Didattica Speciale Prima lezione La normativa in Italia La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_ a I primi passi vennero mossi da Andrea VERGA, psichiatra e anatomista, direttore dell’Ospedale Maggiore di Milano dal 1852 al 1865, a cui si deve l’introduzione nel lessico scientifico italiano del termine frenastenia (un deficiente sviluppo dell’intelligenza con difficile adattamento alla realtà; sinonimo di oligofrenia); egli fu, inoltre, il primo ad indicare la necessità di separare i folli, dai frenastenici e dagli idioti (1877); Per favorire e facilitare la comunicazione fra gli alienisti in un'Italia ancora divisa, nel 1852 Andrea Verga (1811-1895) fonda a Milano un giornale che si interessa di freniatria “L’Appendice Psichiatrica alla Gazzetta Medica Italiana” del Panizza; nella prefazione egli dichiara: La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_ b «... sostenendo l'importanza dell'unione della psichiatria con la neuropatologia, che questo giornale offre la possibilità ai medici alienisti, dispersi nelle varie parti della penisola, di comunicare, confrontarsi ed affrontare i problemi comuni pubblicando i loro studi derivanti da osservazioni cliniche, anatomopatologiche o affrontando problemi di psicologia, giurisprudenza e morale»; Roberto ADRIANI, Enrico MORSELLI, Augusto TAMBURINI studiano le degenerazioni umane e s’interrogano sul rapporto tra educazione e pazzia schierandosi a favore della costituzione si “Istituti speciali” o almeno di sezioni separate all’interno di manicomi in cui poter prendersi cura di quegli individui idioti, imbecilli o arretrati che Verga aveva appunto chiamato “frenastenici” La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_c Giuseppe SERGI, antropologo, condivise con gli psichiatri del tempo, la convinzione di svincolare la pedagogia dalla “esperienza volgare” per farla approdare all’”esperienza scientifica”; egli immaginava la scuola come un “laboratorio di ricerca scientifica ideale”; SERGI propose l’adozione di una carta biografica di ammissione dell’allievo, la cui compilazione spettava al maestro, e in cui doveva comparire un “quadro complessivo dell’allievo considerato sia dal punto di vista fisicoantropologico, sia dal punto di vista dell’ereditarietà e della mortalità della sua famiglia, sia ancora dal punto di vista sociologico; Al maestro, pertanto, SERGI reclamava una conoscenza, seppur rudimentale dell’antropologia e antropometria; SERGI anticipa il concetto coniato da CHRISMAN nel 1892, di pedologia, ossia una disciplina che abbraccia e coordina tutte le ricerche di tipo pedagogico, fisiologico e antropologico finalizzate alla conoscenza scientifica del bambino. La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_d Clodomiro BONFIGLI, direttore dell’Istituto psichiatrico di Roma, fu il promotore del Comitato per la istituzione di una Lega Nazionale per la protezione dei fanciulli deficienti (di cui fanno parte anche la giovane M. Montessori e G. Montesano), la cui nascita è datata gennaio 1899, a Roma, incoraggiata dal Ministro Baccelli; Sante DE SANCTIS, figura di rilievo nella concezione medico-psico-pedagogica; tra i suoi meriti si ricordano quello di aver contribuito alla fondazione dell’Associazione romana degli anormali (1898) e alla istituzione degli Asiliscuola, esperienza da cui scaturirono i primi consultori infantili a carattere psico-pedagogico e neuro-psichiatrico. La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_e Giulio Cesare FERRARI, istituì nel 1899 insieme ad Augusto Tamburrini - il primo Istituto Medico Pedagogico per frenastenici in Italia presso San Giovanni in Persiceto (poco dopo trasferito a Bertalia, frazione di Bologna); Giuseppe MONTESANO, direttore della Scuola Magistrale Ortofrenica a partire dal 1900 (anno della fondazione) finalizzata alla formazione degli insegnanti specializzati nella presa in carico dei fanciulli “anormali” La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_e Maria MONTESSORI, ideatrice del metodo scientifico, affermò:«[...] il fatto che la pedagogia dovese unirsi alla medicina nella terapia era la conquista pratica del pensiero dei tempi [...] io però, a differenza dei miei colleghi, ebbi l’intuizione che la questione dei deficienti fosse prevalentemente pedagogica, anzichè prevalentemente medica; e mentre molti parlavano nei congressi medici del metodo medico-pedagogico per la cura e l’educazione dei fanciulli frenastenuci, io ne feci argomento di educazione morale al congresso pedagogico di Torino nel 1898; e credo di aver toccato una corda molto vibrante poichè l’idea, passata dai medici ai maestri elementari, si diffuse in un baleno come questione viva, interessante la scuola». (M. Montessori, La scoperta del bambino, 1950, pp. 22-23). La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_f a. b. Luigi OLIVERO, fonda nel 1887 a Milano l’Ipocofocomio italiano che, dopo 4 anni, viene trasferito a Nervi, assumendo il nome di Paedagogium Italianum; nell’Istituto vengono accolti fanciulli deficienti, rachitici, afasici, balbuzienti; Ugo PIZZOLI fondatore di: Laboratorio di Pedagogia Scientifica in cui intraprende alcune iniziative basate sulla connessione tra scienza medicoantropologica e pedagogia; Corso