“IL NUOVISSIMO
APPRENDISTATO”
Dott. Giancarlo Vescovi
24 Maggio 2012
Il Significato
L’Apprendistato non è un semplice contratto
di lavoro
Se sostenuto con convinzione rappresenta il
modo principale per entrare nel mondo del
lavoro da parte dei giovani
Il Significato
• Appartiene a quelle azioni tese a migliorare
l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro
• A partire dalla transizione dalla scuola al mercato del
lavoro
Il Significato
Un APPRENDISTATO DI QUALITA’ consente
di superare una artificiosa distinzione fra
SAPERE E SAPER FARE
Il Significato
• E’ FONDAMENTALE POTER SOTTRARRE UNA
RISORSA COSI’ IMPORTANTE AD UN
UTILIZZO IMPROPRIO
• Evitare che sia uno strumento per il mero
abbattimento del costo del lavoro
“Il Nuovo Apprendistato”
• Le assunzioni per la formazione e l’occupazione dei
giovani sono negli anni fortemente diminuite, in
particolare da quando si è consentito un maggior
ricorso ai contratti a tempo determinato e al lavoro
parasubordinato
• Il Nuovo Apprendistato tende a superare il
dualismo indotto e a garantire l’effettività della sua
componente formativa
“Il Nuovo Apprendistato”
• Si tratta di un robusto percorso di
apprendimento, coerente con i fabbisogni
professionali e le esigenze del sistema produttivo
• Non esistono scorciatoie per il futuro dei
giovani
“Il Nuovo Apprendistato”
Vanno sostenute le imprese che li assumono,
investono e scommettono su di loro
tramite
UN APPRENDISTATO DI QUALITA’
L’Apparato Sanzionatorio
• Non si può prescindere dalla individuazione di
un coerente apparato sanzionatorio che tenda a
proteggere il contenuto sostanziale delle norme da
devianze che ne snaturino il significato
L’Apparato Sanzionatorio
• Il decreto legislativo 167/2011 art. 1 prevede
essere “un contratto di lavoro a tempo
indeterminato”
Conseguenza:
Divieto per le parti, durante il periodo formativo, di
recedere dal rapporto se non per giusta causa o giustificato
motivo
L’Apparato Sanzionatorio
• Le sanzioni:
A seconda delle dimensioni dell’impresa,
reintegra o risarcimento
(L.300/70 e L. 108/90)
Il Dopo
• Al termine del periodo formativo c’è la
possibilità per i contraenti di recedere, ma è
necessaria la comunicazione del periodo di preavviso ex
art. 2118 c.c.
• In assenza di questo atto il rapporto prosegue e si
assesta definitivamente secondo lo schema del
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Il Part-Time
• Il rapporto può configurarsi come PART-TIME
ed allora i limiti constano :
- nella completa erogazione della formazione
aziendale
- nell’assolvimento del percorso formativo previsto
dalla Offerta Pubblica Regionale
L’Obbligo Formativo
L’Apprendistato di qualità prevede la centralità
dell’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO
FORMATIVO
L’Obbligo Formativo
• La violazione dell’obbligo formativo, quando è tale da
pregiudicare le finalità stesse dell’apprendistato con una
responsabilità esclusivamente ascrivibile al datore di lavoro,
prevede l’imposizione del pagamento di una somma
calcolata facendo la differenza fra la contribuzione
agevolata e quella dovuta per un “normale dipendente”
con livello contrattuale di inquadramento pari a quello
da conseguire al termine dell’apprendistato
• La somma risultante deve essere raddoppiata
L’Obbligo Formativo
• L’inadempienza preclude la possibilità di
proseguire il rapporto di apprendistato, se
ancora in corso, per il quale si intende
intervenuta la conversione in un ordinario
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
L’Obbligo Formativo
In sintesi
Le condizioni per applicare la sanzione
- Mancato raggiungimento degli obbiettivi
formativi
- Responsabilità esclusiva del datore di lavoro
debbono coesistere
L’Obbligo Formativo
-
-
-
L’inadempimento formativo potrà sostanziarsi nelle seguenti
manifestazioni:
Mancato rispetto della quantità di formazione, anche periodica, indicata
nel piano formativo individuale o da apposita regolamentazione
regionale
Assenza di un tutor o di un referente aziendale che possieda
competenze adeguate
Mancanza dell’effettivo esercizio delle funzioni da parte del tutor o
referente aziendale
Omessa condivisione con l’apprendista del rispetto degli obblighi
formativi
Frequenza della attività formativa solo fittizia
