REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICA-VENATORIA DEL CINGHIALE
Normativa di riferimento
La regolamentazione dell’ esercizio Venatorio per la specie cinghiale è contenuta
nella Legge 11 Febbraio 1992 n° 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio). Questa legge-quadro stabilisce che la fauna
selvatica è patrimonio indispensabile dello stato ed è tutelata nell’interesse della
comunità nazionale ed internazionale e che la caccia può essere esercitata purché
non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica, e non arrechi
danno effettivo alle produzioni agricole (Commi 1 e 2 dell’art. 1). Il comma 3 dell’art.
1 riserva alle regioni a statuto ordinario il compito di emanare le norme relative alla
gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità della
medesima legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. La
norma sancisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto ad
una pianificazione faunistico-venatoria ed alla regolamentazione del prelievo
venatorio, demandando alle provincie la loro esatta articolazione. La legge
attribuisce specifici compiti alle regioni alle quali spetta di emanare leggi specifiche
e predisporre calendari venatori che disciplinano i tempi ed i luoghi dell’attività
venatoria.
A quattro anni dell’entrata in vigore della suddetta legge-quadro sulla caccia, la
regione Calabria ha promulgato la Legge Regionale del 17 Maggio 1996 n°9 (norme
per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio, ai fini
della disciplina programmata dell’esercizio venatorio) che, con metodi di razionale
programmazione, disciplina la tutela della fauna selvatica e l’attività venatoria. La
regione pianifica l’attività faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale
regionale (art.1 comma 1), predispone il Piano faunistico-venatorio regionale,
mediante il coordinamento dei Piani faunistici-venatori provinciale (art.5 comma 3).
Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le Provincie,
sentite le associazioni Venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente
rappresentative, predispongono i Piani Faunistici Provinciali (art. 6 comma 1 ).
Nell’art. 13 (Ambiti Territoriali di Caccia e Organismi di Gestione) viene stabilito che
la Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, le Associazioni venatorie riconosciute, le
Associazioni ambientalistiche più rappresentative e le Provincie interessate,
1
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia
programmata, ai sensi dell’ art. 5 comma 2 lettera c), in 11 Ambiti Territoriali di
Caccia ( A.T.C.) di dimensioni sub-provinciali e/o inter-provinciali, possibilmente
omogenei e delimitati da confini naturali e ne disciplina i compiti.
Nello Statuto tipo degli Organi di Gestione, previsto nel Piano Faunistico Regionale,
l’art. 1 recita quando segue: “ il Comitato di Gestione dell’A.T.C. è costituito, ai sensi
dell’art. 13 della L.R. n° 9/96, con provvedimento del Presidente della Provincia
territorialmente competente”. I compiti del Comitato di Gestione, sono quelli
previsti all’art. 2 dello Statuto Tipo degli organi di gestione degli A.T.C. allegato al
relativo regolamento regionale.
Nel calendario venatorio (art. 14) vengono indicate in particolare le specie cacciabili,
i periodi di caccia, le giornate di caccia, il carniere massimo giornaliero, le modalità
d’impiego dei cani e i riferimenti relativi ai divieti ed alle sanzioni. A tal proposito, le
Provincie e le Associazioni Venatorie e Protezionistiche, legalmente riconosciute,
entro il 30 Marzo di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale le loro proposte per la
formulazione del calendario venatorio.
Nel Calendario venatorio della Regione Calabria la disciplina delle modalità di caccia
al cinghiale, viene rimandata ai Regolamenti Provinciali.
Art. 1 –FinalitàIl presente disciplinare di caccia al cinghiale ha la finalità di regolamentare la
presenza dei cacciatori sul territorio Provinciale, il prelievo della specie in questione
e la modalità del prelievo; si prefigge, altresì, di disciplinare le gestione Faunisticovenatoria del cinghiale all’interno della Provincia di Crotone, nel rispetto del Piano
Faunistico Provinciale e Regionale, con i seguenti scopi:
a) Raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza una presenza
della specie in questione con l’ulteriore finalità di garantire la salvaguardia
delle culture agricole e forestali.
b) Vincolare le squadre e il cacciatore al territorio.
c) Migliorare e progressivamente qualificare il prelievo Venatorio al cinghiale in
battuta potenziando:
1) Il fattore dei rapporti umani tra i componenti delle squadre.
