Le prestazioni previdenziali in
Svizzera e Italia
A cura di: Francesco Onorato
La previdenza per la vecchiaia, superstiti e invalidità, si basa su il
CONCETTO
DEI
TRE
PILASTRI
inserito nel 1972 nella Costituzione federale
OBBLIGO ASSICURATIVO
Tutte le persone domiciliate in Svizzera
sono assicurate secondo la legge AVS-AI in
quanto
TUTTI HANNO L’OBBLIGO
di pagare i contributi previdenziali
indipendentemente se esercitano o meno
un’attività lucrativa
INIZIO OBBLIGO CONTRIBUTIVO
Le persone che esercitano un’attività
lucrativa iniziano a pagare contributi dal 1°
gennaio dell’anno successivo al compimento
dei 17 anni.
Le persone che non esercitano attività
lucrativa iniziano a pagare i contributi dal 1°
gennaio dell’anno successivo al compimento
dei 20 anni.
CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI
AVS
8,4%
AI
1,4%
IPG
0,3%
Totale
10,1%
I datori di lavoro deducono la metà del totale (5,05%) dalla
paga dei lavoratori e la versano alla cassa di compensazione
unitamente alla propria quota (5,05%).
Al totale va aggiunta la quota per l’assicurazione contro la
disoccupazione (2%) ripartita in due parti uguali.
CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI
AVS
7,8%
AI
1,4%
IPG
0,3%
Totale
9,5%
Gli indipendenti non sono assicurati contro la
disoccupazione né obbligatoriamente contro gli
infortuni. Inoltre non sono soggetti al regime
obbligatorio della previdenza professionale.
FINE OBBLIGO CONTRIBUTIVO
Le persone che non esercitano un’attività
lucrativa cessano di pagare i contributi al
raggiungimento dell’età pensionabile
regolare di vecchiaia
Le persone che esercitano un‘attività
lucrativa cessano di pagare i contributi al
termine della loro attività lavorativa
COPERTURA CONTRIBUTIVA
La mancanza di anni di contribuzione provoca
una riduzione della rendita.
IMPORTANTE!
Gli assicurati senza attività lucrativa devono
annunciarsi di propria iniziativa alla cassa di
compensazione del cantone di domicilio o
all’agenzia comunale AVS per il pagamento.
COPERTURA CONTRIBUTIVA
ATTENZIONE!
È compito degli assicurati preoccuparsi del
proprio obbligo contributivo nonché
verificare periodicamente la propria
posizione.
ECCEZIONI PER LE PERSONE SPOSATE
Le persone sposate senza attività lucrativa non sono tenute
al pagamento personale di contributi, e restano assicurate
secondo la legge se il coniuge esercita un’attività lucrativa e
versa contributi pari ad almeno 850 franchi in un anno (che è
il doppio del contributo minimo)
In pratica deve avere un guadagno annuo di almeno
Fr. 8500.00 se lavoratore dipendente e, se
autonomo, almeno Fr. 17000.00 in un anno.
Prestazioni dell’assicurazione
invalidità (AI)
Obiettivi dell’assicurazione
invalidità
Le prestazioni si prefiggono di:
• prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante
provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e
appropriati,
• compensare le conseguenze economiche permanenti
dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del
fabbisogno vitale
• aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita
autonoma e responsabile.
Sulla base del principio
„l’integrazione viene prima della rendita“
l’AI prevede due categorie di prestazioni
1) Misure di integrazione
2) Prestazioni in denaro
a)
Rendite
b)
Indennità giornaliere
MISURE DI INTEGRAZIONE AI
• Provvedimenti sanitari
• Istruzione scolastica
• Provvedimenti professionali
• Mezzi ausiliari
DIRITTO ALLA RENDITA AI
• Nasce con una incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40%
(variante 1)
• Oppure, dopo essere stato per un anno,
senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro almeno il 40% in media
(variante 2)
GRADO DI INVALIDITÀ
Differenza in % fra il reddito potenziale senza il
danno alla salute (1) e il reddito che può essere
ottenuto con il danno alla salute (2)
(Reddito 1: Fr. 70‘000.00) - (Reddito 2: Fr. 40‘000.00)
= Fr. 30‘000.00
(100 x 40‘000) : 70‘000 = 57%
Prestazioni dell’ assicurazione
vecchiaia (AVS)
Rendite di vecchiaia
Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che
hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento.
