1
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
VIGENTE
Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO
E’ costituita l’associazione denominata:
"BUSTO NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
(BUSTESE NUOTO A.S. - A.S. BUSTO PALLANUOTO)"
Essa ha sede in Busto Arsizio (VA), in via Ariosto n.3. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale,
senza fine di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività e gratuità delle cariche
associative ed ha per scopo l'educazione fisica e la formazione sociale degli individui, mediante l'esercizio e
la pratica a carattere dilettantistico dello sport del nuoto in tutte le sue discipline ivi comprese quelle della
pallanuoto, salvamento, nuoto sincronizzato, tuffi, nuoto di fondo e masters, attraverso: la formazione e la
preparazione di atleti e squadre per la partecipazione a manifestazioni e competizioni di tali sport;
l'organizzazione e la gestione di tali manifestazioni e competizioni; la istituzione di scuole e corsi di iniziazione,
addestramento e perfezionamento, nel rispetto delle vigenti normative e dei regolamenti delle federazioni
sportive nazionali; ivi compresa ogni altra iniziativa idonea ad 'incrementare e favorire le attività natatorie in
genere, anche al fine di promuovere l'incontro e la ricreazione degli associati fornendo loro opportunità ed
occasioni di aggregazione nel tempo libero. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà
quindi, fra l'altro, assumere direttamente o indirettamente la, gestione di impianti natatori o spazi acqua ed a
tal fine stipulare, contratti o convenzioni con gli enti pubblici o privati proprietari o concessionari di tali
impianti. Ad
ogni
disciplina
natatoria
effettivamente
praticata corrisponderà un apposito specifico
"settore" di attività dell'associazione dotato di una sua autonomia organizzativa, gestionale, strutturale e
patrimoniale, da esercitarsi nei limiti previsti dal presente statuto a garanzia della unitarietà dell'associazione. I
colori sociali sono il bianco ed il rosso. L’ Associazione ha durata illimitata, ferma restando la facoltà
dell'assemblea di deliberare in qualsiasi momento lo scioglimento e messa in liquidazione. L'associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento
sportivo e alle norme e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), nonché allo statuto e ai
regolamenti della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), e s’impegna altresì ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo
carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere
tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
PROPOSTO
Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO
E’ costituita l’Associazione denominata:
2
"BUSTO NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "
Essa ha sede in Busto Arsizio (VA), in via Ariosto n.3. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fine
di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività e gratuità delle cariche ed ha per scopo
l'educazione fisica e la formazione sociale degli individui, mediante l'esercizio e la pratica a carattere dilettantistico dello
sport del nuoto in tutte le sue discipline ivi comprese quelle della pallanuoto, salvamento, nuoto sincronizzato, tuffi, nuoto
di fondo e masters, attraverso: la formazione e la preparazione di atleti e squadre per la partecipazione a manifestazioni
e competizioni di tali sport; l'organizzazione e la gestione di tali manifestazioni e competizioni; la istituzione di scuole e
corsi di iniziazione, addestramento e perfezionamento,
nel rispetto delle vigenti normative e dei regolamenti delle
federazioni sportive nazionali; ivi compresa ogni altra iniziativa idonea ad 'incrementare e favorire le attività natatorie in
genere, anche al fine di promuovere l'incontro e la ricreazione degli Associati fornendo loro opportunità ed occasioni di
aggregazione nel tempo libero. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà quindi, fra l'altro, assumere
direttamente o indirettamente la, gestione di impianti natatori o spazi acqua ed a tal fine stipulare, contratti o convenzioni
con gli enti pubblici o privati proprietari o concessionari di tali impianti. Ad ogni
praticata corrisponderà
disciplina
natatoria
effettivamente
un apposito specifico "settore" di attività dell'Associazione dotato di una sua autonomia
organizzativa, gestionale, strutturale e patrimoniale, da esercitarsi nei limiti previsti dal presente statuto a garanzia della
unitarietà dell'Associazione. I colori sociali sono il bianco ed il rosso. L’ Associazione ha durata illimitata, ferma restando
la facoltà dell'Assemblea di deliberare in qualsiasi momento lo scioglimento e messa in liquidazione. L'Associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e alle norme
e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione
Italiana Nuoto (F.I.N.), e s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti
della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero
prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
VIGENTE
Art.2 - SOCI
Gli associati si distinguono in tre categorie: i fondatori, gli ordinari ed i sostenitori. Sono considerati fondatori
coloro che all'atto della unificazione rivestivano la carica di componenti degli Organi Amministrativi delle
associazioni unificate, nonché quelli che saranno ammessi e riconosciuti tali con deliberazione unanime del
Comitato dei Garanti, avendo particolarmente contribuito al potenziamento dell'Associazione; essi non sono
tenuti al versamento di alcuna quota. Sono considerati soci ordinari tutti gli atleti e/o dirigenti tesserati per
l’associazione presso le competenti federazioni; versano un contributo annuo nella misura e con le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo; ad essi soltanto, oltre che ai fondatori, spetta il diritto di intervento e voto in
assemblea, il cui esercizio compete ovviamente ai maggiorenni ed ai genitori esercenti la potestà sui figli
minori. Chiunque può aderire alla associazione come socio sostenitore con il versamento della quota annua
3
stabilita dal Consiglio Direttivo, l'adesione dà diritto di partecipare all’attività dell'Associazione, di intervenire
all'assemblea ma senza diritto di voto, di accedere alle cariche sociali della stessa, e di avvalersi di tutte le
prestazioni e servizi forniti dall'Associazione medesima; i diritti di cui sopra spetteranno solo agli Associati in
regola con il versamento dei contributi associativi. La qualità di associato si mantiene con il pagamento della
quota associativa o del contributo associativo annuale. La qualità di associato si perde per decesso,
dimissioni, morosità e indegnità. Le dimissioni non esonerano il socio dimissionario dagli impegni finanziari
assunti per l'esercizio in corso, tranne in caso di decesso. La morosità diventa automaticamente tale anche
nel caso di pagamento rateale, qualora non si ottemperi al pagamento in tempo utile anche di una sola
rata. L'indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci. Il consiglio ha facoltà di istituire altre categorie di soci.
