CONTROLLO UFFICIALE DELLE PISCINE AD USO
NATATORIO
Dipartimento della
Prevenzione
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NATATORIO
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STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI RIFERIMENTO
Versione n. 1
U.O TECNICI DELLA PREVENZIONE IN AMBITO DI SANITÀ PUBBLICA
U.O. SANITÀ PUBBLICA
Matrice della Redazione e Revisione
Fasi
Redazione
Revisione
Approvazione
Diffusione
Responsabilità
Responsabilità (Nome)
(Funzione)
Direttore UO Tecnici
Dr. Sergio Neri
della Prevenzione in
Ambito di Sanità
Pubblica
Dr.ssa Gabriella Bidini
Direttore UO Sanità
Pubblica
Direttore UO Tecnici
Dr. Sergio Neri
della Prevenzione in
Ambito di Sanità
Pubblica
Dr.ssa Gabriella Bidini
Direttore UO Sanità
Pubblica
Direttore DipartimentoDr.ssa Gabriella Bidini
della Prevenzione
Copia non controllata
La versione ufficiale del documento è depositata nella
di Arezzo all'indirizzo http://intranet.usl8.toscana.it/
Responsabile Archiviazione
Gruppo Comunicazione
Luogo di archiviazione
http://intranet.usl8.toscana.it/
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Data
12.11.2008
12.11.2008
'13.11.2008
Intranet della ASL 8
Data di
archiviazione
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Scopo delle istruzioni operative e campo di applicazione
La presente istruzione operativa è destinata agli operatori addetti al controllo ufficiale degli
impianti natatori.
Riferimenti normativi e tecnici.
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T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) R.D. 27.03.1934, n. 12651;
Legge 28 dicembre 1950, n. 10552;
Circolare del Ministero dell’Interno n°16 del 15 febbraio 19513;
Circolare del Ministero della Sanità n° 128 del 16 luglio 19714;
Circolare del Ministero della Sanità n° 86 del 15 giugno 19725;
Circolare del Ministero dell’Interno n° 559/C19479 12010 del 28.11.946;
Decreto del Ministero degli Interni 18 marzo 19967;
1
L’art. 86 del TULPS comprende tra gli esercizi pubblici anche le piscine natatorie e gli stabilimenti di bagni;
pertanto, le relative attività sono subordinate al rilascio della licenza, previo accertamento delle condizioni di
solidità e di sicurezza dei locali e delle attrezzature da parte del Comune o di suo incaricato (oggi leggasi
Commissione Edilizia del Comune e Gruppo Nuovi Insediamenti Produttivi dell’Azienda Sanitaria Locale).
L’agibilità delle piscine “aperte al pubblico” ai sensi dell’art. 80 del TULPS, previo parere della Commissione
Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, è il presupposto per il rilascio della “licenza d’esercizio” da
parte del Sindaco.
2
Dispone che la tutela dell’attività sportiva sia affidata alla Federazione Medico-Sportiva Italiana, affiliata al CONI.
3
Emana le norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di
pubblico spettacolo.
Le stesse norme vengono anche tenute presenti in molti altri casi quando, pur non trattandosi di locali di pubblico
spettacolo, si ha presenza di un notevole numero di persone per attività culturali, ricreative, commerciali, sportive,
ecc. Dall’art. 104 all’art. 115 vengono indicate le caratteristiche per la costruzione e la gestione delle piscine. N.B.:
Con Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996 sono state abrogate le disposizioni di prevenzione incendi
contenute in diversi articoli della Circolare n. 16 del 15.2.1951, mentre gli articoli pertinenti all’igiene e salubrità,
acustica, stabilità delle strutture, assistenza sanitaria, misure antinfortunistiche, ecc. sono rimaste valide e, quindi,
tuttora vigenti.