Gli uomini raggiungono l’età ordinaria di pensionamento a 65
anni. Quella delle donne delle classi d’età 1942 e successive
è fissata a 64 anni.
Rendite di vecchiaia
Una persona ha diritto a una rendita di vecchiaia quando si
è in presenza di almeno un anno intero di contribuzione:
• la persona assicurata ha versato contributi durante
complessivamente un anno, oppure
• il coniuge esercitante un’attività lucrativa di una persona
assicurata ha versato il doppio del contributo minimo
almeno durante un anno, oppure
• si possono conteggiare accrediti per compiti educativi o
assistenziali.
Inizio e fine del diritto
Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del
mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l’età
ordinaria di pensionamento.
Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del
mese in cui decede l’avente diritto.
Età pensionabile uomini
• 65 anni
età regolare
• 64 anni
anticipata di un anno
ridotta del 6,8%
• 63 anni
anticipata di due anni
ridotta del 13,6%
Età pensionabile donne
Classe 1942 – 1947
Età regolare:
64 anni
anticipata di un anno: 63
anni
ridotta del 3,4%
anticipata di due anni: 62
ridotta del 6,8%
anni
Età pensionabile donne
Classe 1948 in poi
Età regolare:
64 anni
anticipata di un anno: 63
anni
ridotta del 6,8%
anticipata di due anni: 62
ridotta del 13,6%
anni
Pensionamento posticipato
un anno
due anni
tre anni
+ 5,2%
+ 10,8%
+ 17,1%
quattro anni
cinque anni
+ 24,0%
+ 31,5%
DETERMINANTE PER IL
CALCOLO DELLA RENDITA
1. Periodo assicurativo attraverso il quale si
determina la:
SCALA DI RENDITA
2. Salario percepito, eventuali accrediti per
compiti educativi e/o assistenziali
attraverso i quali si determina il:
REDDITO ANNUO MEDIO
Scale di rendita e Reddito annuo medio
Le persone aventi diritto a prestazioni ricevono una rendita
completa (scala delle rendite 44), quando l’interessato fa
valere un periodo assicurativo completo:
ovvero dal primo gennaio dell’anno del compimento dei 21 anni fino al
al 31 dicembre dell’anno precedente l‘evento assicurato
Si applica la scala parziale da 1 a 43 quando l’interessato fa
valere un periodo assicurativo non completo
Scale di rendita e Reddito annuo medio
Le scale di rendita sono 44
Ogni scala presenta un importo minimo e massimo sulla base
del REDDITO ANNUO MEDIO determinato:
ovvero dalla somma dei salari e degli accrediti realizzati durante il
periodo assicurativo, che rivalutata da un coefficiente, viene divisa
per gli anni di assicurazione fatti valere
Accredito per compiti educativi
Computato ad assicurati per gli anni durante i quali hanno
avuto figli e fino al compimento dei 16 anni
L‘accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita
annua minima al momento della decorrenza della rendita:
dal 2005: Fr. 38’700.00
Alle persone sposate è ripartito al 50% fra i due coniugi a
condizione che entrambi erano assicurati in Svizzera
ATTENZIONE!
Nono sono accordati accrediti cumulativi
Accredito per compiti assistenziali
Computato ad assicurati che si occupano di familiari titolari
di un assegno AVS o AI per grandi invalidi e che vivono nella
stessa economia domestica
L‘accredito corrisponde al triplo dell‘importo della rendita
annua minima al momento della decorrenza della rendita:
dal 2005: Fr. 38’7000.00
Alle persone sposate è ripartito al 50% fra i due coniugi a
condizione che entrambi erano assicurati in Svizzera
ATTENZIONE!