PROPOSTO
Art.2 - SOCI
Gli Associati si distinguono in cinque categorie: i fondatori, i benemeriti, gli ordinari, i sostenitori e gli aggregati.
o
Sono considerati fondatori coloro che all'atto della creazione dell’Associazione attraverso l’unificazione delle
Associazioni Busto Nuoto e Busto Pallanuoto (avvenuta nell’anno 1997) rivestivano la carica di componenti degli Organi
Amministrativi delle due associazioni unificate e che hanno sottoscritto l’atto di unificazione citato che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; essi non sono tenuti al versamento di alcuna quota. Tale categoria
di Associati ha diritto di partecipare all’attività dell'Associazione e di avvalersi di tutte le prestazioni e servizi forniti
dall'Associazione medesima e di accedere alle cariche sociali della stessa.
o
Sono considerati benemeriti coloro che saranno ammessi e riconosciuti tali con deliberazione del Consiglio
adottata col voto favorevole di una maggioranza qualificata pari ad almeno 2/3 dei componenti del Consiglio medesimo,
avendo particolarmente contribuito al potenziamento dell'Associazione; essi non sono tenuti al versamento di alcuna
quota. Tale categoria di Associati ha diritto di partecipare all’attività dell'Associazione e di avvalersi di tutte le prestazioni
e servizi forniti dall'Associazione medesima e di accedere alle cariche sociali della stessa
o
Sono considerati ordinari tutti gli Associati tesserati per l’Associazione presso la F.I.N. o le competenti
federazioni in qualità di atleti, tecnici, dirigenti; gli Associati ordinari versano un contributo annuo nella misura e con le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Tale categoria di Associati ha diritto di partecipare all’attività dell'Associazione e
di avvalersi di tutte le prestazioni e servizi forniti dall'Associazione medesima e di accedere alle cariche sociali della
stessa.
o
Sono considerati sostenitori tutti coloro che desiderano aderire alla Associazione; gli Associati sostenitori
versano una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale adesione dà diritto di partecipare all’attività
dell'Associazione e di avvalersi di tutte le prestazioni e servizi forniti dall'Associazione medesima e di accedere alle
cariche sociali della stessa.
o
Sono considerati aggregati tutti gli Associati meramente iscritti ai corsi di avviamento della scuola nuoto o ad
altre attività – anche pre-agonistiche – che non richiedano il tesseramento ordinario della F.I.N. quale atleta, tecnico,
4
dirigente; gli Associati aggregati versano unicamente un contributo mensile nella misura e con le modalità stabilite dal
Consiglio Direttivo, per la sola partecipazione ai corsi della scuola nuoto e di avviamento alle singole discipline ed alle
attività e competizioni strettamente correlate con tale attività.
A tutte le categorie di Associati spetta il diritto di partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria, in particolare, Gli
Associati aggregati hanno il mero diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie mentre gli Associati
sostenitori hanno diritto sia di partecipare che d’intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie, ma senza diritto di
voto.
Il diritto di intervento e di voto in Assemblea - il cui esercizio compete ovviamente ai maggiorenni ed ai genitori esercenti
la potestà sui figli minori – è riservato ai soli Associati appartenenti alle categorie dei fondatori, dei benemeriti e degli
ordinari, i quali potranno accedere alle cariche sociali della stessa.
Il Consiglio ha facoltà di istituire altre categorie di soci.
I diritti di cui sopra spetteranno solo agli Associati in regola con il versamento dei contributi Associativi previsti.
