MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE
OPERE PUBBLICHE:
sola esecuzione
• in appalto
integrato
• in concessione
• in concessione con project financing
• mediante assegnazione a General Contractor
• in leasing
PRINCIPALI CRITICITA’ COLLEGATE AD UN’OPERAZIONE IN
PROJECT
1. Rilascio della c.d. “garanzia fideiussoria per il rimborso delle spese di
progettazione”
2. Oggetto dell’appalto:
costruzione
e
cauzione definitiva
Cauzione
ex art.113 definitiva
Codice
ex art.113 Codice
gestione
cauzione
definitiva
Cauzione
Definitiva
ex art.153
c.13c.13
ex art. 153
2°periodoCodice
Codice
2°periodo
3. Costi di costruzione totalmente (o parzialmente) finanziati dall’aggiudicatario
4. Tempi tendenzialmente lunghi
5. Importi elevati
NECESSITA’ DI MITIGARE IL RISCHIO CON LA RICHIESTA DI OPPORTUNE CONTROGARANZIE
ED IL MONITORAGGIO DA ATTUARSI ATTRAVERSO “NUOVI STRUMENTI”: IL TERM SHEET E
L’ACCORDO QUADRO
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
Premesse:
•
•
•
•
la storia normativa del PF è stata caratterizzata da corsi e ricorsi storici
ante D.Lgs. 113/2007: gara unica e previsione di un diritto di prelazione a
favore del promotore
D.Lgs 113/2007 (II decreto correttivo):a seguito dei rilievi Commissione
Europea, viene eliminato il diritto di prelazione
con D.Lgs 152/2008 (III decreto correttivo): individuazione di tre modelli
diversi per l’aggiudicazione della concessione in project, recentemente
“soprannominati” dalla dottrina come segue:
1. Monofasico (gara unica, disciplinata dai commi 1-14 dell’art.153 Codice)
non è riconosciuto all’aggiudicatario della gara (= promotore) un diritto di
prelazione
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
2. Bifasico (doppia gara, disciplinate dal comma 15 dell’art.153 Codice)
è riconosciuto all’aggiudicatario della prima gara (=promotore) un diritto di
prelazione nei confronti dell’eventuale diverso aggiudicatario della seconda gara
3. Additivo (svolgimento della procedura ad iniziativa dei privati di cui al c. 16 dell’art.
153 Codice)
è riconosciuto al promotore un diritto di prelazione solo nel caso in cui
l’aggiudicazione avvenga ex art.143 Codice oppure ai sensi della procedura prevista
ex art.153 c.15 Codice (non è previsto il diritto di prelazione solo in caso di
aggiudicazione a seguito di “dialogo competitivo”)
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
Normativa:
è prevista dall’art.153 c.13 primo periodo del Codice in misura pari al
2,5% del valore dell’investimento ed, ai sensi del combinato disposto
dell’art.153 c. 12 e c.9 del Codice, garantisce al promotore il rimborso
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte nel caso
in cui l’aggiudicatario della concessione sia un soggetto diverso dal
promotore .
Considerazioni:
1.
assume un grado di rischiosità (probabilità di incameramento)
diverso a seconda che al promotore sia riconosciuto o meno il
diritto di prelazione (ovvero, in altri termini, a seconda della procedura
di aggiudicazione adottata dall’Amministrazione aggiudicatrice)
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
Infatti:
a) nel monofasico (gara unica): ai sensi dell’art.153 c. 12 Codice, viene
incamerata la garanzia prestata dall’aggiudicatario solo nel caso in cui
questo sia soggetto diverso dal promotore (la garanzia prestata dal
promotore non viene mai incamerata, sia che quest’ultimo si adegui alle
richieste di modifiche al progetto da parte dell’Amministrazione
aggiudicatrice sia che questo non si adegui)
b) nel bifasico (doppia gara): nel caso in cui esistano offerte economicamente
più vantaggiose rispetto a quella presentata dal promotore, la garanzia
prestata dall’aggiudicatario della seconda gara (sia esso il promotore o il
migliore offerente), ai sensi dell’art.153 c.15 lettere e) ed f) Codice, viene
comunque incamerata per rimborsare le spese sostenute dal non
aggiudicatario (promotore o miglior offerente)
c) nell’additivo: valgono le stesse condizioni del monofasico in caso di
aggiudicazione a seguito di “dialogo competitivo” (art. 153 c. 18 Codice);
valgono le condizioni del bifasico in caso di aggiudicazione ai sensi
dell’art.143 o ai sensi dell’art.153 c.15 (art. 153 c.18 Codice)
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
Quindi, in conclusione
2 casi:
A.
A.
Se non esiste diritto di prelazione a favore del promotore:

