Gestione e controllo dei beni mobili
nelle istituzioni scolastiche
Andrea De Filippis
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
1
Autonomia patrimoniale delle scuole
• art. 2 del D.P.R. n. 233/1998 – autonomia amministrativa, organizzativa,
didattica e di ricerca e di progettazione educativa;
•
l’art. 1 del D.P.R. n. 275/1999, si riferisce più genericamente alla
autonomia funzionale;
• art. 14 D.P.R. n. 275/1999 attribuzione alle Istituzioni Scolastiche, con
decorrenza 1° settembre 2000, delle funzioni già di competenza
dell’Amministrazione centrale e periferica dell’istruzione relativamente
alla gestione del patrimonio;
• osservanza da parte delle Istituzioni Scolastiche, per quanto attiene
all’amministrazione dei beni, delle norme del regolamento emanato
successivamente (Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44
2
Inapplicabilità DPR 254/2002
L’autonomia patrimoniale comporta l’inapplicabilità,
almeno in via diretta, della disciplina dettata per la
gestione e le scritture contabili dei beni mobili statali,
sostanzialmente incentrata sul D.P.R. 4 settembre
2002, n. 254, dovendo le Istituzioni Scolastiche fare
elettivamente riferimento, invece, al D.I. n. 44/2001.
3
Passaggio di consegne con autonomia
• Il mutamento del soggetto proprietario spiega completamente i propri
effetti a condizione che sia stato correttamente eseguito il prescritto
passaggio di consegne, con il contestuale trasporto dalla originaria
contabilità regolata dalla normativa per i beni statali a quella propria delle
Istituzioni Scolastiche.
• In difetto del suddetto passaggio, si è in presenza ancora di un
consegnatario – perlopiù il Dirigente dell’Istituzione Scolastica –dei beni
mobili dello Stato che non ha ottenuto il discarico della relativa contabilità,
non essendo opponibile, all’organo statale di riscontro e controllo
amministrativo contabile rappresentato dalle Ragionerie Territoriali dello
Stato
4
Normativa gestione dei beni
patrimoniali
• R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 (artt. 73 a 86)
• R.D. 23 maggio 1924, n.827 regolamento di Contabilità
generale dello Stato (da art. 1 a 35 da 188 a 196)
• D. Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44
• D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 (cessione dei beni)
• D.I. 18 aprile 2002 (classificazioni SEC 95)
• D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 (solo amministrazioni centrali)
5
R.D. 18 novembre 1923, n. 2240
• Art.81 (…) Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato debbono rispondere
dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato (…)
• Art. 82 L'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa,
nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a
risarcirlo (…)
• Art. 83, comma 1 (…) la Corte dei conti la quale, valutate le singole
responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno
accertato o del valore perduto (…)
• Art. 83, comma 3 Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti
accerti che fu omessa denunzia a carico di personale dipendente, per dolo
o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del
danno, anche coloro che omisero la denunzia
6
R.D. 23 maggio 1924, n.827
• Art. 1 I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni
patrimoniali, secondo le norme del Codice civile (…)
• Art. 2 I beni dello Stato sono descritti in appositi registri di consistenza od
inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli (…)
• Art. 6 I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in immobili e mobili,
ed in disponibili e non disponibili
• Art. 22 Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano,
debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili. La consegna si
effettua per mezzo di inventario
7
Art. 194 del r.c.g.s
“Le mancanze, le deteriorazioni o le diminuzioni di beni
sono ammesse a discarico se i consegnatari esibiscono
le necessarie giustificazioni e comprovano che il
danno non è imputabile ad essi.
Il provvedimento di discarico, non sottoposto al visto e
alla registrazione della Corte dei conti, è emesso dal
titolare del centro di responsabilità (precedentemente,
dal ministro) o da un suo delegato”.
