REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - LUNEDÌ, 21 LUGLIO 2008 SERIE EDITORIALE ORDINARIA Anno XXXVIII - N. 150 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese Sommario A) CONSIGLIO REGIONALE Deliberazione Consiglio regionale 24 giugno 2008 - n. VIII/653 [1.2.0] Composizione delle commissioni consiliari permanenti – Tredicesima variazione . . . Deliberazione Consiglio regionale 24 giugno 2008 - n. VIII/654 [4.1.0] Ordine del giorno concernente il riordino delle Comunità Montane e la disciplina delle unioni di comuni lombarde: iniziative nei confronti del governo nazionale per il mantenimento delle Comunità Montane e il riordino della normativa in materia . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 24 giugno 2008 - n. VIII/658 [3.1.0] Risoluzione concernente interventi di sostegno alle adozioni difficili . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 24 giugno 2008 - n. VIII/659 [1.1.3] Risoluzione concernente iniziative della Regione Lombardia a sostegno del popolo Saharawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 24 giugno 2008 - n. VIII/662 [4.7.0] Mozione concernente la dismissione delle attività di produzione caldaie nello stabilimento Riello di Lecco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2008 - n. VIII/663 [5.1.2] Ordine del giorno concernente l’utilizzo dei proventi derivanti dall’ICI per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la manutenzione degli ascensori . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2008 - n. VIII/664 [5.1.2] Ordine del giorno concernente la semplificazione normativa mediante un Testo Unico regionale sull’edilizia residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2008 - n. VIII/665 [5.1.2] Ordine del giorno concernente la riforma dell’ALER e politiche abitative . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2008 - n. VIII/666 [5.1.2] Ordine del giorno concernente gli interventi di politica abitativa – Attuazione del PRERP 2007-2009 e delle ll.rr. n. 14/2007 e n. 27/2007 . . . . . . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2008 - n. VIII/667 [5.1.2] Ordine del giorno concernente la trasparenza amministrativa nella gestione del patrimonio ALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2113 2113 2114 2114 2114 2115 2115 2115 2116 2116 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7600 [2.2.1] Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 4055/2007 «Promozione dell’Accordo di Programma per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate ed il connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo» con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno delle aree «ex dogana» . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7601 [2.2.1] Promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto «Officina dei giovani» a Milano . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7602 [2.2.1] Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla ristrutturazione di immobili posti in via Pompeo Leoni-via Pietrasanta a Milano, nell’ambito del PRU 1.1, in cui realizzare servizi ed attività destinate ai giovani (ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000 e della l.r. 2/2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.2.0 4.1.0 3.1.0 1.1.3 4.7.0 5.1.2 2.2.1 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali SERVIZI SOCIALI / Assistenza ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma 2117 2118 2119 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2110 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7603 [3.3.0] Interventi regionali complementari in attuazione del diritto allo studio per l’anno 2008 – Contributi ai Comuni (art. 12, l.r. n. 31/1980; art. 7, l.r. n. 19/2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7604 [3.3.0] Determinazioni in merito ad interventi di edilizia scolastica e all’acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico (l.r. n. 70/1980, l.r. n. 1/2000, l.r. n. 11/2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7605 [3.3.0] Avvio dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro in Lombardia (art. 6, l.r. n. 22/2006) . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7618 [3.5.0] Modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti presentati dagli ecomusei riconosciuti e dalla Rete degli Ecomusei (l.r. n. 13/2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7625 [5.1.3] Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como: esercizio potere sostitutivo diretto della Regione ex art. 13bis, comma 2, l.r. n. 26/2003 – Comune di San Fermo della Battaglia (CO) . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7626 [5.1.3] Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como: esercizio potere sostitutivo diretto della Regione ex art. 13bis, comma 2, l.r. n. 26/2003 – Comune di Bulgarograsso (CO) . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7627 [5.1.3] Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como: esercizio potere sostitutivo diretto della Regione ex art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/2003 – Comune di Drezzo (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7628 [5.1.3] Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como: esercizio potere sostitutivo diretto della Regione ex art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/2003 – Comune di Rodero (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7629 [5.1.3] Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como: esercizio potere sostitutivo diretto della Regione ex art. 13bis, comma 2, l.r. n. 26/2003 – Comune di Campione d’Italia (CO) . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 11 luglio 2008 - n. 8/7641 [5.0.0] Determinazioni in materia di costituzione di idonee strutture tecniche per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche degli Enti Locali ed Enti Gestori delle aree regionali protette (art. 79, l.r. n. 12/2005) . . . . . . . . 2120 2122 2125 2126 2130 2130 2131 2132 2132 2133 D) ATTI DIRIGENZIALI GIUNTA REGIONALE D.G. Istruzione, formazione e lavoro Circolare regionale 14 luglio 2008 - n. 13 [3.3.0] L.r. 6 giugno 1980, n. 70, art. 3 e l.r. 12 luglio 1974, n. 40 Titolo II – Piano intervento ordinario anno 2008 – Termini di presentazione domande di contributo per l’edilizia scolastica minore . . . . . . . . . . . Circolare regionale 14 luglio 2008 - n. 14 [3.3.0] L.r. 5 maggio 2004 n. 11 – Termini di presentazione delle domande di contributo per l’acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto di alunni anno 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2139 2145 D.G. Famiglia e solidarietà sociale Decreto dirigente unità organizzativa 8 luglio 2008 - n. 7342 [3.1.0] Integrazione e parziale rettifica del decreto 12 giugno 2008, n. 6144 «Attuazione d.g.r. n. 14333 del 30 settembre 2003: assegnazione delle somme spettanti a favore delle associazioni, enti, istituzioni che operano nei confronti degli emigrati e delle loro famiglie, ex art. 9 l.r. n. 1/85, fondi anno 2008» . . . . . . . . . . . . 2146 D.G. Sanità Circolare regionale 30 giugno 2008 - n. 10 Indicazioni in merito alla Campagna antinfluenzale 2008-2009 in Regione Lombardia . [3.2.0] . . . . . . . 2148 D.G. Agricoltura Decreto direttore generale 11 giugno 2008 - n. 6091 [4.3.2] Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Buon Latte p. IVA 03083680169 . . . . . Decreto direttore generale 11 giugno 2008 - n. 6092 [4.3.2] Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Caresana s.r.l. p. IVA 01905990188 . . . . Decreto direttore generale 11 giugno 2008 - n. 6093 [4.3.2] Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Colli Storici p. IVA 84000900179 . . . . Decreto direttore generale 11 giugno 2008 - n. 6094 [4.3.2] Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Eurolat p. IVA 01857070203 . . . . . 3.3.0 3.5.0 5.1.3 5.0.0 3.1.0 3.2.0 4.3.2 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale SERVIZI SOCIALI / Attività culturali AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri AMBIENTE E TERRITORIO SERVIZI SOCIALI / Assistenza SERVIZI SOCIALI / Sanità SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia 2153 2154 2156 2157 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2111 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Decreto direttore generale 11 giugno 2008 - n. 6095 [4.3.2] Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta cooperativa Iris Latte p. IVA 02042940201 . . 2159 Decreto direttore generale 11 giugno 2008 - n. 6096 [4.3.2] Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Latte 2003 p. IVA 01123900191 . . . . . 2161 Decreto direttore generale 11 giugno 2008 - n. 6097 [4.3.2] Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Latte Padano p. IVA 01142150190 2163 Decreto direttore generale 11 giugno 2008 - n. 6098 [4.3.2] Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta La Leonessa p. IVA 01142140191 . . . . 2165 Decreto direttore generale 11 giugno 2008 - n. 6099 [4.3.2] Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta cooperativa Padania Latte p. IVA 01156790196 2167 Decreto direttore generale 11 giugno 2008 - n. 6100 [4.3.2] Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta cooperativa produttori latte della Pianura Padana 4 p. IVA 01146380199. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2169 Decreto dirigente struttura 26 giugno 2008 - n. 6917 [4.3.0] Disposizioni applicative del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 di lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2171 Comunicato regionale 17 luglio 2008 - n. 133 [4.3.0] Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 214 «Pagamenti agroambientali» – Spostamento della pubblicazione del provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento per la campagna 2008 2175 D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica Comunicato regionale 7 luglio 2008 - n. 129 [4.6.4] Elenco candidati idonei Guida turistica e Accompagnatore turistico – Bandi 2007 espletati dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2175 D.G. Artigianato e servizi Comunicato regionale 14 luglio 2008 - n. 131 [4.5.0] Bando 2008 per il riconoscimento di contributi alle imprese artigiane della lombardia per l’innovazione finalizzata al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa, nell’ambito delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia alle Camere di Commercio I.A.A., con d.g.r. n. 6875 del 16 novembre 2001 nelle materie di cui all’articolo 14 della l.r. n. 17 del 20 marzo del 1990 e rinnovate con d.g.r. 3471 del 7 novembre 2006 . . . . . . . . 2175 D.G. Commercio, fiere e mercati Decreto direttore generale 11 luglio 2008 - n. 7577 [4.6.1] L.r. 13/2000 – Bando «Innova Retail» per il sostegno all’innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo) – 4º Elenco domande ammesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2187 D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile Decreto dirigente struttura 27 giugno 2008 - n. 7026 [4.0.0] Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 – Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia» – Intervento n. 17 «Costruzione centralina idroelettrica sull’acquedotto comunale», del comune di Ceto – Autorizzazione all’erogazione della somma di A 87.652,09 quale saldo del finanziamento concesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2191 Decreto dirigente struttura 8 luglio 2008 - n. 7427 [5.3.4] Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 «Energia» – Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla linea di intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica» . . . . . . . . . . . . . . 2192 D.G. Industria, PMI e cooperazione Decreto dirigente unità organizzativa 30 giugno 2008 - n. 7070 [4.0.0] DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Misura 1.1 F – Proroga del termine per la presentazione delle richieste di saldo a valere sull’Azione 1 del bando approvato con decreto n. 4706 del 29 marzo 2005 . . . . . . . . . . . 4.3.2 4.3.0 4.6.4 4.5.0 4.6.1 4.0.0 5.3.4 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio SVILUPPO ECONOMICO AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell’inquinamento 2203 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia D.G. Infrastrutture e mobilità Y – 2112 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Decreto dirigente unità organizzativa 26 giugno 2008 - n. 6946 [5.1.3] Concessione della proroga dei termini per il completamento delle opere, dell’occupazione temporanea e d’urgenza delle aree e delle procedure espropriative relative alla realizzazione del raddoppio ferroviario della tratta in concessione a FERROVIENORD Vanzaghello-Busto Arsizio ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327 . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 26 giugno 2008 - n. 6948 [5.1.3] Concessione della proroga dei termini per il completamento delle opere, dell’occupazione d’urgenza e delle procedure espropriative relative alla realizzazione della nuova stazione FERROVIENORD di Milano Affori, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto dirigente unità organizzativa 26 giugno 2008 - n. 6949 [5.1.3] Concessione della proroga dei termini per il completamento delle opere, dell’occupazione d’urgenza e delle procedure espropriative relative alla realizzazione dell’interramento ferroviario della tratta in concessione a FERROVIENORD s.p.a. in Comune di Castellanza (T2 – Lotto 2) ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327 . . . . . 2203 2203 2203 D.G. Casa e opere pubbliche Testo coordinato del d.d.u.o. 5 maggio 2008 - n. 4448 [5.1.2] «Approvazione dell’invito a presentare proposte per la partecipazione alla fase concorsuale del 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere», modificato dai decreti n. 5127 del 20 maggio 2008 e 7548 del 10 luglio 2008 . . . 2204 D.G. Territorio e urbanistica Decreto dirigente unità organizzativa 8 luglio 2008 - n. 7351 [5.0.0] Rettifica decreto n. 5825 del 3 giugno 2008 «Approvazione del bando di finanziamento 2008 per la produzione di basi cartografiche attraverso data base topografici ai sensi della l.r. 12/2005» – Allegato 4) . . . . . . . . 2237 E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO Ordinanza ministeriale 10 dicembre 2004 - n. 3385 Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 24 novembre 2004 – Ordinanza n. 935 del 25 giugno 2008 – Approvazione della relazione relativa ai secondi controlli effettuati sugli interventi previsti dall’ordinanza commissariale n. 36/2005 nonché delle misure da adottare per la conclusione dell’attività ispettiva relativa al periodo novembre 2007-maggio 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica 5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO 2238 Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia A) CONSIGLIO REGIONALE [BUR2008011] Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2113 – [1.2.0] D.c.r. 24 giugno 2008 - n. VIII/653 Composizione delle commissioni consiliari permanenti – Tredicesima variazione Presidenza del Presidente Albertoni IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Richiamata la d.c.r. n. VIII/6, avente ad oggetto «Istituzione delle commissioni consiliari permanenti dell’VIII Legislatura», e le successive deliberazioni consiliari tutte concernenti variazioni alla composizione numerica delle Commissioni; Vista la nota in data 16 giugno 2008 del Presidente del Gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà con la quale chiede la varia- zione numerica dei rappresentanti del Gruppo stesso come di seguito indicato: – V Commissione: aumento da 3 a 4; Visto l’art. 21, comma 4, del regolamento interno; Vista la proposta formulata dell’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 176 del 23 giugno 2008; Con votazione palese, per alzata di mano: Delibera – di variare la composizione numerica dei rappresentanti del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà nella Commissione V come in premessa indicato; – di determinare pertanto la composizione delle Commissioni consiliari cosı̀ come segue: COMMISSIONI CONSILIARI I II III IV V VI VII 20 22 27 28 25 23 23 FORZA ITALIA – IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 2 3 7 6 4 4 4 PARTITO DEMOCRATICO 4 5 5 6 5 4 5 LEGA LOMBARDA – LEGA NORD - PADANIA 2 2 2 4 3 3 2 ALLEANZA NAZIONALE – IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 1 1 2 1 2 1 1 RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA SINISTRA DEMOCRATICA U.D.C. VERDI PER LA PACE COMUNISTI ITALIANI ITALIA DEI VALORI PARTITO PENSIONATI PER LA LOMBARDIA 1 componente per ogni gruppo consiliare in ciascuna commissione TOTALE CONSIGLIERI ASSEGNATI GRUPPI MISTO 1 componente per ogni formazione politica del gruppo misto in ciascuna commissione Il presidente: Ettore Adalberto Albertoni I consiglieri segretari: Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti Il segretario dell’assemblea consiliare: Maria Emilia Paltrinieri [BUR2008012] [4.1.0] D.c.r. 24 giugno 2008 - n. VIII/654 Ordine del giorno concernente il riordino delle Comunità Montane e la disciplina delle unioni di comuni lombarde: iniziative nei confronti del governo nazionale per il mantenimento delle Comunità Montane e il riordino della normativa in materia Presidenza del Vice Presidente Cipriano IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Visto l’ordine del giorno n. 1685 presentato in data 24 giugno 2008, collegato al PDL n. 313 concernente riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali; A norma dell’art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano; Delibera – di approvare l’ordine del giorno n. 1685 concernente iniziative nei confronti del Governo nazionale per il mantenimento delle Comunità Montane e il riordino della normativa in materia, nel testo che cosı̀ recita: «Il Consiglio regionale della Lombardia Viste: – la legge Finanziaria 2008 (legge 244 del 27 dicembre 2007) che prevede una serie di penalizzazioni per le Comunità Montane con riduzione dei trasferimenti ordinari, di almeno 1/3 della spesa corrente, del numero degli Enti, dei componenti degli Organi e delle loro indennità, nonché l’affidamento alle Regioni del riordino delle Comunità medesime; – i contenuti del DPEF 2009/2011 che annunciano la volontà di procedere alla soppressione delle Comunità Montane, nella presunzione di semplificare il quadro istituzionale e di realizzare significativi risparmi; Considerati: – i contenuti e le scelte operate dal progetto di legge n. 313 “Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” che, ponendosi all’interno delle prescrizioni della legge Finanziaria 2008, riordina in modo significativo le Comunità Montane della Lombardia procedendo ad un accorpamento territoriale con riduzione numerica da 30 a 23, stabilendo criteri rigorosi di controllo della spesa e le modalità di valutazione dell’efficienza e delle capacità nella gestione associata dei servizi; – il nuovo Statuto della Regione Lombardia che ha riconosciuto nelle Comunità Montane gli strumenti per incentivare e disciplinare l’esercizio in forma associata delle funzioni, in particolare dei comuni di piccole dimensioni situati nelle zone montane, e parimenti ha ribadito la specificità di questi territori che rappresentano oltre il 40% dell’intero territorio regionale, prevedendo politiche di intervento affidate alle Comunità Montane al fine di assicurare loro adeguate opportunità di sviluppo; Preso atto che la soppressione delle Comunità Montane andrebbe a generare un più che modesto e teorico risparmio, ma un più che certo disagio nelle popolazioni della montagna, alle quali verrebbe meno un valido ed insostituibile strumento per la gestione unificata dei servizi alla persona, per la tutela e manutenzione del territorio, per la gestione dei servizi pubblici locali e per la progettazione e realizzazione dei programmi di sviluppo degli ambiti omogenei sovraccomunali; Impegna la Giunta regionale Ad attivarsi nei confronti del Governo nazionale affinché: – venga riconosciuto il diritto del territorio montano lombardo di organizzare in forma unificata la gestione dei servizi all’in- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2114 – terno di zone omogenee per cultura, tradizioni, territorio e qualità di sviluppo, attraverso le Comunità Montane, cosı̀ come riformate dal progetto di legge n. 313; – venga promossa a livello nazionale una normativa più stringente, quale quella adottata dalla Regione Lombardia con il progetto di legge suddetto, per garantire efficienza, efficacia ed economicità nella gestione delle Comunità Montane su tutto il territorio nazionale, evitando immotivate penalizzazioni per la montagna (che già sconta situazioni di oggettivo disagio) in conseguenza a limitate situazioni di abuso facilmente rimovibili; – venga restituito alle Regioni il diritto di organizzare in modo appropriato il rispettivo territorio, confermandone la potestà legislativa ed operando il controllo sulla appropriatezza delle scelte operate e sulla compatibilità economica delle stesse nelle forme previste dalla Costituzione e dagli ordinamenti». Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano I consiglieri segretari: Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti Il segretario dell’assemblea consiliare: Maria Emilia Paltrinieri [BUR2008013] [3.1.0] D.c.r. 24 giugno 2008 - n. VIII/658 Risoluzione concernente interventi di sostegno alle adozioni difficili Presidenza del Vice Presidente Cipriano IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la l.r. 23/1999 «Politiche regionali per la famiglia»; Visto l’art. 6 della legge n. 149 del 2001, che prevede nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato che lo Stato, le regioni, e gli enti locali possano intervenire nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie con specifiche misure di carattere economico di aiuto alle famiglie fino alla maggiore età degli adottati; Premesso che con la l.r. 34/2004 «Politiche regionali per i minori» all’art. 1. (Principi e finalità) si stabilisce che la Regione adotta ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere; Visto il Piano Socio Sanitario 2007-2009 approvato con d.c.r. 257 del 26 ottobre 2006 che prevede lo sviluppo e la riqualificazione dell’istituto dell’affidamento familiare attraverso la definizione di specifiche linee guida e protocolli operativi, nonché l’implementazione delle comunità familiari e la sperimentazione di interventi innovativi per incentivare l’accoglienza familiare; Vista altresı̀ la d.c.r. 28 febbraio 2008, n. VIII/539 che invita la Giunta regionale «ad operare affinché siano potenziate le unità di offerta rivolte a sostenere la famiglia di origine e, ove non sia possibile, promuovere l’affidamento familiare o l’adozione del minore, aiutando in particolare le famiglie che accolgono adolescenti o minori con disabilità»; Considerato che nell’audizione della III commissione del 6 marzo 2008 un’associazione del settore evidenziava che tutti i bambini hanno diritto ad essere amati ed accuditi per poter crescere, anche i minori disabili o dichiarati adottabili già grandi; evidenziava anche che questi hanno invece difficoltà a trovare una famiglia che li accolga e che le famiglie che adottano questi bambini non devono essere abbandonate; Rilevato che le associazioni del settore chiedono alle istituzioni un sostegno attivo alle famiglie che adottano minori con handicap o già grandi, sottolineando la necessità di un intervento legislativo e finanziario della Regione che fornisca ai comuni singoli o associati le risorse necessarie all’erogazione di interventi, anche economici, di aiuto e supporto alle famiglie che danno la loro disponibilità a questo tipo di adozioni «difficili»; Valutata la necessità di intervenire, per dare sostegno concreto al diritto dei minori con difficoltà, a crescere ed essere educati in famiglia, come previsto dalla l.r. 34/2004; Con votazione palese, per alzata di mano; Impegna la Giunta regionale 1. a elaborare proposte di intervento, anche di tipo legislativo, a sostegno delle famiglie che adottano minori con handicap o già grandi, che prevedano il coinvolgimento degli enti locali; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 2. a riferire alla III commissione le proposte cosı̀ delineate. Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano I consiglieri segretari: Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti Il segretario dell’assemblea consiliare: Maria Emilia Paltrinieri [BUR2008014] [1.1.3] D.c.r. 24 giugno 2008 - n. VIII/659 Risoluzione concernente iniziative della Regione Lombardia a sostegno del popolo Saharawi Presidenza del Vice Presidente Cipriano IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Premesso che la II Commissione consiliare «Affari istituzionali» ha svolto, nella seduta del 5 luglio 2007, una audizione con le associazioni lombarde che operano a favore del popolo Saharawi, le quali hanno illustrato la situazione di grave difficoltà in cui da decenni vive questa popolazione; Preso atto che: – la Corte Internazionale di Giustizia, con la sentenza del 18 ottobre 1975, ha sancito il diritto all’autodeterminazione del popolo Saharawi; – la risoluzione della commissione politica dell’Assemblea generale dell’ONU del 2 novembre 1979 riafferma «il diritto inalienabile del popolo Saharawi all’autodeterminazione»; Considerato che ormai da oltre trent’anni il popolo Saharawi patisce duramente le conseguenze della mancata definizione dello status del territorio del Sahara Occidentale; Con votazione palese, per alzata di mano; Invita la Giunta regionale 1) ad appoggiare e promuovere campagne informative sulla situazione del Sahara Occidentale al fine di portare il problema «dimenticato» a conoscenza dell’opinione pubblica; 2) a prevedere, nel quadro dei programmi regionali di cooperazione allo sviluppo, e in collaborazione con le associazioni lombarde che già operano nell’area, interventi a favore del popolo Saharawi, nella prospettiva della crescita della sua autonomia economica, della tutela della sua identità culturale e dei suoi diritti umani nell’intero territorio; 3) a contribuire, nei limiti delle sue competenze costituzionali in tema di relazioni internazionali, a che – in costruttivo dialogo tra tutte le parti interessate, sotto l’ègida delle Nazioni Unite e con l’auspicabile collaborazione dell’Unione Europea – il problema del popolo Saharawi e dei suoi legittimi diritti trovi soluzione nel quadro delle esigenze di stabilità, di sicurezza e di pace dell’insieme dell’Africa nord-occidentale e nel rispetto delle risoluzioni adottate in sede ONU. Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano I consiglieri segretari: Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti Il segretario dell’assemblea consiliare: Maria Emilia Paltrinieri [BUR2008015] [4.7.0] D.c.r. 24 giugno 2008 - n. VIII/662 Mozione concernente la dismissione delle attività di produzione caldaie nello stabilimento Riello di Lecco Presidenza del Vice Presidente Cipriano IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la mozione n. 233 presentata in data 19 giugno 2008; A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano Delibera – di approvare la mozione n. 233 concernente la dismissione delle attività di produzione caldaie nello stabilimento Riello di Lecco, nel testo che cosı̀ recita: «Il Consiglio regionale della Lombardia Vista la situazione determinatasi a Lecco dalla dismissione delle attività di produzione caldaie, decisa dal gruppo Riello a seguito della riorganizzazione produttiva conseguente alle difficoltà di mercato, che prevede la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per 144 lavoratori gran parte dei quali non troverà ricollocazione in altre attività del gruppo; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2115 – Tenuto conto che gli incontri tra le parti avvenuti presso l’ARIFL ed il Ministero delle Attività produttive non hanno consentito di raggiungere una intesa per individuare un nuovo piano di riorganizzazione e tempi più adatti alla gestione degli esuberi; Preso atto della posizione assunta dalla IV Commissione consiliare a seguito dell’audizione delle parti avvenuta il 22 maggio 2008 nella quale tra l’altro si “deplora la condotta tenuta in questa circostanza da Riello nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento di Lecco” e si “invita la Giunta regionale a promuovere tutte le azioni necessarie per scongiurare la tempistica prospettata per la cassa integrazione...”; Considerata la rilevanza industriale dell’azienda per il sistema locale di relazioni economiche e sociali che peraltro è interessato da altre situazioni similari che porterebbero ad una preoccupante tensione sociale in assenza di adeguate risposte a chi perde il posto di lavoro; Evidenziato che esiste una comune preoccupazione condivisa da tutte le Istituzioni locali che si sono attivamente impegnate per favorire una composizione della vertenza; Esprime la solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti da questa ristrutturazione ed alle loro famiglie; Impegna l’Assessore competente 1) a continuare il positivo lavoro sino qui svolto per agevolare una soluzione condivisa dalle parti; 2) ad adoperarsi nei confronti del Ministero del Lavoro, Salute e Solidarietà sociale che dovrà decretare la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria perché sia messa in atto ogni azione di competenza per legare il suddetto provvedimento ad un’intesa tra le parti medesime; 3) a sostenere la richiesta urgente di un nuovo incontro delle parti che coinvolga sia il Ministero del Lavoro, Salute e Solidarietà sociale che quello delle Attività produttive; 4) a promuovere un incontro con le Istituzioni e le parti sociali locali per valutare quali iniziative la Regione possa assumere nell’ambito degli strumenti di gestione del Mercato del Lavoro per agevolare la soluzione dei problemi esistenti sul territorio». Il vice presidente: Marco Luigi Cipriano I consiglieri segretari: Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti Il segretario dell’assemblea consiliare: Maria Emilia Paltrinieri [BUR2008016] [5.1.2] D.c.r. 25 giugno 2008 - n. VIII/663 Ordine del giorno concernente l’utilizzo dei proventi derivanti dall’ICI per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la manutenzione degli ascensori Presidenza del Vice Presidente Lucchini IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Visto l’ordine del giorno n. 1686 presentato in data 25 giugno 2008, collegato al dibattito sull’edilizia residenziale pubblica e le politiche per la casa; A norma dell’art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano; Delibera – di approvare l’ordine del giorno n. 1686 concernente l’utilizzo dei proventi derivanti dall’ICI per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la manutenzione degli ascensori, nel testo che cosı̀ recita: «Il Consiglio regionale della Lombardia Considerato che: – il patrimonio ERP è costituito in buona parte da immobili bisognosi di manutenzione e riqualificazione; – gran parte degli inquilini ALER sono anziani; Visto i problemi derivanti dalla presenza di barriere architettoniche e dal cattivo funzionamento di gran parte degli ascensori; Impegna la Giunta regionale – a destinare i proventi derivanti dall’ICI, ai contributi di solidarietà e a interventi di manutenzione e recupero comprese le barriere architettoniche e la manutenzione degli ascensori». Il vice presidente: Enzo Lucchini I consiglieri segretari: Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti Il segretario dell’assemblea consiliare: Maria Emilia Paltrinieri Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 [BUR2008017] [5.1.2] D.c.r. 25 giugno 2008 - n. VIII/664 Ordine del giorno concernente la semplificazione normativa mediante un Testo Unico regionale sull’edilizia residenziale Presidenza del Vice Presidente Lucchini IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Visto l’ordine del giorno n. 1688 presentato in data 25 giugno 2008, collegato al dibattito sull’edilizia residenziale pubblica e le politiche per la casa; A norma dell’art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano; Delibera – di approvare l’ordine del giorno n. 1688 concernente la semplificazione normativa mediante un Testo Unico regionale sull’edilizia residenziale, nel testo che cosı̀ recita: «Il Consiglio regionale della Lombardia Considerato che: – l’emergenza abitativa, seppur in maniera differenziata, riguarda l’insieme del territorio regionale; – uno degli aspetti più caratterizzanti il fabbisogno abitativo in Lombardia negli ultimi anni è che il “problema casa”, nelle sue varie articolazioni, ha investito non solo i tradizionali ceti più disagiati, ma anche i ceti medi; – in particolare nell’ultimo decennio la questione abitativa si è trasformata e aggravata, ampliando le forme di disagio fino a coinvolgere nel rischio abitativo parti di popolazione precedentemente non investite da questo problema (giovani coppie, lavoratori temporanei, studenti fuori sede, anziani, famiglie numerose) che sono escluse dall’edilizia residenziale pubblica non avendo i requisiti e nello stesso tempo non possono accedere al libero mercato sia per l’acquisto che per l’affitto; – si impone sempre più l’esigenza di politiche sociali (housing sociale) finalizzate a favorire l’accesso ad alloggi e servizi a coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato sia per ragioni economiche, sia per l’assenza di un’offerta adeguata; – l’obiettivo principale dell’housing sociale è di aumentare l’offerta in affitto a costi contenuti (canone sociale, canone moderato, canone convenzionato e locazione temporanea); – è necessario allargare i confini dell’edilizia sociale tradizionale, rappresentata prevalentemente dall’edilizia residenziale pubblica, coinvolgendo le risorse dei privati da affiancare a quelle pubbliche; – le problematiche dell’housing sociale devono essere necessariamente inserite nel contesto normativo disciplinato dalla normativa europea del 12 dicembre 2006 che definisce l’housing sociale come “servizio di interesse economico generale”; – le politiche abitative, garantendo il mix sociale, sono volte ad evitare gli effetti di ghettizzazione; – i soggetti attualmente in grado di affrontare in maniera più organica l’housing sociale sono i Comuni, la Regione, le Fondazioni, le Cooperative, i Fondi Immobiliari e le imprese; Visto l’importanza che rivestono le scelte urbanistiche e gli incentivi fiscali ai fini delle politiche di edilizia sociale; Impegna la Giunta regionale – nell’ambito della semplificazione normativa a predisporre un Testo Unico delle attuali leggi e norme che riguardano l’Edilizia Residenziale pubblica quale presupposto per una nuova legge sulla casa». Il vice presidente: Enzo Lucchini I consiglieri segretari: Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti Il segretario dell’assemblea consiliare: Maria Emilia Paltrinieri [BUR2008018] [5.1.2] D.c.r. 25 giugno 2008 - n. VIII/665 Ordine del giorno concernente la riforma dell’ALER e politiche abitative Presidenza del Vice Presidente Lucchini IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Visto l’ordine del giorno n. 1689 presentato in data 25 giugno 2008, collegato al dibattito sull’edilizia residenziale pubblica e le politiche per la casa; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2116 – A norma dell’art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano; Delibera – di approvare l’ordine del giorno n. 1689 concernente la riforma dell’ALER e politiche abitative, nel testo che cosı̀ recita: «Il Consiglio regionale della Lombardia Considerato che: – il problema della casa, una vera e propria emergenza soprattutto nelle più grandi aree urbane, sia sul versante dell’affitto che su quello della edilizia residenziale pubblica continua ad essere appesantito da questioni non risolte e che determinano inefficacia degli interventi – come l’articolazione delle competenze tra Regione e Comuni – e allarme sociale, come nel caso della definizione dei canoni; – è necessario procedere con urgenza alla riforma dell’ALER sia per il problema crescente dell’emergenza casa sia perché i più recenti orientamenti del governo ripropongono la politica dell’alienazione del patrimonio ERP: anche se si afferma che le risorse cosı̀ ottenute verranno impegnate per nuove costruzioni, rimane del tutto irrisolto e privo di garanzie l’aumento dell’offerta di tipo ERP; Tutto ciò considerato Impegna la Giunta regionale 1) all’attivazione di una strategia complessiva che tenga insieme il rilancio dell’ERP e le politiche di sostegno dell’affitto per rispondere a segmenti differenziati di domanda; 2) a procedere alla più volte richiesta riduzione da 7 a 5 dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle ALER». Il vice presidente: Enzo Lucchini I consiglieri segretari: Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti Il segretario dell’assemblea consiliare: Maria Emilia Paltrinieri [BUR2008019] [5.1.2] D.c.r. 25 giugno 2008 - n. VIII/666 Ordine del giorno concernente gli interventi di politica abitativa – Attuazione del PRERP 2007-2009 e delle ll.rr. n. 14/2007 e n. 27/2007 Presidenza del Vice Presidente Lucchini IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Visto l’ordine del giorno n. 1691 presentato in data 25 giugno 2008, collegato al dibattito sull’edilizia residenziale pubblica e le politiche per la casa; A norma dell’art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano; Delibera – di approvare l’ordine del giorno n. 1691 concernente gli interventi di politica abitativa – attuazione del PRERP 2007-2009 e delle ll.rr. n. 14/2007 e n. 27/2007, nel testo che cosı̀ recita: «Il Consiglio regionale della Lombardia Visto il PRERP 2007-2009 che stanzia oltre 512 milioni di euro per la realizzazione di nuove abitazioni, la riqualificazione del patrimonio esistente e il sostegno alle famiglie; Vista la l.r. n. 14/2007 che istituisce i Servizi abitativi a canone convenzionato quale ulteriore modalità per dare risposta al bisogno di case in affitto a canoni inferiori al mercato, mediante agevolazioni urbanistiche e di accesso al credito; Considerato che l’EXPO 2015 costituisce un’occasione per coniugare sviluppo urbanistico e housing sociale, che è necessario cogliere in particolare con le modalità urbanistiche già prefigurate nella recente modifica della l.r. n. 12/2005; Vista la l.r. n. 27/2007 che ha riformato il sistema di determinazione dei canoni sulla base dell’introduzione dell’ISEE; Visto l’ordine del giorno n. 1146 approvato dal Consiglio regionale in occasione dell’approvazione della citata l.r. n. 27/2007, relativo ai contributi di solidarietà di cui all’art. 7 della l.r. 27/2007 con il quale si impegna la Giunta regionale ad individuare modalità di partecipazione della Regione ai predetti contributi; Visti i primi esiti dell’Osservatorio regionale della condizione abitativa; Ritenuto che gli elementi di flessibilità e attenuazione degli Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 impatti già contenuti nella l.r. n. 27/2007 debbano essere consolidati e rilanciati; Impegna la Giunta regionale ad – approvare il programma annuale del PRERP 2007-2009 concernente lo stato di attuazione dei programmi di nuova realizzazione e di riqualificazione del patrimonio ERP; – attuare sin dal 2008 gli interventi proposti nell’ambito dell’applicazione della l.r. n. 14/2007 (Servizi abitativi a canone convenzionato); – destinare le risorse ALER derivanti dall’attuazione del d.l. 93/2008 relativo all’abrogazione dell’ICI sulla prima casa e sulle case popolari, all’integrazione dei contributi di solidarietà di cui all’art. 7 della l.r. 27/2007 ed in particolare alle spese per i servizi, per i quali i Comuni devono istituire d’intesa con le ALER la Commissione prevista dal medesimo art. 7, nonché agli interventi di manutenzione e recupero nell’ambito dei programmi di cui all’art. 5, comma 4; – valutare le seguenti integrazioni alla l.r. n. 27/2007 da proporre al Consiglio regionale: • assicurare maggiore flessibilità nella determinazione del costo base per il calcolo del canone, ampliando le ipotesi individuate dall’art. 3, comma 6 della legge, prevedendo anche il riferimento alla tipologia edilizia dell’alloggio, alla qualità del contesto urbano e ai costi di produzione rilevati sul territorio e coinvolgendo i Comuni nel ruolo di promotori delle intese locali; • continuare la lotta all’abusivismo, nell’ambito del Piano di sicurezza previsto dalla l.r. n. 27/2007, aumentando la collaborazione tra ALER, Comuni e Forze dell’ordine per attuare: - le misure di prevenzione; - le azioni di sgombero; - le procedure di accelerazione delle assegnazioni di alloggi vuoti; - le attività di accompagnamento dei casi in reale stato di necessità individuati dall’Autorità giudiziaria o dai Servizi sociali del Comune, anche con l’ausilio di Commissioni comunali che tengano conto delle rappresentanze della proprietà e degli inquilini; – adeguare le condizioni economiche che determinano la decadenza dal diritto agli alloggi, tenendo conto: • dell’incidenza del patrimonio mobiliare con particolare riferimento al risparmio di modesta entità delle famiglie; • dell’incidenza del patrimonio immobiliare con particolare riferimento alle proprietà di modesto valore e a quelle non effettivamente fruibili dalle famiglie». Il vice presidente: Enzo Lucchini I consiglieri segretari: Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti Il segretario dell’assemblea consiliare: Maria Emilia Paltrinieri [BUR20080110] [5.1.2] D.c.r. 25 giugno 2008 - n. VIII/667 Ordine del giorno concernente la trasparenza amministrativa nella gestione del patrimonio ALER Presidenza del Vice Presidente Lucchini IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Visto l’ordine del giorno n. 1692 presentato in data 25 giugno 2008, collegato al dibattito sull’edilizia residenziale pubblica e le politiche per la casa; A norma dell’art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano; Delibera – di approvare l’ordine del giorno n. 1692 concernente la trasparenza amministrativa nella gestione del patrimonio ALER, nel testo che cosı̀ recita: «Il Consiglio regionale della Lombardia Considerato che oltre alle questioni di carattere più generale – di assetto delle ALER, di garanzia e continuità nei finanziamenti per costruzioni e manutenzione straordinaria, di restituire ai comuni le funzioni che possono essere svolte più adeguatamente in un rapporto più vicino ad inquilini e assegnatari – nella gestione degli alloggi ERP è ancora aperto un problema di gestione e rapporto trasparente; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2117 – Ritenuto che è necessario assicurare piena trasparenza della gestione amministrazione; Impegna la Giunta regionale attraverso atti di indirizzo rivolti ai componenti dei CdA ALER che dalla Regione ricevono un mandato di rappresentanza a garantire agli inquilini delle case ALER la dovuta trasparenza». Il vice presidente: Enzo Lucchini I consiglieri segretari: Luca Daniel Ferrazzi – Battista Bonfanti Il segretario dell’assemblea consiliare: Maria Emilia Paltrinieri Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI [BUR20080111] [2.2.1] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7600 Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 4055/2007 «Promozione dell’Accordo di Programma per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate ed il connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo» con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno delle aree «ex dogana» LA GIUNTA REGIONALE Visti: – il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare, l’art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma; – la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, ed in particolare l’art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale; – la l.r. n. 14 del 23 luglio 1999, cosı̀ come modificata dalla l.r. n. 11 del 23 maggio 2006, recante le norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998, ed in particolare l’art. 5, commi 16-ter, 16-quater e 16-quinquies, riguardanti le autorizzazioni delle grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata. Premesso che con d.g.r. n. 8/4055 del 2 febbraio 2007 la Regione Lombardia ha promosso l’Accordo di Programma per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel comune di Segrate ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo; Preso atto che il Comitato per l’Accordo di Programma, costituito in esecuzione della delibera regionale predetta: – ha deciso nella seduta del 12 aprile 2007 di accogliere la richiesta di adesione all’Accordo avanzata dalla società IBP s.r.l., in accordo con Ellisse s.r.l. ed Esseotto s.r.l.; – ha acconsentito nella seduta dell’11 maggio 2007 a procedere alla pubblicazione delle varianti urbanistiche, effettuata dal comune di Segrate il 23 maggio 2007; Rilevato che nel corso della seduta del Comitato dell’8 giugno 2007, la società IBP s.r.l. ha depositato il progetto definitivo del sistema della viabilità, del centro commerciale unitario, in luogo delle tre grandi strutture precedentemente autorizzate, e degli insediamenti terziari-direzionali sull’area Ellisse, permettendo l’avvio delle procedure di Conferenza di Servizi sul progetto definitivo, di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Conferenza di Servizi di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 114/1998 e all’art. 5 della l.r. n. 14/1999 per l’autorizzazione commerciale; Considerato che: – la procedura di VIA sul progetto del sistema della viabilità, del centro commerciale unitario e degli insediamenti terziari-direzionali sull’area Ellisse presentato dalla società IBP s.r.l. in data 8 agosto 2007, si è conclusa con decreto della Direzione Generale regionale Territorio e Urbanistica n. 16102 del 19 dicembre 2007 favorevole con prescrizioni; – la Conferenza di Servizi di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 114/1998 e all’art. 5 della l.r. n. 14/1999, il 19 dicembre 2007 ha accolto la domanda, depositata da IBP s.r.l. il 2 luglio 2007, per l’apertura di un’unica grande struttura di vendita; – la procedura di VAS ha concluso positivamente la prima fase con la proposta di parere motivato favorevole della Regione Lombardia in data 19 dicembre 2007. Premesso altresı̀ che il Consiglio comunale di Segrate, con deliberazione n. 60 dell’8 novembre 2007, ha approvato una mozione in cui si propone di esaminare la fattibilità della nuova localizzazione dell’insediamento polifunzionale sulle aree «ex dogana» del territorio comunale di Segrate. Considerato che la Giunta comunale di Segrate, con deliberazione n. 103 del 22 maggio 2008: – ha valutato positivamente lo Studio di fattibilità, elaborato dagli uffici comunali, per la localizzazione dell’insediamento po- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2118 – lifunzionale previsto sulle aree «ex IBM» all’interno delle aree «ex dogana», dove viene dimostrata la compatibilità tra l’area «ex dogana» e gli atti di programmazione e pianificazione territoriaie di scala provinciale e comunale; – ha ritenuto, per quanto di propria competenza, che sussistano le condizioni per procedere con una modifica e contestuale integrazione dell’Accordo di Programma in itinere; – ha dato mandato al Sindaco di comunicare alla Regione Lombardia le presenti determinazioni, al fine di modificare ed integrare l’Accordo nel più breve tempo possibile come sopra indicato. Visti: – la lettera del Sindaco di Segrate del 23 maggio 2008 che chiede che l’Accordo di Programma in itinere, possa essere modificato ed integrato nella parte che prevede la nuova localizzazione dell’insediamento polifunzionale sulle aree «ex dogana» secondo quanto esplicitato nella delibera di Giunta comunale n. 103 del 22 maggio 2008; – la lettera della Provincia di Milano del 10 giugno 2008 con la quale si dichiara la piena disponibilità della Provincia ad esaminare la nuova localizzazione prospettata dal comune, evidenziandone la valenza migliorativa; Considerato che l’attuazione degli interventi infrastrutturali richiede una sinergia tra gli enti pubblici interessati al fine di garantire un coordinamento delle opere infrastrutturali, connesse all’insediamento polifunzionale nelle aree «ex dogana», con riferimento al sistema della mobilità di interesse regionale e provinciale; Preso atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell’Accordo di Programma, sono i seguenti: – Regione Lombardia; – Provincia di Milano; – Comune di Segrate; con l’adesione di IBP s.r.l.; Ritenuto che l’Accordo di Programma, sia definito entro dicembre 2008; Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, la presente deliberazione: – verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale; – verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni; A votazione unanime espressa nelle forme di legge Delibera per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s’intendono integralmente riportate: 1. di modificare ed integrare la d.g.r. 8/4055 del 2 febbraio 2007 «Promozione dell’Accordo di Programma per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel comune di Segrate ed il connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo» con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno delle aree «ex dogana»; 2. di individuare, quali soggetti interessati al perfezionamento dell’atto di cui al precedente punto 1, i seguenti enti: – Regione Lombardia; – Provincia di Milano; – Comune di Segrate; con l’adesione di IBP s.r.l.; 3. di dare atto che il Comitato per l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2; 4. di stabilire, altresı̀, che: – l’Accordo di Programma sia definito entro dicembre 2008; – la presente deliberazione venga trasmessa in copia al Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003. Il segretario: Pilloni Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 [BUR20080112] [2.2.1] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7601 Promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto «Officina dei giovani» a Milano LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma; Vista la l.r. 4 marzo 2003, n. 2, «Programmazione negoziata regionale» ed in particolare l’art. 6 recante la disciplina degli Accordi di Programma; Vista la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34, «Politiche regionali per i minori»; Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell’VIII legislatura approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 26 ottobre 2005, n. 25 e i suoi aggiornamenti annuali, in particolare il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2008-2010 approvato con d.g.r. 26 giugno 2007, n. 4953 e su cui il Consiglio regionale ha deliberato con propria risoluzione approvata con d.c.r. 26 luglio 2007, n. 425; Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»; Considerato che il PRS: – pone come prima sfida per la legislatura l’impegno a rendere i giovani protagonisti della costruzione sociale, agevolandoli nell’accesso e nella partecipazione alle diverse opportunità, considerando che i giovani costituiscono riferimento primario per le azioni finalizzate allo sviluppo del capitale umano, inteso in una valenza estesa più in generale alle competenze alla vita; – dichiara la necessità di valorizzare il capitale umano attraverso un’attenzione particolare alle nuove generazioni che ne costituiscono la parte più viva e che nei riguardi dei giovani ciò si sostanzia anche mediante l’acquisizione di una serie di saperi e di abilità, che essi possono apprendere e potenziare attraverso esperienze ed attività complementari ai sistemi formativi tradizionali; – esprime la volontà di sostenere lo sviluppo di politiche di sostegno alla famiglia e al privato sociale, soprattutto nelle sue iniziative più innovative, individuati come risorse sociali capaci di partecipazione attiva alla gestione dei servizi in una logica di sussidiarietà orizzontale; Considerato che il DPEFR 2008-2010 indica tra le priorità d’azione del triennio: – sperimentazione di azioni progettuali, cofinanziate con risorse nazionali attraverso strumenti di programmazione negoziata; in special modo, gli interventi saranno diretti a sollecitare nei giovani l’espressione della creatività, della capacità imprenditiva e dell’innovazione, a qualificare e semplificare l’informazione, a favorire la messa a sistema del patrimonio di conoscenze, risorse e potenzialità progettuali esistente sul territorio; – l’incremento delle forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, attraverso l’elaborazione di nuovi modelli di partnership per la realizzazione di iniziative congiunte tra organizzazioni non profit, imprese e pubbliche amministrazioni finalizzate a realizzare un welfare della sussidiarietà; Considerato che l’art. 3, comma 1, lettera e) della l.r. 14 dicembre 2004, n. 34, prevede tra i compiti della Regione l’individuazione di nuove tipologie d’offerta promuovendo interventi innovativi e sostenendo progetti e sperimentazioni di interesse regionale e nazionale; Considerato che l’art. 20, comma 3 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, promuove la sperimentazione di modelli gestionali e di unità di offerta innovative, comportanti forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati; Considerato che l’Associazione l’Amico Charly Onlus svolge dal 2001 servizi di progettazione ed erogazione di interventi formativi ed educativi finalizzati alla prevenzione del disagio adolescenziale e al sostegno alla crescita ed ha in particolare attivato un modulo di servizio per la prevenzione e il trattamento delle crisi evolutive adolescenziali; Considerato altresı̀ che tali attività hanno risposto ad un’esigenza effettiva dei minori e delle loro famiglie ed in particolare che l’Associazione l’Amico Charly Onlus ha saputo consolidare la propria attività nel primo triennio autofinanziandosi e successivamente costruire sinergie importanti, anche finanziarie, con Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2119 – enti del sistema sociale e sanitario regionale, atenei, fondazioni operanti nell’ambito del disagio giovanile ed istituzioni scolastiche; Considerato dunque che l’Associazione l’Amico Charly costituisce una realtà consolidata in termini di strutture, utenza e risorse umane e professionali, che necessita tuttavia di un ampliamento e razionalizzazione delle strutture in cui opera anche al fine di realizzare interventi che rispondano a politiche integrate a favore dei minori nello spirito della l.r. 14 dicembre 2004, n. 34; Preso atto che il Comune di Milano, a conclusione del procedimento di evidenza pubblica avviato con d.g.c. 14 dicembre 2004 n. 2881 e concluso con determinazione dirigenziale 187/2005 del Settore sport e giovani del Comune di Milano, ha concesso in uso per 35 anni all’Associazione l’Amico Charly Onlus, con atto sottoscritto il 16 dicembre 2005, un’area sita in via Guerzoni, 23 con una superficie totale di 11.781 mq e comprensiva di un capannone principale di circa 1.500 mq e altri due piccoli capannoni di 200 e 100 mq, a fronte dell’impegno del concessionario a effettuare gli interventi di recupero degli immobili e dei relativi spazi da adibire a centro giovanile e a svolgere nello stesso attività di socializzazione e di promozione culturale e artistica nonché di valorizzazione delle capacità espressive dei giovani e degli adolescenti, facendosi carico dei relativi oneri di gestione; Considerato che Regione Lombardia ha istituito, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 14 dicembre 2004, n. 34, l’Osservatorio regionale per i minori, con il compito di analizzare, monitorare ed interpretare i fenomeni inerenti la realtà minorile al fine di fornire alla Regione idonei strumenti per l’adozione di scelte strategiche; Preso atto inoltre che in funzione della ristrutturazione dell’area sopra citata l’Associazione l’Amico Charly ha predisposto un progetto dal titolo «L’Officina dei giovani», il cui obiettivo generale è sperimentare un modello di osservatorio sul campo delle dinamiche giovanili che metta in rete e integri esperienze e soggetti diversi, in particolare del terzo settore, che potrebbe arricchire l’osservatorio regionale per i minori e che prevede la realizzazione nell’area oggetto di concessione di una serie di attività integrate e accomunate dall’intento di leggere e interpretare i problemi degli adolescenti e di offrire adeguate risposte al disagio giovanile attraverso azioni di prevenzione e sostegno ai diversi livelli. In particolare: – attività integrate di aggregazione e ascolto finalizzate al supporto dei processi di socializzazione spontanea ed all’intervento socio-educativo a favore dei processi di crescita (counseling, attività ludico-educative anche nell’ambito di laboratori espressivi, servizio di orientamento scolastico e professionale, sostegno e recupero scolastico, attività sportive); – attività formative e di counseling rivolte agli adulti di riferimento ed ai docenti per affrontare il disagio all’interno delle relazioni significative dei giovani; – servizio dedicato alla prevenzione ed al trattamento delle crisi evolutive adolescenziali; – attività di sviluppo di competenze artistiche anche non tradizionali (la «Bottega del fare»); – attività di ricerca e documentazione; Richiamate le d.g.r. 13 giugno 2008, n. 7437, avente ad oggetto «Determinazione in ordine all’individuazione delle unità d’offerta sociali ai sensi dell’art. 4 comma 2 della l.r. 3/2008» e 13 giugno 2008, n. 7438, avente ad oggetto «Determinazione in ordine all’individuazione delle unità d’offerta socio-sanitarie ai sensi dell’art. 5 comma 2 della l.r. 3/2008», con cui si procede ad una prima individuazione delle unità d’offerta che costituiscono ad oggi la rete regionale degli interventi, servizi e strutture; Considerato che il progetto presentato prevede di realizzare interventi innovativi che la Regione intende monitorare e tipologie d’offerta che possono rientrare a pieno titolo nell’ambito del sistema regionale d’offerta sociale, socio-sanitario e sanitario; Considerato che il progetto presentato, sia per gli spazi individuati che per le attività previste, può essere ricondotto in particolare ad un Centro di Aggregazione Giovanile e ad un Consultorio Familiare, con specificità nell’area giovanile, Unità d’Offerta entrambe già individuate nelle sopra citate deliberazioni della Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7437 e n. 7438 e quindi autorizzabili ed accreditabili secondo gli specifici requisiti e criteri; Considerato che nel corso di incontri Regione Lombardia, Comune di Milano e Associazione l’Amico Charly Onlus hanno convenuto sul Comune interesse alla realizzazione del progetto «l’Officina dei giovani»; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Vista la nota del 25 giugno 2008 con la quale il Comune di Milano esprime il proprio interesse per la promozione di un Accordo di Programma al fine di coordinare le attività necessarie alla sua realizzazione; Preso atto che con nota del 3 luglio 2008 l’Associazione l’Amico Charly Onlus ha manifestato l’intenzione di aderire all’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 6, comma 4 della l.r. 4 marzo 2003, n. 2; Ritenuto che il progetto presentato contribuisca alla realizzazione degli obiettivi regionali e sia coerente con le finalità e le indicazioni delle ll.rr. 3/2008 e 34/2004, configurandosi in particolare come una sperimentazione che realizza interventi innovativi di interesse regionale sia in relazione alle caratteristiche delle attività, che all’integrazione degli interventi, che come spazio privilegiato di osservazione di fenomeni che attraversano il mondo giovanile; Valutato dunque che il progetto sia dunque meritevole di un concreto apporto, stante la scelta regionale di operare secondo un approccio sussidiario; Dato atto che vi è un convergente interesse delle istituzioni del territorio nel sostegno al progetto, ritenuto funzionale alla realizzazione delle politiche pubbliche, nonché una richiesta delle stesse di procedere alla promozione di un Accordo di Programma quale strumento di coordinamento delle attività volte alla realizzazione del progetto; Dato atto che i soggetti interessati a tale iniziativa sono: – Regione Lombardia; – Comune di Milano; Delibera 1. di promuovere, per quanto in premessa, un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto «Officina dei giovani» a Milano; 2. di individuare quali soggetti interessati: – Regione Lombardia; – Comune di Milano; 3. di dare atto che il Comitato per l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 6, comma 5 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, sarà costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2; 4. di dare atto che l’Associazione l’Amico Charly Onlus ha manifestato il proprio interesse ad aderire all’Accordo di Programma; 5. di rimettere al Comitato per l’Accordo di Programma, secondo quanto stabilito all’art. 6, comma 6 della citata l.r. n. 2/2003, la definizione dell’Accordo di Programma; 6. di stabilire che l’Accordo di Programma in argomento sia definito entro il 31 luglio 2008; 7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 6, comma 3 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2; 8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2. Il segretario: Pilloni [BUR20080113] [2.2.1] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7602 Adesione alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla ristrutturazione di immobili posti in via Pompeo Leonivia Pietrasanta a Milano, nell’ambito del PRU 1.1, in cui realizzare servizi ed attività destinate ai giovani (ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000 e della l.r. 2/2003 LA GIUNTA REGIONALE Richiamati: – il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma; – la l.r. 4 marzo 2003, n. 2, «Programmazione negoziata regionale» ed in particolare l’art. 6 recante la disciplina degli Accordi di Programma; Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell’VIII legislatura approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 26 ottobre 2005 n. 25 e i suoi aggiornamenti annuali, in particolare il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2120 – 2008-2010 approvato con d.g.r. 26 giugno 2007 n. 4953 e su cui il Consiglio regionale ha deliberato con propria risoluzione approvata con d.c.r. 26 luglio 2007 n. 425; Considerato che il PRS: – pone come prima sfida per la legislatura l’impegno a rendere i giovani protagonisti della costruzione sociale agevolandoli nell’accesso e nella partecipazione alle opportunità, considerando che i giovani costituiscono riferimento primario per le azioni finalizzate allo sviluppo del capitale umano, inteso in una valenza estesa più in generale alle competenze alla vita; – dichiara la necessità di valorizzare il capitale umano attraverso un’attenzione particolare alle nuove generazioni che di quel capitale costituiscono la parte più viva e che nei riguardi dei giovani ciò si sostanza anche mediante l’acquisizione di una serie di saperi e di abilità che essi possono apprendere e potenziare attraverso esperienze ed attività complementari ai sistemi formativi tradizionali; – esprime la volontà di sostenere lo sviluppo di politiche di sostegno alla famiglia e al privato sociale soprattutto nelle sue iniziative più innovative, individuati come risorse sociali capaci di una partecipazione attiva nella gestione dei servizi in una logica di tipo sussidiario; Considerato che il DPEFR 2008-2010 indica tra le priorità d’azione del triennio: – sperimentazione di azioni progettuali, cofinanziate con risorse nazionali attraverso strumenti di programmazione negoziata; in special modo, gli interventi saranno diretti a sollecitare nei giovani l’espressione della creatività, della capacità imprenditiva e dell’innovazione, a qualificare e semplificare l’informazione, a favorire la messa a sistema del patrimonio di conoscenze, risorse e potenzialità progettuali esistente sul territorio; – l’incremento delle forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, attraverso l’elaborazione di nuovi modelli di partnership per la realizzazione di iniziative congiunte tra organizzazioni non profit, imprese e pubbliche amministrazioni finalizzate a realizzare un welfare della sussidiarietà; Preso atto che il Comune di Milano, a conclusione del procedimento di evidenza pubblica ha concesso in diritto di superficie pro indiviso per 50 anni all’Associazione L’Officina e alla società cooperativa Compagnia dell’Abitare, con atto sottoscritto il 18 luglio 2007, immobili e relative pertinenze posti in via Pompeo Leoni-via Pietrasanta per una superficie totale di circa 5.500 mq, a fronte dell’impegno del concessionario a provvedere, sulla base di un progetto preliminare allegato alla convenzione: – alla ristrutturazione dei capannoni esistenti sull’area oggetto del diritto di superficie per l’insediamento di funzioni di interesse pubblico; – alla costruzione di nuovi fabbricati destinati all’edilizia residenziale universitaria e più in generale all’housing sociale; – all’edificazione sull’area di pertinenza di servizi annessi; Preso atto inoltre che il progetto dell’Associazione L’Officina prevede l’insediamento negli spazi interessati dagli interventi di: – orientamento e sostegno al percorso scolastico; – attività formative ed in particolare formazione in alternanza scuola-lavoro sul modello della bottega-scuola; – attività sportive e ricreative; – attività di ristorazione; – residenze universitarie; Vista la d.g.c. n. 922 dell’11 aprile 2008, con cui il Comune di Milano promuove ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6 della l.r. 4 marzo 2003 n. 2 un Accordo di Programma finalizzato alla ristrutturazione di immobili posti in via Pompeo Leoni-via Pietrasanta a Milano, nell’ambito del PRU 1.1, in cui realizzare servizi ed attività destinate ai giovani; Vista la nota del 5 maggio 2008 con la quale il Sindaco del Comune di Milano richiede l’adesione della Regione Lombardia all’Accordo di Programma; Rilevato che tutta l’attività di concertazione, preparatoria e istruttoria necessaria e prodromica alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma è in capo al Comune di Milano quale soggetto promotore; Ritenuto di aderire alla proposta di Accordo di Programma in argomento al fine di assicurare il coordinamento delle attività di competenza della Regione Lombardia utili all’attuazione delle azioni previste dall’Accordo di Programma; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Dato atto che i soggetti interessati a tale iniziativa sono: – Regione Lombardia; – Comune di Milano; A votazione unanime espressa nelle forme di legge. Delibera 1. di aderire alla proposta di Accordo di Programma finalizzato alla ristrutturazione di immobili posti in via Pompeo Leonivia Pietrasanta a Milano, nell’ambito del PRU 1.1, in cui realizzare servizi ed attività destinate ai giovani; 2. di dare atto che tutta l’attività di concertazione, preparatoria e istruttoria necessaria e prodromica alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma è in capo al Comune di Milano quale soggetto promotore; 3. di prendere atto che i soggetti interessati all’Accordo di Programma sono: – Regione Lombardia; – Comune di Milano; 4. di dare atto che il Comitato per l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 6, comma 5 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, sarà costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 3; 5. di rimettere al Comitato per l’Accordo di Programma, secondo quanto stabilito all’art. 6, comma 6 della citata l.r. n. 2/2003, la definizione dell’Accordo di Programma; 6. di stabilire che l’Accordo di Programma in argomento sia definito entro il 31 luglio 2008; 7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 6, comma 3 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2; 8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2. Il segretario: Pilloni [BUR20080114] [3.3.0] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7603 Interventi regionali complementari in attuazione del diritto allo studio per l’anno 2008 – Contributi ai Comuni (art. 12, l.r. n. 31/1980; art. 7, l.r. n. 19/2007) LA GIUNTA REGIONALE Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e in particolare gli artt. 138 e 139 che delegano alle regioni e attribuiscono alle province ed ai comuni le funzioni in materia di istruzione scolastica; Vista la l.r. 20 marzo 1980 n. 31 ed in particolare l’art. 1 che attribuisce ai Comuni la realizzazione di tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio; Richiamato l’art. 12 della l.r. n. 31/1980 che prevede interventi regionali complementari mediante finanziamenti a favore dei Comuni, destinati alla realizzazione degli interventi integrativi negli ambiti del trasporto scolastico, dell’assistenza disabili e dell’orientamento musicale; Visto l’art. 14 della l.r. n. 31/1980 sopra citata, che prevede la competenza del Consiglio Regionale in ordine all’approvazione annuale del piano degli interventi regionali per il diritto allo studio con riferimento all’anno scolastico successivo e dispone che il predetto piano indichi gli obiettivi prioritari da realizzare ed i relativi finanziamenti; Richiamata la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e in particolare l’art. 7 «Programmazione dei servizi» il quale, al comma due, include tra i servizi del sistema educativo di istruzione e formazione anche i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l’educazione stradale, musicale e alla salute; Vista la d.c.r. 19 febbraio 2008 n. 528 «Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione (art. 7 l.r. n. 19/2007)»; Considerato che la suddetta d.c.r., nel dettare gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali di programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, include i servizi complementari di cui all’art. 12 l.r. 31/1980 prevedendo la relativa dotazione finanziaria per il triennio 2007/2009; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2121 – Visto l’art. 6 della l.r. 19/2007 che, nel dettare il ruolo delle province e dei comuni nell’ambito dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio, stabilisce al comma 2 che: «La Giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e responsabilità, acquisito il parere degli organismi di concertazione di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 22/2006, attribuisce agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi territori»; Ritenuto nella fase transitoria di attuazione della l.r. n. 19/2007 e in particolare, in attesa della redazione, da parte delle Province, secondo quanto previsto dalla d.c.r. n. 528/2008, dei Piani dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, di determinare l’ammontare e approvare i criteri di ripartizione tra i comuni dei finanziamenti per gli interventi regionali complementari di cui agli artt. 12 l.r. n. 31/1980 e 7 l.r. n. 19/2007, in attuazione del diritto allo studio per l’anno 2008, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto; Atteso che i dirigenti competenti della D.G. I.F.L. riferiscono del parere tecnico favorevole del Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all’art. 7 della l.r. n. 22/2006, reso in merito, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della l.r. n. 19/2007, nella seduta del 7 luglio 2008; Ritenuto di demandare a successivi atti dirigenziali la determinazione delle modalità operative per l’assegnazione ai comuni dei finanziamenti di cui alla presente deliberazione; Preso atto che i capitoli di bilancio sui quali trovano copertura finanziaria gli interventi di cui all’art. 12 l.r. n. 31/1980 sono rispettivamente UPB 2.1.1.2.406.4503 «Attuazione del diritto allo studio dei comuni», UPB 2.1.1.2.406.1046 «Spese per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le attribuzioni generali e gli interventi complementari e UPB 2.1.1.406.6379 «Spese per il mantenimento in attività degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni»; Preso atto delle risorse disponibili sui predetti capitoli – bilancio 2008: • UPB 2.1.1.2.406.4503 «Attuazione del diritto allo studio dei comuni» – C 6.988.795,02; • UPB 2.1.1.2.406.1046 «Spese per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le attribuzioni generali e gli interventi complementari» – C 1.514.371,00; • UPB 2.1.1.406.6379 «Spese per il mantenimento in attività degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni» – C 125.000,00; Vista la l.r. 29 dicembre 2007, n. 36 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e Bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»; Vista la d.g.r. n. 6260 del 21 dicembre 2007 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»; Tutto ciò premesso Delibera 1. di approvare la determinazione dell’ammontare di C 8.628.166,02 e i criteri di ripartizione tra i comuni dei finanziamenti per gli interventi regionali di cui agli artt. 12 della l.r. 20 marzo 1980 n. 31, e 7 della l.r. 6 agosto 2007 n. 19, in attuazione del diritto allo studio per l’anno 2008, di cui all’Allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di dare atto che i finanziamenti di cui al punto precedente trovano copertura finanziaria rispettivamente sui capitoli di bilancio UPB 2.1.1.2.406.4503 «Attuazione del diritto allo studio dei comuni» per C 6.988.795,02, UPB 2.1.1.2.406.1046 «Spese per gli interventi in attuazione del diritto allo studio per le attribuzioni generali e gli interventi complementari» per C 1.514.371,00, e UPB 2.1.1.406.6379 «Spese per il mantenimento in attività degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni» per C 125.000,00»; 3. di demandare a successivi atti dirigenziali la determinazione delle modalità operative per l’assegnazione ai comuni dei finanziamenti di cui alla presente deliberazione; 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia per la sua consultazione informatica. Il segretario: Pilloni ——— • ——— ALLEGATO A) Determinazione dell’ammontare e criteri di ripartizione tra i Comuni dei finanziamenti per gli interventi regionali complementari in attuazione del diritto allo studio per l’anno 2008 di cui agli artt. 12 della l.r. 20 marzo 1980, n. 31 e 7 della l.r. 6 agosto 2007 n. 19 Gli interventi regionali in attuazione del diritto allo studio per l’anno 2008, di cui all’art. 12 della l.r. 20 marzo 1980 n. 31 e all’art. 7 della l.r. 6 agosto 2007 n. 19, hanno la seguente articolazione tematica: A. Servizi per l’accesso all’istruzione: • trasporto scolastico; • assistenza disabili; • servizio di pre-scuola e post-scuola. B. Interventi per l’orientamento musicale e per la gestione delle azioni previste dal piano per il diritto allo studio Gli indirizzi ed i criteri per l’attuazione degli interventi sono i seguenti: A. SERVIZI PER L’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE • Trasporto scolastico • Assistenza disabili • Servizio di pre-scuola e post-scuola. I contributi devono intendersi quale sostegno agli interventi per il diritto allo studio di competenza dei Comuni a vantaggio dei cittadini utenti dei servizi, devono quindi essere utilizzati per ridurre, o se possibile azzerare, gli oneri finanziari eventualmente a carico dell’utenza. Per quanto riguarda l’assistenza ai disabili, gli interventi dei Comuni per cui possono essere richiesti contributi regionali riguardano: – l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale certificata dalle strutture competenti (ASL, UONPIA, strutture accreditate); – la fornitura di materiale specifico per la didattica differenziale e di attrezzature specialistiche; – il trasporto casa-scuola. Per quanto riguarda l’erogazione dei servizi di pre e post scuola gli interventi dei Comuni per cui possono essere richiesti contributi regionali riguardano l’attivazione di tali azioni/servizi nell’a.s. 2008/2009. Le Unioni di Comuni o i singoli Comuni, possono presentare richiesta di contributo con riferimento alla spesa complessiva che prevedono di sostenere per i servizi per l’accesso all’istruzione: • trasporto scolastico; • assistenza disabili; • pre/post scuola. Le modalità attuative, la modulistica e i termini per la presentazione delle domande saranno definite dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. I contributi a sostegno dei servizi per l’accesso all’istruzione per l’anno scolastico 2008-2009, sono destinati ai Comuni con popolazione fino a 7.000 abitanti o 10.000 se Comuni montani. Le richieste formulate dai Comuni verranno valutate in base ai criteri della seguente griglia di valutazione, determinando una graduatoria in base alla quale verranno assegnati contributi fino ad esaurimento delle risorse. A parità di punteggio prevarrà il comune con il minor numero di abitanti. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia CRITERI DI VALUTAZIONE Dimensione del Comune Y – 2122 – Numero abitanti (rilevato da ultimi dati ISTAT disponibili) Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Punteggio 1-1.0000 1.001-3.000 3.001-5.000 5.001-7.000/10.000 * Numero studenti in età scolare dai 3 ai 18 anni (rilevato da ultimi dati ISTAT dispo- Fino a 30 studenti nibili) da 31 a 50 studenti da 51 a 100 studenti da 101 a 150 studenti oltre 150 studenti Difficoltà legate alle caratteristiche oro- Comune montano Comune montano grafiche o alla dispersione territoriale Comune non montano densità popolazione Fino a 200 ab/kmq (n. abitanti/kmq) Da 201 a 400 ab/kmq Da 401 a 1000 ab/kmq Oltre 1000 ab/kmq Mancanza scuole sul territorio comunale Manca la scuola dell’infanzia (materna statale o paritaria) Manca la scuola primaria (elementare) Manca la scuola secondaria di primo grado (media) Presenza di studenti disabili nelle scuole del Comune Fino a 3 da 4 a 6 da 7 a 10 oltre i 10 Unione di Comuni (d.lgs. 267/2000) Progettazione integrata – Coordinamen- Convenzioni, consorzi, esercizio associato to fra le istituzioni e coinvolgimento del- (d.lgs. 267/2000) per il trasporto scolastico le risorse del territorio e/o assistenza disabili Servizi pre scuola e/o post scuola Attivazione del servizio L’ammontare del contributo regionale è calcolato: 1. in rapporto al costo annuo del servizio a carico del singolo Comune; 2. secondo il punteggio ottenuto, nel modo seguente: • fino a 90 punti = 25% del costo di previsione; • oltre 91 punti = 30% del costo di previsione; con un tetto massimo di contributo erogabile di C 12.000,00. B. INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO MUSICALE E PER LA GESTIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 1. Contributi per l’orientamento musicale per sostenere e consentire, in continuità con gli anni passati, alle Associazioni bandistiche e corali ed alle scuole di musica della Lombardia, l’attuazione di corsi di orientamento musicale. Potrà essere assegnato un contributo pari a C 350,00 a ciascuna associazione musicale che ne faccia richiesta e che documenti la presenza ai propri corsi di almeno n. 8 allievi in età di obbligo di istruzione (fino a 18 anni compiuti). Eventuali risorse finanziarie non utilizzate in questo ambito saranno destinate ai servizi per l’accesso all’istruzione (punto A del presente allegato). [BUR20080115] [3.3.0] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7604 Determinazioni in merito ad interventi di edilizia scolastica e all’acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico (l.r. n. 70/1980, l.r. n. 1/2000, l.r. n. 11/2004) LA GIUNTA REGIONALE Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l’art. 30 comma 7-bis della predetta legge prevede che fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’art. 7-bis della stessa, restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi di edilizia scolastica adottati ai sensi delle ll.rr. n. 40/1974, n. 70/1980 e n. 1/2000; Vista la l.r. 6 giugno 1980, n. 70 «Norme sugli interventi regio- 50 punti 30 punti 10 punti 5 punti 10 punti 20 punti 30 punti 40 punti 50 punti 20 punti 10 punti 7 punti 3 punti 0 punti 6 punti 6 punti 6 punti 7 punti 10 punti 15 punti 20 punti 10 punti 5 punti 5 punti nali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica» che all’art. 3, comma 1 lett. a) e b) prevede la possibilità di assegnare contributi per finanziare opere di adeguamento e ristrutturazione di edifici scolastici siti in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59») che, all’art. 4, comma 107, prevede il concorso e il contributo della Regione, in aggiunta ai finanziamenti statali, alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica previsti dalla programmazione regionale; Vista la l.r. 5 maggio 2004 n. 11, recante «Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia» e, in particolare, gli artt. 5 comma 3 e 11 comma 3, i quali prevedono di sostenere i piccoli Comuni nei quali non sono presenti istituti scolastici dell’obbligo, per l’acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni; Vista la d.c.r. n. VIII/149 dell’11 aprile 2006 relativa alle «Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano generale triennale di Programmazione degli interventi di edilizia scolastica ai sensi della legge 23/96 e l.r. 1/2000»; Vista la d.c.r. n. VIII/405 del 10 luglio 2007 «Estensione all’anno 2009 delle linee di indirizzo per la programmazione del Piano generale triennale 2006/2008 degli interventi di edilizia scolastica già approvate con d.c.r. 11 aprile 2006, n. VII/149»; Visto l’art. 17 della l.r. 12 luglio 1974, n. 40 «Interventi regionali a favore dell’edilizia scolastica» che stabilisce i termini per l’esecuzione delle opere assistite da contributo regionale; Visto l’art. 3, comma 2 della l.r. 6 giugno 1980, n. 70 sopra citata, che stabilisce di destinare per gli interventi straordinari di cui alla lettera a), comma 1, della legge medesima, una quota non inferiore all’8% della somma complessiva disponibile; Considerato che l’art. 3, commi 1 lett. a) e 3, della succitata l.r. n. 70/1980, prevede l’assegnazione di contributi straordinari per interventi urgenti e indifferibili, sulla base delle richieste motivate degli Enti interessati, previo accertamento dei presupposti di necessità ed urgenza da parte dei Servizi Provinciali del Genio Civile; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2123 – Considerato l’elevato numero di richieste presentate annualmente a causa di eventi urgenti, indifferibili e imprevedibili; Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la l.r. 11 giugno 2008 n. 96 «Assestamento di bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico»; Considerato che la d.g.r. n. 8/7456 del 13 giugno 2008, nel documento tecnico di accompagnamento all’assestamento di bilancio dell’esercizio finanziario 2008 all’UPB 2.1.2.3.78 ha previsto i seguenti stanziamenti: – C 10.350.000,00 al capitolo 428 «Spese per interventi urgenti e di ristrutturazione di edifici scolastici pubblici e per l’acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico» (ll.rr. 70/1980 e 11/2004); – C 1.500.000,00 al capitolo 6560 «Spese per interventi urgenti e di ristrutturazione di scuole per l’infanzia di enti privati senza scopo di lucro» (l.r. 70/1980); Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di destinare lo stanziamento complessivo come segue: – C 8.350.000,00 – cap. 428 per interventi di ristrutturazione di edifici scolastici pubblici (art. 3 lett. b, l.r. 70/80), – C 1.000.000,00 – cap. 428 per interventi urgenti su edifici scolastici pubblici (art. 3 lett. a, l.r. 70/80), – C 1.000.000,00 – cap. 428 per l’acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico (artt. 5 e 11, l.r. 11/04), – C 1.200.000,00 – cap. 6560 per interventi di ristrutturazione di scuole per l’infanzia di enti privati senza scopo di lucro (art. 3 lett. b, l.r. 70/80) – C 300.000,00 – cap. 6560 per interventi urgenti destinati a scuole per l’infanzia di enti privati senza scopo di lucro (art. 3 lett. a, l.r. 70/80); Ritenuto inoltre necessario approvare le modalità di concessione dei contributi di cui alle sopra citate ll.rr. 70/1980 e 11/2004; Ritenuto infine di demandare ad atto dirigenziale successivo l’assegnazione dei contributi per gli interventi di cui ai punti precedenti; all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge Delibera 1. di approvare, in applicazione di quanto disposto con le d.c.r. n. VIII/149 dell’11 aprile 2006 e n. VIII/405 del 10 luglio 2007, le modalità di riparto su base provinciale, come da allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, delle seguenti risorse stanziate all’UPB 2.1.2.3.78 come segue: • C 8.350.000,00 – cap. 428 per interventi di ristrutturazione di edifici scolastici pubblici (art. 3 lett. b, l.r. 70/80), • C 1.000.000,00 – cap. 428 per interventi urgenti su edifici scolastici pubblici (art. 3 lett. a, l.r. 70/80), • C 1.000.000,00 – cap. 428 per l’acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico (artt. 5 e 11, l.r. 11/04), • C 1.200.000,00 – cap. 6560 per interventi di ristrutturazione di scuole per l’infanzia di enti privati senza scopo di lucro (art. 3 lett. b, l.r. 70/80), • C 300.000,00 – cap. 6560 per interventi urgenti destinati a scuole per l’infanzia di enti privati senza scopo di lucro (art. 3 lett. a, l.r. 70/80); 2. di approvare le modalità per l’assegnazione dei contributi per opere di edilizia scolastica per l’anno 2008 previsti dall’art. 3 lett. b) della l.r. 6 giugno 1980, n. 70 e dall’art. 4 comma 107 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, nonché dagli artt. 5 comma 3 e 11 comma 3 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11, di cui all’Allegato «B», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3. di stabilire che le eventuali quote non utilizzate per l’acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico, saranno utilizzate per finanziare ulteriori interventi per la ristrutturazione di edifici scolastici pubblici; 4. di disporre che le eventuali quote non utilizzate per gli interventi a favore di scuole per l’infanzia di enti privati senza scopo di lucro, saranno utilizzate per finanziare ulteriori interventi per la ristrutturazione di edifici scolastici pubblici siti nell’ambito della medesima Provincia; 5. di demandare alle Amministrazioni provinciali, rispettando le modalità indicate nel summenzionato allegato «B», l’attribuzione dei punteggi per gli interventi proposti ai fini della formulazione delle graduatorie ai sensi della l.r. 6 giugno 1980, n. 70 e della d.c.r. n. VIII/149 dell’11 aprile 2006; 6. di stabilire che con successivi atti dirigenziali della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro saranno assegnati i contributi per gli interventi di cui al punto 1; 7. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia: Il segretario: Pilloni ——— • ——— ALLEGATO «A» L.r. 70/80 art. 3 lett. b) – FONDI ANNO 2008 SCHEDA DI RIPARTIZIONE PRELIMINARE STANZIAMENTO DI A 8.350.000,00 A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI Riparto in proporzione ai Comuni con popolazione < 10000 abitanti a b c d Provincia N. Comuni Valori Importo < 10000 ab. percentuali spettante Riparto in proporzione alla popolazione residente e f g Totale Valori Totale pop. residente percentuali spettante h=d+g Totale generale finanz. spett. Bergamo 231 16.88 704.740 737.891 18.55 774.462 1.479.202 Brescia 175 12.80 534.400 571.285 14.36 599.530 1.133.930 Como 156 11.40 475.950 397.217 9.98 416.665 892.615 Cremona 112 8.19 341.932 231.580 5.82 242.985 584.917 Lecco 84 6.14 256.345 218.010 5.48 228.790 485.135 Lodi 57 4.17 174.098 129.734 3.26 136.105 310.203 Mantova 62 4.53 189.128 241.054 6.06 253.005 442.133 Milano 108 7.90 329.825 581.348 14.61 609.968 939.793 Pavia 185 13.52 564.460 326.520 8.21 342.768 907.228 Sondrio 76 5.55 231.712 146.721 3.69 154.057 385.769 122 8.92 372.410 397.214 9.98 416.665 789.075 1.368 100 4.175.000 3.978.574 100 4.175.000 8.350.000 Varese TOTALE Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2124 – SCHEDA DI RIPARTIZIONE PRELIMINARE STANZIAMENTO DI A 1.200.000,00 A FAVORE DI SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME Riparto in proporzione ai Comuni con popolazione < 10000 abitanti a b c d Provincia N. Comuni Valori Importo < 10000 ab. percentuali spettante Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Pavia Sondrio Varese TOTALE 231 175 156 112 84 57 62 108 185 76 122 1.368 16.88 12.80 11.40 8.19 6.14 4.17 4.53 7.90 13.52 5.55 8.92 100 101.280 76.800 68.400 49.140 36.840 25.020 27.180 47.400 81.120 33.300 53.520 600.000 Allegato «B» Modalità per la concessione di contributi per interventi di edilizia scolastica ai sensi della l.r. 70/80 art. 3 lett. b) – Anno 2008 I Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per edifici destinati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado pubbliche e gli enti no profit gestori di scuole dell’infanzia ubicate in tali Comuni presenteranno domanda con apposita modulistica, entro i termini indicati nella stessa. Copia della domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata anche alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, per la predisposizione delle graduatorie. Per il corrente anno, è stato individuato lo stanziamento complessivo di C. 9.550.000,00 suddiviso come segue: – C 8.350.000,00 per interventi di ristrutturazione di edifici scolastici pubblici (cap. 428); – C 1.200.000,00 per interventi di ristrutturazione di scuole per l’infanzia di enti privati senza scopo di lucro (cap. 6560). I fondi stanziati in bilancio saranno preliminarmente distribuiti territorialmente nell’ambito dei confini provinciali, con ripartizione degli stessi sulla base delle seguenti quote proporzionali: 50% in relazione alla popolazione complessiva residente nei Comuni inferiori a 10.000 abitanti e 50% in relazione al numero complessivo dei suddetti Comuni (dati rilevati dal bilancio demografico Istat 2006). Lo stanziamento viene suddiviso su due capitoli di bilancio separati e ciò rende necessaria la predisposizione da parte delle Amministrazioni provinciali di due graduatorie distinte, una per le Amministrazioni comunali e l’altra per le Scuole dell’infanzia autonome. Qualora i fondi accantonati per ciascuna Provincia sul cap. 6560 a favore delle scuole per l’infanzia di enti privati senza scopo di lucro eccedessero rispetto alle domande ricevute, la parte eccedente andrà ad implementare i fondi stanziati sul capitolo 428 per finanziare ulteriori interventi su edifici pubblici della medesima Provincia. Il persistente squilibrio tra le richieste che annualmente vengono presentate dagli Enti cui la l.r. 70/80 si rivolge e le risorse finanziarie disponibili, e la necessità di adeguare gli edifici scolastici alla normativa vigente in materia di sicurezza, richiedono un’attenta finalizzazione degli interventi. Le Amministrazioni provinciali, per la predisposizione delle graduatorie si avvarranno delle risultanze dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica prevista dall’art. 7 della legge 23/96. A tale fine si ritiene opportuno indicare gli indirizzi e le tipologie di interventi finanziabili sulla base delle priorità determinate dal Consiglio regionale con deliberazione n. VIII/149 dell’11 aprile 2006 nell’ordine sottoindicato: 1. la d.c.r. n. VIII/149/2006 valuta negativamente le richieste Riparto in proporzione alla popolazione residente e f g Totale Valori Totale pop. residente percentuali spettante 737.891 571.285 397.217 231.580 218.010 129.734 241.054 581.348 326.520 146.721 397.214 3.978.574 18.55 14.36 9.98 5.82 5.48 3.26 6.06 14.61 8.21 3.69 9.98 100 111.300 86.160 59.880 34.920 32.880 19.560 36.360 87.660 49.260 22.140 59.880 600.000 h=d+g Totale generale finanz. spett. 212.580 162.960 128.280 84.060 69.720 44.580 63.540 135.060 130.380 55.440 113.400 1.200.000 relative ad edifici scolastici che non sono stati oggetto di rilevazione ai sensi della succitata l. 23/96 art. 7 – anagrafe dell’edilizia scolastica – pertanto non potranno essere oggetto di finanziamento gli edifici non censiti. 2. ulteriore elemento fondamentale di valutazione è il livello di progettazione. Verranno privilegiati nell’ordine: i progetti esecutivi, definitivi e preliminari, per una puntuale esecuzione delle opere finanziate; 3. per ciascun livello di progettazione sarà assegnata priorità agli interventi nell’ordine sottoindicato: a) ristrutturazione per adeguamento alle norme igienicosanitarie e di sicurezza (impianti elettrici, termici, idrico-sanitari, antincendio, ecc.); b) adeguamento alle norme di agibilità degli edifici e abbattimento delle barriere architettoniche (formazione impianto ascensore e/o montascale, formazione rampe, formazione servizi igienici per portatori di handicap, ecc.); c) interventi di adattamento o riadattamento di spazi interni, senza aumenti di cubatura, a seguito di incremento del numero degli allievi. Inoltre dovrà essere attribuita priorità decrescente a: a) eventuali prescrizioni ASL o VV.F.; b) interventi compresi nel documento di valutazione dei rischi; c) eliminazione di strutture contenenti amianto; d) ricezione di alunni provenienti da edifici non più agibili. Nell’ambito degli interventi riguardanti la messa a norma degli impianti elettrici, particolare attenzione sarà posta alla contestuale realizzazione di cablaggi per la costituzione di reti informatiche. A parità di punteggio saranno privilegiati i Comuni montani e i piccoli Comuni classificati con medio o elevato svantaggio (d.g.r. n. 7/19319 del 12 novembre 2004). Sarà possibile accogliere una sola istanza per ogni Ente. Non saranno ritenute ammissibili le richieste relative a: – opere di manutenzione ordinaria; – interventi che comportino ampliamento o sopraelevazione; – interventi in corso di esecuzione. I lavori per i quali si chiede il contributo non potranno essere appaltati, aggiudicati ed iniziati prima dell’eventuale comunicazione di assegnazione dello stesso per gli interventi sussidiati (contributo pari o inferiore al 50% del costo dell’intervento) di importo superiore a C 300.000,00 per enti pubblici e a C 100.000,00 per enti privati. Entità dei contributi I contributi regionali, sulla base delle graduatorie provinciali, saranno assegnati ai sensi dell’art. 28-sexies della l.r. 31 marzo Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2125 – 1978, n. 34 entro i limiti delle seguenti percentuali della spesa ritenuta ammissibile (IVA e spese tecniche escluse) e comunque non oltre la percentuale di finanziamento richiesta dall’ente nella domanda di contributo. 80% per tutti i Comuni sino a 1.000 abitanti 80% per i Comuni montani da 1.001 a 3.000 abitanti 65% per i Comuni non montani da 1.001 a 3.000 abitanti 65% per i Comuni montani da 3.001 a 5.000 abitanti 50% per i Comuni non montani da 3.001 a 10.000 abitanti 50% per i Comuni montani da 5.001 a 10.000 abitanti 50% per tutte le scuole materne autonome site nei predetti Comuni. Viene fissato come limite massimo di contribuzione l’importo di C 300.000,00 fino ad esaurimento delle somme stanziate. Ai sensi della l.r. 34/78, modificata con l.r. 31 luglio 2007 n. 18, per tutti gli interventi finanziati dovranno essere stabiliti, negli atti di concessione del contributo, i termini di avvio, avanzamento e realizzazione delle opere, pena la decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Modalità per la concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni ai sensi della l.r. 11/2004 «Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia» – Anno 2008 L’art. 2 della l.r. 5 maggio 2004 n. 11 definisce come piccoli Comuni quelli con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti (censimento ISTAT 2001). L’art. 5, comma 3 della suddetta legge prevede la possibilità da parte della Regione di sostenere i piccoli comuni, classificati con medio o elevato svantaggio (d.g.r. n. 7/19319 del 12 novembre 2004) nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell’obbligo, per l’acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni. Condizione indispensabile per poter accedere ai contributi di cui trattasi è quella di non aver perfezionato l’acquisto dell’autoveicolo prima della scadenza del relativo bando. Poiché lo stanziamento complessivo di C 1.000.000,00 potrebbe essere insufficiente per far fronte ai fabbisogni, ai fini della formulazione delle graduatorie, vengono fissati i seguenti criteri: – contributo massimo assegnabile pari al 50% del costo del mezzo, IVA esclusa; – potrà essere accolta una sola istanza per Ente. Ai fini della valutazione delle domande, saranno adottate le seguenti priorità nell’ordine sottoindicato: 1. Comuni nel cui territorio non sono presenti né scuole primarie né secondarie di primo grado, privilegiando quelli con più bassa densità di popolazione; 2. Comuni che dispongono di un solo ordine di scuola, privilegiando anche in questo caso, quelli con minor densità di popolazione; 3. Comuni che dispongono di entrambi gli ordini di scuola, ma che presentano carenze infrastrutturali in frazioni del proprio territorio, privilegiando anche in questo caso, quelli con minor densità di popolazione. L’assegnazione di un contributo precluderà all’ente beneficiario la possibilità di concorrere per lo stesso titolo nei successivi tre anni. Saranno altresı̀ esclusi gli eventuali Enti richiedenti i quali fossero stati assegnatari di un contributo allo stesso titolo negli anni 2005, 2006 e 2007. [BUR20080116] [3.3.0] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7605 Avvio dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro in Lombardia (art. 6, l.r. n. 22/2006) LA GIUNTA REGIONALE Vista la l.r. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e in particolare l’art. 6 che prevede l’istituzione dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro e che demanda alla Giunta regionale la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio; Vista la l.r. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e in particolare: Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – l’art. 7 che prevede che la proposta per la definizione degli indirizzi e criteri per la programmazione dei servizi di istruzione e formazione professionale tenga conto in particolare dell’attività di monitoraggio e analisi dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro; – l’art. 14 che prevede che le informazioni dell’anagrafe regionale degli studenti confluiscano nell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro; Richiamato il piano d’azione regionale 2007/2010 ai sensi della l.r. 22/06, approvato con d.c.r. n. VIII/404 del 10 luglio 2007, che in particolare conferma il valore strategico sia dell’Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro (ARIFL), quale assistenza tecnico-scientifica a supporto del sistema regionale per l’attuazione della riforma del mercato del lavoro e dell’integrazione con le politiche di istruzione e formazione, sia dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, con funzione di raccolta, elaborazione ed analisi delle banche dati per il monitoraggio e la misurazione dell’efficacia delle politiche integrate; Richiamati gli indirizzi pluriennali per la programmazione dei servizi educativi, ai sensi della l.r. 19/07, approvato con d.c.r. n. VIII/528 del 19 febbraio 2008, in cui si riconosce l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro come garante di un’attività continuativa di analisi e di elaborazione finalizzata alla valutazione degli impatti e dei risultati delle diverse politiche afferenti alla filiera di istruzione, formazione e lavoro a livello regionale e locale; Evidenziato che l’Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro (ARIFL) ha formalizzato un progetto sperimentale per la realizzazione dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, definendone attività ed obiettivi, con la previsione di professionalità dedicate alla realizzazione dello stesso; Rilevato altresı̀ che gli obiettivi dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro si riferiscono prevalentemente ad un monitoraggio in grado di: • offrire una analisi descrittiva analitica, aggiornata e predittiva delle caratteristiche e delle dinamiche del mercato del lavoro a livello territoriale-regionale; • supportare in fase di progettazione, definizione ed attuazione delle politiche attive in un’ottica di integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro; • consentire il monitoraggio, l’analisi e la valutazione delle politiche attivate e dei servizi erogati a livello territoriale, al fine anche di consentire al valutatore indipendente di valutare le performance degli operatori pubblici e privati; • offrire informazioni esaustive e di qualità ai diversi utenti dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, oltre che ad attori esterni, con particolare riferimento ai responsabili dei servizi per l’impiego, al fine di migliorare le performance generali della rete regionale dei servizi al lavoro e di istruzione e formazione professionale; Valutato che per raggiungere tali obiettivi l’Osservatorio dovrà: • cooperare con i diversi soggetti istituzionali e scientifici che, a diverso titolo, sono detentori delle informazioni e dei dati relativi al mercato del lavoro, al sistema educativo di istruzione e formazione e al sistema universitario; • raccordare le informazioni, secondo criteri di coerenza e integrazione funzionale, assicurando convergenza di azioni verso obiettivi comuni e di sviluppo del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro; • creare un sistema informativo integrato di fonti informative detenute da attori diversi; • elaborare ed analizzare l’efficacia delle politiche per il lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema universitario, nonché dell’andamento del mercato del lavoro regionale; • trasmettere le relazioni al valutatore indipendente di cui all’art. 17 della l.r. 22/06; • raccordarsi con gli organismi di cui agli artt. 7 e 8 della l.r. 22/06, al fine di verificare ulteriori ambiti di ricerca e di approfondimento; Evidenziato conseguentemente che l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro si sostanzia come rete federata di banche dati e sistemi informativi, attualmente gestiti da diversi soggetti, detentori delle informazioni utili ai fini della valutazione anche strategica del mercato del lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale nonché del sistema universitario; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2126 – Valutato che l’Osservatorio deve potersi avvalere di un Comitato di coordinamento, quale supporto nella gestione operativa, nelle attività di analisi e nella definizione delle linee d’indirizzo e di ricerca prioritarie, composto da esperti con particolare esperienza tecnica e scientifica nell’elaborazione comparata e di approfondimento sulle banche dati estrapolando elementi di analisi e valutazione anche strategica del mercato del lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale nonché del sistema universitario, anche appartenenti ai diversi soggetti istituzionali e scientifici che, a diverso titolo, sono detentori delle informazioni e dei dati; Ritenuto pertanto di dare avvio all’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, funzionalmente incardinato nell’Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro; Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive integrazioni e modificazioni; Visti i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1. di dare avvio all’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, funzionalmente incardinato nell’Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro, quale rete federata di banche dati e sistemi informativi, gestiti da diversi soggetti, detentori quindi delle informazioni utili ai fini della valutazione anche strategica del mercato del lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale nonché del sistema universitario; 2. di stabilire che l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro svolge le seguenti attività: • creare un sistema informativo integrato delle diverse banche dati, attraverso accordi con i soggetti detentori delle stesse, e quindi dei dati ed informazioni, relativi all’andamento del mercato del lavoro, del sistema educativo di istruzione, formazione ed universitario; • raccordare le informazioni, secondo criteri di coerenza e integrazione funzionale; • fornire analisi dei dati integrati che permettano convergenza di azioni verso obiettivi comuni e di sviluppo dei sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro; • elaborare ed analizzare quindi l’efficacia delle politiche per il lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema universitario, nonché dell’andamento del mercato del lavoro regionale; • trasmettere le proprie relazioni al valutatore indipendente di cui all’art. 17 della l.r. 22/06; • raccordarsi con gli organismi di cui agli artt. 7 e 8 della l.r. 22/06, al fine di verificare ulteriori ambiti di ricerca e di approfondimento; 3. di stabilire che l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro realizza la propria attività secondo i seguenti indirizzi operativi: – raccolta, integrazione e messa in qualità di dati provenienti: • dal sistema dell’accreditamento e delle autorizzazioni del sistema di istruzione, formazione e lavoro; • dal sistema di monitoraggio delle azioni attraverso cui si attuano le politiche regionali integrate di istruzione, formazione e lavoro nonché del sistema universitario; • dal sistema delle banche dati che forniscono informazioni sull’andamento del mercato del lavoro; • dal sistema delle banche dati che forniscono informazioni sul contesto socio economico; – supporto alla definizione di un sistema di indicatori che consentano il monitoraggio e la valutazione delle politiche regionali integrate di istruzione, formazione e lavoro nonché del sistema universitario; – raccordo con l’attività del Valutatore Indipendente ex art. 17 della l.r. 22/06; – aggiornamento periodico dei dati con analisi dell’evoluzione; – raccordo con il partenariato istituzionale ed economico sociale di cui agli artt. 7 e 8 della l.r. 22/2006; – raccordo con fornitori di dati, anche attraverso atti convenzionali; 4. di stabilire che l’Osservatorio regionale del mercato del la- Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 voro si avvale di un Comitato di coordinamento, quale supporto nella gestione operativa, nelle attività di analisi e nella definizione delle linee d’indirizzo e di ricerca prioritarie, composto da esperti con particolare esperienza tecnica e scientifica nell’elaborazione comparata e di approfondimento sulle banche dati estrapolando elementi di analisi e valutazione anche strategica del mercato del lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale nonché del sistema universitario, anche appartenenti ai diversi soggetti istituzionali e scientifici che, a diverso titolo, sono detentori delle informazioni e dei dati; 5. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la nomina del Comitato di coordinamento di cui al punto 4; 6. di stabilire che l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro deve predisporre un rapporto annuale sull’andamento del mercato del lavoro da presentare alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno; 7. di stabilire che le risorse finanziarie per il funzionamento dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro trovano copertura sul capitolo 2.2.1.2.401.7002 «Spese per l’Osservatorio regionale per il mercato del lavoro» del bilancio regionale; 8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro. Il segretario: Pilloni [BUR20080117] [3.5.0] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7618 Modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti presentati dagli ecomusei riconosciuti e dalla Rete degli Ecomusei (l.r. n. 13/2007) LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 12 luglio 2007, n. 13 «Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici», nella quale è previsto che: – la Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli ecomusei riconosciuti, compresi gli interventi di opere edilizie, acquisto di beni e attrezzature, fino al limite dal 50% della spesa sostenuta dall’ente proprietario o gestore; – la Regione favorisce la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello nazionale e internazionale; – la Giunta regionale definisce i criteri per l’assegnazione dei contributi; – la deliberazione regionale deve contenere le modalità di verifica sull’impiego dei contributi; – i contributi sono erogati con atto del dirigente della direzione generale competente; Richiamato il DPFR 2008-2010, che al punto 2.3 Culture, Identità e Autonomie, individua quale chiave di volta della prospettiva regionale in ambito culturale, l’integrazione degli aspetti culturali cosı̀ da valorizzare, anche sotto il profilo economico, il patrimonio e il suo territorio, e indica la valorizzazione delle culture e delle tradizioni popolari come una delle linee-guida per il prossimo triennio; Vista la d.g.r. n. 8/6643 del 20 febbraio 2008 con la quale sono stati approvati i criteri e le linee guida per il riconoscimento degli ecomusei in Lombardia, in applicazione della legge regionale 12 luglio 2007, n. 13; Considerato che nell’Allegato A – Criteri e linee guida per il riconoscimento degli ecomusei in Lombardia – della d.g.r. n. 8/6643, è previsto che: – anche in collaborazione con la rete degli ecomusei, siano promosse iniziative di promozione, di formazione e di accompagnamento a supporto del processo di riconoscimento e di crescita della qualità e che, in fase di prima applicazione della procedura di riconoscimento, sia organizzato un seminario nel corso del quale illustrare i requisiti minimi e presentare le esperienze più significative realizzate da ecomusei attivi in contesti diversi; – dopo un primo periodo di sperimentazione, agli ecomusei riconosciuti sarà consegnato un marchio regionale, appositamente studiato che ne certificherà la qualità raggiunta e potrà essere utilizzato ai fini della comunicazione, esposto o inserito in pubblicazioni e cataloghi accanto al marchio dell’ecomuseo; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2127 – Preso atto che, con specifico Protocollo di Intesa, in data 4 marzo 2008 si è costituita la Rete Ecomusei di Lombardia, alla quale ad oggi hanno aderito con proprio atto n. 24 soggetti, avente, tra altri, i seguenti obiettivi: migliorare la conoscenza degli ecomusei aderenti; favorire la collaborazione, l’interazione e il costante contatto tra gli stessi; sviluppare e condurre iniziative Comuni, cosı̀ come elaborare, presentare e gestire progetti concordati, condividendo le risorse per la loro realizzazione; fungere da collegamento con altre Reti Italiane e Internazionali degli Ecomusei; Considerato, che con d.d.g. Culture del 29 ottobre 2007, n. 12801 è stato istituito un Gruppo di lavoro pluridisciplinare e interfunzionale che ha fornito il supporto tecnico-scientifico per la definizione dei criteri per l’assegnazione dei contributi per spese correnti operative finalizzate allo sviluppo degli ecomusei, collaborando alla loro stesura e approvandone i contenuti; Ritenuto di individuare i «Criteri per l’assegnazione di contributi regionali per progetti presentati dagli ecomusei riconosciuti ai sensi della legge regionale 13/2007 – Anno finanziario 2008», allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, con i quali sono altresı̀ previste le modalità di verifica della realizzazione degli interventi e del corretto utilizzo dei finanziamenti; Ritenuto, inoltre, di individuare i «Criteri per l’assegnazione di contributi regionali per progetti presentati dalla Rete Ecomusei di Lombardia ai sensi della legge regionale 13/2007 – Anno finanziario 2008», allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, con i quali sono altresı̀ previste le modalità di verifica della realizzazione degli interventi e del corretto utilizzo dei finanziamenti; Considerato che nel bilancio regionale 2008 al capitolo 2.3.2.2.59.7141 «Contributi per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali» sono disposte risorse, ammontanti a C 700.000,00 (settecentomila) per spese correnti operative, compreso l’acquisto di beni, servizi e attrezzature, necessari al funzionamento dell’ecomuseo riconosciuto; Rilevato che per il corrente anno non sono previste spese d’investimento in conto capitale, riferite a interventi edilizi; Ritenuto di destinare la quota di C 650.000,00 (seicentocinquantamila), delle risorse previste al capitolo 2.3.2.2.59.7141, per la realizzazione di progetti presentati dagli ecomusei riconosciuti, ai sensi della legge regionale 13/2007, e conformi ai criteri stabiliti nell’allegato A; Ritenuto di destinare la quota di C 50.000,00 (cinquantamila), delle risorse previste al capitolo 2.3.2.2.59.7141, alla Rete degli Ecomusei di Lombardia per la realizzazione di progetti conformi ai criteri stabiliti nell’allegato B; A voti unanimi, espressi nelle forme di legge Delibera 1) di approvare i «Criteri per l’assegnazione di contributi regionali per progetti presentati dagli ecomusei riconosciuti ai sensi della legge regionale 13/2007 – Anno finanziario 2008», allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di approvare i «Criteri per l’assegnazione di contributi regionali per progetti dalla Rete Ecomusei di Lombardia ai sensi della legge regionale 13/2007 – Anno finanziario 2008», allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di destinare la quota di C 650.000,00 (seicentocinquantamila), delle risorse previste al capitolo 2.3.2.2.59.7141, per la realizzazione di progetti presentati dagli ecomusei riconosciuti, ai sensi della legge regionale 13/2007, e conformi ai criteri stabiliti nell’allegato A; 4) di destinare la quota di C 50.000,00 (cinquantamila) delle risorse previste al capitolo 2.3.2.2.59.7141 «Contributi per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali» alla Rete Ecomusei di Lombardia per la realizzazione di progetti conformi ai criteri stabiliti nell’allegato B; 5) di demandare a successivo atto del dirigente della Unità Organizzativa Diffusione dei Saperi l’adozione degli atti conseguenti per la presentazione e l’approvazione delle domande di contributo regionale per progetti presentati dagli ecomusei riconosciuti ai sensi della legge regionale 13/2007, nonché dalla Rete Ecomusei di Lombardia; 6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Pilloni Allegato A Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia Unità Organizzativa Diffusione dei Saperi Criteri per l’assegnazione di contributi regionali per progetti presentati da ecomusei riconosciuti ai sensi della l.r. 12 luglio 2007, n. 13 «Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici» ANNO FINANZIARIO 2008 FINALITÀ Regione Lombardia favorisce la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei nel proprio territorio, per la valorizzazione del patrimonio materiale immateriale e del paesaggio, in aree di dimensioni e caratteristiche adeguate ed omogenee, nonché la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello nazionale e internazionale. A tal fine, Regione Lombardia promuove le attività di ricerca, di progetti didattico-educativi e di raccolta di documentazione da parte degli ecomusei riconosciuti, riguardanti la cultura materiale e immateriale, la storia e le tradizioni, l’ambiente naturale e antropizzato, per ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare lo sviluppo e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle Comunità locali. RISORSE REGIONALI – ANNO 2008 Regione Lombardia concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli ecomusei riconosciuti fino al limite del 50% della spesa sostenuta dall’ente proprietario (1) o gestore dell’ecomuseo. Per il 2008 non sono previste spese di investimento in conto capitale, ma soltanto le spese in conto corrente. Le risorse per spese in conto capitale, riferite a interventi edilizi, saranno previste con successivi bilanci regionali. L’importo per l’anno 2008 è di C 650.000,00, per spese correnti operative finalizzate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, compreso l’acquisto di beni, servizi e attrezzature necessari al funzionamento dell’ecomuseo, ferma restando la disponibilità di bilancio. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA Possono presentare domanda gli ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi della l.r. 12 luglio 2007, n. 13, attraverso: • il legale rappresentante dell’ecomuseo riconosciuto; • il legale rappresentante dell’ente gestore dell’ecomuseo riconosciuto. Nel caso in cui a presentare la domanda sia l’ente gestore dell’ecomuseo, tale ruolo deve essere dichiarato e documentato nel questionario di autovalutazione di cui all’Allegato A alla d.g.r. n. 8/6643 del 20 febbraio 2008 «Criteri e linee guida per il riconoscimento degli ecomusei (legge regionale 12 luglio 2007 n. 13)». AMMISSIBILITÀ Quali sono gli interventi ammissibili I progetti presentati dovranno essere coerenti con la missione dell’ecomuseo e, in particolare, con le attività, gli interventi e le iniziative da realizzare, previsti nel programma pluriennale – requisito minimo 15 – di cui all’allegato A alla deliberazione di Giunta regionale (d.g.r.) n. 8/6643 del 20 febbraio 2008 «Criteri e linee guida per il riconoscimento degli ecomusei (legge regionale 12 luglio 2007 n. 13)». • Progetti di studio Progetti di studio delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali della Comunità locale e del territorio, finalizzate alla formulazione di proposte di sviluppo sostenibile e condiviso del territorio. Progetti di studio, rappresentazione e tutela dei paesaggi tipici lombardi. • Progetti di ricerca e di documentazione L’attività di documentazione relativa alla cultura tradiziona(1) Come ente proprietario si intende il soggetto che ha costituito l’ecomuseo ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 13/2007. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2128 – le, alla storia orale, ai saperi locali, ai beni immateriali e, più in generale, ai beni culturali che rivestono interesse etnoantropologico, dovrà essere realizzata in collaborazione con l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) di Regione Lombardia: le modalità di ricerca e gli standard tecnici e qualitativi verranno definiti con i singoli ecomusei attraverso appositi accordi che tengano conto delle specificità locali. • Progetti didattico-educativi riferiti alla storia, all’arte, alle tradizioni locali e all’ambiente. • Progetti di valorizzazione del territorio e del suo patrimonio materiale, immateriale e paesaggistico. • Progetti di formazione e aggiornamento degli operatori, anche volontari, dell’ecomuseo. • Progetti di sensibilizzazione e promozione allo sviluppo sostenibile della Comunità locale, con particolare riguardo alle istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche. Gli ecomusei riconosciuti possono presentare più progetti, ma un solo progetto per ogni tipologia d’intervento. Ciascun progetto deve rientrare in una sola tipologia d’intervento. I progetti possono comprendere l’utilizzo di figure professionali tecnico-scientifiche a essi specificamente dedicate. Possono anche comprendere iniziative di comunicazione dei risultati ottenuti. Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Elementi oggetto di valutazione Presenza nel progetto di fasi esplicitamente dedicate a promuovere e favorire il coinvolgimento della popolazione al progetto ecomuseale. Partenariato con altri soggetti (istituti culturali e/o di volontariato) Sponsor (contributo in denaro, beni o servizi) o accordi con fondazioni bancarie Presenza nel progetto di fasi esplicitamente dedicate alla comunicazione e diffusione della conoscenza del patrimonio materiale immateriale e paesaggistico Inserimento in progetti o programmi di rilevanza regionale o dell’Unione Europea 6 4 2 0 4 0 4 0 Punteggio alta media bassa non presente presente non presente presente non presente 4 presente 0 non presente 4 presente (rilevanza europea) 2 presente (rilevanza regionale) 0 non presente L’assegnazione del cofinanziamento regionale avverrà sulla base della graduatoria, fino a esaurimento dei fondi disponibili. Nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse a bilancio, si procederà alla loro assegnazione sulla base della graduatoria. Spese ammissibili – Spese di progettazione e di esecuzione dei progetti. – Costo di prestazioni professionali e acquisto di beni e servizi. – Spese generali (non devono superare il 5% del costo totale del progetto). – Spese relative a personale interno (non devono superare il 10% del costo totale del progetto). Durata ed esito dell’istruttoria L’istruttoria per la valutazione delle domande ammesse sarà terminata entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande stesse. Conclusa l’istruttoria, il dirigente competente con proprio atto approverà la graduatoria dei progetti ammessi a contributo e assumerà gli atti amministrativi conseguenti. Gli esiti del procedimento saranno comunicati per iscritto. Quota di cofinanziamento e soglie minima e massima Il soggetto proponente deve garantire una quota non inferiore al 50% del costo totale del progetto. Il costo totale del progetto deve rientrare, pena l’esclusione, tra un minimo di A 20.000,00 e un massimo di A 100.000,00. EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO – INFORMAZIONE – MODALITÀ DI VERIFICA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE – ISTRUTTORIA Ammissibilità La mancanza di uno dei requisiti sotto elencati comporta l’esclusione del progetto dalla fase istruttoria: • presentazione entro i termini; • cofinanziamento pari almeno al 50% del costo totale del progetto; • presenza della documentazione richiesta, di cui al punto 5.2.; • rispetto delle soglie minima e massima per il costo totale del progetto; • rispetto delle tipologie di intervento ammissibili. Elementi di valutazione Nella tabella che segue sono indicati gli elementi oggetto di valutazione e il relativo punteggio. Elementi oggetto di valutazione Esaustività e organicità del progetto, con particolare riferimento alla chiarezza nell’esporre gli obiettivi e i risultati attesi Coerenza del progetto con l’identità e la missione dell’ecomuseo Punteggio 4 organico e ben documentato 2 sufficientemente documentato 0 incompleto e/o disorganico 4 2 0 Grado di coerenza del progetto con il 4 programma pluriennale – requisito mi- 2 nimo 15 – di cui all’allegato A alla 0 d.g.r. n. 8/6643 del 20 febbraio 2008 «Criteri e linee guida per il riconoscimento degli ecomusei (legge regionale 12 luglio 2007 – n. 13)» Promozione al pubblico godimento di 4 beni materiali e immateriali preceden- 0 temente non fruibili alta media bassa alta media bassa presente non presente Modalità di erogazione del cofinanziamento Il cofinanziamento sarà erogato in due soluzioni: il 75% a seguito dell’approvazione del progetto; il 25% a conclusione dell’intervento, in seguito alla presentazione della rendicontazione tecnica e contabile. Modalità di informazione e di comunicazione pubblica relative al progetto finanziato Il soggetto beneficiario del contributo regionale si impegna ad evidenziare il ruolo di Regione Lombardia in tutte le iniziative di comunicazione pubblica delle attività realizzate nell’ambito del progetto finanziato, che dovrà essere adeguatamente comunicato sul sito istituzionale www.lombardiacultura.it. In particolare dovrà essere utilizzato – su tutto il materiale prodotto per la comunicazione, la promozione e la realizzazione dell’intervento – il marchio completo di Regione Lombardia (2). Modalità di verifica sull’impiego dei contributi Al fine di consentire la verifica della realizzazione degli interventi e del corretto utilizzo dei finanziamenti, i soggetti interessati devono presentare: – una relazione tecnica, a firma del coordinatore/referente dell’ecomuseo riconosciuto e responsabile del progetto, che evidenzi i risultati raggiunti e la stretta coerenza con il progetto approvato e cofinanziato da Regione Lombardia; – la dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente beneficiario del contributo regionale (legale rappresentante dell’ecomuseo riconosciuto ovvero legale rappresentante del soggetto gestore l’ecomuseo riconosciuto); – un rendiconto finanziario. Allo scopo di effettuare il controllo degli interventi finanziati e per la valutazione dei risultati, la competente struttura regionale ha facoltà di effettuare verifiche in corso d’opera e a lavoro ultimato. I contributi erogati sono vincolati alla realizzazione degli (2) Occorre attenersi alle disposizioni del «Manuale d’uso dell’utilizzo del marchio della Regione Lombardia», approvato con d.g.r. 29 dicembre 1998, n. 40752. Per ulteriori informazioni si veda la sezione Uso del marchio nel sito www.lombardiacultura.it. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2129 – interventi per i quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità. Ogni eventuale variazione del progetto deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla competente struttura regionale. In caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate, anche per il mancato rispetto dei tempi, si provvederà alla revoca totale o parziale del finanziamento e al recupero delle somme erogate. ——— • ——— Allegato B Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia Unità Organizzativa Diffusione dei Saperi Criteri per l’assegnazione di contributi regionali per progetti presentati dalla Rete Ecomusei di Lombardia ai sensi della l.r. 12 luglio 2007, n. 13 «Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici» ANNO FINANZIARIO 2008 FINALITÀ Ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 13/2007, Regione Lombardia favorisce la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei nel proprio territorio, per la valorizzazione del patrimonio materiale immateriale e del paesaggio, in aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e omogenee. Per il raggiungimento di tali obiettivi, promuovere il confronto tra eccellenze, migliorare la progettualità di sistema, diffondere la conoscenza e il trasferimento delle esperienze più significative (best practice), Regione Lombardia favorisce la costituzione e lo sviluppo della rete culturale degli ecomusei (art. 3 comma 1 della legge regionale n. 13/2007), nonché la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello nazionale e internazionale (art. 2, comma 5 della legge regionale n. 13/2007). Per reti culturali regionali si intendono realtà del territorio regionale, affini per tipologia e autonome istituzionalmente, che stabiliscono relazioni non competitive attraverso l’elaborazione di progetti specifici di collaborazione, come progetti di ricerca, valorizzazione e promozione a livello regionale, nazionale e internazionale. La cooperazione tra Istituzioni culturali, attraverso la costituzione di una rete, permette la gestione associata di servizi e migliora lo standard di funzionamento, realizzando una maggiore efficacia ed economicità di gestione. Regione Lombardia sostiene, attraverso la rete degli ecomusei, iniziative di promozione e comunicazione, anche a livello nazionale e internazionale, di formazione e accompagnamento, di ricerca e sviluppo finalizzato alla crescita della qualità degli ecomusei, nonché di valorizzazione dei loro territori e del loro patrimonio materiale, immateriale e paesaggistico. I progetti di ricerca riguardanti l’attività di documentazione relativa alla cultura tradizionale, alla storia orale, ai saperi locali, ai beni immateriali e, più in generale, ai beni culturali che rivestono interesse etnoantropologico, sono realizzati in collaborazione con l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) di Regione Lombardia. Regione Lombardia, dopo un primo periodo di sperimentazione, intende consegnare agli ecomusei riconosciuti un marchio regionale, appositamente studiato che ne certificherà la qualità raggiunta e potrà essere utilizzato ai fini della comunicazione, esposto o inserito in pubblicazioni e cataloghi accanto al marchio dell’ecomuseo. RISORSE REGIONALI – ANNO 2008 Regione Lombardia concede, alla rete regionale degli ecomusei, contributi per la realizzazione di progetti di promozione e comunicazione, anche a livello nazionale e internazionale, di studio del marchio regionale, di formazione e accompagnamento, di ricerca, documentazione, valorizzazione e sviluppo finalizzati alla crescita della qualità degli ecomusei, fino al limite del 50% della spesa sostenuta dalla rete. L’importo per l’anno 2008 è di C 50.000,00, per spese correnti operative finalizzate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, ferma restando la disponibilità di bilancio. Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA La domanda è presentata dalla Rete regionale degli ecomusei attraverso il legale rappresentante dell’ente capofila. AMMISSIBILITÀ Quali sono gli interventi ammissibili • Progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla crescita della qualità degli ecomusei – censimento dei valori materiali e immateriali degli ecomusei. L’attività di documentazione, ricerca e sviluppo, relativa alla cultura tradizionale, alla storia orale, ai saperi locali, ai beni immateriali e, più in generale, ai beni culturali che rivestono interesse etnoantropologico, dovrà essere realizzata in collaborazione con l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) di Regione Lombardia. • Progetti di rilievo sovralocale di valorizzazione dei territori degli ecomusei e del loro patrimonio materiale, immateriale e paesaggistico. • Progetti di formazione e accompagnamento degli operatori, anche volontari, degli ecomusei. • Progetti di promozione e comunicazione degli ecomusei, anche a livello nazionale e internazionale – sviluppo del sito internet della rete – studio e ideazione del marchio degli ecomusei di Lombardia. La Rete può presentare più progetti, ma un solo progetto per ogni tipologia d’intervento. Ciascun progetto deve rientrare in una sola tipologia d’intervento. I progetti possono comprendere l’utilizzo di figure professionali tecnico-scientifiche a essi specificamente dedicate. Possono anche comprendere iniziative di comunicazione dei risultati ottenuti. Spese ammissibili – Spese di progettazione e di esecuzione dei progetti. – Costo di prestazioni professionali. – Spese generali (non devono superare il 5% del costo totale del progetto). – Spese relative a personale interno ai soggetti della rete dedicato alla realizzazione dei progetti (non devono superare il 10% del costo totale del progetto). Quota di cofinanziamento e soglie minima e massima La Rete deve garantire una quota non inferiore al 50% del costo totale del progetto. Il costo totale di ogni progetto deve rientrare, pena l’esclusione, tra un minimo di A 5.000,00 e un massimo di A 100.000,00. EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO – INFORMAZIONE – MODALITÀ DI VERIFICA Modalità di erogazione del cofinanziamento Il cofinanziamento sarà erogato in due soluzioni: il 75% a seguito dell’approvazione del progetto; il 25% a conclusione dell’intervento, in seguito alla presentazione della rendicontazione tecnica e contabile. Modalità di informazione e di comunicazione pubblica relative al progetto finanziato La Rete beneficiaria del contributo regionale si impegna ad evidenziare il ruolo di Regione Lombardia in tutte le iniziative di comunicazione pubblica delle attività realizzate nell’ambito del progetto finanziato, che dovrà essere adeguatamente comunicato sul sito istituzionale www.lombardiacultura.it. In particolare dovrà essere utilizzato – su tutto il materiale prodotto per la comunicazione, la promozione e la realizzazione dell’intervento – il marchio completo di Regione Lombardia (1). Modalità di verifica sull’impiego dei contributi Al fine di consentire la verifica della realizzazione degli interventi e del corretto utilizzo dei finanziamenti, la Rete deve presentare: – una relazione tecnica che evidenzi i risultati raggiunti e la stretta coerenza con il progetto approvato e cofinanziato da Regione Lombardia; (1) Occorre attenersi alle disposizioni del «Manuale d’uso dell’utilizzo del marchio della Regione Lombardia», approvato con d.g.r. 29 dicembre 1998, n. 40752. Per ulteriori informazioni si veda la sezione Uso del marchio nel sito www.lombardiacultura.it. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2130 – – la dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente capofila della Rete, beneficiario del contributo regionale; – un rendiconto finanziario. Allo scopo di effettuare il controllo degli interventi finanziati e per la valutazione dei risultati, la competente struttura regionale ha facoltà di effettuare verifiche in corso d’opera e a lavoro ultimato. I contributi erogati sono vincolati alla realizzazione degli interventi per i quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità. Ogni eventuale variazione del progetto deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla competente struttura regionale. In caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate o per mancato rispetto dei tempi, si provvederà alla revoca totale o parziale del finanziamento e al recupero delle somme erogate. [BUR20080118] [5.1.3] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7625 Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como: esercizio potere sostitutivo diretto della Regione ex art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/2003 – Comune di San Fermo della Battaglia (CO) LA GIUNTA REGIONALE Visti: • il d.lgs. n. 152/2006, e in particolare l’art. 148, che prevede l’Autorità d’ambito quale struttura dotata di personalità giuridica, costituita in un Ambito Territoriale Ottimale per la gestione delle risorse idriche alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente; • la l.r. n. 2612003, e in particolare l’art. 48, che stabilisce le forme per la costituzione delle Autorità d’ambito negli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); Visto l’art. 5, comma 6, della l.r. n. 18/2006 che assegnava ai Comuni il termine di 45 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima per aderire all’Autorità di ambito di cui all’art. 48 della l.r. n. 26/2003, pena l’applicazione dell’art. 13-bis della citata legge n. 26/03; Richiamata la deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007 con la quale la Conferenza degli Enti locali dell’ATO della Provincia di Como ha approvato la trasformazione della forma giuridica dell’Autorità e degli atti per la costituzione della medesima nella forma di consorzio ex art. 31 del d.lgs. n. 267/2000; Considerato, in particolare, il punto 7 della parte dispositiva del summenzionato provvedimento ove dispone che i Comuni procedano – entro il 28 marzo 2007 – ad approvare la trasformazione giuridica dell’Autorità, la Convenzione istitutiva e lo Statuto del Consorzio nei rispettivi organi consiliari; Richiamata la propria deliberazione n. 8/6869 del 19 marzo 2008 con la quale: • il Comune di San Fermo della Battaglia è stato diffidato a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, all’approvazione della trasformazione dell’Autorità d’ambito della Provincia di Como in consorzio ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000; • è stato prospettato, in caso di accertata inattività nel compimento di tale atto, l’esercizio del potere sostitutivo regionale, ai sensi dell’art. 13-bis, l.r. n. 26/2003; Rilevato che il termine per l’adempimento è scaduto il 7 maggio 2008; Richiamata altresı̀ la nota inviata dal Comune di San Fermo della Battaglia (prot. n. 2820 del 4 giugno 2008) con la quale il Sindaco ribadisce la volontà dell’Amministrazione comunale di non aderire all’Autorità di Ambito e di non condividere i termini e le modalità di attuazione della trasformazione e costituzione del consorzio A.ATO; Richiamata la nota prot. n. 13733 del 13 giugno u.s., inviata a mezzo fax, con la quale il Direttore Generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile ha comunicato al Comune di San Fermo della Battaglia la prosecuzione dell’iter previsto dall’art. 13-bis della l.r. n. 26/2003; Visto, in particolare, che: • il d.lgs. n. 152/2006 prevede che (comma 2 dell’art. 172), in relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 (prorogato con l’art. 15 della 4 Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 agosto 2006 n. 248 al 31 dicembre 2007), l’Autorità d’ambito disponga i nuovi affidamenti entro i 60 giorni antecedenti tale scadenza; • ai sensi dell’art. 49 della l.r. n. 26/2003, l’Autorità deve altresı̀ procedere alla costituzione della società patrimoniale d’ambito per la gestione degli impianti e, conseguentemente, affidare l’erogazione del servizio con gara a evidenza pubblica ai sensi della lettera a) del comma 5 dell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000; • in base al comma 7 dell’art. 5 della l.r. n. 19 dell’8 agosto 2006, le Autorità di ambito possono esercitare la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria solo successivamente all’affidamento dell’erogazione del servizio; Considerata pertanto la necessità che l’Autorità sia pienamente operativa e in linea con i requisiti previsti dalla legge in tempi rapidi stante la scadenza di ottobre 2008 per l’approvazione del piano d’ambito; Ritenuto che l’atto omesso dal Comune non presenta alcun margine di discrezionalità, come si evince dal combinato disposto dell’art. 48 l.r. 26/03 e dell’art. 148 del d.lgs. 152/06; Ritenuto, pertanto, applicabile nei confronti del Comune di San Fermo della Battaglia l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/2003, nella parte in cui prevede che la Giunta provveda direttamente al compimento dell’atto di competenza comunale; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge Delibera 1) di sostituirsi agli organi del Comune di San Fermo della Battaglia (CO) e, per l’effetto di adempiere all’obbligo di cui all’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 48 della l.r. n. 26/2003, di approvare il testo della Convenzione istitutiva e lo Statuto del Consorzio dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como cosı̀ come approvati dalla Conferenza degli Enti locali dell’ATO con deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007; 2) la presente deliberazione è comunicata al Comune di San Fermo della Battaglia, inviata all’Autorità d’Ambito della Provincia di Como e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al TAR Milano entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Il segretario: Pilloni [BUR20080119] [5.1.3] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7626 Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como: esercizio potere sostitutivo diretto della Regione ex art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/2003 – Comune di Bulgarograsso (CO) LA GIUNTA REGIONALE Visti: • il d.lgs. n. 152/2006, e in particolare l’art. 148, che prevede l’Autorità d’ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in un Ambito Territoriale Ottimale per la gestione delle risorse idriche alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente; • la l.r. n. 26/2003, e in particolare l’art. 48, che stabilisce le forme per la costituzione delle Autorità d’ambito negli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); Richiamata la deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007 con la quale la Conferenza degli Enti locali dell’ATO della Provincia di Como ha approvato la trasformazione della forma giuridica dell’Autorità e degli atti per la costituzione della medesima nella forma di consorzio ex art. 31 del d.lgs. n. 267/2000; Considerato, in particolare, il punto 7 della parte dispositiva del summenzionato provvedimento ove dispone che i Comuni procedano – entro il 28 marzo 2007 – ad approvare la trasformazione giuridica dell’Autorità, la Convenzione istitutiva e lo Statuto del Consorzio nei rispettivi organi consiliari; Richiamata la propria deliberazione n. 8/6869 del 19 marzo 2008 con la quale: • il Comune di Bulgarograsso è stato diffidato a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, all’approvazione della trasformazione dell’Autorità d’ambito della Provincia di Como in consorzio ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000; • è stato prospettato, in caso di accertata inattività nel compi- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2131 – mento di tale atto, l’esercizio del potere sostitutivo regionale, ai sensi dell’art. 13-bis, l.r. n. 26/2003; Rilevato che il termine per l’adempimento è scaduto il 7 maggio 2008; Richiamata altresı̀ la nota inviata dal Comune di Bulgarograsso (prot. n. 3700 del 23 maggio 2008) con la quale il Sindaco comunica l’intenzione dell’Amministrazione di non voler provvedere all’approvazione della trasformazione dell’Autorità in consorzio; Rilevato dal verbale di deliberazione della Conferenza di ambito che il Comune non ha partecipato alla Conferenza di ambito nella quale è stata approvata la trasformazione della forma giuridica dell’Autorità, sebbene tenuta in seconda convocazione, che avrebbe rappresentato la sede naturale e opportuna per manifestare la propria posizione e, quindi, il proprio dissenso; Rilevato anche che il Comune fa parte della Conferenza avendo deliberato l’adesione all’Autorità di ambito con provvedimento n. 47 del 30 dicembre 2002 e, pertanto è tenuto all’adozione delle decisioni assunte con le modalità indicate dal comma 3 dell’art. 48 l.r. 26/2003; Richiamata la nota prot. n. 13733 del 13 giugno u.s., inviata a mezzo fax, con la quale il Direttore Generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile ha comunicato al Comune di Bulgarograsso la prosecuzione dell’iter previsto dall’art. 13-bis della l.r. n. 26/2003; Rilevato che il richiamo alla predetta procedura è contenuto anche nella deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007 della Conferenza di Ambito e, che pertanto, le Amministrazioni locali sono state adeguatamente informate in merito agli effetti e ricadute di loro omissioni di atti obbligatori; Visto, in particolare, che: • il d.lgs. n. 152/2006 prevede che (comma 2 dell’art. 172), in relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 (prorogato con l’art. 15 della 4 agosto 2006 n. 249 al 31 dicembre 2007), l’Autorità d’ambito disponga i nuovi affidamenti entro i 60 giorni antecedenti tale scadenza; • ai sensi dell’art. 49 della l.r. n. 26/2003, l’Autorità deve altresı̀ procedere alla costituzione della società patrimoniale d’ambito per la gestione degli impianti e, conseguentemente, affidare l’erogazione del servizio con gara a evidenza pubblica ai sensi della lettera a) del comma 5 dell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000; • in base al comma 7 dell’art. 5 della l.r. n. 18 dell’8 agosto 2006, le Autorità di ambito possono esercitare la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria solo successivamente all’affidamento dell’erogazione del servizio; Considerata, pertanto la necessità che l’Autorità sia pienamente operativa e in linea con i requisiti previsti dalla legge in tempi rapidi stante la scadenza di ottobre 2008 per l’approvazione del piano d’ambito; Ritenuto che l’atto omesso dal Comune, risultante anche a seguito di quanto confermato con nota prot. n. 4116 del 27 giugno 2008, non presenta alcun margine di discrezionalità come si evince dal combinato disposto dell’art. 48 l.r. 26/03 e dell’art. 148 del d.lgs. 152/06; Ritenuto, pertanto, applicabile nei confronti del Comune di Bulgarograsso l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/2003, nella parte in cui prevede che la Giunta provveda direttamente al compimento dell’atto di competenza comunale; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge Delibera 1. di sostituirsi agli organi del Comune di Bulgarograsso (CO) e, per l’effetto di adempiere all’obbligo di cui all’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 48 della l.r. n. 26/2003, di approvare la trasformazione giuridica dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, la Convenzione istitutiva e lo Statuto del Consorzio nei testi approvati dalla Conferenza degli Enti locali dell’ATO con deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007; 2. La presente deliberazione è comunicata al Comune di Bulgarograsso, inviata all’Autorità d’Ambito della Provincia di Como e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al TAR Milano entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Il segretario: Pilloni [BUR20080120] [5.1.3] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7627 Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como: esercizio potere sostitutivo diretto della Regione ex art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/2003 – Comune di Drezzo (CO) LA GIUNTA REGIONALE Visti: – il d.lgs. n. 152/2006, e in particolare l’art. 148, che prevede l’Autorità d’ambito quale struttura dotata di personalità giuridica, costituita in un Ambito Territoriale Ottimale per la gestione delle risorse idriche alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente; – la legge regionale n. 26/2003, e in particolare l’art. 48, che stabilisce le forme per la costituzione delle Autorità d’ambito negli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); Richiamata la deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007 con la quale la Conferenza degli Enti locali dell’ATO della Provincia di Como ha approvato la trasformazione della forma giuridica dell’Autorità e degli atti per la costituzione della medesima nella forma di consorzio ex art. 31 del d.lgs. n. 267/2000; Considerato, in particolare, il punto 7 della parte dispositiva del summenzionato provvedimento ove dispone che i Comuni procedano – entro il 28 marzo 2007 – ad approvare la trasformazione giuridica dell’Autorità, la Convenzione istitutiva e lo Statuto del Consorzio nei rispettivi organi consiliari; Richiamata la propria deliberazione n. 8/6869 del 19 marzo 2008 con la quale: – il comune di Drezzo è stato diffidato a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, all’approvazione della trasformazione dell’Autorità d’ambito della Provincia di Como in consorzio ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000; – è stato prospettato, in caso di accertata inattività nel compimento di tale atto, l’esercizio del potere sostitutivo regionale, ai sensi dell’art. 13-bis, l.r. n. 26/2003; Rilevato che il termine per l’adempimento è scaduto il 7 maggio 2008; Richiamata altresı̀ la nota inviata dal comune di Drezzo (prot. n. 2826 del 27 giugno 2008) con la quale il Sindaco conferma che il Consiglio comunale non ha proceduto all’approvazione della trasformazione dell’Autorità in consorzio, né è previsto che l’argomento sia incluso in prossimi ordini del giorno del Consiglio medesimo; Rilevato dal verbale di deliberazione della Conferenza di ambito che il comune non ha partecipato alla Conferenza di ambito nella quale è stata approvata la trasformazione della forma giuridica dell’Autorità, sebbene tenuta in seconda convocazione, che avrebbe rappresentato la sede naturale e opportuna per manifestare la propria posizione e, quindi, il proprio dissenso; Rilevato anche che il comune fa parte della Conferenza avendo deliberato l’adesione all’Autorità di ambito con provvedimento n. 11 del 21 marzo 2006 e, pertanto è tenuto all’adozione delle decisioni assunte con le modalità indicate dal comma 3 dell’art. 48 l.r. 26/2003; Richiamata la nota prot. n. 13733 del 13 giugno u.s., inviata a mezzo fax, con la quale il direttore generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile ha comunicato al comune di Drezzo la prosecuzione dell’iter previsto dall’art. 13-bis della l.r. n. 26/2003; Rilevato che il richiamo alla predetta procedura è contenuto anche nella deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007 della Conferenza di Ambito e, che pertanto, le Amministrazioni locali sono state adeguatamente inforinate in merito agli effetti e ricadute di loro omissioni di atti obbligatori; Visto, in particolare, che: – il d.lgs. n. 152/2006 prevede che (comma 2 dell’art. 172), in relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 (prorogato con l’art. 15 della 4 agosto 2006 n. 248 al 31 dicembre 2007), l’Autorità d’ambito disponga i nuovi affidamenti entro i 60 giorni antecedenti tale scadenza; – ai sensi dell’art. 49 della l.r. n. 26/2003, l’Autorità deve altresı̀ Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2132 – procedere alla costituzione della società patrimoniale d’ambito per la gestione degli impianti e, conseguentemente, affidare l’erogazione del servizio con gara a evidenza pubblica ai sensi della lettera a) del comma 5 dell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000; – in base al comma 7 dell’art. 5 della l.r. n. 18 dell’8 agosto 2006, le Autorità di ambito possono esercitare la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria solo successivamente all’affidamento dell’erogazione del servizio; Considerata, pertanto la necessità che l’Autorità sia pienamente operativa e in linea con i requisiti previsti dalla legge in tempi rapidi stante la scadenza di ottobre 2008 per l’approvazione del piano d’ambito; Ritenuto che l’atto omesso dal Comune non presenta alcun margine di discrezionalità, come si evince dal combinato disposto dell’art 48 l.r. 26/03 e dell’art. 148 del d.lgs. 152/06; Ritenuto, pertanto, applicabile nei confronti del Comune di Drezzo l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/2003, nella parte in cui prevede che la Giunta provveda direttamente al compimento dell’atto di competenza comunale; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge Delibera 1) di sostituirsi agli organi del comune di Drezzo (CO) e, per l’effetto di adempiere all’obbligo di cui all’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 48 della l.r. n. 26/2003, di approvare la trasformazione giuridica dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, la Convenzione istitutiva e lo Statuto del Consorzio nei testi approvati dalla Conferenza degli Enti locali dell’ATO con deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007. 2) La presente deliberazione è comunicata al comune di Drezzo, inviata all’Autorità d’Ambito della Provincia di Como e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al TAR Milano entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Il segretario: Pilloni [BUR20080121] [5.1.3] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7628 Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como: esercizio potere sostitutivo diretto della Regione ex art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/2003 – Comune di Rodero (CO) LA GIUNTA REGIONALE Visti: – il d.lgs. n. 152/2006, e in particolare l’art. 148, che prevede l’Autorità d’ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in un Ambito Territoriale Ottimale per la gestione delle risorse idriche alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente; – la legge regionale n. 26/2003, e in particolare l’art. 48, che stabilisce le forme per la costituzione delle Autorità di ambito negli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); Richiamata la deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007 con la quale la Conferenza degli Enti locali dell’ATO della Provincia di Como ha approvato la trasformazione della forma giuridica dell’Autorità e degli atti per la costituzione della medesima nella forma di consorzio ex art. 31 del d.lgs. n. 267/2000; Considerato, in particolare, il punto 7 della parte dispositiva del summenzionato provvedimento ove dispone che i Comuni procedano – entro il 28 marzo 2007 – ad approvare la trasformazione giuridica dell’Autorità, la Convenzione istitutiva e lo Statuto del Consorzio nei rispettivi organi consiliari; Richiamata la propria deliberazione n. 8/6869 del 19 marzo 2008 con la quale: – il comune di Rodero è stato diffidato a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, all’approvazione della trasformazione dell’Autorità d’ambito della Provincia di Como in consorzio ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000; – è stato prospettato, in caso di accertata inattività nel compimento di tale atto, l’esercizio del potere sostitutivo regionale, ai sensi dell’art. 13-bis, l.r. n. 26/2003; Rilevato che il termine per l’adempimento è scaduto il 7 maggio 2008; Richiamata la nota inviata dal comune di Rodero (prot. n. 1938 del 9 maggio 2008) con la quale il Sindaco conferma la Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 volontà dell’Amministrazione comunale di non procedere all’approvazione della trasformazione dell’Autorità di ambito in consorzio; Rilevato, dal verbale di deliberazione della Conferenza di ambito, che il comune non ha partecipato alla Conferenza di ambito nella quale è stata approvata la trasformazione della forma giuridica dell’Autorità, sebbene tenuta in seconda convocazione, che avrebbe rappresentato la sede naturale e opportuna per manifestare la propria posizione e, quindi, il proprio dissenso; Rilevato anche che il comune fa parte della Conferenza avendo deliberato l’adesione all’Autorità di ambito con provvedimento n. 8 del 2 marzo 2006 e, pertanto è tenuto all’adozione delle decisioni assunte con le modalità indicate dal comma 3 dell’art. 48 l.r. 26/2003; Richiamata la nota prot. n. 13733 del 13 giugno u.s., inviata a mezzo fax, con la quale il direttore generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile ha comunicato al comune di Rodero la prosecuzione dell’iter previsto dall’art. 13-bis della l.r. n. 26/2003; Rilevato che il richiamo alla predetta procedura è contenuto anche nella deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007 della Conferenza di Ambito e, che pertanto, le Amministrazioni locali sono state adeguatamente informate in merito agli effetti e ricadute di loro omissioni di atti obbligatori; Visto, in particolare, che: – il d.lgs. n. 152/2006 prevede che (comma 2 dell’art. 172), in relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 (prorogato con l’art. 15 della 4 agosto 2006 n. 248 al 31 dicembre 2007) l’Autorità d’ambito disponga i nuovi affidamenti entro i 60 giomi antecedenti tale scadenza; – ai sensi dell’art. 49 della l.r. n. 26/2003, l’Autorità deve altresı̀ procedere alla costituzione della società patrimoniale d’ambito per la gestione degli impianti e, conseguentemente, affidare l’erogazione del servizio con gara a evidenza pubblica ai sensi della lettera a) del comma 5 dell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000; – in base al comma 7 dell’art. 5 della l.r. n. 18 dell’8 agosto 2006, le Autorità di ambito possono esercitare la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria solo successivamente all’affidamento dell’erogazione del servizio; Considerata pertanto la necessità che l’Autorità sia pienamente operativa e in linea con i requisiti previsti dalla legge in tempi rapidi stante la scadenza di ottobre 2008 per l’approvazione del piano d’ambito; Ritenuto che l’atto omesso dal comune non presenta alcun margine di discrezionalità, come si evince dal combinato disposto dell’art. 48 l.r. 26/03 e dell’art. 148 del d.lgs. 152/06; Ritenuto, pertanto, applicabile nei confronti del comune di Rodero l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/2003, nella parte in cui prevede che la Giunta provveda direttamente al compimento dell’atto di competenza comunale; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge Delibera 1) di sostituirsi agli organi del comune di Rodero (CO) e, per l’effetto di adempiere all’obbligo di cui all’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 48 della l.r. n. 26/2003, di approvare la trasformazione giuridica dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, la Convenzione istitutiva e lo Statuto del Consorzio nei testi approvati dalla Conferenza degli Enti locali dell’ATO con deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007. 2) La presente deliberazione è comunicata al comune di Rodero, inviata all’Autorità d’Ambito della Provincia di Como e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al TAR Milano entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Il segretario: Pilloni [BUR20080122] [5.1.3] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7629 Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como: esercizio potere sostitutivo diretto della Regione ex art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/2003 – Comune di Campione d’Italia (CO) LA GIUNTA REGIONALE Visti: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2133 – • il d.lgs. n. 152/2006, e in particolare l’art. 148, che prevede l’Autorità d’ambito quale struttura dotata di personalità giuridica, costituita in un Ambito Territoriale Ottimale per la gestione delle risorse idriche alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente; • la l.r. n. 26/2003, e in particolare l’art. 48, che stabilisce le forme per la costituzione delle Autorità d’ambito negli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); Richiamata la deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007 con la quale la Conferenza degli Enti locali dell’ATO della Provincia di Como ha approvato la trasformazione della forma giuridica dell’Autorità e degli atti per la costituzione della medesima nella forma di consorzio ex art. 31 del d.lgs. n. 267/2000; Considerato, in particolare, il punto 7 della parte dispositiva del summenzionato provvedimento ove dispone che i Comuni procedano – entro il 28 marzo 2007 – ad approvare la trasformazione giuridica dell’Autorità, la Convenzione istitutiva e lo Statuto del Consorzio nei rispettivi organi consiliari; Richiamata la propria deliberazione n. 8/6869 del 19 marzo 2008 con la quale: • il Comune di Campione d’Italia è stato diffidato a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, all’approvazione della trasformazione dell’Autorità d’ambito della Provincia di Como in consorzio ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000; • è stato prospettato, in caso di accertata inattività nel compimento di tale atto, l’esercizio del potere sostitutivo regionale, ai sensi dell’art. 13-bis, l.r. n. 26/2003; Rilevato che il termine per l’adempimento è scaduto il 7 maggio 2008; Richiamata altresı̀ la nota inviata dal Comune di Campione d’Italia (prot. n. 4135 dell’1 luglio 2008) con la quale l’Amministrazione in parola conferma la decisione di non procedere all’approvazione della trasformazione dell’Autorità di ambito in consorzio attribuendone la motivazione alla particolare posizione geografica; Rilevato dal verbale di deliberazione della Conferenza di ambito che il Comune non ha partecipato alla Conferenza di ambito nella quale è stata approvata la trasformazione della forma giuridica dell’Autorità, sebbene tenuta in seconda convocazione, che avrebbe rappresentato la sede naturale e opportuna per manifestare la propria posizione e, quindi, il proprio dissenso; Rilevato anche che il Comune fa parte della Conferenza avendo deliberato l’adesione all’Autorità di ambito con provvedimento n. 24 del 30 dicembre 2002 e, pertanto è tenuto all’adozione delle decisioni assunte con le modalità indicate dal comma 3 dell’art. 48 l.r. 26/2003; Richiamata la nota prot. n. 13733 del 13 giugno u.s., inviata a mezzo fax, con la quale il Direttore Generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile ha comunicato al Comune di Campione d’Italia la prosecuzione dell’iter previsto dall’art. 13-bis della l.r. n. 26/2003; Rilevato che il richiamo alla predetta procedura è contenuto anche nella deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007 della Conferenza di Ambito e, che pertanto, le Amministrazioni locali sono state adeguatamente informate in merito agli effetti e ricadute di loro omissioni di atti obbligatori; Visto, in particolare, che: • il d.lgs. n. 152/2006 prevede che (comma 2 dell’art. 172), in relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 (prorogato con l’art. 15 della 4 agosto 2006 n. 248 al 31 dicembre 2007), l’Autorità d’ambito disponga i nuovi affidamenti entro i 60 giorni antecedenti tale scadenza; • ai sensi dell’art. 49 della l.r. n. 26/2003, l’Autorità deve altresı̀ procedere alla costituzione della società patrimoniale d’ambito per la gestione degli impianti e, conseguentemente, affidare l’erogazione del servizio con gara a evidenza pubblica ai sensi della lettera a) del comma 5 dell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000; • in base al comma 7 dell’art. 5 della l.r. n. 18 dell’8 agosto 2006, le Autorità di ambito possono esercitare la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria solo successivamente all’affidamento dell’erogazione del servizio; Considerata, pertanto la necessità che l’Autorità sia pienamente operativa e in linea con i requisiti previsti dalla legge in tempi Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 rapidi stante la scadenza di ottobre 2008 per l’approvazione del piano d’ambito; Ritenuto che l’atto omesso dal Comune non presenta alcun margine di discrezionalità, come si evince dal combinato disposto dell’art. 48 l.r. 26/03 e dell’art. 148 del d.lgs. 152/06; Ritenuto, pertanto, applicabile nei confronti del Comune di Campione d’Italia l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, l.r. n. 26/2003, nella parte in cui prevede che la Giunta provveda direttamente al compimento dell’atto di competenza comunale; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge Delibera 1) di sostituirsi agli organi del Comune di Campione d’Italia (CO) e, per l’effetto di adempiere all’obbligo di cui all’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 48 della l.r. n. 26/2003, di approvare la trasformazione giuridica dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, la Convenzione istitutiva e lo Statuto del Consorzio nei testi approvati dalla Conferenza degli Enti locali dell’ATO con deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007. 2) La presente deliberazione è comunicata al Comune di Campione d’Italia, inviata all’Autorità d’Ambito della Provincia di Como e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente provvedimento è impugnabile innanzi al TAR Milano entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Il segretario: Pilloni [BUR20080123] [5.0.0] D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7641 Determinazioni in materia di costituzione di idonee strutture tecniche per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche degli Enti Locali ed Enti Gestori delle aree regionali protette (art. 79, l.r. n. 12/2005) LA GIUNTA REGIONALE Visti: – l’articolo 79, comma 1 lettera b) della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera nnn) della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4; – l’articolo 80, comma 3-bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera qqq) della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4; – la d.g.r. n. 8/2121 del 15 marzo 2006 «Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12»; Preso atto che con la d.g.r. n. 8/4822 del 30 maggio 2007 «contributi agli Enti Locali ed agli Enti Gestori delle aree regionali protette per la Costituzione di strutture tecniche idonee all’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite» si era stabilito quale periodo di riferimento per la determinazione del contributo quello compreso tra il 1º aprile 2006 ed il 31 marzo 2007; Considerato che la legge regionale 14 marzo 2008, n. 4 ha attribuito nuove competenze paesaggistiche alle Comunità Montane ed appare conseguentemente necessario, nell’ambito delle azioni di accompagnamento e sostegno, prevedere un sostegno finanziario per la costituzione delle strutture tecniche idonee all’esercizio delle funzioni attribuite; Considerata altresı̀ l’importanza, nell’ambito delle azioni di supporto all’attuazione della legge regionale n. 12/2005, di assicurare agli Enti Locali ed agli Enti Gestori delle aree regionali protette un contributo finanziario al fine di concorrere alla copertura dei costi cui gli enti medesimi hanno dovuto far fronte per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite, e che, per garantire continuità, appare opportuno ai fini dell’erogazione del contributo considerare il periodo di tempo compreso tra il 1º aprile 2007 ed il 31 marzo 2008; Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell’VIII legislatura ed in particolare l’asse di intervento «6.5.3 – Valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»; Vista la legge regionale 29 dicembre 2007, n. 36 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico», che prevede Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2134 – C 300.000,00 alla UPB 6.5.3.2.107.5068 «Contributi agli Enti Locali e agli Enti Gestori delle aree regionali protette per la costituzione di strutture tecniche idonee alle funzioni attribuite in materia paesaggistica ed ambientale», nonché la legge di assestamento di bilancio 2008 che prevede ulteriori C 200.000,00 alla sopraccitata UPB 6.5.3.2.107.5068; Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge Delibera 1) di approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi agli Enti Locali ed agli Enti Gestori delle aree regionali protette per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite, come indicato nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di individuare la copertura finanziaria per l’assegnazione dei contributi pari a C 500.000,00 nella UPB 6.5.3.2.107.5068 iscritta nel documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 29 dicembre 2007, n. 36 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»; 3) di demandare al Dirigente della competente Struttura regionale gli adempimenti attuativi del presente provvedimento; 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Pilloni ——— • ——— ALLEGATO Criteri per l’erogazione dei contributi agli enti locali ed agli enti gestori delle aree regionali protette dei contributi per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche Finalità Per consentire che l’attività paesaggistica degli enti locali sia sempre più tesa a garantire una migliore qualità dei progetti di trasformazione territoriale, ai sensi dell’art. 79 della l.r. 12/2005 che autorizza la Giunta regionale ad erogare agli enti locali contributi per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, si è provveduto a finanziare, anche per l’anno 2008, il capitolo di spesa. 6.5.3.2.107.5068 di C 500.000,00 da ripartire secondo le modalità di seguito illustrate. Considerato che con l’entrata in vigore della l.r. 4/2008, che ha attribuito alle Comunità Montane le competenze paesaggistiche relative alla «trasformazione dei boschi» che erano precedentemente assegnate alle Province, si ritiene opportuno, al fine di sostenere con un contributo finanziario l’avvio dell’esercizio delle nuove competenze, assegnare alle Comunità Montane lombarde un complessivo contributo pari ad C 100.000,00 da ripartire fra le stesse sulla base della rispettiva superficie «boscata» (fonte dati: DUSAF – destinazione uso suolo agricolo e forestale, IIT Regione Lombardia), assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni. La rimanente somma disponibile a bilancio (pari ad C 400.000,00) verrà ripartita fra gli altri Enti locali titolari di funzioni paesaggistiche che richiederanno, sulla base di una specifica domanda, l’erogazione del contributo regionale quale concorso alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti medesimi per l’esercizio delle funzioni loro attribuite. Soggetti ammissibili Sono soggetti ammissibili a contributo gli enti titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Province, Comunità Montane, Enti gestori delle aree regionali protette, Comuni). Per quanto riguarda le Comunità Montane la somma pari ad C 100.000,00 verrà ripartita fra le stesse sulla base della rispettiva superficie «boscata» (calcolata sulla base dei dati DUSAF come sopra indicato) e pertanto non è necessario che presentino specifica domanda di contributo. Gli altri Enti locali titolari di funzioni paesaggistiche dovranno presentare specifica domanda e saranno ammessi al contributo (per la residua complessiva somma disponibile pari ad C 400.000,00) a condizione che: Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 • siano dotati di strutture tecniche idonee all’esercizio delle funzioni loro attribuite; • abbiano esercitato tale funzione rilasciando, nel periodo compreso tra il 1º aprile 2007 ed il 31 marzo 2008, almeno 15 provvedimenti paesaggistici. Modalità di presentazione della domanda Al fine di poter ottenere il contributo regionale gli Enti locali, ad eccezione delle Comunità Montane per le quali vale quanto specificato al punto precedente, dovranno presentare apposita domanda entro il 12 settembre 2008. La domanda potrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica Struttura Paesaggio – via Sassetti 32/2 – 20124 Milano indicando sulla busta «Richiesta di contributi finanziari per la gestione delle competenze paesaggistiche anno 2008 – art. 79 della l.r. 12/2005». La domanda potrà altresı̀ essere consegnata a mano, presso gli sportelli di protocollo delle sedi regionali ai seguenti indirizzi: MILANO – via Taramelli 12 BERGAMO – via XX Settembre 18/A BRESCIA – via Dalmazia 92/94 (Palazzo Magellano) COMO – via Luigi Einaudi 1 CREMONA – via Dante 136 LECCO – c.so Promessi Sposi, 132 LEGNANO – via Cavallotti 11/13 LODI – via Hausmann 7/11 MANTOVA – c.so V. Emanuele 57 MONZA – piazza Cambiaghi 3 PAVIA – viale Cesare Battisti 150 SONDRIO – via del Gesù 17 VARESE – viale Belforte 22 e nei seguenti orari: • lunedı̀-giovedı̀ dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 • venerdı̀ dalle 9.30 alle 12.00. La data di scadenza considerata sarà esclusivamente quella indicata dal timbro apposto dai succitati uffici sulla domanda presentata (non saranno considerate come utilmente pervenute le domande che pur recando un timbro postale antecedente il 12 settembre 2008 siano state protocollate in data successiva dai succitati uffici regionali). Non saranno accettate domande pervenute via fax. Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda di contributo deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: – dichiarazione dell’Ente dal quale risulti che sia stata costituita una specifica «struttura tecnica» dedicata all’esercizio delle competenze paesaggistiche attribuite ovvero si siano attribuite tali funzioni ad una struttura esistente; – relazione illustrativa delle attività svolte nel corso del periodo considerato, che, a partire dalla considerazione dei caratteri paesaggistici del territorio ed illustrando sinteticamente gli effetti prodotti sul paesaggio dai provvedimenti di autorizzazione rilasciati, potrà anche indicare le criticità riscontrate nell’esercizio delle funzioni attribuite; – scheda e tabelle, compilate in ogni loro parte. Alla domanda di contributo potrà essere altresı̀ allegata la seguente documentazione: – provvedimento di istituzione e di nomina con delibera di Giunta o Consiglio comunale, entro la data di scadenza del presente bando, della Commissione per il paesaggio ai sensi dell’art. 81, comma 1 della l.r. 12/2005; – provvedimento di istituzione e di nomina con delibera di Giunta o Consiglio comunale, entro la data di scadenza del presente bando, della Commissione per il paesaggio in forma consorziata ai sensi dell’art. 81, comma 2 della l.r. 12/2005; Determinazione dell’entità del contributo Dalla somma complessiva a bilancio una somma pari ad C 100.000,00 verrà ripartita fra le Comunità Montane sulla base della rispettiva superficie «boscata» assoggettata a tutela pae- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2135 – saggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni (calcolata sulla base dei dati «DUSAF – destinazione uso suolo agricolo e forestale», IIT Regione Lombardia) e pertanto non è necessario che tali Enti presentino specifica domanda di contributo. La residua somma disponibile pari ad C 400.000,00 sarà proporzionalmente ripartita fra gli altri Enti ritenuti ammissibili al contributo, in base all’attività svolta dalle rispettive strutture tecniche computando il numero complessivo dei provvedimenti rilasciati (almeno 15 provvedimenti). Affinché i provvedimenti paesaggistici rilasciati dall’Ente possano essere utilmente computati ai fini del contributo dovrà essere indicato il relativo parere reso dalla Commissione per il Paesaggio, dalla Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia paesaggistico-ambientale o, qualora la Commissione Edilizia non sia istituita, dagli esperti (v. art. 81 della l.r. 12/2005): tale parere può essere stato espresso anche antecedentemente al 1º aprile 2007, purché il provvedimento paesaggistico sia stato emesso nel periodo compreso tra il 1º aprile 2007 ed il 31 marzo 2008. Al fine di incentivare la costituzione delle Commissioni per il paesaggio previste dall’art. 81, comma 1 della l.r. 12/2005 ai Comuni che, alla data di scadenza del presente bando, avranno istituito, disciplinato e nominato tali Commissioni verrà convenzionalmente riconosciuto, in fase di determinazione del contributo assegnabile sulla base dell’attività svolta, un incremento massimo pari al 50% dei provvedimenti paesaggistici rilasciati. Ai Comuni che, alla data di scadenza del presente bando, avranno istituito, disciplinato e nominato la Commissione per il paesaggio in forma consorziata o associata verrà convenzionalmente riconosciuto, in fase di determinazione del contributo assegnabile sulla base dell’attività svolta, un incremento massimo pari all’80% dei provvedimenti paesaggistici rilasciati. Inammissibilità della domanda di contributo Non saranno ritenute ammissibili le richieste di contributo per le quali ricorra anche una sola delle seguenti condizioni: – che non risulti costituita idonea «struttura tecnica» dedicata all’esercizio delle competenze paesaggistiche attribuite ovvero che non si sia attribuita tale funzione ad una struttura esistente; – che le domande non siano pervenute entro il termine stabilito del 12 settembre 2008 (vale al riguardo la data del protocollo regionale); – se, nel corso del periodo compreso tra il 1º aprile 2007 ed il 31 marzo 2008, non siano stati rilasciati dall’ente stesso almeno 15 provvedimenti paesaggistici (considerando i provvedimenti di autorizzazione, di diniego e di compatibilità paesaggistica); – che non siano corredate dalla relazione illustrativa e dalle schede e tabelle di seguito allegate, debitamente compilate in ogni loro parte. La scheda e le tabelle potranno essere eventualmente richieste via e-mail ai seguenti indirizzi: • [email protected] • [email protected] ——— • ——— SCHEDA – ENTE A – QUADRO VINCOLISTICO Il territorio di competenza è assoggettato a vincoli paesaggistici in base a: a) vincoli individui ex art. 136, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 䊐 si (indicare quali ............) 