2
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
2) Il rapporto tra squadre e territorio.
3) L’ aspetto cinotecnico e la diffusione del segugismo amatoriale come
veicolo per il potenziamento e il miglioramento zootecnico delle razze da
seguita.
Art. 2 –Territorio vocato per il cinghialeIl territorio vocato rappresenta l’ area in cui la presenza della specie è, a
determinate condizioni di densità, compatibile sia con lo svolgimento delle attività
agricole che con la tutela delle specie selvatiche.
Tale zone sono individuabili sulla base dei seguenti parametri:
a)
b)
c)
d)
Indice di boscosità non inferiore al 60/70%;
Estensione idonea alla conformazione altimetrica della zona;
Densità della specie (da evincere dai censimenti annui);
Mappatura delle emergenze ambientali ed agricole.
Nei territori vocati è vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad esclusione di
quella condotta dalle squadre autorizzate, nella forma della battuta con l’uso dei
cani da seguita iscritti all’anagrafe canina.
Art. 3 –Territorio non vocato per il cinghiale- Zone Bianche
Il territorio non vocato per il cinghiale rappresenta l’area nella quale la densità
boschiva è inferiore al 50%, in prevalenza costituita da coltivazioni agricole, vigneti o
uliveti. Nelle suddette zone è vietata la caccia in battuta (Tutelare l’incolumità degli
agricoltori) e dove si evince la presenza del cinghiale si può praticare solo ed
esclusivamente la caccia con il limiere. (Girata)
Art. 4 -Sistema di cacciaLa caccia al cinghiale può essere praticata su tutto il territorio libero provinciale, ad
esclusioni dei parchi Nazionali, Regionali, delle Zone di ripopolamento e cattura e
delle Foreste Demaniali. Il prelievo venatorio della specie “cinghiale” può avvenire
solo ed esclusivamente in forma collettiva (squadra regolarmente costituita), nei
giorni stabiliti secondo le disposizioni nel calendario venatorio regionale e del
3
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
presente regolamento, garantendo a tutti i cacciatori anagraficamente residenti sul
territorio della provincia che ne facciano esplicita richiesta, avendone i requisiti, la
possibilità di praticare l’esercizio della caccia a tale specie.
Le squadre opereranno sul territorio sotto la responsabilità dei rispettivi Capocaccia
o, in caso di assenza, dei rispettivi vice. La partecipazione alla battuta di caccia
equivale ad ogni effetto all’utilizzo della giornata di caccia consentita del Calendario
Venatorio Regionale e dovrà essere annotata su Tesserino Regionale.
Art. 5 – Modalità, richiesta iscrizione ed albo cacciatoriSono istituiti nella Provincia di Crotone, per la stagione Venatoria 2013/2014 l’ albo
Provinciale “Cacciatori Caccia al Cinghiale”, tenuti e aggiornati dai rispettivi A.T.C.
di competenza.
a) Il cacciatore, per diventare componente di una squadra, dovrà iscriversi
all’albo Cacciatori Provinciale di caccia al cinghiale.
b) Il cacciatore, per diventare componente di una squadra, dovrà
sottoscrivere un’ apposita dichiarazione di accettazione a far parte della
stessa, secondo lo schema all’uopo predisposto dall’A.T.C. di competenza.
