Didattica Speciale
Prima lezione
La normativa in Italia
La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_ a
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I primi passi vennero mossi da Andrea VERGA,
psichiatra e anatomista, direttore dell’Ospedale
Maggiore di Milano dal 1852 al 1865, a cui si deve
l’introduzione nel lessico scientifico italiano del
termine
frenastenia
(un
deficiente
sviluppo
dell’intelligenza con difficile adattamento alla realtà;
sinonimo di oligofrenia); egli fu, inoltre, il primo ad
indicare la necessità di separare i folli, dai
frenastenici e dagli idioti (1877);
Per favorire e facilitare la comunicazione fra gli
alienisti in un'Italia ancora divisa, nel 1852 Andrea
Verga (1811-1895) fonda a Milano un giornale che si
interessa di freniatria “L’Appendice Psichiatrica alla
Gazzetta Medica Italiana” del Panizza; nella
prefazione egli dichiara:
La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_ b
«... sostenendo l'importanza dell'unione della psichiatria con la
neuropatologia, che questo giornale offre la possibilità ai medici
alienisti, dispersi nelle varie parti della penisola, di comunicare,
confrontarsi ed affrontare i problemi comuni pubblicando i loro
studi derivanti da osservazioni cliniche, anatomopatologiche o
affrontando problemi di psicologia, giurisprudenza e morale»;

