Presentazione progetto di legge regionale
STATUTO
del
LAVORO AUTONOMO
2 ottobre 2009
Gruppo Consiliare
Liga Veneta Lega Nord Padania
PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (1)
Almeno 4 buone ragioni:
1. Per colmare un cronico deficit di attenzione e di rappresentanza
PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (1)
Almeno 4 buone ragioni:
1. Per colmare un cronico deficit di attenzione e di rappresentanza
2. Per rilanciare il lavoro autonomo sottoposto a continue e frenetiche
modificazioni nel mercato globalizzato mantenendo alti standard
qualitativi
1. Per dare un quadro di riferimento chiaro e omogeneo di diritti e
doveri, garanzie e tutele
1. Perché il mondo del lavoro autonomo rappresenta il cuore del nostro
sistema economico
PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (2)
4 principi cardine dello Statuto (art 1):
1.
promozione del lavoro autonomo e della sua qualità
2.
valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone
3.
4.
affermazione dei diritti delle persone nelle attività lavorative indipendenti e
nel mercato del lavoro
attuazione del principio delle pari opportunità
che costituiscono i fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e
sociale del territorio e per la garanzia dei cittadini fruitori delle opere e dei
servizi resi
PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (3)
La strategia prioritaria (art. 2)
La valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone costituisce
strategia prioritaria per:
 le politiche di sviluppo economico
 l’innovazione e la competitività
 le politiche di coesione sociale
Rappresenta altresì riferimento essenziale per la complessiva
programmazione regionale
PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (4)
Principali finalità (art. 2)
 Promuovere una migliore qualità del lavoro autonomo, in termini di
regolarità, professionalità e sicurezza sul lavoro
 Favorire condizioni lavorative e reddituali continuative e stabili
 Qualificare le competenze professionali dei lavoratori autonomi per
aumentare la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle
imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale
 Favorire lo sviluppo occupazionale e l’imprenditorialità nelle attività di
lavoro indipendente
 Agevolare l’esercizio pieno del diritto alla formazione durante tutto
l’arco della vita
 Estendere ai lavoratori autonomi non imprenditori le forme di sostegno
al reddito nei periodi di non lavoro
PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (5)
Come raggiungere gli obiettivi (1)
La Regione adotta per il raggiungimento degli obiettivi metodi di:

integrazione fra interventi di politica del lavoro e interventi di
istruzione, formazione professionale ed orientamento

coordinamento fra interventi di politica del lavoro e politiche regionali
sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e territoriale
 collaborazione istituzionale con gli enti locali e tutti gli organismi
interessati

concertazione con le parti sociali

partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del lavoro
PERCHÉ UNO STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO (6)
Come raggiungere gli obiettivi (2)
La Regione, in collaborazione con le Province, attua iniziative per:
 migliorare i mercati del lavoro autonomo ed imprenditoriale
qualificare i servizi pubblici per il lavoro
 semplificare le procedure amministrative
 facilitare l’accesso ai servizi e alle informazioni secondo criteri
di trasparenza
GLI ATTORI E I DESTINATARI (1)
I destinatari (art.3)
Lo Statuto si applica alle persone fisiche che esercitano in forma abituale,
personale, diretta, in conto proprio ed al di fuori dell’ambito di direzione ed
organizzazione altrui, un’attività economica o professionale a titolo oneroso.
