D. LGS. 152/05
spunti di riflessione …. E di
lavoro
Giuliano Vendrame - Assessorato Ambiente Regione Veneto
Bologna, 27 gennaio 2011
Nuove definizioni e nuovi scenari
“preparazione per il riutilizzo": le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione
attraverso cui prodotti o componenti di prodotti
diventati rifiuti sono preparati in modo da poter
essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
“combustibile solido secondario (CSS)”: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta
le caratteristiche di classificazione e di
specificazione individuate delle norme tecniche UNI
CEN/TS 15359;
“compost di qualita”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di
rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti
e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni
“digestato di qualita”: prodotto ottenuto dalla digestione
anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che
rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali
“sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che
rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.
articolo 182 Smaltimento dei rifiuti
Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale
della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della
competente autorita', della impossibilita' tecnica ed
economica di esperire le operazioni di recupero. La
predetta verifica concerne la disponibilita' di tecniche
sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo
in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente
dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito
nazionale, purche' vi si possa accedere a condizioni
ragionevoli.
articolo 182-bis Principi di
autosufficienza e prossimità
Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati
sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di
impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del
rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani
indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di
produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi,
tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti
specializzati per determinati tipi di rifiuti..
articolo 184-ter Cessazione della
qualifica di rifiuto
Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la
preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da
adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per
scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od
oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute
umana.
articolo 185 esclusioni dall'ambito
di applicazione
i sedimenti spostati all'interno di acque
superficiali ai fini della gestione delle acque e
dei corsi d'acqua o della prevenzione di
inondazioni o della riduzione degli effetti di
inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se
e' provato che i sedimenti non sono
pericolosi ai sensi della decisione
2000/532/CE della Commissione del 3
maggio 2000, e successive modificazioni.
articolo 186 Terre e rocce da
scavo
il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra'
riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e
nello stesso sito in cui e' stato escavato;
i residui provenienti dall'estrazione di marmi e
pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le
terre e rocce da scavo. Sono altresi' equiparati i
residui delle attivita' di lavorazione di pietre e
marmi che presentano le caratteristiche di cui
all'articolo 184-bis.
articolo 199 Piani regionali
g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli
impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti
urbani secondo criteri di …, economicita' e
autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti
territoriali ottimali, nonche' ad assicurare lo
smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in
luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti
nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti
adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1,
lettera p);
articolo 200 Organizzazione territoriale del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla
base di ATO
Decreto Milleproroghe: Il 31 marzo 2011 è il termine
trascorso il quale sono soppresse le Autorità
d’Ambito Territoriale e conseguentemente le
Regioni attribuiscono con legge le funzioni già
esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
articolo 208 Autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
articolo 184 classificazione
La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto
non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che
comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali
di sostanze pericolose sotto le soglie che
definiscono il carattere pericoloso del rifiuto
D.M. 27 settembre 2010 Definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica
Nuovi limiti applicabili da subito?
VIA?
Criteri per sottocategorie
processi idonei a ridurre in modo consistente
il contenuto di sostanze organiche???

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