Come cambia il contenzioso tributario a
seguito della legge n.69 del 18/06/2009
(G.U.19 GIUGNO 2009, N.140)
AAVV
Studio Legale Tributario
Avv. Antonio Chiarello & Avv. Maria Suppa
Via Ludovico Ariosto n.43
Lecce
Pagina 1
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Le sentenze della Commissione tributaria devono
essere impugnate (art.51,1 co.D.Lgs n.546/1992):
• entro 60 giorni dalla data di notifica della sentenza;
• entro 1 anno (+ 46 giorni) dalla pubblicazione della
sentenza non notificata (art.327, 1 co. c.p.c., ante
L.n.69/2009);
• entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza non
notificata (art.327, 1 co. c.p.c. così come mod.
dall’art.46, L.n.69/2009)
Pagina 2
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Art.58, L.n.69/2009 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che
modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli
132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, come modificati dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano
anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006.
4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli
immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora
anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il
provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei
casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Pagina 3
TERMINI DI IMPUGNAZIONE
APPELLO
REVOCAZIONE ordinaria
CASSAZIONE
entro 60 giorni
dalla notifica della sentenza
a cura delle parti (a mezzo
di ufficiale giudiziario,
artt.137 seg.c.p.c.)
APPELLO
REVOCAZIONE ordinaria
CASSAZIONE
 processi pendenti
alla data del 04 luglio 2009
(entrata in vigore della
L.n.69/2009)
entro 1 anno
dalla data del deposito in
segreteria della sentenza
(nei casi di sentenza non
notificata)
APPELLO
REVOCAZIONE ordinaria
CASSAZIONE
 processi iniziati in
primo grado
successivamente al 04
luglio 2009
 notifica del ricorso
entro 6 mesi
(+ 46 giorni della
sospensione feriale dal 1
agosto al 15 sett.)
dalla data del deposito in
segreteria della sentenza
(in caso di sentenza non
notificata)
Pagina 4
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE
Art.53, 2 co.D.Lgs n.546/1992
Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario,
l'appellante
deve,
a
pena
d'inammissibilità, depositare copia dell'appello
presso l'ufficio di segreteria della commissione
tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata
(come mod. con L.02/12/2005, n.248)
 C.T.R. Puglia, ordinanza del 09/02/2009
 Illegittimità costituzionale dell’art.53, 2 co.D.Lgs n.546/1992
Pagina 5
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE
 Corte Costituzionale,
sentenza n.321 del
04/12/2009
L’appellante è tenuto a depositare una copia
dell’atto
di
Commissione
appello
nella
tributaria
segreteria
provinciale
della
che
ha
emesso la sentenza impugnata entro il termine
di 30 gg. dalla notifica dell’appello
costituzione)
(termine per la
a pena d’inammissibilità, rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado
Pagina 6
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE
 Art.53, 2 co. D.Lgs n.546/1992
Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all' art. 20, co.
1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al
giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma
dell' art. 22 , co. 1, 2 e 3….
 Art.22, 3 co. D.L.gs.546/1992
In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la
conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è
attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato non
è conforme a quello consegnato o spedito il ricorso è inammissibile.
Pagina 7
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE
 Se l’appello è proposto mediante spedizione
postale o mediante consegna, l’appellante, a
pena d’inammissibilità, dovrà:
 dichiarare la conformità tra l’atto depositato in
segreteria e quello spedito o consegnato (art.22,
co.3, D.Lgs n.546/1992)
 conformità sostanziale e non formale
 è causa d’inammissibilità dell’appello solo la effettiva difformità
tra l’atto depositato e quello notificato e non certo il mero difetto
dell’attestazione di conformità
Pagina 8
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE
 Contumacia???
