Milano, 12 dicembre 2006
Regole doganali di origine
NON Preferenziale
• Licenze
d’importazione
• antidumping,
contingenti
• Certificato d’origine
• Made in….
Milano, 12 dicembre 2006
Preferenziale
• Agevolazione
daziaria a seconda
del Paese
Etichetta d’origine: Made in...
L’origine del prodotto
è determinata in base
alle regole d’origine
NON PREFERENZIALE
Milano, 12 dicembre 2006
Regole sull’origine
non preferenziale dei prodotti
Milano, 12 dicembre 2006
La definizione di origine non preferenziale delle merci
viene stabilita
• dall’art.24 del Codice Doganale Comunitario (Reg.
Cee 2913/92):
• Una merce alla cui produzione hanno contribuito due
o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta
l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale,
……..
• PER I PRODOTTI TESSILI E’ PREVISTA UNA
REGOLA SPECIFICA (ALLEGATO 10 DEL CODICE)
prevista alla colonna 3 indipendentemente dalla
circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale
o meno
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ORIGINE NON PREFERENZIALE
(detta anche semplice, richiesta per l’etichettatura Made in)
(1 operazione sostanziale effettuata nel Paese)
PRODOTTO
LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE
FILATO GREGGIO
FILATURA
FILATO TINTO
TINTURA DEL FILATO, ACCOMPAGNATA DA
ALMENO DUE OPERAZIONI DI PREPARAZIONE
O RIFINITURA, SE IL MATERIALE NON
ORIGINARIO (INCLUSO IL FILATO) HA UN
VALORE NON SUPERIORE AL 48% DEL PREZZO
FRANCO FABBRICA DEL PRODOTTO
TESSUTO ORTOGONALE O
STOFFA A MAGLIA, GREGGI
TESSITURA (TRAMA + ORDITO)
TESSUTO ORTOGONALE,
STAMPATI O TINTI
STAMPA O TINTURA + ALMENO 2 OPERAZIONI
ACCESSORIE DI PREPARAZIONE O FINISSAGGIO
ABBIGLIAMENTO E
MAGLIERIA
CONFEZIONE COMPLETA (TUTTE LE FASI
SUCCESSIVE AL TAGLIO DEI TESSUTI)
Fonte: Codice Doganale Comunitario REG. 2454/93 dell’11.10.93
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Esempio 1: Filato
Fibra naturale non cardata ne’ pettinata
importata da Cina (5201-5202)
Filatura realizzata in Italia
Origine non preferenziale: Italia
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Esempio 2 : Filato tinto
Filato importato dall’India
Tintura in Italia (accompagnata da
almeno due operazioni accessorie
di preparazione o di nobilitazione
con valore aggiunto minimo del 52%
sul prezzo del prodotto finito)
Origine non preferenziale: Italia
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Esempio 1 : Tessuto
Filato prodotto in Italia
Tessitura ortogonale o produzione
stoffa a maglia realizzata in Germania
Origine non preferenziale: Germania
Milano, 12 dicembre 2006
Esempio 2 : Tessuto
Tessuto greggio egiziano importato in
Italia ed esportato per effettuare la
Tintura accompagnata da almeno due
operazioni accessorie di preparazione o
di nobilitazione in Ungheria
Origine non preferenziale: Ungheria
Milano, 12 dicembre 2006
Esempio 3 : Tessuto
Tessuto greggio importato dall’Indonesia
Stampa accompagnata da almeno due
operazioni accessorie di preparazione o
di nobilitazione in Italia
Origine non preferenziale: Italia
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Esempio 1: Gonna
Tessuto cinese importato in Italia
Confezione completa effettuata in
Italia, ossia tutte le operazioni
successive al taglio del tessuto o alla
modellatura delle stoffe a maglia.
