ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
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22 luglio 2014
Responsabile: Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – email: [email protected])
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SOMMARIO
Pag. 3 CORTI D’APPELLO: Arretrato, selezione per 400 ausiliari (Il Sole 24 Ore)
Pag. 4 RIFORMA GIUSTIZIA: L’allarme del governo sulla riforma: “Più difficile dopo la
sentenza Ruby” (La Repubblica)
Pag. 6 RIFORMA GIUSTIZIA: Berlusconi pronto a riaprire anche la questione giustizia
(Il Messaggero)
Pag. 7 L’INTERVENTO/1: Spunti per la riforma della giustizia
di Salvatore Scuto – Presidente della Camera Penale di Milano (Il Corriere della Sera)
Pag. 8 L’INTERVENTO/2: Uno tsunami sulle libere professioni
di Walter Passerini (La Stampa)
Pag. 9 AVVOCATI: Avvocati contro avvocati, guerra all’Ordine (Il Tempo)
Pag.10 RIFORMA P.A.: Riforma PA, subito in pensione primari e professori universitari con più
anzianità (Il Messaggero)
Pag.11 TRIBUNALI: Sassari, la cittadella giudiziaria è più vicina (La Nuova Sardegna)
Pag.12 PROFESSIONI: Basta lavorare gratis per il fisco (Italia Oggi)
Pag.14 PROFESSIONI: Studi soffocati dalle scadenze (Italia Oggi)
Pag.16 PREVIDENZA: A Cassa ragionieri la comunicazione del volume d'affari (Italia Oggi)
Pag.17 UNIVERSITA’: Perché le ragazze non scelgono le materia tecnico-scientifiche
(Il Corriere della Sera)
Pag.18 RISARCIMENTI: Riviste le tabelle sul danno biologico (Il Sole 24 Ore)
Pag.19 PRIVACY: Si potrà scegliere con un «clic» se offrire i dati personali a Google
(Il Corriere della Sera)
Pag.20 PRIVACY: Il Garante blocca Google: “Informazioni personali solo con l’ok degli utenti”
(La Repubblica)
Pag.21 PRIVACY: Google, sì dell'utente per usarne i dati a fini commerciali (Italia Oggi)
Pag.23 FISCO: L'Iva omessa non sarà più reato (Il Sole 24 Ore)
Pag.24 FISCO: Abuso e sanzioni, regole «connesse» (Il Sole 24 Ore)
Pag.25 FISCO: Dati condivisi fra tutti i paesi (Italia Oggi)
Pag.26 FECONDAZIONE ETEROLOGA: Il Ministero: regole per i donatori e sull’età delle donne
(Il Corriere della Sera)
Pag.27 STAMINA: Stamina, è sempre più caos. Oggi nuove infusioni a Brescia (La Stampa)
Pag.28 CONDOMINIO: Supercondomini, così l'assemblea (Il Sole 24 Ore)
Pag.30 CONDOMINIO: Caldaia: distacco con limiti stretti (Il Sole 24 Ore)
Pag.32 CONDOMINIO: Non sempre vietato il doppio incarico (Il Sole 24 Ore)
Pag.33 CASSAZIONE: Per l'induzione il nodo dell'«indebito vantaggio» (Il Sole 24 Ore)
Pag.34 CASSAZIONE: La Consulta sulla droga non fa uscire dal carcere (Il Sole 24 Ore)
Pag.35 CASSAZIONE: Dissesto non sempre effetto di bancarotta (Il Sole 24 Ore)
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IL SOLE 24 ORE
Corti d'appello
Arretrato, selezione per 400 ausiliari
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha firmato ieri il decreto per la selezione di 400 giudici
ausiliari presso le Corti di appello, «un significativo aumento di organico per rafforzare l'efficienza
delle Corti anche nello smaltimento dell'arretrato». Lo rende noto il ministero, specificando che
possono partecipare alla selezione i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati
dello Stato, a riposo da non più di tre anni, ma anche i magistrati onorari che non esercitino più, ma
che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni; i professori
universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da
non più di tre anni; i ricercatori universitari in materie giuridiche; gli avvocati, anche se cancellati
dall'albo da non più di tre anni; i notai, anche se a riposo da non più di tre anni.
Il provvedimento permette di sbloccare l'impasse di uno degli strumenti messi in campo dal
Governo Letta per dedicare allo smaltimento dell'arretrato una pattuglia di giudici da retribuire in
proporzione alla produttività.
I posti nel bando riguardano 26 Corti d'Appello: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia. La
domanda di partecipazione, disponibile dal giorno della pubblicazione del provvedimento in
«Gazzetta Ufficiale», potrà essere compilata ed inviata in via telematica direttamente dal sito del
Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it).
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IL TEMPO
Avvocati contro avvocati, guerra all’Ordine
Assunzioni d’oro. Il presidente dei legali romani Vaglio nei guai per abuso d’ufficio
Toghe e coltelli, ennesimo atto. Nella diatriba feroce in corso tra il presidente dell’ordine degli
avvocati di Roma, Mauro Vaglio, e il Consiglio Nazionale Forense, guidato da Guido Alpa, si sono
aggiunti negli ultimi giorni capitoli freschi. Tutto era partito, nel 2012, dall’esposto al Cnf di 4
consiglieri di minoranza dell’ordine di Roma contro Vaglio, accusato di aver assunto per un anno
un suo socio e amico nelle vesti di «comunicatore» in via diretta e senza gara pubblica. Il Consiglio
Nazionale Forense trasmise l’atto al Ministero della Giustizia e alla procura che, svolti i primi
accertamenti, è stata sul punto di chiedere l’archiviazione. Dopo che sul loro tavolo è atterrata - in
extremis - una dettagliata relazione di tre ispettori dello stesso Cnf, nei mesi scorsi i pm hanno
invece chiuso le indagini ipotizzando il reato di abuso d’ufficio per Vaglio mentre il Consiglio
Nazionale Forense chiedeva al Guardasigilli Orlando di sciogliere il consiglio dell’ordine di Roma.
Sul fronte giudiziario, adesso, l’ultima novità è la richiesta di giudizio immediato per il reato
contestato depositata pochi giorni fa da Vaglio davanti al gup di Roma. L’udienza in cui si dovrà
decidere in merito è stata rinviata a novembre. Nel frattempo però il presidente dell’ordine è passato
al contrattacco. Lo scorso maggio aveva fatto deliberare dal Consiglio una durissima presa di
posizione contro il Cnf, in cui si poneva l’accento sui «forti attriti esistenti» nei suoi confronti «da
parte della vecchia dirigenza del Consiglio Nazionale Forense», arrivando a ipotizzare «un vero e
proprio attacco su tutti i fronti contro la sua persona».
Dopo aver accarezzato le ipotesi di complotto, Vaglio ora ha deciso di poggiare la propria difesa sui
fatti. A fine giugno infatti ha depositato un ricorso al Tar del Lazio contro il Cnf, sostenendo che
quest’ultimo si sarebbe opposto illegittimamente alla consegna di una serie di documenti e atti
richiesti dallo stesso Vaglio. Il presidente del Coa di Roma aveva chiesto l’accesso ai contratti di
assunzione e di consulenza e ai verbali di selezione dei dipendenti del Cnf e dei «responsabili della
comunicazione e media» presenti nell’organico del massimo organo di rappresentanza degli
avvocati. Il 27 maggio scorso la domanda è stata però respinta dal Cnf «in mancanza di un interesse
diretto, concreto e attuale» da parte di Vaglio. Martino Villosio
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IL MESSAGGERO
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LA NUOVA SARDEGNA
Sassari, la cittadella giudiziaria è più vicina
La giunta decide la tabella di marcia della ristrutturazione dell’ex carcere di San Sebastiano:
consultazione popolare e contatti con il ministero della Giustizia
SASSARI. Anche se le parole d’ordine sono “coinvolgimento” e “consultazione” della città, il
futuro dell’ex carcere di San Sebastiano sembra segnato. Se tutto andrà come prevedono gli addetti
ai lavori e gli amministratori comunali, il vecchio carcere diventerà la nuova sede degli uffici
giudiziari. Quella “cittadella giudiziaria” invocata da generazioni di magistrati e di avvocati come
cuore pulsante della giustizia al centro della città. Nei giorni scorsi la giunta Sanna ha deciso
all’unanimità la tabella di marcia che dovrebbe concludersi con la riconversione del grande edificio
di via Roma nel polo degli uffici giudiziari di Sassari.
