La scuola è attenta ai bisogni e alle esigenze degli studenti nella prospettiva di un miglioramento delle condizioni, che assicurano lo sviluppo del potenziale di ciascun studente e sostengono le famiglie nelle relazioni con i figli. Gli insegnanti e gli operatori hanno il compito di tutelare la salute, la sicurezza, l’esercizio del diritto dei minori all’istruzione, all’educazione, alla formazione della loro personalità: compito che passa attraverso il sostegno al loro benessere e al diritto a una crescita serena. La scuola può fare moltissimo, non solo contro il maltrattamento dei minori, ma per prevenire e promuovere la loro tutela. Ma se fosse proprio la scuola ad avvallare condotte poco tutelanti? Come fronteggiare i problemi (quali sono i ruoli e le procedure?) - Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia Nazioni Unite (1989) - Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori-2003 - Codice civile e Codice penale - Legge n.184 1983 Diritto del minore ad una famiglia - Testi normativa scolastica (T.U.; Indicazioni Nazionali Curriculum; Educazione alla salute; Testi di legge significativi, come il Regolamento delle Studentesse e degli Studenti…) I docenti e gli operatori della scuola sono in grado di rilevare le difficoltà in cui viene a trovarsi il minore? La scuola deve interrogarsi, prioritariamente, su cosa sia necessario al minore per stare bene: - E’ al centro di relazioni significative? - La percezione di sé (autoefficacia – autostima) positiva? - Clima di classe, è caldo e collaborativo? - Vi sono strategie positive (interne alla classe) per risolvere i conflitti? - Vi sono strategie positive (interne alla scuola) per affrontare le difficoltà dei minori? - La scuola promuove il benessere con la famiglia e altri soggetti e agenzie del territorio? La scuola, per la parte relativa alle proprie competenze, collabora – sia con la famiglia sia con il servizio sociale – per realizzare progetti individuali di sostegno - al minore, per aiutarlo ad affrontare malessere personale sofferenza - disagio - alla famiglia: poiché per la famiglia può essere molto difficile affrontare le difficoltà, occorre sostenerla come possibile La scuola collabora con il Servizio Tutela del territorio per realizzare progetti individuali destinati ai minori seguiti dal servizio Il ruolo dell’insegnante L’insegnante deve cogliere precocemente (prima che si realizzi un pregiudizio) i segnali di rischio, condividerli con i Colleghi, con le altre Figure di sistema, il Dirigente, gli Operatori dei servizi socio-sanitari (se necessario) Progettare e realizzare un percorso di aiuto per il minore Il rischio di Pregiudizio & Il Pregiudizio Il rischio di pregiudizio è una condizione di particolare e grave disagio e/o disadattamento che può sfociare in: Pregiudizio, ossia in un danno effettivo per la salute psicofisica del minore. Situazioni normali o a rischio? Ci sono scenari “normali”, in cui l‘insegnante percepisce il possibile sorgere di un “rischio” per il benessere dell’alunno. La zona grigia Il malessere sofferto dal minore, che non si manifesta in modo preciso, ma che viene intuito dal docente, rappresenta la cosiddetta zona grigia che deve essere decodificata. CLASSIFICAZIONE delle PROBLEMATICHE appartenenti alla ZONA GRIGIA Gli orientamenti generali propongono cinque schede problema per facilitare l’interpretazione delle situazioni che possono essere critiche Scheda 1: conflittualità, aggressività, ‘bullismo’, scarsa disciplina Alcuni indicatori del problema Alunni con comportamenti aggressivi Difficile gestione delle ore di lezione Alunni isolati, emarginati Alunni prepotenti che prevaricano fisicamente o psicologicamente i compagni Alunni che rubano oggetti o che danneggiano luoghi e/o oggetti del contesto scolastico Forti conflitti tra docenti e studenti Scheda 2: sospetti di trascuratezza o di reati contro il minore Indicatori di trascuratezza o maltrattamento fisico: Evidenti sintomi di maltrattamento fisico Rivelazioni verbali o scritte di maltrattamento fisico o di abuso sessuale Segnali di grave trascuratezza (malnutrizione, negligenza nelle cure sanitarie, esposizione a pericoli fisici) Indicatori di maltrattamento psicologico: Scarsa autostima, pianti improvvisi, ricerca di attenzioni particolari Aspettative eccessive dal lato dell’adulto e/o atteggiamento di squalifica Indicatori di possibile abuso sessuale: Comportamenti sessualizzati con i compagni Disegni e affermazioni che alludono ad atti sessuali Conoscenze sessuali inadatte all’età Scheda 3: Condizioni