Normativa per l’alternanza
scuola lavoro - tirocini
Lozzi Maurizio
Codogno 28 Marzo 2014
Tirocini: normativa di riferimento
Prima fase:
I tirocini nelle politiche per il
lavoro
Tirocini: normativa di riferimento
Il tirocinio si colloca in tempi recenti (1997 – 1998) nel contesto
delle politiche attive per il lavoro ..
.. esce dal circuito delle professioni e si propone come:
- strumento a sostegno dell’occupazione
- mediante il raccordo tra formazione e lavoro
Art. 18 L. 24 giugno 1997 n.196 “Norme in materia di
promozione dell’occupazione”
l’Art.18
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici e stages
a favore di soggetti che hanno assolto l’obbligo scolastico
Nell’ambito della politica economica, l’alternanza scuola lavoro identifica la
finalità a cui orientare azioni di sostegno all’occupazione e di orientamento
professionale, rende possibile una presenza sul luogo di lavoro estranea al
rapporto di lavoro
Tirocini: normativa di riferimento
Tirocini formativi e di orientamento Art. 18 L. 24 giugno 1997 n.196
Regolamento di attuazione DL 142/98
Progetto
Tutor
Promotore
Convenzione
Tirocinante
Impresa
tutor
agenzie regionali per l'impiego e
uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
università; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche statali e
istituzioni scolastiche non statali
che rilascino titoli di studio con
valore legale; centri pubblici di
formazione e/o convenzionati ..
I datori di lavoro …
in relazione
all'attività
dell'azienda, …
a favore di soggetti
che hanno già
assolto l'obbligo
scolastico
Tirocini: normativa di riferimento
Tirocini formativi e di orientamento Art. 18 L. 24 giugno 1997 n.196
Regolamento di attuazione DL 142/98
Condizioni per lo sviluppo del progetto:
-Durata ( max 4 mesi se il tirocinante è studente della scuola secondaria, 6 mesi se
studente di IP o Formazione professionale),
-Rapporto predefinito tra n. dipendenti e n. tirocinanti,
-Figura del tutor,
-Coperture assicurative e norme sulla sicurezza,
-Valore quale credito formativo
Il sistema disegnato da L.196/97 e DM 142/98 è parte delle politiche per
l’occupazione cui la scuola; se vuole, la Scuola può concorrere facilitando il
raccordo con il lavoro e colmando il divario tra i contenuti dei percorsi di
istruzione e le competenze effettivamente richieste dal mondo del lavoro
Tirocini: normativa di riferimento
Le norme successive alla legge 196/97 e, in particolare, la loro evoluzione più
recente è condizionata dall’art. 117 della Costituzione modificato dalla Legge
costituzionale n.3/2000
I provvedimenti in materia di servizi e politiche attive per il lavoro rientrano nella
competenza esclusiva delle Regioni e, tra questi, figura la tematica dei tirocini
La collocazione della tematica nella sfera di competenza regionale apre una
stagione di conflitti tra Stato e Regioni: un provvedimento dello Stato in materia
di tirocini estivi per studenti (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ) decade
con sentenza della Corte Costituzionale
Tirocini: normativa di riferimento
Seconda fase:
I tirocini nelle politiche
dell’istruzione e della
formazione
Tirocini: normativa di riferimento
Le previsioni normative in materia di alternanza scuola – lavoro / tirocini datano
dall’avvio del processo di riforma della scuola secondaria:
Legge n. 53 2003
Sistema educativo di Istruzione e formazione
Art. 2 art. 4
D.Lgs n.77/05
Regolamento recante norme
concernenti il riordino degli
istituti tecnici - 2010
LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO
ORDINAMENTO Secondo biennio e quinto anno
Tecnici/Professionali - Miur Direttive n. 4 e 5 del
16 gennaio 2012
Linee guida nazionali per l’orientamento
permanente 19 Febbraio 2014 Allegato 1 Nota
su Alternanza scuola-lavoro, stage, tirocini
Febbraio 2014
Sistema di IeFP - 2009
L’alternanza scuola lavoro assume
forme e modalità diverse (stage,
tirocinio formativo e di
orientamento ; bottega scuola;
progetti in azienda) riconducibili
alle disposizioni regolamentari
previste:
a) Dal D.lgs n.77/05 per i percorsi
in DDIF
b) dall’art. 18 delle legge n196/97
.. Per gli altri ambiti
Tirocini: normativa di riferimento
Dal 2003 in termini sperimentali e dal 2007 con la legge regionale
n.19, la Regione Lombardia realizza il proprio Sistema Istruzione e
Formazione
Corsi triennali
IV anno
Qualifica
professionale
diploma
V anno
Diploma
di maturità
Nei percorsi di IeFP il tirocinio è associato all’alternanza scuola lavoro, inserito
nel piano di studi
Percorsi triennali:
“Il limite orario della parte formativa del percorso in alternanza realizzata in azienda o in ambito
lavorativo è stabilito nella misura del 25% min. / 40% max. dell’area tecnico –professionale “ (area
tecnico professionale tra le 1.188 ore e le 1.485 ore nel triennio  limite minimo = 371 ore )
Tirocini: normativa di riferimento
Sul piano del sistema scolastico la tematica del raccordo con il lavoro fa il proprio
ingresso con l’approvazione della legge di riordino: n. 53/2003
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
…
g) … il secondo ciclo … è costituito dal sistema
…; dal compimento del quindicesimo anno di
età i diplomi e le qualifiche si possono
conseguire in alternanza scuola lavoro o
attraverso l’apprendistato
i) … nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in Italia
o all’estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi, sono riconosciuti con
specifiche certificazioni di competenza rilasciate
dalle istituzioni scolastiche e formative ;
L’alternanza costituisce
una modalità per il
conseguimento dei
traguardi propri del
sistema di istruzione e
formazione.