Roberto ADRIANI, Enrico MORSELLI, Augusto
TAMBURINI studiano le degenerazioni umane e
s’interrogano sul rapporto tra educazione e pazzia
schierandosi a favore della costituzione si “Istituti
speciali” o almeno di sezioni separate all’interno
di manicomi in cui poter prendersi cura di quegli
individui idioti, imbecilli o arretrati che Verga aveva
appunto chiamato “frenastenici”
La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_c
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Giuseppe SERGI, antropologo, condivise con gli psichiatri del
tempo, la convinzione di svincolare la pedagogia dalla
“esperienza volgare” per farla approdare all’”esperienza
scientifica”; egli immaginava la scuola come un “laboratorio
di ricerca scientifica ideale”;
SERGI propose l’adozione di una carta biografica di
ammissione dell’allievo, la cui compilazione spettava al
maestro, e in cui doveva comparire un “quadro complessivo
dell’allievo considerato sia dal punto di vista fisicoantropologico, sia dal punto di vista dell’ereditarietà e della
mortalità della sua famiglia, sia ancora dal punto di vista
sociologico;
Al maestro, pertanto, SERGI reclamava una conoscenza,
seppur rudimentale dell’antropologia e antropometria;
SERGI anticipa il concetto coniato da CHRISMAN nel 1892, di
pedologia, ossia una disciplina che abbraccia e coordina tutte
le ricerche di tipo pedagogico, fisiologico e antropologico
finalizzate alla conoscenza scientifica del bambino.
La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_d
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Clodomiro
BONFIGLI,
direttore
dell’Istituto
psichiatrico di Roma, fu il promotore del Comitato
per la istituzione di una Lega Nazionale per la
protezione dei fanciulli deficienti (di cui fanno
parte anche la giovane M. Montessori e G.
Montesano), la cui nascita è datata gennaio 1899, a
Roma, incoraggiata dal Ministro Baccelli;
Sante DE SANCTIS, figura di rilievo nella
concezione medico-psico-pedagogica; tra i suoi
meriti si ricordano quello di aver contribuito alla
fondazione
dell’Associazione
romana
degli
anormali (1898) e alla istituzione degli Asiliscuola, esperienza da cui scaturirono i primi
consultori infantili a carattere psico-pedagogico e
neuro-psichiatrico.
La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_e
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Giulio Cesare FERRARI, istituì nel 1899 insieme ad Augusto Tamburrini - il primo
Istituto
Medico
Pedagogico
per
frenastenici in Italia presso San Giovanni in
Persiceto (poco dopo trasferito a Bertalia,
frazione di Bologna);
Giuseppe MONTESANO, direttore della
Scuola Magistrale Ortofrenica a partire
dal 1900 (anno della fondazione) finalizzata
alla formazione degli insegnanti specializzati
nella presa in carico dei fanciulli “anormali”
La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_e
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Maria
MONTESSORI,
ideatrice
del
metodo
scientifico, affermò:«[...] il fatto che la pedagogia
dovese unirsi alla medicina nella terapia era la conquista
pratica del pensiero dei tempi [...] io però, a differenza
dei miei colleghi, ebbi l’intuizione che la questione dei
deficienti fosse prevalentemente pedagogica, anzichè
prevalentemente medica; e mentre molti parlavano nei
congressi medici del metodo medico-pedagogico per la
cura e l’educazione dei fanciulli frenastenuci, io ne feci
argomento di educazione morale al congresso pedagogico
di Torino nel 1898; e credo di aver toccato una corda
molto vibrante poichè l’idea, passata dai medici ai maestri
elementari, si diffuse in un baleno come questione viva,
interessante la scuola».
(M. Montessori, La scoperta del bambino, 1950, pp. 22-23).
La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_f
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a.
b.
Luigi
OLIVERO,
fonda
nel
1887
a
Milano
l’Ipocofocomio italiano che, dopo 4 anni, viene
trasferito a Nervi, assumendo il nome di Paedagogium
Italianum; nell’Istituto vengono accolti fanciulli
deficienti, rachitici, afasici, balbuzienti;
Ugo PIZZOLI fondatore di:
Laboratorio di Pedagogia Scientifica in cui intraprende
alcune iniziative basate sulla connessione tra scienza medicoantropologica e pedagogia;
Corso di Pedagogia sperimentale che vede la sua prima
edizione nell’agosto del 1902 (nella 2ª edizione vi insegnò
anche la Montessori). Rispetto alla Scuola Magistrale
Ortofrenica, il corso voluto da Pizzoli si rivolge a tutti gli
insegnanti e non solo a quelli che si apprestano all’educazione
dei frenastenici. Lo scopo del corso è quello di:« un’analisi
razionale della psiche dell’educandoi, scandagliandolne le
singole facoltà, determinarne il grado di sviluppo in relazione
con le condizioni fisiche a cui sono strettamente legate».
(Tamburini, 1902).
La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_g
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Evelina RAVIZ, direttrice sanitaria e pedagogica del
“Padiglione Ralli”, l’Istituto Medico-Pedagogico di
Trieste inaugurato nel 1928; la figura chiave
dell’attività dell’Istituto fu comunque un insegnante,
il maestro Giuseppe Pallari;
Giovanni BOLLEA e Adriano OSSICINI, furono i
direttori
dei
primi
Centri
medico-psicopedagogico sorti a Roma nel 1947 dopo il Convegno
di Trezzano del 1946 nel quale era stata stabilita la
loro istituzione; in essi si rimarca ancora una volta lo
stretto legame tra il mondo clinico e quello educativo
La normativa specifica_1
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La prima legge in Italia che stabilisce un
nesso chiaro tra scuola e handicap, o meglio
tra obbligo scolastico ed handicap è
datata 1923;
nel R.D. 3 dicembre 1923 N. 3126 si
stabilisce che l’obbligo scolastico è esteso ai
ciechi e ai sordomuti che non presentino
altre
anormalità
che
ne
impediscano
l’ottemperanza; per i sordomuti l’obbligo è
esteso fino al 16°anno di età;
Questa disposizione viene ribadita con il R.D.
5 febbraio 1928 n. 577
La normativa specifica_2
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Entrambi i R.D. stabiliscono che ciechi e sordi sono
educabili (dunque un maggiore interesse verso queste
categorie); vennero, infatti, istituite scuole e classi
speciali per ciechi e sordi con una didattica ad hoc; si
continuava,
però,
ad
escludere
i
bambini
con
comportamenti “poco normali” o “anormali” a cui
riservano istituti speciali (gli istituti di correzione);
In generale si può affermare che fino al 1962, dunque
fino alla riforma della scuola media dell’obbligo,
l’istituzioni di classi differenziali statali venne regolarizzata
solo da circolari ministeriali; non avevano una chiara
definizione giuridica;
N.b. la legge n. 12 del gennaio 1962 non può essere
considerata “scolastica” ma una legge di bilancio
(stanziava fondi per le classi differenziali e per le scuole
speciali
La normativa specifica_3
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Solo nel 1962 (con la legge sulla riforma della scuola
media dell’obbligo) con la legge 31 dicembre 1962
n. 1859, vennero ufficialmente istituite delle classi
differenziali nella scuola media;
Le persone diversabili si sarebbero dovute iscrivere
alle scuole normali ma in sezioni speciali (scuola
materna), in classi speciali (scuola obbligatoria), in
sezioni speciali (istituti professionali) ; solo per i più
gravi si prevedevano “scuole speciali”
poteste e
dibattiti;
Le accezioni per classificare i diversabili più usate
consistevano in “categorie” o “livelli” (eccezionale,
super, normale, ipodotato, borderline, minus, idiota)
o stabilite da “numeri” regolate dal QI
La normativa specifica_4
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Di fronte alla “pressione sociale” venne emessa una
legge con lo scopo di dare una risposta globale in
relazione al problema generale dell’handicap non
solo scolastico: la legge 30 marzo 1971 n. 118;
Gli scopi di questa legge erano essenzialmente due:
1) inseriva tra i mutilati e gli invalidi civili tutti i tipi
di handicap; 2) concedeva qualche diritto ai
portatori di handicap (es. l’art. 27 stabiliva
l’abolizione delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici comprese le scuole);
Questa legge non offriva soluzioni operative né
finanziamenti di alcun genere e, in alcuni punti,
risultava contraddittoria.
La normativa specifica_5
Il documento Falcucci (o Commissione di
studio sui problemi degli handicappati)
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

