F.I.S.E.
COMITATO REGIONALE
SARDEGNA
“Le agevolazioni per le Associazioni
Sportive Dilettantistiche”
Oristano, 13 maggio 2013
Relatore: Marco Perciballi
INTRODUZIONE
Associazioni sportive
non riconosciute
ORGANISMI
SPORTIVI
Dilettantistiche
Associazioni sportive
riconosciute
Professionistiche
Società sportive
di capitali
INTRODUZIONE
Attività sportiva
PROFESSIONISTICA
Attività sportiva
DILETTANTISTICA
Sono sportivi professionisti quei soggetti (atleti, allenatori,
preparatori atletici, direttori tecnico-sportivi, ecc.) che praticano
l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità a
favore di società sportive affiliate a Federazioni le quali, in base
alle direttive del CONI, hanno riconosciuto il professionismo
sportivo all’interno del proprio statuto federale.
Sono sportivi dilettanti tutti quei soggetti (atleti, allenatori,
preparatori atletici, direttori tecnico-sportivi, ecc.) che praticano
l’attività sportiva (a titolo gratuito o oneroso) a favore di società
sportive affiliate a Federazioni le quali non hanno riconosciuto e
regolamentato il professionismo all’interno del proprio statuto
federale.
Ad oggi le Federazioni Sportive che hanno riconosciuto il professionismo sono solo 6 (Pallacanestro, Calcio,
Golf, Ciclismo, Motociclismo, Pugilato), per cui la forma più diffusa con cui viene praticato lo sport in Italia è
rappresentata dal DILETTANTISMO.
INTRODUZIONE
• RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
Come tutte le Spa e Srl, le società sportive di capitali hanno un’autonomia
patrimoniale perfetta, ossia vi è una netta separazione fra il patrimonio della società e
quello dei soci, i quali non rispondono per le obbligazioni sociali. Di conseguenza, i
creditori della società possono agire solo sul patrimonio della società e non sul
patrimonio dei singoli soci; nello stesso tempo, i creditori personali dei soci non
possono soddisfarsi sul patrimonio della società.
Le associazioni riconosciute hanno una autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi
è una netta separazione fra il patrimonio dell’associazione e degli associati. Di
conseguenza, i creditori della associazione possono agire solo sul patrimonio
dell’associazione e non sul patrimonio dei singoli associati; nello stesso tempo, i
creditori personali degli associati non possono soddisfarsi sul patrimonio
dell’associazione.
Le associazioni non riconosciute hanno una autonomia patrimoniale imperfetta,
ossia non vi è separazione fra il patrimonio dell’associazione e degli associati. Di
conseguenza, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sia sul fondo comune
dell’associazione sia sul patrimonio delle persone che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione stessa, le quali rispondono personalmente e solidalmente.
INTRODUZIONE
Per poter usufruire della fiscalità agevolata
le Associazioni/Società devono, prima di
ogni cosa, ottemperare a quanto stabilito dal
Codice Civile , dalle normative fiscali e dai
regolamenti emanati dal CONI , dalle
Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di
Promozione Sportiva
ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO – REQUISITO SOGGETTIVO
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività
didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività
sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in
altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
società e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli
statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di
promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi;
ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO –
REQUISITO SOGGETTIVO ED ATTI SUCCESSIVI
INOLTRE
Indicazione nella denominazione di
a) “ Associazione Sportiva Dilettantistica”
b) Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dello Statuto e di
eventuali successive modifiche
c) Iscrizione nel registro delle Società ed Associazioni Sportive
Dilettantistiche, tenuto dal CONI;
d) Stampa del Certificato di iscrizione, sia quello iniziale che quello
degli anni successivi, dopo aver rinnovato l’affiliazione a FSN e EPS;
e) Predisposizione del bilancio annuale e sua approvazione entro 4
mesi dalla fine dell’esercizio
Come si fonda un'Associazione Sportiva Dilettantistica
- guida rapida sulle procedure Un gruppo di persone, detti soci fondatori, possono costituire
un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, registrando lo
Statuto e l'Atto Costitutivo direttamente all’Agenzia delle Entrate -Ufficio
Atti Privati, senza ricorrere all'atto pubblico o all'autentica notarile.
Il processo di costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica,priva
di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36-37-38 del Codice
Civile, si articola in tre fasi:
Prima Fase:
1°) Redazione e sottoscrizione dell'Atto costitutivo.
2°) Elezione delle cariche sociali attraverso assemblea dei Soci fondatori
Operazioni per registrare lo Statuto e l’Atto Costitutivo
Agenzia Entrate
Seconda Fase:
1°) Con il Modello AA5/6: richiesta Codice Fiscale presso l’Agenzia delle Entrate,
non è prevista la modalità telematica, per cui il Presidente deve recarsi presso
l’ufficio, ovvero incaricare un terzo soggetto, dotandolo di delega e copia del suo
documento. Se la ASD svolge operazioni di natura commerciale, successivamente
alla registrazione dello Statuto dovrà procedere all’apertura della Partita IVA
all'Agenzia delle Entrate. In questo caso potrà essere effettuata la richiesta
telematica, mediante un intermediario abilitato. Si precisa altresì, che le
Associazioni che intendono optare per il regime forfettario di cui alla Legge 398/91,
oltre all’apertura della partita Iva, dovranno comunicare, per raccomandata ar, tale
scelta all’Agenzia delle Entrate e sede SIAE competenti territorialmente.
2°) Con il Modello F 23: pagamento dell'Imposta di Registro (€ 168,00 + € 5,16
diritti di segreteria) per la registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
3°) Con il Modello 69: richiesta di registrazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto
allegando due copie originali e bollate di questi due documenti, ed una copia del
mod. F23
Operazioni per registrare lo Statuto e l’Atto Costitutivo
Agenzia Entrate
Terza Fase:
Prelevare dal sito web della FISE tutta la modulistica relativa alla Istanza di
Affiliazione di Associazione dopodichè procedere secondo le indicazioni indicate
dalla Federazione.
Bollatura documenti:
Sulle due copie originali, sia dello Statuto che dell’Atto costitutivo, devono essere
apposte una marca da bollo di €14,64 ogni 4 pagine o frazione. Attenzione però,
in quanto le righe consentite per ogni facciata sono 25, cioè a dire una marca da
14,64 euro ogni 100 righe
Il Decreto Legge n. 7 del 31-1-2005 ha elevato l’imposta di registro sia per la
registrazione che per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche ad € 168,00
Soltanto dopo avere correttamente adempiuto ai punti di cui sopra ed essersi
affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale la nuova Associazione/Società si
potrà iscrivere al Registro Nazionale del Coni ai sensi dell’art. 90 della Legge n.
289/2002 e successive modificazioni e integrazioni.
Operazioni per registrare lo Statuto e l’Atto Costitutivo
Agenzia Entrate
Terza Fase (segue):
L’iscrizione al Registro, è obbligatoria, nonchè necessaria per poter usufruire delle
agevolazioni fiscali ma soprattutto per vedersi riconosciuto dal Coni lo “status” di
associazione sportiva come prevede il Dlgs 242/1999 art. 5.2° lett. c).
