PRIMA PARTE DI QUESITI
Bando
punto III.2.3)
Risposta n. 1:
Disciplinare
pag. 2, punto b.3)
Risposta n. 2:
Le certificazioni ISO 9001, e ISO 14001 devono essere possedute in caso di
ATI dalla capogruppo, per la ISO 18001 invece non è prevista nessuna
prescrizione in caso di ATI, si chiedono chiarimenti ?
Al punto III.2.3), ultimo capoverso, del bando, si legge: «le certificazioni di
cui alle precedenti lettere b) e c), devono essere possedute almeno
dall’operatore economico capogruppo mandatario», parrebbe dunque, ad
una lettura piana, che il requisito della lettera c), ovvero il possesso della
ISO 18001 debba essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati (in
assenza di una specifica norma di esenzione). Tuttavia al Capo 2.4, del
disciplinare di gara (pag. 7), nella parte finale di ciascuna delle lettere b),
c) e d), si legge: «in caso di raggruppamento temporaneo in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito [di
ciascuna singola certificazione – n.d.r.] deve essere posseduto almeno
dall’operatore economico capogruppo mandatario».
In ottemperanza al favor partecipationis nonché al principio secondo il
quale eventuali contraddizioni tra gli atti di gara devono essere risolte in
senso favorevole ai concorrenti si deve concludere che il combinato
disposto delle regole della gara dispongono che almeno il mandatario
capogruppo debba essere in possesso di tutte e tre le certificazioni
richieste, mentre per le mandanti lo stesso requisito è facoltativo. Per
completezza si rammenta che ai sensi del Capo 5, lettera b), del
disciplinare di gara, i requisiti di cui alle predette certificazioni possono
essere oggetto di avvalimento, alle condizioni di cui all’articolo 49 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, come applicato da Consiglio di Stato,
sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344; pertanto una o più d’una delle
certificazioni eventualmente posseduta da una mandante può essere
“prestata” alla mandataria capogruppo, così ottemperando agli atti di
gara, purché il concorrente dimostri che l’impresa ausiliaria non si
impegna semplicemente a “prestare” il requisito, quale mero valore
astratto, ma assuma l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa
ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il
proprio apparato organizzativo nelle parti che giustificano l’attribuzione
del requisito.
Riduzione cauzione del 50% in caso di possesso di ISO 14001:2004 o
9001:2008 ? Ci riferisce effettivamente al Capo 2.4 lettera c) o c'è un
refuso. Tale ipotesi potrebbe essere suffragata anche dal fatto che il
punto 2.4 parte dalla lettera b) invece che dalla lettera a)
La riduzione del 50% della cauzione provvisoria spetta se il concorrente è
in possesso della certificazione di qualità gestionale della serie 9001:2008,
in ottemperanza alle previsioni del richiamato articoli 75 del decreto
legislativo n. 163 del 2006.
Pertanto a il rinvio al Capo 2.4, lettera c), rilevabile a pagina 2, lettera b),
punto b.3), del disciplinare di gara, costituisce un refuso immediatamente
riconoscibile.
Tale imprecisione nel rinvio soccombe di fronte alla norma di legge citata
e alla prevalente disposizione del punto III.1.1), lettera d); del bando di
gara.
Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi per gli inserimenti di lavoratori
svantaggiati, considerati i vari sottocriteri previsti, si chiede quali parametri
verranno valutati ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi.
Trattandosi di elemento “tecnico” la valutazione sarà improntata alla
discrezionalità tecnica senza un nesso parametrico preciso a dei numeri. E’
ovvio che sarà comunque ottemperato al principio di ragionevolezza e
proporzionalità, per cui se in primo luogo sarà valutato il numero di soggetti
coinvolti, la condizione sarà contemperata con il grado di disabilità e con il
ragionevole rapporto tra tale disabilità e la compatibilità con la mansione
attribuita.
Pertanto non potrà essere utilizzata un formula matematica, bensì una
valutazione di merito che non sia viziata da illogicità.
Disciplinare
L’utilizzo di mezzi elettrici è attualmente poco funzionale in considerazione
pag. 8, punto 3, della scarsa autonomia e nel caso di Vostri Comuni, delle lunghe percorrenze
lettera a.2)
necessarie per i servizi da erogare nei comuni in questione, eventuali
promesse in tal senso potrebbero essere non mantenibili .
