ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Ufficio stampa Rassegna Stampa 22 luglio 2014 Responsabile: Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – email: [email protected]) 1 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA SOMMARIO Pag. 3 CORTI D’APPELLO: Arretrato, selezione per 400 ausiliari (Il Sole 24 Ore) Pag. 4 RIFORMA GIUSTIZIA: L’allarme del governo sulla riforma: “Più difficile dopo la sentenza Ruby” (La Repubblica) Pag. 6 RIFORMA GIUSTIZIA: Berlusconi pronto a riaprire anche la questione giustizia (Il Messaggero) Pag. 7 L’INTERVENTO/1: Spunti per la riforma della giustizia di Salvatore Scuto – Presidente della Camera Penale di Milano (Il Corriere della Sera) Pag. 8 L’INTERVENTO/2: Uno tsunami sulle libere professioni di Walter Passerini (La Stampa) Pag. 9 AVVOCATI: Avvocati contro avvocati, guerra all’Ordine (Il Tempo) Pag.10 RIFORMA P.A.: Riforma PA, subito in pensione primari e professori universitari con più anzianità (Il Messaggero) Pag.11 TRIBUNALI: Sassari, la cittadella giudiziaria è più vicina (La Nuova Sardegna) Pag.12 PROFESSIONI: Basta lavorare gratis per il fisco (Italia Oggi) Pag.14 PROFESSIONI: Studi soffocati dalle scadenze (Italia Oggi) Pag.16 PREVIDENZA: A Cassa ragionieri la comunicazione del volume d'affari (Italia Oggi) Pag.17 UNIVERSITA’: Perché le ragazze non scelgono le materia tecnico-scientifiche (Il Corriere della Sera) Pag.18 RISARCIMENTI: Riviste le tabelle sul danno biologico (Il Sole 24 Ore) Pag.19 PRIVACY: Si potrà scegliere con un «clic» se offrire i dati personali a Google (Il Corriere della Sera) Pag.20 PRIVACY: Il Garante blocca Google: “Informazioni personali solo con l’ok degli utenti” (La Repubblica) Pag.21 PRIVACY: Google, sì dell'utente per usarne i dati a fini commerciali (Italia Oggi) Pag.23 FISCO: L'Iva omessa non sarà più reato (Il Sole 24 Ore) Pag.24 FISCO: Abuso e sanzioni, regole «connesse» (Il Sole 24 Ore) Pag.25 FISCO: Dati condivisi fra tutti i paesi (Italia Oggi) Pag.26 FECONDAZIONE ETEROLOGA: Il Ministero: regole per i donatori e sull’età delle donne (Il Corriere della Sera) Pag.27 STAMINA: Stamina, è sempre più caos. Oggi nuove infusioni a Brescia (La Stampa) Pag.28 CONDOMINIO: Supercondomini, così l'assemblea (Il Sole 24 Ore) Pag.30 CONDOMINIO: Caldaia: distacco con limiti stretti (Il Sole 24 Ore) Pag.32 CONDOMINIO: Non sempre vietato il doppio incarico (Il Sole 24 Ore) Pag.33 CASSAZIONE: Per l'induzione il nodo dell'«indebito vantaggio» (Il Sole 24 Ore) Pag.34 CASSAZIONE: La Consulta sulla droga non fa uscire dal carcere (Il Sole 24 Ore) Pag.35 CASSAZIONE: Dissesto non sempre effetto di bancarotta (Il Sole 24 Ore) 2 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Corti d'appello Arretrato, selezione per 400 ausiliari Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha firmato ieri il decreto per la selezione di 400 giudici ausiliari presso le Corti di appello, «un significativo aumento di organico per rafforzare l'efficienza delle Corti anche nello smaltimento dell'arretrato». Lo rende noto il ministero, specificando che possono partecipare alla selezione i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni, ma anche i magistrati onorari che non esercitino più, ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni; i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni; i ricercatori universitari in materie giuridiche; gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni; i notai, anche se a riposo da non più di tre anni. Il provvedimento permette di sbloccare l'impasse di uno degli strumenti messi in campo dal Governo Letta per dedicare allo smaltimento dell'arretrato una pattuglia di giudici da retribuire in proporzione alla produttività. I posti nel bando riguardano 26 Corti d'Appello: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia. La domanda di partecipazione, disponibile dal giorno della pubblicazione del provvedimento in «Gazzetta Ufficiale», potrà essere compilata ed inviata in via telematica direttamente dal sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it). 3 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA 4 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA 5 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA 6 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA 7 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA 8 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL TEMPO Avvocati contro avvocati, guerra all’Ordine Assunzioni d’oro. Il presidente dei legali romani Vaglio nei guai per abuso d’ufficio Toghe e coltelli, ennesimo atto. Nella diatriba feroce in corso tra il presidente dell’ordine degli avvocati di Roma, Mauro Vaglio, e il Consiglio Nazionale Forense, guidato da Guido Alpa, si sono aggiunti negli ultimi giorni capitoli freschi. Tutto era partito, nel 2012, dall’esposto al Cnf di 4 consiglieri di minoranza dell’ordine di Roma contro Vaglio, accusato di aver assunto per un anno un suo socio e amico nelle vesti di «comunicatore» in via diretta e senza gara pubblica. Il Consiglio Nazionale Forense trasmise l’atto al Ministero della Giustizia e alla procura che, svolti i primi accertamenti, è stata sul punto di chiedere l’archiviazione. Dopo che sul loro tavolo è atterrata - in extremis - una dettagliata relazione di tre ispettori dello stesso Cnf, nei mesi scorsi i pm hanno invece chiuso le indagini ipotizzando il reato di abuso d’ufficio per Vaglio mentre il Consiglio Nazionale Forense chiedeva al Guardasigilli Orlando di sciogliere il consiglio dell’ordine di Roma. Sul fronte giudiziario, adesso, l’ultima novità è la richiesta di giudizio immediato per il reato contestato depositata pochi giorni fa da Vaglio davanti al gup di Roma. L’udienza in cui si dovrà decidere in merito è stata rinviata a novembre. Nel frattempo però il presidente dell’ordine è passato al contrattacco. Lo scorso maggio aveva fatto deliberare dal Consiglio una durissima presa di posizione contro il Cnf, in cui si poneva l’accento sui «forti attriti esistenti» nei suoi confronti «da parte della vecchia dirigenza del Consiglio Nazionale Forense», arrivando a ipotizzare «un vero e proprio attacco su tutti i fronti contro la sua persona». Dopo aver accarezzato le ipotesi di complotto, Vaglio ora ha deciso di poggiare la propria difesa sui fatti. A fine giugno infatti ha depositato un ricorso al Tar del Lazio contro il Cnf, sostenendo che quest’ultimo si sarebbe opposto illegittimamente alla consegna di una serie di documenti e atti richiesti dallo stesso Vaglio. Il presidente del Coa di Roma aveva chiesto l’accesso ai contratti di assunzione e di consulenza e ai verbali di selezione dei dipendenti del Cnf e dei «responsabili della comunicazione e media» presenti nell’organico del massimo organo di rappresentanza degli avvocati. Il 27 maggio scorso la domanda è stata però respinta dal Cnf «in mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale» da parte di Vaglio. Martino Villosio 9 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL MESSAGGERO 10 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA LA NUOVA SARDEGNA Sassari, la cittadella giudiziaria è più vicina La giunta decide la tabella di marcia della ristrutturazione dell’ex carcere di San Sebastiano: consultazione popolare e contatti con il ministero della Giustizia SASSARI. Anche se le parole d’ordine sono “coinvolgimento” e “consultazione” della città, il futuro dell’ex carcere di San Sebastiano sembra segnato. Se tutto andrà come prevedono gli addetti ai lavori e gli amministratori comunali, il vecchio carcere diventerà la nuova sede degli uffici giudiziari. Quella “cittadella giudiziaria” invocata da generazioni di magistrati e di avvocati come cuore pulsante della giustizia al centro della città. Nei giorni scorsi la giunta Sanna ha deciso all’unanimità la tabella di marcia che dovrebbe concludersi con la riconversione del grande edificio di via Roma nel polo degli uffici giudiziari di Sassari. L’esecutivo ha indicato due strade parallele: da una parte l’avvio di un processo di «informazione e coinvolgimento della città sulla proposta di utilizzo dell’ex carcere quale polo degli uffici giudiziari, attraverso momenti di consultazione di tutti gli interlocutori qualificati e in primis dei rappresentanti degli organi giudiziari e degli operatori del mondo della