All’alternanza si
affiancano altre azioni
formative di raccordo tra
istruzione e lavoro,
destinate all’acquisizione
di competenze
Tirocini: normativa di riferimento
legge di riordino: n. 53/2003
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di
assicurare agli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo anno di età la possibilità di
realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione
del percorso formativo progettata, attuata e
valutata dall’istituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, con le rispettive
associazioni di rappresentanza e con le camere
di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla
conoscenza di base, l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro,
…
L’alternanza scuola lavoro
è una modalità di
realizzazione del percorso
scolastico che si
distingue dai tirocini
formativi e di
orientamento (l. n196/97)
Tirocini: normativa di riferimento
legge di riordino: n. 53/2003  Alternanza art. 4  DM n. 77 /2005
Progetto
tutor
Promotore
Istituzione
scolastica
Convenzione
Tirocinante
Diploma
qualifica
Impresa
tutor
Il DM n. 77 2005:
- associa i percorsi in alternanza scuola - lavoro alla domanda individuale;
- disciplina l’alternanza scuola lavoro riprendendo la struttura dei percorsi di
tirocinio di cui alla L. 142/97 finalizzandola al conseguimento del successo
scolastico;
- rinvia la specifica dei criteri di realizzazione (durata, rapporto tra n. dipendenti e
n. tirocinanti , schema di convenzione e di progetto) ad un successivo DM ad oggi
non adottato
Tirocini: normativa di riferimento
Il complesso normativo costituito dalla legge n.53/2003 e dal successivo DM n.
77/2005 iscrivono nel sistema di istruzione del secondo ciclo un nuovo possibile
rapporto con il mondo del lavoro e delle professioni: questi ultimi sono colti come
ambiti legittimati a concorrere (co-progettare) con la scuola al percorso di
formazione dello studente.
La scuola rimane in ogni caso il soggetto su cui ricade la responsabilità educativa.
Dal 2003 in poi si sono succeduti progressivi crescenti inviti alla realizzazione di
percorsi di alternanza scuola lavoro, i provvedimenti di riordino (2008) pur
richiamandone la necessità non prevedono il tirocinio come vincolo.
Ciò ha indotto a due conseguenze:
Sul piano formale l’espressione
“alternanza scuola – lavoro” ha
finito con l’essere un contenitore di
attività diversificate estese fino a
comprendere progetti di didattica
laboratoriale
Sul piano gestionale la molteplicità
delle esperienze ha coniugato
l’alternanza scuola lavoro con finalità
diverse (orientative, professionalizzanti)
generalmente dirette al gruppo classe.
Tirocini: normativa di riferimento
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art 5
..
2. I percorsi ..
e) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare
riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla
didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti;
sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all’uso di modelli e
linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico
con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato
sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la
realizzazione dei percorsi di studio.
Tirocini: normativa di riferimento
LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO Secondo biennio e
quinto anno Tecnici/Professionali - Miur Direttive n. 4 e 5 del 16 gennaio 2012
2.2 La gestione dell’alternanza, dei tirocini e
dello stage … metodologie didattiche basate
su un progetto educativo a cui collaborano
Scuola, impresa ed altri soggetti operanti sul
territorio ..
Alternanza,
tirocinio e stage
sono metodologie
didattiche
differenziate
2.2.1 Stage e tirocini
Stage e tirocini, anche se spesso utilizzati come sinonimi, indicano in realtà due tipologie di
esperienze attraverso le quali gli studenti prendono contatto, prima della conclusione
dell'esperienza scolastica, con il mondo del lavoro. …
Lo stage, attivato preferibilmente sulla base di una
convenzione tra istituzione scolastica ed impresa,
consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo
all’interno di una realtà lavorativa allo scopo di
verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in
aula e/o laboratorio.
Il tirocinio - che secondo la legge istitutiva n. 196/1997 si
distingue in tirocinio formativo e tirocinio di orientamento - è
utilizzato generalmente come opportunità di inserimento
temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato
all’acquisizione di nuove competenze e di una esperienza
pratica che favoriscono la crescita professionale e
personale del tirocinante.
Tirocini: normativa di riferimento
Linee guida nazionali per l’orientamento permanente 19 Febbraio 2014
Allegato 1 Nota su Alternanza scuola-lavoro, stage, tirocini
Tirocini: normativa di riferimento
La ragione di un chiarimento sul significato dell’alternanza scuola lavoro non si
colloca solo sul piano della configurazione teorica dello strumento quanto sulla
individuazione delle finalità e degli obiettivi che si vogliono perseguire.
Progetto che persegue l’esito
scolastico con modalità
alternative alla sola frequenza
scolastica
metodologia per acquisire
competenze individuate dal
piano di studi
metodologia per verificare,
integrare, rielaborare
competenze individuate dal
piano di studi e perseguite con la
frequenza scolastica
Le tre modalità rappresentano
scenari diversi:
- nel rapporto scuola - studente;
- nel rapporto scuola - impresa;
- nella progettazione didattica;
Terza fase
Tirocini tra formazione e lavoro
riordino della materia in
Lombardia
Tirocini: normativa di riferimento
Tra il 2010 e il 2012 mentre si completa il quadro normativo di riforma del sistema
scolastico, l’evolversi della crisi occupazionale evidenzia un progressivo ricorso
improprio allo strumento del tirocinio quale forma alternativa all’impiego vero e
proprio.
