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CARTA DEI SERVIZI
E REGOLAMENTO DI ISTITUTO
TITOLO PRIMO
La Carta dei Servizi, con il Piano dell’offerta Formativa e il Regolamento di
Istituto1, elaborato sulla base dello Statuto degli studenti, definisce la strategia complessiva per il raggiungimento degli scopi fondamentali della istituzione scolastica.
PRINCIPI GENERALI
1. Il Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” di Bari, attraverso le attività formative, curricolari ed extracurricolari, affidate alla preparazione, alla sensibilità
e all’onestà intellettuale dei docenti, intende promuovere nei giovani la formazione di una cultura che consenta l’acquisizione critica del sapere, stimoli
gli interessi per la ricerca, sviluppi le capacità di analisi della realtà contemporanea. Inoltre, si propone di concorrere alla formazione di una coscienza
morale, civile e politica rendendo effettivo, all’interno delle proprie strutture,
l’esercizio delle libertà democratiche garantito dalla Costituzione.
2. Il Liceo è un luogo di educazione, di formazione culturale e una comunità di dialogo, di ricerca e di socializzazione, dove ogni componente, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per curare la realizzazzione del diritto
Su esplicita e ripetuta richiesta del capo d’Istituto, prof. Emanuele Stellacci, la nuova Carta dei Servizi e il nuovo Regolamento del Liceo Scientifico Statale “A Scacchi”
di Bari sono stati elaborati da una commissione designata dal Consiglio di Istituto,
presieduta dal magistrato Elio Simonetti e composta da una rappresentante dei genitori, sig.ra Maria Altieri Zefiri, da un rappresentante degli alunni, sig.na Cecilia Surace
della classe IV D, nonché dai proff. Ippolita Occhiogrosso Giasi, Marilena Germano e
Angelo Ronga. La Carta dei Servizi e il Regolamento sono stati approvati, con alcuni
emendamenti, dal Consiglio di Istituto, presieduto dal dr. Carlo Curci, nel corso della
seduta del 14-06-2005. La presente Carta dei Servizi e il Regolamento d’Istituto sono stati
aggiornati ed emendati da una commissione designata dal Consiglio di Istituto, presieduta dal dirigente scolastico prof. Emanuele Stellacci e composta da un rappresentante dei
genitori, dott. Pasquale Arbore, da un rappresentante degli alunni, sig. Mario Casavola
della classe V B, nonché dai proff. Roberto Zecca e Germano Marilena. La Carta dei Servizi
e il Regolamento sono stati approvati, dal Consiglio di Istituto, presieduto dal dr. Pasquale Arbore, nel corso della seduta del 2 aprile 2008, n. 68.
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allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. Il suo progetto e la sua azione educativa si fondano sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente, presupposto essenziale per lo sviluppo nei
giovani della personalità, del senso di responsabilità e dell’autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di
ogni barriera etnica, ideologica, sociale e culturale.
5. Pertanto sono garantiti:
• l’informazione sugli aspetti essenziali delle varie discipline, condizione
necessaria per la formazione di una personalità consapevole;
• le forme di organizzazione democratica delle componenti scolastiche
nel rispetto delle norme che regolano la vita degli organi collegiali;
• la libertà di scelta nella fruizione dei diritti sindacali;
• i rapporti con altre associazioni o enti morali che promuovano attività
culturali.
Il Liceo altresì garantisce la salvaguardia e la valorizzazione, al meglio delle
proprie possibilità, dei risultati conseguiti nel quinquennio di studi, promuovendo iniziative congiunte con l’ambiente universitario, soprattutto mediante incontri con docenti di varie facoltà, in modo da consentire una scelta consapevole per il futuro professionale.
Ogni documento, atto o comunicato, per essere affisso necessita della preventiva autorizzazione del dirigente scolastico, prevista allo scopo di assicurare il rispetto delle finalità educative e del principio della par condicio nella
libera circolazione delle idee.
VALORI ISPIRATORI
I valori ispiratori sono quelli che, posti per tradizione a fondamento dei rapporti umani e della solidarietà sociale, proprio nella scuola devono essere
acquisiti come norme essenziali di comportamento: oneste vivere, neminem
laedere, suum cuique tribuere e cioè onestà di vita, correttezza verso gli altri,
riconoscimento dei diritti altrui e attenzione al bene comune. In particolare,
dai docenti, per la esemplarità del loro ruolo, la scuola ha diritto di attendersi
che, nell’espletamento dei loro compiti, dimostrino di possedere i valori propri della loro delicata funzione:
1. cultura adeguata all’evoluzione delle conoscenze, tale da suscitare negli
studenti rispetto, fiducia, desiderio di sapere;
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2. impegno costante nello stimolo a favore delle eccellenze e nel recupero
di situazioni di insufficienza didattica;
3. capacità didattica e relazionale mirante all’ efficacia, all’efficienza ed
all’elevamento del tasso di successo scolastico;
4. equità nella valutazione, che misuri e definisca profitto, impegno, successi e difficoltà superate e non;
5. disponibilità all’ascolto, correlata al diritto di ogni studente ad una valutazione serena e tempestiva, che lo induca a riflettere sulla propria condizione scolastica e a migliorare il proprio rendimento;
6. consapevolezza di svolgere, talvolta, nel processo formativo della personalità dei giovani e nei limiti del possibile, anche un insostituibile supporto
alla funzione educativa della famiglia e ai valori di libertà e di democrazia
espressi dalla società.
