IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA SUI DISEGNI E MODELLI NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA Cenni sull’evoluzione della normativa vigente e sulla normativa in itinere Avv. Marco Francetti Convegno INDICAM - 29 Ottobre 2002 Quadro normativo Direttiva 71/1998 D.lgs 95/01 L. 633/1941 (l.d’autore) L. 1411/40 (l.modelli) d.l. 164/2001 AC2031-bis-B (Collegato concorrenza) Direttiva 71/98 rispetto alla l. modelli Aumenta la durata della registrazione da 15 a 25 anni Introduce il periodo di grazia di 12 mesi entro il quale la divulgazione dell’oggetto di design può avvenire senza pregiudicare la registrazione Sostituisce al requisito dello speciale ornamento il requisito del carattere individuale Direttiva 71/98 rispetto alla l.d’autore Introduce il principio del cumulo delle tutele (art. 17) ma rimette alla discrezionalità del singolo Stato Membro: • l’estensione della protezione di diritto d’autore • le condizioni alle quali essa è concessa LaLEprima innovazione normativa OPERE DEL DESIGN TRA TUTELA BREVETTUALE E TUTELA Art. 2, n. 10 l.d.a.: “Sono comprese nella protezione (…) D’AUTORE le opere del disegno industriale che presentino di per sé Cenni sull’evoluzione carattere creativo e valore artistico”della normativa Cumulo delleFrancetti tutele Avv. Marco REGISTRAZIONE + D. d’AUTORE Studio Legale Jacobacci & Associati (25anni) (70 dopo morte autore) = tutela praticamente illimitata a favore del designer Il colpo di coda del Governo: D.Lgs. LE OPERE DEL DESIGN TRA 164/01 TUTELA BREVETTUALE E TUTELA Sospensione di 10D’AUTORE anni nell’applicazione della regola del cumulo delle tutele = non opponibilità della tutela Cenni aisull’evoluzione normativa d’autore concorrenti che, della dopo la scadenza del brevetto, abbiano intrapreso la produzione e vendita dell’oggetto di design. Solo Francetti chi non ha brevettato può Avv. Marco fruire da Studio subito Legale della tutela d’autore. Jacobacci & Associati eccesso di delega Profili di incostituzionalità violazione principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) La normativa in itinere : il “Collegato finanziaria” 2002 TRA LE OPERE DEL DESIGN • Durata della tutela d’autore per le opere del design = TUTELA BREVETTUALE E TUTELA vita autore + 25 anni / Tutela inferiore rispetto alle altre D’AUTORE opere tutelate dal d.a. = vita autore + 70 anni. • Condizione per l’accesso alla tutela (cumulata Cenni sull’evoluzione dellad’autore normativa alla tutela brevettuale): denuncia alla Presidenza del Consiglio contestuale al deposito della domanda di Avv. Marco brevetto per modello o, seFrancetti il brevetto è già stato Jacobacci & Associati concesso,Studio entro Legale tre mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria. • Immutata la disposizione sulla sospensione dell’operatività del cumulo. Osservazioni Sia la riduzione della durata della tutela d’autore a 25 anni dopo la morte dell’autore sia la condizione della denuncia alla Presidenza del Consiglio appaiono conformi alla Direttiva 71/98 (art. 17). La riduzione della durata rientra inoltre nei limiti di cui alla Convenzione di Berna del 1886 sul diritto d’autore. Critiche • richiamo improprio all’art. 28 l.d.a. (solo opere anonime o pseudonime?) • dubbio circa lo snaturamento del diritto di autore che di regola sorge per il solo fatto della creazione dell’opera a prescindere da ogni forma di registrazione/denuncia (contrarietà con la Convenzione di Berna?) • eccessiva brevità del termine entro cui la denuncia va effettuata (in caso di brevetto per modello già concesso) Critiche (continua) • Creazione di una nuova fattispecie di diritto d’autore avente durata più limitata; • Cumulo delle tutele < tutela ordinaria del diritto di autore