giustizia». Contemporaneamente, il sindaco Nicola Sanna «avvierà immediati contatti – si legge nella delibera – con il ministero della Giustizia per accertare tempi e modi per l’effettiva disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione dell’intervento». La questione dei fondi, ma soprattutto di chi dovrà stanziarli, è determinante. L’opera costerà all’incirca dodici milioni di euro e, come ha puntualizzato nero su bianco nella sua delibera, l’amministrazione comunale «non ha tra le proprie risorse finanziarie gli importi necessari». Per essere più esplicita la giunta ha chiarito «che appare corretto che la ristrutturazione venga conseguita attraverso lo stanziamento di adeguate risorse dal ministero della Giustizia, posto che la principale destinazione dei locali ristrutturati sarà quella di ospitare gli uffici giudiziari, consentendo in prospettiva un risparmio estremamente significativo al ministero, tenuto a rimborsare al Comune la quota prevalente delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari». Si tratta di quasi due milioni di euro che ogni anno vengono spesi per i canoni di affitto delle sedi sparse nella città: l’ufficio dei giudici di pace, la corte d’appello, il tribunale di sorveglianza. La delibera approvata dall’esecutivo è conseguente al protocollo d’intesa firmato, dieci giorni prima delle elezioni comunali, dal commissario straordinario Guido Sechi. Con quell’atto venne dato il via libera al progetto della cittadella giudiziaria nei diciottomila metri quadrati dell’ex carcere dove il Comune di Sassari ha chiesto comunque di destinare un’ala dello stabile a luogo di incontro, di cultura e della memoria. Perché l’amministrazione ritiene che sia necessario «preservare parte dell’ex carcere come testimonianza storica». Ed è a questo scopo che il Comune ha già annunciato che lavorerà in stretta collaborazione con la Soprintendenza dei Beni architettonici che comunque, data la rilevanza storica e architettonica dell’edificio, seguirà tutto il lavoro di ristrutturazione. Non a caso – oltre il commissario straordinario, i rappresentanti dell’apparato giudiziario, del Demanio, dell’amministrazione penitenziaria – il protocollo d’intesa a maggio è stato firmato anche dalla Soprintendenza e dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Lazio-Abruzzo e Sardegna che sta elaborando il progetto. 11 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI I sindacati di categoria chiedono a Gerardo Longobardi un riscatto della professione Basta lavorare gratis per il fisco È l'ora di riconoscere il ruolo del commercialista Un nuovo riconoscimento sociale per la professione di commercialista. E un nuovo ruolo del sindacato per rendere il più efficace possibile l'azione di tutela della stessa. È quello che invocano all'unanimità le diverse sigle sindacali di categoria al nuovo consiglio nazionale che sarà guidato da Gerardo Longobardi non appena la Commissione elettorale (convocata per domani al ministero della giustizia) procederà allo spoglio dei voti inviati al ministero dagli ordini territoriali e ufficializzerà la vittoria (con l'85% delle preferenze) della lista «Vivere insieme la professione». In attesa, dunque, del passaggio formale i vertici dei sindacati hanno già pronte una serie di richieste che hanno anticipato a ItaliaOggi. Del resto, come denunciano trasversalmente le sigle sindacali, in questi due anni di commissariamento privi di una guida che tutelasse gli interessi di una categoria che conta 115 mila iscritti, i singoli professionisti hanno continuato ogni giorno a svolgere un ruolo sempre più incisivo a favore dell'amministrazione finanziaria, un gran lavoro di front-office, in gran parte non riconosciuto e non solo dal punto di vista economico. Ecco perché per le rappresentanze questa è la vera priorità per l'agenda del nuovo Cn: vedere valorizzato il contributo dei commercialisti al funzionamento della macchina pubblica. Pronti, ovviamente, a fare la loro parte in tal senso. «È necessario tessere un nuovo rapporto con le istituzioni», dice Marco Cuchel presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, «e questo vorremo fosse fatto anche con il nostro ausilio, certi di trovare nel nuovo Cn un interlocutore disponibile al dialogo e capace di riconoscere il nostro ruolo, naturalmente nel rispetto delle reciproche competenze e funzioni». «Bisogna lavorare per ricostruire una credibilità e quindi quella rappresentatività che abbiamo perso nell'ultimo», dice invece Roberta Dell'Apa, presidente dell'Aidc, l'Associazione italiana dottori commercialisti, «siamo un corpo sociale strategico che ha un ruolo di sussidiarietà che deve essere riconosciuto. Accanto a questo bisogna puntare a rafforzare quel legame tra il commercialista e il cliente. E per fare tutto questo noi siamo pronti a lavorare da subito». «È urgentissimo», aggiunge poi Giuseppe Diretto presidente dell'Unagraco, Unione nazionale commercialisti e esperti contabili, «che vengano predisposti tutti quegli atti a difesa della professione, dai rapporti con l'Agenzia dell'entrate a quelli con i ministeri competenti. È necessario lavorare per tutelare l'iscritto che rivendica con urgenza l'insediamento del nuovo consiglio 12 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA nazionale per ritrovare la dignità della professione». «Il nuovo Consiglio si faccia sentire in materia di riforma della giustizia», precisa invece Domenico Posca presidente di Unico, Unione italiana commercialisti, «dove il nostro ruolo per deflazionare il contenzioso può essere fondamentale e poi si lavori per un riequilibro e una rimodulazione del rapporto con l'Agenzia delle entrate. Non è più possibile che i commercialisti continuino a lavorare gratis per il fisco senza averne nessun riconoscimento anche economico». «C'è un doppio fronte su cui lavorare», dice ancora Fazio Segantini dell'Ungdcec, l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili: «Da una parte verso la società civile per riaffermare quel ruolo che abbiamo sempre avuto fino alla stagione del commissariamento, dall'altra verso il nostro interno. C'è da ricompattare una categoria e per farlo è necessario rivedere le norme che la reggono e che ne regolano l'aspetto elettorale». «La tutela del commercialista» chiude infine Vilma Iaria presidente dell'Adc, l'Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, «passa anche attraverso il confronto istituzionale che trova una delle sue massime espressione nei tavoli tecnici istituiti presso i ministeri e presso il Parlamento». In questo senso per l'Adc «è evidente la necessità di garantire la presenza di un rappresentante indicato dalle associazioni sindacali accreditate in tutti i tavoli tecnici in cui interviene o viene richiesto l'intervento di un rappresentante del Cndcec. Il punto di vista del Cn richiede necessariamente di essere integrato da quello sindacale per rendere il più efficace possibile l'azione di tutela». Benedetta Pacelli 13 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI L'ingorgo di adempimenti tributari sta mettendo a dura prova i consulenti del lavoro Studi soffocati dalle scadenze La proroga dell'invio del modello 770 è un atto dovuto L'incresciosa situazione creatasi nell'ingorgo di scadenze tributarie sta mettendo a serio repentaglio la funzionalità degli studi dei consulenti del lavoro. Tutto parte dalla decisione del Mef di prorogare le scadenze fiscali, cosa peraltro non nuova visto che avviene puntualmente ogni anno a causa di cronici ritardi gestionali dell'amministrazione finanziaria. Una decisione subita dalle imprese e dai professionisti che si ritrovano stravolta sia la pianificazione dell'attività sia quella finanziaria legata ai versamenti. Questa situazione è stata segnalata prontamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro che, con una missiva del 4 luglio, chiedeva lo spostamento anche della scadenza del modello 770/2014. Tale data (31 luglio) è oggettivamente non rispettabile visto che le proroghe hanno portato fino al 20 agosto le date utili a regolarizzare la propria situazione tributaria. E la proroga richiesta per il modello 770 (al 30 settembre) è un atto dovuto da parte dell'amministrazione finanziaria, visto l'ingorgo creato dalla proroga non richiesta delle scadenze fiscali. Non è certamente un gesto di cortesia che viene