La scuola è attenta ai bisogni e alle esigenze degli
studenti nella prospettiva di un miglioramento delle
condizioni, che assicurano lo sviluppo del potenziale
di ciascun studente e sostengono le famiglie nelle
relazioni con i figli.
Gli insegnanti e gli operatori hanno il compito di tutelare la
salute, la sicurezza, l’esercizio del diritto dei minori
all’istruzione, all’educazione, alla formazione della loro
personalità: compito che passa attraverso il sostegno al loro
benessere e al diritto a una crescita serena.
La scuola può fare moltissimo, non solo contro il
maltrattamento dei minori, ma per prevenire e promuovere
la loro tutela.
Ma se fosse proprio la scuola ad avvallare condotte poco
tutelanti?
Come fronteggiare i problemi (quali sono i ruoli e le
procedure?)
- Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
Nazioni Unite (1989)
- Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei
minori-2003
- Codice civile e Codice penale
- Legge n.184 1983 Diritto del minore ad una famiglia
- Testi normativa scolastica (T.U.; Indicazioni Nazionali
Curriculum; Educazione alla salute; Testi di legge
significativi, come il Regolamento delle Studentesse e
degli Studenti…)
I docenti e gli operatori della scuola sono in grado di rilevare
le difficoltà in cui viene a trovarsi il minore?
La scuola deve interrogarsi, prioritariamente, su cosa sia
necessario al minore per stare bene:
- E’ al centro di relazioni significative?
- La percezione di sé (autoefficacia – autostima) positiva?
- Clima di classe, è caldo e collaborativo?
- Vi sono strategie positive (interne alla classe) per risolvere
i conflitti?
- Vi sono strategie positive (interne alla scuola) per affrontare
le difficoltà dei minori?
- La scuola promuove il benessere con la famiglia e altri
soggetti e agenzie del territorio?
La scuola, per la parte relativa alle proprie competenze,
collabora – sia con la famiglia sia con il servizio sociale – per
realizzare progetti individuali di sostegno
- al minore, per aiutarlo ad affrontare malessere personale sofferenza - disagio
- alla famiglia: poiché per la famiglia può essere molto difficile
affrontare le difficoltà, occorre sostenerla come possibile
La scuola collabora con il Servizio Tutela del territorio
per realizzare progetti individuali destinati ai minori
seguiti dal servizio
Il ruolo dell’insegnante
L’insegnante deve cogliere precocemente (prima che si
realizzi un pregiudizio) i segnali di rischio, condividerli
con i Colleghi, con le altre Figure di sistema, il Dirigente,
gli Operatori dei servizi socio-sanitari (se necessario)
Progettare e realizzare un percorso di aiuto per il minore
Il rischio di Pregiudizio
& Il Pregiudizio
Il rischio di pregiudizio è una condizione di particolare e
grave disagio e/o disadattamento che può sfociare in:
Pregiudizio, ossia in un danno effettivo per la salute
psicofisica del minore.
Situazioni normali o a
rischio?
Ci sono scenari “normali”, in cui l‘insegnante percepisce
il possibile sorgere di un “rischio” per il benessere
dell’alunno.
La zona grigia
Il malessere sofferto dal minore, che non si manifesta in
modo preciso, ma che viene intuito dal docente,
rappresenta la cosiddetta zona grigia che deve essere
decodificata.
CLASSIFICAZIONE delle PROBLEMATICHE
appartenenti alla ZONA GRIGIA
Gli orientamenti generali propongono cinque
schede problema per facilitare
l’interpretazione delle situazioni che possono
essere critiche
Scheda 1: conflittualità, aggressività, ‘bullismo’,
scarsa disciplina
Alcuni indicatori del problema
Alunni con comportamenti aggressivi
Difficile gestione delle ore di lezione
Alunni isolati, emarginati
Alunni prepotenti che prevaricano fisicamente o
psicologicamente i compagni
Alunni che rubano oggetti o che danneggiano luoghi e/o
oggetti del contesto scolastico
Forti conflitti tra docenti e studenti
Scheda 2: sospetti di trascuratezza o di reati contro il
minore
Indicatori di trascuratezza o maltrattamento fisico:
Evidenti sintomi di maltrattamento fisico
Rivelazioni verbali o scritte di maltrattamento fisico o di abuso sessuale
Segnali di grave trascuratezza (malnutrizione, negligenza nelle cure
sanitarie, esposizione a pericoli fisici)
Indicatori di maltrattamento psicologico:
Scarsa autostima, pianti improvvisi, ricerca di attenzioni particolari
Aspettative eccessive dal lato dell’adulto e/o atteggiamento di squalifica
Indicatori di possibile abuso sessuale:
Comportamenti sessualizzati con i compagni
Disegni e affermazioni che alludono ad atti sessuali
Conoscenze sessuali inadatte all’età
Scheda 3: Condizioni famigliari carenti
Indicatori del problema:
Igiene approssimativa o abbigliamento trascurato
o troppo ricercato;
Scarsa autonomia
Difficoltà di relazione con gli adulti;
Difficoltà di comprendere e rispettare le regole
di convivenza
Compiti a casa fatti con sistematica trascuratezza;
Ritardi sistematici nell’arrivo a scuola;
Corredo scolastico incompleto e trascurato.
