La famiglia
Che cosa dice la COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale.
Che cosa dice il CODICE CIVILE
Art. 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la
moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal
matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e
materiale nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni
della famiglia.
Art. 147 - Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (prole = figli) tenendo
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi. Il regime patrimoniale
legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione […] è costituito dalla
comunione dei beni (comunione dei beni significa che tutti i beni (p. es., le
proprietà acquistate dopo le nozze come case, auto, i risparmi, ecc. ) acquistati
dopo le nozze siano in comune e che i coniugi ne siano proprietari in parti
uguali.
.
Ci sono ancora abitudini e
modi di pensare che legano la
famiglia del passato a quella
del presente. In primo luogo,
a livello della vita quotidiana,
le famiglie italiane si
riuniscono sempre, per
almeno un pasto al giorno,
intorno allo stesso tavolo. In
secondo luogo, pur essendo
una famiglia nucleare, non è
raro che uno dei nonni
specialmente se è rimasto
vedovo o vedova, viva in casa
con uno dei figli. Accade di
rado che i figli chiedano il
ricovero dei genitori anziani in
istituti (le cosiddette "Case di
riposo").
Anche se vivono
lontano i membri di uno
stesso gruppo familiare
cercano sempre di
ritrovarsi tutti insieme in
occasione delle feste
religiose (Natale e
Pasqua) o di quelle
familiari (battesimi,
prime comunioni,
matrimoni).
Un'altra caratteristica del modello
italiano è che spesso i figli vivono
con i propri genitori molto più a
lungo che negli altri paesi
occidentali, spesso fino ai
trenta/trentacinque anni. Prima di
sposarsi e di iniziare una nuova
famiglia è normale, per un giovane
italiano, continuare a vivere nella
stessa casa dei genitori e dipendere
economicamente da loro. A differenza
dei giovani americani, che anche
quando vanno a scuola hanno spesso
lavori stagionali, i giovani italiani di
solito, non lavorano né durante l'anno
scolastico né durante l'estate e
continuano ad essere mantenuti dai
genitori. Dopo l'università molti giovani
rimangono in attesa di un'occupazione
per lungo tempo.
Il divorzio
Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se non c’è accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare
prima la possibilità che i figli minori restino affidati a
entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure
stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento
esclusivo).
Il genitore non affidatario avrà comunque l'obbligo di mantenere, istruire ed
educare i figli. E’ obbligato anche a versare un assegno di mantenimento per
la prole. L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte
anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (p. es. quelle
scolastiche, mediche, sportive o per le vacanze).
Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni,
quando non abbiano adeguati redditi propri (cioè quando non sono in
grado di mantenersi da soli, p. es. se stanno ancora studiando).
L’affido familiare
L'affido familiare riguarda bambini e a ragazzi fino ai 18 anni che si
trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affido, il
bambino/ragazzo viene accolto da una “nuova” famiglia (= famiglia
affidataria) che avrà il compito di assicurargli il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione e l’affetto di cui il bambino/ragazzo ha bisogno.
L’affidamento non rappresenta una sostituzione alla famiglia d’origine ma
solo un aiuto per il tempo necessario alla famiglia naturale nel superare un
periodo difficile. I motivi per cui viene adottato l’affido sono diversi che nella
maggior parte dei casi sono: malattia, detenzione, tossicodipendenza,
trascuratezza o violenza sul bambino/ragazzo da parte di familiari. L’affido
è deciso dall’autorità giudiziaria (= il giudice) su proposta dei servizi sociali.
(= gli assistenti sociali). Il bambino/ragazzo ha diritto ad essere ascoltato,
informato e preparato prima dell’affidamento; ha diritto a mantenere i
rapporti con la famiglia d’origine e a mantenere i rapporti con la famiglia
affidataria anche al termine del periodo di affido.
L’adozione - Fra i diritti fondamentali di un bambino c’è quello di avere una
famiglia. La Legge 4 maggio 1983 n. 184 stabilisce che «l'adozione fa assumere,
al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta
anche il cognome». La legge stabilisce anche che gli adottanti devono essere
idonei a educare e istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono
adottare. Questo viene verificato dal Tribunale per i minorenni tramite i servizi
socio-assistenziali. Le coppie che decidono di adottare, devono seguire una
procedura di adozione molto complessa per garantire l'interesse del minore (=
il bambino) a vivere in una famiglia adeguata alle sue caratteristiche e
necessità.
La famiglia italiana moderna è
composta dai genitori ed uno o due
figli (= famiglia nucleare) ed
entrambi i genitori generalmente
lavorano fuori casa.
La famiglia tradizionale,
agricola e patriarcale, era
invece molto numerosa e
riuniva genitori, figli e nipoti
sotto uno stesso tetto: era
formata, insomma, da quelle
che oggi sarebbero
considerate più famiglie
differenti. Gli uomini
lavoravano, mentre le donne
si occupavano della casa e
dell'educazione dei figli.
La famiglia nei paesi islamici
Festa di nozze in Marocco
Per quanto riguarda l’immigrazione e il matrimonio di cittadini musulmani in
Italia o nel caso di matrimonio misto, da una parte l’immigrato ha diritto a
essere tutelato secondo le leggi del paese di provenienza, dall’altra ha il
dovere di accettare le leggi del paese ospitante
Sposi in Marocco
Per il diritto musulmano il matrimonio è un
contratto. Secondo la sharî‘a (= la legge
islamica che si ispira al Corano), ogni persona
può essere titolare del rapporto matrimoniale,
anche il bambino appena nato. Se l’individuo,
per la giovane età, non è in grado di decidere, il
tutore matrimoniale, che normalmente è il
padre, lo farà per lui.
Le moderne riforme fissano un’età
matrimoniale minima e proibiscono al tutore di
costringere la donna al matrimonio.
Il matrimonio è concluso alla presenza di due
testimoni.
Lo sposo è tenuto a pagare la dote.
Un momento della preparazione al
matrimonio
Il matrimonio musulmano è poligamico (fino a quattro mogli
nello stesso tempo): il Corano fa obbligo al marito di trattarle con
giustizia.
La sharî‘a dà al marito il potere di sciogliere il matrimonio con una semplice
dichiarazione di ripudio. I legislatori attuali si sforzano di controllare e limitare
il ricorso al ripudio e lo sottopongono ad autorizzazione o controllo del
giudice.
La donna deve mettersi a disposizione dell’uomo e prestargli obbedienza. Il
corrispettivo di tale quotidiana sottomissione è il mantenimento che l’uomo
versa alla moglie: esso comprende il vitto, l’alloggio, il vestiario, le spese
mediche.
In caso di scioglimento del matrimonio, la donna che non ha redditi propri
resta a carico della famiglia di origine o dei figli.
Il diritto musulmano sulla base di due versetti coranici, vieta l’adozione. Ma
chiunque può assumere l’impegno di provvedere alle necessità del trovatello
il quale, pur non potendo ricevere il nome dal proprio benefattore, può
essere da questo equiparato a uno dei suoi eredi.
I ruoli svolti dal padre e dalla
madre nella crescita dei figli
sono distinti con precisione. Al
padre spetta il potere di prendere
le decisioni relative
all’educazione del figlio, alla sua
istruzione, all’avviamento al
lavoro, al matrimonio e
all’amministrazione dei suoi beni.
Egli è il rappresentante legale del
minore. La madre deve invece
custodire, sorvegliare e curare il
figlio. La custodia è considerata
un compito squisitamente
femminile.
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