rischiosità nulla se la garanzia viene rilasciata nell’interesse del
promotore (essa non viene mai incamerata)

rischiosità minima se la garanzia viene rilasciata nell’interesse
di altro aggiudicatario diverso dal promotore (è assai improbabile,
infatti che il promotore non si adegui alle richieste di modifica del
progetto avanzate dall’Amministrazione aggiudicatrice tanto più
che le stesse non possono essere se non di modesta entità
e,comunque, “non tali da alterare il quadro finanziario proposto dal
promotore”*)
*
al riguardo,si consideri anche quanto indicato nella Determinazione n.1 del 14/01/2009 “Linee Guida sulla
Finanza di Progetto dopo l’entrata in vigore del c.d. “Terzo Correttivo”” dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture.
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
B. Se esiste diritto di prelazione a favore del promotore:
B.

rischiosità molto elevata (o molto variabile) nel caso in cui la
garanzia sia prestata a favore del promotore (la variabilità dipende
da quanto si discosta l’offerta del miglior offerente rispetto a quella
del promotore; comunque, nel caso in cui il ribasso offerto sia
comunque “sopportabile” per il promotore e questo eserciti il diritto
di prelazione, questo è tenuto a rimborsare le spese al miglior
offerente non aggiudicatario)

rischiosità molto elevata (o molto variabile) nel caso in cui la
garanzia sia prestata a favore di altro aggiudicatario diverso dal
promotore (la variabilità dipende da quanto si discosta l’offerta del
miglior offerente rispetto a quella del promotore; comunque, nel
caso il ribasso offerto non sia “sopportabile” per il promotore e
questo non eserciti il diritto di prelazione, l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare le spese al promotore)
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
e, dunque:
E’ PREFERIBILE INTERVENIRE SOLO
E’ PREFERIBILE
INTERVENIRE
NELL’IPOTESI
IN CUI SOLO
NELL’IPOTESI
IN CUI
L’AGGIUDICAZIONE
IN PROJECT AVVENGA
L’AGGIUDICAZIONE
PROJECT
SECONDO ILIN
MODELLO
AVVENGA SECONDO
IL MODELLO
MONOFASICO
MONOFASICO
(GARA
UNICA,
SENZA
(GARA UNICA
, SENZA
DIRITTO
DI
PRELAZIONE AA FAVORE DL
DIRITTO DI PRELAZIONE
FAVORE DEL PROMOTORE)
PROMOTORE)
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
2.
un’ulteriore considerazione circa il “quantum” dell’effettivo
incameramento:
L’art.153 c.13 Codice fissa l’importo della cauzione in misura pari al 2,5%
del valore dell’investimento.
L’art. 153 c.9 Codice specifica che: “il piano economico-finanziario
comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle
offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art.
2578 c.c. ; tale importo non può superare il 2,5% del valore
dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base
di gara”
Non si esclude che il valore effettivo delle
spese da rimborsare (e, quindi, del sinistro)
possa anche essere sensibilmente più basso
rispetto al valore limite fissato dalla normativa
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
Condizioni e Modalità:

Preferibilmente, solo nel caso di procedura di assegnazione in
project secondo il modello monofasico

Preventiva verifica dell’effettivo importo indicato sul PEF (al fine di
stimare un ordine di grandezza delle spese, quanto meno approssimativo)