Entro 60 gg. dalla Costituzione deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate,
in via telematica, il modello EAS (vedi modulistica allegata). Tale
adempimento può essere effettuato anche mediante un intermediario
abilitato.
Contestualmente alla costituzione della Associazione, istituire i seguenti libri: libro
degli assocaiti, libro dei verbali dell’assemblea degli associati e libro dei verbali del
Consiglio Direttivo. Non vi è obbligo di vidimazione e possono essere anche
utilizzati fogli mobili.
FISE – COMITATO REGIONALE
SARDEGNA
Riferimenti Civilistici
Per Le Associazioni Sportive
Dilettantistiche
Obblighi amministrativi contabili degli amministratori
CODICE CIVILE
LIBRO I
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO II
Delle Associazioni e delle Fondazioni
Art. 18 Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del
mandato (1710 e seguenti). E' però esente da responsabilità quello
degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha
causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si
stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso
(2392).
Obblighi amministrativi contabili degli amministratori
LIBRO IV
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO III
Dei Singoli Contratti
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1703 Nozione
• Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere
uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Obblighi amministrativi contabili degli amministratori
Art. 1708 Contenuto del mandato
• Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma
anche quelli che sono necessari al loro compimento.
• Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Obblighi amministrativi contabili degli amministratori
Art. 1710 Diligenza del mandatario
• Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) con la
diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato è
gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
• Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze
sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione
del mandato.
Art. 1711 Limiti del mandato
• Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che
esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante
non lo ratifica.
• Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora
circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli
comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo
stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Obblighi amministrativi contabili degli amministratori
Art. 1712 Comunicazione dell'eseguito mandato
• Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del
mandato.
• Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione,
per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi,
importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni
o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art. 1713 Obbligo di rendiconto
• Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e
rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc. Civ.
263 e seguenti).
• La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in
cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229).
FISE – COMITATO REGIONALE
SARDEGNA
Principali norme fiscali relative alle
Associazioni Sportive Dilettantistiche
Articolo 148 - Enti di tipo associativo. (ex art. 111)
In vigore dal 1 gennaio 2004
Inserito da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in
conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non
commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o
contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita‘ commerciali, salvo il disposto del
secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le
quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del
reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si
considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di
altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a
terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Articolo 148 - Enti di tipo associativo. (ex art. 111)
In vigore dal 1 gennaio 2004
Inserito da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
• 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la
vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e
vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di
servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti
attivita':
•
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
•
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
•
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
•
d) pubblicita' commerciale;
•
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l'attivita‘ istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a
quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
Articolo 148 - Enti di tipo associativo. (ex art. 111)
In vigore dal 1 gennaio 2004
Inserito da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
• 6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e' considerata commerciale
anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
sempreche' sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
• 7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di
attivita' commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3,
riguardanti i contratti collettivi
di
lavoro, nonche' l'assistenza prestata prevalentemente agli
iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul
lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di
diretta imputazione.
• 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti
redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
•
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche'
fondi,
riserve
o
capitale
durante
la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
•
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalita'analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
•
Articolo 148 - Enti di tipo associativo. (ex art. 111)
In vigore dal 1 gennaio 2004
Inserito da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
•
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita‘ associative volte a
garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione;
•
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
•
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui
all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il
voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997,
preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e
sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello
locale;
•
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Articolo 148 - Enti di tipo associativo. (ex art. 111)
In vigore dal 1 gennaio 2004
Inserito da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
•In particolare il terzo comma sancisce:
………sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona
non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.
•L’agevolazione è oggettivamente non attuabile per per le cessioni di beni nuovi prodotti per la
vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e
vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di
servizi portuali e aeroportuali .
Inoltre, l’agevolazione è condizionata ai vincoli soggettivi previsti nel comma 8, ossia all’inserimento
nello Statuto dell’Associazione di quanto già in precedenza evidenziato, nonché all’iscrizione nel
Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI.
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 4 - Esercizio di imprese.
In vigore dal 20 ottobre 2012
•
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle
societa' cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di cui all'art. 2507 del
codice civile e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le
associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.
•
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o
partecipanti.
•
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano
fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati
o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita'
alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se
rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o
statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci,
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 4 - Esercizio di imprese.
In vigore dal 20 ottobre 2012
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche'
esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le
pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente
ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e
vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione
di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g)
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e
aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece
considerate attivita' commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni
e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita'; le operazioni relative all'oro e alle
valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano
dei cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati
al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi
inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di
garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di
marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni
propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e
prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali; le
prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita'
sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre,
attivita' commerciali, anche in deroga al secondo comma:
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 4 - Esercizio di imprese.
In vigore dal 20 ottobre 2012
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro
pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unita' da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi
sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unita' da diporto, da
parte di societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo
inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero
quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni,
anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
•b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti,
senza strutture dirette ad esercitare attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di coordinamento o altri
interventi nella gestione delle societa' partecipate.
•Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287. le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 4 - Esercizio di imprese.
In vigore dal 20 ottobre 2012
•a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
•b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
•c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
•d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie;
•e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo
comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo
comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
•f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilita' della stessa.
_______________________
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
art. 20 Scritture contabili degli enti non commerciali.
•
•
Scritture contabili degli enti non commerciali.
modificato da: DLG del 04/12/1997 n. 460 art. 8
Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle
attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti
all'IRPEG che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali. Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale
economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di
fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e
separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono
risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai
sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30
milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni
negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Legge del 16 dicembre 1991 n. 398
Articolo 2 - Regime speciale IVA e imposte dirette.
In vigore dal 10 dicembre 2000
•1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle
scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi', esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
• 2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso
previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
• n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali.
• 3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi
con le modalita' di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
• 4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e
conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve
le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni
viaggianti, nonche' dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
• 5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 e‘
determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di
redditivita' del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
• 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le
relative modalita' di compilazione.
Legge del 16 dicembre 1991 n. 398
Articolo 2 - Regime speciale IVA e imposte dirette.
In vigore dal 10 dicembre 2000
SI APPLICA ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO CHE:
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
svolgono attività sportive dilettantistiche;
sono affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di
Promozione, hanno indicazione nella denominazione della finalità sportiva e del carattere dilettantistico;
hanno adeguato il contenuto dello statuto e dell’atto costitutivo con l’inserzione della clausole e dei
principi indicati nei commi 17 e 18 dell’art.90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni;
hanno proventi relativi all’attività commerciale conseguiti nel periodo d’imposta precedente per un
importo non superiore a 250.000 euro;
hanno esercitato opzione mediante la modalità di cui al D.P.R. n. 442/97, cioè attraverso il
comportamento concretamente assunto dall’associazione e comunicazione all’Agenzia delle Entrate e
SIAE.