4
A norma dell’art. 104 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15.2.1951, vengono emanate le
prescrizioni in merito al ricambio dell’acqua delle piscine aperte al pubblico e agli impianti di ricircolo e trattamento
acque di dette piscine. Nella stessa Circolare si precisa che la vigilanza per la verifica del rispetto di tali prescrizioni
e la sorveglianza igienico sanitaria di detti impianti spetta agli Ufficiali Sanitari (oggi Igiene e Sanità Pubblica delle
Aziende sanitarie Locali). Si precisa che anche le norme di sicurezza relative al carico massimo di affluenza del
pubblico ed ai provvedimenti mirati ad evitare incidenti o rischi ai bagnanti, “rappresentano elementi che
direttamente, o indirettamente, esercitano la loro influenza sotto il profilo igienico sanitario e, pertanto sono soggetti
alla vigilanza delle ASL”.
5
Viene precisato che le prescrizioni riportate nella Circolare del Ministero dell’Interno n° 16 del 15.2.1951 non si
riferiscono alle piscine alimentate con acque minerali o con acque comuni a scopo terapeutico e che il controllo del
cloro residuo da parte dell’autorità sanitaria deve essere effettuato saltuariamente, in rapporto all’importanza
dell’impianto.
6
Il Ministero ha chiarito che solo le piscine “aperte al pubblico” devono necessariamente essere assoggettate alle
prescrizioni dettate nella Circolare del Ministero dell’Interno n° 16 del 15.2.1951 e dell’art. 20 del D.M. 25.8.1989
(impianti destinati ad ospitare esclusivamente competizioni agonistiche). Le strutture ricettive, che consentano ai
soli ospiti delle piscine natatorie, attraverso la predisposizione di un sistema di selezione dell’utenza, non sono
soggette al preventivo collaudo delle Commissioni Provinciali di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (es. alberghi,
camping, circoli sportivi, villaggi turistici, ecc.), fermo restando che sono soggette al controllo dell’autorità sanitaria.
Le piscine annesse a complessi recettivi, alle quali possa accedere un pubblico indistinto, dovranno comunque
ritenersi pubbliche.
7
Vengono emanate le norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, fra i quali sono
comprese le piscine destinate alla balneazione.
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Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 5038;
Accordo conferenza stato regioni 16 gennaio 2003 (allegato);
Delibera giunta regionale toscana n. 647 del 30.06.2003 (allegata);
Legge Regionale (Toscana) 9 marzo 2006, n. 89.
Descrizione delle Attività
Ogni impianto deve essere provvisto di autorizzazione (intesa come DIA) dalla quale devono
risultare le caratteristiche dell’impianto di bonifica dell’acqua e, dovrebbe, essere indicato il
numero massimo di frequentatori e/o bagnanti.
Dal punto di vista igienico l’agibilità delle piscine è subordinata alla osservanza di norme e
condizioni d’uso che principalmente concernono l’affluenza dei bagnanti, le modalità di
esecuzione e di esercizio degli impianti di trattamento acqua e l’entità del ciclo di rinnovo
dell’acqua delle vasche.
Va osservato che anche le norme di sicurezza relative soprattutto al controllo del carico
massimo di afferenza del pubblico ed ai provvedimenti mirati ad evitare incidenti, quanto
meno rischi per i bagnanti, rappresentano elementi che direttamente od indirettamente
esercitano la loro influenza sotto il profilo igienico sanitario.
Controllo del numero dei bagnanti e/o frequentatori10
In caso che in autorizzazione non sia indicato il numero massimo di frequentatori e/o
bagnanti, le modalità di calcolo degli stessi sono le seguenti.
Controllo del numero dei bagnanti
La capacità del pubblico di una piscina deve essere calcolata in relazione o al volume
dell’acqua, nella misura di 3 m3 per ogni bagnante (riferiti a tutti i frequentatori della piscina
presenti oltre la barricata di cui all’art. 108 della circolare n. 16/51). La superficie complessiva
del solarium deve essere non minore del doppio di quella dello specchio d’acqua.
