Diritti dei bambini in Italia…cenni storici
Dopo la seconda guerra mondiale sino
al 1967 in Italia gli istituti minorili
erano colmi. Nel 1962 si contano
300.000 minori in istituti, i motivi
erano molteplici: minori orfani, minori
con problemi psicologici,
diversamente abili, indigenza della
famiglia di origine, genitori in carcere
etc.
L’istituto era allora l’intervento
assistenziale largamente prevalente:
non vi era alcuna informazione in
merito alle terribili conseguenze,
spesso irreparabili, della carenza di
cure familiari sullo sviluppo dei
bambini, nonostante che gli studi di
Spitz e Bowlby ne avessero già
denunciato la drammaticità.
Negli anni 60…
Non vi erano interventi di aiuto alle famiglie di
origine e non esisteva alcuna iniziativa in merito
all’affidamento familiare.
Vi era una grande confusione rispetto alle istituzioni che avessero il
compito di tutelare i minori in difficoltà.
vi erano gravissime disfunzioni dei Tribunali e delle Procure per i
minorenni e degli Uffici dei giudici tutelari.
La legge sull’adozione, esistente allora, aveva l’esclusiva
finalità di assicurare discendenti alle persone singole e ai
coniugi senza figli.
non era previsto alcun accertamento sulle capacità educative degli
adottanti.
La legge non prevedeva alcun diritto all’adozione
da parte dei bambini che si trovavano in situazione
di privazione totale di cure.
erano ancora vigenti le norme del regio decreto 15 aprile 1926 n. 718.
Questa disposizione creava una odiosa distinzione fra i bambini
legittimi e quelli nati fuori dal matrimonio – allora chiamati illegittimi
I figli cosiddetti “legittimi” potevano essere ricoverati in istituto solo
qualora non ci fossero famiglie affidatarie disponibili mentre per i figli
cosiddetti “illegittimi” l’affidamento familiare poteva essere disposto
solo a condizione che non ci fosse posto in istituto.
Il 12 dicembre 1962 nasce ANFAA
Associazione nazionale famiglie affidatarie adottive
ANFAA afferma con determinazione il diritto a crescere
in una famiglia di tutti i minori rimasti privi
temporaneamente o definitivamente dell’indispensabile
assistenza materiale e morale da parte dei genitori
biologici promuovendo, in primo luogo, gli
interventi diretti ad assicurare alle famiglie
d’origine i necessari servizi sociali e
assistenziali e, in secondo luogo, garantendo
loro una famiglia adottiva o affidataria,
secondo le diverse situazioni.
Uno degli importanti obiettivi sul quale si è
impegnata l’Associazione:
la chiusura degli istituti di assistenza
per l’infanzia, avvenuta in Italia solo
nel dicembre 2006 con l’attuazione
della Legge 149/2001, modifica della Legge
189/1983.
La Legge 431/1967
La Legge sull’adozione speciale ha segnato una
vera rivoluzione copernicana.
Per la prima volta il legislatore poneva al centro
dell’attenzione i diritti del bambino e non più
quelli dell’adulto senza prole. Con l’adozione
speciale il bambino acquisiva lo stato di figlio
legittimo.
Veniva sancito il diritto del bambino in
situazione di privazione di cure
materiali e morali ad avere una
famiglia adottiva.
L’adozione speciale riguardava però solo i
bambini fino agli otto anni di età e non
veniva abolita l’adozione ordinaria.
Legge 184/1983 norma due istituti:
L’ADOZIONE E L’AFFIDO
Art. 1.
•
Il minore ha diritto di crescere ed essere
educato nell'ambito della propria famiglia.
•
Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore
esercente la potestà genitoriale non possono essere
di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti
interventi di sostegno e di aiuto.
•
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto
della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire
l'abbandono e di consentire al minore di essere educato
nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì
iniziative di formazione dell'opinione pubblica
sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle
comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione
ed aggiornamento professionale degli operatori sociali
nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e
le persone che intendono avere in affidamento o in adozione
minori. ..
•
Quando la famiglia non è in grado di provvedere
alla crescita e all'educazione del minore, si
applicano gli istituti di cui alla presente legge.
•
Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere
educato nell'ambito di una famiglia è assicurato
senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua,
di religione e nel rispetto della identità culturale del
minore e comunque non in contrasto con i principi
fondamentali dell'ordinamento.
La Convenzione internazionale sui
Diritti dell’infanzia
Nel 1989 l’Assemblea Generale dell’ONU adotta la
Convenzione internazionale sui Diritti
dell’infanzia (Convention on the Rights of the Child),
che oltre ad essere un punto di arrivo è un punto di
riferimento per numerose iniziative legislative e operative
interne agli stati e sovra-nazionali a beneficio dell’infanzia.