famigliari carenti Indicatori del problema: Igiene approssimativa o abbigliamento trascurato o troppo ricercato; Scarsa autonomia Difficoltà di relazione con gli adulti; Difficoltà di comprendere e rispettare le regole di convivenza Compiti a casa fatti con sistematica trascuratezza; Ritardi sistematici nell’arrivo a scuola; Corredo scolastico incompleto e trascurato. Scheda 4: classi e alunni fragili Indicatori del problema: Alunni distratti e/o svogliati, che non apprendono ... con possibili conseguenze importanti che possono compromettere seriamente la crescita personale Alunni che manifestano stati ansiosi rilevanti Alunni facilmente preda di dipendenze “mentali” indotte da televisione, cellulari, videogame, ... a discapito dell’impegno scolastico Le risposte della scuola: gestione interna • Dare fondatezza ai segnali raccolti confrontandosi con i Colleghi. • Analizzare il problema (chiarire punti critici e di forza del minore) all’interno del Team/Consiglio di classe, se necessario con altre Figure e Dirigente. Ipotizzare obiettivi di fronteggiamento/miglioramento. Progettare un piano di intervento coinvolgendo (se possibile) la Famiglia (è importante condividere). Monitorare, documentare, valutare gli esiti...ridefinire il problema... • IL DIRIGENTE DEVE SEMPRE ESSERE INFORMATO PER ISCRITTO SULLE SITUAZIONI PIU’ IMPORTANTI Le collaborazioni con altri Servizi (Serv.Tutela e/o Serv. Comunali) • Proporre alla Famiglia di contattare i Servizi • (offrire le informazioni necessarie) • Chiedere consulenza-collaborazione dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari competenti. • Se l’esistenza di un reato è manifesta, vige l’obbligo di denuncia per chi viene a conoscenza -art. 331 codice procedura penale- (rischio grave pregiudizio-pregiudizio) • CONSULENZA- COLLABORAZIONE SERVIZIO TUTELA • COME? Tramite l’invio di una scheda di segnalazione nominale o anonima per richiesta consulenza • La segnalazione (modello T) • -è una richiesta di aiuto da parte della famiglia e/o della scuola. • -non determina automaticamente interventi «coatti » del servizio • CHI INVIA? IL DIRIGENTE SCOLASTICO • Scheda 5. Inserimento problematico dei bambini/ragazzi stranieri di recente arrivo • Indicatori Frequenza scolastica saltuaria o regolare • Comportamenti determinati dalla diversità culturale (rappresentazione dei ruoli maschili e femminili; regole e abitudini alimentari; prescrizioni religiose, ...); • Problemi di natura economica che precludono la partecipazione alla vita sociale della classe; • Difficoltà di comunicazione linguistica nelle relazioni scuola-famiglia; • Difficoltà scolastiche preesistenti. • Scheda 5. Inserimento dei bambini/ragazzi stranieri di recente arrivo • Che cosa fare? Distinguere tra le diverse tipologie di problema • Favorire l’ apprendimento della lingua italiana attraverso laboratori, lezioni, occasioni didattiche Fare riferimento alle Linee guida per l’Accoglienza e l’Integrazione degli alunni stranieri MPI febbraio 2006 Avvalersi della collaborazione di: Mediatori linguistici e culturali, Operatori progetto “Incontriamoci ...”, Etnopsicologo • Come? Referenti Istituto, Psicopedagosita, Collaboratrici Dirigente PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI MINORI A SCUOLA • Per definire il ruolo dei docenti e del personale scolastico occorre: • - individuare i reati che si possono commettere a scuola a danno dei minori • - individuare le situazioni o le condotte pregiudizievoli, nei confronti dei minori, che mettono a rischio l’equilibrato svilppo psicofisico del minore I REATI CHE POSSONO COMMETTERSI A SCUOLA A DANNO DEI MINORI • Art.571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione • Art.572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli • Art.582 c.p. Lesioni personali • Art.591 c.p. Abbandono di persone minori o incapaci La nozione di ‘pubblico ufficiale’ Art.357 c.p. • I docenti sono ‘pubblici ufficiali’ e non solo ‘incaricati di pubblico servizio’: essi rivestono, esercitano, na funzione disciplinata da norme di dirtitto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione attraverso atti autoritativi e certificativi. • Più controversa è la qualificazione del collaboratore scolastico quale ‘incaricato di pubblico servizio’, anch’essa tuttavia risolvibile considerando che la tutela del minore è a tutti gli effetti una finalità di pubblico interesse, prevista dalla Costituzione Obbligo di denuncia Art.362 e 358 c.p. • Coloro che hanno incarico di pubblico ufficiale o di pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria, in