 grava sula parte che intende contestare la
difformità tra la copia notificata e quella depositata
l’onere di eccepire la non conformità tra i due atti;
la mancata costituzione dell’appellato vale quale
rinuncia a sollevare tale eccezione (Corte di
Cassazione, sentenza n.6780 del 20/03/2009)
Pagina 9
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE
 Nei casi di contumacia dell’appellato, venendo a
mancare in radice la possibilità di riscontrare e
denunciare la difformità, si impone la declaratoria
dell’inammissibilità dell’appello, in quanto, in caso
contrario, la prescritta formalità risulterebbe priva di
qualsiasi reale funzione (Corte di Cassazione,
sentenza n.1174 del 22/01/2010)
Pagina 10
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE
 Notifica degli atti di impugnazione
Mancata produzione dell’avviso di ricevimento:
nullità o inesistenza della notifica???
 l’avviso
di
ricevimento
non
è
elemento
costitutivo del procedimento notificatorio ma
bensì
documento
di
prova
dell’avvenuto
perfezionamento della notifica (Corte di Cassazione,
ordinanza n.18110 del 07/08/2009; Cass. S.U. n.2780 del
05/02/2009; Cass.S.U.n.3006 del 08/02/2008)
‘
Pagina 11
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE
 Termine
per
la
produzione
dell’avviso
di
ricevimento
 sino a venti giorni liberi prima dell’udienza di
trattazione (art.32, 1 co.D.Lgs n.546/1992)
Pagina 12
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE
 la costituzione dell’intimato vale come prova
dell’intervenuta consegna dell’atto al destinatario;
 in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento
ed in mancanza di costituzione dell’intimato, il
ricorso/appello è inammissibile;
 non è ammessa la rinnovazione ex art.291 c.p.c.;
 è ammessa la rimessione in termini
Pagina 13
LA RIMESSIONE IN TERMINI
 Art.184-bis c.p.c.“Rimessione in termini”
“La parte che dimostra di essere incorsa nelle
decadenze previste negli articoli 183 e 184 per
causa ad essa non imputabile può chiedere al
giudice istruttore di essere rimessa in termini…”
 abrogato
Pagina 14
LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153, 2 co.C.P.C.
Libro primo - Disposizioni Generali - Capo secondo “Dei termini”
 Art.153, 2 co. c.p.c. “Improrogabilità dei termini
perentori”
1. I termini perentori non possono essere abbreviati
o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.
2. La parte che dimostra di essere incorsa in
decadenze per causa ad essa non imputabile
può chiedere al giudice di essere rimessa in
termini a norma dell’articolo 294, 2 e 3 comma.
Pagina 15
- LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153, 2 co.C.PC.
.
 L’art.153, 2 co. c.p.c. si applica al processo
tributario
 Cass.S.U. sent.n.17352 del 24/07/2009
 Cass. ord. n.26065 del 11/12/2009
Pagina 16
- LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153,2 co.C.P.C.
 mancato deposito dell’avviso di ricevimento nei
casi di notifica a mezzo posta (Cass. S.U., sent.
n.3006 del 08/02/2008; Cass. ord. n.18110 del
07/08/2009);
 mancata indicazione dei termini di impugnazione
e
dell’autorità
giudiziaria
competente
(Cass.
ord.n.15143 del 26/06/2009; Cass.n.26116/2007)
 errore del professionista (Cass. sent.n.35149 del
10/09/2009)
Pagina 17
- LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153, 2 co.C.PC.
.
 Poiché norma generale, riguarda tutti i termini,
ed è, quindi, applicabile:
• per l'inizio del processo - per le impugnazioni;
• per
il
deposito
tardivo
dei
documenti
(Cass.ord.n.12396 del 27/05/2009);
• in ipotesi di riassunzione o prosecuzione del
giudizio
 Cass.S.U. sent.n.17352 del 24/07/2009
 Cass. ord. n.26065 del 11/12/2009
Pagina 18
- LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153,2co. C.P.C.
 L’esistenza o meno dei presupposti di fatto
idonei a legittimare la rimessione in termini è
valutazione di merito, censurabile in Cassazione
solo sotto il profilo degli eventuali vizi di
motivazione
 Cass.S.U. sent.n.17352 del 24/07/2009
 Cass. ord. n.26065 del 11/12/2009
Pagina 19
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
 Compensazione
delle
spese
di
giudizio…
l’eccezione, non la regola
Art. 91 c.p.c. “Condanna alle spese”: la regola
Il principio della soccombenza risponde ad una
duplice esigenza:
 garantire il diritto di difesa (art.24 Cost.);
 limitare i casi di “uso” del contenzioso per scopi
meramente dilatori
Pagina 20
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
 Art.15, 1 co. D.Lgs n.546/1992 “Spese del
giudizio”
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese
del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La
commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in
parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice
di procedura civile.