L’esecutivo ha indicato due strade parallele: da una parte l’avvio di un processo di «informazione e
coinvolgimento della città sulla proposta di utilizzo dell’ex carcere quale polo degli uffici
giudiziari, attraverso momenti di consultazione di tutti gli interlocutori qualificati e in primis dei
rappresentanti degli organi giudiziari e degli operatori del mondo della giustizia».
Contemporaneamente, il sindaco Nicola Sanna «avvierà immediati contatti – si legge nella delibera
– con il ministero della Giustizia per accertare tempi e modi per l’effettiva disponibilità delle risorse
necessarie alla realizzazione dell’intervento».
La questione dei fondi, ma soprattutto di chi dovrà stanziarli, è determinante. L’opera costerà
all’incirca dodici milioni di euro e, come ha puntualizzato nero su bianco nella sua delibera,
l’amministrazione comunale «non ha tra le proprie risorse finanziarie gli importi necessari». Per
essere più esplicita la giunta ha chiarito «che appare corretto che la ristrutturazione venga
conseguita attraverso lo stanziamento di adeguate risorse dal ministero della Giustizia, posto che la
principale destinazione dei locali ristrutturati sarà quella di ospitare gli uffici giudiziari,
consentendo in prospettiva un risparmio estremamente significativo al ministero, tenuto a
rimborsare al Comune la quota prevalente delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari».
Si tratta di quasi due milioni di euro che ogni anno vengono spesi per i canoni di affitto delle sedi
sparse nella città: l’ufficio dei giudici di pace, la corte d’appello, il tribunale di sorveglianza.
La delibera approvata dall’esecutivo è conseguente al protocollo d’intesa firmato, dieci giorni prima
delle elezioni comunali, dal commissario straordinario Guido Sechi. Con quell’atto venne dato il via
libera al progetto della cittadella giudiziaria nei diciottomila metri quadrati dell’ex carcere dove il
Comune di Sassari ha chiesto comunque di destinare un’ala dello stabile a luogo di incontro, di
cultura e della memoria. Perché l’amministrazione ritiene che sia necessario «preservare parte
dell’ex carcere come testimonianza storica». Ed è a questo scopo che il Comune ha già annunciato
che lavorerà in stretta collaborazione con la Soprintendenza dei Beni architettonici che comunque,
data la rilevanza storica e architettonica dell’edificio, seguirà tutto il lavoro di ristrutturazione. Non
a caso – oltre il commissario straordinario, i rappresentanti dell’apparato giudiziario, del Demanio,
dell’amministrazione penitenziaria – il protocollo d’intesa a maggio è stato firmato anche dalla
Soprintendenza e dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Lazio-Abruzzo e
Sardegna che sta elaborando il progetto.
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ITALIA OGGI
I sindacati di categoria chiedono a Gerardo Longobardi un riscatto della professione
Basta lavorare gratis per il fisco
È l'ora di riconoscere il ruolo del commercialista
Un nuovo riconoscimento sociale per la professione di commercialista. E un nuovo ruolo del
sindacato per rendere il più efficace possibile l'azione di tutela della stessa. È quello che invocano
all'unanimità le diverse sigle sindacali di categoria al nuovo consiglio nazionale che sarà guidato da
Gerardo Longobardi non appena la Commissione elettorale (convocata per domani al ministero
della giustizia) procederà allo spoglio dei voti inviati al ministero dagli ordini territoriali e
ufficializzerà la vittoria (con l'85% delle preferenze) della lista «Vivere insieme la professione».
In attesa, dunque, del passaggio formale i vertici dei sindacati hanno già pronte una serie di
richieste che hanno anticipato a ItaliaOggi.
Del resto, come denunciano trasversalmente le sigle sindacali, in questi due anni di
commissariamento privi di una guida che tutelasse gli interessi di una categoria che conta 115 mila
iscritti, i singoli professionisti hanno continuato ogni giorno a svolgere un ruolo sempre più incisivo
a favore dell'amministrazione finanziaria, un gran lavoro di front-office, in gran parte non
riconosciuto e non solo dal punto di vista economico.
Ecco perché per le rappresentanze questa è la vera priorità per l'agenda del nuovo Cn: vedere
valorizzato il contributo dei commercialisti al funzionamento della macchina pubblica.
Pronti, ovviamente, a fare la loro parte in tal senso.
«È necessario tessere un nuovo rapporto con le istituzioni», dice Marco Cuchel presidente
dell'Associazione nazionale commercialisti, «e questo vorremo fosse fatto anche con il nostro
ausilio, certi di trovare nel nuovo Cn un interlocutore disponibile al dialogo e capace di riconoscere
il nostro ruolo, naturalmente nel rispetto delle reciproche competenze e funzioni».
«Bisogna lavorare per ricostruire una credibilità e quindi quella rappresentatività che abbiamo perso
nell'ultimo», dice invece Roberta Dell'Apa, presidente dell'Aidc, l'Associazione italiana dottori
commercialisti, «siamo un corpo sociale strategico che ha un ruolo di sussidiarietà che deve essere
riconosciuto. Accanto a questo bisogna puntare a rafforzare quel legame tra il commercialista e il
cliente. E per fare tutto questo noi siamo pronti a lavorare da subito».
«È urgentissimo», aggiunge poi Giuseppe Diretto presidente dell'Unagraco, Unione nazionale
commercialisti e esperti contabili, «che vengano predisposti tutti quegli atti a difesa della
professione, dai rapporti con l'Agenzia dell'entrate a quelli con i ministeri competenti. È necessario
lavorare per tutelare l'iscritto che rivendica con urgenza l'insediamento del nuovo consiglio
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nazionale per ritrovare la dignità della professione».
«Il nuovo Consiglio si faccia sentire in materia di riforma della giustizia», precisa invece Domenico
Posca presidente di Unico, Unione italiana commercialisti, «dove il nostro ruolo per deflazionare il
contenzioso può essere fondamentale e poi si lavori per un riequilibro e una rimodulazione del
rapporto con l'Agenzia delle entrate.
Non è più possibile che i commercialisti continuino a lavorare gratis per il fisco senza averne
nessun riconoscimento anche economico».
«C'è un doppio fronte su cui lavorare», dice ancora Fazio Segantini dell'Ungdcec, l'Unione
nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili: «Da una parte verso la società civile
per riaffermare quel ruolo che abbiamo sempre avuto fino alla stagione del commissariamento,
dall'altra verso il nostro interno. C'è da ricompattare una categoria e per farlo è necessario rivedere
le norme che la reggono e che ne regolano l'aspetto elettorale».
«La tutela del commercialista» chiude infine Vilma Iaria presidente dell'Adc, l'Associazione dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, «passa anche attraverso il confronto istituzionale che
trova una delle sue massime espressione nei tavoli tecnici istituiti presso i ministeri e presso il
Parlamento». In questo senso per l'Adc «è evidente la necessità di garantire la presenza di un
rappresentante indicato dalle associazioni sindacali accreditate in tutti i tavoli tecnici in cui
interviene o viene richiesto l'intervento di un rappresentante del Cndcec. Il punto di vista del Cn
richiede necessariamente di essere integrato da quello sindacale per rendere il più efficace possibile
l'azione di tutela». Benedetta Pacelli
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ITALIA OGGI
L'ingorgo di adempimenti tributari sta mettendo a dura prova i consulenti del lavoro
Studi soffocati dalle scadenze
La proroga dell'invio del modello 770 è un atto dovuto
L'incresciosa situazione creatasi nell'ingorgo di scadenze tributarie sta mettendo a serio repentaglio
la funzionalità degli studi dei consulenti del lavoro. Tutto parte dalla decisione del Mef di prorogare
le scadenze fiscali, cosa peraltro non nuova visto che avviene puntualmente ogni anno a causa di
cronici ritardi gestionali dell'amministrazione finanziaria.
