Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2005/36/CE DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 206 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 31 AGOSTO 1999, N. 394 - Art. 49 E SUCCESSIVE MODIFICHE • Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 • Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali • Di attuazione della direttiva comunitaria 2005/36 • Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero 2 competente Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il riconoscimento della professione docente 3 PROFESSIONI REGOLAMENTATE DI DOCENTE IN ITALIA Docente scuola dell’infanzia Docente scuola primaria Docente scuola secondaria di primo grado Docente scuola secondaria superiore 4 IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DOCENTE SI APPLICA AI TITOLI COMUNITARI – ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 recepita dal D.L.vo n. 206/2007 AI TITOLI NON COMUNITARI – ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 394/99 PER I CITTADINI COMUNITARI: il riconoscimento attribuisce il diritto di accedere alla professione e di esercitarla nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani PER I CITTADINI NON COMUNITARI: il riconoscimento attribuisce il diritto di accedere alla professione subordinatamente alle condizioni ed ai limiti imposti dalla normativa vigente 6 PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO POSSEDERE UN TITOLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 7 COSA SI INTENDE PER TITOLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE un titolo di formazione disciplinare e didattico pedagogica che, in base alle norme del paese ove è stato conseguito, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento (Formazione Regolamentata) 8 Il riconoscimento può essere richiesto Per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel paese che ha rilasciato il titolo Può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano 9 DOMANDA DI RICONOSCIMENTO TITOLI COMUNITARI • Documento di riconoscimento in corso di validità • Titolo di istruzione secondaria superiore • Titolo relativo a ciclo di studi post secondari La domanda di • Titolo relativo a formazione professionale (se previsto) riconoscimento in • Apposita attestazione da parte dell’Autorità competente, sul bollo d € 14,62 valore legale del titolo o dei titoli abilitanti, in alternativa, deve essere “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalle prodotta corredata Rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata, Consolato) del Paese che ha rilasciato il titolo dalla seguente documentazione: • Certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione ricevuta • Certificazione relativa ad eventuale esperienza professionale 10 • Documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana DOMANDA DI RICONOSCIMENTO TITOLI NON COMUNITARI • Permesso di soggiorno • Certificato di cittadinanza o copia del passaporto • Titolo di istruzione secondaria superiore • Titolo relativo a ciclo di studi post secondari La domanda di • Titolo relativo a formazione professionale (se previsto) riconoscimento in • “Dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalle bollo d € 14,62 Rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata, deve essere Consolato) del Paese che ha rilasciato il titolo prodotta corredata • Certificazione relativa alle materie sulle quali verte la dalla seguente formazione ricevuta documentazione: • Certificazione relativa ad eventuale esperienza professionale • Documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana 11 TRADUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE I documenti da presentare ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti. I cittadini comunitari possono presentare traduzione con asseverazione (timbro che si ottiene presso un Ufficio giudiziario italiano). 12 CONTENUTI ESSENZIALI DELL’ATTESTAZIONE E/O DELLA DICHIARAZIONE DI VALORE L’attestazione dell’Autorità competente e/o la “dichiarazione di valore in loco” devono certificare: L’indicazione che la professione di docente di cui si chiede il riconoscimento è Professione Regolamentata nel Paese che ha rilasciato il titolo; La natura giuridica dell’istituzione scolastica/accademica che ha rilasciato il titolo; La durata legale della formazione; L’indicazione che il titolo di formazione è requisito necessario e sufficiente ai fini dell’insegnamento nelle scuole dell’ordinamento scolastico del Paese che ha rilasciato il titolo; L’indicazione delle discipline che l’interessato può insegnare; La fascia di età degli alunni cui è consentito insegnare. 13 COMPETENZA LINGUISTICA Requisito indispensabile ai fini dell’insegnamento è la conoscenza della lingua italiana Le modalità di accertamento o di esonero della conoscenza linguistica come “mezzo “ di insegnamento sono stabilite con circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81 14 Fasi della procedura di riconoscimento Avvio di procedimento Istruttoria Conferenza dei servizi 4 mesi Adozione del provvedimento di riconoscimento incondizionato o subordinato al superamento di misure compensative 15 Prova attitudinale Subordinato al superamento di misura compensativa Tirocinio di adattamento Il riconoscimento della professione docente può essere: Incondizionato Adozione decreto di riconoscimento 16 LA PROVA ATTITUDINALE si articola in una prova scritta/pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali del richiedente effettuato allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare la professione di docente. Le materie su cui svolgere l’esame sono scelte in relazione al confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente 17 IL TIROCINIO DI ADATTAMENTO consiste nell’esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto , per un periodo non superiore a tre anni, sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile. 18 La differenza nella durata e/o nei contenuti della formazione dà luogo a misure compensative Formazione altro Paese Formazione italiana MISURE COMPENSATIVE 19 Per i cittadini dell’Unione europea Differenza di durata nella formazione • Prova attitudinale o • Tirocinio di adattamento Differenza • Prova attitudinale o nei contenuti • Tirocinio di adattamento della formazione A scelta dell’interessato A scelta dell’interessato 20 Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea Differenza di • Prova attitudinale o durata nella • Tirocinio di formazione adattamento A scelta della Amministrazione Differenza • Prova attitudinale o nei contenuti • Tirocinio di della adattamento formazione A scelta della Amministrazione Formazione altro Paese + esperienza professionale Formazione italiana Le conoscenze acquisite attestata dal richiedente sostanziale o di durata nel corso dell’esperienza professionale possono colmare la differenza della formazione Esperienza professionale 22 L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E’ SUBORDINATO ALLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO 23 TERMINE DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca adotta il decreto motivato di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione completa della documentazione da parte del richiedente. Tale termine è stabilito dalla Direttiva comunitaria Il Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 24