A questi valori deve corrispondere il comportamento responsabile e collaborativo degli studenti e dei genitori.
GARANZIE
1. L’Istituto garantisce una informazione tempestiva e facilmente accessibile sulle modalità del suo funzionamento.
Una copia delle circolari emanate dal dirigente scolastico in tema di viaggi
d’istruzione, assenze, ritardi, uscite anticipate, ecc., la cui validità è annuale,
cosi come i provvedimenti degli organi collegiali, saranno affissi nelle apposite bacheche.
2. È garantita ad ogni studente la conoscenza delle normative che regolano la vita della scuola. Tutti coloro che ne facciano richiesta potranno avere
copia di disposizioni e norme aventi attinenza con il funzionamento della
scuola.
3. Al momento dell’iscrizione, ai genitori verranno fornite le informazioni
concernenti i servizi erogati dall’Istituto.
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4. Contestualmente verrà loro richiesta la sottoscrizione di
• una dichiarazione di consenso informato per la fruizione da parte degli
studenti dello sportello psicologico;
• una dichiarazione di assunzione di responsabilità a titolo solidale o
esclusivo, anche per eventuali danni dei quali non sia stato identificato il
responsabile, come esplicitato nel paragrafo sulla sicurezza;
• una dichiarazione con la quale gli studenti maggiorenni si dicono consapevoli del fatto che ogni loro inadempienza e ogni loro infrazione verifi-
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catasi in ambito scolastico verrà comunicata ai loro genitori e a chi ne fa
le veci; a questa dichiarazione saranno tenuti gli studenti che diventano
maggiorenni nel corso dell’anno scolastico.
5. Durante il periodo iniziale di accoglienza, gli alunni delle prime classi,
oltre che ovviamente dai docenti, saranno introdotti nel nuovo ambiente
scolastico dagli alunni delle classi quarte della medesima sezione.
6. L’Istituto garantisce, per i primi cinque giorni feriali di ogni settimana
dell’anno scolastico, la disponibilità delle sue strutture anche dalle ore 15
alle ore 19.
7. Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto di utilizzare i locali della
scuola nei limiti degli orari imposti dal rispetto delle norme contrattuali del
personale ausiliario.
8. La Segreteria, sotto la responsabilità del direttore amministrativo, provvede ad espletare tutte le attività che consentono il funzionamento dell’Istituto: dall’iscrizione alle certificazioni varie, alla cura dei dossier relativi agli
studenti ed al personale docente e non docente, nonché alle esecuzioni delle delibere concernenti spese a vario titolo.
9. Le richieste di certificazioni saranno evase al massimo entro tre giorni
dalla loro presentazione per iscritto.
RICHIESTE E RECLAMI
I reclami e le richieste di informazioni, di copie di atti e di documentazioni
inerenti l’attività didattica e scolastica devono essere inoltrati per iscritto, e
contenere le generalità, l’indirizzo e la reperibilità del proponente.
Il dirigente scolastico risponde in forma scritta e in tempi ragionevolmente
brevi, e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione delle istanze
predette.
SPAZI E SERVIZI
L’edificio scolastico, fornito di impianti e servizi che garantiscono all’utenza
e agli operatori le condizioni di funzionalità e sicurezza in osservanza della
normativa vigente, dispone di:
• 40 aule rispondenti ai requisiti di legge, oltre a 10 aule più piccole e adattate, e, inoltre, 20 aule, grandi e luminose, situate al secondo piano del
confinante istituto I.T.G. “Pitagorà”;
• una biblioteca ampia e accogliente, che offre un servizio di catalogazione informatizzata, per facilitare la ricerca,di oltre 20.000 volumi. È accessibile a studenti e docenti, ex alunni ed ex docenti, durante le ore di
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lezione ed in orario pomeridiano durante i turni di assistenza, funzionale
anche allo svolgimento di attività collaterali (biblioforum, ricerca, ecc.);
nei turni di assistenza in biblioteca viene garantito un servizio fotocopie
nel rispetto delle leggi vigenti;
4 laboratori: uno di informatica, uno di lingue, uno di fisica e uno di
scienze;
un laboratorio multimediale di informatica riservato ai docenti;
i succitati laboratori di informatica sono in rete e sono protetti da un sistema di sicurezza che ne consente l’utilizzo solo tramite il possesso di
una password personale sia per i docenti sia per gli alunni;
un planetario;
2 palestre coperte, una maschile ed una femminile;
una palestra scoperta “adattata”;
un’ aula magna, dotata di apparecchiatura per videoproiezione e videoconferenza che, pur ampia e luminosa, non è in grado di ospitare l’intera
assemblea studentesca nelle riunioni assembleari generali;
un’antenna parabolica;
un sistema di cablaggio in ogni ambiente che permette il collegamento
ad internet dei computer portatili;
6 televisori con lettori DVD e videoregistratori VHS;
5 locali di segreteria;
2 ascensori;
servizi igienici per ogni piano dell’Istituto e, al piano terra, anche servizi
igienici adatti per alunni portatori di handicap motori.
