IL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA EUROPEA SUI DISEGNI
E MODELLI NELLA LEGISLAZIONE
ITALIANA
Cenni sull’evoluzione della normativa
vigente e sulla normativa in itinere
Avv. Marco Francetti
Convegno INDICAM - 29 Ottobre 2002
Quadro normativo
Direttiva 71/1998
D.lgs 95/01
L. 633/1941 (l.d’autore)
L. 1411/40 (l.modelli)
d.l. 164/2001
AC2031-bis-B (Collegato concorrenza)
Direttiva 71/98 rispetto alla l. modelli
Aumenta la durata della registrazione da 15 a 25 anni
Introduce il periodo di grazia di 12 mesi entro il quale
la divulgazione dell’oggetto di design può avvenire
senza pregiudicare la registrazione
Sostituisce al requisito dello speciale ornamento il
requisito del carattere individuale
Direttiva 71/98 rispetto alla l.d’autore
Introduce il principio del cumulo delle tutele (art. 17) ma
rimette alla discrezionalità del singolo Stato Membro:
• l’estensione della protezione di diritto d’autore
• le condizioni alle quali essa è concessa
LaLEprima
innovazione
normativa
OPERE
DEL DESIGN
TRA
TUTELA BREVETTUALE E TUTELA
Art. 2, n. 10 l.d.a.: “Sono comprese nella protezione (…)
D’AUTORE
le opere del disegno industriale
che presentino di per sé
Cenni
sull’evoluzione
carattere
creativo
e valore artistico”della normativa
Cumulo
delleFrancetti
tutele
Avv. Marco
REGISTRAZIONE
+
D. d’AUTORE
Studio Legale Jacobacci & Associati
(25anni)
(70 dopo morte autore)
= tutela praticamente illimitata a favore del designer
Il colpo di coda del Governo: D.Lgs.
LE OPERE DEL
DESIGN TRA
164/01
TUTELA BREVETTUALE E TUTELA
Sospensione di 10D’AUTORE
anni nell’applicazione della regola
del cumulo delle tutele = non opponibilità della tutela
Cenni aisull’evoluzione
normativa
d’autore
concorrenti che, della
dopo la
scadenza del
brevetto, abbiano intrapreso la produzione e vendita
dell’oggetto di design.
Solo Francetti
chi non ha brevettato può
Avv. Marco
fruire da Studio
subito Legale
della tutela
d’autore.
Jacobacci
& Associati
eccesso di delega
Profili di incostituzionalità
violazione principio di
uguaglianza (art. 3 Cost.)
La normativa in itinere : il “Collegato
finanziaria”
2002 TRA
LE OPERE
DEL DESIGN
• Durata della tutela d’autore per le opere del design =
TUTELA
BREVETTUALE
E TUTELA
vita
autore + 25
anni / Tutela inferiore rispetto
alle altre
D’AUTORE
opere tutelate dal d.a.
= vita autore + 70 anni.
• Condizione
per l’accesso alla tutela
(cumulata
Cenni sull’evoluzione
dellad’autore
normativa
alla tutela brevettuale): denuncia alla Presidenza del
Consiglio contestuale al deposito della domanda di
Avv. Marco
brevetto per modello
o, seFrancetti
il brevetto è già stato
Jacobacci
& Associati
concesso,Studio
entro Legale
tre mesi
dall’entrata
in vigore della
legge finanziaria.
• Immutata la disposizione sulla sospensione
dell’operatività del cumulo.
Osservazioni
Sia la riduzione della durata della tutela d’autore a 25
anni dopo la morte dell’autore sia la condizione della
denuncia alla Presidenza del Consiglio appaiono
conformi alla Direttiva 71/98 (art. 17).
La riduzione della durata rientra inoltre nei limiti di
cui alla Convenzione di Berna del 1886 sul diritto
d’autore.
Critiche
• richiamo improprio all’art. 28 l.d.a. (solo opere
anonime o pseudonime?)
• dubbio circa lo snaturamento del diritto di autore
che di regola sorge per il solo fatto della creazione
dell’opera a prescindere da ogni forma di
registrazione/denuncia
(contrarietà
con
la
Convenzione di Berna?)
• eccessiva brevità del termine entro cui la denuncia
va effettuata (in caso di brevetto per modello già
concesso)
Critiche (continua)
• Creazione di una nuova fattispecie di diritto d’autore
avente durata più limitata;
• Cumulo delle tutele < tutela ordinaria del diritto di
autore
Scarica

Il recepimento della Direttiva europea su Disegni e Modelli