COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
ENTE GESTORE :
VOLTURNO MULTIUTILITY S.P.A.
Castel Volturno, settembre 2002
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COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
PROVINCIA DI CASERTA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA
POTABILE SVOLTO DALLA VOLTURNO MULTIUTILITY S.P.A.
- INDICE TITOLO I° - NORME GENERALI
art. 1 norme applicabili per la fornitura dell'acqua - ente gestore
art. 2 proprietà delle reti idriche e gestione
art. 3 sistema di fornitura dell'acqua
art. 4 tipologia della fornitura
art. 5 durata dei contratti di fornitura - modalità per il recesso
art. 6 divieto di rivendita dell'acqua
art. 7 prelievi abusivi..
art. 8 interruzione del servizio
art. 9 variazioni di regolamento
TITOLO II° - MODALITA' DI PRESTAZIONE DELLA FORNITU RA
art. 10 titolo per la fornitura - unicità del contatore
art. 11 domanda di fornitura
art. 12 diritto di rifiuto o revoca della fornitura
art. 13 modalità e oneri di allacciamento - accettazione regolamento
art. 14 cessazione della fornitura
art. 15 variazione della titolarità dell'utenza
art. 16 risoluzione di diritto del contratto di fornitura
art. 17 morte dell'utente
art. 18 fallimento dell'utente
art. 19 utilizzo dell'acqua per fini diversi
art. 20 anticipo sui consumi
art. 21 misurazione dei consumi
art. 22 tariffe
art. 23 modalità di pagamento
art. 24 Carta dei Servizi. Reclami.
art. 25 atti dipendenti dal mancato pagamento e sospensione del servizio
art. 26 trattamento dei dati personali dell'utente
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TITOLO III° - DISPOSIZIONI TECNICHE
art. 27 presa e relative norme di esecuzione
art. 28 proprietà delle condotte e delle prese
art. 29 realizzazione di presa nella proprietà privata
art. 30 edifici di pregio
art. 31 manutenzione delle condutture e delle prese e responsabilità in merito al loro uso
art. 32 modifica delle prese ..
art. 33 apparecchi di misura: tipo e localizzazione
art. 34 manutenzione degli apparecchi di misura - guasti: responsabilità
art. 35 sostituzione e verifica degli apparecchi di misura
art. 36 verbale dell'installazione degli apparecchi di misura
art. 37 perdite dell'impianto e responsabilità
art. 38 bocche antincendio private
art. 39 tariffe per bocche da incendio private ..
art. 40 vigilanza degli impianti - rilievo di irregolarità
art. 41 esecuzione degli impianti interni
art. 42 impianti di sopraelevazione all'interno degli edifici
art. 43 prese elettriche di terra.
art. 44 entrata in vigore.
ALLEGATI AL REGOLAMENTO :
Allegato A) : Oneri per le prestazioni di servizio;
Allegato B) : Tariffe per la fornitura idrica.
Allegato C) : Contratto di fornitura idrica.
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TITOLO I° - NORME GENERALI
ART. 1 - NORME APPLICABILI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA.
La fornitura di acqua nel territorio del Comune di Castel Volturno è regolata dalle norme e
disposizioni del presente Regolamento, nonché dalle disposizioni emanate dagli organi
pubblici competenti e dalle condizioni convenute nel contratto di fornitura all’utenza.
ART. 2 – PROPRIETA’ DELLE RETI IDRICHE E GESTIONE.
Il Comune di Castel Volturno è il titolare delle reti idriche pubbliche.
La gestione degli acquedotti comunali è affidata alla Volturno Multiutility S.p.A., di seguito
denominata "Gestore", in base al contratto di servizio in essere.
Il Gestore è mandatario dell'Amministrazione Comunale di Castel Volturno, di seguito
denominata "Amministrazione" nei confronti degli utenti, per tutto ciò che concerne il
servizio di distribuzione dell'acqua potabile, ivi inclusa la fatturazione e la riscossione degli
importi relativi ai consumi.
Il gestore somministra acqua potabile nel territorio del Comune di Castel Volturno, nei
limiti della disponibilità assicurata dai fornitori e compatibilmente con la possibilità di
derivazione dalle reti di distribuzione in esercizio, con regolari contratti di
somministrazione alle condizioni del presente regolamento.
ART. 3 - SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA.
La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero misurato da opportuno contatore per
la rilevazione dei consumi ubicato all’ingresso della proprietà, al di fuori di questa in modo
che sia sempre possibile la lettura, il distacco e tutte le altre operazioni ritenute necessarie
dal Gestore per il regolare esercizio della rete idrica.
ART. 4 - TIPOLOGIA DELLA FORNITURA.
Le forniture si distinguono in:
a) forniture per uso pubblico, comprendenti quelle per edifici municipali, scuole, immobili
adibiti a sedi di amministrazioni ed Enti che gravino esclusivamente sul bilancio del
Comune, pubblici servizi gestiti dal Comune, innaffiamenti stradali, giardini, fontanelle,
fontane, bagni e lavatoi comunali, idranti stradali cacciate per lavaggio fognature, ecc.;
b) forniture per uso privato, comprendenti quelle per uso domestico, per bocche da
incendio private, per usi industriali, commerciali, per uso irriguo, per uso allevamento del
bestiame e per usi diversi.
Le forniture vengono regolate dalle presenti norme e dal contratto di utenza; eventuali
condizioni particolari e speciali - se del caso - fissate nei relativi contratti.
ART. 5 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA - MODALITA' PER IL RECESSO.
I contratti possono decorrere da qualunque giorno dell'anno ed hanno termine alla fine
dell'anno solare. Alla scadenza, il contratto si intenderà tacitamente prorogato per l'intero
anno successivo e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da parte
dell'utente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 14.
Tutte le spese di bollo, di registrazione e gli altri oneri previsti ai sensi del presente
Regolamento restano a carico dell'utente.
ART. 6 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA.
L'acqua deve essere utilizzata esclusivamente per l'unità immobiliare per la quale la
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fornitura è stata concessa. L’acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli
previsti dal contratto, né può essere ceduta a terzi.
E’ fatto divieto assoluto per l'utente di rivendita dell'acqua.
ART. 7 - PRELIEVI ABUSIVI.
E' fatto divieto a chiunque:
a) di prelevare acqua allacciandosi abusivamente in qualsiasi punto della rete
dell’acquedotto, senza contratto ed autorizzazione del Gestore;
b) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai
servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici;
c) di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma o di qualunque altro materiale;
d) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento delle strade e dei pubblici giardini,
nonché dalle bocche per il lavaggio delle fognature, tranne che dalle persone a ciò
autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
e) di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche antincendio se non per gli usi
consentiti.
Nel caso in cui l'Amministrazione o il Gestore rilevino la violazione dei divieti suddetti, sarà
applicata una sanzione di importo pari a quello previsto all'allegato "A", senza pregiudizio
per la richiesta di maggiori danni che da tale fatto potessero derivare e salvo le
responsabilità penali e gli eventuali danni a terzi.
ART. 8 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.