Ai fini dell’IRES la determinazione del redito imponibile avviene attraverso l’applicazione del coefficiente
di redditività del 3% sui proventi derivanti dalle attività commerciali , aggiungendo le eventuali
plusvalenze patrimoniali
Esclusi dall’IRES ma soggetti all’IVA i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali realizzati per un numero di eventi complessivamente non superiori a due
l’anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero
dell’Economia di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali (il limite attualmente previsto è
pari ad euro 51.645,69=) ;
Si detrae il 50% dell’IVA (anche sulle prestazioni pubblicitarie);
Prestazioni di sponsorizzazione - Si detrae il 10% dell’IVA ;
Cessioni o concessioni di diritti Radio TV - Si detrae 1/3 dell’IVA ;
Altre principali agevolazioni e limitazioni
•
•
IMPOSTA DI REGISTRO
Sono assoggettati all’imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e di trasformazione delle Società ed
Associazioni Sportive semprechè siano connesse allo svolgimento dell’attività sportiva. Sono esclusi costituzione
o trasformazione con conferimento di beni immobili
•
•
TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE
Concede l’esenzione dal versamento dell’imposta.
•
•
SPONSORIZZAZIONI
Gli sponsor possono dedurre, fino a 200.000 euro annui, dal loro reddito imponibile, come spese di pubblicità, le
somme di denaro che vengono erogate alle Società ed Associazioni Sportive, come corrispettivo dell’attività
svolta dalle Società ed Associazioni sportive per promuovere l’immagine od i prodotti dello sponsor.
•
•
EROGAZIONI LIBERALI DA PERSONE FISICHE
Le persone fisiche ( i privati cittadini non titolari d’impresa) possono dedurre, fino a 1500 euro annui massimo, le
erogazioni in denaro, effettuate tramite banca od ufficio postale, a favore di Società ed Associazioni Sportive
dilettantistiche.
DENARO CONTANTE
Le Associazioni e società sportive che effettuano transazioni contanti superiori ad € 516,00, perdono tutte
le agevolazioni fiscali per loro previste.
FISE – COMITATO REGIONALE
SARDEGNA
Le Associazioni e l’obbligo della Collegialità
delle decisioni e degli atti relativi alla
propria attività
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON
RICONOSCIUTE
Assemblea dei soci (organo
deliberativo): composta da tutti gli
associati dell’associazione (soci),
approva i bilanci consuntivi e
preventivi, nomina i membri del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti, delibera eventuali
modifiche dello statuto o dell’oggetto,
delibera
lo
scioglimento
dell’associazione, ecc.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA TIPICA
ASSEMBLEA
DEI SOCI
CONSIGLIO
DIRETTIVO
COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
Consiglio direttivo (organo esecutivo): eletto dall’Assemblea ordinaria, è composto da un numero di
consiglieri (soci) precisato nello Statuto, i quali provvedono al funzionamento tecnico, pratico e
amministrativo dell’associazione, con ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (es.
ammissione ed esclusione soci, assunzioni di allenatori, direttori, approvazione bilanci, ecc). Il Consiglio
Direttivo nominano il Presidente del Consiglio, al quale spetta la rappresentanza legale dell’associazione.
Collegio dei revisori (organo di controllo): se presente, è composto da un Presidente, da membri
effettivi e da membri supplenti, tutti nominati dall’assemblea dei soci. Rappresenta l’organo deputato al
controllo della contabilità, dell’amministrazione e del bilancio. Dura in carica normalmente 3 anni ed è
rieleggibile.
FAC – SIMILE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Data , …………………….
Agli Associati della
Associazione Sportiva Dilettantistica
……………………………….
Ai componenti il Consiglio Direttivo
della Associazione Sportiva Dilettantistica
…………………………………
Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
della Associazione Sportiva Dilettantistica
……………………………………………
Ecc……….
In data ………………., alle ore ……., presso la sede sociale in ………… - via ………………………. è convocata
l’assemblea ordinaria dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica …………… , per discutere e deliberare sui seguenti punti posti
all’ordine del giorno:
Approvazione del bilancio o rendiconto chiuso al 31/12/20….. e della relativa Relazione del Presidente sulla gestione;
Varie ed eventuali.
Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario per deliberare sui punti sopra descritti, l’assemblea ordinaria dell’ Associazione
Sportiva Dilettantistica ……………, è indetta in seconda convocazione per il giorno ……….., alle ore ……., presso la sede sociale
in ………… - via ………………………..
Cordiali saluti
Il Presidente
NOTE:
Il Collegio dei Revisori deve essere convocato unicamente se nominato;
Se nello Statuto è previsto, devono essere convocati anche i soci onorari, i probiviri, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici;
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo, per l’approvazione del
bilancio o del rendiconto annuale; nel caso l’esercizio non coincida con l’anno solare, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio (esempio esercizio 01/07/2004 – 30/06/2005, entro il 31 ottobre 2005);
Nello Statuto sono indicati i termini per la convocazione dell’assemblea, che normalmente sono otto giorni prima della data fissata per
la riunione, e le modalità di comunicazione (affissione nella sede sociale, raccomandata, posta elettronica ecc…);
Nello Statuto è indicato il quorum per deliberare nella assemblea ordinaria, in mancanza valgono i termini previsti dal Codice Civile.
BOZZA VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
APPROVAZIONE BILANCIO
Il giorno …………….. alle ore ……. si è riunito, presso la sede sociale in …………- via ……………….. n………….,
l’Assemblea ordinaria dei soci della Associazione Sportiva Dilettantistica ……………., per discutere e deliberare
sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:
Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. …………………….., Presidente del Consiglio Direttivo della
associazione Sportiva dilettantistica ………………, il quale constata e fa constatare che è presente, in proprio o
per delega:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto;
l’intero Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)
gli associati che rappresentano il ….% degli iscritti nel libro dei soci;
i soci onorari …………………………………(dove previsti);
i probiviri ………………………(dove previsti)
i rappresentanti degli atleti …………………………………….(dove previsti)
i rappresentanti dei tecnici ………………………………(dove previsti)
che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presenti i soci e non che rappresentano, in proprio
o per delega, il …..% (verificare il quorum nello Statuto) degli aventi diritto di voto e tutti i componenti il Consiglio
Direttivo.
Pertanto, mentre é chiamato a fungere da Segretario il Sig. ……………….., che accetta, si dichiara regolarmente
costituita l’assemblea ed atta a deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno :
1) Approvazione del bilancio o rendiconto chiuso al 31/12/20….. , della relativa Relazione del Presidente sulla
gestione e della Relazione e parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
2)Varie ed eventuali.
SEGUE BOZZA VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
APPROVAZIONE BILANCIO
Passando ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della propria Relazione al bilancio………..,
proseguendo con l'illustrazione del bilancio medesimo, evidenziante un risultato positivo/negativo di esercizio pari a Euro ………….=.
Prende la parola il Sig. ………………, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Associazione Sportiva Dilettantistica ………………..,
che dà lettura della Relazione dell’Organo di controllo che conclude con il parere favorevole sull’approvazione del bilancio in esame.
Si apre una ampia discussione, e chiede la parola il Socio ……………, il quale chiede chiarimenti al Presidente sui motivi ………………………
Il Presidente risponde che i motivi per cui ……………………………………….
