CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA
CIRCONDARIALE “S.M. MAGGIORE” E LA CASA DI RECLUSIONE “S. EUFEMIA” DI VENEZIA.
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica da
svolgersi all'interno della Casa Circondariale “S. M. Maggiore”, con sede in Venezia, S. Croce n. 324
e della Casa di reclusione “S. Eufemia”, con sede in Venezia, Giudecca n. 712.
Il servizio deve essere svolto mediante l'utilizzo di infermieri e di un coordinatore infermieristico,
quest’ultimo unico per entrambi gli Istituti penitenziari, secondo le modalità disposte dalla
competente Unità Operativa dell’Azienda U.L.S.S. 12, che verrà all’uopo indicata (d’ora in poi
denominata “Servizio dell’ULSS n. 12”), in accordo con la Direzione degli Istituti Penitenziari
sopraindicati, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.
ART. 2 – DURATA E BASE D’ASTA
Il contratto avrà durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, e l'importo
complessivo a base d’asta (escluso l’eventuale rinnovo) è di € 1.594.043,75 esente IVA (art. 10 DPR
633/72).
ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE “S.M. MAGGIORE”
L’aggiudicatario si impegna a fornire un servizio di assistenza infermieristica mediante l'utilizzo di
infermieri (la cui figura professionale è regolata ai sensi del D.M. n. 739/1994), da svolgersi
all'interno della Casa Circondariale, per 54 ore complessive giornaliere, prevedendo turni di
lavoro nelle 24 ore giornaliere, secondo le modalità disposte dal Servizio dell' ULSS n. 12.
L'infermiere professionale dovrà esercitare tutte le funzioni di carattere assistenziale,
organizzativo e amministrativo previste dal D.M. n. 739/94, ed in particolare:
1. preparare e distribuire i farmaci secondo le direttive dei sanitari;
2. distribuire la terapia di routine, eseguire le terapie dei nuovi arrivati, assicurare le
medicazioni programmate, le terapie iniettive e infusionali, effettuare i monitoraggi delle
funzioni vitali, gli stick glicemici, i prelievi biumorali routinari e non;
3. seguire l'approvvigionamento dei farmaci, la compilazione e la corretta tenuta dei registri
di carico e scarico dei medicinali;
4. curare il ripristino e il riordino degli ambulatori;
5. collaborare e affiancarsi con lo staff medico interno in situazioni di ordinaria attività e di
urgenza medica (autolesionismi, politraumatismi, etc.);
6. effettuare le prenotazioni e le programmazioni delle visite ospedaliere e degli eventuali
interventi chirurgici presso gli Ospedali;
7. nell'ambito delle funzioni proprie del profilo, espletare ogni altro incarico affidato dal
personale di riferimento.
Nell’esercizio delle funzioni previste per il suo profilo l'infermiere deve:
1. attenersi alle disposizioni date dal Servizio dell'ULSS n. 12 in accordo con la Direzione della
Casa Circondariale;
2. svolgere la propria attività nei giorni e negli orari stabiliti dal Servizio dell’ULSS n.12, in
accordo con la Direzione dell'Istituto, determinati non solo dalle esigenze organizzative ma
anche da quelle connesse alla sicurezza e all'ordinario svolgimento delle attività interne;
3. rendersi disponibile ad effettuare le prestazioni pertinenti la qualifica anche all'esterno
dell'Istituto penitenziario, qualora sia richiesto dal Servizio dell’ULSS n. 12, in funzione delle
finalità del servizio.
Gli infermieri devono impegnarsi a tenere un comportamento conforme alle regole
dell'ordinamento penitenziario, alle norme ed al regolamento interno, tale da non essere di
pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'Istituto.
La violazione di tali regole può comportare l’allontanamento secondo quanto previsto dall’art. 6.
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO PRESSO CASA DI RECLUSIONE ”S. EUFEMIA”
L’aggiudicatario si impegna a fornire un servizio di assistenza infermieristica mediante l'utilizzo di
infermieri ai sensi del D.M. n. 739/1994 da svolgersi all'interno della Casa di reclusione, per 12
ore complessive giornaliere, prevedendo turni di lavoro nelle 12 ore giornaliere, secondo le
modalità disposte dal Servizio dell’ULSS n. 12.