La qualità di Associato si mantiene con il regolare pagamento della quota Associativa o del contributo Associativo
annuale o mensile.
La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni volontarie (recesso), morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla
scadenza del termine versamento della quota Associativa e radiazione per indegnità.
Le dimissioni non esonerano l’Associato dimissionario dagli impegni finanziari assunti per l'esercizio in corso, tranne in
caso di decesso.
La morosità diventa automaticamente tale anche nel caso di pagamento rateale, qualora non si ottemperi al pagamento
in tempo utile anche di una sola rata.
La radiazione per indegnità è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata
contro l’Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta,
costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. ll provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve
essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’Associato
interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'Associato radiato non può
essere più ammesso.
Gli Associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere
all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
VIGENTE
Art.3 - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI
II patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili, materiali ed attrezzature acquistati dall'associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio o con gli eventuali avanzi di gestione
5
annuali;
c) dalle quote associative e/o dai contributi annuali a carico degli associati;
d) dalle sponsorizzazioni, erogazioni e dai lasciti a favore della associazione e dalle eventuali devoluzioni di
beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
e) dai proventi delle iniziative promosse dagli organi direttivi dell'Associazione;
f) dalle quote di frequenza alle scuole o corsi di iniziazione, perfezionamento ed addestramento organizzati
dall'associazione a favore degli associati (fondatori e/o sostenitori) e/o di terzi;
g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Costituiscono invece patrimonio separato ed autonomo di ciascun settore:
a) i beni mobili ed immobili, materiali ed attrezzature di proprietà delle associazioni unificate e dei rispettivi
settori nonché quelli successivamente acquistati dai medesimi con risorse proprie;
b) le sponsorizzazioni, erogazioni ed i lasciti a favore dei singoli settori e le eventuali devoluzioni di beni a
qualsiasi titolo fatte a ciascuno di essi separatamente;
c) i proventi delle iniziative promosse in proprio ed autonomamente da ciascuno settore;
d) le quote di frequenza ai corsi di istruzione, addestramento e preparazione organizzati separatamente da
ciascun settore per i propri atleti.
Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) settembre di ogni anno essendo l'anno sociale fissato dal 1 (primo)
ottobre al 30 (trenta) settembre.
Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo,
il
bilancio
consuntivo
e quello
preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 31
dicembre di ogni anno. I bilanci (consuntivo e preventivo) verranno redatti secondo corretti principi contabili,
considerando la peculiare attività svolta dall’Associazione, con chiarezza e dovranno rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del
principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Durante la vita dell’associazione è fatto divieto di distribuire associati - anche in modo indiretto - utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
PROPOSTO
Art.3 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE - ESERCIZI SOCIALI
L’Associazione, ottenuto il riconoscimento nelle forme di legge, sarà dotata di autonomia patrimoniale perfetta, pertanto
per le obbligazioni sociali risponderà unicamente l’Associazione con il proprio patrimonio.
Gli Amministratori, i membri del Consiglio Direttivo e coloro che legittimamente agiscono in nome e per conto
dell’Associazione in conformità del presente Statuto e delle norme di legge, godendo della limitazione di responsabilità
6
ex lege prevista, non sono e non saranno responsabili personalmente per le obbligazioni assunte per conto
dell’Associazione medesima.
II patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili, materiali ed attrezzature acquistati dall'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio o con gli eventuali avanzi di gestione annuali;
c) dalle quote Associative e/o dai contributi annuali a carico degli Associati;
d) dalle sponsorizzazioni, erogazioni e dai lasciti a favore della Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad
essa fatte a qualsiasi titolo;
e) dai proventi delle iniziative promosse dagli organi direttivi dell'Associazione;
f) dalle quote di frequenza alle scuole o corsi di iniziazione, perfezionamento ed addestramento organizzati
dall'Associazione a favore degli Associati e/o di terzi;
g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) settembre di ogni anno essendo l'anno sociale fissato dal 1 (primo) ottobre al
30 (trenta) settembre.
Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del
successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro il 31 dicembre di ogni anno. I
bilanci (consuntivo e preventivo) verranno redatti secondo corretti principi contabili, considerando la peculiare attività
svolta dall’Associazione, con chiarezza e dovranno rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio, deve essere data comunicazione della circostanza che copia del bilancio stesso è posta a
disposizione per la visione di tutti gli Associati.
Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire agli Associati - anche in modo indiretto - utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
VIGENTE
Art.4 - ASSEMBLEA DEI SOCI
I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta
diretta a ciascun socio, oppure in alternativa mediante affissione nell'albo dell'associazione e presso gli
impianti natatori gestiti o utilizzati per l'attività sociale, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del
giorno almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere altrimenti convocata
su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci o su richiesta di almeno un terzo degli Amministratori o
anche di uno solo dei componenti il Comitato dei Garanti. L'assemblea può essere convocata anche fuori
7
dalla sede sociale. L'assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla nomina dei componenti il
consiglio direttivo e del collegio dei revisori nonché sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto
quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto. L'Assemblea è presieduta da un Presidente,
designato dai presenti, che è assistito da un Segretario, e se del caso anche da uno o più scrutatori, nominati
da chi presiede l'Assemblea. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci, mentre il diritto di voto spetta
soltanto ai fondatori ed ai soci ordinari, come sopra stabilito all'art.2 Il socio impossibilitato ad intervenire
all'assemblea può delegare per iscritto altro socio avente diritto al voto autorizzandolo ad esercitare in sua
vece tutti i diritti ad esso riconosciuti. I soci delegati non possono fare uso di più di tre deleghe. Il Presidente
dell'Assemblea, e per esso il segretario ed eventualmente gli scrutatori da lui designati, constatano il diritto di
intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe. L'assemblea decide di volta in volta sulla forma di
votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, se palese o segreta. Delle riunioni di assemblea si redige
processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
PROPOSTO
Art.4 - ASSEMBLEA DEI SOCI
Gli Associati sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio almeno una volta all'anno.
La convocazione dell’Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – si attua mediante comunicazione scritta diretta a
ciascun Associato, oppure in alternativa mediante affissione nell'albo dell'Associazione e presso gli impianti natatori
gestiti o utilizzati per l'attività sociale, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno otto giorni prima
di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea può essere altrimenti convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci o su richiesta di
almeno un terzo dei Consiglieri o anche di uno solo dei componenti il Comitato dei Garanti. L'Assemblea può essere
convocata anche fuori dalla sede sociale.
L'Assemblea è presieduta da un Presidente, designato dai presenti, che è assistito da un Segretario, e se del caso
anche da uno o più scrutatori, nominati da chi presiede l'Assemblea. L'Assemblea decide di volta in volta sulla forma di
votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, se palese o segreta. Delle riunioni di Assemblea si redige processo
verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea – ordinaria e straordinaria - tutti gli Associati in regola con il versamento
della quota Associativa.
I diritti di partecipazione, di intervento e di voto in Assemblea spettante a ciascuna categoria di Associati sono regolati
dall'art.2.
L’Associato impossibilitato ad intervenire all'Assemblea può delegare per iscritto un altro Associato avente diritto al voto
autorizzandolo ad esercitare in sua vece tutti i diritti ad esso riconosciuti.
Gli Associati delegati non possono fare uso di più di tre deleghe.
8
Il Presidente dell'Assemblea, e per esso il Segretario ed eventualmente gli scrutatori da lui designati, constatano il diritto
di intervento e di voto all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.
L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e
del collegio dei revisori nonché su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto nonché su tutto quanto altro ad essa
demandato per legge o per statuto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno un quinto
degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
VIGENTE
Art. 5 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea è valida, in prima convocazione quando il numero dei voti rappresentati non sia inferiore alla
metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
voti rappresentati. La seconda convocazione può essere indetta, con il medesimo avviso, per lo stesso giorno,
ma non meno di un'ora dopo la prima. Sia in prima che seconda convocazione le deliberazioni sono adottate
a maggioranza di voti.
PROPOSTO
Art. 5 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è valida, in prima convocazione quando il numero dei voti rappresentati
non sia inferiore alla metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei voti rappresentati. La seconda convocazione può essere indetta, con il medesimo avviso, per lo stesso
giorno, ma non meno di un'ora dopo la prima. Sia in prima che seconda convocazione le deliberazioni sono adottate a
maggioranza di voti dei presenti.
VIGENTE
Art.6 - AMMINISTRAZIONE
L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11
membri, secondo la deliberazione dell'assemblea che, eleggendoli, ne determina la durata in carica per un
periodo non superiore ai quattro anni. Tutti i consiglieri sono elettivi, fatta eccezione per quello la cui
designazione compete discrezionalmente ed autonomamente alla ASSB (Associazione Società Sportive
Bustesi) e sono rieleggibili. E’ fatto divieto ai membri del consiglio direttivo di ricoprire la medesima carica
sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della F.I.N. e comunque della
medesima disciplina sportiva. Ogni settore dell'associazione deve essere rappresentato e per questa ragione, i
candidati verranno suddivisi per settore in apposite liste, e ciascun votante avrà diritto ad esprimere un
9
numero massimo di preferenze pari ad un terzo del numero dei consiglieri dei consiglieri da eleggere
complessivamente. In ogni caso ciascun settore deve essere rappresentato da almeno un consigliere, e cioè
dal più votato e/o dal primo della lista, che subentrerà in luogo del meno votato o dell'ultimo in lista fra quelli
eletti. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere a questi subentrerà di diritto il candidato della stessa
lista che avrà riportato il maggior numero di voti nell'ultima elezione per la nomina dei consiglieri.