Chiede la parola il Socio …………….., il quale pone alcuni quesiti sulle motivazioni indicate nella relazione del Presidente in merito ai risultati
agonistici conseguiti nell’attività giovanile, tra cui i più rilevanti quelli che riguardano ………………………………..
Il Presidente chiede l’intervento del Vice Presidente, il quale all’interno del Consiglio Direttivo è delegato alla supervisione sull’attività giovanile.
Il Vice Presidente Sig. ……………………., illustra i motivi dei risultati agonistici conseguiti nell’attività giovanile, spiegando che
…………….
Al termine della discussione, l'assemblea dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ……………., ad unanimità, delibera di approvare il bilancio
relativo all'esercizio …………….., nonché i relativi documenti che lo compongono, stabilendo inoltre, come proposto dal Presidente nella
propria relazione, la seguente destinazione per l'utile d'esercizio/avanzo di gestione emergente pari a Euro ………. = a copertura di
perdite precedenti/ a fondo di riserva/ ad incremento del fondo di dotazione/ a finanziamento dell’attività giovanile dell’anno in corso ecc…
Sul secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai convenuti che il Consiglio Direttivo propone l’organizzazione di un
evento istituzionale denominato “ ………………….” con la partecipazione di altre due associazioni sportive dilettantistiche, il cui ricavato,
al netto delle spese, sarà finalizzato all’acquisto di attrezzature sportive per l’attività di alto livello.
Dopo approfondita ed esaustiva discussione, deliberano all’unanimità di approvare la proposta del Consiglio Direttivo per l’organizzazione
dell’evento sopra citato e della relativa finalizzazione del ricavato, al netto delle spese.
Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore ……. la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma
e sottoscrizione del presente verbale.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
SEGUE BOZZA VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
APPROVAZIONE BILANCIO
NOTE:
•
Deve essere predisposto un Elenco dei partecipanti all’assemblea, indicando il nome,
cognome e compiti (socio, componente direttivo, rappresentante dei tecnici ecc..), con accanto
la firma dell’interessato che dimostra la loro presenza.
•
Il Bilancio deve essere predisposto almeno trenta giorni prima della assemblea di
approvazione, consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti e messo a disposizione degli
associati e di quelli aventi diritto al voto.
•
Secondo delle modalità di tenuta della contabilità, il bilancio si chiama – bilancio d’esercizio (in
caso di contabilità economico – patrimoniale), rendiconto finanziario (nel caso di contabilità
finanziaria).
•
Il risultato d’esercizio è utile o perdita, per la contabilità economico patrimoniale, ovvero
avanzo o disavanzo d’esercizio, per la contabilità finanziaria.
•
Nel caso l’assemblea non approvi all’unanimità, dovrà essere indicata la maggioranza (viene
approvata con il voto favorevole del ……% dei convenuti in assemblea, essendoci n.
….astenuti (cognomi) e n. ….. contrari (cognomi). Nel caso di interventi da parte dei convenuti
è opportuno riportare la sintesi di quanto detto in assemblea.
BOZZA VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno …………….. alle ore …….. si è riunito, presso la sede sociale in
……………………. - via ……………….. n…………., il Consiglio Direttivo della
Associazione Sportiva Dilettantistica ……………………, per discutere e deliberare sui
seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
Approvazione quote associative e per l’attività relative all’anno ……….;
Approvazione bilancio di previsione per l’anno ………;
Rinnovo dei contratti tecnici per l’anno ………….;
Programmazione dell’attività per l’anno ……….;
Varie ed eventuali.
SEGUE BOZZA VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. ………………, constatata la presenza di tutti i membri dell’Organo Amministrativo,
dichiara validamente costituita la riunione.
Sul primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la proposta delle quote da chiedere agli associati e
non associati per il prossimo/corrente anno, formulate sulla base delle esigenze di funzionamento dell’associazione e delle
attività sportive, agonistiche e promozionali programmate.
Per gli associati si propone quanto segue:
•
•
•
•
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
QUOTA PER PARTICIPAZIONE ATTIVITA’ ………..
QUOTA PER MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CAVALLO
ECC………..
€ …………..
€ ………………...
€ …………………
Per i tesserati della FISE
•
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE
•
QUOTA PER PARTICIPAZIONE ATTIVITA’ ………..
•
QUOTA PER MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CAVALLO
•
ECC………..
€ …………..
€ ………………...
€ …………………
•
•
•
•
•
€ ………………..
€ ………………...
€ …………………
Per i non associati e non tesserati:
QUOTA D’ISCRIZIONE
QUOTA PER PARTICIPAZIONE ATTIVITA’ ………..
QUOTA PER MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CAVALLO
ECC………..
Per i non associati e i non tesserati gli importi sopra riportati si intendono Iva compresa
I convenuti approvano la proposta del Presidente in merito alla tabella sopra riportata
•
Ovvero
I convenuti propongono le seguenti variazioni rispetto alla proposta: ………………………………….
•
I convenuti approvano le quote, con le modifiche sopra riportate.
SEGUE BOZZA VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
•
Sul secondo punto posto all’ordine del giorno il Presidente illustra ai convenuti il
budget predisposto per l’anno ………, che presenta un totale di entrate pari ad €
………… e di uscite pari ad € ……….
•
La previsione per l’anno ………., in pareggio, è stata predisposta sulla base delle
linee guida approvate dall’Assemblea degli Associati.
•
Le entrate sono rappresentate da quote degli associati per € ……………, da proventi
per sponsorizzazioni e pubblicità per € ……………, da contributi da Enti Locali per €
……………, da altre entrate istituzionali per € ……………. . Rispetto al precedente
esercizio ( o esercizio in corso secondo la data di approvazione) le entrate
evidenziano un incremento/decremento di € ……………, mentre le uscite un
incremento/decremento di € ……………… I convenuti approvano il progetto di
preventivo dell’esercizio ……….., che sarà portato all’approvazione della prossima
assemblea degli associati.
SEGUE BOZZA VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Sul terzo punto posto all’ordine del giorno il Presidente informa i convenuti che gli incarichi degli attuali
tecnici risultano scaduti o in scadenza al …….., pertanto si rende necessario la nomina dei nuovi
staff tecnici della Associazione. Prende la parola il Consigliere …………………, delegato
all’attività tecnica dell’associazione, che propone per il prossimo esercizio il seguente staff
tecnico:
•
ROSSI ANTONIO
Tecnico ………………..
•
BIANCHI MARIO
Tecnico ………………..
•
VERDI GIOVANNI
Tecnico addetto alla preparazione e cura dei Cavalli.
•
……………………….
Medico Sociale
l convenuti approvano lo staff tecnico e saniatrio proposto dal Consigliere ………………, e
determinano i seguenti tetti di spesa :
•
ROSSI ANTONIO
Tecnico ……………….
€ ………………
•
BIANCHI MARIO
Tecnico ………………..
€ ……………...
•
VERDI GIOVANNI
Tecnico Addetto ai Cavalli
€ ………………
•
……………………….
Medico Sociale
€ ……………..