L'infermiere professionale dovrà esercitare tutte le funzioni di carattere assistenziale,
organizzativo e amministrativo previste dal D.M. n. 739/94, ed in particolare:
1. preparare e distribuire i farmaci secondo le direttive dei sanitari;
2. distribuire la terapia di routine, eseguire le terapie dei nuovi arrivati, assicurare le
medicazioni programmate, le terapie iniettive e infusionali, effettuare i monitoraggi delle
funzioni vitali, gli stick glicemici, i prelievi biumorali routinari e non;
3. seguire l'approvvigionamento dei farmaci, la compilazione e la corretta tenuta dei registri
di carico e scarico dei medicinali;
4. curare il ripristino e il riordino degli ambulatori;
5. collaborare e affiancarsi con lo staff medico interno in situazioni di ordinaria attività e di
urgenza medica (autolesionismi, politraumatismi, etc.);
6. effettuare le prenotazioni e le programmazioni delle visite ospedaliere e degli eventuali
interventi chirurgici presso gli Ospedali;
7. nell'ambito delle funzioni proprie del profilo, espletare ogni altro incarico affidato dal
personale di riferimento.
L’infermiere dovrà inoltre esercitare le funzioni di carattere assistenziale, organizzativo e
amministrativo previste per l'infermiere professionale dal D.M. n. 739/94 - ed in particolare le
attività di cui ai punti da 1) a 7) del presente articolo – anche presso l’istituendo ICAM (Istituto a
Custodia Attenuata per Madri detenute e i loro figli, da 0 a 3/6 anni).
Nell’esercizio delle funzioni previste per il suo profilo l'infermiere deve:
1. attenersi alle disposizioni date dal Servizio dell’ULSS n. 12 in accordo con la Direzione della
Casa di Reclusione;
2. svolgere la propria attività nei giorni e negli orari stabiliti dal Servizio dell’ULSS n. 12, in
accordo con la Direzione dell'Istituto, determinati non solo dalle esigenze organizzative ma
anche da quelle connesse alla sicurezza e all'ordinario svolgimento delle attività interne;
3. rendersi disponibile ad effettuare le prestazioni pertinenti la qualifica anche all'esterno
dell'Istituto penitenziario, qualora sia richiesto dal Servizio dell’ULSS n. 12, in accordo con
la Direzione dell'Istituto, in funzione delle finalità del servizio.
Gli infermieri devono impegnarsi a tenere un comportamento conforme alle regole
dell'ordinamento penitenziario, alle norme ed al regolamento interno, tale da non essere di
pregiudizio all'ordine e alla sicurezza della Casa di Reclusione.
La violazione di tali regole può comportare l’allontanamento secondo quanto previsto dall’art. 6.
ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: IL COORDINATORE INFERMIERISTICO
L’aggiudicatario dovrà fornire un coordinatore infermieristico ai sensi del D.M. n. 739/1994, che
svolgerà l’attività all'interno di entrambi gli Istituti Penitenziari di cui agli artt. 3 e 4, secondo le
disposizioni date dal Servizio dell’ ULSS n. 12, per 36 ore settimanali, nei 6 giorni settimanali.
Il coordinatore infermieristico dovrà svolgere tutte le funzioni di carattere assistenziale,
organizzativo e amministrativo previste per il relativo profilo dal D.M. n. 739/94 e in particolare le
seguenti attività:
1. coadiuvare il Responsabile del Servizio dell’ULSS n. 12 per il perseguimento degli obiettivi
assegnati;
2. individuare la modalità ottimale per l’implementazione di procedure e protocolli,
promuovendone la diffusione, valutandone eventuali criticità di applicazione ed attivandosi
in collaborazione con il Responsabile del Servizio dell’ULSS n. 12 per attuare azioni di
miglioramento;
3. predisporre turni di servizio ed esporli nei tempi e nei modi previsti;
4. gestire l’équipe sviluppando un senso di appartenenza e un buon clima di lavoro,
intervenendo per dirimere eventuali conflitti;
5. gestire per propria competenza gli istituti contrattuali, quali ad esempio:
a. ferie (redigere piano annuale delle ferie tenendo conto dei contingenti min/max da
rispettare)
b. assenze per malattia e / o per aspettativa a vario titolo
c. congedi straordinari, ecc.