La sottoscrizione della dichiarazione comporta l’esplicita accettazione del
medesimo di praticare la caccia di specialità cinghiale e di osservare e
rispettare le direttive del capocaccia.
c) Il cacciatore, per diventare componente di una squadra, deve allegare la
dichiarazione di possesso delle cartucce a palla unica;
d) Il singolo cacciatore che non ottemperi alle regole imposte dal presente
regolamento e dal capocaccia e/o presidente, può essere espulso dalla
squadra con comunicazione scritta all’A.T.C. da parte del capocaccia,
previo parere favorevole della maggioranza cacciatori facenti parte della
squadra stessa.
e) Ogni cacciatore iscritto all’albo cacciatori che volesse partecipare alla
battuta di caccia al cinghiale è obbligato a sottoscrivere il registro di
presenza entro e non oltre le ore 9.00 di ogni giornata di caccia . Tale firma
del registro obbliga il cacciatore a praticare esclusivamente la caccia al
cinghiale in quella giornata venatoria.
4
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
Art. 6 –Formazione e requisiti delle squadre-
La squadra, per essere validamente costituita, dovrà essere composta, per la
corrente stagione venatoria, da un numero minimo di 20 ad un massimo di 50
cacciatori oltre eventuali ospiti e, per poter operare sul luogo di caccia, dovrà avere
una consistenza numerica effettiva di 15 cacciatori iscritti nel registro della squadra
entro le ore 9.00.
Requisito indispensabile affinché la squadra possa esercitare la battuta di caccia
nella zona assegnata è la presenza, tra i membri della medesima, del capocaccia e/o
del vice-capocaccia, il quale dovrà garantire il regolare svolgimento ed
adempimento del presente disciplinare.
Requisiti indispensabili per assumere la qualifica di capocaccia e vice capocaccia,
sono i seguenti:
1. Essere in possesso di tutti i documenti prescritti per l’esercizio dell’attività
venatoria, in corso di regolare validità per la stagione 2013/2014;
2. Non essere incorsi in infrazioni tra quelle previste dell’art. 30 della legge
157/92;
3. Non essere incorsi, negli ultimi 2 anni, in infrazioni di tipo amministrativo
relative agli ungulati, previsti dalla legge 157/92 e della legge regionale 9/96
nonché dal medesimo disciplinare.
E’ consentita, nelle squadre, la sola iscrizione ai cacciatori anagraficamente
residenti nella provincia di Crotone, con il limite massimo del 40% per i cacciatori
residenti in un diverso A.T.C. della residenza della squadra . Possono, altresì,
partecipare alla singola battuta di caccia, massimo n°5 cacciatori per squadra,
anagraficamente residenti e non nella provincia di Crotone (ospiti) nell’intero
periodo di caccia al cinghiale, purché in regola con la documentazione prescritta
per l’esercizio dell’attività venatoria della provincia di Crotone.
I cacciatori residenti in un comune facente parte dell’A.T.C. possono partecipare
alla battuta di caccia al cinghiale come ospite di una squadra senza dovere
versare alcuna quota.
I cacciatori non residenti in un comune facente parte dell’A.T.C., possono
partecipare alla battuta di caccia al cinghiale come ospite di una squadra
versando una quota che viene determinata da ogni singolo A.T.C. .
5
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
Art. 7 – Componenti della squadra
L’organizzazione e l’attività della squadra deve essere regolata da uno statuto
interno che deve essere consegnato e sotto firmato, da parte di tutti i
componenti, con l’iscrizione della squadra.
Sono componenti della squadra:
Il Capocaccia;
Il Vice-capocaccia;
Il Presidente;
Tutti i cacciatori che accettano lo statuto della squadra.
1) Il CAPOCACCIA
a) Il Capo caccia ha il compito di organizzare e dirigere lo svolgimento delle
battute di caccia;
b) Sceglie le zone di tracciatura, i tracciatori, i cani da liberare e raccomanda
quotidianamente le norme di sicurezza da rispettare nel corso della
battuta;
c) Ha una parola “autorevole” su tutti e su tutto;
d) E’ il rappresentante legale della squadra.
e) Il capocaccia deve obbligatoriamente individuare, oltre al vice-Capocaccia,
il Presidente e comunicarli contestualmente alla presentazione della
squadra.