La commissione ministeriale presieduta dalla senatrice
Franca Falcucci, insediata nel 1974, conferma la
tendenza già in atto di abolire le classi speciali e
differenziali per favorire il processo d’inserimento nella
scuola normale;
Il documento elabora un modello di scuola avanzato,
globale e inclusivo che prevede interventi sin dalla scuola
materna;
In seguito alla formulazione di tale documento si ebbe la
costituzione dell’Ufficio speciale handicappati presso
il Ministero e di Gruppi di lavoro sull’handicap presso il
Provveditorato agli Studi;
Il motto del documento potrebbe essere:”tutti a scuola in
classi normali”;
La normativa specifica_6
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Il primo documento normativo – che fece subitio
seguito al documento Faclcucci – regolante
l’inserimento degli handicappati fu la circolare n.
227 dell’8 agosto 1975;
In seguito alla circolare n. 227 il passaggio degli
handicappati dalle scuole speciali o dalle classi
differenziali alle scuole normali fu massiccio e senza
provocare grossi traumi;
Seguì alla 227, la circolare 228 del 9 settembre
1975 atte a limitare le spese da parte dello Stato
chiamando in causa gli enti locali.
La normativa specifica_7
a
La legge 4 agosto 1977 n. 517



Molti la hanno definita una miniriforma proprio per
evidenziarne la complessità e le molteplici e nuove
istanze riguardanti la scuola dell’obbligo in generale
e l’integrazione scolastica degli handicappati in
particolare;
La 517 è stata anche definita il primo testo
legislativo tendente a regolare in modo completo la
materia
dell’integrazione
scolastica
degli
handicappati;
Essa è una legge di carattere composito, che
trattava varie materie, dall’adozione dei libri
alternativi ai libri di testo, alla programmazione, alla
valutazione;
La normativa specifica_7
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b
La 517 dedica all’integrazione scolastica degli
handicappati, in particolare, due artt.: il 2 e il 7;
L’art. 2, trattando di scuola elementare, allo scopo
della realizzazione di interventi individualizzati in
relazione alle esigenze del singolo alunno
handicappato, introduce la figura dell’insegnate di
sostegno; nell’art. si legge a riguardo:
«[...] nell’ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a
favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di
insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell’articolo 9 del DPR 31
ottobre 1975, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del
quarto comma dell’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n.820 ».
(L. Trisciuzzi, Manuale di didattica per l’handicap, Laterza, Bari, 2005, p. 237).
La normativa specifica_7

c
All’art. 7 della 517 si prevedono anche per la
scuola media: «[...] forme d’integrazione e di
sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap da realizzare mediante l’utilizzazione di
docenti, di ruolo o incaricati a tempo
indeterminato, in servizio nella scuola media in
possesso di particolari titoli di specializzazione
che ne facciano richiesta, entro il limite di una
unità per ciascuna classe che accolga alunni
portatori di handicap e nel massimo di sei ore
settimanali »; l’art. 7 riduce a max 20 alunni la
classe ove sia presente un diversabile.
La normativa specifica_8