Previsioni sul testo di polizza (sul simplo che sarà consegnato alla
Stazione Appaltante):
1.
“ il Garante rimborserà alla Stazione Appaltante, nei limiti del massimale,
le somme corrispondenti alle spese sostenute ed adeguatamente
documentate dal promotore per la predisposizione dell’offerta nei limiti
indicati nel piano economico-finanziario di cui all’art.153 c.9 terzo periodo
del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii”.
“la presente polizza non garantisce il pagamento di ogni e qualsiasi
altro risarcimento,indennizzo, penale, danno indiretto o lucro
cessante”
2.
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
 Previsioni sul testo di polizza (sui restanti simpli) o,comunque, sul Term
Sheet:
3. Regresso – Il Contraente si impegna a corrispondere direttamente alla
Stazione Appaltante le somme da quest’ultima eventualmente richieste nel
caso previsto dall’ art. 153 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. in
dipendenza della presente garanzia fideiussoria, tenendo indenne la
Società da ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante; in ogni
caso, il Contraente riconosce che il Garante, in caso di avvenuto
pagamento, avrà diritto di attivare l’azione di rivalsa anche
nell’eventualità in cui il Contraente avesse nel frattempo ottenuto un
provvedimento di urgenza a termini dell’art. 700 c.p.c (in alternativa, è
possibile prevedere anche un impegno più stringente del Contraente a non
ricorrere in ogni caso al provvedimento d’urgenza di cui al 700 c.p.c.) e,
comunque, il Contraente si impegna a rimborsare al Garante, a semplice
richiesta, tutte le somme da questa eventualmente versate in forza della
presente polizza per capitali, interessi e spese (comprese quelle necessarie
per il recupero delle somme versate), con espressa rinuncia ad ogni e
qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
3. Rifiuto della proroga della garanzia – Esonero da responsabilità del
Garante -Rinuncia al risarcimento – Al momento della eventuale richiesta
di rinnovo della garanzia da parte della Stazione Appaltante, il Garante,
qualora si verifichi anche una sola delle ipotesi comprese tra la lettera a) e
la lettera i) di cui al successivo articolo, potrà rifiutarsi di concedere tale
proroga ovvero riservarsi di concederla previo ottenimento, da parte del
Contraente e/o dei suoi Coobbligati, della copertura totale o parziale
dell’importo garantito dalla presente polizza nei modi ed alle condizioni
previste dall’art. …che segue.
Il rifiuto del Garante (o la sua disponibilità con riserva) non comporterà
alcuna responsabilità in capo allo stesso e il Contraente e i suoi Coobbligati
rinunciano sin da ora a vantare od opporre alcuna pretesa risarcitoria.
4. Liberazione dalla garanzia /Deposito cautelativo/Eventi critici – Fermo
restando quanto previsto dall’art. ..che precede, il Garante, in qualsiasi
momento, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 1953 C.C., potrà
richiedere al Contraente e/o ai Coobbligati la liberazione dalle garanzie
di polizza o pretendere dalla stessa e/o dai Coobbligati, anche con
azione giudiziale, l’immediato pagamento degli importi oggetto della
presente polizza, in tutto o in parte e nella misura e le modalità indicate dal
Garante stesso,oppure ancora pretendere l’immediato deposito presso
Banca ………., con sede in …….., C.so ………. nr. ….., di somme o di titoli
di gradimento e/o pretendere la prestazione di altra idonea garanzia, anche
reale, al verificarsi di anche una sola delle seguenti ipotesi:
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
a) chiamata in garanzia sulla presente polizza o su altre stipulate dal
Contraente (e/o dalle singole società facenti parte dell’Ati se il Contraente è
un’Ati) con il Garante;
b) protesti a carico del Contraente e/o dei Coobbligati (e/o delle singole
società facenti parte dell’Ati), ingiunzioni, sequestri, ipoteche giudiziali a suo
e/o a loro carico, qualsiasi altra manifestazione di sua e/o loro insolvenza