A titolo esemplificativo sono destinatari:
 i piccoli imprenditori e cioè i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i
piccoli commercianti
 i liberi professionisti indipendentemente dall’iscrizione ad un albo o
elenco o associazione professionale
 gli agenti, i rappresentanti, coloro che svolgono attività riconducibili a
tipologie contrattuali tipiche del libro IV e V del C.C. o attività rese senza
vincolo di subordinazione a terzi
 gli associati in partecipazione il cui apporto consiste nel lavoro proprio
i
lavoratori
parasubordinati
ed
i
lavoratori
autonomi
economicamente dipendenti
La Regione può individuare ulteriori categorie di destinatari in ragione delle
mutevoli modificazioni dei mercati del lavoro
GLI ATTORI E I DESTINATARI (2)
Gli attori
Concorrono al perseguimento delle finalità e al raggiungimento
degli obiettivi presenti nello Statuto:









la Regione
le Province
le associazioni delle categorie produttive
le Associazioni professionali
gli Ordini professionali
i lavoratori parasubordinati ed economicamente dipendenti
le CCIAA
le Università
i Comuni
GLI ATTORI E I DESTINATARI (3)
Le funzioni della Regione (1)
La Regione approva, di norma con cadenza triennale, le linee di
programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro autonomo che
contengono:
 gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento
 i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati
 i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli enti
locali
 i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei lavoratori autonomi
 i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai soggetti che
favoriscono l’inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale
La Regione adotta provvedimenti amministrativi per la sperimentazione e
l’avvio di attività innovative, nonché per gli interventi che possono essere
svolti esclusivamente a livello regionale
GLI ATTORI E I DESTINATARI (4)
Le funzioni della Regione (2)
La Regione svolge funzioni di Osservatorio del mercato del lavoro
autonomo promuovendo analisi qualitative e quantitative delle tendenze
e dei fenomeni del mercato del lavoro autonomo con articolazione su
base provinciale e in relazione al genere.
La Regione favorisce l’istituzione e conservazione, presso le CCIAA, di
raccolte indicanti i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro
autonomo, anche in funzione dell’individuazione dell’equo compenso
per le attività rese in esecuzione di un contratto di lavoro a progetto.
La Regione istituisce la Commissione regionale per il lavoro
autonomo con funzioni consultive, di analisi, studio e formulazione di
proposte normative.
GLI ATTORI E I DESTINATARI (5)
Le funzioni delle Province (1)
Le Province esercitano le funzioni di programmazione territoriale
delle politiche attive per la promozione del lavoro autonomo e dei servizi
per il lavoro.
Le Province esercitano una funzione di raccordo e coordinamento per
il raggiungimento di obiettivi condivisi e per armonizzare gli interventi sul
territorio provinciale.
Le Province svolgono le funzioni amministrative per l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, istituendo una specifica sezione per il
lavoro non subordinato.
Le Province istituiscono conferenze provinciali di coordinamento a
cui possono partecipare i Comuni, le Università, gli ESU, le CCIAA, le
ULSS e altri enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, previdenziale,
assicurativa e di immigrazione
LE POLITICHE ATTIVE (1)
Le politiche attive per la promozione del lavoro autonomo sono orientate
a:
 favorire l’inserimento, il reinserimento e l’integrazione lavorativa dei
lavoratori autonomi
 favorire condizioni lavorative continuative e stabili anche nell’alveo del
lavoro autonomo
 favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro (cura,
formazione, aggiornamento, ecc.)
 sostenere processi di mobilità territoriale dei lavoratori autonomi per la
valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento
 sostenere processi di trasformazione o riorganizzazione economica e
produttiva per un miglioramento dell’attitudine competitiva del lavoratore
autonomo
 promuovere il reinserimento lavorativo, in forma autonoma o associata,
dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o
comunque espulsi dal mercato del lavoro
LE POLITICHE ATTIVE (2)
Gli strumenti (1)
Le politiche attive del lavoro sono realizzate, in via generale, dalle
Province attraverso strumenti quali:
 percorsi formativi gratuiti e/o a canone agevolato per:
 l’intrapresa di attività di lavoro autonomo
 per la formazione imprenditoriale
 per l’acquisizione, l’adeguamento, e la qualificazione delle competenze
professionali
 assegni formativi destinati ai lavoratori autonomi per garantire
l’accesso individuale ad attività di alta formazione o formazione
specialistica continua e permanente
 incentivi e assegni di servizio
LE POLITICHE ATTIVE (3)
Gli strumenti (2)
Incentivi ed assegni di servizio
Gli incentivi ed assegni di servizio sono contributi economici erogati ai
lavoratori autonomi ed ai committenti per:
 l’inserimento, il reinserimento e l’integrazione lavorativa dei lavoratori
autonomi
 la stabilità e la continuità del lavoro autonomo
 la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro (cura,
formazione, aggiornamento, ecc.)
