COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE ENTE GESTORE : VOLTURNO MULTIUTILITY S.P.A. Castel Volturno, settembre 2002 2 COMUNE DI CASTEL VOLTURNO PROVINCIA DI CASERTA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE SVOLTO DALLA VOLTURNO MULTIUTILITY S.P.A. - INDICE TITOLO I° - NORME GENERALI art. 1 norme applicabili per la fornitura dell'acqua - ente gestore art. 2 proprietà delle reti idriche e gestione art. 3 sistema di fornitura dell'acqua art. 4 tipologia della fornitura art. 5 durata dei contratti di fornitura - modalità per il recesso art. 6 divieto di rivendita dell'acqua art. 7 prelievi abusivi.. art. 8 interruzione del servizio art. 9 variazioni di regolamento TITOLO II° - MODALITA' DI PRESTAZIONE DELLA FORNITU RA art. 10 titolo per la fornitura - unicità del contatore art. 11 domanda di fornitura art. 12 diritto di rifiuto o revoca della fornitura art. 13 modalità e oneri di allacciamento - accettazione regolamento art. 14 cessazione della fornitura art. 15 variazione della titolarità dell'utenza art. 16 risoluzione di diritto del contratto di fornitura art. 17 morte dell'utente art. 18 fallimento dell'utente art. 19 utilizzo dell'acqua per fini diversi art. 20 anticipo sui consumi art. 21 misurazione dei consumi art. 22 tariffe art. 23 modalità di pagamento art. 24 Carta dei Servizi. Reclami. art. 25 atti dipendenti dal mancato pagamento e sospensione del servizio art. 26 trattamento dei dati personali dell'utente 3 TITOLO III° - DISPOSIZIONI TECNICHE art. 27 presa e relative norme di esecuzione art. 28 proprietà delle condotte e delle prese art. 29 realizzazione di presa nella proprietà privata art. 30 edifici di pregio art. 31 manutenzione delle condutture e delle prese e responsabilità in merito al loro uso art. 32 modifica delle prese .. art. 33 apparecchi di misura: tipo e localizzazione art. 34 manutenzione degli apparecchi di misura - guasti: responsabilità art. 35 sostituzione e verifica degli apparecchi di misura art. 36 verbale dell'installazione degli apparecchi di misura art. 37 perdite dell'impianto e responsabilità art. 38 bocche antincendio private art. 39 tariffe per bocche da incendio private .. art. 40 vigilanza degli impianti - rilievo di irregolarità art. 41 esecuzione degli impianti interni art. 42 impianti di sopraelevazione all'interno degli edifici art. 43 prese elettriche di terra. art. 44 entrata in vigore. ALLEGATI AL REGOLAMENTO : Allegato A) : Oneri per le prestazioni di servizio; Allegato B) : Tariffe per la fornitura idrica. Allegato C) : Contratto di fornitura idrica. 4 TITOLO I° - NORME GENERALI ART. 1 - NORME APPLICABILI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA. La fornitura di acqua nel territorio del Comune di Castel Volturno è regolata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento, nonché dalle disposizioni emanate dagli organi pubblici competenti e dalle condizioni convenute nel contratto di fornitura all’utenza. ART. 2 – PROPRIETA’ DELLE RETI IDRICHE E GESTIONE. Il Comune di Castel Volturno è il titolare delle reti idriche pubbliche. La gestione degli acquedotti comunali è affidata alla Volturno Multiutility S.p.A., di seguito denominata "Gestore", in base al contratto di servizio in essere. Il Gestore è mandatario dell'Amministrazione Comunale di Castel Volturno, di seguito denominata "Amministrazione" nei confronti degli utenti, per tutto ciò che concerne il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, ivi inclusa la fatturazione e la riscossione degli importi relativi ai consumi. Il gestore somministra acqua potabile nel territorio del Comune di Castel Volturno, nei limiti della disponibilità assicurata dai fornitori e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti di distribuzione in esercizio, con regolari contratti di somministrazione alle condizioni del presente regolamento. ART. 3 - SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA. La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero misurato da opportuno contatore per la rilevazione dei consumi ubicato all’ingresso della proprietà, al di fuori di questa in modo che sia sempre possibile la lettura, il distacco e tutte le altre operazioni ritenute necessarie dal Gestore per il regolare esercizio della rete idrica. ART. 4 - TIPOLOGIA DELLA FORNITURA. Le forniture si distinguono in: a) forniture per uso pubblico, comprendenti quelle per edifici municipali, scuole, immobili adibiti a sedi di amministrazioni ed Enti che gravino esclusivamente sul bilancio del Comune, pubblici servizi gestiti dal Comune, innaffiamenti stradali, giardini, fontanelle, fontane, bagni e lavatoi comunali, idranti stradali cacciate per lavaggio fognature, ecc.; b) forniture per uso privato, comprendenti quelle per uso domestico, per bocche da incendio private, per usi industriali, commerciali, per uso irriguo, per uso allevamento del bestiame e per usi diversi. Le forniture vengono regolate dalle presenti norme e dal contratto di utenza; eventuali condizioni particolari e speciali - se del caso - fissate nei relativi contratti. ART. 5 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA - MODALITA' PER IL RECESSO. I contratti possono decorrere da qualunque giorno dell'anno ed hanno termine alla fine dell'anno solare. Alla scadenza, il contratto si intenderà tacitamente prorogato per l'intero anno successivo e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da parte dell'utente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 14. Tutte le spese di bollo, di registrazione e gli altri oneri previsti ai sensi del presente Regolamento restano a carico dell'utente. ART. 6 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA. L'acqua deve essere utilizzata esclusivamente per l'unità immobiliare per la quale la 5 fornitura è stata concessa. L’acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti dal contratto, né può essere ceduta a terzi. E’ fatto divieto assoluto per l'utente di rivendita dell'acqua. ART. 7 - PRELIEVI ABUSIVI. E' fatto divieto a chiunque: a) di prelevare acqua allacciandosi abusivamente in qualsiasi punto della rete dell’acquedotto, senza contratto ed autorizzazione del Gestore; b) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici; c) di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma o di qualunque altro materiale; d) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento delle strade e dei pubblici giardini, nonché dalle bocche per il lavaggio delle fognature, tranne che dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate; e) di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche antincendio se non per gli usi consentiti. Nel caso in cui l'Amministrazione o il Gestore rilevino la violazione dei divieti suddetti, sarà applicata una sanzione di importo pari a quello previsto all'allegato "A", senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni che da tale fatto potessero derivare e salvo le responsabilità penali e gli eventuali danni a terzi. ART. 8 