Una decisione subita dalle imprese e dai professionisti che si ritrovano stravolta sia la
pianificazione dell'attività sia quella finanziaria legata ai versamenti. Questa situazione è stata
segnalata prontamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro che, con una
missiva del 4 luglio, chiedeva lo spostamento anche della scadenza del modello 770/2014. Tale data
(31 luglio) è oggettivamente non rispettabile visto che le proroghe hanno portato fino al 20 agosto
le date utili a regolarizzare la propria situazione tributaria. E la proroga richiesta per il modello 770
(al 30 settembre) è un atto dovuto da parte dell'amministrazione finanziaria, visto l'ingorgo creato
dalla proroga non richiesta delle scadenze fiscali. Non è certamente un gesto di cortesia che viene
fatto a imprese e professionisti. Infatti, il ritardo con cui sono stati approvati i modelli e i software
relativi agli studi di settore per i contribuenti titolari di partita Iva ha comportato inevitabilmente la
proroga degli ordinari termini di versamento. Una proroga inevitabile e non richiesta, come peraltro
accaduto più volte in passato.
Tuttavia, la conseguenza è stata che lo slittamento di un'importante scadenza, quali sono le
dichiarazioni fiscali, ha comportato la coincidenza con gli altri adempimenti.
La complessità degli adempimenti necessari per il calcolo delle imposte dovute ha quindi
determinato effetti sulle altre scadenze coincidenti nello stesso mese, con conseguente disagio per i
contribuenti e i professionisti che li assistono.
Oltremodo, contribuenti e professionisti arrivano da un estenuante mese di giugno contrassegnato
da ulteriori incertezze e rinvii legati alle imposte locali, a partire dalla Tasi, che non promette nulla
di buono per i prossimi mesi.
Peraltro la proroga del modello 770 deve intervenire tempestivamente, caso contrario per rispettare
la scadenza gli studi si dovranno sottoporre a un tour de force anche notturno per rispettare la data
del 31 luglio. E non se ne comprende il perché considerato che la criticità genera da un atto di
proroga deciso dal Mef.
Per questo la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, Marina Calderone, ha scritto al
direttore generale del Mef, Fabrizia Lapecorella, per riportare anche le innumerevoli segnalazioni di
disagio pervenute da aziende e da consulenti del lavoro. «Per comprendere quanto si sia complicata
l'attività degli studi basta consultare il sito dell'Agenzia delle entrate e scaricare il file contenente le
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scadenze del mese di luglio 2014», commenta la presidente Calderone, «sono ben 141 pagine dense
di adempimenti e questo da solo rende l'idea di quelli che sono gli impegni ravvicinati nel tempo a
carico dei contribuenti e degli intermediari telematici. Per questo la proroga del modello 770 è un
atto dovuto. Ma oltre questo abbiamo richiesto anche l'insediamento di un tavolo tecnico utile a
definire un calendario di scadenze fiscali rispettoso delle esigenze dell'amministrazione finanziaria,
dei contribuenti e dei professionisti che con il loro operato garantiscono allo stato il regolare incasso
di imposte, tasse e contributi. E questo non bisogna mai dimenticarlo». Peraltro, la dichiarazione dei
sostituiti d'imposta è un adempimento riepilogativo di dati relativi a contribuenti ai quali sono state
corrisposte somme soggette a ritenute fiscali e slegato da adempimenti che comportano versamenti.
Dunque il differimento sarebbe senza conseguenze in termini di gettito erariale. Anzi, al contrario,
potrebbe rivelarsi controproducente per la stessa amministrazione mantenere la data di fine luglio
perché nella fretta di ottemperare nei termini, il rischio che i contribuenti commettano qualche
errore con conseguenti effetti sulla fase successiva di controllo delle dichiarazioni è inevitabile. Lo
scopo principale del modello 770, infatti, è quello di consentire all'amministrazione finanziaria di
avere i dati dei contribuenti e quindi verificare se le dichiarazioni fiscali presentate dai singoli
contribuenti sono coerenti e fedeli rispetto ai redditi percepiti. Ricevere dati errati potrebbe
comportare richieste ai contribuenti non dovute e quindi da annullare in autotutela.
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ITALIA OGGI
Entro il 31 luglio
A Cassa ragionieri la comunicazione del volume d'affari
Il 31 luglio è l'ultimo giorno utile per inviare a Cassa ragionieri i dati del reddito professionale e del
volume d'affari ai fini Iva prodotti nell'anno 2013. Per comunicare i dati è sufficiente accedere
all'Area riservata, sezione «Disposizioni e dichiarazioni redditi/Dati reddito» del sito. Nel caso di
omessa o ritardata comunicazione, è prevista l'applicazione della seguente sanzione:
- euro 40,00 se la comunicazione viene presentata oltre il 61° ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- euro 100,00 se la comunicazione viene presentata oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il 31
dicembre dell'anno di scadenza;
- euro 300,00 se la comunicazione non viene presentata o viene presentata oltre il 31 dicembre
dell'anno di scadenza.
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IL SOLE 24 ORE
Risarcimento. I nuovi importi di Milano
Riviste le tabelle sul danno biologico
MILANO. Un massimo di 145 euro per giorno di inabilità assoluta, però personalizzato. Altrimenti
la misura "standard" sarà di 96. L'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano aumenta gli importi
per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona. Con l'effetto di riallineare le cifre al
costo della vita tenendo conto dell'aumento certificato dall'Istat nel corso del 2013: l'incremento
sarà quindi dello 0,5634 per cento. A testimoniare la rilevanza delle tabelle milanesi è stata più
volte la Corte di cassazione, che ne ha sottolineato l'efficacia come punto di riferimento per
l'autorità giudiziaria al momento di tradurre in numeri una fattispecie assai scivolosa come il danno
di natura non patrimoniale.
Quanto ai numeri, si è proceduto attraverso una valutazione della casistica presentatasi davanti agli
uffici giudiziari milanesi per arrivare da una parte a una tabella di valori monetari medi
corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili perché assai ricorrente e,
dall'altra, a una percentuale di aumento di questi valori medi per aderire in misura maggiore alle
peculiarietà del caso singolo.
Così, la versione finale delle tabelle inserisce un nuovo valore del punto aumentato di una
percentuale variabile e ponderata in rapporto all'esigenza di comprendere anche la sofferenza
soggettiva, per cui:
- dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso;
- dal 10 al 34% l'aumento è progressivo per punto dal 26 al 50%;
- dal 25 al 100% di invalidità l'aumento ritorna a essere del 50%.
Previsto poi un ulteriore aggiornamento del danno non patrimoniale temporaneo. In questo ambito,
a fare da punto di riferimento è il «giorno di invalidità temporanea al 100%». Gli importi oscillano
tra un minimo di 96 euro per giorno alla chance di un aumento personalizzato che può arrivare (per
giorno) sino a un massimo di 145 euro. La rivalutazione per il 2013 riguarda poi l'adeguamento dei
valori di liquidazione del danno anche per la perdita del rapporto parentale. Giovanni Negri
Delega fiscale. I temi-chiave su cui stanno lavorando i tecnici del Governo in vista dei
provvedimenti attuativi della riforma.
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ITALIA OGGI
Il garante privacy (primo in europa) dà AL COLOSSO USA 180 GIORNI PER ADEGUARE
PRASSI E MODELLI
Google, sì dell'utente per usarne i dati a fini commerciali
Uso commerciale dei dati raccolti da Google solo con il consenso dell'interessato. Il Garante della
privacy, con il provvedimento 353 del 10 luglio 2014, primo in Europa, ha impartito prescrizioni al
colosso di Mountain View, che ora ha 180 giorni per adeguare prassi e modelli di informativa e
raccolta consenso.
In sostanza si passa a trattamenti un po' meno all'insaputa dell'interessato, considerato che Google
non potrà utilizzare i dati a fini di profilazione, se non ne avrà prima ottenuto il consenso, e dovrà
dichiarare esplicitamente di svolgere questa attività a fini commerciali. Rinviata, invece, in parte,
per chi non ha un account, la piena attuazione del diritto alla cancellazione dei risultati delle
ricerche, affermato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio 2014
che, nella causa C-131/12.
Ma vediamo le cautele prescritte dal garante della privacy.
