L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA alla luce delle recenti innovazioni normative D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 D.P.R. 9 luglio 2010, n.139 D.P.C.M. 12 dicembre 2005 Relatore: Arch. Francesco Caporaso LE COMPETENZE Art.117 della Costituzione Italiana: Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Vi provvedono il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” e il “Ministero dei beni e delle attività culturali”. Sul territorio operano le “Direzioni regionali per i beni culturali e il paesaggio”, da cui dipendono le “Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici”. L’art. 117.3 ha concesso alle Regioni poteri concorrenti in tema di “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”. La tutela del paesaggio non è trasferita, ma solo delegata alle Regioni, la Regione Toscana è fra quelle che l’hanno sub-delegata ai Comuni. L’evoluzione normativa La tutela del paesaggio e delle zone di particolare interesse ambientale è stata tempo dettata principalmente dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431: (cd. legge Galasso). Entrambe queste norme sono state però abrogate (ad eccezione di due articoli della Galasso) dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali): il Titolo II di tale provvedimento ha riordinato le diverse disposizioni che fino ad allora disciplinavano la materia. Il D.Lgs.490/1999 è stato a sua volta abrogato e sostituito dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio modificato da ultimo dal D.Lgs. 62/2008 e dal D.Lgs. 63/2008 ) La semplificazione della normativa, dunque non è più affidata a testi unici (che, essendo volti soprattutto ad eliminare una situazione di disordine normativo hanno essenzialmente un carattere conservativo) ma a codici, con i quali s’intende dar luogo, in singole materie, ad un complesso di norme stabili e armonizzate che garantiscano correttezza di regole. Le Aree Protette Ulteriori disposizioni a tutela dell' ambiente sono dettate da altre norme di dettaglio. Tra queste è da considerare la legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394 sulle «aree protette»: parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali, aree protette marine, monumenti naturali, oasi di protezione naturalistica, zone umide di particolare rilevanza internazionale. Per i parchi nazionali (enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente) la legge disciplina i contenuti e la procedura di formazione del piano territoriale del parco, secondo il modello della zonizzazione, articolata in zone di riserva integrale, orientata, aree di protezione, aree di promozione. Detto piano sostituisce ad ogni livello i piani territoriali paesistici, i piani urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione. Per le aree protette regionali la legge n. 394/1991 attribuisce alle singole leggi regionali gli obiettivi, la perimetrazione, la pianificazione territoriale, le modalità di gestione e le misure di salvaguardia. In Toscana è in vigore la Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.” L’importanza della definizione di paesaggio Ciò che noi oggi definiamo paesaggio è stato oggetto di strumenti legislativi già all’inizio del secolo. La Legge 778 del 1922, e successivamente la n.1497 del1939, era stata improntata da una concezione estetizzante che identificava il paesaggio con la veduta d’insieme, il panorama, la “bellezza naturale” (come recitavano i testi di legge). La legge n. 1497 è stata integrata solo nel 1985 dalla Legge n.431 (la cosiddetta “legge Galasso”) che ha spostato il fulcro tematico sull’ambiente naturale da preservare. Si è così passati da una concezione percettivo-estetica del paesaggio ad una visione fondata quasi esclusivamente su dati fisici e oggettivi. La Convenzione Europea del Paesaggio Firenze 20 ottobre 2000 Per la prima volta vengono codificate a livello europeo le definizioni di "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano; "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita; Il Codice dei beni Paesaggistici Art. 131. Paesaggio 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6 (Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ), qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. Quali sono i beni paesaggistici tutelati? Vengono elencati dall’art. 134, che rimanda all’art. 136, il quale individua gli stessi beni della legge Bottai del 1939 (la 1497), aggiungendovi l’elenco dell’art. 142, derivata dalla legge Galasso (aree tutelate per legge); e gli stessi beni dell’art. 136 quando sottoposti alla pianificazione paesaggistica : a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Le aree tutelate per legge a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 , e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art.2, commi 2 e del D.Lgs. 18.05.2001, n.227. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico. I beni paesaggistici tutelati nel territorio di Prato D.M. 08/04/1958 – G.U. n. 108 del 1958 Zona collinare sita a nord est della città di Prato Motivazione del Vincolo: “La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché data la natura del terreno posto a fondale verso nord-est della città e con le pinete, cipressete e abetaie intervallate da squarci brulli, con le ville e parchi inseritivi, oltre a costituire un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze.” I beni paesaggistici tutelati nel territorio di Prato D.M. 20/05/1967 – G.U. n. 140 del 1967 Fascia di terreno di 300 m. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze-Mare nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi di Bisenzio e Prato Motivazione del Vincolo: “la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un pubblico belvedere verso l'anfiteatro collinare e montano, in quanto dalla medesima si gode la visuale di celebri monumenti, quali le ville medicee di Petraia, castello ed Artimino, di antichi borghi fortificati come Calenzano, Montemurlo, cui nomi ricorrono nella storia della toscana, nonché distese di boschi di pini che accompagnano il viaggiatore offrendogli la vista di un quadro naturale quanto mai suggestivo.” I beni paesaggistici tutelati nel territorio di Prato Beni di cui all’art. 142, aree tutelate per legge già L.431/85 (Galasso); c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 , e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art.2, commi 2 e del D.Lgs. 18.05.2001, n.227. m) le zone di interesse archeologico. I beni paesaggistici tutelati nel territorio di Prato Il vincolo sopra descritto non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del DM 2 aprile 1968, n.1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art.18 della legge 22 ottobre 1971, n.865. Zone di interesse archeologico Beni monumentali sottoposti a vincolo indiretto L’Autorizzazione Paesaggistica L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dagli articoli 146 e 147 del Codice che, a seguito di numerose modifiche normative in ultimo dal d.lgs. n. 63 del 2008, hanno introdotto notevoli innovazioni rispetto alla precedente disciplina della materia. L'autorizzazione mira a verificare la conformità degli interventi di trasformazione di immobili e aree alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico nonché ad accertare la compatibilità ai valori paesaggistici ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio e la congruità con i criteri di gestione dei beni. I proprietari, possessori o detentori dei beni sottoposti a tutela non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1) ed hanno l'obbligo di sottoporre all'ente locale (delegato dalla regione) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. La documentazione necessaria Con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 è stata Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art.146 comma 3, del Codice dei beni culturali. Nell'allegato al decreto sono definiti le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni di compatibilità paesaggistica Contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento. Il procedimento amministrativo __ L'Amministrazione competente, riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per il paesaggio. Tali commissioni, istituite in ambito comunale, sono composte da soggetti competenti ed aventi qualificata esperienza in materia ed esprimono un parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni. (art. 148) __ L'Amministrazione competente, valutata in tal modo la compatibilità paesaggistica dell'intervento, entro quaranta giorni dalla data di ricezione della domanda trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di rilascio o di diniego dell' autorizzazione corredata dal progetto e relativa autorizzazione.(art 146, c. 7) nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi __Il termine può essere sospeso qualora l' Amministrazione verifichi che la documentazione presentata non corrisponde a quella prevista dal citato D.P.C.M. 12/12/2004 ovvero quando ritenga di dovere acquisire documentazione ulteriore. __Il Soprintendente rende il parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo. __Decorso inutilmente il termine di 20 giorni senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta __ Decorso inutilmente il termine di 45 giorni senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto __La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione __L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo . L’autorizzazione è valida cinque anni. __ L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. __Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza Invio istanza Possibile richiesta integrazioni 40 GIORNI verifiche completezza ed invio in Soprintendenza Non esprime parere 45 GIORNI parere del Soprintendente Comunicazione avvio procedimento Parere negativo 15 GIORNI indizione Conferenza di Servizi Rilascio Autorizzazione Parere positivo 20 GIORNI Comunicazione preavviso provvedimento negativo Rilascio Autorizzazione 60 GIORNI Oppure provvedimento negativo 20 GIORNI 30 GIORNI Efficacia Autorizzazione In caso di mancata espressione dell’A.C. richiesta commissario ad acta co Regione L’Autorizzazione Paesaggistica semplificata D.P.R. n.139/2010 E’ entrata in vigore il 10 settembre 2010 il nuovo procedimento per il rilascio dell'”Autorizzazione paesaggistica con il procedimento semplificato” previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010 e recante "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni". La nuova procedura prevede due diverse semplificazioni: 1) Documentale: - la domanda per il rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una “Relazione paesaggistica semplificata”(secondo lo schema allegato al D.P.C.M. 12/12/2005) redatta da un tecnico abilitato che deve attestare: - le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica; - lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento; - la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste; - la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. 