L’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
alla luce delle recenti
innovazioni normative
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42
D.P.R. 9 luglio 2010, n.139
D.P.C.M. 12 dicembre 2005
Relatore: Arch. Francesco Caporaso
LE COMPETENZE
Art.117 della Costituzione Italiana:
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Vi provvedono il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare” e il “Ministero dei beni e delle attività culturali”.
Sul territorio operano le “Direzioni regionali per i beni culturali e il paesaggio”,
da cui dipendono le “Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici”.
L’art. 117.3 ha concesso alle Regioni poteri concorrenti in tema di
“valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali”.
La tutela del paesaggio non è trasferita, ma solo delegata alle Regioni, la
Regione Toscana è fra quelle che l’hanno sub-delegata ai Comuni.
L’evoluzione normativa
La tutela del paesaggio e delle zone di particolare interesse ambientale è
stata tempo dettata principalmente dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e
8 agosto 1985, n. 431: (cd. legge Galasso).
Entrambe queste norme sono state però abrogate (ad eccezione di due
articoli della Galasso) dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico
della legislazione in materia di beni culturali e ambientali): il Titolo II di
tale provvedimento ha riordinato le diverse disposizioni che fino ad allora
disciplinavano la materia.
Il D.Lgs.490/1999 è stato a sua volta abrogato e sostituito dal
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio modificato da ultimo dal D.Lgs. 62/2008 e dal D.Lgs. 63/2008 )
La semplificazione della normativa, dunque non è più affidata a testi unici (che, essendo volti
soprattutto ad eliminare una situazione di disordine normativo hanno essenzialmente un
carattere conservativo) ma a codici, con i quali s’intende dar luogo, in singole materie, ad un
complesso di norme stabili e armonizzate che garantiscano correttezza di regole.
Le Aree Protette
Ulteriori disposizioni a tutela dell' ambiente sono dettate da altre norme di dettaglio.
Tra queste è da considerare la legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394 sulle «aree
protette»: parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e
regionali, aree protette marine, monumenti naturali, oasi di protezione naturalistica,
zone umide di particolare rilevanza internazionale.
Per i parchi nazionali (enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza del Ministro
dell'ambiente) la legge disciplina i contenuti e la procedura di formazione del piano
territoriale del parco, secondo il modello della zonizzazione, articolata in zone di
riserva integrale, orientata, aree di protezione, aree di promozione.
Detto piano sostituisce ad ogni livello i piani territoriali paesistici, i piani
urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione.
Per le aree protette regionali la legge n. 394/1991 attribuisce alle singole leggi
regionali gli obiettivi, la perimetrazione, la pianificazione territoriale, le modalità di
gestione e le misure di salvaguardia.
In Toscana è in vigore la Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49
“Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.”
L’importanza della definizione di
paesaggio
Ciò che noi oggi definiamo paesaggio è stato oggetto di strumenti legislativi già
all’inizio del secolo. La Legge 778 del 1922, e successivamente la n.1497
del1939, era stata improntata da una concezione estetizzante che identificava il
paesaggio con la veduta d’insieme, il panorama, la “bellezza naturale” (come
recitavano i testi di legge).
La legge n. 1497 è stata integrata solo nel 1985 dalla Legge n.431 (la cosiddetta
“legge Galasso”) che ha spostato il fulcro tematico sull’ambiente naturale da
preservare. Si è così passati da una concezione percettivo-estetica del
paesaggio ad una visione fondata quasi esclusivamente su dati fisici e
oggettivi.
La Convenzione Europea del
Paesaggio
Firenze 20 ottobre 2000
Per la prima volta vengono codificate a livello europeo le definizioni di
"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni;
"Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento
degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di
patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento
umano;
"Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità
pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle
popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di
vita;
Il Codice dei beni Paesaggistici
Art. 131. Paesaggio
1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri
che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in
quanto espressione di valori culturali.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere,
salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I
soggetti indicati al comma 6 (Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ), qualora
intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri
peculiari.
Quali sono i beni paesaggistici
tutelati?
Vengono elencati dall’art. 134, che rimanda all’art. 136, il quale individua gli stessi
beni della legge Bottai del 1939 (la 1497), aggiungendovi l’elenco dell’art. 142,
derivata dalla legge Galasso (aree tutelate per legge); e gli stessi beni dell’art. 136
quando sottoposti alla pianificazione paesaggistica :
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità
geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del
presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Le aree tutelate per legge
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n.1775 , e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna
dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art.2, commi 2
e del D.Lgs. 18.05.2001, n.227.
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
I beni paesaggistici tutelati nel
territorio di Prato
D.M. 08/04/1958 – G.U. n. 108 del 1958
Zona collinare sita a nord est della città di Prato
Motivazione del Vincolo:
“La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché data la natura del
terreno posto a fondale verso nord-est della città e con le pinete, cipressete
e abetaie intervallate da squarci brulli, con le ville e parchi inseritivi, oltre a
costituire un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, avente
anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al
pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze.”
