Diritti umani ieri e oggi
La Magna Charta libertatum
(1215) è il primo documento
europeo che riguarda il
riconoscimento di alcuni
diritti, per esempio:
Il Re non può imporre tasse
senza il consenso del
Parlamento.
Nessuno può essere
imprigionato senza un
regolare processo.
Nel XVII secolo una corrente di pensiero
chiamata giusnaturalismo incominciò a
sostenere che l’uomo è dotato per natura di una
serie di diritti.
Nel Settecento l’Illuminismo riprese e consolidò
tale convinzione, che venne poi affermata sia
nella Dichiarazione di indipendenza americana
(4 luglio 1776) sia nella Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino, approvata nel corso
della Rivoluzione francese (26 agosto 1789). I
princìpi fondamentali enunciati in questi
documenti furono poi ripresi nel corso
dell’Ottocento nelle Costituzioni di molti paesi.
A più di duecento anni dalla Rivoluzione
francese,nel mondo solo una persona su tre è
davvero libera.
Ugo Grozio (1583 1645) è considerato il
fondatore del
Giusnaturalismo
Dalla dichiarazione di Indipendenza degli
Stati Uniti di America (1776)
Noi riteniamo incontestabili ed evidenti
per se stesse le seguenti verità: tutti gli
uomini sono stati creati uguali; essi sono
stati dotati dal loro Creatore di alcuni
diritti inalienabili. Tra questi diritti sono in
primo luogo la vita, la libertà, la ricerca
della felicità. Per assicurare il godimento
di questi diritti, gli uomini hanno stabilito
tra loro dei governi, la cui giusta autorità
emana dal consenso dei governati.
Dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo
e del cittadino (1789)
Articolo 1
Gli uomini nascono e vivono liberi ed
eguali nei diritti. Le distinzioni sociali
non possono essere fondate che
sull’utilità comune.
Articolo 2
Il fine di ogni associazione politica è la
conservazione dei diritti naturali e
imprescindibili dell’uomo. Questi diritti
sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza
e la resistenza all’oppressione.
Dallo statuto graziosamente concesso da
Carlo Alberto di Savoia, Re di Sardegna, di
Cipro e di Gerusalemme il 4 marzo 1848
Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro
titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.
Tutti godono egualmente i diritti civili e
politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e
militari, salve le eccezioni determinate dalle
Leggi.
Art. 26. - La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in
giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e
nelle forme ch'essa prescrive.
Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge
ne reprime gli abusi…
Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna
eccezione, sono inviolabili…
Art. 62. - La lingua italiana è la lingua officiale
delle Camere. E' però facoltativo di servirsi
della francese ai membri, che appartengono ai
paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai
medesimi.
Carlo Alberto mentre firma lo statuto
Abraham Lincoln (presidente degli
USA) con il famoso Proclama dell’1
gennaio 1863 dichiara, ma con una
intenzione assolutamente strumentale,
cioè come “misura bellica conveniente
e necessaria per annientare la
ribellione”, l’emancipazione degli
schiavi posseduti dai soli cittadini degli
Stati secessionisti. Solo dopo la guerra
di secessione e dopo la morte di
Lincoln, ’emancipazione viene
introdotta come “tredicesimo
emendamento” alla Costituzione degli
Stati Uniti nel 1865.
Abraham Lincoln
Dalla Costituzione italiana (27 dicembre 1947)
art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…
art. 3. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’ uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana…
Nel 1948 fu emanata una Dichiarazione universale dei diritti umani, rivolta
a tutti i popoli. Fu elaborata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU),
l’organismo internazionale nato nel 1945, al termine della Seconda guerra
mondiale, con lo scopo di limitare il più possibile lo scoppio di nuove guerre.
La Dichiarazione universale nei primi articoli afferma l’uguaglianza di tutti gli
uomini senza distinzione di razza, di sesso, di religione e il diritto di ognuno
«alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona». Nei successivi
articoli elenca, in forma più ampia e dettagliata rispetto alla Dichiarazione del
1789, i singoli diritti umani. Li possiamo distinguere in tre categorie. Inviolabili
(non possono essere calpestati); inalienabili (non possono essere ceduti);
imprescrittibili (non possono essere perduti).
E. Roosvelt, moglie del presidente USA F. D. Roosvelt, presiedette la
commissione che delineò e approvò la Dichiarazione universale dei deiritti
dell’uomo. Il Presidente H. Truman la celebrò con l'appellativo di First Lady of
the World, in onore dei suoi sforzi per la difesa dei diritti umani. Nella foto
E. Roosvelt col testo della Dichiarazione
I diritti civili sono quelli che riguardano la difesa della persona umana. Perciò non sono
ammessi la schiavitù e i trattamenti inumani, come la tortura, l’arresto e la condanna
illegali. Sono invece affermati (e devono essere tutelati dallo stato) il diritto alla libertà
di pensiero, di religione, di espressione, di informazione, di associazione, di
movimento, di residenza; il diritto all’uguaglianza di fronte alla legge; il diritto alla
proprietà personale o in comune con altri; il diritto di formare una propria famiglia
senza distinzioni di razza o di altro tipo.