8
Gestione del patrimonio
D.I. 44/2001
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
Art.23 (Beni)
Art.24 (Inventari)
Art.25 (Valore di beni inventariati)
Art.26 (Eliminazione dei beni dell'inventario)
Art.27 (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)
Art.28 (Le opere dell'ingegno)
Art.33 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)
Art.38 (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica)
Art.39 (Concessione di beni in uso gratuito)
Art.47 (Contratti di locazione finanziaria)
Art.48 (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)
Art.49 (Compravendita di beni immobili)
Art.52 (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)
Art.55 (Donazioni, eredità, legati)
9
Beni
(art. 23 del D.I. 44/2001)
1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni
scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le
norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in
conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti
locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e
iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni
impartite dagli enti medesimi.
10
Inventari
(art.24, dal 1° comma)
• in ordine cronologico, con numerazione progressiva
ed ininterrotta
• indicazione di tutti gli elementi che valgano a
stabilirne la provenienza
• il luogo in cui si trovano
• la quantità o il numero
• lo stato di conservazione
• il valore e la eventuale rendita
11
Etichetta
(art.24, dal 2° comma)
Ogni oggetto è contrassegnato col numero
progressivo col quale è stato iscritto in
inventario.
12
Inventari
(art.24, 3° comma)
• beni mobili
• beni immobili
• beni di valore storico-artistico
• libri e materiale bibliografico
• valori mobiliari
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Esclusi dall’inventario
(art. 24, 4° e 5° comma)
• gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei
materiali che, per l'uso continuo, sono destinati a
deteriorarsi rapidamente
• i beni di modico valore.
• i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni
periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle
biblioteche di classe.
14
Variazioni Inventariali
(art.24, 6° comma)
Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei
beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine
cronologico, nell'inventario di riferimento.
• Variazioni in aumento (acquisto di nuovi beni e beni ricevuti in
donazione, eredità, legati)
• Beni prodotti direttamente dai laboratori e officine annesse
alle Scuole
• Variazioni in diminuzione: eliminazione dei beni
dall’inventario.
15
D.s.g.a.
(art.24, 7° comma)
L'inventario è tenuto e curato dal direttore,
che
assume
le
responsabilità
del
consegnatario, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 27 (Custodia del materiale
didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e
delle officine)
16
Competenze consegnatario
(art. 10 del DPR 254/2002)
a)
b)
c)
d)
e)
La conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per
essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la
distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo;
la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di leggi,
regolamenti e pubblicazioni;
la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici,
delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli
uffici;
la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a
mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi;
la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni
contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture
di beni e servizi.
PS: È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad
altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.
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Obblighi
(art.10 del dPR 254/2002)
• tenuta delle prescritte scritture contabili (comma 3)
• riporta nelle proprie scritture i movimenti dei beni affidati ai
sub-consegnatari (comma 6)
• i sub-consegnatari rispondono della consistenza e della
conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al
consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio
mediante un prospetto analogo a quello previsto all’articolo
19 (comma 5)
18
Responsabilità
(art. 15, DPR 254/2002)
• I consegnatari sono direttamente e personalmente responsabili degli
oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna, relativamente
al periodo in cui sono stati in carica (comma 1)
• l’inizio ed il termine della durata dell’incarico di ciascun consegnatario
risultano dai verbali di passaggio di consegne (comma 2)
• I consegnatari non possono estrarre, né introdurre nei luoghi di custodia o
di deposito cosa alcuna se l’operazione non è accompagnata da regolare
documentazione amministrativa e fiscale (comma 3)
• I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o
danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne
abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta
di documenti perfezionati (comma 4)
19
Sostituto
agente incaricato di sostituire il consegnatario in caso
di assenza o di impedimento temporaneo neo o,
comunque di necessità (DPR 254/2002)
è possibile prevedere la figura del sostituto
consegnatario, da affiancare al Dsga, consegnatario
ex lege (art. 24, comma 7), in modo da poterlo
sostituire in caso di impedimento tempora
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Sub consegnatario
agente secondario che opera alle dipendenze del consegnatario,
titolare della gestione cui entrambi sono assegnati
• nelle Istituzioni Scolastiche di maggiori dimensioni e con una
pluralità di plessi, potrebbero essere utilmente individuati uno o più
sub-consegnatari, agenti alle dipendenze del consegnatario
operanti nelle varie succursali, sedi staccate o secondarie.
