gli enti non commerciali, pubblici e privati, i quali (se identificati, perché hanno superato la soglia di acquisti intracomunitari di 10.000 Euro, oppure perchè svolgono anche attività commerciali), limitatamente alle prestazioni di servizi ricevute da altri soggetti UE, sono sempre obbligati a versare l’IVA in Italia (con il reverse charge e con il modello INTRA 12) anche per le operazioni afferenti l’attività istituzionale. (Art. 7 ter, comma 2, punto b). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 66 • Come precedentemente detto, ai sensi del 5^ comma dell’art.38 del D.L. 331, oltre agli acquisti degli enti “non commerciali”, non sono considerati acquisti intracomunitari anche : - gli acquisti posti in essere da “produttori agricoli” in regime speciale di cui all’art.34 del D.P.R. 633 fino all’importo di € 10.000 (fino al 14/7/2009 Lire 16 milioni) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 67 • In questo caso occorre distinguere: Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 68 • Soggetti in regime speciale con acquisti intracomunitari d’importo superiore a Euro 10.000 : In questi casi la fattura passiva comunitaria viene integrata dell’IVA prima di essere registrata a debito ed a credito. L’Iva relativa, quindi, risulta versata integralmente. (Art.47, 1^ comma, lett. c, D.L.331) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 69 • Soggetti in regime speciale con acquisti intracomunitari non superiore a Euro 10.000 : In questi casi, salva la possibilità di opzione, con le stesse modalità già citate per gli enti non commerciali, tali soggetti sono esonerati dall’applicazione dell’Iva sugli acquisti intracomunitari. (Art.38, 5^ comma, lett.c, D.L. 331) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 70 • Soggetti “esonerati”: tali soggetti, per gli acquisti intracomunitari che superano l’importo di Euro 10.000, devono numerare ed annotare le fatture in apposito registro. Inoltre, entro la fine di ogni mese, devono presentare all’Ufficio delle Entrate apposita dichiarazione (mod.INTRA 12) e versare l’imposta relativa a detti acquisti. (Art.51, 1^ comma, e art.49, 1^ comma e 2^ comma) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 71 • Tutte le disposizioni agevolative previste dall’art.34 per gli imprenditori agricoli in regime speciale non si applicano ai soggetti che optano per il sistema normale di applicazione dell'imposta dandone comunicazione all'Ufficio IVA con la dichiarazione relativa all’anno precedente (oppure con la dichiarazione di inizio attività). • L'opzione, che prima delle modifiche apportate dal D.L. 35/05 era vincolante per cinque anni, è ora soggetta al normale vincolo di tre anni ed è valida fino a quando non viene revocata e comunque fino a quando non sia trascorso il termine di “rettifica della detrazione” previsto dall’art.19-bis2. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 72 • Non sono considerati infine acquisti intracomunitari (pure ai sensi del 5^ comma dell’art.38 del D.L. 331), gli acquisti di beni posti in essere da soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 633, quando nell’anno precedente non sia stato superato il limite di Euro 10.000 e fino a quando tale limite non viene raggiunto. Anche in questo caso è possibile l’opzione per l’applicazione dell’imposta sull’acquisto, con le stesse modalità gia descritte per gli Enti non commerciali e gli agricoltori in regime speciale. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 73 • Presentazione di garanzia da parte dei soggetti che effettuano alcune tipologie di acquisti intracomunitari di beni L’articolo 35, comma 15 ter, del DP.R. 633, introdotto dal D.L. 223/2006, stabilisce che, in caso di inizio di un’ attività che prevede l’effettuazione di acquisti intracomunitari di beni individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, può essere stabilita la presentazione di idonea garanzia fideiussoria. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 74 • Il provvedimento prima citato è stato emanato in data 21/12/2006 ed ha previsto l’obbligo della garanzia in caso di inizio attività che ha per oggetto i beni elencati nel decreto 22/12/2005 emanato in attuazione dell’artyicolo 60-bis del D.P.R. 633, e cioè: - autoveicolo, motoveicoli; - prodotti di telefonia e loro accessori; - personal computer, componenti ed accessori; - animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 75 • La garanzia, con un periodo di durata di tre anni, deve essere presentata a partire dalla dichiarazioni di inizio attività presentate a partire dal 1 novembre 2006 e deve garantire un importo costituito dal volume d’affari del primo anno del triennio e, comunque, non inferiore a 50.000 Euro Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 76 • E’ necessario far presente che gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati al momento: -- della consegna nel territorio dello Stato: quando il trasporto viene effettuato dal cedente -- di arrivo nel luogo di destinazione: quando il trasporto è effettuato con mezzi del cessionario -- al ricevimento della fattura: se questo avviene prima della consegna della merce -- al pagamento (totale o parziale) della merce: se avviene prima della consegna della stessa Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 77 • Da tale momento decorrono i termini per tutti gli adempimenti tributari connessi alle operazioni intracomunitarie. • Va ricordato che l'acquirente italiano non viene più in possesso di una bolletta doganale e che, pertanto, non avrà più modo di pagare l'IVA presso gli Uffici doganali di frontiera. Pertanto, dovrà compiere alcune particolari operazioni contabili volte a "documentare" l'operazione di acquisto ed a versare l'imposta. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 78 • Tali adempimenti sono, in particolare, i seguenti: a) utilizzare l'originale fattura passiva emessa dal fornitore comunitario b) indicare il numero identificativo del cedente c) attribuire al documento una numero progressivo d) indicare il controvalore in lire italiane del corrispettivo fatturato e) indicare l'aliquota applicabile (secondo il tipo di operazione ed il bene ceduto) e l'imposta relativa Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 79 f) annotare "separatamente" la fattura - integrata secondo le modalità ora descritte - sul registro delle fatture emesse (art.23 L.IVA), entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni da quando il soggetto ne viene in possesso. g) annotare "separatamente" la fattura - integrata secondo le modalità prima descritte - sul registro degli acquisti (art.25 L.IVA), entro lo stesso termine previsto per la registrazione ai sensi dell’art.23 e comunque non anteriormente al mese di annotazione sul registro delle fatture emesse. h) tenere conto delle cennate annotazioni sui registri di cui agli artt.23 e 25 ai fini delle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 L.IVA. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 80 • E' opportuno ricordare che se il cessionario o committente intracomunitario non riceve la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve lui stesso emettere tale documento, entro il mese seguente, evidenziando il numero identificativo del fornitore o prestatore. Se riceve la fattura con un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere una fattura integrativa entro il mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 81 • I soggetti che effettuano cessioni intracomunitarie devono emettere la fattura di cui all’art.21 del D.P.R. 633/72, evidenziando la norma di non imponibilità e indicando il numero identificativo del soggetto passivo comunitario destinatario del documento. (Le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n. 345 del 28/11/2007 e n. 477 del 15/12/2008 chiariscono le modalità con le quali documentare l’uscita della merce fuori dal territorio nazionale, condizione per la non imponibilità all’IVA dell’operazione. Se il trasporto è “franco destino” serve il documento di trasporto, se è “franco fabbrica” è sufficiente qualunque documento idoneo a dimostrare l’operazione). In caso di “triangolazione” va riportata la designazione del soggetto d’imposta chiamato a pagare l’imposta. In caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi, è necessario pure l’indicazione dei dati identificativi degli stessi. Se la cessione di mezzi di trasporto nuovi viene effettuata da un “privato”, tiene luogo della fattura l’atto di trasferimento o un documento equipollente. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 82 I DEPOSITI IVA • Con l’art.50 bis del D.L. 331/93 sono stati istituiti i “Depositi IVA”, ossia appositi spazi, gestiti da soggetti autorizzati, destinati alla custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi. • La loro funzione principale è quella di agevolare gli scambi, attraverso l’introduzione di beni acquisiti in Italia o in altro paese della UE, o anche in altro paese extra comunitario ma a condizione che siano stati pagati i dazi doganali e siano quindi “in libera pratica”, rinviando il pagamento dell’IVA al momento in cui avviene l’immissione al consumo da parte dell’acquirente finale. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 83 • I beni introdotti nel deposito IVA, infatti, senza scontare l’imposta, possono essere: A) ceduti ad altri soggetti nazionali o comunitari, ed anche ad altri soggetti extra comunitari ma a condizione che questi ultimi siano identificati in Italia; B) Assoggettati a prestazioni di manipolazione o perfezionamento (nei locali dello stesso deposito o in locali “limitrofi”; C) Essere trasferiti in altri depositi IVA. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 84 • Il D.M. 20/10/1997 n. 419 ha specificato le modalità dell’autorizzazione (di competenza della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate) , nonché la documentazione necessaria per la gestione e per documentare l’introduzione e l’estrazione dei beni dal deposito IVA (documenti amministrativi, commerciali e di trasporto e “registro delle movimentazioni” tenuto a norma dell’art.39 del D.P.R. 633/72). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 85 • L’introduzione dei beni nel “deposito IVA”, quindi, comporta sostanzialmente un regime di sospensione dell’imposta, che perdura fino a quando gli stessi beni non ricevono la destinazione definitiva. • Se il bene, dopo l’estrazione, resta in Italia, colui che lo estrae “paga” l’IVA emettendo un’autofattura a norma del 3^ comma dell’art.17 del D..R. 633 o “integrando” la fattura del cedente “comunitario”(con doppia annotazione tra le fatture emesse e gli acquisti). • La base imponibile è pari al corrispettivo o al valore relativo all’operazione non assoggetta ad imposta per effetto dell’introduzione, eventualmente aumentato degli imoporti relativi alle prestazioni ricevute nel deposito. • Se , invece, il bene, dopo l’estrazione, viene inviato al di fuori dell’Italia, colui che lo estrae emette una fattura “non imponibile” a norma dell’art.40 e dell’art. 50 bis del D.L. 331/93, se destinato ad un cessionario della UE, ed a norma dell’art. 8 del D.P.R. 633/72, se destinato ad un cessionario extra comunitario (esportazione) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 86 • MODELLI INTRASTAT Periodicità presentazione (agli uffici doganali competenti) dei modelli INTRASTAT (D.P.R. 7/1/99 n.10, Legge Finanziaria 2007, D.Leg.vo 18 dell’11/2/2010 E D.M. 22/2/2010) INTRA 1 - cessioni: MENSILE (entro il 25 del mese successivo) se l’ammontare delle cessioni, distintamente per categoria (beni o servizi) nel trimestre di riferimento e/o nei quattro precedenti, è superiore a 50.000 Euro, TRIMESTRALE (entro il 25 mese successivo a ciascun trimestre) se inferiore a tale limite. Superando la soglia di 50.000 Euro, si transita immediatamente nel “mensile”, presentando, alle rispettive scadenze, oltre all’elenco mensile, anche quello trimestrale con indicazione, nel frontespizio, dei mesi (uno o due) ai quali si riferisce. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 87 INTRA 2 – acquisti: Identica periodicità dei Modelli INTRA 1 ---------------------------- Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 88 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE L’unico sistema di trasmissione consentita, a partire dal 1/1/2010, è quello telematico. La presentazione può avvenire tramite il Servizio telematico Doganale EDI, oppure (dal 10/5/2010) tramite i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 89 • Si ricorda che dal 1/1/2010 (ossia con riguardo alle operazioni poste in essere da tale data), i Modelli INTRASTAT devono contenere anche le prestazioni di servizi (compresi i trasporti) rese tra soggetti d’imposta intracomunitari (non è più opportuno parlare di prestazioni intracomunitarie che, in base al novellato art.7 ter, seguono la regola generale della territorialità). • A tale scopo vanno utilizzati nuovi ed appositi modelli