Risposta n. 4:
Si tratta di una valutazione del concorrente che non può trovare risposta
specifica in questa sede, anche perché le paventate difficoltà per la ridotta
autonomia saranno tenute in considerazione dall’offerente ma non rilevano
per la Stazione appaltante per la quale rileva invece il risultato effettivo e la
riduzione delle emissioni. Quanto al mancato rispetto delle “promesse”
questo sarà sanzionato dal momento che l’offerta tecnica non è una
“promessa” bensì una obbligazione contrattuale specifica (cfr: parte
seconda, Capo 7, lettera e), del disciplinare di gara). Peraltro l’uso di mezzi
elettrici è citato come esempio ma non è obbligatorio; è il concorrente che
deve calibrare la propria offerta, tenendo conto che la metodologia del
confronto a coppie (in caso di almeno tre offerte ammesse) o
dell’attribuzione dei coefficienti (in caso di due sole offerte) come descritta
nella parte seconda, Capo 1.1, del disciplinare di gara, in combinato con
quanto previsto dagli allegati G e P al d.P.R. n. 207 del 2010, consente di
rendere irrilevante la questione. Infatti per quanto detto sopra l’attribuzione
dei punteggi è comunque “piena” per la migliore offerta tecnica sul punto
specifico, prescindendo dal valore assoluto dell’offerta stessa. In altri termini,
le caratteristiche dei mezzi (indicate negli atti a mero titolo di esempio) sono
a scelta dell’offerente e l’offerta migliore consegue il punteggio massimo
anche qualora l’ecosostenibilità sia modesta (purché superiore a quella delle
altre offerte). Ad esempio se tutte le offerte ometteranno l’uso di mezzi
elettrici, non è compromessa minimamente la valutazione dell’elemento.
Disciplinare
Si presume che il riferimento al capo 2, lettera f), punto f.1) sia un refuso e il
pag. 10, punto f.2) riferimento sia alla lettera e); se ne chiede conferma
Risposta n. 5:
Si conferma trattarsi di un refuso. Pertanto alla pagina 10 del disciplinare di
gara, Capo 4, lettera f), punto f.2), in luogo delle parole «… alla
documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la
stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1)»
devono leggersi le parole «… alla documentazione o assorbito e integrato
nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del
precedente Capo 2, lettera e), punto e.1)».
Disciplinare
pag. 8. punto 3,
lettera a.1)
Risposta n. 3:
Disciplinare
Sembrerebbe che una società con fatturato rilevante che deriva sia da
pag. 10, punto 5.1, attività di smaltimento che di raccolte non può partecipare come mandante
lettera b)
per il solo smaltimento. Verrebbe però meno il principio della norma che
dovrebbe tendere a favorire la produzione di servizi il più economici possibili
anche frutto del mix di specializzazioni complementari. Si chiede di
confermare o meno tale interpretazione.
Risposta n. 6:
Non si comprende il problema. Il requisito di cui si tratta è relativo al
fatturato globale, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 1, lettere
b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006. Non è richiesta una
corrispondenza “tipologica” tra una particolare tipologia di fatturato
conseguito da un’impresa raggruppata e la tipologia specifica del servizio
assunto da tale impresa. Si richiede invece che il fatturato sia quello globale
o, volendo essere restrittivo, sia riferito al “settore” per cui può concorrere al
requisito il fatturato per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento (ovviamente
inteso come prestazione e non come mera “partita di giro” tra il
Committente e la società di recapito).
Né si rileva alcun divieto a che una società possa con fatturato rilevante
partecipi come mandante per lo smaltimento.
L’unica imposizione, sul punto, è che la capogruppo mandataria possegga il
requisito nella misura non inferiore al 50% del totale (e che il
raggruppamento nel suo complesso raggiunga almeno il 100%); quanto alla
prescrizione secondo la quale il capogruppo mandatario deve possedere il
requisito «… in ogni caso, in misura maggioritaria rispetto a ciascun
operatore economico mandante;» per giurisprudenza univoca e costante (e
per ragioni logico-sistematiche evidenti) non si tratta del fatturato
posseduto in assoluto, bensì di quello necessario (e sufficiente) alla
partecipazione alla gara specifica, a prescindere dalla circostanza che, in
assoluto, un’impresa mandante abbia un fatturato globale di centinaia di
milioni di euro e la capogruppo mandataria un fatturato appena sufficiente
al raggiungimento del minimo sopra descritto. Quanto alla suddivisione tra
prestazione principale e prestazioni secondarie di cui alla pagina 10 del
disciplinare di gara, Capo 5.1, lettera d), essa è indirizzata ai fini dei
raggruppamenti temporanei di tipo verticale ai sensi dell’articolo 37, comma
2, ultimo periodo, e comma 4 e comma 8, ultimo periodo, del decreto
legislativo n. 163 del 2006,
Disciplinare
Sembrerebbe che possono essere oggetto di avvalimento le certificazioni ISO
pag. 11, punto 5.2, 9001, ISO 14001 ma non la ISO 18001 che deve necessariamente essere
lettera b)
posseduta dal concorrente
Risposta n. 7:
Si rinvia alla risposta n. 1 in relazione al punto III.2.3) del bando di gara.