䊐 no b) vincoli di insieme ex art. 136, comma 1, lett. c) e lett. d) del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 䊐 si 䊐 tutto il territorio 䊐 parzialmente 䊐 no c) vincoli ex art. 142, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 䊐 si 䊐 lett. b) – laghi 䊐 lett. c) – corsi d’acqua 䊐 lett. d) – montagne 䊐 䊐 䊐 䊐 䊐 lett. e) – ghiacciai lett. f) – parchi e riserve lett. g) – boschi e foreste lett. h) – usi civici lett. i) – zone umide 䊐 no Tali vincoli paesaggistici sono cartografati 䊐 si (indicare la base cartografica utilizzata) 䊐 no B – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008 Nel periodo considerato sono stati rilasciati, ai sensi degli artt. 146, 153, 159, 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti provvedimenti paesaggistici: – n. ...... provvedimenti favorevoli o favorevoli con prescrizioni; – n. ...... provvedimenti negativi; – n. ...... provvedimenti di compatibilità paesaggistica. Relativamente al numero dei provvedimenti paesaggistici rilasciati si rimanda alle specifiche schede allegate. Ai fini del calcolo del riparto del contributo, nelle schede è indicata, relativamente ad ogni singolo provvedimento paesaggistico rilasciato, la data e l’esito del parere espresso dalla Commissione per il paesaggio o, nel caso dei Comuni e degli Enti gestori dei Parchi, dalla Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia paesaggistico-ambientale o, qualora la Commissione Edilizia non sia istituita, dagli esperti (art. 81, comma 5, l.r. 12/2005) e, nel caso di provvedimenti di compatibilità paesaggistica, è altresı̀ indicato il prescritto parere vincolante della Soprintendenza. Relativamente ai provvedimenti di autorizzazione paesaggistica (v. scheda 1) è indicato anche l’eventuale provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata, assunto dalla competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 159, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Autorizzazioni N. Data UBICAZIONE DELL’INTERVENTO Indirizzo Tipologia intervento (*) Centro o nucleo storico interno esterno Schede di riferimento (**) Parere Commissione per il paesaggio o Commissione Edilizia con esperti o esperti Data parere Esito (***) Eventuale annullamento Soprintendenza Data decreto Tipo di vincolo paesaggistico (con riferimento al d.lgs. 42/2004) 1 2 3 4 5 6 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia TABELLA 1: Provvedimenti paesaggistici favorevoli, o favorevoli con prescrizioni, emessi ai sensi degli artt. 146, 153 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (periodo compreso tre il 1º aprile 2007 ed il 31 marzo 2008) 7 8 9 10 13 – 2136 – 12 Y 11 14 15 16 17 18 20 (*) Indicare la tipologia dell’intervento con riferimento alle categorie indicate all’art. 27 della l.r. n. 12/2005. (**) Indicare le schede degli elementi costitutivi del paesaggio considerate nella valutazione del progetto (v. allegato B – d.g.r. n. 8/2121 del 15 marzo 2006 – BURL 31 marzo 2006, 3º Supplemento Straordinario al n. 13). (***) Specificare se favorevole (F), favorevole con condizioni (FC) ovvero negativo (N). Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 19 Dinieghi N. Data UBICAZIONE DELL’INTERVENTO Indirizzo Tipologia intervento (*) Centro o nucleo storico interno esterno Schede di riferimento (**) Parere Commissione per il paesaggio o Commissione Edilizia con esperti o esperti Data parere Esito (***) Tipo di vincolo paesaggistico (con riferimento al d.lgs. 42/2004) 1 2 3 4 5 6 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia TABELLA 2: Provvedimenti paesaggistici negativi emessi ai sensi degli artt. 146, 153 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (periodo compreso tra il 1º aprile 2007 ed il 31 marzo 2008) 7 8 9 10 13 – 2137 – 12 Y 11 14 15 16 17 18 20 (*) Indicare la tipologia dell’intervento con riferimento alle categorie indicate all’art. 27 della l.r. n. 12/2005. (**) Indicare le schede degli elementi costitutivi del paesaggio considerate nella valutazione del progetto (v. allegato B – d.g.r. n. 8/2121 del 15 marzo 2006 – BURL 31 marzo 2006, 3º Supplemento Straordinario al n. 13). (***) Specificare se favorevole (F), favorevole con condizioni (FC) ovvero negativo (N). Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 19 Provvedimenti N. Data UBICAZIONE DELL’INTERVENTO Indirizzo Tipologia intervento (*) Centro o nucleo storico interno esterno Schede di riferimento (**) Parere Commissione per il paesaggio o Commissione Edilizia con esperti o esperti Data parere Esito (***) Parere vincolante Soprintendenza data parere Tipo di vincolo paesaggistico (con riferimento al d.lgs. 42/2004) 1 2 3 4 5 6 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia TABELLA 3: Provvedimenti di compatibilità paesaggistica emessi ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (periodo compreso tra il 1º aprile 2007 ed il 31 marzo 2008) 7 8 9 10 13 – 2138 – 12 Y 11 14 15 16 17 18 20 (*) Indicare la tipologia dell’intervento con riferimento alle categorie indicate all’art. 27 della l.r. n. 12/2005. (**) Indicare le schede degli elementi costitutivi del paesaggio considerate nella valutazione del progetto (v. allegato B – d.g.r. n. 8/2121 del 15 marzo 2006 – BURL 31 marzo 2006, 3º Supplemento Straordinario al n. 13). (***) Specificare se favorevole (F), favorevole con condizioni (FC) ovvero negativo (N). Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 19 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia D) ATTI DIRIGENZIALI Y – 2139 – GIUNTA REGIONALE D.G. Istruzione, formazione e lavoro [BUR20080124] [3.3.0] Circ.r. 14 luglio 2008 - n. 13 L.r. 6 giugno 1980, n. 70, art. 3 e l.r. 12 luglio 1974, n. 40 Titolo II – Piano intervento ordinario anno 2008 – Termini di presentazione domande di contributo per l’edilizia scolastica minore Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia Agli Assessori all’Istruzione delle Province della Lombardia Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi della Lombardia Ai Dirigenti Sedi Territoriali della Regione Lombardia – Struttura Sviluppo del Territorio della Lombardia Al Direttore dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia via Ripamonti, 85 – Milano La legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, prevede, all’art. 32, l’abrogazione, tra l’altro, della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell’edilizia scolastica) e della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica), a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale per la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica. Anche per il corrente anno quindi, in applicazione delle disposizioni impartite dal Consiglio regionale con delibera n. VIII/149 dell’11 aprile 2006, gli interventi di adattamento e riadattamento di edifici scolastici verranno finanziati con i contributi previsti dalla legge regionale 6 giugno 1980 n. 70. In applicazione dell’art. 3 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70, la Regione predispone un Piano annuale di intervento ordinario per l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di opere di adattamento e riadattamento di edifici destinati alle scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche nonché alle scuole dell’infanzia autonome senza scopo di lucro, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come risultante dal bilancio demografico Istat anno 2006. Con deliberazione n. 8/7604 dell’11 luglio 2008, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 Serie Ordinaria del 21 luglio 2008, avente per oggetto «Determinazioni in merito ad interventi di edilizia scolastica e all’acquisto di mezzi di trasporto scolastico collettivo (l.r. n. 70/1980 – l.r. 1/2000 – l.r. 11/2004)» la Giunta regionale ha approvato: 1. la destinazione dello stanziamento di C 11.850.000,00 come segue: • C 8.350.000,00 Piano ordinario per ristrutturazione di edifici scolastici pubblici; • C 1.000.000,00 Interventi urgenti per edifici scolastici pubblici; • C 1.200.000,00 Piano ordinario scuole per l’infanzia di enti privati senza scopo di lucro; • C 300.000,00 Interventi urgenti scuole per l’infanzia di enti privati senza scopo di lucro; • C. 1.000.000,00 Acquisto mezzi di trasporto scolastico collettivo; 2. l’identificazione delle tipologie di intervento finanziabili e le relative priorità; 3. la definizione dell’entità dei contributi assegnabili ed il limite massimo di finanziamento per singolo intervento; 4. la competenza da parte delle Amministrazioni provinciali di predisporre le graduatorie, vincolanti per la Regione. In attuazione di tale deliberazione si forniscono le seguenti indicazioni per la presentazione delle domande di contributo. Modalità per la presentazione delle richieste relative a interventi di edilizia scolastica ai sensi della l.r. 70/80 art. 3 lett. b) Per l’ottenimento dei contributi destinati dall’art. 3 della legge Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 regionale 70/80 agli interventi di adattamento e riadattamento di edifici scolastici nelle scuole dell’infanzia pubbliche o gestite da Enti ed Istituzioni senza scopo di lucro, nonché nelle scuole primarie e secondarie di primo grado pubbliche, le Amministrazioni Comunali e gli Enti che hanno titolo ed interesse dovranno inoltrare domanda entro e non oltre il 28 agosto 2008, tenendo presente, qualora si richieda l’intervento regionale per più edifici, che sarà necessario predisporre una domanda per ogni singolo edificio. Le richieste dovranno essere indirizzate alle seguenti Amministrazioni: • Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro – U.O. Attuazione delle Riforme – Struttura Parità e Diritto allo Studio – via Cardano, 10 – 20124 Milano • Amministrazione provinciale competente per territorio. La copia delle istanze di competenza della Regione potrà: 1) essere consegnata a mano agli uffici Protocollo della Regione Lombardia di via F. Filzi 22 o di via Cardano 10 – Milano; 2) essere consegnata a mano alle sedi del Protocollo federato della Regione ai seguenti indirizzi: Bergamo – via XX Settembre, 18/A – 24100 Bergamo Brescia – via Dalmazia, 92/94 – 25100 Brescia Como – via Einaudi, 1 – 22100 Como Cremona – via Dante 136 – 26100 Cremona Lecco – c.so Promessi Sposi, 132 – 23900 Lecco Legnano – via F.Cavallotti, 11/13 – 20025 Legnano Lodi – via Haussman, 7 – 26900 Lodi Mantova – c.so V. Emanuele II, 57 – 46100 Mantova Monza – piazza Cambiaghi, 3 – 20052 Monza Pavia – via C. Battisti, 150 – 27100 Pavia Sondrio – via del Gesù, 17 – 23100 Sondrio Varese – viale Belforte, 22 – 21100 Varese 3) essere spedita a mezzo posta al seguente indirizzo: • Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro – U.O. Attuazione delle Riforme – Struttura Parità e Diritto allo Studio – via Cardano 10 – 20124 Milano. La copia delle domande di competenza delle Amministrazioni provinciali potrà essere consegnata a mano oppure spedita a mezzo posta ai seguenti indirizzi: • Amministrazione Provinciale di Bergamo – Settore Edilizia via T. Tasso, 8 – 24100 BERGAMO • Amministrazione Provinciale di Brescia – Assessorato alla Pubblica Istruzione – p.le Cremona, 20/A – 25100 BRESCIA • Amministrazione Provinciale di Como – Settore Istruzione – via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO • Amministrazione Provinciale di Cremona – Settore Economia, Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – c.so Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 CREMONA • Amministrazione Provinciale di Lecco – Settore Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione – piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 LECCO • Amministrazione Provinciale di Lodi – Settore Istruzione, Cultura e Servizi alla Persona – via Grandi, 6 – 26900 LODI • Amministrazione Provinciale di Mantova – Area Istruzione, Lavoro e Formazione – via Gandolfo, 13 – 46100 MANTOVA • Amministrazione Provinciale di Milano – Settore Istruzione – via Petrarca, 20 – 20122 MILANO • Amministrazione Provinciale di Pavia – Settore Lavori Pubblici – piazza Italia, 2 – 27100 PAVIA • Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Istruzione – via XXV Aprile, 23 – 23100 SONDRIO • Amministrazione Provinciale di Varese – Settore Edilizia e Servizi Scolastici – piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE In tutti i casi in cui la consegna verrà effettuata a mano farà fede la data del timbro apposto dall’ufficio Protocollo; nel caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro apposto dall’ufficio postale di spedizione. Le suddette domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: • delibera della giunta comunale o del Consiglio di amministrazione (per le scuole dell’infanzia autonome), relativa alla richiesta di contributo; • relazione tecnica dei lavori proposti e relativo preventivo di spesa; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2140 – • scheda riassuntiva dei lavori come da modello allegato (Allegato A); • eventuali prescrizioni A.S.L. e/o V.V.F. La predetta delibera dovrà contenere anche i seguenti dati: • la proprietà dell’edificio o l’uso gratuito dello stesso per un periodo ultraventennale; • la destinazione dell’edificio a esclusivo uso scolastico; • il numero delle classi e il numero degli alunni presenti nell’edificio stesso; • il numero e la data della eventuale delibera di approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo (nel caso in cui fosse già stata predisposta). N.B. Il progetto non dovrà essere allegato alla domanda. La l.r. 34/78, cosı̀ come modificata con l.r. n. 18 del 31 luglio 2007, prevede che nell’atto di concessione del contributo vengano indicati i termini di inizio, avanzamento (almeno il 60% dell’importo contrattuale) e la fine dei lavori. Tali date risulteranno vincolanti per ciascun Ente; il mancato rispetto dei termini indicati comporterà la cancellazione del contributo. L’art. 17 della l.r. 40/74 stabilisce inoltre che ogni intervento oggetto di contributo venga realizzato entro e non oltre i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di concessione del beneficio. Poiché la l.r. 70/80 prevede attuazione di Piani di intervento annuali, si chiede agli Enti di presentare istanze preferibilmente riconducibili a opere da realizzarsi tempestivamente; per tale motivo in sede di valutazione delle richieste verrà assegnata premialità agli interventi che comporteranno una tempestiva esecuzione delle opere. Saranno ritenute non accoglibili tutte le istanze non complete dei suddetti termini di realizzazione delle opere. L’Amministrazione comunale, sempre se il Comune ha meno di 10.000 abitanti, si deve far carico di rendere note agli Enti senza scopo di lucro titolari di scuole dell’infanzia operanti nel territorio di propria competenza le possibilità di intervento offerte dalla legge in oggetto. La domanda di tali Enti dovrà contenere il parere del comune in cui è ubicata la scuola. Per quanto riguarda l’assoggettabilità delle richieste di cui trattasi alla attuale normativa in vigore sull’imposta di bollo, si precisa che ai sensi del d.m. 20 agosto1992 e d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b) punto 16 della tabella, le domande dei Comuni sono esenti da bollo, mentre quelle delle scuole dell’infanzia autonome sono assoggettate al bollo salvo che queste ultime ne siano esonerate dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in quanto ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) iscritte nell’anagrafe unica prevista dall’art. 11 dello stesso decreto. A chiarimento dei criteri di applicazione della l.r. 70/80, si ritiene inoltre di dover ribadire che non saranno ritenute ammissibili le richieste relative a: – opere di manutenzione ordinaria – interventi che comportino ampliamento e/o sopraelevazione – interventi in corso di esecuzione. I lavori per i quali si chiede il contributo non potranno essere appaltati, aggiudicati ed iniziati prima dell’eventuale comunicazione di assegnazione dello stesso per gli interventi sussidiati (contributo pari o inferiore al 50% del costo dell’intervento) di importo superiore a C 300.000,00 per le Amministrazioni comunali e a C 100.000,00 per le Scuole dell’infanzia autonome – edifici non inclusi nell’anagrafe dell’edilizia scolastica. Inoltre la richiesta di contributo sarà esclusa dal Piano d’intervento di cui trattasi qualora risulti la mancanza del possesso dei requisiti previsti dall’art. 14 della legge regionale 12 luglio 1974 n. 40 riportato qui di seguito integralmente: «La Regione contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento e di riadattamento di edifici destinati alla scuola materna e alla scuola dell’obbligo. I contributi possono essere erogati esclusivamente ai Comuni i quali: 1) siano proprietari degli edifici per i quali si richiedono gli interventi o abbiano titolo per il loro godimento gratuito per un periodo ultraventennale; 2) abbiano una popolazione inferiore a 10.000 abitanti (bilancio demografico Istat anno 2006). Possono essere erogati contributi anche a enti autonomi no- Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 profit proprietari degli immobili, esclusivamente per opere riguardanti edifici destinati ad attività scolastica dell’infanzia, siti in comuni aventi la popolazione di cui al punto 2). Le domande devono essere presentate all’amministrazione comunale che le trasmetterà alla Regione e all’amministrazione provinciale competente per territorio col proprio motivato parere. Si richiama l’attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sulla necessità che la documentazione richiesta sia inoltrata integralmente, anche quando trattasi di riconferma di domande relative ad anni precedenti. Il mancato invio di tutta la documentazione prevista determinerà la non ricevibilità delle domande. Inoltre, nella compilazione della scheda riassuntiva dei fabbisogni (Allegato «A»), si raccomanda di seguire attentamente le apposite istruzioni di seguito accluse allo scopo di riportare nella scheda solo la sintesi delle categorie di opere indicate nel preventivo di spesa e non l’analisi delle stesse. A causa dello squilibrio tra le richieste che annualmente vengono presentate e le disponibilità di bilancio, non tutte le istanze potranno presumibilmente trovare accoglimento; il Piano di intervento ordinario 2008 sarà pubblicato sul sito www.regione.lombardia.it e sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia). Procedure per l’individuazione degli interventi prioritari da parte delle Amministrazioni Provinciali Con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/149 dell’11 aprile 2006 sono state individuate, per il triennio 2006-2008, le linee di indirizzo generali per la programmazione degli interventi di edilizia scolastica. Per quanto concerne la formulazione delle graduatorie, le Amministrazioni provinciali, sentiti i C.S.A. (Centri Servizi Amministrativi) dovranno presentare una loro proposta entro e non oltre il 30 settembre 2008. Criteri per la predisposizione delle graduatorie Considerato il persistente squilibrio tra le richieste che annualmente vengono presentate dagli Enti cui la l.r. 70/80 si rivolge e le risorse finanziarie disponibili, si ritiene opportuno impegnare queste ultime conformemente alle disposizioni impartite dal Consiglio regionale con la succitata deliberazione n. VIII/149 dell’11 aprile 2006 e secondo le indicazioni che stabilite con d.g.r. n. 8/7604 dell’11 luglio 2008. Non saranno accolte le istanze incomplete e/o non conformi alle disposizioni impartite con la presente circolare in quanto non idonee a una corretta definizione della pratica. Si richiede alle Amministrazioni provinciali di voler formulare due elenchi distinti, uno per le Amministrazioni comunali e uno per le Scuole dell’infanzia autonome, entrambi completi delle richieste ammissibili, in ordine di graduatoria per priorità, tenendo inoltre conto della tempestività di esecuzione delle opere, e inviarli a questa Struttura entro i termini stabiliti. Procedure per la richiesta di contributi straordinari per interventi urgenti ed indifferibili causati da eventi imprevedibili (art. 3 comma 1 lett. a) della l.r. 70/1980) L’art. 3 della l.r. 70/80 prevede che si riservi una quota non inferiore all’8% dello stanziamento indicato in bilancio per l’esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dall’art. 8 della legge 5 agosto 1975 n. 412 e dall’art. 26 della legge 28 luglio 1967 n. 641. Pertanto, qualora nel corso dell’anno 2008 dovessero ricorrere situazioni determinate da eventi imprevedibili, gli Enti interessati, al fine di fruire di un contributo straordinario per l’esecuzione delle suddette opere imprevedibili, urgenti ed indifferibili, dovranno presentare a questa Direzione Generale – U.O. Attuazione delle Riforme – Struttura Parità Parità e Diritto allo Studio, al verificarsi dell’evento, un’apposita richiesta, mediante telegramma o telefax (02/67656292) contenente la descrizione dell’evento, le ragioni dell’imprevedibilità, urgenza e indifferibilità delle opere che si intendono realizzare per esigenze di igiene e sicurezza. Si sottolinea comunque che tali richieste dovranno essere inequivocabilmente riconducibili a stati di effettiva e improrogabile necessità, a causa di eventi calamitosi la cui manifestazione non possa essere stata in alcun modo prevista. Verranno quindi escluse dal beneficio del contributo tutte le Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2141 – richieste per interventi resisi improrogabili per scarsa manutenzione e non chiaramente riconducibili a situazioni imprevedibili. Si precisa inoltre che le richieste ammesse a contributo dovranno riguardare esclusivamente le sole zone interessate dal danno; non potranno trovare accoglimento, salvo casi eccezionali, gli interventi più radicali che comportino la completa ristrutturazione degli spazi o degli impianti. Tali richieste saranno istruite dalla competente Struttura Parità e Diritto allo Studio, che si avvarrà delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia, alle quali compete (art. 3 comma 3) l’accertamento dei presupposti di necessità ed urgenza delle opere proposte e la loro identificazione in quelle indifferibili per esigenze di igiene e sicurezza (art. 3 comma 1 lett. a). Sulla scorta poi dell’esistenza delle circostanze di imprevedibilità e dei presupposti di necessità, urgenza ed indifferibilità, sarà predisposto decreto per l’assegnazione del contributo straordinario. Confidando nella piena collaborazione di tutti gli Enti interessati per un proficuo lavoro a beneficio delle comunità locali, si inviano i migliori saluti. Il dirigente della struttura: Enzo Galbiati ——— • ——— NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RIASSUNTIVA DEI LAVORI MODELLO ALLEGATO «A» I Parte – Notizie riferite all’Ente Per la compilazione di questa parte contenente notizie riferite all’Ente, non occorrono particolari chiarimenti se non nella parte relativa alle coordinate bancarie, la quale dovrà essere compilata esclusivamente da parte delle Scuole dell’infanzia autonome. Si sottolinea la necessità di indicare i termini di inizio, avanzamento (almeno il 60% dell’importo contrattuale) e la fine dei lavori poiché la mancata indicazione di tali date comporterà la non ricevibilità della domanda. Si ribadisce inoltre che tali date risulteranno vincolanti per ciascun Ente; il mancato rispetto dei termini indicati comporterà la cancellazione del contributo. II Parte – Opere da eseguire e spesa prevista In questa seconda parte dovranno essere riportate tutte le notizie ricavate in sintesi dal computo metrico estimativo o dal preventivo di spesa che riguarda le opere che si intendono realizzare. Nella colonna «costo intervento» l’importo da indicare deve intendersi «a corpo», per cui lo stesso deve risultare dall’accorpamento delle singole voci del preventivo o del computo metrico estimativo relativo a tutti quei lavori che contribuiscono alla realizzazione completa dell’opera codificata (es. 1MA rifacimento impianto elettrico: il costo da indicare è quello risultante dalla somma sia della spesa per l’elettricista, sia dalle eventuali opere murarie, rappezzi d’intonaco, tinteggiatura ecc.). Nello stesso modo i costi relativi agli intonaci, rivestimenti e pavimentazioni saranno accorpati ad altre opere se gli stessi dovranno essere eseguiti in conseguenza alla realizzazione di altro intervento (es. «1BA rifacimento/coibentazione solai»: poiché per sostituire un solaio è necessario di conseguenza sostituire anche il pavimento, il costo da indicare nella colonna corrispondente alla voce «1BA rifacimento/coibentazione solai» sarà quello complessivo comprendente le due opere di sistemazione solaio e rifacimento pavimentazione). Ovviamente in questo caso nella colonna «costo intervento» per l’opera «1GA sistemazione/rifacimento pavimentazioni» non dovrà essere indicato alcun importo. Quando invece il rifacimento della pavimentazione si rendesse necessario in quanto trattasi di unico intervento, quindi senza rifacimento del solaio, il relativo costo andrà indicato nella colonna corrispondente all’opera «1GA Sistemazione/rifacimento pavimentazioni». Per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza, gli stessi dovranno essere ripartiti e accorpati alle singole voci cui si riferiscono, diversamente la relativa spesa non potrà essere riconosciuta nella quantificazione del contributo. Qualora l’intervento proposto dovesse prevedere la bonifica e lo smaltimento di amianto, o fosse comunque riconducibile a un intervento volto all’eliminazione dei rischi derivanti dalla presenza di amianto (incapsulamento di strutture in eternit), lo stesso dovrà essere segnalato nell’apposita colonna dell’allegato «A». Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Inoltre, nel caso in cui l’ente richiedente avesse predisposto il documento di valutazione dei rischi, ogni intervento in esso contemplato dovrà essere evidenziato nell’allegato «A» nella colonna corrispondente. Eventuali dubbi nella compilazione della scheda allegata potranno essere chiariti anche telefonicamente con i seguenti funzionari della Struttura Parità e Diritto allo Studio: • Donatella Ferri – Tel. 02/67652022-2249 • Stefano Filella – Tel. 02/67652022-2249 • Telefax n. 02/67656292 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 2142 - Serie Ordinaria - N. 30 – 21 luglio 2008 (ALLEGATO A) Scheda da compilare ed allegare alla richiesta di contributo per opere di adattamento di Edilizia Scolastica (prima della compilazione del presente questionario leggere attentamente le note per la sua compilazione). Legge Regionale n. 70/80 - Articolo 3 Lettera b) PIANO INTERVENTO ORDINARIO ANNO 2007 Denominazione Ente richiedente ..............................……………………………………….............................................................. Codice fiscale ......………..........................………...................... e-mail …………..…………..……………………………………. Indirizzo ..................................................……………………....…......................... n. ......…............ C.a.p. ..........……..................... Comune ...................................................……………………...................................…………………......... Prov. …………………. Telefono: Prefisso ....…........... n. ..........……..............................…........ N. Fax …..……………………......................................... • Coordinate bancarie (da compilarsi solo per le scuole dell’infanzia autonome no profit) • c/c n. …………………………….. Intestato a ……………………….….………………………………………………………… • Cod. ABI ………………………….. Cod. CAB …….……………………..… Cod. CIN …….…………………….………... • Banca ……….…………………………………………………… Agenzia ………………………………………………………. DATI RISERVATI ALL’UFFICIO REGIONALE CODICE ENTE BENEFICIARIO CODICE COMUNE ISTAT CODICE EDIFICIO Richiesta contributo per adattamento : Edificio scuola .................………………………………………………………………...................................................................... Indirizzo edificio ..………................................................................………………....………........………….... n. ..………..........… Frazione ............…....................………………………………………………………………………………....................................... Proprietario edificio ....................……………………………...............................................................................…........................... Utilizzazione edificio: - esclusivamente ad uso scolastico - anche ad altri usi Data inizio lavori: …………………………………………..………. Data avanzamento lavori: …………………….…………………….. Data fine lavori: ……………..……………………………………… Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 30 – 21 luglio 2008 - 2143 - OPERE DA ESEGUIRE E SPESA PREVISTA (Dati riassuntivi da ricavare dal preventivo di spesa allegato alla presente richiesta di contributo) N.B. arrotondare il costo previsto delle opere escludendo i decimali Codice ufficio 1 AA Descrizione opere 1 CB Rifacimento/Consolidamento Strutture portanti Risanamento e bonifica Murature Rifacimento/Coibentazione Solai Rifacimento/Sistemazione Coperture Coibentazione coperture 1 CC Opere da lattoniere 1 DA Rifacimento/Sistemazione Scale Formazione Scala di sicurezza Formazione Rampe portatori di handicap Rifacimento/Sistemazione Intonaci Coibentazioni Interne ed esterne Sistemazione/Rifacimento Pavimentazioni Formazione Controsoffitti Sistemazione/Sostituzione Serramenti Formazione Uscite di sicurezza Sistemazione/Rifacimento Impianto termico Sistemazione/Sostituzione Corpi scaldanti Sistemazione/Sostituzione Caldaia Sistemazione/Rifacimento Impianto idrico-sanitario Sistemazione/Rifacimento Servizi igienici Formazione servizi igienici per portatori di handicap Sistemazione/Rifacimento Impianto elettrico Formazione Impianto antincendio Formazione impianto Ascensore/Montascale Cablaggi per Strumenti informatici 1 AB 1 BA 1 CA 1 DB 1 DC 1 FA 1 FB 1 GA 1 GB 1 HA 1 HB 1 IA 1 IB 1 IC 1 LA 1 LB 1 LC 1 MA 1 NA 1 NB 1 NC Costo intervento Presenza amianto (SI/NO) Presenza dell’intervento nel documento di valutazione dei rischi (SI/NO) Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 30 – 21 luglio 2008 - 2144 - OPERE DA ESEGUIRE E SPESA PREVISTA (Dati riassuntivi da ricavare dal preventivo di spesa allegato alla presente richiesta di contributo) N.B. arrotondare il costo previsto delle opere escludendo i decimali Codice ufficio 1 OA Descrizione opere 7 ZA Sistemazione Area esterna Adattamento spazi per ricavare nuove aule Interventi vari di Adattamento spazi Spese tecniche 7 ZB Totale IVA 1 RA 1 RB Costo intervento Presenza amianto (SI/NO) Presenza dell’intervento nel documento di valutazione dei rischi (SI/NO) Totale spesa prevista Euro Il sottoscritto ......................................…………………………...........……...……............ tecnico incaricato dichiara che i dati sopra riportati sono stati ricavati dal preventivo di spesa allegato alla presente richiesta di contributo e, laddove segnalato, dal documento di valutazione dei rischi. Data ..................................................……. Firma ................................................................................ Il sottoscritto .........................................................………………………………….......... legale rappresentante dell’Ente richiedente dichiara che per la spesa non coperta da contributo regionale farà fronte con mezzi dell’Ente stesso. Data ..................................................…….. Firma ................................................................................. Il sottoscritto ....................................……………………………………………….............................. legale rappresentante dell’Ente richiedente dichiara che per l’edificio scolastico oggetto della richiesta, non è prevista la chiusura per i prossimi due anni. Data ..................................................…….. Firma ................................................................................. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia [BUR20080125] Circ.r. 14 luglio 2008 - n. 14 Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2145 – [3.3.0] L.r. 5 maggio 2004 n. 11 – Termini di presentazione delle domande di contributo per l’acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto di alunni anno 2008 Ai Sindaci dei piccoli Comuni della Lombardia In applicazione della l.r. 5 maggio 2004 n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia», che all’art. 5 comma 3 prevede la possibilità da parte della Regione di sostenere i piccoli Comuni nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell’obbligo, per l’acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni, la Regione ha disposto per il corrente anno lo stanziamento di C 1.000.000,00. L’art. 2 della suddetta l.r. 11/2004 definisce come piccoli comuni, quelli con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti, come risultante dal censimento Istat 2001, classificati con livello di medio o elevato svantaggio. Con d.g.r. n. 8/7604 dell’11 luglio 2008, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 Serie Ordinaria del 21 luglio 2008 avente per oggetto «Determinazioni in merito ad interventi di edilizia scolastica e all’acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico (l.r. n. 70/1980 – l.r. n. 1/2000 – l.r. n. 11/2004)», sono state approvate le seguenti modalità per la presentazione delle domande: 1. Possono presentare domanda i piccoli Comuni classificati con livello di medio o elevato svantaggio (d.g.r. n. 7/19319 del 12 novembre 2004) i quali: – non dispongono di scuole primarie e/o secondarie di primo grado, – dispongono di un solo ordine di scuola, – dispongono di entrambi gli ordini di scuola, ma che presentano carenze infrastrutturali in frazioni del proprio territorio. 2. Le domande dovranno essere presentate secondo l’allegato modello «Allegato A», predisposto dalla Regione, corredate dalla seguente documentazione: a) delibera di giunta comunale con cui si autorizza il Sindaco a presentare richiesta di contributo ai sensi della l.r. n. 11/2004, b) preventivo di spesa dal quale risulti il costo dell’automezzo al netto di IVA, c) dichiarazione del Sindaco dalla quale risulti che nel comune non vi siano le scuole dell’obbligo o ve ne siano di un solo ordine (solo primarie o solo secondarie di primo grado) o che vi siano entrambi gli ordini ma esistono carenze infrastrutturali in frazioni del proprio territorio. Non saranno accolte le domande incomplete e/o non conformi alle disposizioni impartite con la presente circolare in quanto non idonee a una corretta definizione delle pratiche. 3. La copia delle istanze potrà: – essere consegnata a mano agli uffici Protocollo della Regione Lombardia di via F. Filzi, 22 o di via Cardano 10 – Milano; – essere consegnata a mano alle sedi del Protocollo federato della Regione ai seguenti indirizzi: Bergamo – via XX Settembre, 18/A – 24100 Bergamo Brescia – via Dalmazia, 92/94 – 25100 Brescia Como – via Einaudi, 1 – 22100 Como Cremona – via Dante 136 – 26100 Cremona Lecco – c.so Promessi Sposi, 132 – 23900 Lecco Legnano – via F. Cavallotti, 11/13 – 20025 Legnano Lodi – via Haussman, 7 – 26900 Lodi Mantova – c.so V. Emanuele II, 57 – 46100 Mantova Monza – piazza Cambiaghi, 3 – 20052 Monza Pavia – via C. Battisti, 150 – 27100 Pavia Sondrio – via del Gesù, 17 – 23100 Sondrio Varese – viale Belforte, 22 – 21100 Varese – essere spedita a mezzo posta al seguente indirizzo: • Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro – U.O. Attuazione delle Riforme – Struttura Parità e Diritto allo Studio – via Cardano 10 – 20124 Milano. 4. Potrà essere accolta una sola istanza per Ente. 5. Il termine ultimo per la spedizione o la consegna delle do- mande è fissato al 20 agosto 2008; per la consegna a mano farà fede la data del timbro apposto dall’ufficio Protocollo; nel caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro apposto dall’ufficio postale di spedizione. 6. A ciascun beneficiario, dopo l’espletamento dell’istruttoria delle domande, sarà comunicata l’entità del contributo assegnato, che in ogni caso non potrà superare il 50% del costo del mezzo al netto di IVA indicato nel preventivo. 7. L’ottenimento di un contributo precluderà all’ente beneficiario la possibilità di concorrere per una nuova assegnazione per le stesse finalità nei successivi tre anni. 8. Saranno altresı̀ esclusi gli eventuali Enti richiedenti i quali fossero già assegnatari del contributo allo stesso titolo nel 2005, 2006 e 2007. Ai fini della valutazione delle domande saranno adottate le seguenti priorità nell’ordine sottoindicato: 1. Comuni nel cui territorio non sono presenti né scuole primarie né secondarie di primo grado, privilegiando quelli con più bassa densità di popolazione; 2. Comuni che dispongono di un solo ordine di scuola, privilegiando anche in questo caso quelli con minor densità di popolazione; 3. Comuni che dispongono di entrambi gli ordini di scuola, ma che presentano carenze infrastrutturali in frazioni del proprio territorio, privilegiando anche in questo caso, quelli con minor densità di popolazione. Per qualsiasi chiarimento e/o informazione si invitano gli Enti a contattare i referenti indicati in calce. Il dirigente della struttura: Enzo Galbiati ——— • ——— Allegato «A» Al Presidente della Giunta della Regione Lombardia Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro U.O. Attuazione delle Riforme via Cardano, 10 – 20124 Milano OGGETTO: Domanda di contributo regionale per l’acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico Il sottoscritto .................................................................................... nato a ............................................................. il .............................., residente a ....................................................... in qualità di legale rappresentante del comune di ........................................................ CHIEDE la concessione di un contributo per l’acquisto di un autoveicolo da utilizzarsi anche per il trasporto degli alunni, ai sensi della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, art. 5. A tal fine specifica: Tipologia dell’autoveicolo.................................... n. posti ............ Marca ....................................... Modello ........................................ Costo al netto di IVA (come da preventivo allegato) .................... In fede Il legale rappresentante ................................................. ALLEGATI: – Delibera di giunta comunale con cui si autorizza il Sindaco a presentare richiesta di contributo – Preventivo di spesa dal quale risulti il costo dell’automezzo al netto di IVA – Dichiarazione del Sindaco dalla quale risulti l’assenza di scuole nel territorio comunale Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia D.G. Famiglia e solidarietà sociale [BUR20080126] Y – 2146 – [3.1.0] D.d.u.o. 8 luglio 2008 - n. 7342 Integrazione e parziale rettifica del decreto 12 giugno 2008, n. 6144 «Attuazione d.g.r. n. 14333 del 30 settembre 2003: assegnazione delle somme spettanti a favore delle associazioni, enti, istituzioni che operano nei confronti degli emigrati e delle loro famiglie, ex art. 9 l.r. n. 1/85, fondi anno 2008» IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA SOCIO ASSISTENZIALE Richiamato il decreto Dirigente Unità Organizzativa 12 giugno 2008, n. 6144 con oggetto «Attuazione d.g.r. n. 14333 del 30 settembre 2003: assegnazione delle somme spettanti a favore delle associazioni, enti, istituzioni che operano nei confronti degli emigrati e delle loro famiglie, ex art. 9 l.r. n. 1/85, fondi anno 2008»; Dato atto che con suddetto decreto: – si sono approvati gli esiti della valutazione delle domande pervenute ex art. 9 l.r. 1/85, in base alle disposizioni della d.g.r. n. 14333 del 30 settembre 2003, cosı̀ come indicato nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento; – si è assegnata la somma di C 150.000,00 in favore delle Associazioni, Enti e Istituzioni beneficiarie, come indicato nell’allegato 2), parte integrante del provvedimento stesso; Constatato che erroneamente, nella tabella allegato 2) si assegnavano agli Enti e Istituzioni beneficiarie complessivamente C 166.951,00 anzicché C 150.000,00 somma disponibile prevista dal bando; Ritenuto di dover provvedere al suddetto errore mediante la sostituzione dell’allegato 2) con l’allegato 2) bis ove nel quale si rideterminano le quote in favore delle Associazioni, Enti e Istituzioni beneficiarie sino alla concorrenza della somma di C 150.000,00; Dato atto che sulla base della nuova determinazione, la disponibilità delle risorse di cui al capitolo 5.2.4.2.94.1701 del bilancio regionale anno 2008 consente una copertura massima di circa il 62,2% del contributo ammissibile richiesto, come specificato nell’allegato 2) bis, parte integrante del presente provvedimento; Ritenuto conseguentemente di assegnare ai beneficiari elencati nell’allegato 2) bis, parte integrante e sostanziale del presente atto, le somme a fianco di ciascuno riportate per una spesa complessiva di C 150.000,00; Ribadite le modalità di erogazione di cui alla l.r. 1/85 e qui di seguito specificate: – per il 70% a titolo di anticipazione per la realizzazione delle attività previste, a seguito di accettazione del contributo assegnato; – per il restante 30% su richiesta specifica previa presentazione da parte del soggetto beneficiario del rapporto finale comprensivo di una dettagliata relazione sull’attività presentata, nonché di idonea rendicontazione contabile e relativa documentazione del giustificativo dell’impiego delle somme assegnate per la realizzazione delle azioni previste; Ribadito altresı̀ che ai sensi della succitata d.g.r. n. 7/14333 gli Enti ed Associazioni destinatari di contributo hanno obbligo di accettazione del contributo entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento di assegnazione, pena la decadenza del contributo assegnato; Viste: – la l.r. n. 34/78, il Regolamento di Contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché la legge regionale di approvazione del bilancio per l’esercizio in corso; – la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura; – la d.g.r. del 27 giugno 2005 n. 207 «II provvedimento organizzativo – VIII legislatura» con il quale è stato affidato alla dr.ssa Rosella Petrali l’incarico di dirigente dell’Unità Organizzativa Sistema Socio Assistenziale; Decreta 1. di rettificare parzialmente il decreto Dirigente Unità Organizzativa 12 giugno 2008, n. 6144 con oggetto «Attuazione d.g.r. n. 14333 del 30 settembre 2003: assegnazione delle somme spettanti a favore delle associazioni, enti, istituzioni che operano nei Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 confronti degli emigrati e delle loro famiglie, ex art. 9 l.r. n. 1/85, fondi anno 2008», mediante la sostituzione dell’allegato 2) con l’allegato 2) bis ove, nel quale si rideterminano le quote in favore delle Associazioni, Enti e Istituzioni beneficiarie sino alla concorrenza della somma di C 150.000,00; 2. di assegnare ai beneficiari elencati nell’allegato 2) bis, parte integrante e sostanziale del presente atto, le somme a fianco di ciascuno riportate per una spesa complessiva di C 150.000,00; 3. di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno e la liquidazione delle somme spettanti ai soggetti beneficiari, secondo le modalità indicate in premessa; 4. di dare atto che la nota di accettazione da parte dei soggetti beneficiari dovrà pervenire alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento; 5. di provvedere alla liquidazione della 1ª quota pari al 70% dell’importo complessivo assegnato a seguito di accettazione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi spettanti per la realizzazione delle attività previste; 6. di dare atto che si procederà alla liquidazione del saldo pari al 30% dell’importo complessivo assegnato su richiesta specifica da parte dei soggetti beneficiari previa presentazione del rapporto finale comprensivo di una dettagliata relazione sulle attività effettivamente realizzate, nonché di idonea rendicontazione contabile e relativa documentazione giustificativa dell’impiego delle somme assegnate per la realizzazione delle azioni previste, pena la decadenza del contributo assegnato ai sensi del comma 6, art. 9 della l.r. 1/85; 7. di comunicare il presente provvedimento agli Enti di cui all’allegato 2) bis; 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. Il dirigente dell’Unità Organizzativa: Rosella Petrali ——— • ——— Beneficiario Sede in Lombardia F.I.L.E.F. Lombardia Fede- Via G. Bellezza 16/A – 20136 1 Servizi informativi – 2 Attività appoggio Regionale razione Italiana Lavoratori Milano – tel. 02/58302112 e sostegno – 3 Servizi accesso alloggio – Emigranti e Famiglie 4 Servizi x integrazione – 5 Costruzione e sostegno relazioni con emigrati all’estero – 6 Analisi dei bisogni Ass.ne Nazionale di italo Via Plana 89/e – 27058 Vo- 1 Servizi informativi – 2 Attività di appoggio Molto ampio, tutti gli assistiti dagli sportelli argentini e familiari di italia- ghera – tel. 030/3748937 e sostegno – 4 Integrazione – 5 Sostegno dell’Associazione ni residenti in Argentina relazioni estero – 6 Analisi dei bisogni «Ritornare» 4 5 Associazione Culturale Val- Via Dogana, 2 – 20121 Milano 4 Integrazione – 5 Sostegno relazioni con Tutti i Comuni Valtellina e Valchiavenna, tellinesi a Milano – 02/72023202 gli emigrati all’estero Milano e Provincia – Como Lecco Varese – Comunità Valtellinesi di Roma, Svizzera, Germania Austria e Australia Patronato INAS CISL Lom- Viale Italia 2 – 20099 Sesto 1 Servizi informativi – 5 Costruzione e so- Fascia Frontiera province di Como Varese, bardia San Giovanni (MI) stegno delle relazioni con gli emigrati lom- Sondrio, Vallecamonica, Bergamo Brescia bardi all’estero e Svizzera Intertour 7 8 9 TOTALE RICHIESTE 2 Attività di appoggio e sostegno sociale – Brasile – Argentina – Uruguay 4 Integrazione – 5 Costruzione e sostegno relazioni con emigranti – 6 Strumenti di rilevazione e ricerca all’estero 553.771,00 52.500,00 239.500,00 111.600,00 11.300,00 150.000,00 149.700,00 32.205,00 11.000,00 4.900,00 11.000,00 11.000,00 5.005,00 11.200,00 6.640,00 33.000,00 33.000,00 27.200,00 Attività ammissibile (80%) max C 33.000,00 (C) 22.200,00 11.540,00 44.000,00 44.000,00 32.205,00 Contributo totale ammissibile (C) 13.822,00 7.185,00 27.394,00 27.394,00 20.051,00 Contributo assegnato 62,2% (C) 414.550,00 67.000,00 0,00 23.750,00 629.305,00 119.500,00 30.000,00 12.000,00 75.513,40 11.000,00 11.000,00 4.700,40 169.840,00 33.000,00 0,00 19.000,00 245.353,40 44.000,00 11.000,00 23.700,40 150.000,00 27.394,00 6.849,00 12.000,00 Gestione Attività Contributo Contributo ammissibile ammissibile Totale assegnato richiesto (40%) max (80%) max ammissibile 61,1% (C) C 11.000,00 C 33.000,00 (C) (C) (C) (C) 8.500,00 13.000,00 5.908,00 6.800,00 12.708,00 7.911,00 Costo tot. Attività (C) 14.000,00 8.300,00 150.000,00 109.000,00 34.000,00 Gestione Contributo ammissibile richiesto (70%) max (C) C 11.000,00 (C) Y 11.751,00 14.770,00 Costo tot. gestione (C) 97.600,00 7.000,00 82.800,00 40.700,00 7.150,00 Costo tot. Attività (C) ALLEGATO 2) BIS – 2147 – Via F. Filzi 33 – 20124 Milano sede legale – tel. 02/6704430 – Via P.L. Da Palestrina 6 20124 sede amministrativa Via Anfiteatro 14 – 20121 Mi- 1 Servizi informativi e di assistenza – 4 Milano e Comuni della Provincia dove rilano – 02/8693194 Servizi per favorire integrazione (corsi di siedono o vogliono risiedere gli emigrati lingua italiana) Fondazione F. Verga Tipologia attività 6 Sede in Lombardia Beneficiario N. PATRONATI – SINDACATI – ALTRE ASSOCIAZIONI (Gestione 40% – Attività 80%) Bacino utenza 2.8 Ente Bergamaschi Mondo 3 nel Via Bianzana 3 – 24123 Ber- Tutte le tipologie previste nella scheda tec- Provinciale gamo – tel. 035/340066 nica Associazione Mantovani Via Mazzini 22 – 46100 Man- Tutte le tipologie previste nella scheda tec- Tutti i Comuni della Provincia di Mantova e nel Mondo Onlus tova – 0376.244844 nica Comunità Lombarde in Argentina Uruguay Paraguay Brasile Venezuela e Costarica 2 Bacino utenza 2.8 Associazione Gente Camu- P.zza Carlo Tassara 3 c/o Co- 1 Servizi informativi – 3 Accesso alloggio Tutti i Comuni della Valle Camonica da na – Breno (BS) munità Montana – 25043 Bre- – 4 Integrazione – 5 Sostegno Ponte di Legno a Pisogne ed alcuni Comuno (BS) – tel. 335.5788010 ni del lago d’Iseo (cambiato indirizzo 4.01.06) Tipologia attività parte 2.4 1 ASSOCIAZIONI (Gestione 70% – Attività 80%) N. Costo tot. gestione (C) ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI EX ARTICOLO 9 – L.R. 4 GENNAIO 1985 N. 1 – FONDO ANNO 2008 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia D.G. Sanità [BUR20080127] Y – 2148 – [3.2.0] Circ.r. 30 giugno 2008 - n. 10 Indicazioni in merito alla Campagna 2008-2009 in Regione Lombardia antinfluenzale Ai Direttori Generali Ai Direttori Sanitari ASL ed AO Regione Lombardia e p.c. Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Consorzio Interuniversitario Ricerca Influenza (CIRI) LORO SEDI In attesa della Circolare ministeriale, cui si farà riferimento per gli aspetti di carattere generale, si anticipano alcune indicazioni organizzative, cosicché, anche sulla base delle risultanze della campagna dello scorso anno, riportate in allegato, possano essere raggiunti gli obiettivi previsti in modo omogeneo nel territorio regionale. 1. Categorie raccomandate per la somministrazione della vaccinazione È importante ribadire che obiettivo primario della vaccinazione antinfluenzale è il raggiungimento dei soggetti che, in caso di infezione, potrebbero riportare più gravi complicanze ed ai quali, quindi, la vaccinazione antinfluenzale deve essere prioritariamente garantita. Le ASL opereranno per il raggiungimento dei soggetti appartenenti ai gruppi target sotto elencati, utilizzando le strategie e modalità ritenute maggiormente efficaci a raggiungere una elevata copertura, quali il coinvolgimento dei medici di assistenza primaria e specialistica, l’utilizzo della Banca Dati Assistiti e degli elenchi delle esenzioni per patologia. I soggetti nei confronti dei quali è da prevedersi l’offerta attiva e gratuita sono: 1. Soggetti di età pari o superiore a 65 anni (nati nell’anno 1943 e precedenti). 2. Soggetti, bambini di età superiore ai 6 mesi ed adulti, affetti da patologie croniche, quali: a) malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (per i bambini: inclusa l’asma di grado severo, la displasia broncopolmonare e la fibrosi cistica); b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio; c) diabete mellito e altre malattie metaboliche; d) neoplasie; e) malattie renali con insufficienza renale; f) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; g) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; h) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici. 3. Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale. 4. Donne che saranno nel secondo e terzo trimestre di gravidanza durante la stagione epidemica. 5. Persone residenti presso strutture socio-sanitarie, per anziani o disabili. 6. Medici e personale sanitario di assistenza, personale di assistenza case di riposo ed anziani a domicilio, volontari dei servizi sanitari di emergenza: le revisioni sistematiche hanno dimostrato che proprio in questo gruppo vi è evidenza di efficacia, anche ai fini della limitazione complessiva nella diffusione del contagio tra la popolazione. 7. Persone conviventi con soggetti portatori di patologie di cui al punto 2). 8. Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali (suini e volatili) che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani: – allevatori; – addetti alle attività di allevamento; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – addetti al trasporto di animali vivi; – macellatori e vaccinatori; – veterinari pubblici e libero-professionisti. L’individuazione degli addetti degli allevamenti di suini e volatili avverrà a cura del medico competente, che provvederà ad inviarli con idonea certificazione alla ASL di residenza. La vaccinazione sarà inoltre offerta gratuitamente alle forze di polizia a contatto con il pubblico, ai vigili del fuoco, considerato il ruolo essenziale svolto nell’ambito della sicurezza ed emergenza ed agli insegnanti, come già previsto nelle precedenti circolari. Per quanto riguarda la vaccinazione di soggetti adulti, richiesta a tutela del lavoratore, pubblico o privato, da rischi professionali, è interamente – vaccino e somministrazione – a carico del datore di lavoro, in quanto rientrante nella normativa sulla legislazione del lavoro (addetti alle poste e telecomunicazioni, dipendenti della pubblica amministrazione e difesa, polizia municipale, ecc.). Le ASL dovranno comunque prevedere la possibilità di fruire della vaccinazione, con compartecipazione alla spesa, per tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che non appartengano alle categorie sopra elencate, senza pregiudizio per l’offerta ai gruppi a rischio per età e patologia; per i bambini di età compresa fra 6 e 24 mesi, che non appartengono alle categorie a rischio, deve essere prevista l’offerta del vaccino con esenzione alla spesa quando rientrano nelle fasce deboli (categorie previste dalla d.g.r. 8/1587 del 22 dicembre 2005). 2. Indicazioni operative Di seguito si evidenziano le azioni prioritarie che ciascuna ASL attuerà per garantire l’uniformità dell’offerta sul territorio regionale: – pianificare gli aspetti procedurali riguardanti l’approvvigionamento, lo stoccaggio, la distribuzione e l’esecuzione dei vaccini; – prevedere il decentramento delle sedi di erogazione, cosı̀ da facilitare il raggiungimento della popolazione anziana: è tuttavia imprescindibile che gli ambulatori siano in possesso dei requisiti igienico-sanitari minimi atti a garantire una corretta somministrazione; – organizzare la campagna antinfluenzale annuale, anche proseguendo la collaborazione con i Medici di assistenza primaria, ai fini di aumentare la quota di popolazione coinvolta. La collaborazione con i medici di assistenza primaria dovrà essere finalizzata al raggiungimento delle coperture-obiettivo nelle categorie a rischio, concordando forme e modalità adeguate a ciascuna realtà locale. Come indicato nella nota H1.2007.0048662 del 16 novembre 2007 ad oggetto «Indicazioni relative all’applicazione della d.g.r. 31 ottobre 2007 n. 8/5743 – Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2008», si rammenta che per la somministrazione di vaccino antinfluenzale, le risorse necessarie sono comprese in quota capitaria, che è stata incrementata in misura proporzionale alle coperture raggiunte nelle popolazioni target nella campagna 20062007 ed alle dosi somministrate dai MMG; – assicurare la collaborazione alle Direzioni sanitarie ospedaliere e di strutture socio-sanitarie, per raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale previsti per i rispettivi operatori; – fornire il vaccino per i soggetti residenti o ricoverati in strutture socio-sanitarie, che verrà somministrato a cura del personale sanitario ivi operante; – prevedere la somministrazione a domicilio per i soggetti allettati o disabili con difficoltà a raggiungere le sedi ambulatoriali, anche nell’ambito dei programmi di ADP o ADI (anche di tipo estemporaneo); – aggiornare gli elenchi dei medici e pediatri sentinella aderenti alla sorveglianza INFLUNET, incrementandone il numero secondo le modalità che verranno dettagliate con successiva comunicazione della scrivente Direzione. 3. Rendicontazione campagna Si allegano le tabelle per la rendicontazione complessiva dell’attività vaccinale, che sarà effettuata con le stesse modalità della stagione precedente e con le stesse scadenze (entro il 31 dicembre 2008 dati provvisori, entro il 31 marzo 2009 dati definitivi, trasmissione via e-mail all’indirizzo: [email protected]). Si invita a diffondere i contenuti della presente ai medici di assistenza primaria, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie non- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2149 – ché ad utilizzare modalità di comunicazione, specie nei confronti degli utenti, che sottolineino che l’obiettivo prioritario è la vaccinazione dei soggetti a rischio. Al fine di uniformare i contenuti della comunicazione, verrà ripetuta la trasmissione del report settimanale «Influnews», in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Ricerca Influenza (CIRI). La U.O. Governo della Prevenzione, Tutela sanitaria, piano sicurezza luoghi di lavoro e emergenze sanitarie è a disposizione per eventuali chiarimenti. Il direttore generale: Carlo Lucchina ——— • ——— Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2150 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 ALLEGATO CAMPAGNA ANTINFLUENZALE STAGIONE 2007-2008 RISULTATI In Regione Lombardia, nel corso della stagione 2007/2008, dai servizi vaccinali delle ASL, dalle strutture sanitarie e sociosanitarie e dai Medici di assistenza primaria, sono state eseguite n. 1.101.163 vaccinazioni antinfluenzali ai soggetti di età pari o superiore a 65 anni, pari ad una copertura del 59,8% (denominatore: popolazione ISTAT all’1 gennaio 2006). Il grafico seguente mostra la copertura raggiunta nei soggetti di età superiore a 65 anni, utilizzando come denominatore la popolazione ISTAT all’1 gennaio 2006, e la percentuale di vaccinazioni eseguite dai Medici di Medicina Generale. Il numero totale di soggetti vaccinati, distinti per ASL è rappresentato nella tabella 1, mentre i soggetti di età inferiore a 65, suddivisi per categoria di rischio e per fascia di età, sono elencati nella tabella 2. TABELLA 1 – Campagna vaccinale 2007-2008: soggetti vaccinati per ASL Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2151 – TABELLA 2 – Campagna vaccinale 2007-2008: soggetti vaccinati di età inferiore ai 65 anni CATEGORIA Soggetti di età superiore ai 6 mesi, ragazzi ed adulti di età inferiore a 65 anni affetti da condizioni morbose predisponenti alle complicanze Bambini e adolescenti in trattamento cronico con ASA e a rischio di sindrome di Reye in caso di influenza Donne che saranno nel 2º e 3º trimestre di gravidanza durante la stagione influenzale Medici e personale sanitario di assistenza Ricoverati presso strutture di lungodegenza Contatti familiari di soggetti ad alto rischio Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo Personale che per motivi occupazionali è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte in infezione da virus influenzali non umani Altro TOTALE CLASSI DI ETÀ 5-14 anni 15-24 anni 0-4 anni TOTALE 25-64 anni 12.368 21.222 11.955 168.256 213.801 47 107 63 0 217 0 0 11 123 134 0 35 251 0 0 300 675 0 1.194 377 783 872 31.174 6.123 10.756 20.584 32.368 6.835 12.465 21.456 0 2 55 1.641 1.698 821 13.522 1.401 23.707 450 15.760 5.906 244.563 8.578 297.552 I vaccini antinfluenzali acquistati dalle ASL, suddivisi per tipologia, sono rappresentati nei due seguenti grafici Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2152 – RILEVAZIONE ATTIVITÀ VACCINALE ANTINFLUENZALE VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE – CAMPAGNA 2008-2009 di cui vaccinati da MMG/PLS N. soggetti vaccinati di età pari o superiore a 65 anni Categoria 0-4 anni 5-14 anni Classi di età 15-24 anni 25-64 anni TOTALE di cui vaccinati da MMG/PLS Bambini di età superiore a 6 mesi, ragazzi e adulti di età inferiore a 65 anni affetti da condizioni morbose predisponenti alle complicanze Bambini e adolescenti in trattamento cronico con ASA, a rischio di sindrome di Reye in caso influenza Donne che saranno nel 2º o 3º trimestre di gravidanza durante la stagione influenzale Medici e personale sanitario di assistenza Ricoverati presso strutture di lungodegenza Contatti familiari di soggetti ad alto rischio Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo Personale che per motivi occupazionali è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani Altro TOTALE Vaccini consegnati a strutture esterne all’ASL e da esse direttamente somministrati (già compresi nella tabella soprastante) Denominazione struttura e tipologia N. medici N. medici e personae personale le di assistenza predi assistenza senti (secondo quanvaccinato to risulta da contratti/accreditamento) Strutture sanitarie di ricovero accreditate RSA e strutture sociosanitarie Vaccinazione antipneumococcica eseguita nell’ambito della campagna antinfluenzale 0-4 anni 5-14 anni 15-24 anni Ricoverati presso strutture di lungodegenza Bambini e adulti affetti da patologie croniche 25-64 anni > 65 anni Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia D.G. Agricoltura [BUR20080128] Y – 2153 – [4.3.2] D.d.g. 11 giugno 2008 - n. 6091 Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Buon Latte p. IVA 03083680169 IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall’1 aprile 2008, il regolamento 1788/2003; Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni; Visto il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il decreto 4148 del 15 marzo 2004 con il quale alla ditta «Buon Latte p. IVA 03083680169» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all’Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 417; Considerato che con nota prot. 26370 del 19 dicembre 2007 è stato comunicato alla ditta Cooperativa Buon Latte l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, cosı̀ specificatamente dettagliati: – verbale n. 7453_2/prelievoaprile/0708 del 5 settembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di aprile 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 7453_2/prelievomaggio/0708 del 5 settembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di maggio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 7453_2/prelievogiugno/0708 del 5 settembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di giugno 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 7453_2/prelievoluglio/0708 del 10 ottobre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di luglio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 7453_2/prelievoagosto/0708 dell’8 novembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di agosto 2007 – campagna produttiva 2007/2008; Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta Buon Latte ha inviato richiesta per essere ascoltato; Preso atto che in data 3 marzo 2008 si è svolta l’audizione della suddetta ditta nel corso della quale il rappresentante della ditta ha dichiarato quanto segue: – il signor Lanzani è legale rappresentante della ditta Buon Latte dal 2007; – si chiede di prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo oggetto dell’audizione; Considerato che il funzionario regionale si è riservato di valutare la richiesta avanzata; Preso atto che con nota 4965 del 5 marzo 2008 la D.G. Agricoltura ha cosı̀ risposto alla richiesta di accesso agli atti: «si evidenzia come gli stessi siano già nella disponibilità dei soggetti coinvolti trattandosi di atti amministrativi regolarmente notificati sia al legale rappresentante che alla ditta. In conseguenza di ciò non si procederà alla trasmissione di quanto richiesto invitando codesta ditta a produrre memorie o a Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 chiedere di essere ascoltata entro il 14 marzo p.v. (al numero di fax 02/67658050) per consentire alla scrivente di acquisire tutti gli elementi necessari alla definizione del procedimento medesimo»; Dato atto che a seguito della succitata nota della Regione Lombardia il legale rappresentante della ditta, in data 14 marzo 2008, ha inviato una nuova richiesta di audizione, chiedendo che la stessa venisse fissata in data non antecedente al 21 aprile 2008 e che nessuna considerazione veniva invece formulata in merito alla nota prot. n. 4968 del 5 marzo 2008 su indicata; Preso atto che, con nota prot. n. 5779 del 17 marzo 2008 (ricevuta dagli interessati in data 27 marzo 2008) la regione Lombardia fissava la data della nuova audizione per il giorno lunedı̀ 21 aprile 2008 (come da richiesta); Considerato che in data venerdı̀ 18 aprile 2008 il legale rappresentante della ditta inviava un fax chiedendo di fissare una nuova audizione previa evasione della richiesta di documentazione relativa al procedimento; Preso atto che alla suddetta richiesta la Regione Lombardia aveva già risposto con nota prot. n. 4965 del 5 marzo 2008; Ritenuto quindi evidente l’intento dilatorio della ditta in questione, in merito alla chiusura del procedimento, e ritenuto quindi di procedere comunque alla definizione del procedimento di cui trattasi sulla base degli elementi di cui dispone l’amministrazione; Considerato in merito all’obbligo di versamento del prelievo che la norma comunitaria prevede (art. 11 reg. 1788/2003) che «gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo e versano l’importo dovuto all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all’art. 23 paragrafo 2». E ancora il regolamento 595/2004 all’art. 15 stabilisce che «l’acquirente versa all’autorità competente l’importo da lui dovuto secondo le modalità stabilite dallo Stato membro»; Considerato, sempre in merito all’obbligo di versamento, che la norma comunitaria, «per garantire il funzionamento efficace del regime» individua espressamente nei primi acquirenti i soggetti deputati alla riscossione del prelievo dovuto dai produttori per conto degli Stati membri, cosı̀ come ribadito dal TAR Veneto «... ciò non porta ad escludere che sussista a suo carico (dell’acquirente) l’onere di provvedere al prelievo e al conseguente versamento della somma cosı̀ individuata; [...] rimane infatti indiscusso il ruolo affidato agli acquirenti dal regolamento che attribuisce l’onere del prelievo agli all’acquirente che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie e che dovrà farsi carico del successivo versamento delle somme cosı̀ prelevate dai produttori che hanno oltrepassato il limite quantitativo annuale di riferimento» (TAR Veneto sentenza 1288/07); Considerato che il Consiglio di Stato (Ordinanza 1242/08 più altre) ha correlato la possibilità di mantenimento della qualifica di Primo Acquirente, revocata dall’amministrazione competente, al rispetto dell’obbligo di versare il prelievo supplementare dovuto dai produttori, obbligo la cui violazione era stata contestata; Visto il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relativa alla contestazione della violazione dell’obbligo di versamento del prelievo supplementare effettuato dalla ditta Buon Latte in relazione ai verbali di contestazione sopra citati per un totale di C 10.000,00; Considerato però che la ditta in questione non hai mai provveduto al versamento del prelievo mensile dovuto per i mesi oggetto del presente procedimento per un totale di C 1.007.459,90 senza giustificare tale omesso versamento e che in proposito l’art. 5 comma 5 della legge 119/03 prevede espressamente che al di là della sanzione amministrativa irrogata per mancato versamento rimanga «fermo l’obbligo del versamento del prelievo supplementare»; Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa comunitaria di settore (art. 13 del regolamento 1392/01 cosı̀ come sostituito dall’art. 23 del regolamento 595/04) stabilisce che: – «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l’acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1); – tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3): • revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requi- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2154 – siti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato art. 23; • revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore; Considerato in proposito che la normativa nazionale di settore stabilisce tra le altre cose che: – «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti [...] in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507» (art. 5 comma 3 d.m. 31 luglio 2003); – «se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge n. 119/03 una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina pertanto la revoca del riconoscimento» (art. 6 comma 9 d.m. 31 luglio 2003); Considerato quindi che la normativa nazionale individua la possibilità di effettuare la revoca oltre che per reiterate violazioni degli obblighi posti in capo all’acquirente (in seguito a reiterazione di violazione ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) anche a seguito di ripetute violazioni, in uno stesso periodo di commercializzazione, degli obblighi sanciti dall’art. 5 comma 5 della legge 119/03 tra i quali rientra l’obbligo di versamento del prelievo mensile; Considerato inoltre, con riferimento alla revoca del riconoscimento per violazione degli obblighi posti in capo al primo acquirente, che la sentenza 1288/07 del TAR Veneto recita che la revoca «risulta legittima in quanto basata sull’accertata violazione degli obblighi derivanti dal possesso di tale qualifica»; Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Buon Latte p. IVA 03083680169; Considerato: – che l’art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»; – che l’art. 4 comma 3) della legge 119/03 stabilisce che «l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge; – che l’art. 4 comma 4 della legge 119/03 stabilisce che «l’acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 4148 del 15 marzo 2004 (e successive modifiche) alla ditta Buon Latte p. IVA 03083680169, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 26370 del 19 dicembre 2007; la revoca decorre dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 2. di procedere alla cancellazione della ditta Buon Latte p. IVA 03083680169 dall’Albo regionale dei primi acquirente riconosciuti sempre con decorrenza dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Buon Latte p. IVA 03083680169 e al legale rappresentate della stessa; 4. di procedere, in applicazione dei disposti di cui all’art. 4 comma 3 della legge 119/03, a dare comunicazione ai produttori che risultano conferire latte alla ditta Buon Latte p. IVA 03083680169 dei contenuti del presente provvedimento; 5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale. Il direttore generale Direzione Generale Agricoltura: Umberto Benezzoli [BUR20080129] [4.3.2] D.d.g. 11 giugno 2008 - n. 6092 Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Caresana s.r.l. p. IVA 01905990188 IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall’1 aprile 2008, il Regolamento 1788/2003; Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni; Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il decreto 18148 del 26 luglio 2001 con il quale alla ditta «Caresana s.r.l. p. IVA 01905990188» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all’Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 400; Considerato che con nota prot. 26464 del 19 dicembre 2007 è stato comunicato alla ditta Caresana s.r.l. l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, cosı̀ specificatamente dettagliati: – tardato invio della dichiarazione telematica «Registro mensile fornitori latte sfuso» per il mese di luglio 2004 – Campagna 2004/2005 (art. 5 comma 1 l. 119/03); violazione sanzionata con decreto n. 13549/2005; – tardato invio della dichiarazione telematica «Registro mensile fornitori latte sfuso» per il mese di agosto 2004 – Campagna 2004/2005 (art. 5 comma 1 l. 119/03); violazione sanzionata con decreto n. 13550/2005; – tardato invio della dichiarazione telematica «Registro mensile fornitori latte sfuso» per il mese di settembre 2004 – Campagna 2004/2005 (art. 5 comma 1 l. 119/03); violazione sanzionata con decreto n. 13551/2005; – tardato invio della dichiarazione telematica «Registro mensile fornitori latte sfuso» per il mese di novembre 2004 – Campagna 2004/2005 (art. 5 comma 1 l. 119/03); violazione sanzionata con decreto n. 13552/2005; – tardato invio della dichiarazione mensile di consegna «Registro mensile dei conferenti» per il mese di agosto 2004 – Campagna 2004/2005 (art. 5 comma 1 l. 119/03); violazione sanzionata con decreto n. 13640/2005; – tardato invio della dichiarazione mensile di consegna «Registro mensile dei conferenti» per il mese di agosto 2004 – Campagna 2004/2005 (art. 5 comma 1 l. 119/03); violazione sanzionata con decreto n. 13640/2005; – tardato invio della dichiarazione mensile di consegna «Registro mensile dei conferenti» per il mese di settembre 2004 – Campagna 2004/2005 (art. 5 comma 1 l. 119/03); violazione sanzionata con decreto n. 13548/2005; – tardato invio della dichiarazione mensile di consegna «Registro mensile dei conferenti» per il mese di novembre 2004 Campagna 2004/2005 (art. 5 comma 1 l. 119/03); violazione sanzionata con decreto n. 13641/2005; – tardato invio della dichiarazione di fine periodo cartacea – Campagna 2004/2005; violazione sanzionata con decreto n. 153/2006; – violazione dell’obbligo di effettuare le analisi sul latte conse- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2155 – gnato ai fini del calcolo di tenore di materia grassa, cosı̀ come previsto dal Regolamento CEE 53/93 art. 7 paragrafo 1 lettera c) (tenuto conto dell’articolo 9 comma 3) e dal d.P.R. 569/93 art. 8; violazione sanzionata con decreto n. 16868/2003 – campagna 2001/2002; Considerato inoltre che con la medesima nota è stata contestata la violazione dell’obbligo di procedere al versamento mensile di cui all’articolo 5 comma 2 della legge 119/03 e specificatamente: – verbale n. 6058/prelievoluglio/0708 del 10 ottobre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di luglio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 6058/prelievoagosto/0708 dell’8 novembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di agosto 2007 – campagna produttiva 2007/2008; Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del procedimento la ditta Caresana s.r.l. e il suo legale rappresentante hanno chiesto di essere ascoltati; Preso atto che in data 21 febbraio 2008 (come da verbale n. 6058/procrevoca/08) si è svolta l’audizione della suddetta ditta; Visto ed esaminato il verbale di audizione e considerato che il legale rappresentante della ditta ha dichiarato: – che tutte le violazioni contestate sono state determinate da una grave difficoltà finanziaria che gli ha impedito di adempiere agli obblighi posti in capo al primi acquirente; – che avrebbe proceduto al pagamento delle sanzioni irrogate; Considerato che le violazione contestate attengono a diversi tra gli obblighi posti in capo al primo acquirente riconducibili da un lato alla corretta tenuta della contabilità e dall’altro all’obbligo di versamento del prelievo; Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa comunitaria di settore (art. 13 del regolamento 1392/01 cosı̀ come sostituito dall’art. 23 del regolamento 595/04) stabilisce che: – «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l’acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1); – tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3): • revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato articolo 23; • revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore; Considerato che tra i requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente stabiliti dalla norma comunitaria c’è quello relativo alla attività di contabilizzazione con specifico riferimento: – alle quantità di latte acquistato sia dai produttori che da altri soggetti che deve essere rendicontata, con l’utilizzo degli appositi modelli e procedure, allo stato membro; – alla tenuta dei documenti e dei registri dettagliatamente indicati nell’articolo 24 del citato regolamento 595/04 che sono propedeutici alla gestione del regime delle quote latte e alle attività di verifica e controllo poste in capo alle amministrazioni regionali; Considerato che solo un costante e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al primo acquirente consente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di latte di esplicare i loro effetti a tutela e garanzia dell’equilibrio del mercato; Considerato, come dettagliatamente indicato nella nota di apertura di procedimento sopra riportata, che la ditta Caresana ha violato l’obbligo di una corretta tenuta della contabilità inerente il regime delle quote latte, con riferimento a diverse fattispecie e per diverse campagne produttive; Dato atto che l’articolo 23 del regolamento 595/04 prevede che il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche solo per una campagna, comporta per l’amministrazione la possibilità di intervenire con la revoca del riconoscimento, fermo restando la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie (cosı̀ come effettuato dalla regione); Considerato il contenuto dell’ordinanza TAR Lombardia – Sezione di Brescia n. 435/05 nella quale si afferma che le norme comunitarie «non subordinano la revoca del riconoscimento della qualifica di primo acquirente alla sussistenza di ripetute misu- Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 re sanzionatorie esecutive» posto che le violazioni pertinenti l’irregolare tenuta delle scritture contabili «possono autonomamente integrare il presupposto della impugnata revoca anche se prive del requisito di esecutività»; Considerato inoltre, sempre in materia di revoca, che la normativa nazionale di settore stabilisce tra le altre cose che: – «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti [...] in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507» (art. 5 comma 3 d.m. 31 luglio 2003); – «se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge n. 119/03 una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina pertanto la revoca del riconoscimento» (art. 6 comma 9 d.m. 31 luglio 2003); Considerato quindi che la normativa nazionale individua la possibilità di effettuare la revoca oltre che per reiterate violazioni degli obblighi posti in capo all’acquirente (in seguito a reiterazione di violazione ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) anche a seguito di ripetute violazioni, in uno stesso periodo di commercializzazione, degli obblighi sanciti dall’articolo 5 comma 5 della legge 119/03 tra i quali rientra l’obbligo di versamento del prelievo mensile; Preso atto che la ditta Caresana s.r.l. non ha provveduto al pagamento delle sanzioni irrogate né tanto meno al versamento del prelievo mensile dovuto senza fornire elementi giustificativi di tali omissioni; Considerato, sempre in merito all’obbligo di versamento, che la norma comunitaria, «per garantire il funzionamento efficace del regime» individua espressamente nei primi acquirenti i soggetti deputati alla riscossione del prelievo dovuto dai produttori per conto degli Stati membri, cosı̀ come ribadito dal TAR Veneto «... ciò non porta ad escludere che sussista a suo carico (dell’acquirente) l’onere di provvedere al prelievo e al conseguente versamento della somma cosı̀ individuata; [...] rimane infatti indiscusso il ruolo affidato agli acquirenti dal regolamento che attribuisce l’onere del prelievo agli all’acquirente che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie e che dovrà farsi carico del successivo versamento delle somme cosı̀ prelevate dai produttori che hanno oltrepassato il limite quantitativo annuale di riferimento» (TAR Veneto sentenza 1288/07); Considerato che il Consiglio di Stato (Ordinanza 1242/08 più altre) ha correlato la possibilità di mantenimento della qualifica di Primo Acquirente, revocata dall’amministrazione competente, al rispetto dell’obbligo di versare il prelievo supplementare dovuto dai produttori, obbligo la cui violazione era stata contestata; Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Caresana s.r.l. p. IVA 01905990188; Considerato: – che l’articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»; – che l’articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge; – che l’articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l’acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 18148 del 26 luglio 2001 (e successive modifiche) alla ditta Caresana s.r.l. p. IVA 01905990188, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 26464 del 19 dicembre 2007; la revoca decorre dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2156 – 2. di procedere alla cancellazione della ditta Caresana s.r.l. p. IVA 01905990188 dall’Albo regionale dei primi acquirente riconosciuti sempre con decorrenza dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Caresana s.r.l. p. IVA 01905990188 e al legale rappresentate della stessa; 4. di procedere, in applicazione dei disposti di cui all’articolo 4 comma 3 della legge 119/03, a dare comunicazione ai produttori che risultano conferire latte alla ditta Caresana s.r.l. p. IVA 01905990188 dei contenuti del presente provvedimento; 5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale. Il direttore generale Direzione Generale Agricoltura: Umberto Benezzoli [BUR20080130] [4.3.2] D.d.g. 11 giugno 2008 - n. 6093 Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Colli Storici p. IVA 84000900179 IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall’1 aprile 2008, il Regolamento 1788/2003; Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni; Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il decreto 6578 del 31 ottobre 1997 con il quale alla ditta «Colli Storici p. IVA 84000900179» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all’Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 344; Considerato che con nota prot. 26358 del 19 dicembre 2007 è stato comunicato alla ditta Cooperativa Colli Storici l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, cosı̀ specificatamente dettagliati: Campagna di commercializzazione 1998/1999 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 4589 del 13 marzo 2002; con sentenza n. 59/04 il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando la sanzione irrogata dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. La sentenza risulta opposta in Cassazione. Campagna di commercializzazione 1999/2000 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 4325 del 14 marzo 2003; con sentenza n. 1268/07 il Tribunale di Brescia ha rigettato il Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando la sanzione irrogata dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. Campagna di commercializzazione 2000/2001 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 4499 del 18 marzo 2003; con sentenza n. 2571/03 il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando la sanzione irrogata dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. La sentenza risulta opposta in Cassazione. Campagna di commercializzazione 2003/2004 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta (l. 119/03 art. 5 commi 1 e 3, art. 10 commi 27 e 29); – violazione dell’obbligo di effettuare il versamento (l. 119/03 art. 5 comma 2); violazioni per le quali la ditta ha proceduto al pagamento in misura ridotta ai sensi della l. 689/81. Considerato inoltre che con la medesima nota è stata contestata la violazione dell’obbligo di procedere al versamento mensile di cui all’articolo 5 comma 2 della legge 119/03 e specificatamente: – verbale n. 3050/prelievoagosto/0708 dell’8 novembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di agosto 2007 – campagna produttiva 2007/2008; Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta Colli Storici ha inviato richiesta per essere ascoltato; Preso atto che in data 3 marzo 2008 si è svolta l’audizione della suddetta ditta nel corso della quale il rappresentante della ditta ha dichiarato quanto segue: – il signor Gallina è legale rappresentante della ditta Colli Storici dal 2007; – si chiede di prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo oggetto dell’audizione; Considerato che il funzionario regionale si è riservato di valutare la richiesta avanzata; Preso atto che con nota 4961 del 5 marzo 2008 la D.G. Agricoltura ha cosı̀ risposto alla richiesta di accesso agli atti: «si evidenzia come gli stessi siano già nella disponibilità dei soggetti coinvolti trattandosi da un lato di atti amministrativi regolarmente notificati sia al legale rappresentante che alla ditta e dall’altro di provvedimenti giurisdizionali conseguenti a giudizi instaurati da codesta ditta. In conseguenza di ciò non si procederà alla trasmissione di quanto richiesto invitando codesta ditta a produrre memorie o a chiedere di essere ascoltata entro il 14 marzo p.v. (al numero di fax 02/67658050) per consentire alla scrivente di acquisire tutti gli elementi necessari alla definizione del procedimento medesimo». Dato atto che a seguito della succitata nota della Regione Lombardia il legale rappresentante della ditta, in data 14 marzo 2008, ha inviato una nuova richiesta di audizione, chiedendo che la stessa venisse fissata in data non antecedente al 21 aprile 2008 e che nessuna considerazione veniva invece formulata in merito alla nota prot. n. 4961 del 5 marzo 2008; Preso atto che, con nota prot. n. 5781 del 17 marzo 2008 (ricevuta dagli interessati in data 26 marzo 2008) la regione Lombardia fissava la data della nuova audizione per il giorno lunedı̀ 21 aprile 2008 (come da richiesta); Considerato che in data venerdı̀ 18 aprile 2008 il legale rappresentante della ditta inviava un fax chiedendo di fissare una nuova audizione previa evasione della richiesta di documentazione relativa al procedimento; Preso atto che alla suddetta richiesta la Regione Lombardia aveva già risposto con nota prot. n. 4961 del 5 marzo 2008; Ritenuto quindi evidente l’intento dilatorio della ditta in questione, in merito alla chiusura del procedimento, e ritenuto quindi di procedere comunque alla definizione del procedimento di cui trattasi sulla base degli elementi di cui dispone l’amministrazione; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2157 – Considerato in merito all’obbligo di versamento del prelievo che la norma comunitaria prevede (art. 11 reg. 1788/2003) che «gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo e versano l’importo dovuto all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 23 paragrafo 2». E ancora il regolamento 595/2004 all’articolo 15 stabilisce che «l’acquirente versa all’autorità competente l’importo da lui dovuto secondo le modalità stabilite dallo Stato membro». Considerato, sempre in merito all’obbligo di versamento, che la norma comunitaria, «per garantire il funzionamento efficace del regime» individua espressamente nei primi acquirenti i soggetti deputati alla riscossione del prelievo dovuto dai produttori per conto degli Stati membri, cosı̀ come ribadito dal TAR Veneto «...ciò non porta ad escludere che sussista a suo carico (dell’acquirente) l’onere di provvedere al prelievo e al conseguente versamento della somma cosı̀ individuata; [...] rimane infatti indiscusso il ruolo affidato agli acquirenti dal regolamento che attribuisce l’onere del prelievo agli all’acquirente che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie e che dovrà farsi carico del successivo versamento delle somme cosı̀ prelevate dai produttori che hanno oltrepassato il limite quantitativo annuale di riferimento» (TAR Veneto sentenza 1288/07); Considerato che il Consiglio di Stato (Ordinanza 1242/08 più altre) ha correlato la possibilità di mantenimento della qualifica di Primo Acquirente, revocata dall’amministrazione competente, al rispetto dell’obbligo di versare il prelievo supplementare dovuto dai produttori, obbligo la cui violazione era stata contestata; Visto il pagamento in misura ridotta della sanzione relativa alla contestazione della violazione dell’obbligo di versamento del prelievo mensile effettuato dalla ditta Colli Storici sia in relazione al verbale n. 3050/prelievoagosto/0708 – campagna 2007/2008, sia in relazione al verbale n. 46159930505 (redatto dall’amministrazione provinciale di Brescia) per tutti i mesi nei quali si è verificato un esubero nella campagna 2003/2004; Considerato, relativamente all’obbligo di versamento, che l’articolo 5 comma 5 della legge 119/03 prevede espressamente che al di là della sanzione amministrativa irrogata per mancato versamento rimanga «fermo l’obbligo del versamento del prelievo supplementare» e che la ditta in questione non ha provveduto all’obbligo di versamento del prelievo dovuto; Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa comunitaria di settore (art. 13 del regolamento 1392/01 cosı̀ come sostituito dall’art. 23 del regolamento 595/04) stabilisce che: – «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l’acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1); – tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3): • revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato articolo 23; • revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore; Considerato in proposito che la normativa nazionale di settore stabilisce tra le altre cose che: – «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti [...] in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507» (art. 5 comma 3 d.m. 31 luglio 2003); – «se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge n. 119/03 una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina pertanto la revoca del riconoscimento» (art. 6 comma 9 d.m. 31 luglio 2003); Considerato quindi che la normativa nazionale individua la possibilità di effettuare la revoca oltre che per reiterate violazioni degli obblighi posti in capo all’acquirente (in seguito a reiterazione di violazione ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) anche a seguito di ripetute violazioni, degli obblighi sanciti dall’articolo 5 comma 5 della legge 119/03 tra i quali rientra l’obbligo di versamento del prelievo mensile; Considerato inoltre, con riferimento alla revoca del riconosci- Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 mento per violazione degli obblighi posti in capo al primo acquirente, che la sentenza 1288/07 del TAR Veneto recita che la revoca«risulta legittima in quanto basata sull’accertata violazione degli obblighi derivanti dal possesso di tale qualifica»; Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Colli Storici p. IVA 84000900179; Considerato: – che l’articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»; – che l’articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge; – che l’articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l’acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 4148 del 15 marzo 2004 (e successive modifiche) alla ditta Colli Storici p. IVA 84000900179, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 26358 del 19 dicembre 2007; la revoca decorre dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 2. di procedere alla cancellazione della ditta Colli Storici p. IVA 84000900179 dall’Albo regionale dei primi acquirente riconosciuti sempre con decorrenza dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Colli Storici p. IVA 84000900179 e al legale rappresentate della stessa; 4. di procedere, in applicazione dei disposti di cui all’articolo 4 comma 3 della legge 119/03, a dare comunicazione ai produttori che risultano conferire latte alla ditta Colli Storici p. IVA 84000900179 dei contenuti del presente provvedimento; 5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale. Il direttore generale Direzione Generale Agricoltura: Umberto Benezzoli [BUR20080131] [4.3.2] D.d.g. 11 giugno 2008 - n. 6094 Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Eurolat p. IVA 01857070203 IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall’1 aprile 2008, il Regolamento 1788/2003; Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni; Visto il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2158 – Visto il decreto 8856 del 17 aprile 2001 con il quale alla ditta «Eurolat p. IVA 01857070203» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all’Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 364; Considerato che con nota prot. 26426 del 19 dicembre 2007 è stato comunicato alla ditta Eurolat l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, cosı̀ specificatamente dettagliati: Campagna di commercializzazione 1999/2000 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’art. 