2) Il VICE-CAPOCACCIA
a) Svolge le mansioni del capocaccia in assenza di quest’ultimo.
3) IL PRESIDENTE
a) Il Presidente ha il compito di provvedere quanto necessario per la regolare
iscrizione della squadra presso i competenti Organi Istituzionali curandone i
rapporti.
b) Ha il dovere di accertarsi che ogni disposizione della legislazione venatoria
vigente venga rispettata da tutti i componenti della squadra.
6
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
c) Aggiorna quotidianamente sulle norme di sicurezza i componenti della
squadra.
d) Ha l’obbligo di accettarsi del rispetto delle leggi che regolano la caccia al
cinghiale.
4) COMPONENTI DELLA SQUADRA
I componenti della squadra sono l’ossatura della stessa , seguono le direttive
del Capocaccia, si appostano durante la battuta di caccia rispettando le norme
di sicurezza dettate del capocaccia.
Art. 8 -Richiesta di iscrizione della SquadraLe squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale, nella forma di battuta,
sono tenute a presentare domanda alla Provincia di Crotone, presso l’A.T.C. di
competenza, entro le ore 12:00 del 15 Luglio di ogni anno, tramite il capocaccia o un
suo delegato, per conseguire o confermare l’iscrizione nell’apposito registro. L’
istanza deve essere prodotta alla Provincia di Crotone in formato cartaceo, “redatta
esclusivamente sulla modulistica all’uopo predisposta”, cui dovrà essere allegato,
pena la non iscrizione della squadra nel predetto Registro, apposito CD rom
contenente il “file” in formato “foglio di lavoro excel” .
La domanda di cui sopra, sottoscritta dal Capocaccia, deve contenere:
a) Indirizzo di posta elettronica della squadra (e-mail), dove i Capocaccia
verranno
informati sull’esito delle proprie domande, e relative
notizie/informazioni sulla caccia al cinghiale;
b) Regolamento interno della squadra, sotto firmato da parte di tutti i
componenti;
c) Nome della Squadra;
d) Due copie della carta catastale o IGM 1:25.000, raffigurante il territorio per il
quale si richiede di poter esercitare l’attività Venatoria (Zona di Caccia) più
una zona di riserva;
e) Nome del Capocaccia e di due Vice-capocaccia e del Presidente.
f) Frequenza radio. (Tali apparecchiature dovranno essere conforme a quando
previsto dalla vigente legislazione in materia);
7
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
g) Luogo di ritrovo dei componenti prima di inizio battuta ( segnalato sulla Carta
Catastale o I.G.M.);
h) Dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l’indicazione della
residenza e del numero di porto d’armi con la relativa scadenza;
i) Dichiarazione scritta da tutti i componenti di accettazione a far parte della
squadra;
Il numero delle squadre iscritte al registro squadre di caccia al cinghiale della
provincia di Crotone per la stagione venatoria 2013 è consentito, senza alcuna
prescrizione, nella misura massima pari a quello della stagione di caccia 2012. La
costituzione di una nuova squadra é ammessa a condizione che, del numero minimo
di componenti della stessa ( 20 cacciatori), 10 non provengono da altra squadra già
iscritta e operante nel territorio dell' A.T.C. di competenza nell’annata precedente.
Non saranno ammessi nelle squadre, sostituzioni o inserimenti di nominativi che
intervengono nel periodo di caccia aperta al cinghiale. La domanda, sia in copia
cartacea sottoscritta in originale che su supporto digitale, dovrà essere consegnata
esclusivamente a mano, all’A.T.C. di competenza, presso gli uffici siti in via Panella n.
178 - Crotone ; sul frontespizio del plico dovranno essere chiaramente indicate le
generalità del mittente ed apposita dicitura “Contiene istanza di Iscrizione al
Registro Provinciale delle squadre per la Battuta di caccia al cinghiale”.