Informativa. Il garante prescrive l'informativa su più livelli. Il primo livello è di carattere generale
e fornisce le informazioni più rilevanti per l'utenza: l'indicazione dei trattamenti e dei dati oggetto di
trattamento (ad esempio localizzazione terminali, indirizzi Ip), dell'indirizzo presso il quale
rivolgersi in lingua italiana per esercitare i propri diritti. Un secondo livello, più di dettaglio,
fornisce le specifiche informative relative ai singoli servizi offerti: posta elettronica (Gmail), social
network (GooglePlus), pagamenti online (Google Wallet), diffusione di filmati (YouTube), mappe
online (Street View), analisi statistica (Google Analytics).
Google dovrà spiegare chiaramente, nell'informativa generale, che i dati degli utenti sono
monitorati e utilizzati, tra l'altro, a fini di profilazione per pubblicità mirata e che essi vengono
raccolti mediante i cookie e anche con tecniche più sofisticate, come ad esempio il fingerprinting
(raccolta di informazioni sulle modalità di utilizzo del terminale da parte dell'utente archiviati
presso i server della società).
Consenso. Ci vuole il consenso dell'interessato per utilizzare a fini di profilazione e pubblicità
comportamentale personalizzata i dati degli interessati. La pronuncia ricorda che Google è in grado
di usare a fini commerciali sia i dati relativi alle mail sia quelli raccolti incrociando le informazioni
tra servizi diversi o utilizzando cookie e fingerprinting. Il consenso deve essere esplicito e l'utilizzo
di un servizio non può essere considerato come consenso
In proposito il Garante ha anche indicato una modalità innovativa di raccolta del consenso.
In particolare si indica la visualizzazione di un'area contenente l'informativa, il link alla privacy
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policy, il link a una ulteriore area dedicata nella quale sia possibile negare o graduare il consenso
alla profilazione e, infine, l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso o
selezione di un elemento esterno all'area in primo piano (ad esempio, di un form di ricerca, di una
mappa, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso alla profilazione.
Conservazione. Google dovrà definire tempi certi di conservazione dei dati, sia per quanto riguarda
quelli mantenuti sui sistemi cosiddetti «attivi», sia successivamente archiviati su sistemi di «back
up».
Per la cancellazione di dati personali, il Garante ha imposto a Google che richieste provenienti dagli
utenti titolari di un account siano soddisfatte al massimo entro due mesi se i dati sono conservati sui
sistemi «attivi» ed entro sei mesi se i dati sono archiviati sui sistemi di back up.
Per quanto riguarda, invece, le richieste di cancellazione che interessano l'utilizzo del motore di
ricerca, si devono attendere gli sviluppi applicativi della sentenza della Corte Ue sul diritto all'oblio.
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IL SOLE 24 ORE
L'Iva omessa non sarà più reato
Stop alla rilevanza penale dei mancati versamenti - Rivisti i termini di accertamento
MILANO. Stop alla rilevanza penale degli omessi versamenti dell'Iva, anche per venire incontro
agli operatori economici in difficoltà congiunturale, ridefinizione delle soglie di rilevanza penale
nell'evasione e dei meccanismi che fanno raddoppiare i termini di accertamento, con l'obiettivo di
evitarne un utilizzo strumentale negli accertamenti fuori tempo massimo.
Insieme alla costruzione dell'architettura normativa sull'abuso del diritto, chiamata a tracciare i
confini delle fattispecie in cui può essere contestato, sono questi i temi chiave a cui stanno
lavorando i tecnici del Governo in vista dei prossimi provvedimenti attuativi della delega fiscale.
Dopo Catasto, semplificazioni e tabacchi (su cui si veda l'articolo a fianco), la prossima tappa sarà
quella delle sanzioni tributarie e dell'abuso del diritto. Due argomenti strettamente intrecciati fra
loro, che potrebbero confluire in un unico provvedimento oppure in due decreti legislativi paralleli.
A ribadire l'intreccio è intervenuto ancora ieri il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, che
intervenendo a un incontro organizzato dai dottori commercialisti di Milano, ha spiegato che «il
dibattito è aperto sull'effettiva rilevanza penale dell'elusione fiscale». La decisione sulla forma dei
provvedimenti sarà presa solo all'ultimo, ma al ministero dell'Economia i lavori sono avanzati e
puntano a chiudere il testo nei prossimi giorni, in tempo per un possibile esame in Consiglio dei
ministri prima della mini-pausa estiva.
Mentre le sanzioni amministrative per ora rimangono sullo sfondo, l'attenzione si è concentrata sui
reati tributari, e potrebbe portare novità rilevanti sui casi di punibilità: novità attese anche per il
fatto che naturalmente il favor rei permetterebbe di applicarle anche ai procedimenti in corso. La
delega (articolo 8, comma 1 della legge 23/2014) chiede di legare la punibilità ai «comportamenti
fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa». In un
quadro come questo non rientrerebbero i casi di omessi versamenti dell'Iva, perché chi dichiara ma
poi non paga (magari a causa della crisi) non è guidato da intenzioni fraudolente. Lo stesso discorso
si può applicare anche alle ritenute: i due casi sono intrecciati anche nella disciplina attuale (decreto
legislativo 74/2000), che infatti applica ai mancati versamenti Iva (articolo 10-ter) le stesse pene
previste per le ritenute (articolo 10-bis): reclusione da sei mesi a due anni quando il mancato
versamento supera i 50mila euro per ogni anno d'imposta. Resta da capire se l'esclusione futura sarà
generalizzata oppure coordinata in qualche modo con le soglie che negano la sospensione
condizionale della pena per gli omessi versamenti superiori ai tre milioni di euro.
Sul raddoppio dei termini, invece, la riforma in cantiere punta a evitare comportamenti
"opportunistici" dell'amministrazione, sempre nell'ottica di far scattare il reato solo quando la
condizione sostanziale lo delinea. Il problema è quello aperto dalla sentenza 247/2011 della Corte
costituzionale, che ha confermato il via libera alla possibilità di raddoppiare ex post i termini di
accertamento quando si superano le soglie di punibilità. Le regole attuali permettono infatti di
"resuscitare" accertamenti il cui ordinario termine quinquennale è scaduto, arrivando a riaprire
controlli dopo che è scattata anche la prescrizione per il reato (sei anni, aumentati di un quarto, per
le annualità pre-2011): tutti casi che l'attuazione della delega dovrebbe cancellare. Francesca
Milano Gianni Trovati
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IL SOLE 24 ORE
Il quadro. Opportuno un intervento congiunto
Abuso e sanzioni, regole «connesse»
L'abuso del diritto, l'individuazione dei "confini" dei concetti di evasione e dello stesso abuso del
diritto nonché la revisione del sistema sanzionatorio sono temi assolutamente intrecciati tra loro, per
cui devono essere disciplinati nello stesso contesto normativo.
La legge delega fiscale prevede, all'articolo 5, la disciplina dell'abuso del diritto. La norma
stabilisce la modifica delle vigenti disposizioni antielusive e l'unificazione nel principio dell'abuso
del diritto. Abusare del diritto in ambito tributario significa conseguire un vantaggio fiscale
indebito, che l'ordinamento disapprova. Che è, sostanzialmente, il concetto di elusione,
erroneamente confinato finora a fattispecie casistiche.
Occorre quindi partire dalla constatazione che abuso del diritto ed elusione sono temi perfettamente
coincidenti. Ecco perché, correttamente, la delega prevede l'"accorpamento" dei concetti di abuso
del diritto e di elusione, con l'identificazione di un unico contenitore, che diventa quello dell'abuso
del diritto.
La legge delega prevede anche, all'articolo 8, la revisione del sistema sanzionatorio, sia
amministrativo che penale. L'articolo 8 stabilisce poi che, con i decreti legislativi di attuazione,
dovranno essere individuati i confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale con le
relative conseguenze sanzionatorie. Ancorché la norma si esprima in termini contraddittori con
quanto previsto dall'articolo 5 sull'abuso del diritto - visto che più che di confini dell'elusione si
deve parlare di confini dell'abuso del diritto rispetto all'evasione - la stessa contiene due aspetti
particolarmente rilevanti, che fanno comprendere perché abuso del diritto e revisione delle sanzioni
devono essere disciplinati contestualmente.