Gli spazi citati offrono a tutti, utenti e gestori, ambienti puliti e sicuri. Il rispetto delle necessarie condizioni igieniche e sanitarie è affidato alla responsabilità del personale ausiliario e al comportamento corretto degli utenti.
L’edificio, nonostante le reiterate sollecitazioni, non è stato ancora messo a
norma dall’ Amministrazione Provinciale di Bari, che ne è il legittimo proprietario.
SICUREZZA E RESPONSABILITÀ
La sicurezza e l’integrità dell’edificio scolastico e delle sue attrezzature sono
garantite a tutti coloro che frequentano la scuola, ai docenti e agli studenti,
ma sono anche affidate alla loro responsabilità.
Perciò, ognuno è ritenuto responsabile di ogni atto che comprometta sia la
sicurezza sia l’integrità della struttura nel suo complesso. In particolare, nel
caso in cui non venga identificato l’autore del danno, gli studenti, limitatamente alle aule, agli spazi e alle parti comuni dell’ edificio scolastico da loro
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frequentati, per motivi di studio, di transito o di ricreazione, rispondono a
titolo solidale fra loro quali titolari di un dovere di custodia.
Al risarcimento del danno sono anche tenuti, in solido con i figli maggiorenni o in esclusiva per i figli minorenni, i genitori o chi ne fa le veci.
Per l’assunzione di tale responsabilità gli studenti sottoscrivono, unitamente ai loro genitori o a chi legalmente li rappresenta, apposita dichiarazione
all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico.
Il personale non docente provvede alla sorveglianza degli accessi e di tutti
gli altri spazi durante le ore di servizio. Per il personale docente e non docente e per gli studenti viene attualmente stipulata una polizza assicurativa
comprensiva anche degli infortuni in itinere.
Infine, in osservanza delle disposizioni vigenti, una figura professionale, specificatamente individuata, opera un monitoraggio costante delle strutture e
promuove ogni iniziativa per la tutela dei dati informativi sensibili.
TITOLO II
ORGANI COLLEGIALI
Per quanto concerne la composizione, i criteri di nomina, le funzioni, le competenze, la durata dei singoli organi collegiali e, comunque, ogni altro particolare relativo alla loro struttura e alla loro operatività, non previsto dalla
Carta dei Servizi e dal Regolamento, vale la normativa vigente che qui deve
intendersi recepita.
1. Ciascun organo collegiale operante nell’Istituto programma, nell’ambito della propria competenza, l’ordinato svolgimento della sua attività,
raggruppando in date, prestabilite in linea di massima, la discussione di
argomenti per i quali sia prevedibile la necessità di adottare decisioni,
pareri e proposte.
2. Tutti gli studenti iscritti e frequentanti sono elettori ed eleggibili.
3. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe avvengono
a scrutinio segreto, alla presenza di un docente e con una sola preferenza.
Risultano eletti i due alunni che hanno riportato più voti. Non può essere
eletto lo studente che ha riportato nell’anno in corso o nel precedente provvedimenti disciplinari per i quali sia stata comminata la sanzione della sospensione dall’attività scolastica superiore a tre giorni. La nomina del rappresentante di classe, può essere revocata su richiesta scritta e motivata di
almeno due terzi degli elettori. Contestualmente alla revoca, è surrogato il
primo studente non eletto.
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4. Le liste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto
e della Consulta Provincia devono essere presentate e sottoscritte da almeno cinquanta studenti, i quali appongono la firma, muniti di un documento
di riconoscimento in corso di validità, alla presenza di un componente della
commissione elettorale. Non può essere eletto lo studente che ha riportato nell’anno in corso o nel precedente provvedimenti disciplinari per i quali
sia stata comminata la sanzione della sospensione dall’attività scolastica
superiore a tre giorni. Su richiesta del candidato, la segreteria dell’istituto,
rilascia rituale attestazione in ordine all’eventuale esistenza della causa di
ineleggibilità.
5. Il dirigente scolastico garantisce che ciascun organo collegiale operi in
forma coordinata con gli altri organi collegiali
6. Sono organi collegiali: il Consiglio d’Istituto; il Collegio dei Docenti e il
Consiglio di Classe
7. Consiglio d’Istituto:
a) La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal dirigente scolastico immediatamente dopo la nomina ufficiale degli eletti.
Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal dirigente scolastico,
elegge il proprio presidente fra i rappresentanti dei genitori. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza dei suoi consiglieri
in carica. In seconda votazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti. La stessa procedura vale per l’eventuale elezione del vicepresidente scelto sempre fra i rappresentanti dei genitori.
Il Consiglio d’Istituto elegge fra i suoi componenti un genitore, un
docente, un alunno e un rappresentante del personale A.T.A. per la
Giunta esecutiva, la quale per legge, è presieduta dal Dirigente scolastico e comprende fra i suoi membri il dirigente amministrativo.
