La nuova previdenza complementare
ottobre 2006
Presentazione di Angelo Marinelli
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
1
Le variabili più rilevanti nel lungo periodo
2002
Speranza di vita
Maschi
Femmine
Tasso di dipendenza
degli anziani rapp.
Fra over 65/pop. 20
– 64
Tasso di dip. (over
65/pop. 15 – 64)
2010
2020
2040
ITALIA 79.5
media U.E. 73
76.6
82.9
29.8
2050
ITALIA 84.7
media U.E.80
77.9
84.4
79.6
86.2
81.4
88.1
81,4
88.1
34.1
40.3
64.9
68.8
(28 –UE 24.2 )
(61 – UE 49)
Popolazione in
età attiva
35.9
35.4
34.1
28.3
26.1
Tasso di
occupazione (20 –
64)
59 (UE 68)
62.9
63.6
67.3
69
Tasso occ. (55 -64)
28% (UE 38,8)
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Economica, Fisco e Previdenza
2
Fig. 1.5.1 Tassi di sostituzione lordi del sistema pubblico - Carriere
dinamiche
80,0%
% del reddito finale
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
60 dep
60 self
65 dep
2050
2040
2030
2020
2010
2004
20,0%
65 self
Fig. 1.5.2 Tassi di sostituzione lordo del sistema pubblico - Carriere piatte
80,0%
70,0%
% del reddito finale
Tasso di sostituzione
prev. Obbligatoria
Dep 60: lav.
Dipendente in
pensione a 60/65 anni
Self 60: lav.
Autonomo in
pensione a 60/65 anni
60,0%
50,0%
40,0%
•I coefficienti di
trasformazione del
sistema pubblico sono
stati aggiornati sulla
base delle ipotesi
sottostanti lo scenario
demografico Eurostat
centrale
30,0%
60 dep
N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004
60 self
65 dep
2050
2040
2030
2020
2010
2004
20,0%
65 self
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Economica, Fisco e Previdenza
3
Fig. 1.5.5 Tassi di sostituzione netti pubblico + privato Carriere dinamiche
Tasso di sostituzione
prev. obbligatoria e
complementare dopo
impatto demografico
e MDL
% del salario finale
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
60 dep
60 self
65 dep
2050
2040
2030
2020
2010
2004
40,0%
65 self
Fig. 1.5.6 Tassi di sostituzione netti pubblico + privato Carriere piatte
100,0%
90,0%
80,0%
N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004
70,0%
60,0%
50,0%
60 dep
60 self
65 dep
2050
2040
2030
2020
2010
40,0%
2004
% del salario finale
110,0%
•crescita del PIL: 1,4%;
•crescita me salari: 1,8%;
•rendimento netto prev.
complementare: 2%;
•inflazione e deflatore del
PIL: 0%.
•Contrib. PC: 9,25%
65 self
4
Perché la previdenza complementare?
R2: per recuperare
La riduzione della
pensione pubblica
La previdenza complementare è sempre più una necessità per i
giovani e per tutti coloro la cui pensione è calcolata, in tutto o in
parte, con le nuove regole del metodo contributivo
Alcune persone vogliono lavorare duramente quando sono
R2: individui diversi
giovani e avere una buona pensione; altre godersi la vita nei
hanno preferenze diverse. primi anni dopo il pensionamento; altre ancora assicurarsi la
possibilità di una rendita reversibile per i propri cari. La
propensione al rischio dipende dall'età ma è influenzata anche
dal reddito e dalle condizioni patrimoniali e familiari
R3: il risparmio viene
indirizzato verso il
finanziamento di
investimenti pubblici e
privati
Garantire che i regimi pensionistici mantengano un corretto
equilibrio fra la popolazione attiva e quella in pensione, evitando
oneri eccessivi per la prima e fornendo prestazioni adeguate alla
seconda.