La prima vicenda è quella dell'individuazione della "latitudine" dei diversi concetti di evasione e
abuso del diritto. Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza perché, finora, l'abuso del
diritto è risultato una sorta di contenitore nel quale sono affluiti fenomeni assolutamente eterogenei,
aventi in comune unicamente il fatto che si determinava un vantaggio fiscale. Un conto, però, è
simulare, dissimulare, comunque alterare il rapporto giuridico, altro conto è "abusare del diritto". Si
evade, infatti, anche quando la ricchezza imponibile viene dissimulata qualificandola diversamente
o quando viene imputata soggettivamente a un altro soggetto. Diverso è il concetto di abuso del
diritto che si ha quando un soggetto non altera, ma semplicemente pone in atto operazioni che
hanno come finalità quello di conseguire un vantaggio che il sistema non consente. Quello che però
andrebbe considerato è che l'abuso, per sua stessa natura, è illimitato. Se lo si "confina", se si dice,
in sostanza, cos'è l'abuso, se poi la norma non viene rispettata, si corre il rischio che l'abuso si
"intrecci" con lo stesso tema dell'evasione. Meglio, allora, che si disciplini l'abuso indirettamente,
stabilendo (oltre quali sono i confini dell'evasione) quando si è in presenza di legittimo risparmio
d'imposta. Ad ogni modo, la legge delega provvederà a disciplinare il controverso tema
dell'applicabilità delle sanzioni all'abuso. La scelta appare quella di applicare un diverso trattamento
sanzionatorio tra fattispecie riconducibili all'evasione e quelle relative all'abuso. Dario Deotto
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ITALIA OGGI
FISCO/ L'Ocse presenta il pacchetto
Dati condivisi fra tutti i paesi
Nuovo passo avanti verso lo scambio automatico di informazioni bancarie. L'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha pubblicato ieri a Parigi l'intero pacchetto di
documenti relativi al modello internazionale per la condivisione di dati fiscali che dovrebbe entrare
in forze a partire dal 2017. Un insieme di regole e norme destinato a sostituire l'attuale ragnatela di
accordi bilaterali all'insegna di un unico modello condiviso a cui aderiranno, in una fase iniziale, 65
paesi.
Il corposo documento verrà presentato in via ufficiale al prossimo G20 in agenda a Cairns, in
Australia, per il 20 e 21 settembre. Nel frattempo, i vertici dell'Ocse hanno deciso di rendere
pubblico il pacchetto anti evasione che imporrà ai paesi firmatari di condividere una volta all'anno,
tutti i dati finanziari relativi alle attività detenute dai contribuenti dei paesi che aderiranno. Il
modello, che va al di là dell'attuale scambio su richiesta, stabilisce l'obbligo per banche, broker e
assicurazioni, di condividere il valore degli interessi, i dividendi, il saldo del conto corrente, il
reddito generato da alcuni prodotti assicurativi, i proventi della vendite di asset finanziari e altri
fonti di reddito riconducibili alle attività detenute in banca. Non soltanto dei privati cittadini ma
anche delle società, incluse le fondazioni e i trust.
«Ci stiamo avviando verso un nuovo contesto mondiale in cui per gli evasori fiscali non vi sarà più
alcun nascondiglio possibile», ha dichiarato ieri con soddisfazione il segretario generale dell'Ocse
Angel Gurria. Il modello, già svelato a grandi linee lo scorso mese di febbraio, è stato arricchito di
una serie di regole per la sua applicazione che si traducono in un abbattimento dei costi di
attuazione per il settore finanziario. Non solo. I tecnici di Parigi hanno adottato nuove soluzioni
informatiche che consentiranno di soddisfare le norme internazionali vigenti in materia di sicurezza
dei dati.
Infine, rispetto alla versione precedente, la nuova edizione del modello è stato modificata
includendo una richiesta fortemente voluta dalla Svizzera ovvero il rispetto del principio di
reciprocità per cui ogni stato sarà tenuto a fornire lo stesso tipo di dati che riceverà dalla
controparte. Tancredi Cerne
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IL CORRIERE DELLA SERA
Eterologa, il Ministero: regole per i donatori e sull’età delle donne
Lorenzin: «Non vogliamo opporci alla decisione dei giudici, ma bisogna agire con tutte le garanzie
per i cittadini e i bimbi che verranno»
«I centri italiani non possono ancora partire con la fecondazione eterologa perché privi
dell’autorizzazione regionale alla nuova attività. Bisogna aspettare un decreto legge che arriverà tra
fine agosto e settembre». L’indicazione del Ministero della Salute guidato da Beatrice Lorenzin è
stata chiara e non altrimenti interpretabile appena, lo scorso aprile, i giudici della Corte
costituzionale dichiararono illegittimo il divieto di ricorrere alle tecniche che prevedono l’impiego
di gameti (spermatozoi e ovociti) appartenenti a donatori, quindi non alla coppia. E adesso, dopo gli
annunci del ginecologo Severino Antinori (clinica Matris di Milano) e del segretario
dell’Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, che hanno rivelato l’esistenza di quattro
gravidanze in corso nel capoluogo lombardo e a Roma ottenute con l’eterologa, i carabinieri dei Nas
(Nucleo antisofisticazione) sono subito intervenuti. Il primo controllo cosiddetto preventivo a
Milano, poi seguiranno quelli nella Capitale. Su richiesta del Ministero di Lungotevere Ripa
vogliono verificare se esistono le autorizzazioni necessarie, evenienza remota, se sono stati eseguiti
test di selezione dei donatori e se ai genitori è stata garantita «ineccepibile» la qualità
dell’intervento.
Ancora prima che l’ispezione dei Carabinieri mettesse in dubbio l’esistenza della coppia fecondata
da Antinori, al Ministero l’annuncio del ginecologo era suonato come un modo per promuovere la
sua clinica. Il ministro aspetta comunque un’informativa dettagliata sul caso. Di certo è in atto un
braccio di ferro fra i centri, smaniosi di cominciare la nuova attività sdoganata dalla Consulta (la
sentenza è stata pubblicata il 18 giugno e tra l’altro sottolineava come non ci sia un vuoto
normativo), e il ministro che ribadisce: «Non ci opponiamo, rispetteremo in tutto e per tutto la
decisione dei giudici, ma bisogna agire con tutte le garanzie per i cittadini e soprattutto per i
bambini che nasceranno». Dunque si è pensato a un decreto legge con indicazioni univoche sui
punti critici che riguardano principalmente i criteri di selezione dei donatori (cioè a quali test
genetici e infettivi debbano essere sottoposti), la rintracciabilità dei gameti dai quali scaturisce una
gravidanza e nascono bambini, il diritto all’anonimato dei «proprietari» di liquido seminale e
ovociti, la questione del rimborso spese a questi volontari-altruisti oltre alla loro età massima.
Si potrebbe prevedere che la donna non superi i 35 anni e l’uomo i 40 anni. Infine verrà indicato il
numero massimo di figli di ogni madre o padre biologico. Tutto questo dovrebbe essere contenuto
nel provvedimento atteso dopo l’estate. Il gruppo di esperti nominati dal ministero per valutare le
iniziative da prendere, coordinati dal capo dell’ufficio legale Chiné, terminerà il suo lavoro oggi per
consegnare alla Lorenzin un rapporto entro la fine del mese. Hanno convenuto che una legge è
indispensabile e che semplici linee guida non sono sufficienti. È urgente uno strumento più forte, i
tempi, è la rassicurazione, saranno rapidi. I centri di procreazione medicalmente assistita temono si
tratti di una strategia per rinviare il più possibile l’avvio delle attività. Chi spinge per l’immediato
via all’eterologa sostiene che esistono tutte le normative europee e i documenti delle società
scientifiche per partire in totale sicurezza. L’eterologa però non piace ai cattolici, l’Italia prima del
pronunciamento della Consulta era rimasta uno dei pochi Paesi ad averla estromessa con la legge
del 2004 e la sua introduzione continua ad essere fortemente osteggiata. Margherita De Bac
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LA STAMPA
Stamina, è sempre più caos
Oggi nuove infusioni a Brescia
I giudici obbligano gli Spedali (già sotto inchiesta) a curare due malati
MILANO. Sul metodo stamina, il caos continua. Agli Spedali Civili di Brescia sono messi così: se si
rifiutano di somministrare le infusioni con l’assai discusso metodo di Davide Vannoni contravvengono alle
disposizioni dei giudici di Trapani e di Pesaro; se le fanno, rischiano di avere altri guai con la Procura di
Torino, che ha già messo sotto inchiesta medici e sanitari del nosocomio lombardo. Ci vorrebbe un enigmista
per sciogliere questo rebus. Dalla Regione Lombardia hanno investito del caso Giorgio Napolitano. Il
Presidente ha passato il fascicolo al Csm e al ministro della Giustizia Andrea Orlando. Nell’attesa, come
sempre, si è deciso di fare lo slalom tra il codice penale che non regola la materia e le pressioni dei genitori
di un bambino siciliano affetto da distrofia di Duchenne e uno di Fano colpito dal morbo di Krabbe, che ieri
si sono dati appuntamento davanti all’ospedale di Brescia con le carte bollate in ordine e i sentimenti in
tumulto.