di Pedagogia sperimentale che vede la sua prima edizione nell’agosto del 1902 (nella 2ª edizione vi insegnò anche la Montessori). Rispetto alla Scuola Magistrale Ortofrenica, il corso voluto da Pizzoli si rivolge a tutti gli insegnanti e non solo a quelli che si apprestano all’educazione dei frenastenici. Lo scopo del corso è quello di:« un’analisi razionale della psiche dell’educandoi, scandagliandolne le singole facoltà, determinarne il grado di sviluppo in relazione con le condizioni fisiche a cui sono strettamente legate». (Tamburini, 1902). La situazione in Italia tra ‘800 e ‘900_g Evelina RAVIZ, direttrice sanitaria e pedagogica del “Padiglione Ralli”, l’Istituto Medico-Pedagogico di Trieste inaugurato nel 1928; la figura chiave dell’attività dell’Istituto fu comunque un insegnante, il maestro Giuseppe Pallari; Giovanni BOLLEA e Adriano OSSICINI, furono i direttori dei primi Centri medico-psicopedagogico sorti a Roma nel 1947 dopo il Convegno di Trezzano del 1946 nel quale era stata stabilita la loro istituzione; in essi si rimarca ancora una volta lo stretto legame tra il mondo clinico e quello educativo La normativa specifica_1 La prima legge in Italia che stabilisce un nesso chiaro tra scuola e handicap, o meglio tra obbligo scolastico ed handicap è datata 1923; nel R.D. 3 dicembre 1923 N. 3126 si stabilisce che l’obbligo scolastico è esteso ai ciechi e ai sordomuti che non presentino altre anormalità che ne impediscano l’ottemperanza; per i sordomuti l’obbligo è esteso fino al 16°anno di età; Questa disposizione viene ribadita con il R.D. 5 febbraio 1928 n. 577 La normativa specifica_2 Entrambi i R.D. stabiliscono che ciechi e sordi sono educabili (dunque un maggiore interesse verso queste categorie); vennero, infatti, istituite scuole e classi speciali per ciechi e sordi con una didattica ad hoc; si continuava, però, ad escludere i bambini con comportamenti “poco normali” o “anormali” a cui riservano istituti speciali (gli istituti di correzione); In generale si può affermare che fino al 1962, dunque fino alla riforma della scuola media dell’obbligo, l’istituzioni di classi differenziali statali venne regolarizzata solo da circolari ministeriali; non avevano una chiara definizione giuridica; N.b. la legge n. 12 del gennaio 1962 non può essere considerata “scolastica” ma una legge di bilancio (stanziava fondi per le classi differenziali e per le scuole speciali La normativa specifica_3 Solo nel 1962 (con la legge sulla riforma della scuola media dell’obbligo) con la legge 31 dicembre 1962 n. 1859, vennero ufficialmente istituite delle classi differenziali nella scuola media; Le persone diversabili si sarebbero dovute iscrivere alle scuole normali ma in sezioni speciali (scuola materna), in classi speciali (scuola obbligatoria), in sezioni speciali (istituti professionali) ; solo per i più gravi si prevedevano “scuole speciali” poteste e dibattiti; Le accezioni per classificare i diversabili più usate consistevano in “categorie” o “livelli” (eccezionale, super, normale, ipodotato, borderline, minus, idiota) o stabilite da “numeri” regolate dal QI La normativa specifica_4 Di fronte alla “pressione sociale” venne emessa una legge con lo scopo di dare una risposta globale in relazione al problema generale dell’handicap non solo scolastico: la legge 30 marzo 1971 n. 118; Gli scopi di questa legge erano essenzialmente due: 1) inseriva tra i mutilati e gli invalidi civili tutti i tipi di handicap; 2) concedeva qualche diritto ai portatori di handicap (es. l’art. 27 stabiliva l’abolizione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici comprese le scuole); Questa legge non offriva soluzioni operative né finanziamenti di alcun genere e, in alcuni punti, risultava contraddittoria. La normativa specifica_5 Il documento Falcucci (o Commissione di studio sui problemi degli handicappati) La commissione ministeriale presieduta dalla senatrice Franca Falcucci, insediata nel 1974, conferma la tendenza già in atto di abolire le classi speciali e differenziali per favorire il processo d’inserimento nella scuola normale; Il documento elabora un modello di scuola avanzato, globale e inclusivo che prevede interventi sin dalla scuola materna; In seguito alla formulazione di tale documento si ebbe la costituzione dell’Ufficio speciale handicappati presso il Ministero e di Gruppi di lavoro sull’handicap presso il Provveditorato agli Studi; Il motto del documento potrebbe essere:”tutti a scuola in classi normali”; La normativa specifica_6 Il primo documento normativo – che fece subitio seguito al documento Faclcucci – regolante l’inserimento degli handicappati fu la circolare n. 227 dell’8 agosto 1975; In seguito alla circolare n. 227 il passaggio degli handicappati dalle scuole speciali o dalle classi differenziali alle scuole normali fu massiccio e senza provocare grossi traumi; Seguì alla 227, la circolare 228 del 9 settembre 1975 atte a limitare le spese da parte dello Stato chiamando in causa gli enti locali. La normativa specifica_7 a La legge 4 agosto 1977 n. 517 Molti la hanno definita una miniriforma proprio per evidenziarne la complessità e le molteplici e nuove istanze riguardanti la scuola dell’obbligo in generale e l’integrazione scolastica