fatto a imprese e professionisti. Infatti, il ritardo con cui sono stati approvati i modelli e i software relativi agli studi di settore per i contribuenti titolari di partita Iva ha comportato inevitabilmente la proroga degli ordinari termini di versamento. Una proroga inevitabile e non richiesta, come peraltro accaduto più volte in passato. Tuttavia, la conseguenza è stata che lo slittamento di un'importante scadenza, quali sono le dichiarazioni fiscali, ha comportato la coincidenza con gli altri adempimenti. La complessità degli adempimenti necessari per il calcolo delle imposte dovute ha quindi determinato effetti sulle altre scadenze coincidenti nello stesso mese, con conseguente disagio per i contribuenti e i professionisti che li assistono. Oltremodo, contribuenti e professionisti arrivano da un estenuante mese di giugno contrassegnato da ulteriori incertezze e rinvii legati alle imposte locali, a partire dalla Tasi, che non promette nulla di buono per i prossimi mesi. Peraltro la proroga del modello 770 deve intervenire tempestivamente, caso contrario per rispettare la scadenza gli studi si dovranno sottoporre a un tour de force anche notturno per rispettare la data del 31 luglio. E non se ne comprende il perché considerato che la criticità genera da un atto di proroga deciso dal Mef. Per questo la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, Marina Calderone, ha scritto al direttore generale del Mef, Fabrizia Lapecorella, per riportare anche le innumerevoli segnalazioni di disagio pervenute da aziende e da consulenti del lavoro. «Per comprendere quanto si sia complicata l'attività degli studi basta consultare il sito dell'Agenzia delle entrate e scaricare il file contenente le 14 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA scadenze del mese di luglio 2014», commenta la presidente Calderone, «sono ben 141 pagine dense di adempimenti e questo da solo rende l'idea di quelli che sono gli impegni ravvicinati nel tempo a carico dei contribuenti e degli intermediari telematici. Per questo la proroga del modello 770 è un atto dovuto. Ma oltre questo abbiamo richiesto anche l'insediamento di un tavolo tecnico utile a definire un calendario di scadenze fiscali rispettoso delle esigenze dell'amministrazione finanziaria, dei contribuenti e dei professionisti che con il loro operato garantiscono allo stato il regolare incasso di imposte, tasse e contributi. E questo non bisogna mai dimenticarlo». Peraltro, la dichiarazione dei sostituiti d'imposta è un adempimento riepilogativo di dati relativi a contribuenti ai quali sono state corrisposte somme soggette a ritenute fiscali e slegato da adempimenti che comportano versamenti. Dunque il differimento sarebbe senza conseguenze in termini di gettito erariale. Anzi, al contrario, potrebbe rivelarsi controproducente per la stessa amministrazione mantenere la data di fine luglio perché nella fretta di ottemperare nei termini, il rischio che i contribuenti commettano qualche errore con conseguenti effetti sulla fase successiva di controllo delle dichiarazioni è inevitabile. Lo scopo principale del modello 770, infatti, è quello di consentire all'amministrazione finanziaria di avere i dati dei contribuenti e quindi verificare se le dichiarazioni fiscali presentate dai singoli contribuenti sono coerenti e fedeli rispetto ai redditi percepiti. Ricevere dati errati potrebbe comportare richieste ai contribuenti non dovute e quindi da annullare in autotutela. 15 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Entro il 31 luglio A Cassa ragionieri la comunicazione del volume d'affari Il 31 luglio è l'ultimo giorno utile per inviare a Cassa ragionieri i dati del reddito professionale e del volume d'affari ai fini Iva prodotti nell'anno 2013. Per comunicare i dati è sufficiente accedere all'Area riservata, sezione «Disposizioni e dichiarazioni redditi/Dati reddito» del sito. Nel caso di omessa o ritardata comunicazione, è prevista l'applicazione della seguente sanzione: - euro 40,00 se la comunicazione viene presentata oltre il 61° ed entro il 90° giorno dalla scadenza; - euro 100,00 se la comunicazione viene presentata oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza; - euro 300,00 se la comunicazione non viene presentata o viene presentata oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza. 16 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA 17 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Risarcimento. I nuovi importi di Milano Riviste le tabelle sul danno biologico MILANO. Un massimo di 145 euro per giorno di inabilità assoluta, però personalizzato. Altrimenti la misura "standard" sarà di 96. L'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano aumenta gli importi per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona. Con l'effetto di riallineare le cifre al costo della vita tenendo conto dell'aumento certificato dall'Istat nel corso del 2013: l'incremento sarà quindi dello 0,5634 per cento. A testimoniare la rilevanza delle tabelle milanesi è stata più volte la Corte di cassazione, che ne ha sottolineato l'efficacia come punto di riferimento per l'autorità giudiziaria al momento di tradurre in numeri una fattispecie assai scivolosa come il danno di natura non patrimoniale. Quanto ai numeri, si è proceduto attraverso una valutazione della casistica presentatasi davanti agli uffici giudiziari milanesi per arrivare da una parte a una tabella di valori monetari medi corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili perché assai ricorrente e, dall'altra, a una percentuale di aumento di questi valori medi per aderire in misura maggiore alle peculiarietà del caso singolo. Così, la versione finale delle tabelle inserisce un nuovo valore del punto aumentato di una percentuale variabile e ponderata in rapporto all'esigenza di comprendere anche la sofferenza soggettiva, per cui: - dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso; - dal 10 al 34% l'aumento è progressivo per punto dal 26 al 50%; - dal 25 al 100% di invalidità l'aumento ritorna a essere del 50%. Previsto poi un ulteriore aggiornamento del danno non patrimoniale temporaneo. In questo ambito, a fare da punto di riferimento è il «giorno di invalidità temporanea al 100%». Gli importi oscillano tra un minimo di 96 euro per giorno alla chance di un aumento personalizzato che può arrivare (per giorno) sino a un massimo di 145 euro. La rivalutazione per il 2013 riguarda poi l'adeguamento dei valori di liquidazione del danno anche per la perdita del rapporto parentale. Giovanni Negri Delega fiscale. I temi-chiave su cui stanno lavorando i tecnici del Governo in vista dei provvedimenti attuativi della riforma. 18 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA 19 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA 20 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Il garante privacy (primo in europa) dà AL COLOSSO USA 180 GIORNI PER ADEGUARE PRASSI E MODELLI Google, sì dell'utente per usarne i dati a fini commerciali Uso commerciale dei dati raccolti da Google solo con il consenso dell'interessato. Il Garante della privacy, con il provvedimento 353 del 10 luglio 2014, primo in Europa, ha impartito prescrizioni al colosso di Mountain View, che ora ha 180 giorni per adeguare prassi e modelli di informativa e raccolta consenso. In sostanza si passa a trattamenti un po' meno all'insaputa dell'interessato, considerato che Google non potrà utilizzare i dati a fini di profilazione, se non ne avrà prima ottenuto il consenso, e dovrà dichiarare esplicitamente di svolgere questa attività a fini commerciali. Rinviata, invece, in parte, per chi non ha un account, la piena attuazione del diritto alla cancellazione dei risultati delle ricerche, affermato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio 2014 che, nella causa C-131/12. Ma vediamo le cautele prescritte dal garante della privacy. Informativa. Il garante prescrive l'informativa su più livelli. Il primo livello è di carattere generale e fornisce le informazioni più rilevanti per l'utenza: l'indicazione dei trattamenti e dei dati oggetto di trattamento (ad esempio localizzazione terminali, indirizzi Ip), dell'indirizzo presso il quale rivolgersi in lingua italiana per esercitare i propri diritti. Un secondo livello, più di dettaglio, fornisce le specifiche