Tutela della Salute Mentale:
Il superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari alla luce
della nuova legge n. 57/2013
Filippo Basso - Ministero della Salute
9 LUGLIO 2013
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L’articolo 3-ter del D.L. n.
211/2011 – L. n. 9/2012:
disposizioni per il definitivo
superamento degli Ospedali
psichiatrici giudiziari - fissa il
termine per il completamento
del processo di superamento
degli
Ospedali
Psichiatrici
Giudiziari
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Articolo 3-ter:
Comma 2 e 4: realizzazione di
strutture
destinate
ad
accogliere le persone cui sono
applicate
le
misure
di
sicurezza del ricovero in
Ospedale
Psichiatrico
Giudiziario e dell’assegnazione
a casa di cura e custodia.
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Articolo 3-ter:
Comma 6:assegna le risorse alle
regioni e provincie autonome, con
la
procedura
del
programma
straordinario di investimenti di cui
all’art. 20 L. n. 67/1988 per la
realizzazione
delle
strutture
destinate ad accogliere i soggetti
ricoverati in Ospedali Psichiatrici
Giudiziari o case di cura e custodia
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D.I. 1° ottobre 2012: definizione
di ulteriori requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi,
anche con riguardo ai profili di
sicurezza relativi alle strutture
destinate ad accogliere le persone
cui sono applicate le misure di
sicurezza del ricovero in Ospedale
psichiatrico
giudiziario
e
dell’assegnazione a casa di cura e
custodia
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D.I. 28 dicembre 2012: riparto
del
finanziamento
previsto
dall’articolo 3-ter, comma 6, della
L. n. 9/2012.
Art. 1, comma 2: Le risorse sono
assegnate
alle
Regioni
con
successivo decreto del Ministro
della salute di approvazione di uno
specifico programma di utilizzo,
proposto da ogni singola Regione.
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Art. 3, comma 1: Le regioni
possono
stipulare
specifici
accordi interregionali per la
realizzazione
di
strutture
comuni in cui ospitare i soggetti
provenienti dalle Regioni stesse.
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Art. 3 comma 3: All'erogazione
delle risorse si provvede per stati
di avanzamento dei lavori. Per le
Provincie autonome di Trento e di
Bolzano si applicano le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 109, della
L. n. 191/2009.
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D.L. n. 24/2013 – L. n. 57/2013:
Disposizioni urgenti in
materia
sanitaria.
Art. 1 comma 1 lett. c): Il
programma, oltre agli interventi
strutturali, prevede attività volte
progressivamente a incrementare la
realizzazione
dei
percorsi
terapeutico riabilitativi, prevedendo
la dimissione di tutte le persone
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internate per le quali l’autorità
giudiziaria abbia già escluso o
escluda
la
sussistenza
della
pericolosità sociale, con l’obbligo
per le aziende sanitarie locali di
presa in carico all’interno di progetti
terapeutico-riabilitativi
individuali
che assicurino il diritto alle cure e al
reinserimento sociale, nonché a
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favorire l’esecuzione di misure
di sicurezza alternative al ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario
o all’assegnazione a casa di cura e
custodia.
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D.L. n. 24/2013 – L. n. 57/2013:
Art. 1 c. 1 lett. e): Nel caso di
mancata
presentazione
del
programma entro il termine del
15/05/2013, ovvero di mancato
rispetto
del
termine
di
completamento
del
predetto
programma,
il
Governo,
in
attuazione
dell’art.
120
della
Costituzione e
nel
rispetto
dell’art. 8 della L. n. 131/2003,
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provvede in via sostitutiva.
Il Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza Stato - Regioni nomina
commissario la stessa persona per
tutte le regioni per le quali si
rendono
necessari
gli
interventi
sostitutivi.
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Alla data del 15 maggio 2013 sono
pervenuti i programmi di tutte le
Regioni ad esclusione della Regione
Veneto. (Vedi Tab. 1).
In attuazione del D.L. n. 24/2013
– L. n. 57/2013 – art. 1, comma
1, lett. e) per la Regione Veneto
è stata attivata la procedura di
commissariamento.
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Tab. 1
Imp o r t o r i p a r t i t o
Imp o r t o
Imp o r t o
r i c hi e s to
r e s i duo
Me ur o
11, 9
Me ur o
11, 7
Me ur o
0, 2
V . D 'A o s t a
0, 3
0, 3
Lo mb a r d i a
32
32
Re gi oni
dal
DI 28/ 12/ 2012
P i e mo n t e
P . A. B ol z ano
P . A. T r e nto
Ve ne to
2, 4
N.
pos ti l e tto
Parere
70 *
240 *
Le r is or s e non ve ngono a s s e gna te in a pplic a z ione de lle dis pos iz ioni di c ui
a ll’a r tic olo 2, c omma 109, de lla le gge 23 dic e mbr e 2009, n. 191.
11, 6
F. V e n e z i a Gi u l i a
2, 5
2, 5
/
20
Li g u r i a
5, 7
3, 9
1, 8
20
28/ 06/ 2013
E . R o ma g n a
10
7
3
40
06/ 06/ 2013
T os c ana
9
U mb r i a
2
11
/
72 *
Mar c he
3, 2
3, 2
/
20
12/ 06/ 2013
16, 9
16, 9
/
95 *
20/ 06/ 2013
4, 6
/
20
25/ 06/ 2013
20/ 06/ 2013
La z i o
Abr uz z o
3, 7
Molis e
0, 9
C a mp a n i a
18, 4
18, 4
/
160 *
P ugl i a
11, 3
11, 3
/
58 *
Bas ilic ata
1, 2
1, 2
/
Cal abr i a
6, 6
6, 6
/
60 *
18, 8
18, 8
/
80 *
5, 4
5, 4
/
40
Si c i l i a
Sar de gna
Totale
173,8
20/ 06/ 2013
154,8
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A
seguito
della
valutazione
dei
programmi, il Ministero ha espresso
parere
favorevole
sui
programmi
presentati dalle Regioni Friuli V.G,
Liguria,
Emilia
Romagna,
Umbria,
Marche,
Lazio,
ToscanaAbruzzo-
Molise, Campania,Calabria, Sardegna.
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Si
è
proceduto
Ministero
a
richiedere
dell’economia
e
al
delle
finanze il concerto tecnico finanziario
propedeutico all’adozione del Decreto
del
Ministro
della
salute
di
assegnazione delle risorse.
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Per
le
Regioni
Piemonte,
Lombardia-Valle d’Aosta, Friuli
Venezia Giulia, Toscana-Umbria,
Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia si è in attesa di ricevere
riscontro ai chiarimenti richiesti al
fine
di
poter
pervenire
all’approvazione
dei
programmi
trasmessi.
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Le
interlocuzioni
con
i
funzionari delle Regioni sopra
citate sono continue e tutte
finalizzate ad accelerare i
tempi e ad acquisire tutti gli
elementi
mancanti
alla
documentazione
già
trasmessa.
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Relatore Filippo Basso Ministero della Salute