L. 14 settembre 2011 n.148, art. 11
t. Extra curricolari
Nuovi criteri ( durata, remunerazione) da
iscrivere nella disciplina regionale dei tirocini
extracurricolari
DGR n 3153 del 20/03/2012
Applica i nuovi criteri nazionali ai tirocini
extracurricolari ,
ma disciplina anche i tirocini curricolari
t. curricolari
Tirocini: normativa di riferimento
… gli sviluppi successivi hanno un duplice risvolto:
.. Le Regioni in ordine sparso …
.. Nuova bocciatura della Corte Costituzionale (dicembre 2012) …
L. 14 settembre 2011 n.148, art. 11
Accordo, sottoscritto in conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24
gennaio 2013, recante «Linee guida in materia di tirocini”
Tirocini: normativa di riferimento
La Regione Lombardia adegua la propria normativa all’Accordo raggiunto
sui tirocini extracurricolari in sede di conferenza Stato Regioni
D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825 Nuovi indirizzi regionali in materia di
tirocini
D.d.u.o. 5 novembre 2013 - n. 10031 Nuovi indirizzi regionali in materia di
tirocini – Disposizioni attuative
Tirocini extracurricolari in
applicazione dell’Accordo
Tirocini curricolari quale
scelta
Tirocini: normativa di riferimento
Progetto per
finanziamento
dell’alternanza
-per finalità
-per classi
-per competenze
-nel contesto del
curriculum
Progetto per la
realizzazione del
percorso
-per destinatari /
aziende ospitanti /
competenze
Nell’eventuale assenza di apporto (finanziario e normativo) da parte
dell’USR rimangono comunque le norme regionali
Tirocini: normativa di riferimento, strumenti per la stesura di un progetto
D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825 Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini
La presente disciplina definisce uno standard minimo inderogabile anche con
riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei
tirocini indipendentemente dalla denominazione utilizzata. (Indirizzi p. 1 c. 3)
Dizione diverse come “stage”, “alternanza scuola-lavoro” sono
assimilate a quella di “tirocinio” ai fini della disciplina gestionale
quando assumono obiettivi e struttura analoghi.
Ciò non elimina la distinzione sul piano teorico (vedi Regolamenti e
Linee di indirizzo del sistema di istruzione secondario superiore) tra
tirocinio, stage ed alternanza scuola lavoro ma semplifica il processi
di progettazione e gestione.
In quanto “standard minimo” gli Indirizzi non precludono l’adozione
di ulteriori criteri ed integrazioni a condizione che questi ultimi siano
coerenti e si aggiungano agli elementi “inderogabili”
Tirocini: normativa di riferimento, strumenti per la stesura di un progetto
D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825 Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini
Tipologia di tirocini
Tirocini curricolari
persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione
Tirocini extracurricolari
destinatari
formativi e di orientamento
giovani nel percorso di transizione tra scuola e
lavoro (12 mesi successivi)
inserimento/reinserimento
al lavoro
Inoccupati, disoccupati, in mobilità
in favore di disabili
Soggetti svantaggiati
estivi di orientamento
Giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi durante le vacanze estive (max 3 mesi)
Le istituzioni scolastiche e formative possono promuovere iniziative in una
qualsiasi delle tipologie di tirocinio previste
Tirocini: normativa di riferimento, strumenti per la stesura di un progetto
D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825 Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini
Tirocini extracurricolari
destinatari
formativi e di orientamento
giovani inoccupati , disoccupati, occupati con
contratto a tempo ridotto che hanno
conseguito un “titolo di studio” entro e non
oltre 12 mesi
estivi di orientamento
Sono tali quelli che: NON sono
direttamente riconducibili al piano di
studi e NON concorrono al
completamento degli obiettivi da
questi previsti
adolescente o giovane, regolarmente iscritto
ad un ciclo di studi presso un’istituzione
scolastica o formativa - durante le vacanze
estive con fini di
- orientamento / addestramento pratico
Tirocini curricolari
Finalizzati all’acquisizione degli
obiettivi specifici del percorso previsti
dal piani di studio anche se svolti al di
fuori del periodo del calendario
scolastico
persone iscritte e frequentanti un percorso di
istruzione o formazione
Tirocini: normativa di riferimento, strumenti per la stesura di un progetto
La scuola come Soggetto Promotore
Mentre i progetti promossi dall’USR si riferiscono alle sole attività “curricolari”, la
Regione non solo detta norme relativa alla realizzazione di questi ultimi, ma
riconosce alle scuole del secondo ciclo la possibilità di promuovere tirocini per
tutta la varietà dei soggetti potenzialmente interessati
Ogni Istituzione scolastica deve darsi una propria strategia che indichi:
- se e quali tipologie di tirocinio possono essere attivate dall’Istituto (curricolari /
extracurricolari ? )
- per quali finalità (orientative –professionalizzanti) ?
- per quali competenze ?
- a quali condizioni ( tutta la classe ?)