Controllo del numero dei frequentatori
Il numero massimo di frequentatori che potranno essere contemporaneamente ammessi nella
piscina viene calcolato
NMF = /2 = VB/3SB
NMF: numero massimo di frequentatori contemporaneamente presente
SB: superficie del bacino in m2
VB: volume del bacino in m3
8
Regolamento recante le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici.
9
Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio.
10
Negli impianti aperti liberamente al pubblico nei quali non è possibile computare l’affluenza dei frequentatori, il
controllo può effettuarsi solo attraverso verifiche saltuarie tendenti ad accertare che mai il numero dei frequentatori
presenti nella piscina superi i limiti consentiti. Negli impianti in cui l’affluenza del pubblico nella piscina è invece
registrata è possibile controllare il numero dei frequentatori.
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Controllo igienico dei locali e degli impianti
Si dovrà accertare che i locali e gli impianti siano mantenuti nel rispetto dell’igiene mediante
operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia e disinfezione. In particolare dovranno essere
controllate le condizioni igieniche-ambientali:
•
Del pronto soccorso
•
Della sezione per le attività natatorie e di balneazione
•
Degli spogliatoi
•
Dei gabinetti
•
Delle docce e dei relativi arredi
Deve essere altresì accertata la disponibilità del materiale di consumo: carta igienica, sapone
liquido, detergenti, ecc.
Prelievo campioni di acqua
Il controllo dovrà riguardare l’acqua di immissione e l’acqua in vasca. A questo fine i prelievi
devono essere effettuati:
•
Dai rubinetti predisposti per il prelievo dell’acqua di immissione
•
Nella vasca, a 40 – 50 cm dal bordo, in corrispondenza della zona di ripresa dell’acqua,
sia in superficie, che ad una profondità tra i 20 ed i 30 cm. Negli impianti con più vasche i
prelievi vanno effettuati in ogni vasca.
Qualora l’acqua non provenga dal pubblico acquedotto, debbono essere effettuati controlli di
potabilità sull’acqua di alimentazione con frequenza almeno annuale.
Modalità di prelievo
Campione per analisi chimica e chimico-fisica. I campionamenti potranno essere eseguiti
mediante bottiglie di vetro, di almeno 1000 cm3 di capacità, che devono essere immerse
capovolte e raddrizzate solamente alla profondità di prelievo. Le bottiglie, tappo compreso,
devono essere perfettamente pulite, e devono essere munite di chiusura ermetica.
Campione per analisi batteriologica. All’atto del prelievo è necessario prendere precauzioni
per evitare tutte le possibili contaminazioni accidentali. Quando vengono prelevati più
campioni simultaneamente nel medesimo punto, quelli destinati all’analisi batteriologica
devono essere raccolti per primi, al fine di evitare il rischio di qualche contaminazione del
punto di prelievo durante la raccolta degli altri.
Devono essere usate bottiglie di vetro sterilizzate, munite di tappo. Il tappo ed il collo della
bottiglia dovranno essere protetti da un cappuccio di carta oleata oppure un sottile foglio di
alluminio.
La bottiglia dovrà rimanere tappata fino al momento del riempimento.
La bottiglia dovrà essere tenuta dal fondo, riempita per tre quarti, senza risciacquare
preventivamente, e tappata immediatamente.
Qualora il prelievo avvenga da un rubinetto, è necessario inizialmente lasciare fluire l’acqua
per 5 minuti. Il rubinetto deve quindi venire chiuso e le pareti esterne dello stesso devono
venire fiammeggiate fino a riscaldamento, con un sistema che eviti la formazione di fuliggine.
L’acqua deve quindi essere lasciata nuovamente fluire per 2 minuti prima di effettuare il
prelievo.