informative relative ai singoli servizi offerti: posta elettronica (Gmail), social network (GooglePlus), pagamenti online (Google Wallet), diffusione di filmati (YouTube), mappe online (Street View), analisi statistica (Google Analytics). Google dovrà spiegare chiaramente, nell'informativa generale, che i dati degli utenti sono monitorati e utilizzati, tra l'altro, a fini di profilazione per pubblicità mirata e che essi vengono raccolti mediante i cookie e anche con tecniche più sofisticate, come ad esempio il fingerprinting (raccolta di informazioni sulle modalità di utilizzo del terminale da parte dell'utente archiviati presso i server della società). Consenso. Ci vuole il consenso dell'interessato per utilizzare a fini di profilazione e pubblicità comportamentale personalizzata i dati degli interessati. La pronuncia ricorda che Google è in grado di usare a fini commerciali sia i dati relativi alle mail sia quelli raccolti incrociando le informazioni tra servizi diversi o utilizzando cookie e fingerprinting. Il consenso deve essere esplicito e l'utilizzo di un servizio non può essere considerato come consenso In proposito il Garante ha anche indicato una modalità innovativa di raccolta del consenso. In particolare si indica la visualizzazione di un'area contenente l'informativa, il link alla privacy 21 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA policy, il link a una ulteriore area dedicata nella quale sia possibile negare o graduare il consenso alla profilazione e, infine, l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso o selezione di un elemento esterno all'area in primo piano (ad esempio, di un form di ricerca, di una mappa, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso alla profilazione. Conservazione. Google dovrà definire tempi certi di conservazione dei dati, sia per quanto riguarda quelli mantenuti sui sistemi cosiddetti «attivi», sia successivamente archiviati su sistemi di «back up». Per la cancellazione di dati personali, il Garante ha imposto a Google che richieste provenienti dagli utenti titolari di un account siano soddisfatte al massimo entro due mesi se i dati sono conservati sui sistemi «attivi» ed entro sei mesi se i dati sono archiviati sui sistemi di back up. Per quanto riguarda, invece, le richieste di cancellazione che interessano l'utilizzo del motore di ricerca, si devono attendere gli sviluppi applicativi della sentenza della Corte Ue sul diritto all'oblio. 22 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE L'Iva omessa non sarà più reato Stop alla rilevanza penale dei mancati versamenti - Rivisti i termini di accertamento MILANO. Stop alla rilevanza penale degli omessi versamenti dell'Iva, anche per venire incontro agli operatori economici in difficoltà congiunturale, ridefinizione delle soglie di rilevanza penale nell'evasione e dei meccanismi che fanno raddoppiare i termini di accertamento, con l'obiettivo di evitarne un utilizzo strumentale negli accertamenti fuori tempo massimo. Insieme alla costruzione dell'architettura normativa sull'abuso del diritto, chiamata a tracciare i confini delle fattispecie in cui può essere contestato, sono questi i temi chiave a cui stanno lavorando i tecnici del Governo in vista dei prossimi provvedimenti attuativi della delega fiscale. Dopo Catasto, semplificazioni e tabacchi (su cui si veda l'articolo a fianco), la prossima tappa sarà quella delle sanzioni tributarie e dell'abuso del diritto. Due argomenti strettamente intrecciati fra loro, che potrebbero confluire in un unico provvedimento oppure in due decreti legislativi paralleli. A ribadire l'intreccio è intervenuto ancora ieri il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, che intervenendo a un incontro organizzato dai dottori commercialisti di Milano, ha spiegato che «il dibattito è aperto sull'effettiva rilevanza penale dell'elusione fiscale». La decisione sulla forma dei provvedimenti sarà presa solo all'ultimo, ma al ministero dell'Economia i lavori sono avanzati e puntano a chiudere il testo nei prossimi giorni, in tempo per un possibile esame in Consiglio dei ministri prima della mini-pausa estiva. Mentre le sanzioni amministrative per ora rimangono sullo sfondo, l'attenzione si è concentrata sui reati tributari, e potrebbe portare novità rilevanti sui casi di punibilità: novità attese anche per il fatto che naturalmente il favor rei permetterebbe di applicarle anche ai procedimenti in corso. La delega (articolo 8, comma 1 della legge 23/2014) chiede di legare la punibilità ai «comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa». In un quadro come questo non rientrerebbero i casi di omessi versamenti dell'Iva, perché chi dichiara ma poi non paga (magari a causa della crisi) non è guidato da intenzioni fraudolente. Lo stesso discorso si può applicare anche alle ritenute: i due casi sono intrecciati anche nella disciplina attuale (decreto legislativo 74/2000), che infatti applica ai mancati versamenti Iva (articolo 10-ter) le stesse pene previste per le ritenute (articolo 10-bis): reclusione da sei mesi a due anni quando il mancato versamento supera i 50mila euro per ogni anno d'imposta. Resta da capire se l'esclusione futura sarà generalizzata oppure coordinata in qualche modo con le soglie che negano la sospensione condizionale della pena per gli omessi versamenti superiori ai tre milioni di euro. Sul raddoppio dei termini, invece, la riforma in cantiere punta a evitare comportamenti "opportunistici" dell'amministrazione, sempre nell'ottica di far scattare il reato solo quando la condizione sostanziale lo delinea. Il problema è quello aperto dalla sentenza 247/2011 della Corte costituzionale, che ha confermato il via libera alla possibilità di raddoppiare ex post i termini di accertamento quando si superano le soglie di punibilità. Le regole attuali permettono infatti di "resuscitare" accertamenti il cui ordinario termine quinquennale è scaduto, arrivando a riaprire controlli dopo che è scattata anche la prescrizione per il reato (sei anni, aumentati di un quarto, per le annualità pre-2011): tutti casi che l'attuazione della delega dovrebbe cancellare. Francesca Milano Gianni Trovati 23 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Il quadro. Opportuno un intervento congiunto Abuso e sanzioni, regole «connesse» L'abuso del diritto, l'individuazione dei "confini" dei concetti di evasione e dello stesso abuso del diritto nonché la revisione del sistema sanzionatorio sono temi assolutamente intrecciati tra loro, per cui devono essere disciplinati nello stesso contesto normativo. La legge delega fiscale prevede, all'articolo 5, la disciplina dell'abuso del diritto. La norma stabilisce la modifica delle vigenti disposizioni antielusive e l'unificazione nel principio dell'abuso del diritto. Abusare del diritto in ambito tributario significa conseguire un vantaggio fiscale indebito, che l'ordinamento disapprova. Che è, sostanzialmente, il concetto di elusione, erroneamente confinato finora a fattispecie casistiche. Occorre quindi partire dalla constatazione che abuso del diritto ed elusione sono temi perfettamente coincidenti. Ecco perché, correttamente, la delega prevede l'"accorpamento" dei concetti di abuso del diritto e di elusione, con l'identificazione di un unico contenitore, che diventa quello dell'abuso del diritto. La legge delega prevede anche, all'articolo 8, la revisione del sistema sanzionatorio, sia amministrativo che penale. L'articolo 8 stabilisce poi che, con i decreti legislativi di attuazione, dovranno essere individuati i confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale con le relative conseguenze sanzionatorie. Ancorché la norma si esprima in termini contraddittori con quanto previsto dall'articolo 5 sull'abuso del diritto - visto che più che di confini dell'elusione si deve parlare di confini dell'abuso del diritto rispetto all'evasione - la stessa contiene due aspetti particolarmente rilevanti, che fanno comprendere perché abuso del diritto e revisione delle sanzioni devono essere disciplinati contestualmente. La prima vicenda è quella dell'individuazione della "latitudine" dei diversi concetti di evasione e abuso del diritto. Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza perché, finora, l'abuso del diritto è risultato una sorta di contenitore nel quale sono affluiti fenomeni assolutamente eterogenei, aventi in comune unicamente il fatto che si determinava un vantaggio fiscale. Un conto, però, è simulare, dissimulare, comunque alterare il rapporto giuridico, altro conto è "abusare del diritto". Si evade, infatti, anche quando la ricchezza imponibile viene dissimulata qualificandola diversamente o quando viene imputata soggettivamente a un altro soggetto. Diverso è il concetto di abuso del diritto che si ha quando un soggetto non altera, ma semplicemente pone in atto operazioni che hanno come finalità quello di conseguire un vantaggio che il sistema non consente. Quello che però andrebbe considerato è che l'abuso, per sua stessa natura, è illimitato. Se lo si "confina", se si dice, in sostanza, cos'è l'abuso, se poi la norma non viene rispettata, si corre il rischio che l'abuso si "intrecci" con lo stesso tema dell'evasione. Meglio, allora, che si disciplini l'abuso indirettamente, stabilendo (oltre quali sono i confini dell'evasione) quando si è in presenza di legittimo risparmio d'imposta. Ad ogni modo, la legge delega provvederà a disciplinare il controverso tema dell'applicabilità delle sanzioni all'abuso. La scelta appare quella di applicare un diverso trattamento sanzionatorio tra fattispecie riconducibili all'evasione e quelle relative all'abuso. Dario Deotto 24 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI FISCO/ L'Ocse presenta il pacchetto Dati condivisi fra tutti i paesi Nuovo passo avanti verso lo scambio automatico di informazioni bancarie. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha pubblicato ieri a Parigi l'intero pacchetto di documenti relativi al modello internazionale per la condivisione di dati fiscali che dovrebbe entrare in forze a partire dal 2017. Un insieme di regole e norme destinato a sostituire l'attuale ragnatela di accordi bilaterali all'insegna di un unico modello condiviso a cui aderiranno, in una fase iniziale, 65 paesi. Il corposo documento verrà presentato in via ufficiale al prossimo G20 in agenda a Cairns, in Australia, per il 20 e 21 settembre. Nel frattempo, i vertici dell'Ocse hanno deciso di rendere pubblico il pacchetto anti evasione che imporrà ai paesi firmatari di condividere una volta all'anno, tutti i dati finanziari relativi alle attività detenute dai contribuenti dei paesi che aderiranno. Il modello, che va al di là dell'attuale scambio su richiesta, stabilisce l'obbligo per banche, broker e assicurazioni, di condividere il valore degli interessi, i dividendi, il saldo del conto corrente, il reddito generato da alcuni prodotti assicurativi, i proventi della vendite di asset finanziari e altri fonti di reddito riconducibili alle attività detenute in banca. Non soltanto dei privati cittadini ma anche delle società, incluse le fondazioni e i trust. «Ci stiamo avviando verso un nuovo contesto mondiale in cui per gli evasori fiscali non vi sarà più alcun nascondiglio possibile», ha dichiarato ieri con soddisfazione il segretario generale dell'Ocse Angel Gurria. Il modello, già svelato a grandi linee lo scorso mese di febbraio, è stato arricchito di una serie di regole per la sua applicazione che si traducono in un abbattimento dei costi di attuazione per il settore finanziario. Non solo. I tecnici di Parigi hanno adottato nuove soluzioni informatiche che consentiranno di soddisfare le norme internazionali vigenti in materia di sicurezza dei dati. Infine, rispetto alla versione precedente, la nuova edizione del modello è stato modificata includendo una richiesta fortemente voluta dalla Svizzera ovvero il rispetto del principio di reciprocità per cui ogni stato sarà tenuto a fornire lo stesso tipo di dati che riceverà dalla controparte. Tancredi Cerne 25 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL CORRIERE DELLA SERA Eterologa, il Ministero: regole per i donatori e sull’età delle donne Lorenzin: «Non vogliamo opporci alla decisione dei giudici, ma bisogna agire con tutte le garanzie per i cittadini e i bimbi che verranno» «I centri italiani non possono ancora partire con la fecondazione eterologa perché privi dell’autorizzazione regionale alla nuova attività. Bisogna aspettare un decreto legge che arriverà tra fine agosto e settembre». L’indicazione del Ministero della Salute guidato da Beatrice Lorenzin è stata chiara e non altrimenti interpretabile appena, lo scorso aprile, i giudici della Corte costituzionale dichiararono illegittimo il divieto di ricorrere alle tecniche che prevedono l’impiego di gameti (spermatozoi e ovociti) appartenenti a donatori, quindi non alla coppia. E adesso, dopo gli annunci del ginecologo Severino Antinori (clinica Matris di Milano) e del segretario dell’Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, che hanno rivelato l’esistenza di quattro gravidanze in corso nel capoluogo lombardo e a Roma ottenute con l’eterologa, i carabinieri dei Nas (Nucleo antisofisticazione) sono subito intervenuti. Il primo controllo cosiddetto preventivo a Milano, poi seguiranno quelli nella Capitale. Su richiesta del Ministero di Lungotevere Ripa vogliono verificare se esistono le autorizzazioni necessarie, evenienza remota, se sono stati eseguiti test di selezione dei donatori e se ai genitori è stata garantita «ineccepibile» la qualità dell’intervento. Ancora prima che l’ispezione dei Carabinieri mettesse in dubbio l’esistenza della coppia fecondata da Antinori, al Ministero l’annuncio del ginecologo era suonato come un modo per promuovere la sua clinica. Il ministro aspetta comunque un’informativa dettagliata sul caso. Di certo è in atto un braccio di ferro fra i centri, smaniosi di cominciare la nuova attività sdoganata dalla Consulta (la sentenza è stata pubblicata il 18 giugno e tra l’altro sottolineava come non ci sia un vuoto normativo), e il ministro che ribadisce: «Non ci opponiamo, rispetteremo in tutto e per tutto la decisione dei giudici, ma bisogna agire con tutte le garanzie per i cittadini e soprattutto per i bambini che nasceranno». Dunque si è pensato a un decreto legge con indicazioni univoche sui punti critici che riguardano principalmente i criteri di selezione dei donatori (cioè a quali test genetici e infettivi debbano essere sottoposti), la rintracciabilità dei gameti dai quali scaturisce una gravidanza e nascono bambini, il diritto all’anonimato dei «proprietari» di liquido seminale e ovociti, la questione del rimborso spese a questi volontari-altruisti oltre alla loro età massima. Si potrebbe prevedere che la donna non superi i 35 anni e l’uomo i 40 anni. Infine verrà indicato il numero massimo di figli di ogni madre o padre biologico. Tutto questo dovrebbe essere contenuto nel provvedimento atteso dopo l’estate. Il gruppo di esperti nominati dal ministero per valutare le iniziative da prendere, coordinati dal capo dell’ufficio legale Chiné, terminerà il suo lavoro oggi per consegnare alla Lorenzin un rapporto entro la fine del mese. Hanno convenuto che una legge è indispensabile e che semplici linee guida non sono sufficienti. È urgente uno strumento più forte, i tempi, è la rassicurazione, saranno rapidi. I centri di procreazione medicalmente assistita temono si tratti di una strategia per rinviare il più possibile l’avvio delle attività. Chi spinge per l’immediato via all’eterologa sostiene che esistono tutte le normative europee e i documenti delle società scientifiche per partire in totale sicurezza. L’eterologa però non piace ai cattolici, l’Italia prima del pronunciamento della Consulta era rimasta uno dei pochi Paesi ad averla estromessa con la legge del 2004 e la sua introduzione continua ad essere fortemente osteggiata. Margherita De Bac 26 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA LA STAMPA Stamina, è sempre più caos Oggi nuove infusioni a Brescia I giudici obbligano gli Spedali (già sotto inchiesta) a curare due malati MILANO. Sul metodo stamina, il caos continua. Agli Spedali Civili di Brescia sono messi così: se si rifiutano di somministrare le infusioni con l’assai discusso metodo di Davide Vannoni contravvengono alle disposizioni dei giudici di Trapani e di Pesaro; se le fanno, rischiano di avere altri guai con la Procura di Torino, che ha già messo sotto inchiesta medici e sanitari del nosocomio lombardo. Ci vorrebbe un enigmista per sciogliere questo rebus. Dalla Regione Lombardia hanno