Seppure a pagina 11 del disciplinare di gara, Capo 5.2, lettera b), si indichino
coma suscettibili di avvalimento i requisiti di qualità ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004, rinviando al Capo III.2.3), lettere b) e c) del bando di gara, non vi
è ragione per sostenere che sia vietato l’avvalimento del requisito di cui alla
OHSAS 18001:2007, in assenza di esplicita preclusione. Questo anche perché
il punto VI.3), lettera i) , del bando di gara (che per quanto attiene la
procedura prevale sempre sugli altri atti in caso di equivoci o contraddizioni)
ammette l’avvalimento per tutti i requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) dello
stesso bando, senza eccezione alcuna.
Capitolato art 4
punto 5
Risposta n. 8:
Capitolato art 5
Risposta n. 9:
Capitolato art 21
Risposta n. 10:
Capitolato art 21
Risposta n. 11:
Capitolato art 21
Risposta n. 12:
Capitolato art 21
Risposta n. 13:
Capitolato art 22
punto 13
Risposta n. 14:
L'eventuale modifica del destino finale del rifiuto vegetale (verde, legno e
organico) verrà gestito in modo unificato per tutti i Comuni o potranno
verificarsi scelte indipendenti da parte dei Comuni stesse
L’articolo espressamente cita “ Ciascun Comune …”, la risposta è insita
nell’inizio del punto
La presentazione delle disponibilità di impianti propri o convenzionati di terzi
per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai Comuni deve essere effettuata già
in fase di ammissione alla gara o solo in caso di aggiudicazione
Deve essere effettuata già in fase di ammissione alla gara
I contenitori per FORSU da 25 lt sono quelli da esposizione esterna del rifiuto
e non già quelli traforati cosiddetti da sottolavello ?
l’art. prevede l’utilizzo dei sacchetti trasparenti da 15-20 kg., il successivo art.
29 prevede l’opzione di contenitori più grandi da concordare per tipo e costi
separatamente .
I sacchetti per FORSU di colore marrone trasparente da 15 lt a quali
specifiche tecniche devono rispondere, anche in considerazione del prezzo
unitario a base di gara di 0,03 €/cad
l’art. 21 non tratta l’argomento sacchetti FORSU, probabilmente si rimanda
all’art. 37 – deve avere caratteristiche che in base al volume e relativo peso
generato dal tipo di rifiuto (FORSU) resista a strappi e tagli
Per i sacchetti dedicati alla raccolta differenziata della plastica si parla di
volumi da 25 lt sul capitolato e da 70 lt sull’elenco prezzi si chiede di chiarire
il volume esatto
volume esatto lt. 25.
Cosa si intende per sacchetto trasparente da 15-20 kg, per il verde. Non è
previsto nessun volume come invece previsto per gli altri rifiuti
il sacchetto deve avere caratteristiche che permettano, nel rispetto del peso
massimo dettato dall’art. 21 di contenere volumi anche di rifiuti con peso
specifico basso.
E' disponibile un dato storico sui consumi di luce e acqua sulle varie isole ?
Gambara, consumo E.E. di €. 2.700, per acqua è irrisorio e non viene pagato;
Pralboino, attualmente i costi nella I.E. attiva sono “zero” in quanto tutto
condiviso con il vicino depuratore e su questo viene caricato, la nuova I.E.
che si attiverà, avrà costi ora non determinabili; Fiesse, sono in attesa di dati
Capitolato art 23 La scheda offerta riporta dei corrispettivi economici per la gestione di isole
ecologiche, identici per Fiesse e Pralboino con rispettivamente 15 ore
settimanali di apertura per il primo e 21 per il secondo, si chiede di chiarire
se trattasi di refuso o effettivamente Pralboino pagherà un costo orario
inferiore rispetto a Fiesse e a Gambara.