oltre che ogni ipotesi di peggioramento della sua/loro situazione economicofinanziaria tali da costituire pregiudizio rispetto ad all’eventuale azione di
rivalsa di cui all’art… che precede;
c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente e/o dei Coobbligati
(e/o delle singole società facenti parte dell’Ati) o di un suo e/o loro ramo,
senza la preventiva approvazione del Garante;
d) ogni ipotesi di ritardo o di inadempimento agli obblighi di cui al rapporto
garantito;
e) violazioni da parte del Contraente e dei Coobbligati (e/o da parte delle
singole società facenti parte dell’Ati) di prescrizioni normative e
regolamentari inerenti alla procedura di affidamento;
f) perdita dei requisiti e della capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa per la partecipazione alla gara da parte del Contraente (e/o
da parte delle singole società facenti dell’Ati);
»
%segue
RILASCIO DELLA C.D. “GARANZIA FIDEIUSSORIA PER
IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE”
%segue
g) ritardato o mancato pagamento dei premi al Garante da parte del
Contraente e/o dei Coobbligati, anche se per polizze diverse dalla presente
polizza fideiussoria;
h) verificazione di escussioni a danno del Garante su polizze fideiussorie
emesse nell’interesse del Contraente e/o dei Coobbligati (e/o delle società
facenti parte dell’Ati), fatta salva l’ipotesi in cui la stessa e/o gli stessi
fornisca o forniscano la prova liquida della evidente abusività della
escussione;
i) qualunque evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all’art.
1461 c.c.
j) ……………………………(eventuali altri eventi critici)
k) ………………………….. (eventuali altri eventi critici)
Le somme e/o i titoli depositati presso Banca ……. e/o le altre garanzie
resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione del
Garante, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in
dipendenza della presente polizza fidejussoria ed in ogni caso fino a
quando il Garante non sia stato espressamente sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità, allorquando restituirà le somme.
Il Contraente autorizza irrevocabilmente il Garante ad utilizzare le somme,
comunque vincolate o realizzate giudizialmente per effettuare il pagamento
alla Stazione Appaltante della somma garantita, senza che il Contraente
possa sollevare eccezioni in merito.
Le garanzie previste per la costruzione e la gestione
La normativa:
L’art.153 c.13 Codice prevede che: “...Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la
cauzione definitiva di cui all’art.113. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio,
da parte del concessionario, è dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali
relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalità di cui all’art.113”.
Cauzione ex art.113 Codice
Cauzione definitiva ex art.153 c.13
pari al 10% dell’importo dei lavori di
Costruzione
pari al 10% del costo annuo di gestione
da prestarsi alla sottoscrizione del
Contratto
da prestarsi alla data di inizio della
gestione (e, quindi, successivamente
allo svincolo della cauzione definitiva
ex art.113)
riducibile a sal (salvo
cessione dei crediti)
Le garanzie previste per la costruzione e la gestione
Possibili criticità:
mancata riduzione della garanzia
per avvenuta cessione dei crediti e/o
mancata presentazione della garanzia
globale
lunga durata
Rimedi:
Richiesta garanzie nel TS
Garanzia non rilasciabile
Term sheet
Tempistica:
da sottoscrivere (da parte del Contraente
e dei Coobbligati) prima o,eventualmente,
contestualmente al rilascio della polizza
provvisoria (e della polizza a copertura
delle spese di progettazione, nel caso del
project)
Term sheet
Definizione:
genericamente, è il documento che,
insieme ai suoi allegati, indica gli obblighi
reciproci del Fideiussore, del Contraente e
dei Coobbligati prima del rilascio della
garanzia provvisoria, prima dell’eventuale
rilascio della definitiva ed in seguito al
rilascio della stessa
Term sheet
Contenuti specifici:
1.