• il consegnatario provvede, mediante distinti verbali di consegna
sottoscritti dalle parti interessate ad affidare ai singoli subconsegnatari i beni mobili in dotazione ai sub consegnatari.
21
Nomina del sostituto e sub
il conferimento dell’incarico debba avvenire
con provvedimento del Dirigente Scolastico
su proposta del Direttore dei servizi generali e
amministrativi (applicando in via analogica
l’art. 7 del D.P.R. n. 254/2002)
22
Passaggio di consegne
(art.24, dal 6° comma)
Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il
passaggio di consegne avviene mediante
ricognizione
materiale
dei
beni
in
contraddittorio
con
il
consegnatario
subentrante, in presenza del dirigente e del
presidente del Consiglio di istituto.
L'operazione deve risultare da apposito
verbale.
23
Passaggio di consegne
(circ.RGS n.26/2008)
la mancata formalizzazione del passaggio di
consegne tra il consegnatario uscente e quello
subentrante può dar luogo, tra l’altro, ad
ipotesi di responsabilità amministrativa e
contabile.
24
Cambio del consegnatario
(art. 26 del DPR 254/2002)
• avviene al momento del cambio sulla base della
materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario
e dalle altre scritture previste.
• in presenza del dirigente e del presidente del
Consiglio di istituto
• della consegna è redatto apposito verbale:
1. è dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni
2. Si evidenzia quelli in condizione d'uso precario nonché
quelli mancanti
3. è redatto in più esemplari
25
Riserva
• Il passaggio può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare , con la
clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta
effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro
un periodo di tempo non superiore a tre mesi.
• La mancata osservanza dei termini è segnalata dagli uffici riscontranti alla
competente Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento di
eventuali responsabilità nei confronti del consegnatario cessante e di
quello subentrante.
26
Riserva
(Circ. RGS n.33 del 29 dicembre 2009)
La riserva deve:
• trovare fondamento in cause esterne, essenzialmente
riconducibili a situazioni di forza maggiore, non potendo
dipendere o discendere dalla mera volontà dei consegnatari,
cessante e subentrante
• riferirsi ad un numero di beni circoscritto
per sciogliere la riserva sarà sufficiente una mera comunicazione,
resa dal consegnatario subentrante, da unire al verbale
precedente
27
Ricognizione
• Art. 24, comma 9°, del D.I. 44/2001 - almeno ogni cinque anni si provvede
alla ricognizione dei beni (…)
• (Circ. RGS n.26/2008) - ogni cinque anni si effettua il riscontro tra le
risultanze dell’inventario e la situazione effettiva, procedendo ad un
sopralluogo fisico nei locali dell’Istituzione scolastica:
– dovrà essere redatto un apposito verbale nel quale dovranno essere descritte
le operazioni svolte nonché la situazione accertata opportunamente riassunta
in una tabella di sintesi.
– il verbale va sottoposto al visto del DS, il quale, attestata l’effettività delle
operazioni svolte e sulla base delle risultanze emerse, è in condizione di poter
adottare gli eventuali provvedimenti necessari alla tutela dei beni ovvero, se
del caso, al loro reintegro.
– deve essere fornita informazione al Consiglio di Istituto.
–
28
Valore dei beni
(art.25, comma 1)
• al prezzo di fattura, per i beni acquistati, maggiorati da
eventuali oneri accessori (istallazione, trasporto, ecc.)
• al costo sostenuto, per quelli prodotti nell'istituto, inserendo
nel calcolo i costi diretti e indiretti
• al
prezzo
di
stima,
per
quelli
ricevuti
in
dono
29
Valore dei beni
(art.25, comma 2)
Valori mobiliari:
• al prezzo di borsa del giorno precedente se
PB<VN
• al valore nominale se PB>VN
30
Eliminazione beni inventario
(art. 26)
1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza
maggiore, o reso inservibile all'uso, è eliminato
dall'inventario con provvedimento del dirigente,
nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro
a carico degli eventuali responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della
denuncia presentata alla locale autorità di pubblica
sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante
per furto, o il verbale redatto dalla commissione
nel caso di materiale reso inservibile all'uso.
