Riconoscimento delle
qualifiche professionali
PROFESSIONE DOCENTE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DIRETTIVA 2005/36/CE
DECRETO LEGISLATIVO
6 NOVEMBRE 2007, N. 206
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA DEL 31
AGOSTO 1999, N. 394 - Art. 49
E SUCCESSIVE MODIFICHE
• Del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre
2005
• Relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali
• Di attuazione della direttiva
comunitaria 2005/36
• Regolamento recante norme
di attuazione del T.U. delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e
norme sulle condizioni dello
straniero
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competente
Ministero
dell’Istruzione
dell’Università
e della Ricerca
per il
riconoscimento
della professione
docente
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PROFESSIONI REGOLAMENTATE DI
DOCENTE IN ITALIA
Docente scuola
dell’infanzia
Docente scuola primaria
Docente scuola secondaria di
primo grado
Docente scuola secondaria
superiore
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IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROFESSIONE DOCENTE SI APPLICA
AI TITOLI COMUNITARI – ai sensi della
direttiva comunitaria 2005/36 recepita dal
D.L.vo n. 206/2007
AI TITOLI NON COMUNITARI – ai sensi
dell’art. 49 del D.P.R. 394/99
PER I CITTADINI COMUNITARI: il riconoscimento
attribuisce il diritto di accedere alla professione e di
esercitarla nel rispetto delle condizioni richieste dalla
normativa vigente ai cittadini italiani
PER I CITTADINI NON COMUNITARI: il riconoscimento
attribuisce il diritto di accedere alla professione
subordinatamente alle condizioni ed ai limiti
imposti dalla normativa vigente
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PRESUPPOSTI E
CONDIZIONI
PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO
POSSEDERE UN TITOLO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
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COSA SI INTENDE PER TITOLO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
un titolo di formazione disciplinare
e didattico pedagogica che, in base
alle norme del paese ove è stato
conseguito, consente l’esercizio
della professione quale docente
abilitato all’insegnamento
(Formazione Regolamentata)
8
Il riconoscimento
può essere
richiesto
Per gli
insegnamenti per i
quali l’interessato
sia legalmente
abilitato nel paese
che ha rilasciato il
titolo
Può essere
ottenuto a
condizione che tali
insegnamenti
trovino
corrispondenza
nell’ordinamento
scolastico italiano
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DOMANDA DI RICONOSCIMENTO
TITOLI COMUNITARI
• Documento di riconoscimento in corso di validità
• Titolo di istruzione secondaria superiore
• Titolo relativo a ciclo di studi post secondari
La domanda di
• Titolo relativo a formazione professionale (se previsto)
riconoscimento in • Apposita attestazione da parte dell’Autorità competente, sul
bollo d € 14,62
valore legale del titolo o dei titoli abilitanti, in alternativa,
deve essere
“dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalle
prodotta corredata Rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata,
Consolato) del Paese che ha rilasciato il titolo
dalla seguente
documentazione: • Certificazione relativa alle materie sulle quali verte la
formazione ricevuta
• Certificazione relativa ad eventuale esperienza professionale
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• Documentazione relativa alla conoscenza della
lingua italiana
DOMANDA DI
RICONOSCIMENTO TITOLI NON
COMUNITARI
• Permesso di soggiorno
• Certificato di cittadinanza o copia del passaporto
• Titolo di istruzione secondaria superiore
• Titolo relativo a ciclo di studi post secondari
La domanda di
• Titolo relativo a formazione professionale (se previsto)
riconoscimento in
• “Dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalle
bollo d € 14,62
Rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata,
deve essere
Consolato) del Paese che ha rilasciato il titolo
prodotta corredata
• Certificazione relativa alle materie sulle quali verte la
dalla seguente
formazione ricevuta
documentazione:
• Certificazione relativa ad eventuale esperienza
professionale
• Documentazione relativa alla conoscenza della lingua
italiana
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TRADUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
I documenti da presentare ai fini del
riconoscimento devono essere
accompagnati, se redatti in lingua straniera,
da traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo originale dalle autorità
diplomatiche o consolari italiane del Paese
in cui i documenti sono stati redatti.