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. L'interruzione del deflusso idrico o la diminuzione di pressione dovute a guasto, a caso fortuito, a causa di forza maggiore e ad operazioni di manutenzione degli impianti e delle reti, alla ridotta o mancata erogazione idrica da parte dell’ente terzo fornitore delle reti comunali, non determinano responsabilità in capo al Gestore del servizio. Nel caso di interruzioni programmate, il gestore provvederà a darne adeguata informazione agli utenti, nel modo più celere possibile, con un preavviso di almeno 24 ore e l'indicazione di massima dei tempi necessari per il ripristino della fornitura. In caso di eccezionali eventi climatici, idrogeologici, di calamità o in caso di ridotto approvvigionamento da parte di enti terzi esterni al territorio comunale, il Gestore concorda insieme all'Amministrazione gli opportuni provvedimenti volti a ridurre e\o razionare la fornitura di acqua agli utenti, prevedendo le modalità per le turnazioni. ART. 9 - VARIAZIONI DI REGOLAMENTO. Le variazioni al presente Regolamento dovranno venire comunicate all'utenza mediante affissione o tramite le altre forme di pubblicità idonee stabilite nella Carta dei Servizi. Qualora le modifiche apportate al Regolamento vadano ad incidere sulle condizioni del contratto di fornitura queste si intenderanno tacitamente recepite nel contratto medesimo qualora l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dalla data di approvazione delle medesime. Le comunicazioni dirette individualmente all'utente verranno fatte all’indirizzo comunicato nella domanda di allaccio idrico, mentre quelle dirette alla totalità degli utenti verranno effettuate tramite avvisi riportati sulle bollette o attraverso le altre forme previste. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e sostituiti i regolamenti precedentemente applicati e tutte le altre eventuali norme in contrasto con esso. Il Gestore potrà procedere a variare gli importi relativi alle voci di cui agli allegati "A" e “B al presente regolamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale cui deve essere inviata una relazione illustrativa almeno 15 giorni prima della relativa determinazione. 6 L'allegato A) e l’allegato B) al presente regolamento contengono l'elenco delle prestazioni con l'indicazione degli importi relativi e le tariffe che possono essere vengono aggiornati a cura dei competenti uffici della Amministrazione Comunale. L’allegato C) al presente regolamento contiene il contratto tipo per la fornitura idrica all’utenza. TITOLO II° MODALITA' DI PRESTAZIONE DELLA FORNITURA ART. 10 - TITOLO PER LA FORNITURA - UNICITA' DEL CONTATORE. La fornitura d'acqua potabile è effettuata al soggetto che possiede l'unità immobiliare a titolo di proprietà, usufrutto, locazione o comodato, e risulta l'effettivo utilizzatore del servizio. Ad ogni utenza dovrà corrispondere una singola fornitura. Tuttavia, nel caso di edifici e/o unità immobiliari che presentano situazioni particolari, potranno essere consentite forniture multiple servite da un solo contatore, purché l'acqua abbia il medesimo tipo di utilizzo ed i medesimi quantitativi annui di consumo minimo garantito. L’intestatario del contatore in tale evenienza sarà specificamente individuato, ai sensi delle norme stabilite nel contratto di cui all’allegato C), previa autorizzazione di tutti i proprietari in comunione dell'impianto privato di rete. La richiesta di fornitura potrà essere avanzata dal soggetto espressamente indicato al quale, fatti salvi gli obblighi gravanti sui proprietari in comunione, il contratto dovrà intendersi intestato in qualità di legale rappresentante dei summenzionati comproprietari. ART. 11 - DOMANDA DI FORNITURA. Per ottenere la fornitura dell'acqua, l'interessato deve presentare al Gestore, debitamente compilato, l'apposito modulo di domanda, allegando il titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stesso e/o copia del contratto di locazione immobiliare o dichiarazione sostitutiva. Per ottenere la fornitura l'interessato deve farne richiesta al Gestore che si riserva di valutarla. La mancata accettazione, che potrà avvenire solo in presenza di ragioni obiettive, dovrà essere motivata e comunicata formalmente al richiedente. Previa autorizzazione di tutti i proprietari in comunione dell'impianto privato di rete la richiesta di fornitura potrà essere avanzata dal soggetto espressamente indicato al quale il contratto dovrà intendersi intestato in qualità di legale rappresentante dei summenzionati comproprietari, fatti salvi gli obblighi gravanti sui proprietari in comunione ai sensi delle disposizioni contrattuali. ART. 12 IMPOSSIBILITA' DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI FORNITURA MODALITA' E ONERI DI ALLACCIAMENTO. Il Gestore, ricevuta la domanda di fornitura, ne verifica l'ammissibilità tecnica ed amministrativa. Il Gestore, in relazione a circostanze obiettive o ad altre cause ostative, comunica tempestivamente al richiedente l'impossibilità ad accogliere la domanda, indicandone le ragioni e, laddove possibile, le soluzioni alternative. In assenza delle suddette condizioni ostative, il Gestore provvederà entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di fornitura, a recapitare all'utente il preventivo indicante la spesa complessiva per la realizzazione dell'allacciamento, ai sensi del successivo art.27. 7 L'importo indicato dal preventivo rimarrà fisso ed invariabile per 120 giorni dalla data di emissione, entro il quale il richiedente dovrà sottoscrivere il preventivo o in alternativa comunicare per iscritto l’accettazione del preventivo presentato dall’Azienda. L'esecuzione dei lavori di allacciamento rimane comunque subordinata al versamento della somma suddetta comprendente il rimborso dei costi per i lavori di esecuzione della presa, della posa del contatore e degli altri eventuali interventi necessari che saranno indicati nel preventivo lavori, quantificati sulla base del tariffario vigente al momento di presentazione della domanda. Il richiedente è comunque tenuto alla stipula del contratto di somministrazione idrica, entro 15 giorni dalla data di completamento delle opere di allaccio, con cui l'utente si impegna altresì a versare il rimborso delle spese di bollo, le imposte di legge, gli oneri di cui all’allegato A) al presente regolamento, nonché un anticipo sui consumi determinato a norma del successivo art.19. Quest’ultimo potrà anche essere addebitato mediante la bollettazione emessa dal Gestore. In caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura idrica, l’Azienda diffida l’utente ad ottemperare a tale obbligo e, in caso di ulteriore inadempienza, dispone il distacco della medesima con tutti gli oneri a carico del medesimo. In caso di morosità, il riallaccio per la fornitura è subordinata al pagamento dei crediti pregressi vantati dal Gestore nei confronti dell’utente ed al pagamento delle more e delle penalità previste dal presente Regolamento, oltre agli oneri per i lavori di distacco e di allaccio sostenuti dal Gestore quantificati secondo l’elenco prezzi vigente al momento della richiesta di normalizzazione della fornitura da parte dell’utente. ART. 13 – CONTRATTO - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO – CERTIFICAZIONI. Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è un contratto di somministrazione regolato dal Codice Civile, dalle disposizioni del presente regolamento e dagli articoli contenuti nel contratto medesimo. Con la stipula del contratto di fornitura, il richiedente accetta integralmente le disposizioni del presente Regolamento. Per il rilascio di certificazione di allacciamento all'acquedotto l'utente è tenuto al pagamento dell'importo di cui all'allegato A), oltre ai bolli e imposte. Tutti gli eventuali avvisi, comunicazioni, bollette di pagamento ecc., saranno intestati e spediti sempre ed esclusivamente all’indirizzo comunicato dall’Utente nella domanda di allaccio. L’Utente si obbliga a comunicare al gestore cambiamenti di indirizzo, entro 30 giorni. Il mancato recapito delle bollette per fatto non imputabile al Gestore, non esonera l’Utente dal pagamento delle bollette. ART. 14 - CESSAZIONE DELLA FORNITURA Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura, devono darne comunicazione al Gestore, a mezzo di raccomandata con avviso A/R ovvero presentando la domanda direttamente presso gli uffici del Gestore. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Gestore procede alla rilevazione del consumo e alla chiusura del contatore nonché alla successiva emissione della bolletta di cessazione da inviarsi al recapito indicato dall'utente. L'utente sarà sollevato dagli obblighi contrattuali assunti soltanto dopo la regolazione contabile della bolletta di cessazione di fornitura. L'utente, fino al perfezionarsi del recesso, resterà responsabile di ogni obbligo previsto dal contratto, compreso l'eventuale utilizzo degli impianti da parte di terzi subentrati che non abbiano regolarizzato il rapporto di fornitura con il Gestore ai sensi del successivo art. 15. 8 In questo caso, resta salvo il diritto del Gestore di sospendere immediatamente la fornitura, qualora ne sia comunque venuto a conoscenza. ART. 15 - VARIAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL' UTENZA L'utente che, ai sensi dell'art.10, subentri nel possesso di un immobile per il quale sia già in essere un contratto di fornitura, potrà procedere alla voltura del contratto medesimo previa presentazione dei titoli giustificativi e della lettura corrente del misuratore. La voltura non potrà essere concessa a favore di terzi conviventi del titolare, qualora risultino bollette insolute. La voltura avrà effetto dalla data dell'ultima lettura rilevata dal Gestore. L'utente si impegna al pagamento degli oneri amministrativi della voltura, applicabili sulla prima bolletta, nella misura prevista nell'allegato "A". Gli oneri amministrativi di subentro non sono dovuti nel caso di successione mortis-causa, qualora il subentro avvenga fra persone conviventi nello stesso nucleo familiare, nonché nei casi di trasformazione della denominazione della ragione sociale o di cambio di titolare dell'impresa. Le comunicazioni per le modifiche di cui al comma che precede devono essere effettuate entro 120 giorni. ART. 16 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA. Il contratto di fornitura si intende risolto, senza intervento di atto alcuno da parte del Gestore, quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione si prolunghi per un periodo superiore a sei mesi. Il Gestore potrà inoltre decidere il distacco dell’utenza quando siano state riscontrate palesi violazioni al presente regolamento al contratto di fornitura ed alla legislazione vigente. ART. 17 - MORTE DELL'UTENTE. In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi e/o i suoi aventi causa, sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Gestore dell'avvenuto decesso provvedendo alla variazione della titolarità dell'utenza a norma dell'art.15 ovvero a richiedere la cessazione della fornitura entro 120 giorni. Il Gestore potrà rivalersi nei confronti dei soggetti sopra indicati anche per ciò che concerne le ipotesi di cui all'art. 14. ART. 18 - UTILIZZO DELL' ACQUA L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 36/94. Altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e sempre che non incidano sulla qualità dell'acqua, con pregiudizio del consumo umano. Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi: • a) uso domestico; si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici; • b) uso industriale, tale utilizzo viene effettuato da insediamenti produttivi; • c) uso artigianale; • d) uso commerciale; • e) uso per allevamento di animali; • f) uso temporaneo; • g) uso irriguo; • h) uso comunale; 9 • k) uso temporaneo. ART. 19 - ANTICIPO SUI CONSUMI. Con l'emissione della prima fattura il Gestore addebita all'utente, a garanzia degli impegni contrattuali assunti, un anticipo sui futuri consumi, infruttifero di interessi. Tale anticipo viene quantificato nella misura pari all'importo corrispondente al consumo idrico di un semestre di impegno contrattuale relativo al primo ed al secondo scaglione della tariffa vigente applicabile all’utenza in esame, a titolo di "minimo anticipato" rivalutabile. L’anticipo sui consumi viene stabilito per ogni utente, inteso come singola unità immobiliare, commerciale o produttiva ed è soggetto a revisione e conguaglio in caso di incrementi tariffari, secondo quanto previsto dall'art.9. Il Gestore può trattenere tali somme per il recupero di quanto dovuto dall'utente per i consumi da questo effettuati, ai sensi del successivo art.25, fatta salva la sua ricostituzione con la successiva bollettazione. L'applicazione del deposito cauzionale si applica a tutti i contratti, ivi inclusi quelli già in corso. L’adeguamento dell’importo di tale deposito sarà conforme all’aggiornamento delle tariffe applicate. In caso di situazioni di morosità e/o abusivismo, al momento della stipula il Gestore si riserva di richiedere all’utenza, intesa come singola unità immobiliare, il versamento di un ulteriore acconto sui futuri consumi, pari all’importo di quelli impegnati per un semestre, oltre all’importo richiesto per il minimo anticipato. L'anticipo sui consumi sarà restituito all'utente alla cessazione del contratto, a norma dell'art.14, qualora risulti in regola col pagamento delle precedenti bollette. In modo analogo si procederà per l’eventuale restituzione dell’acconto a garanzia delle utenze abusive sanate. ART. 20 - PUNTO DI CONSEGNA. L'acqua è consegnata all'utente in corrispondenza dell’uscita dall'apparecchio di misura. Qualora la fornitura di acqua all'interessato richiedente avvenga a mezzo di impianto privato di rete in comunione, l'acqua è consegnata all'uscita della saracinesca posta a valle dell'apparecchio misuratore generale al quale detto impianto viene allacciato. ART. 21 - MISURAZIONE