Il presidente nomina il segretario scegliendolo fra i componenti del
Consiglio
b) Il Consiglio d’Istituto è convocato dal suo presidente, il quale e tenuto a disporne la convocazione su richiesta del presidente della Giunta esecutiva ovvero di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio d’Istituto è convocato con preavviso di cinque giorni liberi
rispetto alla data prevista per la seduta di svolgimento, mediante un
avviso scritto comunicato ai singoli membri e affisso all’albo dell’Istituto. Gli avvisi devono contenere la trascrizione integrale dell’ordine
del giorno del Consiglio.
La discussione dei singoli punti dell’ordine del giorno è regolata dal
presidente.
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c) Il Consiglio d’Istituto è validamente costituito se è presente la metà
più uno dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza degli intervenuti.
d) Il presidente della Giunta esecutiva, di concerto con il presidente
del Consiglio d’Istituto, predispone l’ordine del giorno ed è tenuto
ad integrarlo con singoli argomenti su richiesta scritta da parte di
almeno un terzo dei consiglieri. È compito della Giunta preparare i
lavori della seduta, fermo restando il potere del Consiglio d’Istituto
di deliberare in via autonoma anche in assenza di iniziative da parte
della Giunta.
e) Il Consiglio d’Istituto si riunisce normalmente nei locali del liceo in
ore non coincidenti con quelle di lezione. Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio,
sempre che non siano in discussione argomenti concernenti singole
persone. Il presidente esercita i poteri previsti dalla legge per il mantenimento dell’ordine.
f) Il Consiglio d’Istituto, oltre a fissare criteri e ad esprimere pareri in ordine a quanto disposto dalla normativa vigente, approva nei termini
di legge, dopo aver acquisito il parere obbligatorio del Collegio dei
revisori dei conti, il programma annuale e il conto consuntivo della
Scuola, predisposti dalla Giunta esecutiva.
g) Per esaminare argomenti che non siano all’ordine del giorno e che
abbiano carattere di necessità e di urgenza, è indispensabile che
tutti i componenti del Consiglio d’Istituto siano presenti e deliberino all’unanimità di discuterli ovvero di rinviarne l’esame alla seduta
successiva, fissandone la data. In quest’ultima ipotesi, se non vi sono
altri argomenti, il Consiglio d’Istituto si intende convocato senza bisogno di ulteriori formalità.
La stessa procedura, con le stesse regole di presenza e di partecipazione dei componenti, vale anche per l’esame di argomenti non
compresi nell’ordine del giorno, che non abbiano carattere di necessità e di urgenza.
h) La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto deve avvenire mediante affissione all’ albo, per un periodo di dieci giorni, di copia integrale,
autenticata dal segretario del Consiglio d’Istituto, delle deliberazioni
adottate. Il segretario consegna senza indugio una copia autenticata
dei provvedimenti al dirigente scolastico, che, apponendovi in calce
la data e la propria sottoscrizione, ne dispone l’affissione entro il termine massimo di otto giorni dalla seduta del Consiglio.
I verbali del Consiglio, con gli eventuali allegati, sono depositati presso la segreteria dell’Istituto. Non sono soggetti a pubblicazione, salvo
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esplicito assenso degli interessati, atti e delibere concernenti singole
persone.
i) Le delibere approvate diventano esecutive alla scadenza del termine di dieci giorni dalla loro affissione all’albo, salvo che prevedano
espressamente l’esecuzione immediata.
l) Il segretario del Consiglio redige il processo verbale dei lavori che
sottoscrive insieme al presidente.
Il verbale viene letto e approvato al termine della seduta.
8. Il Collegio dei Docenti:
Il Collegio dei Docenti, composto dai docenti in servizio nell’Istituto
e presieduto dal dirigente scolastico è convocato e opera secondo
le modalità e le competenze stabilite dalla normativa vigente. Il Collegio si riunisce almeno una volta a trimestre o quadrimestre in ore
non coincidenti con le lezioni.
9. Il Consiglio di Classe:
Il Consiglio di Classe, composto dai docenti della classe, da due
rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli alunni, è
convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta
scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri o di una delle
sue componenti al completo.
Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l’anno. Le sue riunioni devono essere
programmate e coordinate secondo i criteri riportati negli articoli 1 e 2.
TITOLO III
DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI
PROVVEDIMENTI DISCLIPLINARI
Il provvedimento disciplinare, applicazione e metodo.
Il provvedimento disciplinare rappresenta il “limite” tra un atto di insubordinazione e il misconoscimento di ogni gerarchia.
L’applicazione del provvedimento disciplinare non comporta, di regola, la sospensione dall’obbligo di frequenza in orario curricolare.
Il recupero dello studente può avvenire, previa informazione dei genitori, attraverso attività pomeridiane di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
1. Diritti.
a) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti
e valorizzi l’identità di ciascuno, sia aperta alla pluralità delle idee e favorisca
lo sviluppo delle inclinazioni personali.