L’A.T.C. di competenza è tenuto a pronunciarsi in merito alla correttezza delle
domande entro il 1 Settembre di ogni anno e a, previo contatto con i capocaccia e/o
presidenti delle squadre attive in quel distretto, assegnerà una zona di caccia ad
ogni squadra alle squadre iscritte ed un registro (opportunamente vidimato) con un
numero identificativo.
Su tale registro si dovranno annotare i nomi degli iscritti alla squadra partecipanti
alla battuta ed i nomi degli eventuali cacciatori ospiti. L’elenco dovrà essere sbarrato
a cura del responsabile, con l’annotazione dell’ora d’inizio della battuta e non potrà
più essere modificato.
Il registro di battuta, la copia della carta catastale e la copia della domanda di
iscrizione dovranno essere esibiti ad ogni controllo. A fine battuta, il capocaccia
dovrà annotare i capi abbattuti e feriti, con le loro caratteristiche, su speciali tabelle
di censimento ed applicare eventuali marchette identificative per ogni capo
abbattuto fornitegli dell’ A.T.C.. Le schede di abbattimento dovranno essere
8
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
consegnate o inviate tramite mail, FAX o a mano alla segreteria dell’A.T.C. di
competenza con cadenza settimanale, ogni lunedì. La squadra che non dovesse far
pervenire le schede di abbattimento non sarà autorizzata a svolgere le battute di
caccia al cinghiale fino alla presentazione delle schede stesse.
Ogni squadra, attraverso il capocaccia e/o presidente, si deve rendere disponibile al
prelievo di campioni di carne dalle carcasse degli animali abbattuti, per almeno due
volte nella stagione venatoria, se l’A.T.C. e la Provincia dovessero farne richiesta.
Inoltre la squadra, per ragioni sanitarie, si deve impegnare a rispettare eventuali
indicazioni che l’A.T.C. e la Provincia dovessero impartire in tema di trasporto delle
carcasse degli animali abbattuti.
Art. 9 -DistrettiIl presente disciplinare aggrega e suddivide le zone vocate per la caccia al cinghiale
in “Distretti di gestione del cinghiale”. Il distretto di gestione è costituito da un’area
uniforme delimitata, da confini naturali e antropici, tale da consentire la gestione di
una popolazione omogenea di cinghiali. I distretti sono identificati seguendo il
principio dell’unità fisiografica del territorio e della tradizione venatoria delle
singole zone. Il distretto, inoltre, può ricadere in uno o più comuni.
La provincia di Crotone di concerto con l’ A.T.C. di appartenenza , provvederà alla
definizione sia dei distretti sia delle zone di caccia prima dell’inizio di ogni annata
venatoria.
I capocaccia avranno la possibilità di eleggere un rappresentante dei distretti, tale
figura potrà partecipare come rappresentante dei distretti alla gestione Faunisticavenatoria della specie cinghiale organizzate dall’ A.T.C. di appartenenza.
Art. 10 –Zone di battuta e modalità di assegnazioneTutte le squadre regolarmente costituite e facente parte del registro Squadre Caccia
al Cinghiale della Provincia di Crotone, hanno il diritto di aver assegnata una zona di
caccia.
9
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
Dopo aver stabilito i distretti, le aree vocate per il cinghiale e le zone Bianche,
l’ A.T.C. di competenza e la Provincia, di concerto, assegneranno le zone in
considerazione ai seguenti criteri:
a) Planimetrie consegnate al momento della presentazione della squadra;
b) Squadre con un numero di componenti di almeno il 60% residenti nel comune.
Nell’ambito dello stesso distretto, residenti nel comune con territorio più
esteso nel distretto. A parità di condizioni avrà la precedenza la squadra con
percentuale maggiore di componenti residenti nel comune – distretto.
c) Squadre che hanno praticato la caccia al cinghiale in quella zona o distretto
negli anni precedenti. A parità di condizioni, avrà precedenza la squadra
iscritta da più anni presso l’elenco delle squadre per battuta alla caccia al
cinghiale nell’A.T.C. di competenza.