 la mobilità territoriale dei lavoratori autonomi per la valorizzazione delle
competenze professionali e del loro reperimento
 la trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva
 la promozione e il reinserimento lavorativo dei lavoratori interessati da
processi di riorganizzazione, riconversione o comunque espulsi dal
mercato del lavoro
LE POLITICHE ATTIVE (4)
Gli strumenti (3)
Per garantire il rispetto delle pari opportunità la Commissione regionale
per il lavoro autonomo costituisce un Osservatorio sulle donne
imprenditrici
L’Osservatorio ha il compito di:
 fornire informazioni e strumenti per la progettazione di politiche
pubbliche che favoriscano l’integrazione delle donne
 monitorare la ricaduta degli interventi pubblici a favore del lavoro
autonomo e imprenditoriale femminile
 creare una partnership duratura che permetta politiche di sviluppo
locale e di parità nel tempo
 sperimentare nuovi approcci allo studio del lavoro autonomo e
imprenditoriale femminile e all’implementazione delle politiche di genere
LE POLITICHE ATTIVE (5)
Gli strumenti (4)
Per sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori
autonomi finalizzata alla valorizzazione delle competenze professionali e
del loro reperimento, la Regione e le Province:
 promuovono ed organizzano l’informazione, l’orientamento, la
preselezione e l’incrocio fra domanda e offerta sulle opportunità di lavoro
 promuovono accordi con altre Regioni, Comuni e parti sociali o partner
stranieri per favorire un’adeguata offerta formativa, realizzabile anche in
aree diverse dal territorio regionale o nazionale
 promuovono intese con Comuni, parti sociali ed organizzazioni
pubbliche e private, dirette a facilitare l’integrazione dei lavoratori
interessati, per quanto attiene le politiche di istruzione, formazione ed
abitative
LE POLITICHE ATTIVE (6)
Sistema informativo Borsa Lavoro Regione Veneto
Per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità
geografica dei lavoratori autonomi è istituita una apposita sezione
destinata al lavoro autonomo presso il sistema informativo Borsa
Lavoro Regione Veneto in collegamento con la borsa nazionale del
lavoro e con gli altri sistemi informativi europei.
La Regione e le Province perseguono gli obiettivi di un ampio e diffuso
accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative
disponibili attraverso la Borsa Lavoro Regione Veneto.
La Borsa Lavoro regionale consente ai lavoratori autonomi ed agli
imprenditori e committenti che ne facciano richiesta l’accesso alle
informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili.
GLI INTERVENTI (1)
Per i giovani
Con particolare attenzione ai giovani di 18 ai 35 anni la Regione eroga
finanziamenti a tasso agevolato per l’avvio di nuove attività
imprenditoriali e di lavoro autonomo ed indipendente.
Sono ammesse ai finanziamenti le attività imprenditoriali ed autonome
costituite da non più di 2 anni.
Le attività devono avere sede legale, amministrativa e produttiva in
Veneto.
Possono accedere ai finanziamenti anche i soggetti operanti e già
costituiti non prima di 18 mesi dalla data della domanda.
I finanziamenti sono a medio termine con durata definita dalla Giunta
regionale e con un periodo di preammortamento contestualmente
definito.
GLI INTERVENTI (2)
Per le società di persone o di capitale
Possono altresì accedere ai medesimi benefici le società di persone e le
società di capitale. Le attività d’impresa sono previste nella forma
individuale e collettiva anche in cooperativa. Le attività devono essere
formalizzate con l’apertura della partita IVA.