31
Custodia del materiale didattico,
tecnico e scientifico
(Art. 27, comma 1°)
• la custodia è affidata, dal direttore, su
indicazione vincolante del dirigente, ai
rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi
compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal
direttore e dal docente interessato, che
risponde della conservazione del materiale
affidatogli. L'operazione dovrà risultare da
apposito verbale.
32
Custodia del materiale didattico,
tecnico e scientifico
(Art. 27, comma 2°)
• Qualora più docenti debbano valersi delle
stesse collezioni o dei vari laboratori, la
direzione è attribuita ad un docente indicato
dal dirigente. Il predetto docente, quando
cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna,
al direttore, del materiale didattico, tecnico e
scientifico avuto in custodia.
33
Rinnovo degli inventari
• Art. 24, comma 9, del D.I. 44/2001
• Nota Miur n. 8910 del 2/12/2012
34
Ambito di applicazione
• tutte le Istituzioni scolastiche statali (ivi inclusi i Convitti annessi) dotate di
personalità giuridica
Eccezioni:
• Istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;
• Istituzioni scolastiche delle Province di Trento e Bolzano;
• Istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta;
• Convitti Nazionali ed Educandati femminili dello Stato;
• Scuole statali annesse ai Convitti;
• Scuole ed Istituti a carattere atipico di cui alla Parte I - Titolo II - Capo III,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
35
Beni mobili – definizione
oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici ossia
•
•
•
•
•
•
•
•
arredi
libri, collezioni di leggi e decreti
materiale di cancelleria ed informatico,
registri, stampati
autoveicoli, natanti
materiale scientifico e di laboratorio
oggetti d’arte non considerati immobili ai fini inventariali
attrezzi e beni diversi
36
Categoria Beni Mobili 31/12/2011
(circolare MPI n. 253/2000)
• Cat. I - Beni costituenti la dotazione degli uffici
• Cat. II - Libri e pubblicazioni, ecc.
• Cat. III - Materiale scientifico, di laboratorio,
ecc.
37
Categoria Beni Mobili 1/1/2012
(nota MIUR n. 8910 del 2/12/11)
I.
beni mobili costituenti la dotazione degli uffici (mobili, arredi e
complementi di arredi), beni mobili per locali ad uso specifico, quali
laboratori, officine……………
II.
libri e materiale bibliografico (raccolte e i prodotti multimediali)
III.
materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature tecniche e didattiche,
eccetera
IV. beni immateriali (brevetti, marchi, software proprietario, ecc.)
V.
mezzi di trasporto (automezzi, natanti, ecc.)
38
Inventari beni mobili
(nota MIUR n. 8910 del 2/12/11)
Le categorie vanno registrate su un solo
inventario (con eccezione della categoria II
che costituisce, in realtà, un inventario a sé
stante, pur mantenendo la denominazione già
esistente per ragioni di continuità), secondo
un'unica
numerazione
progressiva
e
ininterrotta.
39
Registro beni immobili
•
•
•
•
dati catastali
valore e l'eventuale rendita annua
eventuale esistenza di diritti a favore di terzi
la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale
40
Beni di valore storico-artistico
si ricorda la necessità di una corretta
conservazione dei documenti che attestino
l'avvenuta stima del valore nonché ogni altro
elemento necessario al fine di una puntuale
identificazione delle caratteristiche del bene in
ordine alla sua specifica qualificazione.
41
Valori mobiliari
•
•
•
•
tipologia
valore
emittente
scadenza del titolo.
42
licenze d'uso di software
(nota MIUR n. 8910 del 2/12/11)
Apposito registro :
• titolo del software
• numero di licenza e durata
• data di acquisto
• prezzo corrisposto
43
Biblioteche di classe
(nota MIUR n. 8910 del 2/12/11)
i beni costituenti le biblioteche di classe
(libri,dizionari, regoli, atlanti, normografi,
eccetera) conservati per una consultazione
immediata nel corso delle lezioni non sono
soggetti ad inventariazione.
