CITTÁ DI
CASTELLAMMARE DI STABIA
IMPOSTA UNICA COMUNALE
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria ( IMU )
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 16.07.2014
successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.81 del 07.08.2014
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Indice
Articolo 1 – Oggetto del regolamento -------------------------------------------------------------------------------------- 3
Articolo 2 – Presupposto d'imposta ------------------------------------------------------------------------------------------ 3
Articolo 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno -------------------------------- 5
Articolo 4 – Soggetti passivi ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
Articolo 5 – Base imponibile ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
Articolo 6 – Determinazione delle aliquote -------------------------------------------------------------------------- 10
Articolo 7 – Esenzioni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Articolo 8 – Riduzione dell'imposta ---------------------------------------------------------------------------------------- 12
Articolo 9 – Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati------------------------------------- 12
Articolo 10 – Periodicità e versamenti ---------------------------------------------------------------------------------- 13
Articolo 11 – Riserva di gettito a favore dello Stato -------------------------------------------------------- 14
Articolo 12 – Dichiarazioni------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Articolo 13 – Comunicazioni ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Articolo 14 – Accertamenti ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Articolo 15 – Sanzioni ed interessi ---------------------------------------------------------------------------------------- 17
Articolo 16 – Riscossione coattiva ------------------------------------------------------------------------------------------ 18
Articolo 17 – Rimborsi e compensazioni ------------------------------------------------------------------------------- 19
Articolo 18 – Importi minimi ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Articolo 19 – Funzionario responsabile -------------------------------------------------------------------------------- 19
Articolo 20 – Contenzioso tributario -------------------------------------------------------------------------------------- 20
Articolo 21 – Disposizioni finali---------------------------------------------------------------------------------------------- 20
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione “a regime” dell'imposta municipale
propria, istituita dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni apportate dalla legge 27
dicembre 2013 n. 147 e dal d.l. 6 marzo 2014 n. 16 convertito dalla legge 02/05/2014 n. 68
sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia nell'ambito della
potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si
applicano le vigenti disposizioni legislative.
Articolo 2 - Presupposto d’imposta
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è
diretta l’attività dell’impresa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile, il potere
esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie,
usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.
3. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,
per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relative all’abitazione
principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
4. L’imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e
relative pertinenze, equiparate per legge all’abitazione principale:
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
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alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU,
assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali
immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia
esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno
nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto
per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria.
5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa
vigente o dal presente Regolamento.
6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza
attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme
all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il
proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore
imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la
relativa imposta.
7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal
contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza
e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
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effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale
violazione non sia imputabile al contribuente.
Articolo 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno
1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella
che ne costituisce pertinenza.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è
comunque utilizzato.
4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a
fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola, ad abitazione principale ed a sue
pertinenze.
5. Per fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola si intende la costruzione
necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ed, in
particolare, destinata:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n.
96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di
collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
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i) alla
manipolazione,
trasformazione,
conservazione,
valorizzazione
o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in
catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
7. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
8. E’ assimilata all’abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo che, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale.
L’assimilazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello
stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
9. E’, altresì, assimilata all’abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di
proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata. Ai fini del periodo precedente, si considerano anziani le persone fisiche di età
superiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta del 100 per cento con
accompagnamento.
10. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in
modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
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11. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio
ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato
dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo.
12. Quando, con l’adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua
variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l’obbligo di comunicarla
al contribuente con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza.
13. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento degli animali. L’agevolazione, di
natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti
requisiti soggettivi e conduca l’intero terreno.
14. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area è fabbricabile secondo i
criteri descritti nei commi precedenti.
15. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate
nell’articolo 2135 del codice civile.
16. Per altro terreno si intende quello, diverso dall’area edificabile, non coltivato ovvero
utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l’attività agricola è esercitata
in forma non imprenditoriale.
Articolo 4 - Soggetti passivi
1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all’articolo 3.
2. Si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione l’assegnazione della
casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del
contratto.