DEI CONSUMI L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando l'obbligo del pagamento del minimo contrattuale, nella misura determinata ai sensi del successivo art.22. Agli effetti della determinazione dei consumi, è considerata unità il metro cubo. Le letture dei contatori sono effettuate, di regola, due volte all'anno dagli addetti incaricati dal gestore. In caso di locali temporaneamente chiusi o di inaccessibilità del contatore per responsabilità dell'utente, l'incaricato recapiterà apposito avviso per l'autolettura. In caso di mancato recapito della lettura da parte dell'utente, il consumo addebitato sarà proporzionale a quello del periodo corrispondente dell'anno precedente, salvo conguaglio sulla base della successiva lettura. L'impossibilità di rilevare i consumi - tramite la lettura da parte degli addetti del Gestore o per il mancato ritorno del modulo per l'autolettura - per un intero anno solare comporta per l'utente l'addebito della penalità di cui all'allegato A) nella misura ivi indicata per ciascun utente inteso come unità immobiliare. 10 In caso di contatore non funzionante o oggettivamente illeggibile, sarà fatturato all'utente il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente. Nell'assoluta impossibilità di calcolare il consumo su base storica, si farà riferimento ai consumi successivi, dopo averli rilevati per un arco di tempo non inferiore a tre mesi. Impossibilitati anche a questa soluzione, si farà riferimento al consumo medio di utenze di pari tipo. ART. 22 - TARIFFE IDRICHE. Ai sensi del contratto di servizio in essere, le tariffe relative ai consumi - determinate dal gestore - sono approvate dall’Amministrazione Comunale e portate a conoscenza degli utenti in occasione della prima fatturazione utile, o con altro mezzo di comunicazione. Costituisce allegato del presente regolamento - allegato B - l'elenco delle voci che concorrono a determinare la tariffa con l'indicazione degli importi relativi. L'impegno contrattuale ad un consumo e ad una fornitura minima, denominato “minimo garantito”, è determinato in misura corrispondente al quantitativo riportato nell'allegato "B", ed ivi indicato, coerentemente alle tariffe, in misura annua. L'importo corrispondente a tale minimo garantito, determinato con l'applicazione delle tariffe vigenti in funzione del tipo di utilizzazione e della scelta del singolo utente, sarà comunque dovuto dall'utente, ancorché non sia stato effettuato alcun consumo. ART. 23 - MODALITA' DI PAGAMENTO. Le somme dovute per consumo di acqua, per nolo degli apparecchi, per interventi a suo carico, per penalità, imposte, tasse nonché per altri servizi di cui al presente regolamento, ivi incluse le spese di spedizione, sono addebitate all'utente sulle bollette. Il Gestore del servizio idrico si riserva la facoltà insindacabile di esigere anticipatamente il versamento degli oneri per i servizi e gli interventi richiesti dall’Utente. Il pagamento può avvenire mediante versamento su C/C postale o, in alternativa, tramite bonifico bancario. Il pagamento delle bollette dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza e con le modalità in esse indicate. In caso di mancato pagamento, il Gestore applicherà sulla bolletta successiva quanto segue: • interessi, pari al tasso di sconto maggiorato di un punto percentuale, a partire dal settimo giorno successivo alla scadenza della bolletta; • la penalità, di importo pari a quanto previsto nell'allegato "A", a titolo di rimborso dei relativi oneri amministrativi, qualora il pagamento non sia effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza della bolletta. Le bollette hanno, di regola, cadenza trimestrale e saranno inviate all'utente almeno 15 giorni prima delle scadenze stabilite, al recapito indicato dall'utente al momento della stipula del contratto. Qualora l'utente non abbia ricevuto la bolletta o in caso di smarrimento della medesima, egli dovrà richiederne un duplicato gratuito al Gestore, che provvederà ad emetterlo tempestivamente. Il mancato ricevimento della bolletta non esonera l'utente dal pagamento della medesima, alla scadenza prestabilita: pertanto l’eventuale richiesta di duplicato della bolletta deve essere presentata tempestivamente. L’utente è responsabile della ricezione della bolletta all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del contratto, anche se da un suo delegato. Il mancato recapito della bolletta all’indirizzo sopra indicato, determina il distacco – previa diffida all’indirizzo 11 suidicato - della fornitura idrica da parte del Gestore, che si riserva di agire attraverso le vie giudiziarie per la riscossione delle somme vantate. ART. 24 – CARTA DEI SERVIZI. RECLAMI. Il Gestore, ai sensi del contratto in essere, emana una Carta dei Servizi per la tutela dell’utente, conforme alla Direttiva 27 gennaio 1994 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Utente ha la facoltà di presentare al Gestore apposito reclamo, sia per iscritto agli sportelli che a mezzo fax o raccomandata A/R. L'ufficio competente, riscontra il reclamo con la massima celerità e, comunque, non oltre 30 giorni, indicando anche, se del caso, i termini con cui provvederà alla rimozione delle eventuali irregolarità riscontrate, o al ristoro del pregiudizio eventualmente arrecato. In ogni caso, il reclamo non sospende l'obbligo per l'Utente di effettuare i pagamenti alle scadenze previste. Ove l'esito del reclamo attraverso questa procedura non sia ritenuto soddisfacente dall'utente, su richiesta scritta di quest’ultimo, a mezzo raccomandata A/R.da inoltrare nel termine di giorni 15 dalla risposta del Gestore, verrà effettuato un tentativo di conciliazione presso gli uffici del Gestore, che dovrà concludersi nei successivi 30 giorni. Solo trascorso tale termine l'utente potrà procedere all'azione giudiziaria. ART.25 - ATTI DIPENDENTI DAL MANCATO PAGAMENTO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RIPRISTINO DELLA FORNITURA. Nel caso che sia verificato il mancato pagamento della bolletta da parte dell’utente, il Gestore provvede ad inviare, per posta ordinaria, avviso di sollecito del pagamento presso il domicilio indicato dall’utente per il recapito della bollettazione: tale sollecito potrà essere inviato anche in uno alla spedizione della bolletta. Dopo almeno 15 giorni dalla data di invio del sollecito, il Gestore potrà inviare un avviso all’utente mediante lettera raccomandata A.R. al medesimo domicilio, con invito a pagare l'importo dovuto entro 15 giorni dalla notifica e con diffida che, in caso di inadempienza, si procederà a sospendere l'erogazione dell'acqua e, ai sensi dell'art.19, ad incamerare l'anticipo consumi. Tutte le spese, ivi incluse quelle postali, sono a carico dell'utente. Le forniture sospese per morosità potranno essere riattivate allorché l'utente abbia pagato le bollette insolute, tutti gli oneri dovuti ed abbia provveduto ad integrare l'importo per l'anticipo consumi, conformemente alla tariffa, agli