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b) Lo studente è libero di decidere se avvalersi delle attività opzionali e aggiuntive offerte dalla scuola, che si svolgono in orario extra-curricolare, e di
scegliere liberamente fra queste.
c) Sono garantite l ‘accoglienza e la tutela delle differenze. Nelle modalità
consentite dal nostro Istituto che non dispone di spazi idonei, il diritto di
riunione e di assemblea degli studenti si esercita nel rispetto delle norme
di legge, secondo un calendario concordato con gli organi collegiali e con
il dirigente scolastico. Spetta al dirigente autorizzare, in caso di conclamata
urgenza, assemblee straordinarie in orario scolastico o extra scolastico..
d) I rappresentanti di classe sono responsabili del rispetto della legalità
durante lo svolgimento della Assemblea; sono pertanto tenuti a segnalare immediatamente al docente, che deve essere presente nelle immediate
vicinanze dell’aula, o al dirigente scolastico o ad un suo delegato qualsiasi
irregolarità o inconveniente. Ai trasgressori che si rendano responsabili di incidenti di qualsiasi genere o cagionino danni a persone o cose, sarà comminata la
sanzione disciplinare dal Consiglio di Classe.
Ai trasgressori saranno comminate sanzioni proporzionate alla gravità della
violazione commessa.
e) I rappresentanti di Istituto sono responsabili del rispetto della legalità durante lo svolgimento dell’ Assemblea; sono pertanto tenuti a segnalare immediatamente al dirigente scolastico, ad un suo delegato o ad un docente,
ogni comportamento contrario alle regole di correttezza. Ai trasgressori che si
rendano responsabili di incidenti di qualsiasi genere o cagionino danni a persone o cose, sarà comminata la sanzione disciplinare dal Consiglio di Istituto..
f) Su richiesta di almeno 1/5 dei frequentanti è indetta una consultazione su
decisioni che coinvolgano in modo rilevante l’organizzazione scolastica.
g) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita
della scuola. Per consentire l’esercizio di tale diritto, il dirigente scolastico e i
docenti, ciascuno per la sua disciplina, sono tenuti ad informare gli studenti
circa la programmazione e la definizione degli obiettivi didattici, i criteri di
valutazione che intendono adottare, in modo da consentire, già nella prima
riunione del Consiglio di Classe, eventuali e consapevoli proposte di modifica. In tema di organizzazione della scuola e di scelta dei libri di testo e del
materiale didattico, i docenti sono altresì tenuti a prendere in considerazione le opinioni ed i suggerimenti dei loro studenti.
h) Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta
ad attivare un processo di riflessione che lo induca ad individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il suo rendimento. Questo diritto
comporta l’obbligo per il docente di comunicare, se richiesto, il voto assegnato per le varie prove, sia scritte sia orali sia pratiche, fornendo adeguate
motivazioni in applicazione della legge 241/90 sulla trasparenza degli atti
della Pubblica Amministrazione.
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i) Lo studente ha diritto ad un orario scolastico funzionale alle esigenze didattiche che eviti una non equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro.
l) Lo studente ha diritto all’utilizzo degli ambienti e delle attrezzature dell’Istituto per fini didattici, anche in orario pomeridiano. Il dirigente scolastico individua i responsabili della sorveglianza.
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2. Doveri.
a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio. La inosservanza di questi doveri, anche
se reiterata, si traduce esclusivamente nella eventuale resa negativa del profitto scolastico, ma non comporta provvedimenti di carattere disciplinare. Il
Consiglio di Classe terrà comunque conto dell’elevato numero di assenze e
dello scarso impegno nella partecipazione all’attività didattica per l’assegnazione del punto aggiuntivo del credito scolastico all’interno della banda di
oscillazione determinata dalla media dei voti.
Effetti di natura sia penale sia disciplinare derivano, invece, dalla violazione
del divieto di lezioni private fra studenti e docenti di questo istituto: questa
pratica infatti, soprattutto se imposta o se messa in atto dai docenti a studenti della stessa classe, incide negativamente sull’immagine della scuola,
nonché sulla serietà e sulla credibilità dell’offerta formativa.
b) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei
docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che viene loro riconosciuto. La violazione di questa regola turba il normale andamento della vita scolastica e, se trasmoda nella abitualità, rischia
di compromettere la stessa funzione educativa dell’insegnamento. Le classi,
nei primi due anni di corso, quando si spostano dalle aule alle palestre, ai
laboratori o all’aula magna, devono essere accompagnate dai loro docenti;
nei tre anni successivi devono farlo autonomamente e senza recare disturbo
all’attività didattica. Qualsiasi classe del biennio o del triennio che metta in
pratica comportamenti di disturbo incorrerà in sanzioni disciplinari.
c) Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con
i principi generali di cui al Titolo I e, in particolare, con il principio che fonda
la vita della comunità scolastica sulla libertà di opinione e di espressione,
sulla libertà religiosa e sul ripudio di ogni barriera etnica, ideologica, sociale
e culturale. Il disconoscimento di questi principi, soprattutto se recidivo, sollecita la particolare attenzione dei docenti e, ove occorra, l’adozione di severi
provvedimenti disciplinari.
d) Gli studenti sono tenuti all’osservanza, nell’ambito scolastico, delle norme che tutelano la moralità, l’integrità personale, il patrimonio ed è vietata
qualsiasi forma di violenza. Oltre ad eventuali rilievi di carattere penale, il
ricorso ad iniziative disciplinari è conseguenza diretta di un comportamento
difforme.
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e) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dal presente regolamento, ad utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Essi condividono, in qualità di custodi, la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne
cura come importante fattore qualitativo della vita della scuola.