I beni paesaggistici tutelati nel
territorio di Prato
D.M. 20/05/1967 – G.U. n. 140 del 1967
Fascia di terreno di 300 m. di larghezza da ogni lato
dell'autostrada Firenze-Mare nei comuni di Firenze, Sesto
Fiorentino, Campi di Bisenzio e Prato
Motivazione del Vincolo:
“la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un
pubblico belvedere verso l'anfiteatro collinare e montano, in quanto dalla
medesima si gode la visuale di celebri monumenti, quali le ville medicee di
Petraia, castello ed Artimino, di antichi borghi fortificati come Calenzano,
Montemurlo, cui nomi ricorrono nella storia della toscana, nonché distese di
boschi di pini che accompagnano il viaggiatore offrendogli la vista di un
quadro naturale quanto mai suggestivo.”
I beni paesaggistici tutelati nel
territorio di Prato
Beni di cui all’art. 142, aree tutelate per legge già L.431/85
(Galasso);
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 , e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
come definiti dall’art.2, commi 2 e del D.Lgs. 18.05.2001, n.227.
m) le zone di interesse archeologico.
I beni paesaggistici tutelati nel
territorio di Prato
Il vincolo sopra descritto non si applica alle aree che alla data
del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali
omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del DM 2 aprile
1968, n.1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A
e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali
di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state
concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati perimetrati ai sensi dell’art.18 della legge 22 ottobre 1971,
n.865.
Zone di interesse archeologico
Beni monumentali sottoposti a vincolo indiretto
L’Autorizzazione Paesaggistica
L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dagli articoli 146 e 147 del
Codice che, a seguito di numerose modifiche normative in ultimo dal d.lgs. n.
63 del 2008, hanno introdotto notevoli innovazioni rispetto alla precedente
disciplina della materia.
L'autorizzazione mira a verificare la conformità degli interventi di
trasformazione di immobili e aree alle prescrizioni contenute nei piani
paesaggistici e nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico
nonché ad accertare la compatibilità ai valori paesaggistici ed alle finalità
di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio e la congruità con i
criteri di gestione dei beni.
I proprietari, possessori o detentori dei beni sottoposti a tutela non
possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai
valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1) ed hanno
l'obbligo di sottoporre all'ente locale (delegato dalla regione) i progetti
delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità
paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione.
La documentazione necessaria
Con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005
è stata Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art.146 comma
3, del Codice dei beni culturali.
Nell'allegato al decreto sono definiti le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della
relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che
si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione
paesaggistica
La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di
riferimento essenziale per le valutazioni di compatibilità paesaggistica
Contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica
dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico
ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere
corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la
qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e
formale adottato in relazione al contesto d'intervento.
Il procedimento amministrativo
__ L'Amministrazione competente, riceve la domanda di
autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli
accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale
commissione per il paesaggio. Tali commissioni, istituite in ambito
comunale, sono composte da soggetti competenti ed aventi qualificata
esperienza in materia ed esprimono un parere obbligatorio in merito al
rilascio delle autorizzazioni. (art. 148)
__ L'Amministrazione competente, valutata in tal modo la compatibilità
paesaggistica dell'intervento, entro quaranta giorni dalla data di
ricezione della domanda trasmette alla competente Soprintendenza
la proposta di rilascio o di diniego dell' autorizzazione corredata dal
progetto e relativa autorizzazione.(art 146, c. 7) nonché dando
comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi
__Il termine può essere sospeso qualora l' Amministrazione
verifichi che la documentazione presentata non corrisponde a
quella prevista dal citato D.P.C.M. 12/12/2004 ovvero quando
ritenga di dovere acquisire documentazione ulteriore.
__Il Soprintendente rende il parere entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta. Entro
venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia
l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo.
__Decorso inutilmente il termine di 20 giorni senza che
l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere
l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede,
anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta
__ Decorso inutilmente il termine di 45 giorni senza che il
soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto
__La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione
competente provvede sulla domanda di autorizzazione
__L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta
giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla
soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento,
nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli
altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente
parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al
vincolo . L’autorizzazione è valida cinque anni.
__ L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi
altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.
__Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle
autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e
liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è
indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la
annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai
fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza
Invio istanza
Possibile richiesta integrazioni
40 GIORNI
verifiche completezza ed invio in
Soprintendenza
Non esprime parere
45 GIORNI
parere del Soprintendente
Comunicazione avvio
procedimento
Parere negativo
15 GIORNI
indizione Conferenza di
Servizi
Rilascio
Autorizzazione
Parere positivo
20 GIORNI
Comunicazione
preavviso
provvedimento negativo
Rilascio Autorizzazione
60 GIORNI
Oppure
provvedimento
negativo
20 GIORNI
30 GIORNI
Efficacia Autorizzazione
In caso di mancata
espressione dell’A.C.
richiesta commissario
ad acta co Regione
L’Autorizzazione Paesaggistica
semplificata D.P.R. n.139/2010
E’ entrata in vigore il 10 settembre 2010 il nuovo procedimento per
il rilascio dell'”Autorizzazione paesaggistica con il
procedimento semplificato” previsto dal Decreto del Presidente
della Repubblica 9 luglio 2010, n.139, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 26/08/2010 e recante "Regolamento recante
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per
gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni".