Il consiglio nomina nel proprio seno il presidente, uno o più vice presidenti, un segretario ed eventualmente un
direttore sportivo ed un tesoriere per ciascun settore. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta lo
ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una
volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo. Per la validità delle deliberazioni
occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio è presieduto dal
presidente, in sua assenza anche da un vice presidente ed in assenza anche di questi dal più anziano di età
dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
PROPOSTO
Art.6 – AMMINISTRAZIONE
L’Associazione è al suo interno suddivisa in tre settori, facenti riferimento alle discipline praticate e di cui all’oggetto
sociale e precisamente:
a) settore Pallanuoto (disciplina della pallanuoto);
b) settore Nuoto (discipline del Nuoto e Salvamento)
c) settore Nuoto Sincronizzato (disciplina del nuoto sincronizzato)
L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 9 ad un massimo di 12 membri,
compreso il Presidente, secondo la deliberazione dell'Assemblea che, eleggendoli, ne determina la durata in carica per
un periodo non superiore a quattro anni.
Tutti i consiglieri sono elettivi, e sono rieleggibili. E’ fatto divieto ai membri del Consiglio direttivo di ricoprire la medesima
carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della F.I.N. e comunque della medesima
disciplina sportiva.
Ogni settore dell'Associazione deve essere rappresentato da un uguale numero di consiglieri (tre o quattro a seconda del
numero complessivo di rappresentanti del consiglio direttivo) e per questa ragione, i candidati verranno suddivisi per
settore in apposite liste.
Ciascun votante avrà diritto ad esprimere un numero massimo di preferenze pari ad un terzo del numero di consiglieri da
eleggere complessivamente.
In caso di dimissioni, di decesso o destituzione di un consigliere a questi subentrerà di diritto il candidato della stessa
lista che avrà riportato il maggior numero di voti nell'ultima elezione per la nomina dei consiglieri.
10
Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora a seguito di dimissioni, decesso o destituzione
o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti e/o non sia possibile ricostituirne il
numero minimo previsto.
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente che dovrà rappresentare l’intera Associazione con lealtà e onorabilità,
uno o più Vice presidenti e un Segretario.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei
suoi membri e comunque almeno quattro volte all'anno per verificare periodicamente l’andamento dei differenti settori
dell’Associazione e (una volta l’anno) per deliberare in ordine al bilancio generale consuntivo ed al preventivo.
La convocazione del Consiglio si effettua mediante comunicazione dell’avviso di convocazione, anche orale, diretta a
ciascun Consigliere, ovvero a mezzo di avviso di convocazione da affiggere all'albo dell'Associazione e presso gli
impianti natatori gestiti o utilizzati per l'attività sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza del
Consiglio. L’ordine del giorno sarà disponibile per i Consiglieri, nei medesimi termini temporali, presso la segreteria
dell’Associazione. Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori dalla sede sociale.
Il Consiglio è validamente convocato qualora si riscontri la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
e di almeno un rappresentante per ciascun settore.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza anche da un Vice Presidente ed in assenza anche di questi dal
più anziano di età dei presenti. Il Consiglio decide di volta in volta sulla forma di votazione degli argomenti posti all'ordine
del giorno, se palese o segreta.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario
Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il
voto di chi presiede. Per le decisioni relative alla nomina degli Associati benemeriti, la destituzione di un consigliere, la
radiazione per indegnità verranno assunte con le maggioranze qualificate previste.
VIGENTE
Art.7 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
II consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ad
eccezione dei compiti espressamente riservati all'assemblea dei soci. In particolare il consiglio, a titolo
esemplificativo e non tassativo, ha facoltà di:
a) nominare il presidente dell'associazione;
b) nominare tra i membri del consiglio stesso, il o i vice presidenti ed il segretario;
e) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
d) stabilire le varie categorie dei soci e deliberare sulla loro ammissione;
e) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
11
f) tenere i rapporti con il personale tecnico ed organizzativo dell'associazione, con esclusione di quello di
settore, stabilendone le mansioni ed il trattamento;
g) nominare i rappresentanti dell'associazione presso altri enti ed organizzazioni;
h) nominare commissioni di soci per determinati scopi e lavori tra i soci aventi diritto al voto;
i) organizzare le manifestazioni sportive inerenti all'attività dell'associazione;
l) prendere tutti i provvedimenti necessari per il normale svolgimento delle attività dell'associazione;
m) redigere il regolamento per il buon funzionamento dell'associazione. L'osservanza del regolamento è
obbligatoria da parte di tutti gli associati;
n) istituire o sopprimere settori di attività;
o) prendere qualsiasi altra decisione e compiere qualsiasi altro atto od operazione che il presente statuto e la
legge non riservino specificatamente ad altro organo sociale.