 Corte Costituzionale, sent. n.274 del 12/07/2005
(illegittimità costituzionale dell’art.46, 3 co. D.Lgs 546/92)
Pagina 21
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
 Art.92, 2 co. c.p.c. “Compensazione delle
spese”: l’eccezione
“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono
(giusti motivi) altre gravi ed eccezionali ragioni,
esplicitamente
indicate
nella
motivazione,
il
giudice può compensare, parzialmente o per intero,
le spese tra le parti”
 L.n.263 del 28/12/2005
 Cass.S.U.n.20598/2008;Cass.n.12081/09;Cass.n.17717/09
Pagina 22
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
 Il giudice può compensare le spese di giudizio solo
in presenza di motivi gravi ed eccezionali;
 Il giudice deve motivare in maniera esplicita e
specifica in sentenza le ragioni gravi ed eccezionali
che giustificano la compensazione
 Sentenza censurabile in Cassazione ex art.360, 1
co.n.4 c.p.c. per error in procedendo:
 omessa o insufficiente motivazione
 mancanza delle ragioni gravi ed eccezionali
Pagina 23
- LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE
 gravi ed eccezionali ragioni di compensazione
(Cass.S.U.n.24560/2010):
 la novità delle questioni di diritto trattate;
 il mutamento di giurisprudenza nel corso del
processo su questioni di particolare complessità;
 l’incertezza normativa;
 Il modesto importo della lite non giustifica la
compensazione
delle
spese
(C.T.R. Puglia, sent.
n.8/14/10 del 29/01/2010)
Pagina 24
MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA
 La legge di riforma del processo civile n.69/2009
ha determinato un inasprimento degli effetti della
soccombenza, con l’introduzione, nel corpo dell’art.
96 c.p.c., rubricato “Responsabilità aggravata”, del
nuovo terzo comma.
 L’art. 96 c.p.c. trova piena applicazione nel
processo tributario, in virtù del richiamo alle norme
del codice di procedura civile operato dall’art.1, co. 2,
D.Lgs n.546/1992 (ex multis:Cass. S.U.n.12070/2008).
Pagina 25
- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA
Art. 96 c.p.c. “Responsabilità aggravata”
1.Se risulta che la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il
giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna,
oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che
liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Pagina 26
- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA
2. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per
cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione
forzata,
su
istanza
della
parte
danneggiata
condanna al risarcimento dei danni l’attore o il
creditore procedente, che ha agito senza la normale
prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma
del comma precedente.
Pagina 27
- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA
 Illegittima l’ipoteca se il credito non supera gli
8.000,00 euro (Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza n.4077 del 22/02/2010)
 Poiché
atto
all’espropriazione
preordinato
e
strumentale
immobiliare,
anche
l’ipoteca
soggiace al limite per essa stabilito dall’art.76 del
D.P.R. n.602/1973
Pagina 28
- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA
 Il nuovo 3 co. dell’art.96 c.p.c.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai
sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio,
può, altresì, condannare la parte soccombente
al pagamento, a favore della controparte, di una
somma
equitativamente
determinata
(comma
aggiunto dall’art.45, L.n.69/2009)
Pagina 29
- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA
 La nuova disposizione sembrerebbe consentire,
quindi, al giudice, ogni qualvolta provveda sulle
spese:
• di condannare d’ufficio (senza,
quindi la necessità di un
apposita istanza in tal senso da parte della parte vittoriosa e senza
che quest’ultima sia tenuta a fornire alcuna prova di aver subito un
danno)
la parte soccombente al pagamento di una
somma
determinata
in
via
equitativa,
indipendentemente dal dolo o dalla colpa grave.