Articolo 5 - Base imponibile
1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui
all’articolo 3.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, i seguenti moltiplicatori:
Classificazione
Gruppo
catastale
A
con
esclusione
Coefficiente
della
160
categoria catastale A/10
Categoria catastale A/10
80
Gruppo catastale B
140
Categoria catastale C/1
55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7
160
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5
140
Gruppo
catastale
D
con
esclusione
della
65
categoria catastale D/5
Categoria catastale D/5
80
3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all’art. 13, comma 14ter, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di
accatastamento d’ufficio, l’imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla
base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e
l’applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione
della rendita catastale ovvero della attribuzione d’ufficio, il Comune effettua il conguaglio.
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4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono
iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della
rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell’articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito
decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle
scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i
dati necessari per il calcolo.
5. La base imponibile è ridotta del 50%:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è
accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli
effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, si considera inagibili o
inabitabili i fabbricati che necessita degli interventi edilizi previsti dall’art. 3, comma 1, lettere
c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 380.
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al
1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi
di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la
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quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3, senza
computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il
fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.
Articolo 6 - Determinazione delle aliquote
1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale nei termini e con le modalità
previste dalla legge.
2. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, si intendono prorogate le
aliquote deliberate per l’annualità d’imposta precedente a quella di riferimento.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché il Regolamento dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre dell’anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Articolo 7 - Esenzioni
1. Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità
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montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti:
I.
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
II.
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
III.
i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
IV.
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge
27 maggio 1929, n. 810;
V.
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i
quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
VI.
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i
comuni nei quali si applica l’esenzione di cui al periodo precedente, sulla base
della altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della
redditività dei terreni;
VII.
gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
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VIII.
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell’anno per il
quale sussistono le condizioni ivi prescritte.
Articolo 8 - Riduzione dell’imposta
1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro
6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e
fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e
fino a euro 32.000.
Articolo 9 - Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le
sue pertinenze e per gli immobili assimilati
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
esclusivamente per le unità immobiliari classificate in categoria A/1,A/8 e A/9 del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
2. L’importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita
una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.
3. La detrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche alle unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le
case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari.
4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni
principali di cui all’articolo 3, sempreché appartenenti alle categorie A/1,A/8 e A/9. Ai fini
dell’applicazione dell’assimilazione prevista al comma 8 del predetto articolo 3, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in caso di contitolarità la detrazione è
calcolata in proporzione della quota posseduta, in luogo della quota di destinazione ad
abitazione principale.
Articolo 10 - Periodicità e versamenti
1. L’imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di
possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all’articolo 5, le aliquote come
stabilite all’articolo 6.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle
imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è
effettuato.
3. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno
nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto
per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l’imposta è dovuta dal
soggetto che ha posseduto l’immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
5. L’imposta annua deve essere versata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. ll versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è
eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima
rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle
finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a
effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente. Il versamento dell’imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque,
essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
6. Qualora l’ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o
altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo
giorno successivo non festivo.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il
curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di
trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli
stessi immobili per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale.
8. Il versamento dell’imposta, in deroga a quanto previsto dall’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24
secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, fatta
salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato
all’Agenzia delle Entrate.
9. Il versamento dell’importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di
accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è
fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.
Articolo 11 - Riserva di gettito a favore dello Stato
1. E' riservato allo Stato il gettito dell’imposta, calcolata allo 0,76%, derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
14
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
2. Con riferimento agli immobili di cui al comma 1, il Comune può aumentare l’aliquota
dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali.
Articolo 12 - Dichiarazioni
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l’apposito
modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve
essere presentata la dichiarazione.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell’imposta dovuta.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo
immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’articolo
1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una
autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del
condominio per conto dei condomini.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro il trenta giugno dell’anno successivo
dalla data in cui il possesso di immobili ha avuto inizio e sono intervenute variazioni rilevanti
ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il
curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina,
devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante
l'avvio della procedura.
6. Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile
deve essere indicato l’importo dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno precedente.
La predetta imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini dell’imposta sui
redditi.
7. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione
di successione. Resta fermo l’obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di
successione.
8. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali
si applica il modello unico informatico. Resta fermo l’obbligo della presentazione della
dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non sono rinvenibili nel modello
unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che
non si evince dal predetto modello.