2.




indicazione delle condizioni sospensive al rilascio della provvisoria:
consegna di documentazione da parte del Contraente e dei Coobbligati
(bilanci, certificati camerali…..)
sottoscrizione del TS (da parte del Contraente e dei Coobbligati)
sottoscrizione degli atti di coobbligazioni (da parte dei Coobbligati)
Dichiarazioni (varie ) del Contraente e dei Coobbligati in merito:
al possesso di tutti i poteri, autorizzazioni per il valido perfezionamento
del TS, così come per la partecipazione alla Gara
all’assenza di procedimenti giudiziari, arbitrali ecc..pregiudizievoli rispetto
alla possibilità di adempiere agli obblighi del TS
alla rappresentazione veritiera della documentazione inerente la loro
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica ed, in generale, in
merito a tutta la documentazione fornita
all’inesistenza di contenziosi o inadempimenti tali da pregiudicare la
capacità degli stessi di far fronte agli obblighi del TS e della Gara
Term sheet
3.
4.
5.
6.
impegno del Contraente e dei Coobbligati a rinunciare (irrevocabilmente
ed incondizionatamente) a formulare nei confronti del Fideiussore alcuna
pretesa risarcitoria per il mancato rilascio della definitiva;
impegno del Contraente e dei Coobbligati a tenere indenne il
Fideiussore da qualsiasi danno o pretesa di risarcimento avanzata
dal Beneficiario in caso di escussione della garanzia provvisoria;
impegno del Contraente e dei Coobbligati, in caso di escussione della
garanzia provvisoria a non richiedere all’autorità giudiziaria
provvedimenti inibitori del pagamento dell’importo garantito anche
ai sensi dell’art. 700 c.p.c.;
impegno del Contraente e dei Coobbligati, in caso di aggiudicazione della
Gara, a fornire una serie di documenti (lettera di aggiudicazione,
giustificazioni sul ribasso, copia del PEF asseverato, copia di ogni term
sheet e/o commitment letters relativi ai principali contratti commerciali e
finanziari -ivi inclusi, tra l’altro, quelli relativi al finanziamento-, agli
obblighi di capitalizzazione dei soci del Contraente o della Società di
Progetto e al relativo security package, copia dell’analisi di bancabilità del
progetto oggetto del Contratto..);
Term sheet
7.
8.




9.
10.
11.
12.
impegno del Contraente e dei Coobbligati a non porre in essere alcun
comportamento incompatibile con gli obblighi previsti dal bando di gara;
impegno del Contraente e dei Coobbligati a sottoscrivere entro x giorni
dall’avvenuta aggiudicazione (e, comunque, prima del rilascio della garanzia
definitiva):
L’Accordo Quadro
L’atto di pegno del Contraente
L’atto di pegno dei Coobbligati
L’atto di coobbligazione relativo alla garanzia definitiva
Previsione (seppur non esaustiva) del contenuto dell’Accordo-Quadro, dei
covenants, degli impegni, degli eventi critici e dei rimedi a favore del
Fideiussore in caso di inadempimenti e/o eventi critici;
indicazione di un Cap (valore massimo raggiungibile dalla definitiva) ed impegno
del Contraente e/o, in subordine, dei Coobbligati, nel caso in cui la definitiva superi
il Cap, a versare il differenziale (prima dell’effettivo rilascio della definitiva) su un
conto Vincolato al Fideiussore ovvero, in alternativa, di offrire al Fideiussore una
controgaranzia bancaria;
impegno del Contraente e dei Coobbligati a richiedere ed ottenere il rilascio della
definitiva dal Fideiussore ovvero di avvalersi della facoltà di ottenere da altro
soggetto tale definitiva previo pagamento di una penale;
Impegno del Contraente a non provvedere alla cessione dei crediti ai sensi
dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 tale da non consentire la riduzione
progressiva della cauzione definitiva senza il preventivo consenso del
Fideiussore e, laddove tale consenso sia concesso, in mancanza della
previa consegna al Fideiussore di una fideiussione bancaria autonoma e a
prima richiesta a favore del Fideiussore di importo pari a quelle che
sarebbero state le riduzioni progressive della cauzione definitiva
Term sheet
13.
14.
15.
a.
b.
c.
d.
e.