All'atto del suo insediamento, unitamente alla nomina del Presidente, dei Vice-Presidenti e del Segretario, il
Consiglio provvederà a delegare i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale ad uno dei suoi membri per
ogni settore di attività; ad ogni Delegato spetterà quindi, con firma libera e disgiunta, la gestione ordinaria e
straordinaria del Settore di competenza con l'espresso potere di prendere le relative decisioni e di compiere
tutti gli atti ed operazioni inerenti al Settore medesimo per i quali dovrà garantire la necessaria copertura
finanziaria e dei quali risponderà quindi nei confronti del Consiglio, oltreché direttamente nei confronti dei
terzi. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione. Il presidente ed i vice presidenti nonché
Delegati di Settore, che hanno poteri di firma e nei limiti dei medesimi, rappresentano l'associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio, nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del consiglio salvo ratifica di
questo alla prima riunione da tenersi in tempo utile.
PROPOSTO
Art.7 – COMPETENZE E OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione dei
compiti espressamente riservati all'Assemblea dei soci ed ai singoli settori. In particolare il Consiglio, a titolo
esemplificativo e non tassativo, ha facoltà di:
a)
nominare il Presidente dell'Associazione;
b)
nominare tra i membri del Consiglio stesso, il o i Vice presidenti ed il Segretario;
c)
nominare, nell’interesse dell’Associazione, su domanda motivata di Pubbliche Amministrazioni, Enti e/o Società
di diritto pubblico o privato, un rappresentante di detti soggetti che potrà partecipare - con funzioni consultive - alle
riunioni e deliberazioni del consiglio direttivo.
d)
stabilire le varie categorie di Associati e deliberare sulla loro ammissione ed indegnità secondo l’art.2;
e)
deliberare sulla destituzione di un Consigliere secondo il disposto di cui all’art.8;
12
f)
redigere e/o modificare il regolamento per il buon funzionamento dell’Associazione. L’osservanza del
regolamento è obbligatoria da parte di tutti gli Associati;
g)
predisporre il bilancio preventivo generale ed il conto consuntivo generale da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
h)
delegare - in relazione ai soli fini della gestione ordinaria dell’attività della scuola nuoto - i propri poteri,
compreso l’uso della firma sociale ad uno o più consiglieri. I soggetti delegati, pertanto, avranno la gestione ordinaria
della scuola nuoto con l’espresso potere di prendere le relative decisioni e di compiere, con diligenza e competenza, tutti
gli atti e le operazioni inerenti all’attività medesima per la quale dovranno garantire la necessaria copertura finanziaria. I
rappresentanti di ciascun settore dovranno gestire l’attività ordinaria secondo principi di trasparenza e buona fede nei
confronti degli Associati e dell’Associazione. Dovranno, quindi, tenere una dettagliata contabilità delle entrate ed uscite
inerenti alla gestione della scuola nuoto, redigere specifici e veritieri bilanci preventivi e consuntivi, budget di spesa
nonché qualsiasi altro documento idoneo ad illustrare l’attività di cui trattasi, presentando, al Consiglio, relazioni
trimestrali sull’andamento della gestione e fornendo al Consiglio tutti i chiarimenti del caso ed i giustificativi di spesa, se
richiesti. Qualora i rappresentanti del settore dovessero riscontrare difficoltà nella gestione economica dell’attività della
scuola nuoto, saranno tenuti a darne immediata comunicazione al Consiglio, chiedendo – nel contempo – la
convocazione dello stesso al fine dell’adozione dei provvedimenti del caso. In ogni caso la gestione straordinaria
dell’attività di scuola nuoto – specificata all’art. 8 che segue - sarà di competenza esclusiva del Consiglio, il quale, su
istanza motivata dei soggetti delegati, verrà tempestivamente convocato adottando i provvedimenti del caso, acquisito il
parere, necessario ma non vincolante, dei soggetti delegati medesimi;
i)
proporre all’Assemblea l’istituzione o soppressione di settori di attività;
j)
proporre e nominare i soci benemeriti;
k)
tenere i rapporti con il personale tecnico ed organizzativo dell'Associazione, con esclusione di quello di settore,
stabilendone le mansioni ed il trattamento;
l)
nominare gli eventuali rappresentanti dell'Associazione presso altri enti ed organizzazioni;
m)
tra gli Associati aventi diritto al voto nominare commissioni di soci per determinati scopi e lavori;
n)
organizzare le manifestazioni sportive inerenti all'attività dell'Associazione se non di competenza di singoli
settori;
o)
prendere tutti i provvedimenti necessari per il normale svolgimento delle attività dell’Associazione;
p)
prendere qualsiasi altra decisione relativa alla gestione straordinaria della società, ai sensi dell’art. 8, e
compiere qualsiasi altro atto od operazione che il presente statuto e la legge non riservino specificatamente ad altro
organo sociale.