Caratteristiche della Convenzione
E' il primo documento internazionale che si occupa unitamente di
diritti civili e politici, economici sociali e culturali.
E' il primo documento che dà una precisa definizione di bambino
cioè chi non ha ancora compiuto 18 anni.
E' l'unico documento internazionale ratificato da tutti gli stati ad
eccezione di due: gli Stati Uniti (che lo hanno solo firmato) e la Somalia.
Nella sua stesura si legge una forte sottolineatura per i bisogni
materiali dei bambini, si dà importanza alla cooperazione
internazionale a sostegno delle politiche per l'infanzia nei paesi
poveri.
Legge 184/1983 e successiva modifica
Legge 149/2001 norma due
istituti:L’ADOZIONE E L’AFFIDO
Aspetti salienti
Il minore ha diritto di vivere nella famiglia di
origine e devono essere attuati tutti i
servizi di sostegno possibili volti al
superamento delle difficoltà.
Il diritto del minore ad avere una famiglia: Il
minore temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, nonostante gli
interventi di sostegno e aiuto disposti alla
famiglia di origine è affidato ad una
famiglia, preferibilmente con figli minori, o
ad una persona singola, in grado di
assicurargli il mantenimento, l'educazione,
l'istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha bisogno.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali devono
promuovere iniziative di informazione
pubblica sull’affido e organizzare corsi di
preparazione per le persone che
desiderano diventare affidatari.
Legge 184/1983 e successiva modifica
Legge 149/2001 norma due
istituti:L’ADOZIONE E L’AFFIDO
Aspetti salienti
Il servizio sociale deve costruire il progetto di
affido, mettere in atto modalità di assistenza e
produrre relazioni sull’andamento del progetto
al giudice tutelare o al Tribunale per i minori
ogni 6 mesi.
Nel provvedimento di affido deve essere
indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento che deve essere rapportabile al
complesso di interventi volti al recupero della
famiglia d'origine. Tale
periodo non può superare
la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal
tribunale per i minorenni, qualora la sospensione
dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
Il ricovero in istituto deve essere superato
entro il 31 dicembre 2006 mediante
affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia
possibile, mediante inserimento in comunità di
tipo familiare caratterizzate da organizzazione
e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di
una famiglia.
ADOZIONE E AFFIDO
• L’ADOZIONE è una
risposta DEFINITIVA ai
bisogni di un bambino
rimasto privo delle cure
necessarie alla sia crescita.
• Può essere disposta dal
Giudice Minorile quando la
situazione di grave disagio
familiare sia stata valutata
NON TEMPORANEA E
NON MODIFICABILE
con sostegni ed aiuti.
• Con l’adozione il bambino
diventa a tutti gli effetti
FIGLIO
DELL’ADOTTANTE,
rompendo definitivamente
ogni legame con la
famiglia di origine.
• L’AFFIDO è invece una
risposta TEMPORANEA ai
bisogni di un bambino la
cui famiglia, mentre vive
un periodo di particolare
difficoltà o crisi, non è in
grado di offrire adeguate
cure,
• Mentre la sua famiglia
viene aiutata perché possa
superare le sue più gravi
difficoltà, il bambino viene
affidato temporaneamente
alle cure di un’altra
famiglia.
• Nell’affido la relazione del
bambino con la famiglia di
origine viene mantenuta e
tutelata,
• L’esperienza si concluse
con il rientro del minore
nella sua famiglia, quando
ne sussistono le condizioni.
Cos’è l’affido?
E’ una risposta
concreta
che risponde al
diritto di ogni
bambino di vivere
in una famiglia
con tutti i benefici
insostituibili che
questo comporta.
E’ un intervento
temporaneo di
accoglienza e di
sostegno
rivolto a un minore
ma è anche un aiuto
alla sua famiglia che
non può occuparsi
di lui.
L’affido è una possibilità aperta a tutti
Possono diventare affidatari single,coppie
coniugate o conviventi, con o senza figli.
E’ un’esperienza umana e affettiva che arricchisce
tutti coloro che ne sono coinvolti.
L’affido può essere a tempo pieno, per alcune ore
della giornata, per il fine settimana o un periodo di
vacanza.
Chi sono i minori affidati?
I minori affidati, italiani o stranieri
possono essere bambini, ragazzi o
adolescenti.
Non sono minori abbandonati dai loro
genitori ma tutti vivono un disagio,
piccolo o grande, legato a difficoltà
vissute dalla famiglia.