La strada scelta, vai a vedere se è quella consentita che di giusta non se ne parla proprio, l’annuncia Marino
Andolina, il vicepresidente di Stamina Foundation: «Le infusioni riprendono regolarmente. La nostra biologa
alle 8 e 10 entrerà in ospedale e nel corso della mattinata di martedì i due pazienti saranno trattati. Sarà tutto
concluso entro le 13 perché non vogliamo interferire con le altre attività dell’ospedale». Dalla struttura
sanitaria confermano. Mettono a disposizione gli ambulatori, ma evitano di coinvolgere il personale sotto
inchiesta. Assicura il direttore generale degli Spedali Ezio Belleri: «Abbiamo chiesto di conoscere i nomi dei
medici che provvederanno alle infusioni. Di fronte a un ordine di un magistrato non possiamo opporci».
Da ieri a stamattina naturalmente può essere successo di tutto. Anche perchè di ordinanze ne è arrivata
un’altra dal Tribunale di Roma che nomina la biologa di Stamina Erica Molino a provvedere alle infusioni
sempre a Brescia a partire dal 25 luglio, per una bambina di otto anni di nome Ludovica affetta dalla malattia
di Tay Sachs. Dalla struttura sanitaria anche in questo caso abbozzano: «Chiederemo chiarimenti al
Tribunale di Roma. Non ci possiamo opporre alle disposizioni dei magistrati». Per la bambina romana
sarebbe la quinta infusione. Sua madre Francesca Atzeni è speranzosa come tutte le mamme che si
aggrappano a qualsiasi cosa: «Ludovica non fa infusioni da dicembre. Se le avesse fatte sarebbe stato meglio.
Noi genitori siamo stanchi di essere scambiati per visionari».
Tra la comunità scientifica che boccia il metodo Stamina, magistrati di mezza Italia che si dividono sul caso,
il Parlamento che discute e approva decreti a pioggia, alla fine sono i pazienti e i loro famigliari quelli più
penalizzati. Ma in questa situazione paradossale dove manca un indirizzo giuridico chiaro, pure le strutture
sanitarie lombarde sono a rischio. A settembre la commissione Sanità di Regione Lombardia tornerà ad
occuparsi del caso. Sarebbe auspicabile avere prima qualche altra indicazione. Mario Mantovani, assessore
alla Sanità di Forza Italia non sa più a quale santo rivolgersi. Ha scritto a Giorgio Napolitano, a Matteo Renzi
e al ministro Beatrice Lorenzin: «Il Presidente della Repubblica mi ha risposto e ha detto che ha dato
incarico di esaminare il caso al Csm e al Guardasigilli. Dagli altri non ho ancora ricevuto risposte. Così come
si è consentita la terapia con il decreto Balduzzi sarebbe il caso che il governo emettesse un altro decreto per
dirimere la questione. Brescia sta facendo quello che può ma io devo difendere la sanità lombarda. La
comunità scientifica ha messo in ridicolo il metodo Stamina. Ci sono giudici che impongono di fare le
infusioni. Altri che sanzionano chi le fa. Una decisione del governo sarebbe opportuna». Fabio Poletti
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IL SOLE 24 ORE
Dopo la riforma. Il «mandatario» serve nel caso in cui ci siano complessivamente più di 60
partecipanti
Supercondomini, così l'assemblea
Il singolo edificio nomina un rappresentante per le questioni ordinarie
Il legislatore della riforma ha inteso facilitare la gestione di grandi complessi immobiliari con un
notevole numero di partecipanti che per le difficoltà dovute sia all'individuazione degli stessi che al
loro intervento in assemblea rende difficoltoso il raggiungimento dei quorum costitutivi e
deliberativi previsti dalla legge per l'adozione di qualsiasi decisione.
Per questo motivo le particolari modalità dettate per la convocazione dell'assemblea del
supercondominio si applicano solo quando il numero dei partecipanti complessivo supera i 60 e
limitatamente alla gestione ordinaria. Per raggiungere questo scopo il legislatore ha voluto
concentrare tutti i portatori di interesse di un singolo condominio in capo a un unico soggetto, unico
rappresentante, quasi come a voler coinvolgere tutti i partecipanti.
Diversamente, nell'ambito condominiale "usuale", viene limitata la possibilità di concentrare
deleghe in capo a pochi soggetti affinché le decisioni siano il frutto di un confronto, dibattito e
discussione.
Questa particolare esigenza nel supercondominio di garantire almeno la gestione ordinaria
giustifica, al contrario, il contrasto con le norme che regolano il singolo condominio e con il
principio essenziale del diritto alla partecipazione del condomino.
Il terzo comma dell'articolo 67 disposizioni per l'attuazione del Codice civile dispone che nei casi di
cui all'articolo 1117 bis Codice civile (supercondominio) quando il numero dei partecipanti è
complessivamente più di 60, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui
all'articolo 1136, quinto comma, del Codice (cioè con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti portatori di almeno 667 millesimi), il proprio rappresentante
all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina
dell'amministratore.
Il limite imposto dei 60 partecipanti si riferisce al numero complessivo rispetto all'intero
supercondominio e non al singolo condominio per cui anche il condominio con soli dieci
partecipanti inserito in un contesto immobiliare con oltre 60 partecipanti deve nominare il proprio
rappresentante.
Vediamo, di seguito, come avviene la nomina e quanto dura in carica questo rappresentante. Nel
silenzio della legge chiunque potrebbe essere nominato rappresentante del singolo condominio, il
destinatario naturale è il condomino atteso che, oltre ad avere un interesse diretto, si presuma
conosca la compagine condominiale e i problemi relativi alle parti comuni.
Potrebbe essere nominato anche un estraneo al condominio poiché chi svolge l'incarico
nell'esercizio di un mandato nell'interesse di un gruppo di soggetti non può avere problemi connessi
con la tutela della privacy né più né meno di come avviene per chi gestisce interessi comuni.
Ci si è domandati se bisogna nominare il rappresentante ogni qualvolta occorre partecipare a un
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assemblea per la gestione ordinaria o nomina dell'amministratore del supercondominio o lo si debba
fare una sola volta per tutte le future assemblee.
La seconda soluzione appare la più ovvia, diversamente sorgerebbe notevoli difficoltà per
convocare per tempo l'assemblea dei singoli conominii ed ancorpiù se si dovesse ricorrere alla
nomina in via giudiziale, tenuto conto anche dei tempi necessari alla preventiva diffida di cui al 3°
comma dell'articolo 67 disposizioni per l'attuazione del Codice civile.
Dovendo inoltre l'avviso di convocazione essere inviato ai soli rappresentanti è evidente che questi
debbano preesistere alla convocazione altrimenti si eliderebbe lo spirito della legge che ha lo scopo
di limitare il numero degli aventi diritto e rendere più agevole le modalità di convocazione.
Ne consegue che una volta nominato il rappresentante quest'ultimo conservi la carica fino a diversa
volontà dei rappresentati o del rappresentante stesso (revoca o dimissioni).
Appare quindi ragionevole che l'assemblea o il regolamento subcondominiale determini la durata
della carica del rappresentante in un periodo coincidente con uno o più esercizi annuali in modo da
consentire il rinnovo dell'incarico in occasione di una riunione ordinaria per l'approvazione dei
bilanci o per la nomina dell'amministratore.
