Misure di conciliazione in
ottica EFQM e
Responsabilità sociale
•Le necessità dell’Azienda
•I bisogni delle persone
•Le opportunità offerte dalle legge
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L’AZIENDA
ZF Padova fa parte della ZF Friedrichshafen AG (multinazionale
leader nelle trasmissioni meccaniche di potenza con 60.000
dipendenti e 8,5 MLD EUR di fatt.)
•ZF Padova è la società capofila della business unit Marine con
siti produttivi in Europa, Stati Uniti, Brasile e Far East (che si
occupa di produrre sistemi di trasmissione per applicazioni
marine: invertitore, propulsione, controlli elettronici)
•ZF Padova produce anche per circa il 20% del proprio fatturato
anche ingranaggi sciolti ed applicazioni per il settore ferroviario,
turbomacchine etc.
•La business unit Marina detiene circa il 45% del market share
mondiale degli invertitori marini e circa 230 Mio US$ di turnover
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L’AZIENDA
ZF Padova ha un organico di circa 450 addetti di cui 2/3 diretti
ed indiretti di produzione.
•La società applica il TQM secondo il modello previsto dalla
EFQM. E’ certificata QS 9000, ISO 14000, VISION 2000, ISO
18000.
•Il processo produttivo della maggior parte delle componenti
viene fabbricato all’interno dello stabilimento. Sono delegate a
fornitori esterni attività di produzione di componenti che non
richiedono lavorazioni di “core” competencies.
•Il prodotto marino normalmente presenta una forma di
“stagionalità” lieve per quanto riguarda le imbarcazioni da
diporto (attutita dalla gestione dei magazzini prodotto finito
presenti presso i dealers). Per quanto riguarda le imbarcazioni da
lavoro e le applicazioni speciali la “stagionalità” è invece legata
all’attivazione delle commesse da parte dei clienti.
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European Foundation Quality Management Model
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Since July 1996
in ZF Padova
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IL CONTESTO
La Legge 8 marzo 2000 n. 53 ha come scopo quello di fare
coesistere gli impegni di lavoro con quelli della vita privata
evidenziando gli impegni connessi con la paternità, la maternità e
la cura parentale.
Non può ovviamente prevedere e risolvere ogni fattispecie (tra
l’altro difficilmente applicabili indistintamente in tutte le realtà
organizzative), ma può sicuramente fornire delle linee guida che
consentano delle estensioni positive dei concetti di flessibilità.
Le possibili estensioni applicative possono essere sviluppate in un
contesto di relazioni industriali di tipo partecipativo.
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UNA SOLUZIONE APPLICATIVA
•Flessibilità dell’orario di lavoro per i lavoratori giornalieri diretti,
indiretti od impiegati.
• Flessibilità entrata al lavoro per i lavoratori giornalieri diretti,
indiretti od impiegati
• Flessibilità dei periodi di ferie individuali.
• Regolamento utilizzo Part-time.
• Trattamento fine rapporto (TFR) per i casi di aspettativa non
retribuita da L. 53/2000.
• Formazione per casi di rientro da congedi parentali.
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UNA SOLUZIONE APPLICATIVA
Flessibilità dell’orario di lavoro per i lavoratori giornalieri diretti, indiretti od
impiegati.
I lavoratori potranno chiedere in virtù della presente norma di essere esclusi temporaneamente dagli obblighi
derivanti dall’accordo del 2001 denominato “Orario Plurisettimanale”. Il lavoratore che venisse riconosciuto
dalle parti in possesso delle caratteristiche previste dalla legge potrà, per la durata del periodo riconosciutogli,
prestare la propria opera e gli verrà consuntivata la propria prestazione su base annuale, mentre la propria
retribuzione sarà comunque quella che gli sarebbe stata erogata se fosse stato presente nell’orario ordinario
previsto. Si stabilisce quindi il principio secondo il quale il lavoratore avente diritto comunicherà
settimanalmente l’orario effettivo derivante dalle proprie esigenze sapendo che le eventuali ore mancanti
rispetto all’orario previsto potranno essere recuperate in altre settimane da lui indicate sempre che
l’ammontare complessivo della prestazione settimanale non superi le 45 ore. Se alla fine del periodo
dovessero persistere debiti di orario nei confronti dell’azienda da parte del lavoratore, questo sarà coperto da
permessi. Se dalla presente norma e previo esplicito consenso del lavoratore, dovessero, viceversa, derivare
debiti di orario nei confronti del lavoratore da parte dell’azienda, questi saranno coperti da erogazione
ordinaria.