- con quali risorse (imprese / tutor)
D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825 Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini
Ospitante
Tirocini extracurricolari
Soggetto ospitante
formativi e di orientamento
Qualsiasi soggetto,
persona fisica o
giuridica, di natura
pubblica o privata
inserimento/reinserimento al lavoro
in favore di disabili
estivi di orientamento
Tirocini curricolari
Qualsiasi soggetto,
persona fisica o
giuridica, di natura
pubblica o privata
Accordo Stato Regioni
“5. ..sono soggetti
ospitanti gli enti pubblici
e privati … Le Regioni
possono ulteriormente
specificare le
caratteristiche soggettiva
e oggettive del soggetto
ospitante.
D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825 Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini
Ospitante, vincoli in relazione alla tipologia di tirocinio
Tirocini extracurricolari
formativi e di orientamento
inserimento/reinserimento al lavoro
in favore di disabili
estivi di orientamento
Tirocini curricolari
.. non ha effettuato licenziamenti per
mansioni equivalente nei 12 mesi precedenti
… non deve avere in corso CIG straordinaria o
in deroga nell’u. o. di svolgimento del tirocinio
per mansioni equivalenti
in regola con la vigente normativa sulla salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro
In regola con la normativa di cui alla legge n.
68/99
D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825 Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini
Tirocini
EXTRA
curricolari
No
U.O. con
CIG o
licenziati
Un
tirocinio
per
tirocinante
NO
Promotore
=
Ospitante
Rapporto
dipendenti
tirocinanti
Tutor
ospitante
n.
tirocinanti
durata
Indennità
Attestato
formativi e di
orientamento
1a3
6 mesi
400 o + /
300 – SI
Inserimento
al lavoro
1a3
12 mesi
400 o + /
300 – SI
NO per
svantaggio
Definito in
convenz.
1/1-1/3
12 o
più/24
mesi
NO
NO
1a3
Periodo
estivo
Possibile, credito f.
NO
NO
1a5
Come da
norme
Possibile SI
in favore di
disabili
/svantaggiati
estivi di
orientamento
Tirocini
curricolari
NO
Possibile SI
D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825 Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini
Tirocini curricolari
Sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso e previsti
dai piani di studio
Non devono riferirsi obbligatoriamente ad una figura professionale
Possono essere volti durante o al di fuori del periodo del calendario scolastico
Sono possibili anche in U.O. con dipendenti in CIG ma non possono sostituire lavoratori a termine
nei periodi di picco , lavoratori in malattia, ferie, infortuni o ricoprire ruoli
Un tirocinante può svolgere il tirocinio più volte presso il medesimo ospitante
Non sono soggetti al rispetto di un rapporto dipendenti / tirocinanti
Il tutor del soggetto ospitante può seguire fino a 5 tirocinanti
L’indennità di partecipazione non è prevista ma non è esclusa
Non sono soggetti alla comunicazioni alla DTL
L’attestazione degli esiti è ricompresa nella certificazione del percorso scolastico
La Regione NON fornisce uno schema di convenzione né uno schema di progetto, si limita ad
specificare gli standard minimi che essi devono assicurare chiedendo tuttavia una
dichiarazione sottoscritta da Azienda e Promotore sul loro pieno rispetto
Tirocini: normativa di riferimento, strumenti per la stesura di un progetto
Gestione dei percorsi di
tirocinio in Lombardia :
convenzione e progetto
formativo individuale
Tirocini: normativa di riferimento, strumenti per la stesura di un progetto
Solo un dibattito sulle scelte strategiche dell’Istituto in materia di tirocini può
definire un orientamento non occasionale
Attivazione di soli
tirocini curricolari
finalizzati a
Sviluppo di competenze
professionali
Sviluppo di competenze
professionali e non
Attivazione di tirocini
estivi in aggiunta a
tirocini curriculari
a richiesta del singolo
allievo
Attivazione di tirocini
formativi di
orientamento per
diplomati e qualificati
a richiesta del singolo
allievo
Valore, significato
potenzialità dell’extra
scuola
Relazioni con il territorio
e finalità educative
promossi dall’istituto
promossi dall’istituto
Rapporto tra Istituzione
scolastica / formativa e
sviluppo socio
economico
Tirocini: normativa di riferimento, strumenti per la stesura di un progetto
Azioni / attività propedeutiche allo sviluppo dei tirocini
POF
1. Definizione della strategia
2. Portafoglio sogg. Ospitanti
(per tutti i tipi di tirocinio attivabili)
3. Progettazione Programmazione didattica (per
Risorse
Criteri per una valutazione di sistema
Istituto e rete territoriale
(NB poiché l’attività nasce dall’esperienza
acquisita, quest’ultima costituisce il punto di
partenza per il confronto con le prospettive aperte
dalla DGR 825/13)
Metodologia accertamento competenze / obiettivi di
apprendimento potenziali per singolo ospitante
La progettazione di un percorso in alternanza è
progettazione per competenze
tirocini curricolari)
4. Organizzazione interna
(per tutti i tipi di tirocinio attivabili)
Dirigenti, Referenti, tutor, consiglio di classe. Responsabilità e
compiti
Tirocini: normativa di riferimento, strumenti per la stesura di un progetto
Azioni / attività di gestione del tirocinio
2. Dalla progettazione formativa alla formalizzazione del progetto