Applicandosi al rappresentante la normativa sul mandato, se nulla si prevede sulla remunerazione,
l'incarico si presume oneroso ai sensi dell'articolo 1709, Codice civile.
Per questa ragione se si vuole conferire l'incarico a titolo gratuito occorre farne espresso riferimento
nella stessa delibera di nomina. Bruno Piscitelli
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Impianto centralizzato. I problemi
Caldaia: distacco con limiti stretti
Inserendo nella normativa del Codice civile un principio giurisprudenziale enunciato in alcune
sentenze della Corte di Cassazione la legge di riforma ha aggiunto all'articolo 1118, che disciplina i
diritti dei partecipanti sulle parti comuni, un nuovo ultimo comma secondo cui il condomino può
rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo
distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini,
aggiungendo che il rinunziante resta comunque tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese
per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Si
tratta di una disposizione su cui si è concentrata l'attenzione dei commentatori fin dalla fase iniziale
della riforma e sembra rispondere al buon senso, ma nella maggioranza dei casi si dimostra
inutilizzabile.
I commentatori hanno concentrato quasi tutti l'attenzione sull'interpretazione (peraltro per nulla
agevole) della nozione di «notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa», ma in realtà
sussistono problemi ulteriori che rendono difficile l'applicazione dell'articolo 1118, ultimo coma,
del Codice civile.
Innanzitutto va osservato che la stessa disposizione precisa che, pure nel caso in cui sussistano i
presupposti che legittimano il distacco, il rinunziante resta ugualmente obbligato a versare la sua
quota delle spese relative alla manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e
messa a norma; ciò significa che in concreto la rinunzia comporta l'esclusione soltanto delle spese
relative ai consumi e alla manutenzione ordinaria, sempre che tale manutenzione non costituisca
pure un atto di conservazione (e quindi va pagata da tutti).
Ma l'articolo 1118, ultimo comma, contiene soprattutto un vero e proprio vizio di fondo che, nella
maggior parte dei casi, finisce per comportare l'inapplicabilità della disposizione. Per chiarire i
termini reali della questione bisogna ricordare che l'orientamento giurisprudenziale (Cassazione n.
129/99, 8924/01, 5974/04 e 7518/06) che ha ammesso la legittimità della rinuncia all'uso
dell'impianto centralizzato senza necessità di autorizzazione degli altri condomini si riferisce a casi
in cui, per i più svariati motivi, di fatto dal distacco non derivava alcun aggravio di spesa per tutti
gli altri condomini; e infatti anche la recente sentenza della Cassazione n. 9526/2014 ha precisato
che il distacco non è invece legittimo se da esso non consegue una riduzione degli oneri del servizio
di cui continuano a godere gli altri condomini.
Quando invece la nuova disposizione sul distacco, disciplinata secondo questo criterio, viene
applicata in termini di regola valida per tutti i casi possibili si incorre nel vizio di fondo che si
diceva prima: pure ammettendo che per il primo dei condomini che, nell'edificio, intendono
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avvalersi del distacco per essere esentati dalle spese relative ai consumi sussistono le condizioni
imposte dalla legge (assenza di notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri
condomini) e che, per mera ipotesi, la stessa situazione continui anche quando altri condomini
chiedano di avvalersi del distacco, immancabilmente si arriverà al momento in cui uno dei
successivi condomini, a seguito del distacco da lui esercitato, arriverà a determinare i notevoli
squilibri o aggravi che vietano il distacco e ciò non perché l'ultimo distacco da solo sia sufficiente a
causare lo squilibrio oppure l'aggravio, ma unicamente perché, aggiungendosi a quello o a quelli già
realizzati (che fino a quel momento non erano bastati a causare lo squilibrio o l'aggravio), determina
il superamento del livello massimo di consumi che non consente più il distacco.
In altre parole è facile prevedere che per il primo o per i primi condomini distaccati possano
sussistere le condizioni che consentono il distacco, ma che poi, a un certo punto, tali condizioni
vengano a mancare e che così l'ultimo condomino che intende distaccarsi si veda negare la
possibilità della rinunzia prevista dall'articolo 1118 non per l'entità della variazione che lo riguarda,
ma per il risultato, che si realizza, della somma dei vari distacchi precedenti esercitati dagli altri
condomini, determinando così una situazione di ingiusta penalizzazione per l'ultimo condomino a
vantaggio di quelli precedenti, che hanno invece potuto usufruire del distacco senza incontrare lo
stesso problema. Ettore Ditta
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L'interpretazione. No al cumulo delle cariche ma non scatta uno stop assoluto
Non sempre vietato il doppio incarico
Una prima più prudente interpretazione della legge di riforma del condominio ha preferito escludere
la possibilità dell'amministratore del subcondominio a essere nominato rappresentante sul
presupposto del divieto generale impostogli dal quinto comma dell'articolo 67 disposizioni per
l'attuazione del Codice civile che stabilisce che all'amministratore non possono essere conferite
deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
Divieto che resta fermo nel caso che l'amministratore del subcondominio sia anche l'amministratore
del supercondominio per evidenti ragioni di conflittualità. Ma in tutti gli altri casi non vi sarebbe
ragione di non poter nominare l'amministratore per i seguenti motivi:
1) L'amministratore interverrebbe nell'assemblea del supercondominio non in tale qualità ma in
quella di rappresentante con poteri molto più ampi di quelli che ha un semplice rappresentante (ogni
limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto), poteri conferitegli con un
quorum più qualificato di quello occorrente per poter gestire in tutto e per tutto le parti comuni. E
cioè l'amministratore non interverrebbe attraverso un ampliamento delle sue attribuzioni ai sensi
dell'articolo 1130, Codice civile, ma in forza di un nuovo e diverso mandato.
2) Non vi può essere alcun conflitto di interessi per decidere su argomenti relativi alle parti comuni
gestite da altri soggetti. La preclusione di cui al 5° comma dell'articolo 67 disposizioni per
l'attuazione del Codice civile riguarda il conferimento delle deleghe di un condomino per una
determinata assemblea ma non si riferisce alla rappresentanza dell'intero condominio che nasce non
a seguito di una delega ma di una deliberazione assembleare.
3) La presunzione di una distinzione tra rappresentante e amministratore sancita dal 4° comma della
disposizione in esame che prevede le comunicazioni prima e dopo l'assemblea tra due soggetti
diversi non esclude che in caso di coincidenza dei soggetti tale attività risulta superflua e anzi
semplificherebbe il rapporto tra amministratore del supercondominio e partecipanti al
supercondominio.
Per tali motivi l'amministratore del singolo condominio sembrerebbe il soggetto più adeguato ad
assolvere tale incarico con il vantaggio che una volta convocato dall'amministratore del
supercondominio può direttamente convocare l'assemblea del proprio condominio per discutere gli
argomenti per l'ordinaria gestione e riceverne le eventuali istruzioni. B.Pi.
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Cassazione. Il chiarimento sulle novità della legge Severino
Per l'induzione il nodo dell'«indebito vantaggio»
ROMA. «La fattispecie di induzione indebita di cui all'articolo 319 quater del Codice penale è
caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di
autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio». È quanto si
legge in una delle poche sentenze della VI sezione penale della Cassazione (n. 5496/2014) già
depositate e massimate dopo quella (n. 12228/14) con cui le sezioni unite hanno «risolto il contrasto
giurisprudenziale determinatosi con l'entrata in vigore della legge 190 del 2012», la cosiddetta legge
Severino. Viene dunque confermato che «il criterio di essenza della fattispecie induttiva» (queste
sono parole delle sezioni unite), dopo l'entrata in vigore della legge, è rappresentato dall'«indebito
vantaggio» del soggetto indotto. In sostanza, ferma restando la «continuità normativa» tra la
vecchia e la nuova induzione, quest'ultima, essendo stata trasformata in un reato «plurisoggettivo a
concorso necessario», richiede ora la combinazione di due elementi, che le sezioni unite indicano
nell'«abuso prevaricatore del pubblico agente» e nel «fine determinante di vantaggio indebito
dell'extraneus». Pertanto, se prima della legge l'«indebito vantaggio» era solo una delle possibili,
ma non necessarie, motivazioni dell'indotto, ora la legge lo ha trasformato in requisito strutturale
(sia pure implicito), senza il quale la condotta potrebbe perdere rilevanza penale. Ciò vale
ovviamente anche per i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, come quello
deciso con la sentenza 5496/14, in cui la Corte ha annullato una condanna per concussione
riqualificando il reato come «induzione indebita» proprio per la presenza di un «indebito
vantaggio» del destinatario delle pressioni (anche se ha escluso la punibilità dell'indotto poiché
nessuno può essere punito per un fatto che, quando fu commesso, non era reato).