La violazione di questi doveri, oltre a produrre conseguenze disciplinari, costituisce presupposto sufficiente di responsabilità risarcitoria.
3. Le norme della disciplina devono ispirarsi ai seguenti criteri:
a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità
scolastica.
b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto
a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell’altrui personalità
d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano
e) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe nella sua integralità. Le
sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle
che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame
di Stato conclusivo del corso di studio sono adottate dal consiglio d’ Istituto
f) Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare
il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai
quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i
servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile nella comunità scolastica.
g) L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il
rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.
In tale caso, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del re-
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ato, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto della lettera f.
h) Con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera g, nei casi di recidiva, di atti
di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità
scolastica con l’esclusione dello scrutinio finale o la non ammissione all’esame
di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
i) Le sanzioni disciplinari di cui alla lettera e, e seguenti, possono essere irrogate
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si
desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
j) Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali, la situazione obiettiva
rilevata dagli organi della scuola o rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno ad altra scuola.
k) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche
ai candidati esterni.
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4. Sanzioni ed organi competenti
Ogni comportamento degli studenti contrario ai principi di rispetto, coerenza e correttezza di cui all’articolo 2, oltre ad eventuali iniziative di carattere
penale per reati perseguibili d’ufficio, è suscettibile delle seguenti sanzioni
disciplinari differenziate e graduate secondo la gravità della lesione causata.
a) L’ammonizione personale in classe. Rivolta dal dirigente scolastico o da un
suo delegato dopo aver ascoltato l’interessato, è la sanzione comminata per
una violazione lieve dei suddetti principi. La sanzione, inserita nel registro di
classe viene comunicata alla famiglia.
b) Breve sospensione dalle lezioni. Previa convocazione dell’autore della violazione il dirigente scolastico commina la sospensione dalle lezioni per un periodo
da 1 a 3 giorni per violazione grave dei suddetti principi. Della sanzione viene
informata la famiglia.
c) Allontanamento dalle lezioni. Salve le implicazioni di ordine penale, nel
caso di violazione molto grave ed intollerabile dei principi suddetti o di comportamento recidivo, il Consiglio di Classe nella sua composizione integrale
infligge la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra 4 e 15 giorni; può altresì disporre l’ esclusione temporanea da ogni
attività extra scolastica e la temporanea sospensione da incarichi elettivi. Il
Consiglio di Classe informa la famiglia dell’accaduto e della sanzione commi-
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nata e, d’intesa anche con l’Organo di Garanzia, assume opportune iniziative
per favorire il rientro dello studente nella comunità scolastica.
d) Allontanamento dall’Istituto. Per lo studente che si allontani dall’istituto, prima della fine delle lezioni, senza autorizzazione del Capo d’istituto o di un suo
delegato, è comminata, dal dirigente scolastico, la sanzione della sospensione
dalle lezioni per un periodo da 1 a 3 giorni. Della sanzione viene informata la
famiglia..
e) Danneggiamento. Lo studente che abbia danneggiato in modo lieve le
strutture, le apparecchiature, l’arredo, o abbia imbrattato, in qualunque modo,
le pareti dell’ Istituto, è tenuto al ripristino a sue spese entro una settimana
dall’avvenuto danneggiamento. Se il deterioramento è notevole, il dirigente
scolastico, sulla base di perizia tecnica, richiederà al responsabile il risarcimento del danno, comprensivo delle spese peritali. Al risarcimento è tenuto
in solido, ove l’autore sia maggiorenne, o in esclusiva, ove sia minorenne, il
genitore o chi ne fa le veci. Al fine di accertare la responsabilità del danneggiante, è consentito, al dirigente scolastico o a un suo delegato, l’utilizzo delle
immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso. I comportamenti innanzi
considerati, in quanto lesivi dei principi di rispetto e di correttezza, sono altresì assoggettati alle sanzioni di cui all’art. 3 lettera e, secondo l’entità del
pregiudizio arrecato.
f) Manifestazioni di “Bullismo”. Sono assolutamente vietati episodi reiterati di
violenza ai danni di un singolo membro della comunità scolastica. Per lo studente che prende a pugni o calci, prende o maltratta gli oggetti personali della vittima, insulta, deride, offende, fa illazioni calunniose o isola dal gruppo scolastico,
è comminata dal consiglio di istituto la sanzione che comporta l’allontanamento superiore a quindici giorni e, nei casi più gravi, l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
g) Manifestazioni “goliardiche”. Per lo studente che partecipa a manifestazioni
goliardiche, all’interno e/o nelle immediate vicinanze dell’edificio scolastico, è
comminata dal consiglio di istituto la sanzione che comporta l’allontanamento
superiore a quindici giorni e, nei casi più gravi, l’esclusione dallo scrutinio finale
o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
h) Divieto di fumo. Agli studenti che violano questo divieto, oltre alla sanzione pecuniaria prevista per legge, è comminata, dal dirigente scolastico, l’allontanamento dalla comunità scolastico fino a tre giorni.
i) Detenzione od uso di materiale non idoneo. Per lo studente che detiene o faccia uso, senza essere autorizzato, di oggetti definibili” armi improprie”, o utilizzati
come tali, è comminata, dal Consiglio di Classe, la sanzione che comporta l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.