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; – violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 paragrafo 1 del regolamento 536/93 in quanto la ditta non ha effettuato le analisi del grasso e non ha inserito sul registro conferenti alcun dato; violazioni sanzionate con decreto n. 4329 del 14 marzo 2003; con sentenza n. 690/04 il Tribunale di Mantova ha annullato la sanzione per mancata trattenuta ma ha confermato, pur riducendone l’importo, quella per errata contabilità. La sentenza è stata opposta in Cassazione; Campagna di commercializzazione 2000/2001 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’art. 5, comma 3 e 4, della legge 468/92 e dalla legge 79/00; violazione sanzionata con decreto n. 45000 del 18 marzo 2003; con sentenza n. 1130/03 il Tribunale di Mantova ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando la sanzione irrogata dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura; Campagna di commercializzazione 2001/2002 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 paragrafo 1 lettere c) ed e) del regolamento 536/93 in quanto non è stata effettuata correttamente la conversione del titolo di grasso in peso/peso; – violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 paragrafo 1 del regolamento 536/93 in quanto al momento del controllo la ditta non ha esibito le distinte di trasporto del latte di cui all’art. 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Reg. CEE 536/93; violazioni sanzionate con decreto n. 4356 del 17 marzo 2003; con sentenza n. 12/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. Considerato inoltre che con la medesima nota è stata contestata la violazione dell’obbligo di procedere al versamento mensile di cui all’art. 5 comma 2 della legge 119/03 e specificatamente: – verbale n. 3526/prelievoaprile/0708 del 23 luglio 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di aprile 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3526/prelievomaggio/0708 del 7 agosto 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di maggio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3526/prelievogiugno/0708 del 5 settembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di giugno 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3526/prelievoluglio/0708 del 10 ottobre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di luglio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3526/prelievoagosto/0708 dell’8 novembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di agosto 2007 – campagna produttiva 2007/2008; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del procedimento la ditta Cooperativa Eurolat e il suo legale rappresentate hanno inviato una memoria difensiva (a firma dell’avvocato Ermondi – prot. n. 2980 del 6 febbraio 2008) chiedendo di essere ascoltati; Preso atto che in data 22 febbraio 2008 (come da verbale n. 364/procrevoca/08) si è svolta l’audizione della suddetta ditta nel corso della quale la stessa si è riportata ai contenuti della memoria difensiva integrandola ulteriormente; Visti ed esaminati sia la memoria difensiva che il verbale di audizione e svolte, in merito ai contenuti degli stessi, le considerazioni di seguito riportate: – circa la pretesa non conformità alla norma comunitaria dell’obbligo di versamento mensile del prelievo di cui all’art. 5 della legge 119/03: non esistono, a parere della scrivente, elementi di contrasto tra la norma nazionale e quella comunitaria. La norma comunitaria prevede infatti (art. 11 reg. 1788/2003) che «gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo e versano l’importo dovuto all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all’art. 23 paragrafo 2». E ancora il regolamento 595/2004 all’art. 15 stabilisce che «l’acquirente versa all’autorità competente l’importo da lui dovuto secondo le modalità stabilite dallo Stato membro». Il versamento mensile quindi, nel pieno rispetto dei disposti comunitari, rappresenta una sorta di pagamento dilazionato nel corso della campagna cui farà seguito (nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 13 paragrafo 1 del già citato regolamento 595/2004) «la notifica o conferma all’acquirente dell’importo del contributo al prelievo da lui dovuto». Per quanto riguarda poi, l’obbligo della trattenuta vero è che la Corte di Cassazione, SS.UU. con sentenza n. 26434/06 – dissentendo dal precedente orientamento espresso – ha statuito il carattere facoltativo dell’istituto; tuttavia, occorre precisare che tale assunto – in ordine al quale comunque Regione Lombardia intende sollevare questione pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia Europea – non trova innanzitutto applicazione per la campagna 2004/2005 e successive per effetto del regolamento 1788/03; – circa la pretesa estinzione delle violazioni contestate con i verbali di cui sopra a fronte del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81 e la conseguente esclusione dell’operatività della reiterazione ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria: il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa (effettuato dalla cooperativa Eurolat con riferimento a tutte e cinque i verbali di contestazione citati) non determina l’esonero del primo acquirente dall’obbligo di versamento mensile del prelievo ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 119/03 versamento cui la ditta è tenuta per effetto della qualifica di «primo acquirente» e che la cooperativa Eurolat non ha effettuato; Considerato, sempre in merito all’obbligo di versamento, che la norma comunitaria, «per garantire il funzionamento efficace del regime» individua espressamente nei primi acquirenti i soggetti deputati alla riscossione del prelievo dovuto dai produttori per conto degli Stati membri, cosı̀ come ribadito dal TAR Veneto «... ciò non porta ad escludere che sussista a suo carico (dell’acquirente) l’onere di provvedere al prelievo e al conseguente versamento della somma cosı̀ individuata; [...] rimane infatti indiscusso il ruolo affidato agli acquirenti dal regolamento che attribuisce l’onere del prelievo agli all’acquirente che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie e che dovrà farsi carico del successivo versamento delle somme cosı̀ prelevate dai produttori che hanno oltrepassato il limite quantitativo annuale di riferimento» (TAR Veneto sentenza 1288/07); Considerato che il Consiglio di Stato (Ordinanza 1242/08 più altre) ha correlato la possibilità di mantenimento della qualifica di Primo Acquirente, revocata dall’amministrazione competente, al rispetto dell’obbligo di versare il prelievo supplementare dovuto dai produttori, obbligo la cui violazione era stata contestata; Visto il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relativa alla contestazione della violazione dell’obbligo di versamento del prelievo supplementare effettuato dalla ditta Eurolat in relazione ai verbali di contestazione 3526/prelievoaprile/0708, 3526/prelievomaggio/0708, 3526/prelievogiugno/0708, 3526/prelievoluglio/ 0708, 3526/prelievoagosto/0708 per un totale di C 10.000,00; Considerato però che la ditta in questione non hai mai provveduto al versamento del prelievo mensile dovuto per i mesi di cui ai verbali sopra citati per un totale di C 554.912,12 senza giusti- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2159 – ficare tale omesso versamento e che in proposito l’art. 5 comma 5 della legge 119/03 prevede espressamente che al di là della sanzione amministrativa irrogata per mancato versamento rimanga «fermo l’obbligo del versamento del prelievo supplementare»; Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa comunitaria di settore (art. 13 del regolamento 1392/01 cosı̀ come sostituito dall’art. 23 del regolamento 595/04) stabilisce che: – «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l’acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1); – tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3): • revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato art. 23; • revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore; Considerato che tra i requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente stabiliti dalla norma comunitaria c’è quello relativo alla attività di contabilizzazione con specifico riferimento: – alle quantità di latte acquistato sia dai produttori che da altri soggetti che deve essere rendicontata, con l’utilizzo degli appositi modelli e procedure, allo Stato membro; – alla tenuta dei documenti e dei registri dettagliatamente indicati nell’art. 24 del citato regolamento 595/04 che sono propedeutici alla gestione del regime delle quote latte e alle attività di verifica e controllo poste in capo alle Amministrazioni regionali; Considerato che solo un costante e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al primo acquirente consente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di latte di esplicare i loro effetti a tutela e garanzia dell’equilibrio del mercato; Considerato, come dettagliatamente indicato nella nota di apertura di procedimento sopra riportata, che la ditta Eurolat ha violato l’obbligo di una corretta tenuta della contabilità inerente il regime delle quote latte, con riferimento a diverse fattispecie e per diverse campagne produttive; Dato atto che l’art. 23 del regolamento 595/04 prevede che il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche solo per una campagna, comporta per l’amministrazione la possibilità di intervenire con la revoca del riconoscimento, fermo restando la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie (cosı̀ come effettuato dalla Regione); Considerato il contenuto dell’ordinanza TAR Lombardia – Sezione di Brescia n. 435/05 nella quale si afferma che le norme comunitarie «non subordinano la revoca del riconoscimento della qualifica di primo acquirente alla sussistenza di ripetute misure sanzionatorie esecutive» posto che le violazioni pertinenti l’irregolare tenuta delle scritture contabili «possono autonomamente integrare il presupposto della impugnata revoca anche se prive del requisito di esecutività»; Considerato inoltre, sempre in materia di revoca, che la normativa nazionale di settore stabilisce tra le altre cose che: – «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti [...] in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507» (art. 5 comma 3 d.m. 31 luglio 2003); – «se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge n. 119/03 una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina pertanto la revoca del riconoscimento» (art. 6 comma 9 d.m. 31 luglio 2003); Considerato quindi che la normativa nazionale individua la possibilità di effettuare la revoca oltre che per reiterate violazioni degli obblighi posti in capo all’acquirente (in seguito a reiterazione di violazione ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) anche a seguito di ripetute violazioni, in uno stesso periodo di commercializzazione, degli obblighi sanciti dall’art. 5 comma 5 della legge 119/03 tra i quali rientra l’obbligo di versamento del prelievo mensile; Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Eurolat p. IVA 01857070203; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Considerato: – che l’art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»; – che l’art. 4 comma 3) della legge 119/03 stabilisce che «l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge; – che l’art. 4 comma 4 della legge 119/03 stabilisce che «l’acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 8856 del 17 aprile 2001 (e successive modifiche) alla ditta Eurolat p. IVA 01857070203, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 26426 del 19 dicembre 2007; la revoca decorre dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 2. di procedere alla cancellazione della ditta Eurolat p. IVA 01857070203 dall’Albo regionale dei primi acquirente riconosciuti sempre con decorrenza dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Eurolat p. IVA 01857070203 e al legale rappresentate della stessa; 4. di procedere, in applicazione dei disposti di cui all’art. 4 comma 3 della legge 119/03, a dare comunicazione ai produttori che risultano conferire latte alla ditta ditta Eurolat p. IVA 01857070203 dei contenuti del presente provvedimento; 5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale. Il direttore generale Direzione Generale Agricoltura: Umberto Benezzoli [BUR20080132] [4.3.2] D.d.g. 11 giugno 2008 - n. 6095 Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta cooperativa Iris Latte p. IVA 02042940201 IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall’1 aprile 2008, il Regolamento 1788/2003; Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni; Visto il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il decreto 4139 del 15 marzo 2004 con il quale alla ditta «Cooperativa Iris Latte p. IVA 02042940201» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all’Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 415; Considerato che con nota prot. 26376 del 19 dicembre 2007 è stato comunicato alla ditta Cooperativa Iris Latte l’avvio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2160 – procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, cosı̀ specificatamente dettagliati: – verbale n. 7455/prelievogiugno/0708 del 5 settembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di giugno 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 7455/prelievoluglio/0708 del 10 ottobre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di luglio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 7455/prelievoagosto/0708 dell’8 novembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di agosto 2007 – campagna produttiva 2007/2008; Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del procedimento (nota prot. n. 26376 del 19 dicembre 2007) la ditta Cooperativa Iris Latte ha inviato una prima memoria difensiva (prot. 1624 del 21 gennaio 2008) a firma dell’avvocato Francesco Crupi con la quale si chiedeva, in virtù di una richiesta di «definizione in via bonaria della vertenza relativa al regime quote latte per gli anni 1995/2007» di soprassedere all’avvio del procedimento di revoca del riconoscimento; Dato atto che alla suddetta richiesta la regione Lombardia ha risposto con nota prot. n. 2111 del 24 gennaio 2008 evidenziando che: – la legge 119/03 stabilisce che tutti gli adempimenti in materia di quote latte, ivi compreso il recupero del prelievo non versato, sono di competenza delle regioni; – relativamente all’omesso versamento del prelievo mensile la legge 119/03 stabilisce che «nel caso di ripetute violazioni da parte dell’acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento»; – relativamente alla possibilità di pagamento in forma dilazionata dei prelevi dovuti l’art. 10 comma 34 della legge 119/03 e il d.m. 30 luglio 2003 applicativo della stessa hanno introdotto la possibilità di rateizzare in 14 anni senza interessi il prelievo dovuto per le campagne dalla 1995/1996 alla 2001/2002 presentando specifica istanza all’amministrazione provinciale competente. Considerato che, sempre a seguito dell’invio della nota di apertura del procedimento la ditta Cooperativa Iris Latte e il suo legale rappresentate hanno inviato una seconda memoria difensiva (a firma dell’avvocato Ermondi – prot. n. 3140 dell’8 febbraio 2008) chiedendo di essere ascoltati; Preso atto che in data 22 febbraio 2008 (come da verbale n. 415/procrevoca/08) si è svolta l’audizione della suddetta ditta nel corso della quale la stessa si è riportata ai contenuti della memoria difensiva integrandola ulteriormente; Visti ed esaminati sia la memoria difensiva che il verbale di audizione e svolte, in merito ai contenuti degli stessi, le considerazioni di seguito riportate: – circa la pretesa non conformità alla norma comunitaria dell’obbligo di versamento mensile del prelievo di cui all’art. 5 della legge 119/03: non esistono, a parere della scrivente, elementi di contrasto tra la norma nazionale e quella comunitaria. La norma comunitaria prevede infatti (art. 11 reg. 1788/2003) che «gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo e versano l’importo dovuto all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all’art. 23 paragrafo 2». E ancora il regolamento 595/2004 all’art. 15 stabilisce che «l’acquirente versa all’autorità competente l’importo da lui dovuto secondo le modalità stabilite dallo Stato membro». Il versamento mensile quindi, nel pieno rispetto dei disposti comunitari, rappresenta una sorta di pagamento dilazionato nel corso della campagna cui farà seguito (nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 13 paragrafo 1 del già citato regolamento 595/2004) «la notifica o conferma all’acquirente dell’importo del contributo al prelievo da lui dovuto». Per quanto riguarda poi, l’obbligo della trattenuta vero è che la Corte di Cassazione, SS.UU. con sentenza n. 26434/06 – dissentendo dal precedente orientamento espresso – ha statuito il carattere facoltativo dell’istituto; tuttavia, occorre precisare che tale assunto – in ordine al quale comunque Regione Lombardia intende sollevare questione pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia Europea – non trova innanzitutto applicazione per la campagna 2004/2005 e successive per effetto del regolamento 1788/03; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – circa la pretesa estinzione delle violazioni contestate con i verbali di cui sopra a fronte del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81 e la conseguente esclusione dell’operatività della reiterazione ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria: il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa (effettuato dalla cooperativa Iris Latte con riferimento a tutte e tre i verbali di contestazione citati) non determina l’esonero del primo acquirente dall’obbligo di versamento mensile del prelievo ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 119/03 versamento cui la ditta è tenuta per effetto della qualifica di «primo acquirente» e che la cooperativa Iris Latte non ha effettuato; Considerato, sempre in merito all’obbligo di versamento, che la norma comunitaria, «per garantire il funzionamento efficace del regime» individua espressamente nei primi acquirenti i soggetti deputati alla riscossione del prelievo dovuto dai produttori per conto degli Stati membri, cosı̀ come ribadito dal TAR Veneto «... ciò non porta ad escludere che sussista a suo carico (dell’acquirente) l’onere di provvedere al prelievo e al conseguente versamento della somma cosı̀ individuata; [...] rimane infatti indiscusso il ruolo affidato agli acquirenti dal regolamento che attribuisce l’onere del prelievo agli all’acquirente che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie e che dovrà farsi carico del successivo versamento delle somme cosı̀ prelevate dai produttori che hanno oltrepassato il limite quantitativo annuale di riferimento» (TAR Veneto sentenza 1288/07); Considerato che il Consiglio di Stato (Ordinanza 1242/08 più altre) ha correlato la possibilità di mantenimento della qualifica di Primo Acquirente, revocata dall’amministrazione competente, al rispetto dell’obbligo di versare il prelievo supplementare dovuto dai produttori, obbligo la cui violazione era stata contestata; Visto il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relativa alla contestazione della violazione dell’obbligo di versamento del prelievo supplementare effettuato dalla ditta Cooperativa Iris Latte in relazione ai verbali di contestazione 7455/prelievogiugno/ 0708, 7455/prelievoluglio/0708, 7455/prelievoagosto/0708 per un totale di C 6.000,00; Considerato però che la ditta in questione non hai mai provveduto al versamento del prelievo mensile dovuto per i mesi oggetto del presente procedimento per un totale di C 173.224,23 senza giustificare tale omesso versamento e che in proposito l’art. 5 comma 5 della legge 119/03 prevede espressamente che al di là della sanzione amministrativa irrogata per mancato versamento rimanga «fermo l’obbligo del versamento del prelievo supplementare»; Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa comunitaria di settore (art. 13 del regolamento 1392/01 cosı̀ come sostituito dall’art. 23 del regolamento 595/04) stabilisce che: – «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l’acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1); – tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3): • revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato art. 23; • revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore; Considerato in proposito che la normativa nazionale di settore stabilisce tra le altre cose che: – «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti [...] in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507» (art. 5 comma 3 d.m. 31 luglio 2003); – «se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge n. 119/03 una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina pertanto la revoca del riconoscimento» (art. 6 comma 9 d.m. 31 luglio 2003); Considerato quindi che la normativa nazionale individua la possibilità di effettuare la revoca oltre che per reiterate violazioni degli obblighi posti in capo all’acquirente (in seguito a reiterazione di violazione ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) anche a seguito di ripetute violazioni, in uno stesso perio- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2161 – do di commercializzazione, degli obblighi sanciti dall’art. 5 comma 5 della legge 119/03 tra i quali rientra l’obbligo di versamento del prelievo mensile; Considerato inoltre, con riferimento alla revoca del riconoscimento per violazione degli obblighi posti in capo al primo acquirente, che la sentenza 1288/07 del TAR Veneto recita che la revoca «risulta legittima in quanto basata sull’accertata violazione degli obblighi derivanti dal possesso di tale qualifica»; Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Cooperativa Iris Latte p. IVA 02042940201; Considerato: – che l’art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»; – che l’art. 4 comma 3) della legge 119/03 stabilisce che «l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge; – che l’art. 4 comma 4 della legge 119/03 stabilisce che «l’acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 (e successive modifiche) alla ditta Cooperativa Iris Latte p. IVA 02042940201, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 26376 del 19 dicembre 2007; la revoca decorre dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 2. di procedere alla cancellazione della ditta Cooperativa Iris Latte p. IVA 02042940201dall’Albo regionale dei primi acquirente riconosciuti sempre con decorrenza dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Cooperativa Iris Latte p. IVA 02042940201 e al legale rappresentate della stessa; 4. di procedere, in applicazione dei disposti di cui all’art. 4 comma 3 della legge 119/03, a dare comunicazione ai produttori che risultano conferire latte alla ditta Cooperativa Iris Latte p. IVA 02042940201 dei contenuti del presente provvedimento; 5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale. Il direttore generale Direzione Agricoltura: Umberto Benezzoli [BUR20080133] [4.3.2] D.d.g. 11 giugno 2008 - n. 6096 Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Latte 2003 p. IVA 01123900191 IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall’1 aprile 2008, il Regolamento 1788/2003; Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni; Visto il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il decreto 52103 del 3 marzo 1997 con il quale alla ditta «Latte 2003 p. IVA 01123900191» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all’Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 329; Considerato che con nota prot. 26448 del 19 dicembre 2007 è stato comunicato alla ditta Latte 2003 l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, cosı̀ specificatamente dettagliati: Campagna di commercializzazione 1996/1997 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’art. 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 23176 dell’1 marzo 1999 regolarmente notificato; Campagna di commercializzazione 1998/1999 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 paragrafo 1 (tenuto conto dell’art. 9 – terzo periodo) del Regolamento CEE 536/93 in quanto al momento del controllo l’acquirente non è stato in grado di esibire gli originali delle distinte di trasporto del latte (di cui all’art. 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Regolamento CEE 536/93); – violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione per non aver effettuato i prelievi sul latte consegnato ai fini del calcolo di tenore di materia grassa, cosı̀ come previsto dal Regolamento CEE 536/93 art. 7 paragrafo 1 lettera c) (tenuto conto dell’art. 9 comma 3) e dal d.P.R. 569/93 art. 8; – violazione dell’obbligo di procedere alla restituzione, a compensazione avvenuta, degli importi trattenuti in eccesso, comprensivi degli interessi, cosı̀ come previsto dall’art. 5 comma 8 della legge 468/92, dall’art. 12 comma 2 del d.P.R. 569/93 e dalla legge 118/99 art. 1 comma 18; violazioni sanzionate con decreto n. 4429 del 12 marzo 2002 regolarmente notificato; con sentenza n. 14/05 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. La sentenza è stata opposta in Cassazione che ha cassato la sentenza di primo grado. Campagna di commercializzazione 1999/2000 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di consentire l’accesso presso le proprie sedi e i propri impianti ai funzionari addetti ai controlli relativamente all’applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte nonché dell’obbligo di consentire l’esame della contabilità e della documentazione commerciale ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 8 comma 3 della legge 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 4333 del 14 marzo 2003; regolarmente notificato; con sentenza n. 64/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. La sentenza è stata opposta in Cassazione. Campagna di commercializzazione 2000/2001 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 paragrafo 1 (tenuto conto dell’art. 9 – terzo periodo) del Regolamento CEE 536/93 in quanto al momento del controllo l’acquirente non ha esibito le distinte di trasporto del latte (di cui all’art. 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Regolamento CEE 536/93); – violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’art. 5, comma 3 e 4, della legge 468/92 e dalla legge 79/00; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2162 – violazioni sanzionate con decreto n. 4510 del 18 marzo 2003, con sentenza n. 241/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. La sentenza è stata opposta in Cassazione. Campagna di commercializzazione 2001/2002 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione in quanto al momento del controllo l’acquirente non ha esibito le distinte di trasporto del latte (di cui all’art. 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Regolamento CEE 536/93); – violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’art. 5, comma 3 e 4, della legge 468/92 e dalla legge 79/00; violazioni sanzionate con decreto n. 174 del 15 gennaio 2004; con sentenza n. 173/05 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. La sentenza è stata opposta in Cassazione. Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del procedimento la ditta Latte 2003 e il suo legale rappresentate hanno inviato una memoria difensiva (a firma dell’avvocato Salvalaggio – prot. n. 2803 del 5 febbraio 2008) chiedendo di essere ascoltati; Preso atto che in data 5 marzo 2008 (come da verbale n. 26448/procrevoca/08) si è svolta l’audizione della suddetta ditta nel corso della quale la stessa si è riportata ai contenuti della memoria difensiva integrandola ulteriormente; Visti ed esaminati sia la memoria difensiva che il verbale di audizione e svolte, in merito ai contenuti degli stessi, le considerazioni di seguito riportate: – circa l’insussistenza dell’obbligo di effettuare la trattenuta cosı̀ come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 26435 del 12 dicembre 2006: vero è che la Corte di Cassazione, SS.UU. con la citata sentenza – dissentendo dal precedente orientamento espresso – ha statuito il carattere facoltativo dell’istituto; tuttavia, occorre precisare che tale assunto – in ordine al quale comunque Regione Lombardia intende sollevare questione pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia Europea – non trova applicazione per tutti i rapporti già esauriti sui quali la sentenza nessun effetto può produrre; – circa l’impossibilità di procedere ad effettuare la revoca del riconoscimento in quanto le supposte violazioni non possono essere considerate ai fini della recidiva: si evidenzia come alla ditta Latte 2003 siano state contestate diverse tipologie di violazioni alcune delle quali riconducibili direttamente alla norma comunitaria che configurano la possibilità di procedere direttamente alla revoca del riconoscimento; Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa comunitaria di settore (art. 13 del regolamento 1392/01 cosı̀ come sostituito dall’art. 23 del regolamento 595/04) stabilisce che: – «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l’acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1); – tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3): • revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato art. 23; • revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore; Considerato che tra i requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente stabiliti dalla norma comunitaria ci sono: – quello relativo alla attività di contabilizzazione con specifico riferimento: • alle quantità di latte acquistato sia dai produttori che da altri soggetti che deve essere rendicontata, con l’utilizzo degli appositi modelli e procedure, allo stato membro; • alla tenuta dei documenti e dei registri dettagliatamente indicati nell’art. 24 del citato regolamento 595/04 che sono propedeutici alla gestione del regime delle quote latte e alle attività di verifica e controllo poste in capo alle amministrazioni regionali; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – quello relativo alla necessità di garantire la possibilità allo Stato membro di effettuare i controlli previsti dalla legge; Considerato che solo un costante e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al primo acquirente consente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di latte di esplicare i loro effetti a tutela e garanzia dell’equilibrio del mercato; Considerato, come dettagliatamente indicato nella nota di apertura di procedimento sopra riportata, che la ditta Latte 2003 ha violato l’obbligo di una corretta tenuta della contabilità inerente il regime delle quote latte, con riferimento a diverse fattispecie e per diverse campagne produttive; Considerato inoltre che la ditta, con riferimento alla campagna produttiva 1999/2000 non ha permesso all’autorità competente di effettuare il controllo previsto per legge non consentendo l’accesso né la verifica della documentazione relativa alla gestione del regime delle quote latte; Dato atto che l’art. 23 del regolamento 595/04 prevede che il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche solo per una campagna, comporta per l’amministrazione la possibilità di intervenire con la revoca del riconoscimento, fermo restando la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie (cosı̀ come effettuato dalla Regione); Considerato in proposito che la ditta Latte 2003 ha violato due dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria ai fini del rilascio del riconoscimento e specificatamente quello relativo alla corretta contabilizzazione e quello relativo al fatto di consentire il controllo da parte dello Stato membro; Considerato il contenuto dell’ordinanza TAR Lombardia – Sezione di Brescia n. 435/05 nella quale si afferma che le norme comunitarie «non subordinano la revoca del riconoscimento della qualifica di primo acquirente alla sussistenza di ripetute misure sanzionatorie esecutive» posto che le violazioni pertinenti l’irregolare tenuta delle scritture contabili «possono autonomamente integrare il presupposto della impugnata revoca anche se prive del requisito di esecutività»; Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Latte 2003 p. IVA 01123900191; Considerato: – che l’art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»; – che l’art. 4 comma 3) della legge 119/03 stabilisce che «l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge; – che l’art. 4 comma 4 della legge 119/03 stabilisce che «l’acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 52103 del 3 marzo 1997 (e successive modifiche) alla ditta Latte 2003 p. IVA 01123900191, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 26448 del 19 dicembre 2007; la revoca decorre dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 2. di procedere alla cancellazione della ditta Latte 2003 p. IVA 01123900191 dall’Albo regionale dei primi acquirente riconosciuti sempre con decorrenza dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Latte 2003 p. IVA 01123900191 e al legale rappresentate della stessa; 4. di procedere, in applicazione dei disposti di cui all’art. 4 comma 3 della legge 119/03, a dare comunicazione ai produttori che risultano conferire latte alla ditta Latte 2003 p. IVA 01123900191 dei contenuti del presente provvedimento; 5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presen- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2163 – te provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale. Il direttore generale Direzione Generale Agricoltura: Umberto Benezzoli [BUR20080134] [4.3.2] D.d.g. 11 giugno 2008 - n. 6097 Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Latte Padano p. IVA 01142150190 IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall’1 aprile 2008, il Regolamento 1788/2003; Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni; Visto il Decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il decreto 68410 del 26 novembre 1997 con il quale alla ditta «Cooperativa Latte Padano p. IVA 01142150190» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all’Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 345; Considerato che con nota prot. 26433 del 19 dicembre 2007 è stato comunicato alla ditta Cooperativa Latte Padano l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, cosı̀ specificatamente dettagliati: Campagna di commercializzazione 1997/1998 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 paragrafo 1 (tenuto conto dell’art. 9 – terzo periodo) del Regolamento CEE 536/93 in quanto il modello L1 non stato compilato correttamente; – violazione dell’obbligo di procedere alla restituzione, a compensazione avvenuta, degli importi trattenuti in eccesso, comprensivi degli interessi, cosı̀ come previsto dall’art. 5 comma 8 della l. 468/92, dall’art. 12 comma 2 del d.P.R. 569/93 e dalla l. 118/99 art. 1 comma 18; violazione sanzionate con decreto n. 4405 del 12 marzo 2003; con sentenza n. 108/03 il Tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Treviglio ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. Campagna di commercializzazione 1998/1999 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 paragrafo 1 (tenuto conto dell’art. 9 – terzo periodo) del Regolamento CEE 536/93 in quanto al momento del controllo non sono stati esibii gli originali delle distinte di trasporto del latte; – violazione dell’obbligo di procedere alla restituzione, a compensazione avvenuta, degli importi trattenuti in eccesso, comprensivi degli interessi, cosı̀ come previsto dall’art. 5 comma 8 della l. 468/92, dall’art. 12 comma 2 del d.P.R. 569/93 e dalla l. 118/99 art. 1 comma 18; violazione sanzionate con decreto n. 4432 del 12 marzo 2003 regolarmente notificato; Campagna di commercializzazione 1999/2000 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acqui- Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 sire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 4354 del 17 marzo 2003; con sentenza n. 44413/04 il Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di Treviglio ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando la sanzione irrogata dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. Campagna di commercializzazione 2000/2001 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 4519 del 18 marzo 2003; con sentenza n. 44425/04 il Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di Treviglio ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando la sanzione irrogata dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. Campagna di commercializzazione 2001/2002 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 22123 del 10 dicembre 2003; con sentenza n. 113/05 il Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di Treviglio ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando la sanzione irrogata dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura; Considerato inoltre che con la medesima nota è stata contestata la violazione dell’obbligo di procedere al versamento mensile di cui all’articolo 5 comma 2 della legge 119/03 e specificatamente: – verbale n. 3055/prelievoaprile/0708 del 23 luglio 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di aprile 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3055/prelievomaggio/0708 del 7 agosto 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di maggio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3055/prelievogiugno/0708 del 5 settembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di giugno 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3055/prelievoluglio/0708 del 10 ottobre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di luglio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3055/prelievoagosto/0708 dell’8 novembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di agosto 2007 – campagna produttiva 2007/2008; Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta Cooperativa Latte Padano ha inviato una nota con la quale chiede di essere ascoltato; Preso atto che in data 3 marzo 2008 (come da verbale n. 345/procrevoca/08) si è svolta l’audizione della suddetta ditta nel corso della quale il rappresentante della ditta, evidenziando che il signor Borella è legale rappresentante della ditta dall’ottobre 2000, ha chiesto di prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti amministrativi riservandosi di chiedere una nuova audizione e di depositare memorie difensive all’ottenimento di quanto richiesto; Considerato che il funzionario regionale si è riservato di valutare la richiesta avanzata; Preso atto che con nota 4962 del 5 marzo 2008 la D.G. Agricoltura ha cosı̀ risposto alla richiesta di accesso agli atti: «si evidenzia come gli stessi siano già nella disponibilità dei soggetti coinvolti trattandosi da un lato di atti amministrativi regolarmente notificati sia al legale rappresentante che alla ditta Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2164 – e dall’altro di provvedimenti giurisdizionali conseguenti a giudizi instaurati da codesta ditta. In conseguenza di ciò non si procederà alla trasmissione di quanto richiesto invitando codesta ditta a produrre memorie o a chiedere di essere ascoltata entro il 14 marzo p.v. (al numero di fax 02/67658050) per consentire alla scrivente di acquisire tutti gli elementi necessari alla definizione del procedimento medesimo»; Dato atto che a seguito della succitata nota della Regione Lombardia il legale rappresentante della ditta, in data 14 marzo 2008, ha inviato una nuova richiesta di audizione, chiedendo che la stessa venisse fissata in data non antecedente al 21 aprile 2008 e che nessuna considerazione veniva invece formulata in merito alla nota prot. n. 4962 del 5 marzo 2008; Preso atto che, con nota prot. n. 5778 del 17 marzo 2008 (ricevuta dagli interessati in data 27 marzo 2008) la regione Lombardia fissava la data della nuova audizione per il giorno lunedı̀ 21 aprile 2008 (come da richiesta); Considerato che in data venerdı̀ 18 aprile 2008 il legale rappresentante della ditta inviava un fax chiedendo di fissare una nuova audizione previa evasione della richiesta di documentazione relativa al procedimento; Preso atto che alla suddetta richiesta la Regione Lombardia aveva già risposto con nota prot. n. 4962 del 5 marzo 2008; Ritenuto quindi evidente l’intento dilatorio della ditta in questione, in merito alla chiusura del procedimento, e ritenuto quindi di procedere comunque alla definizione del procedimento di cui trattasi sulla base degli elementi di cui dispone l’amministrazione; Considerato in merito all’obbligo di versamento del prelievo che la norma comunitaria prevede (art. 11 regolamento 1788/2003) che «gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo e versano l’importo dovuto all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 23 paragrafo 2». E ancora il regolamento 595/2004 all’articolo 15 stabilisce che «l’acquirente versa all’autorità competente l’importo da lui dovuto secondo le modalità stabilite dallo Stato membro»; Considerato sempre in merito all’obbligo di versamento, che la norma comunitaria, «per garantire il funzionamento efficace del regime» individua espressamente nei primi acquirenti i soggetti deputati alla riscossione del prelievo dovuto dai produttori per conto degli Stati membri, cosı̀ come ribadito dal TAR Veneto «... ciò non porta ad escludere che sussista a suo carico (dell’acquirente) l’onere di provvedere al prelievo e al conseguente versamento della somma cosı̀ individuata; [...] rimane infatti indiscusso il ruolo affidato agli acquirenti dal regolamento che attribuisce l’onere del prelievo agli all’acquirente che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie e che dovrà farsi carico del successivo versamento delle somme cosı̀ prelevate dai produttori che hanno oltrepassato il limite quantitativo annuale di riferimento» (TAR Veneto sentenza 1288/07); Considerato che il Consiglio di Stato (Ordinanza 1242/08 più altre) ha correlato la possibilità di mantenimento della qualifica di Primo Acquirente, revocata dall’amministrazione competente, al rispetto dell’obbligo di versare il prelievo supplementare dovuto dai produttori, obbligo la cui violazione era stata contestata; Visto il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relativa alla contestazione della violazione dell’obbligo di versamento del prelievo supplementare effettuato dalla ditta Cooperativa Latte Padano in relazione ai verbali di contestazione sopra citati per un totale di C 10.000,00; Considerato però che la ditta in questione non hai mai provveduto al versamento del prelievo mensile dovuto per i mesi oggetto del presente procedimento per un totale di C 2.381.928,82 senza giustificare tale omesso versamento e che in proposito l’articolo 5 comma 5 della legge 119/03 prevede espressamente che al di là della sanzione amministrativa irrogata per mancato versamento rimanga «fermo l’obbligo del versamento del prelievo supplementare»; Considerato in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa comunitaria di settore (art. 13 del regolamento 1392/01 cosı̀ come sostituito dall’art. 23 del regolamento 595/04) stabilisce che: – «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l’acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1); Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3): • revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato articolo 23; • revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore; Considerato che tra i requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente stabiliti dalla norma comunitaria c’è quello relativo alla attività di contabilizzazione con specifico riferimento: – alle quantità di latte acquistato sia dai produttori che da altri soggetti che deve essere rendicontata, con l’utilizzo degli appositi modelli e procedure, allo stato membro; – alla tenuta dei documenti e dei registri dettagliatamente indicati nell’articolo 24 del citato regolamento 595/04 che sono propedeutici alla gestione del regime delle quote latte e alle attività di verifica e controllo poste in capo alle amministrazioni regionali; Considerato che solo un costante e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al primo acquirente consente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di latte di esplicare i loro effetti a tutela e garanzia dell’equilibrio del mercato; Considerato come dettagliatamente indicato nella nota di apertura di procedimento sopra riportata, che la ditta Latte Padano ha violato l’obbligo di una corretta tenuta della contabilità inerente il regime delle quote latte, con riferimento a diverse fattispecie e per diverse campagne produttive; Dato atto che l’articolo 23 del regolamento 595/04 prevede che il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche solo per una campagna, comporta per l’amministrazione la possibilità di intervenire con la revoca del riconoscimento, fermo restando la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie (cosı̀ come effettuato dalla regione); Considerato il contenuto dell’ordinanza TAR Lombardia – Sezione di Brescia n. 435/05 nella quale si afferma che le norme comunitarie «non subordinano la revoca del riconoscimento della qualifica di primo acquirente alla sussistenza di ripetute misure sanzionatorie esecutive» posto che le violazioni pertinenti l’irregolare tenuta delle scritture contabili «possono autonomamente integrare il presupposto della impugnata revoca anche se prive del requisito di esecutività»; Considerato inoltre, sempre in materia di revoca, che la normativa nazionale di settore stabilisce tra le altre cose che: – «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti [...] in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507» (art. 5 comma 3 d.m. 31 luglio 2003); – «se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge n. 119/03 una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina pertanto la revoca del riconoscimento» (art. 6 comma 9 d.m. 31 luglio 2003); Considerato quindi che la normativa nazionale individua la possibilità di effettuare la revoca oltre che per reiterate violazioni degli obblighi posti in capo all’acquirente (in seguito a reiterazione di violazione ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) anche a seguito di ripetute violazioni, in uno stesso periodo di commercializzazione, degli obblighi sanciti dall’articolo 5 comma 5 della legge 119/03 tra i quali rientra l’obbligo di versamento del prelievo mensile; Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Cooperativa Latte Padano p. IVA 01142150190; Considerato: – che l’articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»; – che l’articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge; – che l’articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l’ac- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2165 – quirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 68410 del 26 novembre 1997 (e successive modifiche) alla ditta Cooperativa Latte Padano p. IVA 01142150190, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 26433 del 19 dicembre 2007; la revoca decorre dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 2. di procedere alla cancellazione della ditta Cooperativa Latte Padano p. IVA 01142150190 dall’Albo regionale dei primi acquirente riconosciuti sempre con decorrenza dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Cooperativa Latte Padano p. IVA 01142150190 e al legale rappresentate della stessa; 4. di procedere, in applicazione dei disposti di cui all’articolo 4 comma 3 della legge 119/03, a dare comunicazione ai produttori che risultano conferire latte alla ditta Cooperativa Latte Padano p. IVA 01142150190 dei contenuti del presente provvedimento; 5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale. Il direttore generale Direzione Generale Agricoltura: Umberto Benezzoli [BUR20080135] [4.3.2] D.d.g. 11 giugno 2008 - n. 6098 Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta La Leonessa p. IVA 01142140191 IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dal 1 aprile 2008, il Regolamento 1788/2003; Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni; Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il decreto 70757 del 23 dicembre 1997 con il quale alla ditta «La Leonessa p. IVA 01142140191» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all’Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 346; Considerato che con nota prot. 26451 del 19 dicembre 2007 è stato comunicato alla ditta La Leonessa l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, cosı̀ specificatamente dettagliati: Campagna di commercializzazione 1997/1998 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione per non aver proceduto alla vidimazione del registro dei conferimenti di latte dai produttori di cui al Reg. CE 539/93 art. 7 lettera c) in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10 comma 6 del d.P.R. 569/93; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – violazione dell’obbligo di procedere alla restituzione, a compensazione avvenuta, degli importi trattenuti in eccesso, comprensivi degli interessi, cosı̀ come previsto dall’art. 5 comma 8 della l. 468/92, dall’art. 12 comma 2 del d.P.R. 569/93 e dalla l. 118/99 art. 1 comma 18; violazioni sanzionate con decreto n. 4407 del 12 marzo 2002 regolarmente notificato; Campagna di commercializzazione 1998/1999 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 paragrafo 1 (tenuto conto dell’art. 9 terzo periodo) del Regolamento CEE 536/93 in quanto al momento del controllo l’acquirente non è stato in grado di esibire gli originali delle distinte di trasporto del latte (di cui all’articolo 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Regolamento CEE 536/93); – violazione dell’obbligo di effettuare prelievi sul latte consegnato ai fini del calcolo di tenore di materia grassa, cosı̀ come previsto dal Regolamento CEE 53/93 art. 7 paragrafo 1 lettera c) (tenuto conto dell’articolo 9 comma 3) e dal d.P.R. 569/93 art. 8; – violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione per non aver proceduto alla vidimazione del registro dei conferimenti di latte dai produttori di cui al Reg. CE 539/93 art. 7 lettera c) in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10 comma 6 del d.P.R. 569/93; – violazione dell’obbligo di procedere alla restituzione, a compensazione avvenuta, degli importi trattenuti in eccesso, comprensivi degli interessi, cosı̀ come previsto dall’art. 5 comma 8 della l. 468/92, dall’art. 12 comma 2 del d.P.R. 569/93 e dalla l. 118/99 art. 1 comma 18; violazioni sanzionate con decreto n. 4435 del 12 marzo 2002 regolarmente notificato; con sentenza n. 16/05 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. La sentenza è stata opposta in Cassazione che ha cassato la sentenza di primo grado. Campagna di commercializzazione 1999/2000 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di consentire l’accesso presso le proprie sedi e i propri impianti ai funzionari addetti ai controlli relativamente all’applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte nonché dell’obbligo di consentire l’esame della contabilità e della documentazione commerciale ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 8 comma 3 della l. 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 4356 del 17 marzo 2003; con sentenza n. 12/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. Campagna di commercializzazione 2001/2002 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione per non aver proceduto alla vidimazione del registro dei conferimenti di latte dai produttori di cui al Reg. CE 539/93 art. 7 lettera c) in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10 comma 6 del d.P.R. 569/93; – violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 468/92 e dalla l. 79/00; violazioni sanzionate con decreto n. 175 del 15 gennaio 2004, notificato nei termini di legge; Considerato inoltre che con la medesima nota è stata contestata la violazione dell’obbligo di procedere al versamento mensile di cui all’articolo 5 comma 2 della legge 119/03 e specificatamente: – verbale n. 3103/prelievogiugno/0708 del 5 settembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di giugno 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3103/prelievoluglio/0708 del 10 ottobre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di luglio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3103/prelievoagosto/0708 dell’8 novembre 2007: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2166 – contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di agosto 2007 – campagna produttiva 2007/2008; Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta La Leonessa ha inviato una nota con la quale chiede di essere ascoltato; Preso atto che in data 3 marzo 2008 (come da verbale n. 346/procrevoca/08) si è svolta l’audizione della suddetta ditta nel corso della quale il rappresentante della ditta: – ha evidenziato che il signor Plebani è legale rappresentante della cooperativa la Leonessa dal marzo 2002; – ha chiesto di poter prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo di cui trattasi; Considerato che il funzionario regionale si è riservato di valutare la richiesta avanzata; Preso atto che con nota 4963 del 5 marzo 2008 la D.G. Agricoltura ha cosı̀ risposto alla richiesta di accesso agli atti: «si evidenzia come gli stessi siano già nella disponibilità dei soggetti coinvolti trattandosi da un lato di atti amministrativi regolarmente notificati sia al legale rappresentante che alla ditta e dall’altro di provvedimenti giurisdizionali conseguenti a giudizi instaurati da codesta ditta. In conseguenza di ciò non si procederà alla trasmissione di quanto richiesto invitando codesta ditta a produrre memorie o a chiedere di essere ascoltata entro il 14 marzo p.v. (al numero di fax 02/67658050) per consentire alla scrivente di acquisire tutti gli elementi necessari alla definizione del procedimento medesimo»; Dato atto che a seguito della succitata nota della Regione Lombardia il legale rappresentante della ditta, in data 14 marzo 2008, ha inviato una nuova richiesta di audizione, chiedendo che la stessa venisse fissata in data non antecedente al 21 aprile 2008 e che nessuna considerazione veniva invece formulata in merito alla nota prot. n. 4963 del 5 marzo 2008; Preso atto che, con nota prot. n. 5777 del 17 marzo 2008 (ricevuta dagli interessati in data 27 marzo 2008) la regione Lombardia fissava la data della nuova audizione per il giorno lunedı̀ 21 aprile 2008 (come da richiesta); Considerato che in data venerdı̀ 18 aprile 2008 (ore 17.33) il legale rappresentante della ditta inviava un fax chiedendo di fissare una nuova audizione previa evasione della richiesta di documentazione relativa al procedimento; Preso atto che alla suddetta richiesta la Regione Lombardia aveva già risposto con nota prot. n. 4963 del 5 marzo 2008; Ritenuto quindi evidente l’intento dilatorio della ditta in questione, in merito alla chiusura del procedimento, e ritenuto quindi di procedere comunque alla definizione del procedimento di cui trattasi sulla base degli elementi di cui dispone l’amministrazione; Considerato in merito all’obbligo di versamento del prelievo che la norma comunitaria prevede (art. 11 reg. 1788/2003) che «gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo e versano l’importo dovuto all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 23 paragrafo 2». E ancora il regolamento 595/2004 all’articolo 15 stabilisce che «l’acquirente versa all’autorità competente l’importo da lui dovuto secondo le modalità stabilite dallo Stato membro»; Considerato, sempre in merito all’obbligo di versamento, che la norma comunitaria, «per garantire il funzionamento efficace del regime» individua espressamente nei primi acquirenti i soggetti deputati alla riscossione del prelievo dovuto dai produttori per conto degli Stati membri, cosı̀ come ribadito dal TAR Veneto «... ciò non porta ad escludere che sussista a suo carico (dell’acquirente) l’onere di provvedere al prelievo e al conseguente versamento della somma cosı̀ individuata; [...] rimane infatti indiscusso il ruolo affidato agli acquirenti dal regolamento che attribuisce l’onere del prelievo all’acquirente che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie e che dovrà farsi carico del successivo versamento delle somme cosı̀ prelevate dai produttori che hanno oltrepassato il limite quantitativo annuale di riferimento» (TAR Veneto sentenza 1288/07); Considerato che il Consiglio di Stato (Ordinanza 1242/08 più altre) ha correlato la possibilità di mantenimento della qualifica di Primo Acquirente, revocata dall’amministrazione competente, al rispetto dell’obbligo di versare il prelievo supplementare dovuto dai produttori, obbligo la cui violazione era stata contestata; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Visto il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relativa alla contestazione della violazione dell’obbligo di versamento del prelievo supplementare effettuato dalla ditta Cooperativa Leonessa in relazione ai verbali di contestazione n. 3103/prelievogiugno/ 0708, n. 3103/prelievoluglio/0708, n. 3103/prelievoagosto/0708 per un totale di C 6.000,00; Considerato però che la ditta in questione non ha mai provveduto al versamento del prelievo mensile dovuto per i mesi oggetto del presente procedimento per un totale di C 737.112,58 senza giustificare tale omesso versamento e che in proposito l’articolo 5 comma 5 della legge 119/03 prevede espressamente che al di là della sanzione amministrativa irrogata per mancato versamento rimanga «fermo l’obbligo del versamento del prelievo supplementare»; Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa comunitaria di settore (art. 13 del regolamento 1392/01 cosı̀ come sostituito dall’art. 23 del regolamento 595/04) stabilisce che: «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l’acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1); – tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3): • revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato articolo 23; • revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore; Considerato che tra i requisiti abilitanti al ruolo di Primo Acquirente stabiliti dalla norma comunitaria c’è quello relativo alla attività di contabilizzazione con specifico riferimento: – alle quantità di latte acquistato sia dai produttori che da altri soggetti che deve essere rendicontata, con l’utilizzo degli appositi modelli e procedure, allo stato membro; – alla tenuta dei documenti e dei registri dettagliatamente indicati nell’articolo 24 del citato regolamento 595/04 che sono propedeutici alla gestione del regime delle quote latte e alle attività di verifica e controllo poste in capo alle amministrazioni regionali; Considerato che solo un costante e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al Primo Acquirente consente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di latte di esplicare i loro effetti a tutela e garanzia dell’equilibrio del mercato; Considerato, come dettagliatamente indicato nella nota di apertura di procedimento sopra riportata, che la ditta La Leonessa ha violato l’obbligo di una corretta tenuta della contabilità inerente il regime delle quote latte, con riferimento a diverse fattispecie e per diverse campagne produttive; Dato atto che l’articolo 23 del regolamento 595/04 prevede che il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche solo per una campagna, comporta per l’amministrazione la possibilità di intervenire con la revoca del riconoscimento, fermo restando la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie (cosı̀ come effettuato dalla regione); Considerato il contenuto dell’ordinanza TAR Lombardia – Sezione di Brescia n. 435/05 nella quale si afferma che le norme comunitarie «non subordinano la revoca del riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente alla sussistenza di ripetute misure sanzionatorie esecutive» posto che le violazioni pertinenti l’irregolare tenuta delle scritture contabili «possono autonomamente integrare il presupposto della impugnata revoca anche se prive del requisito di esecutività»; Considerato inoltre, sempre in materia di revoca che la normativa nazionale di settore stabilisce tra le altre cose che: – «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti [...] in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507» (art. 5 comma 3 d.m. 31 luglio 2003); – «se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge n. 119/03 una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina pertanto la revoca del riconoscimento» (art. 6 comma 9 d.m. 31 luglio 2003); Considerato quindi che la normativa nazionale individua la possibilità di effettuare la revoca oltre che per reiterate violazioni degli obblighi posti in capo all’acquirente (in seguito a reiterazio- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2167 – ne di violazione ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) anche a seguito di ripetute violazioni, in uno stesso periodo di commercializzazione, degli obblighi sanciti dall’articolo 5 comma 5 della legge 119/03 tra i quali rientra l’obbligo di versamento del prelievo mensile; Preso atto inoltre, con riferimento alla revoca del riconoscimento per violazione degli obblighi posti in capo al Primo Acquirente, che sempre il TAR Veneto – sentenza 1288/07 recita che la revoca«risulta legittima in quanto basata sull’accertata violazione degli obblighi derivanti dal possesso di tale qualifica»; Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta La Leonessa p. IVA 01142140191; Considerato: – che l’articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»; – che l’articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge; – che l’articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l’acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 70757 del 23 dicembre 1997 (e successive modifiche) alla ditta La Leonessa p. IVA 01142140191, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 26366 del 19 dicembre 2007; la revoca decorre dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 2. di procedere alla cancellazione della ditta La Leonessa p. IVA 01142140191 dall’Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti sempre con decorrenza dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta La Leonessa p. IVA 01142140191 e al legale rappresentate della stessa; 4. di procedere, in applicazione dei disposti di cui all’articolo 4 comma 3 della legge 119/03, a dare comunicazione ai produttori che risultano conferire latte alla ditta La Leonessa p. IVA 01142140191 dei contenuti del presente provvedimento; 5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale. Il direttore generale Direzione Generale Agricoltura: Umberto Benezzoli [BUR20080136] [4.3.2] D.d.g. 11 giugno 2008 - n. 6099 Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta cooperativa Padania Latte p. IVA 01156790196 IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall’1 aprile 2008, il Regolamento 1788/2003; Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il decreto 68258 dell’11 settembre 1998 con il quale alla ditta «Cooperativa Padania Latte p. IVA 01156790196» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all’Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 362; Considerato che con nota prot. 26366 del 19 dicembre 2007 è stato comunicato alla ditta Cooperativa Padania latte l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, cosı̀ specificatamente dettagliati: Campagna di commercializzazione 1998/1999 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 4443 del 12 marzo 2002; con sentenza n. 59/04 il Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di Treviglio ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando la sanzione irrogata dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. Campagna di commercializzazione 1999/2000 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 4336 del 14 marzo 2003; con sentenza n. 374/05 il Tribunale di Bergamo ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando la sanzione irrogata dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. Campagna di commercializzazione 2000/2001 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 4513 del 18 marzo 2003; con sentenza n. 12595/03 il Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di Treviglio ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando la sanzione irrogata dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. Campagna di commercializzazione 2001/2002 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; – violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 par. 1 lettere c) ed e) (tenuto conto dell’art. 9 terzo periodo) del Regolamento (CEE) 536/93 in quanto è stata effettuata una non corretta rettifica del quantitativo di latte consegnato per più produttori; – violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 par. 1 lettere c) ed e) (tenuto conto dell’art. 9 – terzo periodo) del Regolamento (CEE) 536/93 in quanto non è stato correttamente calcolato l’importo da trattenere per più produttori; violazioni sanzionate con decreto n. 16864 del 10 ottobre 2003; con sentenza n. 5027/04 il Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di Treviglio ha parzialmente rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando la Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2168 – sanzione irrogata per mancata trattenuta dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura e annullando quelle per errata contabilità. La suddetta sentenza risulta opposta in Cassazione; Considerato inoltre che con la medesima nota è stata contestata la violazione dell’obbligo di procedere al versamento mensile di cui all’articolo 5 comma 2 della legge 119/03 e specificatamente: – verbale n. 3516/prelievoaprile/0708 del 23 luglio 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di aprile 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3516/prelievomaggio/0708 del 7 agosto 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di maggio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3516/prelievogiugno/0708 del 5 settembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di giugno 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3516/prelievoluglio/0708 del 10 ottobre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di luglio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3516/prelievoagosto/0708 dell’8 novembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di agosto 2007 – campagna produttiva 2007/2008; Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta Cooperativa Padania Latte ha inviato una nota con la quale chiede di essere ascoltato; Preso atto che in data 3 marzo 2008 (come da verbale n. 362/procrevoca/08) si è svolta l’audizione della suddetta ditta nel corso della quale il rappresentante della ditta ha chiesto di avere copia di tutti gli atti amministrativi riservandosi di chiedere una nuova audizione e di depositare memorie difensive all’ottenimento di quanto richiesto; Considerato che il funzionario regionale si è riservato di valutare la richiesta avanzata; Preso atto che con nota 4972 del 5 marzo 2008 la D.G. Agricoltura ha cosı̀ risposto alla richiesta di accesso agli atti: «si evidenzia come gli stessi siano già nella disponibilità dei soggetti coinvolti trattandosi da un lato di atti amministrativi regolarmente notificati sia al legale rappresentante che alla ditta e dall’altro di provvedimenti giurisdizionali conseguenti a giudizi instaurati da codesta ditta. In conseguenza di ciò non si procederà alla trasmissione di quanto richiesto invitando codesta ditta a produrre memorie o a chiedere di essere ascoltata entro il 14 marzo p.v. (al numero di fax 02/67658050) per consentire alla scrivente di acquisire tutti gli elementi necessari alla definizione del procedimento medesimo»; Dato atto che a seguito della succitata nota della Regione Lombardia il legale rappresentante della ditta, in data 14 marzo 2008, ha inviato una nuova richiesta di audizione, chiedendo che la stessa venisse fissata in data non antecedente al 21 aprile 2008 e che nessuna considerazione veniva invece formulata in merito alla nota prot. n. 4972 del 5 marzo 2008; Preso atto che, con nota prot. n. 5751 del 17 marzo 2008 (ricevuta dagli interessati in data 27 marzo 2008) la regione Lombardia fissava la data della nuova audizione per il giorno lunedı̀ 21 aprile 2008 (come da richiesta); Considerato che in data venerdı̀ 18 aprile 2008 il legale rappresentante della ditta inviava un fax chiedendo di fissare una nuova audizione previa evasione della richiesta di documentazione relativa al procedimento; Preso atto che alla suddetta richiesta la Regione Lombardia aveva già risposto con nota prot. n. 4972 del 5 marzo 2008; Ritenuto quindi evidente l’intento dilatorio della ditta in questione, in merito alla chiusura del procedimento, e ritenuto quindi di procedere comunque alla definizione del procedimento di cui trattasi sulla base degli elementi di cui dispone l’amministrazione; Considerato in merito all’obbligo di versamento del prelievo che la norma comunitaria prevede (art. 11 Reg. 1788/2003) che «gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo e versano l’importo dovuto all’organismo competente dello Stato membro, Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 23 paragrafo 2». E ancora il regolamento 595/2004 all’articolo 15 stabilisce che «l’acquirente versa all’autorità competente l’importo da lui dovuto secondo le modalità stabilite dallo Stato membro»; Considerato, sempre in merito all’obbligo di versamento, che la norma comunitaria, «per garantire il funzionamento efficace del regime» individua espressamente nei primi acquirenti i soggetti deputati alla riscossione del prelievo dovuto dai produttori per conto degli Stati membri, cosı̀ come ribadito dal TAR Veneto «...ciò non porta ad escludere che sussista a suo carico (dell’acquirente) l’onere di provvedere al prelievo e al conseguente versamento della somma cosı̀ individuata; [...] rimane infatti indiscusso il ruolo affidato agli acquirenti dal regolamento che attribuisce l’onere del prelievo all’acquirente che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie e che dovrà farsi carico del successivo versamento delle somme cosı̀ prelevate dai produttori che hanno oltrepassato il limite quantitativo annuale di riferimento» (TAR Veneto sentenza 1288/07); Considerato che il Consiglio di Stato (Ordinanza 1242/08 più altre) ha correlato la possibilità di mantenimento della qualifica di Primo Acquirente, revocata dall’amministrazione competente, al rispetto dell’obbligo di versare il prelievo supplementare dovuto dai produttori, obbligo la cui violazione era stata contestata; Visto il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relativa alla contestazione della violazione dell’obbligo di versamento del prelievo supplementare effettuato dalla ditta Cooperativa Padania Latte in relazione ai verbali di contestazione sopra citati per un totale di C 10.000,00; Considerato però che la ditta in questione non hai mai provveduto al versamento del prelievo mensile dovuto per i mesi oggetto del presente procedimento per un totale di C 779.985,25 senza giustificare tale omesso versamento e che in proposito l’articolo 5 comma 5 della legge 119/03 prevede espressamente che al di là della sanzione amministrativa irrogata per mancato versamento rimanga «fermo l’obbligo del versamento del prelievo supplementare»; Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa comunitaria di settore (art. 13 del Regolamento 1392/01 cosı̀ come sostituito dall’art. 23 del Regolamento 595/04) stabilisce che: – «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l’acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1); – tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3): • revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato articolo 23; • revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore; Considerato che tra i requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente stabiliti dalla norma comunitaria c’è quello relativo alla attività di contabilizzazione con specifico riferimento: – alle quantità di latte acquistato sia dai produttori che da altri soggetti che deve essere rendicontata, con l’utilizzo degli appositi modelli e procedure, allo stato membro; – alla tenuta dei documenti e dei registri dettagliatamente indicati nell’articolo 24 del citato Regolamento 595/04 che sono propedeutici alla gestione del regime delle quote latte e alle attività di verifica e controllo poste in capo alle amministrazioni regionali; Considerato che solo un costante e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al primo acquirente consente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di latte di esplicare i loro effetti a tutela e garanzia dell’equilibrio del mercato; Considerato, come dettagliatamente indicato nella nota di apertura di procedimento sopra riportata, che la ditta Padania Latte ha violato l’obbligo di una corretta tenuta della contabilità inerente il regime delle quote latte, con riferimento a diverse fattispecie e per diverse campagne produttive; Dato atto che l’articolo 23 del Regolamento 595/04 prevede che il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche solo per una campagna, comporta per l’amministrazione la possibilità di intervenire con la revoca del riconoscimento, fermo restando la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie (cosı̀ come effettuato dalla regione); Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2169 – Considerato il contenuto dell’ordinanza TAR Lombardia – Sezione di Brescia n. 435/05 nella quale si afferma che le norme comunitarie «non subordinano la revoca del riconoscimento della qualifica di primo acquirente alla sussistenza di ripetute misure sanzionatorie esecutive» posto che le violazioni pertinenti l’irregolare tenuta delle scritture contabili «possono autonomamente integrare il presupposto della impugnata revoca anche se prive del requisito di esecutività»; Considerato inoltre, sempre in materia di revoca che la normativa nazionale di settore stabilisce tra le altre cose che: – «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti [...] in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507» (art. 5 comma 3 d.m. 31 luglio 2003); – «se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge n. 119/03 una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina pertanto la revoca del riconoscimento» (art. 6 comma 9 d.m. 31 luglio 2003); Considerato quindi che la normativa nazionale individua la possibilità di effettuare la revoca oltre che per reiterate violazioni degli obblighi posti in capo all’acquirente (in seguito a reiterazione di violazione ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) anche a seguito di ripetute violazioni, in uno stesso periodo di commercializzazione, degli obblighi sanciti dall’articolo 5 comma 5 della legge 119/03 tra i quali rientra l’obbligo di versamento del prelievo mensile; Considerato inoltre, con riferimento alla revoca del riconoscimento per violazione degli obblighi posti in capo al primo acquirente, che la sentenza 1288/07 del TAR Veneto recita che la revoca «risulta legittima in quanto basata sull’accertata violazione degli obblighi derivanti dal possesso di tale qualifica»; Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Cooperativa Padania Latte p. IVA 01156790196; Considerato: – che l’articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»; – che l’articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge; – che l’articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l’acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 68258 dell’11 settembre 1998 (e successive modifiche) alla ditta Cooperativa Padania Latte p. IVA 01156790196, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 26366 del 19 dicembre 2007; la revoca decorre dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 2. di procedere alla cancellazione della ditta Cooperativa Padania Latte p. IVA 01156790196 dall’Albo regionale dei primi acquirente riconosciuti sempre con decorrenza dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Cooperativa Padania Latte p. IVA 01156790196 e al legale rappresentate della stessa; 4. di procedere, in applicazione dei disposti di cui all’articolo 4 comma 3 della legge 119/03, a dare comunicazione ai produttori che risultano conferire latte alla ditta Cooperativa Padania Latte p. IVA 01156790196 dei contenuti del presente provvedimento; 5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale. Il direttore generale direzione generale agricoltura: Umberto Benezzoli [BUR20080137] [4.3.2] D.d.g. 11 giugno 2008 - n. 6100 Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 4139 del 15 marzo 2004 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta cooperativa produttori latte della Pianura Padana 4 p. IVA 01146380199 IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall’1 aprile 2008, il Regolamento 1788/2003; Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni; Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari»; Visto il decreto 53891 del 5 marzo 1998 con il quale alla ditta «Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 4 p. IVA 01146380199» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all’Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 352; Considerato che con nota prot. 26463 del 19 dicembre 2007 è stato comunicato alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 4 l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, cosı̀ specificatamente dettagliati: Campagna di commercializzazione 1998/1999 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92; violazione sanzionata con decreto n. 10728 del 10 maggio 2001 regolarmente notificato. Campagna di commercializzazione 1999/2000 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di consentire l’accesso presso le proprie sedi e i propri impianti ai funzionari addetti ai controlli relativamente all’applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte nonché dell’obbligo di consentire l’esame della contabilità e della documentazione commerciale ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 8 comma 3 della l. 468/92; violazione sanzionate con decreto n. 4360 del 17 marzo 2003; con sentenza n. 65/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. Campagna di commercializzazione 2000/2001 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 paragrafo 1 (tenuto conto dell’art. 9 terzo periodo) del Regolamento CEE 536/93 in quanto al momento del controllo l’acquirente non ha esibito le distinte di trasporto del latte (di cui all’articolo 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Regolamento CEE 536/93); – violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2170 – cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92 e della l. 79/00; violazioni sanzionate con decreto n. 4517 del 18 marzo 2003; con sentenza n. 236/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. La suddetta sentenza risulta opposta in Cassazione. Campagna di commercializzazione 2001/2002 – controllo di fine periodo – Violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione di cui all’art. 7 paragrafo 1 (tenuto conto dell’art. 9 terzo periodo) del Regolamento CEE 536/93 in quanto al momento del controllo l’acquirente non ha esibito le distinte di trasporto del latte (di cui all’articolo 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Regolamento CEE 536/93); – violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, cosı̀ come previsto dall’articolo 5, comma 3 e 4, della legge 468/92 e della l. 79/00; violazioni