L'interruzione del deflusso idrico o la diminuzione di pressione dovute a guasto, a caso
fortuito, a causa di forza maggiore e ad operazioni di manutenzione degli impianti e delle
reti, alla ridotta o mancata erogazione idrica da parte dell’ente terzo fornitore delle reti
comunali, non determinano responsabilità in capo al Gestore del servizio.
Nel caso di interruzioni programmate, il gestore provvederà a darne adeguata
informazione agli utenti, nel modo più celere possibile, con un preavviso di almeno 24 ore
e l'indicazione di massima dei tempi necessari per il ripristino della fornitura.
In caso di eccezionali eventi climatici, idrogeologici, di calamità o in caso di ridotto
approvvigionamento da parte di enti terzi esterni al territorio comunale, il Gestore
concorda insieme all'Amministrazione gli opportuni provvedimenti volti a ridurre e\o
razionare la fornitura di acqua agli utenti, prevedendo le modalità per le turnazioni.
ART. 9 - VARIAZIONI DI REGOLAMENTO.
Le variazioni al presente Regolamento dovranno venire comunicate all'utenza mediante
affissione o tramite le altre forme di pubblicità idonee stabilite nella Carta dei Servizi.
Qualora le modifiche apportate al Regolamento vadano ad incidere sulle condizioni del
contratto di fornitura queste si intenderanno tacitamente recepite nel contratto medesimo
qualora l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dalla data di approvazione
delle medesime.
Le comunicazioni dirette individualmente all'utente verranno fatte all’indirizzo comunicato
nella domanda di allaccio idrico, mentre quelle dirette alla totalità degli utenti verranno
effettuate tramite avvisi riportati sulle bollette o attraverso le altre forme previste. Con
l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e sostituiti i regolamenti
precedentemente applicati e tutte le altre eventuali norme in contrasto con esso.
Il Gestore potrà procedere a variare gli importi relativi alle voci di cui agli allegati "A" e “B
al presente regolamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale cui deve
essere inviata una relazione illustrativa almeno 15 giorni prima della relativa
determinazione.
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L'allegato A) e l’allegato B) al presente regolamento contengono l'elenco delle prestazioni
con l'indicazione degli importi relativi e le tariffe che possono essere vengono aggiornati a
cura dei competenti uffici della Amministrazione Comunale.
L’allegato C) al presente regolamento contiene il contratto tipo per la fornitura idrica
all’utenza.
TITOLO II°
MODALITA' DI PRESTAZIONE DELLA FORNITURA
ART. 10 - TITOLO PER LA FORNITURA - UNICITA' DEL CONTATORE.
La fornitura d'acqua potabile è effettuata al soggetto che possiede l'unità immobiliare a
titolo di proprietà, usufrutto, locazione o comodato, e risulta l'effettivo utilizzatore del
servizio.
Ad ogni utenza dovrà corrispondere una singola fornitura.
Tuttavia, nel caso di edifici e/o unità immobiliari che presentano situazioni particolari,
potranno essere consentite forniture multiple servite da un solo contatore, purché l'acqua
abbia il medesimo tipo di utilizzo ed i medesimi quantitativi annui di consumo minimo
garantito. L’intestatario del contatore in tale evenienza sarà specificamente individuato, ai
sensi delle norme stabilite nel contratto di cui all’allegato C), previa autorizzazione di tutti i
proprietari in comunione dell'impianto privato di rete. La richiesta di fornitura potrà essere
avanzata dal soggetto espressamente indicato al quale, fatti salvi gli obblighi gravanti sui
proprietari in comunione, il contratto dovrà intendersi intestato in qualità di legale
rappresentante dei summenzionati comproprietari.
ART. 11 - DOMANDA DI FORNITURA.
Per ottenere la fornitura dell'acqua, l'interessato deve presentare al Gestore, debitamente
compilato, l'apposito modulo di domanda, allegando il titolo di proprietà o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio dello stesso e/o copia del contratto di locazione immobiliare o
dichiarazione sostitutiva.
Per ottenere la fornitura l'interessato deve farne richiesta al Gestore che si riserva di
valutarla. La mancata accettazione, che potrà avvenire solo in presenza di ragioni
obiettive, dovrà essere motivata e comunicata formalmente al richiedente.
Previa autorizzazione di tutti i proprietari in comunione dell'impianto privato di rete la
richiesta di fornitura potrà essere avanzata dal soggetto espressamente indicato al quale il
contratto dovrà intendersi intestato in qualità di legale rappresentante dei summenzionati
comproprietari, fatti salvi gli obblighi gravanti sui proprietari in comunione ai sensi delle
disposizioni contrattuali.
ART. 12 IMPOSSIBILITA' DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI FORNITURA MODALITA' E ONERI DI ALLACCIAMENTO.
Il Gestore, ricevuta la domanda di fornitura, ne verifica l'ammissibilità tecnica ed
amministrativa.
Il Gestore, in relazione a circostanze obiettive o ad altre cause ostative, comunica
tempestivamente al richiedente l'impossibilità ad accogliere la domanda, indicandone le
ragioni e, laddove possibile, le soluzioni alternative.
In assenza delle suddette condizioni ostative, il Gestore provvederà entro 15 giorni dalla
presentazione della domanda di fornitura, a recapitare all'utente il preventivo indicante la
spesa complessiva per la realizzazione dell'allacciamento, ai sensi del successivo art.27.
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L'importo indicato dal preventivo rimarrà fisso ed invariabile per 120 giorni dalla data di
emissione, entro il quale il richiedente dovrà sottoscrivere il preventivo o in alternativa
comunicare per iscritto l’accettazione del preventivo presentato dall’Azienda.
L'esecuzione dei lavori di allacciamento rimane comunque subordinata al versamento
della somma suddetta comprendente il rimborso dei costi per i lavori di esecuzione della
presa, della posa del contatore e degli altri eventuali interventi necessari che saranno
indicati nel preventivo lavori, quantificati sulla base del tariffario vigente al momento di
presentazione della domanda.
Il richiedente è comunque tenuto alla stipula del contratto di somministrazione idrica, entro
15 giorni dalla data di completamento delle opere di allaccio, con cui l'utente si impegna
altresì a versare il rimborso delle spese di bollo, le imposte di legge, gli oneri di cui
all’allegato A) al presente regolamento, nonché un anticipo sui consumi determinato a
norma del successivo art.19. Quest’ultimo potrà anche essere addebitato mediante la
bollettazione emessa dal Gestore. In caso di mancata sottoscrizione del contratto di
fornitura idrica, l’Azienda diffida l’utente ad ottemperare a tale obbligo e, in caso di
ulteriore inadempienza, dispone il distacco della medesima con tutti gli oneri a carico del
medesimo.
In caso di morosità, il riallaccio per la fornitura è subordinata al pagamento dei crediti
pregressi vantati dal Gestore nei confronti dell’utente ed al pagamento delle more e delle
penalità previste dal presente Regolamento, oltre agli oneri per i lavori di distacco e di
allaccio sostenuti dal Gestore quantificati secondo l’elenco prezzi vigente al momento
della richiesta di normalizzazione della fornitura da parte dell’utente.
