N.5658/2007 Reg. Dec. N. 1070 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2005 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello iscritto al NRG. 1070 dell’anno 2005 proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro COLETTA EUGENIO, GIUSEPPE, TAMANTINI SAMMARCO CIONFI COSIMO, GIOVANNI, ALVARO, RELLA CHIANI ALBERTI FEDERICO, FRENCESCO, SIMMINI COSIMO, PETRIELLA GIUSEPPE, DI PIETRO GIULIANO, SALATIELLO GIUSEPPE, MARIO,MARTINELLI CIULA MAURO, MARIO, GELUARDI BIANCALANA GIOVANNI, MECCARIELLO ANTONIO, INGROSSO EGIDIO, RUGGERI NICOLA, BRAGINA ANTONIO, LIBERATI ROBERTO, MELCHIORRI NELLO, PEPE PIERO, SIMONE GABRIELE, PETTI VINCENZO, CANU STEFANO, NATALE EUGENIO, PAPA MICHELE, LIVI FAUSTO, MENICACCI FRANCO, MN Reg. Ric. N.R.G. 1070/2005 -2- LUSINI BIAGIO, FANCIULLO VITTORIO, MELE DOMENICO, SENA ANDREA, FAZI PAOLO, ROSSINI SANDRO, BORDELLONI RENATO, QUARATO PIETRO, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Rossi, Paola Conticiani e Sergio Buzzi, con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, Largo Messico, n. 7 (presso lo studio dell’avv. Paola Conticiani); nonché LORENZI GRAZIANO, non costituito in giudizio; per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, n. 6290 del 26 giugno 2004; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Eugenio Coletta, Giovanni Cionfi, Giuseppe Alberti, Alvaro Tamantini, Federico Chiani, Cosimo Sammarco, Francesco Rella, Cosimo Simmini, Giuseppe Petriella, Giuliano Di Pietro, Mario Salatiello, Mario Martinelli, Giuseppe Gelaurdi, Mauro Ciula, Giovanni Biancalana, Antonio Meccariello, Egidio Ingrosso, Nicola Ruggeri, Antonio Bragina, Roberto Liberati, Nello Melchiorri, Piero Pepe, Gabriele Simone, Vincenzo Petti, Stefano Canu, Eugenio Natale, Michele Papa, Fausto Livi, Franco Menicacci, Biagio Lusini, Vittorio Fanciullo, Domenico Mele, Andrea Sena, Paolo Fazi, Sandro Rossini, Renato Bordelloni e Pietro Quarato; -3- Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie tesi difensive; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 19 ottobre 2007 il consigliere Carlo Saltelli; Uditi l’avvocato dello Stato Spina e l’avvocato Paola Conticiani, per gli appellati; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Con la sentenza n. 1131 del 21 luglio 1993 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, accoglieva il ricorso proposto da alcuni ufficiali, sottufficiali e specialisti dell’Aviazione dell’Esercito, componenti gli equipaggi di volo appartenenti ai reparti (ALE di Viterbo) che hanno in dotazione aeromobili impiegati nel soccorso aereo alla lotta agli incendi boschivi, tra cui i signori Eugenio Coletta e gli altri litisconsorti segnati in epigrafe, accertando il loro diritto a percepire le indennità previste dalla ordinanza n. 688 del 21 febbraio 1986 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nella misura e con i criteri indicati in motivazione. La sentenza veniva confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la decisione n. 3151 del 2 giugno 2000, che respingeva il gravame proposto dal Ministero della difesa e dal Dipartimento della protezione civile. N.R.G. 1070/2005 N.R.G. 1070/2005 -4- Con ricorso giurisdizionale notificato il 30 gennaio 2004 i signori Eugenio Coletta e gli altri litisconsorti segnati in epigrafe hanno lamentato che il Ministero della difesa aveva dato solo parziale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1131 del 21 luglio 1993 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, non avendo provveduto a corrispondere le somme loro spettanti per i mesi estivi del 2002, durante i quali erano stati effettivamente impiegati, secondo i relativi turni di servizio, nella lotta agli incendi boschivi. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, con la sentenza n. 6290 del 26 giugno 2004, nella resistenza dell’intimata amministrazione statale, accogliendo il ricorso, ha ordinato al Ministero della difesa di dare piena ed integrale esecuzione alla più volte citata sentenza n. 1131 del 21 luglio 1993, disponendo per il caso ulteriore di perdurante inerzia anche la nomina di apposito commissario ad acta: ciò in quanto, non essendovi stata alcuna contestazione sul fatto che i ricorrenti avessero effettivamente svolto per il quadrimestre estivo del 2002, l’attività di soccorso aereo nello spegnimento degli incendi boschivi e che non fosse stato loro corrisposta la speciale indennità rivendicata, quest’ultima non poteva considerarsi abrogata per incompatibilità, secondo la disposizione di cui all’articolo 21 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. N.R.G. 1070/2005 -5- Il Ministero della Difesa ha ritualmente e tempestivamente impugnato tale statuizione, chiedendone la riforma alla stregua di unico motivo di gravame, fondato sulla falsa interpretazione ed applicazione dell’articolo 21 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Invero, secondo l’amministrazione appellante, i primi giudici non avevano tenuto conto che, proprio in virtù della ricordata normativa, l’intera materia della protezione civile aveva subito un’integrale risistemazione con l’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che aveva mantenuto il servizio di soccorso aereo dello spegnimento degli incendi boschivi, attribuendolo, tuttavia, istituzionalmente alle Forze Armate. Ciò impediva dal punto di vista logico, oltre che da