Articolo 13 - Comunicazioni
1. Ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale disposta dai commi da 8 a 10
dell’articolo 3 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il
possesso dei relativi requisiti, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune,
allegando l’eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile
d’ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento
del saldo dell’imposta relativa all’anno di riferimento.
2. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 10, comma 2, del
presente regolamento, il soggetto passivo che esegue il versamento anche per conto dei
contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine previsto per il versamento del saldo
dell’imposta relativa all’anno di riferimento, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha
effettuato il pagamento, gli importi versati per ciascun contitolare nonché gli identificativi
catastali degli immobili a cui si riferisce il versamento.
Articolo 14 - Accertamenti
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali
o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
16
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere
un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e
dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro
cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile
del tributo.
3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti,
indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e
firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli
uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
Articolo 15 - Sanzioni ed interessi
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro
51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa
dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Per l’omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del
30 per cento dell’imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento
operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di
17
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad
Ente diverso da quello competente.
4. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare
dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa
sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e
documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla
richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per
ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento
del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve
avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si
applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per
giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima
misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso
dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Articolo 16 - Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 14 e 15, se non versate entro sessanta
giorni dalla notifica dell’atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un
provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al
momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto impositivo è divenuto definitivo.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Articolo 17 - Rimborsi e compensazioni
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza.
3. E' ammessa la compensazione ai sensi e nei modi previsti dall’art. 16 del
“Regolamento generale delle Entrate del comune di Castellammare di Stabia”.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza
può
essere
utilizzata
in
compensazione
nei
versamenti
successivi,
presentando
dichiarazione analoga nelle modalità e nei termini.
Articolo 18 - Importi minimi
1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l’imposta annua da versare è
inferiore ad euro 5,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l’ufficio dovrebbe
effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento
per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità
d’imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da
ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei
relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00.
Articolo 19 - Funzionario responsabile
1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono
conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Articolo 20 - Contenzioso tributario
1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Articolo 21 - Disposizioni finali
1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del
presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
20
CITTÁ DI
CASTELLAMMARE DI STABIA
IMPOSTA UNICA COMUNALE
Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti ( TARI )
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 16.07.2014
successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 07.08.2014
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
--------------- I N D I C E --------------TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
Oggetto del Regolamento
Gestione e classificazione dei rifiuti
Rifiuti assimilati agli urbani
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Soggetto attivo
........
........
........
........
........
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
3
3
4
4
5
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........
........
........
pag.
pag.
pag.
pag.
7
7
8
9
. . . . . . . . pag.
. . . . . . . . pag.
9
10
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
12
12
12
13
13
14
15
15
15
16
16
. . . . . . . . pag.
17
Art.
23 Riduzioni per le utenze domestiche
24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente
attive
25 Riduzioni per il recupero
. . . . . . . . pag.
. . . . . . . . pag.
17
18
Art.
26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
. . . . . . . . pag.
19
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
6
7
8
9
10
Presupposto per l'applicazione del tributo
Soggetti passivi
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Esclusione dall'obbligo di conferimento
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al
pubblico servizio
11 Superficie degli immobili
TITOLO III – TARIFFE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Costo di gestione
Determinazione della tariffa
Articolazione della tariffa
Periodi di applicazione del tributo
Tariffa per le utenze domestiche
Occupanti le utenze domestiche
Tariffa per le utenze non domestiche
Classificazione delle utenze non domestiche
Scuole statali
Tributo giornaliero
Tributo provinciale
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art.
Art.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
Art.
Art.
27 Agevolazioni
28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni
. . . . . . . . pag.
. . . . . . . . pag.
19
20
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Obbligo di dichiarazione
Contenuto e presentazione della dichiarazione
Poteri del Comune
Accertamento
Sanzioni
Riscossione
Interessi
Rimborsi
Somme di modesto ammontare
Contenzioso
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
21
21
23
23
24
25
25
26
26
26
. . . . . . . . pag.
. . . . . . . . pag.
. . . . . . . . pag.
28
28
28
. . . . . . . . pag.
. . . . . . . . pag.
29
31
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.
Art.
Art.