Scheda 4: classi e alunni fragili
Indicatori del problema:
Alunni distratti e/o svogliati, che non
apprendono ... con possibili conseguenze
importanti che possono compromettere
seriamente la crescita personale
Alunni che manifestano stati ansiosi
rilevanti Alunni facilmente preda di
dipendenze “mentali” indotte da televisione,
cellulari, videogame, ... a discapito
dell’impegno scolastico
Le risposte della scuola: gestione
interna
• Dare fondatezza ai segnali raccolti
confrontandosi con i Colleghi.
• Analizzare il problema (chiarire punti critici e di
forza del minore) all’interno del Team/Consiglio
di classe, se necessario con altre Figure e
Dirigente.
Ipotizzare obiettivi di
fronteggiamento/miglioramento. Progettare un
piano di intervento coinvolgendo (se possibile) la
Famiglia (è importante condividere). Monitorare,
documentare, valutare gli esiti...ridefinire il
problema...
• IL DIRIGENTE DEVE SEMPRE ESSERE
INFORMATO PER ISCRITTO SULLE
SITUAZIONI PIU’ IMPORTANTI
Le collaborazioni con altri Servizi
(Serv.Tutela e/o Serv. Comunali)
• Proporre alla Famiglia di contattare i Servizi
• (offrire le informazioni necessarie)
• Chiedere consulenza-collaborazione dei Servizi
Sociali e Socio-Sanitari competenti.
• Se l’esistenza di un reato è manifesta, vige
l’obbligo di denuncia
per chi viene a conoscenza
-art. 331 codice procedura penale- (rischio
grave pregiudizio-pregiudizio)
• CONSULENZA- COLLABORAZIONE SERVIZIO TUTELA
• COME? Tramite l’invio di una scheda di segnalazione
nominale o anonima per richiesta consulenza
• La segnalazione (modello T)
• -è una richiesta di aiuto da parte della famiglia e/o
della scuola.
• -non determina automaticamente interventi «coatti »
del servizio
• CHI INVIA? IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Scheda 5. Inserimento problematico dei
bambini/ragazzi stranieri di recente arrivo
• Indicatori Frequenza scolastica saltuaria o regolare
• Comportamenti determinati dalla diversità culturale
(rappresentazione dei ruoli maschili e femminili; regole
e abitudini alimentari; prescrizioni religiose, ...);
• Problemi di natura economica che precludono la
partecipazione alla vita sociale della classe;
• Difficoltà di comunicazione linguistica nelle relazioni
scuola-famiglia;
• Difficoltà scolastiche preesistenti.
• Scheda 5. Inserimento dei bambini/ragazzi stranieri di
recente arrivo
• Che cosa fare? Distinguere tra le diverse tipologie di
problema
• Favorire l’ apprendimento della lingua italiana attraverso
laboratori, lezioni, occasioni didattiche
Fare riferimento alle Linee guida per l’Accoglienza e
l’Integrazione degli alunni stranieri MPI febbraio 2006
Avvalersi della collaborazione di: Mediatori linguistici e
culturali, Operatori progetto “Incontriamoci ...”,
Etnopsicologo
• Come? Referenti Istituto, Psicopedagosita, Collaboratrici
Dirigente
PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI
MINORI A SCUOLA
• Per definire il ruolo dei docenti e del
personale scolastico occorre:
• - individuare i reati che si possono
commettere a scuola a danno dei minori
• - individuare le situazioni o le condotte
pregiudizievoli, nei confronti dei minori, che
mettono a rischio l’equilibrato svilppo psicofisico del minore
I REATI CHE POSSONO COMMETTERSI A SCUOLA A DANNO DEI MINORI
• Art.571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione
• Art.572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli
• Art.582 c.p. Lesioni personali
• Art.591 c.p. Abbandono di persone minori o
incapaci
La nozione di ‘pubblico ufficiale’
Art.357 c.p.
• I docenti sono ‘pubblici ufficiali’ e non solo ‘incaricati di
pubblico servizio’: essi rivestono, esercitano, na
funzione disciplinata da norme di dirtitto pubblico,
caratterizzata dalla manifestazione della volontà della
Pubblica Amministrazione attraverso atti autoritativi e
certificativi.
• Più controversa è la qualificazione del collaboratore
scolastico quale ‘incaricato di pubblico servizio’,
anch’essa tuttavia risolvibile considerando che la tutela
del minore è a tutti gli effetti una finalità di pubblico
interesse, prevista dalla Costituzione
Obbligo di denuncia
Art.362 e 358 c.p.