INTRASTAT SERVIZI Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 90 • I modelli INTRASTAT ( INTRA1 e INTRA 2) si compongono: Frontespizio (base) contenente i dati del soggetto, i dati riepilogativi dell’elenco e la sua periodicità. Sezione 1(bis) contenente le cessioni di beni registrate o ricevute nel periodo Sezione 2 (ter) contenente le eventuali variazioni rettificative dei modelli INTRA “cessioni o acquisti” precedentemente presentati Sezione 3 (quater) contenente i servizi registrati o ricevuti nel periodo Sezione 4 (quinquies) conenente le eventuali variazioni rettificative dei modelli INTRA “servizi” precedentemente presentati Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 91 • INTRASTAT - L'inizio degli scambi intracomunitari e determinazione della periodicità I soggetti che non hanno mai effettuato scambi intracomunitari ed effettuano per la prima volta nell'anno in corso cessioni oppure acquisti intracomunitari, devono determinare la periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat in base alle operazioni che presumono di realizzare nell'anno in corso. All’inizio del 2010, visto che nel 2009 i servizi non andavano inclusi negli elenchi, si doveva tenere conto anche dell’ammontare presuntivo delle prestazioni al fine di stabilire la periodicità degli elenchi. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 92 • INTRASTAT - La presentazione anticipata I soggetti che sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT con periodicità trimestrale, possono presentarli con periodicità mensile. Ove anticipata, la periodicità va rispettata per l'intero anno. Gli operatori che anticipano la periodicità non sono tenuti a riportare negli elenchi mensili le operazioni ai soli fini statistici. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 93 • Le operazioni soggette all'obbligo dei riepiloghi Intrastat Le operazioni che devono essere riepilogate nei riepiloghi Intrastat sono le seguenti: A) gli acquisti di beni ai sensi dell'art. 38, comma 2 e l'introduzione di beni nello Stato ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. b), L.427/93; B) le cessioni di beni ai sensi dell'art. 41, 1º comma, lettere a) e c), L. 427/93; C) i movimenti di merce in ambito comunitario a titolo diverso dall'acquisto e dalla vendita (es. merci in c/lavorazione). D) Le prestazioni di servizi “intracomunitarie” Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 94 Le operazioni escluse dai riepiloghi Intrastat (Regolamento Cee nº 1982 del 18 novembre 2004) a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori; b) Oro detto monetario; c) Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate; d) Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare e simile. e) Merci destinate ad un uso temporaneo (non superiore a 24 mesi) f) Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette studio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario. g) materiale pubblicitario e campioni commerciali. h) Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. Merci spedite alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano. i) Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio. l) Vendite di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri. m) Altre esclusioni (Circolare Ministero delle Finanze nº 13 del 23.2.1994) cessioni omaggio, sostituzione di beni in garanzia,beni in c/lavorazione gratuita,beni inviati per tentata vendita. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 95 • Sanzioni applicabili in materia di INTRASTAT L'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 dispone che l'omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT o la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da € 516,46 a € 1.032,91 per ciascuno di essi, ridotta a metà nel caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 96 E-COMMERCE Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 97 • Il Decreto Legislativo 1/8/2003 n.273 ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n.2002/38, introducendo una nuova disciplina IVA per i servizi di radiodiffusione, televisione nonché per alcuni servizi prestati tramite mezzi elettronici (on-line o via internet). • Tale disciplina ha per ora carattere provvisorio. Dopo più di quattro anni, infatti, ossia dopo il 30 giugno del 2006, la normativa dovrebbe essere rivista. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 98 • Va ricordato, intanto, che la normativa comunitaria (allegato L della Direttiva) considera servizi resi tramite mezzi elettronici: a) la fornitura di siti Web; b) la fornitura di software; c) la fornitura di immagini, testi e informazioni; d) la fornitura di musica, film, giochi, programmi culturali, artistici, politici, sportivi, scientifici e di intrattenimento; e) la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 99 • Va ricordato, altresì, che per i servizi informatici, il luogo di utilizzo corrisponde a quello in cui viene “scaricato” il file. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 100 • La direttiva comunitaria mirava ad evitare effetti distorsivi conseguenti ai diversi trattamenti che prima avevano i servizi in parola a seconda che gli stessi venivano resi da soggetti extra-UE (senza IVA) o da soggetti UE (con IVA), visto che per luogo di effettuazione dell’operazione doveva intendersi il luogo della sede del fornitore. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 101 • Così, il D.Leg/vo 273/03 ha modificato il concetto di territorialità delle prestazioni di radiodiffusione, di quelle televisive e di quelle rese con mezzi elettronici, in linea generale, spostando il luogo di tassazione dal luogo di residenza del fornitore a quello del cliente. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 102 • Quando le operazioni sono considerate effettuate in Italia, l’obbligo di applicare l’IVA, evidentemente se esistono anche gli altri presupposti “oggettivo” e “soggettivo”, è posto a carico di colui il quale pone i essere l’operazione. Nel caso di prestazioni di servizi, tuttavia, talvolta l’obbligo viene spostato e posto a carico del committente con il sistema del “reverse charghe”, oppure a carico dell’operatore non residente e senza stabile organizzazione in Italia, attraverso l’istituto della “identificazione” ovvero, come si vedrà, in alcuni casi con un sistema particolarissimo e semplificato previsto dall’art.74-quinquies. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 103 • In materia di IVA, come già detto, la territorialità è prevista dagli artt.7 e seguenti del D.P.R. 26/10/1972 n.633. In generale, come sappiamo, le cessioni si considerano effettuate in Italia quando il bene ceduto si trova nel territorio nazionale. Le prestazioni, invece, si considerano effettuate in Italia quando sono rese nei confronti di un soggetto “privato” , mentre si considerano effettuate nello Stato (anche comunitario) del committente quando quest’ultimo è un “soggetto passivo d’imposta” stabilito nell’altro Stato. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 104 • Sappiamo pure che questa regola di carattere generale subisce numerosissime deroghe, tutte espressamente previste dai (nuovi) articoli da 7 quater a 7 septies e, più in particolare in materia di servizi con mezzi elettronici e servizi di televisione e radiodiffusione, dagli artt. 7 sexies e 7 septies. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 105 • Art. 7 sexies SI CONSIDERANOFATTE NELLO STATO • Lett. f) Servizi con mezzi elettronici ------- a privati domiciliati nello Stato -------- da soggetti extra UE (con la nomina del rappresentante fiscale oppure con l’applicazione dell’art.74 quinquies del DPR 633/72) (evidentemente, se il servizio è reso da un soggetto UE ad un privato, si applica la regola generale ce vede l’imposta dovuta dal prestatore) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 106 • Lett.g) (SI CONSIDERANO FATTE NELLO STATO) • Telecomunicazioni e radiodiffusione ----- da soggetti extra UE ------- a privati ----- da Italiani a soggetti UE con utilizzo in UE ------- a privati (in quest’ultimo caso, evidentemente, se l’utilizzo è fuori UE manca la territorialità nello Stato) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 107 • Art. 7 septies • Lett. i) NON SI CONSIDERANO FATTE NELLO STATO Servizi con mezzi elettronici ------- Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri a privati extra comunitari 108 • Lett. j) Telecomunicazioni e radiodiffusioni ------- a privati extra comunitari Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 109 Nel caso in cui le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici vengono effettuate a privati residenti