oneri ed alle penalità indicati negli allegati "A" e “B” al Regolamento. L’utente moroso sarà altresì tenuto a rimborsare al Gestore gli oneri dei lavori necessari sia al distacco che al ripristino delle opere di presa, così come risultanti dai prezzi vigenti all’atto della richiesta di ripristino dell’allaccio. Il Gestore non risponde di eventuali danni derivanti dalla sospensione della erogazione dell'acqua nei confronti dell'utente moroso o a terzi; l’utente, per parte sua, rimane comunque vincolato alla osservanza degli obblighi contrattuali. L’utente abusivo sarà tenuto, prima della regolarizzazione della propria posizione, al pagamento degli oneri di distacco, di riallaccio e dei lavori necessari alla regolarizzazione della fornitura, oltre al risarcimento del quantitativo di acqua quantificato dal Gestore attraverso gli eventuali contatori esistenti. In caso di impossibilità di quantificare adeguatamente il consumo sottratto, il Gestore potrà forfettizzare l’importo in base al numero di utenze singole, intese come unità immobiliari. 12 ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE Il gestore garantisce che i dati personali forniti dall'utente siano trattati ai soli fini della corretta esecuzione del contratto. Pertanto, i dati potranno essere utilizzati dal Gestore o da suoi incaricati unicamente per la rilevazione dei consumi per i controlli e le verifiche degli impianti, per le operazioni di fatturazione ed incasso nonché per quelle di sollecito e recupero dei crediti. Ai sensi della legge 675/96 il rilascio dei dati personali è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per il Gestore di stipulare un regolare contratto di fornitura e, conseguentemente di poter fornire i propri servizi. TITOLO III° DISPOSIZIONI TECNICHE ART. 27 – OPERA DI PRESA E RELATIVE NORME DI ESECUZIONE. Le opere di derivazione dalla conduttura principale, i relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione e la valvola di non ritorno immediatamente successiva inclusa, costituiscono la "presa" idrica. Spetta al Gestore determinare il diametro della presa e scegliere il luogo per la derivazione della presa dalla rete idrica comunale. L’ubicazione della presa sarà individuata sul punto più vicino della rete idrica circostante, risultante tecnicamente idoneo. Il misuratore, che resta di proprietà del richiedente, dovrà essere posto sul suolo pubblico, in modo da essere sempre accessibile al personale addetto del Gestore e del Comune. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e/o manutenzione dell’opera di presa, dalla condotta comunale sino alla valvola di non ritorno immediatamente a valle del misuratore, è eseguito esclusivamente dal Gestore. I costi e le spese di installazione dell’opera di presa fino alla valvola di non ritorno, ivi incluso il misuratore, fanno completamente carico all'interessato richiedente, al quale il Gestore presenta il preventivo di spesa. In caso di necessità, il Gestore la facoltà di intervenire sulle reti idriche poste all’interno della proprietà privata, senza che l’Utente possa opporre eventuali rifiuti e negare l’accesso al personale addetto. In caso di intervento del Gestore sulle reti private, i relativi oneri restano a carico dell’utente, secondo le vigenti tariffe. L’utente è altresì tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto per la manutenzione dell'apparecchio di misura, secondo le vigenti tariffe. Qualora per esigenze tecniche, si dovesse porre una tubazione di diametro superiore a quello necessario per alimentare l'utenza, la maggior spesa resta a carico di quest'ultima. ART. 28 - PROPRIETA' DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE Le condotte stradali e le prese fino all’apparecchio di misura escluso, appartengono al Comune restando all'utente il diritto di uso delle prese per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del misuratore, ivi incluso quest’ultimo. ART. 29 - REALIZZAZIONE DI PRESE NELLA PROPRIETA' PRIVATA. Quando eccezionalmente la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e in tutti i casi in cui il Gestore debba necessariamente installare tutta o parte della derivazione e delle opere di presa in proprietà di terzi, l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente dimostri di godere di regolare servitù comprensiva anche del diritto di 13 passaggio a favore dell'Amministrazione, per consentirgli di provvedere alla manutenzione degli impianti idrici. ART.30 - MISURATORI ESISTENTI. Relativamente alle prese idriche esistenti nelle quali gli apparecchi di misura sono installati all'interno o all’esterno delle proprietà private, il gestore può, a suo insindacabile giudizio, attivare in qualsiasi momento la sostituzione e/o integrazione dell’apparecchiatura di riferimento per la misurazione dei consumi idrici. A tal fine, preavvisato l'utente interessato, il Gestore provvede a sua cura e spese all'installazione di un contatore di controllo a monte di uno o più apparecchi di misura esistenti. In questo caso, a decorrere dalla data di attivazione del contatore di controllo, il Gestore diviene responsabile del corretto funzionamento della presa idrica e della qualità dell'acqua fornita fino al contatore di controllo, mentre l'utente o gli utenti interessati sono responsabili del corretto funzionamento del tratto di presa a valle del contatore di controllo. Per la quantificazione del volume idrico consumato, farà testo esclusivamente il contatore di controllo installato dal Gestore, per il quale l’utente dovrà sottoscrivere un regolare contratto. ART. 31 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE PRESE E RESPONSABILITA' IN MERITO AL LORO USO. Le opere e gli impianti a partire dal misuratore restano di proprietà dell'Utente che dovrà curarne la manutenzione in rispondenza delle vigenti norme e delle disposizioni emanate con il presente regolamento. Analogamente il misuratore, che resta di proprietà dell’Utente, deve essere mantenuto in condizioni di corretta funzionalità attraverso la buona manutenzione. Gli impianti ed apparecchi dell'Utente debbono rispondere alle normative vigenti in materia di distribuzione idrica. Il loro uso non deve provocare alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete comunale a distribuzione dell'acqua. L'Utente è tenuto al controllo dei suoi impianti ed apparecchi ai fini di prevenire o eliminare tempestivamente cause di dispersione o di inquinamento dell'acqua per danni, palesi od occulti, provocati dagli stessi. Il Gestore, pur non avendone l'obbligo, può verificare gli impianti ed apparecchi dell'Utente. In caso di irregolarità degli stessi il Gestore potrà ordinare le modifiche che riterrà necessarie per il buon funzionamento del servizio sospendendo, se del caso, la fornitura per il tempo occorrente al loro adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'Utente. Il Gestore è responsabile della qualità e quantità dell'acqua somministrata fino al "punto di consegna" ma non risponde, in nessun caso, delle perdite e dei danni comunque causati dall'acqua a valle del punto di consegna, che restano di esclusiva responsabilità dell’Utente, inclusi tutti gli oneri. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle prese, competono esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento della sanzione prevista da presente Regolamento e salvo ogni diritto del Gestore di esperire ogni altra azione a norma di legge, ivi incluso il risarcimento dei danni e la denuncia penale all’Autorità Giudiziaria. L’Utente, in caso di necessità, ha la facoltà di chiudere il rubinetto per l’alimentazione della rete privata di sua proprietà. Eventuali disfunzioni sull’opera di presa vanno immediatamente comunicate al Gestore. 14 ART. 32 - MODIFICA DELLE PRESE. Il Gestore ha la facoltà di poter compiere a sue spese, in qualunque momento, opere di modifica alla tubazione di presa. Nel caso in cui ciò comportasse una interruzione anche temporanea del servizio, il Gestore ne darà preventivo avviso all'utente interessato. Qualora l'utente richieda modifiche alle opere di presa, il Gestore, riconosciutane l'opportunità, provvede alla esecuzione dei lavori previo pagamento da parte dell'utente dei relativi oneri. ART. 33 - APPARECCHI DI MISURA: TIPOLOGIA E LOCALIZZAZIONE La tipologia e la portata degli apparecchi di misura, verranno determinate a giudizio insindacabile del Gestore in relazione alla fornitura richiesta. Tutti gli apparecchi di misura, sono provvisti di apposito sigillo contro la manomissione dello strumento. Gli impianti ed apparecchi dell'Utente debbono rispondere alle normative vigenti in materia di distribuzione idrica. Il Gestore dispone che gli apparecchi di misura siano collocati nella posizione che riterrà, a suo esclusivo giudizio, più idonea e tale da permetterne un facile accesso. Di norma, essi verranno posti in immediata adiacenza del limite della proprietà pubblica. L'utente si obbliga a consentire l'accesso agli incaricati del Gestore per tutte le occorrenze di lettura e di manutenzione o anche di semplice controllo delle reti private senza necessità di chiedere alcuna autorizzazione. Qualora per l'esecuzione di lavori di trasformazione dell'immobile o per qualsiasi altro motivo indipendente dalla volontà del Gestore, il contatore dovesse essere rimosso o spostato, tutte le spese necessarie saranno a carico dell'utente, che sarà tenuto ad informare per iscritto il Gestore. ART. 34 MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA, GUASTI, RESPONSABILITA'. DIVIETI. Il Gestore, a fronte del pagamento della voce di cui all'allegato A), cura la manutenzione del contatore in caso di guasti o di irregolare funzionamento dello stesso, circostanze per le quali l'utente avrà l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore. L'utente è sempre direttamente responsabile di ogni e qualunque manomissione dei contatori che venisse accertata dal personale incaricato del controllo, anche se il dolo è imputabile a terzi, ed è tenuto a rimborsare al Gestore i danni, senza pregiudizio delle sanzioni penali. L'utente deve altresì attuare tutti i provvedimenti idonei ad evitare i danni che gli impianti privati e la rete comunale possano subire a causa delle avversità atmosferiche, del gelo, delle manomissioni e di ogni altra circostanza non direttamente riconducibile alla responsabilità diretta del Gestore. Restano a carico dell’Utente tutti gli oneri conseguenti alla cattiva e/o omessa manutenzione dei misuratori e delle altre apparecchiature di sua proprietà. Restano inoltre a carico dell’Utente tutti gli oneri (ivi incluse le eccedenze nei consumi idrici) e gli eventuali danno conseguenti alla cattiva e/o omessa manutenzione delle reti private a valle del punto di consegna, per le quali l’Utente non potrà invocare alcuna giustificazione. Sono assolutamente vietati allacciamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile e quelle di fogne o di acqua pluviale. E’ altresì vietata l’installazione di pompe, apparecchiature ed ogni altro meccanismo da parte dell’utente, in grado di alterare o modificare l’approvvigionamento idrico dalla rete comunale. I contravventori saranno sanzionati secondo le penalità previste dall’allegato A) al presente Regolamento, fatte salve le eventuali responsabilità penali ed avranno l’obbligo 15 di provvedere all’immediata eliminazione delle cause di alterazione, nonché di adeguarsi ad ogni altra prescrizione del Gestore. ART. 35 - SOSTITUZIONE E VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI MISURA Il Gestore avrà la facoltà di procedere al cambio dei contatori quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di esplicito consenso dell'utente. L'utente non può pretendere il cambio del contatore salvo che, in seguito a verifica, esso risulti difettoso nel funzionamento. Quando l'utente ritenga errate le indicazioni del contatore può richiedere che ne sia effettuata la verifica, previo pagamento dei relativi oneri previsti secondo il tariffario di cui all’allegato A) vigente, ivi inclusi i lavori eventualmente necessari per la suddetta operazione. La richiesta di verifica del contatore non sospende l’obbligo del pagamento del dovuto da parte dell’utente. Il funzionamento del contatore sarà considerato erroneo nel caso in cui le indicazioni fornite dal medesimo siano eccedenti in più o in meno del 5%, la corretta misurazione. La verifica avverrà in contraddittorio tra l'utente e il soggetto incaricato dal Gestore, previa comunicazione anche solo telefonica. Nel caso in cui sia accertato l'irregolare funzionamento del misuratore, si farà riferimento ai consumi successivi, dopo averli rilevati per un arco di tempo non inferiore a tre mesi. In alternativa, il consumo rilevato fino alla sostituzione dell'apparecchio stesso, sarà ricalcolato sulla base del consumo medio giornaliero del periodo corrispondente dell'anno antecedente. Qualora risulti impossibile anche questa soluzione, si farà riferimento al consumo medio di utenze di pari tipo. Gli eventuali abbuoni inerenti le misurazioni non potranno comunque riferirsi ad un periodo antecedente a quello dell'ultima fatturazione emessa a carico dell'utente. L’Utente è tenuto in ogni caso, a corrispondere, oltre al rimborso per le spese di verifica del contatore, anche le penalità previste dall'art.23, nel caso in cui non abbia provveduto al pagamento della bolletta, e tutti gli oneri quantificati dal Gestore a consuntivo delle operazioni. ART. 36 - PERDITE DELL'IMPIANTO E RESPONSABILITA'. L'utente è responsabile della perfetta conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi di misura esistenti presso di lui per l'effettuazione della fornitura. L'utente risponde della buona conservazione sia degli impianti interni che degli strumenti di misura. Eventuali dispersioni, perdite, furti della risorsa idrica dagli impianti rilevati a partire dal punto di consegna e comunque dalle opere entro le proprietà private, non formeranno oggetto di alcun abbuono a favore dell'utente, che sarà obbligato al pagamento del corrispettivo al Gestore. Anche nel caso di proprietari in comunione di impianto privato di rete ai sensi dell’art.10, eventuali dispersioni, perdite, furti della risorsa idrica dagli impianti rilevati a valle del punto di consegna e comunque dalle opere entro le proprietà private, non formeranno oggetto di alcun abbuono a favore degli utenti. ART. 37 - DANNI CAUSATI DALL'IMPIANTO PRIVATO. Il Gestore e l’Amministrazione non rispondono né del funzionamento dell'impianto privato dal punto di consegna (misuratore), né dei danni che possono derivare a terzi per il suo esercizio e tanto meno di inconvenienti igienici che si dovessero comunque verificare che restano tutti e per intero a carico dell’utente. 