Pagina 30
- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA
 Il giudice non dovrebbe, comunque, in nessun
caso prescindere dalla colpa grave o dalla mala
fede, poiché si tratta di requisiti che costituiscono
sempre e comunque presupposto indispensabile
per la condanna al risarcimento di cui all’art.96, 3
co. in commento, non essendo ammissibile (perché
contraria
alla
responsabilità
tradizione
civile)
giuridica
italiana
l’introduzione,
in
nel
tema
di
sistema
processuale civile, di una “pena privata”.
Pagina 31
I RISCHI …. NEL CASO DI VITTORIA
 Art.
91, 1 co.c.p.c. rubricato: “Condanna alle
spese”
«Se accoglie la domanda in misura non superiore
all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che
ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al
pagamento delle spese del processo maturate dopo la
formulazione della proposta».
 Ciò significa che la parte, seppure vittoriosa, non soltanto
non può ripetere le spese, ma può perfino vedersi condannare
a sostenere quelle della controparte
Pagina 32
- I RISCHI … NEL CASO DI VITTORIA
 Inapplicabilità al processo tributario
(art.1, 2
co.D.Lgs n.546/1992):
- nel processo tributario la condanna alle spese è
specificatamente disciplinata dall’art.15, rubricato:
“Spese del giudizio”, nel quale, oltretutto, non vi è
alcun richiamo all’art.91 c.p.c. ma solo all’art.92
c.p.c;
- peculiarità del processo tributario e indisponibilità
dell’obbligazione tributaria
Pagina 33
LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C.
 La doppia via per le spese di giudizio:
 la condanna per “soccombenza”
 l’azione civile ex art.2043 C.c.

Art. 2043 C.c. “Risarcimento per fatto illecito”
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno”
Pagina 34
LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C.
 E’ risarcibile il danno patrimoniale e non arrecato
al privato in conseguenza del comportamento
illecito della pubblica amministrazione nell’esercizio
della sua attività impositiva
 La giurisdizione in materia di azione per il
risarcimento danni per gli illeciti commessi dalla P.A.
è del giudice ordinario (ex
multis:
Cass. S.U. n.6315
del 16/03/2009; Cass. S.U. sent.n. 8958 del 16
aprile 2007 e sent. n. 15 del 04/01/2007)
Pagina 35
LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C.
 E’ danno ingiusto e deve essere risarcito ex
art.2043 C.c., il mancato o tardivo annullamento
di un atto in autotutela da parte dell’Ente
impositore
 Corte
di
Cassazione,
sentenza
n.698
del
19/01/2010
Pagina 36
LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C.
 Quando
l’Ente impositore non provvede o non provvede
tempestivamente all’annullamento in autotutela di un atto illegittimo al
punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d’altro
genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via
l’annullamento dell’atto, la responsabilità della P.A. è innegabile e
rende legittima l’azione del contribuente innanzi al giudice ordinario
per ottenere la condanna della stessa alle spese legali.
Stanti,
infatti,
i
principi
di
legalità,
imparzialità
e
buona
amministrazione, dettati dall'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le
conseguenze stabilite dall'art. 2043 C.c., atteso che tali principi si
pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale.
Pagina 37
LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C.
 La
discrezionalità della P.A. nell’esercizio dell’annullamento
degli atti impositivi in autotutela, infatti, non esonera la
pubblica amministrazione da responsabilità tutte le volte in cui
il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo abbia
arrecato un danno (ingiusto) al contribuente.
 A nulla rileva che l’annullamento in autotutela si configuri
come un potere discrezionale della P.A, poiché il danno di
cui si chiede il risarcimento deriva in realtà dal
compimento dell’atto illegittimo, i cui effetti negativi per il
contribuente avrebbero potuto essere eliminati con l’intervento
tempestivo in autotutela da parte della P.A.
Pagina 38
PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
Libro I. Dei poteri del Giudice
Art.115 c.p.c.“Disponibilità delle prove”
1.Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle
parti (…), nonché i fatti non specificatamente
contestati dalla parte costituita.