diritto di prelazione riconosciuto al Fideiussore per il rilascio delle altre garanzie
assicurative e, ove queste non fossero rilasciate dal Fideiussore, riconoscimento
del diritto di quest’ultimo ad ottenere un incremento del premio della definitiva;
previsione del pagamento delle spese legali (o di autentica) in capo al Contraente;
indicazione dei presupposti sulla base dei quali sarà rilasciata la definitiva:
intervenuta sottoscrizione di Accordo-Quadro e Atto di Coobbligazione con
riferimento alla definitiva;
intervenuta sottoscrizione e perfezionamento dei Pegni;
avvenuto versamento sul conto Vincolato del Contraente o su quello dei
Coobbligati della somma eccedente il Cap o avvenuto rilascio della controgaranzia
bancaria del medesimo importo a favore del Fideiussore;
accettazione da parte del Contraente e dei Coobbligati del testo della definitiva;
avvenuta consegna al Fideiussore della seguente documentazione:
PEF
Commitment definitivo da parte delle banche rispetto ai contratti di finanziamento
Copia di ogni term sheet e/o documento relativi ai principali contratti commerciali e
finanziari (ivi inclusi quelli relativi al finanziamento), agli obblighi di capitalizzazione
dei soci
Accordo Quadro
Tempistica:
da sottoscrivere prima del rilascio della
definitiva
Accordo Quadro
Definizione:
in generale, è il documento che,
raccordandosi con le previsioni già
anticipate nel Term Sheet, disciplina gli
impegni reciproci del Fideiussore,del
Contraente e dei Coobbligati al momento
del rilascio della definitiva e
successivamente al rilascio della stessa
(per tutta la durata dei lavori e fino allo
svincolo della definitiva)
Accordo Quadro
Contenuti specifici:
1. Dichiarazioni (varie) da parte del Contraente e dei Coobbligati in
merito:
 al possesso di tutti i poteri, le autorizzazioni per il valido
perfezionamento dell’AQ, così come per la corretta esecuzione del
Contratto
 all’assenza di procedimenti giudiziari, arbitrali ecc..pregiudizievoli
rispetto alla possibilità di adempiere agli obblighi dell’AQ e del
Contratto
 alla rappresentazione corretta e veritiera della documentazione
inerente la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
ed, in generale, in merito a tutta la documentazione fornita
 all’inesistenza di contenziosi o inadempimenti tali da pregiudicare
la capacità degli stessi di far fronte agli obblighi dell’AQ e del
Contratto
 al mancato verificarsi di un evento critico o di altri eventi che
possano essere pregiudizievoli per il regolare adempimento degli
obblighi previsti nell’AQ e nel Contratto
Accordo Quadro

il Contraente dichiara che sono state fornite alla Società copie
complete, veritiere, valide ed efficaci:
 del piano economico e finanziario debitamente asseverato;
 di ogni term sheet e/o commitment letters relativi ai
principali contratti commerciali e finanziari (ivi inclusi, tra
l’altro, quelli relativi al finanziamento), agli obblighi di
capitalizzazione dei soci della società di progetto ovvero del
veicolo societario appositamente costituito ai fini della Gara,
e al relativo security package;
 dell’analisi della bancabilità del progetto oggetto della
Convenzione e dei criteri finanziari utilizzati a base della
stessa.
 (nel p.f. è possibile che i documenti di cui sopra non ci siano e
quindi è possibile sostituire la dichiarazione che precede con la
seguente: “il Contraente dichiara che sono in stato avanzato le
trattative con primari istituti di credito”)
2.
riconoscimento del diritto del Fideiussore ad esercitare il controllo
tecnico-finanziario dell’opera (accessi in cantiere, analisi della
documentazione contabile….)
Accordo Quadro
3.









