TUTELA DELLE ACQUE
Ing. Zaffaroni Davide
Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente, Agricoltura
Servizio Risorse Idriche
Corso di formazione per GEV del Parco del Rio Vallone
Ornago, 14 Aprile 2011
Presentazione della serata
- Presentazione generale del macrosettore Acque,
suddivise come da normative in derivazioni e scarichi;
- Quadro delle principali normative relative alla tutela di
corpi idrici superficiali e sotterranei, e delle relative aree
di pertinenza;
- Presentazione degli strumenti (normativi e di
pianificazione) di tutela dell’ambiente circostante al
corpo idrico;
ACQUE
DERIVAZIONI
Superficiali
SCARICHI
Sotterranee
Prelievi
Restituzione
Derivazioni Superficiali e sotterranee:
alcuni esempi
Uso Potabile
Uso Irriguo
Uso Irriguo
Uso Idroelettrico
Uso Industriale & altri usi
Le origini della attuale Normativa sulle Acque:
Già nel 1995, l’Agenzia europea per l’ambiente, di fronte ad uno scenario
normativo dei singoli Stati membri che, essendo molto variegato, non garantiva
un’uniforme applicazione delle normative comunitarie, affermava la necessità di
una politica coerente per la tutela delle acque comunitarie.
Le preoccupanti relazioni sullo stato di salute del patrimonio idrico europeo
confermavano la necessità di stabilire i principi di base per una politica sostenibile
delle acque a livello comunitario, allo scopo di integrare all’interno di un unico
quadro i diversi aspetti gestionali ed ecologici.
Dalla necessità di dare una risposta alle esigenze di cui sopra nasce l’adozione
da parte del legislatore comunitario della Direttiva 2000/60/CE il cui obiettivo è,
infatti, quello di fornire principi comuni e un quadro “trasparente efficace e
coerente” in cui inserire gli interventi volti alla protezione delle acque (superficiali
interne, di transizione, costiere e sotterranee).
La Direttiva 2000/60/CEE o Direttiva Quadro sulle Acque:
protegge tutte le acque, fiumi, laghi, mari e falde acquifere
dall’inquinamento causato da tutte le fonti come l’agricoltura, le attività
industriali, le aree urbane, ecc;
prevede un nuovo piano per gestire le acque, organizzato per bacino
idrografico, cioè quella parte di territorio drenato direttamente o tramite
affluenti da un determinato corso d’acqua.
poiché tutti noi utilizziamo l’acqua nella vita di tutti i giorni e nel nostro
lavoro (sia in fabbrica, fattoria o ufficio, scuola,ecc), ascolta il punto di vista e
chiede la collaborazione di tutti quelli che la usano, ossia quelli che vengono
chiamati gli stakeholders;
Si regge sul principio “chi inquina paga”.
La direttiva definisce una modalità di determinazione e classificazione
della qualità ambientale dei corsi d’acqua molto diversa dalle precedenti.
La qualità del corso d’acqua
viene infatti definita per
comparazione con un ambiente
di riferimento che presenta una
qualità vicina alla naturalità.
Inoltre tale comparazione non
investe solo le caratteristiche
fisico-chimiche della matrice
acquosa, me riguarda anche le
condizioni della biomassa, dei
sedimenti e idromorfologiche
dei corpi idrici.
Questa comparazione viene resa possibile dalla individuazione e definizione
di organismi e ambienti ottimali nelle acque, ma anche nelle zone ripariali.
Direttiva europea 2000/60/CE
(23 ottobre 2000, Direttiva Quadro sulle acque):
Tutela lo stato naturale dei corsi idrici;
Visione da corso d’acqua ad “Ambiente fluviale”;
Valore di riferimento = ambiente naturale ( stato buono entro
dicembre 2015)
Direttiva europea: recepita in Italia con il D.Lgs. 152/06: “Norme
in materia ambientale”
Per quanto riguarda il sistema acque, vengono ripresi gli obbiettivi
della Direttiva; si mantiene il monitoraggio chimico fisico delle
acque ma tramite indicatori naturali (ecosistemi acquatici)
Dalla Direttiva europea 2000/60/CE
A scala di Bacino Idrografico:
- Piano
di Gestione: strumento operativo attraverso cui gli
Stati membri dell’ Unione Europea devono applicare i
contenuti della Direttiva a livello locale
All. VII allla Direttiva 2000/60/CE
continuazione di attività di pianificazione già svolte (Piani di Tutela delle
Acque, Piani di Assetto Idrogeologico, Piani d’Ambito, ecc.)