44
Vigilanza su biblioteche di classe
(nota MIUR n. 8910 del 2/12/11)
• la mancata inventariazione non comporta l'abdicazione delle funzioni di
vigilanza e di tutela sui beni appartenenti a ciascuna Istituzione scolastica
statale,
bensì,
semplicemente,
il
mancato
computo
nel
conto del patrimonio.
• In proposito, comunque, si rimanda alla disciplina dettata dai singoli
regolamenti interni - adottati a norma dell'articolo 10, comma
3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - nei quali, per quanto qui
di interesse, dovranno essere previste apposite regole per monitorare, in
particolare, l'uso, la conservazione, l'acquisizione, il reintegro e la
dismissione dei beni delle biblioteche di classe.
45
Materiali dei laboratori e delle
officine
alle relative operazioni, specialmente quelle
aventi natura ricognitiva, assistano i docenti
affidatari che hanno avuto l'incarico della
custodia del materiale in argomento. Della
presenza o dell'assenza - malgrado l'invito
formale - dovrà essere dato atto nel
pertinente verbale relativo alle operazioni
materiali svolte
46
Operazioni del rinnovo
(nota MIUR n. 8910 del 2/12/11)
le operazioni di rinnovazione da espletare con riferimento alla situazione
esistente al 31 dicembre 2011:
• nomina della Commissione per il rinnovo degli inventari;
• ricognizione materiale dei beni e formalizzazione delle operazioni
compiute, nonché eventuale proposta di cessione dei beni non più
funzionali all'attività istituzionale;
• necessarie sistemazioni contabili;
• aggiornamento dei valori;
• redazione dei nuovi inventari al 1° gennaio 2012 con la completa
rinumerazione continuativa dei beni dal numero 1 (uno) all'infinito.
47
Commissione per il rinnovo degli
inventari
•
nomina con provvedimento formale del Dirigente Scolastico
•
tre componenti:
–
–
–
- Dirigente (componente di diritto) o un suo delegato;
- Direttore (componente di diritto), non è delegabile;
- componente nominato dal Dirigente nell'ambito del personale docente o del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (A.T.A.), in quanto in possesso di specifiche conoscenze tecniche.
•
In casi del tutto particolari, in relazione alle dimensioni o alla particolare struttura
organizzativa e logistica dell'Istituzione scolastica, integrazione con altri due componenti, per
cui sarà composta da un totale di cinque persone nominati dal Dirigente
•
non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Istituzione scolastica: non possono
essere previsti compensi o rimborsi di sorta né possono essere incluse in un progetto
•
modalità di funzionamento si rinvia ai comuni principi e regole applicabili agli organismi
aventi una composizione collegiale.
48
Ricognizione dei beni
• non è indispensabile la contemporanea presenza di tutti i componenti ad
ogni operazione
• la 'Commissione', nell'ambito della propria autonoma programmazione
dei lavori, organizzerà efficacemente il funzionamento dell'attività
• verbalizzazione delle attività ricognitive
• rilevazione delle notizie concernenti lo stato d'uso dei beni, specialmente
degli immobili, formulando, eventualmente, proposte e suggerimenti in
merito ai possibili interventi da operare
• relativamente ai beni dei gabinetti, dei laboratori e delle officine, come
accennato, la 'Commissione' avrà cura di coinvolgere nelle attività
ricognitive anche i docenti affidatari
49
Processo verbale
•
modello PV/base, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti, va inoltre corredato - in
relazione a ciascun inventario - dai seguenti modelli:
•
PV/1 - elenco dei beni mobili, dei beni della categoria II e dei beni di valore storico-artistico
esistenti alla data del 31 dicembre 2011 rinvenuti in sede di ricognizione, ivi inclusi quelli
non ancora assunti in carico
PV/2: concernente l'elenco dei beni mobili, dei beni della categoria II e dei beni di valore
storico-artistico inventariati, ma non rinvenuti nel corso della ricognizione
PV/3: riguardante l'elenco dei beni mobili, dei beni della categoria II e dei beni di valore
storico-artistico ritenuti non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche, per i quali la
'Commissione' propone la dismissione secondo le modalità previste dagli articoli 26 e
52 del 'Regolamento'
PV/4: riguardante la descrizione delle operazioni svolte e degli esiti relativamente ai beni
immobili e ai valori mobiliari
•
•
•
Non sembra inopportuno esporre che la modulistica testé indicata va utilizzata esclusivamente in
presenza dei beni di riferimento.