Contestualmente all’approvazione dello staff tecnico e sanitario, delegano il Presidente a sottoscrivere
i relativi contratti e/o incarichi con i nominativi sopra richiamati e per un importo massimo a fianco di
ciascuno sopra indicato.
SEGUE BOZZA VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Sul quarto punto posto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ……………… l’attività che si intende
realizzare nel ………….
Dopo una lunga discussione i convenuti approvano il programma illustrato dal PresIdente.
Sul quinto punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che non ci sono argomenti da porre in
discussione e approvazione.
Alle ore ………, null’altro essendovi da deliberare, previa lettura, sottoscrizione ed approvazione del
presente verbale, si dichiara chiusa la riunione.
Assemblea nomina Direttivo
ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA – Codice fiscale ………………
VIA ……………… snc - …………(RM)
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
L'anno ……… e questo dì …….. del mese di ………., alle ore 12,00, presso la sede
associativa in ………… (RM), via ……………, si è riunita, a seguito di regolare
convocazione, l'assemblea ordinaria degli associati della "ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
…………………..".
Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. ………………………., Presidente del Consiglio
Direttivo della associazione, il quale constata e fa constatare:
•
- che l'assemblea è stata convocata a norma dello Statuto sociale;
•
- che è presente il Consiglio Direttivo al completo;
•
- che è presente il Collegio dei Revisori dei Conti al completo (SE ISTITUITO);
- che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presenti tanti soci che
rappresentano, in proprio o per delega, tutti gli associati;
pertanto atta a deliberare sul seguente ordine del giorno
•
Riassetto della compagine sociale;
•
Dimissioni dei componenti il Consiglio Direttivo;
•
Nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Segue assemblea nomina direttivo
Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. ………………………….
Il Presidente prima di iniziare la discussione sui punti posti all’ordine del giorno,
illustra in breve la situazione economica e finanziaria della
Polisportiva,……………………………………….
Sul primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente espone quanto segue.
L’importanza dell’investimento e l’esposizione in termini economici e di
garanzie evidenzia la necessità di ulteriori sforzi da parte degli Associati
della
Polisportiva
…………,
anche
al
fine
di
……………………………………………………………..
Tenuto conto delle ulteriori necessità sopra evidenziate, oltre agli Associati già
intenzionati a recedere, di cui al Consiglio Direttivo del ………………..,
manifestano la stessa volontà di recesso anche gli Associati
…………………………………….
Preso atto che a fronte delle volontà di recedere degli Associati sopra indicati,
vi è richiesta di ammissione a Socio da parte dei Sigg. ……………… e
………………., i quali hanno manifestato la volontà di subentrare, insieme
con gli altri Associati non recedenti, ……… e ………………., anche nelle
posizioni di tutti i soci recedenti.
Segue assemblea nomina direttivo
Tutto ciò premesso, l’Assemblea,
all’unanimità:
delibera in ordine al riassetto della compagine associativa,
di accettare le dichiarazioni di recesso degli Associati ……………………..;
di accettare le dichiarazioni di recesso degli Associati………………………………………..
con decorrenza …………….; di ammettere quali Associati Sigg. …………..e ………………. con
decorrenza immediata.
Resta inteso che ogni Associato recedente, con la definizione della propria posizione individuale ed il
rilascio della relativa quietanza, più nulla avrà a pretendere dall’Associazione, né dai singoli Associati
iscritti o da iscrivere nel libro soci.
Sul secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente prende atto delle dimissioni
dei componenti il Consiglio Direttivo, che ovviamente è collegata con il loro recesso da
associati. Il Presidente per coerenza rassegna anch’egli le proprie dimissioni,
ringraziando a nome di tutti gli associati l’opera e la collaborazione di tutto il Consiglio
Direttivo, che ha consentito di poter realizzare …………………………….. I futuri
associati, ringraziano l’opera svolta da questo gruppo di amici, i quali con il loro
impegno sia in termini economici e sia di tempo, nonché con la loro comprovata professionalità hanno
consentito la realizzazione di …………………….. Tutti gli associati, uscenti ed entranti, condividono
quanto espresso dal Presidente, e dopo aver nuovamente ringraziato il Consiglio Direttivo, accettano
all’unanimità le loro dimissioni.
Segue assemblea nomina direttivo
Sul terzo punto posto all’ordine del giorno, tenuto conto delle dimissioni del Consiglio Direttivo, il
Presidente, a norma di Statuto, rappresenta la necessità di ricostituire l’organo amministrativo della
Polisportiva. Interviene l’associato ………………., il quale propone di nominare il nuovo Consiglio
Direttivo nelle persone degli associati:
…………….., nato a ………….. (………..) il ………………., ed ivi residente in via della ………. n…..
Codice Fiscale N. ………………………………;
…………….., nato a ………….. (………..) il ………………., ed ivi residente in via della ………. n….. –
Codice Fiscale N. ………………………………;
…………….., nato a ………….. (………..) il ………………., ed ivi residente in via della ………. n….. –
Codice Fiscale N. ……………………………….
I suddetti associati, presenti all’assemblea dichiarano di accettare la carica proposta dall’associato
…………..e propongono la nomina di ………………………….. a Presidente del Consiglio Direttivo e
………………. a Vice Presidente.
L’assemblea, con l’astensione degli associati recedenti, delibera a maggioranza la nomina del nuovo
Consiglio Direttivo della …………………….. – Associazione Dilettantistica – con i poteri previsti dallo
Statuto i Sigg.:
……………………….
PRESIDENTE
……………………….
VICE PRESIDENTE
………………………………..
COMPONENTE
Segue assemblea nomina direttivo
I nuovo Consiglio Direttivo, unitamente agli altri soci non uscenti, nel garantire la
continuità dell’iniziativa avviata, impegnano la Polisportiva e si
impegnano personalmente a tenere fede a tutti gli obblighi assunti dal precedente
Consiglio Direttivo nei modi e nei tempi deliberati.
Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il
Presidente ringrazia tutti gli associati, che hanno partecipato
all’assemblea ed alle ore 13,40 la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e
sottoscrizione del presente verbale.
IL SEGRETARIO
ILPRESIDENTE
(……………………)
(………………………)
FISE – COMITATO REGIONALE SARDEGNA
“ Il Nuovo Redditometro”
IL NUOVO REDDITOMETRO
•
•
•
Nella Gazzetta ufficiale dello scorso 4 gennaio 2013 è stato pubblicato il decreto 24 dicembre
2012, relativo alla modalità di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone
fisiche, applicabile per gli accertamenti successivi all’anno d’imposta 2008.
Ora è possibile sapere in che modo gli uffici finanziari potranno contestare al contribuente che il
suo tenore di vita non è coerente con il reddito dichiarato. In linea generale, il nuovo strumento
consente di ricostruire il reddito delle persone fisiche prendendo come riferimento le spese
sostenute del corso dell’anno, e tale dato lo si ricava sia dalle informazioni presenti nelle banche
dati dell’Anagrafe tributaria sia dalle spese medie che risultano dalle indagini ISTAT. Oltre alle
spese, viene dato rilievo agli incrementi patrimoniali, al netto, comunque, dei mutui/finanziamenti
e dei disinvestimenti effettuati nell’anno di effettuazione della spesa e nei quattro precedenti.
Rimane ovviamente ferma la facoltà di prova contraria: il contribuente, oltre al possesso
di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, può altresì dimostrare
il diverso ammontare della spesa attribuita tramite il “redditometro”.
Da una prima analisi del Decreto del Ministero delle Finanze del 24.12.2012 emerge il contenuto
induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la
determinazione sintetica del reddito, in attesa, comunque, di sapere quali voci di spesa, oltre a
quelle per le quali l’Ufficio dispone del relativo ammontare sostenuto, saranno attribuite al
contribuente.
IL NUOVO REDDITOMETRO
Il motivo delle modifiche è rinvenibile, come specifica l’art. 22 del DL 78/2010, nel “fine di adeguare
l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio,
rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio”.
Il “nuovo” art. 38 del DPR 600/73 prevede che:
•
l’ufficio può sempre determinare in via sintetica il reddito del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi
genere sostenute nel periodo d’imposta, salva la prova, fornita dal contribuente, che le stesse sono state
sostenute grazie a proventi non imponibili;
•
la determinazione sintetica del reddito può essere eseguita in virtù di specifici “fatti indice”, individuati con
apposito decreto ministeriale, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’ambito territoriale di
appartenenza;
•
l’utilizzo della rettifica sintetica postula che il reddito complessivo accertabile si discosti di almeno un quinto
da quello dichiarato;
•
prima dell’emanazione dell’accertamento, occorre la previa instaurazione del contraddittorio con il
contribuente;
•
dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR e spettano le
detrazioni d’imposta per le spese previste dalla legge.
IL NUOVO REDDITOMETRO
TEMPO LIBERO, CULTURA E GIOCHI
Giochi e giocattoli, radio, televisione,
hi-fi, computer, libri
giornali
NUOVO REDDITOMETRO
VECCHIO REDDITOMETRO
non scolastici,
e riviste, dischi,
cancelleria, abbonamenti radio,
televisione
ed
internet, lotto e
lotterie, piante e fiori, riparazioni
radio, televisore, computer
Abbonamenti pay-tv
Spese risultanti da dati disponibili
o presenti in Anagrafe tributaria
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Attività sportive, circoli culturali, circoli
ricreativi, abbonamenti eventi sportivi
e culturali
---
Giochi on-line
Cavalli
Spesa per cavallo mantenuto in
proprio: € 5 x numero dei giorni
di possesso risultanti in Anagrafe
tributaria
Spese per cavallo a pensione:
€ 10 x numero dei giorni in
Anagrafe tributaria
Gli indici sono determinati con il
DM
10.9.92
(l’adeguamento
biennale è previsto dallo stesso
decreto).
IL NUOVO REDDITOMETRO
Essendo la spesa del mantenimento del cavallo, un elemento che si può comunque
differenziare negli importi e nelle modalità, diventa estremamente rilevante
il contraddittorio tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate.
Infatti, l’ufficio, riscontrata l’incoerenza tra redditi e spese, prima di procedere all’eventuale
accertamento e alla quantificazione della pretesa tributaria, deve obbligatoriamente invitare il
contribuente a discuterne, chiedendogli di fornire chiarimenti e dandogli la possibilità di
integrare le informazioni già in possesso dell’Agenzia. L’incoerenza, infatti, in diversi casi, può
avere svariate giustificazioni e diventare coerenza o, perlomeno, ridimensionarsi.
Il decreto all’articolo 4, ribadisce che il contribuente può dimostrare, ad esempio, di aver
sostenuto certe spese con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta (risparmi
conseguiti negli anni precedenti) o con redditi esenti (indennità per invalidità, borse di studio,
eccetera) oppure già tassati mediante ritenuta alla fonte (come interessi su titoli di Stato o
conti correnti), o ancora grazie a donazioni ricevute. Somme, comunque, tutte legittimamente
escluse dalla base imponibile.
Se poi l’ufficio riterrà comunque di dare corso al controllo, dovrà nuovamente invitare il
contribuente al contraddittorio per tentare la strada dell’accertamento con adesione.
IL NUOVO REDDITOMETRO
Il contraddittorio è “l’elemento determinante per adeguare il singolo contribuente alla concreta realtà
economica, in caso contrario, il “redditometro”, “si trasformerebbe da mezzo di accertamento a mezzo
di determinazione del reddito”, con inevitabile compressione dei diritti costituzionalmente garantiti.
Pertanto, la valenza presuntiva delle stime dovrà, effettivamente, formarsi nel contraddittorio.
Poi, all’esito di ciò, se il contribuente condivide l’eventuale rideterminazione del reddito effettuata,
potrà essere stipulato l’accertamento con adesione; in caso contrario si apre la via del contenzioso e
l’Agenzia delle Entrate dovrà dimostrare al giudice perché le deduzioni difensive del contribuente non
sono state ritenute soddisfacenti.
E’ possibile evidenziare che:
se il redditometro imputa un reddito maggiore del dichiarato, l’onere probatorio del contribuente è
assolto se si possiedono redditi esenti, donazioni dei familiari e così via;
se ci sono errori materiali (esempio, una spesa che emerge dall’Anagrafe tributaria e che, per errore, è
stata sostenuta in maniera inferiore), è possibile confutare il dato con i documenti alla mano;
per le spese presunte, come dice il decreto, sarà possibile dimostrare la diversa imputazione tramite
“massime di esperienza”, e specie in tal caso il contraddittorio avrà un ruolo fondamentale.”.
IL NUOVO REDDITOMETRO
In conclusione, sulla base di quanto esposto, si ritiene opportuno adottare i seguenti
comportamenti:
Caso 1) Cavallo tenuto presso un Circolo o presso un’azienda agricola
Il Circolo o l’azienda agricola devono emettere una ricevuta ogni qualvolta il proprietario del
cavallo paga le quote relative alla sua tenuta e mantenimento; le quote devono essere
conformi a quelle normalmente applicate per gli altri soggetti con analoghi servizi nello stesso
centro, eventuali quote agevolate devono essere motivate
Caso 2) Cavallo tenuto presso un fondo proprio
Il proprietario deve conservare i documenti fiscali che dimostrano le spese sostenute per il
mantenimento del cavallo (fatture, scontrini e ricevute fiscali)
Caso 3) Cavallo tenuto presso un Circolo e da questo utilizzato
Molti proprietari di cavalli li affidano a dei Circoli, senza che quest’ultimi chiedano nessun
corrispettivo per il loro mantenimento, concedendo al circolo la possibilità di poterlo utilizzare
per l’attività didattica; tale accordo deve essere formulato in forma scritta, deliberato dal
Consiglio Direttivo del Circolo, inoltre il documento deve avere data certa (spedire con
raccomandata l’accordo, senza busta – chiuso a plico)
IL NUOVO REDDITOMETRO
Ulteriori accorgimenti
1) Nei pubblici registri (esempio passaporto FEI) deve risultare il proprietario effettivo del
cavallo, pertanto, in caso di cessione verificare se sia stato effettuata la variazione
2) Nel caso un proprietario affidi a terzi il cavallo, l’accordo deve essere effettuato in forma
scritta e spedito con le stesse modalità sopra descritte per il mantenimento a carico del
Circolo
3) La cessione o l’acquisto di un cavallo deve essere effettuata possibilmente in forma scritta,
comunque, essenziale è che il pagamento venga effettuato per bonifico, in modo tale che
il corrispettivo pagato risulti in una transazione tracciata dal sistema bancario
4) Per quanto possibile, utilizzare per tutte le transazioni, pagamenti a mezzo bonifico o
assegno bancario non trasferibile, è determinante per dimostrare gli effettivi costi
sostenuti
IL NUOVO REDDITOMETRO
Il Tribunale Civile di Napoli, sezione di Pozzuali, con l’ordinanza del 21.02.2013, ha
disposto la cancellazione dei dati utilizzati dall’amministrazione finanziaria relativamente
all’accertamento della posizione fiscale di un contribuente. La pronuncia, nonostante si tratti
“solamente” (considerando la possibilità di appello sia in riferimento al provvedimento
cautelare sia in riferimento alla definizione del giudizio) di un provvedimento cautelare, apre
uno scenario importante relativamente all’applicazione del redditometro: secondo il
Giudice di merito, infatti, l’utilizzo dei dati da parte del fisco sarebbe illegittimo in
quanto lede il diritto del contribuente e della sua famiglia alla riservatezza.