l) Divieto di attività commerciali. Per lo studente che, all’interno dell’istituto o
nelle immediate vicinanze, si adoperi a svolgere qualsiasi attività commerciale,
anche per finalità di natura sociale e culturale, è comminata, dal dirigente scola-
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stico, l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a tre giorni. Non costituisce attività commerciale lo scambio e/o la vendita dei libri di testo usati nei precedenti anni scolastici, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento
emanato dal dirigente scolastico.
m) Comportamenti offensivi. Lo studente che si sia reso responsabile di
comportamenti o atti che in qualsiasi modo offendano la libertà o la dignità personale del dirigente scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. o dei
compagni, previa audizione, sarà allontanato dalla scuola per un periodo
correlato alla gravità delle offese con delibera del Consiglio di Classe nella
sua composizione integrale, salvo il ricorso all’autorità giudiziaria nel caso in
cui il comportamento configuri ipotesi di reato perseguibili d’ufficio.
n) Perpetrazione di reati o pericolo per l’incolumità personale. Qualora siano
stati perpetrati reati perseguibili d’ufficio o vi sia pericolo per l’incolumità
personale, il Consiglio di Istituto, previa audizione dell’interessato, oltre alla
denuncia penale dispone l’allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica per una durata commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Della sanzione va informata la
famiglia e, ove possibile, vanno assunte le iniziative opportune per favorire il
rientro dello studente nella comunità scolastica.
o) Divieto di sosta prolungata ed immotivata e di disturbo all’attività scolastica
nei corridoi. Agli studenti che violano questo divieto, è comminata, dal dirigente
scolastico, l’allontanamento dalla comunità scolastico fino a tre giorni.
p) Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. In tal caso, oltre alla
denuncia dello studente all’autorità giudiziaria, sarà data immediata informativa ai genitori, allo psicologo della A.S.L., e all’organo pubblico preposto
al reinserimento dei tossicodipendenti collegato alla A.S.L. Il Consiglio di Istituto può comminare la sanzione che comporta l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni., secondo la rilevanza del
fatto e l’esigenza di evitare contiguità pregiudizievoli.
q) Spaccio di sostanze stupefacenti. Lo studente che, a qualunque titolo, abbia
dato, venduto una sostanza stupefacente è punito dal Consiglio di Istituto con
l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico
e, nei casi più gravi, con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di stato conclusivo del corso di studi; sono fatte salve le comunicazioni alla famiglia, la denuncia all’autorità giudiziaria e ogni altra informativa e
iniziativa prevista alla lettera m.
r) Divieto di uso di dispostivi elettronici di telefonia Per lo studente che si sia
reso responsabile dell’uso del telefono cellulare, in assenza di autorizzazione
del docente o del dirigente scolastico, è comminata, dal dirigente scolastico, la
sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica di tre giorni. In caso di
comportamento recidivo, il Consiglio di Classe nella sua composizione integrale
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infligge la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso
tra i quattro e quindici giorni.
s) Divieto di uso di dispositivi elettronici di ripresa
In conformità alla direttiva n. 104 del 30-11-2007, è vietato l’uso di videocamere, fotocamera, registratori vocali. Agli studenti che violano questo divieto, è comminata la sanzione prevista dalla lettera o.
t) Uso improprio dei dispositivi elettronici di ripresa. Per l’alunno che acquisisca, i
filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altri studenti e, comunque, al personale
in servizio (dirigente scolastico, personale docente, personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario) per fini esclusivamente personali, benché per scopi anche
semplicemente culturali o informativi, ed eventuale invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari), è comminata la sanzione, dal dirigente scolastico,
dell’allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a tre giorni.
Nell’ipotesi in cui i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altri studenti e,
comunque, al personale in servizio (dirigente scolastico, personale docente, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario), benché per scopi anche
semplicemente culturali ed informativi, siano destinate ad una comunicazione sistematica a terzi o tramite MMS, con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari, o l’immagine sia
raccolta per essere diffusa in Internet, previa acquisizione del consenso in
materia di trattamento dei dati personali, la sanzione dell’allontanamento
dalla comunità scolastica è adottata dal Consiglio di Classe.
Nell’ipotesi in cui, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altri studenti e,
comunque, al personale in servizio (dirigente scolastico, personale docente,
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario), siano destinati ad una comunicazione intesa a rendere ridicolo e/o a denigrare il soggetto registrato,
per fini esclusivamente personali, ed eventuale invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari), la sanzione dell’allontanamento dalla comunità
scolastica è adottata dal Consiglio di Istituto.
Nell’ipotesi in cui, i filmati, le immagini, o i suoni, relativi ad altri studenti e,
comunque, al personale in servizio (dirigente scolastico, personale docente,
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario), siano destinati ad una comunicazione intesa a rendere ridicolo e/o a denigrare il soggetto registrato,
tramite comunicazione sistematica a terzi o tramite MMS, con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari o
l’immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet, la sanzione dell’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico è adottata dal Consiglio di
Istituto.