Individuazione degli eventi critici:
sottoposizione a liquidazione e/o ad altra procedura concorsuale del
Contraente e/o di anche uno solo dei Coobbligati;
emanazione di un provvedimento giudiziale, amministrativo, arbitrale
immediatamente esecutivo nei confronti del Contraente o anche di uno
solo dei Coobbligati che possa incidere negativamente sulla situazione
economico-finanziaria del Contraente e/o dei Coobbligati o tale da
pregiudicare la loro capacità di adempiere alle obbligazioni dell’AQ o del
Contratto;
ritardi superiori a x giorni nell’attuazione delle opere;
sopravvenuta invalidità, inopponibilità ai terzi dei Pegni;
il verificarsi di una causa di cessazione dell’attività del Contraente e/o dei
Coobbligati
il mancato rispetto degli impegni previsti nell’AQ;
la mancata erogazione delle risorse finanziarie utili alla realizzazione del
Contratto;
protesti a carico del Contraente e/o dei Coobbligati;
cessione dei crediti ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 tale da
non consentire la riduzione progressiva della cauzione definitiva
senza il preventivo consenso del Fideiussore e, laddove tale
consenso sia concesso, in mancanza della previa consegna al
Fideiussore di una fideiussione bancaria autonoma e a prima
richiesta a favore del Fideiussore di importo pari a quelle che
sarebbero state le riduzioni progressive della cauzione definitiva
Accordo Quadro
 una violazione da parte del Contraente relativa al piano economico
finanziario (fatte salve le ipotesi di forza maggiore), al pagamento,
ove rilevante, dei canoni di concessione, alla) e/o agli impegni di
progettazione degli interventi di propria competenza; e/o
 il mancato reperimento / la mancata erogazione, anche per fatto del
terzo – nei tempi previsti - delle risorse finanziarie, quali previste nei
piani finanziari condivisi con la Società, da parte del Contraente
(e/o, se del caso, da parte dei Coobbligati) necessarie e/o utili e/o
strumentali all’esecuzione della Convenzione ed all’adempimento di
tutti gli obblighi ivi previsti e/o ad essa relativi o strumentali; e/o
 il mancato adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione e/o
impegno e/o dichiarazione e garanzie assunti dal Contraente e/o dai
Coobbligati nei confronti degli enti finanziatori del progetto oggetto
della Convenzione, ai sensi degli accordi relativi; e/o
Accordo Quadro
4. Impegni (vari) in capo al Contraente ed ai Coobbligati:
 rispetto degli impegni contrattuali (dell’AQ, degli Atti di Coobbbligazione, dei
Pegni, del Contratto), delle Leggi e dei Regolamenti collegati;
 regolare stipula (e mantenimento in essere) di tutte le garanzie assicurative
che regolano la loro attività;
 mantenimento dei loro assetti societari (non porre in essere cessioni,
trasferimenti, o affitti di rami d’azienda…..senza il preventivo consenso del
Fideiussore);
 periodico invio di documentazione o informazioni (bilanci, rendiconti e
informazioni circa ogni evento che possa incidere negativamente sul PEF,
sull’erogazione del finanziamento, sull’andamento dei lavori, ….);
 apertura da parte del Contraente di un conto pegnato a favore del
Fideiussore;
 apertura, da parte dei Coobbligati, di un conto pegnato a favore del
Fideiussore;
 consentire il controllo tecnico, finanziario e contabile da parte del
Fideiussore o dei suoi incaricati;
Accordo Quadro
 impegno del Contraente a non porre in essere alcuna cessione di
credito tale da non consentire la riduzione progressiva della
Cauzione Definitiva, fermo restando che il Fideiussore potrà
acconsentire alla cessione dei crediti purchè non si sia
verificato alcun evento critico e purchè venga preventivamente
consegnata al Fideiussore una garanzia bancaria di importo
pari a quelle che sarebbero state le riduzioni progressive della
Cauzione Definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
 nel caso in cui si verifichino eventi critici, impegno del
Contraente e , qualora questi non vi provveda, in subordine, dei
Coobbligati, a provvedere all’immediato versamento sul Conto
Vincolato del Contraente o sul conto Vincolato dei Coobbligati
delle somme di denaro indicate dal Fideiussore (e per un
importo massimo pari al valore che in quel momento avrà la
cauzione definitiva) ovvero, in alternativa, rilascio di una
controgaranzia bancaria a favore del Fideiussore.
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e/o delle singole società facenti parte dell`Ati