L’Obbligo Formativo
IMPORTANTE
• La carenza di formazione può venire
accertata anche prima della scadenza del
termine del periodo formativo
In questo caso gli ispettori del lavoro –
esclusivamente loro – impartiscono una
DISPOSIZIONE (art. 14 dlgs.124/04),
assegnando un termine congruo al datore di
lavoro per adempiere
L’Obbligo Formativo
I presupposti per impartire la disposizione sono:
• gravi inosservanze ,a carico del datore di lavoro, ai doveri di
erogazione della formazione. Se la mancata formazione è
dovuta a fattori diversi, come la mancata erogazione della
formazione pubblica,non si avrà disposizione
• esistenza di un arco di tempo utile a recuperare il debito
formativo. La mancanza di un tempo congruo per consentire il
recupero del debito formativo impone l’applicazione della
sanzione pecuniaria
L’Obbligo Formativo
La mancata ottemperanza alla disposizione
impartita comporta una sanzione amministrativa
da 515 a 2.850 euro
IMPORTANTE
La disposizione è prerogativa esclusiva degli
Ispettori del lavoro
L’Obbligo Formativo
• Gli organi di vigilanza che, ai sensi del
d.lgs.167/11 ( INPS, INAIL, Guardia di
Finanza), riscontrino l’inadempimento
provvedono a segnalarlo alla Direzione
Territoriale del Lavoro competente
( Circ. INAIL del 20/1/12 )
INOSSERVANZA DEI PRINCIPI
art. 2, co. 1, d.lgs.167/2011
•
Si ridefinisce il profilo sanzionatorio per le
inadempienze ai principi generali (art.7 co. 2)
Nello specifico:
1. Forma scritta del contratto
- la formalizzazione dell’accordo negoziale non può
coincidere con la dichiarazione di assunzione inviata al
Centro per l’impiego
- il contratto non può stabilire in modo difforme dal
CCNL applicato
- copia del contratto deve essere consegnata alla
stipula del contratto
INOSSERVANZA DEI PRINCIPI
art. 2, co. 1, d.lgs.167/2011
IMPORTANTE
• La mancanza della forma scritta non porta al
disconoscimento del rapporto di apprendistato,
spettando al lavoratore la facoltà di adire
l’autorità giudiziaria per il disconoscimento
INOSSERVANZA DEI PRINCIPI
art. 2, co. 1, d.lgs.167/2011
• Se, oltre alla mancanza di forma scritta del
contratto individuale, manca la comunicazione
anticipata di assunzione al Centro per l’Impiego,
si realizza la condizione di lavoro “sommerso”
trattato secondo i dettami sanzionatori dell’art. 4
L.183/10
INOSSERVANZA DEI PRINCIPI
art. 2, co. 1, d.lgs.167/2011
2. Piano formativo individuale
- deve essere elaborato entro 30 giorni dalla stipula
del contratto, secondo le disposizioni del CCNL
3. Divieto di retribuzione a cottimo
4. Sotto inquadramento
- è illecito il fatto di aver inquadrato l’apprendista oltre
i due livelli inferiori rispetto alla categoria consentita
dal Testo Unico
5. Retribuzione percentualizzata
- l’illecito si pone quando il trattamento
retributivo risulta inferiore a quello
contrattuale, sia quando la retribuzione è
calcolata con una percentualizzazione non
corretta, sia quando la gradualità degli aumenti
retributivi è applicata in ritardo rispetto alle
decorrenze previste dal CCNL
6. Tutor o referente aziendale
- Il datore di lavoro deve nominare e garantire la
presenza di un tutor o di un referente aziendale, idoneo
ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo
E’ illecito:
. la nomina di un soggetto privo dei requisiti oggettivi e
soggettivi indicati dal CCNL
. il mancato svolgimento da parte del tutor (o referente
aziendale) delle funzioni per le quali risulta preposto
Le Sanzioni
RISPETTO AGLI ILLECITI ESPOSTI LA SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA VA DA 100 A 600
EURO PER OGNI VIOLAZIONE ACCERTATA
IMPORTANTE
La contestazione di tutte le violazioni riconducibili alla
inosservanza dei principi (art. 7, co. 2 ) è effettuata dagli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in
materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL,
Guardia di Finanza)
Le Sanzioni
• Il trasgressore (e l’eventuale obbligato in solido) ,
qualora materialmente possibile, deve essere diffidato a
sanare le inosservanze accertate entro 30 giorni dalla
notifica del verbale unico di accertamento e
notificazione. Qualora ciò avvenga è ammesso al
pagamento entro 15 giorni della misura minima
prevista. Nei casi in esame 100 euro.