6. garantire la corretta gestione delle apparecchiature/attrezzature utilizzate;
7. sovrintendere
alla
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
delle
apparecchiature/attrezzature utilizzate;
8. sovrintendere all’approvvigionamento e gestione farmaci, stupefacenti e presidi medico
chirurgici;
9. collaborare con il Responsabile del Servizio dell’ULSS n. 12 alla rilevazione dei bisogni
formativi e alla definizione dei progetti formativi e favorire la partecipazione del personale
alle iniziative formative (predisposizione orari di servizio);
10. collaborare con il Responsabile del Servizio dell’ULSS n. 12 al monitoraggio e al
raggiungimento degli obiettivi dell’ULSS;
11. partecipare alle iniziative del Responsabile del Servizio dell’ULSS n. 12 per il monitoraggio e
la verifica dell'efficacia e della qualità dell'assistenza e dell'attività alberghiera;
12. collaborare con il Responsabile del Servizio dell’ULSS n. 12 alla valutazione dell’andamento
dei costi legati ai fattori produttivi per l’assistenza predisponendo, se necessario, modalità
correttive.
Il Coordinatore, nell’esercizio delle sue attività, si impegna a:
1. attenersi alle disposizioni date dal Servizio dell’ULSS n. 12 in accordo con la Direzione della
Casa Circondariale;
2. svolgere la propria attività nei giorni e negli orari stabiliti dal Servizio dell’ULSS n. 12, in
accordo con la Direzione dell'Istituto, determinati non solo dalle esigenze organizzative ma
anche da quelle connesse alla sicurezza e all'ordinario svolgimento delle attività interne;
3. a tenere un comportamento conforme alle regole dell'ordinamento penitenziario, alle
norme ed al regolamento interno, tale da non essere di pregiudizio all'ordine e alla
sicurezza dell'Istituto.
La violazione di tali regole può comportare l’allontanamento secondo quanto previsto dall’art. 6.
ART. 6 – PERSONALE ADDETTO ALL’APPALTO
Il personale utilizzato dall’aggiudicatario nel servizio di cui al presente capitolato deve essere
regolarmente assunto alle dipendenze dello stesso soggetto.
Si stabilisce per l’affidatario l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento
del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti dal precedente aggiudicatario.
Gli infermieri professionali, fermo restando il rispetto delle competenze indicate in precedenza e
l'obbligo di fattiva collaborazione necessaria per il regolare funzionamento delle attività affidate in
appalto, prestano il loro lavoro senza vincolo alcuno di subordinazione nei confronti dell'Ente
appaltante e dell'Amministrazione penitenziaria.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio prestato, assicurando la presenza
continuativa degli infermieri professionali qualificati.
Per tutta la durata del servizio è ammessa una percentuale massima del 30 % su base annua, di
turnover del personale. Il superamento di tale percentuale massima di turnover determina la
facoltà dell’Azienda di procedere alla risoluzione anticipata del contratto.
Il personale da inserire in servizio dovrà essere preventivamente formato a cura ed onere della
Ditta stessa.
La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi, per il servizio in oggetto di persone probe e fidate, che
rispettino i regolamenti in vigore e che siano comunque di completo gradimento
dell'Amministrazione penitenziaria e dell’ente appaltante, il quale potrà obbligare la ditta a
sostituirle, con facoltà, in caso di inadempienza, di risolvere il contratto.
L’aggiudicatario, prima dell'effettiva entrata in servizio dei propri dipendenti, comunicherà al
Servizio dell’ULSS n. 12 ed alle Direzioni degli Istituti Penitenziari l'elenco nominativo del personale
da inserire, fornendo complete informazioni circa i curricula di ciascun infermiere. Le Direzioni
degli Istituti, per la parte di rispettiva competenza, effettueranno la richiesta di informazioni
personali a mezzo del sistema di indagine in uso alle forze di polizia. Ove risultassero accertamenti
positivi, la Direzione competente potrà manifestare il mancato gradimento e l’aggiudicatario dovrà
conseguentemente procedere alla sostituzione dei relativi propri dipendenti.