2) Procedurale: L’art. 3 detta che il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Una volta verificato che l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento L’amministrazione deve accertare se l’intervento è tra quelli esonerati dall’art. 149 del Codice, se è di lieve entità oppure soggetto al regime ordinario . Entro 30 gg. verifica la conformità urbanistico-edilizia, Se la conformità urbanistico-edilizia è verificata, l’amministrazione valuta le conformità paesaggistiche . Se queste sono negative emette un preavviso di rigetto, esamina le osservazioni dell’interessato (10 gg.) e se respinge lo fa entro 10 gg. L’interessato può ricorrere in via gerarchica entro 20 gg. al soprintendente, che ha 30 gg. per decidere. Se la conformità è verificata, l’amministrazione trasmette entro 30 gg. alla soprintendenza una motivata proposta di accoglimento. Sennonché il soprintendente potrebbe dissentire. Se è d’accordo ha 25 gg. per esprimere il suo parere, che è vincolante; se non si esprime, l’autorizzazione è rilasciata senza indire la conferenza di servizi. Nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso l’amministrazione adotta il provvedimento conforme al parere. Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata Il decreto non indica una soglia quantitativa, ma elenca 39 casi ritenuti di lieve entità Il decreto esclude dalla semplificazione 13 interventi (un terzo) se previsti sugli immobili tutelati dall’art. 136 co.1 lett. a) b) e c) del Codice, vale a dire: “a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”. Vi sono poi altri due casi di esclusione, dovuti al fatto di essere previsti su immobili siti nei centri storici (le zone A del noto dm del 1968). 1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui al DM 1444 del 1968, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dall’art. 136 co.1 lett. a) b) e c) del Codice. Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria; 4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: - aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; - interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; - realizzazione o modifica di balconi o terrazze; - inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; - realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dall’art. 136 co.1 lett. a) b) e c) del Codice) 6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici; 7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria; 8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq; 9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc); 10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dall’art. 136 co.1 lett. a) b) e c) del Codice). Interventi non soggetti ad autorizzazione L’Art.149 del Codice descrive gli interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. Il condono edilizio nelle aree vincolate L’art 32, comma 1, della L. 28 febbraio 2005 n. 47 prevede che .. “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni proposte alle tutela del vincolo stesso (Soprintendenza). Dal tenore letterale della norma si comprende come nel caso di condono edilizio riguardante immobile sottoposto a vincolo non sia necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ma debba essere richiesto il parere alla Soprintendenza. Per l’acquisizione del parere della Soprintendenza il Comune può richiedere la convocazione di una Conferenza di Servizi. Se in sede di Conferenza viene espresso il motivato dissenso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria è precluso. Il Comune dovrà quindi emettere un atto di diniego a fronte del condono richiesto La stessa procedura si applica anche per i condoni del 1994 (L. 724/2004 art. 39, comma 8 e del 2004 (DL 269/2003 conv. nella L. 326/2003 e L.R. 53/2004 art. 2, comma 6, dove espressamente si sancisce che: “Qualora i vincoli di cui al comma 4 e 5 siano istituti dopo l’entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto dall’art. 32 della L. n. 47/1985”). La Commissione del Paesaggio L’art.148 del Codice detta che le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. previsti Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatoridall’art.146 L’art.89 della LR. N.1/2005 prevede che i comuni costituiscano una commissione per il paesaggio. La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, ed esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Grazie per l’attenzione !!!!! E buon lavoro