Nell’ipotesi in cui, i filmati, le immagini, o i suoni, relativi ad altri studenti, e,
comunque, al personale in servizio (dirigente scolastico, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario), siano destinati ad una comunicazione intesa
alla ripresa di immagini di atti sessuali, o di atti idonei, diretti in modo non
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equivoco, a realizzare una prestazione sessuale o alla ripresa di immagini
di violenza fisica, anche solo per fini esclusivamente personali, la sanzione
dell’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di
studi è adottata dal Consiglio di Istituto.
In ogni caso, resta fermo che l’utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali, pur occasionale ma con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena dei dati o nel caso in cui l’immagine sia raccolta per essere
diffusa in Internet, cagiona all’immagine dell’istituzione scolastica un danno
anche non patrimoniale che deve essere risarcito, da ogni autore della ripresa, nella misura determinata dall’ importo del contributo corrisposto all’atto
di iscrizione e compreso tra un minimo di cinque volte ed un massimo di
venti volte.
La valutazione dei presupposti del danno è di competenza del dirigente
scolastico il quale determina l’importo della sanzione, sentito il parere del
consiglio di istituto.
Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, commettono
una violazione, punita con una sanzione amministrativa della cui applicazione è competente il Garante per la protezione dei dati personali (art. 161 d.lgs.
196/2003). Ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. 196/2003, l’inosservanza dell’obbligo
di preventiva informativa all’ interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di tremila euro sino ad un
massimo di diciottomila euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con
eventuale danno, la sanzione va da un minimo di cinquemila euro sino ad un
massimo di trentamila euro.
5. La misura della sanzione deve essere aumentata nell’ipotesi di recidiva o
di concorso di più violazioni; può essere diminuita se ricorrono circostanze
che, nella valutazione complessiva, attenuano l’entità o la rilevanza della violazione commessa.
6. Gli organi competenti a giudicare possono, nel loro prudente criterio e
avuto riguardo alle finalità educative e di recupero della sanzione, infliggere
una punizione di grado inferiore a quella applicabile per la mancanza commessa o condonare la sanzione nel caso di accertato e serio ravvedimento.
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7. Impugnazioni. Avverso le sanzioni disciplinari, gli studenti ovvero i loro
genitori o chi li rappresenta possono, entro 15 giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, proporre ricorso all’Organo di Garanzia interno alla
scuola. Non possono essere eletti i componenti del Consiglio d’Istituto. Tale organo è composto da un docente, da uno studente e da un genitore designati dal
Consiglio d’Istitut in una seduta tra il primo ed il quindici settembre di ogni anno
ed è presieduto dal dirigente scolastico, il cui voto, in caso di parità dei risultati
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della votazione, è determinante. La decisione deve avvenire entro dieci giorni
dalla proposizione del ricorso. L’organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola
in merito all’applicazione del “Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente
lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 249 (GU n. 293
del 18-12-2007)”.
8. Disposizioni finali.
Il presente documento statutario e regolamentare, redatto in conformità alla
normativa vigente viene approvato e può essere modificato dal Consiglio
d’Istituto con la maggioranza dei suoi componenti in carica. Entra in vigore il
giorno 28 aprile 2008. Di esso e degli eventuali allegati è consegnata copia ai
genitori all’atto dell’iscrizione, che sottoscrivono per ricevuta.
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale
“Arcangelo Scacchi”
Bari
Il/a sottoscritto ........................... (cognome ) ........................... (nome) in qualità di
genitore esercente la potestà sul minore ........................... (nome) ...........................
(classe), ........................... (sezione) dichiara di ricevere copia della carta dei servizi e regolamento del Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi”, Bari, approvato
dal Consiglio di Istituto nel corso della seduta del 2 aprile 2008, con delibera
n.
Data ........................... Firma ......................................................
In particolare dichiara di approvare specificamente e di sottoscrivere,
unitamente allo studente, le seguenti condizioni:
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•
di assumere la responsabilità a titolo solidale o esclusivo, anche per
eventuali danni dei quali non sia stato identificato il responsabile, come
esplicitato nel paragrafo sulla sicurezza e responsabilità;
•
di essere consapevole che ogni inadempienza o infrazione verificatasi
nell’ambito scolastico verrà comunicata, da parte degli studenti che diventano maggiorenni nel corso dell’anno scolastico, ai loro genitori o chi
ne fa le veci;
•
di essere tenuto al risarcimento del danno arrecato dallo studente al patrimonio della scuola ed in generale all’ambiente scolastico, come esplicitato nel paragrafo sui doveri, lettera e;
•
di autorizzare il dirigente scolastico o un suo delegato, di utilizzare le
immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso, come esplicitato nel
paragrafo sanzioni ed organi competenti, lettera e;
•
di esonerare l’Istituto scolastico e il personale docente da ogni responsabilità, a qualsiasi titolo, limitatamente alla partecipazione dello studente
alla gita scolastica d’istruzione ed in generale per ogni attività curricolare
e/o di natura sociale e culturale da realizzare in una sede diversa dal luogo in cui è situato il plesso scolastico;
•
di prestare il consenso per la fruizione da parte dello studente dello sportello psicologico
Data ........................... Firma ......................................................
Firma ......................................................
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Carta dei servizi e Regolamento