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5
Le conseguenze degli shocks demografici ed economici
sui sistemi a ripartizione e a capitalizzazione
L’impatto demografico e della
dinamica del PIL sulla previdenza
pubblica obbligatoria
•aumento del rapporto numero
delle pensioni/occupati;
•Scarsa crescita della produttività
e delle dinamiche retributive
• incremento della speranza di
vita;
• aumento del tasso di dipendenza
degli anziani;
L’impatto demografico e della
dinamica del PIL sulla previdenza
privata complementare
•Il trasferimento delle possibilità di
consumo fra coloro che lavorano e
coloro che sono in pensione è
affidata al mercato dei capitali;
•La redistribuzione opera nei
meccanismi di formazione dei
rendimenti;
•È differente il modo con cui si
influenza il processo di
accumulazione del capitale
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6
La scelta della rendita nella previdenza complementare
Situazione
famigliare
Opzione
reversibilità
monoparentale con No
marito vedovo
Prestazione scelta
Tipo rendita
•33% capitale;
•67% rendita
•Rendita costante vitalizia
•Long care term dall’evento
invalidante
monoreddito con
figlio minorenne
Si
•1OO% rendita;
•Rendita vitalizia reversibile;
•Rendita reversibile per X anni poi
irreversibile
Bi –reddito con
figli grandi
No
•50% rendita;
•50% in forma capitale
•Rendita irreversibile vitalizia;
•Rendita irreversibile vitalizia
decrescente
•100% rendita
•Prestazione in rendita maggiorata al
70esimo anno;
•Long term care al verificarsi
dell’evento invalidante del marito
monoreddito senza Si
figli con coniuge
(moglie) non
autosufficiente
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7
I fattori che ostacolano il decollo della previdenza
complementare
•asimmetrie informative rispetto alla propria aspettativa
previdenziale futura (informare);
•vincoli di carattere reddituale (incentivare e sostenere);
•limiti derivanti dall’azione di contrasto dei datori di lavoro, dovuto
alla perdita di liquidità conseguente al conferimento del TFR verso i
fondi pensione (compensare);
•diffuso senso di sfiducia nei confronti dei mercati finanziari (regole
di vigilanza e controllo, funzionamento dei mercati, ruolo dello
Stato)
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8
Le iscrizioni alla previdenza complementare
(dati aggiornati al 30/06/2006)
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9
MACRO AREE DELLA RIFORMA della
previdenza complementare
Liberalizzazione del settore
della previdenza complementare
(equiparazione fra le forme pens.)
Disciplina fiscale della
previdenza complementare
Norme a sostegno
dell’adesione
(silenzio – assenso)
Modificazioni al regime
Compensazioni alle imprese
delle prestazioni
per il conferimento del TFR
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10
I dipendenti privati dovranno scegliere dove destinare il TFR che matura dal 1° gennaio 2007
manifestare una SCELTA
ESPLICITA
Dal 1° gennaio
2007 il
lavoratore
dipendente del
settore privato
ha sei mesi di
tempo per
Decidere di mantenere
il TFR in azienda in
tutto (per i lavoratori
non iscritti ai fondi
pensione) o in parte
scegliere di destinare il tfr maturando ad una
forma pensionistica complementare, collettiva o
individuale (ed eventualmente il suo contributo,
attivando anche la contribuzione del datore di
lavoro prevista dai CCNL)
Fondo chiuso
PIP – Piano individuale
pensionistico
Fondo aperto con
adesione individuale
manifestare una SCELTA TACITA
(Silenzio – assenso)
Se non dice nulla, dopo sei mesi dal 1° gennaio 2007
(il 1° luglio 2007)o dopo sei mesi dall’assunzione se
successiva, il TFR va:
- Se l’azienda ha almeno 50 dipendenti, il datore
di lavoro conferisce il TFR maturando al Fondo
per l’erogazione dei TFR, presso la tesoreria di
Stato e gestito dall’INPS
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Economica, Fisco e Previdenza
al Fondo chiuso,
o ad altra forma pensionistica
complementare eventualmente
prevista da un accordo collettivo
aziendale (ma non si ha diritto al
contributo del datore di lavoro)
Se non c’é nessun fondo pensione negoziale
e NESSUN accordo collettivo aziendale,
l’azienda provvede a trasferire il TFR ad un fondo
pensione complementare residuale istituito
presso l’Inps (N.B.: è un fondo a capitalizzazione
da non confondere con quello istituito 11
presso
tesoreria di Stato)
Il fondo per l’erogazione del TFR
ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84
DDL finanziaria 2007)
Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile”, che viene gestito, per conto dello
Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria
statale.
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12
Il fondo per l’erogazione del TFR
ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84
DDL finanziaria 2007)
Dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce un contributo pari al 100 per cento della quota di TFR
maturando, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252 per i lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 dipendenti.
Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo modalità stabilite con
Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze. La liquidazione del
trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata
dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo in
sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al medesimo Fondo
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13
Il fondo per la gestione dei TFR (3)
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14
IL DLGS 252/2005
• INNOVAZIONI ED EFFETTI:
•
•
•
•
•
•
•
Volontarietà e obbligatorietà: il TFR
Gestione finanziaria
Prestazioni
Fiscalità
L’informazione/comunicazione
Il pubblico impiego
I fondi preesistenti
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- 1° gruppo
- 2° gruppo
- 3° gruppo
- 4° gruppo
- 5° gruppo
- 6° gruppo
- 7° gruppo
15
1° GRUPPO
Volontarietà e obbligatorietà:
il TFR
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16
Verso l’inclusione della previdenza complementare nel
concetto di previdenza sociale…
La legge 23 agosto 2004, n° 243 prevede,
fra i criteri direttivi: “l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono
alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema
della previdenza complementare”
I lavoratori, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (a partire dal 1°
gennaio 2007 ) potranno aderire ad una qualsiasi forma pensionistica collettiva o
individuale (fondo “chiuso”, fondo “aperto” o piano pensionistico individuale
attuato tramite contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale
stipulato con un’impresa assicurativa)
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17
TFR: trasferimento dal 1.1.2007
•
Con adesione esplicita o tacita (silenzio assenso)
IL FONDO è tenuto a:
• Adozione di una linea con garanzia per la raccolta del
TFR conferito tacitamente
•
GARANZIA vuol dire:
Certezza restituzione capitale versato :
* a netto di oneri (costi contenuti)
* a scadenza ed a eventi definiti
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18
Dal 1.1.2007
• Possibilità per ogni iscritto di aderire a più linee
d’investimento in contemporanea nello stesso fondo
• Si diventa iscritto anche con il tacito consenso che non
comporta il versamento del contributo del lavoratore (ma in
tale caso non si attiva neppure il contributo del datore di lavoro)!
* versando anche il solo TFR spettano tutti i diritti e prerogative anche se non si
aderisce con la propria quota e quindi non si riceve quella aziendale.
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19
CONFERIMENTO DEL TFR:
”SILENZIO-ASSENSO”
 Il conferimento del T.F.R. per silenzio
NON IMPLICA L’OBBLIGO di contribuzione da parte del
lavoratore e datore di lavoro. Si potrà sempre farlo
successivamente comunicandolo all’Azienda con diritto al
contributo contrattuale nei limiti e forme previste
 I FONDI pensione dovranno prevedere
LINEE DI INVESTIMENTO in grado di GARANTIRE la
restituzione del capitale versato e RENDIMENTI COMPARABILI
al tasso di rivalutazione del T.F.R.
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20
La previdenza complementare dopo il d.lgs 252/05 e il DDL finanziaria
•Dal primo gennaio 2007 entra in vigore il D. lgs 252/2005 e il TFR maturando non destinato alle forme
pensionistiche complementari dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 dip. viene
destinato al Fondo per l’erogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, presso la
Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS
•Il lavoratore con prima assunzione successiva al 28 Aprile 1993, entro sei mesi dal (1° gennaio 2007),
o dal termine indicato da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, può:
Aderire ad una forma
pensionistica complementare,
collettiva o individuale
Manifestare il proprio dissenso
all’adesione
Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta
Il TFR dei lavoratori del settore privato di imprese con meno di
50 dipendenti rimane in azienda; tutto il TFR maturando dei
lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50
dipendenti va al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti
di fine rapporto
1)
Non esprimere alcuna scelta
(silenzio)
2)
3)
TFR NEI FONDI CONTRATTUALI salvo accordo aziendale
per destinazione ad altra forma collettiva;
in caso di presenza di fondi contrattuali, il TFR va al fondo con
più aderenti in azienda (salvo diverso accordo aziendale)
nel caso non si possano applicare le disposizioni precedenti, il
TFR va AL FONDO RESIDUALE INPS (da non confondersi
con il Fondo per l’erogazione dei TFR…questo è un fondo di
previdenza complementare).