ART. 13 – CONTRATTO - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO – CERTIFICAZIONI.
Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è un contratto di somministrazione regolato dal
Codice Civile, dalle disposizioni del presente regolamento e dagli articoli contenuti nel
contratto medesimo.
Con la stipula del contratto di fornitura, il richiedente accetta integralmente le disposizioni
del presente Regolamento. Per il rilascio di certificazione di allacciamento all'acquedotto
l'utente è tenuto al pagamento dell'importo di cui all'allegato A), oltre ai bolli e imposte.
Tutti gli eventuali avvisi, comunicazioni, bollette di pagamento ecc., saranno intestati e
spediti sempre ed esclusivamente all’indirizzo comunicato dall’Utente nella domanda di
allaccio. L’Utente si obbliga a comunicare al gestore cambiamenti di indirizzo, entro 30
giorni.
Il mancato recapito delle bollette per fatto non imputabile al Gestore, non esonera l’Utente
dal pagamento delle bollette.
ART. 14 - CESSAZIONE DELLA FORNITURA
Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura, devono darne comunicazione
al Gestore, a mezzo di raccomandata con avviso A/R ovvero presentando la domanda
direttamente presso gli uffici del Gestore.
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Gestore procede alla rilevazione del
consumo e alla chiusura del contatore nonché alla successiva emissione della bolletta di
cessazione da inviarsi al recapito indicato dall'utente.
L'utente sarà sollevato dagli obblighi contrattuali assunti soltanto dopo la regolazione
contabile della bolletta di cessazione di fornitura.
L'utente, fino al perfezionarsi del recesso, resterà responsabile di ogni obbligo previsto dal
contratto, compreso l'eventuale utilizzo degli impianti da parte di terzi subentrati che non
abbiano regolarizzato il rapporto di fornitura con il Gestore ai sensi del successivo art. 15.
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In questo caso, resta salvo il diritto del Gestore di sospendere immediatamente la
fornitura, qualora ne sia comunque venuto a conoscenza.
ART. 15 - VARIAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL' UTENZA
L'utente che, ai sensi dell'art.10, subentri nel possesso di un immobile per il quale sia già
in essere un contratto di fornitura, potrà procedere alla voltura del contratto medesimo
previa presentazione dei titoli giustificativi e della lettura corrente del misuratore.
La voltura non potrà essere concessa a favore di terzi conviventi del titolare, qualora
risultino bollette insolute.
La voltura avrà effetto dalla data dell'ultima lettura rilevata dal Gestore.
L'utente si impegna al pagamento degli oneri amministrativi della voltura, applicabili sulla
prima bolletta, nella misura prevista nell'allegato "A".
Gli oneri amministrativi di subentro non sono dovuti nel caso di successione mortis-causa,
qualora il subentro avvenga fra persone conviventi nello stesso nucleo familiare, nonché
nei casi di trasformazione della denominazione della ragione sociale o di cambio di titolare
dell'impresa.
Le comunicazioni per le modifiche di cui al comma che precede devono essere effettuate
entro 120 giorni.
ART. 16 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA.
Il contratto di fornitura si intende risolto, senza intervento di atto alcuno da parte del
Gestore, quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale
sospensione si prolunghi per un periodo superiore a sei mesi.
Il Gestore potrà inoltre decidere il distacco dell’utenza quando siano state riscontrate
palesi violazioni al presente regolamento al contratto di fornitura ed alla legislazione
vigente.
ART. 17 - MORTE DELL'UTENTE.
In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi e/o i suoi aventi causa, sono tenuti ad
avvisare tempestivamente il Gestore dell'avvenuto decesso provvedendo alla variazione
della titolarità dell'utenza a norma dell'art.15 ovvero a richiedere la cessazione della
fornitura entro 120 giorni.
Il Gestore potrà rivalersi nei confronti dei soggetti sopra indicati anche per ciò che
concerne le ipotesi di cui all'art. 14.
ART. 18 - UTILIZZO DELL' ACQUA
L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi, così come
previsto dall'art. 2 della legge n. 36/94.
Altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e sempre che non incidano
sulla qualità dell'acqua, con pregiudizio del consumo umano.
Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
• a) uso domestico; si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per
l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici;
• b) uso industriale, tale utilizzo viene effettuato da insediamenti produttivi;
• c) uso artigianale;
• d) uso commerciale;
• e) uso per allevamento di animali;
• f) uso temporaneo;
• g) uso irriguo;
• h) uso comunale;
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•
k) uso temporaneo.
ART. 19 - ANTICIPO SUI CONSUMI.
Con l'emissione della prima fattura il Gestore addebita all'utente, a garanzia degli impegni
contrattuali assunti, un anticipo sui futuri consumi, infruttifero di interessi.
Tale anticipo viene quantificato nella misura pari all'importo corrispondente al consumo
idrico di un semestre di impegno contrattuale relativo al primo ed al secondo scaglione
della tariffa vigente applicabile all’utenza in esame, a titolo di "minimo anticipato"
rivalutabile.
L’anticipo sui consumi viene stabilito per ogni utente, inteso come singola unità
immobiliare, commerciale o produttiva ed è soggetto a revisione e conguaglio in caso di
incrementi tariffari, secondo quanto previsto dall'art.9.
Il Gestore può trattenere tali somme per il recupero di quanto dovuto dall'utente per i
consumi da questo effettuati, ai sensi del successivo art.25, fatta salva la sua
ricostituzione con la successiva bollettazione.
L'applicazione del deposito cauzionale si applica a tutti i contratti, ivi inclusi quelli già in
corso. L’adeguamento dell’importo di tale deposito sarà conforme all’aggiornamento delle
tariffe applicate.
In caso di situazioni di morosità e/o abusivismo, al momento della stipula il Gestore si
riserva di richiedere all’utenza, intesa come singola unità immobiliare, il versamento di un
ulteriore acconto sui futuri consumi, pari all’importo di quelli impegnati per un semestre,
oltre all’importo richiesto per il minimo anticipato.
L'anticipo sui consumi sarà restituito all'utente alla cessazione del contratto, a norma
dell'art.14, qualora risulti in regola col pagamento delle precedenti bollette. In modo
analogo si procederà per l’eventuale restituzione dell’acconto a garanzia delle utenze
abusive sanate.
ART. 20 - PUNTO DI CONSEGNA.
L'acqua è consegnata all'utente in corrispondenza dell’uscita dall'apparecchio di misura.
Qualora la fornitura di acqua all'interessato richiedente avvenga a mezzo di impianto
privato di rete in comunione, l'acqua è consegnata all'uscita della saracinesca posta a
valle dell'apparecchio misuratore generale al quale detto impianto viene allacciato.
ART. 21 - MISURAZIONE DEI CONSUMI
L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando
l'obbligo del pagamento del minimo contrattuale, nella misura determinata ai sensi del
successivo art.22.
Agli effetti della determinazione dei consumi, è considerata unità il metro cubo. Le letture
dei contatori sono effettuate, di regola, due volte all'anno dagli addetti incaricati dal
gestore.