Cercare la maggiore collaborazione e partecipazione possibile
(comunità scientifica, civile e politica) per considerare lo studio
non solo degli effetti causati dalle attività umane sull’ambiente, ma
anche le cause politiche (modelli di sviluppo), economiche
(produzione e mercato) e sociali (comportamenti e stili e di vita)
che tali effetti determinano;
Migliorare la gestione delle risorse attraverso una maggiore
consapevolezza degli utilizzatori.
A livello regionale( Lombardia):
Regolamenti Regionali n. 2, 3, 4 /2006 del 24
Marzo 2006 per la disciplina di:
R.R. 2/2006  derivazioni superficiali e sotterranee
R.R. 3/2006  scarichi acque reflue
R.R. 4/2006  scarichi acque meteoriche
Programma di Tutela e Uso delle Acque
Il Piano di gestione del bacino idrografico è costituito da:
Atto di indirizzo;
Programma di tutela e uso delle acque - PTUA.
Esso ha il compito di:
-Fornire un quadro conoscitivo sullo stato delle acque rispetto alla
situazione esistente (2006)
-Guidare e fornire un supporto alla pianificazione territoriale;
-Definire misure di intervento prioritarie e garantire il coordinamento tra i
vari livelli di governo.
Regolamentazione attività e zone di pertinenza dei
corpi idrici:
- R.D. 523 del 1904  Polizia
Idraulica
- Autorità di bacino del Fiume Po  Piano stralcio Assetto
Idrogeologico (PAI)
- D.Lgs. 42/2004  riafferma e definisce il concetto di
autorizzazione paesaggistica
La direttiva quadro 2000/60 (WFD) sulle acque impone agli Stati membri di
raggiungere il “buono stato ecologico” in tutti i corsi d’acqua entro il 2015.
Alcuni corpi idrici potrebbero non essere nelle condizioni di raggiungere
questi obiettivi.
CORPI IDRICI
ARTIFICIALI
corsi d’acqua creati
artificialmente
dall’attività
dell’uomo
CORPI IDRICI
ALTAMENTE
MODIFICATI
corsi d’acqua che, a seguito di forti
alterazioni fisiche determinate
dall’attività dell’uomo, risultano
fortemente compromessi
Un “corpi idrico altamente modificato” per essere considerato tale deve
assolutamente essere:
• fortemente alterato dall’attività dell’uomo sia da un punto di vista
idrologico e morfologico;
• le caratteristiche naturali originarie sono irrimediabilmente compromesse;
• le misure per riportarlo in condizioni compatibili con il buono stato
ecologico non sono tecnicamente fattibili o comportano costi
eccessivamente elevati
Stato ecologico dei corsi d’acqua e laghi lombardi
(PTUA Regione Lombardia - Marzo 2006)
Direttiva europea 2000/60/CE : DIRETTIVA QUADRO ACQUE:
Scopo della direttiva:
Istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne,
delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:
a.Impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo
stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle
zone umide;
b.Agevoli un utilizzo idrico sostenibile;
c.Miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente
acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale
riduzione ed eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle
perdite di sostanze pericolose prioritarie;
d.Assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque
sotterranee;
e.Contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006,
n.152 (e s.m.i.)
Norme in materia ambientale
PARTE TERZA
NORME IN MATERIA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE,
DI TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E DI
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
D.LGS 152/06 Parte Terza
SEZIONE II – TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO
Art. 73. Finalità
(…) riprende obiettivi direttiva quadro:
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:
•1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità
per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
•2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
•3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi
internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento
dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le
emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a
concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze
presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi
acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
D.LGS 152/06 Parte III
- Tutela della falda acquifera -
Una breve riflessione…
perché è importante salvaguardare la risorsa idrica sotterranea?