Risposta n. 15:
Si confermano orari e costi previsti nel Bando e relativi allegati;
Capitolato art 27 Dal capitolato si rileva che il servizio è quindicinale per Fiesse e Pralboino
con 6 ore a turno per ciascun ente, si desume quindi che nella scheda offerta
il termine passaggi è un refuso e che si intendano ore annue
Risposta n. 16:
Lo spazzamento è previsto a corpo con 156 passaggi in Gambara e Fiesse,
Pralboiono è escluso, restano comunque a carico gli oneri di smaltimento
per i tre comuni, vedi punto 9 allegato E
Capitolato art 31 e Si chiede di conoscere il numero esatto di contenitori posizionati per ciascun
comune e come viene remunerata detta attività per la quale non è prevista
una voce specifica nella scheda offerta
Risposta n. 17:
Gambara pile 2+farmaci 5; Fiesse 1+1; Pralboino 2+4;
Capitolato art. 41 Si chiede di conoscere le attuali forme di raccolta di rifiuto nei Comuni, se le
stesse sono già a regime, nonché di sapere se saranno necessarie iniziali
distribuzioni massive di kit di startup o meno
Risposta n. 18:
I tre comuni inizieranno il servizio porta a porta con il presente Bando,
attualmente è già attiva la raccolta differenziata con cassoni posizionati sul
territorio. I punti 3 e 4 dell’art. 41, non ammettono interpretazioni diverse
da quanto vi è significato, prima dell’inizio del servizio dovrà essere
consegnato ad ogni utente il materiale informativo e si dovrà prevedere ed
effettuare la campagna informativa e di sensibilizzazione presentata in sede
di offerta.
32
SECONDA PARTE DI QUESITI
Art. 22 Gestione delle isole ecologiche punto 3 si cita: “l’Aggiudicataria provvederà a verificare l’esistenza di
tutte le previste autorizzazioni per l’utilizzo dell’isola ecologica. In caso di mancanze o di necessità di
integrazioni, l’Aggiudicataria si obbliga a provvedere a propria cura e spese”
Quesito= Per il comune di Pralboino non si ha riscontro sulla presenza di autorizzazione e quindi non si
conosce la scadenza. Per effettuare delle precise valutazioni si richiedono tutti e 3 gli atti autorizzativi (
Gambara, Fiesse e Pralboino).
RISPOSTA: I comuni di Gambara e Fiesse hanno regolare autorizzazione vigente, il comune di Pralboino ha
l’autorizzazione in itere;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 22 Gestione delle isole ecologiche punto 7 si cita: “le imprese che fruiscono dell’isola ecologica dovranno
obbligatoriamente pesare…………..”
Quesito = i sistemi di pesatura sono presenti solo nella piattaforma di Gambara e non sono presenti pese
pubbliche nelle vicinanze delle altre isole ecologiche. Come sarà possibile gestire le pesate degli utenti che
arrivano in isola ecologica?
RISPOSTA: E’ un onere che l’offerente dovrà prevedere, recuperando la possibilità di usufruire delle
attrezzature presenti sul territorio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 22 Gestione delle isole ecologiche punto 7 si cita: le imprese che fruiscono dell’isola ecologica dovranno
obbligatoriamente controllare i documenti di accompagnamento del rifiuto (formulari di trasporto rifiuto).
Quesito = Attualmente le utenze non domestiche (imprese) conferiscono senza utilizzare il formulario di
trasporto; chiediamo se le utenze non domestiche sono a conoscenza della necessità di tale documento per il
trasporto dei rifiuti in conto proprio e se le stesse sono iscritte all’albo nazionale trasportatori.
Si precisa che tali documenti sono necessari per poter conferire all’isola ecologica;
RISPOSTA: il nuovo gestore delle I.E. dovrà richiedere il rispetto delle normative vigenti, sarà cura, durante la
campagna informativa preliminare all’inizio del servizio, dare la necessaria ed opportuna informazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 22 Gestione delle isole ecologiche punto 8 lett. b si cita: “richiedere agli utenti che intendono fruire
dell’isola ecologica, l’esibizione della tessera sanitaria (carta servizi regionale Lombardia), salvo che non si
provveda all’identificazione dell’utente con altro sistema idoneo per la codifica o lettura”
Quesito = Cosa si intende per altro sistema idoneo per codifica o lettura? Si devono per esempio stampare
delle tessere dedicate oppure è il comune che rilascia un “pass” intestato agli utenti e si deve controllare
quello?