•
Le Sanzioni
• Quando lo stesso soggetto commette, nei 5 anni
successivi alla commissione di una violazione
amministrativa in materia di apprendistato accertata con
provvedimento esecutivo, un’altra violazione della stessa
indole, si realizza l’ipotesi della recidiva punita con
sanzione da 300 a 1.500 comminata dal Direttore
Territoriale del Lavoro competente a ricevere il
rapporto ed a punire il fatto illecito
Apprendistato < > Sicurezza e Salute
sul Lavoro
APPRENDISTATO DI QUALITA’
EQUIVALE AD APPRENDISTATO IN
SICUREZZA
SAPERE  SAPER FARE  SAPER FARE IN
MODO SICURO
Apprendistato < > Sicurezza e Salute
sul Lavoro
I principi formatori della salute e sicurezza
sul lavoro per gli apprendisti non sono
diversi da quelli che devono valere per tutti i
lavoratori
• AMBIENTE IMPIANTI E MACCHINE
devono essere SICURI
• I COMPORTAMENTI devono essere
SICURI
Apprendistato < > Sicurezza e
Salute sul Lavoro
• L’apprendista è a tutti gli effetti, ai fini
dell’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, un lavoratore (art. 2
d.lgs.81/08 e s.m.i.)
Ne consegue che devono essere applicate in toto le
disposizioni dello stesso Decreto
La Valutazione dei Rischi
Devono essere valutati TUTTI I RISCHI che
sono legati ad aspetti oggettivi (tipo di
lavorazione, ambiente della lavorazione,
materiali e sostanze, impianti e macchine,
organizzazione del lavoro) e soggettivi, che
sono legati a chi lavora ( all’età, al genere,
all’etnia ed anche alla tipologia contrattuale)
L’Informazione La Formazione e
L’Addestramento
L’Apprendista è destinatario di:
- INFORMAZIONE
- FORMAZIONE
sui rischi specifici della realtà aziendale e della
mansione svolta, sui possibili danni e sulle misure e le
attività di prevenzione e protezione adottate, sulle
disposizioni aziendali in materia
- ADDESTRAMENTO SPECIFICO, ove
previsto
La Sorveglianza Sanitaria
L’Apprendista è destinatario di:
- SORVEGLIANZA SANITARIA per la verifica
dell’idoneità alla mansione specifica
se maggiorenne nel caso sia prevista sulla base della
valutazione dei rischi
se minore sempre (da parte del medico competente
aziendale o da parte di un medico del S.S.N. a
seconda dei casi)
I Dispositivi di Protezione
Individuale
L’Apprendista è destinatario di:
- FORNITURA di Dispositivi di Protezione
Individuale, ove previsti sulla base della
valutazione dei rischi
- INFORMAZIONE ( a cosa servono) e
FORMAZIONE ( come e quando si usano)
- ADDESTRAMENTO per quelli di III°
Categoria
L’Apprendista Minore o/e di sesso
femminile
IMPORTANTE
Se minore occorre adempiere anche agli obblighi
della normativa speciale in materia (L.977/67 e
s.m.i.)
Se donna occorre anche adempiere agli obblighi
della normativa speciale in materia (D.Lgs.
151/01)
Il Ruolo del Tutor
IMPORTANTE
Ed il Tutor ai fini dell’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ?
Se è lo stesso datore di lavoro, la sua posizione i garanzia è ben
definita dalla norma
Se è persona diversa dal datore di lavoro, la sua posizione di
garanzia può essere quella di dirigente o preposto, a
seconda dei casi, con gli obblighi conseguenti e fermo
restando l’obbligo più generale di vigilanza sul loro
operato da parte del datore di lavoro
Grazie per l’attenzione
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