Le modalità di presentazione dei progetti e delle relative domande di
finanziamento, la documentazione, le attività ammesse, le spese
ammissibili, le procedure per il controllo, l’erogazione dei benefici, e le
modalità per la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti con le
diverse tipologie di intervento, sono definite dalla Giunta regionale.
GLI INTERVENTI (3)
Per il lavoro autonomo femminile
La Regione eroga finanziamenti a fondo perduto per le donne che:
 vogliono avviare un’attività imprenditoriale
 sono proprietarie di imprese già avviate e
- sviluppano progetti innovativi
- acquisiscono servizi per migliorare la produttività
- investono in nuove tecnologie
Ulteriori definizioni dei soggetti beneficiari, delle forme tecniche di
sostegno, dei settori ammissibili e l’iter di istruttoria e di erogazione è
fatto rinvio alla legge regionale 1/2000 sull’imprenditoria femminile
GLI INTERVENTI (4)
Per lo sviluppo di supporti informatici
La Regione promuove lo sviluppo di supporti informatici per il lavoro
autonomo e imprenditoriale mediante iniziative volte a:
 sviluppare siti web standard per la presentazione delle attività e qualità
professionali del lavoratore autonomo riportante anche le specifiche
caratteristiche della prestazione offerta
 implementare borse o altri istituti informatici con l’ausilio di una
piattaforma informatica nella quale i committenti possono indicare i loro
bisogni, le collaborazioni o le forniture presenti nel mercato
GLI INTERVENTI (5)
Per l’arbitrato volontario
La Regione promuove la stipulazione di accordi e schemi di contratto con
la clientela che contengono clausole volontarie di conciliazione e arbitrato
presso appositi collegi istituiti dai soggetti rappresentativi o presso le
Camere arbitrali delle CCIAA.
La Regione svolge specifiche azioni informative e divulgative nei confronti
dei soggetti del lavoro autonomo.
GLI INTERVENTI (6)
Per il marchio di qualità
La Regione istituisce un marchio di qualità regionale del lavoro autonomo.
Il marchio è riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi e alle piccole
imprese che, ai sensi della normativa UE:
 sono iscritti o assistiti da una associazione di categoria o da
professionisti abilitati
 sono iscritti agli eventuali Enti Bilaterali di categoria
 sono in regola con gli obblighi fiscali e contributivi
Il possesso del marchio costituisce titolo privilegiato per il rilascio di
autorizzazioni, licenze o altri adempimenti amministrativi regionali,
provinciali e comunali.
Il possesso del marchio può altresì consentire la compensazione diretta
di crediti e debiti tra impresa e lavoro autonomo e la P.A. in Veneto.
GLI INTERVENTI (7)
Per la semplificazione amministrativa
La Commissione regionale per il lavoro autonomo svolge una
ricognizione degli adempimenti amministrativi richiesti ai
professionisti e alle società professionali, individuando quelli che,
senza pregiudizio per gli interessi pubblici da tutelare, possono essere
eliminati o semplificati.
La Commissione, entro 3 mesi dal suo insediamento, formula una
proposta da sottoporre alla funzione legislativa regionale.
GLI INTERVENTI (8)
Per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti
(1)
Sono lavoratori autonomi economicamente dipendenti:
 i prestatori d’opera coordinata e continuativa
 i lavoratori autonomi a progetto
 i lavoratori autonomi che operano in regime di dipendenza economica e
cioè che prestano la loro opera a favore di un committente dal quale deriva
almeno il 75% del loro reddito e che non hanno dipendenti lavoratori
subordinati e con organizzazione a loro rischio.