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UNA SOLUZIONE APPLICATIVA
•Flessibilità entrata al lavoro per i lavoratori giornalieri
diretti, indiretti od impiegati
Per i lavoratori sopradescritti, per propria esigenza di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
senza specifica documentazione di sostegno, viene anche definita la possibilità di scegliere tra una
gamma di orari di entrata in azienda.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Inoltre per i lavoratori degli uffici si potranno scegliere delle fasce di orario così definite:
dalle 07.00 alle 07.59 e dalle 08.00 alle 09.00
In queste fasce si potrà entrare a qualsiasi ora sapendo che il sistema rileva l’entrata ogni 15 minuti.
Fermo restando l’obbligo dell’orario previsto contrattualmente, la scelta potrà essere esercitata,
senza oneri aggiuntivi per l’azienda comprese le maggiorazioni, tramite richiesta scritta da
indirizzare alla Direzione Risorse Umane e al proprio Responsabile diretto.
Una volta accolta l’orario diverrà stabile fino a nuova richiesta in ogni caso per un periodo non
inferiore ai due mesi.
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MODULO RICHIESTA INERENTE ACCORDO
azioni positive per la flessibilità (art. 9 L. 8 marzo 2000 n. 53)
La richiesta riguarda l’operatore:___ _________
DATA_
Tipologia della richiesta






Flessibilità dell’orario di lavoro per i lavoratori giornalieri diretti, indiretti od impiegati.
Flessibilità entrata al lavoro per i lavoratori giornalieri diretti, indiretti od impiegati
Flessibilità dei periodi di ferie individuali.
Regolamento utilizzo Part-time.
Trattamento fine rapporto (TFR) per i casi di aspettativa non retribuita da L. 53/2000.
Formazione per casi di rientro da congedi parentali.
Barrare la voce interessata
Data dalla quale si vorrebbe fosse operativa la scelta______________
Per sola ricevuta
data__________
Firma del lavoratore interessato
Firma del responsabile Risorse Umane
Firma del Rappresentante RSU
___________________________
___________________________
___________________________
Parte riservata alla risposta
Descrizione della risposta:
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UNA SOLUZIONE APPLICATIVA
•Flessibilità dei periodi di ferie individuali.
Per tutti i lavoratori viene definita la possibilità di “prenotare” il proprio periodo di ferie in ragione
anche ad esigenze di cura verso figli entro gli otto anni di vita (o dodici per affidi o adozioni).
E’ stata effettuata l’indagine tra i lavoratori relativamente alle richieste di ferie per il periodo
maggio-novembre. E’ stata altresì verificata la compatibilità di tali richieste con i piani di lavoro
aziendali.
Vengono qui sintetizzate le modalità principali di gestione del piano ferie.
A partire dal primo lunedì di maggio di ciascun anno e fino all’ultimo sabato di novembre di ciascun
anno ogni lavoratore potrà godere di un periodo di riposo, sia consecutivo che frammentato, su sua
scelta individuale.
Tale periodo di riposo sarà almeno di 3 settimane e fino ad un massimo di 5 per i lavoratori che alla
data del 30 aprile saranno in possesso di un ammontare di ferie residue inferiore a 40 ore ( le ferie
residue sono relative a periodi di maturazione antecedenti il 31/8), viceversa per i lavoratori che alla
suindicata data avranno a disposizione una quantità di ferie residue superiore a 40 ore, il periodo di
riposo continuativo o frammentato su scelta individuale corrisponderà ad un minimo di 4 settimane
fino ad un massimo di 6. Eventuali deroghe a tali quantità saranno valutate congiuntamente tra
Azienda e RSU.
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UNA SOLUZIONE APPLICATIVA
Regolamento utilizzo Part-time.