La nuova procedura prevede due diverse semplificazioni:
1) Documentale:
- la domanda per il rilascio dell'autorizzazione semplificata è
corredata da una “Relazione paesaggistica semplificata”(secondo lo
schema allegato al D.P.C.M. 12/12/2005) redatta da un tecnico
abilitato che deve attestare:
- le fonti normative o provvedimentali della disciplina
paesaggistica;
- lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento;
- la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso
dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la
compatibilità con i valori paesaggistici e le eventuali misure di
inserimento paesaggistico previste;
- la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.
2) Procedurale:
L’art. 3 detta che il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude
con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della domanda.
L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione
prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta,
quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di
conclusione anticipata del procedimento In caso di non conformità
dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Una volta verificato che l'intervento richiesto sia assoggettato ad
autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del
procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato,
ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili,
che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici
giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino
alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso
inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il
procedimento
L’amministrazione deve accertare se l’intervento è tra quelli esonerati
dall’art. 149 del Codice, se è di lieve entità oppure soggetto al regime
ordinario .
Entro 30 gg. verifica la conformità urbanistico-edilizia, Se la
conformità urbanistico-edilizia è verificata, l’amministrazione valuta
le conformità paesaggistiche .
Se queste sono negative emette un preavviso di rigetto, esamina
le osservazioni dell’interessato (10 gg.) e se respinge lo fa entro 10
gg. L’interessato può ricorrere in via gerarchica entro 20 gg. al
soprintendente, che ha 30 gg. per decidere.
Se la conformità è verificata, l’amministrazione trasmette entro 30
gg. alla soprintendenza una motivata proposta di accoglimento.
Sennonché il soprintendente potrebbe dissentire. Se è d’accordo
ha 25 gg. per esprimere il suo parere, che è vincolante; se non si
esprime, l’autorizzazione è rilasciata senza indire la conferenza di
servizi. Nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso
l’amministrazione adotta il provvedimento conforme al parere.
Interventi di lieve entità soggetti ad
autorizzazione semplificata
Il decreto non indica una soglia quantitativa, ma elenca 39 casi
ritenuti di lieve entità
Il decreto esclude dalla semplificazione 13 interventi (un terzo) se previsti
sugli immobili tutelati dall’art. 136 co.1 lett. a) b) e c) del Codice, vale a
dire:
“a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale,
singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte
seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune
bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei
storici”.
Vi sono poi altri due casi di esclusione, dovuti al fatto di essere previsti su
immobili siti nei centri storici (le zone A del noto dm del 1968).
1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della
costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce
non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui al DM 1444 del 1968,
e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dall’art. 136 co.1
lett. a) b) e c) del Codice. Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è
sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali:
- aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione
e posizione;
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o
rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
- realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
- inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze
o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi;
- realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne
(la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi
dall’art. 136 co.1 lett. a) b) e c) del Codice)
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli
edifici;
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori
terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a
50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo
intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso
immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti
consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole
dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche,
anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli
edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le
procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente
voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dall’art. 136
co.1 lett. a) b) e c) del Codice).
Interventi non soggetti ad autorizzazione
L’Art.149 del Codice descrive gli interventi per i quali non è
richiesta l’autorizzazione paesaggistica
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale
che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed
opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle
foreste purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Il condono edilizio nelle aree
vincolate
L’art 32, comma 1, della L. 28 febbraio 2005 n. 47 prevede che .. “il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite
su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni proposte alle tutela del vincolo
stesso (Soprintendenza).
Dal tenore letterale della norma si comprende come nel caso di
condono edilizio riguardante immobile sottoposto a vincolo non sia
necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ma debba
essere richiesto il parere alla Soprintendenza.
Per l’acquisizione del parere della Soprintendenza il Comune può
richiedere la convocazione di una Conferenza di Servizi. Se in sede di
Conferenza viene espresso il motivato dissenso da un’amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la
soprintendenza competente, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria è
precluso. Il Comune dovrà quindi emettere un atto di diniego a fronte
del condono richiesto
La stessa procedura si applica anche per i condoni del 1994 (L.
724/2004 art. 39, comma 8 e del 2004 (DL 269/2003 conv. nella L.
326/2003 e L.R. 53/2004 art. 2, comma 6, dove espressamente si
sancisce che: “Qualora i vincoli di cui al comma 4 e 5 siano istituti dopo
l’entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto
dall’art. 32 della L. n. 47/1985”).
La Commissione del Paesaggio
L’art.148 del Codice detta che le regioni promuovono l'istituzione e
disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di
supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di
autorizzazione paesaggistica.
Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
previsti Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti
autorizzatoridall’art.146
L’art.89 della LR. N.1/2005 prevede che i comuni costituiscano una
commissione per il paesaggio.
La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia
paesaggistica ed ambientale, ed esprime parere obbligatorio ai fini del
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due
membri.
Grazie per l’attenzione !!!!!
E buon lavoro
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L`AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA alla luce delle recenti