GLI INTERVENTI (8)
Per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti
(2)
La Regione e le Province intervengono, in relazione al mercato del lavoro
mediante:
 incentivi all’inserimento di clausole di durata minima triennale, nei
contratti di Co.Co.Co. anche a progetto, con rinuncia del committente a
ipotesi a causali di recesso anticipato
 concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi
formativi qualificati
 offerta di servizi e strumenti per rendere riconoscibili le competenze
acquisite con le esperienze lavorative ed i percorsi di istruzione e formazione
professionale
 istituzione di una borsa delle esigenze dei committenti
 sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di
innovazione tecnologica volti alla stabilizzazione del lavoro
Gli incentivi per l’inserimento di clausole di durata minima dei contratti sono
assegnati dalle Province secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
GLI INTERVENTI (8)
Per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti
(3)
La Regione promuove e sostiene la stipula di accordi di interesse
professionale su base territoriale, concertati dalle associazioni di categoria o
sindacali che rappresentano i lavoratori autonomi.
Gli accordi hanno lo scopo di stabilire modalità, tempo e luogo dell’attività,
nonché altre condizioni generali di contratto.
Gli accordi sono applicati limitatamente ai prestatori affiliati alle associazioni
o sindacati firmatari ai quali è stato espressamente conferito mandato da
parte del lavoratore economicamente dipendente.
La Commissione regionale per il lavoro autonomo definisci ambiti e modalità
per interventi normativi aventi ad oggetto condizioni contrattuali eque per i
lavoratori economicamente dipendenti (tempi esecuzione prestazione,
corrispettivo, salute e sicurezza)
GLI INTERVENTI (8)
Per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti
(4)
La Regione adotta ogni misura idonea a tutelare il reddito dei lavoratori
Co.Co.Co. e dei lavoratori economicamente dipendenti, promuovendo la
fruizione della indennità una tantum prevista a loro favore ai sensi dell’art.
61, comma 1 del DLgs 276/2003
La Regione garantisce la fruizione della indennità una tantum anche oltre
il limite delle risorse assegnate e ripartite, nei limiti di spesa previsti,
con l’apposito decreto interministeriale
La Regione istituisce, nelle fasi di non lavoro per mancanza di commesse,
specifiche garanzie per l’investimento del lavoratore autonomo in
aggiornamento, formazione e ricerca.
Sono previsti, nelle medesime condizioni, anche strumenti di protezione
sia in termini di accesso ai servizi (informatici, abitativi, di trasporto), sia in
termini di sostegno finanziario.
GLI INTERVENTI (8)
Per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti
(5)
È istituito un Fondo che consente uno sconto per l’acquisto di strumenti
di lavoro e di materiale informatico necessario all’attività professionale.
Le modalità di gestione del Fondo e dell’accesso allo sconto sono stabilite
dalla Giunta regionale.
È altresì istituito un ulteriore Fondo per le attività di ricerca,
innovazione e autoformazione.
Tale Fondo finanzia voucher individuali per le spese sostenute per
valorizzare il capitale sociale dei lavoratori parasubordinati e
economicamente dipendenti. I percorsi di valorizzazione sono previsti in un
Catalogo approvato dalla Giunta regionale.
GLI INTERVENTI (8)
Per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti
(6)
La Regione per evitare situazioni di grave disagio dovuto al ritardato
pagamento dei compensi ai lavoratori autonomi economicamente
dipendenti:
 vigila per il rispetto di congrui tempi di pagamento dei propri
collaboratori parasubordinati
 sensibilizza le diverse PP.AA. circa il rispetto dei tempi di pagamento dei
propri collaboratori parasubordinati
 promuove, di concerto con le associazioni imprenditoriali, il rispetto dei
tempi di pagamento da parte delle imprese per prestazioni di lavoro
parasubordinato e/o economicamente dipendente
 istituisce una competenza arbitraria per la soluzione rapida delle
controversie relative ai mancati o ritardati pagamenti, resa
obbligatoria per tutte le imprese committenti che fruiscono di agevolazioni
normative e fiscali concesse dalle leggi regionali
GLI INTERVENTI (9)
Per i professionisti e le associazioni professionali (1)
La Regione riconosce la centralità dei servizi professionali per lo sviluppo
e l’ammodernamento sociale ed economico del proprio territorio.