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21
TFR e “silenzio assenso”
Anche in presenza di un contratto collettivo o accordo anche territoriale, le
parti possono comunque decidere di destinare il TFR maturando, mediante il
silenzio – assenso, tramite accordo aziendale (ma tale accordo deve essere
notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale):
•ai fondi istituiti o promossi dalle Regioni;
•ai fondi pensione “contrattuali”;
•ai fondi pensione aperti mediante ADESIONE COLLETTIVA;
•ai fondi istituiti per regolamento aziendale o con accordo tra soci di
cooperative
In caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo
diverso accordo aziendale, a quella alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior
numero di lavoratori
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22
Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR
non altrimenti devoluto
Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto,
non esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il
TFR maturando in azienda*e in assenza di una forma
pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o
contratti collettivi della quale il lavoratore stesso sia
destinatario, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al
fondo pensionistico complementare istituito presso l’INPS.
* Con gli effetti di cui all’art. 84 del ddl finanziaria per i lavoratori dipendenti di imprese con almeno 50 dipendenti
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Economica, Fisco e Previdenza
23
Il silenzio assenso dopo la legge finanziaria
LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE precedente al 29/4/93
A SE ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di “silenzio – assenso” possono:
1) MANTENERE IL RESIDUO TFR MATURANDO IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50
dipendenti verrà destinato al Fondo pubblico per la gestione dei trattamenti di fine rapporto)
2) VERSARLO INTERAMENTE al fondo pensione
IN CASO DI SILENZIO: dopo 6 mesi il TFR residuo VA AL FONDO A CUI SI ADERISCE
B LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di entrata in vigore del D. lgs possono
1) MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 dipendenti verrà destinato al Fondo
pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall’INPS)
2) CONFERIRLO ad una forma pensionistica complementare
50%-elevabile succ.)
(nella misura contrattualmente prevista, o, se manca, del
IN CASO DI SILENZIO: COME PER I LAVORATORI POST 28/4/93
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24
Il silenzio –assenso: la tempistica probabile
Dal 1° gennaio 2007
Il datore di lavoro deve informare
ciascun dipendente delle scelte disponibili
Scattano i 6 mesi per esercitare le opzioni
relative al Tfr
un mese prima della
scadenza dei sei mesi
Dopo il periodo dei sei mesi
utili per esercitare una
scelta esplicita (dal 1°
luglio 2007)
Le quote di TFR maturando
non destinate alla previdenza
complementare
il datore di lavoro deve comunicare ai
dipendenti che non abbiano ancora optato
il fondo di destinazione del Tfr alla
scadenza del semestre
Scade il termine per esercitare le opzioni
ed il Tfr inizia ad essere versato al
fondo pensione di riferimento
il Tfr maturando non optato resta in
azienda se l’impresa ha meno di 50
dipendenti; va al fondo per l’erogazione dei
trattamenti di fine rapporto se l’impresa ha
almeno 50 dipendenti
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25
Economica, Fisco e Previdenza
Modalità di funzionamento del conferimento tacito del TFR
maturando ed effetti delle quote non destinate alle forme
pensionistiche complementari
Silenzio
nei 6 mesi
C’é una forma pensionistica complementare collettiva ?
Sì
Sì
C’é una sola forma collettiva di riferimento
(fondo chiuso o fondo aperto ad adesione collettiva)?
No
C’é un accordo a livello aziendale
sulla forma di destinazione?
Sì
Il Tfr è devoluto
alla forma
Il Tfr è devoluto
alla forma
individuata dall’accordo
No
Esiste una forma con più iscritti in azienda?
No
No
Sì
Il Tfr è devoluto
alla forma
con più iscritti
Il Tfr è devoluto al fondo residuale INPS
In tutti i casi nei quali il lavoratore di imprese con almeno 50 dipendenti decida esplicitamente la non
destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare, il 100% di questa quota verrà
destinata al Fondo pubblico per l’erogazione del TFR acceso presso la tesoreria di Stato
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26
• Le compensazioni previste per i datori di lavoro che conferiscono il
TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare o al fondo per l’erogazione
del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato
• Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali di natura assistenziale, dal 1° gennaio
2008, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR
dei propri dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste da apposito all’allegato del disegno
di legge finanziaria e nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al fondo INPS per la
gestione dei trattamenti di fine rapporto;
•Il datore di lavoro è esonerato, a partire dal 1° gennaio 2007, dal versamento del contributo al fondo di
garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR
maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo pubblico per la gestione del TFR;
•Dal reddito d’impresa, a partire dal 1° gennaio 2007, le imprese potranno dedurre un importo pari al
quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche
complementari o al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la tesoreria di Stato (6
per cento per le imprese con meno di 50 addetti);
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27
Esonero contributivo compensativo del conferimento del TFR
verso le forme pensionistiche complementari o verso il fondo
per l’erogazione del TFR
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Economica, Fisco e Previdenza
28
•Contributo di solidarietà, fondo di garanzia contro il rischio di
omissioni contributive e finanziamento della COVIP
A valere sul contributo di solidarietà del 10 per cento sulle
contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro diverse da
quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate
a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare:
• é finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1
per cento, l’apposito fondo di garanzia istituito, presso l’INPS,
contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento
da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
• é destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005
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29
2° GRUPPO
Gestione finanziaria
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
30
La gestione
I soggetti e la divisione dei ruoli:
Assicurazione
Fondo
Service
Gestore
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Banca
31
I risultati
A. Marinelli - Dip. Democrazia
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32
I risultati
A. Marinelli - Dip. Democrazia
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33
Fondi pensione negoziali: la situazione finanziaria e le
prospettive della democrazia economica
(Composizione delle risorse in gestione per area geografica e pertipologia di mandato).