Il riconoscimento del diritto deve essere annunciato ogni
anno alla competente cassa di compensazione cantonale
CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA
Uomo nato
Diritto alla rendita regolare
Inizio periodo lavorativo
Cessazione attività lavorativa
01.03.1941
01.04.2006
01.06.1959
31.03.2006
DETERMINAZIONE SCALA DI RENDITA
Periodo assicurativo utile:
dal 01.01.1961 al 31.12.2005
(44 anni)
Scala: 44 (periodo assicurativo completo)
CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA
DETERMINAZIONE REDDITO ANNUO MEDIO
Salari percepiti dal 01.01.1961
Fr. 1’700’000.00
al 31.12.2005
Fr. 1’700’000.00 x fattore di rivalutazione (1,458)
= Fr. 2’478’600.00
Fr. 2’478’600.00 : 44 anni = Fr. 56’331.81 (56’760.00)
Rendita mensile spettante
Fr. 1’875.00
CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA
ACCREDITO PER COMPITI EDUCATIVI
figli
MARIO
LUISA
ENZO
anno di nascita
1962
1963
1968
compimento 16 anni
1978
1979
1984
Ad ognuno dei genitori, se residenti in Svizzera, viene
computato il 50% di 22 anni di accrediti
dal 1962
al 1984
(primo anno di nascita del primo figlio)
(compimento 16 anni del terzo figlio)
(Fr. 37’980.00 x 11 anni) : 44 anni
= Fr. 9’495.00
(periodo assicurativo)
CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA
Reddito annuo medio salari
=
Fr. 56’331.81
Accredito compiti educativi
=
Fr.
Totale reddito annuo medio
=
Fr. 65’826.81
9’495.00
(67’080.00)
Rendita mensile spettante
Fr. 2’012.00
Rendita per le persone sposate
Marito e moglie ricevono ognuno una propria rendita
Calcolata sulla base dei rispettivi periodi assicurativi e rispettivi
redditi conseguiti ma applicando lo “SPLITTING”
ovvero, i redditi conseguiti da ognuno di loro durante gli anni di
matrimonio saranno sommati e suddivisi al 50%. Il risultato va
sommato ai redditi conseguiti prima del matrimonio e, in caso di
divorzio, a quelli successivi allo scioglimento
Lo “SPLITTING” si effettua solo quando entrambi i coniugi
maturano il diritto ad una propria rendita
RENDITA PER MARITO E MOGLIE
Salari prima del
matrimonio
MARITO
MOGLIE
Sul proprio conto
individuale
Sul proprio conto
individuale
Somma dei salari e ripartizione al
Salari durante anni
del matrimonio
50% sul conto individuale di ognuno
Salari dopo del
matrimonio
Sul proprio conto
Individuale
Sul proprio conto
individuale
La somma delle due rendite individuali non può superare un
determinato limite: 150% dell’importo massimo della scala di
rendita comune applicata.
Nella scala 44 = Fr. 3’165.00
LA PENSIONE
IN ITALIA
LA PENSIONE DI VECCHIAIA
CHE COS’È
•
•
•
•
È una pensione che si ottiene quando si verificano tre
condizioni essenziali:
età
contribuzione minima
cessazione del rapporto di lavoro
I primi due variano a seconda che il sistema di calcolo sia
retributivo o contributivo. Il terzo requisito non è richiesto
per i lavoratori autonomi, che possono chiedere la pensione
e continuare la loro attività.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA
ETÀ
Si va in pensione a:
• 65 anni per gli uomini
• 60 per le donne
I lavoratori dipendenti invalidi all’80% o non vedenti possono andare
in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e 55 se donne (in taluni
casi i lavoratori non vedenti anche ad età inferiori).
• Le donne possono rinviare il pensionamento sino al compimento del
65° anno di età ottenendo, per ogni anno lavorato, un aumento della
percentuale di rendimento della pensione pari a mezzo punto.