A tal riguardo:
 promuove la concorrenza e la libera circolazione dei professionisti e
delle professioni intellettuali
 riconosce la funzione di controllo esercitata dagli Ordini per la attività
professionali che presentano un effettivo interesse pubblico da tutelare
 rilascia titoli professionali che consentono l’esercizio dell’attività
professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali
 conferisce personalità giuridica alle associazioni rappresentative di
professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di
professionisti disciplinate ai sensi dell’art. 2229 c.c.
GLI INTERVENTI (9)
Per i professionisti e le associazioni professionali (2)
La Regione promuove il monitoraggio della diffusione delle attività
libero-professionali nell’ambito locale.
La Regione vigila sul rispetto delle condizioni di effettiva libera
concorrenza tra professionisti e sugli alti livelli qualitativi delle
prestazioni professionali a tutela degli interessi dell’utenza.
A tal fine è demandata alla Commissione regionale per il lavoro autonomo
la valutazione dell’impatto delle normative di liberalizzazione con
particolare riferimento a tariffe fisse o minime, divieto di pubblicità
informativa e di fornire all’utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di persone o associazioni tra professionisti.
GLI INTERVENTI (10)
Per le micro-imprese e l’artigianato (1)
La Regione per promuovere la qualificata presenza sul mercato del lavoro
autonomo e dell’imprenditoria:
promuove e sostiene l’imprenditoria individuale, particolarmente in
settori innovativi
 favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle persone
attraverso l’accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale
dei lavoratori autonomi e degli imprenditori
A tal fine è istituito un Fondo di rotazione presso Veneto Sviluppo cui
potranno accedere i Confidi che hanno stanziato un pari importo per
sostenere
prestiti
d’onore
a
favore
di
neo
imprenditori/imprenditrici per lo start di imprese a conduzione
personale.
I prestiti sono erogati agli interessati con un tasso di interesse agevolato
definito dalla Giunta regionale.
GLI INTERVENTI (10)
Per le micro-imprese e l’artigianato (2)
La Regione per promuovere e consolidare il lavoro autonomo e la nuova
imprenditoria, esclude dal reddito imponibile ai fini dell’IRAP tutti i
redditi di lavoro autonomo e di impresa minore prodotti dalle c.d. imprese
individuali.
Per i soggetti che assumono lavoratori dipendenti o stipulano contratti di
Co.Co.Co. di durata almeno annuale, la Regione elabora un’imposta
sostitutiva di quella sul reddito e dell’IRAP.
In attesa di tale imposta sostitutiva la Regione riconosce un credito
d’imposta da far valere in quota IRAP, proporzionato ai compensi
annui erogati.
GLI INTERVENTI (10)
Per le micro-imprese e l’artigianato (3)
La Regione sostiene l’accesso degli imprenditori individuali e dei
lavoratori autonomi alle iniziative formative riconosciute dalla Regione
e rivolte ai lavoratori subordinati, ai responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione o ai datori di lavoro.
Il sostegno avviene mediante voucher formativi al lavoratore
autonomo.
Per
tutta
la
durata
del
corso
al
lavoratore
autonomo/imprenditore spetta il riconoscimento di quote orarie
corrispondenti alle quote per il lavoro accessorio a carico della Regione.
La
Regione
promuove
e
sostiene
attività
formative
per
l’internazionalizzazione dell’attività economica e il rafforzamento del
lavoro autonomo imprenditoriale.
La Regione promuove la riforma legislativa per l’inserimento di un
rappresentante regionale nell’Osservatorio regionale sugli studi di
settore.
Presentazione progetto di legge regionale
STATUTO
del
LAVORO AUTONOMO
2 ottobre 2009
Gruppo Consiliare
Liga Veneta Lega Nord Padania
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