Diritti umani ieri e oggi La Magna Charta libertatum (1215) è il primo documento europeo che riguarda il riconoscimento di alcuni diritti, per esempio: Il Re non può imporre tasse senza il consenso del Parlamento. Nessuno può essere imprigionato senza un regolare processo. Nel XVII secolo una corrente di pensiero chiamata giusnaturalismo incominciò a sostenere che l’uomo è dotato per natura di una serie di diritti. Nel Settecento l’Illuminismo riprese e consolidò tale convinzione, che venne poi affermata sia nella Dichiarazione di indipendenza americana (4 luglio 1776) sia nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, approvata nel corso della Rivoluzione francese (26 agosto 1789). I princìpi fondamentali enunciati in questi documenti furono poi ripresi nel corso dell’Ottocento nelle Costituzioni di molti paesi. A più di duecento anni dalla Rivoluzione francese,nel mondo solo una persona su tre è davvero libera. Ugo Grozio (1583 1645) è considerato il fondatore del Giusnaturalismo Dalla dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti di America (1776) Noi riteniamo incontestabili ed evidenti per se stesse le seguenti verità: tutti gli uomini sono stati creati uguali; essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili. Tra questi diritti sono in primo luogo la vita, la libertà, la ricerca della felicità. Per assicurare il godimento di questi diritti, gli uomini hanno stabilito tra loro dei governi, la cui giusta autorità emana dal consenso dei governati. Dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) Articolo 1 Gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune. Articolo 2 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescindibili dell’uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione. Dallo statuto graziosamente concesso da Carlo Alberto di Savoia, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme il 4 marzo 1848 Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi. Art. 26. - La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive. Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi… Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili… Art. 62. - La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E' però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi. Carlo Alberto mentre firma lo statuto Abraham Lincoln (presidente degli USA) con il famoso Proclama dell’1 gennaio 1863 dichiara, ma con una intenzione assolutamente strumentale, cioè come “misura bellica conveniente e necessaria per annientare la ribellione”, l’emancipazione degli schiavi posseduti dai soli cittadini degli Stati secessionisti. Solo dopo la guerra di secessione e dopo la morte di Lincoln, ’emancipazione viene introdotta come “tredicesimo emendamento” alla Costituzione degli Stati Uniti nel 1865. Abraham Lincoln Dalla Costituzione italiana (27 dicembre 1947) art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità… art. 3. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’ uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana… Nel 1948 fu emanata una Dichiarazione universale dei diritti umani, rivolta a tutti i popoli. Fu elaborata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), l’organismo internazionale nato nel 1945, al termine della Seconda guerra mondiale, con lo scopo di limitare il più possibile lo scoppio di nuove guerre. La Dichiarazione universale nei primi articoli afferma l’uguaglianza di tutti gli uomini senza distinzione di razza, di sesso, di religione e il diritto di ognuno «alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona». Nei successivi articoli elenca, in forma più ampia e dettagliata rispetto alla Dichiarazione del 1789, i singoli diritti umani. Li possiamo distinguere in tre categorie. Inviolabili (non possono essere calpestati); inalienabili (non possono essere ceduti); imprescrittibili (non possono essere perduti). E. Roosvelt, moglie del presidente USA F. D. Roosvelt, presiedette la commissione che delineò e approvò la Dichiarazione universale dei deiritti dell’uomo. Il Presidente H. Truman la celebrò con l'appellativo di First Lady of the World, in onore dei suoi sforzi per la difesa dei diritti umani. Nella foto E. Roosvelt col testo della Dichiarazione I diritti civili sono quelli che riguardano la difesa della persona umana. Perciò non sono ammessi la schiavitù e i trattamenti inumani, come la tortura, l’arresto e la condanna illegali. Sono invece affermati (e devono essere tutelati dallo stato) il diritto alla libertà di pensiero, di religione, di espressione, di informazione, di associazione, di movimento, di residenza; il diritto all’uguaglianza di fronte alla legge; il diritto alla proprietà personale o in comune con altri; il diritto di formare una propria famiglia senza distinzioni di razza o di altro tipo. I diritti politici sono quelli che consentono di partecipare liberamente – in modo diretto o indiretto, attraverso propri rappresentanti – al governo del paese. I diritti economici, sociali e culturali comprendono il diritto al lavoro giustamente retribuito e svolto in condizioni di sicurezza, a un livello di vita che garantisca la salute e il benessere, alla difesa della maternità, all’assistenza in caso di malattia, di invalidità o di disoccupazione, all’istruzione e, più in generale, allo sviluppo della personalità umana. Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 2 1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti. Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta. Articolo 11 1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Articolo 13 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Articolo 14 1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Logo dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) Articolo 15 1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. Articolo 16 1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Articolo 17 1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Articolo 20 Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 1) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. Articolo 21 1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione. Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. Articolo 23 1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Articolo 25 1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. Articolo 26 1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. Articolo 27 1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Articolo 29 1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite. Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati. Purtroppo la Dichiarazione universale dei diritti umani non è riuscita a garantire in tutto il mondo i diritti proclamati. Un documento del genere può solo raccomandare agli stati il rispetto dei diritti dell’uomo, ma non può imporlo. Sono le leggi dei singoli stati che dovrebbero garantire tali diritti, invece spesso non lo fanno. Inoltre né i documenti dell’ONU né le leggi possono cambiare improvvisamente tradizioni e costumi secolari. Pertanto, nonostante i notevoli progressi nell’affermazione dei diritti umani, questi continuano in numerosi paesi a essere calpestati. Basti pensare che ogni anno muoiono 35-40 milioni di persone per fame e che in molte regioni, soprattutto dell’Africa, gran parte della popolazione è gravemente denutrita. Ma anche i diritti civili e politici sono spesso calpestati. Secondo le ricerche di Amnesty International, un terzo dell’umanità non gode di alcuna libertà e un altro terzo abbondante subisce ingiuste limitazioni dei propri diritti. Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU - 1959) Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo Le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione; Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita; Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa. L'ASSEMBLEA GENERALE Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nella interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi: Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuta tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua la religione o opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia. Principio secondo: il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo. Principio terzo: il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità Principio quarto: il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate. Principio quinto: il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l’educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione. Principio sesto: il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. E' desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli. Principio settimo: il fanciullo ha diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori . Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto. Principio ottavo: in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso. Principio nono: il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell’attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale. Principio decimo: il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili. Le competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva che i cittadini dell’Unione europea devono acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) Comunicazione nella madre lingua Comunicazione nelle lingue straniere Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie Competenza digitale Imparare ad imparare Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica Imprenditorialità Espressione culturale