sanzionate con decreto n. 178 del 15 gennaio 2004; con sentenza n. 53/05 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. La suddetta sentenza risulta opposta in Cassazione; Considerato inoltre che con la medesima nota è stata contestata la violazione dell’obbligo di procedere al versamento mensile di cui all’articolo 5 comma 2 della legge 119/03 e specificatamente: – verbale n. 3512/prelievoaprile/0708 del 23 luglio 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di aprile 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3512/prelievomaggio/0708 del 7 agosto 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di maggio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3512/prelievogiugno/0708 del 5 settembre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di giugno 2007 – campagna produttiva 2007/2008; – verbale n. 3512/prelievoluglio/0708 del 10 ottobre 2007: contestazione della violazione dell’obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di luglio 2007 – campagna produttiva 2007/2008; in riferimento ai quali la ditta ha inoltrato il provvedimento n. 1619/2007 del 22 giugno 2007 del Tribunale di Lodi che sospende l’obbligo di versamento del prelievo, da parte del primo acquirente, anche per la campagna 2007/2008; Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del procedimento la ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 4 e il suo legale rappresentante hanno inviato una memoria difensiva (prot. n. 2978 del 6 febbraio 2008) chiedendo di essere ascoltati; Preso atto che in data 5 marzo 2008 (come da verbale n. 352/procrevoca/08) si è svolta l’audizione della suddetta ditta nel corso della quale la stessa si è riportata ai contenuti della memoria difensiva integrandola ulteriormente; Visti ed esaminati sia la memoria difensiva che il verbale di audizione e svolte, in merito ai contenuti degli stessi, le considerazioni di seguito riportate: – Circa l’insussistenza dell’obbligo di effettuare la trattenuta cosı̀ come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 26435 del 12 dicembre 2006: vero è che la Corte di Cassazione, SS. UU. con la citata sentenza – dissentendo dal precedente orientamento espresso – ha statuito il carattere facoltativo dell’istituto; tuttavia, occorre precisare che tale assunto – in ordine al quale comunque Regione Lombardia intende sollevare questione pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia Europea – non trova applicazione per tutti i rapporti già esauriti sui quali la sentenza nessun effetto può produrre; – Circa l’impossibilità di procedere alla revoca in quanto le violazioni oggetto del procedimento fanno riferimento alla legge 468/92 e non alla legge 119/03: si rileva che la legge 468/92 prima e la legge 119/03 ora rappresentano gli strumenti nazionali di applicazione della normativa comunitaria che, nelle sue evoluzioni, è rimasta sempre vigente; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa comunitaria di settore (art. 13 del Regolamento 1392/01 cosı̀ come sostituito dall’art. 23 del Regolamento 595/04) stabilisce che: – «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l’acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1); – tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3): • revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato articolo 23; • revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore; Considerato che tra i requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente stabiliti dalla norma comunitaria ci sono: – quello relativo alla attività di contabilizzazione con specifico riferimento: • alle quantità di latte acquistato sia dai produttori che da altri soggetti che deve essere rendicontata, con l’utilizzo degli appositi modelli e procedure, allo stato membro; • alla tenuta dei documenti e dei registri dettagliatamente indicati nell’articolo 24 del citato Regolamento 595/04 che sono propedeutici alla gestione del regime delle quote latte e alle attività di verifica e controllo poste in capo alle amministrazioni regionali; – quello relativo alla necessità di garantire la possibilità allo Stato membro di effettuare i controlli previsti dalla legge; Considerato che solo un costante e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al primo acquirente consente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di latte di esplicare i loro effetti a tutela e garanzia dell’equilibrio del mercato; Considerato, come dettagliatamente indicato nella nota di apertura di procedimento sopra riportata, che la ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 4 ha violato l’obbligo di una corretta tenuta della contabilità inerente il regime delle quote latte, con riferimento a diverse fattispecie e per diverse campagne produttive; Considerato inoltre che la ditta, con riferimento alla campagna produttiva 1999/2000 non ha permesso all’autorità competente di effettuare il controllo previsto per legge non consentendo l’accesso né la verifica della documentazione relativa alla gestione del regime delle quote latte; Dato atto che l’articolo 23 del Regolamento 595/04 prevede che il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche solo per una campagna, comporta per l’amministrazione la possibilità di intervenire con la revoca del riconoscimento, fermo restando la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie (cosı̀ come effettuato dalla regione); Considerato in proposito che la ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 4 ha violato due dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria ai fini del rilascio del riconoscimento e specificatamente quello relativo alla corretta contabilizzazione e quello relativo al fatto di consentire il controllo da parte dello Stato membro; Considerato il contenuto dell’ordinanza TAR Lombardia – Sezione di Brescia n. 435/05 nella quale si afferma che le norme comunitarie «non subordinano la revoca del riconoscimento della qualifica di primo acquirente alla sussistenza di ripetute misure sanzionatorie esecutive» posto che le violazioni pertinenti l’irregolare tenuta delle scritture contabili «possono autonomamente integrare il presupposto della impugnata revoca anche se prive del requisito di esecutività»; Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 4 p. IVA 01146380199; Considerato: – che l’articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»; – che l’articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2171 – – che l’articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l’acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 53861 del 5 marzo 1998 (e successive modifiche) alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 4 p. IVA 01146380199, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 26463 del 19 dicembre 2007; la revoca decorre dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 2. di procedere alla cancellazione della ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 4 p. IVA 01146380199 dall’Albo regionale dei primi acquirente riconosciuti sempre con decorrenza dal 45º giorno successivo alla data di notifica del presente decreto; 3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 4 p. IVA 01146380199 e al legale rappresentate della stessa; 4. di procedere, in applicazione dei disposti di cui all’articolo 4 comma 3 della legge 119/03, a dare comunicazione ai produttori che risultano conferire latte alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 4 p. IVA 01146380199 dei contenuti del presente provvedimento; 5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale. Il direttore generale direzione generale agricoltura: Umberto Benezzoli [BUR20080138] [4.3.0] D.d.s. 26 giugno 2008 - n. 6917 Disposizioni applicative del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 di lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI FITOSANITARI E ASSISTENZA ALLE IMPRESE Vista la direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e successive modificazioni; Vista la decisione della Commissione n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità del cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; Visto il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 relativo all’attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143 recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale»; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2007 «Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008; Dato atto che il decreto ministeriale prevede tra l’altro che i Servizi fitosanitari regionali accertino annualmente la presenza dell’insetto nei territori di loro competenza, delimitando, ai sensi degli articoli 8 e 9, le zone infestate definendole come «focolaio» o «insediamento» e prescrivano le misure fitosanitarie da adottare per l’eradicazione o il contenimento con particolare riferimento alla necessità di evitare la diffusione del cinipide con il materiale di moltiplicazione; Visti i risultati del monitoraggio e la verifica delle segnalazioni pervenute al Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del decreto ministeriale 30 ottobre 2007; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Considerato che, al momento, la presenza di questo insetto è localizzata in zone delimitate dei comuni di Albino (Val Seriana, Bergamo), Esine (Val Camonica, Brescia), Bagolino (Val Caffaro, Brescia), Ternate e Venegono Superiore (Varese); Considerato che nei comuni sopra citati il Dryocosmus kuriphilus è presente in superfici boschive eterogenee e che, sulla base delle osservazioni condotte e dell’attuale stato delle infestazioni, non si ritiene sia possibile attuare efficaci azioni di eradicazione; Considerato peraltro necessario definire le zone delimitate omogenee ai sensi dell’articolo 9, comma 1, paragrafi a) e b) e comma 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 anche per applicare le misure di cui all’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto; Definite quindi le zone delimitate omogenee, cosı̀ come indicato nell’articolo 9, comma 1, paragrafi a) e b) e comma 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 2007, comprendenti i comuni riportati negli allegati cartografici 1 e 2 parte integrante del presente decreto; Rilevato che è necessario attuare all’interno di tali zone misure ufficiali ai sensi dell’art. 10, comma 1 del decreto ministeriale sopra citato; Dato atto che le funzioni del Servizio fitosanitario regionale sono svolte dalla Struttura Servizi Fitosanitari e Assistenza alle Imprese della D.G. Agricoltura; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta Per le motivazioni espresse nelle premesse 1. è istituita una zona d’insediamento ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 comprende i seguenti comuni: PROVINCIA DI BERGAMO: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant’Alessandro, Albino, Algua, Alzano Lombardo, Aviatico, Azzano San Paolo, Azzone, Bagnatica, Bergamo, Berzo San Fermo, Bianzano, Bolgare, Borgo di Terzo, Bossico, Bracca, Brusaporto, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Casazza, Casnigo, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Castro, Cavernago, Cazzano Sant’Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chiuduno, Clusone, Colere, Colzate, Cornalba, Costa di Mezzate, Costa di Serina, Costa Volpino, Credaro, Endine Gaiano, Entratico, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fonteno, Foresto Sparso, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gorlago, Gorle, Gorno, Grassobbio, Grone, Grumello del Monte, Leffe, Lovere, Luzzana, Monasterolo del Castello, Montello, Nembro, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Orio al Serio, Parre, Parzanica, Pedrengo, Peia, Pianico, Piario, Ponte Nossa, Ponteranica, Pradalunga, Predore, Premolo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Rovetta, San Paolo d‘Argon, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Selvino, Seriate, Solto Collina, Songavazzo, Sorisole, Sovere, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Telgate, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Trescore Balneario, Vertova, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villa d’Ogna, Villa di Serio, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio, Zanica, Zogno; PROVINCIA DI BRESCIA: Anfo, Angolo Terme, Artogne, Bagolino, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Bovegno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Capovalle, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Cividate Camuno, Collio, Darfo Boario Terme, Esine, Gardone Riviera, Gargnano, Gianico, Idro, Irma, Lavenone, Limone sul Garda, Losine, Lozio, Magasa, Malegno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Prestine, Provaglio Val Sabbia, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Valvestino, Vestone, Vobarno; 2. è istituita una zona d’insediamento ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 che comprende i seguenti Comuni: PROVINCIA DI VARESE: Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brinzio, Brunello, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadrezzate, Cairate, Cantello, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Castello Cabiaglio, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2172 – Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Duno, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Marnate, Masciago Primo, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Orino, Osmate, Porto Ceresio, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Samarate, Sangiano, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino; PROVINCIA DI COMO: Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bregnano, Bulgarograsso, Cadorago, Cagno, Carbonate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Como, Cucciago, Drezzo, Faloppio, Fenegrò, Fino Mornasco, Gironico, Grandate, Guanzate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Maslianico, Montano Lucino, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Parè, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Turate, Uggiate-Trevano, Valmorea, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia; PROVINCIA DI MILANO: Rescaldina; 3. è vietato spostare al di fuori delle zone d’insediamento definite ai precedenti punti 1 e 2 e rappresentate negli allegati 1 e 2, parte integrante del presente decreto, rami recisi, fronde per ornamento e materiali di moltiplicazione di Castanea spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, paragrafo b) del decreto ministeriale 30 ottobre 2007; 4. è vietato spostare al di fuori dei comuni di Ternate (Varese), Venegono Superiore (Varese), Albino (Bergamo), Bagolino (Brescia) e Esine (Brescia) rami recisi, fronde per ornamento e materiali di moltiplicazione di Castanea spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 2007; 5. in presenza di piante sintomatiche, in qualunque circostanza reperite all’interno dei comuni appartenenti alle zone d’insediamento sopra riportate ai punti 1 e 2, è facoltà del Servizio fitosanitario regionale imporre la loro distruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto 30 ottobre 2007; 6. ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 è fatto obbligo ai vivaisti e agli operatori professionali di notificare, in fase di commercializzazione, sia al Servizio fitosanitario della Regione Lombardia sia al Servizio fitosanitario competente per il territorio di destinazione, ogni movimentazione di piante e materiali di moltiplicazione, compresi i dati identificativi degli acquirenti; 7. ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del decreto 30 ottobre 2007, i vegetali di castagno originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità all’articolo 4 del suddetto decreto, ad eccezione dei frutti e delle sementi, possono essere spostati dal loro luogo di produzione, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali, solo se accompagnati da un passaporto delle piante conformemente al d.lgs. n. 214/2005; 8. fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale il mancato rispetto delle norme sopra richiamate è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del d.lgs. n. 214/2005. 9. si dispone la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente della struttura servizi fitosanitari e assistenza alle imprese: Vitaliano Peri Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2173 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2174 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia [BUR20080139] Y [4.3.0] Com.r. 17 luglio 2008 - n. 133 Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2175 – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 214 «Pagamenti agroambientali» – Spostamento della pubblicazione del provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento per la campagna 2008 La pubblicazione del provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento per la Misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, relativamente alla campagna 2008, prevista dal d.d.u.o. n. 7920 del 4 luglio 2008 per la data odierna, è rimandata al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 Serie Ordinaria dell’11 agosto 2008. Si informa che tale provvedimento costituisce comunicazione ai richiedenti dell’ammissione al finanziamento ai sensi della legge 241/1990. Il dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione interventi per le filiere Agroindustriali e lo Sviluppo Rurale: Giorgio Bonalume D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica [BUR20080140] [4.6.4] Com.r. 7 luglio 2008 - n. 129 Elenco candidati idonei Guida turistica e Accompagnatore turistico – Bandi 2007 espletati dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA BANDI 2007 ESPLETATI DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO N. COGNOME NOME NATO/A IL 1 CRIBELLATI MONICA MILANO 22/09/1967 LINGUA/E INGLESE/FRANCESE PROV. SO 2 DE STEFANI DEBORA CHIAVENNA 02/06/1985 TEDESCO/RUSSO SO 3 FANCHI CRISTIAN TIRANO 30/01/1976 SPAGNOLO SO 4 LAZZERI LAURA VALDIDENTRO 07/04/1946 INGLESE SO 5 STOPPANI STEFANIA TIRANO 08/09/1965 TEDESCO/INGLESE SO ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO BANDI 2007 ESPLETATI DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO N. COGNOME NOME NATO/A 1 GIANONCELLI MARISTELLA SONDRIO IL LINGUA/E ABILITATI PRESSO PROV. 01/07/1982 INGLESE SO D.G. Artigianato e servizi [BUR20080141] [4.5.0] Com.r. 14 luglio 2008 - n. 131 Bando 2008 per il riconoscimento di contributi alle imprese artigiane della lombardia per l’innovazione finalizzata al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa, nell’ambito delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia alle Camere di Commercio I.A.A., con d.g.r. n. 6875 del 16 novembre 2001 nelle materie di cui all’articolo 14 della l.r. n. 17 del 20 marzo del 1990 e rinnovate con d.g.r. 3471 del 7 novembre 2006 Al fine di promuovere il risanamento e la tutela ambientale, la Regione Lombardia tramite il sistema camerale lombardo rinnova anche per l’anno 2008 il sostegno alle imprese artigiane affinché queste possano conciliare esigenze di produttività e qualità con il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. A questo proposito, la Regione Lombardia tramite il sistema camerale lombardo mette a disposizione delle imprese artigiane contributi per incentivare la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento ambientale, attraverso innovazioni di processo produttivo. Il presente avviso si inserisce nell’ambito delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia alle Camere di Commercio I.A.A.(con d.g.r. n. 2951 del 29 dicembre 2000 in attuazione della l.r. n. 1/2000 e con d.g.r. n. 6875 del 16 novembre 2001) nelle materie di cui all’articolo 14 della l.r. n. 17 del 20 marzo del 1990. Il direttore generale artigianato e servizi: Francesca Borgato ——— • ——— Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2176 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 LOGO CCIAA Artigianato e Servizi BANDO Contributi alle imprese artigiane della Lombardia per l’introduzione di innovazione nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa FINALITÀ La Regione Lombardia e le Camere di Commercio rinnovano il loro sostegno alle imprese artigiane, affinché queste possano conciliare esigenze di produttività e qualità con il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente (1). A questo proposito mettono a disposizione delle imprese artigiane contributi per l’introduzione di innovazione nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria del «de minimis» (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea – serie L n. 379 del 28 dicembre 2006). BENEFICIARI Possono presentare domanda di contributo: 1) imprese artigiane (2), iscritte all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane presso le Camere di Commercio della Lombardia, con sede produttiva in Lombardia; 2) consorzi, società consortili, cooperative, iscritte alla Sezione Separata dell’Albo Provinciale delle imprese artigiane presso le Camere di Commercio della Lombardia con sedi produttive in Lombardia. Sono escluse le imprese e le forme associative operanti in settori economici dichiarati esclusi dagli aiuti di Stato in base al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea – serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. CONTRIBUTI PREVISTI La somma complessiva disponibile è di A 950.000,00 eventualmente incrementabile con risorse derivanti da economie, revoche, rinunce. I contributi, in conto capitale e a fondo perduto, legati a progetti innovativi, sono previsti nella misura seguente: • per le singole imprese artigiane il 25% della spesa ammissibile al netto dell’IVA; • per i consorzi artigiani il 30% della spesa ammissibile al netto dell’IVA. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni: l’impresa, pertanto, non deve aver già ricevuto per lo stesso investimento altri tipi di finanziamenti e facilitazioni concessi da amministrazioni pubbliche (3). INVESTIMENTI INNOVATIVI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO Ammontare dell’investimento L’impresa deve effettuare un investimento con un importo minimo di A 15.000,00, al netto dell’IVA. Progetti d’investimento ammissibili 1) Conseguimento di certificazioni ambientali europee/internazionali/nazionali quali ad esempio: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO, ecc.; 2) realizzazione di impianti innovativi di produzione di energia, funzionali al processo produttivo artigiano, da fonti rinnovabili; 3) introduzione di tecnologie innovative che riducano, all’interno e all’esterno dell’azienda, l’impatto ambientale del processo produttivo in termini di emissioni d’aria, acqua, rifiuti, rumore e risparmio energetico; 4) introduzione di soluzioni innovative volte al risparmio di materie prime o all’impiego di materie prime meno inquinanti o sostanze non pericolose; 5) introduzione di tecnologie innovative per la riduzione degli scarti di lavorazione e per la trasformazione di scarti/rifiuti in materie secondarie riutilizzabili all’interno dello stesso ciclo produttivo. (1) Il presente Bando si inserisce nell’ambito delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia alle Camere di Commercio con d.g.r. n. 2951 del 29 dicembre 2000 in attuazione della l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000 nelle materie di cui all’articolo 14 della l.r. n. 17 del 20 marzo 1990. I nuovi indirizzi e criteri per l’attuazione della delega alle Camere di Commercio della Lombardia in materia d’interventi di sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa artigiana, per il triennio 2006-2008 sono stati definiti con d.g.r. n. 8/3471 del 7 novembre 2006 pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 20 novembre 2006. (2) Ai sensi della legge n. 443 del 8 agosto 1985 «Legge Quadro per l’Artigianato» pubblicata in G.U. n. 199 del 24 agosto del 1985, e della legge n. 133 del 20 maggio 1997 «Modifiche all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice» pubblicata in G.U. n. 116 del 21 maggio 1997. (3) Art. 44 della legge della Regione Lombardia n. 17 del 20 marzo 1990: «Divieto di cumulo dei contributi per il finanziamento delle medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari». Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2177 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Per ogni tipo d’intervento deve essere quantificato il grado di riduzione dell’inquinamento, l’innovatività e confrontata la situazione precedente e successiva all’investimento. I progetti d’investimento devono essere conformi con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia. • Non sono ammessi investimenti per adeguarsi, rispettare, raggiungere obblighi e limiti di legge. • Non sono ammessi gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto (tetti, coperture e relativi rifacimenti). • Non sono ammessi investimenti per acquisto di mezzi di trasporto. Spese ammissibili e tempi di realizzazione degli investimenti Si considerano ammissibili le spese sostenute per: • acquisto di nuovi impianti (4) destinati al miglioramento ambientale; • acquisto di nuove strutture (5) e attrezzature per la realizzazione degli interventi di cui alla voce «Progetti di investimento ammissibili»; • oneri accessori indispensabili per garantire la funzionalità degli impianti, compresi i lavori effettuati direttamente dall’azienda opportunamente documentati (fino ad un massimo del 20% dell’investimento effettuato); • consulenza tecnica e progettazione solo se connessa al conseguimento di una certificazione. Le spese dovranno essere coerenti con il progetto presentato. Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute e pagate nel periodo compreso tra il 1º aprile 2008 e il 15 luglio 2009 (al netto dell’IVA). Quando presenta la domanda di contributo, l’impresa deve dimostrare di avere già realizzato almeno il 10% dell’investimento (si richiede la presentazione di copia delle fatture quietanzate con timbro e firma del fornitore, data e modalità di pagamento). Leasing: se l’investimento avviene, in tutto o in parte, tramite contratto di leasing (6), il contributo viene calcolato solo sulle spese relative ai canoni pagati al netto dell’IVA e degli oneri finanziari tra il 1º aprile 2008 e il 15 luglio 2009. Anche in questo caso l’impresa deve aver già sostenuto al momento della presentazione della domanda spese pari al 10% del costo dell’investimento con esclusione dell’IVA e degli oneri finanziari (si richiede dichiarazione della Società di leasing). Il contratto di leasing deve essere stipulato nel periodo compreso tra il 1º aprile 2008 e il 15 ottobre 2008. Sono ammissibili le spese relative alla sola quota capitale, con esclusione dell’IVA e di tutti gli altri oneri accessori. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il contributo deve essere richiesto utilizzando apposito modulo compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante (7). Il modulo è disponibile presso: • le sedi delle Camere di Commercio Industria della Lombardia. Il modulo può anche essere scaricato dai siti internet: • di Unioncamere Lombardia (www.unioncamerelombardia.it); • della Regione Lombardia (www.artigianato.regione.lombardia.it); • delle Camere di Commercio lombarde (www.bg.camcom.it, www.bs.camcom.it, www.co.camcom.it, www.cr.camcom.it, www.lc.camcom.it, www.lo.camcom.it, www.mb.camcom.it, www.mi.camcom.it, www.mn. camcom.it, www.pv.camcom.it, www.va.camcom.it, www.so.camcom.it). Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione: 1) articolata relazione descrittiva del progetto di investimento, comprendente gli interventi, i miglioramenti ambientali che ne conseguono (espressi in termini quantitativi) e i tempi di realizzazione (allegato A del modulo di presentazione della domanda); 2) prospetto delle spese sostenute e da sostenere (allegato B del modulo di presentazione della domanda), in particolare: 2.a) rendicontazione di almeno il 10% delle spese già sostenute (copia delle fatture quietanzate con timbro e firma del fornitore, data e modalità di pagamento. Non è ammesso il pagamento in contanti o con modalità contrastanti la normativa vigente). In caso di leasing: copia del contratto di leasing e dichiarazione della società di leasing attestante che l’impresa ha pagato almeno il 10% del costo del bene al netto dell’IVA e degli oneri finanziari. La data delle fatture quietanzate attestanti l’avvenuto pagamento del 10% dell’investimento al momento della presentazione delle domande (e per gli investimenti in leasing la dichiarazione della società di leasing) deve essere compresa nel periodo che va dall’1 aprile 2008 al 15 ottobre 2008; (4) N.B. Per impianti si intende:impianti a tecnologia complessa che riducono in modo determinante una parte significativa delle emissioni, intervenendo sia «a monte» che «a valle» del processo produttivo. Tra essi rientrano pertanto non solo gli impianti di processo in senso stretto (es. cabine di verniciatura, macchine per la lavorazione di parti metalliche, ecc.) ma anche impianti di trattamento delle emissioni (impianti di depurazione delle acque reflue, impianti di trattamento di fumi e polveri, ecc.); impianti anche a tecnologia semplice, che utilizzati per svolgere una quota significativa del processo produttivo principale dell’azienda, determinano un miglioramento significativo delle prestazioni ambientali. (5) Per strutture/attrezzature si intende:tutti quei componenti (es. filtri, cabine insonorizzanti, ecc.), largamente diffusi e disponibili sul mercato e che non necessitano di un’apposita attività di progettazione, introdotti per ridurre una singola fonte di emissione o più fonti senza modificare il funzionamento dell’impianto e dei cicli di produzione. (6) Qualora non venga riportato il piano d’ammortamento del bene, si procederà d’ufficio, applicando il metodo seguente: verrà sottratto il canone anticipato o maxicanone dal costo del bene (riportato al netto nel contratto di locazione finanziaria) ed il risultato lo si dividerà per il numero totale delle mensilità previste dal contratto. Il risultato sarà pari alla quota capitale della singola rata, che verrà moltiplicato per il numero di rate ricadenti nel periodo di ammissibilità del bando. (7) È possibile adempiere al previsto obbligo con le consuete forme di autentica notarile tramite l’ufficiale dell’anagrafe, oppure allegando alla domanda stessa la fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale (d.P.R. 445/2000). Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2178 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 2.b) preventivi delle spese da effettuare timbrati e firmati dal fornitore; 3) documentazione tecnica relativa ai beni acquistati e da acquistare. La richiesta del contributo deve essere presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente dal 15 luglio 2008 al 15 ottobre 2008. La richiesta di contributo può essere spedita con raccomandata A/R e in tal caso fa fede la data del timbro postale. IMPEGNI A CARICO DELL’IMPRESA BENEFICIARIA In caso di ammissione, per beneficiare del contributo, l’impresa si impegna a: 1) realizzare e pagare l’investimento nella sua totalità entro il 15 luglio 2009; 2) trasmettere la rendicontazione alla Camera di Commercio delle spese entro il 30 agosto 2009; 3) non alienare, cedere, cambiare destinazione nei cinque anni successivi alla concessione del contributo i beni acquistati con l’aiuto dello stesso; 4) restituire le eventuali somme indebitamente percepite; 5) non opporsi alle ispezioni, effettuate dalla Camera di Commercio, che potranno avere luogo presso la sede dell’impresa, al fine di verificare l’effettiva realizzazione degli interventi. Documentazione da presentare in caso di riconoscimento del contributo: 1) relazione dei lavori eseguiti, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante; 2) rendicontazione delle spese sostenute (copia delle fatture quietanzate con timbro e firma del fornitore, data e modalità di pagamento. Non è ammesso il pagamento in contanti o con modalità contrastanti la normativa vigente); 3) altra eventuale documentazione richiesta all’atto della comunicazione dell’assegnazione del contributo. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande saranno valutate sulla base della griglia di valutazione allegata (all. 1). Costituiscono requisiti fondamentali per l’ammissione all’istruttoria: • la regolarità formale delle domande; • l’iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane o alla Sezione Separata; • il pagamento del diritto camerale annuale. Non saranno considerate ammissibili le domande di contributo prive dei requisiti richiesti: • non firmate in originale, • sprovviste della relazione descrittiva dell’investimento, • non corredate dalla documentazione relativa al 10% delle spese già sostenute, • con fatture pagate in contanti o con modalità di pagamento contrastanti la normativa vigente. L’assegnazione dei contributi avverrà secondo la graduatoria regionale fino ad esaurimento dei fondi disponibili sul presente bando. In caso di rinunce o revoche subentreranno le imprese rimaste escluse per esaurimento fondi, secondo l’ordine della graduatoria regionale. In caso di slittamento della graduatoria, a parità di punteggio, si darà priorità secondo i seguenti criteri: 1) imprese a prevalente partecipazione femminile (8); 2) imprese a prevalente partecipazione giovanile (8); 3) ordine cronologico di presentazione della domanda alla Camera di Commercio (data e ora). La Camera di Commercio è titolare del bando e responsabile della raccolta delle domande, istruttoria, comunicazione alle imprese ed erogazione dei contributi. La Camera di Commercio si avvale, per la fase tecnica dell’istruttoria, di un apposito Comitato di Valutazione regionale individuato dal Sistema camerale lombardo. Il Comitato di Valutazione regionale esaminerà i progetti e procederà alla formazione di una graduatoria regionale, attribuendo i punteggi, dando priorità agli interventi sopraindicati nel punto «Valutazione delle domande». Ogni Camera di Commercio procederà all’approvazione, per la parte di competenza, della graduatoria regionale. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI L’esito della richiesta di contributo (sia in caso di riconoscimento del contributo, sia in caso di mancato accoglimento) verrà comunicato a cura della Camera di Commercio competente al titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente. (8) Per imprese a «prevalente partecipazione femminile» si intende: – imprese individuali in cui il titolare sia una donna; – società di persone e società cooperative in cui il numero di donne rappresenti almeno il 60% dei componenti della compagine sociale; – società di capitali in cui almeno i due terzi delle quote siano detenuti da donne e l’organo di amministrazione sia composto per almeno i due terzi da donne. Le imprese a «prevalente partecipazione giovanile» sono individuate con le medesime quote di partecipazione di cui sopra e riferite ai giovani; sono considerati giovani i soggetti di età fino a 35 anni compiuti. I requisiti della prevalente partecipazione femminile/giovanile nell’impresa devono sussistere al momento della presentazione della domanda. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2179 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Il contributo riconosciuto verrà erogato in un’unica soluzione dalla Camera stessa all’impresa, quando questa avrà dimostrato di aver terminato la realizzazione dell’investimento, fornendo la documentazione che dimostri che tutti i lavori sono stati eseguiti e che tutte le spese sono state pagate. In caso di investimenti effettuati con contratto di locazione finanziaria, il contributo sarà calcolato ed erogato relativamente ai canoni pagati dall’1 aprile 2008 al 15 luglio 2009. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo degli investimenti non incidono sull’ammontare del contributo riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese il contributo riconosciuto è ridotto in maniera proporzionale. ISPEZIONI E CONTROLLI La Camera di Commercio territorialmente competente può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli a campione presso la sede dei soggetti beneficiari di contributo, al fine di verificare lo stato di attuazione del progetto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dai beneficiari. REVOCA E SANZIONI Il contributo riconosciuto all’impresa sarà revocato nei casi in cui: • il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli indicati nel Bando e nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo ed a quanto dichiarato nella relazione descrittiva del progetto di investimento; • l’intervento non sia stato realizzato entro il termine indicato nella relazione descrittiva del progetto di investimento, salvo il caso di proroga concessa su richiesta scritta opportunamente motivata da parte dell’impresa; • venga riscontrata in sede di verifica della documentazione prodotta l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, oppure documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili. In tal caso sarà applicata una sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari al doppio dell’importo del contributo riconosciuto; • i beni acquistati con il contributo siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione dello stesso, oppure prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso. In caso di revoca del contributo, la somma deve essere restituita direttamente alla Camera di Commercio competente. Nel caso di restituzione a seguito di revoca, anche in misura parziale, di un’agevolazione già liquidata, il soggetto beneficiario versa il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali. Funzionario referente per il Bando nella Camera di Commercio della provincia di .................................................................................................................................................................... Nome e Cognome ................................................................................................................................................................... Telefono .................................................... Fax .................................................... E.mail .................................................... Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2180 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA (ALLEGATO 1) Certificazione (9) TIPO INTERVENTO 䊐 䊐 䊐 䊐 EMAS ISO 14001 ECOLABEL Altre Certificazioni Ambientali di Prodotto Max Punti 30 25 25 20 SUBTOTALE Max 30 punti Impianti innovativi di produzione di energia da fonti rinnovabili (10) TIPO INTERVENTO 䊐 Solare o fotovoltaico 䊐 Eolico 䊐 Biomasse Max Punti Max 20 punti 20 20 5 SUBTOTALE Soluzioni innovative volte al risparmio enegetico e di materie prime e uso di materie prime meno inquinanti e di apparecchiature a minor consumo e/o emissioni TIPO INTERVENTO Max Punti Max 20 punti 䊐 Aria 5 䊐 Acqua 5 䊐 Rumore 5 䊐 Risparmio energetico 10 Risparmio materie prime 10 䊐 Materie prime meno inquinanti e sostanze non pericolose 5 䊐 Riduzione scarti 5 䊐 Riciclaggio scarti 5 䊐 Altro 5 SUBTOTALE Prevenzione o riduzione inquinamento TIPO INTERVENTO Max Punti Max 15 punti 䊐 Prevenzione dell’inquinamento 15 䊐 Riduzione dell’inquinamento 5 SUBTOTALE Completezza della relazione TIPO INTERVENTO Punti Max 5 punti 䊐 Appena sufficiente 1 䊐 Sufficiente 2 䊐 Discreto 3 䊐 Buono 4 䊐 Ottimo 5 SUBTOTALE Quantificazione miglioramenti ambientali TIPO INTERVENTO Punti Max 5 punti 䊐 Appena sufficiente 1 䊐 Sufficiente 2 䊐 Discreto 3 䊐 Buono 4 䊐 Ottimo 5 SUBTOTALE PUNTEGGIO TOTALE (9) In caso si realizzi più di un intervento si attribuisce il punteggio solo ad uno, il più elevato. (10) Gli interventi di utilizzo fonti rinnovabili, prendono sempre anche il punteggio relativo a «risparmio energetico»: punti 1. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2181 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 LOGO CCIAA Artigianato e Servizi BANDO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA PER L’INTRODUZIONE DI INNOVAZIONE NEI PROCESSI E PRODOTTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E PER IL SOSTEGNO AL RISANAMENTO AMBIENTALE NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Camera di Commercio di ............................................................................................................................................................ Spazio riservato alla Camera di Commercio • • • • • • • • Data di ricevimento N. progressivo della domanda Ricevuta da (Cognome e firma) Iscrizione A.I.A o Sezione Separata Regolarità pagamento diritto camerale annuale Relazione descrittiva dell’investimento Prospetto delle spese Documentazione dell’avvenuto investimento per il 10% (fatture quietanzate per il 10% oppure dichiarazione società leasing attestante il pagamento del 10% del bene al netto IVA e oneri) Io sottoscritto/a .............................................. .............................................. .............................................. SI 䊐 NO 䊐 SI 䊐 NO 䊐 SI 䊐 NO 䊐 SI 䊐 NO 䊐 SI 䊐 NO 䊐 PROTOCOLLO CCIAA nome ................................................................... cognome ................................................................... in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale per esteso) ............................................................ ........................................................................................................................................................................................................ 䊐 impresa artigiana 䊐 consorzio/ società consortile/cooperativa Attività .......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ CODICE ATECO 2008 CODICE FISCALE: PARTITA IVA: Persona incaricata dall’impresa di seguire l’iter della pratica di concessione del contributo: Nome e Cognome ......................................................................................................................................................................... Telefono ..................................................... Fax ..................................................... E.mail ...................................................... Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2182 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 䊐 Presa visione del «Bando per il riconoscimento di contributi alle imprese artigiane della Lombardia per l’introduzione di innovazione nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa», promosso dalla Regione Lombardia e dal Sistema Camerale Lombardo 䊐 essendo in regola con diritto camerale annuale; CHIEDO CHE all’impresa da me rappresentata sia riconosciuto un contributo pari a A ................. per la realizzazione dell’investimento pari a A................. (al netto di IVA) che si articola in una o più delle seguenti voci: (barrare il tipo di spesa che sarà effettuata): 䊐 conseguimento di certificazioni ambientali europee/internazionali/nazionali quali ad esempio: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO, ecc.; 䊐 realizzazione di impianti innovativi di produzione di energia, funzionali al processo produttivo artigiano, da fonti rinnovabili; 䊐 introduzione di tecnologie innovative che riducano, all’interno e all’esterno dell’azienda, l’impatto ambientale del processo produttivo in termini di emissioni d’aria, acqua, rifiuti, rumore, e risparmio energetico; 䊐 introduzione di soluzioni innovative volte al risparmio di materie prime o all’impiego di materie prime meno inquinanti o sostanze non pericolose; 䊐 introduzione di tecnologie innovative per la riduzione degli scarti di lavorazione e per la trasformazione di scarti/rifiuti in materie secondarie riutilizzabili all’interno dello stesso ciclo produttivo; a tal fine, consapevole delle sanzioni penali comminate a chi rilascia dichiarazioni mendaci (1) DICHIARO CHE 䊐 l’impresa, da me rappresentata, è iscritta all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio di ................................................................................................................................................................. con il n. .................; 䊐 il consorzio/società consortile/cooperativa, da me rappresentato, è iscritto alla Sezione Separata dell’Albo Provinciale Artigiani della Camera di Commercio di ............................................................................................ con il n. .................; 䊐 l’impresa da me rappresentata non è a prevalente partecipazione femminile o giovanile; 䊐 l’impresa da me rappresentata è a prevalente partecipazione femminile (2); 䊐 l’impresa da me rappresentata è a prevalente partecipazione giovanile (2) 1) l’impresa da me rappresentata è in attività e non è in stato di liquidazione; 2) è in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e ottempera agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti secondo la vigente legislazione; 3) l’impresa da me rappresentata non ha ottenuto altre agevolazioni per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda; 4) l’intervento oggetto del contributo è realizzato nel rispetto delle norme Comunitarie, nazionali, regionali vigenti in materia ambientale; 5) l’intervento per il quale presenta domanda di contributo è già stato realizzato e pagato nella misura del 10%; 6) tutte le informazioni riportate nella domanda e negli allegati corrispondono al vero e che i documenti allegati in copia sono conformi ai rispettivi originali; 7) ho ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 della legge n. 196/2003 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», conosco i miei diritti, come previsti della medesima legge e acconsento alla Comunicazione a terzi dei dati dell’impresa ai fini del riconoscimento del contributo richiesto ed in particolare all’Istituto tesoriere della Camera di Commercio per l’effettuazione dei pagamenti; 8) l’impresa da me rappresentata ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari – a partire dalla data di presentazione della presente domanda – dei seguenti aiuti dallo Stato, concessi in regime «de minimis»: Aiuti dallo Stato concessi alla mia azienda in regime «de minimis» negli ultimi tre esercizi Ente erogatore Riferimento di legge Importo dell’aiuto data di concessione (1) Si veda l’articolo 76 del d.P.R. 445/2000. (2) Per imprese a «prevalente partecipazione femminile» si intende: – imprese individuali in cui il titolare sia una donna; – società di persone e società cooperative in cui il numero di donne rappresenti almeno il 60% dei componenti della compagine sociale; – società di capitali in cui almeno i due terzi delle quote siano detenuti da donne e l’organo di amministrazione sia composto per almeno i due terzi da donne. Le imprese a «prevalente partecipazione giovanile» sono individuate con le medesime quote di partecipazione di cui sopra e riferite ai giovani; sono considerati giovani i soggetti di età fino a 35 anni compiuti. I requisiti della prevalente partecipazione femminile/giovanile nell’impresa devono sussistere al momento della presentazione della domanda. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1) 2) 3) 4) 5) Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2183 – in caso di ammissione a contributo MI IMPEGNO A realizzare l’investimento entro il 15 luglio 2009; presentare alla Camera di Commercio la documentazione attestante l’effettuazione dell’investimento, le fatture quietanzate e l’ulteriore eventuale documentazione richiesta entro il 30 agosto 2009; non alienare, cedere, distrarre, nei 5 anni successivi alla concessione del contributo, i beni acquistati con il contributo stesso; restituire le eventuali somme indebitamente percepite; non oppormi a ispezioni presso la sede della mia impresa per la verifica della realizzazione degli interventi oggetto di domanda di contributo; PRENDO ATTO CHE 1) il contributo riconoscibile è pari al 25% dell’importo complessivo delle spese ammissibili dal Bando in caso di domanda presentata da impresa artigiana e al 30% in caso di consorzio artigiano; 2) l’investimento deve prevedere un ammontare minimo di C 15.000,00 al netto dell’IVA; 3) sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute a partire dal 1º aprile 2008 fino al 15 luglio 2009, data entro la quale deve essere concluso l’investimento. In caso di leasing: il contratto di leasing deve essere stipulato non prima del 1º aprile 2008 e l’eventuale contributo viene calcolato solo sulle spese relative ai canoni pagati dal 1º aprile 2008 al 15 luglio 2009; 4) non è ammesso il pagamento in contanti o con modalità contrastanti la normativa vigente; 5) l’erogazione dei contributi è subordinata ai criteri stabiliti dal relativo Bando; ALLEGO 1) la relazione che descrive l’attività svolta ed il progetto di investimento e che spiega, quantificandoli, i miglioramenti ambientali (vedi allegato A); 2) prospetto delle spese già sostenute e da sostenere (vedi allegato B) 3) copia delle fatture, regolarmente quietanzate (con timbro e firma del fornitore, data e modalità di pagamento) relative alle spese già sostenute (almeno il 10%) oppure in caso di leasing la dichiarazione della società di leasing attestante che l’impresa ha pagato almeno il 10% del costo del bene al netto d’IVA e degli oneri finanziari e la copia del contratto di leasing; 4) copia del preventivo di spesa relativo agli investimenti realizzati o da realizzare (beni, servizi, opere varie) timbrato e firmato dal fornitore; 5) eventuale documentazione tecnica relativa agli investimenti; 6) altri eventuali allegati; per l’erogazione dell’eventuale contributo INDICO Il codice IBAN dell’impresa: .................................................................................................................................................... Il titolare/legale rappresentante (timbro e firma) (3) .......................................................................................................... (3) L’autentica della firma è possibile anche allegando alla domanda la fotocopia del documento d’identità del firmatario (d.P.R. 445/2000). Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2184 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 ALLEGATO A relazione INFORMAZIONI GENERALI Nome impresa: ........................................................................................................................................................................... Luogo di realizzazione dell’investimento Via/piazza ...................................................................................................................................................... n. ......................... CAP ............................ Località ...................................................................................... Provincia ........................................... RELAZIONE 1) Descrivere l’attività svolta dall’impresa/consorzio/società consortile/cooperativa 䊐 Tipo di attività ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ 䊐 Effetti sull’ambiente del tipo dell’attività .............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ 䊐 Stato impianti ......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ 䊐 Numero addetti (dipendenti) ................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ 2) Descrivere il progetto d’intervento ed i conseguenti miglioramenti ambientali • Tipo d’investimento: 䊐 conseguimento di certificazioni ambientali europee/internazionali quali ad esempio: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO; 䊐 realizzazione di impianti innovativi di produzione di energia, funzionali all’esigenza del processo produttivo artigiano, da fonti rinnovabili; 䊐 introduzione di tecnologie innovative che riducano nel ciclo dell’attività produttiva, all’interno ed esterno all’azien- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2185 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 da, l’impatto ambientale in termini di emissioni d’aria, acqua, rifiuti, rumore e risparmio energetico del processo produttivo; 䊐 introduzione di soluzioni innovative volte al risparmio di materie prime o all’impiego di materie prime meno inquinanti o sostanze non pericolose; 䊐 introduzione di tecnologie innovative per la riduzione degli scarti di lavorazione e per la trasformazione di scarti/rifiuti in materie secondarie riutilizzabili all’interno dello stesso ciclo produttivo. • Tipo di spesa che sarà effettuata: 䊐 acquisto di nuovi impianti destinati al miglioramento ambientale; 䊐 acquisto di nuove strutture e attrezzature atte alla realizzazione degli interventi di cui alla voce del Bando «Tipologia dei progetti di investimento ammissibili»; 䊐 oneri accessori necessari per garantire la funzionalità degli impianti, compresi i lavori effettuati direttamente dall’azienda opportunamente documentati (fino ad un massimo del 20% dell’investimento effettuato); 䊐 consulenza tecnica e progettazione esclusivamente se connessa al conseguimento di una certificazione. • Descrizione dell’investimento ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ • Modifiche nella struttura e nello stato degli impianti apportate dall’investimento ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ • Risultati conseguiti in termini di riduzione dell’inquinamento e impatto ambientale (comparare la situazione prima e dopo l’investimento e quantificare le emissioni d’aria, acqua, rifiuti prima e dopo) ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ • Innovatività dell’investimento ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ • Numero di addetti dopo l’investimento .................................................................................................................................. Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 2186 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 ALLEGATO B PROSPETTO DELLE SPESE AMMISSIBILI (GIÀ SOSTENUTE E DA SOSTENERE) (al netto d’IVA) Tipo di impianti, strutture, attrezzature Fornitore a) b) c) TOTALE Data e numero fattura/ o Spese già Modalità riferimenti sostenute di pagamento preventivi (almeno il 10%) (da allegare) C C C C Spese da sostenere C C C C Spesa complessiva C C C C (al netto d’IVA) Oneri accessori necessari per garantire la funzionalità degli impianti compresi i lavori direttamente effettuati dall’impresa (massimo 20% dell’investimento complessivo) d) e) f) TOTALE Fornitore Data e numero fattura/ o Spese già Modalità riferimenti sostenute di pagamento preventivi (almeno il 10%) (da allegare) C C C C Spese da sostenere C C C C Spesa complessiva C C C C (al netto d’IVA) Consulenza tecnica e progettazione (spesa ammessa esclusivamente per i progetti di certificazione ambientale) Fornitore g) h) i) TOTALE Data e numero fattura/ o Spese già Modalità riferimenti sostenute di pagamento preventivi (almeno il 10%) (da allegare) C C C C Spese da sostenere C C C C Spesa complessiva C C C C – NOTA I: Per i lavori effettuati direttamente dall’impresa, farà fede una dichiarazione autocertificata del titolare/legale rappresentante dell’impresa. Tale autocertificazione dovrà riportare il nome della persona che ha materialmente effettuato il lavoro, la sua qualifica, il numero delle ore lavorate, la paga oraria. – NOTA II: Qualora l’investimento avvenga, in tutto o in parte, tramite contratto di locazione finanziaria (leasing), vanno allegate alla domanda di contributo la copia del contratto di leasing e la dichiarazione della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento delle rate del valore imponibile del bene oggetto dell’investimento esclusa IVA e oneri finanziari. • NOTA III: Non è ammesso il pagamento in contanti o con modalità contrastanti la normativa vigente. • NOTA IV: Allegare copie delle fatture e dei preventivi. ALLEGATO B PROSPETTO DI SINTESI DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (al netto d’IVA) TIPO DI SPESA • Impianti, strutture, attrezzature • Oneri accessori (massimo 20% dell’investimento complessivo) • Consulenza tecnica e progettazione (solo per certificazione) TOTALI Costo complessivo dell’investimento A A A A Contributo richiesto A A A A Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia D.G. Commercio, fiere e mercati [BUR20080142] Y – 2187 – [4.6.1] D.d.g. 11 luglio 2008 - n. 7577 L.r. 13/2000 – Bando «Innova Retail» per il sostegno all’innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo) – 4º Elenco domande ammesse IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. COMMERCIO FIERE E MERCATI Richiamati: • la delibera di Giunta regionale del 9 aprile 2008 n. 8/7041 avente ad oggetto «Piano triennale degli interventi sul commercio – D.c.r. n. 527/2008 Modalità per l’attuazione dell’iniziativa “Innova Retail” per il sostegno all’innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo)»; • il d.d.g. del 14 aprile 2008 n. 3669 avente ad oggetto: «Approvazione del bando “Innova Retail” per il sostegno all’innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo)»; Preso atto: • che nella seduta dell’8 aprile 2008 il Comitato dei segretari generali delle CCIAA lombarde, ha definito gli impegni finanziari a carico di ciascuna Camera di Commercio per l’attuazione del Bando «Innova Retail» nella misura complessiva pari ad C 2.225.000,00; • che con d.d.g. del 14 aprile 2008, n. 3669 «Approvazione del bando “Innova Retail” per il sostegno all’innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo)» si è proceduto ad approvare insieme al bando la ripartizione delle risorse secondo il criterio previsto dalla d.g.r. succitata cosı̀ determinato: C 2.225.000,00 di risorse del sistema camerale ed C 4.450.000,00 di risorse regionali determinando in C 6.675.000,00 la dotazione complessiva del bando, con una disponibilità residua di risorse regionali pari ad C 1.550.000,00; • che la Giunta camerale della CCIAA di Sondrio, nella seduta del 3 giugno u.s. preso atto dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, ha deliberato di rifinanziare con risorse proprie il bando «Innova Retail», mettendo a disposizione la somma di ulteriori C 25.000,00 per finanziare i progetti presentati dalle imprese nell’ambito della propria Provincia; • che con d.d.g. del 24 giugno 2008, n. 6801 le risorse regionali a favore della Provincia di Sondrio sono state conseguentemente incrementate di C 50.000,00, portando cosı̀ la disponibilità totale per tale provincia a C 120.000,00 (I tranche C 45.000,00, II tranche C 75.000,00); Dato atto che con lettera di incarico del 23 aprile 2008 Prot. 01.2008.0003767 si è affidato a Finlombarda s.p.a. – Società regionale – l’attività di assistenza, erogazione ed amministrazione di finanziamenti e contributi connessa al Bando «Innova Retail» per il sostegno all’innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali; Visto il punto 9 del bando «Innova Retail» che prevede con cadenza di norma non superiore a 20 giorni l’emissione dei decreti di finanziamento relativi alle richieste di contributo pervenute nei tempi e nei modi previsti e che possiedono i requisiti di ammissibilità previsti dal bando stesso; Verificato che sussiste la necessaria disponibilità di fondi a valere sulla dotazione finanziaria del bando; Vista la l.r. 23 del luglio 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di prendere atto dell’istruttoria effettuata da Finlombarda s.p.a. la quale con lettera prot. n. A5507 in data 8 luglio 2008, ha trasmesso alla Direzione Commercio, Fiere e Mercati, la graduatoria di ulteriori 80 operatori ammessi a finanziamento; 2. di approvare conseguentemente la graduatoria delle richieste di contributo ammesse e finanziabili per il Bando «Innova Retail» di cui alla tabella allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un totale contributo pari ad C 582.904,74; 3. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a., in quali- Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 tà di soggetto gestore del bando in argomento per gli adempimenti di conseguenza; 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.commerciofiere.regione.lombardia.it. Il direttore generale: Franco Finato ——— • ——— N. prog. 5928731 5985933 6048070 6058176 6070022 6238160 6240004 6241068 6257631 Provincia sede legale MELZO VILLA GUARDIA MANTOVA GHEDI BREMBILLA MI CO MN BS BG MI CO MN BS BG 29.000,00 10.953,00 10.777,30 55.000,00 15.000,00 10.150,00 3.833,55 3.772,06 15.000,00 5.250,00 GUSSAGO CESANO MADERNO MILANO VALMADRERA MONZA LECCO BRESCIA MILANO LISSONE VOGHERA BIASSONO ARCENE PONTE NOSSA BS MI MI LC MI LC BS MI MI PV MI BG BG BS MI MI LC MI LC BS MI MI PV MI BG BG 7.870,28 8.005,00 41.280,00 18.321,00 10.500,00 21.042,00 43.000,00 42.500,00 23.250,00 11.200,00 9.150,00 8.191,54 53.500,00 2.754,60 2.801,75 14.448,00 6.412,35 3.675,00 7.364,70 15.000,00 14.875,00 8.137,50 3.920,00 3.202,50 2.867,04 15.000,00 ROVETTA BG BG 10.000,00 3.500,00 VIA CIRCONVALLAZIONE PONENTE 16 VIA MAGELLANO 3/AB VIA CAIROLI 8 PIAZZA PADRE REGINALDO GIULIANI 32 VIA GRAN SASSO 2 VIA SAN BERNARDINO 106/A VIA ENRICO TOTI 4 VIA CARDINALE FEDERICO 7 VIA PORTA 5 VIA MARCONI 46 – FRAZ. BUSCOLDO VIA GIUSEPPE GARIBALDI 79 CALCINATE CESANO BOSCONE COMEZZANO CIZZAGO CERNUSCO SUL NAVIGLIO ROZZANO BERGAMO MILANO MILANO LECCO CURTATONE GIUSSANO BG MI BS MI MI BG MI MI LC MN MI BG MI BS MI MI BG MI MI LC MN MI 40.284,32 43.000,00 7.501,00 12.500,00 11.110,00 7.700,00 45.000,00 7.780,00 16.585,00 7.500,00 8.500,00 14.099,51 15.000,00 2.625,35 4.375,00 3.888,50 2.695,00 15.000,00 2.723,00 5.804,75 2.625,00 2.975,00 01891350207 VIA MARCONI 45 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MN MN 16.000,00 5.600,00 02013650169 CRRVLN55H51I357P 01041930163 VIA SCALVINO 1 VIA CAMPONE 13 VIA EUROPA 15 LENNA GANDINO NEMBRO BG BG BG BG BG BG 31.646,00 19.000,00 35.020,00 11.076,10 6.650,00 12.257,00 04064430962 02369970138 01997760200 03542210178 00408240166 BNONRT68D66B157I BRTGNN70D17A940I 11017770154 BRTLEI55T01L634Z 01859130153 03028440133 01393030174 SRCVST38E21G128J 05817140964 PGLJTH85H12B201S 02833750132 01915550162 03461240164 03350860163 01244650162 05518810964 02721880983 11593740159 05787200962 02104500166 04085180968 MMLLSN61C31F205N LGNNTN56E01L842H RVNMSM65S27L020V 02514490966 VIA VIA VIA VIA VIA GIUSEPPE COSTA 14 VARESINA ANG. VIA M.TE ROSA 1 CAVOUR 49 ALDO MORO 58/A ROMA 1 VIA CAPORALINO 49 VIA FRIULI 51 VIALE FULVIO TESTI 81 VIA PIEDIMONTE 74 VIA GIAN FRANCESCO PARRAVICINI 30 VIA SASSI 10 VIA CACCIADENNO 6 VIA FANTONI 0026 VIA GIOSUÈ CARDUCCI 91 VIA MAZZINI 22 VIA GERARDO DEI TINTORI 2 VIA MULINO DEL MONTE 1 VIALE EUROPA 45 VIA MANICA 2 Provincia Investimento Unità Locale ammesso Contributo ammesso Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 6191117 6195165 6203286 6203851 6205821 6211898 6212760 6216252 6220978 6227878 6230722 Comune sede legale Indirizzo sede legale – 2188 – 6176961 SINERGIE S.R.L. DASTEL ELETTRONICA S.R.L. SIMAR DI SIMONAZZI STEFANO & C. S.N.C. FORMUT DI FORNASARI V. E MUTTI W. E M. – S.N.C. COOPERATIVA DI CONSUMO LAVORATORI DI BREMBILLA BONA ANNA RITA MARKET DUE B DI BERTARELLI GIANNI ORIANI BATTISTA & C. S.N.C. BARTH CAFÈ DI BARTESAGHI ELIO ALIMENTARI SAN ROCCO S.A.S. DI AIOLFI ALICE E C. MA.SA DEI PORTICI S.R.L. RISTORANTE PIZZERIA DA CIRO DI D’ORSO CIRO S.A.S. SARACENI EVARISTO DECAM ARREDAMENTI S.R.L. VANDALS LTD. DI PUGLIESE JONATHAN GSM S.R.L. RISTORANTE PIZZERIA AL MULINO S.R.L. LA FORNERIA MINUSCOLI S.N.C. DI MINUSCOLI GIACOMO E FRATELLI LA FORNERIA MINUSCOLI DI BARBARA MINUSCOLI E C. S.A.S. ROSANNA DI BALDASSARI ROSANNA & C. S.N.C. VOLTAUTO 2 S.R.L. VITALI ANGELO & C. S.N.C. MORGANA S.R.L. DIVA ELETTRONICA S.R.L. VOCI DEL MARE S.N.C. DEI F.LLI AMATO E C. ITACA S.R.L. ENOTECA IEMMALLO ALESSANDRO BAR HARMONY DI LAGANELLA ANTONIO CAFFÈ ARVANI DI ARVANI MASSIMO MACELLERIA GIUSSANO CARNI S.N.C. DI FUMAGALLO GIOVANNI E PELLI E. MACELLERIA NEGRI SERGIO DI NEGRI GIUSEPPE E NEGRI ROSSANA S.N.C. ALERÌ S.N.C. DI BIANCHI E BORDOGNA CARRINO VILIANA BERTULEZZI PIERLUIGI & C. S.N.C. Codice fiscale / p. IVA Y 6079470 6089869 6093993 6095085 6100865 6102180 6126852 6140788 6160353 6171774 6176426 6176513 6176772 SOGGETTO RICHIEDENTE Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ALLEGATO A ELENCO N. 4 – PRATICHE AMMESSE IN ISTRUTTORIA PRATICHE AMMESSE A DECRETAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE 6257789 TEL & COMUNICATIONS S.R.L. 6258413 INGARDI GIUSEPPINA Codice fiscale / p. IVA 02789810161 NGRGPP43P68D891Z Indirizzo sede legale VIA GIUSEPPE MAZZINI 34 VIA GRAMSCI 123/C-D Comune sede legale Provincia sede legale Provincia Investimento Unità Locale ammesso Contributo ammesso CLUSONE BG BG 14.900,00 5.215,00 BAGNOLO MELLA BS BS 60.000,00 15.000,00 6258874 DITTA DIANA DI DIANA ELDA E C. – S.N.C. 01553730175 VIA X GIORNATE 27 BRESCIA BS BS 8.300,00 2.905,00 6258941 CIELO S.R.L. 09004040151 PIAZZA DEL DUOMO 21 MILANO MI MI 8.813,00 3.084,55 6261032 BERTOLI ANTONIO & C. S.N.C. VIALE DELLA STAZIONE 1 BRESCIA BS BS 22.050,00 7.717,50 6275543 DANESI RAFFAELLA DNSRFL68L59H598S 01734090176 LARGO CATTANEO ROVATO BS BS 20.000,00 7.000,00 6283926 TEBALDI GASTONE TBLGTN65C10E897Y VIA LIBERTÀ 141 – FRAZ. SOAVE PORTO MANTOVANO MN MN 11.638,80 4.073,58 6285805 RISTORANTE NEGRONE DI LUSSANA LUIGI LSSLGU51P08I506W VIA MONTE NEGRONE 6 SCANZOROSCIATE BG BG 9.000,00 3.150,00 MILANO MI MI 11.400,00 3.990,00 6286723 SOLE ARGENTO S.R.L. 03883040960 VIA ROMEO N. 5 6292427 CARTOLERIA F.LLI FALETTI S.R.L. 01719740985 CORSO LEPETIT 15 DARFO BOARIO TERME BS BS 27.414,05 9.594,92 6299678 L.G.L. DI GHILARDI LAURA ELISABETTA & LOREDANA S.N.C. 03402940161 VIA LOCATELLI 45/A FIORANO AL SERIO BG BG 16.300,00 5.705,00 CAPRINO BERGAMASCO BG BG 49.800,00 15.000,00 SEREGNO MI MI 11.190,00 3.916,50 GOITO MN MN 10.832,00 3.791,20 3.097,50 6302424 LATTERRAGGIO DI GHIDOTTI ALESSANDRA & C. S.N.C. 03115730164 VIA PERLUPARIO S.N.C. 6303211 VIGANÒ DI VIGANÒ RICCARDO E C. S.N.C. 02265410965 CORSO GIACOMO MATTEOTTI 30 6306240 LA MINCIO DI FORONI LUCA FRNLCU63H09E897J VIA MARENGO 6 VIA GREGORINI 41 02907470120 VIA LUIGI GARAVAGLIA S.N.C. 6310654 A.L.G. S.R.L. 02242550982 STRADA PROVINCIALE 668 6312603 SALE & PEPE S.R.L. 02777200987 6313543 SCHIAVI RICCARDO SCHRCR75P07D251V VIA ALCIDE DE GASPERI 102 VIA CASA BIANCA 69 LOVERE BG BG 8.850,00 CARONNO PERTUSELLA VA VA 15.549,25 5.442,24 OFFLAGA BS BS 7.605,00 2.661,75 LUMEZZANE BS BS 11.269,00 3.944,15 ESINE BS BS 46.802,00 15.000,00 6318090 ERREPI STORE S.R.L. 02847120124 VIA GALLARATE 51 GAZZADA SCHIANNO VA VA 8.500,00 2.975,00 6318419 MAX DI PRETE MASSIMO & C. S.A.S. 05902830966 VIA MONTI VINCENZO 47 MILANO MI BS 50.071,00 15.000,00 GDCBTS68R31C800I PIAZZA P.A. UCCELLI 20 CLUSONE BG BG 30.000,00 10.500,00 VIA SERIO 68 CASNIGO BG BG 10.020,00 3.507,00 6346370 GIUDICI BATTISTA ALESSIO 6349852 AUTOSTAR S.N.C. DI CAMPANA EDOARDO & C. 03257630164 06162400961 VIA MONTE BIANCO 52 6382995 MONTICHIARI TRADE S.R.L. 02937930986 VIA BRESCIA 132/N 6383588 TRATTORIA PIZZERIA LA VERA UMBRIA S.N.C. DI FERRARESI E C. 03446980173 VIA DEL MIER 4 6398316 «ANTICA TRATTORIA DEL GALLO» DI COLOSIO PIERINA CLSPRN51M64D058J VIA RISORGIMENTO 22 6400212 IL GABBIANO – COOPERATIVA LIBRARIA S.R.L. 05810760156 PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 6404366 OLDFOX S.N.C. DI SCURI ANGELO E MONACI JESSICA 03383570169 VIA PIAZZOLA 6 05197730962 VIA BERNARDINO LUINI 207 6427977 ROBYN S.N.C. DI FORTINO R. E INCARDONA M. 6439004 LA PRANZOTECA DI PANIZZOLO MANUELA PNZMNL71D49B300L via francia 6442426 BOSSI GABRIELE BSSGRL78D17C816M VIA VITTORIO VENETO 6 6464587 SBARBORI DAMIANO SBRDMN76E08F205Z VIA G. DI VITTORIO ANG. GRAMSCI 2 LIMBIATE MI MI 37.250,00 13.037,50 MONTICHIARI BS BS 22.392,00 7.837,20 ISEO BS BS 10.690,00 3.741,50 15.000,00 ISEO BS BS 49.943,02 VIMERCATE MI MI 9.000,00 3.150,00 ISOLA DI FONDRA BG BG 14.550,00 5.092,50 SESTO SAN GIOVANNI MI MI 46.500,00 15.000,00 GALLARATE VA VA 36.900,00 12.915,00 SANTO STEFANO LODIGIANO LO LO 12.800,00 4.480,00 SETTIMO MILANESE MI MI 8.000,00 2.800,00 6464905 FERRAMENTA STELLA ALPINA DEI F.LLI BERTELLI PIETRO 01546730985 VIA CALAMÈ 4 BORNO BS BS 8.800,00 3.080,00 6465036 RISTORANTE SNOOPY DI CAVAGNA NADIA ANGELA E C. S.N.C. 02597370168 VIA P. BONALDI 1 SERINA BG BG 8.500,00 2.975,00 Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 6375217 G. E D. S.R.L. – 2189 – 03470870167 6309974 BONATO TESSILI S.R.L. Y 6307721 LUPPOLO S.R.L. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. prog. SOGGETTO RICHIEDENTE 6470151 TRATTORIA GARDESANA DI DONDELLI LUCIANO E NERIO S.N.C. 6474982 TAVERNA DEL SOGNO S.A.S. DI SESANA SONIA & C. 6478154 UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO «LA SAVALLESE» SOC. COOP. A R.L. 6500715 IL RITROVO S.A.S. DI PIRELLI ROBERTO 6508867 ROAD TRIP S.N.C. DI MATTEO BOARI E GIUSEPPE MAROLDA 6607975 BISTROT ANTICA STELLA DI STEFANELLI ANNUNZIATA & C. S.N.C. 6609524 RISTORANTE LE STAGIONI S.R.L. 6610879 DIMENSIONI S.R.L. 6619098 BOTTEGA DELLE CARNI – FORMAGGI E SALUMI 2 DI CAPRA BRUNO E BONOMO MARCELLO E C. S.N.C. 6621905 AUTOFORMULA S.R.L. 6679617 GOLD CARNE DI BENIGNO GIUSEPPE E C. S.N.C. Codice fiscale / p. IVA Indirizzo sede legale Comune sede legale Provincia sede legale Provincia Investimento Unità Locale ammesso Contributo ammesso 01687110179 VIA GARDESANA 32 NUVOLERA BS BS 29.119,00 10.191,65 03091410138 00346180177 VIA PROVINCIALE 50 PIAZZA PASSERINI 1 BALLABIO CASTO LC BS LC BS 15.854,08 39.432,00 5.548,93 13.801,20 04939600963 02139660183 VIA UGO BASSI 1 STRADA STATALE N. 412 CARATE BRIANZA TORREVECCHIA PIA MI PV MI PV 9.684,00 13.985,00 3.389,40 4.894,75 02918810173 VIALE MELLINI 11 CHIARI BS BS 10.578,00 3.702,30 01092820164 00382590164 02206080208 VIA ORIO 97 VIA LOCATELLI 52 VIA VERDI 55 BERGAMO ALMÈ MANTOVA BG BG MN BG BG MN 21.700,00 8.734,03 28.533,60 7.595,00 3.056,91 9.986,76 06570570157 01998750200 CORSO SEMPIONE 206 VIA MANTOVA 48 SAN VITTORE OLONA ASOLA MI MN MI 43.985,00 MN 43.000,00 TOTALI 1.737.900,27 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia N. prog. 15.000,00 15.000,00 582.904,74 – 2190 – Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile [BUR20080143] Y – 2191 – [4.0.0] D.d.s. 27 giugno 2008 - n. 7026 Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 – Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia» – Intervento n. 17 «Costruzione centralina idroelettrica sull’acquedotto comunale», del comune di Ceto – Autorizzazione all’erogazione della somma di A 87.652,09 quale saldo del finanziamento concesso IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI Visti: – il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; – il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; – il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; – il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali; – il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali; – la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia; Visti: – la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d’atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la Decisione C(2001) 2878/2001; – la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche; – la Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la Decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall’Obiettivo 2 in Italia»; – la deliberazione di Giunta regionale 24 marzo 2005 n. 21192 «Presa d’atto dell’approvazione della Commissione Europea – Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»; Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione; Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia»; Visti: – il decreto del direttore generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 10829 del 10 giugno 2002 di approvazione del Bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (20002006); – la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l’organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «Fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 7/9645 del 28 giugno 2002; – il decreto del dirigente della Struttura Tecnologie e Gestioni Innovative n. 22895 del 23 dicembre 2003 con il quale, in attuazione del primo bando della misura 3.4 «Iniziative per la sosteni- Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 bilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia», si è proceduto: • ad approvare le graduatorie e ad assegnare gli aiuti finanziari agli interventi ammessi ai benefici economici e relativi alle aree Obiettivo 2 e alle aree a sostegno transitorio; • ad assegnare, al comune di Ceto l’aiuto finanziario di C 467.264,54 per la realizzazione del progetto n. 17 «Costruzione centralina idroelettrica sull’acquedotto comunale»; • ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell’aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue: a) prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all’inizio dei lavori; b) seconda anticipazione, pari all’ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell’importo contrattuale dei lavori appaltati e l’avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell’aiuto complessivamente concesso; c) saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento; Visto il decreto dirigenziale n. 5822 del 19 aprile 2005 di concessione al comune di Ceto, in esito all’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, dell’aiuto finanziario di C 441.746,55 e di erogazione della somma di C 176.698,62 quale prima quota del complessivo aiuto finanziario concesso; Visto il decreto dirigenziale n. 15926 del 3 novembre 2005 di erogazione al comune di Ceto, in esito alle verifiche sullo stato di attuazione dei lavori, della somma di C 176.698,62 quale seconda quota del complessivo aiuto finanziario concesso per l’intervento di cui trattasi; Vista la nota, in atti regionali Q1.2008.0000166, del comune di Ceto, con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell’aiuto finanziario concesso; Visto l’incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia con nota del direttore generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l’espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della Misura 3.4; Valutati gli esiti delle verifiche tecnico amministrative effettuate in data 10 aprile 2008 dalla Associazione Rete di Punti Energia presso la sede del comune di Ceto; Verificate la completezza della documentazione pervenuta, la sua correttezza formale e sostanziale nonché, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale; Considerato che per la realizzazione dell’intervento in argomento a fronte di un costo totale previsto in C 467.264,54 e di un contributo assegnato di C 441.746,55, il beneficiario ha sostenuto spese per C 496.923,66, cui corrisponde un contributo spettante, determinato secondo quanto previsto dal decreto n. 10829/2002, di C 441.049,33; Visti: – il decreto n. 20029 del 17 novembre 2004 inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di C 3.736.323,20 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all’attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2004; – il decreto n. 7346 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di C 1.497.345,53 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all’attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007; – il decreto n. 5760 del 24 maggio 2006 e la successiva nota di liquidazione n. 4015 del 23 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di C 1.522.910,22, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1.3.379 6786 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all’attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2192 – la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia»; – il decreto n. 2610 del 16 marzo 2007 e la successiva nota di liquidazione n. 3861 del 12 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di C 800.000,00, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1.3.379 6960 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all’attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia»; – il decreto n. 15187 del 5 dicembre 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda s.p.a., della somma di C 3.036.696,11 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all’attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007; Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda s.p.a., in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di C 87.652,09 quale saldo dell’aiuto finanziario, cosı̀ come determinato in esito alle procedure di aggiudicazione, a favore del comune di Ceto, per la realizzazione dell’intervento di che trattasi; Considerato che il citato decreto n. 22895 del 23 dicembre 2003 fissava limiti temporali per le fasi progettuali e di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea; Valutato il programma delle attività per la realizzazione dell’intervento in argomento, parte degli atti documentali acquisiti nel corso delle verifiche, determinatosi in conseguenza delle peculiarità tipologiche di progetto e dalla necessità di mettere a punto le necessarie dotazione di misurazione e controllo; Verificato altresı̀ il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878; Ritenuto quindi di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto n. 22895 del 23 dicembre 2003 del programma delle attività per la realizzazione dell’intervento in argomento; Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di determinare in C 87.652,09 l’importo della quota dell’aiuto finanziario da erogare al comune di Ceto, quale saldo per la realizzazione dell’intervento «Costruzione centralina idroelettrica sull’acquedotto comunale», individuato al n. 1 della graduatoria relativa alle aree a sostegno transitorio di cui al decreto n. 22895/2003, ripartendo, con riferimento all’importo di tale anticipazione, in C 35.060,84 la quota in conto capitale e in C 52.591,25 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero; 2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda s.p.a. ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, al comune di Ceto avente codice fiscale e p. IVA n. 00723600987 e sede in via Marconi n. 8, 25040 Ceto (BS); 3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 22895 del 23 dicembre 2003 del programma delle attività per la realizzazione dell’intervento in argomento; 4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 5. di trasmettere il presente atto: – a Finlombarda s.p.a., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza; – all’Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.; – all’Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE; 6. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni. Il dirigente: Lino Bertani Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 [BUR20080144] [5.3.4] D.d.s. 8 luglio 2008 - n. 7427 Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 «Energia» – Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla linea di intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica» IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI Visti: – Il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e di abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999; – Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; – Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 sulle modalità di applicazione degli stessi regolamenti sopra richiamati, nonché del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la Decisione C(2007) 3784 dell’1 agosto 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia; Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 13 febbraio 2008; Visto il d.d.g. 5859 del 4 giugno 2008 avente a oggetto: «Nomina del Responsabile di Asse PORL FESR 2007-2013»; Dato atto che: – l’Asse 2 del PORL comprende, tra le altre, la Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica»; – la disponibilità finanziaria afferente tale linea di intervento ammonta a C 10.000.000,00 (dieci milioni), di cui C 1.000.000,00 (un milione) destinati a progetti di illuminazione pubblica riconducibili al «2º Programma regionale Contratti di Quartiere», con copertura al capitolo del Bilancio regionale 3.3.2.3.381.7132 «Spese per l’attuazione del Programma FESR 2007-2013 Asse 2 Energia»; Visto il testo del bando contenente le modalità di attuazione della stessa Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica»; Dato atto che il bando in questione è conforme a quanto definito dal Programma Operativo Regionale, Asse 2 «Energia», di cui alla Decisione C(2007) 3784 dell’1 agosto 2007 e che le modalità di attuazione sono coerenti con le finalità e i contenuti della più volte citata Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica»; Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Decreta 1. di approvare il bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative e le modalità di pubblicazione e di informazione della Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica» dell’Asse 2 «Energia» del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia che, unitamente ai sotto elencati allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: • «Allegato A – Modello per la presentazione del progetto», contenente il modulo per la richiesta ai fini della concessione dell’aiuto finanziario per la realizzazione di interventi della Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica»; • «Allegato B, Criteri di valutazione», contenente i criteri per la valutazione dei progetti proposti ai fini della concessione dell’aiuto finanziario per la realizzazione di interventi della Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica»; 2. di stabilire, per il bando di cui al punto 1, una disponibilità Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2193 – finanziaria pari a C 10.000.000,00 (dieci milioni), di cui C 1.000.000,00 (un milione) sono destinati a progetti di illuminazione pubblica riconducibili al «2º Programma regionale Contratti di Quartiere», che trova copertura nel capitolo del Bilancio regionale 3.3.2.3.381.7132 «Spese per l’attuazione del Programma FESR 2007-2013 Asse 2 Energia»; 3. di disporre la pubblicazione del presente decreto, del bando di cui al punto 1 e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile «www.ors.regione.lombardia.it»; 4. di disporre, altresı̀, la pubblicazione dei medesimi atti di cui al precedente punto sul sito web «www.regione.lombardia.it», nel minisito «Programmazione comunitaria 2007-2013» (collocato nella sezione «Regione» della pagina web). Il dirigente: Lino Bertani ——— • ——— Programma Operativo Regionale Competitività (2007-2013) Regolamento (CE) 1083/2006 BANDO ASSE 2 LINEA DI INTERVENTO 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica» Approvato con decreto del dirigente Struttura Sviluppo reti e investimenti n. 7427 dell’8 luglio 2008 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 luglio 2008, Serie Ordinaria n. 30 INDICE 1) Obiettivi della Linea di Intervento 2) Dotazione finanziaria 3) Struttura responsabile 4) Soggetti beneficiari 5) Localizzazione delle operazioni 6) Tipologie di operazioni ammissibili 7) Criteri di ammissibilità 8) Spese ammissibili 9) Termini e modalità di presentazione delle domande 10) Documentazione da allegare alle domande 11) Procedura di istruttoria e di valutazione delle domande 12) Determinazione e conferma dell’aiuto finanziario 13) Caratteristiche e modalità dell’aiuto finanziario 14) Rendicontazione delle spese sostenute 15) Modalità di erogazione 16) Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici 17) Varianti 18) Obblighi dei soggetti beneficiari 19) Revoca 20) Rinuncia 21) Controlli 22) Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 23) Pubblicazione dell’aiuto finanziario 24) Pubblicazioni e informazioni 25) Disposizioni finali ALLEGATI: Allegato A: «Domanda di contributo» Allegato B: «Criteri di valutazione» ——— • ——— In attuazione della Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica» la Regione Lombardia ha approvato il seguente BANDO per la presentazione delle domande di aiuto finanziario secondo le modalità previste dal Programma Operativo Regionale «Competitività» della Regione Lombardia – Regolamento (CE) 1083/2006 – approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3784 dell’1 agosto 2007 (di seguito «Programma»). 1. Obiettivi della Linea di intervento La linea di intervento è finalizzata all’uso razionale dell’energia elettrica nell’illuminazione pubblica esterna, sia attraverso l’adeguamento strutturale degli impianti esistenti, sia con la realizzazione di nuovi tratti, cosı̀ da conseguire un’effettiva contrazione dei consumi e dei costi gestionali e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso. Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 L’obiettivo è perseguibile attraverso la riduzione numerica dei punti luce, l’adozione di apparecchi illuminotecnici efficienti e di sistemi di regolazione del flusso luminoso che determinano l’impiego di lampade a potenza ridotta e il contestuale miglioramento dell’illuminazione media a terra e l’adozione di linea elettrica di alimentazione autonoma. L’azione opera nell’ambito degli standard obbligatori introdotti dalla l.r. 17/2000 «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso», puntando a massimizzare gli effetti virtuosi relativi al risparmio energetico e a creare effetti aggiuntivi e implementativi rispetto alle potenzialità della legge stessa. L’azione, inoltre, realizza le statuizioni della l.r. 26/2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», in riferimento alle dotazioni di interesse pubblico e alla relativa proprietà. L’obiettivo perseguito dalla linea di intervento è coerente con le strategie di settore definite dalla l.r. 17/2000 e con quanto previsto dalla Priorità 3. «Energia ed ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo» del Quadro Strategico Nazionale. 2. Dotazione finanziaria La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad C 10.000.000,00 (diecimilioni) – salvo eventuale successivo provvedimento di incremento dello stanziamento a tal fine disposto – di cui C 1.000.0000,00 (un milione) sono destinati a progetti di illuminazione pubblica riconducibili al «2º Programma regionale Contratti di Quartiere» di competenza della D.G. Casa e Opere pubbliche. 3. Struttura responsabile Il Responsabile dell’attuazione della presente iniziativa è il dirigente pro-tempore della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti, Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture della D.G. Reti e Servizi di Pubblica utilità e Sviluppo sostenibile, via Pola 12/14 – 20124 Milano – telefono 02 6765 4593, fax 02 6765 5576. 