Nel corso dell’esecuzione del servizio, a seguito di specifica contestazione scritta da parte del
Servizio dell’ULSS 12, secondo la procedura di seguito delineata, l’aggiudicatario è tenuto altresì ad
allontanare dalla struttura il personale infermieristico suo dipendente per il quale sopraggiungesse
una valutazione di non gradimento, o che si sia reso responsabile di inefficienze, negligenze o
adozione di comportamenti scorretti nei confronti di utenti e/o colleghi o comunque ritenuti
incompatibili con una corretta prassi assistenziale.
La valutazione insindacabile delle circostanze che determinano la contestazione con contestuale
richiesta di allontanamento da parte del Servizio dell’ULSS n. 12 è deputata al medesimo Servizio,
in accordo, laddove necessario, con la Direzione del competente Istituto Penitenziario.
L’Azienda ULSS 12 formula con contestazione scritta la richiesta di allontanamento segnalando gli
eventi che determinano la richiesta.
Nel termine di 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta,
l’aggiudicatario procede all’allontanamento del personale oggetto di segnalazione e provvede alla
conseguente sostituzione.
In casi particolarmente gravi, l’allontanamento del personale, sempre a seguito di contestazione
scritta da parte del Servizio dell’ULSS 12, deve essere operato dall’aggiudicatario in via immediata.
In tutti i casi di sostituzione, l’aggiudicatario dovrà dare anticipata comunicazione al Servizio
dell’ULSS 12 dei nominativi degli infermieri che intende far subentrare.
In tutti i casi di richiesta di allontanamento è fatta salva la facoltà degli Istituti Penitenziari e/o
dell’Azienda U.L.S.S. 12 di intraprendere le azioni civili e/o penali che ritenessero opportune.
ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO – ORGANIZZATIVO E RELATIVI COMPITI
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di nominare, con effetto immediato dall’aggiudicazione, un
proprio Responsabile tecnico - organizzativo, ed un suo sostituto, muniti di ampia delega a trattare
in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti
dal contratto di appalto, con costo ricompreso fra gli oneri dell'appalto stesso.
Tale Responsabile, che dovrà essere reperibile e/o rintracciabile 7 giorni alla settimana per otto
ore giornaliere, con articolazione da concordare con il Servizio dell’ULSS 12, avrà il compito di
garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze e delle emergenze in
genere.
Tale figura si incaricherà, fra l’altro, di:
a) trasmettere ogni mese, entro il giorno 25 del mese antecedente a quello di riferimento (o
secondo altre modalità concordate successivamente) i turni di lavoro del proprio personale
presentandoli per l'approvazione preventiva al Servizio dell’ULSS n. 12;
b) trasmettere con cadenza quadrimestrale, entro il giorno 25 del mese anteriore al
quadrimestre di riferimento, il piano delle ferie con relative sostituzioni presentandolo per
l'approvazione preventiva al Servizio dell’ULSS n. 12.
ART. 8 - OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente capitolato, è fatto obbligo all’aggiudicatario
provvedere a:
a) tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio, in
particolare agli oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai
propri dipendenti;
b) le spese di coordinamento, di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio
personale;
c) le spese relative alla dotazione iniziale e alla sostituzione secondo necessità, del vestiario
per il proprio personale (casacche, pantaloni ecc.), di dispositivi di protezione individuali in
genere conformi con quanto previsto in materia di sicurezza e igiene dal D. Lgs. 81/2008;
d) gli oneri relativi al lavaggio, stiratura e quant'altro necessario per mantenere decoroso ed
igienico il suddetto abbigliamento;
e) gli oneri per attività di qualificazione ed aggiornamento dei propri infermieri professionali e
gli oneri relativi agli affiancamenti prelavorativi del proprio personale;
f) l’assolvimento, laddove necessario, degli oneri previsti dalla vigente normativa, ed in
particolare dalla L. R. Veneto n. 41/2003, in materia di corsi di formazione sostitutivi del
libretto di idoneità sanitaria;
g) fornire copia del curriculum e dell'attestato di qualifica di ciascun proprio dipendente e a
depositare gli stessi documenti all'atto dell'entrata in servizio presso l'Ufficio del proprio
Referente tecnico organizzativo nonché presso il Servizio dell’ULSS n. 12;
h) redigere e fornire al Servizio dell’ULSS n. 12, per l’approvazione preventiva, entro il giorno
25 del mese antecedente a quello di riferimento i turni di lavoro del proprio personale
i) redigere e fornire al Servizio dell’ULSS n. 12, per l’approvazione preventiva, il piano delle
ferie con relative sostituzioni, con cadenza quadrimestrale, entro il giorno 25 del mese
anteriore al quadrimestre di riferimento.