investito del caso Giorgio Napolitano. Il Presidente ha passato il fascicolo al Csm e al ministro della Giustizia Andrea Orlando. Nell’attesa, come sempre, si è deciso di fare lo slalom tra il codice penale che non regola la materia e le pressioni dei genitori di un bambino siciliano affetto da distrofia di Duchenne e uno di Fano colpito dal morbo di Krabbe, che ieri si sono dati appuntamento davanti all’ospedale di Brescia con le carte bollate in ordine e i sentimenti in tumulto. La strada scelta, vai a vedere se è quella consentita che di giusta non se ne parla proprio, l’annuncia Marino Andolina, il vicepresidente di Stamina Foundation: «Le infusioni riprendono regolarmente. La nostra biologa alle 8 e 10 entrerà in ospedale e nel corso della mattinata di martedì i due pazienti saranno trattati. Sarà tutto concluso entro le 13 perché non vogliamo interferire con le altre attività dell’ospedale». Dalla struttura sanitaria confermano. Mettono a disposizione gli ambulatori, ma evitano di coinvolgere il personale sotto inchiesta. Assicura il direttore generale degli Spedali Ezio Belleri: «Abbiamo chiesto di conoscere i nomi dei medici che provvederanno alle infusioni. Di fronte a un ordine di un magistrato non possiamo opporci». Da ieri a stamattina naturalmente può essere successo di tutto. Anche perchè di ordinanze ne è arrivata un’altra dal Tribunale di Roma che nomina la biologa di Stamina Erica Molino a provvedere alle infusioni sempre a Brescia a partire dal 25 luglio, per una bambina di otto anni di nome Ludovica affetta dalla malattia di Tay Sachs. Dalla struttura sanitaria anche in questo caso abbozzano: «Chiederemo chiarimenti al Tribunale di Roma. Non ci possiamo opporre alle disposizioni dei magistrati». Per la bambina romana sarebbe la quinta infusione. Sua madre Francesca Atzeni è speranzosa come tutte le mamme che si aggrappano a qualsiasi cosa: «Ludovica non fa infusioni da dicembre. Se le avesse fatte sarebbe stato meglio. Noi genitori siamo stanchi di essere scambiati per visionari». Tra la comunità scientifica che boccia il metodo Stamina, magistrati di mezza Italia che si dividono sul caso, il Parlamento che discute e approva decreti a pioggia, alla fine sono i pazienti e i loro famigliari quelli più penalizzati. Ma in questa situazione paradossale dove manca un indirizzo giuridico chiaro, pure le strutture sanitarie lombarde sono a rischio. A settembre la commissione Sanità di Regione Lombardia tornerà ad occuparsi del caso. Sarebbe auspicabile avere prima qualche altra indicazione. Mario Mantovani, assessore alla Sanità di Forza Italia non sa più a quale santo rivolgersi. Ha scritto a Giorgio Napolitano, a Matteo Renzi e al ministro Beatrice Lorenzin: «Il Presidente della Repubblica mi ha risposto e ha detto che ha dato incarico di esaminare il caso al Csm e al Guardasigilli. Dagli altri non ho ancora ricevuto risposte. Così come si è consentita la terapia con il decreto Balduzzi sarebbe il caso che il governo emettesse un altro decreto per dirimere la questione. Brescia sta facendo quello che può ma io devo difendere la sanità lombarda. La comunità scientifica ha messo in ridicolo il metodo Stamina. Ci sono giudici che impongono di fare le infusioni. Altri che sanzionano chi le fa. Una decisione del governo sarebbe opportuna». Fabio Poletti 27 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Dopo la riforma. Il «mandatario» serve nel caso in cui ci siano complessivamente più di 60 partecipanti Supercondomini, così l'assemblea Il singolo edificio nomina un rappresentante per le questioni ordinarie Il legislatore della riforma ha inteso facilitare la gestione di grandi complessi immobiliari con un notevole numero di partecipanti che per le difficoltà dovute sia all'individuazione degli stessi che al loro intervento in assemblea rende difficoltoso il raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge per l'adozione di qualsiasi decisione. Per questo motivo le particolari modalità dettate per la convocazione dell'assemblea del supercondominio si applicano solo quando il numero dei partecipanti complessivo supera i 60 e limitatamente alla gestione ordinaria. Per raggiungere questo scopo il legislatore ha voluto concentrare tutti i portatori di interesse di un singolo condominio in capo a un unico soggetto, unico rappresentante, quasi come a voler coinvolgere tutti i partecipanti. Diversamente, nell'ambito condominiale "usuale", viene limitata la possibilità di concentrare deleghe in capo a pochi soggetti affinché le decisioni siano il frutto di un confronto, dibattito e discussione. Questa particolare esigenza nel supercondominio di garantire almeno la gestione ordinaria giustifica, al contrario, il contrasto con le norme che regolano il singolo condominio e con il principio essenziale del diritto alla partecipazione del condomino. Il terzo comma dell'articolo 67 disposizioni per l'attuazione del Codice civile dispone che nei casi di cui all'articolo 1117 bis Codice civile (supercondominio) quando il numero dei partecipanti è complessivamente più di 60, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del Codice (cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti portatori di almeno 667 millesimi), il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. Il limite imposto dei 60 partecipanti si riferisce al numero complessivo rispetto all'intero supercondominio e non al singolo condominio per cui anche il condominio con soli dieci partecipanti inserito in un contesto immobiliare con oltre 60 partecipanti deve nominare il proprio rappresentante. Vediamo, di seguito, come avviene la nomina e quanto dura in carica questo rappresentante. Nel silenzio della legge chiunque potrebbe essere nominato rappresentante del singolo condominio, il destinatario naturale è il condomino atteso che, oltre ad avere un interesse diretto, si presuma conosca la compagine condominiale e i problemi relativi alle parti comuni. Potrebbe essere nominato anche un estraneo al condominio poiché chi svolge l'incarico nell'esercizio di un mandato nell'interesse di un gruppo di soggetti non può avere problemi connessi con la tutela della privacy né più né meno di come avviene per chi gestisce interessi comuni. Ci si è domandati se bisogna nominare il rappresentante ogni qualvolta occorre partecipare a un 28 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA assemblea per la gestione ordinaria o nomina dell'amministratore del supercondominio o lo si debba fare una sola volta per tutte le future assemblee. La seconda soluzione appare la più ovvia, diversamente sorgerebbe notevoli difficoltà per convocare per tempo l'assemblea dei singoli conominii ed ancorpiù se si dovesse ricorrere alla nomina in via giudiziale, tenuto conto anche dei tempi necessari alla preventiva diffida di cui al 3° comma dell'articolo 67 disposizioni per l'attuazione del Codice civile. Dovendo inoltre l'avviso di convocazione essere inviato ai soli rappresentanti è evidente che questi debbano preesistere alla convocazione altrimenti si eliderebbe lo spirito della legge che ha lo scopo di limitare il numero degli aventi diritto e rendere più agevole le modalità di convocazione. Ne consegue che una volta nominato il rappresentante quest'ultimo conservi la carica fino a diversa volontà dei rappresentati o del rappresentante stesso (revoca o dimissioni). Appare quindi ragionevole che l'assemblea o il regolamento subcondominiale determini la durata della carica del rappresentante in un periodo coincidente con uno o più esercizi annuali in modo da consentire il rinnovo dell'incarico in occasione di una riunione ordinaria per l'approvazione dei bilanci o per la nomina dell'amministratore. Applicandosi al rappresentante la normativa sul mandato, se nulla si prevede sulla remunerazione, l'incarico si presume oneroso ai sensi dell'articolo 1709, Codice civile. Per questa ragione se si vuole conferire l'incarico a titolo gratuito occorre farne espresso riferimento nella stessa delibera di nomina. Bruno Piscitelli 29 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Impianto centralizzato. I problemi Caldaia: distacco con limiti stretti Inserendo nella normativa del Codice civile un principio giurisprudenziale enunciato in alcune sentenze della Corte di Cassazione la legge di riforma ha aggiunto all'articolo 1118, che