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
34
Esempio: pesi di alcuni titoli nel MIB 30 e
esposizione di un F.P: “tipo” nel titolo
Titolo
Esposizione del
F.P. nel titolo
Eni
Peso nel MIB30
(14-12-05)
19,66%
Telecom
7,90%
Il titolo pesa il 7,90% del
2,4% del patrimonio del F.P.
(0,18 %del F.P.)
Fiat
1,10%
Il titolo pesa il 1,10% del
2,4% del patrimonio del F.P.
(0,026 % del F.P.)
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Economica, Fisco e Previdenza
Il titolo pesa il 19,66% del
2,4% del patrimonio del F.P.
(0,47 %del F.P.)
35
LE SPESE
Amministrative
Finanziarie
Sono i costi del service
amministrativo e del
fondo
L’accordo Istitutivo
fissa un limite massimo
di spesa
Si riferiscono alle commissioni
della Banca Depositaria
e dei gestori finanziari
Vengono calcolate
rispettivamente sul patrimonio
del fondo e su quello
affidato a ciascun gestore
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36
I Costi per i Fondi Aperti
• Commissioni di entrata
• Commissioni di gestione
• Oneri di intermediazione
• Spese legali e giudiziarie
• Le varie tassazioni (11% sul risultato)
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37
I Costi dei Fondi Pensione negoziali
Stima delle commissioni per l’anno 2004
Tipologia
Spese/contribuzione
Spese/patrimonio
Gestione amministrativa
1,40%
0,27 %
Banca depositaria
0,11%
0,05 %
Comm. Gest. finanziaria
0,36%
0,15 %
Totale
1,72%
0,47 %
* Fonte Relazione Annuale A.
COVIP
2005- Dip. Democrazia
Marinelli
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38
I Costi di Mercato
Fondi Pensione Aperti.
Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale)
N.B.: media semplice calcolata fra gli oneri dei comparti senza garanzia e con garanzia
Tipologia
Numero comp.
Commissione media
Azionario
74
Bilanciato
95
Obbligaz.
154
Totale
251
2,2 %
1,8 %
1,7 %
1,9 %
Polizze Pensionistiche Individuali.
Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale)
media semplice fra unit linked e tradizionale
Tipologia
Numero Linee
Commissione media a 3 anni
47
6,5 %
Caricamento non previsto
132
4,6 %
Totale
179
5,1 %
Caricamento sul I° premio previsto
* Fonte Relazione Annuale COVIP 2005
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39
3° GRUPPO
Prestazioni
A. Marinelli - Dip. Democrazia
Economica, Fisco e Previdenza
40
Previdenza
Complementare
• Prestazioni agli iscritti:
 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si
acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari.Viene superata
l’attuale distinzione fra prestazioni di previdenza
complementare per anzianità e per vecchiaia.
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41
Le Prestazioni AL MOMENTO
DELLA PENSIONE
• Prestazione in forma capitale (consentita fino al 50% dell’importo
accumulato presso il fondo) ma l’iscritto può ottenere la liquidazione
interamente in forma di capitale, se la sua rendita risulta di importo esiguo
(quando l’importo della rendita derivante dalla conversione di almeno il 70
per cento del montante finale accumulato presso il fondo pensione é
inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale INPS).