ART. 9 – COPERTURE ASSICURATIVE
L’aggiudicatario dovrà stipulare, per tutta la durata del periodo contrattuale, adeguata polizza per
le coperture assicurative di seguito specificate e con gli indicati massimali per sinistro:
a) garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’Azienda ULSS. n.
12, connessi all'esecuzione del servizio, con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00;
b) garanzia per il risarcimento dei danni a terzi, derivanti dalle responsabilità
dell’aggiudicatario e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui esso si avvalga,
con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00;
c) garanzia di responsabilità verso il personale dell’aggiudicatario, relativa, in particolare, agli
infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di
trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc., con un massimale non
inferiore ad € 2.500.000,00.
Qualora l’aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel
termine fissato dalla relativa notifica, l'Azienda ULSS n. 12 si ritiene autorizzata a provvedere
direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento; si precisa che
eventuali franchigie e/o scoperti di polizza non saranno opponibili, in nessun caso, all’Azienda
ULSS n. 12 e ai terzi in genere.
Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Azienda
ULSS n. 12 nei 7 (sette) giorni precedenti all’attivazione del servizio, unitamente alla quietanza di
pagamento del premio. La mancata presentazione o la non conformità della stessa a quanto
previsto comporterà la revoca dell’aggiudicazione.
Il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa,
costituiscono motivo di risoluzione della contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. A tal fine
la quietanza di pagamento dovrà essere presentata all’Azienda ULSS n. 12 con la periodicità
prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di
assicurazione per tutta la durata del servizio.
ART. 10 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E SUA ARTICOLAZIONE.
Per l’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato l’aggiudicatario avrà diritto al pagamento
del compenso articolato in canoni mensili, ciascuno pari ad 1/36 (un trentaseiesimo) del prezzo
complessivo al netto del ribasso offerto. L’importo del canone mensile sarà remunerativo di tutta
l’attività svolta e degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattualmente previsti.
Tuttavia, il fabbisogno orario indicato agli art. 3, 4 e 5 deriva dalle “Linee di Indirizzo
sull’organizzazione della Sanità Penitenziaria” approvate dalla Regione del Veneto con D.G.R. n.
2337 del 29.12.2011, ed è pertanto potenzialmente soggetto a variazione, sia su direttiva
dell’Amministrazione Regionale, sia eventualmente in subordine a circostanze cliniche ed
organizzative variabili e non esattamente predeterminabili.
Conseguentemente, l’Azienda ULSS n. 12 ha facoltà di chiedere l’esecuzione di ore aggiuntive o
disporre la diminuzione della copertura oraria e, per parte sua, l’aggiudicatario è tenuto a
soddisfare la richiesta medesima, fornendo la presenza in servizio degli operatori per le ore
ritenute necessarie.
La quantificazione del costo orario unitario nelle ipotesi previste al comma precedente, viene
stabilito in via convenzionale in € 21 e in € 24 per le prestazioni notturne e festive; tale costo verrà
diminuito della medesima percentuale di ribasso formulata dalla ditta in sede di offerta.
l pagamento, ai sensi della normativa vigente, sarà effettuato a 60 giorni dalle date previste
dall’art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.
L’accertamento della conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali avverrà con le modalità
previste dall’ art. 15 delle “Condizioni generali di contratto per la fornitura di beni e servizi
all’Azienda Sanitaria”. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria.
ART. 11 - VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO / CONTROLLI ED
EVENTUALI CONTESTAZIONI
L’Azienda ULSS n. 12, attraverso il Direttore dell’Esecuzione, esegue con periodicità verifiche di
qualità nell’esecuzione del contratto, sotto i profili della regolarità nella esecuzione e della
rispondenza del servizio a quanto previsto nel presente capitolato.