• Coloro che hanno incarico di pubblico ufficiale
o di pubblico servizio hanno l’obbligo di
denunciare la notizia di reato all’Autorità
giudiziaria, in presenza di reati procedibili
d’ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale
non prevede come necessaria la querela di
parte della persona offesa) pena la
configurabilità del reato di ‘omessa denunica
di reato’ (art.361)
COMPETENZA DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO
• Poiché al Dirigente Scolastico spetta la
competenza di rappresentanza legale e di
relazione con l’esterno, il personale docente e in
generale il personale scolastico assolvono
l’obbligo di denuncia ‘riferendo’ per iscritto al
dirigente la notizia di reato di cui siano venuti a
conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
• La segnalazione a servizi o a soggetti diversi, pur
se anch’essi tenuti alla denuncia, non assolve al
relativo obbligo.
La segnalazione
• Segnalazione d’urgenza: per tutte le situazioni
di urgenza oggettiva
• Segnalazione qualificata: sospetto abuso o
sospetto pregiudizio – che richiede un
approfondimento diagnostico al quale
provvederanno i servizi, su incarico
dell’Autorità giudiziaria
I tempi della denuncia
• La denuncia deve essere fatta ‘senza ritardo’:
• Art. 331 c.p. tempestività
• Il ritardo ingiustificato viene punito perché
potrebbe vanificare o aver già vanificato
l’accertamento e la repressione del reato: la
tempestività è determinante se consideriamo
l’esposizione al rischio da parte del minore
Il dovere della scuola
• Una qualsiasi condizione o situazione che
comporti o comporterebbe al minore disagio,
discriminazione, sofferenza, carenza, legata al
contesto famigliare o extrafamigliare, va
segnalata tempestivamente: l’accertamento e
la verifica del pregiudizio o del reato non
competono alla scuola.
• No ad atteggiamenti ispettivi e a colloqui
‘investigativi’ col minore
Le condotte dei docenti pregiudizievoli
dei diritti dei minori: il child abuse
scolastico
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Condotte improprie:
Atteggiamenti in aula che demotivano quando non mortificano gli studenti (ad es. Il cosiddetto effetto Pigmalione)
Riprendere la classe o, peggio, un solo alunno perché disturba: il modo, in cui l’insegnante interviene, è
determinante e costitutivo del suo ruolo di educatore
A volte il docente sgrida: per correggere quanti disturbano la lezione, il docente mette in atto, in maniera spesso
inconsapevole e inintenzionale, comportamenti offensivi.
Occorre sempre tenere a mente che l’alunno è più vulnerabile, rispetto all’adulto. Ancor più rispetto all’adulto di
riferimento (l’insegnante). L’alunno ripreso in maniera non corretta dal docente (ad esempio tramite le urla, o
senza motivare adeguatamente in maniera puntuale una nota, ad esempio, a puro scopo punitivo) è più
facilmente soggetto a sviluppare comportamenti antisociali e a rischio, depressione, ansia, attacchi di panico.
Una relazione eduativo-affettiva scorretta, fra docente e allievo, comporta nel minore la nascita di sentimenti di
vergogna e di colpa, difficoltà nelle relazioni interpersonali, bassa autostima, disturbi psicosomatici,
comportamenti autolesionistici, non conservativi (suicidari)
no a pressioni emotive, ricatti, minacce, svalutazioni, rifiuti, denigrazioni, abuso della voce accompagnato da
atteggiamenti prevaricanti.
No alla denigrazione di un alunno davanti al resto della classe
Sì al dialogo, alla spiegazione, al ragionamento, a comportamenti non adultocentrici, all’ascolto del minore
Ascoltare le ragioni dell’alunno vs sottoporlo a domande per ottenerne risposte attese
Abuso dei mezzi di correzione e di
disciplina (art.571 c.p.)
• Prima della Convenzione di New York si riconosceva al fine
educativo la possibilità di limitare il disvalore di condotte
violenti o svilenti della personalità del minore
• Il nostro attuale ordinamento non consente più di
subordinare la dignità e l’integrità psicofisica della persona
(specie minore) a una qualche finalità educativa
• Lo ius corrigendi dai contenuti afflittivi è perseguibile
d’ufficio e considerato reato
• La condotta abusiva e abusante del docente ricorre ogni
volta che il mezzo viene usato per un interesse diverso da
quello per cui è stato conferito (non più educativo, ad
esempio, ma punitivo, volto a umiliare, riaffermare la
propria autorità)
Il ‘dolo’
• Il ‘dolo’ consiste nella volontà di usare il mezzo
di
correzione
(disciplinare)
nella
consapevolezza che si tratta di abuso:
l’insegnante deve ritenere lecito soltanto l’uso
di quegli strumenti educativi che, nel rispetto
della piena incolumità fisica e morale
dell’alunno, gli appaiono come assolutamente
indispensabili al raggiungimento della finalità
educativa che si è proposto, purché le adoperi
nella misura e secondo le modalità richieste.
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tutela dei minori