• Prestazione in forma di rendita mediante conversione del montante
maturato presso il fondo in annualità vitalizie;
• In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione
per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche
potranno essere, su richiesta dell’aderente, effettuate con un anticipo
massimo di cinque anni rispetto ai requisiti previsti per l’accesso alla
pensione obbligatoria.
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42
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LE ANTICIPAZIONI
Oggi
Dal 01.01.2007
• Per spese sanitarie
- decorsi 8 anni di iscrizione
- fino al 100% del capitale
- tassazione separata (min. 23%)
• Per acquisto o ristrutturazione 1a casa
- decorsi 8 anni di iscrizione
- fino al 100% del capitale
- tassazione separata (min. 23%)
• Per spese sanitarie gravissime
- in qualsiasi momento
- fino al 75% del capitale
- aliquota fissa (min. 9% max. 15%)
• Per acquisto o ristrutturazione 1a casa
- decorsi 8 anni di iscrizione
- fino al 75% del capitale
- aliquota fissa (23%)
• Per “ulteriori esigenze”
- decorsi 8 anni di iscrizione
- fino al 30% del capitale
- aliquota fissa (23%)
Ai fini dell’anzianità valgono i periodi di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare
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43
Ed inoltre ......
•
•
Dopo due anni dalla data di partecipazione ad una
forma pensionistica complementare l’aderente ha
facoltà di trasferire l’intera posizione individuale
maturata ad altra forma pensionistica;
gli statuti disciplinano, secondo i criteri stabiliti
dalla COVIP, le modalità in base alle quali
l’aderente può suddividere i flussi contributivi
anche su diverse linee di investimento all’interno
della forma pensionistica nel caso esista una
gestione multicomparto
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44
Le anticipazioni
Il lavoratore potrà richiedere, in qualsiasi momento, un’anticipazione della posizione
individuale maturata:
•per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie, e a seguito di
gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle strutture pubbliche (la prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta, è colpita da ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30
punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali);
•per un importo non superiore al 75 per cento dopo otto anni di iscrizione alle forme
pensionistiche complementari, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i
figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia (ritenuta
a titolo di imposta del 23% sull’anticipazione al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta);
•per un importo non superiore al 30 per cento, dopo otto anni di iscrizione alle forme
pensionistiche complementari per ulteriori esigenze degli aderenti. (ritenuta a titolo di
imposta sull’anticipazione del 23 per cento al netto dei redditi già assoggettati ad imposta);
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45
I RISCATTI
Oggi
Dal 01.01.2007
• solo in caso di perdita dei requisiti di • solo in caso di perdita dei requisiti di
partecipazione
partecipazione
•tassazione con aliquota 23%
• fino al 100% del capitale
• tassazione ordinaria (riscatti
“volontari”) min. 23%
• tassazione separata (riscatti
“involontari”) min. 23%
Ipotesi previste dal Decreto che danno luogo ad
una tassazione agevolata (15% + abbattimento
per periodi di iscrizione lunghi)
• riscatto totale del capitale solo in caso di:
- invalidità permanente;
- disoccupazione per almeno 4 anni;
• riscatto del 50% del capitale in caso di:
- mobilità o CIG;
- disoccupazione per almeno 1 anno;
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46
L e p r e s t a z i o n i in caso di cessazione del rapporto di lavoro
A scelta dell’iscritto:
 il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della
Perdita dei
requisiti di
partecipazione
(passaggio ad altra
azienda)
In caso di morte
dell’iscritto prima del
pensionamento quanto
maturato verrà
liquidato ai beneficiari
previsti dalla legge o in
loro assenza a un
beneficiario designato.
posizione individuale maturata, nei casi di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48,
ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS;
 il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi
di invalidità permanente che comporti la riduzione delle
capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può
essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche
complementari;
 Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione;
 Il mantenimento della posizione presso il fondo (in quiescenza)
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4° GRUPPO
fiscalità
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Il trattamento fiscale della contribuzione dopo
l’attuazione della legge delega
La deducibilità oggi …
la deducibilità prevista dallo
schema di decreto
12%
r
e
d.
c
o
m
p.
5.
1
6
4,
5
7
5.
1
6
4,
5
7
•Oggi posso portare in deduzione il minore fra
il 12% del reddito complessivo e i 5.164,57
euro annui
• fino al doppio del TFR destinato alle forme
pensionistiche collettive
•Lo schema di decreto prevede una deducibilità
riferita esclusivamente al limite espresso in
cifra fissa: potrò dedurre dal reddito
complessivo contributi versati al F.P. fino a
5.164,57 euro annui.