16 ART. 38 - BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE. Il Gestore potrà concedere speciali derivazioni per bocche da incendio con comando a mano od automatico, nell'interno della proprietà privata. Per il rilascio della fornitura suddette, l'utente dovrà presentare la seguente documentazione : • relazione di calcolo della rete antincendio; • schema della rete antincendio; • pianta in scala adeguata della rete antincendio. Una volta collaudata la rete, l'utente dovrà inoltre darne comunicazione al Gestore, che dovrà applicare l'apposito sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Gestore entro 24 ore affinché questo possa provvedere ad una nuova sigillatura, nonché al controllo delle quantità di acqua fatturata. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per le eventuali diminuzioni della portata e della pressione al momento dell'uso della rete antincendio. Il Gestore non assume alcuna responsabilità circa i livelli minimi da garantire alla pressione dell'acqua, alla portata ed al volume della riserva idrica: ove tali valori minimi fossero richiesti dalle vigenti normative e/o da disposizioni di enti terzi, l’Utente dovrà provvedere autonomamente alla eventuale riserva d’acqua necessaria ad assicurare con continuità il funzionamento dell’impianto, secondo le caratteristiche prescritte ed i valori predetti. L'utente dovrà provvedere alla normale manutenzione dell'impianto, effettuando tempestivamente la riparazione di eventuali perdite. In caso di manomissione delle bocche da incendio, verrà applicata all'utente una sanzione pecuniaria nella misura di cui all'allegato "A" per ogni bocca manomessa senza pregiudizio per le eventuali sanzioni penali. ART. 39 - TARIFFE PER BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE. Per ogni bocca da incendio, automatica e non, viene fissato un canone periodico dovuto per la disponibilità dell'impianto, nella misura prevista dall'allegato "A". L'eventuale consumo di acqua effettuato, detratto quello effettuato per lo spegnimento di incendi, dovrà essere fatturato in aggiunta al canone fisso, secondo le tariffe stabilite per gli usi diversi. ART. 40 - VIGILANZA DEGLI IMPIANTI, RILIEVO DI IRREGOLARITA'. Il Gestore e l’Autorità Comunale si riservano la facoltà di procedere ad eseguire a mezzo di proprio personale ad ispezioni e controlli sulle condotte di allaccio alla rete idrica comunale ed anche all'interno delle proprietà private al fine di accertare: • le condizioni e il grado di funzionalità delle opere eseguite; • la conformità delle opere al presente regolamento ed alle leggi vigenti; • Il mantenimento delle reti, degli impianti e delle relative apparecchiature, ivi incluso il misuratore e la valvola di non-ritorno, in buono stato di conservazione ed in condizioni di funzionalità. I dipendenti o incaricati del Gestore e/o del Comune preposti al servizio, sono autorizzati ad effettuare i controlli dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino ed il titolare dell’allaccio è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi. Gli addetti al controllo assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice Penale e sono abilitati a 17 compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo, in presenza del titolare dell’allaccio. L'Amministrazione Comunale ed il Gestore hanno sempre diritto di ispezionare gli impianti e gli apparecchi destinati alla utilizzazione del servizio attraverso i propri incaricati, ivi inclusi gli impianti situati all’interno delle proprietà private. Gli incaricati, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere nella proprietà privata sia per le verifiche periodiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori. Nel caso in cui l'utente non consenta l'accesso per la suddetta ispezione, il Gestore richiama l’utente al rispetto del presente Regolamento. In caso di rifiuto da parte dell’utente a consentire l’accesso, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di indennizzi da parte dell'utente. Se gli incaricati, nelle loro visite di ispezione, riscontrassero irregolarità, in qualunque parte dell'impianto rispetto al presente Regolamento od in genere opere non autorizzate, contesteranno l'infrazione all'utente il quale dovrà eliminare le irregolarità o inadempienze nel più breve tempo possibile. In caso contrario, il Gestore e/o l'Amministrazione ingiungeranno all'utente l'esecuzione e/o la rimozione delle opere richieste entro un termine preciso, passato il quale il Gestore avrà facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua senza altro preavviso all’utente. Al Gestore resta la facoltà, ma non l’obbligo, di eseguire i lavori necessari a garantire il servizio ed il rispetto delle norme vigenti, ivi incluse quelle di cui al presente Regolamento, anche sulle opere di proprietà dell’Utente situate su suolo pubblico e/o privato. ART. 41 - ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI. L’impianto idrico interno posto a valle del punto di consegna, deve essere realizzato secondo le norme della regola dell’arte ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia. L'impianto interno dovrà essere realizzato in maniera tale da evitare in ogni caso ritorni di acqua verso il contatore, apponendo tassativamente un’apposita saracinesca di non ritorno nel punto immediatamente a valle del misuratore di portata. Laddove l'utente usufruisca anche di un approvvigionamento idrico da pozzo privato, la rete interna dovrà essere dotata di idonea valvola, atta a selezionare alternativamente l'approvvigionamento idrico al pozzo privato o alla rete pubblica (by-pass). Eventuali disfunzioni di detti dispositivi, ivi inclusi gli eventuali oneri per dispersioni idriche nel terreno e le eventuali sanzioni penali, faranno carico esclusivamente all’utente. ART. 42 - IMPIANTI DI SOPRAELEVAZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI Quando l'altezza piezometrica alla presa dell'impianto non sia sufficiente per un normale rifornimento di un edificio, è concesso l'uso di impianti di sollevamento da installare a valle del contatore generale ad esclusiva cura e spese dell'utente, previa autorizzazione scritta del Gestore da rilasciarsi su apposita richiesta dell’utente. Gli