VIGENTE
NULLA IN MERITO
13
PROPOSTO
Art.8 – COMPETENZE DEI SINGOLI SETTORI
All’interno di ciascun settore, i consiglieri provvederanno ad eleggere tra loro un “Rappresentante di Settore” (o altrimenti
denominato) a cui il Consiglio provvederà a delegare i propri poteri, compreso l’uso della firma sociale, ai soli fini della
gestione ordinaria dell’attività del settore medesimo.
Il Rappresentante (ed i consiglieri) di settore, pertanto, avrà la gestione ordinaria del Settore di competenza con
l’espresso potere di prendere le relative decisioni e di compiere, con diligenza e competenza, tutti gli atti e le operazioni
inerenti al Settore medesimo per i quali dovranno garantire la necessaria copertura finanziaria.
I Rappresentanti (ed i consiglieri) di ciascun settore dovranno gestire l’attività ordinaria secondo principi di trasparenza e
buona fede nei confronti degli altri settori, degli Associati e dell’Associazione.
Dovranno, quindi, tenere una dettagliata contabilità delle entrate ed uscite inerenti alla gestione ordinaria del settore di
appartenenza, redigere specifici e veritieri bilanci preventivi e consuntivi, budget di spesa nonché qualsiasi altro
documento idoneo ad illustrare l’attività del settore, presentando, al Consiglio, relazioni trimestrali sull’andamento della
gestione del settore e fornendo al Consiglio tutti i chiarimenti del caso ed i giustificativi di spesa, se richiesti.
Dovranno, inoltre, presentare al Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, un Bilancio preventivo di settore relativo
alla gestione dell’anno successivo. Detto bilancio preventivo verrà sottoposto a verifiche di congruità, la prima da
svolgersi entro il 31 gennaio immediatamente successivo.
Qualora i Rappresentanti del settore dovessero riscontrare difficoltà nella gestione economica del settore di
appartenenza, saranno tenuti a darne immediata comunicazione al Consiglio, chiedendo – nel contempo – la
convocazione dello stesso al fine dell’adozione dei provvedimenti del caso.
In ogni caso la gestione straordinaria dell’attività di ogni settore sarà di competenza del Consiglio, il quale, su istanza
motivata del settore interessato, verrà tempestivamente convocato adottando i provvedimenti del caso, acquisito il
parere, necessario ma non vincolante, dei rappresentanti del settore medesimo.
Per gestione straordinaria si intende:
- l’approvazione di decisioni e l’adozione di provvedimenti relativi all’Associazione che comportino esborsi rilevanti
superiori al 7% del bilancio preventivo annuale presentato all’ultima convocazione del Consiglio;
- l’approvazione di decisioni e l’adozione di provvedimenti relativi ad uno specifico settore che comportino esborsi
rilevanti superiori al 7% del bilancio preventivo annuale presentato all’ultima convocazione del Consiglio;
- la gestione dei rapporti dell’Associazione e dei singoli settori con la Pubblica Amministrazione in generale e/o enti
riferibili al settore pubblico (società di gestione di impianti pubblici, consorzi….);
- la gestione e la tutela dei diritti d’immagine - personali e patrimoniali – dell’Associazione, ivi compresi i rapporti con la
stampa ed con emittenti radiotelevisive;
Il Consiglio – relativamente ad una specifica questione attinente alla gestione straordinaria - potrà conferire apposita
delega ad uno o più dei suoi membri i quali saranno tenuti ad operare con la massima diligenza, nell’esclusivo interesse
dell’Associazione, riferendo con lealtà, correttezza e tempestività in merito all’attività da essi svolta.
14
In caso di violazione dei doveri di agire con diligenza e competenza e/o di qualsiasi altro dovere derivante dal mandato
conferitogli, i rappresentanti di ciascun settore, inadempienti al mandato, saranno tenuti responsabili del danno
eventualmente patito dall’Associazione e/o da uno o più dei propri settori, danno per il quale risponderanno
personalmente.
Il Consiglio – qualora ravvisasse profili di responsabilità di uno o più consiglieri nel senso sopra specificato – ne potrà
deliberare la destituzione con il voto favorevole di una maggioranza qualificata (calcolata escludendo dal conteggio il/i
soggetto/i accusato) pari ad almeno 2/3 dei componenti del Consiglio. Avverso la delibera del Consiglio il membro
destituito potrà adire il collegio dei proboviri al fine di ottenere una revisione della decisione. Il collegio delibererà
secondo il disposto dell’art.12.
VIGENTE
Art.8 - COMITATO DEI GARANTI
II Comitato dei Garanti è costituito da un socio per ciascun settore, scelto direttamente da e tra quelli
fondatori del settore medesimo.
Il Comitato dei Garanti vigila sull'attività della Associazione, assicurando che il suo svolgimento sia conforme
agli scopi originari. A tal fine a ciascun membro del Comitato spetta il diritto di veto rispetto alle deliberazioni
della Assemblea relative a modificazioni statutarie e su quelle del Consiglio relative all’istituzione o
soppressione di settori di attività; il diritto di veto deve essere esercitato entro tre giorni dalla data della
deliberazione, con comunicazione che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata al Presidente della
Associazione il quale deve provvedere a darne tempestiva comunicazione ai soci o ai consiglieri.