disciplina i diritti dei partecipanti sulle parti comuni, un nuovo ultimo comma secondo cui il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, aggiungendo che il rinunziante resta comunque tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Si tratta di una disposizione su cui si è concentrata l'attenzione dei commentatori fin dalla fase iniziale della riforma e sembra rispondere al buon senso, ma nella maggioranza dei casi si dimostra inutilizzabile. I commentatori hanno concentrato quasi tutti l'attenzione sull'interpretazione (peraltro per nulla agevole) della nozione di «notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa», ma in realtà sussistono problemi ulteriori che rendono difficile l'applicazione dell'articolo 1118, ultimo coma, del Codice civile. Innanzitutto va osservato che la stessa disposizione precisa che, pure nel caso in cui sussistano i presupposti che legittimano il distacco, il rinunziante resta ugualmente obbligato a versare la sua quota delle spese relative alla manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma; ciò significa che in concreto la rinunzia comporta l'esclusione soltanto delle spese relative ai consumi e alla manutenzione ordinaria, sempre che tale manutenzione non costituisca pure un atto di conservazione (e quindi va pagata da tutti). Ma l'articolo 1118, ultimo comma, contiene soprattutto un vero e proprio vizio di fondo che, nella maggior parte dei casi, finisce per comportare l'inapplicabilità della disposizione. Per chiarire i termini reali della questione bisogna ricordare che l'orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 129/99, 8924/01, 5974/04 e 7518/06) che ha ammesso la legittimità della rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato senza necessità di autorizzazione degli altri condomini si riferisce a casi in cui, per i più svariati motivi, di fatto dal distacco non derivava alcun aggravio di spesa per tutti gli altri condomini; e infatti anche la recente sentenza della Cassazione n. 9526/2014 ha precisato che il distacco non è invece legittimo se da esso non consegue una riduzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Quando invece la nuova disposizione sul distacco, disciplinata secondo questo criterio, viene applicata in termini di regola valida per tutti i casi possibili si incorre nel vizio di fondo che si diceva prima: pure ammettendo che per il primo dei condomini che, nell'edificio, intendono 30 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA avvalersi del distacco per essere esentati dalle spese relative ai consumi sussistono le condizioni imposte dalla legge (assenza di notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini) e che, per mera ipotesi, la stessa situazione continui anche quando altri condomini chiedano di avvalersi del distacco, immancabilmente si arriverà al momento in cui uno dei successivi condomini, a seguito del distacco da lui esercitato, arriverà a determinare i notevoli squilibri o aggravi che vietano il distacco e ciò non perché l'ultimo distacco da solo sia sufficiente a causare lo squilibrio oppure l'aggravio, ma unicamente perché, aggiungendosi a quello o a quelli già realizzati (che fino a quel momento non erano bastati a causare lo squilibrio o l'aggravio), determina il superamento del livello massimo di consumi che non consente più il distacco. In altre parole è facile prevedere che per il primo o per i primi condomini distaccati possano sussistere le condizioni che consentono il distacco, ma che poi, a un certo punto, tali condizioni vengano a mancare e che così l'ultimo condomino che intende distaccarsi si veda negare la possibilità della rinunzia prevista dall'articolo 1118 non per l'entità della variazione che lo riguarda, ma per il risultato, che si realizza, della somma dei vari distacchi precedenti esercitati dagli altri condomini, determinando così una situazione di ingiusta penalizzazione per l'ultimo condomino a vantaggio di quelli precedenti, che hanno invece potuto usufruire del distacco senza incontrare lo stesso problema. Ettore Ditta 31 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE L'interpretazione. No al cumulo delle cariche ma non scatta uno stop assoluto Non sempre vietato il doppio incarico Una prima più prudente interpretazione della legge di riforma del condominio ha preferito escludere la possibilità dell'amministratore del subcondominio a essere nominato rappresentante sul presupposto del divieto generale impostogli dal quinto comma dell'articolo 67 disposizioni per l'attuazione del Codice civile che stabilisce che all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. Divieto che resta fermo nel caso che l'amministratore del subcondominio sia anche l'amministratore del supercondominio per evidenti ragioni di conflittualità. Ma in tutti gli altri casi non vi sarebbe ragione di non poter nominare l'amministratore per i seguenti motivi: 1) L'amministratore interverrebbe nell'assemblea del supercondominio non in tale qualità ma in quella di rappresentante con poteri molto più ampi di quelli che ha un semplice rappresentante (ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto), poteri conferitegli con un quorum più qualificato di quello occorrente per poter gestire in tutto e per tutto le parti comuni. E cioè l'amministratore non interverrebbe attraverso un ampliamento delle sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 1130, Codice civile, ma in forza di un nuovo e diverso mandato. 2) Non vi può essere alcun conflitto di interessi per decidere su argomenti relativi alle parti comuni gestite da altri soggetti. La preclusione di cui al 5° comma dell'articolo 67 disposizioni per l'attuazione del Codice civile riguarda il conferimento delle deleghe di un condomino per una determinata assemblea ma non si riferisce alla rappresentanza dell'intero condominio che nasce non a seguito di una delega ma di una deliberazione assembleare. 3) La presunzione di una distinzione tra rappresentante e amministratore sancita dal 4° comma della disposizione in esame che prevede le comunicazioni prima e dopo l'assemblea tra due soggetti diversi non esclude che in caso di coincidenza dei soggetti tale attività risulta superflua e anzi semplificherebbe il rapporto tra amministratore del supercondominio e partecipanti al supercondominio. Per tali motivi l'amministratore del singolo condominio sembrerebbe il soggetto più adeguato ad assolvere tale incarico con il vantaggio che una volta convocato dall'amministratore del supercondominio può direttamente convocare l'assemblea del proprio condominio per discutere gli argomenti per l'ordinaria gestione e riceverne le eventuali istruzioni. B.Pi. 32 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Cassazione. Il chiarimento sulle novità della legge Severino Per l'induzione il nodo dell'«indebito vantaggio» ROMA. «La fattispecie di induzione indebita di cui all'articolo 319 quater del Codice penale è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio». È quanto si legge in una delle poche sentenze della VI sezione penale della Cassazione (n. 5496/2014) già depositate e massimate dopo quella (n. 12228/14) con cui le sezioni unite hanno «risolto il contrasto giurisprudenziale determinatosi con l'entrata in vigore della legge 190 del 2012», la cosiddetta legge Severino. Viene dunque confermato che «il criterio di essenza della fattispecie induttiva» (queste sono parole delle sezioni unite), dopo l'entrata in vigore della legge, è rappresentato dall'«indebito vantaggio» del soggetto indotto. In sostanza, ferma restando la «continuità normativa» tra la vecchia e la nuova induzione, quest'ultima, essendo stata trasformata in un reato «plurisoggettivo a concorso necessario», richiede ora la combinazione di due elementi, che le sezioni unite indicano nell'«abuso prevaricatore del pubblico agente» e nel «fine determinante di vantaggio indebito dell'extraneus». Pertanto, se prima della legge l'«indebito vantaggio» era solo una delle possibili, ma non necessarie, motivazioni dell'indotto, ora la legge lo ha trasformato in requisito strutturale (sia pure implicito), senza il quale la condotta potrebbe perdere rilevanza penale. Ciò vale ovviamente anche per i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, come quello deciso con la sentenza 5496/14, in cui la Corte