Alcuni hanno bisogno di essere
temporaneamente separati dalla
famiglia di origine, messi “ al sicuro”
da una situazione di grave crisi;
Altri hanno bisogno soltanto di un
piccolo aiuto quotidiano, per trovare
sicurezza e continuità di attenzione
nei momenti di assenza dei genitori.
Oggi l’’affidatario non è solo
L’esperienza dell’affido, certamente sempre
arricchente, può essere in certe fasi
faticosa e difficile per gli affidatari, che
quindi hanno la necessità di essere
accompagnati e sostenuti nel loro
impegno.
Il Servizio Distrettuale Affidi e gli operatori dei
Servizi Sociali offrono un sostegno in tutte
le fasi dell’esperienza del progetto di affido
che viene costruito e condiviso . Offre:

Incontri individualizzati per conoscere
meglio l’affido

Corsi collettivi di approfondimento

Incontri individualizzati di sostegno agli
affidatari

Gruppo di sostegno dei genitori affidatari
guidati dall’operatore.
Sul territorio sono poi presenti diverse
Associazioni dove la famiglia affidataria
può vivere momenti di scambio informale,
di condivisione e confronto delle
esperienze vissute, mettendo anche la
propria esperienza al servizio della
collettività.
In che cosa si impegna la
famiglia affidataria?
•A provvedere alla sua
educazione ed istruzione
•A curare e mantenere i rapporti del
minore con la famiglia di origine
•Ad accogliere bambino a casa sua e
nella sua vita, rispondendo ai suoi
bisogni
•A favorire il reinserimento del
minore nella sua famiglia di origine
Come puoi approfondire il tuo
interesse per l’affido?
Puoi rivolgerti al Servizio Distrettuale Affidi
presso Ufficio di Coordinamento del Piano di
Zona
in via Italia Libera 18/A Como
031.25.26.46
L’affido è un’esperienza che arricchisce
Accogliere per un periodo un bambino
significa…
Accogliere un bambino in difficoltà,
rispettando la sua famiglia d’origine e la
sua storia.
Accompagnare il bambino nel percorso di
crescita, ponendosi idealmente a fianco dei
genitori naturali.
Vivere un’esperienza che si allarga alla
vita di coppia, ai figli ed alla famiglia
intera, e che dà un nuovo senso alla vita.
 Fare esperienza di un impegno concreto
che può cambiare positivamente la vita di
un bambino, della sua famiglia e della
famiglia affidataria.
L’accoglienza e l’affido…
una cultura in continuo sviluppo
fra il diritto del bambino e il
dovere dell’adulto.
Il suo nome è oggi
"Noi siamo colpevoli di molti errori e di
molte colpe
ma il nostro peggior crimine é
abbandonare i bambini,
trascurando la fontana della vita,
molte delle cose di cui noi abbiamo
bisogno possono aspettare;
i bambini non possono.
Proprio ora é il tempo in cui le sue
ossa si stanno formando,
il suo sangue si sta facendo e i suoi
sensi si stanno sviluppando.
A lui, noi non possiamo rispondere
"domani",
il suo nome é "oggi"
Gabriela Mistral
poetessa cilena, Nobel per la pace
MINORI IN AFFIDO IN
PROVINCIA DI COMO
( dati anno 2007- Gruppo Coordinamento Prov.Affidi)
Minori
• 0-4 anni
• 5-9 anni
• 10-14 anni
• 15-18 anni
• 18-21 anni
N.
13
40
50
38
7
50
45
40
35
30
25
20
15
Totale
148
10
5
0
numero
0-4
anni
5-9
anni
10-14
anni
15-18
anni
18-21
anni
TIPOLOGIA DI
AFFIDO
( dati anno 2007- Gruppo Coordinamento Prov.Affidi)
Tipologia di affido
26%
AFFIDO ETERO
FAMILIARE
74%
AFFIDO
INTRAFAMILIARE
MINORI IN COMUNITA’ IN
PROVINCIA DI COMO
( dati anno 2007-Gruppo Coordinamento .Prov. Affidi.)
60
Minori
• 0-4 anni
• 5-9 anni
• 10-14 anni
• 15-18 anni
• 18-21 anni
Totale
N.
34
34
43
58
6
175
50
40
30
20
10
0
numero
0-4
anni
5-9
anni
10-14
anni
15-18
anni
18-21
anni
TIPOLOGIA DI
COMUNITA’
( dati anno 2007-Gruppo Coordinamento .Prov. Affidi.)
TIPOLOGIA DI COMUNITA'
21%
COMUNITA' PER SOLI
MINORI
COMUNITA' MAMMA
BAMBINO
79%
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l`adozione e l`affido