Qualora, ad esito della verifica, emergano una non corretta esecuzione del servizio o comunque
non rispondente, al servizio richiesto, l'Azienda Sanitaria potrà applicare il successivo art. 12.
ART. 12 - CONTESTAZIONI, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del
presente capitolato, l'Azienda Sanitaria potrà richiedere all’aggiudicatario il pagamento di una
penale, con la graduazione di seguito specificata, fino alla eliminazione del comportamento
omissivo o irregolare.
Sono previste le seguenti penalità:
- in caso di inadempimento/inosservanza lieve o parziale degli obblighi contrattuali o di
prestazioni difformi dal contratto medesimo, relativi ad esempio a:
- ritardo nella presentazione del programmazione della turnistica del personale;
- mancata copertura dei piani di lavoro;
- mancato aggiornamento dell’elenco del personale inserito nell’attività assistenziale;
- inottemperanza delle attività previste nei piani di lavoro, in particolare per quanto indicato per
ogni singola figura prevista nel capitolato;
- mancata reperibilità del referente;
- mancato rispetto delle disposizioni/regolamenti impartiti dal Responsabile della U.O.S. Sanità
Penitenziaria, o dalla Direzione dell'Istituto Penitenziario;
- comportamento non corretto e/o non conforme alle regole dell’Ordinamento Penitenziario;
- disservizio o disagi causati nello svolgimento del servizio;
- verrà applicata una penale di € 300,00 per infrazione, oltre al risarcimento dell'eventuale
danno subito;
- in caso di inadempimento/inosservanza parziale ripetuto per la seconda volta, verrà
applicata una penale di € 500,00 per infrazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno
subito;
-
in caso di inadempimento totale degli obblighi contrattuali o a seguito di tre applicazioni di
penali per inadempimento parziale, il contratto potrà essere risolto con incameramento del
deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.
Nel caso che l’aggiudicatario del servizio dovesse risultare inadempiente in alcune prestazioni,
l'Azienda U.L.S.S., surrogandosi alla Ditta potrà effettuare direttamente l’attività oggetto del
presente capitolato addebitando successivamente le relative spese sostenute, oltre alle penalità
previste.
L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'aggiudicatario derivanti dalla fornitura
regolata dal presente capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da
altri contratti che il medesimo aggiudicatario ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte
dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'Azienda Sanitaria stessa.
L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento
dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del
pagamento della penale medesima.
ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L'Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva
espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata
A.R., risolvere di diritto il contratto, oltre che nei casi già esplicitamente previsti nel presente
capitolato, nelle seguenti ipotesi:
• in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art.
38 del D. Lgs. 163/2006;
• in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di
amministrazione controllata, di liquidazione;
• in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante,
qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
• In caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della
procedura di gara.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi il
servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'aggiudicatario inadempiente.
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria
rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento
del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti
dell'aggiudicatario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto
non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di
inadempimento e risoluzione del contratto.
ART. 14 - REVISIONE PREZZI
Nel corso del primo anno i prezzi resteranno fissi ed invariati. Dal secondo anno i prezzi potranno
essere sottoposti alla revisione periodica secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n.
163/2006 e dall’art. 9 delle “Condizioni Generali di Contratto” per le forniture di beni e servizi
Azienda ULSS 12 Veneziana sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile Unico del
Procedimento.
ART. 15 – CONTRATTO
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
ART. 16 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria sarà competente
esclusivamente il Foro di Venezia.
ART. 17 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI”
Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003
("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti
dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Sanitaria per le finalità inerenti
la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta
del contraente. Il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria; il responsabile del trattamento è il
responsabile dell’U.O.C. Acquisti e Logistica.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della
riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono
i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di
ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si
ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
I dati potranno essere comunicati dall'Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo
quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere
trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
ART. 18 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DI TUTELA DEI DATI
La ditta aggiudicataria, in relazione all’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, si
impegna a:
garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al
D. Lgs. n. 196/03;
attuare nell’ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.
Lgs. n. 196/03, tutte le norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di
alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di
trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati;
non comunicare o diffondere, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie
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ART. 19 – CLAUSOLA FINALE
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato
d'oneri, valgono le "Condizioni Generali di Contratto" visionabili sul sito aziendale
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Civile in materia di obbligazioni e contratti.