Normativa di riferimento
Se il tirocinio è realizzato in
Lombardia  DGR 825/13 - /
D.d.u.o 10031/13
- Ospitante “qualsiasi soggetto”
- Rapporto tutor / tirocinanti
-Individuale / collettiva
- criteri per la nomina del tutor del soggetto ospitante
- obiettivi di apprendimento / competenze
- calendarizzazione del percorso
- modalità e strumenti per la gestione delle relazioni
- scelte delle eventuali indennità per tipologia di tirocinio
- modalità di gestione del monitoraggio
- modalità di acquisizione degli esiti a fini valutativi
Se il tirocinio è realizzato in altri
territori: verificare se esiste una
normativa specifica, in assenza
Legge 196/97 DM 142/98
- Ospitante “ datore di lavoro”
- Rapporto tirocinanti/dipendenti
Tirocini: normativa di riferimento, strumenti per la stesura di un progetto
Azioni / attività di valutazione dei tirocini
1. Strumenti ed obiettivi per la
valutazione
- del singolo tirocinio
- del soggetto ospitante
- di sistema per tipologia di tirocini avviati e conclusi
2. Individuazione degli
obiettivi di miglioramento
Tirocini: normativa di riferimento, strumenti per la stesura di un progetto
Gli strumenti per la formalizzazione del progetto ai sensi della DGR 825/13
– Convenzione e Progetto Formativo individuale
Convenzione
Individuale
PFI
PFI
Convenzione
Collettiva
PFI
PFI
Più soggetti
contemporaneamente o
distribuiti in un arco di
tempo
D.d.u.o. 5 novembre 2013 - n. 10031 Nuovi indirizzi regionali in materia di
tirocini – Disposizioni attuative - Standard minimi del PFI
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)
Il PFI per i tirocini attivati ai sensi degli indirizzi Regionali deve garantire i
seguenti elementi minimi:
-l’esplicitazione della tipologia di tirocinio;
- anagrafica soggetto promotore;
- anagrafica tutor soggetto promotore (con indicazione del titolo di studio);
- anagrafica soggetto ospitante (comprensivo del settore di attività
economica ATECO);
- anagrafica tutor soggetto ospitante (con indicazione delle esperienze e
competenze professionali possedute e del numero di tirocinanti che
accompagna ad avvio del nuovo tirocinio);
-anagrafica tirocinante (con indicazione della tipologia di destinatario in cui
rientra, sulla base delle definizioni di tirocinio di cui ai paragrafi 1 e 4 degli
Indirizzi Regionali;
-indicazione del numero di “risorse umane” (come definite dagli Indirizzi
Regionali) presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data
di attivazione dello stesso;
- esplicitazione del numero dei tirocini attivi nella sede operativa di
svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso, distinti
secondo le tipologie previste dagli Indirizzi Regionali;
Dati anagrafici
promotore,
ospitante,
tirocinante, tutor
Per t. extracurricolari
t. estivi esclusi
D.d.u.o. 5 novembre 2013 - n. 10031 – Standard minimi del PFI
-dati di tirocinio:
o sede di svolgimento ed eventuali altre sedi;
o dati identificativi delle coperture assicurative (posizione INAIL- Società assicuratrice e
numero polizza Responsabilità Civile);
o data di inizio e fine e durata in mesi;
o orari di svolgimento giornaliero (con eventuale articolazione tra le diverse sedi);
o area professionale prevalente di riferimento (codici CP Istat);
o figura professionale di riferimento(se dovuta o prevista - L.92/2012 art. 4 comma 67);
No per t.
curricolari
o descrizione attività e obiettivi formativi;
o competenze attese (se previste);
o modalità di accertamento degli apprendimenti (se previste);
o importo Indennità mensile(se dovuta o prevista) nel rispetto delle indicazioni degli Indirizzi
Regionali.
- compiti e responsabilità del tutor del soggetto promotore;
- compiti e responsabilità del tutor del soggetto ospitante;
- diritti e doveri del tirocinante.
Il PFI deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati. Copia del PFI sottoscritta dai
soggetti interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e del soggetto
ospitante, mentre una copia deve essere consegnata al tirocinante. Qualora il tirocinante sia
minorenne, il PFI sarà sottoscritto da chi ne ha la rappresentanza legale
Eventuale per t.
curricolari ed
estivi
Schema Progetto Formativo Individuale Tirocinio curricolare /1
CONVENZIONE DI RIFERIMENTO E TIPOLOGIA DI TIROCINIO
Sottoscritta in data (Inserire data sottoscrizione)
Nr. convenzione di (Inserire identificativo assegnato alla convenzione di riferimento)
riferimento
Tipologia di
TIROCINIO CURRICOLARE
tirocinio
ANAGRAFICA GENERALE
TIROCINANTE
Nominativo
Nato a
Il
Codice Fiscale
Studente presso
Iscritto e
frequentante il
corso
Residente in
Telefono
E. mail
Domicilio
(Non inserire
corrisponde
residenza)
(Nominativo del tirocinante)
(Comune e d eventuale stato estero di nascita)
(gg/mm/aaaa)
(Denominazione dell'Istituzione scolastica o formativa a cui è regolarmente
iscritto)
(Denominazione del corso a cui è iscritto)
Anno di corso
Anno scolastico: ......................./ .........................
classe
Via
Città
C.A.P.
n. civico
Via
se Città
a C:A:P:
Provincia
n. civico
Provincia
Elementi
vincolanti e
specifici del t.
curricolare
Schema Progetto Formativo Individuale Tirocinio curricolare /2
SOGGETTO PROMOTORE
Denominazione
Codice Fiscale
Sede legale
Via
Città
C.A.P.