4. Soggetti beneficiari Possono presentare domanda gli Enti Locali, anche in forma associata di cui al d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni. Ove il progetto faccia capo a più soggetti aggregati, la domanda deve essere presentata dall’ente capofila (designato con protocollo d’intesa, lettera degli enti o altro atto negoziale previsto dalle vigenti disposizioni normative), che assume il ruolo di interlocutore unico nei confronti di Regione Lombardia e si fa carico di tutti gli adempimenti amministrativi connessi al presente bando. Il prospetto dell’iniziativa, con i correlati costi, deve rappresentare, distintamente, gli interventi ascrivibili ai singoli soggetti coinvolti, da considerarsi i beneficiari finali della quota relativa di contributo. 5. Localizzazione delle operazioni Le operazioni oggetto di finanziamento possono essere localizzate sull’intero territorio regionale. 6. Tipologie di operazioni ammissibili Sono considerati ammissibili progetti finalizzati: • al rifacimento/adeguamento di impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti o di tratti degli stessi già di proprietà dell’ente locale ovvero acquisiti all’atto dell’intervento; • alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica esterna. I progetti devono: • interessare strade, piazze, piste ciclo-pedonali e aree dove sia possibile definire un percorso e, conseguentemente, l’interasse tra i singoli punti luce, nel rispetto dell’interdistanza minima fissata dalla l.r. 17/2000; • essere a regola d’arte, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari di settore, in particolare per quanto attiene i requisiti tecnici e di sicurezza degli impianti. 7. Criteri di ammissibilità Gli elementi indispensabili per l’ammissibilità dei progetti sono: • coerenza dell’operazione con le finalità e i contenuti della linea di intervento; • appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari di cui al punto 4 del presente bando; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia • • • • Y – 2194 – proprietà pubblica dell’impianto; livello minimo di progettualità richiesto: progetto definitivo; adozione del piano comunale dell’illuminazione; rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza e appalti pubblici; • completezza della documentazione richiesta dal bando; • rispetto della tempistica e della procedura prevista dal bando. La mancanza di uno dei criteri sopra elencati comporta la non ammissibilità del progetto alla fase di valutazione. 8. Spese ammissibili Sono ammissibili a finanziamento le spese, come sotto specificate, riferibili a progetti relativi ad interventi unitari o a lotti funzionali, autonomi ed esercibili e finalizzati all’acquisto e all’installazione di materiali e attrezzature costituenti i singoli punti luce, alla realizzazione delle dedicate linee di alimentazione e relative cabine di derivazione e all’attivazione degli impianti. Le spese ammissibili attengono alle seguenti tipologie: • opere civili ed impiantistiche; • attrezzature e materiali; • spese tecniche: oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo, fino ad un massimo del 10% dell’importo appaltato; • allacciamenti e pubblici servizi; • cartellonistica per la pubblicizzazione dell’aiuto finanziario di cui al punto 23 (max. 500 euro); • IVA sulle voci di costo ammissibili qualora non recuperabile o compensabile da parte del soggetto richiedente. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2008. Sono escluse dalle spese ammissibili quelle relative all’acquisto di materiali e di attrezzature usati. Non saranno finanziati interventi che comportano una spesa ammissibile di importo inferiore a C 50.000 (cinquantamila). Per tutti i progetti, la quota relativa alla voce «imprevisti» è riconosciuta nel limite massimo dell’8% (otto percento) dell’importo appaltato ed utilizzabile solo ed esclusivamente ad integrazione delle voci di spesa ritenute ammissibili. Per l’individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario, e per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento (CE) 1080/2006 ed al Regolamento (CE) 1083/2006. Per tutto quanto non previsto si fa inoltre rimando alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 9. Termini e modalità di presentazione delle domande 1. Le domande di contributo (Allegato A) devono essere presentate dai soggetti richiedenti, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, con procedura on line, esclusivamente attraverso la modalità informatica presente sul sito web della Regione Lombardia, all’indirizzo: htpp://www.regione.lombardia.it, minisito «Programmazione comunitaria 2007-2013» (collocato nella sezione «Regione» della pagina web) e htpp://www.ors.regione.lombardia.it. La procedura on line attraverso cui deve essere obbligatoriamente presentata la domanda sarà disponibile dalle ore 10.00 del giorno 21 luglio 2008 e fino alle ore 20.00 del giorno 18 novembre 2008. Le domande presentate con procedura on line oltre il termine indicato al primo comma del presente articolo sono considerate irricevibili. Nell’apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password). Il richiedente, completata la compilazione della domanda, oltre all’invio telematico della stessa alla Regione, dovrà stamparne una copia che, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla documentazione specificata al punto 10 del presente bando, dovrà essere presentata entro e non oltre 10 (dieci) giorni continuativi solari dall’invio informatico. Qualora il termine di scadenza corrisponda ad un giorno festivo o non lavorativo, il termine stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Le domande devono essere consegnate allo sportello del Protocollo di via Pola 12/14 Milano, o ad uno degli sportelli del protocollo federato presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia (Sedi territoriali regionali), il cui protocollo ne Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 attesterà il ricevimento. Ai fini del rispetto dei termini della presentazione della domanda si considerano la data e l’ora del timbro di protocollazione. Le domande devono essere indirizzate a: Regione Lombardia – Direzione generale Reti e Servizi di Pubblica utilità, U.O. Reti e Infrastrutture, Struttura Sviluppo Reti e investimenti – via Pola 12/14 – 20124 Milano. Sulla busta deve essere apposta la dicitura: «Domanda – POR Competitività (2007-2013) – Asse 2: Linea di Intervento 2.1.2.2. «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica». Le domande consegnate al protocollo oltre il termine indicato sono considerate irricevibili. In caso di difformità tra la domanda presentata con procedura on line e la domanda protocollata fa fede esclusivamente la copia inoltrata con procedura informatizzata. Per i progetti di illuminazione pubblica riconducibili al «2º Programma regionale Contratti di Quartiere» valgono i termini e le modalità di presentazione delle domande fissate nel dedicato bando della D.G. Casa e Opere Pubbliche. 10. Documentazione da allegare alle domande Le domande (Allegato A) devono essere corredate della seguente documentazione, specificata anche nel «Modulo per la richiesta dell’aiuto finanziario»: a) deliberazione dell’organo competente del soggetto richiedente riportante: – l’approvazione del progetto di intervento; – l’autorizzazione alla presentazione della domanda; – l’impegno di provvedere alla copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle spese non coperte dal contributo. Ove il progetto faccia capo a più soggetti aggregati, il succitato provvedimento deve fare riferimento agli interventi di competenza diretta e deve indicare l’ente capofila che, a sua volta, deve assumersi, in modo formale ed espresso, tale incarico; b) copia del provvedimento attestante l’accordo parternariale, prodromico alla presentazione e all’esecuzione del progetto (nel caso di progettazione aggregata); c) dichiarazione della proprietà pubblica dell’impianto ovvero dichiarazione di impegno per l’acquisizione dell’infrastruttura entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del decreto di assegnazione di cui al successivo punto 11 e comunque almeno 10 giorni prima del termine fissato per la consegna ed inizio lavori dal citato decreto; d) copia della delibera di adozione del piano comunale dell’illuminazione (per ogni comune istante o attore, in quanto afferente a progettazione aggregata); e) dichiarazione che attesti se l’intervento rientra o meno nella fascia di rispetto dell’osservatorio astronomico e/o astrofisico compreso nell’elenco della delibera della Giunta regionale n. 7/2611 dell’11 dicembre 2000 ovvero nella deliberazione di Giunta regionale n. 8/3720 del 5 dicembre 2006 e/o in un’area naturale protetta (interessata da misure di protezione a valenza nazionale, regionale e locale); f) dichiarazione dell’assenza di altre forme di contribuzione comunitaria, statale o regionale a favore dell’intervento oggetto della domanda; g) documentazione tecnica costituente il progetto definitivo dell’intervento; h) relazione generale di illustrazione dell’intervento da realizzare, con giustificazione delle scelte adottate (Scheda A1 dell’Allegato A), che deve necessariamente contenere tutti gli elementi utili all’applicazione degli elementi di valutazione di cui all’Allegato B) del presente bando, tra cui: • tabella riassuntiva dati di progetti; • per gli impianti esistenti la lunghezza, in metri, delle tratte considerate, la determinazione dei consumi medi annui, determinati secondo la relazione di cui al criterio di valutazione A4 (All. B), nonché la determinazione dei consumi medi annui stimati secondo la configurazione di progetto proposta, ponendo in evidenza il metodo di calcolo applicato; • per i nuovi progetti la lunghezza, in metri, delle tratte considerate, la determinazione dei consumi medi annui della configurazione minima ammissibile, secondo la relazione di cui al criterio di valutazione A4 (All. B), nonché la determinazione dei consumi medi annui stimati Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2195 – secondo la configurazione di progetto proposta, ponendo in evidenza il metodo di calcolo applicato; i) cronoprogramma delle diverse fasi procedurali, realizzative e di spesa; j) scheda del quadro economico (Scheda A2 dell’Allegato A). Il progetto deve essere presentato in copia conforme all’originale. La mancanza di uno dei suddetti documenti è motivo di esclusione e rende la domanda non ammissibile. Nei casi di interventi relativi ad opere già aggiudicate la documentazione di cui al punto h) deve riferirsi alla fase in cui si trova, al momento di presentazione della domanda, la realizzazione dell’intervento. 11. Procedura di istruttoria e di valutazione delle domande L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, è eseguita dalla Struttura Sviluppo Reti e Investimenti. L’esame e la valutazione delle domande risultate ammissibili è effettuata da una Commissione tecnica di valutazione, composta da membri interni e esterni all’amministrazione, nominata con provvedimento del dirigente della struttura responsabile. Qualora nel corso dell’attività istruttoria emerga la necessità di acquisire ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione ricevuta, tali informazioni possono essere richieste al soggetto richiedente e la relativa documentazione deve pervenire entro i termini fissati nella richiesta di integrazioni del dirigente della struttura responsabile. Entro 120 (centoventi giorni) dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, a conclusione dell’istruttoria della Commissione tecnica di cui al comma precedente, il dirigente della struttura responsabile, con decreto, procede all’approvazione della graduatoria definitiva delle proposte ritenute ammissibili in base al punteggio complessivo assegnato dalla Commissione tecnica avvalendosi dei criteri di selezione di cui al comma successivo, e redige il relativo piano di assegnazione dell’aiuto finanziario ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il decreto conterrà l’elenco dei progetti ammissibili, con l’indicazione dei finanziabili, e dei non ammessi, con l’indicazione sintetica della motivazione. In caso di parità di punteggio la priorità viene determinata sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda con procedura on line. La selezione è effettuata utilizzando la griglia di valutazione, di cui all’Allegato B, elaborata sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza. I soggetti richiedenti ammessi, ma non finanziati per mancanza di risorse, restano in graduatoria e possono beneficiare delle eventuali risorse resesi disponibili da economie generate da ribassi di gara, rinunce, revoche, ovvero sulla base di eventuali incrementi della dotazione finanziaria di cui al punto 2 del presente bando. Il decreto oltre a precisare impegni e obblighi a carico del soggetto beneficiario, stabilirà un termine per la consegna ed inizio lavori. Progetti di illuminazione pubblica ricompresi nel «2º Programma regionale Contratti di Quartiere»: L’ammissibilità dei progetti di illuminazione pubblica riconducibili al «2º Programma regionale Contratti di Quartiere» è effettuata in relazione alla graduatoria dei progetti ammessi e finanziati dalla D.G. Casa e Opere Pubbliche, nei limiti della dedicata dotazione finanziaria, già indicata al punto 2 del presente bando. La verifica in ordine alla coerenza progettuale e all’ammissibilità ai benefici economici è effettuata dalla Struttura Sviluppo Reti e Investimenti, coadiuvata dalla Commissione tecnica di valutazione, secondo le modalità fissate dal presente bando. Nel caso di specie, l’ammissibilità ai benefici economici di un progetto è condizionata al raggiungimento di un punteggio minimo pari a 20 punti. Restano confermate le modalità procedurali del presente bando anche per la formazione della graduatoria, la redazione del piano di assegnazione dei contributi e la fissazione dei termini per la consegna e l’inizio dei lavori. Gli adempimenti in ordine alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sono rinviati alla D.G. Casa e Opere Pubbliche, in quanto contestuali al procedimento per la definizione della graduatoria del bando sui Contratti di Quartiere. In caso di non completa assegnazione delle dedicate risorse, la Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 parte residuale delle stesse è destinata a integrare la disponibilità del presente bando, mediante lo scorrimento della graduatoria. Il decreto oltre a precisare impegni e obblighi a carico del soggetto beneficiario, stabilirà un termine per la consegna ed inizio lavori. 12. Determinazione e conferma dell’aiuto finanziario Ad avvenuta consegna ed inizio dei lavori nei termini di cui al punto precedente, il soggetto beneficiario trasmette al dirigente della struttura responsabile, copia del contratto di appalto, i verbali di consegna ed inizio lavori e il nuovo quadro economico aggiornato a seguito della gara, unitamente alla richiesta di erogazione della prima tranche di aiuto finanziario. Inoltre il beneficiario dovrà trasmettere dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti: • che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni; • che non sono stati presentati ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto; • che è decorso il termine utile per la presentazione dei ricorsi. Sulla base della comunicazione del soggetto beneficiario, il dirigente della struttura responsabile provvede a rideterminare l’aiuto finanziario a seguito delle risultanze dell’appalto ed a comunicare al soggetto beneficiario l’importo dell’aiuto finanziario rideterminato. A seguito dell’accettazione formale da parte del soggetto beneficiario, il dirigente della struttura responsabile, con decreto, dispone la formale determinazione e conferma dell’aiuto finanziario con impegno di spesa rideterminato come sopra. 13. Caratteristiche e modalità dell’aiuto finanziario L’entità dell’aiuto finanziario a favore del soggetto beneficiario è pari all’80% del costo totale ammissibile approvato con il decreto di cui al punto 12. L’aiuto finanziario è erogato a titolo di contributo a fondo perso e al massimo in tre tranches. Il contributo complessivo è fissato in ogni caso e per ciascun soggetto beneficiario al massimo in C 500.000 (cinquecentomila), indipendentemente dal numero degli interventi ammessi. Gli aiuti finanziari di cui al presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali concesse per i medesimi interventi. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell’intervento non determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare del costo totale considerato ammissibile. 14. Rendicontazione delle spese sostenute I soggetti beneficiari inviano al dirigente della struttura responsabile gli stati di avanzamento lavori e l’idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione e definite in apposite linee guida di rendicontazione. Potranno essere riconosciute unicamente le spese sostenute e debitamente quietanziate dal soggetto beneficiario. I soggetti beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative al progetto finanziato. 15. Modalità di erogazione L’erogazione del contributo verrà effettuata, secondo le seguenti modalità: • la prima tranche pari al 40% (quarantapercento) del contributo approvato, sarà erogata, a seguito della presentazione della documentazione di cui al precedente punto 12, dal dirigente della struttura responsabile con lo stesso decreto di determinazione e conferma dell’aiuto finanziario; • la seconda tranche, pari al 40% (quarantapercento), sarà erogata con decreto del dirigente della struttura responsabile, successivamente all’avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 70% dell’importo contrattuale dei lavori appaltati e all’avvenuta liquidazione di spese pari almeno alla prima tranche dell’aiuto finanziario concesso, su richiesta del soggetto beneficiario, corredata da apposita dichiarazione del Direttore dei lavori e del responsabile del procedimento; • l’erogazione del saldo, compreso nel limite massimo del contributo approvato, avverrà, previo decreto del dirigente della struttura responsabile, su richiesta del soggetto beneficiario corredata dalla documentazione attestante la fine dei lavori, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2196 – dal certificato di collaudo delle opere (o dal certificato di regolare esecuzione ovvero dalla certificazione di conformità per gli impianti) e dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute secondo quanto indicato al precedente punto 14, completa di relazione illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 16. Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, i soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare e a far rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale e regionale di riferimento vigenti in materia di appalti pubblici. 17. Varianti Dell’avvenuta approvazione di eventuali varianti al progetto ammesso ad aiuto finanziario, disposte ai sensi dell’art. 132 del d.lgs. 163/2006 deve essere data opportuna e tempestiva comunicazione al Responsabile dell’attuazione. Le varianti, in nessun caso, danno luogo a incrementi del beneficio economico approvato con il decreto di concessione di cui al punto 12 del presente bando. In nessun caso le varianti daranno luogo ad un incremento del costo totale approvato con il decreto di concessione di cui al punto 11 del presente bando. Le varianti, a pena di revoca: a) non devono prevedere interventi o tipologie di investimento non ammissibili; b) non devono determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell’intervento. 18. Obblighi dei soggetti beneficiari I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati a: a) assicurare la copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle spese non coperte dal contributo; b) assicurare che i lavori di realizzazione degli interventi inizino entro i termini stabiliti; c) assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dai relativi decreti di concessione; d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione; e) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa; f) mantenere la destinazione d’uso dei beni mobili e immobili per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo delle opere; g) non cedere la proprietà dell’infrastruttura per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo delle opere; h) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell’intervento, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dalla Regione; i) comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio degli interventi, secondo le modalità definite dalla Regione. 19. Revoca L’aiuto finanziario assegnato viene revocato, con decreto del dirigente della struttura responsabile, qualora: • non vengano rispettate tutte le indicazioni, i vincoli e le scadenze contenuti nel presente bando; • la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’intervento ammesso ad aiuto finanziario; • vengano effettuate varianti non ammissibili di cui al precedente punto 17; • si verifichino, nei cinque anni successivi al collaudo delle opere, modifiche dei requisiti soggettivi del soggetto beneficiario tali per cui lo stesso non avrebbe potuto presentare domanda ai sensi del precedente punto 4. L’aiuto finanziario può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali vengano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali l’aiuto finanziario è stato concesso ed erogato. Costituisce altresı̀ motivo di revoca la mancata realizzazione e rendicontazione di almeno il 70% della spesa ammissibile approvata. Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Qualora siano già state erogate una o più tranches del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute a titolo di finanziamento e di contributo a fondo perduto, comprensive degli interessi legali maturati. 20. Rinuncia I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all’aiuto finanziario ovvero alla realizzazione dell’intervento, devono darne immediata comunicazione al Responsabile dell’attuazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora siano già state erogate una o più tranches del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute a titolo di finanziamento e di contributo a fondo perduto, comprensive degli interessi legali maturati. 21. Controlli I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi. 22. Informativa trattamento dati personali e pubblicità Si informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il dirigente pro-tempore della Struttura Sviluppo Reti e investimenti, Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo sostenibile. Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari dei Fondi provenienti dal bilancio comunitario il summenzionato dirigente della struttura responsabile pubblica l’elenco dei beneficiari, con relativo titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni a valere sulle risorse del POR. 23. Pubblicizzazione dell’aiuto finanziario Il soggetto beneficiario deve evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dell’operazione, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Lombardia. In particolare, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento (CE) 1828/2006, i soggetti beneficiari, indipendentemente dal valore del contributo approvato, durante l’attuazione dell’operazione, e al termine della stessa, devono obbligatoriamente installare un cartello, nel luogo in cui sono realizzati gli interventi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Regione. 24. Pubblicazione e informazioni Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione Lombardia, all’indirizzo: htpp:// www.regione.lombardia.it, e htpp://www.ors.regione.lombardia.it. Qualsiasi informazione sul bando e sui relativi allegati potrà essere richiesta al Dirigente pro-tempore della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti, Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture della D.G. Reti e Servizi di Pubblica utilità e Sviluppo sostenibile, via Pola 12/14 20124 Milano – telefono: 02/67654593, o presso gli Spazi Regione della Giunta Regionale presenti nelle sedi territoriali provinciali. Qualsiasi informazione relativa all’uso della procedura on line potrà essere richiesta al numero verde: 800131151. Il manuale per l’uso della procedura on line è disponibile sul sito web della Regione Lombardia, all’indirizzo: htpp://www.regione.lombardia.it e htpp://www.ors.regione.lombardia.it. 25. Disposizioni finali Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Lombardia – Obiettivo «Competitività regionale e Occupazione» approvato in data 1 Agosto 2007, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L’amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2197 – ALLEGATO A MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO Modulo per la richiesta dell’aiuto finanziario Spett.le REGIONE LOMBARDIA D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile via Taramelli, 20 20124 MILANO Oggetto: Programma Operativo Regionale 2007-2013 Obiettivo «Competitività regionale e Occupazione» Domanda ai fini della concessione dell’aiuto finanziario per la realizzazione di progetti a valere sulla Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica» l/la sottoscritto/a: ......................................................................... nata/o a ......................................................................... il .......................... residente a .................................................................................................. via .................................................................................................. in qualità di ........................................................................................... dell’Ente ............................................................................................ Sede legale: Comune di ........................................................................................................... CAP ............ Provincia di ..................................................... Via ................................................................................................................................................................................................... n. ................ Indirizzo mail che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto: ................................. @ ................................. CHIEDE che il progetto dal titolo « ..................................................................................................................................................................................» ubicato nel/i comune/i di ..................................................................................................................................................................................... Provincia ........................................... in via /località ....................................................................................................................................................................................................... di costo totale previsto pari a C ................................ venga ammesso a beneficiare dell’aiuto finanziario di cui all’oggetto e nei termini definiti nel punto 13 del bando. A tal fine DICHIARA • che l’impianto oggetto dell’intervento: 䊐 è di proprietà pubblica 䊐 sarà, nel caso non sia già di proprietà all’atto della presente domanda, di proprietà pubblica. In questo caso la domanda in parola deve essere integrata dalla dichiarazione di impegno a presentare documentazione che attesti la proprietà pubblica, entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di assegnazione del contributo e comunque almeno 10 giorni prima del termine fissato per la consegna e inizio lavori; • che l’intervento rientra nella fascia di rispetto dell’osservatorio astronomico e/o astrofisico compreso nell’elenco della Delibera della Giunta Regionale n. 7/2611 dell’11 dicembre 2000 e/o nell’area naturale protetta (interessata da misure di protezione a valenza nazionale, regionale e locale di .................................................................................................................................................; • che non sono state ottenute, né saranno richieste agevolazioni pubbliche, comunque denominate, a valere su leggi statali, regionali e comunitarie, per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda; • che sarà rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente e, in particolare: – l.r. 17/2000 «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso», relativi criteri di applicazione di cui alla d.g.r.l. n. 7/6162 del 20 settembre 2001; – d.g.r.l. n. 7/2611 dell’11 dicembre 2000 (aggiornamento osservatori astronomici e astrofisici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto); – d.g.r.l. n. 8/3720 del 5 dicembre 2006 (aggiornamento elenco osservatori astronomici e astrofisici); – d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 «Nuovo codice della strada»; • che sarà rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di concorrenza e sicurezza; • che saranno rispettate le procedure e la normativa comunitaria e nazionale vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture; • di accettare, sia durante l’istruttoria sia durante la realizzazione dell’intervento che successivamente, le indagini tecniche ed i controlli comunitari, ministeriali e regionali che potranno essere effettuati ai fini della valutazione dell’intervento finanziato; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2198 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 • di rendere tutte le dichiarazioni, di cui alla presente domanda compresi gli allegati, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità; • di allegare alla presente domanda (consapevole che l’incompletezza della domanda o la mancanza di tutti o parte dei documenti, saranno motivo di esclusione) la seguente documentazione: a) deliberazione dell’organo competente del soggetto richiedente riportante: – l’approvazione del progetto di intervento; – l’autorizzazione alla presentazione della domanda; – l’impegno di provvedere alla copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle spese non coperte dal contributo. Nel caso di progetto presentato da più Comuni in forma aggregata, ciascun soggetto dovrà presentare la delibera dell’organo competente riportante l’approvazione del progetto di intervento; b) nel caso di progetto presentato da più Comuni in forma aggregata, copia della documentazione attestante l’accordo partenariale per la presentazione e lo svolgimento del progetto; c) copia della delibera di adozione del piano comunale dell’illuminazione relativa a ciascun soggetto coinvolto nella realizzazione del progetto; d) documentazione tecnica costituente il progetto definitivo dell’intervento; e) relazione generale di illustrazione dell’intervento da realizzare, con giustificazione delle ragioni delle scelte adottate e dei benefici conseguibili in termini energetici ed ambientali con riferimento agli obiettivi del presente bando (Scheda A1), contenente tutto quanto indicato al punto 10 del bando; f) cronoprogramma delle diverse fasi procedurali, realizzative e di spesa; g) scheda del quadro economico (Scheda A2). Tutti i succitati documenti devono essere presentati in originale copia conforme all’originale. Inoltre: Manifestazione del consenso ex art. 23 d.lgs. 196/03: ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03, esprimiamo il consenso a che Regione Lombardia proceda al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili. Luogo e data ................................................................................. Il legale rappresentante (timbro e firma) ......................................................................................................... Ai sensi dell’art. 38 (L-R) comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione suddetta potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento della stessa ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del/i firmatario/i. (*) TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali». Il d.lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: tale trattamento sarà improntato ai principi dell’art. 11, e in particolare ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, si forniscono le seguenti informazioni. Il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per il diritto alle agevolazioni previste dalla Linea di Intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica» e sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento manuale e trattamento informatico. I dati potranno essere trattati dal soggetto valutatore, in possesso dei necessari requisiti tecnici, per l’esecuzione del servizio di valutazione tecnica sul progetto presentato. Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2199 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 SCHEDA A1: SCHEMA DELLA RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL’INTERVENTO Scheda riassuntiva dei principali dati dell’intervento Denominazione del soggetto beneficiario: Tipologia del soggetto beneficiario: Titolo dell’intervento: Localizzazione dell’intervento: Codice ISTAT del comune o dei Comuni: Data di inizio intervento: Data di fine intervento: Costo totale previsto per la realizzazione dell’intervento: Aiuto finanziario richiesto: (80% costi ammissibili, non più di 500.000 euro) Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP – Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 e art. 18 legge 16 gennaio 2003) – – – – – 䊐 䊐 䊐 䊐 Comune/Comuni Provincia Comunità Montana Ente Locale nelle forme associative di cui al d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Gg/mm/anno Gg/mm/anno Euro Euro Legale rappresentante dell’ente ................................................................................................................................................................ Responsabile Unico di Procedimento ...................................................................................................................................................... Recapiti: tel. ........................................................................................... fax ........................................................................................... E-mail ......................................................................................................................................................................................................... Costo totale del progetto ................................. euro 1. Descrizione del soggetto proponente In questa sezione deve essere fornita una breve descrizione del soggetto proponente. In particolare, nel caso di progetto riguardante più comuni, illustrare il tipo di aggregazione, citando gli eventuali atti e allegare la documentazione comprovante tale status. 2. Descrizione dell’intervento e definizione degli obiettivi In questa sezione, si deve fornire una descrizione generale dell’iniziativa, coerente con la descrizione elaborata dal tecnico progettista e del quadro economico di progetto, esplicitando il punto di partenza e le motivazioni dell’intervento, evidenziando in modo sintetico le criticità, le inadeguatezze, i problemi che l’intervento intende rimuovere. Nella descrizione deve essere posta particolare attenzione anche alla descrizione della valutazione degli aspetti ambientali. Evidenziare l’eventuale utilizzo di sistemi integrati ed innovativi volti a migliorare l’efficienza energetica. Evidenziare se l’intervento ricade nelle fasce di rispetto degli osservatori astronomici ed astrofisica e/o in aree naturali protette. 3. Prestazioni energetiche e valutazione degli aspetti ambientali In questa sezione, si deve fornire una descrizione sulle prestazioni energetiche dell’intervento proposto con evidenziata la metodica di calcolo utilizzata, l’entità del risparmio energetico e dei benefici ambientali conseguibili, come il tipo di riduzione dell’inquinamento luminoso. In questa sezione devono essere riportati tutti dati utili ad acquisire elementi ed informazioni relative all’applicazione dei criteri di valutazione di cui all’Allegato B. 4. Piano di lavoro In questa sezione deve essere dettagliato il piano di lavoro suddiviso in attività. Indicare i documenti che si intendono rilasciare in quelle date (deliverables – documenti di fine fase). Il Piano di lavoro deve essere accompagnato da un diagramma di Gantt che illustri le relazioni temporali e di precedenza delle varie attività. 5. Analisi di sostenibilità finanziaria In questa sezione deve essere riportata: – la stima dei costi totali del progetto, cosı̀ come esposti nella scheda A2, suddivisa temporalmente nell’arco di svolgimento del progetto; – il piano di copertura finanziaria del progetto, evidenziando i dati circa la capacità di far fronte ai costi dell’intervento a carico del soggetto beneficiario. 7. Integrazione dell’intervento con altri interventi In questa sezione si deve evidenziare se e come l’intervento sia concepito in integrazione con interventi di recupero urbano e/o con altri interventi di valorizzazione del territorio specificando gli aspetti di localizzazione che qualificano tale integrazione. Si devono altresı̀ evidenziare gli elementi di sinergia con altri interventi finanziati a valere su altri/e assi/linee d’azione del POR, altri Piani e Programmi regionali (anche della Programmazione 2000-2006), nazionali o comunitari. In ogni caso sono da citare con precisione titolo intervento/i, atto di approvazione del finanziamento, stato di attuazione. Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2200 – SCHEDA A2: QUADRO ECONOMICO REGIONE LOMBARDIA D.G. ..................... PO Competitività 2007-2013 ASSE 2 ENERGIA Linea di intervento 2.1.2.2 Responsabile del procedimento: CF/IVA Fax: @ Ente: Sede: Tel. Intervento: Quadro economico di progetto Quadro economico Quadro economico Quadro economico spese ammissibili spese ammesse dopo l’appalto di progetto dopo l’appalto Lavori a misura Lavori a corpo Lavori in economia Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento IMPORTO LAVORI 0 0 Descrizione somme e disposizione IVA sui lavori Spese tecniche (max. 10% dell’importo lavori appaltati) IVA sulle spese tecniche Imprevisti (max 8% dell’importo dei lavori appaltati) IVA sugli imprevisti Lavori in economia extra appalto (art. 17, comma 1 d.P.R. 554/99) IVA sui lavori in economia Allacciamento ai pubblici servizi (IVA compresa) Pubblicità (art. 80 d.lgs. 163/06) Acquisto di attrezzature e materiali (IVA compresa) Cartellonistica (max. 500 euro IVA compresa) TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE 0 0 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 0 0 QUADRO ECONOMICO Descrizione dei lavori/opere Data ............................................................ Il Responsabile del Procedimento (timbro e firma) ...................................................................... Il Responsabile Finanziario (timbro e firma) ...................................................................... Il Segretario (Comunale) (timbro e firma) ...................................................................... Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2201 – ALLEGATO B CRITERI DI VALUTAZIONE A – Efficienza energetica A1 Rapporto fra interdistanza e altezza dei punti luce Per la determinazione di questo parametro viene considerato il rapporto fra la distanza in proiezione orizzontale fra due successivi punti luce (anche se posti su lati opposti del percorso) e la distanza minima verticale fra la sorgente luminosa e la superficie da illuminare. distanza fra 2 successivi punti luce / distanza fra la sorgente luminosa e la superficie da illuminare Ove l’interasse fra i singolo punti luce non sia costante, si assume il valore medio di progetto. In caso di rifacimento impianto ovvero di nuovo impianto il valore del rapporto non deve essere inferiore a 3.7. Il punteggio massimo relativo all’applicazione di questo criterio è pari a 10 punti, attribuiti nel modo seguente: Il punteggio massimo viene attribuito al rapporto di valore assoluto maggiore mentre il punteggio minimo (pari a zero) viene dato al rapporto assoluto inferiore. Si definisce con DELTA la differenza fra il rapporto assoluto massimo e quello minimo. L’attribuzione dei punteggi intermedi di ciascun progetto viene operato come dalla formula riportata: punteggio = 10 x (1 - (rapporto maggiore assoluto – rapporto iniziativa)/DELTA) A2 Rapporto fra numero di punti luce e estensione del percorso Per la determinazione di questo parametro viene considerato il rapporto fra il numero dei punti luce e l’estensione del percorso da illuminare in km. Il punteggio massimo relativo all’applicazione di questo criterio è pari a 10 punti, attribuiti nel modo seguente: Il punteggio massimo viene attribuito al rapporto di valore assoluto minore. Si definisce con DELTA la differenza fra il rapporto assoluto massimo e quello minimo. L’attribuzione dei punteggi intermedi di ciascun progetto viene operato come dalla formula riportata: punteggio = 10 x (rapporto maggiore assoluto – rapporto iniziativa)/DELTA A3 Rapporto fra potenza delle sorgenti e numero dei punti luce Per la determinazione di questo parametro viene considerato il rapporto fra la potenza nominale complessiva installata espressa in Watt e il numero dei punti luce installati per ciascun progetto. Per determinare il rapporto suddetto non si tiene conto dell’effetto di eventuali riduttori di flusso. in ogni caso il valore del rapporto fra lumen e Watt di ogni sorgente impiegata non deve essere inferiore a 88 lm/W. Il punteggio massimo relativo all’applicazione di questo criterio è pari a 10 punti, attribuiti nel modo seguente: Il punteggio massimo viene attribuito al rapporto di valore assoluto minore. Si definisce con DELTA la differenza fra il rapporto assoluto massimo e quello minimo. L’attribuzione dei punteggi intermedi di ciascun progetto viene operato come dalla formula riportata: punteggio = 10 x (rapporto maggiore assoluto – rapporto iniziativa)/DELTA A4 Risparmi energetici Per la determinazione di questo parametro vengono valutati distintamente gli impianti derivanti dall’adeguamento degli impianti esistenti e i nuovi impianti. Il parametro viene applicato mettendo in relazione i consumi annui di energia, espressi in kWh, degli impianti esistenti, ovvero della configurazione minima ammissibile dei nuovi impianti (come successivamente definita) e i consumi annui di energia, espressi in kWh, stimati secondo la configurazione di progetto proposta, considerate le lunghezze delle tratte considerate. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Per gli interventi di adeguamento o sostituzione di impianti esistenti viene considerata la differenza fra i consumi annui di energia, espressi in kWh, dell’impianto esistente e i consumi an- Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 nui di energia, espressi in kWh, degli impianti nella configurazione di progetto. Il valore ottenuto deve essere diviso per la lunghezza, espressa in metri, della tratta considerata. Ai fini dell’applicazione del presente criterio per la determinazione dei consumi degli impianti esistenti si tiene conto della potenza complessiva installata nella tratta considerata, espressa in watt, moltiplicata per 4200, ossia il numero medio delle ore di funzionamento di un impianto di illuminazione e, infine, il valore ottenuto viene moltiplicato per un fattore pari a 1,12, che tiene conto delle perdite di carico del sistema di alimentazione. Il risultato deve essere quindi diviso per un fattore pari a 1000. Relazione per la determinazione del consumo medio annuo degli impianti esistenti (kWh anno): potenza complessiva installata (W) x 4200 x 1,12 / 1000 NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Per gli impianti di illuminazione pubblica di nuova realizzazione viene considerata la differenza fra i consumi annui di energia, espressi in kWh, della configurazione minima ammissibile ed i consumi annui di energia, espressi in kWh, stimati secondo la soluzione progettuale proposta. Il valore ottenuto deve essere diviso per la lunghezza, espressa in metri, della tratta considerata. Ai fini dell’applicazione del presente criterio i consumi della configurazione minima ammissibile vengono determinati attraverso la seguente relazione: potenza di un singolo punto luce di progetto, espressa in watt, diviso il prodotto fra l’altezza dei punti luce, espressa in metri e un fattore pari a 3,7. Il valore ottenuto viene moltiplicato per la lunghezza della tratta considerata, quindi per 4200, ossia il numero medio delle ore di funzionamento di un impianto di illuminazione e, infine, il valore ottenuto viene moltiplicato per un fattore pari a 1,12, che tiene conto delle perdite di carico del sistema di alimentazione. Il risultato deve essere quindi diviso per un fattore pari a 1000. Relazione per la determinazione dei consumi della configurazione minima ammissibile dei nuovi impianti (kWh anno): potenza nominale sorgente di progetto (W): [altezza punti luce di progetto x 3,7] x lunghezza tratta considerata x 4200 x 1,12 / 1000 Il punteggio massimo relativo alla applicazione di questo criterio è pari a 5 punti, attribuiti nel modo seguente: Il punteggio massimo viene attribuito al valore maggiore assoluto calcolato. Si definisce con DELTA la differenza fra il valore massimo assoluto calcolato e quello minimo. L’attribuzione dei punteggi intermedi di ciascun progetto viene operato come dalla formula riportata: punteggio = 5 x (1 - (valore maggiore assoluto – valore iniziativa)/DELTA) B – Qualità progettuale B1 Efficienza economica Nel rispetto delle norme e leggi in vigore, a parità di prestazioni illuminotecniche viene messo in relazione il costo dell’intervento computato dal soggetto richiedente, al netto degli oneri fiscali e di eventuali somme per imprevisti, alle dimensioni del progetto attraverso il rapporto fra il costo dell’intervento ed il numero di punti luce. Per determinare il rapporto suddetto non si tiene conto dell’effetto di eventuali riduttori di flusso. Il punteggio massimo relativo all’applicazione di questo criterio è pari a 10 punti, attribuiti nel modo seguente: Il punteggio massimo viene attribuito al rapporto di valore assoluto minore. Si definisce con DELTA la differenza fra il rapporto assoluto massimo e quello minimo. L’attribuzione dei punteggi intermedi di ciascun progetto viene operato come dalla formula riportata: punteggio = 10 x (rapporto maggiore assoluto – rapporto iniziativa)/DELTA B2 Illuminamenti e luminanze di progetto Per la determinazione di questo parametro viene considerato il valore di progetto dell’illluminamento e della luminanze, in funzione della classificazione (secondo le norme UNI 11248 e EN 13201) dell’area da illuminare, espresso in lx. Il fattore di conversione luminanza – illuminamento è stabilito in: 1 cd/m2 = 15 lx. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2202 – In ogni caso il valore di progetto di luminanze o illuminamenti non deve discostarsi di più del 15% dal valore della classificazione dichiarata dell’ambito da illuminare. Il punteggio massimo relativo all’applicazione di questo criterio è pari a 10 punti, attribuiti nel modo seguente: Il punteggio massimo viene attribuito al valore assoluto minore in lx. Si definisce con DELTA la differenza fra il valore assoluto massimo e quello minimo. L’attribuzione dei punteggi intermedi di ciascun progetto viene operato come dalla formula riportata: punteggio = 10 x (valore maggiore assoluto – valore iniziativa)/ DELTA B3 Presenza di riduttori di flusso L’istallazione, secondo il progetto proposto, di riduttori di flusso che agiscano su ogni punto luce, sia di tipo punto a punto, sia centralizzati, determina la attribuzione di 2 punti. B4 Qualità della presentazione della proposta Agli interventi verrà attribuito un punteggio massimo di 2 punti sulla base della qualità della proposta presentata con riferimento al grado di progettazione, alla congruità dei costi e dei tempi di realizzazione, alla completezza della relazione di cui alla scheda A1. C – Operazioni che coinvolgono nella realizzazione soggetti appartenenti alla categoria dei piccoli comuni Agli interventi proposti da comuni compresi nell’elenco di cui all’allegato B della d.g.r. n. 7/13319 del 12 novembre 2004, «Classificazione dei piccoli comuni», verrà attribuito un punteggio di 2 punti. Il punteggio verrà attribuito anche nel caso di interventi presentati da soggetti in forma aggregata che prevedano il coinvolgimento di almeno un comune appartenente alla categoria dei piccoli Comuni. D – Operazione sinergica con interventi di recupero urbano Ai progetti proposti che si integrano in modo diretto con interventi di recupero urbano verrà attribuito un punteggio di 2 punti. E – Operazione presentata da Comuni in forma aggregata Agli interventi proposti da comuni in forma aggregata, verrà attribuito un punteggio di 2 punti. F – Intervento ricadente all’interno di un’area protetta e/o di una fascia di rispetto degli osservatori astronomici/ astrofisici Agli interventi localizzati, anche solo parzialmente, all’interno di un’area protetta istituita e riconosciuta ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 e successive modifiche ed integrazioni (parchi regionali, parchi naturali, riserve naturali, monumenti naturali, parchi locali di interesse sovracomunale) e/o all’interno di una fascia di rispetto degli osservatori astronomici/astrofisici (delibera della Giunta regionale n. 7/2611 dell’11 dicembre 2000), verrà attribuito un punteggio di 2 punti. G – Sinergia con operazioni finanziate a valere su altri/e assi/linee d’azione del POR, altri Piani e Programmi regionali (anche della Programmazione 2000-2006), nazionali o comunitari Agli interventi che si integrano in modo diretto con altri interventi finanziati nell’ambito degli assi di azione del DocUP 20002006, ovvero del POR 2007-2013, oppure di altri piani o programmi regionali verrà attribuito un punteggio di 2 punti. La valutazione viene effettuata per progetti omogenei, aventi cioè le stesse caratteristiche degli apparati illuminotecnici (potenza e apparati riflettenti) e le stesse interdistanze ed altezze dei punti luce. Quando l’iniziativa comprende più progetti omogenei la valutazione viene effettuata per ogni singolo progetto omogeneo di cui si compone l’iniziativa, procedendo quindi alla media pesata dei valori di punteggio attribuiti ad ogni singolo progetto in relazione ai criteri A1, A2, A3, A4, B1 e B2. In questo caso il punteggio attribuito all’iniziativa in relazione ai criteri A1, A2, A3, A4, B1 e B2 è quello della media dei punteggi attribuiti per i medesimi criteri ad ogni singolo progetto componente l’iniziativa proposta. Il punteggio medio relativo ai criteri A1, A2, A3, A4, B1 e B2 viene determinato nel modo seguente: Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 per ogni progetto omogeneo viene sommato il punteggio attribuito ad ognuno dei criteri A1, A2, A3, A4, B1 e B2. Il valore ottenuto viene quindi moltiplicato per la lunghezza del percorso su cui insiste l’illuminazione, espressa in km. I valori cosı̀ ottenuti vengono sommati, dividendo il risultato per la somma dei singoli percorsi di ciascuno dei progetti omogenei considerati es: – progetto omogeneo 1: valore criterio A1 + valore criterio A2 + valore criterio A3 + valore criterio A4 + valore criterio B1 + valore criterio B2 = P1 Lunghezza complessiva progetto omogeneo 1 = L1 – progetto omogeneo 2: valore criterio A1 + valore criterio A2 + valore criterio A3 + valore criterio A4 + valore criterio B1 + valore criterio B2 = P2 Lunghezza complessiva progetto omogeneo 2 = L2 – progetto omogeneo 3: valore criterio A1 + valore criterio A2 + valore criterio A3 + valore criterio A4 + valore criterio B1 + valore criterio B2 = P3 Lunghezza complessiva progetto omogeneo 3 = L3 punteggio medio iniziativa per i criteri A1, A2, A3, A4, B1 e B2 = (P1 x L1 + P2 x L2 + P3 x L3) / (L1 + L2 + L3) I soggetti richiedenti, in caso di iniziative formate da progetti non omogenei secondo la definizione di cui sopra, dovranno suddividere l’iniziativa stessa secondo progetti omogenei. TABELLA RIASSUNTIVA DATI DI PROGETTO Completare: 䊐 Impianto esistente: sola sostituzione dei corpi illuminanti 䊐 Impianto nuovo o rifacimento integrale (comprensivo di sostegni e corpi illuminanti) Per l’intera richiesta di contributo Comune in fascia di protezione di Osservatorio Astronomico Si/No Compilare per ogni progetto omogeneo: Progetto Illuminotecnico n. .................. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Interdistanza Apparecchi Altezza Supporti Rapporto Interdistanza / Altezza (def. par. A1) N. di punti luce previsti per il tratto di progetto Lunghezza tratto di progetto N. di punti luce / Lunghezza (def. par. A2) Potenza [Watt] sorgenti di progetto Efficienza sorgenti di progetto Wnom. totale punti luce / N. di apparecchi (def. par. A3) N. di apparecchi esistenti da sostituire e/o rimuovere Potenza [Watt] sorgenti esistenti da sostituire Risparmio energetico annuo impianto di progetto Risparmio energetico espresso in kWh anno/m (def. par. A4) Costo complessivo intervento secondo le specifiche del bando Costo a punto luce (def. par. B1) Categoria illuminotecnica di progetto (rif. UNI11248 e EN13201) Illuminamenti di progetto calcolati (def. par. B2) Prevista l’installazione dei riduttori di flusso (def. par. B3) [m] [m] N. [km] [N./km] [W] [lm/W] [N./km] N. [W] [kWh] [kWh anno/m] [C] [C/punto luce] Risultati di progetto a Avanzamento rispetto al ciglio della strada/percorso [m] Larghezza percorso o strada [m] Inclinazione Apparecchio [m] [lx] Si/No Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia b c Risultati Illuminotecnici in ambito stradale Lm [cd/m2] Uo [%] Ul [%] Ti [%] Risultati Illuminotecnici in ambito percorsi Emedio [lx] Emin [lx] Emedio/Emin Y N.B. Qualora si riscontrassero delle incongruenze fra questa tabella riassuntiva ed il progetto illuminotecnico la commissione valuterà a giudizio insindacabile il relativo punteggio per ciascun parametro. D.G. Industria, PMI e cooperazione [BUR20080145] Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2203 – Decreta 1. di prorogare il termine per la presentazione della richiesta a Finlombarda s.p.a. di erogazione del saldo relativo ai contributi della sottomisura 1.1 F del DocUP Ob. 2 Azione 1, di cui al decreto n. 4706 del 29 marzo 2005, fino al 31 dicembre 2008; 2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 3. di comunicare il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. La dirigente dell’Unità Organizzativa programmazione comunitaria 2000-2006, azioni di marketing territoriale e di attrattività agli investimenti: Olivia Postorino [4.0.0] D.d.u.o. 30 giugno 2008 - n. 7070 DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Misura 1.1 F – Proroga del termine per la presentazione delle richieste di saldo a valere sull’Azione 1 del bando approvato con decreto n. 4706 del 29 marzo 2005 LA DIRIGENTE DELL’U.O. PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2000-2006, AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E DI ATTRATTIVITÀ AGLI INVESTIMENTI Visti: • il Documento unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2001) 2878 del 10 dicembre 2001 e i successivi Complementi di programmazione; • il Regolamento (CE) 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali; • il Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448 del 10 marzo 2004; • il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI; Vista la Misura 1.1 F del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 «Interventi a sostegno della competitività delle imprese»; Vista la Convenzione stipulata in data 14 gennaio 2005 con Finlombarda s.p.a., regolarmente inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti al n. 7408/RCC in data 19 gennaio 2005, con la quale la stessa è organismo intermedio per la sottomisura 1.1.F; Dato atto che in attuazione dei documenti di programmazione dell’Ob. 2 2000-2006 sopra citati sono state attivate azioni cofinanziabili con FESR a valere sulla Misura 1.1 F dell’Asse 1, mediante interventi a sportello approvati con decreto n. 4706 del 29 marzo 2005; Rilevato che il bando, approvato con il citato decreto n. 4706 del 29 marzo 2005, prevede al punto 3 che la Regione si avvalga di Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore dell’intervento; Vista in particolare l’Azione 1 del citato bando, che prevede: – l’erogazione alle imprese di un contributo in conto interessi per investimenti per l’innovazione tecnologica, pari al 100% del tasso di riferimento e, comunque, non superiore ai massimali previsti dalla normativa comunitaria Regolamento (CE) 70/2001; – il termine del 30 giugno 2008 per la richiesta a Finlombarda s.p.a. di erogazione del saldo, sulla base della realizzazione del programma di investimento; Considerato che il DocUP Ob. 2 prevede che per gli aiuti dell’Asse 1 e, quindi, anche per quelli inerenti la sottomisura 1.1 F, la relativa spesa sia ritenuta ammissibile dalla Commissione Europea se sostenuta entro il 30 aprile 2009; Ritenuto di rispondere alle esigenze segnalate dalle piccole e medie imprese, attraverso una proroga del termine per la richiesta a Finlombarda s.p.a. di erogazione del saldo, al fine di agevolare il completamento dei rispettivi programmi di investimento; Ritenuto pertanto di prorogare il termine per la richiesta a Finlombarda di erogazione del saldo, stabilito al punto 12 del bando approvato con decreto n. 4706 del 29 marzo 2005, dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008; Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; D.G. Infrastrutture e mobilità [BUR20080146] [5.1.3] D.d.u.o. 26 giugno 2008 - n. 6946 Concessione della proroga dei termini per il completamento delle opere, dell’occupazione temporanea e d’urgenza delle aree e delle procedure espropriative relative alla realizzazione del raddoppio ferroviario della tratta in concessione a FERROVIENORD Vanzaghello-Busto Arsizio ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327 IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E METROPOLITANE Omissis Decreta 1. Di concedere, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327, a FERROVIENORD s.p.a. la proroga dei termini per il completamento delle opere, per l’occupazione temporanea e d’urgenza delle aree e per le procedure espropriative relative alla realizzazione del raddoppio ferroviario della tratta in concessione a FERROVIENORD Vanzaghello-Busto Arsizio sino al 27 giugno 2010. 2. Che entro e non oltre la predetta data dovranno essere completate le opere, l’occupazione d’urgenza e in via temporanea delle aree interessate dagli interventi e le procedure espropriative. 3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente dell’Unità Organizzativa infrastrutture ferroviarie e metropolitane: Marco Cesca [BUR20080147] [5.1.3] D.d.u.o. 26 giugno 2008 - n. 6948 Concessione della proroga dei termini per il completamento delle opere, dell’occupazione d’urgenza e delle procedure espropriative relative alla realizzazione della nuova stazione FERROVIENORD di Milano Affori, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327 IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E METROPOLITANE Omissis Decreta 1. Di concedere, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327, a FERROVIENORD s.p.a. la proroga dei termini per il completamento delle opere, per l’occupazione temporanea e d’urgenza delle aree e per le procedure espropriative relative alla realizzazione della nuova stazione FERROVIENORD di Milano Affori sino al 27 giugno 2010. 2. Che entro e non oltre la predetta data dovranno essere completate le opere, l’occupazione d’urgenza e in via temporanea delle aree e le procedure espropriative. 3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente dell’Unità Organizzativa infrastrutture ferroviarie e metropolitane: Marco Cesca [BUR20080148] [5.1.3] D.d.u.o. 26 giugno 2008 - n. 6949 Concessione della proroga dei termini per il completamento delle opere, dell’occupazione d’urgenza e delle procedure espropriative relative alla realizzazione dell’interramento fer- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2204 – roviario della tratta in concessione a FERROVIENORD s.p.a. in Comune di Castellanza (T2 – Lotto 2) ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327 IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E METROPOLITANE Omissis Decreta 1. Di concedere, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327, a FERROVIENORD s.p.a. la proroga dei termini per il completamento delle opere, per l’occupazione temporanea e d’urgenza e per le procedure espropriative relative all’interramento della linea ferroviaria in Comune di Castellanza – T2 Lotto 2 sino al 27 giugno 2010. 2. Che entro e non oltre la predetta data dovranno essere completate le opere, l’occupazione d’urgenza e in via temporanea delle aree e le procedure espropriative. 3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il dirigente di U.O. infrastrutture ferroviarie e metropolitane: Marco Cesca D.G. Casa e opere pubbliche [BUR20080149] [5.1.2] Testo coordinato del d.d.u.o. 5 maggio 2008 - n. 4448 «Approvazione dell’invito a presentare proposte per la partecipazione alla fase concorsuale del 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere», modificato dai decreti n. 5127 del 20 maggio 2008 e 7548 del 10 luglio 2008 IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA POLITICHE E INTERVENTI PER LA CASA Richiamata la d.g.r. 8/4933 del 15 giugno 2007, avente per oggetto «Attuazione Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 – 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere – Approvazione dei criteri generali per l’attuazione del programma e per l’avvio della fase esplorativa»; Considerato che la d.g.r. sopra richiamata prevedeva per l’attuazione del «2º Programma Regionale Contratti di Quartiere» quattro fasi distinte, ovvero: • fase esplorativa, attraverso lo strumento della manifestazione di interesse a partecipare con idee al programma, per rilevare istanze e progettualità espresse dai soggetti locali; • fase concorsuale, su bando predisposto da Regione Lombardia a conclusione della fase esplorativa sopradescritta, per individuare e selezionare le proposte più mature e coerenti con gli obiettivi definiti dal bando; • fase negoziale, nella quale i soggetti selezionati definiranno con Regione Lombardia la contrattualizzazione delle proposte, in modo da ottenerne la massima coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali e locali, nel rispetto delle esigenze di fattibilità degli interventi e di rapido utilizzo delle risorse assegnate; • fase attuativa, nella quale i partenariati realizzeranno le opere e le azioni e Regione Lombardia provvederà all’erogazione dei cofinanziamenti, al monitoraggio e alla valutazione dei processi e dei risultati, in conformità a quanto definito nella fase negoziale; Viste le manifestazioni di interesse pervenute nella fase esplorativa sopra citata e valutati i rispettivi contenuti; Richiamato il decreto n. 2270 del 6 marzo 2008, con il quale è stato costituito il Comitato di Coordinamento del 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere, composto dai rappresentanti delle seguenti Direzioni Generali e Centrali: Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche (capofila), Direzione Generale Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, Direzione Generale Protezione Civile Prevenzione e Polizia Locale, Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati, Direzione Generale Artigianato e Servizi, Direzione Centrale Programmazione Integrata; Vista la d.g.r. 8/6960 del 2 aprile 2008, avente per oggetto «2º Programma Regionale Contratti di Quartiere – Avvio fase concorsuale – Approvazione dei criteri per la predisposizione dell’invito a presentare proposte» con la quale sono stati approvati i suddetti criteri e individuate le risorse messe a disposizione del programma per complessivi C 67.000.000,00; Visto l’«Invito a presentare proposte» per la partecipazione alla Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 fase concorsuale del programma, di cui all’Allegato A del presente atto, predisposto dal Comitato di Coordinamento sopra citato con il supporto della Segreteria tecnica ed approvato dal Comitato stesso nella seduta del 16 aprile 2008; Visto che il suddetto Invito prevede che, per partecipare al 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere, i soggetti interessati sono invitati ad organizzarsi in Partenariato nella forma giuridica dell’Associazione Temporanea di Scopo, secondo le indicazioni dettagliate nell’Allegato B, parte integrante dell’Invito a presentare proposte; Visto che, al fine di facilitare la compilazione dei documenti da presentare per la partecipazione alla fase concorsuale del 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere, il suddetto Comitato di Coordinamento ha predisposto alcune «Linee guida», di cui all’allegato C, parte integrante dell’Invito a presentare proposte; Vista la l.r. n. 16/96 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; Per tutto quanto esposto in premessa Decreta 1) di approvare l’«Invito a presentare proposte» per la partecipazione alla fase concorsuale del 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere di cui all’Allegato A; 2) di approvare l’Allegato B, parte integrante dell’Invito a presentare proposte, relativo alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo; 3) di approvare le «Linee guida» per la presentazione della domanda di cui all’Allegato C, parte integrante dell’Invito a presentare proposte; 4) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Francesco Bargiggia ——— • ——— Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2205 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 ALLEGATO A 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere FASE CONCORSUALE INVITO A PRESENTARE PROPOSTE INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FINALITÀ RISORSE SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE PROPOSTE CARATTERISTICHE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OBIETTIVI GENERALI DELLE PROPOSTE DI CONTRATTI DI QUARTIERE CONTENUTI SPECIFICI PER ASSE 6.1. ASSE 1 – EDILIZIA RESIDENZIALE E INFRASTRUTTURE 6.2. ASSE 2 – COESIONE SOCIALE 6.3. ASSE 3 – SICUREZZA 6.4. ASSE 4 – RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA 6.5. ASSE 5 – ALTRO ELABORATI DA PRESENTARE COME PRESENTARE LA PROPOSTA COME VENGONO VALUTATE LE PROPOSTE PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA VALUTAZIONE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI 1. FINALITÀ Regione Lombardia attraverso le Direzioni Generali • Casa e Opere Pubbliche; • Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile; • Famiglia e Solidarietà Sociale; • Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, • Artigianato e Servizi, • Commercio, Fiere e Mercati. Visti gli esiti della fase esplorativa conclusasi nel mese di febbraio 2008, avvia la fase concorsuale prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 8/4933 del 15 giugno 2007, secondo i criteri approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 8/6960 del 2 aprile 2008 per selezionare le proposte di Contratto di Quartiere da includere nel «2º Programma Regionale Contratti di Quartiere» mediante procedura ad evidenza pubblica. Il «2º Programma Regionale Contratti di Quartiere», attuativo del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2007/2009 (PRERP): – è uno strumento per attivare e governare forme di sviluppo locale integrato e sostenibile in termini sia ambientali, sia economici, attraverso la valorizzazione e la partecipazione attiva delle comunità locali, organizzate in parternariato, e la concentrazione in un ambito territoriale definito di un insieme coordinato di risorse e di interventi, attuativi di diverse politiche di settore; – è finalizzato alla riqualificazione integrata di quartieri urbani degradati, caratterizzati dalla compresenza di: • degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano; • forte disagio sociale; – individua come strategici i seguenti assi di intervento: • edilizia residenziale e infrastrutture; • coesione sociale; • sicurezza; • rivitalizzazione economica. 2. RISORSE Il «2º Programma Regionale Contratti di Quartiere» è finanziato dalle risorse apportate dai parternariati che propongono i programmi, da Regione Lombardia attraverso le Direzioni Generali citate e anche da soggetti terzi, grazie all’attivazione di provvedimenti e di programmi statali e comunitari, destinati a finalità concorrenti e coerenti con quelle del programma. Le risorse messe a disposizione del «2º Programma Regionale Contratti di Quartiere» da ciascuna delle Direzioni Generali partecipanti sono destinate a interventi per: C 60.000.000,00 • Edilizia Residenziale Pubblica • Illuminazione pubblica e risparmio energetico C 2.000.000,00 • Coesione Sociale C 2.000.000,00 • Interventi per la Sicurezza urbana C 1.000.000,00 C 1.000.000,00 • Interventi per Artigianato • Interventi in favore delle PMI del Commercio C 1.000.000,00 per complessivi C 67.000.000,00. 3. SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LE PROPOSTE Possono presentare proposta di partecipazione al 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere esclusivamente partenariati pubblico-privati nella forma dell’Associazione temporanea di Scopo (ATS), già costituita, ovvero non ancora costituita, comprendente necessariamente il/i Comune/i nel cui territorio è situato il quartiere. L’aver partecipato alla precedente fase esplorativa del Programma con una manifestazione di interesse non costituisce requisito di ammissibilità, né motivo di precedenza per la presente selezione. Potranno assumere il ruolo di capofila del parternariato esclusivamente il/i Comune/i in forma singola o associata ovvero un Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2206 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 soggetto che nel quartiere abbia la titolarità di patrimonio immobiliare destinato o da destinare ad edilizia residenziale pubblica (per es. ALER o soggetto privato). Non è ammessa la presentazione di proposte da parte di soggetti unici. Ciascun parternariato può presentare una sola proposta. I soggetti componenti il parternariato devono essere: – Enti pubblici; – Enti privati quali, ad esempio: • Cooperative, Organizzazioni di volontariato, Associazioni senza scopo di lucro, Associazioni di promozione sociale e Associazioni di solidarietà familiare (iscritte negli albi o nei registri regionali ai sensi della l.r. n. 1/2008); • Fondazioni, Enti di patronato, Enti ecclesiastici ed altri Enti di diritto pubblico e privato che operano in ambito sociale e gli Enti accreditati in ambito sanitario o socio sanitario, Organizzazioni sindacali; • Associazioni di categoria, Associazioni di inquilini, Enti no profit, Camere di commercio e/o Unioncamere Lombardia, Grandi Imprese, Micro imprese, Piccole e Medie imprese singole o associate appartenenti al settore del commercio, imprese artigiane singole o associate (tutte le imprese devono essere iscritte nei registri camerali), Aziende erogatrici di servizi; • Soggetti che, alla data di presentazione della proposta, dispongano di patrimonio immobiliare localizzato nel quartiere e si impegnino a destinarlo all’erogazione di servizi abitativi di edilizia residenziale pubblica. Il parternariato dovrà a pena di esclusione: – garantire la partecipazione del comune, con il coinvolgimento dei responsabili delle politiche comunali per ciascuno degli assi attivati; – alla data di presentazione della proposta, disporre di patrimonio immobiliare localizzato nel quartiere; a tal fine occorre produrre dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso del requisito, con l’individuazione catastale del/degli immobile/i e l’esplicitazione di condizioni che ne limitino la piena disponibilità (es. presenza di contratti di locazione); – individuare il soggetto che gestirà l’erogazione del servizio abitativo, se diverso dal proprietario; in tal caso anche il soggetto gestore dovrà aderire all’ATS; – assumere la responsabilità di assicurare con efficacia ed efficienza la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutte le azioni proposte per il Contratto di quartiere, per un periodo almeno pari a quello previsto per la sua completa attuazione; – prevedere la presenza dei soggetti necessari alla definizione e alla realizzazione del Contratto di Quartiere; – prevedere, per ciascuno dei partner, lo specifico apporto di risorse umane, strumentali e/o economiche; – cofinanziare il programma, attraverso apporti che nel complesso non consistano unicamente nella valorizzazione di risorse umane e strumentali. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il partenariato potrà essere già costituito in ATS o potrà rinviare la costituzione della stessa ad un momento successivo alla presentazione della proposta. In tale caso la costituzione formale dell’ATS dovrà avvenire prima della stipula della convenzione e comunque entro e non oltre il termine perentorio espressamente indicato da Regione Lombardia nella comunicazione di chiusura della fase negoziale. Se l’ATS è già costituita al momento della presentazione della proposta, quest’ultima dovrà essere sottoscritta esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto capofila e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia dell’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo (redatto secondo lo schema di cui all’Allegato B) contenente mandato collettivo speciale irrevocabile conferito al soggetto capofila e procura speciale rilasciata al legale rappresentante del soggetto capofila. Il mandato e la relativa procura dovranno assumere la forma della scrittura privata autenticata. Sarà altresı̀ necessario allegare, sempre a pena di esclusione, Regolamento di mandato (conforme allo schema di cui all’Allegato B) nel quale si regoleranno i reciproci rapporti tra i partner associati, gli apporti di ciascun partner in termini di risorse umane/strumentali/economiche, nonché i termini, le modalità, la tempistica e le condizioni di realizzazione delle attività rientranti nel Contratto di Quartiere. Il partenariato deve inoltre esplicitare, nel suddetto Regolamento di mandato, strumenti e modalità per strutturare e gestire il parternariato stesso, con particolare riferimento agli impegni e ai vincoli esistenti tra i partner e tra questi e il capofila, anche attraverso l’impegno a dotarsi di una Struttura tecnica permanente, che assicuri la direzione, la gestione efficiente e il coordinamento di tutte le iniziative costituenti il Contratto di Quartiere; tale struttura dovrà prevedere un soggetto responsabile in relazione a ciascuno degli assi di intervento. Per l’asse «coesione sociale» tale soggetto responsabile deve essere un soggetto privato non profit. Per il successivo sviluppo negoziale e attuativo del Contratto di Quartiere dovrà inoltre essere prevista e regolata nel Regolamento di mandato, a pena di esclusione, una figura manageriale di coordinamento, denominata «Direttore del Contratto di Quartiere» che abbia un’esperienza almeno triennale nella gestione di programmi integrati complessi, documentata da curriculum professionale. Tale figura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà: • organizzare, coordinare e controllare la definizione e lo svolgimento del processo di pianificazione operativa e di attuazione di tutte le azioni previste dal contratto di quartiere, assicurandone la completa realizzazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle risorse finanziarie previste, anche mediante l’adozione di un modello metodologico di pianificazione e di controllo riconducibile al project management; • garantire la piena congruenza di ciascuna azione con gli obiettivi del Contratto di quartiere; • gestire la governance del partenariato in relazione ai responsabili dei vari assi di intervento e presiedere gli organismi di coordinamento cui partecipano tutti i referenti degli assi attivati; • monitorare costantemente l’attuazione di ciascuna azione compresa nel contratto di quartiere, ponendo in essere tutte le iniziative opportune e necessarie al fine di garantirne la completa attuazione entro i tempi previsti; • monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti da parte dei partner, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantirne il pieno adempimento; • segnalare tempestivamente al Comitato di Coordinamento di Regione Lombardia, costituito con d.d. n. 2270 del 6 marzo 2008, eventuali ostacoli tecnico amministrativi che ritardino o impediscano l’attuazione del contratto. In caso di comprovato impedimento del soggetto individuato quale Direttore del Contratto di Quartiere all’espletamento dell’incarico emerso nel corso della fase negoziale, il partenariato procedente dovrà darne immediata notizia a Regione Lombardia e dovrà indicare, entro il termine indicato da quest’ultima, un sostituto che presenti un’esperienza professionale pari o superiore a quella risultante dal curriculum professionale del soggetto impedito. Regione Lombardia procederà alla valutazione dei suddetti requisiti e in caso di esito negativo potrà escludere il partenariato. Nell’ipotesi in cui il suddetto impedimento dovesse emergere in corso di esecuzione della convenzione, il partenariato dovrà darne immediata notizia a Regione Lombardia e dovrà indicare, entro il termine indicato da quest’ultima, un sostituto che presenti un’esperienza professionale pari o superiore a quella risultante dal curriculum professionale del soggetto impedito. Regione Lombardia procederà alla valutazione dei suddetti requisiti e in caso di esito negativo potrà recedere dalla convenzione. I rapporti tra l’ATS e il Direttore potranno essere regolamentati in apposito accordo stipulato tra quest’ultimo e il capofila, in nome e per conto dell’ATS. Se l’ATS non è ancora costituita, la proposta di partecipazione al programma dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da parte di tutti i partner ed essere corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione (conforme allo schema dell’Allegato B) contenente l’impegno dei partner a costituire formalmente l’ATS in caso di ammissione al finanziamento, entro il termine indicato dalla Regione Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2207 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Lombardia nella comunicazione di chiusura della fase negoziale, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente nella dichiarazione) qualificato come mandatario. Nella dichiarazione di impegno alla costituzione dell’ATS dovranno essere obbligatoriamente specificati, a pena di esclusione, gli apporti di ciascun partner in termini di risorse umane/strumentali/economiche. Dovrà essere altresı̀ allegata, a pena di esclusione, una bozza di Regolamento di mandato avente i contenuti previsti nello schema di cui all’Allegato B, restando inteso che lo stesso sarà sottoscritto esclusivamente al momento della formale costituzione dell’ATS. Il rapporto di mandato non determina organizzazione tra i soggetti riuniti, ciascuno dei quali conserva la propria identità e individualità nonché propria autonomia giuridica, economica, fiscale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della associazione. Quanto alle modificazioni della composizione soggettiva dell’ATS, si specifica che: – in caso di fallimento, o di impedimento di qualsiasi natura del Capofila a continuare l’esecuzione delle attività connesse alla realizzazione del progetto, resta ferma la facoltà di Regione Lombardia di recedere dalla convenzione, oppure di proseguire il rapporto con soggetto diverso, costituito «mandatario subentrante» dai partner associati; gli stessi indicheranno altro soggetto capofila che, in ogni caso, dovrà ottenere il gradimento della Regione Lombardia; – in caso di fallimento o di impedimento di qualsiasi natura di uno dei partner a continuare l’esecuzione delle prestazioni connesse alla realizzazione del progetto, il rapporto prosegue regolarmente con facoltà dell’Associazione di sostituire il partner, previo gradimento della Regione; – in caso di comprovata esigenza emersa nel corso dell’espletamento della fase «negoziale», l’Associazione potrà consentire l’ingresso di uno o più nuovi partner, previo gradimento della Regione. L’ATS potrà regolare i reciproci rapporti con i soggetti beneficiari del programma in appositi accordi contestuali ovvero successivi alla costituzione dell’Associazione stessa. Tutte le dichiarazioni presentate dovranno essere correlate da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità (ex art. 35 del d.P.R. 445/2000). 4. CARATTERISTICHE DEGLI AMBITI TERRITORIALI Per «quartiere» si intende un ambito, anche a carattere sovracomunale, territorialmente e socialmente definito e riconoscibile che, per dimensioni e per motivi storico-insediativi, sociali e identitari, sia rilevante per il contesto urbano. L’ambito territoriale, su cui agisce il Contratto di Quartiere, deve: a) essere univocamente individuato mediante perimetrazione, pena esclusione; b) essere costituito da un insieme di aree contigue, appartenenti al tessuto urbano consolidato, composto dalle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, secondo quanto indicato per la redazione del «Piano delle regole» dalla legge regionale n. 12/2005, art. 10 comma 1, punto a); c) avere estensione territoriale e popolazione residente tali da renderlo rilevante sul contesto urbano; d) essere caratterizzato da degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano diffuso e documentabile, per via fotografica e analitica; e) essere caratterizzato da una accentuazione, rispetto alla media cittadina, di specifiche problematiche sociali e/o di sicurezza, anch’esse documentabili. In ogni caso l’ambito territoriale oggetto del Contratto di Quartiere non può coincidere con le sole aree residenziali di pertinenza del patrimonio immobiliare destinato o da destinare a edilizia residenziale pubblica, ma deve comprendere anche tutte le altre aree adiacenti alle prime, in cui risiede la popolazione considerata destinataria degli interventi di riqualificazione proposti, ai fini della determinazione del requisito di cui al punto e). È possibile includere nel Contratto di Quartiere anche una o più aree non confinanti con il quartiere, cosı̀ come definito precedentemente, purché le stesse siano interessate da opere la cui realizzazione è strettamente necessaria per riqualificare il quartiere stesso. 5. OBIETTIVI GENERALI DELLE PROPOSTE DI CONTRATTI DI QUARTIERE Per l’efficace riqualificazione integrata dei quartieri urbani degradati, le Direzioni Generali citate all’art. 1 hanno individuato i seguenti obiettivi generali: a) rapido utilizzo delle risorse; b) riqualificazione urbana mediante la promozione e l’attuazione di politiche integrate a partire dalle analisi dell’ambito territoriale. Per il loro raggiungimento le proposte dovranno garantire a pena di esclusione i seguenti requisiti: a) Rapido utilizzo delle risorse: – avvio delle attività relative ad almeno un’azione connessa all’attuazione del Contratto di Quartiere entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione (di cui al punto 10. del presente Invito) che verrà stipulata tra Regione Lombardia e il partenariato; – inizio lavori di tutte le opere edilizie entro e non oltre il quinto anno dalla sottoscrizione della suddetta convenzione; – ultimazione di tutte le opere edilizie entro e non oltre il settimo anno dalla sottoscrizione della suddetta convenzione. b) Riqualificazione urbana mediante la promozione e l’attuazione di politiche integrate a partire dalle analisi dell’ambito territoriale: – le proposte devono prevedere l’analisi di tutti e quattro gli assi proposti (vedi punto 7. dell’Invito). Le analisi possono portare alla mancata attivazione di un asse, qualora non sussistano condizioni di degrado relative all’asse stesso; in tal caso dovrà esserne comunque data esplicita e adeguata motivazione. L’attivazione di uno o più assi può avvenire anche senza richiedere cofinanziamento regionale. Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 2208 – 6. CONTENUTI SPECIFICI PER ASSE Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 6.1 ASSE 1 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INFRASTRUTTURE Obiettivi specifici 1.1 Edilizia Residenziale Pubblica 1.1.1 Definire gli interventi edilizi a partire dalle esigenze di riequilibrio del tessuto sociale esistente, anche avvalendosi delle disposizioni specifiche previste per i Contratti di quartiere nell’art. 31 del Regolamento Regionale n. 5 del 27 marzo 2006 «Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»; 1.1.2 Incrementare il valore del patrimonio immobiliare già destinato all’erogazione di servizi abitativi di edilizia residenziale pubblica; 1.1.3 Incrementare il numero dei beneficiari di servizi abitativi destinati alla locazione, secondo una o più delle seguenti modalità: – a canone sociale; – a canone moderato; – a canone convenzionato; – in locazione temporanea; senza ridurre il numero di beneficiari di servizi abitativi a canone sociale, esistente prima dell’attuazione del Contratto di Quartiere; 1.1.4 Promuovere, in particolare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, l’adozione di impianti, di tecnologie e di modelli gestionali che incrementino i livelli prestazionali relativi alla sicurezza; 1.1.5 Promuovere, in particolare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, l’adozione di impianti, di tecnologie e di modelli gestionali che incrementino i livelli prestazionali relativi alla sostenibilità energetica; 1.1.6 Promuovere progetti innovativi per la gestione del patrimonio e dei servizi abitativi di edilizia residenziale pubblica; 1.1.7 Valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e/o privato. 1.2 Edilizia pubblica e infrastrutture: incremento della sostenibilità energetica 1.2.1 Definire interventi innovativi, anche a valenza dimostrativa, per ridurre i consumi energetici e implementare la certificazione energetica degli edifici pubblici. 1.2.2 Definire interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica. A chi possono essere erogate le risorse (beneficiari) 1.1 Edilizia Residenziale Pubblica 1.1 Ai proprietari di patrimonio immobiliare già destinato o da destinare all’erogazione di servizi abitativi di edilizia residenziale pubblica, che si impegnino a realizzare le opere proposte e ad erogare il servizio abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni, rendicontandone costi e ricavi. 