Crescente urbanizzazione
Tropicalizzazione del clima
Maggiore ruscellamento superficiale durante gli eventi meteorici,
e minore infiltrazione nel terreno
Minore Ricarica per la falda!!!
D.LGS 152/06 Parte III
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali
e sotterranee destinate al consumo umano
c. 3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente
circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee
e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di
almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere
adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
c. 4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante
la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali
da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata
e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto
allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla
situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
Zona di
tutela
assoluta e
zona di
rispetto
Criterio Geometrico
Zona di
tutela
assoluta e
zona di
rispetto
Criterio Temporale
Zona di
tutela
assoluta e
zona di
rispetto
Criterio Idrogeologico
D.LGS 152/06 TITOLO III
ACQUE SOTTERRANEE: TUTELA FALDE
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei
seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che
l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di
uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei
suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e
della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade.
e) aree cimiteriali;
…
D.LGS 152/06 TITOLO III
ACQUE SOTTERRANEE: TUTELA FALDE
Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
…
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione
dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative
della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per
ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di
stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto ristretta.
D.LGS 152/06 TITOLO III – Acque superficiali
Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi
101. Criteri generali della disciplina degli scarichi
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di
qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti
nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può
in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee
prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di
guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle
condizioni di regime.
Gli scarichi sono ammessi purché rispettino i
valori limite dettati dalla normativa, con
recapito preferenziale a seconda della
tipologia di scarico
PROPRIETA’ DELLE ACQUE ED AREE DI
PERTINENZA FLUVIALI
D.Lgs. 152/06
Art. 144. Tutela e uso delle risorse idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non
estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
Acque “pubbliche” – non le può usare nessuno
senza concessione da parte dell’Autorità
competente, non “le possono usare tutti”
D.Lgs. 152/06 - Art. 144. Tutela e uso delle risorse idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal
sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo
criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le
aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro
patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo
delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità
dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i
processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le
risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la
qualità.
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da
norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze
costituzionalmente determinato.
PROPRIETA’ DELLE ACQUE ED AREE DI
PERTINENZA FLUVIALI
Art. 115 c. 4 del D.Lgs 152/06  legge 5 gennaio 1994, n. 37
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da
una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico,
senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno
perduto. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i
torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Sponda in
erosione
Sponda in
abbandono
R.R. 2/2006
Derivazioni acque superficiali e sotterranee
Pozzi: punto di possibile contaminazione falda
• Cautele in fase di escavazione (es ove possibile non perforare setti argillosi
per preservare falde più profonde)
• Cautele per la cementazione (ricostruzione orizzonti impermeabili)
Autorità di Bacino del Fiume Po
Pianificare la gestione delle risorse idriche sia sotterranee che
superficiali a scala di bacino del fiume Po
Strumenti:
Piano di bacino idrografico, mediante il quale sono "pianificate
e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla
corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato"
(L.183/89 art.17, comma 1).
Piani Stralcio:
atti settoriali, o riferiti a parti dell'intero bacino, che consentono
un intervento più efficace e tempestivo in relazione alle
maggiori criticità ed urgenze
Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)
- « Fascia A» di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è
sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente,
ovvero che è costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli
stati di piena;
- «Fascia B» di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla
porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena
di riferimento. Con l’accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di
piena si attua la laminazione dell’onda di piena con riduzione delle portate di
colmo. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del
terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento
ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni (argini o altre
opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata;
- «Fascia C» di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione
di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da
inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.
PAI – fasce di rispetto fiumi
PAI – esempio fasce di tutela fiumi (Monza)
Tutela aree di pertinenza corpi idrici
RD 523 del 1904:
Competenza. Polizia Idraulica
Capo VII - Polizia delle acque pubbliche
93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi
pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le
sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.
Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e
scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.
94. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino
alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo
precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal
prefetto, sentiti gli interessati.
95. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti
dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non
arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla
sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla
navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in
generale ai diritti dei terzi. (…)
96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei,
sponde e difese i seguenti:
a)la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca,
con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.