impianti di sollevamento ammessi sono esclusivamente quelli che, provvisti di autoclave, permettano l'immissione dell'acqua erogata dalle condotte esclusivamente nel serbatoio di raccolta al servizio dell'autoclave medesimo; non dovrà pertanto esistere alcun allaccio diretto tra la rete comunale e la rete interna dell'edificio in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Il sistema idraulico interno costituito da serbatoio interno, impianto di autoclave e quant'altro dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia. E' fatto assoluto divieto di installare impianti di sollevamento senza la preventiva 18 autorizzazione del Gestore e di manomettere quelli autorizzati. Il Gestore non risponde né del funzionamento dell'impianto, né dei danni che potessero derivare a terzi per il suo esercizio e tanto meno di inconvenienti igienici che si dovessero comunque verificare che restano tutti e per intero a carico dell’utente, incluse le eventuali responsabilità penali. ART. 43 - PRESE ELETTRICHE DI TERRA E' assolutamente vietato servirsi delle tubazioni degli impianti dell'acquedotto, ivi incluse le reti interne, per prese elettriche di terra, senza eccezione alcuna. Qualora si riscontrasse tale abuso sarà provveduto all'irrogazione della penalità di cui all'allegato "A" per ogni presa a terra attaccata alla tubazione, senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni che da tale fatto potessero derivare e salvo le responsabilità penali. ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le disposizioni comunali vigenti in contrasto con esso. ALLEGATI AL REGOLAMENTO : Allegato A) : Oneri per le prestazioni di servizio; Allegato B) : Tariffe per la fornitura idrica. Allegato C) : Contratto. 19 REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE. ALLEGATO A: ONERI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL GESTORE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO a)Oneri amministrativi di allaccio alla rete e diritti fissi per stipula contratto (art.5) b) Contributo per preventivo lavori (Art. 27) c) Sanzione per prelievi abusivi dell'acqua (Art.7) d) Penalità per reiterato impedimento al rilievo dei consumi (Art.21) e) Indennità fissa per mancato pagamento entro 5 giorni dalla scadenza della bolletta (Art.23) f) Importo per consumo d’acqua forfettizzato su prese abusive (Art.25), per ogni anno a partire dalla data del 01/01/2001, per ciascuna unità immobiliare. g) Certificazione allaccio alla rete comunale (Art.13) h) Oneri amministrativi di voltura (Art.15) i) Contributo per spese invio bolletta (Art.23) j) Sanzione per distacco presa idrica utenza ( Art. 25) k) Manomissioni misuratori e opere di presa (Art.31) i) Inserimento di pompe sulla presa (Art.34) l) Rimborso pulizia e verifica funzionamento apparecchi di misura (Artt.34-35) (Si fanno salvi gli eventuali lavori necessari addebitati a consuntivo) m) Sanzione per manomissione singola bocche antincendio (Art.38) n) Sanzione per attacco alla tubaz. di prese elettriche a terra (Art.43) o) Sanzione per mancata lettura contatore per un anno solare (art.21) p) Altri oneri e/o lavori (Da specificare in funzione dell’intervento). q) Anticipo sui consumi (Art. 19) relativo all’utenza domestica con fornitura di un quantitativo “minimo garantito” pari a 110 mc. Euro Euro Euro Euro Euro 40.00 25.00 200.00 10.00 25.00 Euro 75.00 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 10.00 10.00 1.00 50.00 40.00 85.00 Euro Euro Euro 150.00 200.00 25,00 Come da prezzario vigente Euro 40.00 Provvedit. OO.PP. Regione Campania. 21.59 Come da r) Anticipo sui consumi (Art.19) relativo ad altre utenze con fornitura diversa da tariffa idrica quella di cui al punto q). vigente Gli importi sopra riportati NON includono tasse, imposte, bolli, diritti di terzi e quant’altro non specificamente indicato nel presente Regolamento. 20 REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE ALLEGATO B: PIANO TARIFFARIO PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE (Gli importi indicati sono al netto delle imposte di legge) Fasce di Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Prezzo Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno €/Mc. Descrizio consumo ne Domestica residenti Descrizio ne Minimo garantito/anno Agevolata 100 150 200 250 300 mc. 60 mc. 60 mc. 60 mc. 60 mc. 60 0,49063 Base mc. 40 mc. 90 mc. 140 mc. 190 mc. 240 0,64557 I° Liv. ecc. mc. 50 mc. 50 mc. 50 mc. 50 mc. 50 0, 90380 II° Liv. ecc. mc. 50 mc. 50 mc. 50 mc. 50 mc. 50 1 ,05873 III° Liv. ecc. + inf. + inf. + inf. + inf. + inf. 1,16203 Fasce consumo di Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Prezzo Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno €/Mc. Minimo garantito/anno Base 100 150 200 250 300 mc. 100 mc. 150 mc. 200 mc. 250 mc. 300 0,82633 Non I° Liv. ecc. mc. 50 mc. 50 mc. 50 mc. 50 mc. 50 0,9 0380 residenti II° Liv. ecc. mc. 50 mc. 50 mc. 50 mc. 50 mc. 50 1, 05873 III° Liv. ecc. + inf. + inf. + inf. + inf. + inf. 1,16203 Domestica Fasce di Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Prezzo Descrizione consumo Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno €/Mc. Minimo garantito/ 100 600 1200 2000 3200 6000 anno Artigianale commerciale Calib. Mis. Base 13 mm. mc. 100 I° Liv. mc. 50 ecc. II° Liv. mc. 50 ecc. III° Liv. + inf. ecc. 20 mm. 25 mm. 30 mm. 40 mm. 50 mm. mc. 600 mc. 1200 mc. 2000 mc. 3200 mc. 6000 0,64557 mc. 300 mc. 600 mc. 1000 mc. 1600 mc. 3000 0,90380 mc. 300 mc. 600 mc. 1000 mc. 1600 mc. 3000 1,05873 + inf. + inf. + inf. + inf. + inf. 1,21367 21 PIANO TARIFFARIO PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE Fasce Descrizione consumo di Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Scaglioni Prezzo Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno Mc/anno €/Mc. Mc./anno fino a Industriale 100 1000 2500 2500 3500 Minimo garantito Base 100 200 400 600 1000 1400 mc. 100 mc. 200 mc. 400 mc. 600 mc. 1000 mc. 1400 0,64557 I° Liv. ecc. mc. 50 mc. 100 mc. 200 mc. 300 mc. 500 mc. 700 1,00709 II° Liv. ecc. mc. 50 mc. 100 mc. 200 mc. 300 mc. 5 00 mc. 700 1,16203 III° Liv. ecc. + inf. + inf. + inf. + inf. + inf. + inf. 1,36861 Mc./anno fino a Industriale 500 5000 6500 8000 12000 16000 20000 Minimo garantito Base 2000 2600 3200 4000 6400 8000 mc. 2000 mc. 2600 mc. 3200 mc. 4000 mc. 6400 mc. 8000 0,64557 I° Liv. ecc. mc. 1000 mc. 1300 mc. 1600 mc. 2000 mc . 3200 mc. 4000 1,00709 II° Liv. ecc. mc. 1000 mc. 1300 mc. 1600 mc. 2000 mc. 3200 mc. 4000 1,16203 III° Liv. ecc. + inf. + inf. + inf. + inf. + inf. + inf. 1,36861 Min./garantito Da concordare con l’utente Allevamento Base 0,49063 Min./garantito non inferiore a 3 mc./giorno Temporaneo Base Min./garantito Irriguo potabile 0,64557 Da concordare con l’utente Base Eccedenza Min./garantito Comune e Enti Pubblici Agevolata 0,64557 1,36861 Da concordare con l’utente 0,49063 22 REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE. ALLEGATO C: CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE 23