Il giudice, in particolare, ha disposto la cessazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
della raccolta dei dati nei confronti del contribuente, la dichiarazione di quelli in
possesso e la loro cancellazione.
La pronuncia del Giudice mette in risalto come non siano del tutto eliminate le
problematiche in materia di riservatezza in riferimento all’utilizzo del redditometro. Con
la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le prospettive aperte dalla pronuncia
del Giudice e la disciplina del redditometro.
Attendiamo ulteriori sviluppi???
FISE – COMITATO REGIONALE
SARDEGNA
I compensi degli sportivi dilettati
Disciplina tributaria dei compensi
agli sportivi dilettanti
Prestazione di lavoro autonomo
1) Esercizio di arti e
professioni
2) Collaborazioni a progetto
3) Collaborazioni occasionali
4) Esercizio di attività sportive
dilettantistiche
collaboratore che
opera nei Circoli
non riconosciuti
dalla FISE
Collaboratore che
opera nei Circoli
riconosciuti dalla
FISE
Compensi erogati agli sportivi dilettanti
Art. 67 lett. m) T.U.I.R
TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO CHE RIGUARDA
ESCLUSIVAMENTE I CIRCOLI AFFILIATI ALLA FISE O
AD ALTRI ENTI RICONOSCIUTI DAL CONI
Art. 67 primo comma lett. m) Tuir
Sono redditi diversi:
“Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e
i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, …
dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque
denominato,
che
persegua
dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto”.
finalità
sportive
Art 35 Decreto Milleproroghe
"Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche', contenute nell’articolo 67, comma 1,
lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”
Individuazione delle somme erogate
Rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati
per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica
Compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale
Sono esclusi i rimborsi di spese documentate (quindi in forma
analitica, a pié di lista o i rimborsi chilometrici) relative al vitto,
all’alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute in occasione di
prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (esclusi da reddito
ai sensi dell’art.69 co.2 nuovo Tuir ex 83).
Soggetti percettori (Persone fisiche)
• Soggetti che svolgono esercizio • Titolari di rapporti di collab. coordinata
e continuativa non professionale per
diretto di attività sportiva
prestazioni di carattere amministrativodilettantistica
gestionale a favore di società e
 Cavalieri
associazioni sportive dilettantistiche
 Proprietari cavalli
 Tecnici
 Dirigenti accompagnatori
 Giudici di gara
 Commissari
 Addetti alla gestione sportiva
 Segretario
• Il comma 6 del l’art 35 ”decreto
milleproroghe allarga anche alle
Federazioni Sportive Nazionali la
possibilità di applicare quanto previsto
dall’art. 67, comma 1, lett m)
Chiarimenti su “esercizio diretto”
(Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 26.03.2001)
•
Ciascuna somma deve essere erogata nell’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche. (cfr. risoluzione Agenzia Entrate n.34/E del
26.03.2001 sui chiarimenti su "esercizio diretto" delimitando la disciplina a coloro
che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive con
carattere dilettantistico e a coloro che "operano sui campi di gioco" (es. atleti
dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che
devono giudicarne l’operato, ecc..).
•
Anche le somme o le indennità in favore dei dirigenti che presenziano
all’evento (elemento indispensabile alla sua concreta realizzazione), trovano una
legittimità di corresponsione quali attività amministrativo-gestionale non
professionali, purché si eviti il concretizzarsi di fattispecie di distribuzione
indiretta di utili.
Chiarimenti sulle prestazioni amministrativo-gestionali
(Circolare Ag.Entrate n.21/E del 22/4/2003 )
Svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
1.
•
Assenza del vincolo di subordinazione
•
Continuità nel tempo
•
Inserimento nell’organizzazione economica del committente
•
Coordinamento con il committente
Di natura non professionale
•
2.
La prestazione non rientra nell’oggetto dell’arte o professione del
percettore
Rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche
Attività escluse dal regime agevolato
Il trattamento di favore riservato ai compensi erogati nell’ambito dell’attività
dello sportiva dilettantistica non può in ogni caso riguardare le prestazioni:
 DI LAVORO DIPENDENTE
 DI LAVORO AUTONOMO O D’IMPRESA
 DI SPORTIVI DILETTANTI IN UNA MANIFESTAZIONE DI PROFESSIONISTI
 DI
SPORTIVI
PROFESSIONISTI
DILETTANTISTICA
IN
UNA
MANIFESTAZIONE
 A
CARATTERE
AMMINISTRATIVO
GESTIONALE
DI
NATURA
OCCASIONALE, ANCORCHE’ EROGATE DA SOCIETA’ O ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Trattamento fiscale delle somme percepite
(anno solare principio di cassa)
Fino ad € 7.500,00
Oltre ad € 7.500,00
fino ad € 28.158,27
Non concorrono a formare il reddito del percettore
 Assoggettati a ritenuta a titolo di imposta (definitiva)
nella misura del 23%, maggiorata dell’addizionale regionale
 Non concorrono a formare il reddito del percettore, ma
rilevano ai fini della determinazione dello scaglione
(ulteriori €20.658,28)
Somme che eccedono
€ 28.158,27
 Assoggettati a ritenuta a titolo di acconto nella misura del
23% e dell’addizionale regionale
 Concorrono alla formazione del reddito del percettore
Adempimenti del collaboratore
1. rilasciare una dichiarazione con cui attestano di non possedere altri
redditi della stessa natura entro i predetti limiti e di impegnarsi a
comunicare l’eventuale superamento in corso d’anno
In questo modo il soggetto che eroga il nuovo compenso potrà
eventualmente applicare l’eventuale ritenuta.