nello Stato da soggetti extra UE, si considerano effettuate in Italia e sono soggette ad IVA applicando le disposizioni previste dall’art.74qinquies del D.P.R. 633. Invece, le prestazioni di telecomunicazione e radiodiffusione effettuate da soggetti passivi d’imposta, UE o extra UE, nei confronti di privati, devono essere assoggettate ad imposta attraverso la nomina del rappresentante fiscale o l’identificazione diretta. (Evidentemente, quando i servizi in parola sono resi da soggetti extra comunitari nei confronti di soggetti passivi d’imposta, sono questi ultimi che devono provvedere ad applicare l’IVA ai sensi dell’art.17 – 3^ comma, ossia con il sistema del “reverse charge” che, come si è già visto, rappresenta la regola generale obbligatoria di applicazione dell’IVA da parte del committente o cessionario). Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 110 • Come già detto, i soggetti extra comunitari che effettuano servizi tramite mezzi elettronici, soggetti ad IVA in Italia perchè resi nei confronti di privati consumatori italiani, possono applicare l’imposta attraverso i sistemi previsti dall’art.17 (identificazione o nomina rappresentante), ovvero optare per un sistema semplificato previsto dall’art.74-quinquies, che pone a carico dello stesso soggetto extra comunitario i seguenti adempimenti: Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 111 • 1) dichiarazione di identificazione in uno Stato UE (da farsi in via telematica), che consente all’amministrazione Finanziaria di attribuire un numero di identificazione e di comunicare il conto bancario su cui effettuare i versamenti dell’imposta; • 2) la tenuta di una adeguata documentazione relativa alle operazioni effettuate Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 112 • 3) Applicazione dell’IVA con le aliquote proprie degli Stati in cui le operazioni sono effettuate; • 4) Presentazione di una dichiarazione trimestrale (entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre), contenente, il numero di identificazione, l’ammontare delle operazioni effettuate distintamente pe Stato UE, le aliquote applicare, l’IVA spettante a ciascuno Stato membro; • 5) Contestuale versamento dell’imposta sul conto corrente comunicato dall’ufficio. Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 113 In definitiva, quindi: SERVIZI CON MEZZI ELETTRONICI DA A Luogo della Territorialità - Italiano soggetto passivo Soggetto passivo UE Altro Stato UE (regola generale) - Italiano sogg.pass. Privato UE Italia (regola generale) - Italiano sogg.pass. Soggetto Extra UE NO territorialità Italiana (art.7 septies lett.i) - Soggetto passivo UE Italiano privato Altro Stato UE (del prestatoreregola generale) - Soggetto passivo UE Italiano soggetto passivo Italia (del committente - regola generale) - Soggetto passivo extra UE Italiano soggetto passivo NO territorialità Italiana - Soggetto passivo extra UE Italiano privato Italia (art.7 sexies lett.f) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 114 TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE DA A Luogo della Territorialità - Italiano soggetto passivo Soggetto passivo UE con utilizzo in UE Italia (art.7 sexies) - Italiano soggetto passivo Soggetto passivo UE con utilizzo fuori UE - Italiano sogg.pass. Privato UE Italia (reg.gen.) - Italiano sogg.pass. Soggetto Extra UE NO territorialità Italiana (art.7 septies lett.i) - Soggetto passivo UE Italiano privato - Soggetto passivo UE Italiano soggetto passivo Italia (del committente – regola generale) - Soggetto passivo extra UE Italiano soggetto passivo NO territorialità Italiana - Soggetto passivo extra UE Italiano privato Italia (art.7 sexies lett.g) Altro Stato UE (regola generale) Altro Stato UE (del prestatore- regola generale) Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 115 • L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un apposito sito informatico (V@AT on Eservice) per la gestione del “regime speciale”, evidentemente rivolto agli operatori commerciali “non UE” che offrono servizi tramite mezzi elettronici a clienti privati residenti nell’UE. Il sito permette a questi soggetti la loro “registrazione” (se l’Italia è il paese scelto per l’identificazione) e l’acquisizione del numero identificativo Territorialità IVA ed Operazioni Intracomunitarie - Dr.S.Forastieri 116