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49
La disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale
N.B.: in tutti i casi l’imponibile è colpito da una ritenuta a titolo d’imposta
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta





il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale
maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48,
ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS;
il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità
permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un
terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non
può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti
di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;
15% meno lo
0.30% x ogni
anno eccedente
il quindicesimo
(riduzione max
6%)
Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti
La prestazione in forma capitale al momento del pensionamento
Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette
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23%
50
TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
IN FORMA DI CAPITALE
Prima della delega
33%
50%
Tassazione separata al lordo dei
rendimenti già colpiti da imposta
Tassazione separata al netto dei rendimenti
già colpiti da imposta
Dopo la delega
50%
Ritenuta a titolo d’imposta al netto dei rendimenti finanziari già colpiti presso il fondo e
della contribuzione eventualmente non dedotta (15% meno lo 0.30% x ogni anno
eccedente il quindicesimo con una riduzione max del 6%).
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LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Prestazione in forma di capitale
(max 50% del montante*)
Prestazione in forma di rendita
tassazione con
ritenuta d’imposta
(15%) ridotta per ogni
anno di iscrizione
eccedente il 15° fino
ad un minimo del 9%)
* È possibile percepire l’intera prestazione in forma di capitale qualora convertendo il
70% del montante si ottenga una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale
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5° GRUPPO
L’informazione/comunicazione
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53
LIVELLI DI INFORMAZIONE
INFORMAZIONE ISTITUZIONALE:
soggetti super partes (Presid. Consiglio, MinWelf., Covip,
Mefop)
INFORMAZIONE NELLE AZIENDE
(funzionale al silenzio-assenzo/tacito conferimento del TFR)
INFORMAZIONE DEI SINGOLI FONDI
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Obblighi informativi dei fondi pensione
I fondi pensione dovranno dotarsi per le adesioni successive al 1° gennaio
2008, di una Nota informativa per la raccolta delle adesioni redatta in
conformità allo schema predisposto dalla COVIP
Obiettivi:
•omogeneità degli standard di rappresentazione delle informazioni
delle diverse forme pensionistiche (comparabilità delle diverse
offerte);
•definizione di un “Indicatore sintetico dei costi”, costruito in modo
da fornire, mediante ricorso ad unico valore, una rappresentazione
immediata dell’onerosità della partecipazione alle diverse forme
pensionistiche, nonché delle diverse offerte all’interno di ciascuna di
esse
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55
Obblighi informativi a carico
dei datori di lavoro
I datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori una prima adeguata informativa
scritta, in merito alla devoluzione del TFR a previdenza complementare, sulle diverse
scelte disponibili, secondo la seguente tempistica:
•In prossimità dell’entrata in vigore del decreto, per i lavoratori già assunti a
quella data;
•Contestualmente all’assunzione per i lavoratori assunti successivamente
all’entrata in vigore del decreto
Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento tacito del
TFR maturando alla previdenza complementare (entro il 1° giugno 2007 per i
lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore del decreto ed entro cinque mesi
dall’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2007) i datori di
lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna
volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma
pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando sarà conferito in caso
di diversa manifestazione di volontà alla scadenza del semestre
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56
OBBIETTIVI DELLE COMUNICAZIONI PRE-CONTRATTUALI O
IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALL’ADESIONE ALLE FORME
PENSIONISTICHE COMPLEMETARI
prospetto informativo per la raccolta
delle adesioni dove è evidenziato
l’indicatore sintetico dei costi
• Nota informativa
•Scheda sintetica – che ha lo scopo, in
modo semplice, di introdurre l’aderente ai
meccanismi di funzionamento e alle
condizioni di partecipazione alla forma
pensionistica complementare
•Progetto esemplificativo – da mettere a
disposizione dell’aderente in forme e con
modalità idonee, incluso l’utilizzo di
strumenti informatici anche
successivamente all’adesione
accessibilità, sinteticità e
immediatezza delle informazioni
fornite sui meccanismi di
funzionamento e sulle condizioni di
partecipazione
fornire all’aderente un’indicazione
dell’evoluzione nel tempo della
posizione individuale e l’importo iniziale
della prestazione complementare,
consentendogli di avere un’idea delle
conseguenze che tali scelte avranno nel
tempo
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57
Nota informativa
Obiettivo:
 Disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche,
dettando disposizioni volte all’applicazione di “regole comuni”
Strumento:
 Schema unico rivolto a tutte le forme pensionistiche complementari
Metodologia:
 Allineamento degli standard di trasparenza, in riferimento sia ai contenuti che alla
struttura dell’informazione
Struttura:
 Parte prima: “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”