I cittadini comunitari possono
presentare traduzione con
asseverazione (timbro che si ottiene
presso un Ufficio giudiziario italiano).
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CONTENUTI ESSENZIALI DELL’ATTESTAZIONE E/O
DELLA DICHIARAZIONE DI VALORE
L’attestazione dell’Autorità competente
e/o la “dichiarazione di valore in loco”
devono certificare:
L’indicazione che la professione di docente di cui si chiede il riconoscimento è
Professione Regolamentata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
La natura giuridica dell’istituzione scolastica/accademica che ha rilasciato il
titolo;
La durata legale della formazione;
L’indicazione che il titolo di formazione è requisito necessario e sufficiente ai fini
dell’insegnamento nelle scuole dell’ordinamento scolastico del Paese che ha
rilasciato il titolo;
L’indicazione delle discipline che l’interessato può insegnare;
La fascia di età degli alunni cui è consentito insegnare.
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COMPETENZA LINGUISTICA
Requisito indispensabile ai
fini dell’insegnamento è la
conoscenza della lingua
italiana
Le modalità di accertamento o di
esonero della conoscenza
linguistica come “mezzo “ di
insegnamento sono stabilite con
circolare ministeriale 23
settembre 2010, n. 81
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Fasi della procedura
di riconoscimento
Avvio di
procedimento
Istruttoria
Conferenza
dei servizi
4
mesi
Adozione del provvedimento di riconoscimento
incondizionato o subordinato al superamento di
misure compensative
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Prova attitudinale
Subordinato al
superamento di
misura compensativa
Tirocinio di
adattamento
Il riconoscimento
della professione
docente può essere:
Incondizionato
Adozione decreto
di riconoscimento
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LA PROVA
ATTITUDINALE
si articola in una prova scritta/pratica e orale o
in una prova orale sulla base dei contenuti delle
materie stabilite dall’Autorità competente a
seguito della Conferenza di servizi
consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze
professionali del richiedente effettuato allo scopo di
valutarne l’idoneità ad esercitare la professione di
docente. Le materie su cui svolgere l’esame sono scelte in
relazione al confronto tra la formazione richiesta sul
territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente
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IL TIROCINIO DI
ADATTAMENTO
consiste nell’esercizio in Italia della professione
regolamentata corrispondente a quella in relazione
alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto , per un
periodo non superiore a tre anni, sotto la
responsabilità di un professionista qualificato,
accompagnato eventualmente da una formazione
complementare secondo modalità stabilite dalla legge
Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante
sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, conformemente
al diritto comunitario applicabile.
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La differenza nella durata e/o nei
contenuti della formazione dà
luogo a misure compensative
Formazione
altro Paese
Formazione
italiana
MISURE COMPENSATIVE
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Per i cittadini dell’Unione europea
Differenza di
durata nella
formazione
• Prova attitudinale o
• Tirocinio di
adattamento
Differenza
• Prova attitudinale o
nei contenuti • Tirocinio di
adattamento
della
formazione
A scelta
dell’interessato
A scelta
dell’interessato
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Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea
Differenza di • Prova attitudinale o
durata nella • Tirocinio di
formazione
adattamento
A scelta della
Amministrazione
Differenza
• Prova attitudinale o
nei contenuti
• Tirocinio di
della
adattamento
formazione
A scelta della
Amministrazione
Formazione altro Paese
+ esperienza
professionale
Formazione
italiana
Le conoscenze acquisite
attestata dal richiedente
sostanziale o di durata
nel corso dell’esperienza professionale
possono colmare la differenza
della formazione
Esperienza professionale
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L’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE E’
SUBORDINATO ALLA
ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI
RICONOSCIMENTO
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TERMINE DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca adotta il decreto motivato di riconoscimento
entro quattro mesi dalla presentazione completa
della documentazione da parte del richiedente.
Tale termine è stabilito dalla Direttiva
comunitaria
Il Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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