1)
Seguono alla legge n. 517 del 1977 e precedono il
D.P.R. n. 104 del 12 febbraio 1985, tre importanti
iniziative, ovvero:
D.M. del 26 agosto 1981 che fornisce chiarimenti
sulle prove d’esame
handicappati;
2)
di
licenza
media
per
gli
alunni
Legge 20 maggio 1982 n. 270 che rivede la
disciplina di reclutamento del personale docente della scuola
materna, elementare e media;
3)
Circolare ministeriale 22 settembre 1983 n.
258 che impartisce linee d’intesa tra scuola, enti Locali e
USL (al fine di creare dei protocolli d’intesa) in materia di
integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
La normativa specifica_9
Il D.P.R. n. 104 del 12 febbraio 1985



Vanno a sostituire i Programmi didattici per la scuola
primaria annessi al D.P.R. 14 giugno 1955 N. 503;
Entrano in vigore nelle classi prime dell’a.s. 1987/88
e, progressivamente, nelle classi successive nei 4
anni scolastici seguenti;
Vengono resi pubblici i programmi didattici per la
scuola primaria e nella Premessa Generale (II Parte
“Una scuola adeguata alle esigenze formative del
fanciullo”) viene fatto espressamente riferimento agli
“alunni in difficoltà di apprendimento” a alla
“integrazione dei soggetti portatori di handicap”;
La normativa specifica_10
La Circolare Ministeriale n. 1
del 4 gennaio 1988



Oggetto: “Continuità educativa nel processo d’integrazione
degli alunni portatori di handicap”;
Si pone attenzione, dunque, alle esigenze di continuità tra i tre
ordini di scuola con specifico riferimento all’integrazione degli
alunni portatori di handicap;
«[…] L’alunno portatore di handicap, proprio in quanto pone
alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di
sostegno didattico, necessita più di ogni altro di una particolare
attenzione educativa volta a realizzare un progetto
individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei tre
ordini di scuola – materna, elementare, media – consenta
un’esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e
sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di
apprendimento»
La normativa specifica_11


La circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre
1988
Oggetto: “Attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e
frequenza nella scuola secondaria di II grado degli
alunni portatori di handicap”;
La circolare ministeriale riporta i contenuti principali
della Sentenza data la sua portata innovativa; la
sentenza afferma che gli alunni con handicap non
possono considerarsi irrecuperabili e che l’integrazione
giova loro non solo ai fini della scolarizzazione ma
anche dell’apprendimento ed una sua “artificiosa
interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti
lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di
arresto di questi, quando non di regressione”.
La normativa specifica_12
Legge n. 148 del 5 giugno 1990


Legge sulla riforma degli ordinamenti della scuola elementare; gli
aspetti più innovativi si possono riassumere in: continuità, team
docente, tempo-scuola, ambiti disciplinari, utilizzo della
contemporaneità;
Riguardo ai bisogni formativi degli alunni handicappati, si
vedano: l’art. 4 (Organici del personale docente) - dove si parla
di posti di sostegno determinati nell'organico di diritto in modo
da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro
alunni portatori di handicap - e l’art. 6 “Interventi in favore
degli alunni portatori di handicap” dove si legge che Al fine di
realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di
difficoltà di apprendimento determinate da handicap si utilizzano
gli insegnanti di sostegno di cui all'articolo 4, i cui compiti
devono essere coordinati, nel quadro della programmazione della
azione educativa, con l'attività didattica g enerale.
La normativa specifica_13
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

Legge 5 febbraio 1992 n. 104
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
Offre un “quadro” che definisce la normativa atta
all’inserimento delle persone handicappate in tutti i
livelli di scolarizzazione;
art. 3: si definisce l’attribuzione del termine
“handicappato”: « si definisce persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà o di integrazione lavorativa e tale
da determinare un processo di svantaggi osociale o di
emarginazione»;

art. 13: integrazione scolastica delle persone
handicappate nelle classi comuni di ogni ordine e
grado (Università compresa)nonché in contesti
extra-scolastici in particolare quello lavorativo.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL`AQUILA FACOLTÀ DI SCIENZE