 Parte seconda: “Dati storici di rischio/rendimento e di costo”
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58
Scheda sintetica
Obiettivo:
 Disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche,
dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni
Strumento:
 Schema unico per tutte le forme pensionistiche complementari
Metodologia:
 Allineamento degli standard di trasparenza sia per contenuti che per struttura
dell’informazione
 Simile ai “Key features” degli schemi pensionistici anglosassoni
 Privilegia accessibilità/ sinteticità/immediatezza delle informazioni: una sorta di
brochure del FP
Struttura:
 Parte prima: “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”
 Parte seconda: “Dati storici di rischio/rendimento e di costo”
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59
Il progetto esemplificativo
• Il Progetto è volto a fornire un’indicazione dell’evoluzione
nel tempo della posizione individuale e dell’importo
iniziale della prestazione complementare.
• Lo stesso costituisce anche uno strumento utile
all’aderente nell’adozione delle scelte relative alla
partecipazione (misura della contribuzione, linea di
investimento, ecc.), consentendogli di avere un’idea delle
conseguenze che tali scelte potranno avere nel tempo
• I parametri e le procedure di calcolo del Progetto saranno
stabilite da Covip
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60
6° GRUPPO
Pubblico impiego
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61
E per il pubblico impiego cosa cambia?
•Tutto è rinviato all’adozione di un apposito provvedimento,
•visto che la delega conferita dalla legge 243/04 è scaduta
“Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1,
comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n 243, ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente
integralmente la previgente normativa”.
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Intanto per i dipendenti del pubblico impiego…
In data 2 marzo 2006 è stata sottoscritta all’Aran l’accordo quadro
che proroga il termine indicato dall’art. 2, comma 3, dell’AQN in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare.
Il termine per esercitare l’opzione per il passaggio dal TFS al TFR con
contestuale adesione dei pubblici dipendenti alla previdenza
complementare, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2001, già
prorogato al 31 dicembre 2005, è stato ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2010 salvo diverse disposizioni legislative o successive
proroghe da concordare.
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7° GRUPPO
I fondi preesistenti
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Disciplina fiscale per i “vecchi iscritti a
vecchi fondi”
Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data
risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
applica il nuovo limite di deducibilità;
b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il
regime tributario vigente alla predetta data;
•c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dal 1° gennaio 2008,
ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione
pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione
del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante
accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa
la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del nuovo regime fiscale
sulle prestazioni.
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Disciplina fiscale per i “vecchi iscritti a
vecchi fondi”
Le forme pensionistiche già istituite dalla data del 15 novembre 1992, gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico–finanziario della ripartizione e con squilibri
finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario
derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare alle
norme relative al finanziamento (TFR) e alla disciplina delle prestazioni
(anticipazioni, prestazioni in forma capitale). Ai relativi contributi versati
continuerà ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme
previgenti.
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66
Entrata in vigore del decreto legislativo
Il decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2005 entra in
vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene
alle disposizioni di cui::
• all’art. 16, comma 2, lettera b) – norme relative al finanziamento della COVIP,
con onere a valere sul contributo di solidarietà;
• all’art. 18 – vigilanza sulel forme pensionistiche complementari;
•all’art. 19 – compiti della COVIP
•all’art. 22, comma 1 – disposizioni finanziarie relative allo stanziamento di 17
milioni di euro per la realizzazione di campagne informative
Queste disposizioni entrano il vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana..
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Le norme specifiche per le imprese di
assicurazione
•Le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della
predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:
• alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui dell’articolo 13, comma
3 del decreto, con l’individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo
criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;
• alla predisposizione del regolamento previsto dallo stesso articolo 13, comma 3.
•I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre
2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo.
•A decorrere dal 1° gennaio 2007, solo le forme pensionistiche complementari che hanno
provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o
approvazione,anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono
ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del
TFR
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