Origine non preferenziale: Italia
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Esempio 2: Camicia
 Tessuto cinese importato in Italia ed
esportato in Romania per effettuare la
 Confezione completa, ossia cucitura
 Origine non preferenziale: Romania
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Regole sull’origine
preferenziale dei prodotti
Milano, 12 dicembre 2006
ORIGINE
PREFERENZIALE
(ovvero tariffaria/ad uso daziario)
(almeno 2 operazioni sostanziali effettuate nello stesso Paese)
PRODOTTO
LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE
FILATO
PETTINATURA + FILATURA
TESSUTO ORTOGONALE,
GREGGIO O TINTO
FILATURA + TESSITURA
TESSUTO ORTOGONALE
STAMPATO
STAMPA + ALMENO DUE OPERAZIONI ACCESSORIE DI
PREPARAZIONE O FINISSAGGIO, SE IL GREGGIO HA
UN VALORE NON SUPERIORE AL 47,5% DEL PREZZO
FRANCO FABBRICA DEL PRODOTTO
STOFFA A MAGLIA,
GREGGIA, STAMPATA O
TINTA
FILATURA + TESSITURA
ABBIGLIAMENTO E
MAGLIERIA
TESSITURA + CONFEZIONE COMPLETA (TUTTE
LE FASI SUCCESSIVE AL TAGLIO DEI TESSUTI)
Fonte: Accordi bilaterali e REG. 2454/93 dell’11.10.93 (SPG)
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“MADE IN …”
MOTIVAZIONI ESSENZIALI
• maggiore informazione al consumatore, che potrà meglio
orientare la sua scelta d’acquisto;
• identica disponibilità d’informazione, allineata con quella dei
Paesi che già impongono tale obbligo;
• ovvia giustificazione dei prezzi al consumo diversi per articoli di
origine eterogenea;
• implicita agevolazione del controllo da parte degli organi
istituzionali preposti ai vari monitoraggi (trasparenza
normativa);
• fondamentale contributo alla lotta alle frodi, alle contraffazioni
ed alle false o fallaci indicazioni d’origine;
• evidente difesa della “cucitura del produrre”;
• tutela della salute del consumatore.
Milano, 12 dicembre 2006
“MADE IN …"
Opzione 1: marchio di origine facoltativo sia per le merci
comunitarie (made in UE) che per le merci di Stati Terzi
importate nel mercato unico (Made in…)
Opzione 2: marchio di origine obbligatorio per le merci
di Paesi extracomunitari, ma solo facoltativo per quelle
originarie del mercato unico.
Opzione 3: il marchio di origine obbligatorio sia per le
merci importate che per quelle prodotte
internamente.
Adottata Opz. 2 il 16/12/2005
Milano, 12 dicembre 2006
Paesi che richiedono obbligatoriamente l’etichettatura
d’origine: “Made in…”
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Brasile
Canada
Cile
Cina
Colombia
Corea del Sud
Croazia
Egitto
Emirati Arabi
Filippine
Giappone
Grecia
Israele
Kuwait
Libano
Malesia
Marocco
Messico
Nuova Zelanda
Paraguay
Polonia
Russia
Stati Uniti
Taiwan
Turchia
Uruguay
Venezuela
Milano, 12 dicembre 2006
PROPOSTA DELLA COMMMISSIONE
SU REGOLAMENTO U.E.
“MADE IN” … (16.12.2005)
Esenti dalla eventuale obbigatorietà della etichettatura:
- i 25 Paesi U.E.
- Turchia
(perché in Unione Doganale con U.E.)
-Bulgaria e Romania
(perché di prossima adesione alla U.E.)
- Islanda, Liechtenstein, Norvegia
(perché aderenti a E.E.A. = European Economic Area)
Non esentate (contrariamente a richiesta della Francia)
Algeria, Marocco e Tunisia
Milano, 12 dicembre 2006
Settori di applicazione:
Tessile/Abbigliamento
Cuoio e Calzature
Ceramica
Vetreria
Gioielleria
Mobili
Milano, 12 dicembre 2006
Periodo transitorio
Qualora approvato, il
regolamento entrerà in
vigore il ventesimo giorno
successivo alla
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea,
mentre la sua effettiva
applicazione negli Stati
Membri dovrà avvenire
entro i successivi 12 mesi
prorogabili di ulteriori 6
mesi.