ha annullato una condanna per concussione riqualificando il reato come «induzione indebita» proprio per la presenza di un «indebito vantaggio» del destinatario delle pressioni (anche se ha escluso la punibilità dell'indotto poiché nessuno può essere punito per un fatto che, quando fu commesso, non era reato). Parole chiare, insomma. Eppure, subito dopo la decisione della Corte d'appello di Milano nel processo Ruby, le parole chiare delle sezioni unite stanno diventando ambigue. O comunque diverse. Secondo una certa "lettura" della sentenza 12.228 (e quindi della legge Severino), l'«indebito vantaggio» sarebbe infatti un requisito necessario solo ai fini della punibilità dell'indotto e non anche del pubblico ufficiale. Pertanto, se la Corte d'appello – dopo aver escluso che la telefonata di Silvio Berlusconi in Questura costituisse una minaccia (neppure implicita) tale da mettere i funzionari «spalle al muro» – non ha riqualificato il reato di concussione per costrizione in quello meno grave di induzione indebita, non dipende dalla legge Severino e dalle sezioni unite perché né l'una né le altre autorizzerebbero a considerare l'«indebito vantaggio» un elemento costitutivo del reato, non più di quanto lo fosse in precedenza. In sostanza, se la Corte dovesse spiegare – com'è invece probabile e ragionevole – che l'induzione indebita «non sussiste» perché manca un elemento costitutivo del reato (cioè la prova che i funzionari della Questura abbiano assecondato le pressioni di Berlusconi per conseguire un «indebito vantaggio»), secondo questa "lettura", incorrerebbe in un errore, aprendo le porte al ricorso della Procura generale e a un possibile annullamento della sentenza in Cassazione. Ciò perché le sezioni unite hanno affermato la «totale continuità normativa» tra la vecchia e la nuova induzione, che risulterebbe contraddetta se l'«indebito vantaggio» fosse diventato un elemento costitutivo del reato. Forse una contraddizione c'è. Certo è, però, che le parole scritte dalle sezioni unite sul peso dell'«indebito vantaggio» nel nuovo reato sono chiarissime. Così chiare da essere state finora confermate dalla stessa Cassazione. Donatella Stasio 33 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Cassazione. Le Sezioni unite hanno sancito la non retroattività del giudizio sul Testo unico La Consulta sulla droga non fa uscire dal carcere Non è possibile la richiesta di scarcerazione «ora per allora» MILANO. Le Sezioni unite escludono l'applicazione «retroattiva» dei nuovi termini massimi di custodia cautelare per i reati in materia di droga. L'informazione provvisoria del 17 luglio scorso esclude conseguenze «ora per allora» della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità di alcune disposizioni del Testo unico contro le droghe, facendo rivivere, nei fatti prima e per legge poi, la distinzione tra sostanze leggere e pesanti. Le motivazioni saranno note tra qualche tempo, ma intanto è già possibile svolgere alcune considerazioni, sottolineando come le Sezioni unite abbiano scelto, in questo caso (ma anche nell'altra pronuncia più significativa della settimana scorsa, quella sulla portata della rescissione del giudicato), la strada meno dirompente, escludendo che le novità possano avere efficacia anche nelle vicende in corso. La cosiddetta scarcerazione «ora per allora», prevede che debba essere rimesso in libertà nella fase successiva, per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, l'imputato per il quale non sia stato possibile intervenire tempestivamente. A patto che, avevano già affermato in passato le Sezioni unite, la scadenza dei termini riguardi tutte le imputazioni oggetto della misura di detenzione cautelare e non solo alcune. Il precedente muoveva dalla considerazione della rilevanza, all'interno della Costituzione, della libertà personale come diritto fondamentale della persona. In questo contesto, ogni questione che riguarda l'interpretazione delle norme che pongono dei limiti a questo diritto va risolta tenendo presente il rapporto di eccezione a regola che a questi limiti deve essere assegnato. Sempre in passato era stato considerato doveroso un provvedimento di scarcerazione «ora per allora» in presenza di una sospensione dei termini di custodia cautelare assunti in modo illegittimo in assenza dell'indispensabile contraddittorio. In altri casi, invece, la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima della custodia cautelare per le fasi già concluse, è stata negata dalla Cassazione. Quando, in generale, l'incidenza sui termini di durata è stata ritenuta una conseguenza del cambiamento fisiologico del processo penale (vedi il caso della conferma in appello della condanna per il reato meno grave con il contestuale proscioglimento per quello più pesante il relazione al quale erano stati conteggiati i termini di fase). Ora, le Sezioni unite hanno dovuto incasellare una diversa situazione come quella determinata dalle conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità per cercare di verificare se si può identificare «una preclusione processuale tale da determinare il consolidamento e l'immodificabilità di una situazione giuridica ormai esaurita e, correlativamente, da paralizzare, nel senso di rendere in concreto non più operanti, gli effetti retroattivi della sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale». L'ordinanza di rinvio comunque sottolineava come non debba valere la distinzione tra norma penale sostanziale (ed è il caso affrontato) e procedurale. Giovanni Negri 34 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Cassazione. Dipende dal tipo di fattispecie: vale solo per quella impropria Dissesto non sempre effetto di bancarotta Per far scattare il reato di bancarotta fraudolenta non è necessaria l'esistenza di un rapporto causa effetto tra la condotta dolosa e il fallimento. Con la sentenza 32032, depositata ieri, la Cassazione chiarisce che il requisito del fallimento è richiesto solo per il reato di bancarotta impropria. Per dimostrare la correttezza della loro lettura i giudici invitano ad analizzare il lavoro del legislatore. Secondo la Suprema corte è, infatti, estremamente significativo che, con la modifica apportata all'articolo 223, comma secondo della legge fallimentare, la previsione del nesso causale con il dissesto - prima dell'intervento limitata alle ipotesi di bancarotta impropria «per causazione dolosa del fallimento» - sia stata estesa esclusivamente alle ipotesi di bancarotta impropria da reato societario. Non una "dimenticanza" ma un atto voluto che rivela l'intenzione di chi ha scritto la norma «di riservare il requisito della necessità del rapporto causale fra la condotta e il dissesto al limitato ambito delle ipotesi di bancarotta impropria escludendolo di conseguenza per le altre fattispecie di bancarotta». Al di fuori dell'ipotesi messa nero su bianco, gli altri atti di distrazione contengono per loro natura un'offensività che, nel caso della bancarotta fraudolenta patrimoniale, sta nell'attentare alla garanzia dei creditori rappresentata dal patrimonio dell'imprenditore distratto e utilizzato per scopi estranei all'impresa. In conclusione il fallimento pur essendo una condizione necessaria per la configurazione dei reati di bancarotta non ne costituisce l'evento. La Cassazione, poi, con un'altra sentenza, la 32045 depositata ieri, torna ancora sulla bancarotta per ricordare che la falsificazione del bilancio non giustifica la condanna per bancarotta documentale fraudolenta. Del principio affermato, beneficia il ricorrente la cui condanna viene annullata. La falsificazione del bilancio - azione che integra il reato di false comunicazioni previsto dall'articolo 2621 del Codice civile o, se è stata determinante per il dissesto o per un aggravamento, quello di bancarotta da reato societario - non consente da solo di affermare che sia stato consumato il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Perché la condanna regga è necessario provare che pur avendo analizzato le "carte" nel loro complesso non è stato possibile ricostruire per altre strade il volume e il patrimonio del fallito del quale era stata fornita un'immagine non veritiera. Nel caso esaminato invece il curatore era riuscito nell'impresa. Patrizia Maciocchi 35 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected]