N.5658/2007
Reg. Dec.
N. 1070
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Anno 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG. 1070 dell’anno 2005
proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del
ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
COLETTA
EUGENIO,
GIUSEPPE,
TAMANTINI
SAMMARCO
CIONFI
COSIMO,
GIOVANNI,
ALVARO,
RELLA
CHIANI
ALBERTI
FEDERICO,
FRENCESCO,
SIMMINI
COSIMO, PETRIELLA GIUSEPPE, DI PIETRO GIULIANO,
SALATIELLO
GIUSEPPE,
MARIO,MARTINELLI
CIULA
MAURO,
MARIO,
GELUARDI
BIANCALANA
GIOVANNI,
MECCARIELLO ANTONIO, INGROSSO EGIDIO, RUGGERI
NICOLA,
BRAGINA
ANTONIO,
LIBERATI
ROBERTO,
MELCHIORRI NELLO, PEPE PIERO, SIMONE GABRIELE,
PETTI VINCENZO, CANU STEFANO, NATALE EUGENIO,
PAPA MICHELE, LIVI FAUSTO, MENICACCI FRANCO,
MN
Reg. Ric.
N.R.G.
1070/2005
-2-
LUSINI BIAGIO, FANCIULLO VITTORIO, MELE DOMENICO,
SENA
ANDREA,
FAZI
PAOLO,
ROSSINI
SANDRO,
BORDELLONI RENATO, QUARATO PIETRO, rappresentati e
difesi dagli avvocati Marco Rossi, Paola Conticiani e Sergio
Buzzi, con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma,
Largo
Messico,
n.
7
(presso
lo
studio
dell’avv.
Paola
Conticiani);
nonché
LORENZI GRAZIANO, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sez. I bis, n. 6290 del 26 giugno 2004;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Eugenio
Coletta, Giovanni Cionfi, Giuseppe Alberti, Alvaro Tamantini,
Federico Chiani, Cosimo Sammarco, Francesco Rella, Cosimo
Simmini,
Giuseppe
Petriella,
Giuliano
Di
Pietro,
Mario
Salatiello, Mario Martinelli, Giuseppe Gelaurdi, Mauro Ciula,
Giovanni Biancalana, Antonio Meccariello, Egidio Ingrosso,
Nicola Ruggeri, Antonio Bragina, Roberto Liberati, Nello
Melchiorri, Piero Pepe, Gabriele Simone, Vincenzo Petti,
Stefano Canu, Eugenio Natale, Michele Papa, Fausto Livi,
Franco Menicacci, Biagio Lusini, Vittorio Fanciullo, Domenico
Mele, Andrea Sena, Paolo Fazi, Sandro Rossini, Renato
Bordelloni e Pietro Quarato;
-3-
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
proprie tesi difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 ottobre 2007 il
consigliere Carlo Saltelli;
Uditi l’avvocato dello Stato Spina e l’avvocato Paola
Conticiani, per gli appellati;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza n. 1131 del 21 luglio 1993 il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, accoglieva il
ricorso proposto da alcuni ufficiali, sottufficiali e specialisti
dell’Aviazione dell’Esercito, componenti gli equipaggi di volo
appartenenti ai reparti (ALE di Viterbo) che hanno in
dotazione aeromobili impiegati nel soccorso aereo alla lotta
agli incendi boschivi, tra cui i signori Eugenio Coletta e gli
altri litisconsorti segnati in epigrafe, accertando il loro diritto a
percepire le indennità previste dalla ordinanza n. 688 del 21
febbraio 1986 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, nella misura e con i criteri indicati in
motivazione.
La sentenza veniva confermata dal Consiglio di Stato,
sez. IV, con la decisione n. 3151 del 2 giugno 2000, che
respingeva il gravame proposto dal Ministero della difesa e dal
Dipartimento della protezione civile.
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N.R.G.
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-4-
Con ricorso giurisdizionale notificato il 30 gennaio 2004
i signori Eugenio Coletta e gli altri litisconsorti segnati in
epigrafe hanno lamentato che il Ministero della difesa aveva
dato solo parziale esecuzione al giudicato formatosi sulla
sentenza
n.
1131
del
21
luglio
1993
del
Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, non avendo
provveduto a corrispondere le somme loro spettanti per i mesi
estivi del 2002, durante i quali erano stati effettivamente
impiegati, secondo i relativi turni di servizio, nella lotta agli
incendi boschivi.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I
bis, con la sentenza n. 6290 del 26 giugno 2004, nella
resistenza dell’intimata amministrazione statale, accogliendo il
ricorso, ha ordinato al Ministero della difesa di dare piena ed
integrale esecuzione alla più volte citata sentenza n. 1131 del
21 luglio 1993, disponendo per il caso ulteriore di perdurante
inerzia anche la nomina di apposito commissario ad acta: ciò
in quanto, non essendovi stata alcuna contestazione sul fatto
che
i
ricorrenti
avessero
effettivamente
svolto
per
il
quadrimestre estivo del 2002, l’attività di soccorso aereo nello
spegnimento degli incendi boschivi e che non fosse stato loro
corrisposta la speciale indennità rivendicata, quest’ultima non
poteva considerarsi abrogata per incompatibilità, secondo la
disposizione di cui all’articolo 21 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225.
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-5-
Il
Ministero
della
Difesa
ha
ritualmente
e
tempestivamente impugnato tale statuizione, chiedendone la
riforma alla stregua di unico motivo di gravame, fondato sulla
falsa interpretazione ed applicazione dell’articolo 21 della legge
24 febbraio 1992, n. 225.
Invero, secondo l’amministrazione appellante, i primi
giudici non avevano tenuto conto che, proprio in virtù della
ricordata normativa, l’intera materia della protezione civile
aveva subito un’integrale risistemazione con l’istituzione del
Servizio
Nazionale
della
Protezione
Civile,
che
aveva
mantenuto il servizio di soccorso aereo dello spegnimento degli
incendi boschivi, attribuendolo, tuttavia, istituzionalmente alle
Forze Armate.
Ciò impediva dal punto di vista logico, oltre che da
quello sistematico, l’erogazione di indennità aggiuntive per
l’espletamento di tale servizio e rendeva coerente la tesi,
erroneamente e superficialmente respinta dai primi giudici,
secondo cui le indennità aggiuntive, previste dall’ordinanza del
Ministro della protezione civile n. 688 del 21 febbraio 1986 e
invocate dai ricorrenti, doveva considerarsi incompatibili con il
nuovo ordinamento della materia e, quindi, abrogate per
effetto dell’articolo 21 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
I signori Eugenio Coletta e gli altri litisconsorti segnati
in epigrafe hanno resistito all’avverso gravame, chiedendone il
rigetto in quanto inammissibile ed infondato.
-6-
Con ordinanza n. 1470 del 22 marzo 2005 la IV Sezione
del Consiglio di Stato è stata respinta l’istanza cautelare di
sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
DIRITTO
I. L’appello è infondato e deve essere respinto.
I.1. Deve premettersi che, com’è noto, l’oggetto del
giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale
verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte
dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato
per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il
bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S.,
sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n.
626; 17 ottobre 2000, n. 5512; 12 luglio 2007, n. 3970).
Detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello
stesso quadro processuale che ha costituito il substrato
fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione
(C.d.S., sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 12 luglio
2007, n. 3970; 11 aprile 2007, n. 1612; 9 gennaio 2001, n.
49; 28 dicembre 1999, n. 1964) comporta da parte del giudice
dell’ottemperanza una delicata attività di interpretazione del
giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del
comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base
della sequenza “petitum – causa petendi – motivi – decisum”
(C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n.
1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075).
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In sede di giudizio di ottemperanza non può, pertanto,
essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a
quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire,
anche se sia ad essa conseguente o collegato (C.d.S., sez. IV,
17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure
proposte domande che non siano contenute nel “decisum”
della sentenza da eseguire (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001 n.
49; 10 agosto 2000, n. 4459).
I.2. Ciò premesso e passando al merito della questione,
la Sezione osserva che la questione controversa, relativa
all’avvenuta abrogazione tacita dell’ordinanza n. 688 del 27
febbraio 1986 del Ministero per il Coordinamento della
Protezione Civile ad opera dell’articolo 21 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, è stata già delibata dal Consiglio di
Stato con decisione 29 dicembre 2005, n. 7565 di questa
stessa Sezione, dalle cui conclusioni non vi è motivo alcuno di
discostarsi.
In
particolare,
è
stato
affermato
che
l’effetto
dell’abrogazione tacita di una disposizione normativa esige che
tra quest’ultima e quella successiva sia ravvisabile un
rapporto di assoluta incompatibilità (C.d.S., sez. IV, 23 marzo
2004, n. 1509), configurabile solo
allorquando la seconda
regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo
che il nuovo regime e quello previgente non possano coesistere
- in quanto non armonizzabili tra di loro - a causa della
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radicale
difformità
degli
elementi
essenziali
delle
regolamentazioni recate dalle due previsioni.
Tale situazione non si rinviene nella fattispecie in
esame, in quanto tra la disposizione che contemplava
l’indennità
antincendio
e
quelle
successive
che
hanno
risistematizzato la materia della protezione civile, non è dato
ravvisare quella relazione logica di insanabile incompatibilità
che, sola, permette di configurare l’effetto dell’abrogazione
implicita, posto che la sola omissione della previsione di quel
beneficio nella sopravvenuta disciplina dei servizi della
Protezione Civile e, più specificamente, di quelli di lotta agli
incendi non rivela, di per sé, quella radicale difformità ed
inconciliabilità
delle
regolamentazioni
normative
che
condiziona il riconoscimento dell’asserito effetto abrogativo.
Nella ricordata decisione di questa Quarta Sezione è
stato osservato, in particolare, che il riordino organizzativo
della
protezione
civile
e
la
diversa
distribuzione
delle
competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli
incendi non risultano in alcun modo incompatibili, secondo il
rigoroso
parametro
valutativo
prima
illustrato,
con
la
persistente operatività dell’indennità antincendio, sicchè, in
difetto del predetto vincolo di inconciliabilità logica, deve
escludersi l’avvenuta abrogazione tacita dell’ordinanza n. 688
del 1986, con la conseguenza che la stessa deve intendersi
tuttora
vigente
(come,
peraltro,
riconosciuto,
ancorchè
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implicitamente da un’altra decisione del Consiglio di Stato, 30
marzo 2000, n.1833).
I.3. Alla stregua di tali osservazioni e tenuto conto della
circostanza
che
l’amministrazione
appellante
non
ha
minimamente contestato l’effettivo svolgimento, da parte degli
appellati, del servizio per il quale essi hanno rivendicato il
compenso della predetta indennità, l’appello deve essere
respinto, non mancando tuttavia di precisarsi che, così come
risulta dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di
primo
grado,
la
fondatezza
della
pretesa
riguarda
esclusivamente il servizio reso nell’anno 2002.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta), definitivamente sugli appello proposto dal Ministero
della Difesa avverso la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sez. I bis, n. 6290 del 26 giugno 2004, lo
respinge.
Condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento
in favore degli appellati delle spese del presente grado di
giudizio, che si liquidano complessivamente in €. 3.000
(tremila).
Ordina
che
la
presente
dall’autorità amministrativa.
decisione
sia
eseguita
N.R.G.
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Così deciso in Roma, in data 19 ottobre 2007, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito
in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Carlo
SALTELLI
Presidente f.f., est.
Salvatore
CACACE
Consigliere
Sergio
DE FELICE
Consigliere
Eugenio
MELE
Consigliere
Sandro
AURELI
Consigliere
IL PRESIDENTE f.f., est.
Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
31 ottobre 2007
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao
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