In caso di locali temporaneamente chiusi o di inaccessibilità del contatore per
responsabilità dell'utente, l'incaricato recapiterà apposito avviso per l'autolettura.
In caso di mancato recapito della lettura da parte dell'utente, il consumo addebitato sarà
proporzionale a quello del periodo corrispondente dell'anno precedente, salvo conguaglio
sulla base della successiva lettura.
L'impossibilità di rilevare i consumi - tramite la lettura da parte degli addetti del Gestore o
per il mancato ritorno del modulo per l'autolettura - per un intero anno solare comporta per
l'utente l'addebito della penalità di cui all'allegato A) nella misura ivi indicata per ciascun
utente inteso come unità immobiliare.
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In caso di contatore non funzionante o oggettivamente illeggibile, sarà fatturato all'utente il
consumo
riscontrato
nel
corrispondente
periodo
dell'anno
precedente.
Nell'assoluta impossibilità di calcolare il consumo su base storica, si farà riferimento ai
consumi successivi, dopo averli rilevati per un arco di tempo non inferiore a tre mesi.
Impossibilitati anche a questa soluzione, si farà riferimento al consumo medio di utenze di
pari tipo.
ART. 22 - TARIFFE IDRICHE.
Ai sensi del contratto di servizio in essere, le tariffe relative ai consumi - determinate dal
gestore - sono approvate dall’Amministrazione Comunale e portate a conoscenza degli
utenti in occasione della prima fatturazione utile, o con altro mezzo di comunicazione.
Costituisce allegato del presente regolamento - allegato B - l'elenco delle voci che
concorrono a determinare la tariffa con l'indicazione degli importi relativi.
L'impegno contrattuale ad un consumo e ad una fornitura minima, denominato “minimo
garantito”, è determinato in misura corrispondente al quantitativo riportato nell'allegato "B",
ed ivi indicato, coerentemente alle tariffe, in misura annua.
L'importo corrispondente a tale minimo garantito, determinato con l'applicazione delle
tariffe vigenti in funzione del tipo di utilizzazione e della scelta del singolo utente, sarà
comunque dovuto dall'utente, ancorché non sia stato effettuato alcun consumo.
ART. 23 - MODALITA' DI PAGAMENTO.
Le somme dovute per consumo di acqua, per nolo degli apparecchi, per interventi a suo
carico, per penalità, imposte, tasse nonché per altri servizi di cui al presente regolamento,
ivi incluse le spese di spedizione, sono addebitate all'utente sulle bollette.
Il Gestore del servizio idrico si riserva la facoltà insindacabile di esigere anticipatamente il
versamento degli oneri per i servizi e gli interventi richiesti dall’Utente.
Il pagamento può avvenire mediante versamento su C/C postale o, in alternativa, tramite
bonifico bancario.
Il pagamento delle bollette dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza e con le
modalità in esse indicate.
In caso di mancato pagamento, il Gestore applicherà sulla bolletta successiva quanto
segue:
• interessi, pari al tasso di sconto maggiorato di un punto percentuale, a partire dal
settimo giorno successivo alla scadenza della bolletta;
• la penalità, di importo pari a quanto previsto nell'allegato "A", a titolo di rimborso dei
relativi oneri amministrativi, qualora il pagamento non sia effettuato entro i 15 giorni
successivi alla scadenza della bolletta.
Le bollette hanno, di regola, cadenza trimestrale e saranno inviate all'utente almeno 15
giorni prima delle scadenze stabilite, al recapito indicato dall'utente al momento della
stipula del contratto.
Qualora l'utente non abbia ricevuto la bolletta o in caso di smarrimento della medesima,
egli dovrà richiederne un duplicato gratuito al Gestore, che provvederà ad emetterlo
tempestivamente.
Il mancato ricevimento della bolletta non esonera l'utente dal pagamento della medesima,
alla scadenza prestabilita: pertanto l’eventuale richiesta di duplicato della bolletta deve
essere presentata tempestivamente.
L’utente è responsabile della ricezione della bolletta all’indirizzo indicato all’atto della
sottoscrizione del contratto, anche se da un suo delegato. Il mancato recapito della
bolletta all’indirizzo sopra indicato, determina il distacco – previa diffida all’indirizzo
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suidicato - della fornitura idrica da parte del Gestore, che si riserva di agire attraverso le
vie giudiziarie per la riscossione delle somme vantate.
ART. 24 – CARTA DEI SERVIZI. RECLAMI.
Il Gestore, ai sensi del contratto in essere, emana una Carta dei Servizi per la tutela
dell’utente, conforme alla Direttiva 27 gennaio 1994 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
L'Utente ha la facoltà di presentare al Gestore apposito reclamo, sia per iscritto agli
sportelli che a mezzo fax o raccomandata A/R.
L'ufficio competente, riscontra il reclamo con la massima celerità e, comunque, non oltre
30 giorni, indicando anche, se del caso, i termini con cui provvederà alla rimozione delle
eventuali irregolarità riscontrate, o al ristoro del pregiudizio eventualmente arrecato.
In ogni caso, il reclamo non sospende l'obbligo per l'Utente di effettuare i pagamenti alle
scadenze previste.
Ove l'esito del reclamo attraverso questa procedura non sia ritenuto soddisfacente
dall'utente, su richiesta scritta di quest’ultimo, a mezzo raccomandata A/R.da inoltrare nel
termine di giorni 15 dalla risposta del Gestore, verrà effettuato un tentativo di conciliazione
presso gli uffici del Gestore, che dovrà concludersi nei successivi 30 giorni.
Solo trascorso tale termine l'utente potrà procedere all'azione giudiziaria.
ART.25 - ATTI DIPENDENTI DAL MANCATO PAGAMENTO, SOSPENSIONE DEL
SERVIZIO E RIPRISTINO DELLA FORNITURA.
Nel caso che sia verificato il mancato pagamento della bolletta da parte dell’utente, il
Gestore provvede ad inviare, per posta ordinaria, avviso di sollecito del pagamento presso
il domicilio indicato dall’utente per il recapito della bollettazione: tale sollecito potrà essere
inviato anche in uno alla spedizione della bolletta.
Dopo almeno 15 giorni dalla data di invio del sollecito, il Gestore potrà inviare un avviso
all’utente mediante lettera raccomandata A.R. al medesimo domicilio, con invito a pagare
l'importo dovuto entro 15 giorni dalla notifica e con diffida che, in caso di inadempienza, si
procederà a sospendere l'erogazione dell'acqua e, ai sensi dell'art.19, ad incamerare
l'anticipo consumi.
Tutte le spese, ivi incluse quelle postali, sono a carico dell'utente.
Le forniture sospese per morosità potranno essere riattivate allorché l'utente abbia pagato
le bollette insolute, tutti gli oneri dovuti ed abbia provveduto ad integrare l'importo per
l'anticipo consumi, conformemente alla tariffa, agli oneri ed alle penalità indicati negli
allegati "A" e “B” al Regolamento.
L’utente moroso sarà altresì tenuto a rimborsare al Gestore gli oneri dei lavori necessari
sia al distacco che al ripristino delle opere di presa, così come risultanti dai prezzi vigenti
all’atto della richiesta di ripristino dell’allaccio.