L’aumento è attribuibile sino al raggiungimento dei 40 anni di
contributi.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA
CONTRIBUTI
•
Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione
comunque accreditata (da attività lavorativa, da
riscatto, figurativa ecc.). Bastano 15 anni di
contributi per coloro che al 31 dicembre 1992:
• avevano già raggiunto i 15 anni di contributi
• avevano già compiuto l’età pensionabile prevista
all’epoca (55 anni per le donne e 60 per gli
uomini)
• erano stati autorizzati ai versamenti volontari
LA PENSIONE DI VECCHIAIA
REQUISITI
• Almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini,
con almeno 5 anni di contribuzione effettiva dal 1° gennaio
1996.
• In alternativa, sono richiesti almeno 35 anni di anzianità
contributiva e l’età anagrafica prevista per la pensione di
anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva,
a prescindere dall’età anagrafica. Nel computo dei 35 o 40
anni non rientrano i versamenti a titolo di prosecuzione
volontaria.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA
•
LA DECORRENZA
La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle
finestre anche per la pensione di vecchiaia (salvo per coloro che ne hanno
maturato i requisiti entro il 31/12/2007), per cui dal 2008 si potrà andare in
pensione di vecchiaia secondo il seguente schema:
LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
CHE COS’È
Si può ottenere prima di aver compiuto l'età
prevista per la pensione di vecchiaia.
La legge 247 del 2007 di riforma delle pensioni ha
stabilito un aumento progressivo del requisito
anagrafico rispetto alla normativa precedente. La
nuova disciplina non trova applicazione nei
confronti dei lavoratori che hanno maturato il
diritto a pensione entro il 31/12/2007.
LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
I REQUISITI
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009
• I lavoratori dipendenti possono accedere alla
pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età;
• I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e
coltivatori diretti) possono accedere alla pensione
con 35 anni di contributi e 59 anni di età.
LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
Dal 1° luglio 2009 in poi
Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto “sistema delle quote”, in base
al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data
dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi),
secondo il seguente schema:
PER FAR SCATTARE LA
TOTALIZZAZIONE FIGURATIVA
OCCORRE AVERE IN ITALIA
dal
01.06.2002
fino al
31.05.2002
Regolamento UE
Un anno
Convenzione italo-svizzera
Una settimana
COME SI È ASSICURATI IN ITALIA
• Attraverso un periodo di lavoro regolarizzato
• Attraverso il periodo di servizio militare
• Attraverso il versamento di contributi volontari
 Attraverso il riscatto di contributi omessi o di
periodi di lavoro all’estero in Paesi non
convenzionati con l’Italia o, se convenzionati,
non sottoposti ad obbligo assicurativo.
CALCOLO DELLA PENSIONE ITALIANA
IN REGIME INTERNAZIONALE
Viene preso in considerazione il periodo
italiano e quello estero ma l’importo è
proporzionato al solo periodo italiano.
Quindi un importo spesso irrisorio.
TRATTAMENTO MINIMO
PENSIONE INPS
Decorrenza
Importo mensile
01.01.2009
458,20
REGOLAMENTO UE
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO
MINIMO SULLA PENSIONE
IN REGIME INTERNAZIONALE
Requisiti necessari

Rientro definitivo in Italia

Non titolare di rendita estera

Non superare limite reddituale

Almeno un anno di assicurazione in Italia
REDDITO PERSONALE
ANNO
2009
Diritto
integrazione
intera
5.956,60
Diritto integrazione
ridotta
da
a
5.956,61
11.913,20
Nessun
diritto
11.913,21
REDDITO MARITO E MOGLIE
ANNO
2009
Diritto
integrazion
e intera
17.869,80
Diritto integrazione
ridotta
da
17.869,81
Nessun
diritto
a
23.826,40 23.826,41
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previdenza - Circolo Svizzero della Riviera di Ponente