(…)
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a
distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita
dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a
distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di
metri dieci per le
fabbriche e per gli scavi;
g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la
resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori
come sopra, e manufatti attinenti;
h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi,
canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di
manufatti attinenti;
k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici
minori(…)
Tutela aree di pertinenza corpi idrici
Norme Bassanini (1997): Polizia idraulica  Regioni
Reticolo idrografico principale
Regione
Reticolo idrografico minore
Comuni
Rio Vallone: Reticolo idrografico principale
La gestione del corso d’acqua e delle aree di pertinenza spetta
a Regione Lombardia (R.D. 1904)
- Modifiche al contesto fluviale previa autorizzazione dell’ente;
- Funzionalità idraulica del corpo idrico (anche manutenzioni
opere esistenti) in capo alla Regione.
Paesaggio fluviale
Paesaggio “antropizzato”
Senza regolamentazione
Paesaggio naturale
Aspetti di tutela ambientale
D.Lgs 42 del 2004: autorizzazione paesaggistica
Interventi fino a 150 m dalla sponda fluviale necessitano Autorizzazione Paesaggistica,
rilasciata dal Comune
Art. 142. Aree tutelate per legge
(articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
(…)
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
(…)
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione
esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
(…)
Pianificazione Territoriale
Pianificazione: strumento di indirizzo, non prescrittivo
Piani e Programmi: forniscono linee guida per orientare le decisioni dei
soggetti, non impongono vincoli o limiti da rispettare
Piano Paesaggistico Regionale:
indicazioni a livello generale per la redazione di Piani Provinciali e Piani di
Governo del Territorio Comunali per la tutela e la conservazione della
componente paesaggistica.
PTCP Provincia di Monza e Brianza
Parte II – Sistemi territoriali – Difesa del suolo
Art. 46 – “Corsi d’acqua”
c. 2 – Il PTCP individua ai fini della loro tutela e salvaguardia i seguenti
indirizzi
a) Favorire il naturale evolversi di dinamica fluviale e degli ecosistemi;
b) Migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione
delle acque.
R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669
Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª
categoria e delle opere di bonifica
Regio decreto 25.07.1904, n. 523
(Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234)
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie.
Regio decreto 25.07.1904, n. 523
Articolo 4 - [Opere della prima categoria]
Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la
conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato. (…)
Articolo 5 - [Opere della seconda categoria]
Appartengono alla seconda categoria:
a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal
punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine
di regolare i medesimi fiumi.
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto
delle relative spese a norma dell'articolo seguente.
Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per
legge.
R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669
Capo II - Contravvenzioni
15. Gli ufficiali o guardiani idraulici e qualunque agente giurato hanno il
dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica,
di navigazione e delle opere di bonifica, od alle condizioni imposte con
atti di autorizzazione d'opere e di concessioni idrauliche.
L'accertamento viene fatto mediante verbale firmato dall'agente e,
quando sia possibile, anche da altro agente giurato che trovasi presente.
Il verbale deve essere scritto e firmato in doppio originale e deve
contenere la indicazione delle cose eventualmente sequestrate in
conseguenza della contravvenzione.
Uno degli originali del verbale viene consegnato al contravventore, che
deve rilasciare dichiarazione di ricevuta.
In sintesi:
•Tutte le opere di pertinenza del corpo idrico devono
essere preventivamente autorizzate dall’ente competente
•Proprietà delle sponde:
Riferimento catastale  proprietà privata /demaniale
•Tutte le derivazioni di acqua da corpo idrico superficiale o
sotterraneo devono essere autorizzate
•Qualunque variazione delle opere di raccolta delle acque
deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata
•In caso di cessazione dell’utenza, il concessionario è
tenuto alla chiusura o rimozione delle opere di
derivazione, ed al ripristino dello stato naturale dei luoghi.
Tutela aree di pertinenza corpi idrici
N.B. questa presentazione non vuole essere una descrizione esaustiva
dell’argomento, ma proporre uno spunto di riflessione da approfondire a
seconde del proprio interesse
Alcuni siti utili:
http://www.ors.regione.lombardia.it
http://www.adbpo.it
http://ita.arpalombardia.it/ita/index.asp
http://www.provincia.mb.it/
(fine prima parte)
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