2. Inserire nella dichiarazione dei redditi solo i compensi che eccedono
i limite di € 7.500,00;
Dichiara
 Di non avere, per l’anno solare _______, alla data odierna maturato reddito per prestazioni
sportive dilettantistiche da altri soggetti e che ritengo di non maturarne per tutto il corso dell'anno
solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi impegno a darne tempestiva
comunicazione all'ufficio amministrativo della citata società
 Di avere, per l’anno solare _______, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni
sportive dilettantistiche non superiori a € 7.500,00 e, quindi, di avere diritto a ricevere ulteriori
somme in esenzione per € ____________(euro___________________________)
 Di avere, per l’anno solare _______, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni
sportive dilettantistiche superiori a € 7.500,00.
Alla luce di tutto quanto sopra dichiaro di ricevere la somma di €_______________(euro
_________________) mezzo contanti/bonifico bancario/altro per compensi/premi/rimborsi
forfetari/indennità di trasferta relativi al periodo dal _______________ al _________________
In fede
Data ____________
Firma _____________________
Adempimenti dell’ente sportivo
 Ricevono la dichiarazione dal collaboratore per operare o meno la ritenuta
sulla quota che eccede la somma di € 7.500,00
 Versano la ritenuta eventualmente operata entro il giorno 16 del mese
successivo
 Entro il 28.02 dell’anno successivo rilasciano al percettore una
certificazione (in forma libera) che riepiloga tutte lo somme erogate, anche
quelle non soggette a ritenuta ( fino a € 7.500,00)
 Compilano la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), indicando
per ciascun percettore l’ammontare delle somme erogate con l’indicazione
di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate
•
Ai fini dell’Irap l’art.90 comma 10 della Legge n.289/2002, con decorrenza
01/01/2003, considera non più imponibili a fini di tassazione le indennità e i
rimborsi di cui all’art.67 comma 1 lett. m) nuovo Tuir (ex art.81).
Compensi da erogare a dipendenti pubblici
Comma 23 dell’art.90 L. n. 289/2002
•
I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall’orario di lavoro, la propria
attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a
“titolo gratuito” e “fatti salvi gli obblighi di servizio”, previa comunicazione
all’amministrazione di appartenenza.
•
Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da
riconoscersi e le relative modalità di erogazione. A questi infatti possono
essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal
territorio comunale) ed i rimborsi forfetari di cui all’art.67, comma 1 lett.
m) (ex art.81).
Compensi da erogare a dipendenti pubblici
Comma 23 dell’art.90 L. n. 289/2002
•
Ciò deve in ogni caso limitarsi comunque al solo ambito sportivo
dilettantistico ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per
attività prestata al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quindi non
sportive). La possibilità di erogare eventuali rimborsi forfetari di spesa
anche all’interno del comune dove viene svolta l’attività deve tenere conto di
specifici criteri tali da non configurare veri e propri compensi, da
valutarsi in relazione alle diverse fattispecie che si prospettano di volta in
volta.
FISE – COMITATO REGIONALE
SARDEGNA
I RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE
E PROFESSIONALI AUTONOMI
Rapporti di lavoro dipendente
Nel caso in cui le prestazioni vengano richieste da soggetti diversi dalle
Associazioni Sportive Dilettantistiche, ovvero vi sia palese subordinazione,
viene meno la possibilità di applicare la normativa agevolativa di cui
all’art.67 lett. m).
In particolare poniamo l’attenzione su due figure che operano all’interno dei
Circoli o in occasione di Concorsi Equestri, ossia, gli addetti alla Segreteria
e addetti all’impianto ed ai cavalli
La prima ipotesi riguardante l’inquadramento di dette figure, considerate le
modifiche apportate dalla “Riforma Fornero”, riguarda l’instaurazione di un
rapporto di lavoro dipendente
Rapporti di lavoro dipendente
Il rapporto di lavoro dipendente può essere instaurato full time o part – time, a
tempo determinato o indeterminato. I CCNL normalmente applicati per
l’attività equestre, ovvero di gestione dei circoli sono quelli di “Federculture
o quello degli “Impianti Sportivi”
I circoli che assumono personale dipendente, devono aprire una posizione
all’Enpals (è previsto l’assorbimento di questo ente da parte dell’Inps),
all’Inps e all’INAIL. Per la gestione del personale ci si deve affidare ad un
professionista, commercialista o consulente del lavoro
Lo stesso professionista scelta per la tenuta della contabilità del personale,
potrà dare la necessaria consulenza, relativamente al tipo di rapporto da
instaurare, considerato che proprio nella “Riforma Fornero” ci sono dei
vincoli, in particolare, per i rapporti a tempo determinato
Rapporti di lavoro dipendente – I buoni Lavoro
Oltre alle tipologie di rapporto di lavoro sopra descritte, vi è la possibilità, ti
utilizzare, per esigenze temporanee e brevi, i cosidetti “buoni lavoro”
Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono
superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei
committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 6.660 euro lorde.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo
restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per
ciascun committente. Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lorde.
Ambiti di attività e tipologie di prestatori: Le più diverse attività possono essere svolte
da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato,
full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del
reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione
riguarda il settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso per:
Per ulteriori e dettagliate informazioni si consiglia di consultare il sito Inps
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iIDLink=12&bi=12&link=Utilizzare+i+buoni+lavoro
Rapporti di lavoro dipendente
L’utilizzo di personale dipendente, normalmente, si rende necessario:
1. Per gli addetti alle segreterie e assistenza impianti e cavalli di Soggetti che
non sono Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, che vengono
utilizzati in modo continuativo e in cui c’è subordinazione;
2. Per le stesse figure di cui al punto precedente, che operano all’interno e per
una Associazione/Società Sportiva, in modo continuativo e subordinato;
3. In generale per coloro che svolgono, senza essere imprenditori o
professionisti, attività non operative con mezzi messi a disposizione dal
committente e comunque, l’attività svolta rappresenta la loro attività
abituale, con esclusione dei tecnici e dirigenti sportivi.
Rapporti di lavoro autonomo
Nell’ambito dello sport equestre, operano anche figure professionali, che
normalmente sono titolari di partita iva, tipo i veterinari e i medici. In questi
casi si tratta di incarichi conferiti a professionisti.
Inoltre, è possibile utilizzare, per casi particolari, le collaborazioni
occasionali, che ricordiamo hanno due limitazioni, ossia che il collaboratore
non può aver effettuato tale prestazioni per più di 30 gg nell’anno solare e
percepito compensi superiori ad € 5.000,00 sempre annui. Tale limite è
soggettivo, ossia della persona che percepisce il compenso, pertanto,
all’atto dell’erogazione del compenso, il percipiente deve dichiarare di non
aver superato i suddetti limiti.
Per tutte le forme di lavoro autonomo, in cui non esiste una copertura
assicurativa sugli infortuni, è importante premunirsi con una adeguata
polizza assicurativa, a copertura di eventuali infortuni.
FISE – COMITATO REGIONALE
SARDEGNA
Grazie a tutti della presenza e
dell’attenzione prestata
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Associazione Sportiva Dilettantistica