39 Entrata in vigore ed abrogazioni
40 Clausola di adeguamento
41 Disposizioni transitorie
ALLEGATI
Allegato A
Allegato B
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Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.
Categorie di utenze non domestiche
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la
tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell’art. 1, comma 639 della legge n. 147 del
27/12/2013, una delle due componenti dell’Imposta Unica Comunale riferita ai servizi.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente
regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all’art. 1, comma 668 della
legge n. 147 del 27/12/2013.
3. La Tassa sui rifiuti TARI, è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 in sostituzione dei
precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune ed è a copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune
nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
4. L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi da 641 a 668 della legge n.
147 del 27/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente
operative del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dalle disposizioni dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158.
5. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività
amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità e con le
procedure previste per i singoli procedimenti. Per quanto non previsto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse,
svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni
previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di
civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di
cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti
da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135
c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del
servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A) del presente regolamento,
provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli
insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali,
di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al
netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la
quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi il 75% del
valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1,
punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze,
individuate dall’articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di
carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in
formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del
decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno,
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di
attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione
allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e
potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale
biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono
in pericolo la salute umana.
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque
e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti
di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono
pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio
2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto
regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali
di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal
regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli
animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento
(CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di
risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30
maggio 2008, n. 117.
Art. 5. Soggetto attivo
1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia
esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti
dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo
diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione,
a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso
l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi
circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi,
dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività
commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le
terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o
occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di
passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di
erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione
semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla
produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata
altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o
autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare
a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o
l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Art. 7. Soggetti passivi
1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i
componenti la famiglia anagrafica. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi
sono tenuti in solido all’adempimento del’unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il
tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed
aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
occupanti o detentori, fermirestando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti
derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile
per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo
esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e
sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando
l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi
igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali
termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura
senza lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti
abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio
dell’occupazione;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né
utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree
su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in
via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione
originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di
inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli
atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si
riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di
utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e
alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari,
di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi
internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene
conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente
prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla
normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a
proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella
selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da
certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione,
laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili,
reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani
superiori ai limiti quantitativi individuati all’articolo 3, comma 1.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile
è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le
percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.
Attività
Autocarrozzerie
Lavanderie a secco e tintorie
Autofficine, elettrauto
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% di abbattimento
20%
20%
20%
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TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
Attività
% di abbattimento
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni,
20%
vetrerie
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano
presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione
di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie
e simili)
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori
dentistici, odontotecnici, medici.
Galvanotecnici, smalterie, lavorazione marmi
Macellerie e pescherie
Parrucchieri e barbieri ed estetiste
Produzione di allestimenti od insegne, distributori di
carburante, autolavaggi
20%
20%
50%
20%
20%
20%
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua
classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le
superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti
prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla
normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento i
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
Art. 11. Superficie degli immobili
1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali
e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali
relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e
la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all’articolo 14, comma 9
del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge
22/12/2011, n. 214, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per
cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e
nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella
calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza
minima pari o inferiore a m. 1,50
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale
è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25
mq per colonnina di erogazione.
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TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
TITOLO III – TARIFFE
Art. 12. Costo di gestione
1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi
e dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno
due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal
Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del
servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente
verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non
oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale
sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi
imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a
consuntivo inferiore al gettito preventiva
Art. 13. Determinazione della tariffa
1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle
disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del
Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione
relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di
riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata
per l’anno precedente.
Art. 14. Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai
relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di
smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche
e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non
domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di
cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158.
4. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche,
prevista dall’art.1, comma 658, della legge 147/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 4 Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della parte
variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari
all’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente,
con un minimo del 1% e un massimo del 3%;
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale
sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la
detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione,
purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia
cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione
la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle
destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa
producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo
principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a
condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo
articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa
saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla
superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di
superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1,
Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da
privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono
comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare
anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le
colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero
e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero,
centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona
assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che
l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi
dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi
dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli
occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di n. 3 unità.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato
superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di
utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non
domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti
sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è
fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione
dell’invito di pagamento , con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente
intervenute.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al
punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando
alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività
svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di
cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate
nell’allegato B) al presente regolamento.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B) viene
di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO
adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta
salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di
attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della
connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo
compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso
alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente, di estensione
non inferiore a 50 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività
economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista
per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per
l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale
o da altri elementi.