Nel caso in cui ci fossero più di una richiesta per una singola zona, per l’assegnazione
si procederà coi criteri di priorità sopra citatiti.
L’assegnazione di una zona di caccia al cinghiale durerà, in via sperimentale, per un
anno. Nel caso in cui una squadra non rinnovasse l’ iscrizione al registro Squadre
Caccia al Cinghiale la zona resterà vacante e sarà messa a disposizione delle altre
squadre che ne facessero esplicita richiesta secondo i criteri di priorità
precedentemente stabiliti.
Art. 11 –ObblighiIl capocaccia rappresenta legalmente la squadra. Organizza e dirige la stessa,
assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta. Restando ferme le
responsabilità personali di ogni componente connesse a comportamenti
direttamente imputabili allo stesso, il capocaccia è responsabile dei danni a beni
mobili ed immobili causati e accertati durante la battuta di caccia dai componenti
della squadra. Il capocaccia, inoltre, è tenuto a collaborare, se richiesto, con l’ A.T.C.
per l’attuazione di tutti gli interventi di gestione faunistica-venatoria della specie
cinghiale su tutto il territorio venatorio, anche oltre la stagione di caccia
(censimenti, battute di controllo ed altro) sulla base del Piano Faunistico
Provinciale. Ogni squadra per poter esercitare la battuta, in ossequio al calendario
venatorio, deve rispettare i seguenti dettami regolamentari:
a) La battuta di caccia non potrà avere inizio effettivo (sciolta dei cani) prima
delle ore 09:00;
10
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
b) Nelle zone assegnate dall’A.T.C. vocate alla caccia al cinghiale e assegnate alle
squadre di cinghialai, che siano oggetto di battuta in corso di svolgimento , è
fatto divieto assoluto di praticare altro tipo di caccia fino al termine della
battuta.
c) Per effettuare la battuta di caccia è necessario che vi partecipi minimo 15
persone (escluso gli ospiti) regolarmente iscritti alla squadra;
d) All’inizio di ogni battuta il capocaccia e/o il Presidente deve compilare
l’apposito registro, predisposto e opportunamente vidimato dalla Provincia,
su cui dovrà annotare i nomi degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta
ed i nomi degli eventuali cacciatori ospiti;
e) Il registro di battuta, la carta catastale e la copia della domanda di iscrizione
dovranno essere esibiti ad ogni controllo;
f) Il Capocaccia e/o il Presidente deve predisporre all’entrata delle strade che
portano alla zona di battuta di caccia giornaliera, mediante l’apposizione e la
rimozione a fine giornata, delle tabelle indicanti il numero assegnato alla
squadra (codice identificativo) e la dicitura “ ATTENZIONE BATTUTA AL
CINGHIALE IN CORSO “ ;
g) Il Capocaccia e/o il Presidente deve far indossare, a tutti componenti la
squadra, al fine di evitare possibili incidenti di caccia, l’apposito indumento
identificativo rappresentato da un gilet o giaccone e/o cappello ad alta
visibilità di colore arancio o verde.
h) A fine battuta, Il Capocaccia e/o il Presidente dovrà annotare i capi abbattuti e
feriti, con le loro caratteristiche, su speciali tabelle di censimento fornitegli
dall’ A.T.C.;
i) Il cacciatore che abbia siglato il registro di caccia al cinghiale entro le ore 9:00,
per tutta la giornata scelta di caccia al cinghiale non potrà esercitare altri tipi
di caccia, né conseguentemente abbattere qualsiasi altro animale selvatico,
fatta eccezione della volpe, fino al termine della battuta di caccia al cinghiale
effettuata dalla squadra di appartenenza.