presenza di reati procedibili d’ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa) pena la configurabilità del reato di ‘omessa denunica di reato’ (art.361) COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO • Poiché al Dirigente Scolastico spetta la competenza di rappresentanza legale e di relazione con l’esterno, il personale docente e in generale il personale scolastico assolvono l’obbligo di denuncia ‘riferendo’ per iscritto al dirigente la notizia di reato di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. • La segnalazione a servizi o a soggetti diversi, pur se anch’essi tenuti alla denuncia, non assolve al relativo obbligo. La segnalazione • Segnalazione d’urgenza: per tutte le situazioni di urgenza oggettiva • Segnalazione qualificata: sospetto abuso o sospetto pregiudizio – che richiede un approfondimento diagnostico al quale provvederanno i servizi, su incarico dell’Autorità giudiziaria I tempi della denuncia • La denuncia deve essere fatta ‘senza ritardo’: • Art. 331 c.p. tempestività • Il ritardo ingiustificato viene punito perché potrebbe vanificare o aver già vanificato l’accertamento e la repressione del reato: la tempestività è determinante se consideriamo l’esposizione al rischio da parte del minore Il dovere della scuola • Una qualsiasi condizione o situazione che comporti o comporterebbe al minore disagio, discriminazione, sofferenza, carenza, legata al contesto famigliare o extrafamigliare, va segnalata tempestivamente: l’accertamento e la verifica del pregiudizio o del reato non competono alla scuola. • No ad atteggiamenti ispettivi e a colloqui ‘investigativi’ col minore Le condotte dei docenti pregiudizievoli dei diritti dei minori: il child abuse scolastico • • • • • • • • • • Condotte improprie: Atteggiamenti in aula che demotivano quando non mortificano gli studenti (ad es. Il cosiddetto effetto Pigmalione) Riprendere la classe o, peggio, un solo alunno perché disturba: il modo, in cui l’insegnante interviene, è determinante e costitutivo del suo ruolo di educatore A volte il docente sgrida: per correggere quanti disturbano la lezione, il docente mette in atto, in maniera spesso inconsapevole e inintenzionale, comportamenti offensivi. Occorre sempre tenere a mente che l’alunno è più vulnerabile, rispetto all’adulto. Ancor più rispetto all’adulto di riferimento (l’insegnante). L’alunno ripreso in maniera non corretta dal docente (ad esempio tramite le urla, o senza motivare adeguatamente in maniera puntuale una nota, ad esempio, a puro scopo punitivo) è più facilmente soggetto a sviluppare comportamenti antisociali e a rischio, depressione, ansia, attacchi di panico. Una relazione eduativo-affettiva scorretta, fra docente e allievo, comporta nel minore la nascita di sentimenti di vergogna e di colpa, difficoltà nelle relazioni interpersonali, bassa autostima, disturbi psicosomatici, comportamenti autolesionistici, non conservativi (suicidari) no a pressioni emotive, ricatti, minacce, svalutazioni, rifiuti, denigrazioni, abuso della voce accompagnato da atteggiamenti prevaricanti. No alla denigrazione di un alunno davanti al resto della classe Sì al dialogo, alla spiegazione, al ragionamento, a comportamenti non adultocentrici, all’ascolto del minore Ascoltare le ragioni dell’alunno vs sottoporlo a domande per ottenerne risposte attese Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art.571 c.p.) • Prima della Convenzione di New York si riconosceva al fine educativo la possibilità di limitare il disvalore di condotte violenti o svilenti della personalità del minore • Il nostro attuale ordinamento non consente più di subordinare la dignità e l’integrità psicofisica della persona (specie minore) a una qualche finalità educativa • Lo ius corrigendi dai contenuti afflittivi è perseguibile d’ufficio e considerato reato • La condotta abusiva e abusante del docente ricorre ogni volta che il mezzo viene usato per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito (non più educativo, ad esempio, ma punitivo, volto a umiliare, riaffermare la propria autorità) Il ‘dolo’ • Il ‘dolo’ consiste nella volontà di usare il mezzo di correzione (disciplinare) nella consapevolezza che si tratta di abuso: l’insegnante deve ritenere lecito soltanto l’uso di quegli strumenti educativi che, nel rispetto della piena incolumità fisica e morale dell’alunno, gli appaiono come assolutamente indispensabili al raggiungimento della finalità educativa che si è proposto, purché le adoperi nella misura e secondo le modalità richieste.