Art. 20. Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali
(scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
conservatori di musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del Decreto Legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo
che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
Art. 21. Tributo giornaliero
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno
solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel
presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili
per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di
spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11
del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della
stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le
riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione
del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di
cui all’articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del tributo annuale.
22. Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti
a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al
tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull'importo del tributo comunale.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche
per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non
residenti: riduzione del 10%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 25%;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all'anno, all'estero: riduzione del 25%;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza
delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di
presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i
residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% unicamente
sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31
ottobre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il
compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla
documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. La riduzione prevista dal
presente comma è a valere dall’anno successivo all’approvazione del presente
regolamento.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25 % ai
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da
licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo, per quanto compatibile, e il quarto comma dell’articolo 23.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
4. Le unità immobiliari adibite ad uso commerciale prive di stigliature e sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, sono equiparate, al fine
dell’applicazione delle tariffe, ai box e cantinole delle utenze domestiche.
Art. 25. Riduzioni per il recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a
ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della tariffa dovuta dall’utenza, è
pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli
imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 40% del costo unitario Cu di cui
al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di
rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito
modulo completo della prescritta documentazione, consegnando il tutto nei termini previsti
dal successivo comma. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima
scadenza utile.
5. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, a
consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la
riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
1. autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e
modalità di recupero;
2. copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal
sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a recupero del rifiuto assimilato
tramite soggetti terzi;
3. documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di
accompagnamento e fatture);
4. copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio
al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di
spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo
relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
7. L’ammontare della copertura per le riduzioni relative al recupero, previste dal presente
articolo, è determinata annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe e qualora
essa non sia capiente, l’ammontare delle riduzioni sono proporzionalmente ridotte.
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le
utenze poste fuori dal perimetro di raccolta svolta con frequenza ordinaria.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze
non domestiche. Detta riduzione non si applica alle utenze non domestiche che sono
tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso l’isola ecologica comunale.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento
del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 27. Agevolazioni per nuclei familiari disagiati.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la TARI, per la sola
parte variabile, limitatamente alle utenze domestiche ed all’unità immobiliare destinata a
“civile abitazione”, con esclusione delle pertinenze, nella quale il soggetto passivo, in uno
al proprio nucleo familiare, è residente secondo le risultanze anagrafiche, è ridotta nel
modo seguente:
- per un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro
6.800,00=
a) per nuclei familiari di 1 componente
– riduzione del 10%
b) per nuclei familiari di 2 componenti
– riduzione del 25%
c) per nuclei familiari di 3 componenti
– riduzione del 35%;
d) per nuclei familiari di 4 componenti
– riduzione del 45%;
e) per nuclei familiari di 5 componenti
– riduzione del 55%;
f) per nuclei familiari di 6 e più componenti – riduzione del 65%.
- per un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore ad euro
6.800,00= e fino ad euro 12.500,00=
a) per nuclei familiari di 1 componente
– riduzione del 5%
b) per nuclei familiari di 2 componenti
– riduzione del 15%
c) per nuclei familiari di 3 componenti
– riduzione del 20%;
d) per nuclei familiari di 4 componenti
– riduzione del 25%;
e) per nuclei familiari di 5 componenti
– riduzione del 30%;
f) per nuclei familiari di 6 e più componenti – riduzione del 40%.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
Si precisa che per la determinazione degli occupanti le utenze domestiche si fa riferimento
al disposto dell’art. 17 del presente regolamento.