Verbale di prelevamento e invito a presenziare ad accertamenti tecnici irripetibili
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Al termine delle operazioni di prelievo campioni dovrà essere redatto:
•
Verbale di prelevamento campioni di acqua di piscina (allegato)
•
Invito a presenziare ad accertamenti tecnici irripetibili e relata di notifica (allegato)
Utilizzo di apparecchiature di rilevazione e controllo
Normalmente negli impianti di bonifica per il trattamento dell’acqua di piscina sono utilizzati
disinfettanti a base di cloro inorganici e organici (vedi). E’ importante, utilizzando gli appositi
misuratori colorimetrici, procedere alla misurazione nell’acqua contenuta nella vasca del pH e
del cloro residuo libero.
Articolo 1.I valori rilevati dovranno essere annotati nel verbale di prelevamento.
Parametri e limiti di riferimento
vedi allegato 1) dell'Accordo Conferenza Stato Regioni 16 gennaio 2003 (rif. Delibera giunta
regionale toscana n. 647 dl 30.06.2003).
Provvedimenti in caso di esami sfavorevoli riguardanti il campionamento di acqua di
piscina ed in caso di irregolarità igienico-sanitarie delle strutture ed impianti.
1. divieto di balneazione fino al ripristino dei valori previsti dalla delibera regionale: nel caso
che venga superato nell’acqua in vasca un parametro microbiologico.
2. adeguamento ai parametri previsti dalla delibera regionale: In tutti gli altri casi.
Il ripristino dei parametri deve essere certificato da una analisi eseguita mediante il
meccanismo dell’autocontrollo, secondo gli schemi indicati di seguito.
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SUPERAMENTO NELL’ACQUA IN VASCA DI UN
PARAMETRO MICROBIOLOGICO PREVISTO DALLA
DELIBERA REGIONALE
NO
risultato delle analisi inviato al
Sindaco ed al gestore
SI
Comunicazione al Sindaco e gestore della piscina;
proposta di ordinanza di divieto di balneazione fino al
ripristino dei valori conformi, da certificare mediante un
campione di autocontrollo
Il campione di autocontrollo è conforme alla
Delibera Regionale?
NO
mantenuto divieto di balneazione fino a che un
campione di autocontrollo non attesti il rispetto dei
parametri
SI
Articolo 1.nuovo campione ASL
per il parametro precedentemente
fuori norma e eventuali parametri
collegati
Il nuovo campione è conforme ai
parametri microbiologici previsti dalla
Delibera Regionale?
NO
sanzione amministrativa al gestore per mancato
rispetto dell’ordinanza e nuovo divieto di balneazione
SI
Articolo 1.normale
protocollo
di
vigilanza
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SUPERAMENTO
DEI
PARAMETRI
NELL’ACQUA
DI
APPROVVIGIONAMENTO E DI IMMISSIONE E DEI PARAMETRI
FISICI E CHIMICI NELL’ACQUA IN VASCA
NO
SI
Articolo 1.Comunicazione al Sindaco e al gestore;
Risultato delle analisi inviato al
Sindaco ed al gestore della
piscina
Articolo 2.proposta di ordinanza di ripristino dei
valori, entro il termine di 3 giorni, da certificare
mediante un campione di autocontrollo
Articolo 1.Il campione eseguito in autocontrollo è
conforme ai parametri previsti dalla Delibera
Regionale e rispetta i tempi sopra prescritti?
NO
SI
Articolo 1.Nuovo campione ASL
per il
parametro precedentemente fuori norma e
eventuali parametri collegati
Il nuovo campione è conforme ai parametri
previsti dalla Delibera Regionale?
NO
Viene elevata sanzione amministrativa al titolare della
piscina per il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale
Eventuali altri provvedimenti saranno valutati caso per
caso
SI
Viene proseguita
attività di controllo
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Responsabilità
Attività
Responsabile (R)
Referente (C)
Attuatore (C)
Gestione Documenti e
Archivio
R = Responsabile dell’attività specifica
C = Coinvolto nell’attività specifica
S = Sostituto del Responsabile o del Coinvolto
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