degli handicappati in particolare; La 517 è stata anche definita il primo testo legislativo tendente a regolare in modo completo la materia dell’integrazione scolastica degli handicappati; Essa è una legge di carattere composito, che trattava varie materie, dall’adozione dei libri alternativi ai libri di testo, alla programmazione, alla valutazione; La normativa specifica_7 b La 517 dedica all’integrazione scolastica degli handicappati, in particolare, due artt.: il 2 e il 7; L’art. 2, trattando di scuola elementare, allo scopo della realizzazione di interventi individualizzati in relazione alle esigenze del singolo alunno handicappato, introduce la figura dell’insegnate di sostegno; nell’art. si legge a riguardo: «[...] nell’ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell’articolo 9 del DPR 31 ottobre 1975, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n.820 ». (L. Trisciuzzi, Manuale di didattica per l’handicap, Laterza, Bari, 2005, p. 237). La normativa specifica_7 c All’art. 7 della 517 si prevedono anche per la scuola media: «[...] forme d’integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l’utilizzazione di docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media in possesso di particolari titoli di specializzazione che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel massimo di sei ore settimanali »; l’art. 7 riduce a max 20 alunni la classe ove sia presente un diversabile. La normativa specifica_8 1) Seguono alla legge n. 517 del 1977 e precedono il D.P.R. n. 104 del 12 febbraio 1985, tre importanti iniziative, ovvero: D.M. del 26 agosto 1981 che fornisce chiarimenti sulle prove d’esame handicappati; 2) di licenza media per gli alunni Legge 20 maggio 1982 n. 270 che rivede la disciplina di reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare e media; 3) Circolare ministeriale 22 settembre 1983 n. 258 che impartisce linee d’intesa tra scuola, enti Locali e USL (al fine di creare dei protocolli d’intesa) in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. La normativa specifica_9 Il D.P.R. n. 104 del 12 febbraio 1985 Vanno a sostituire i Programmi didattici per la scuola primaria annessi al D.P.R. 14 giugno 1955 N. 503; Entrano in vigore nelle classi prime dell’a.s. 1987/88 e, progressivamente, nelle classi successive nei 4 anni scolastici seguenti; Vengono resi pubblici i programmi didattici per la scuola primaria e nella Premessa Generale (II Parte “Una scuola adeguata alle esigenze formative del fanciullo”) viene fatto espressamente riferimento agli “alunni in difficoltà di apprendimento” a alla “integrazione dei soggetti portatori di handicap”; La normativa specifica_10 La Circolare Ministeriale n. 1 del 4 gennaio 1988 Oggetto: “Continuità educativa nel processo d’integrazione degli alunni portatori di handicap”; Si pone attenzione, dunque, alle esigenze di continuità tra i tre ordini di scuola con specifico riferimento all’integrazione degli alunni portatori di handicap; «[…] L’alunno portatore di handicap, proprio in quanto pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico, necessita più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a realizzare un progetto individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei tre ordini di scuola – materna, elementare, media – consenta un’esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di apprendimento» La normativa specifica_11 La circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988 Oggetto: “Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap”; La circolare ministeriale riporta i contenuti principali della Sentenza data la sua portata innovativa; la sentenza afferma che gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili e che l’integrazione giova loro non solo ai fini della scolarizzazione ma anche dell’apprendimento ed una sua “artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questi, quando non di regressione”. La normativa specifica_12 Legge n. 148 del 5 giugno 1990 Legge sulla riforma degli ordinamenti della scuola elementare; gli aspetti più innovativi si possono riassumere in: continuità, team docente, tempo-scuola, ambiti disciplinari, utilizzo della contemporaneità; Riguardo ai bisogni formativi degli alunni handicappati, si vedano: l’art. 4 (Organici del personale docente) - dove si parla di posti di sostegno determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicap - e l’art. 6 “Interventi in favore degli alunni portatori di handicap” dove si legge che Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all'articolo 4, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione della azione educativa, con l'attività didattica g enerale. La normativa specifica_13 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; Offre un “quadro” che definisce la normativa atta all’inserimento delle persone handicappate in tutti i livelli di scolarizzazione; art. 3: si definisce l’attribuzione del termine “handicappato”: « si definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggi osociale o di emarginazione»; art. 13: integrazione scolastica delle persone handicappate nelle classi comuni di ogni ordine e grado (Università compresa)nonché in contesti extra-scolastici in particolare quello lavorativo.