2. L’agevolazione deve essere richiesta annualmente, a pena di decadenza, a decorrere
dal primo marzo ed entro e non oltre il 30 giugno dell’anno di riferimento del tributo,
utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Servizio Fiscalità Locale e corredata
della copia integrale del modello ISEE afferente i redditi relativi all’anno d’imposta
precedente a quello della tassa per i rifiuti per cui si richiede l’agevolazione e della copia di
un valido documento di riconoscimento del richiedente. Per l’anno del tributo 2014, in fase
di prima applicazione del presente regolamento, i termini per la presentazione della
richiesta di agevolazione sono precisati nell’atto di approvazione delle tariffe.
3. Il Servizio Fiscalità Locale redige la graduatoria degli aventi diritto all’agevolazione, con
l’indicazione dell’importo a ciascuno spettante entro il 30 settembre. L’ agevolazione
opera di regola mediante predisposizione di apposito discarico amministrativo
sull’ammontare della TARI dovuta per l’anno di riferimento.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo
all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione.
5. In caso di insufficienza delle autorizzazioni di spesa per l’erogazione dell’ agevolazione
a tutti i richiedenti aventi diritto, il contributo a ciascuno spettante è ridotto in proporzione al
coefficiente determinato dal rapporto tra la somma stanziata in bilancio e il totale delle
agevolazioni spettanti prima della riduzione.
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
considerate
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 29. Obbligo di dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per
l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o
riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la
famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di
residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che
in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei
servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione
deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo
di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli
altri.
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al
verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi
gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso
contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al
primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la
dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. Ai
fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate od accertate
ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere
sull’applicazione del tributo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche
deve contenere:
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza,
codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati
anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero
dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la
variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non
domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o
istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale,
partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici,
residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle
aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la
variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici
comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o
inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far
pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con
le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la
sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze,
autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione
nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la
dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le
modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una
minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di
rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 31. Poteri del Comune
1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione
delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella
pari all’ 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
Art. 32. Accertamento
1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al
soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a
pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio
o in rettifica.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme
dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese
di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene
l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con
aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli
interessi applicabili, siano superiori a € 3.000,00= il contribuente può richiedere, non oltre
il termine di versamento, una rateazione sino a quattro rate trimestrali, oltre agli interessi di
cui all’articolo 35. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici
giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità
successive all’intervenuta definitività.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 33. Sanzioni
1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione del tributo e quelle del presente
Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 1 commi da 695 a 698 della
legge 147 del 27/12/2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
- In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla
dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i
versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al
primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo
13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente
ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno
solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50
euro.
- In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta
al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo
31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la
sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di
cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un
terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza
del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
4. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni
amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
5. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto,
se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l’anno
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del
minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
Art. 34. Riscossione
1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo
mediante l’emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo
dovuto.
2. In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante
modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite
bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito
del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in
quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di
pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di
pagamento, il Servizio Fiscalità locale procede ad emettere atto formale di richiesta di
pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla
scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
5. L’atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per
l’eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza
che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo
esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale
richiesta di pagamento, il Servizio Fiscalità locale procede, nei termini di legge,
all’emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale
versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi
dovuti.
7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di
irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata
mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale
ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
Art. 35. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente
tasso legale incrementato di due punti percentuali.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno
in cui sono divenuti esigibili
Art. 36. Sgravio o rimborso del tributo
1. Lo sgravio od il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal
Servizio Fiscalità locale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o
dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi
dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto
dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento
di sgravio da adottarsi da parte del Servizio Fiscalità locale.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a
quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di
annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune
con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione
tributaria, il Servizio Fiscalità locale dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal
precedente art. 35 del presente Regolamento, a decorrere dalla data di presentazione
dell’istanza.
Art. 37. Somme di modesto ammontare
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di
sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30,
con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo
tributo.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si
procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5,00= euro per
anno d’imposta.
Art. 38. Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il
provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o
agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto
dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo
19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di
riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche
norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3
possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo
specifico regolamento in materia.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Considerato che l’art. 1, comma 704, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. ha abrogato
l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 , a patire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le
norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
Art. 40. Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa
nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere
fatti al testo vigente delle norme stesse.