I diritti politici sono quelli che consentono di partecipare
liberamente – in modo diretto o indiretto, attraverso propri rappresentanti – al
governo del paese.
I diritti economici, sociali e culturali comprendono il diritto al lavoro giustamente
retribuito e svolto in condizioni di sicurezza, a un livello di vita che garantisca la salute
e il benessere, alla difesa della maternità, all’assistenza in caso di malattia, di invalidità
o di disoccupazione, all’istruzione e, più in generale, allo sviluppo della personalità
umana.
Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale,
di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la
tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizioni crudeli, inumane o
degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale
tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di
ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che
violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni
accusa penale gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli
abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del
suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini
di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e
di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere
invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite.
Logo dell’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (UNHCR)
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno
eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo
scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale
e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una
proprietà sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico
che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
1) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al
governo del proprio paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in
condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del
proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà deve sere
espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale eguale,
ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale,
nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei
diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi
di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso
di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i
bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
Articolo 26
1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti
da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e
le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto
soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le
giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una
società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare
un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa
enunciati.
Purtroppo la Dichiarazione universale dei diritti umani non è riuscita a
garantire in tutto il mondo i diritti proclamati. Un documento del genere
può solo raccomandare agli stati il rispetto dei diritti dell’uomo, ma non
può imporlo. Sono le leggi dei singoli stati che dovrebbero garantire tali
diritti, invece spesso non lo fanno. Inoltre né i documenti dell’ONU né le
leggi possono cambiare improvvisamente tradizioni e costumi secolari.
Pertanto, nonostante i notevoli progressi nell’affermazione dei diritti
umani, questi continuano in numerosi paesi a essere calpestati.
Basti pensare che ogni anno muoiono 35-40 milioni di persone per fame e che
in molte regioni, soprattutto dell’Africa, gran parte della popolazione è
gravemente denutrita. Ma anche i diritti civili e politici sono spesso calpestati.
Secondo le ricerche di Amnesty International, un terzo dell’umanità non
gode di alcuna libertà e un altro terzo abbondante subisce ingiuste
limitazioni dei propri diritti.
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU - 1959)
Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo Le
Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di
tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione,
d'origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni
altra condizione;
Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e
intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali
compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la
nascita;
Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se
stessa.
L'ASSEMBLEA GENERALE
Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso
abbia una infanzia felice e possa godere, nella interesse suo e di tutta la
società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita genitori, gli
uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non
governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e
a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e
di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti
principi:
Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente
Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuta tutti i fanciulli senza
eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il
colore, il sesso, la lingua la religione o opinioni politiche o di altro genere,
l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra
condizione sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.
Principio secondo: il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e
godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti,
in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico
intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità.
Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve
essere del fanciullo.
Principio terzo: il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una
nazionalità
Principio quarto: il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale.
Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono
essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni
sociali
adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla
nascita Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a
svaghi e a cure mediche adeguate.
Principio quinto: il fanciullo che si trova in una situazione di
minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il
trattamento, l’educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per
il suo stato o la sua condizione.
Principio sesto: il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua
personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per
quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei
genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale
e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non
deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno
il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli
che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. E' desiderabile che alle
famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze
per il mantenimento dei figli.
Principio settimo: il fanciullo ha diritto a una
educazione, che, almeno a livello elementare
deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha
diritto a godere di un educazione che
contribuisca alla sua cultura generale e gli
consenta, in una situazione di eguaglianza di
possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo
giudizio personale e il suo senso di
responsabilità morale e sociale, e di divenire un
membro utile alla società. Il superiore interesse
del fanciullo deve essere la guida di coloro che
hanno la responsabilità della sua educazione e
del suo orientamento; tale responsabilità
incombe in primo luogo sui propri genitori . Il
fanciullo deve avere tutte le possibilità di
dedicarsi a giuochi e attività ricreative che
devono essere orientate a fini educativi; la
società e i poteri pubblici devono fare ogni
sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.
Principio ottavo: in tutte le circostanze, il
fanciullo deve essere fra i primi a ricevere
protezione e soccorso.
Principio nono: il fanciullo deve essere protetto
contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di
sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a
nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve
essere inserito nell’attività produttiva prima di aver
raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso
deve essere costretto o autorizzato ad assumere un
occupazione o un impiego che nuocciano alla sua
salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico,
mentale, o morale.
Principio decimo: il fanciullo deve essere protetto
contro le pratiche che possono portare alla
discriminazione razziale, alla discriminazione
religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione
Deve essere educato in uno spirito di
comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli,
di pace e di fratellanza universale, e nella
consapevolezza che deve consacrare le sue energie
e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.
Le competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva che i cittadini
dell’Unione europea devono acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria
(raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006)
Comunicazione nella madre lingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie
Competenza digitale
Imparare ad imparare
Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica
Imprenditorialità
Espressione culturale
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02.I Diritti Umani