Art. 12 - DivietiFermo restando le disposizioni di cui alla legge 157/92, alla L.R. 9/96 e quelle
indicate nei precedenti articoli del presente regolamento, è altresì vietato:
11
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
a) La fusione, anche parziale, di due o più squadre all’interno di una zona di
caccia assegnata ad una squadra. Le squadre che intendessero effettuare
battute di caccia in forma congiunta all’interno della zona di caccia assegnata
ad una sola squadra dovranno richiedere ed ottenere l’autorizzazione dal
proprio A.T.C. di competenza prima di ogni giornata di caccia in forma
congiunta. Resterà l’obbligo per ognuna delle squadre di annotare il registro e
rispettare i vincoli imposti dal presente regolamento, anche in termini di
numero minimo di cacciatori presenti alla battuta;
b) L’uso della carabina, per tutti i cacciatori che hanno conseguito la licenza di
porto di fucile –uso caccia- da meno di tre anni;
c) L’uso e la detenzione in battuta delle munizioni spezzate di qualsiasi genere,
tranne il capocaccia e i canai, i quali potranno portare delle cartucce non
inferiore al piombo N° 10, tale cartucce dovranno essere esclusivamente
utilizzate per mettere in fuga i cinghiali dalla lestra.
d) Abbattere, durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale, qualsiasi
altro selvatico escluso la volpe.
e) Inseguire e/o abbattere il cinghiale nelle zone di altra squadra, anche se
scovato nella zona di competenza;
f) Impedire o disturbare, con qualsiasi mezzo il libero spostamento della
selvaggina nelle ore non consentite dell’orario di caccia;
g) Abbattere un capo di cinghiale senza essere iscritti nel registro di caccia di una
squadra autorizzata;
h) Detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali o ibridi di qualsiasi
razza e provenienza;
i) Utilizzare botti pirotecnici;
j) Addestrare ( nei giorni stabiliti dal calendario venatorio) i propri cani al di
fuori dalla zona assegnata.
Art. 13 – SanzioniPer l’applicazione delle sanzioni non espressamente indicate nel presente
regolamento si applicano gli articoli 30 e 31 della legge 157/92 e l’articola 20 della
legge regionale 9/96.
Art. 12 –Sanzioni accessorieSanzioni disciplinari individuabili, in presenza di illeciti riscontrati.
12
REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
Gli A.T.C. dandone comunicazione al capocaccia, nega per un periodo di un anno
fino a due anni, l’iscrizione all’albo provinciale Cacciatori Caccia al Cinghiale, al
cacciatore che :
a) Esercita la caccia al cinghiale , nel territorio vocato e non vocato, nelle forme
diverse da quelle stabilite dalle norme Regionali;
b) Che risulti iscritto in più squadre;
c) Che non indossi il prescritto gilet o cappellino di riconoscimento.
L’omessa o non corretta compilazione delle schede giornaliere comporterà altresì,
nei confronti del rappresentante della squadra, la sospensione di numero tre
battute di caccia consecutive. In caso di recidiva, tale sospensione sarà di sei
giornate.
Art.14- Sanzioni disciplinari collettivea) La squadra che non rispetti, durante la battuta di caccia, i confini della zona
assegnata, sarà sospesa per cinque battute consecutive; in caso di recidiva,
tale sospensione sarà effettuata per tutta la durata della stagione venatoria.
Lo sconfinamento non è considerato tale quando si tratti del recupero dei cani
impegnati o non nella seguita del selvatico, previo avviso al capocaccia della
squadra confinate, telefonicamente o allacciandosi sulla frequenza radio della
squadra.
In questo caso, non bisogna apparire in atteggiamento di caccia;
fucile scarico e possibilmente spezzato.
b) La squadra che effettua battute senza la presenza del numero minimo di
componenti, riportati presenti nell’apposito elenco, sarà immediatamente
sospesa per cinque giornate di caccia al cinghiale.
c) E’ assolutamente vietato da parte delle squadre effettuare immissioni di
“cinghiali”, pena la cancellazione della squadra e l’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge regionale 9/96 e dalla legge nazionale 157/92.
13
Scarica

Regolamento caccia al cinghiale 2013.2014 definit.