Art. 41. Disposizioni transitorie
1. Il Comune o la Provincia di Napoli ciascuno per le competenti annualità del tributo
continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità
della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e della tassa sui
rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti
forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal
presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della
determinazione di quanto dovuto.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le
seguenti sostanze:
rifiuti di carta, cartone e similari;
rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
imballaggi primari
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè
raccolti in forma differenziata;
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette,
pallets;
accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata,
fogli di plastica metallizzati e simili;
frammenti e manufatti di vimini e sughero,
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e simil - pelle;
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali
materiali , come camere d'aria e copertoni;
resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti
composti da tali materiali;
imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e
sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
nastri abrasivi;
cavi e materiale elettrico in genere;
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali
scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di
alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla
lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da
lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde
ornamentale;
residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
accessori per l’informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003,
n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono
attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di
ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
rifiuti ingombranti
spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
indumenti e lenzuola monouso;
gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
pannolini pediatrici e i pannoloni,
contenitori e sacche delle urine;
rifiuti verdi.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche.
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro,
elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
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CITTÁ DI
CASTELLAMMARE DI STABIA
IMPOSTA UNICA COMUNALE
Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi
Indivisibili ( TASI )
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 16.07.2014
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
INDICE
TITOLO I ..............................................................................................................................................................
DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................................................................
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO .................................................................................................. 3
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASI ........................................................................................................................ 3
ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI .................................................................................................. 3
ART. 4 – BASE IMPONIBILE DELLA TASI ................................................................................................................. 4
ART. 5 – ALIQUOTE DELLA TASI ........................................................................................................................... 4
ART. 6 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO ............................................................................................................. 5
ART. 7 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO ........................................................................................................... 5
ART. 8 – DECORRENZA DELLA TASI...................................................................................................................... 5
ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE ............................................................... 6
TITOLO II .............................................................................................................................................................
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI .......................................................................................................................
ART. 10 – ESENZIONI ........................................................................................................................................... 7
ART. 11 – RIDUZIONI ............................................................................................................................................ 7
TITOLO III ............................................................................................................................................................
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI .........................................
ART. 12 – DICHIARAZIONE .................................................................................................................................... 9
ART. 13 – RISCOSSIONE DELLA TASI .................................................................................................................. 10
ART. 14 – MODALITÀ DI VERSAMENTO ................................................................................................................. 11
ART. 15 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.............................................................................................................. 12
ART. 16 – ACCERTAMENTO ................................................................................................................................ 12
ART. 17 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RIMBORSI.................................................................................................... 13
ART. 18 – RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE ...................................... 13
TITOLO IV ...........................................................................................................................................................
DISPOSIZIONI FINALI ........................................................................................................................................
ART. 19 – NORMATIVA DI RINVIO ......................................................................................................................... 14
ART. 20 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO ........................................................................................................... 14
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997, l’istituzione e
l’applicazione, nel Comune di Castellammare di Stabia del Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle
due componenti dell’Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di
riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L.
212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, ed il vigente Statuto
comunale.
Art. 2 – Istituzione della TASI
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai
servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e
dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall’art. 1, commi 669 –
700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative
dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative
norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività
amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia
e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola
l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’ Agenzia del territorio.
3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare alla stessa Agenzia
del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente
recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento.
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TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Art. 4 – Base imponibile della TASI
1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da
individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i
terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti in Catasto, ovvero che siano iscritti in Catasto senza
attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non
conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per
l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a
dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso in
Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal
contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva
consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad
accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle
sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
Art. 5 – Aliquote della TASI
1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, che il Comune può aumentare fino al
2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobili.
2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti
stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto
di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
3 Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare
le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili.
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Art. 6 – Soggetto attivo del tributo
1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste,
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
Art. 7 – Soggetto passivo del tributo
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari
assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti
in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nell’ipotesi di omesso
parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell’immobile, il relativo
avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria
quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via
solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico
dell’occupante è definita dall’organo competente nell’ambito della deliberazione di
approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare. All’unità immobiliare utilizzata come abitazione
principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare non si
applica l’eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data
della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data
di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello
stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e
le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.
Art. 8 – Decorrenza della TASI
1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto il possesso.
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2. Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in cui
ha avuto inizio l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al
giorno di cessazione dell’occupazione, purché opportunamente e tempestivamente
dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa
vigente o dal presente Regolamento.
Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune
1. Con deliberazione dell’organo competente saranno determinati annualmente, in
maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno
indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell’ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i
costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della
quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale
differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di
immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.
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TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 10 – Esenzioni
1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta
municipale propria (IMU) dall’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito
richiamati:
-
-
-
-
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra
detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre
1973 n. 601 e successive modificazioni;
i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27
maggio 1929 n. 810;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i
quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con
modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L.
20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.
Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati
da terzi soggetti, questi ultimi, sono tenuti al versamento a favore del Comune della
quota della TASI di competenza dell’occupante.
Art. 11 – Riduzioni
1. Nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l’organo
competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità
applicative, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
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c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere
rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall’ISEE da produrre
al Comune ai fini dell’agevolazione.
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TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E
RIMBORSI
Art. 12 – Dichiarazione
1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio
comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime
disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto
anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la
dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono
intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella
dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il
numero dell’interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in
cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere
presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a
presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità
immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ I.C.I. e dell’ IMU, in quanto
compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell’applicazione della TARSU, della TARES ovvero della
TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini
dell’applicazione della quota d’imposta dovuta dall’occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in
relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero
che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Agenzia del territorio,
ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.
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9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte
le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti
che siano divenute non più imponibili ai fini dell’ IMU, in quanto destinate ad abitazione
principale ed a relative pertinenze, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui
il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di
dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del
Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal
presente comma comporta l’applicazione della sanzione per violazione di norma
regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell’importo massimo previsto
dalla stessa disposizione.
10.In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini della
applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a
prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la
variazione o la cessazione.
Art. 13 – Riscossione della TASI
1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante
autoliquidazione da parte del contribuente.
2. In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante
modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite
apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui
all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
3. Gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l’IMU. È consentito il
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. ln mancanza dell’adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune con
apposito atto, da pubblicarsi entro il 31 maggio 2014 nella specifica sezione del portale
del federalismo fiscale, effettuando l’invio entro il 23 maggio dello stesso anno, per il
primo anno di applicazione della TASI:
- per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata è
eseguito sulla base dell’aliquota minima di legge, ed il versamento della seconda rata è
eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e
delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è
tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente.
- per gli immobili adibiti ad abitazione principale il pagamento della TASI è effettuato in
un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, sulla base degli atti pubblicati nel
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sito del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno
di imposta.
5. L’importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 2,00, da intendersi come tributo
complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell’immobile che
dall’eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante. In presenza di
una pluralità di possessori, non tenuti al versamento della TASI in quanto l’importo
dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo, se l’ammontare relativo alla prima
rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato
cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
Art. 14 – Modalità di versamento
1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o
titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione
che:
l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del
pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui
all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
-
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei
confronti degli altri soggetti passivi.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di
sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la
sua quota di possesso.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso
può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella
determinazione dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione
per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei
confronti del soggetto passivo deceduto.
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Art. 15 – Funzionario responsabile
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato
nel funzionario responsabile per l’applicazione dell’IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i
provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.
Art. 16 – Accertamento
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in
rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di
accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a
norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si
applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento
devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività di
accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o
trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente
può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei
confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o
trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei
sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione
incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa
tra € 100,00 ed € 500,00.
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TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi
1. L’Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria
deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte
dell’Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo
mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta
all’evasione proponendo all’Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso
a titolo di TASI per l’anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la
quota versata dall’occupante.
Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di
accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi
ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata,
da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910
ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in
quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei
casi di persistenza dell’inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune
non ritenga opportuno procedere in proprio con l’esecuzione forzata, ovvero di
impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell’ingiunzione fiscale, la
possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo
affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all’agente per la riscossione,
secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal
D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei
Comuni.
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TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 – Normativa di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni
di cui alla L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all’art. 13 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove
direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del
presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 20 – Efficacia del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3,
comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal
Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione
contenuta nell’art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27,
comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.
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CITTÁ DI - Città di Castellammare di Stabia