Parole chiare, insomma. Eppure, subito dopo la decisione della Corte d'appello di Milano nel
processo Ruby, le parole chiare delle sezioni unite stanno diventando ambigue. O comunque
diverse. Secondo una certa "lettura" della sentenza 12.228 (e quindi della legge Severino),
l'«indebito vantaggio» sarebbe infatti un requisito necessario solo ai fini della punibilità dell'indotto
e non anche del pubblico ufficiale. Pertanto, se la Corte d'appello – dopo aver escluso che la
telefonata di Silvio Berlusconi in Questura costituisse una minaccia (neppure implicita) tale da
mettere i funzionari «spalle al muro» – non ha riqualificato il reato di concussione per costrizione in
quello meno grave di induzione indebita, non dipende dalla legge Severino e dalle sezioni unite
perché né l'una né le altre autorizzerebbero a considerare l'«indebito vantaggio» un elemento
costitutivo del reato, non più di quanto lo fosse in precedenza. In sostanza, se la Corte dovesse
spiegare – com'è invece probabile e ragionevole – che l'induzione indebita «non sussiste» perché
manca un elemento costitutivo del reato (cioè la prova che i funzionari della Questura abbiano
assecondato le pressioni di Berlusconi per conseguire un «indebito vantaggio»), secondo questa
"lettura", incorrerebbe in un errore, aprendo le porte al ricorso della Procura generale e a un
possibile annullamento della sentenza in Cassazione. Ciò perché le sezioni unite hanno affermato la
«totale continuità normativa» tra la vecchia e la nuova induzione, che risulterebbe contraddetta se
l'«indebito vantaggio» fosse diventato un elemento costitutivo del reato. Forse una contraddizione
c'è. Certo è, però, che le parole scritte dalle sezioni unite sul peso dell'«indebito vantaggio» nel
nuovo reato sono chiarissime. Così chiare da essere state finora confermate dalla stessa Cassazione.
Donatella Stasio
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Cassazione. Le Sezioni unite hanno sancito la non retroattività del giudizio sul Testo unico
La Consulta sulla droga non fa uscire dal carcere
Non è possibile la richiesta di scarcerazione «ora per allora»
MILANO. Le Sezioni unite escludono l'applicazione «retroattiva» dei nuovi termini massimi di
custodia cautelare per i reati in materia di droga. L'informazione provvisoria del 17 luglio scorso
esclude conseguenze «ora per allora» della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con la
quale è stata dichiarata l'illegittimità di alcune disposizioni del Testo unico contro le droghe,
facendo rivivere, nei fatti prima e per legge poi, la distinzione tra sostanze leggere e pesanti.
Le motivazioni saranno note tra qualche tempo, ma intanto è già possibile svolgere alcune
considerazioni, sottolineando come le Sezioni unite abbiano scelto, in questo caso (ma anche
nell'altra pronuncia più significativa della settimana scorsa, quella sulla portata della rescissione del
giudicato), la strada meno dirompente, escludendo che le novità possano avere efficacia anche nelle
vicende in corso.
La cosiddetta scarcerazione «ora per allora», prevede che debba essere rimesso in libertà nella fase
successiva, per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, l'imputato per il quale non sia
stato possibile intervenire tempestivamente. A patto che, avevano già affermato in passato le
Sezioni unite, la scadenza dei termini riguardi tutte le imputazioni oggetto della misura di
detenzione cautelare e non solo alcune.
Il precedente muoveva dalla considerazione della rilevanza, all'interno della Costituzione, della
libertà personale come diritto fondamentale della persona. In questo contesto, ogni questione che
riguarda l'interpretazione delle norme che pongono dei limiti a questo diritto va risolta tenendo
presente il rapporto di eccezione a regola che a questi limiti deve essere assegnato. Sempre in
passato era stato considerato doveroso un provvedimento di scarcerazione «ora per allora» in
presenza di una sospensione dei termini di custodia cautelare assunti in modo illegittimo in assenza
dell'indispensabile contraddittorio.
In altri casi, invece, la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima della custodia
cautelare per le fasi già concluse, è stata negata dalla Cassazione. Quando, in generale, l'incidenza
sui termini di durata è stata ritenuta una conseguenza del cambiamento fisiologico del processo
penale (vedi il caso della conferma in appello della condanna per il reato meno grave con il
contestuale proscioglimento per quello più pesante il relazione al quale erano stati conteggiati i
termini di fase).
Ora, le Sezioni unite hanno dovuto incasellare una diversa situazione come quella determinata dalle
conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità per cercare di verificare se si può identificare
«una preclusione processuale tale da determinare il consolidamento e l'immodificabilità di una
situazione giuridica ormai esaurita e, correlativamente, da paralizzare, nel senso di rendere in
concreto non più operanti, gli effetti retroattivi della sentenza dichiarativa della illegittimità
costituzionale». L'ordinanza di rinvio comunque sottolineava come non debba valere la distinzione
tra norma penale sostanziale (ed è il caso affrontato) e procedurale. Giovanni Negri
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Cassazione. Dipende dal tipo di fattispecie: vale solo per quella impropria
Dissesto non sempre effetto di bancarotta
Per far scattare il reato di bancarotta fraudolenta non è necessaria l'esistenza di un rapporto causa
effetto tra la condotta dolosa e il fallimento. Con la sentenza 32032, depositata ieri, la Cassazione
chiarisce che il requisito del fallimento è richiesto solo per il reato di bancarotta impropria.
Per dimostrare la correttezza della loro lettura i giudici invitano ad analizzare il lavoro del
legislatore. Secondo la Suprema corte è, infatti, estremamente significativo che, con la modifica
apportata all'articolo 223, comma secondo della legge fallimentare, la previsione del nesso causale
con il dissesto - prima dell'intervento limitata alle ipotesi di bancarotta impropria «per causazione
dolosa del fallimento» - sia stata estesa esclusivamente alle ipotesi di bancarotta impropria da reato
societario.
Non una "dimenticanza" ma un atto voluto che rivela l'intenzione di chi ha scritto la norma «di
riservare il requisito della necessità del rapporto causale fra la condotta e il dissesto al limitato
ambito delle ipotesi di bancarotta impropria escludendolo di conseguenza per le altre fattispecie di
bancarotta».
Al di fuori dell'ipotesi messa nero su bianco, gli altri atti di distrazione contengono per loro natura
un'offensività che, nel caso della bancarotta fraudolenta patrimoniale, sta nell'attentare alla garanzia
dei creditori rappresentata dal patrimonio dell'imprenditore distratto e utilizzato per scopi estranei
all'impresa. In conclusione il fallimento pur essendo una condizione necessaria per la
configurazione dei reati di bancarotta non ne costituisce l'evento.
La Cassazione, poi, con un'altra sentenza, la 32045 depositata ieri, torna ancora sulla bancarotta per
ricordare che la falsificazione del bilancio non giustifica la condanna per bancarotta documentale
fraudolenta. Del principio affermato, beneficia il ricorrente la cui condanna viene annullata.
La falsificazione del bilancio - azione che integra il reato di false comunicazioni previsto
dall'articolo 2621 del Codice civile o, se è stata determinante per il dissesto o per un aggravamento,
quello di bancarotta da reato societario - non consente da solo di affermare che sia stato consumato
il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Perché la condanna regga è necessario provare che pur avendo analizzato le "carte" nel loro
complesso non è stato possibile ricostruire per altre strade il volume e il patrimonio del fallito del
quale era stata fornita un'immagine non veritiera. Nel caso esaminato invece il curatore era riuscito
nell'impresa. Patrizia Maciocchi
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rassegna stampa - Organismo Unitario dell`Avvocatura Italiana