Il Gestore non risponde di eventuali danni derivanti dalla sospensione della erogazione
dell'acqua nei confronti dell'utente moroso o a terzi; l’utente, per parte sua, rimane
comunque vincolato alla osservanza degli obblighi contrattuali.
L’utente abusivo sarà tenuto, prima della regolarizzazione della propria posizione, al
pagamento degli oneri di distacco, di riallaccio e dei lavori necessari alla regolarizzazione
della fornitura, oltre al risarcimento del quantitativo di acqua quantificato dal Gestore
attraverso gli eventuali contatori esistenti.
In caso di impossibilità di quantificare adeguatamente il consumo sottratto, il Gestore potrà
forfettizzare l’importo in base al numero di utenze singole, intese come unità immobiliari.
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ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE
Il gestore garantisce che i dati personali forniti dall'utente siano trattati ai soli fini della
corretta esecuzione del contratto.
Pertanto, i dati potranno essere utilizzati dal Gestore o da suoi incaricati unicamente per la
rilevazione dei consumi per i controlli e le verifiche degli impianti, per le operazioni di
fatturazione ed incasso nonché per quelle di sollecito e recupero dei crediti.
Ai sensi della legge 675/96 il rilascio dei dati personali è facoltativo ma l'eventuale rifiuto
comporterà l'impossibilità per il Gestore di stipulare un regolare contratto di fornitura e,
conseguentemente di poter fornire i propri servizi.
TITOLO III°
DISPOSIZIONI TECNICHE
ART. 27 – OPERA DI PRESA E RELATIVE NORME DI ESECUZIONE.
Le opere di derivazione dalla conduttura principale, i relativi accessori, fino all'apparecchio
di misurazione e la valvola di non ritorno immediatamente successiva inclusa,
costituiscono la "presa" idrica.
Spetta al Gestore determinare il diametro della presa e scegliere il luogo per la
derivazione della presa dalla rete idrica comunale. L’ubicazione della presa sarà
individuata sul punto più vicino della rete idrica circostante, risultante tecnicamente idoneo.
Il misuratore, che resta di proprietà del richiedente, dovrà essere posto sul suolo pubblico,
in modo da essere sempre accessibile al personale addetto del Gestore e del Comune.
Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e/o manutenzione dell’opera di presa, dalla
condotta comunale sino alla valvola di non ritorno immediatamente a valle del misuratore,
è eseguito esclusivamente dal Gestore.
I costi e le spese di installazione dell’opera di presa fino alla valvola di non ritorno, ivi
incluso il misuratore, fanno completamente carico all'interessato richiedente, al quale il
Gestore presenta il preventivo di spesa.
In caso di necessità, il Gestore la facoltà di intervenire sulle reti idriche poste all’interno
della proprietà privata, senza che l’Utente possa opporre eventuali rifiuti e negare
l’accesso al personale addetto.
In caso di intervento del Gestore sulle reti private, i relativi oneri restano a carico
dell’utente, secondo le vigenti tariffe.
L’utente è altresì tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto per la manutenzione
dell'apparecchio di misura, secondo le vigenti tariffe.
Qualora per esigenze tecniche, si dovesse porre una tubazione di diametro superiore a
quello necessario per alimentare l'utenza, la maggior spesa resta a carico di quest'ultima.
ART. 28 - PROPRIETA' DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE
Le condotte stradali e le prese fino all’apparecchio di misura escluso, appartengono al
Comune restando all'utente il diritto di uso delle prese per l'erogazione richiesta. Sono
invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del misuratore, ivi incluso
quest’ultimo.
ART. 29 - REALIZZAZIONE DI PRESE NELLA PROPRIETA' PRIVATA.
Quando eccezionalmente la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un
edificio e in tutti i casi in cui il Gestore debba necessariamente installare tutta o parte della
derivazione e delle opere di presa in proprietà di terzi, l'utenza sarà concessa a condizione
che il richiedente dimostri di godere di regolare servitù comprensiva anche del diritto di
13
passaggio a favore dell'Amministrazione, per consentirgli di provvedere alla manutenzione
degli impianti idrici.
ART.30 - MISURATORI ESISTENTI.
Relativamente alle prese idriche esistenti nelle quali gli apparecchi di misura sono installati
all'interno o all’esterno delle proprietà private, il gestore può, a suo insindacabile giudizio,
attivare in qualsiasi momento la sostituzione e/o integrazione dell’apparecchiatura di
riferimento per la misurazione dei consumi idrici.
A tal fine, preavvisato l'utente interessato, il Gestore provvede a sua cura e spese
all'installazione di un contatore di controllo a monte di uno o più apparecchi di misura
esistenti.
In questo caso, a decorrere dalla data di attivazione del contatore di controllo, il Gestore
diviene responsabile del corretto funzionamento della presa idrica e della qualità
dell'acqua fornita fino al contatore di controllo, mentre l'utente o gli utenti interessati sono
responsabili del corretto funzionamento del tratto di presa a valle del contatore di controllo.
Per la quantificazione del volume idrico consumato, farà testo esclusivamente il
contatore di controllo installato dal Gestore, per il quale l’utente dovrà sottoscrivere un
regolare contratto.
ART. 31 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE PRESE E RESPONSABILITA'
IN MERITO AL LORO USO.
Le opere e gli impianti a partire dal misuratore restano di proprietà dell'Utente che dovrà
curarne la manutenzione in rispondenza delle vigenti norme e delle disposizioni emanate
con il presente regolamento. Analogamente il misuratore, che resta di proprietà
dell’Utente, deve essere mantenuto in condizioni di corretta funzionalità attraverso la
buona manutenzione.
Gli impianti ed apparecchi dell'Utente debbono rispondere alle normative vigenti in materia
di distribuzione idrica. Il loro uso non deve provocare alterazioni alle condizioni di
funzionamento della rete comunale a distribuzione dell'acqua. L'Utente è tenuto al
controllo dei suoi impianti ed apparecchi ai fini di prevenire o eliminare tempestivamente
cause di dispersione o di inquinamento dell'acqua per danni, palesi od occulti, provocati
dagli stessi.
Il Gestore, pur non avendone l'obbligo, può verificare gli impianti ed apparecchi
dell'Utente. In caso di irregolarità degli stessi il Gestore potrà ordinare le modifiche che
riterrà necessarie per il buon funzionamento del servizio sospendendo, se del caso, la
fornitura per il tempo occorrente al loro adeguamento, da realizzarsi a cura e spese
dell'Utente. Il Gestore è responsabile della qualità e quantità dell'acqua somministrata fino
al "punto di consegna" ma non risponde, in nessun caso, delle perdite e dei danni
comunque causati dall'acqua a valle del punto di consegna, che restano di esclusiva
responsabilità dell’Utente, inclusi tutti gli oneri.
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle prese, competono
esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto
pena del pagamento della sanzione prevista da presente Regolamento e salvo ogni diritto
del Gestore di esperire ogni altra azione a norma di legge, ivi incluso il risarcimento dei
danni e la denuncia penale all’Autorità Giudiziaria.