quello sistematico, l’erogazione di indennità aggiuntive per l’espletamento di tale servizio e rendeva coerente la tesi, erroneamente e superficialmente respinta dai primi giudici, secondo cui le indennità aggiuntive, previste dall’ordinanza del Ministro della protezione civile n. 688 del 21 febbraio 1986 e invocate dai ricorrenti, doveva considerarsi incompatibili con il nuovo ordinamento della materia e, quindi, abrogate per effetto dell’articolo 21 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I signori Eugenio Coletta e gli altri litisconsorti segnati in epigrafe hanno resistito all’avverso gravame, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile ed infondato. -6- Con ordinanza n. 1470 del 22 marzo 2005 la IV Sezione del Consiglio di Stato è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata. DIRITTO I. L’appello è infondato e deve essere respinto. I.1. Deve premettersi che, com’è noto, l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512; 12 luglio 2007, n. 3970). Detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (C.d.S., sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3970; 11 aprile 2007, n. 1612; 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) comporta da parte del giudice dell’ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “petitum – causa petendi – motivi – decisum” (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075). N.R.G. 1070/2005 N.R.G. 1070/2005 -7- In sede di giudizio di ottemperanza non può, pertanto, essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel “decisum” della sentenza da eseguire (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459). I.2. Ciò premesso e passando al merito della questione, la Sezione osserva che la questione controversa, relativa all’avvenuta abrogazione tacita dell’ordinanza n. 688 del 27 febbraio 1986 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile ad opera dell’articolo 21 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stata già delibata dal Consiglio di Stato con decisione 29 dicembre 2005, n. 7565 di questa stessa Sezione, dalle cui conclusioni non vi è motivo alcuno di discostarsi. In particolare, è stato affermato che l’effetto dell’abrogazione tacita di una disposizione normativa esige che tra quest’ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità (C.d.S., sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1509), configurabile solo allorquando la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente non possano coesistere - in quanto non armonizzabili tra di loro - a causa della N.R.G. 1070/2005 -8- radicale difformità degli elementi essenziali delle regolamentazioni recate dalle due previsioni. Tale situazione non si rinviene nella fattispecie in esame, in quanto tra la disposizione che contemplava l’indennità antincendio e quelle successive che hanno risistematizzato la materia della protezione civile, non è dato ravvisare quella relazione logica di insanabile incompatibilità che, sola, permette di configurare l’effetto dell’abrogazione implicita, posto che la sola omissione della previsione di quel beneficio nella sopravvenuta disciplina dei servizi della Protezione Civile e, più specificamente, di quelli di lotta agli incendi non rivela, di per sé, quella radicale difformità ed inconciliabilità delle regolamentazioni normative che condiziona il riconoscimento dell’asserito effetto abrogativo. Nella ricordata decisione di questa Quarta Sezione è stato osservato, in particolare, che il riordino organizzativo della protezione civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non risultano in alcun modo incompatibili, secondo il rigoroso parametro valutativo prima illustrato, con la persistente operatività dell’indennità antincendio, sicchè, in difetto del predetto vincolo di inconciliabilità logica, deve escludersi l’avvenuta abrogazione tacita dell’ordinanza n. 688 del 1986, con la conseguenza che la stessa deve intendersi tuttora vigente (come, peraltro, riconosciuto, ancorchè N.R.G. 1070/2005 -9- implicitamente da un’altra decisione del Consiglio di Stato, 30 marzo 2000, n.1833). I.3. Alla stregua di tali osservazioni e tenuto conto della circostanza che l’amministrazione appellante non ha minimamente contestato l’effettivo svolgimento, da parte degli appellati, del servizio per il quale essi hanno rivendicato il compenso della predetta indennità, l’appello deve essere respinto, non mancando tuttavia di precisarsi che, così come risulta dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la fondatezza della pretesa riguarda esclusivamente il servizio reso nell’anno 2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente sugli appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, n. 6290 del 26 giugno 2004, lo respinge. Condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in €. 3.000 (tremila). Ordina che la presente dall’autorità amministrativa. decisione sia eseguita N.R.G. 1070/2005 - 10 - Così deciso in Roma, in data 19 ottobre 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori: Carlo SALTELLI Presidente f.f., est. Salvatore CACACE Consigliere Sergio DE FELICE Consigliere Eugenio MELE Consigliere Sandro AURELI Consigliere IL PRESIDENTE f.f., est. Carlo Saltelli IL SEGRETARIO Rosario Giorgio Carnabuci DEPOSITATA IN SEGRETERIA 31 ottobre 2007 (art. 55, L. 27.4.1982 n. 186) Il Dirigente Antonio Serrao