Sede operativa o unità
organizzativa
responsabile della
gestione del tirocinio
(Non inserire se
corrisponde alla sede
legale)
Tipologia di
appartenenze
(Indicare con il
simbolo  nella sola
cella relativa alla
tipologia di
appartenenza)
Responsabile
Telefono
Mail
Via
Città
C.A.P.
n. civico
Provincia
n. civico
Provincia
Istituzione scolastica
Ente accreditato ai servizi di istruzione e formazione professionale
di cui all’art. 25 legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
(sezione A dell’Albo)
(Indicare il nominativo del responsabile della gestione del tirocinio. Può
corrispondere al tutor)
(Inserire numero del responsabile della gestione del tirocinio)
(Inserire indirizzo mail del responsabile della gestione del tirocinio)
Definizione
delle
responsabilità e
della struttura
organizzativa
del promotore
Distinzione tra
responsabile e
tutor
Schema Progetto Formativo Individuale Tirocinio curricolare /3
SOGGETTO OSPITANTE
Natura giuridica (persona fisica, persona giuridica natura pubblica / privata )
Codice Ateco
2007 del settore
di appartenenza
Sede legale
Via
Città
C.A.P.
N. civico
Provincia
Sede o unità
operativa di
svolgimento
del tirocinio
Via
Città
C.A.P.
n. civico
Responsabile
Telefono
(Indicare il nominativo del responsabile della gestione del tirocinio. Può
corrispondere al tutor)
(Inserire numero del responsabile dell'attuazione del tirocinio)
Mail
(Inserire indirizzo mail del responsabile dell'attuazione del tirocinio)
Provincia
Tirocini di cui è previsto lo svolgimento in contemporanea con il presente N. ................
di cui tirocini curriculari .N. .................
di cui tirocini extracurriculari N. .....................
Il soggetto ospitante dichiara:
- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge n.68 del 1999 e s.m.i.
Definizione
delle
responsabilità e
della struttura
organizzativa
dell’ospitante
Distinzione tra
responsabile e
tutor
Schema Progetto Formativo Individuale Tirocinio curricolare /4
GESTIONE DEL TIROCINIO
TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE
Nominativo
(Nome e cognome del tutor incaricato)
Telefono
Mail
Titolo di studio
TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE
Nominativo
( Nome e cognome del tutor incaricato)
Telefono
Mail
Inquadramento (indicare con  nella sola cella relativa alla tipologia di appartenenza)
□
titolare
□
dipendente con contratto a tempo indeterminato
□
dipendente con contratto a tempo determinato
□
con contratto di collaborazione non occasionale
□
socio lavoratore
□
libero professionista
ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE AL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE
(Sintetica descrizione delle esperienze e competenze professionali possedute a comprova dell’adeguatezza allo svolgimento
dell’incarico di tutor)
Tirocinanti affidati al tutor comprensivo del presente tirocinio all'avvio dello stesso ..N ..............
di cui tirocini extracurriculari
Tirocini estivi di orientamento ………………………….. N. ................
Tirocini formativi di orientamento …………………….. N. ................
Tirocini di inseriemento/reinserimento al lavoro N. ................
Tirocini per disabili ……………………………………………N. ................
I dati relativi
all’inquadramento
sono aggiunti allo
standard minimo
Il rapporto
massimo tutor
tirocinanti è di 1 a 5
Schema Progetto Formativo Individuale Tirocinio curricolare /5
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEL SOGGETTO OSPITANTE
(Indicare i dati relativi all’indennità di frequenza, buoni pasto, servizio mensa, rimborsi spese ecc. sulla base di
quanto definito dalla convenzione nel caso non fosse previsto dalla Convenzione, indicare “non previsto”)
Importo mensile indennità
€
Importo eventuale buono pasto €
giornaliero
GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE
INAIL N° PAT
RESPOSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
(Inserire il nominativo della compagnia di assicurazione che ha emesso la
Assicurazione
N° polizza
polizza)
(Inserire in numero identificativo della polizza)
DURATA, OBIETTIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
PERIODO DI SVOLGIMERNTO DEL TIROCINIO
N. ....... mesi (Indicare il numero di mesi)
Durata
N. ...... ore (Indicare il numero di ore di durata complessiva)
Calendario di
dal
al
svolgimento
con la seguente articolazione (Indicare gli orari di svolgimento giornalieri e
l’articolazione settimanale previsti - Se il tirocinio si svolge in più sedi specificare l’articolazione
per ciascuna sede )
Sede di svolgimento
Via
Città
La programmazione
oraria può
rispondere ad
eventuali criteri
definiti dal consiglio
di classe e finalizzati
alla funzionalità del
tirocinio nel contesto
del curriculum studi
del singolo studente
Schema Progetto Formativo Individuale Tirocinio curricolare /7
AREA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO
(Utilizzare la classificazione del Catalogo delle professioni Istat [almeno fino al quarto livello –categorie] consultabile si sito :
http://www.istat.it/it/archivio/18132)
AMBITO/I DI INSERIMENTO
(Specificare l’ambito aziendale in cui si svolgerà il tirocinio [ ad esempio: settore, reparto, ufficio; descrizione di
massima delle attività che vengono svolte in tale ambito, ecc.])