Oltre a quanto previsto da Leggi, Contratti Collettivi e Accordi aziendali già in essere si conviene
sulla necessità di dare impulso all’uso del Part-Time.
Questo istituto potrà essere richiesto da qualsiasi lavoratore che ne facesse richiesta ai fini di una
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ovvero in ragione di esigenze di cura verso figli entro gli
otto anni di vita (o dodici per affidi o adozioni).
La misura delle percentuali previste dal CCNL in vigore, rispettivamente del 2% come minimo e del
4% come possibili richieste ma soggette a esigenze aziendali, ai fini del presente punto vengono
innalzate rispettivamente al 4% e al 6%.
I lavoratori concorderanno con l’Azienda il tipo di part-time (orizzontale, verticale, job sharing,
ecc.), la quantità di ore prevista e le varie modalità inerenti.
L’istituto del part-time viene interpretato dal presente accordo con un principio di forte reversibilità,
in altre parole il lavoratore che avesse la necessità di tornare a full-time potrà farne richiesta e
nell’ambito delle possibilità aziendali sarà dato corso a tale richiesta.
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UNA SOLUZIONE APPLICATIVA
Trattamento fine rapporto (TFR) per i casi di aspettativa
non retribuita da L. 53/2000.
Viene recepita dal presente punto, la possibilità, per i lavoratori aventi le caratteristiche previste
dall’art. 7 legge 8 marzo 2000 n. 53 (anticipazione del trattamento di fine rapporto).
In particolare tale diritto viene riconosciuto a coloro che corrispondono alle caratteristiche del
comma 2 art. 3 della stessa legge (congedi dei genitori) e in aggiunta le parti riconoscono la necessità
di ampliare tale diritto ai lavoratori che rispondessero alle caratteristiche previste dal comma 2 art. 4
della stessa (congedi per eventi e cause particolari) limitatamente ai casi ai quali venisse
riconosciuto il diritto all’aspettativa per un periodo continuativo di almeno 6 mesi.
Quanto previsto dal presente punto costituisce una aggiunta a quanto già previsto dall’accordo
aziendale deliberante in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto del 27/06/2001
“verbale di modifica dell’accordo integrativo 2000-2003 relativo all’accesso al TFR”.
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UNA SOLUZIONE APPLICATIVA
•Formazione per casi di rientro da congedi parentali.
Si concorda che al rientro da congedi parentali per maternità o paternità i lavoratori debbano
essere messi nella condizione di riprendere il proprio lavoro con efficacia, a tal fine, nei casi di
congedi pari o superiori a 4 mesi continuativi, i lavoratori verranno messi nella condizione di
seguire percorsi di reinserimento formativi allo scopo di ripristinare le competenze necessarie a
svolgere il lavoro precedente o equivalente.
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QUALCHE ALTRA IDEA
Inoltre:
Sono già state acquistate 3 postazioni
per telelavoro
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QUALCHE ALTRA IDEA
•Telelavoro (alternato al lavoro in Sede)
• Primo contratto di telelavoro a settembre 2004
• altri contratti di telelavoro per personale straniero, per
personale con problemi familiari (es. figli piccoli o in
progress).
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INOLTRE
Nei diritti aziendali, le convivenze
sono equiparate ai matrimoni già dal
2001.
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RISULTATI
•Flessibilità dell’orario di lavoro per i lavoratori giornalieri
diretti, indiretti od impiegati.
4 casi/anno
•Flessibilità entrata al lavoro per i lavoratori giornalieri
diretti, indiretti od impiegati
20 casi/anno
•Flessibilità dei periodi di ferie individuali
200 casi/anno
•Regolamento utilizzo Part-time.
(maschi)
5 casi/anno
• Anticipi TFR
3 casi
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L. 53/2000
In sostanza l’art. 9 della legge 53 serve per finanziare
l’innalzamento degli standard di attenzione nelle
Aziende relativamente alla cura familiare perché non
sono una spesa per l’Azienda, bensì un investimento.
Infatti un Dipendente messo nelle condizioni di poter
accudire serenamente la propria famiglia, grazie a
varie estensioni positive di flessibilità, offre un
ritorno in termini di resa all’Azienda.
Lo conferma il fatto che non esiste turnover di
personale, se non per pensionamenti…
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