Milano, 12 dicembre 2006
Iter della proposta
Le tappe successive dell’iter del provvedimento
in oggetto sono ora le seguenti:
1) Approvazione da parte del Comitato 133, che è la sede
nella quale gli Stati membri seguono il lavoro svolto dalla
Commissione nel campo della Politica commerciale.
2) Approvazione politica da parte del Coreper (Comitato
Rappresentanti Permanenti degli Stati Membri), che è
responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio U.E.
3) Infine approvazione definitiva (normalmente solo formale)
del Consiglio dei Ministri U.E.
Milano, 12 dicembre 2006
“MADE IN…”
Possibili voti in Consiglio
Stati favorevoli: 10
(166 voti)
Stati contrari (o molto scettici): 14
(152 voti)
Stati neutrali (o silenti): 1
(3 voti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Italia (capofila)
Francia (29 voti)
Spagna (27 voti)
Polonia (27 voti)
Grecia (12 voti)
Portogallo
Ungheria
Slovacchia
Lituania
Cipro ( 4 voti)
(29 voti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Regno Unito
Germania
Paesi Bassi
Rep. Ceca
Belgio (12 voti)
Svezia (10 voti)
Austria (10 voti)
Danimarca
Finlandia
Irlanda ( 7 voti)
Lettonia
Slovenia
Lussemburgo
Estonia ( 4 voti)
(29
(29
(13
(12
Malta
(12 voti)
(12 voti)
( 7 voti)
( 7 voti)
voti)
voti)
voti)
voti)
( 7 voti)
( 7 voti)
( 4 voti)
( 4 voti)
( 4 voti)
( 3 voti)
Per l’approvazione è necessaria la maggioranza qualificata (232 voti su un totale di 321)
Milano, 12 dicembre 2006
Il Codice del Consumo
Il decreto legislativo 6.9.2005 n. 206 di
riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di tutela dei consumatori
(Codice del Consumo) è entrato il vigore
il 23 ottobre 2005.
Il codice “armonizza e riordina le normative
concernenti i processi di acquisto e consumo,
al fine di assicurare un elevato livello di
tutela dei consumatori e degli utenti”.
Milano, 12 dicembre 2006
L’art. 6 del Codice del Consumo
(Contenuto minimo delle informazioni)
stabilisce che:
I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e
leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o
di un importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare
danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove
utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto
Milano, 12 dicembre 2006
L’art. 31 bis del Decreto
Milleproroghe (D.L. 237/05) ha
stabilito il
Differimento di termini in materia di etichettatura
L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera c (etichettatura d’origine), del
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007
e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice.
Milano, 12 dicembre 2006
FINANZIARIA 2007
A) art. 517 del Codice Penale = reclusione fino a un anno o multa fino a
20.000 euro per chiunque pone in vendita o mette in circolazione…
prodotti… con nomi, marchi o segni distintivi… atti a indurre in inganno il
compratore sull’origine… del prodotto.
B) richiamo alle disposizioni della Finanziaria 2004 (L.350/2003 art. 4
comma 49: … è reato l’uso dei marchi di aziende italiane su prodotti
o merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea.
C) disposizione incongruente:
I) distorsione della concorrenza ed ostacolo al commercio intracomunitario
(contro art. 28 trattato CE).
II) contenziosi possibili da aziende europee (anche filiali di aziende italiane
in UE) commercializzano prodotti in Italia.
III) - marchio aziendale = disciplinato dalla oriprietà intellettuale
- origine commerciale (made in) = disciplinato dal Codice Doganale
mescolare le due cose significa limitare libertà di mercato e di impresa
Milano, 12 dicembre 2006
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