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO
(Descrivere le attività che saranno affidate al tirocinante)
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
(Descrivere gli obiettivi che dovranno essere perseguiti durante il periodo di tirocini in termini di competenze
e con riferimento al piano di studi e/o agli obiettivi dei percorsi formativi)
MODALITA' DI VALUTAZIONE
(Descrivere le modalità di valutazione degli esiti del tirocinio ai fini dell'acquisizione degli obiettivi di
apprendimento specifici del percorso frequentato previsti nei piani di studio)
FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
(Indicare l’articolazione del percorso formativo di cui al D.Lgs. 81/08 - art. 37 comma 1 lettera a) -formazione
generale e b) - formazione specialistica (attuato secondo quanto definito dall’Accordo in Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011)
specificando per ognuno dei due moduli la durata, i contenuti e chi ne curerà l’erogazione. Il riconoscimento dei
crediti formativi verrà effettuato nel rispetto della normativa regionale in materia.)
Il richiamo alle
competenze è
associato ai
contenuti dei pieni
di studio
Le modalità di
valutazione sono
collegate agli esiti
del percorso
Schema Progetto Formativo Individuale Tirocinio curricolare /8
RESPONSDABILITA' ED OBBGLIGHI
COMPITI E RESPONSABILITA' DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE
Il tutor del soggetto promotore
- collabora alla stesura del progetto formativo,
- concorre con il tutor del soggetto ospitante all'’organizzazione del tirocinio predisponendo gli
strumenti per l'accertamento della frequenza, la documentazione e la valutazione delle attività
svolte
- cura le relazioni tra soggetto proponente e soggetto ospitante
- realizza il monitoraggio del tirocinio anche ai fini della valutazione relativa all'acquisizione degli
obiettivi di apprendimento previsti
COMPITI E RESPONSABILITA' DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE
Il tutor del soggetto ospitante
- è' responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e
affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio,
- aggiorna la documentazione relativa alla partecipazione del tirocinante ed alle attività svolte
- informa tempestivamente il tutor del soggetto proponente di eventuali assenze del tirocinante o di
eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi previsti
- concorre nei modi e nelle forme concordate con il tutor del soggetto proponente alla valutazione
delle attività svolte
- predispone
strumenti
- cura le relazioni
- realizza il
monitoraggio
- responsabile in
fase di realizzazione
- aggiorna la
documentazione
- informa
- concorre alla
valutazione
Schema Progetto Formativo Individuale Tirocinio curricolare /9
OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il tirocinante si impegna al rispetto delle seguenti regole nel corso del
tirocinio:
1. svolgere le attività previste dal presente Progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del
soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di
tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
2. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare
garantire l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro”;
3. rispettare, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, l’obbligo di riservatezza circa dati, informazioni e conoscenze in
merito a prodotti, processi produttivi, procedimenti amministrativi e processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del
tirocinio ed ogni altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione, alle sue attività e ai suoi programmi di cui venga a
conoscenza;
4. eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor del soggetto ospitante, nell’ambito di quanto previsto dal presente
Progetto Formativo
5. richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi
6. frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal
presente Progetto Formativo e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le
prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza.
Il tirocinante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della Convenzione sopra richiamata:
1. in caso di proprio comportamento tale da far venir meno le finalità del Progetto formativo, le parti potranno recedere dalla
Convenzione stessa e conseguentemente interrompere il tirocinio;
2. ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al
tutor del soggetto ospitante
3.per la partecipazione al tirocinio riceverà, se previsto, quanto definito al precedente punto Indennità di partecipazione
4. la valutazione dell'attività svolta nel corso del tirocinio sarà considerata nell'ambito o della certificazione complessiva del
percorso formativo.
Schema Progetto Formativo Individuale Tirocinio curricolare /10
Con la sottoscrizione del presente Progetto formativo, il tirocinante, il soggetto promotore e
il soggetto ospitante si danno reciprocamente atto che il suddetto Progetto è parte integrate
della convenzione e altresì dichiarano:
•che le informazioni contenuto nel presente Progetto formativo sono rese ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso
o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445;
•di esprimere, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento, anche
automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto formativo, inclusa la loro
eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini
della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto
ospitante e ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio, da parte di Regione
Lombardia, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
[città], [data]
Il soggetto
promotore
Il soggetto
ospitante
Il tirocinante
[inserire denominazione]
[firma]
[inserire denominazione]
[firma]
[inserire nome cognome]
[firma]
Tirocini: normativa di riferimento
CONVENZIONE DI TIROCINIO INDIVIDUALE CURRICOLARE
(ai sensi della D.G.R. n. 825 del 26/10/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” e del
decreto attuativo n. 10031 del 05/11/2013)
TRA
[inserire denominazione soggetto promotore specificando se trattasi di istituzione scolastica o di ente accreditato
regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla l.r. 19/2007] – di seguito denominato
“soggetto promotore”,
con sede in [inserire indirizzo completo],
rappresentato/a dal/la sig./sig.ra
[inserire nominativo e dati del soggetto avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della convenzione]
nato a …………………………………….
Il …………………….
codice fiscale …………………………………………
E
[inserire denominazione azienda ospitante] – di seguito denominato “soggetto ospitante”,
con sede legale in [inserire indirizzo completo],
Partita IVA
rappresentato/a dal/la sig./sig.ra
[inserire nominativo e dati del soggetto avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della convenzione]
nato a …………………………………….