L’Utente, in caso di necessità, ha la facoltà di chiudere il rubinetto per l’alimentazione della
rete privata di sua proprietà. Eventuali disfunzioni sull’opera di presa vanno
immediatamente comunicate al Gestore.
14
ART. 32 - MODIFICA DELLE PRESE.
Il Gestore ha la facoltà di poter compiere a sue spese, in qualunque momento, opere di
modifica alla tubazione di presa. Nel caso in cui ciò comportasse una interruzione anche
temporanea del servizio, il Gestore ne darà preventivo avviso all'utente interessato.
Qualora l'utente richieda modifiche alle opere di presa, il Gestore, riconosciutane
l'opportunità, provvede alla esecuzione dei lavori previo pagamento da parte dell'utente
dei relativi oneri.
ART. 33 - APPARECCHI DI MISURA: TIPOLOGIA E LOCALIZZAZIONE
La tipologia e la portata degli apparecchi di misura, verranno determinate a giudizio
insindacabile del Gestore in relazione alla fornitura richiesta. Tutti gli apparecchi di misura,
sono provvisti di apposito sigillo contro la manomissione dello strumento.
Gli impianti ed apparecchi dell'Utente debbono rispondere alle normative vigenti in materia
di distribuzione idrica.
Il Gestore dispone che gli apparecchi di misura siano collocati nella posizione che riterrà, a
suo esclusivo giudizio, più idonea e tale da permetterne un facile accesso. Di norma, essi
verranno posti in immediata adiacenza del limite della proprietà pubblica. L'utente si
obbliga a consentire l'accesso agli incaricati del Gestore per tutte le occorrenze di lettura e
di manutenzione o anche di semplice controllo delle reti private senza necessità di
chiedere alcuna autorizzazione.
Qualora per l'esecuzione di lavori di trasformazione dell'immobile o per qualsiasi altro
motivo indipendente dalla volontà del Gestore, il contatore dovesse essere rimosso o
spostato, tutte le spese necessarie saranno a carico dell'utente, che sarà tenuto ad
informare per iscritto il Gestore.
ART.
34
MANUTENZIONE
DEGLI
APPARECCHI
DI
MISURA,
GUASTI, RESPONSABILITA'. DIVIETI.
Il Gestore, a fronte del pagamento della voce di cui all'allegato A), cura la manutenzione
del contatore in caso di guasti o di irregolare funzionamento dello stesso, circostanze per
le quali l'utente avrà l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore.
L'utente è sempre direttamente responsabile di ogni e qualunque manomissione dei
contatori che venisse accertata dal personale incaricato del controllo, anche se il dolo è
imputabile a terzi, ed è tenuto a rimborsare al Gestore i danni, senza pregiudizio delle
sanzioni penali.
L'utente deve altresì attuare tutti i provvedimenti idonei ad evitare i danni che gli impianti
privati e la rete comunale possano subire a causa delle avversità atmosferiche, del gelo,
delle manomissioni e di ogni altra circostanza non direttamente riconducibile alla
responsabilità diretta del Gestore.
Restano a carico dell’Utente tutti gli oneri conseguenti alla cattiva e/o omessa
manutenzione dei misuratori e delle altre apparecchiature di sua proprietà.
Restano inoltre a carico dell’Utente tutti gli oneri (ivi incluse le eccedenze nei consumi
idrici) e gli eventuali danno conseguenti alla cattiva e/o omessa manutenzione delle reti
private a valle del punto di consegna, per le quali l’Utente non potrà invocare alcuna
giustificazione.
Sono assolutamente vietati allacciamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua
potabile e quelle di fogne o di acqua pluviale. E’ altresì vietata l’installazione di pompe,
apparecchiature ed ogni altro meccanismo da parte dell’utente, in grado di alterare o
modificare l’approvvigionamento idrico dalla rete comunale.
I contravventori saranno sanzionati secondo le penalità previste dall’allegato A) al
presente Regolamento, fatte salve le eventuali responsabilità penali ed avranno l’obbligo
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di provvedere all’immediata eliminazione delle cause di alterazione, nonché di adeguarsi
ad ogni altra prescrizione del Gestore.
ART. 35 - SOSTITUZIONE E VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI MISURA
Il Gestore avrà la facoltà di procedere al cambio dei contatori quando lo ritenga opportuno,
senza obbligo di esplicito consenso dell'utente.
L'utente non può pretendere il cambio del contatore salvo che, in seguito a verifica, esso
risulti difettoso nel funzionamento.
Quando l'utente ritenga errate le indicazioni del contatore può richiedere che ne sia
effettuata la verifica, previo pagamento dei relativi oneri previsti secondo il tariffario di cui
all’allegato A) vigente, ivi inclusi i lavori eventualmente necessari per la suddetta
operazione.
La richiesta di verifica del contatore non sospende l’obbligo del pagamento del dovuto da
parte dell’utente.
Il funzionamento del contatore sarà considerato erroneo nel caso in cui le indicazioni
fornite dal medesimo siano eccedenti in più o in meno del 5%, la corretta misurazione. La
verifica avverrà in contraddittorio tra l'utente e il soggetto incaricato dal Gestore, previa
comunicazione anche solo telefonica.
Nel caso in cui sia accertato l'irregolare funzionamento del misuratore, si farà riferimento ai
consumi successivi, dopo averli rilevati per un arco di tempo non inferiore a tre mesi. In
alternativa, il consumo rilevato fino alla sostituzione dell'apparecchio stesso, sarà
ricalcolato sulla base del consumo medio giornaliero del periodo corrispondente dell'anno
antecedente. Qualora risulti impossibile anche questa soluzione, si farà riferimento al
consumo medio di utenze di pari tipo.
Gli eventuali abbuoni inerenti le misurazioni non potranno comunque riferirsi ad un periodo
antecedente a quello dell'ultima fatturazione emessa a carico dell'utente.
L’Utente è tenuto in ogni caso, a corrispondere, oltre al rimborso per le spese di verifica
del contatore, anche le penalità previste dall'art.23, nel caso in cui non abbia provveduto al
pagamento della bolletta, e tutti gli oneri quantificati dal Gestore a consuntivo delle
operazioni.
ART. 36 - PERDITE DELL'IMPIANTO E RESPONSABILITA'.
L'utente è responsabile della perfetta conservazione e della integrità degli impianti e degli
apparecchi di misura esistenti presso di lui per l'effettuazione della fornitura.
L'utente risponde della buona conservazione sia degli impianti interni che degli strumenti
di misura. Eventuali dispersioni, perdite, furti della risorsa idrica dagli impianti rilevati a
partire dal punto di consegna e comunque dalle opere entro le proprietà private, non
formeranno oggetto di alcun abbuono a favore dell'utente, che sarà obbligato al
pagamento del corrispettivo al Gestore.
Anche nel caso di proprietari in comunione di impianto privato di rete ai sensi dell’art.10,
eventuali dispersioni, perdite, furti della risorsa idrica dagli impianti rilevati a valle del punto
di consegna e comunque dalle opere entro le proprietà private, non formeranno oggetto di
alcun abbuono a favore degli utenti.
ART. 37 - DANNI CAUSATI DALL'IMPIANTO PRIVATO.
Il Gestore e l’Amministrazione non rispondono né del funzionamento dell'impianto privato
dal punto di consegna (misuratore), né dei danni che possono derivare a terzi per il suo
esercizio e tanto meno di inconvenienti igienici che si dovessero comunque verificare che
restano tutti e per intero a carico dell’utente.
16
ART. 38 - BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE.
Il Gestore potrà concedere speciali derivazioni per bocche da incendio con comando a
mano od automatico, nell'interno della proprietà privata.
Per il rilascio della fornitura suddette, l'utente dovrà presentare la seguente
documentazione :
• relazione di calcolo della rete antincendio;
• schema della rete antincendio;
• pianta in scala adeguata della rete antincendio.
Una volta collaudata la rete, l'utente dovrà inoltre darne comunicazione al Gestore, che
dovrà applicare l'apposito sigillo.
L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e
limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una
bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Gestore entro 24 ore affinché
questo possa provvedere ad una nuova sigillatura, nonché al controllo delle quantità di
acqua fatturata.
Il Gestore non assume alcuna responsabilità per le eventuali diminuzioni della portata e
della pressione al momento dell'uso della rete antincendio.
Il Gestore non assume alcuna responsabilità circa i livelli minimi da garantire alla
pressione dell'acqua, alla portata ed al volume della riserva idrica: ove tali valori minimi
fossero richiesti dalle vigenti normative e/o da disposizioni di enti terzi, l’Utente dovrà
provvedere autonomamente alla eventuale riserva d’acqua necessaria ad assicurare con
continuità il funzionamento dell’impianto, secondo le caratteristiche prescritte ed i valori
predetti.
L'utente dovrà provvedere alla normale manutenzione dell'impianto, effettuando
tempestivamente la riparazione di eventuali perdite.
In caso di manomissione delle bocche da incendio, verrà applicata all'utente una sanzione
pecuniaria nella misura di cui all'allegato "A" per ogni bocca manomessa senza pregiudizio
per le eventuali sanzioni penali.
ART. 39 - TARIFFE PER BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE.
Per ogni bocca da incendio, automatica e non, viene fissato un canone periodico dovuto
per la disponibilità dell'impianto, nella misura prevista dall'allegato "A".
L'eventuale consumo di acqua effettuato, detratto quello effettuato per lo spegnimento di
incendi, dovrà essere fatturato in aggiunta al canone fisso, secondo le tariffe stabilite per
gli usi diversi.
ART. 40 - VIGILANZA DEGLI IMPIANTI, RILIEVO DI IRREGOLARITA'.
Il Gestore e l’Autorità Comunale si riservano la facoltà di procedere ad eseguire a mezzo
di proprio personale ad ispezioni e controlli sulle condotte di allaccio alla rete idrica
comunale ed anche all'interno delle proprietà private al fine di accertare:
• le condizioni e il grado di funzionalità delle opere eseguite;
• la conformità delle opere al presente regolamento ed alle leggi vigenti;
• Il mantenimento delle reti, degli impianti e delle relative apparecchiature, ivi incluso
il misuratore e la valvola di non-ritorno, in buono stato di conservazione ed in
condizioni di funzionalità.
I dipendenti o incaricati del Gestore e/o del Comune preposti al servizio, sono autorizzati
ad effettuare i controlli dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino ed il titolare
dell’allaccio è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi.
Gli addetti al controllo assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico
servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice Penale e sono abilitati a
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compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del
controllo, in presenza del titolare dell’allaccio.
L'Amministrazione Comunale ed il Gestore hanno sempre diritto di ispezionare gli impianti
e gli apparecchi destinati alla utilizzazione del servizio attraverso i propri incaricati, ivi
inclusi gli impianti situati all’interno delle proprietà private.
Gli incaricati, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere nella proprietà
privata sia per le verifiche periodiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti
nelle condutture e negli apparecchi misuratori.
Nel caso in cui l'utente non consenta l'accesso per la suddetta ispezione, il Gestore
richiama l’utente al rispetto del presente Regolamento.
In caso di rifiuto da parte dell’utente a consentire l’accesso, il Gestore si riserva il diritto di
sospendere l'erogazione del servizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di
indennizzi da parte dell'utente.
Se gli incaricati, nelle loro visite di ispezione, riscontrassero irregolarità, in qualunque parte
dell'impianto rispetto al presente Regolamento od in genere opere non autorizzate,
contesteranno l'infrazione all'utente il quale dovrà eliminare le irregolarità o inadempienze
nel più breve tempo possibile.
In caso contrario, il Gestore e/o l'Amministrazione ingiungeranno all'utente l'esecuzione
e/o la rimozione delle opere richieste entro un termine preciso, passato il quale il Gestore
avrà facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua senza altro preavviso all’utente.
Al Gestore resta la facoltà, ma non l’obbligo, di eseguire i lavori necessari a garantire il
servizio ed il rispetto delle norme vigenti, ivi incluse quelle di cui al presente Regolamento,
anche sulle opere di proprietà dell’Utente situate su suolo pubblico e/o privato.
ART. 41 - ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI.
L’impianto idrico interno posto a valle del punto di consegna, deve essere realizzato
secondo le norme della regola dell’arte ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative
in materia.
L'impianto interno dovrà essere realizzato in maniera tale da evitare in ogni caso ritorni di
acqua verso il contatore, apponendo tassativamente un’apposita saracinesca di non
ritorno nel punto immediatamente a valle del misuratore di portata.
Laddove l'utente usufruisca anche di un approvvigionamento idrico da pozzo privato, la
rete interna dovrà essere dotata di idonea valvola, atta a selezionare alternativamente
l'approvvigionamento idrico al pozzo privato o alla rete pubblica (by-pass). Eventuali
disfunzioni di detti dispositivi, ivi inclusi gli eventuali oneri per dispersioni idriche nel
terreno e le eventuali sanzioni penali, faranno carico esclusivamente all’utente.
ART. 42 - IMPIANTI DI SOPRAELEVAZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI
Quando l'altezza piezometrica alla presa dell'impianto non sia sufficiente per un normale
rifornimento di un edificio, è concesso l'uso di impianti di sollevamento da installare a valle
del contatore generale ad esclusiva cura e spese dell'utente, previa autorizzazione scritta
del Gestore da rilasciarsi su apposita richiesta dell’utente.
Gli impianti di sollevamento ammessi sono esclusivamente quelli che, provvisti di
autoclave, permettano l'immissione dell'acqua erogata dalle condotte esclusivamente nel
serbatoio di raccolta al servizio dell'autoclave medesimo; non dovrà pertanto esistere
alcun allaccio diretto tra la rete comunale e la rete interna dell'edificio in maniera che sia
impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative
apparecchiature. Il sistema idraulico interno costituito da serbatoio interno, impianto di
autoclave e quant'altro dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia.
E' fatto assoluto divieto di installare impianti di sollevamento senza la preventiva
18
autorizzazione del Gestore e di manomettere quelli autorizzati. Il Gestore non risponde né
del funzionamento dell'impianto, né dei danni che potessero derivare a terzi per il suo
esercizio e tanto meno di inconvenienti igienici che si dovessero comunque verificare che
restano tutti e per intero a carico dell’utente, incluse le eventuali responsabilità penali.
ART. 43 - PRESE ELETTRICHE DI TERRA
E' assolutamente vietato servirsi delle tubazioni degli impianti dell'acquedotto, ivi incluse le
reti interne, per prese elettriche di terra, senza eccezione alcuna. Qualora si riscontrasse
tale abuso sarà provveduto all'irrogazione della penalità di cui all'allegato "A" per ogni
presa a terra attaccata alla tubazione, senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni
che da tale fatto potessero derivare e salvo le responsabilità penali.
ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le disposizioni
comunali vigenti in contrasto con esso.
ALLEGATI AL REGOLAMENTO :
Allegato A) : Oneri per le prestazioni di servizio;
Allegato B) : Tariffe per la fornitura idrica.
Allegato C) : Contratto.
19
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE.
ALLEGATO A:
ONERI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL GESTORE DEL
SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
a)Oneri amministrativi di allaccio alla rete e diritti fissi per stipula contratto (art.5)
b) Contributo per preventivo lavori (Art. 27)
c) Sanzione per prelievi abusivi dell'acqua (Art.7)
d) Penalità per reiterato impedimento al rilievo dei consumi (Art.21)
e) Indennità fissa per mancato pagamento entro 5 giorni
dalla scadenza della bolletta (Art.23)
f) Importo per consumo d’acqua forfettizzato su prese abusive (Art.25), per ogni
anno a partire dalla data del 01/01/2001, per ciascuna unità immobiliare.
g) Certificazione allaccio alla rete comunale (Art.13)
h) Oneri amministrativi di voltura (Art.15)
i) Contributo per spese invio bolletta (Art.23)
j) Sanzione per distacco presa idrica utenza ( Art. 25)
k) Manomissioni misuratori e opere di presa (Art.31)
i) Inserimento di pompe sulla presa (Art.34)
l) Rimborso pulizia e verifica funzionamento apparecchi di misura (Artt.34-35)
(Si fanno salvi gli eventuali lavori necessari addebitati a consuntivo)
m) Sanzione per manomissione singola bocche antincendio (Art.38)
n) Sanzione per attacco alla tubaz. di prese elettriche a terra (Art.43)
o) Sanzione per mancata lettura contatore per un anno solare (art.21)
p) Altri oneri e/o lavori (Da specificare in funzione dell’intervento).
q) Anticipo sui consumi (Art. 19) relativo all’utenza domestica con fornitura di
un quantitativo “minimo garantito” pari a 110 mc.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
40.00
25.00
200.00
10.00
25.00
Euro
75.00
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
10.00
10.00
1.00
50.00
40.00
85.00
Euro
Euro
Euro
150.00
200.00
25,00
Come da
prezzario
vigente
Euro
40.00
Provvedit.
OO.PP.
Regione
Campania.
21.59
Come da
r) Anticipo sui consumi (Art.19) relativo ad altre utenze con fornitura diversa da tariffa
idrica
quella di cui al punto q).
vigente
Gli importi sopra riportati NON includono tasse, imposte, bolli, diritti di terzi e quant’altro
non specificamente indicato nel presente Regolamento.
20
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
ALLEGATO B:
PIANO TARIFFARIO PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
(Gli importi indicati sono al netto delle imposte di legge)
Fasce
di Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Prezzo
Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno €/Mc.
Descrizio consumo
ne
Domestica
residenti
Descrizio
ne
Minimo
garantito/anno
Agevolata
100
150
200
250
300
mc. 60
mc. 60
mc. 60
mc. 60
mc. 60
0,49063
Base
mc. 40
mc. 90
mc. 140
mc. 190
mc. 240
0,64557
I° Liv. ecc.
mc. 50
mc. 50
mc. 50
mc. 50
mc. 50
0, 90380
II° Liv. ecc.
mc. 50
mc. 50
mc. 50
mc. 50
mc. 50
1 ,05873
III° Liv. ecc.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
1,16203
Fasce
consumo
di Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Prezzo
Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno €/Mc.
Minimo
garantito/anno
Base
100
150
200
250
300
mc. 100
mc. 150
mc. 200
mc. 250
mc. 300
0,82633
Non
I° Liv. ecc.
mc. 50
mc. 50
mc. 50
mc. 50
mc. 50
0,9 0380
residenti
II° Liv. ecc.
mc. 50
mc. 50
mc. 50
mc. 50
mc. 50
1, 05873
III° Liv. ecc.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
1,16203
Domestica
Fasce di Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Prezzo
Descrizione consumo Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno €/Mc.
Minimo
garantito/
100
600
1200
2000
3200
6000
anno
Artigianale
commerciale
Calib.
Mis.
Base
13 mm.
mc. 100
I°
Liv. mc. 50
ecc.
II°
Liv. mc. 50
ecc.
III°
Liv. + inf.
ecc.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
mc. 600
mc. 1200
mc. 2000
mc. 3200
mc. 6000
0,64557
mc. 300
mc. 600
mc. 1000
mc. 1600
mc. 3000
0,90380
mc. 300
mc. 600
mc. 1000
mc. 1600
mc. 3000
1,05873
+ inf.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
1,21367
21
PIANO TARIFFARIO PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
Fasce
Descrizione consumo
di Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Prezzo
Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno €/Mc.
Mc./anno fino a
Industriale
100
1000
2500
2500
3500
Minimo
garantito
Base
100
200
400
600
1000
1400
mc. 100
mc. 200
mc. 400
mc. 600
mc. 1000 mc. 1400 0,64557
I° Liv. ecc.
mc. 50
mc. 100
mc. 200
mc. 300
mc. 500
mc. 700
1,00709
II° Liv. ecc.
mc. 50
mc. 100
mc. 200
mc. 300
mc. 5 00
mc. 700
1,16203
III° Liv. ecc.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
1,36861
Mc./anno fino a
Industriale
500
5000
6500
8000
12000
16000
20000
Minimo
garantito
Base
2000
2600
3200
4000
6400
8000
mc. 2000 mc. 2600 mc. 3200 mc. 4000 mc. 6400 mc. 8000 0,64557
I° Liv. ecc.
mc. 1000
mc. 1300
mc. 1600
mc. 2000
mc . 3200
mc. 4000
1,00709
II° Liv. ecc.
mc. 1000
mc. 1300
mc. 1600
mc. 2000
mc. 3200
mc. 4000
1,16203
III° Liv. ecc.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
+ inf.
1,36861
Min./garantito
Da concordare con l’utente
Allevamento
Base
0,49063
Min./garantito non inferiore a 3 mc./giorno
Temporaneo
Base
Min./garantito
Irriguo
potabile
0,64557
Da concordare con l’utente
Base
Eccedenza
Min./garantito
Comune e
Enti Pubblici Agevolata
0,64557
1,36861
Da concordare con l’utente
0,49063
22
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE.
ALLEGATO C:
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
23
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comune di castel volturno (ce) regolamento per la gestione