Le parole codifica e lettura presuppongono la presenza di un sistema automatico!!
RISPOSTA: E’ a carico dell’offerente proporre una alternativa alla esibizione della CRS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 22 Gestione delle isole ecologiche punto 8 lett. f si cita: “provvedere alla pesatura e registrazione del
materiale conferito dalle imprese secondo il programma informatico di cui ciascuna isola è dotata.
Quesito = chiediamo se dobbiamo dotare di Personal computer le tre piattaforme o se la registrazione può
essere effettuata anche a distanza ( uffici cooperative) e se per programma dedicato può essere sufficiente un
resoconto nei comuni formati ( excel, word, ect).
RISPOSTA: l’offerente dovrà prevedere di dotarsi degli strumenti che riterrà idonei per la registrazione e la
messa disposizione dei dati rilevati, dati necessaria alla compilazione dei modelli MUD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 22 Gestione delle isole ecologiche punto 8 lett. i si cita: “provvedere alla pesatura dei rifiuti conferiti prima
del loro scarico nel container dedicato al fine di imputare la produzione al singolo utente;”.
Quesito = la pesa pubblica non è nelle vicinanze delle isole. Com’è possibile gestire le pesate degli utenti che
arrivano in isola ecologica? Le pese a ponte (Gambara) solitamente hanno un range di pesatura di +/- 20 Kg.
Nel quesito n. 2 non si specifica se le piattaforme sono dotate di pese “piccole” ( da 300 a 500 Kg) in modo da
poter pesare tutti i rifiuti prodotti anche dalle utenze domestiche.
I dati rilevati ( pesate di ogni singolo utente) come dovranno essere registrate?
RISPOSTA: in Gambara l’I.E. è dotata di pesa a ponte, in Pralboino, l’attuale I.E. ne è sprovvista, ma è
presente una pesa nel centro abitato, in Fiesse si attendono notizie;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 24 Nolo dei contenitori da posizionare presso le isole ecologiche si cita: “ tabella contenitori”
Quesito : chiediamo se per il funzionamento dei compattatori nelle isole ecologiche, sono stati previsti allacci
alla EE con appositi gruppi prese e se la potenza nominale dell’energia è sufficiente per far funzionare gli stessi
compattatori (circa 10- 12 KW ogni compattatore)
RISPOSTA: in Gambara EE da 11 kW, in Pralboino EE da 15 kW, in Fiesse (attesa dati), a carico dell’offerente
l’adeguamento degli impianti e/o l’aumento di potenza elettrica.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------All’art. 22 punto 13 si cita:” tutte le spese relative alle utenze (luce, acqua…) saranno a carico
dell’Aggiudicataria
Quesito = I pozzi di prelievo acqua presenti nelle piattaforme sono dotati di contatore per il prelievo e quindi
denunciati all’autorità competente.
RISPOSTA: Gambara è servita da acquedotto, Pralboino è servita da acquedotto (si rimanda alla riposta 14
della prima parte), Fiesse in attesa di dati.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------All’art. 24 punto 1 si cita:” L’aggiudicataria fornisce a nolo i contenitori da posizionare presso le tre isole
Quesito = nel capitolato all’elenco contenitori viene citato un contenitore per RSU.
Inoltre durante il sopralluogo presso le isole ecologiche sono stati rilevati contenitori a cassonetto di RSU;
chiediamo come viene gestito questo rifiuto e se nelle autorizzazioni provinciali tale stoccaggio è consentito.
Inoltre chiediamo se in isola sono presenti contenitori degli oli vegetali
RISPOSTA: Gambara - sono presenti n. 3 cassonetti RSU autorizzati dalla Provincia, è presente n. 1
contenitore per oli vegetali; Pralboino – attesa dati; Fiesse – attesa dati.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dal sopralluogo effettuato si riscontrano notevoli quantità di rifiuto stoccato nei setti dedicati, nei container ed
su platea cementata. ( es: inerti, legname, polistirolo ect)
Quesito = Chiediamo di specificare se tali rifiuti verranno smaltiti a carico dell’appaltatore uscente o se
l’aggiudicatario della nuova gara dovrà farsi carico dei trasporti e relativi smaltimenti per l’azzeramento delle
giacenze. RISPOSTA: l’offerente valuti che l’onere non sia a suo carico, se all’inizio del servizio si dovrà
provvedere al carico e smaltimento delle giacenze, i costi verranno quantificati separatamente.
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risposta Aprica - Comune di Gambara