Il …………………….
codice fiscale
Tirocini: normativa di riferimento
PREMESSO CHE:
la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. 825 del 25/10/2013, ha approvato i “Nuovi
indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è
possibile svolgere, nel territorio regionale, tirocini curriculari:
•promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo 2.1 “Soggetti promotori”,
•a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini curriculari” del paragrafo 1
“Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”,
•svolti presso i soggetti indicati al paragrafo 2.2 “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati al
medesimo paragrafo,
•attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della
vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
tali tirocini curriculari non costituiscono rapporti di lavoro, bensì una metodologia didattica volta ad
offrire, a studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o di istruzione e formazione,
un’esperienza formativa ed orientativa finalizzata all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento
specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata
complessiva del percorso, anche se svolta al di fuori del periodo del calendario scolastico.
Tirocini: normativa di riferimento
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
definizione del tirocinio
•Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere [in alternativa: presso la sua sede operativa di - inserire
indirizzo completo – oppure: presso una delle sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione
Lombardia],
lo studente ......................................................................................... [ inserire Cognome e Nome dello
studente ] in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominato “tirocinante”,
per lo svolgimento di un tirocinio curricolare finalizzato all’acquisizione degli obiettivi di
apprendimento specifici del percorso scolastico/formativo dallo stesso frequentato e, in
particolare, per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto Formativo Individuale di
cui al successivo art. 2.
•Il tirocinio avrà la durata e sarà svolto nell’arco temporale definiti nel Progetto Formativo Individuale;
il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia o infortunio, astensione obbligatoria per maternità,
ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
•La durata del tirocinio può essere prorogata previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando
tutti gli obblighi definiti dalla presente e nell'allegato Progetto Formativo Individuale come meglio
specificato al successivo art. 7.
Tirocini: normativa di riferimento
ARTICOLO 2
progetto formativo individuale
•Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli obblighi del soggetto
promotore e del soggetto ospitante sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle
parti e dal tirocinante.
•Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
•Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo
individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 e, in
particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al
successivo art. 6.
ARTICOLO 3
le funzioni di tutoraggio
•Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore
e dal tutor del soggetto ospitante indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà
effettuare motivate sostituzioni del tutor indicato nel Progetto Formativo Individuale, previa
comunicazione alle parti.
•Il tutor designato dal soggetto promotore, nel rispetto dei requisiti indicati negli Indirizzi regionali,
collabora alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell’organizzazione e del
monitoraggio del tirocinio e del raccordo con gli organi dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata
dal tirocinante ai fini della valutazione relativa all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici
del percorso scolastico/formativo ai sensi del Progetto Formativo Individuale.
•Il tutor designato dal soggetto ospitante, nel rispetto degli Indirizzi regionali e sentito il soggetto
promotore, è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e
affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la
documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).
Tirocini: normativa di riferimento
ARTICOLO 4
diritti e obblighi del tirocinante
•Le parti concordano che il tirocinante:
•è tenuto a svolgere le attività previste dal proprio Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari
concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio
con l’attività del datore di lavoro;
•deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare
frequentare le attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro” e s.m.i.;
•deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni relative ai
processi amministrativi, organizzativi e produttivi di cui ha conoscenza durante lo svolgimento del
tirocinio;
•ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del
soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
•Le parti concordano altresì che a favore del tirocinante:
indicare l’opzione:
il soggetto ospitante corrisponderà a titolo di un’indennità/rimborso di partecipazione un
importo nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo Individuale;
non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.
ARTICOLO 5
garanzie assicurative
•Il tirocinante è assicurato:
•presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
da [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si farà carico di questa copertura assicurativa], ai
sensi dell’art. 190, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
•presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da [indicare chi tra
soggetto promotore e soggetto ospitante si farà carico di questa copertura assicurativa]
•Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al
di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
Tirocini: normativa di riferimento
ARTICOLO 6
misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza
sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve
essere inteso come “lavoratore”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi
stabiliti dalla normativa come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 così come
definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
• formazione generale: erogazione a carico di [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante
si fa carico di erogare questo specifico modulo formativo];
• formazione specifica: erogazione a carico di [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto
ospitante si fa carico di erogare questo specifico modulo formativo];
b) Gli obblighi di cui agli artt. 36 “Informazione ai lavoratori” e 41“Sorveglianza sanitaria” del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. sono a carico del soggetto ospitante.
Tirocini: normativa di riferimento
ARTICOLO 7
durata della convenzione e recesso
•La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio
(indicato nel Progetto Formativo Individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
•Per ciascuna delle parti firmatarie sono causa di recesso dagli obblighi sottoscritti con la presente
convenzione le seguenti fattispecie
•il comportamento del tirocinante, tale da far venir meno le finalità del proprio Progetto Formativo
Individuale;
•il mancato rispetto, da parte del soggetto ospitante, del Progetto Formativo Individuale o il mancato
effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
•la sostituzione, da parte del soggetto ospitante, del tutor indicato nel Progetto Formativo Individuale in
assenza di preventiva informazione al soggetto promotore;
•le parti possono indicare ulteriori fattispecie.
•Il recesso deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante [indicare modalità e forme della
comunicazione del recesso] e avrà effetto da [indicare il tempo di decorrenza del recesso dal ricevimento della
relativa comunicazione].
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il
soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria
responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 825 del 25/10/2013.
[città], [data]
[inserire denominazione soggetto promotore]
[inserire denominazione soggetto ospitante]
[inserire nome cognome firmatario]
[inserire nome cognome firmatario]
..……[firma]..……
..……[firma]..……
Per presa visione e ricevuta di copia della presente:
[inserire nome cognome tirocinante]
..……[firma]..……
Tirocini: normativa di riferimento
Scarica

Normativa di riferimento per l`alternanza e i Tirocini Tosi