I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Comitato dei Garanti può approvare un
regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.
PROPOSTO
Art.9 - COMITATO DEI GARANTI
II Comitato dei Garanti è costituito da un Associato per ciascun settore, scelto direttamente da e tra quelli fondatori e
benemeriti del settore medesimo.
Il Comitato dei Garanti vigila sull'attività della Associazione, assicurando che il suo svolgimento sia conforme agli scopi
originari. A tal fine a ciascun membro del Comitato spetta il diritto di veto rispetto alle deliberazioni della Assemblea
relative a modificazioni statutarie e su quelle del Consiglio relative all’istituzione o soppressione di settori di attività; il
diritto di veto deve essere esercitato entro tre giorni dalla data della deliberazione, con comunicazione che deve essere
inviata a mezzo lettera raccomandata al Presidente della Associazione il quale deve provvedere a darne tempestiva
comunicazione ai consiglieri, convocando tempestivamente – se del caso – il Consiglio per adottare i provvedimenti del
caso .
15
I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Comitato dei Garanti può approvare un regolamento
interno per la disciplina del proprio funzionamento.
VIGENTE
Art.9 – COLLEGIO DEI REVISORI
La gestione dell'associazione è controllata da un collegio dei revisori costituito da due membri eletti fra gli
associati.
PROPOSTO
Art.10 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei revisori vigila sull'amministrazione dell'Associazione ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili.
E’ costituito da tre membri, due dei quali eletti dall’Assemblea Ordinaria degli Associati fra gli Associati medesimi ed il
terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato su proposta del Presidente dell’Assemblea.
Esso si riunisce almeno una volta l’anno per esaminare il bilancio ed esprimere, in merito, le sue osservazioni in
un’apposita relazione scritta, che sarà disponibile per tutti gli Associati previa domanda alla segreteria dell’Associazione.
Il Collegio agisce di propria iniziativa, su segnalazione scritta e motivata di uno degli organi dell’Associazione oppure di
tanti Associati che rappresentino il 10% del totale. Il Collegio, valutata sommariamente la fondatezza della segnalazione,
dispone – se del caso - le opportune verifiche.
Laddove il Collegio dovesse riscontrare gravissime irregolarità, domanderà delucidazioni al Consiglio il quale provvederà
ad effettuare gli opportuni controlli, correzioni e/o rettifiche. Qualora dette gravissime irregolarità permanessero il
Collegio potrà richiedere la convocazione dell’Assemblea Straordinaria proponendo i provvedimenti ritenuti opportuni.
VIGENTE
Art.10 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento o la trasformazione dell'associazione è deliberato dall'assemblea; essa provvedere alla
nomina di uno o più garanti e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. La destinazione del
patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione o società che persegua finalità sportive, fatta salva
diversa destinazione imposta dalla legge
PROPOSTO
Art.11 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il
voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con
esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per
oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 1/5 dei soci con diritto di voto, con
16
l'esclusione delle deleghe. Lo scioglimento e la liquidazione devono essere tempestivamente proposti all’Assemblea dal
Consiglio direttivo qualora quest’ultimo rilevi l’assoluta impossibilità – per qualsiasi motivo - di proseguire l’attività sociale.
Contestualmente, il Consiglio proporrà all’Assemblea le eventuali mozioni e risoluzioni volte alla prosecuzione dell’attività
sociale. L’Assemblea delibererà in merito allo scioglimento dell’Associazione oppure alla prosecuzione alle condizioni e
proposte avanzate dal Consiglio. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione che avverrà a favore di altra Associazione o
società che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, nominando all’uopo uno o più
garanti.
VIGENTE
Art. 11 - CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi l'associazione e suoi organi, saranno sottoposte, con
esclusione di adire la giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi
giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
PROPOSTO
Art. 12 - CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi l'Associazione e suoi organi, saranno sottoposte, con
esclusione di adire la giurisdizione ordinaria, alla competenza di un Collegio di tre probiviri tutti da nominarsi
dall'Assemblea; essi giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura. Il Collegio si riunirà e delibererà la
propria decisione presso la sede dell’Associazione od altro luogo, comunque sito nel territorio del Comune ove ha sede
l’Associazione. Il loro lodo sarà inappellabile.
VIGENTE
Art.12 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge e
regolamentari e, in particolare, dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione Italiana Nuoto a
cui l’Associazione è affiliata.
PROPOSTO
Art.13 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge e regolamentari e, in
particolare, dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione Italiana Nuoto a cui l’Associazione è affiliata.
Scarica

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE Art. 1