 Il giudice deve porre a fondamento della decisione i
fatti non specificatamente contestati
 Onere di contestazione delle avverse allegazioni
Pagina 39
- PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
 La
mancata
tempestiva
e
specifica
contestazione, a fronte di un onere esplicitamente
imposto
dal
dettato
legislativo,
comporterà
l’esclusione dei fatti non contestati dal thema
decidendum, con la conseguenza che:
• i fatti non contestati dovranno considerarsi pacifici;
• il giudice non potrà effettuare alcun controllo
probatorio
su
di
essi
e
dovrà
considerarli
sussistenti.
Pagina 40
- PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
 Operatività del principio di non contestazione
nel processo tributario
 Principio
generale
proprio
di
ogni
ordinamento processuale, a tutela del principio
di ragionevole durata del processo
Pagina 41
- PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
Il principio di non contestazione ha la funzione
di
circoscrivere
la
materia
realmente
controversa, eliminando i fatti non controversi
dal thema probandum
 Cass.
sent.
n.1540
del
24/01/2007;
Cass.
n.950/2009;Cass.n.19773/2009;Cass.n.5356/2009;
Cass.n.25064/2009)
Pagina 42
- PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
 Inoperatività
del
principio
nel
caso
di
contumacia
Il principio di non contestazione è applicabile alla sola ipotesi
della parte costituita, si esclude che alla contumacia possa
attribuirsi il valore di una generale non contestazione
 ex multis:Corte Cost. sent.12/10/2007; Corte di Cassazione
sent. n.14623 del 23/06/2009: la contumacia non consiste in
un comportamento concludente
Pagina 43
QUESTIONI RILEVATE D’ UFFICIO
 Art.101 c.p.c.“Principio del contraddittorio”
 2 co. Se ritiene di porre a fondamento della
decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice
riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di
nullità, un termine, non inferiore a venti e non
superiore a quaranta giorni dalla comunicazione,
per il deposito in cancelleria di memorie contenenti
osservazioni sulla medesima questione
(la disposizione si
applica al processo tributario, ispirato, come quello civile, al principio costituzionale del
contraddittorio).
Pagina 44
QUESTIONI RILEVABILI D’ UFFICIO
• abuso del diritto;
• inammissibilità
ricorso/appello
intempestivo;
improcedibilità dell’appello per mancato deposito
della copia nella segreteria della Commissione
tributaria provinciale nel termine perentorio di 30
giorni dalla notifica (Corte Cost.n.321/2009);
• inammissibilità del ricorso/appello per difetto di atto
impugnabile;
Pagina 45
QUESTIONI RILEVABILI D’ UFFICIO
• inammissibilità
dell’appello
privo
dell’attestazione di conformità (contumacia);
• decadenza
n.16232
dall’azione
di
rimborso
(Cass.
del 10.07.2009; Cass. n.2510 del
30/01/2009; Cass. n.361/2009; Cass.n.29227/2008)
 non è, invece, eccezione rilevabile d’ufficio, l’eccezione di
decadenza dell’ente impositore dall’esercizio di un potere
nei confronti del contribuente (potere di accertamento):
Cass. n. 223/2009; Cass. n.478/2008; Cass. n.18019/2008)
Pagina 46
QUESTIONI RILEVABILI D’ UFFICIO
• tardivo deposito di documenti ex art.32, 1 co.
(Cass.ord.n.12396 del 27/05/2009);
• difetto di giurisdizione (Cass. S.U. sent. n.228163/2008; Cass.
S.U. sent. n.24883/2008)
• ampliamento del thema decidendum;
• inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.19,
3 co.D.Lgs n.546/1992;
• improcedibilità
del
ricorso/appello
per
tardiva
costituzione
Pagina 47
TRANSLATIO IUDICII (art.59, L.n.69/2009)
 “Translatio iudicii” - istituto:
 elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione e dalla Corte Costituzionale (Cass.
S.U.
sent.
n.
4109/2007
e
Corte
Cost.
sent.n.77/2007);
 codificato dal Legislatore
 art.59, L.n.69/2009 “Decisione delle questioni di
giurisdizione” (disposizione
valevole rispetto a qualunque
sistema processuale)
Pagina 48
TRANSLATIO IUDICII (art.59, L.n.69/2009)
 La “translatio iudicii” consente alla parte che per
errore “incolpevole” si sia rivolta ad un giudice privo
di giurisdizione di proseguire il giudizio innanzi al
giudice competente, così da evitare che l’erronea
individuazione del giudice possa pregiudicare, in
modo irreparabile, la possibilità stessa di un esame
nel merito della domanda, in ossequio ai principi di
effettività della tutela giurisdizionale (art.24 e
art.111 Cost.)
Pagina 49
TRANSLATIO IUDICII (art.59, L.n.69/2009)
 Errore “incolpevole” sulla giurisdizione
 conseguenza di situazioni di oggettiva incertezza
sul giudice munito di giurisdizione in relazione a
quella determinata fattispecie
 Applicabilità della “Translatio iudicii” a tutti i
giudizi pendenti
Pagina 50
- TRANSLATIO IUDICII: termini e modalità
 Il giudice che dichiara il proprio difetto di
giurisdizione indica il giudice nazionale che ritiene
munito di giurisdizione
 Il giudizio dovrà essere riassunto entro tre mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza
 La riproposizione del giudizio oltre il termine di
tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza
determina l’estinzione del processo
 L’atto impugnato diviene definitivo
Pagina 51
- TRANSLATIO IUDICII: termini e modalità
 La domanda di prosecuzione del giudizio si
propone con le modalità e secondo le forme proprie
del rito applicabile;
 Entro la prima udienza di trattazione (termine
perentorio), il giudice davanti al quale la causa è stata
riassunta può sollevare d’ufficio la questione davanti
alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Pagina 52
- TRANSLATIO IUDICII: termini e modalità
 Nel
giudizio
sono
fatti
salvi
gli
effetti
sostanziali e processuali prodotti dalla prima
domanda, ferme restando le preclusioni e le
decadenze intervenute.
 nessuna modifica della domanda né tanto meno
dei fatti posti a fondamento della stessa
 Il giudice potrà utilizzare le prove raccolte efficacia probatoria degli elementi indiziari
Pagina 53
DIFETTO DI RAPPRESENTANZA (art.182 c.p.c.)
 Art.182, 2 co. c.p.c. Quando rileva un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un
vizio che determina la nullità della procura al difensore, il
giudice assegna un termine perentorio per la costituzione della
persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per
il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio
della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L’osservanza del suddetto termine sana i vizi, e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal
momento della prima notificazione
(applicabile al processo tributario,
in virtù del rinvio operato dall’art.1, co.2, D.Lgs n.546/1992).
Pagina 54
DIFETTO DI RAPPRESENTANZA (art.182 c.p.c.)
 L’inammissibilità del ricorso/appello presentato
senza l’assistenza di un difensore abilitato può
essere dichiarata soltanto qualora la parte non
ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di
munirsi di assistenza tecnica impartitole dal giudice
(Cass. sent.n.18129 del 07/08/2009; Corte Cost.,
sent. n.189/2000; Corte Cost. n.158/2003; Cass.
S.U. n.620 del 13/1/2006)
Pagina 55
RICORSO IN CASSAZIONE – Art.360-bis c.p.c.
 Le nuove ipotesi d’inammissibilità del ricorso
Il ricorso in cassazione è inammissibile quando:
• il provvedimento impugnato ha deciso le questioni
di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della
Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per
(confermare o mutare) l’orientamento della stessa;
• è manifestamente infondata la censura relativa
alla violazione dei principi regolatori del giusto
processo
Pagina 56
- RICORSO IN CASSAZIONE – Art.366-bis c.p.c.
 La scomparsa del quesito di diritto
Abrogazione dell’articolo 366-bis c.p.c. che imponeva,
a pena d’inammissibilità, che ciascun motivo di
ricorso per cassazione diverso da quello relativo al
vizio di motivazione, si dovesse concludere con la
formulazione di un quesito di diritto
 Le modifiche al ricorso in cassazione si applicano ai ricorsi proposti
avverso le sentenze pubblicate dopo il 04 luglio 2009 (art.58, 5
co.L.n.69/2009).
Pagina 57
Scarica

Le modifiche al processo tributario a seguito della legge n.69