1.2 Edilizia pubblica e infrastrutture: incremento della sostenibilità energetica 1.2.1 Agli enti pubblici proprietari di fabbricati che si impegnino a presentare progetti esecutivi finalizzati a migliorarne le prestazioni energetiche sulla base di una diagnosi energetica corredata da attestato di certificazione energetico, conforme a quanto previsto con d.g.r. 5773/2007. Le caratteristiche dei beneficiari potranno subire variazioni o contenere ulteriori specifiche in relazione al previsto utilizzo di risorse comunitarie. 1.2.2 – Comune singolo – Comuni in forma associata – Unione di Comuni – Comunità Montana – Consorzio tra Comuni Le caratteristiche dei beneficiari potranno subire variazioni o contenere ulteriori specifiche in relazione al previsto utilizzo di risorse comunitarie. Quali sono gli interventi finanziabili 1.1 Edilizia Residenziale Pubblica I cofinanziamenti sono assegnati per mettere a disposizione, all’interno del perimetro di cui all’art. 4, patrimonio immobiliare da destinare all’erogazione di servizi abitativi di edilizia residenziale pubblica. Il patrimonio immobiliare deve essere costituito da interi fabbricati ovvero da porzioni degli stessi, definite e autonome dal punto di vista distributivo (per es. vano scala o piano tipo), escludendo quindi singoli alloggi. Sono finanziabili interventi finalizzati ad ottenere patrimonio immobiliare rispondente ai requisiti prestazionali, tipologici e tecnologici, di cui alle Linee guida allegate, attraverso le seguenti tipologie di intervento: • acquisto di fabbricati esistenti, con o senza opere; • tipologie che determinino accatastamento di nuove unità immobiliari (nuova costruzione); • tipologie che determinino variazioni catastali delle unità immobiliari esistenti a destinazione abitativa e delle loro pertinenze, che ne incrementino la rendita catastale (sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia, recupero dei sottotetti ad uso abitativo, frazionamento o accorpamento, realizzazione di servizi igienici conformi alla normativa vigente). Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 2209 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 In tal caso sono finanziabili le spese relative non solo alle unità immobiliari ad uso residenziale e alle loro pertinenze esclusive, ma anche alle parti comuni. Non sono finanziabili le spese relative a parti del fabbricato avente destinazione diversa da quella residenziale, in tal caso le spese relative alle parti comuni potranno essere finanziabili solo per una quota pari all’incidenza delle superfici residenziali rispetto alle superfici totali. Non sono finanziabili interventi per i quali, alla data di pubblicazione del presente Invito, siano già stati approvati i progetti definitivi, che ne assicurano la copertura economico-finanziaria. Per il calcolo del cofinanziamento richiedibile per l’Asse 1.1 – Edilizia Residenziale Pubblica, si rimanda alle Linee guida allegate al presente Invito (Allegato C). 1.2 Edilizia pubblica e infrastrutture: incremento della sostenibilità energetica. 1.2.1 Progetti esecutivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio (inteso come complesso edilizio-impiantistico) sulla base di una diagnosi energetica corredata da attestato di certificazione energetico, conforme a quanto previsto con d.g.r. 5773/2007. La progettazione per la riqualificazione energetica può riguardare tipologie di intervento che non necessitano di permesso di costruzione o di riclassificazione catastale. La progettazione per la riqualificazione energetica deve essere sempre individuata come un lotto (azione) a sé stante, poiché verrà finanziata con fondi POR 2007-2013. Non è finanziata la realizzazione delle opere. Cofinanziamento richiedibile Il contributo è a fondo perduto ed è pari al 70% delle spese ammissibili. Gli aiuti finanziari relativi all’incremento dell’autonomia e della sostenibilità energetica non sono cumulabili con altre agevolazioni comunitarie, statali o regionali concesse per i medesimi interventi. 1.2.2 Interventi per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica inseriti nel piano illuminazione adottato dal comune e di proprietà di quest’ultimo, ovvero ceduti allo stesso. Lo studio di fattibilità (comprendente il n. di punti luce, le dimensioni dell’intervento e il costo complessivo) deve essere redatto in conformità alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e ai declinati criteri applicativi di cui alla d.g.r. 20 settembre 2001, n. 7/6162 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1 ottobre 2001, estratto S.O. n. 40). Gli interventi devono essere individuati come un lotto (azione) a sé stante, poiché verrà finanziato con fondi POR 2007-2013. Cofinanziamento richiedibile L’entità dell’aiuto finanziario a favore del soggetto beneficiario è pari al 80% delle spese ammesse, cosı̀ come eventualmente rideterminate, in via definitiva, una volta espletate le procedure di gara; è in ogni caso fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 55, comma 2 del Regolamento (CE) 1083/2006. Gli aiuti finanziari relativi ai progetti di illuminazione pubblica non sono cumulabili con altre agevolazioni comunitarie, statali o regionali concesse per i medesimi interventi. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell’intervento non determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare delle spese considerate ammissibili. Quali sono le spese ammesse 1.1 Edilizia Residenziale Pubblica – – – – – – – Acquisto di aree e fabbricati; demolizioni parziali o totali; realizzazione di opere edili e impiantistiche; spese tecniche; oneri di urbanizzazione; contributi per gli allacciamenti; oneri finanziari e fiscali. 1.2 Edilizia pubblica e infrastrutture: incremento della sostenibilità energetica 1.2.1 • Diagnosi energetica, eseguita sulla base dell’attestato di certificazione energetica (secondo quanto previsto dalla d.g.r. 5773/2007) e comprensiva di studi ed analisi dei vantaggi conseguibili con diverse opzioni di interventi di riqualificazione energetica (in relazione ai materiali, al progetto architettonico e agli impianti termici). • Progettazione degli interventi da realizzare sull’involucro edilizio (coibentazione, nuovi volumi tecnici, strutture per apporti solari gratuiti), degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, degli impianti di climatizzazione. 1.2.2 • Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, collaudi (fino a un massimo del 7% dell’importo delle opere e forniture ritenute ammissibili); • attrezzature, macchinari ed impianti; • opere murarie ed assimilabili. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2008. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 6.2 ASSE 2 – COESIONE SOCIALE Y – 2210 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Obiettivi specifici Promuovere e attivare energie e risorse già presenti sul territorio e nella comunità per realizzare maggiore coesione sociale ed accrescere le opportunità di inclusione sociale nei confronti dei cittadini e delle famiglie che vivono nei quartieri. In particolare: 2.1. promuovere la capacità di relazione fra i soggetti del territorio; 2.2. sostenere la famiglia nelle funzioni genitoriali; 2.3. accompagnare la mobilità connessa alla realizzazione del contratto di quartiere. A chi possono essere erogate le risorse (beneficiari) Soggetti non profit che aderiscono al partenariato. Quali sono gli interventi finanziabili Il finanziamento regionale è finalizzato a cofinanziare i costi di avvio delle azioni nel triennio 2009-2011; non può superare l’80% del costo complessivo delle azioni relative all’asse 2 e non può essere inferiore a C 300.000,00. Gli interventi finanziabili sono: a) sviluppo di reti territoriali; costruzione, consolidamento e allargamento di legami e di relazioni sostenibili fra soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, in una logica di rete per interventi, opportunità ed esperienze; b) iniziative di prevenzione e di contrasto dell’esclusione sociale, con particolare riferimento a maternità, lavoro, bisogni dei figli nelle diverse età, disagio adolescenziale, abbandono scolastico, rapporti intergenerazionali e aggregazione; c) azioni di supporto e/o accompagnamento delle famiglie coinvolte in piani di mobilità dovuti alle ristrutturazioni edilizie, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità sociale. Quali sono le spese ammesse 1. Personale dipendente e collaboratori esterni: retribuzione ed oneri del personale dipendente, compensi ed oneri per i collaboratori. 2. Viaggi, vitto e alloggio in ambito nazionale: Spese di viaggio, spese di vitto e alloggio per personale dipendente e collaboratori esterni. 3. Immobili, arredi e attrezzature: Affitto o ammortamento locali, Manutenzione ordinaria e pulizia locali, Affitto / leasing / ammortamento arredi, Acquisto altre attrezzature, Manutenzione ordinaria attrezzature. 4. Risorse tecnologiche: Licenze d’uso software, Affitto / leasing / ammortamento hardware, Costo delle telecomunicazioni, Manutenzione e gestione risorse tecnologiche. 5. Costi generali: Illuminazione e forza motrice, Riscaldamento e condizionamento, Telefono, Spese postali, Cancelleria e stampati. 6. Altro (specificare). NON SONO FINANZIABILI INTERVENTI STRUTTURALI 6.3 ASSE 3 – SICUREZZA Obiettivi specifici 3.1. Incrementare i livelli prestazionali relativi alla sicurezza nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica (installazione di impianti e di tecnologie per la sicurezza). 3.2. Incrementare i livelli prestazionali relativi alla sicurezza nel contesto urbano (utilizzo di impianti e di tecnologie, attivazione di presidi di Forze dell’Ordine e di Polizia Locale). A chi possono essere erogate le risorse (beneficiari) – Comune singolo – Comuni in forma associata – Consorzio tra Comuni – Unione di Comuni. – Comunità montana. Ai beneficiari saranno erogati contributi in conto capitale ed in spesa corrente. Quali sono gli interventi finanziabili Il cofinanziamento regionale non può superare il 70% del costo complessivo delle azioni relative all’asse 3. • apertura di presidi territoriali decentrati nel quartiere, anche in sedi polifunzionali; • sistemi di videosorveglianza collegati con la sala operativa della Polizia Locale; • realizzazione di patto locale per la sicurezza (art. 32 l.r. 4/2003); • istituzione del «vigile di quartiere»; • iniziative di mediazione culturale e reinserimento sociale; • iniziative di prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani. Quali sono le spese ammesse • Apertura di presidi territoriali decentrati nel quartiere, anche in sedi polifunzionali, sistemi di videosorveglianza collegati con la sala operativa della Polizia Locale: costruzione, ristrutturazione, modifica, acquisto dell’immobile, arredi, apparecchiature tecnico strumentali, centrale operativa in conto capitale; • istituzione del «vigile di quartiere»; servizi di Polizia Locale in spesa corrente; • realizzazione di patto locale per la sicurezza (art. 32 l.r. 4/2003), iniziative di mediazione culturale, reinserimento sociale e di prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani: sono ammessi interventi sia in conto capitale, sia in spesa corrente posti in essere dalla Polizia Locale. Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 2211 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 6.4 ASSE 4 – RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA Obiettivi specifici 4.1. Favorire il recupero di produttività e di competitività delle imprese artigianali e/o commerciali esistenti; 4.2. Promuovere la creazione, l’insediamento e l’avvio di nuove attività artigianali e/o commerciali; 4.3. Favorire lo sviluppo della rete commerciale al dettaglio, per garantire un’adeguata gamma di prodotti e di servizi ai residenti; 4.4. Sviluppare reti infrastrutturali e logistiche, telematiche ed energetiche, nonché l’attrazione di investimenti ed iniziative imprenditoriali atte a consolidare i sistemi territoriali; 4.5. Creazione di organismi di gestione integrata del quartiere che promuovono la partecipazione della proprietà immobiliare, dei cittadini e delle imprese alle iniziative del quartiere. A chi possono essere erogate le risorse (beneficiari) 4.1 Artigianato Imprese artigiane in forma singola e/o associata (consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee e società cooperative a responsabilità limitata tra imprese artigiane iscritte alla separata sezione dell’Albo Artigiani). 4.2 Commercio PMI e microimprese del commercio in forma singola o associata (consorzi; cooperative; associazioni di imprese) secondo le attività di cui all’elenco relativo ai Codici ATECO contenuto nelle Linee guida allegate all’Invito. Quali sono gli interventi finanziabili 4.1 Artigianato Saranno erogati contributi in conto interessi, secondo le modalità dettagliate nelle Linee guida (Allegato C), per: a) investimenti su aree e immobili destinate/i a sedi produttive; b) investimenti su beni mobili, c) investimenti in innovazione tecnologica; d) investimenti finalizzati ad introdurre tecnologie innovative che riducano nel ciclo produttivo l’impatto ambientale; e) investimenti volti alla sicurezza degli ambienti di lavoro e per la tutela dai fenomeni di criminalità; f) investimenti per il potenziamento, consolidamento, realizzazione e riqualificazione della dotazione infrastrutturale delle imprese artigiane, in particolare attraverso interventi finalizzati: f.1) al completamento delle strutture destinate alla produzione e commercializzazione dei prodotti; f.2) all’ampliamento della sede produttiva e delle pertinenze ad essa connesse, legate strettamente al processo di ammodernamento aziendale e correlate alla diversificazione e/o implementazione delle linee di prodotto o processo. 4.2 Commercio Saranno erogati contributi in conto interessi, secondo le modalità dettagliate nelle Linee guida (Allegato C), per: a) interventi di riqualificazione in una logica di offerta integrata degli spazi commerciali esistenti finalizzati all’insediamento di nuove attività o all’ampliamento-innovazione delle attività commerciali presenti, da realizzarsi a cura dell’imprenditore commerciale; b) interventi di realizzazione di nuovi spazi per le attività di vendita al dettaglio in sede fissa, preferibilmente strutturati lungo percorsi di raccordo ad aree commerciali esistenti esterne al quartiere oggetto di proposta di contratto o in raccordo ad altre aree commerciali all’interno del quartiere; c) interventi per la razionalizzazione delle attività di carico e scarico, logistica; d) acquisizione e ammodernamento, delle strutture immobiliari e l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature; e) creazione di servizi al consumatore (per es. baby parking, servizi di consegna a domicilio per anziani e diversamente abili); f) iniziative volte alla creazione di strutture e servizi per la promozione e gestione integrata delle attività commerciali dell’area secondo i principi della gestione di centro città (town center management). Quali sono le spese ammesse 4.1 Artigianato a) Investimenti su aree o immobili destinati a sedi produttive • acquisizione di aree o immobili destinati a sedi produttive; • spese di consulenza strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti; • impianti di servizio riferiti agli investimenti di cui sopra. b) Investimenti su beni mobili: • acquisto di arredi e mobili strettamente funzionali al progetto ed all’attività artigianale dell’impresa; • acquisto di macchine utensili o di produzione, macchinari, apparecchiature e attrezzature in genere. c) Investimenti in innovazione tecnologica: • acquisto di macchine utensili o di produzione, macchinari, apparecchiature e attrezzature il cui utilizzo sia correlato all’attività svolta dall’impresa e diretto ad innovazione di prodotto e/o di processo; • acquisto e/o installazione e/o realizzazione di impianti necessari al funzionamento dei nuovi macchinari/attrezzature; • spese di consulenza strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti; • spese per la formazione del personale, attinente all’investimento e non rientrante nei dispositivi della l. 626/94, nella misura del 10% del totale dell’investimento riconosciuto; • spese per il raggiungimento di certificazioni volontarie europee/internazionali. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4.2 Commercio Y – 2212 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 d) Investimenti finalizzati ad introdurre tecnologie innovative che riducano nel ciclo produttivo l’impatto ambientale: • tecnologie pulite nei cicli produttivi che riducano, alla fonte, le emissioni inquinanti e la produzione di rifiuti; • tecniche di abbattimento delle emissioni e della produzione di rifiuti, finalizzate ad una tutela ambientale migliorativa rispetto ai limiti normativi di riferimento; • recupero e riciclo dei residui della lavorazione; • spese di consulenza strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti; • spese per il raggiungimento di certificazioni volontarie europee/internazionali in campo ambientale. e) Investimenti volti alla sicurezza degli ambienti di lavoro e per la tutela da fenomeni di criminalità: • installazione di sistemi di video sorveglianza (nel rispetto della legge 196/03); • videoprotezioni a circuito interno e circuiti di videocamere; • sensori a infrarossi e rilevatori ad alta tecnologia; • sistema di allarme con individuazione satellitare, collegato con centrali operative; • inferriate e porte blindate di sicurezza; • tutela e sicurezza dei lavoratori (esclusi gli interventi a valere sulla l. 626/94); • spese di consulenza strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti. f) Investimenti per il potenziamento, consolidamento, realizzazione e riqualificazione della dotazione infrastrutturale e del patrimonio edilizio: • opere murarie e assimilate, finalizzate al potenziamento infrastrutturale e all’ammodernamento dell’impresa, ad esclusione di opere ed oneri di urbanizzazione. 1) Acquisto di edifici e locali esistenti; 2) opere di ristrutturazione e di nuova costruzione, compresi gli impianti tecnici; 3) acquisto di nuove attrezzature e impianti per spazi aperti esterni ai locali di vendita; 4) acquisto di nuove attrezzature e altri beni (per es. impianti di controllo e di allarme connessi ad innalzare il profilo di sicurezza, insegne e arredi); 5) progettazione, direzione lavori, collaudo e piani per la sicurezza del cantiere (nella misura massima ammissibile del 10% del costo dei lavori a base d’asta); 6) realizzazione di campagne pubblicitarie; 7) organizzazione di eventi, manifestazioni promozionali, interventi di formazione; 8) spese di start up per la costituzione di strutture di supporto alle iniziative di gestione di centro città e per l’attivazione di servizi al consumatore. La somma delle spese di cui ai punti 5), 6), 7), 8) non dovrà superare il 10% del totale dell’investimento complessivo riconosciuto. 6.5 ASSE 5 – ALTRO È possibile l’attivazione di ulteriori assi di intervento che contribuiscono alla riqualificazione generale del quartiere finanziati autonomamente dal partenariato. NOTA BENE: Per essere considerati ammissibili, i cofinanziamenti richiesti dovranno essere: • direttamente legati al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Invito; • sostenuti tra il termine iniziale e finale delle azioni; • documentati con giustificativi originali; • conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali; • sostenuti entro i limiti del preventivo approvato. Le proposte di cofinanziamento regionale potranno essere rinegoziate anche in base al numero di programmi approvati e finanziati. 7. ELABORATI DA PRESENTARE La compilazione dei documenti che compongono la proposta di Contratto di Quartiere sarà facilitata dalla consultazione delle Linee guida allegate al presente Invito (Allegato C) che contengono indicazioni e strumenti utili ad una formulazione adeguata. La proposta di Contratto di Quartiere comprende i seguenti documenti: 1. La domanda di partecipazione al 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere, rilasciata dalla procedura informatica, sottoscritta dal parternariato. 2. La relazione di analisi, composta da sei parti distinte: – Parte A: Analisi generale – Parte B: Analisi dell’Asse 1 – Parte C: Analisi dell’Asse 2 – Parte D: Analisi dell’Asse 3 – Parte E: Analisi dell’Asse 4 – Parte F: Elenco sintetico delle criticità rilevate 3. La relazione di proposta, composta da sei parti distinte: – Parte A: Proposta generale – Parte B: Proposta per l’Asse 1 – Parte C: Proposta per l’Asse 2 – Parte D: Proposta per l’Asse 3 – Parte E: Proposta per l’Asse 4 – Parte F: Elenco sintetico delle azioni e dei cofinanziamenti richiesti Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2213 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 N.B. Le proposte per l’Asse 2 devono essere coerenti con la programmazione locale, cioè devono contenere una validazione da parte dell’Ufficio di Piano competente per territorio. 4. Il cronoprogramma di massima relativo alle azioni previste per ciascun asse nel corso dell’intero intervento. Il documento sarà articolato per semestri e dovrà essere compilato seguendo le indicazioni della procedura on line. 5. I seguenti allegati: – Atto costitutivo di ATS e Regolamento di mandato, in caso di ATS già costituita ovvero Lettera di impegno alla costituzione dell’ATS sottoscritta da tutti i componenti del partenariato e bozza di Regolamento di mandato, in caso di ATS non ancora costituita secondo le indicazioni contenute nell’Allegato B; – Statuto o atto costitutivo di ciascun soggetto componente il parternariato, fatto salvo che si tratti di Comuni, Aler, Camere di Commercio e Unioncamere, o che gli stessi siano già iscritti o registrati in elenchi, albi o registri regionali e/o camerali di cui al punto 3 del presente Invito; – Elenco dei beneficiari già individuati quali destinatari dei finanziamenti regionali ovvero criteri per la loro identificazione; – Curriculum professionale del Direttore del Contratto di Quartiere; – Dichiarazione di disponibilità all’assunzione dell’incarico sottoscritta dal soggetto individuato quale Direttore del Contratto di Quartiere; – Dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante la disponibilità del patrimonio immobiliare, localizzato nel quartiere, con l’individuazione catastale del/degli immobile/i e l’eventuale esistenza di diritti reali, che ne limitino la piena disponibilità (per es. presenza di contratti di locazione). – Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i della proposta e del/i sottoscrittore/i di tutte le dichiarazioni presentate ai sensi del d.P.R. 445/2000 (art. 35). – Copia cartacea e su CD di tutti gli allegati trasmessi con la procedura telematica di cui al successivo punto 8. 8. COME PRESENTARE LA PROPOSTA La proposta di partecipazione al Programma deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente Capofila. Deve essere predisposta e inviata on-line a Regione Lombardia, pena l’esclusione dalla fase concorsuale, utilizzando la procedura telematica che sarà resa disponibile, mediante registrazione al Centro Servizi, sul sito web www.casa.regione.lombardia.it completa di istruzioni per la compilazione a partire dal giorno 9 giugno 2008 e fino alle ore 16.30 del giorno 15 settembre 2008. L’invio telematico deve essere necessariamente validato con la successiva consegna al Protocollo della Giunta Regionale su supporto cartaceo e su CD di un originale completo di tutta la documentazione inviata con la procedura on-line. La documentazione completa (cartacea + CD) deve essere inserita in busta chiusa recante la scritta «Proposta di partecipazione al 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere» e consegnata al Protocollo della Giunta regionale esclusivamente a mano entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 19 settembre 2008. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di produzione e di consegna della documentazione sopradescritti determina l’esclusione della proposta stessa dalla fase concorsuale. Si elencano di seguito le sedi del Protocollo della Giunta regionale: • BERGAMO – via XX Settembre, 18/a (Sede Territoriale di Bergamo) • BRESCIA – via Dalmazia, 92/94 c (Sede Territoriale di Brescia) • COMO – via Luigi Einaudi, 1 (Sede Territoriale di Como) • CREMONA – via Dante, 136 (Sede Territoriale di Cremona) • LECCO – corso Promessi Sposi, 132 (Sede Territoriale di Lecco) • LEGNANO – via Felice Cavallotti, 11/13 (Spazio Regione Legnano) • LODI – via Hausmann, 7 (Sede Territoriale di Lodi) • MANTOVA – corso Vittorio Emanuele, 57 (Sede Territoriale di Mantova) • MILANO – via Pirelli, 12 e via Taramelli, 20 (Protocollo Generale) • MONZA – piazza Cambiaghi, 3 (Sede Territoriale di Monza) • PAVIA – via Cesare Battisti, 150 (Sede Territoriale di Pavia) • SONDRIO – via del Gesù, 17 (Sede Territoriale di Sondrio) • VARESE – viale Belforte, 22 (Sede Territoriale di Varese) Gli orari di apertura al pubblico sono: • dalle ore 9.00 alle ore 12.00 da lunedı̀ a venerdı̀; • dalle ore 14.30 alle ore 16.30 da lunedı̀ a giovedı̀. 9. COME VENGONO VALUTATE LE PROPOSTE L’organo di valutazione, costituito dal Comitato di Coordinamento (di cui al decreto dirigenziale n. 2270 del 6 marzo 2008) procederà, in primo luogo, alla verifica dell’esistenza dei requisiti di ammissibilità previsti nel presente Invito, di seguito specificati. Il possesso dei requisiti di ammissibilità dovrà essere attestato all’atto di presentazione della proposta secondo le modalità indicate nei punti 7 e 8 del presente Invito; non sono consentite integrazioni successive. Il mancato possesso dei requisiti suddetti determina l’esclusione automatica del partenariato. È facoltà del Comitato richiedere ai partenariati proponenti di comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nell’Invito e dichiarati nella proposta, ovvero nella documentazione allegata. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella proposta o allegate alla stessa, si procederà all’esclusione del partenariato dalla procedura. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: 1. Rispetto delle modalità di presentazione on-line + cartaceo sottoscritto da legale/i rappresentanti. 2. Rispetto dei termini di presentazione. 3. Rispetto di tutti i requisiti prescritti a pena di esclusione per il partenariato nel suo complesso e per i singoli partner. 4. Produzione atto costitutivo ATS e Regolamento di mandato, ovvero lettera di impegno alla costituzione dell’ATS e bozza di Regolamento di mandato. 5. Individuazione nominativo del Direttore del Contratto di Quartiere. 6. Quantificazione dell’apporto di risorse di ogni partner. 7. Perimetrazione del Quartiere. 8. Rispetto di tutti i requisiti descritti al punto 5. dell’Invito. 9. Attivazione di tutti i 4 assi proposti ovvero esistenza della motivazione a supporto della non attivazione di uno specifico asse (ricavabile dalla relazione di analisi presentata). 10. Relazione di analisi completa di tutte le parti previste. 11. Relazione di proposta completa di tutte le parti previste. Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2214 – ELEMENTI PER VALUTAZIONE DI ELEGGIBILITÀ: A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, l’organo di valutazione procederà alla valutazione delle proposte ammesse nel loro complesso e nelle singole componenti sulla base dei criteri di eleggibilità di seguito elencati e ulteriormente specificati nelle Linee guida allegate al presente Invito. Eventuali richieste di integrazione documentale, da parte del Comitato di Coordinamento, potranno riguardare soltanto i documenti oggetto di valutazione di eleggibilità. Gli elementi che determineranno l’assegnazione dei punteggi di eleggibilità non potranno essere più modificati in senso peggiorativo dopo la chiusura della fase concorsuale, ovvero nella successiva fase del Programma – fase negoziale – di cui al punto 10. del presente Invito. I criteri di eleggibilità riguardano quattro ambiti di valutazione: Ambito di valutazione Punteggio massimo attribuibile Livello di degrado Partenariato 40 60 Azioni proposte Sostenibilità degli interventi TOTALE 60 40 200 N.B. Tutti i punteggi sono attribuibili con valori decimali dopo la virgola. LIVELLO DI DEGRADO Aree di valutazione Punteggio max per area Caratteristiche sociali e della popolazione 16 Caratteri e dotazione di quartiere 4 Edificato Artigianato e Commercio Coerenza tra criticità e analisi TOTALE Parametri di valutazione Punteggio max attribuibile Caratteristiche popolazione Carenza di servizi e di interventi rivolti alla persona Carenza di progetti di carattere sociale Rischio criminalità Classe di fabbisogno abitativo Domanda di abitazioni Standard di servizio (mq/ab) Servizi con caratteri prestazionali Trasporto pubblico Illuminazione pubblica 3 2 2 3 4 2 1 1 1 1 12 Epoca di costruzione complessiva Caratteristiche del patrimonio residenziale Caratteristiche del patrimonio non residenziale 3 6 3 4 Standard di approvvigionamento Mix tipologico tra esercizi commerciali/servizi/attività produttive/pubblici esercizi Abbandono/trend negativo Assenza di postazioni per il commercio ambulante 1 1 Coerenza tra criticità e analisi 4 40 4 40 1 1 PARTENARIATO Aree di valutazione Punteggio max Parametri di valutazione Punteggio max attribuibile Generale 6 Curriculum professionale del Direttore del CDQ 6 Asse 1 21 Modalità di coinvolgimento di soggetti locali Partner 11 10 Asse 2 11 Modalità di coinvolgimento di soggetti locali esterni al partenariato (Rete) Partner privati che sostengono il programma di asse senza beneficiare dei finanziamenti Qualità della composizione del partenariato rispetto agli obiettivi 4 3 4 Asse 3 11 Modalità di coinvolgimento di soggetti locali e partner 11 Asse 4 11 Modalità di coinvolgimento di soggetti locali Partner Beneficiari TOTALE 60 4 4 3 60 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia AZIONI PROPOSTE Aree di valutazione Y – 2215 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Punteggio max Parametri di valutazione Generale 24 Asse 1.1 14 Coerenza proposta/analisi Coerenza proposta/obiettivi del programma Livello di integrazione Livello di programmazione Presenza di azioni non riconducibili agli assi Inserimento di nuove categorie di residenti in immobili sia di erp, sia non di erp, per riequilibrare il tessuto sociale esistente Incremento della rendita catastale delle unità immobiliari pubbliche e private Incremento del numero di destinatari finali di servizi abitativi di erp Adozione di impianti, di tecnologie e di modelli gestionali che incrementino i livelli prestazionali relativi alla sicurezza Progetti innovativi di gestione del patrimonio immobiliare e dei servizi abitativi di edilizia residenziale pubblica. Fabbisogno energetico conseguibile (kWh/mq/annuo o kWh/mc/annuo) e risparmio rispetto a situaz. precedente. Impianti tecnologici conformi alla normativa. Adeguatezza scelta destinatari finali Coerenza con la programmazione locale Livello di definizione delle azioni Numero tipologie di intervento previste Sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e/o iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza Attività formative e/o di assistenza Azioni di sistema Incremento occupazionale/creazione di nuove imprese Asse 1.2.1 2 Asse 1.2.2 Asse 2 2 6 Asse 3 6 Asse 4 6 TOTALE 60 Punteggio max attribuibile 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 60 SOSTENIBILITÀ DELL’INTERVENTO Aree di valutazione Punteggio max Generale 16 Asse 1 12 Asse 2 Asse 3 Asse 4 4 4 4 TOTALE 40 Parametri di valutazione Risorse del partenariato/cofinanziam. Azioni senza cofinanziamento Qualità dell’ipotesi di gestione Rapporto tra risorse attivate e risultati Continuità delle azioni Continuità delle azioni Qualità dell’ipotesi di gestione Rapporto tra investimento complessivo e cofinanziamento Punteggio max attribuibile 8 8 6 6 4 4 2 2 40 10. PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA VALUTAZIONE Al termine della valutazione di cui al precedente punto 9, si provvederà, in sede di Comitato di Coordinamento, alla predisposizione di apposita graduatoria delle proposte, approvata con decreto dirigenziale e utile ai fini dell’individuazione delle proposte da ammettere alla successiva fase negoziale. Nello specifico saranno ammesse alla successiva fase negoziale le proposte collocate alle prime posizioni della suddetta graduatoria nei limiti dell’entità delle risorse finanziabili cosı̀ come quantificate al punto 2. del presente Invito. Fase negoziale La fase negoziale si aprirà con l’invio di una lettera di invito, con la quale i partenariati utilmente classificati in graduatoria saranno invitati ad approfondire la proposta presentata in fase concorsuale producendo, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella lettera stessa la seguente documentazione: – piano operativo di realizzazione, comprensivo della progettazione preliminare e del piano di mobilità ove necessario; – cronoprogramma di dettaglio; – piano economico finanziario, con andamento previsionale della spesa su base semestrale; – modalità di gestione e monitoraggio articolata su base semestrale. Si procederà, in primo luogo, alla valutazione della documentazione presentata in termini di completezza, correttezza tecnica, coerenza e rispondenza, in senso formale e sostanziale, agli elementi indicati in sede di proposta. Si procederà, quindi, alla contrattualizzazione delle proposte, in modo da ottenerne la massima coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali e locali, nel rispetto delle esigenze di fattibilità degli interventi e di rapido utilizzo delle risorse assegnate e relativa dichiarazione di disponibilità all’assunzione dell’incarico. Resta inteso che non potranno essere oggetto di negoziazione, se non in senso migliorativo, le componenti delle proposte relative agli elementi di valutazione di cui al precedente punto 9. È comunque facoltà di Regione Lombardia indicare ulteriori elementi che non potranno essere oggetto di negoziazione nella successiva lettera di invito che aprirà la fase negoziale. Nell’ipotesi in cui il partenariato ammesso dovesse assumere posizioni non collaborative (es. a seguito delle indicazioni e/o richie- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2216 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 ste avanzate di Regione Lombardia la documentazione dovesse risultare mancante, carente, incoerente o non rispondente alla proposta presentata dal partenariato e agli obiettivi dell’Amministrazione) la Regione potrà procedere alla sua esclusione ed il partenariato che, secondo l’ordine di graduatoria, risultasse primo degli esclusi sarebbe invitato a partecipare alla fase negoziale. La fase negoziale si concluderà entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di invio della lettera di invito, salva la possibilità di prorogare il suddetto termine in favore del partenariato ammesso successivamente a seguito dell’attivazione del meccanismo di scorrimento della graduatoria. Della chiusura della fase negoziale sarà data comunicazione a ciascun partenariato ammesso al finanziamento e nello stesso atto si indicherà – per i partner non ancora formalmente associati – il termine entro cui procedere alla costituzione formale dell’ATS di cui al precedente punto 3. Il suddetto termine è perentorio e comunque la costituzione formale dell’ATS è condizione necessaria per la stipula della convenzione. All’esito positivo della fase negoziale, Regione Lombardia e ciascuno dei partenariati ammessi al finanziamento procederanno alla stipula di apposita convenzione, il cui schema sarà allegato alla lettera di invito. Nel caso in cui il patrimonio immobiliare destinato agli interventi di edilizia residenziale pubblica fosse di proprietà di un soggetto privato si procederà alla stipula, altresı̀, di apposita convenzione tra Regione Lombardia, Comune e soggetto privato relativamente alla gestione degli immobili adibiti ad ERP. Qualora gli interventi sul patrimonio edilizio prevedano la realizzazione di alloggi da destinare a locazione a canone moderato o a canone convenzionato (ai sensi della l.r. n. 14/2007) la regolamentazione sarà disciplinata in un’apposita sezione della suddetta convenzione. Fase attuativa L’ultima fase del percorso consiste nella fase attuativa, nella quale il partenariato procederà alla realizzazione del programma e Regione Lombardia provvederà al monitoraggio, alla valutazione dei processi e dei risultati e all’erogazione dei cofinanziamenti. L’erogazione dei cofinanziamenti sarà subordinata al monitoraggio dello stato di avanzamento delle stesse, effettuato sulla base del cronoprogramma e dell’andamento previsionale della spesa su base semestrale, fornito dal partenariato in fase negoziale. La liquidazione delle risorse in conto capitale e spesa corrente avverrà con le seguenti modalità: – anticipo delle spese previste, per il primo semestre, dall’andamento previsionale della spesa presentato; – le successive rate semestrali di cofinanziamento saranno determinate sulla base del conguaglio semestrale effettuato a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute rispetto a quelle previste nel semestre, fino al raggiungimento dell’80% del cofinanziamento dovuto; – la rata di cofinanziamento a saldo verrà erogata a seguito di trasmissione di certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La liquidazione delle risorse in conto interessi avverrà a conclusione del progetto, a seguito di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Il verificarsi di inerzie, ritardi e inadempienze determinerà la sospensione dell’erogazione delle rate di cofinanziamento, nonché della liquidazione dei contributi in conto interessi per quel che concerne gli interventi finanziati sull’Asse 4 – Rivitalizzazione Economica. Ogni ulteriore precisazione verrà definita nel testo della convenzione. 11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI Il titolare del trattamemto dei dati rilevati è la Giunta regionale della Lombardia nella persona del Presidente, con sede in via F. Filzi, 22 – 20124 Milano. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Casa e Opere pubbliche, con sede in via Taramelli, 12 – 20124 Milano. La mancata produzione dei dati richiesti dalla procedura on line per la presentazione della domanda comporta l’impossibilità a procedere alla valutazione della proposta presentata. Ciascun soggetto facente parte dei partenariati che presenteranno proposte nell’ambito del 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere potrà rivolgersi al responsabile del trattamento sopra indicato per far valere i suoi diritti come previsto dal d.lgs. 196/2003, art. 7. 12. A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI Per avere informazioni o chiarimenti, fino al termine ultimo della consegna delle proposte – venerdı̀ 19 settembre 2008 – è possibile: – consultare il sito web www.casa.regione.lombardia.it; – scrivere alla casella e-mail [email protected]. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2217 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 ALLEGATO B ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA INDICE PREMESSA Documenti da presentare in caso di ATS già costituita ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO – REGOLAMENTO DI MANDATO Documenti da presentare in caso di ATS non ancora costituita LETTERA DI IMPEGNO A COSTITUIRE ATS (Associazione Temporanea di Scopo) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO – BOZZA REGOLAMENTO DI MANDATO PREMESSA Il presente allegato contiene i modelli di riferimento per la predisposizione degli atti di costituzione e regolamentazione dei partenariati partecipanti. Resta inteso che le prescrizioni contenute nei modelli costituiscono contenuti minimi, previsti a pena di esclusione, che dovranno essere integrati da clausole ulteriori che rispondano alle specifiche esigenze di regolamentazione di ciascun partenariato. ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: ................................................................................................................................................................................................................................ (nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente) ................................................................................................................................................................................................................................ (nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente) ................................................................................................................................................................................................................................ (nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente) PREMESSO • che Regione Lombardia ha reso pubblico in data../../2008 l’»Invito a presentare proposte» per la selezione di programmi da inserire nel «2º Programma Regionale Contratti di Quartiere»; • che, in base a quanto previsto nell’art. 3 dell’Invito, hanno titolo a presentare proposte ATS – Associazioni Temporanee di Scopo costituite tra i soggetti espressamente indicati nella norma richiamata; CONVENGONO – di riunirsi in «Associazione temporanea di scopo (ATS)» e conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come «Capofila», al fine di consentire ai soggetti riuniti di partecipare congiuntamente alla procedura di selezione indetta dalla Regione Lombardia con l’«Invito a presentare proposte» pubblicato in data../../2008 e di stipulare, in caso di ammissione al finanziamento, con Regione Lombardia un’unica convenzione; – che le attività oggetto del programma sono ripartite secondo quanto previsto nel regolamento di mandato ed eventualmente specificato in ulteriori contestuali o successivi accordi organizzativi; – di conferire mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza esclusiva, anche processuale, a .................... e per esso al suo rappresentante legale pro-tempore ....................................., il quale in forza della presente procura: a) è autorizzato a stipulare, in nome e per conto del soggetto capofila, nonché dei soggetti appartenenti al raggruppamento, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti connessi alla presentazione della proposta nell’ambito della procedura di cui all’»Invito a presentare proposte» del../../2008 e alla realizzazione del progetto; b) è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati nei confronti di Regione Lombardia, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto; – di disciplinare attraverso il regolamento interno di mandato, sottoscritto dai soggetti firmatari del presente atto, i reciproci rapporti nonché i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza. Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2218 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO – REGOLAMENTO DI MANDATO I sottoscritti: ................................................................................................................................................................................................................................ (nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente) ................................................................................................................................................................................................................................ (nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente) ................................................................................................................................................................................................................................ (nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente) (di seguito, gli associati, ovvero i partner associati) PREMESSO • che Regione Lombardia (di seguito, la Regione ovvero amministrazione procedente) ha reso pubblico in data../../2008 l’«Invito a presentare proposte» per la selezione di programmi da inserire nel «2º Programma Regionale Contratti di Quartiere»; • che, in base a quanto previsto nell’art. 3 dell’Invito, hanno titolo a presentare proposte ATS – Associazioni Temporanee di Scopo costituite tra i soggetti espressamente indicati nella norma richiamata; • che i soggetti sottoscritti, con separato atto in pari data di quello presente hanno costituito tra loro Associazione Temporanea di Scopo (di seguito l’ATS ovvero l’Associazione), conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva a ...................................... affinché, quale Capofila e in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti, partecipi alla procedura di selezione indetta dalla Regione con l’«Invito a presentare proposte» pubblicato in data../../2008 e stipuli, in caso di ammissione al finanziamento, con la Regione un’unica convenzione compiendo tutte le operazioni e tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suddetta partecipazione, confermando la relativa procura al legale rappresentante del soggetto mandatario; Tutto ciò premesso, i sottoscritti soggetti convengono di regolare nel modo che segue i rapporti interni all’Associazione temporanea. Art. 1 (Norma di rinvio) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto al quale, per tutto quanto in esso non espressamente disciplinato, si applicano le norme del vigente Codice Civile e la normativa vigente all’uopo applicabile. Art. 2 (Disposizioni generali) 1. Gli associati si obbligano a partecipare alla procedura di selezione di cui in premessa nonché a provvedere alla gestione e realizzazione degli interventi previsti nella proposta secondo i termini, le modalità, la tempistica e le condizioni indicate nel presente regolamento contrattuale ed eventualmente specificati in ulteriori contestuali o successivi accordi organizzativi. 2. Il presente rapporto di mandato non determina organizzazione tra i soggetti riuniti, ciascuno dei quali conserva la propria identità e individualità nonché propria autonomia giuridica, economica, fiscale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente associazione. 3. I partner associati si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento. 4. Il conferimento di mandato collettivo speciale al Capofila determina il sorgere di responsabilità solidale nei confronti di Regione Lombardia di tutti i partner associati. Art. 3 (Doveri del Capofila) 1. Il soggetto Capofila ................................, e per esso il suo legale rappresentante pro-tempore, ha la rappresentanza, anche processuale, dei partner associati nei confronti della Regione e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla presentazione della proposta. 2. Il soggetto Capofila ha l’obbligo di rispettare i contenuti del mandato e attenersi alle decisioni assunte; l’eventuale compimento di atto eccedente i limiti del mandato ricevuto resta a carico dello stesso, salva ratifica da parte degli associati. 3. In particolare il Capofila assume i seguenti compiti: a. il compimento di tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e conseguenti la stessa fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel programma; b. il coordinamento generale del programma, fermo quanto previsto ai successivi artt. 4 e 5; c. il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate conformemente a quanto previsto dall’Invito; d. il coordinamento dei rapporti finanziari con la Regione, provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto ovvero provvedendo all’autorizzazione ai pagamenti diretti erogati dalla Regione in favore dei partner associati ovvero dei beneficiari; 4. Il Capofila non risponde in alcun modo, nei confronti dei partner associati, dei ritardi nei pagamenti o dei minori pagamenti da parte della Regione, dipendenti da qualunque causa o ragione non direttamente al capofila imputabili. Art. 4 (Doveri dei partner associati) 1. Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate ai partner associati secondo quanto indicato di seguito e ulteriormente specificato da successivi accordi organizzativi. 2. Nello specifico la ripartizione delle competenze è cosı̀ articolata: ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ 3. I partner associati si impegnano ad eseguire i seguenti apporti in termini di risorse umane/strumentali/economiche: ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ Art. 5 (Organo di coordinamento e gestione) 1. Il partenariato si dota di una struttura tecnica permanente, denominata ................................................ che assicura la direzione, la gestione efficiente e il coordinamento di tutte le iniziative rientranti nel Contratto di Quartiere. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2219 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 2. La suddetta struttura è articolata nel seguente modo: (Prevedere espressamente la partecipazione di un partner referente per ciascun asse). ........................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ Art. 6 (Il Direttore del Contratto di quartiere) Il Direttore del Contratto di quartiere è (il sig./la sig.ra) ........................................................................................................................... Il Direttore del Contratto di quartiere dovrà: • organizzare, coordinare e controllare la definizione e lo svolgimento del processo di pianificazione operativa e di attuazione di tutte le azioni previste dal contratto di quartiere, assicurandone la completa realizzazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle risorse finanziarie previste, anche mediante l’adozione di un modello metodologico di pianificazione e di controllo riconducibile al project management; • garantire la piena congruenza di ciascuna azione con gli obiettivi del Contratto di quartiere; • gestire la governance del partenariato in relazione ai responsabili dei vari assi di intervento e presiedere gli organismi di coordinamento cui partecipano tutti i referenti degli assi attivati; • monitorare costantemente l’attuazione di ciascuna azione compresa nel contratto di quartiere, ponendo in essere tutte le iniziative opportune e necessarie al fine di garantirne la completa attuazione entro i tempi previsti; • monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti da parte dei partner, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantirne il pieno adempimento; • segnalare tempestivamente al Comitato di Coordinamento costituito con d.d. n. 2270 del 2 marzo 2008 eventuali ostacoli tecnicoamministrativi che ritardino o impediscano l’attuazione del contratto. Art. 7 (Modifica della composizione soggettiva dell’ATS) 1. In caso di fallimento, o di impedimento di qualsiasi natura del Capofila a continuare l’esecuzione delle attività connesse alla realizzazione del progetto, resta ferma la facoltà di Regione Lombardia di recedere dalla convenzione, oppure di proseguire in rapporto con soggetto diverso, costituito «mandatario subentrante» dai partner associati; gli stessi indicheranno altro soggetto capofila che, in ogni caso, dovrà ottenere il gradimento della Regione Lombardia. 2. In caso di fallimento o di impedimento di qualsiasi natura di uno dei partner a continuare l’esecuzione delle prestazioni connesse alla realizzazione del progetto, il rapporto prosegue regolarmente con facoltà dell’Associazione di sostituire il partner, previo gradimento della Regione. 3. In caso di comprovata esigenza emersa nel corso dell’espletamento della fase «negoziale», l’Associazione potrà consentire l’ingresso di uno o più nuovi partner, previo gradimento della Regione. Art. 8 (Rapporti con i beneficiari) 1. L’Associazione potrà regolare i reciproci rapporti con i soggetti beneficiari del programma in appositi accordi, previa approvazione degli stessi da parte di Regione Lombardia. Art. 9 (Riservatezza) Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. Ciascuno dei partner associati avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute. Art. 10 (Validità) Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte; sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti associati e/o con la Regione tali da rendere applicabile il presente atto. Art. 11 (Arbitrato e foro competente) 1. Le eventuali controversie in merito all’applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 2. L’arbitrato avrà luogo a Milano. 3. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l’intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza. Luogo e data .................................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2220 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 LETTERA DI IMPEGNO A COSTITUIRE ATS (Associazione Temporanea di Scopo) 1. Il/La Sig./a ................................................................................................................................................................................................ Nato/a a ................................................................................................................................................il ................................................ rappresentante legale di ....................................................................................................................................................................... 2. Il/La Sig./a ................................................................................................................................................................................................ Nato/a a ................................................................................................................................................il ................................................ rappresentante legale di ....................................................................................................................................................................... 3. Il/La Sig./a ................................................................................................................................................................................................ Nato/a a ................................................................................................................................................il ................................................ rappresentante legale di ....................................................................................................................................................................... 4. Il/La Sig./a ................................................................................................................................................................................................ Nato/a a ................................................................................................................................................il ................................................ rappresentante legale di ....................................................................................................................................................................... 5. Il/La Sig./a ................................................................................................................................................................................................ Nato/a a ................................................................................................................................................il ................................................ rappresentante legale di ....................................................................................................................................................................... (aggiungere altri soggetti se necessario) PREMESSO • che Regione Lombardia ha reso pubblico in data../../2008 l’«Invito a presentare proposte» per la selezione di programmi da inserire nel «2º Programma Regionale Contratti di Quartiere»; • che, in base a quanto previsto nell’art. 3 dell’Invito, hanno titolo a presentare proposte ATS – Associazioni Temporanee di Scopo costituite tra i soggetti espressamente indicati nella norma richiamata; • che in alternativa alla costituzione del raggruppamento anteriormente alla presentazione della proposta i partenariati potranno costituire formalmente ATS anche successivamente; • che, nel caso di partecipazione di ATS non ancora costituite, i soggetti intenzionati a raggrupparsi sono tenuti a presentare congiuntamente la proposta ed allegare una dichiarazione di intenti con la quale si impegnano, in caso di ammissione al finanziamento, a costituire formalmente l’ATS conformemente a quanto previsto nell’Invito e nello schema di atto costitutivo di ATS e Regolamento di mandato allo stesso allegato entro il termine indicato dalla Regione Lombardia nella comunicazione di chiusura della fase negoziale; LE PARTI SI IMPEGNANO A 1. costituire, in caso di ammissione al finanziamento della proposta, una ATS – (Associazione Temporanea di Scopo), conformemente a quanto previsto nell’Invito e nello schema di atto costitutivo di ATS e Regolamento di mandato allo stesso allegato entro il termine indicato dalla Regione Lombardia nella comunicazione di chiusura della fase negoziale; 2. indicare quale futuro Capofila dell’ATS la ............................................................................................................................................; 3. conferire al Capofila, con unico atto, mandato speciale collettivo con rappresentanza, negli esatti termini e con il contenuto di cui all’Invito che, a tal fine, si intende qui integralmente richiamato; 4. eseguire, in caso di ammissione a finanziamento e di costituzione di ATS, i seguenti apporti in termini di risorse umane/strumentali/economiche: ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... ATTENZIONE Se la Dichiarazione di intenti viene redatta su più pagine i sottoscrittori dovranno siglare ogni singola pagina del documento (a margine o in fondo). Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2221 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO – BOZZA REGOLAMENTO DI MANDATO I sottoscritti: ................................................................................................................................................................................................................................ (nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente) ................................................................................................................................................................................................................................ (nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente) ................................................................................................................................................................................................................................ (nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente) (di seguito, gli associati, ovvero i partner associati) PREMESSO • che Regione Lombardia (di seguito, la Regione ovvero amministrazione procedente) ha reso pubblico in data../../2008 l’«Invito a presentare proposte» per la selezione di programmi da inserire nel «2º Programma Regionale Contratti di Quartiere»; • che, in base a quanto previsto nell’art. 3 dell’Invito, hanno titolo a presentare proposte ATS – Associazioni Temporanee di Scopo costituite tra i soggetti espressamente indicati nella norma richiamata; • che i soggetti sottoscritti, con separato atto in pari data di quello presente hanno costituito tra loro Associazione Temporanea di Scopo (di seguito l’ATS ovvero l’Associazione), conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva a ......................... affinché, quale Capofila e in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti, partecipi alla procedura di selezione indetta dalla Regione con l’«Invito a presentare proposte» pubblicato in data../../2008 e stipuli, in caso di ammissione al finanziamento, con la Regione un’unica convenzione compiendo tutte le operazioni e tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suddetta partecipazione, confermando la relativa procura al legale rappresentante del soggetto mandatario; Tutto ciò premesso, i sottoscritti soggetti convengono di regolare nel modo che segue i rapporti interni all’Associazione temporanea. Art. 1 (Norma di rinvio) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto al quale, per tutto quanto in esso non espressamente disciplinato, si applicano le norme del vigente Codice Civile e la normativa vigente all’uopo applicabile. Art. 2 (Disposizioni generali) 1. Gli associati si obbligano a partecipare alla procedura di selezione di cui in premessa nonché a provvedere alla gestione e realizzazione degli interventi previsti nella proposta secondo i termini, le modalità, la tempistica e le condizioni indicate nel presente regolamento contrattuale ed eventualmente specificati in ulteriori contestuali o successivi accordi organizzativi. 2. Il presente rapporto di mandato non determina organizzazione tra i soggetti riuniti, ciascuno dei quali conserva la propria identità e individualità nonché propria autonomia giuridica, economica, fiscale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente associazione. 3. I partner associati si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento. 4. Il conferimento di mandato collettivo speciale al Capofila determina il sorgere di responsabilità solidale nei confronti di Regione Lombardia di tutti i partner associati. Art. 3 (Doveri del Capofila) 1. Il soggetto Capofila ........................................., e per esso il suo legale rappresentante pro-tempore, ha la rappresentanza, anche processuale, dei partner associati nei confronti della Regione e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla presentazione della proposta. 2. Il soggetto Capofila ha l’obbligo di rispettare i contenuti del mandato e attenersi alle decisioni assunte; l’eventuale compimento di atto eccedente i limiti del mandato ricevuto resta a carico dello stesso, salva ratifica da parte degli associati. 3. In particolare il Capofila assume i seguenti compiti: a. il compimento di tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e conseguenti la stessa fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel programma; b. il coordinamento generale del programma, fermo quanto previsto ai successivi artt. 4 e 5; c. il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate conformemente a quanto previsto nell’art. dell’Invito; d. il coordinamento dei rapporti finanziari con la Regione, provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto ovvero provvedendo all’autorizzazione ai pagamenti diretti erogati dalla Regione in favore dei partner associati ovvero dei beneficiari; 4. Il Capofila non risponde in alcun modo, nei confronti dei partner associati, dei ritardi nei pagamenti o dei minori pagamenti da parte della Regione, dipendenti da qualunque causa o ragione non direttamente al capofila imputabili. Art. 4 (Doveri dei partner associati) 1. Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate ai partner associati secondo quanto indicato di seguito e ulteriormente specificato da successivi accordi organizzativi. 2. Nello specifico la ripartizione delle competenze è cosı̀ articolata: ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ 3. I partner associati si impegnano ad eseguire i seguenti apporti in termini di risorse umane/strumentali/economiche: ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ Art. 5 (Organo di coordinamento e gestione) 1. Il partenariato si dota di una struttura tecnica permanente, denominata ........................................... che assicura la direzione, la gestione efficiente e il coordinamento di tutte le iniziative rientranti nel Contratto di Quartiere. 2. La suddetta struttura è articolata nel seguente modo: (Prevedere espressamente la partecipazione di un partner referente per ciascun asse) ......................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................ Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2222 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ Art. 6 (Il Direttore del Contratto di quartiere) Il Direttore del Contratto di quartiere è (il sig./la sig.ra) ........................................................................................................................... Il Direttore del Contratto di quartiere dovrà: • organizzare, coordinare e controllare la definizione e lo svolgimento del processo di pianificazione operativa e di attuazione di tutte le azioni previste dal contratto di quartiere, assicurandone la completa realizzazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle risorse finanziarie previste, anche mediante l’adozione di un modello metodologico di pianificazione e di controllo riconducibile al project management; • garantire la piena congruenza di ciascuna azione con gli obiettivi del Contratto di quartiere; • gestire la governance del partenariato in relazione ai responsabili dei vari assi di intervento e presiedere gli organismi di coordinamento cui partecipano tutti i referenti degli assi attivati; • monitorare costantemente l’attuazione di ciascuna azione compresa nel contratto di quartiere, ponendo in essere tutte le iniziative opportune e necessarie al fine di garantirne la completa attuazione entro i tempi previsti; • monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti da parte dei partner, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantirne il pieno adempimento; • segnalare tempestivamente al Comitato di Coordinamento costituito con d.d. n. 2270 del 2 marzo 2008 eventuali ostacoli tecnicoamministrativi che ritardino o impediscano l’attuazione del contratto. Art. 7 (Modifica della composizione soggettiva dell’ATS) 1. In caso di fallimento, o di impedimento di qualsiasi natura del Capofila a continuare l’esecuzione delle attività connesse alla realizzazione del progetto, resta ferma la facoltà di Regione Lombardia di recedere dalla convenzione, oppure di proseguire in rapporto con soggetto diverso, costituito «mandatario subentrante» dai partner associati; gli stessi indicheranno altro soggetto capofila che, in ogni caso, dovrà ottenere il gradimento della Regione Lombardia. 2. In caso di fallimento o di impedimento di qualsiasi natura di uno dei partner a continuare l’esecuzione delle prestazioni connesse alla realizzazione del progetto, il rapporto prosegue regolarmente con facoltà dell’Associazione di sostituire il partner, previo gradimento della Regione. 3. In caso di comprovata esigenza emersa nel corso dell’espletamento della fase «negoziale», l’Associazione potrà consentire l’ingresso di uno o più nuovi partner, previo gradimento della Regione. Art. 8 (Rapporti con i beneficiari) 1. L’Associazione potrà regolare i reciproci rapporti con i soggetti beneficiari del programma in appositi accordi, previa approvazione degli stessi da parte di Regione Lombardia. Art. 9 (Riservatezza) Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. Ciascuno dei partner associati avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute. Art. 10 (Validità) Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte; sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti associati e/o con la Regione tali da rendere applicabile il presente atto. Art. 11 (Arbitrato e foro competente) 1. Le eventuali controversie in merito all’applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 2. L’arbitrato avrà luogo a Milano. 3. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l’intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza. Luogo e data .................................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Per ..................................................................................................... il legale rappresentante ................................................................... Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2223 – ALLEGATO C LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI QUARTIERE INDICE PREMESSA 1. RELAZIONE DI ANALISI PARTE A – Analisi generale PARTE B – Analisi dell’ambito territoriale relativa all’Asse 1 PARTE C – Analisi dell’ambito territoriale relativa all’Asse 2 PARTE D – Analisi dell’ambito territoriale relativa all’Asse 3 PARTE E – Analisi dell’ambito territoriale relativa all’Asse 4 PARTE F – Elenco sintetico delle criticità rilevate 2. RELAZIONE DI PROPOSTA PARTE A – Proposta generale PARTE B – Proposte per l’Asse 1 PARTE C – Proposte per l’Asse 2 PARTE D – Proposte per l’Asse 3 PARTE E – Proposte per l’Asse 4 PARTE F – Elenco sintetico delle azioni e dei cofinanziamenti richiesti 3. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA 4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DI COFINANZIAMENTO RICHIEDIBILE PER L’ASSE 1.1 – Edilizia Residenziale Pubblica 5. TIPOLOGIA DI COFINANZIAMENTO PER L’ASSE 4 – Rivitalizzazione economica 6. ELENCO CODICI ATECO (Attività Economiche) 7. GLOSSARIO PREMESSA Il presente allegato va inteso ad integrazione e non in sostituzione di quanto riportato nell’«Invito a presentare proposte» per il 2º Programma Regionale Contratti di Quartiere. Contiene indicazioni e chiarimenti utili per la compilazione degli elaborati richiesti in modo tale che vengano forniti gli elementi e le informazioni essenziali ai fini della loro valutazione. Per ciascun elaborato da presentare si individuano le informazioni che devono emergere e si riportano gli elementi che saranno oggetto di valutazione, fornendo indicazioni in senso esplicativo e di indirizzo. I soggetti proponenti sono tuttavia liberi di scegliere e organizzare i contenuti nella maniera che ritengono più opportuna e secondo le proprie specificità. Oltre a riportare gli elementi che saranno oggetto di valutazione, vengono riportate le modalità di determinazione dell’importo di cofinanziamento richiedibile per l’Asse 1.1 (Edilizia residenziale pubblica), precisazioni sulla tipologia di cofinanziamento prevista per l’Asse 4 (Rivitalizzazione economica), l’elenco dei codici ATECO, utile per identificare le attività economiche coinvolte nel programma e un glossario in cui vengono illustrate le sigle e i termini tecnici riportati nel bando. 1. RELAZIONE DI ANALISI La relazione di analisi si compone di sei parti distinte secondo le indicazioni del punto 7. dell’Invito: – Parte A: Analisi generale – Parte B: Analisi dell’Asse 1 – Parte C: Analisi dell’Asse 2 – Parte D: Analisi dell’Asse 3 – Parte E: Analisi dell’Asse 4 – Parte F: Elenco sintetico delle criticità rilevate Dalla relazione di analisi dovranno emergere gli elementi utili alla valutazione del livello di degrado che caratterizza il quartiere. La tabella di seguito riportata riassume ed organizza tali elementi in maniera schematica e li collega al punteggio attribuito al singolo aspetto. Preme sottolineare che la terza colonna (elaborato), che si propone di indicare in quali parti della relazione d’analisi è opportuno collocare i dati relativi al singolo aspetto, è da intendersi come indicativa e non vincolante. LIVELLO DI DEGRADO Aree di valutazione Caratteristiche sociali e della popolazione Parametri di valutazione Caratteristiche popolazione Carenza di servizi e interventi rivolti alla persona Carenza di progetti di carattere sociale Rischio criminalità Classe di fabbisogno abitativo Domanda di abitazioni Caratteri e dotazione di quartiere Standard di servizio (mq/ab) Servizi con caratteri prestazionali Trasporto pubblico Illuminazione pubblica Elaborato Punteggio massimo attribuibile Relazione d’analisi / parte A/C Relazione d’analisi / parte C 3 2 Relazione d’analisi / parte C Relazione d’analisi / parte D Relazione d’analisi / parte A Relazione d’analisi / parte A Relazione d’analisi / parte A Relazione d’analisi / parte A Relazione d’analisi / parte A Relazione d’analisi / parte B 2 3 4 2 1 1 1 1 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Aree di valutazione Edificato Commercio e artigianato Coerenza tra criticità e analisi TOTALE Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2224 – Parametri di valutazione Epoca di costruzione complessiva Caratteristiche del patrimonio residenziale Caratteristiche del patrimonio non residenziale Standard di approvvigionamento Mix tipologico tra esercizi commerciali/servizi/attività produttive/pubblici esercizi Abbandono/trend negativo Assenza di postazioni per il commercio ambulante Coerenza tra criticità e analisi Elaborato Punteggio massimo attribuibile Relazione d’analisi / parte A Relazione d’analisi / parte A e B 3 6 Relazione d’analisi / parte A 3 Relazione d’analisi / parte E Relazione d’analisi / parte E 1 1 Relazione d’analisi / parte E Relazione d’analisi / parte E 1 1 Elenco sintetico criticità rilevate 4 40 PARTE A – Analisi generale La Parte A – Analisi generale si configura come una lettura generale e sintetica dello stato di fatto del quartiere, capace di mettere in relazione reciproca le analisi fatte per ciascun asse. Essa deve comprendere almeno: • planimetria di scala 1:2000 su cui viene individuato il perimetro del quartiere; • relazione che individui i caratteri dimensionali del quartiere e che ne presenti le caratteristiche socio-economiche generali evidenziando i principali indicatori della situazione di degrado; • alla relazione devono essere allegati i seguenti materiali a supporto dell’analisi del contesto territoriale: – documentazione fotografica; – estratto di mappa catastale con individuazione immobili di proprietà del partenariato; – stralcio degli strumenti urbanistici generali e attuativi (approvati o in itinere); – localizzazione dei servizi pubblici, aree a standard (libere o realizzate) ovvero un estratto del Piano dei Servizi; – rappresentazione cartografica del trasporto pubblico; – mappatura tematica relativa alle attività economiche presenti nel quartiere; – scheda dei dati minimi significativi – di seguito contrassegnati da asterisco (*) – da compilare attraverso la procedura on line. Da questo documento dovranno emergere i seguenti elementi utili alla valutazione: LIVELLO DI DEGRADO – Caratteristiche sociali e della popolazione • Caratteristiche popolazione Per valutare la criticità di questo parametro e attribuire il relativo punteggio, vengono presi in considerazione alcuni dati che devono emergere dalla Parte A della relazione d’analisi e più approfonditamente nella Parte specifica C. I proponenti dovranno evidenziare qualora esistenti, i fenomeni di degrado sociale connessi a specifiche caratteristiche demografiche del quartiere e corredare l’analisi con dati e indicatori che consentano di evidenziare la gravità della situazione del quartiere rispetto alla situazione mediamente presente nel proprio Comune; per esempio, se dall’analisi emerge che uno dei problemi di degrado sociale è legato a conflitti intergenerazionali, o alla solitudine degli anziani, allora la forte incidenza di popolazione anziana costituisce fattore di rischio di degrado sociale e dovranno essere indicati i valori relativi al quartiere, raffrontati a quelli relativi al Comune di appartenenza. Per valutare la criticità di questo parametro e attribuire il relativo punteggio, vengono presi in considerazione alcuni dati: popolazione residente nel quartiere, densità abitativa del quartiere, numero residenti nel quartiere di età superiore ai 65 anni, numero residenti stranieri, numero medio componenti nucleo familiare (*). Questi dati dovranno essere forniti in relazione al dato medio rilevato sulla popolazione residente nel Comune. È richiesto al proponente di indicare almeno altri 2 dati, oltre a quelli sopra indicati, che ritiene più critici e significativi per segnalare le caratteristiche della popolazione del quartiere. Con riferimento alle Anagrafi comunali dovranno essere utilizzati gli ultimi dati disponibili; in ogni caso è necessario citare le fonti. • Classe di fabbisogno abitativo La classe di fabbisogno abitativo cui appartiene il Comune su cui insiste la proposta di Contratto di Quartiere è oggetto di valutazione. Non è necessario esplicitare il dato nella relazione di analisi poiché già in possesso di Regione Lombardia (Classificazione comuni – PRERP 2007-2009 approvato con d.c.r. VIII/272 del 5 dicembre 2006). • Domanda di abitazioni Il livello di domanda di abitazioni che caratterizza il Comune coinvolto nella proposta è oggetto di valutazione. Non è necessario esplicitare tali dati nella relazione di analisi poiché sono già in possesso di Regione Lombardia (numero di domande FSA – Fondo Sostegno Affitti – numero di nuclei in lista d’attesa, anno e semestre di pubblicazione dell’ultimo bando di Edilizia Residenziale Pubblica). LIVELLO DI DEGRADO – Caratteri e dotazione di quartiere • Standard di aree destinate a servizi (*) I dati che verranno utilizzati per la valutazione di questo indicatore e che quindi dovranno necessariamente essere contenuti nella parte generale della relazione d’analisi saranno relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo delle aree a standard (aree (*) Dati minimi significativi. (1) Il presente Bando si inserisce nell’ambito delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia alle Camere di Commercio con d.g.r. n. 2951 del 29 dicembre 2000 in attuazione della l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000 nelle materie di cui all’articolo 14 della l.r. n. 17 del 20 marzo 1990. I nuovi indirizzi e criteri per l’attuazione della delega alle Camere di Commercio della Lombardia in materia d’interventi di sostegno al risanamento ambientale Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2225 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 a verde, impianti sportivi, edifici pubblici, chiese ed edifici religiosi, ecc..) misurate in mq e riferite all’intero perimetro del quartiere. • Servizi con caratteri prestazionali Questo indicatore si incarica di misurare la dotazione di servizi nel quartiere. Per poterlo valutare è necessario che nella parte generale della relazione d’analisi emergano i seguenti dati: presenza centri e presidi sanitari, centri e attrezzature sociali, culturali, asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo strutture ospedaliere, centri di ritrovo per anziani, parrocchie, cinema, teatri, biblioteche, presenza di esercizi commerciali, artigianato e servizi, pubblici esercizi, ecc. • Trasporto pubblico Questo indicatore ha il compito di restituire la situazione del quartiere dal punto di vista della sua dotazione di trasporto pubblico e della presenza di infrastrutture. I dati dovranno emergere dalla rappresentazione cartografica del trasporto pubblico. LIVELLO DI DEGRADO – Edificato • Epoca di costruzione complessiva La relazione d’analisi nella parte generale deve contenere l’epoca costruttiva che caratterizza la maggior parte dell’edificato nel quartiere e la superficie territoriale interna al perimetro del quartiere (St = mq) (*), nonché delle altre aree, facenti parte dello stesso, in quanto funzionali all’attuazione del Contratto. Inoltre devono essere fornite le seguenti informazioni generali, relative al patrimonio di edilizia residenziale di proprietà sia dei partner, sia di soggetti diversi dai partner (distinti tra non ERP, già di ERP): – numero alloggi (*); – superficie totale (*); – epoca costruttiva prevalente (*). N.B. I dati richiesti sono reperibili dal Censimento 2001 – dati 2.5 e 2.1. L’epoca costruttiva prevalente non è reperibile dal Censimento; è da ritenersi indicativa. • Caratteristiche del patrimonio non residenziale In caso di presenza di attività produttive e commerciali, indicare: l’età dei fabbricati ed il relativo stato di manutenzione; la presenza di edifici in dismissione; il livello di dotazione infrastrutturale e dei servizi. Le Parti B, C, D, E, F – Analisi degli Assi 1, 2, 3, 4 e Elenco delle criticità – dovranno sviluppare e approfondire l’analisi della situazione rispetto ai singoli assi (anche se non attivati). Da queste analisi dovranno emergere con chiarezza alcuni elementi utili alla descrizione del quartiere quali: • livello di degrado degli immobili e stato della proprietà immobiliare (Asse 1); • descrizione del degrado e della realtà sociale del quartiere, con riferimento alle caratteristiche della popolazione residente, ai fenomeni specifici di degrado che costituiscono fattore di rischio di emarginazione e di esclusione sociale, al livello di diffusione e accessibilità di servizi alla popolazione, all’entità di risorse formali e informali, progetti sociali e risorse finanziarie che operano o insistono sul quartiere (Asse 2); • reati commessi (tipologia, autori, vittime), provvedimenti Autorità Giudiziaria, presenza sistemi video sorveglianza, illuminazione pubblica, presenza portierato (Asse 3); • localizzazione, dimensionamento, tipologia merceologica e di prodotto, numero addetti dei punti vendita e delle attività artigianali esistenti (Asse 4); • per la compilazione della Parte F – Elenco delle criticità – seguire le indicazioni della procedura on line. PARTE B – Analisi dell’ambito territoriale relativa all’Asse 1 In questa parte del documento d’analisi dovrà essere inserito un estratto di mappa catastale, in cui riportare la perimetrazione del quartiere, con l’individuazione di: 1) immobili di proprietà di ciascun partner (possibilità di confronto con dichiarazioni contenute nell’ATS); 2) immobili già destinati ad ERP; 3) immobili da destinare ad ERP. Da questo documento dovranno emergere i seguenti elementi utili alla valutazione: LIVELLO DI DEGRADO – Edificato • Caratteristiche del patrimonio residenziale (ERP e non) Per valutare questo parametro è necessario che siano dichiarati i seguenti dati, relativi al patrimonio di edilizia residenziale interno al quartiere: a) al patrimonio di proprietà dei partner (in questo caso tutti i dati elencati sono obbligatori); b) al patrimonio di proprietà di soggetti diversi dal parternariato, se disponibili (dati facoltativi). N.B. Le informazioni relative a tutto il patrimonio di edilizia residenziale interno al quartiere si ottengono sommando, se omogenei, i dati del gruppo a) con i dati del gruppo b). I) Dati relativi alle caratteristiche delle unità immobiliari: 1) numero alloggi di superficie non conforme al regolamento edilizio vigente; (indicare il parametro di riferimento, la sua unità di misura e il valore. Per es. superficie utile = mq 30) (vedi dato in Censimento 2.5, superficie dell’abitazione, espressa in metri quadrati senza decimali; la superficie da considerare è quella del pavimento di tutte le stanze dell’abitazione, compresi i bagni, le cucine, i vani accessori ed escluse le pertinenze – coincide con la definizione di superficie utile); 2) numero di alloggi privi di gabinetto (vedi dato in Censimento 3.3 – risposta 0); 3) numero di alloggi privi di impianto doccia o di vasca da bagno (vedi dato in Censimento 3.2 – risposta 0); 4) numero alloggi privi di impianto di riscaldamento fisso, autonomo o centralizzato (vedi dato in Censimento 4.1 – risposte 3, 4 o 5); 5) numero alloggi privi di impianto di produzione di acqua calda (vedi dato in Censimento 3.4 – risposta 2); 6) numero di alloggi privi di posto auto all’aperto, coperto o in box (vedi dato in Censimento 6 – risposte 2); 7) numero alloggi con servizio igienico non conforme al regolamento edilizio vigente (indicare il parametro di riferimento, la sua unità di misura e il valore. Per es. superficie utile = mq 3,5); nell’esercizio dell’attività d’impresa artigiana, per il triennio 2006-2008 sono stati definiti con d.g.r. n. 8/3471 del 7 novembre 2006 pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 20 novembre 2006. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2226 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 8) numero alloggi con uno o più impianti interni non conformi alla normativa vigente; 9) numero alloggi non utilizzati. II) Dati relativi alle caratteristiche dei fabbricati 1) numero alloggi in fabbricati con più di tre piani fuori terra privi di ascensore; 2) numero alloggi in fabbricati privi di certificazione energetica; 3) numero alloggi in fabbricati con degrado dell’involucro esterno; 4) numero alloggi in fabbricati con degrado delle altre parti comuni; 5) numero alloggi in fabbricati con uno o più impianti comuni non conformi alla normativa vigente. L’attribuzione di punteggio verrà effettuata considerando: – tutti i 14 dati sopra indicati (I + II), per quanto riguarda il patrimonio di edilizia residenziale di proprietà dei partner; – almeno 7 tra i dati sopraindicati per quanto riguarda il patrimonio di edilizia residenziale non di proprietà dei partner. Il proponente dovrà indicare i sette dati facoltativi, che ritiene più critici e significativi per segnalare le caratteristiche dell’edificato residenziale del quartiere nel suo complesso. Il degrado del patrimonio residenziale verrà valutato anche in base all’efficienza energetica degli edifici: minore è la loro efficienza, maggiore è il loro fabbisogno energetico e, quindi, il loro degrado. Lo strumento per evidenziare, in modo chiaro e univoco, il fabbisogno energetico dell’edificio è rappresentato dalla certificazione energetica, redatta in conformità alla metodologia approvata dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 5018 e s.m.i., in assenza della quale dovranno essere forniti indicatori significativi quali: assenza di coibentazione, assenza di doppi vetri, ecc. LIVELLO DI DEGRADO – Caratteri e dotazione di quartiere • Illuminazione pubblica Per valutare il livello di degrado relativo a questo specifico asse occorre evidenziare gli elementi di difformità che sussistono rispetto a quanto indicato nella l.r. 17/2000 e nelle linee guida emanate con d.d.g. 8950 del 3 agosto 2007. PARTE C – Analisi dell’ambito territoriale relativa all’Asse 2 L’analisi relativa all’asse coesione sociale dovrà indicare i punti di debolezza e i fattori di pregiudizio per la coesione sociale nel quartiere, le cause della sua assenza o insufficiente presenza, i problemi che principalmente ne ostacolano lo sviluppo. Dovrà però anche indicare i punti di forza, il capitale sociale e umano su cui il quartiere può contare per rilanciare lo sviluppo della coesione sociale. Potranno essere in particolare esplorate – sia in quanto elemento problematico e fattore di rischio, sia in quanto risorsa – le seguenti quattro dimensioni: • la popolazione e le sue caratteristiche; • fenomeni specifici che caratterizzano il quartiere e problemi prioritari dei cittadini e delle famiglie; • lo stato dei servizi, delle risorse e degli interventi alla persona; • le risorse finanziarie erogate a vario titolo e da soggetti diversi a fronte di progetti sociali. Per ciascuna criticità o ciascuno dei problemi prioritari individuati è suggerita la presenza – accanto all’analisi qualitativa – di dati e indicatori che consentano di evidenziare la gravità relativa del problema del quartiere a confronto con il Comune di appartenenza, sempre citando le fonti dei dati. Rispetto alle quattro dimensioni sopraccitate e a titolo esemplificativo si riportano di seguito una serie di variabili che potrebbero essere prese in considerazione. • La popolazione e le sue caratteristiche: – composizione della popolazione; – la popolazione anziana, anziani soli; – tipologie familiari in generale, in presenza di uno o più stranieri residenti, genere capofamiglia, numero figli minori...; – posizione lavorativa e non per genere ed età, in generale e rispetto alla popolazione straniera; – composizione della popolazione immigrata (età, nazionalità, condizione sociale); – situazione scolastica/lavorativa dei giovani di età compresa tra i 18-24 anni. • Fenomeni specifici che caratterizzano il quartiere e problemi prioritari dei cittadini e delle famiglie: – dispersione scolastica, bullismo, disagio giovanile...; – disoccupazione, arretratezza economica; – dipendenza e spaccio; – violenza, delinquenza...; – conflitti interetnici, conflitti abitativi, conflitti intergenerazionali... • Lo stato dei servizi, delle risorse e degli interventi alla persona (si intendono tutti i tipi di risorse, formali e informali, presenti nell’ambito di analisi con riferimento alle problematiche individuate): – presenza/assenza/competenze; – rapporto posti/popolazione; – facilità di accesso; – rapporto utenza/popolazione; – grado di integrazione rilevabile; – rapporto operatori/popolazione. • Le risorse finanziarie erogate a vario titolo e da soggetti diversi a fronte di progetti sociali: – presenza/assenza/dimensione; – problemi affrontati/problemi (presenti nel quartiere) non affrontati; – risorse economiche/popolazione target. Da questo documento dovranno emergere i seguenti elementi utili alla valutazione: LIVELLO DI DEGRADO – Caratteristiche sociali e della popolazione • Carenza di servizi e interventi rivolti alla persona Tale parametro verrà valutato pesando la eventuale carenza di servizi e interventi rivolti alla persona. Rispetto alla condizione di degrado sarà valutata la gravità. • Carenza di progetti di carattere sociale Tale parametro verrà valutato pesando la eventuale carenza di progetti di carattere sociale, carenza che deve emergere dalla parte C della relazione di analisi. Rispetto alla condizione di degrado sarà valutata la gravità. Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2227 – PARTE D – Analisi dell’ambito territoriale relativa all’Asse 3 Da questo documento dovranno emergere i seguenti elementi utili alla valutazione: LIVELLO DI DEGRADO – Caratteristiche sociali e della popolazione • Rischio criminalità Per valutare la criticità di questo parametro e attribuire il relativo punteggio, è necessario che nella Parte D della relazione d’analisi emergano i seguenti dati: numero reati nel quartiere rispetto alla media cittadina, presenza di autori di reato rispetto alla media, segnalazione di atti vandalici rispetto alla media, provvedimenti Autorità Giudiziaria (civile e penale) rispetto alla media, altre informazioni specifiche quantificabili che diano conto della situazione del quartiere. L’attribuzione di punteggio verrà valutata considerando almeno 3 dati tra tutti quelli sopra indicati: è chiesto al proponente di indicare i dati che ritiene più critici e significativi per segnalare il rischio criminalità del quartiere. PARTE E – Analisi dell’ambito territoriale relativa all’Asse 4 Da questo documento dovranno emergere i seguenti elementi utili alla valutazione: LIVELLO DI DEGRADO – Commercio e Artigianato • Standard di approvvigionamento Il parametro si propone di valutare la consistenza dell’offerta commerciale che interessa il quartiere (n. locali adibiti al commercio e superficie commerciale). Per questa valutazione si rimanda ad un elaborato descrittivo supportato da dati statistici e di rilevamento e da rappresentazioni grafiche e fotografiche idonee a rappresentare lo stato dei luoghi e la consistenza delle attività commerciali all’interno del perimetro del Contratto di Quartiere e dei bacini commerciali di approvvigionamento. Per bacini commerciali di approvvigionamento (alimentare ed extra alimentare) per gli abitanti del contratto di quartiere, si intendono le aree all’interno dei perimetri cosı̀ individuati: – dalla curva gravitazionale corrispondente sul territorio al tempo di percorrenza massimo a piedi dai perimetri più esterni degli edifici residenziali oggetto del programma; – intorno non inferiore a 500 m. misurati lungo le strade di collegamento del quartiere alle altre zone e quartieri urbani, per il bacino di approvvigionamento alimentare; intorno non inferiore a 700 m. per il bacino di approvvigionamento extra alimentare. Tempo di raggiungimento a piedi inferiore o uguale a 10 minuti o 500 m. Esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e di largo consumo, bar, pubblici esercizi, panetterie, farmacie. Tempo di raggiungimento a piedi inferiore o uguale a 15 minuti o 700 m. Esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi non alimentari, attività artigianali, postazioni per il commercio ambulante. Verrà valutata come elemento di degrado in relazione alla popolazione residente nel quartiere l’assenza di standard minimi di approvvigionamento all’interno del bacino commerciale. Per standard minimo di approvvigionamento si intende l’adeguatezza qualitativa e quantitativa, del servizio commerciale a fornire beni e servizi alla popolazione residente secondo parametri di congruità definiti all’interno della relazione di analisi. Nel conteggio dello standard minimo di approvvigionamento sarà prioritariamente valutata la presenza di esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita. • Mix tipologico tra esercizi commerciali/servizi/attività produttive/pubblici esercizi Verrà valutata come elemento di degrado l’assenza di un adeguato mix tipologico/funzionale (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita ed in caso le condizioni urbanistiche lo consentano grandi strutture di vendita) per la vendita al dettaglio in sede fissa. Per assenza di adeguato mix tipologico e funzionale del commercio si intende servizio commerciale inadeguato alle esigenze dei residenti in considerazione delle fasce di età, del sesso e del reddito. Al fine di consentire la valutazione di questo andranno richiamate le informazioni contenute nella mappatura tematica, specificando quindi: – la localizzazione dei punti vendita distinti per categoria e formato secondo la definizione del d.lgs. 114/98 – Esercizi per la vendita al dettaglio in sede fissa di vicinato, media distribuzione, grande distribuzione – per ciascun punto vendita devono essere specificate le merceologie; – la presenza di punti vendita (in abbandono o in attività), le principali aree di sosta e servizio alle attività commerciali e tutti quegli elementi analitici utili ad argomentare le scelte che, in caso di attivazione dell’asse, verranno esplicitate nella proposta. • Abbandono/trend negativo Per rilevare l’esistenza di trend negativo di commercio e artigianato, devono essere evidenziati puntualmente, con il supporto della mappatura tematica, i locali inutilizzati ed i locali in attività esistenti nel quartiere al momento della presentazione della domanda, oltre alla presenza di locali produttivi, diversi da quelli commerciali, in abbandono, o in stato di fatiscenza (indicare n. locali e superficie commerciale). Inoltre va esplicitato il trend delle aperture/chiusure nel quartiere almeno negli ultimi 5 anni. • Assenza di postazioni per il commercio ambulante Dalla descrizione della mappatura tematica dovrà emergere l’indicazione relativa alla presenza/assenza di postazioni per il commercio ambulante all’interno del bacino commerciale. PARTE F – Elenco sintetico delle criticità rilevate Questo elaborato ha il compito di sintetizzare ed isolare in maniera schematica le criticità che la relazione d’analisi ha individuato in forma discorsiva. Viene richiesta al proponendo la capacità di individuare analiticamente le singole criticità e organizzarle rispetto agli assi di intervento del Contratto di Quartiere. Per la compilazione dell’elaborato seguire le indicazioni della procedura on line. 1 2 ... Criticità ... ... ... Asse 1.1 ... ... ... Asse 1.2.1 ... ... ... Asse 1.2.2 ... ... ... Asse 2 ... ... ... Asse 3 ... ... ... Asse 4.1 ... ... ... Asse 4.2 ... ... ... Asse 5 ... ... ... Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2228 – Da questo documento dovranno emergere i seguenti elementi utili alla valutazione: LIVELLO DI DEGRADO – Coerenza tra criticità e analisi • Coerenza tra criticità e analisi Questo parametro permette di evidenziare il grado di coerenza tra ciò che emerge dalla relazione di analisi e ciò che è sintetizzato nell’elenco delle criticità del quartiere. Gli elementi necessari per la valutazione di questo parametro saranno desumibili da un esaustivo completamento della tabella sopra riportata da compilare attraverso la procedura on line. 2. RELAZIONE DI PROPOSTA La Relazione di proposta si compone di cinque parti distinte secondo le indicazione del punto 7. dell’Invito: – Parte A: Proposta generale – Parte B: Proposta per l’Asse 1 – Parte C: Proposta per l’Asse 2 – Parte D: Proposta per l’Asse 3 – Parte E: Proposta per l’Asse 4 – Parte F: Elenco sintetico delle azioni e dei cofinanziamenti richiesti La valutazione relativa alla relazione di proposta si concentrerà sulla analisi dei seguenti elementi: Partenariato, Azioni Proposte, Sostenibilità. Gli elementi di valutazione dovranno emergere dagli elaborati analitici A, B, C, D, E, F. PARTENARIATO Aree di valutazione Generale Asse 1 Asse 2 Asse 3 Asse 4 Punteggio max attribuibile Parametri di valutazione Elaborato Curriculum professionale del Direttore del CDQ Modalità di coinvolgimento di soggetti locali Partner Modalità di coinvolgimento di soggetti locali esterni al partenariato (Rete) Partner privati che sostengono il programma di Asse senza beneficiare dei finanziamenti Qualità della composizione del partenariato rispetto agli obiettivi Modalità di coinvolgimento di soggetti locali e partner Modalità di coinvolgimento di soggetti locali Partner Beneficiari Curriculum professionale Direttore (allegato) Relazione di proposta – parte B 11 Relazione di proposta – parte B Relazione di proposta – parte C 10 4 Relazione di proposta – parte C 4 Relazione di proposta – parte C 3 Relazione di proposta – parte D 11 Relazione di proposta – parte E 4 Relazione di proposta – parte E Relazione di proposta – parte E 4 3 60 TOTALE 6 AZIONI PROPOSTE Aree di valutazione Generale Asse 1.1 Parametri di valutazione Coerenza proposta/analisi Coerenza proposta/obiettivi del programma Livello di integrazione Livello di programmazione Presenza di azioni non riconducibili agli assi Inserimento di nuove categorie di residenti in immobili sia di ERP, sia non di ERP, per riequilibrare il tessuto sociale esistente Incremento della rendita catastale delle unità immobiliari pubbliche e private Incremento del numero di beneficiari di servizi abitativi di ERP Adozione di impianti, di tecnologie e di modelli gestionali che incrementino i livelli prestazionali relativi alla sicurezza Progetti innovativi di gestione del patrimonio immobiliare e dei servizi abitativi di edilizia residenziale pubblica Elaborato Punteggio max attribuibile Relazione di proposta – parte A Relazione di proposta – parte A 5 5 Relazione di proposta – parte A Relazione di proposta – parte A Relazione di proposta – parte A 5 5 4 Relazione di proposta – parte B 4 Relazione di proposta – parte B 3 Relazione di proposta – parte B 3 Relazione di proposta – parte B 2 Relazione di proposta – parte B 2 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Aree di valutazione Asse 1.2.1 Asse 1.2.2 Asse 2 Asse 3 Asse 4 Y Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2229 – Parametri di valutazione Fabbisogno energetico conseguibile (kWh/mq/annuo o kWh/mc/annuo) e risparmio rispetto a situaz. precedente Impianti tecnologici conformi alla normativa Adeguatezza scelta destinatari finali Coerenza con la programmazione locale Livello di definizione delle azioni Numero tipologie di intervento previste Sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e/o iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza Attività formative e/o di assistenza Azioni di sistema Incremento occupazionale/creazione di nuove imprese Elaborato Punteggio max attribuibile Relazione di proposta – parte B 2 Relazione di proposta – parte B 2 Relazione di proposta – parte C Relazione di proposta – parte C 2 2 Relazione di proposta – parte C Relazione di proposta – parte D 2 4 Relazione di proposta – parte D 2 Relazione di proposta – parte E Relazione di proposta – parte E Relazione di proposta – parte E 2 2 2 TOTALE 60 SOSTENIBILTÀ Aree di valutazione Generale Asse 1 Asse 2 Asse 3 Asse 4 Parametri di valutazione Risorse del partenariato/cofinanziam. Azioni senza cofinanziamento Qualità dell’ipotesi di gestione Rapporto tra risorse attivate e risultati Continuità delle azioni Continuità delle azioni Qualità dell’ipotesi di gestione Rapporto tra investimento complessivo e cofinanziamento Elaborato Relazione di proposta – parte A Relazione di proposta – parte A Relazione di proposta – parte B Relazione di proposta – parte B Relazione di proposta – parte C Relazione di proposta – parte D Relazione di proposta – parte E Relazione di proposta – parte E TOTALE Punteggio max attribuibile 8 8 6 6 4 4 2 2 40 PARTE A – Proposta generale La Parte A – Proposta generale deve descrivere dettagliatamente e motivare la soluzione complessiva individuata per affrontare la situazione di degrado del quartiere, evidenziando sia il costo complessivo del programma che il cofinanziamento richiesto. Dalla Proposta generale dovranno emergere i seguenti elementi utili alla valutazione: AZIONI PROPOSTE – Generale • Coerenza proposta/analisi Questo parametro intende catturare la completezza della proposta rispetto alle criticità rilevate. In questo senso, verrà analizzato il grado di corrispondenza tra criticità rilevate e azioni proposte. Tale operazione verrà svolta verificando la coerenza con le relazioni di analisi ed utilizzando i dati contenuti nella Parte F – Elenco sintetico delle azioni e dei cofinanziamenti richiesti. • Coerenza proposta/obiettivi del programma regionale Questo parametro si incarica di valutare il grado di coerenza tra le azioni proposte e gli obiettivi che le singole Direzioni Generali di Regione Lombardia promuovono con le loro politiche (rif. cap. 6 del testo dell’Invito). Tale operazione verrà svolta verificando ed utilizzando i dati contenuti nella Parte F. • Livello di integrazione Il parametro valuta il livello di integrazione tra le politiche su diverse dimensioni: tra obiettivi (azioni che rispondono contemporaneamente a più obiettivi), tra azioni e tra attori (partner coinvolti su azioni riferite a diversi assi). La quantificazione di questo parametro per la singola proposta sarà possibile attraverso una esaustiva compilazione della Parte F. • Livello di programmazione Dalla relazione di proposta dovrà essere possibile evincere il livello di programmazione raggiunto, ossia il fatto che le opere che compongono la proposta siano già comprese negli strumenti di programmazione, dove previsti, di almeno uno dei partner. • Presenza di azioni non riconducibili agli assi L’esistenza di azioni che non sono catalogabili all’interno degli assi previsti dal programma è considerato un valore aggiunto della proposta. Dalla relazione di proposta, nella parte generale e dalla Parte F, deve essere possibile evincere l’esistenza di tali azioni (qualora previste), nonché la loro coerenza con il programma nel suo complesso. SOSTENIBILITÀ – Generale • Risorse del partenariato/cofinanziamento Tanto minore sarà la quota di cofinanziamento richiesto sul costo totale delle azioni (ovvero: tanto maggiore sarà l’investimento Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2230 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 diretto da parte del partenariato) tanto più il programma dimostra, almeno potenzialmente, di essere maggiormente sostenibile nel tempo. Questo parametro sarà evincibile dalla Parte F. • Azioni senza cofinanziamento Per lo stesso motivo appena citato, la presenza di azioni economicamente autosufficienti è un valore aggiunto in termini di sostenibilità. Tale parametro sarà riscontrabile nella Parte F. Le Parti B, C, D, E, F – Proposte per gli Assi 1, 2, 3, 4 e Elenco sintetico delle azioni e dei cofinanziamenti richiesti – dovranno sviluppare e motivare la proposta rispetto ai singoli assi. Se un Asse non viene attivato, il documento di proposta corrispondente conterrà le motivazioni della mancata attivazione. Per la compilazione della Parte F – Elenco sintetico delle azioni e dei cofinanziamenti richiesti – seguire le indicazioni della procedura on line. PARTE B – Proposte per l’Asse 1 Da questo documento dovranno emergere i seguenti elementi utili alla valutazione: PARTENARIATO – Asse 1.1: • Modalità di coinvolgimento di soggetti locali Verranno valutate positivamente le proposte che prevedono lo sviluppo di reti locali mediante la partecipazione attiva e/o il solo coinvolgimento di uno o più dei soggetti di seguito indicati: – soggetti locali organizzati e radicati nel quartiere (associazioni, parrocchie, scuole, etc.); – inquilini degli alloggi di ERP o da destinare ad ERP interni al perimetro del quartiere, sia nella definizione del piano di mobilità, sia nell’adozione di modelli gestionali che prevedano il loro coinvolgimento attivo nella futura gestione dei servizi abitativi; – proprietari degli altri immobili del quartiere e/o degli utenti di tali immobili, per attivare sinergie utili a rafforzare la riqualificazione integrata e integrale del quartiere e la sostenibilità della proposta. • Partner Verranno valutate positivamente le proposte presentate da parternariati comprendenti proprietari di patrimonio immobiliare non di Edilizia Residenziale Pubblica, che riqualificano il proprio patrimonio con azioni non finanziate da Regione Lombardia. In subordine verranno valutate positivamente le proposte in cui il Comune sta attuando ovvero ha già approvato strumenti urbanistici attuativi finalizzati a coinvolgere i proprietari di patrimonio immobiliare non di Edilizia Residenziale Pubblica nella riqualificazione urbana del quartiere (per es. PRU). • Beneficiari Verranno valutate positivamente le proposte presentate da parternariati a cui aderiscono tutti i beneficiari dei cofinanziamenti regionali per le azioni dell’Asse 1.1 ed in subordine quelle in cui uno o più partner hanno già avviato eventuali procedure di evidenza pubblica per l’individuazione di beneficiari che non siano già partner. AZIONI PROPOSTE – Asse 1.1 • Inserimento di nuove categorie di residenti in immobili sia di ERP, sia non di ERP, per riequilibrare il tessuto sociale esistente Questo parametro di valutazione agisce solo nel caso in cui nel quartiere siano presenti situazioni tali da rendere necessaria per la sua riqualificazione l’attivazione di strumenti di riequilibrio del tessuto sociale esistente; tale fatto deve essere esplicitamente dichiarato nella relazione per l’Asse 1. Verranno valutate positivamente le proposte che utilizzano uno o più strumenti per riequilibrare il tessuto sociale esistente, attraverso azioni che producano l’inserimento di nuova utenza nel quartiere (per es. inserimento di nuova utenza non ERP, inserimento di nuova utenza ERP attraverso nuove tipologie contrattuali, inserimento di nuova utenza a canone sociale attivando uno o più degli strumenti messi a disposizione dall’art. 31 del regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 «Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» per i CDQ). Devono essere anche descritte le modalità previste per l’attivazione degli strumenti scelti per riequilibrare il tessuto sociale; tali modalità potranno essere ulteriormente definite o modificate nelle fasi successive di sviluppo progettuale della proposta. • Incremento della rendita catastale delle unità immobiliari pubbliche e private Verranno valutate positivamente le proposte che determinano incremento delle rendite catastali del patrimonio immobiliare (ERP e non ERP), coinvolto in azioni di valorizzazione. Per questo motivo la Parte B della relazione di proposta dovrà contenere, oltre che la descrizione delle modalità proposte per ottenere tale incremento, il totale delle rendite catastali del patrimonio immobiliare prima (dati effettivi relativi allo stato di fatto) e dopo l’attuazione del CDQ (dati stimati relativi alla proposta), relativamente al patrimonio sia di ERP, sia non ERP coinvolto in azioni. Non sono rinegoziabili in fase negoziale i valori degli incrementi delle rendite catastali relativi al patrimonio ERP e non ERP dichiarati. • Incremento del numero di destinatari finali di servizi abitativi di ERP Verranno valutate positivamente le proposte che determinano incremento dei destinatari finali di servizi abitativi di ERP nel loro complesso (a canone sociale e moderato, in locazione temporanea, a canone convenzionato) nel rispetto del vincolo di non ridurre il numero di destinatari finali di servizi abitativi a canone sociale, presenti prima del CDQ. Per questo motivo la Parte B della relazione di proposta dovrà contenere i seguenti dati: – numero di destinatari finali di servizi abitativi a canone sociale, rilevato prima del CDQ, (dato obbligatorio – non può essere diminuito); – numero di destinatari finali di servizi abitativi a canone sociale a CDQ attuato (dato stimato); – numero di destinatari finali di tutte le altre modalità locative a CDQ attuato (dato stimato). Non è rinegoziabile in fase negoziale il numero di destinatari finali di servizi abitativi a canone sociale, rilevato prima del CDQ, ed il numero totale di destinatari finali di servizi abitativi di ERP a CDQ attuato e quindi la differenza tra i due, definita come incremento dei destinatari di servizi abitativi di ERP. • Adozione di impianti, di tecnologie e di modelli gestionali che incrementino i livelli prestazionali relativi alla sicurezza Questo parametro di valutazione agisce solo se nel quartiere siano presenti situazioni tali da rendere necessaria per la sua riqualificazione l’attivazione di strumenti che incrementino la sicurezza con riferimento agli elaborati analitici riferiti agli Assi 2 e 3; tale fatto deve essere esplicitamente dichiarato (con riferimento agli elaborati analitici riferiti agli Assi 2 e 3). Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2231 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Verrà valutata positivamente la capacità della proposta di integrare azioni di sicurezza con azioni sul patrimonio edilizio, per poter erogare un servizio abitativo più rispondente alle esigenze dell’utenza. In tal caso andrà esplicitato se la proposta prevede l’adozione di impianti, di solito non presenti nell’Edilizia Residenziale Pubblica, quali ad esempio videocitofono, allarme antiintrusione o altro, nonché l’attivazione di servizi, quali ad esempio il servizio di portineria ovvero di servizi e impianti aggiuntivi per utenze speciali (anziani, disabili) o altro. Verrà valutata positivamente l’adozione di questi strumenti e/o servizi. Le modalità previste per tale attivazione devono essere descritte, ma potranno essere ulteriormente definite o modificate nelle fasi successive di sviluppo progettuale della proposta. • Progetti innovativi di gestione del patrimonio immobiliare e dei servizi abitativi di edilizia residenziale pubblica Questo parametro valuta la capacità della proposta di introdurre modalità di gestione innovative del servizio abitativo sia in riferimento al patrimonio sia in riferimento all’utenza. L’innovazione prevista dovrà operare perciò nell’ambito dell’individuazione di buone pratiche di gestione del patrimonio immobiliare, di un suo adeguato mantenimento e accrescimento di valore, di una appropriata risposta ai problemi sollevati dall’utenza; mentre strumenti gestionali innovativi potranno essere altresı̀ individuati nell’ambito dell’integrazione delle politiche sociali e di sicurezza all’interno dei quartieri di edilizia residenziale pubblica. La proposta dovrà quindi mettere in evidenza se contiene azioni per l’adozione di modalità innovative per la gestione del patrimonio e dei servizi abitativi. In questo caso è necessario che le stesse siano sommariamente descritte, indicando le implicazioni che da esse derivano, sia nella progettazione delle opere, sia nella definizione dei contenuti della convenzione per la gestione degli immobili o di altri accordi anche con soggetti non aderenti al parternariato. AZIONI PROPOSTE – Asse 1.2.1 • Fabbisogno energetico conseguibile (kWh/mq/annuo o Wh/mc/annuo) e risparmio rispetto a situazione precedente L’obiettivo dell’Asse 1.2.1. è quello di riqualificare, sotto il profilo energetico, gli edifici pubblici esistenti, in modo da migliorare il comfort termico interno e ridurre i consumi energetici, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera (connesse ai consumi di combustibile) e dei costi di gestione. La riqualificazione potrà riguardare sia l’involucro edilizio, sia l’impianto di climatizzazione. Gli interventi per i quali si propone la progettazione dovranno essere supportati dalla certificazione energetica relativa all’edificio esistente (o, in assenza di questa, da indicatori significativi quali: assenza coibentazione, assenza doppi vetri, ecc.), oltre che dalla descrizione dell’intervento e del risparmio energetico stimato ottenuto in seguito alla sua realizzazione. In caso di previsione di interventi che determinino risparmio energetico sul patrimonio edilizio, la proposta verrà valutata positivamente. Concorre a determinare il punteggio anche l’entità del risparmio energetico stimato. AZIONI PROPOSTE – Asse 1.2.2 • Impianti tecnologici conformi alla normativa L’obiettivo dell’Asse 1.2.2 consiste nella riduzione sia dei punti luce esistenti sia delle potenze installate, mantenendo i livelli minimi di illuminazione prescritti per la sicurezza. Allo scopo, dovranno essere previsti apparecchi illuminotecnici ad elevata efficienza, anti inquinamento luminoso e dotati di una linea elettrica di alimentazione dedicata, sistemi di regolazione notturna del flusso luminoso a terra e lampade coerenti con le norme regionali di settore (l.r. 17/2000 e d.d.g. 8950 del 3 agosto 2007). In caso di previsione di interventi che rispettino queste caratteristiche, la proposta verrà valutata positivamente. SOSTENIBILITÀ – Asse 1 • Qualità dell’ipotesi di gestione Questo parametro valuta la capacità della proposta di attivare modalità gestionali specifiche per l’Asse 1, rispetto ad alcuni parametri quali, ad esempio, i tempi di assegnazione e/o riassegnazione degli alloggi, prevenzione e repressione dei fenomeni di abusivismo, sicurezza degli immobili e degli utenti, tempi di intervento su segnalazione guasto e/o disservizio, modalità di coinvolgimento dell’utenza, integrazione con servizi alla persona, etc. Verrà valutata positivamente la previsione di specifiche modalità gestionali. Le modalità previste per tale attivazione devono essere comunque descritte e potranno essere dettagliate e/o modificate nelle fasi successive di sviluppo progettuale della proposta. • Rapporto tra risorse attivate e risultati Questo parametro valuta la capacità della proposta di utilizzare in modo efficace le risorse regionali, anche attivando risorse del parternariato e di terzi. Si definiscono i seguenti indicatori: 1) entità del cofinanziamento regionale richiesto sull’Asse 1.1 / incremento delle rendite catastali relativi al patrimonio ERP; 2) entità del cofinanziamento regionale richiesto sull’Asse 1.1 / incremento dei destinatari di servizi abitativi di ERP; 3) entità del cofinanziamento regionale richiesto sull’Asse 1.1 / costo complessivo dell’Asse 1.1; 4) costi degli interventi previsti / risparmio energetico stimato. I dati dichiarati, espressi in forma percentuale, non potranno essere incrementati in fase negoziale. PARTE C – Proposte per l’Asse 2 Da questo documento dovranno emergere i seguenti elementi utili alla valutazione: PARTENARIATO – Asse 2 • Modalità di coinvolgimento di soggetti locali esterni al partenariato (Rete) Per l’Asse 2 la proposta deve dare specifiche indicazioni sulla capacità e sulle modalità previste per attivare tutte le realtà sociali non coinvolte nel partenariato, soggetti capaci di fare «rete» sul territorio cosı̀ da definire una migliore efficacia della proposta. Si tratta di soggetti interessati ai temi dell’iniziativa o che intendono lavorare attivamente per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati: questi non possono essere destinatari di finanziamento, in quanto non aderenti al partenariato. Nella rete possono essere coinvolti anche soggetti profit in qualità di finanziatori, sponsor, fornitori gratuiti di beni strumentali mobili o immobili. • Partner privati che sostengono il programma di asse senza beneficiare dei finanziamenti La presenza di partner privati, non destinatari di cofinanziamento regionale per l’asse sociale, potrebbe risultare un elemento qualificante e fondamentale per la sostenibilità delle attività al termine del finanziamento pubblico; i cofinanziamenti regionali sull’Asse 2 supportano infatti solo lo start up della attività, per un arco temporale di un triennio. • Qualità della composizione del partenariato rispetto agli obiettivi Il partenariato si intende tanto più qualificato quanto più composto da tutti i soggetti pubblici e privati che insieme possono concorrere nel quartiere alla realizzazione degli obiettivi condivisi, garantendo la compresenza nella realizzazione delle azioni di tutti i soggetti e gli attori competenti rispetto ai temi trattati (ad esempio servizi del Comune, ASL, scuole, soggetti del Terzo Settore...). Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia AZIONI PROPOSTE – Asse 2 Y – 2232 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 • Adeguatezza scelta destinatari finali La proposta deve essere in grado, a partire dall’analisi del contesto sociale di riferimento, di definire il target di riferimento in modo efficace. I destinatari saranno in generale i cittadini e le famiglie dei quartieri in cui si realizzeranno le proposte, coloro che nel quartiere vivono e lavorano e che, grazie al programma, miglioreranno la qualità della propria partecipazione alla vita sociale. Sono però individuabili come destinatari diretti tutti quei soggetti o quelle famiglie a rischio di esclusione sociale, nei cui confronti i progetti tendono a promuovere azioni di inclusione, quindi condizioni di appartenenza e di cittadinanza. È corretto affermare che le stesse famiglie e gli stessi soggetti indicati come destinatari finali, sono chiamati ad essere parte attiva e possono essere partner di progetto, attraverso le forme consolidate delle loro associazioni. • Coerenza con la programmazione locale La proposta deve tenere conto delle strategie di inclusione sociale e delle azioni di promozione della coesione sociale già presenti sullo stesso territorio. In particolare la coerenza con la programmazione locale è elemento di integrazione e fattore di sostenibilità. Tale coerenza deve essere dimostrata attraverso una validazione da parte dell’Ufficio di Piano competente per territorio. • Livello di definizione delle azioni La proposta, pur riferita ad un livello di studio di fattibilità, deve essere chiara e puntuale nella definizione degli obiettivi da raggiungere e nella pianificazione delle azioni. Costituisce valore aggiunto la progettazione di azioni integrate da realizzare insieme ai partner che fanno riferimento ad altri assi. SOSTENIBILITÀ – Asse 2 • Continuità delle azioni La proposta deve individuare gli elementi in grado di dare una sostenibilità futura alle relazioni e azioni sociali progettate, anche al termine del finanziamento regionale. PARTE D – Proposte per l’Asse 3 Da questo documento dovranno emergere i seguenti elementi utili alla valutazione: PARTENARIATO – Asse 3 • Modalità di coinvolgimento di soggetti locali e partner Si ritiene importante e necessario il coinvolgimento di enti pubblici e/o privati alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione di un Patto locale per la sicurezza previsto dall’art. 32 della l.r. 4/2003 le cui modalità e procedure sono indicate nella d.g.r. 16 febbraio 2005 n. 20851. Trattasi di uno strumento di condivisione, programmazione ed attuazione di un intervento per il recupero o il miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana in un determinato territorio in cui molto spesso attori diversi lavorano senza una regia comune. Valorizzando la competenza di ognuno e su un piano di sostanziale parità creando attraverso un sistema pattizio il coinvolgimento anche con gli organi decentrati dello Stato con altri enti, associazioni e imprese presenti sul territorio. Verrà valutata positivamente l’attivazione dello strumento. AZIONI PROPOSTE – Asse 3 • Numero tipologie di intervento previste Per valutare il numero e la tipologia di azioni proposte, è necessario che le azioni riferite all’Asse 3 siano ricondotte alle tipologie descritte nel capitolo 6 dell’Invito. Verrà valutata positivamente l’attivazione di più tipologie di azione nello stesso programma. • Sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e/o iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza Verrà valutata positivamente la presenza di iniziative per interventi di mediazione culturale e/o finalizzate alla prevenzione di fenomeni di violenza nei confronti di donne, anziani e bambini. SOSTENIBILITÀ – Asse 3 • Continuità delle azioni Rappresenta un valore aggiunto in termini di sostenibilità la garanzia di continuità e permanenza delle azioni nel tempo accompagnata da una descrizione delle modalità di attuazione e dei risultati che si vogliono conseguire. PARTE E – Proposte per l’Asse 4 Da questo documento dovranno emergere i seguenti elementi utili alla valutazione: PARTENARIATO – Asse 4 • Modalità di coinvolgimento di soggetti locali La proposta dovrà dimostrare il coinvolgimento delle PMI commerciali, o delle imprese artigiane presenti nell’area di intervento e delle Associazioni Imprenditoriali rappresentate a livello locale. Elemento di apprezzamento ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà l’adesione o il patrocinio di un’Associazione Imprenditoriale rappresentativa del Commercio e/o dell’Artigianato rappresentativa a livello locale (per livello locale si intende il livello Comunale o Provinciale). • Partenariato Questo parametro valuta l’adeguatezza del partenariato coinvolto nell’iniziativa al raggiungimento degli obiettivi del programma. • Beneficiari È condizione di apprezzamento ai fini dell’attribuzione del punteggio la puntuale identificazione dei beneficiari. Qualora i beneficiari del finanziamento siano previsti ma non ancora identificati in tutto o in parte, è altresı̀ apprezzabile la puntuale descrizione delle attività da insediare utili ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti per il quartiere e l’impegno del soggetto referente per l’asse a procedere nella successiva fase negoziale al coinvolgimento fattivo degli stessi, ovvero, per le imprese commerciali, allo svolgimento di un bando al quale dovrà essere data adeguata pubblicità. I contenuti del bando e le relative modalità di svolgimento dovranno essere descritti con particolare attenzione agli obiettivi specifici che si pone, alle attività e ai soggetti a cui si rivolge, alle merceologie ottimali da insediare e le merceologie idonee (in caso di commercio al dettaglio), la tipologia dei pubblici esercizi da insediare e i criteri di valutazione delle proposte. Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2233 – AZIONI PROPOSTE – Asse 4 • Attività formative e/o di assistenza Verrà valutata positivamente la presenza di attività formative legate all’accrescimento delle capacità e competenze nei settori commerciale e artigianale e/o l’attivazione di strumenti di assistenza agli operatori del commercio e dell’artigianato attivi nel quartiere. • Azioni di sistema Questo parametro valuta la capacità del programma di realizzare azioni di sistema tra le attività commerciali localizzate all’interno e all’esterno del contratto di quartiere, i pubblici esercizi, l’edificato residenziale, gli spazi e gli edifici pubblici e privati ad uso pubblico. Sono apprezzate ai fini della valutazione: la densità; la vicinanza e la continuità nella localizzazione degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle altre attività di servizio lungo assi viari e all’interno dell’ambito territoriale; l’accessibilità, la prossimità ai servizi pubblici (scuole, asili, chiese, ospedali, biblioteche, cinema, teatri ecc) e più in generale ai luoghi dove si svolge la vita collettiva del quartiere. Per l’artigianato possono inoltre essere positivamente valutate, la riduzione dell’impatto ambientale, la sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela da fenomeni di criminalità, le iniziative di assistenza tecnico-amministrativa, le iniziative di carattere formativo e professionale non rientrante nei dispositivi della l. 626/94, di valorizzazione promozionale, di innovazione logistica e tecnologica di processo e di prodotto. • Incremento occupazionale/creazione di nuove imprese È positivamente valutato l’apporto socio-economico del contratto di quartiere con la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro, in particolare con contratti a tempo pieno e indeterminato. SOSTENIBILITÀ DELL’INTERVENTO – Asse 4 • Qualità dell’ipotesi di gestione Questo parametro valuta la capacità dell’intervento di promuovere iniziative in favore dell’offerta commerciale ed artigianale del quartiere e della capacità delle iniziative di autosostenersi a seguito della piena realizzazione del contratto di quartiere. La sostenibilità dell’intervento è valutabile tra l’altro sulla base di un programma di gestione delle iniziative di quartiere che aggiunge valore al CDQ e contiene la previsione degli interventi e delle azioni in favore delle aree urbane da realizzare nel corso dell’attuazione del programma e/o successivamente (secondo la metodologia del Town Centre Management o assimilabili). Alla conclusione del CDQ l’organismo di gestione integrata potrà essere promotore di successivi programmi di gestione. L’attuazione del programma prevede il concorso di risorse economiche e azioni di volontariato. Gli interventi possono interessare, a titolo di esempio: – iniziative che rientrano tra le politiche urbane in genere e che hanno ricadute dirette o indirette sulle attività commerciali dell’area (manutenzione delle aree verdi, servizi di raccolta rifiuti, feste di quartiere, allestimenti natalizi, custodia di parcheggi, segnaletica); – iniziative che hanno l’obiettivo di risolvere problemi che riguardano direttamente le attività commerciali o artigianali (servizi per il carico e scarico delle merci, servizio di custodia bambini, servizi a domicilio, pulizia delle vetrine, interventi formativi). • Rapporto tra investimento complessivo e cofinanziamento L’apporto finanziario può consistere nel cofinanziamento degli interventi finanziabili dal presente bando o nel finanziamento integrale di opere attinenti il settore commerciale e non finanziabili dal presente bando. L’apporto di competenze professionali dovrà essere quantificato in ore-lavoro o a forfait sulla base di idonei tariffari di riferimento. È positivamente valutato l’apporto di risorse private e pubbliche da parte del partenariato. Il punteggio relativo a questo parametro sarà attribuito in funzione del peso del cofinanziamento sull’investimento complessivo per interventi in favore del commercio e dell’artigianato. PARTE F – Elenco sintetico delle azioni e dei cofinanziamenti richiesti Alla Proposta generale deve essere allegato l’Elenco sintetico delle azioni formulato secondo le indicazioni della procedura on line. Per ogni singola azione proposta devono essere evidenziati: – criticità (come definite nella tabella della Parte F della relazione di analisi); – asse/i di riferimento; – obiettivo specifico (in riferimento al cap. 6 dell’Invito); – partner coinvolti; – presenza dell’azione in strumenti di programmazione (per le azioni relative alla realizzazione di opere pubbliche si fa riferimento al Programma triennale, per altre azioni ad altri strumenti di programmazione, per es. PEG); – costo complessivo; – cofinanziamento del partenariato; – cofinanziamento richiesto (in conto capitale/ in spesa corrente/ in conto interessi). 3. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA Il Cronoprogramma di massima serve per offrire un quadro complessivo dello sviluppo nel tempo delle singole azioni che compongono la proposta di Contratto di Quartiere. Il format, analogo a quello sotto riportato, dovrà essere compilato attraverso la procedura on line. Asse ... ... Azione ... ... 1º trim. ... ... 2º trim. ... ... 2º sem. ... ... 3º sem. ... ... ... ... ... 14º sem. ... ... 4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DI COFINANZIAMENTO RICHIEDIBILE PER L’ASSE 1.1 – Edilizia Residenziale Pubblica 1. Calcolo del costo convenzionale di costruzione In fase concorsuale l’importo di cofinanziamento regionale richiedibile è pari ad una quota percentuale del costo di intervento risultante dalla somma del costo convenzionale di costruzione degli alloggi e dell’eventuale costo delle aree stimato con apposita perizia effettuata dal soggetto richiedente. Il costo convenzionale di costruzione degli alloggi è determinato in 1.390,00 A/mq (riferito all’anno 2009) per ogni metro quadrato di sua superficie commerciale cosı̀ calcolata: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2234 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 • intera superficie dell’alloggio, compresi i muri divisori interni ed i muri perimetrali (questi ultimi: al 50% se confinanti con altro alloggio e/o con parti comuni; al 100% in ogni altro caso), maggiorata del 50% della superficie di balconi e terrazze e del 25% della superficie della cantina, la comproprietà delle parti comuni (androni, scale, cortili, ecc.) viene valutata con una maggiorazione della totale superficie commerciale pari al 4%. Nel caso in cui l’intervento comprenda la realizzazione di box e posti auto coperti, in relazione ai costi aggiuntivi da sostenere, potrà essere addizionato alla superficie commerciale un bonus di superficie pari a mq 10 per ogni singola unità abitativa. Il costo convenzionale unitario per gli anni successivi al 2009 andrà rivalutato con una maggiorazione annua del 3,6% (tasso di inflazione tendenziale annuo – ISTAT). In sede di rendicontazione ed erogazione del cofinanziamento, qualora il tasso di inflazione effettivo fosse inferiore al tasso tendenziale annuo considerato, verrà preso come riferimento il tasso di inflazione effettivo. 2. Realizzazione di alloggi da assegnare a canone sociale, a canone moderato e a canone convenzionato La superficie commerciale massima riconoscibile, ai fini del calcolo del cofinanziamento regionale, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione a canone sociale, moderato e convenzionato è pari a 120 mq. Per gli alloggi da assegnare in locazione a canone sociale e moderato, le superfici utili (superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle soglie di passaggio, dei vani e degli sguinci di porte e finestre) di progetto non potranno comunque essere inferiori alle superfici di riferimento minime ai fini dell’assegnazione degli alloggi di ERP di cui al regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2004, art. 13. 3. Realizzazione di alloggi da assegnare in locazione temporanea Per interventi di realizzazione di posti alloggio da assegnare in locazione temporanea si individuano le seguenti tipologie abitative: a) a camere; b) a minialloggi; c) ad appartamenti; d) misti. Nelle tabelle seguenti sono fissate le superfici commerciali riconoscibili per il calcolo del cofinanziamento: Tabella A – Tipologia a camere Descrizione Superficie commerciale riconoscibile Camera singola – Composizione posto alloggio 14 mq (posto letto + posto studio) Camera doppia – Composizione posto alloggio 21 mq (posto letto + posto studio) Servizio igienico 5 mq Cucina e pranzo comune 6 + 2 per ogni persona oltre la seconda Altre superfici (*) fino a un massimo di: 50% della somma delle precedenti Tabella B – Tipologia a minialloggi Numero utenti Superficie commerciale riconoscibile 1 32 mq 2 44 mq Altre superfici (*) fino a un massimo di: 30% della somma delle precedenti Tabella C – Tipologia ad appartamenti Numero utenti Superficie commerciale riconoscibile Max 6 Max 120 Altre superfici (*) fino a un massimo di: 30% della somma delle precedenti (*) Per altre superfici si intendono le superfici utili di spazi per attività di lettura e soggiorno, di riunione, di pulizia e di cura degli indumenti e/o della persona, gestionali e amministrative. Sono inoltre da considerare quelle relative agli elementi spaziali destinati alle funzioni di accesso, di accoglienza e di collegamento tra aree funzionali e i locali tecnici. 4. Percentuali di cofinanziamento Le percentuali di cofinanziamento sui costi di intervento sono: • locazione temporanea: 30%; • locazione a canone moderato: 40%; • locazione a canone sociale: 80%. Per gli alloggi da destinare a locazione a canone convenzionato sarà data facoltà di accesso al Fondo di cui all’art. 3 della l.r. n. 14/2007 che prevede un abbattimento di 1,5 punti percentuali degli interessi complessivi di un mutuo di durata trentennale, corrispondente all’80% del valore dell’alloggio, a tasso fisso applicato dalla banca al beneficiario (d.g.r. n. 8/6244 del 19 dicembre 2007). 5. TIPOLOGIA DI COFINANZIAMENTO PER L’ASSE 4 – Rivitalizzazione economica Ai beneficiari delle azioni attivate per gli Assi 4.1 – Artigianato e 4.2 – Commercio, saranno erogati contributi in conto interessi relativi ad azioni di importo massimo ammissibile pari a C 250.000,00 per investimenti: – settennali per opere di ristrutturazione e di acquisto di beni immobili; – quinquennali per acquisto di attrezzature. Il contributo concesso da Regione Lombardia corrisponde ad un abbattimento di 2,5 punti del tasso applicato all’operazione. Le risorse verranno erogate a fronte degli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento stipulate fra i beneficiari ed un istituto bancario. Regione Lombardia si avvale di Finlombarda per la definizione dei rapporti con gli istituti di credito che supporteranno gli investimenti. I contributi alle imprese saranno erogati in regime «de minimis». Alla richiesta di finanziamento dovrà essere allegata idonea autocertificazione a firma del soggetto beneficiario che dichiara che, in caso di assegnazione di finanziamento con il presente Invito, la somma degli incentivi ricevuti nel triennio (computato nei due anni precedenti e nell’anno in corso) ai quali si somma il contributo in conto interessi erogato con il presente finanziamento non eccede i C 200.000,00. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2235 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 6. ELENCO CODICI ATECO (Attività Economiche) Tabella comparata dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 e Ateco 2002 Ateco 2002 (*) CODICE DESCRIZIONE G COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 50.10.0p 45.11.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 50.10.0p 45,11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita) 50.10.0p 45.19.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 50.10.0p 45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) 50.30.0p 45.31.01 Commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli 50.30.0p 45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli 50.30.0p 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 50.40.1 45.40.11 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 50.40.1 45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori 50.40.2 45.40.21 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori 50.40.2 45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 52.11.2 47.11.20 Supermercati 52.11.3 47.11.30 Discount di alimentari 52.11.4 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 52.27.2p 52.11.5 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 52.12.1 47.19.10 Grandi magazzini 52.45.1p 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 52.12.2 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 52.21.0 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 52.27.4p 52.21.0 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata 52.27.4p 52.22.0 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 52.23.0 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 52.24.1 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 52.24.2 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 52.25.0 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 52.26.0 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 52.27.1 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 52.27.3 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 52.27.4p 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 52.27.2p 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 52.27.4p 50.50.0 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 52.48.1p 47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati 52.48.7 47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati 52.45.1p 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 52.41.1 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 52.41.2 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 52.46.1p 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 52.46.2 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 52.46.3 47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 52.46.4 47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio 52.44.4p 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 52.48.C 52.44.4p 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 52.48.C 52.48.9 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 52.45.1p 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 52.44.1 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 52.44.2 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 52.45.1p 52.44.3 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione 52.45.1p 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2236 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Tabella comparata dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 e Ateco 2002 Ateco 2002 (*) CODICE DESCRIZIONE 52.46.1p 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 52.45.3 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 52.44.4p 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 52.44.4p 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 52.47.1 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 52.47.2 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 52.47.3 47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 52.45.2 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 52.48.5p 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 52.48.8 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 52.48.4 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 52.42.1 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 52.42.2 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 52.42.3 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 52.42.4 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 52.42.5 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 52.43.1 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 52.43.2 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 52.31.0p 47.73.10 Farmacie 52.31.0p 47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 52.32.0 47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 52.33.2 47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale 52.33.1 47.75.20 Erboristerie 52.48.A 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 52.48.B 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 52.48.3 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 52.48.1p 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 52.48.2 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 52.48.6 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 52.48.6 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 52.48.6 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 52.48.6 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 52.48.6 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 52.48.6 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 52.48.6 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 52.48.D 47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 52.48.5p 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 52.48.Ep 47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 52.48.Ep 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 52.48.Ep 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 52.48.Ep 47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 52.48.Ep 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 52.48.Ep 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 52.50.1 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 52.50.2 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 52.50.3 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 52.63.6p 47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 55.30.1 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 55.30.1 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 55.30.2p 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 55.30.4p 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 55.30.2p 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 55.30.4p 55.30.2p 56.10.42 Ristorazione ambulante 55.30.4p Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 2237 – Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Tabella comparata dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 e Ateco 2002 Ateco 2002 (*) CODICE DESCRIZIONE 55.30.3 56.10.50 Ristorazione su treni e navi 55.52.0p 56.21.00 Catering per eventi, banqueting 55.51.0 56.29.10 Mense 55.52.0p 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 55.40.0 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina (*) I codici ATECO 2002 sono stati attribuiti prendendo in considerazione i codici ATECO 2007 fino alla 5ª cifra. 7. GLOSSARIO Sigle e termini tecnici utilizzati nel testo dell’Invito. Azione = qualunque intervento/progetto/iniziativa previsto dal Programma, sia che si tratti della realizzazione di opere edilizie o di interventi infrastrutturali, sia che si tratti di azioni immateriali Beneficiario = destinatario diretto del cofinanziamento regionale Partner = soggetto facente parte del partenariato che partecipa al Programma, può non coincidere con il beneficiario ATS = Associazione Temporanea di Scopo ATECO = Codici di classificazione delle Attività Economiche CDQ = Contratto di Quartiere d.c.r. = Deliberazione di Consiglio regionale d.g.r. = Deliberazione di Giunta regionale D.D.G. = Decreto di Direttore Generale ERP = Edilizia Residenziale Pubblica, ovvero interventi edilizi finalizzati a soddisfare esigenze abitative per i meno abbienti per la messa a disposizione di alloggi che vengono locati in ragione della valutazione dello stato di bisogno. Indica il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario dello Stato o di altri enti pubblici per la costruzione di abitazioni per i cittadini meno abbienti l.r. = legge regionale PRERP = Programma Regionale Edilizia Residenziale Pubblica, è un atto amministrativo di definizione, pianificazione, coordinamento e programmazione delle misure di intervento strategiche necessarie a far fronte a situazioni di disagio rispetto alla condizione abitativa. Il programma stabilisce anche le relative risorse finanziarie ed è pluriennale D.G. Territorio e urbanistica [BUR20080150] [5.0.0] D.d.u.o. 8 luglio 2008 - n. 7351 Rettifica decreto n. 5825 del 3 giugno 2008 «Approvazione del bando di finanziamento 2008 per la produzione di basi cartografiche attraverso data base topografici ai sensi della l.r. 12/2005» – Allegato 4) IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURA PER L’INFORMAZIONE TERRITORIALE Visto il decreto del dirigente Unità Organizzativa del 3 giugno 2008, n. 5825 con il quale è stato approvato il Bando di finanziamento 2008 per la «produzione di basi cartografiche attraverso data base topografici» ai sensi della l.r. 12/2005»; Constatato che nell’allegato 4) del Bando: «Costi di riferimento per la produzione dei Data Base topografici», in corrispondenza della riga relativa ai costi per la Direzione Lavori, alla voce «Da valutarsi con un valore percentuale del prezzo a base d’asta desunto dal progetto (val nella formula, in migliaia)» è stata omessa l’indicazione «la percentuale non dovrà essere inferiore a 3,5»; Ritenuto pertanto di aggiungere al punto soprarichiamato la frase «la percentuale non dovrà essere inferiore a 3,5%»; Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 – «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura; Decreta 1) Di rettificare il decreto n. 5825 del 3 giugno 2008, «Approvazione del bando di finanziamento 2008 per la produzione di basi cartografiche attraverso Data base topografici» ai sensi della l.r. 12/2005» Allegato 4) nella parte «Costi di riferimento per la produzione di Data Base topografici», in corrispondenza della riga relativa ai costi per la direzione lavori, dopo la dicitura «Da valutarsi con un valore percentuale del prezzo a base d’asta desunto dal progetto (val nella formula, in migliaia)», aggiungendo la frase: «la percentuale non dovrà essere inferiore a 3,5» e di confermare ogni altra determinazione relativa al decreto di cui trattasi. 2) Di disporre la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale internet regionale. Il dirigente dell’unità organizzativa: Roberto Laffi Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO Y – 2238 – [BUR20080151] Ord.m. 10 dicembre 2004 - n. 3385 Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 24 novembre 2004 – Ordinanza n. 935 del 25 giugno 2008 – Approvazione della relazione relativa ai secondi controlli effettuati sugli interventi previsti dall’ordinanza commissariale n. 36/2005 nonché delle misure da adottare per la conclusione dell’attività ispettiva relativa al periodo novembre 2007maggio 2008 IL COMMISSARIO DELEGATO Richiamati: – il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, pubblicato in G.U. del 7 dicembre 2004, n. 287 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel territorio della Provincia di Brescia fino al 30 novembre 2005, in relazione ai gravi eventi sismici del giorno 24 novembre 2004; – l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2004, n. 3385 «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004», con la quale l’Assessore alla sicurezza, polizia locale e protezione civile della Regione Lombardia è stato nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi di cui alla citata ordinanza; – la propria ordinanza n. 1 del 14 dicembre 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 52 del 20 dicembre 2004, con la quale il dr. Silvio Lauro è stato nominato Soggetto attuatore dell’emergenza sismica, nonché responsabile del procedimento e dei lavori; – la propria ordinanza n. 3 del 29 dicembre 2004, con la quale è stato costituito il Comitato degli esperti; – la propria ordinanza n. 4 del 3 gennaio 2005, e successive integrazioni, con la quale sono stati individuati i Comuni della Provincia di Brescia danneggiati dai citati eventi sismici; – l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2005, n. 3413 «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»; – la propria ordinanza del 21 marzo 2005, n. 36 «Attuazione degli interventi previsti dall’o.p.c.m. 3385 del 10 dicembre 2004 e dall’o.p.c.m. n. 3413 dell’11 marzo 2005» e successive integrazioni e modificazioni; – l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006, n. 3536, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2006 n. 185, che all’art. 16 sopprime e sostituisce l’art. 1 comma 1 dell’o.p.c.m. n. 3385/04 nominando Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 24 novembre 2004, l’Assessore alle reti, servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia; – il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 289 del 13 dicembre 2006, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 giugno 2007; – l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2007, n. 3599 che all’art. 1 comma 1 conferma l’Assessore alle reti, servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia Commissario Delegato fino al 30 giugno 2008; – il decreto del Soggetto attuatore n. 1604 del 12 novembre 2007 relativo alla nomina dei funzionari preposti ai controlli ispettivi, per l’anno 2007, presso i Comuni della Provincia di Brescia colpiti dall’evento sismico anzidetto; Preso atto che il Soggetto attuatore ha predisposto il piano dei controlli per n. 200 interventi di ripristino e di ricostruzione edilizia degli edifici privati, in priorità 1, 2 e 3, nonché interventi sugli edifici pubblici, ecclesiastici non vincolati, infrastrutture ed opere di difesa del suolo, già avviati e da sottoporre a controllo, secondo quanto disposto dal punto 5 dell’Allegato «C» dell’ordinanza commissariale n. 36/2005 come di seguito indicato: – n. 84 controlli per ripristino di edifici privati, a seguito di estrazione campionaria; – n. 28 controlli per demolizioni e ricostruzione di edifici privati; Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – n. 25 controlli su edifici privati con costo unitario maggiore di 150 C/m3; – n. 50 controlli per edifici pubblici ed ecclesiastici non vincolati; – n. 13 controlli per infrastrutture ed opere di difesa del suolo; Preso atto altresı̀ che dei 200 controlli cosı̀ programmati ne sono stati effettuati 199, in quanto l’intervento sull’edificio pubblico non vincolato, Casa di Riposo del Comune di Sabbio Chiese, è stato totalmente finanziato dall’amministrazione Provinciale di Brescia; Vista la relazione redatta dal Soggetto attuatore circa i controlli effettuati dai funzionari, individuati nel succitato decreto di nomina, ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; Considerato che gli esiti degli interventi sottoposti a controllo sono stati classificati secondo tre diverse tipologie, in particolare: • A) rilievi assenti, regolare svolgimento della procedura; • B) rilievi marginali, irregolarità lievi; • C) rilievi significativi, necessità di ulteriore verifica e/o controllo; Preso atto che, come si evince dalla suddetta relazione, a seguito dell’attività istruttoria dei funzionari incaricati dei controlli sono stati classificati nella categoria «C» n. 10 interventi ammessi a contributo nei Comuni di Brescia, Gavardo, Preseglie e Salò, dei quali n. 6 relativi a progetti privati (5+1 demolizione e ricostruzione) e n. 4 relativi a progetti pubblici ed ecclesiastici, dettagliatamente specificati nella relazione stessa e nella categoria «B» n. 11 interventi ammessi a contributo nei Comuni di Brescia, Gardone Riviera, Salò, San Felice del Benaco, Gargnano, Preseglie, Sabbio Chiese, Roè Volciano e Soiano del Lago, dei quali n. 7 relativi a progetti privati e n. 4 relativi a progetti pubblici, dettagliatamente specificati nella relazione allegata al presente atto; Preso atto altresı̀ che gran parte dei predetti casi sopra elencati, a seguito della successiva attività di verifica svolta dal Soggetto attuatore e dalla sua struttura e della acquisizione di ulteriore documentazione da parte dei Comuni e/o dei progettisti e tenuto conto delle valutazioni espresse dal Comitato degli Esperti nelle sedute del 18 marzo 2008 e del 20 maggio 2008, hanno subito variazioni di classificazione passando dalle categorie «B» e «C» alla categoria «A» cosı̀ come evidenziato nella relazione allegata al presente atto; Preso atto che alla conclusione di tutte le fasi dell’attività di controllo risultano classificati in categoria «B» n. 1 intervento nel Comune di Agnosine e in categoria «C» n. 1 intervento nel Comune di Manerba del Garda; DISPONE per le motivazioni in premessa addotte, che si intendono integralmente ritrascritte: 1. di approvare l’allegata relazione sulla seconda fase dei controlli, relativa al periodo novembre 2007-maggio 2008, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di subordinare l’erogazione dei contributi all’acquisizione e valutazione della documentazione integrativa richiesta in sede di sopralluogo, al beneficiario del Comune di Agnosine – sig.ra De Pretis Ines, relativamente all’immobile sito in via Fontana Trebbio, 38G; 3. di procedere all’accertamento, tramite il Comune di Manerba del Garda, dell’importo complessivo di C 48.008,52 (quarantottomilaotto/52) erogato quale saldo del contributo spettante ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 36/2005 al beneficiario signora Frigerio Matilde, per l’immobile sito in via Castello, 7 – vicolo Carrobbio a Manerba del Garda, in quanto l’intervento realizzato sul locale di pertinenza, corpo accessorio dell’edificio in oggetto, non è rispondente ai requisiti di cui all’ordinanza 36/2005, allegato C, punto B.3 che recita testualmente «le opere ammesse a contributo sono riferite al ripristino delle unità immobiliari, comprensive dei locali principali, di quelli di pertinenza strutturalmente collegati e delle parti, comuni, ove esistenti, e devono riguardare esclusivamente l’edificio, o porzione di esso, interessato dal sisma con l’esclusione dal computo degli elementi e dei corpi accessori esterni»; 4. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Commissario Delegato: Massimo Buscemi ——— • ——— Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia RELAZIONE SUI CONTROLLI NOVEMBRE 2007-MAGGIO 2008 Y – 2239 – Brescia, 20 maggio 2008 Oggetto: Relazione sui controlli effettuati sugli edifici privati, pubblici, opere di difesa del suolo, infrastrutture, ecclesiastici non vincolati, privati con costo unitario maggiore a 150 C/m3 in rispetto dell’ordinanza del Commissario Delegato n. 36 del 21 marzo 2005. L’ordinanza commissariale n. 36 del 21 marzo 2005 nell’allegato C.5 prevede per gli edifici privati il controllo a campione degli interventi, finalizzato a verificare la correttezza delle procedure applicate dai Comuni, la completezza della documentazione amministrativa, fiscale e tecnica, depositata presso gli stessi nonché la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato. Tale ordinanza prevede inoltre che per tutte le opere pubbliche e quelle che prevedono un costo unitario superiore ai 150 C/m3 i controlli siano sistematici. Per l’attività di controllo ci si è avvalsi sia della collaborazione della struttura Audit interno dell’Unità Organizzativa Sistema dei Controlli della Regione Lombardia, che dei tecnici in servizio presso la Sede Territoriale della Regione Lombardia di Brescia. In particolare con la predetta struttura sono state concordate le diverse fasi da seguire e le modalità da utilizzare. L’attività di controllo rientra nel programma dei controlli della Regione Lombardia: a questa attività, hanno anche partecipato i due ispettori della Regione Lombardia, nell’organico della Sede Territoriale di Brescia. I controlli sono stati effettuati dai tecnici del gruppo operativo tecnico e amministrativo della Gestione Commissariale sisma 24 novembre 2004 in sinergia con i funzionari e tecnici anzidetti, con la collaborazione dei funzionari e tecnici dei Comuni interessati, tra i mesi di novembre 2007 e maggio 2008. I funzionari preposti ai controlli ispettivi, per l’anno 2007, presso i Comuni della Provincia di Brescia colpiti dall’evento sismico, sono stati nominati con il decreto del Soggetto attuatore n. 1604 del 12 novembre 2007. Il 18 ottobre 2007, presso la sede di Lombardia Informatica è stata effettuata l’estrazione del campione degli edifici privati da sottoporre al controllo; l’estrazione è avvenuta nel rispetto delle indicazioni previste dalla citata ordinanza n. 36/2005 sulla base di metodi e criteri tali da garantire la massima rappresentatività del campione; il verbale delle operazioni di estrazione è allegato (allegato 1) alla presente relazione di cui ne costituisce parte integrante. Il numero complessivo di interventi da sottoporre a controllo è risultato quindi pari a 200 di cui: – n. 84 controlli per ripristino di edifici privati a seguito di estrazione campionaria; – n. 28 controlli per demolizioni e ricostruzione di edifici privati; – n. 25 controlli su edifici privati con costo unitario maggiore di 150 C/m3; – n. 50 controlli per edifici pubblici ed ecclesiastici non vincolati; – n. 13 controlli per infrastrutture ed opere di difesa del suolo. Dei 200 controlli cosı̀ programmati ne sono stati effettuati 199, in quanto l’intervento sull’edificio pubblico non vincolato Casa di Riposo del Comune di Sabbio Chiese, è stato totalmente finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Brescia. L’attività ha riguardato la verifica presso gli uffici comunali della correttezza e completezza della documentazione relativa alle pratiche estratte nonché della correttezza delle procedure seguite; successivamente si è fatto un sopralluogo in cantiere per verificare la regolarità delle lavorazioni eseguite e la loro rispondenza al progetto approvato. Ogni progetto è stato «controllato» da una squadra composta da due tecnici e un funzionario amministrativo; è stata compilata una apposita check-list e redatto un verbale di sopralluogo, sottoscritto anche dai tecnici comunali e da eventuali altri presenti al sopralluogo. In totale hanno operato quattro squadre che si sono suddivise i controlli da effettuare; tutta l’attività sul campo, è stata coordinata, da uno dei due ispettori. Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 Risultati dell’attività di controllo Sulla base delle risultanze delle check-list e dei verbali redatti dalle squadre, sono state valutate le pratiche analizzate e si è redatto un elenco in cui gli interventi sottoposti a controllo sono stati classificati secondo tre diverse tipologie di esito: • A: rilievi assenti, regolare svolgimento della procedura; • B: rilievi marginali, irregolarità lievi; • C: rilievi significativi, necessita di ulteriori di ulteriore verifica e/o controllo. Il resoconto dell’attività di controllo è stato sottoposto all’attenzione del Comitato degli esperti nelle sedute del 18 marzo 2008 e del 20 maggio 2008. Il Comitato, nella seduta del 18 marzo 2008, dopo un’attenta analisi dell’elenco riassuntivo degli esiti ha proposto di confermare tutte le classificazioni di tipo «A»; ha invece proposto la modifica della loro classificazione per alcuni interventi originariamente classificati di tipo «B» e «C», ai quali ha prestato particolare attenzione. Ha ritenuto infatti che in molti casi la classificazione proposta fosse eccessivamente severa e non coerente rispetto alle annotazioni riportate nei rispettivi verbali; in altri casi ha valutato che le osservazioni riportate nei verbali e/o nell’elenco riassuntivo non fossero pertinenti, perché non coerenti con quanto disposto dall’ordinanza n. 36/2005 e dalle altre normative di riferimento. Per le pratiche, che alla fine dell’analisi risultavano ancora classificate come «B» o «C», il Comitato ha suggerito di richiedere chiarimenti e se necessario, ulteriore documentazione ai Comuni interessati. Il Soggetto attuatore ha ritenuto di accogliere le proposte del Comitato sia per quanto concerne la valutazione e la classificazione dei singoli interventi sia per quanto riguarda le azioni da intraprendere. Ha quindi comunicato ai Comuni interessati, la necessità di integrare le sopracitate pratiche; tali comunicazioni sono state effettuate sia telefonicamente (per abbreviare i tempi di acquisizione della documentazione integrativa) che con lettere, depositate agli atti. Il Comitato, nella seduta del 20 maggio 2008, dopo aver analizzato le comunicazioni pervenute da parte dei Comuni, relative ai casi classificati come tipologia B e C, ha proposto la modifica di ulteriori 4 casi facendoli diventare di tipologia «A», in quanto le integrazioni precedentemente richieste sono state ritenute esaurienti e pertinenti. Ha proposto, infine, il mantenimento dei precedenti giudizi per i seguenti 2 casi: 1. Esito «B»: Comune di Agnosine – Sig.ra De Pretis Ines. Sono pervenute parzialmente le integrazioni richieste (in particolare rimane in sospeso la documentazione tecnica); 2. Esito «C»: Comune di Manerba del Garda – Signora Frigerio Matilde. Il Comitato, nella seduta del 20 maggio 2008, preso atto della nota di chiarimenti pervenuta dal Comune di Manerba del Garda, con prot. n. 7458 del 20 maggio 2008 acquisita in pari data agli atti della gestione commissariale con prot. n. J1.2008.00001002, ed esaminata la normativa commissariale dell’ordinanza 36/2005, allegato C, punto B.3 che testualmente recita «le opere ammesse a contributo sono riferite al ripristino delle unità immobiliari, comprensive dei locali principali, di quelli di pertinenza strutturalmente collegati e delle parti comuni, ove esistenti, e devono riguardare esclusivamente l’edificio, o porzione di esso, interessato dal sisma con l’esclusione dal computo degli elementi e dei corpi accessori esterni» ha espresso parere non favorevole ritenendo l’intervento realizzato da parte della sig.ra Frigerio Matilde, nell’edificio in via Castello – vicolo Carrobbio, 7/14 in Comune di Manerba del Garda, non conforme alle disposizioni del predetto allegato C, punto B.3, in quanto relativo al locale di pertinenza, che costituisce un corpo accessorio dell’edifico in oggetto che rientra nella categoria dello opere non ammesse a contributo, espressamente previste dalla più volte citata Ordinanza 36/2005. Di seguito si riporta l’elenco degli interventi, ordinati secondo la classificazione finale definita dal Soggetto attuatore a seguito delle proposte del Comitato esperti. Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2240 – 1) PROGETTI CON ESITO «A»: 1.1 Si allega l’elenco dei progetti che hanno ricevuto esito «A» a seguito dell’attività di controllo, successivamente confermato dal Comitato Esperti: EDIFICI PRIVATI ESTRATTI COMUNE PROGETTO Privato Bedizzole Borgosatollo Botticino Brescia Brescia Castenedolo Gardone Riviera Gardone Riviera Gardone Riviera Gardone Riviera Gardone Riviera Gardone Riviera Gavardo Gavardo Padenghe Padenghe Polpenazze Polpenazze Polpenazze Preseglie Puegnago Roè Volciano Roè Volciano Roè Volciano Roè Volciano Roè Volciano Roè Volciano Roè Volciano Roè Volciano Sabbio Chiese Sabbio Chiese Sabbio Chiese Sabbio Chiese Sabbio Chiese Sabbio Chiese Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Salò Venturelli Flaminia Parma Tamara Sorsoli Claudio Cesaro Anna Provaglio Mafalda Zanoletti Guido Stagnoli Fabio Rizza Bruna Saracco Edo Zeni Adelio Brugnetti Ettore Castaldi Stefano Devoti Arturo Avanzi Danilo Maffizzoli Maria Bosatta Anna Maria Bottarelli Francesco Orio Dario Ribelli Bruno Vito Francinelli Bortolo Ce Dante Bertoli Ermenegilda Apollonio Paolo Ronchi Caterina Pace Luigino Leali Andrea Mabellini Ilario Tomaselli Roberta Ghisetti Alessandro Tisi Mariarosa Sassi Margherita D’Amore Giuseppe Bericchia Ambrogio Guerra Daniele Comincioli Carolina Santini Angelina Santini Angelina Bergognini Mariangela Bergognini Mariangela Bonato Amedeo De Paoli Gianfranco Sartorelli Caterina Scotti Gianluigi Pelizzari Giovanni Ferrante Rosamaria Saponara Imelda Banderini Mariangela Bosio Laura Grazia Agosti Sergio Festi Alessandro Zernieri Paolo Cobelli Maurizio Invernici Giuseppe Arici Simona (ex Zaninelli Roberto) Folli Claudio DATA Sopralluogo 26-nov-07 07-dic-07 26-nov-07 27-nov-07 27-nov-07 27-nov-07 11-feb-08 11-feb-08 11-feb-08 11-feb-08 11-feb-08 19-feb-08 28-gen-08 28-gen-08 27-nov-07 06-feb-08 27-nov-07 27-nov-07 27-nov-07 10-dic-07 22-nov-07 26-nov-07 26-nov-07 26-nov-07 22-nov-07 22-nov-07 22-nov-07 22-nov-07 26-nov-07 02-dic-07 02-dic-07 02-dic-07 02-dic-07 02-dic-07 02-dic-07 6-dic-07 6-dic-07 12-dic-07 12-dic-07 12-dic-07 12-dic-07 12-dic-07 7-feb-08 7-feb-08 7-feb-08 7-feb-08 7-feb-08 7-feb-08 14-feb-08 14-feb-08 14-feb-08 14-feb-08 14-feb-08 14-feb-08 21-feb-08 ESITO Pre Comitato A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Esito post C.E. 18 marzo 2008 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2241 – EDIFICI PRIVATI ESTRATTI COMUNE PROGETTO Privato Salò Salò Salò Salò Salò Salò Villanuova s/C Villanuova s/C Villanuova s/C Villanuova s/C Villanuova s/C Vobarno Vobarno Vobarno Vobarno Caldana Chiara Gazzotti Michele Cobelli Marisa Botti Leonardo Cimaschi Carla Sartorelli Manuela Leonesio Mauro Condominio «Roma» Pasini Mario Lombardi Renato Cocca Caterina Massolini Mariarosa Zafferini Giuseppe Ventura Ivonne Righetti Domenico Uberti Annunciata DATA Sopralluogo 21-feb-08 21-feb-08 27-feb-08 27-feb-08 27-feb-08 27-feb-08 28-gen-08 28-gen-08 19-feb-08 19-feb-08 28-gen-08 17-dic-07 17-dic-07 17-dic-07 17-dic-07 ESITO Pre Comitato A A A A A A A A A A A A A A A Esito post C.E. 18 marzo 2008 A A A A A A A A A A A A A A A DATA Sopralluogo 10-dic-07 26-nov-07 03-dic-07 27-nov-07 05-feb-08 05-feb-08 30-gen-08 04-dic-07 04-feb-08 04-feb-08 04-feb-08 04-feb-08 04-feb-08 03-dic-07 27-nov-07 27-nov-07 29-nov-07 29-gen-08 29-gen-08 29-gen-08 29-gen-08 26-nov-07 26-nov-07 22-nov-07 03-mar-08 10-dic-07 10-dic-07 10-dic-07 10-dic-07 6-dic-07 6-dic-07 06-dc-07 06-dc-07 26-nov-07 04-dic-07 04-dic-07 04-dic-07 04-dic-07 04-dic-07 ESITO Pre Comitato A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Esito post C.E. 18 marzo 2008 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A EDIFICI PUBBLICI COMUNE PROGETTO Pubblico Bagolino Bedizzole Bione Concesio Gardone Riviera Gardone Riviera Gardone Riviera Gargnano Gavardo Gavardo Gavardo Gavardo Gavardo Odolo Padenghe Padenghe Polpenazze Puegnago Puegnago Puegnago Puegnago Rezzato Rezzato Roè Volciano Sabbio Chiese Sabbio Chiese Sabbio Chiese Sabbio Chiese Sabbio Chiese Salò Salò Salò Salò Serle Toscolano Toscolano Valvestino Vestone Vestone Palestra comunale Chiesa di S. Rocco S. Elem. «Padre G. Gori» Chiesetta «Centro anziani» Asilo Infantile Caserma dei Carabinieri Oratorio Caserma Ospedale Gavardo S. Elem. «Sopraponte» S. Elem. «G. Quarena» Circolo Combattenti Appartamenti Comunali Municipio Scuola Media Statale Scuola Media Elementari Asilo Infantile «Maffizzoli» Ex Municipio Municipio Scuole Elementari Munari Scuola Materna Brunati Municipio Casa di riposo Casa di riposo Municipio Asilo Moretti Centro Servizi Biblioteca comunale Ex Scuole Residenza per anziani Gli Ulivi Casa della Fraternità CRI Scuola E. Medi Scuola Materna Triverio Municipio Asilo Infantile «Visentini» Casa di Riposo «G. Bianchi» Municipio Scuola Materna «Nozza di Vestone» Scuola Materna di Vestone Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2242 – EDIFICI PUBBLICI COMUNE PROGETTO Pubblico Vestone Villanuova S/C Villanuova S/C Vobarno Bedizzole Rezzato Roè Volciano Salò Serle Vestone Villanuova sul Clisi Villanuova sul Clisi Vobarno Vobarno Vobarno S. Media Statale «Glisenti» Scuola Elementare Municipio Fondazione Irene Rubino Falk Copertura Torre acquedotto Muro di sostegno via Cairoli Rifacimento muro via Monteverdi Vasche serbatoi comunali Sistemazione canale Breda Sistemazione acquedotto Piano viabile ponte Pier Sistemazione serbatoi Acquedotto Consolidamento parete rocciosa in via Cesare Battisti Consolidamento versante in località Degagna Disgaggio e consolidamento versante monte Cingolo COMUNE Agnosine Barghe Bione Gardone Riviera Gardone Riviera Gardone Riviera Gardone Riviera Gavardo Roè Volciano Roè Volciano Roè Volciano Sabbio Chiese Sabbio Chiese Sabbio Chiese Sabbio Chiese Sabbio Chiese Sabbio Chiese Sabbio Chiese Salò Salò Salò Vobarno Vobarno Vobarno Vobarno Vobarno Vobarno COMUNE Castenedolo (1) Gavardo Gavardo (2) Roè Volciano Salò Salò Salò Salò Salò DATA Sopralluogo 04-dic-07 28-gen-08 28-gen-08 21-gen-08 12-feb-08 12-feb-08 12-feb-08 24-gen-08 24-gen-08 19-feb-08 19-feb-08 19-feb-08 12-feb-08 12-feb-08 12-feb-08 EDIFICI PRIVATI – DEMOLIZIONE – RICOSTRUZIONE DATA PROGETTO Privato Sopralluogo Bresciani Zefferino 03-dic-07 Ognibeni Pier Alberto 10-dic-07 Cavagnini Giuseppina 03-dic-07 Antonioli Nerina 19-feb-08 Ventura Annamaria 19-feb-08 Bonzanini Paolo 19-feb-08 Bertazzi Augusta 11-feb-08 Lazzari Irma 26-nov-07 Pariyar Ramji (ex Vezzola Giovanna) 26-nov-07 Condominio «Il giglio» 26-nov-07 Condominio «La Rosa» 26-nov-07 Bianchi-Madernini 10-dic-07 Borra Giovanni 10-dic-07 Marchi Pierangela 05-dic-07 Ariassi Olga 05-dic-07 Stefani Monica 05-dic-07 Bericchia Caterina 10-dic-07 Mora Pietro 10-dic-07 Angela, Yvette Fabio e Sabrina Righetti 21-feb-08 Appollonio Sergio 27-feb-08 Marchiori Maria 27-feb-08 Andreoli Massimiliano 17-dic-07 Manestrina Maria-Adelaide-Giovanna 17-dic-07 Bigoloni Giacinto 17-dic-07 Tiboni Angelo 17-dic-07 Pavoni Ernesto 17-dic-07 Pasini Bruno 17-dic-07 ESITO Pre Comitato A A A A A A A A A A A A A A A Esito post C.E. 18 marzo 2008 A A A A A A A A A A A A A A A ESITO Pre Comitato A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Esito post C.E. 18 marzo 2008 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A EDIFICI PRIVATI CON COSTO UNITARIO MAGGIORE DI 150 A/m3 DATA ESITO PROGETTO Privato Sopralluogo Pre Comitato Zanoletti Aldo 27-mag-08 A Rossi Emilia 28-mag-08 A Comaglio Giacomo 28-mag-08 A Bertelli Daniela 27-mag-08 A Franchini Luigia 16-apr-08 A Riccioni Giuseppe 16-apr-08 A Dalboni – Orio – Toni – Panni 29-mag-08 A Bortolotti Dina – Manni I. 23-apr-08 A Banalotti Giovanbattista 23-apr-08 A Esito post C.E. A A A A A A A A A Y Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 – 2243 – EDIFICI PRIVATI CON COSTO UNITARIO MAGGIORE DI 150 A/m3 DATA ESITO COMUNE PROGETTO Privato Esito post C.E. Sopralluogo Pre Comitato Salò Folli Maddalena 29-mag-08 A A Salò Cristini Vittorio 29-mag-08 A A Salò Comini Bona 23-apr-08 A A Salò Curami Primola 21-mag-08 A A Salò Lazzarini Duilio e Fiorenza 23-apr-08 A A Salò Castellini F. e Sala G. 29-mag-08 A A Salò Porta Giacinta 21-mag-08 A A Salò Marchiori P. – Bortolotti D. 21-mag-08 A A Salò Festa Danilo/Giacomini 29-mag-08 A A Salò Rebusco Giuseppe 21-mag-08 A A Salò Munno Angelo/Girotto C. 10-apr-08 A A Salò Munno Donato Angelo 10-apr-08 A A Salò Tranquilli Giuseppe – Nicola 10-apr-08 A A Vobarno Zanelli Luigi 28-mag-08 A A Vobarno Tonelli Ettore 28-mag-08 A A Vobarno Iljaz Demneri 28-mag-08 A A (1) Per l’erogazione del saldo è necessaria la presentazione della certificazione ISEE. (2) L’erogazione del saldo è condizionata dal raggiungimento di un accordo tra gli eredi sulla successione in quanto Comaglio Giacomo è deceduto. 1.2 Si riporta l’elenco dei progetti originariamente classificati con esito «B» e «C», che, a seguito del parere del Comitato esperti formulato nella seduta del 18 marzo 2008, il Soggetto Attuatore ha successivamente modificato in «A», dopo averne verificato la correttezza formale e sostanziale. EDIFICI PRIVATI COMUNE PROGETTO Privato Gardone Riviera Salò Salò San Felice s/B. San Felice s/B. Gavardo Preseglie Salò Salò Salò Zanini Edoardo Manfredini Ennio Bergognini Mariangela Rubelli Angelo Angelini Santina Mora Maddalena Tononi Marı̀ Manfredini Ennio Dolci Adriana Tiboni Alessandro COMUNE PROGETTO Privato Preseglie DATA Sopralluogo 06-feb-08 6-dic-07 12-dic-07 21-feb-08 21-feb-08 04-feb-08 10-dic-07 6-dic-07 14-feb-08 27-feb-08 EDIFICI PRIVATI – DEMOLIZIONE – RICOSTRUZIONE DATA Sopralluogo Ghidinelli Ilaria 10-dic-07 ESITO Sopralluogo B B B B B C C C C C Esito post C.E. 18 marzo 2008 A A A A A A A A A A ESITO Sopralluogo C Esito post C.E. 18 marzo 2008 A ESITO Sopralluogo B B B C C C Esito post C.E. 18 marzo 2008 A A A A A A EDIFICI PUBBLICI ESTRATTI COMUNE PROGETTO Pubblico Gargnano Preseglie Roè Volciano Brescia Brescia Brescia S. Elem. «Montegargnano» Scuola Materna Ponte in località S. Anna ASL via Cantore ASL via Galilei ASL via Gheda DATA Sopralluogo 04-dic-07 03-dic-07 24-gen-08 17-dic-07 17-dic-07 17-dic-07 1.3 Si riporta l’elenco dei progetti, originariamente classificati con esito «B» e «C» e confermati dal Comitato degli Esperti nella seduta del 18 marzo 2008, per i quali il Soggetto Attuatore, dopo aver preso atto dell’adempimento da parte dei Comuni delle prescrizioni richieste, ha definito il passaggio a categoria «A», visto anche il parere espresso dal Comitato Esperti nella seduta del 20 maggio 2008: COMUNE Brescia EDIFICI PRIVATI ESTRATTI DATA PROGETTO Privato Sopralluogo Ambrosetti Angela 07-dic-07 ESITO Sopralluogo B Esito post C.E. 18 marzo 2008 B Adempimento prescrizioni A Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia COMUNE Soiano del Lago COMUNE Sabbio Chiese Preseglie Y – 2244 – EDIFICI PRIVATI ESTRATTI DATA Sopralluogo Ferrari Agostino 8-gen-08 PROGETTO Privato EDIFICI PUBBLICI ESTRATTI DATA Sopralluogo Pulizia disgaggio consolidamento versante 18-dic-07 e completamento vallo Canonica 03-dic-07 PROGETTO Pubblico Serie Ordinaria - N. 30 - 21 luglio 2008 ESITO Sopralluogo B Esito post C.E. 18 marzo 2008 B Adempimento prescrizioni A ESITO Sopralluogo B Esito post C.E. 18 marzo 2008 B Adempimento prescrizioni A C C A 2) PROGETTI CON ESITO «B» e «C»: Si riporta l’elenco dei progetti che hanno ricevuto esito «B» e «C» a seguito dell’attività di controllo, la cui classificazione è stata confermata dal Soggetto Attuatore, sia a seguito di analogo parere del Comitato esperti, sia a seguito delle delucidazioni – non sufficienti – fornite dai Comuni, a seguito della specifica richiesta di chiarimenti. COMUNE Agnosine Manerba del Garda EDIFICI PRIVATI ESTRATTI DATA PROGETTO Privato Sopralluogo De Pretis Ines 03-dic-07 Frigerio Matilde 21-feb-08 ESITO Sopralluogo C C Esito post C.E. 18 marzo 2008 B C Adempimento prescrizioni B C