50
PV/1 beni esistenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Numero d’ordine (progressivo compilazione)
Numero inventario al 31/12/2011
Descrizione del bene
Valore d’inventario (prima dell’aggiornamento)
Numero nuovo inventario
Valore aggiornato (colonna dal 6 al 9)
Differenza
Note
51
PV/2 beni non rinvenuti
1.
2.
3.
4.
5.
Numero d’ordine (progressivo compilazione)
Numero inventario al 31/12/2011
Descrizione del bene
Valore d’inventario ( pre-aggiornamento)
Note
52
PV/3 beni non più utilizzabili
1.
2.
3.
4.
5.
Numero d’ordine (progressivo compilazione)
Numero inventario al 31/12/2011
Descrizione del bene
Valore d’inventario ( pre-aggiornamento)
Note
53
PV/4 valori mobiliari - partecipazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Numero del nuovo inventario
Denominazione del soggetto e la forma giuridica
Tipo partecipazione (azione o quote)
Valore nominale
Scadenza (termine della società)
Valore del vecchio inventario
Valore aggiornato
Differenza (7-6)
Note
54
PV/4 valori mobiliari – altri titoli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Numero del nuovo inventario
Emittente
Tipo partecipazione (obbligazione, bot, btp..)
Valore nominale o di rimborso
Scadenza (termine della società)
Valore del vecchio inventario
Valore aggiornato
Differenza (7-6)
Note
55
PV/4 beni immobili
1. Numero del nuovo inventario
2. Codice catastale del comune
3. Indirizzo o località
4. a 8. valori catastali
9. % della proprietà
10. Valore del vecchio inventario
11. Valore aggiornato
12. Differenza (11-10)
13. Note
56
Conservazione e trasmissione atti
• Tutta
la
documentazione
dovrà
rimanere
agli
atti dell'Istituzione scolastica statale e dovrà essere trasmessa
in copia - quale allegato al conto consuntivo relativo
all'esercizio finanziario 2011 - al competente Ufficio Scolastico
Regionale.
• Detta trasmissione, allo scopo di ridurre i costi ed il consumo
di carta sarà convenientemente effettuata, previa
trasformazione in documenti digitali, con modalità
telematiche.
57
Sistemazioni contabili
i beni rinvenuti con la ricognizione (PV/1 situazione di
fatto):
• corrispondono esattamente a quelli risultanti dalle
scritture contabili: è sufficiente procedere
all'aggiornamento dei relativi valori e dell'ubicazione
e dello stato di conservazione
• non corrispondono con quelli risultanti dalle
scritture contabili in essere (situazione di diritto).
58
Non corrispondenza beni e scritture
•
beni rinvenuti e non iscritti in inventario, verificata la legittimità del titolo
giuridico, sarà necessario procedere allo loro assunzione in carico
•
mancato rinvenimento di beni regolarmente iscritti in inventario, appurata la
natura e il quantitativo degli stessi nonché le cause della deficienza, sarà
obbligo del Dirigente procedere ai sensi dell'articolo 26 del 'Regolamento’
•
errori materiali di scritturazione (duplicazioni, erronea attribuzione di categoria,
iscrizione di beni di facile consumo, mancato aggiornamento dello scarico dei beni
regolarmente dismessi, ecc.), si dovrà procedere alle relative correzioni
le sistemazioni contabili devono essere adeguatamente giustificate sotto il profilo
amministrativo, in quanto idonee a regolarizzare la gestione contabile, ma non a
produrre alcun effetto legale di liberazione, rimanendo integro e impregiudicato il
giudizio della Corte dei Conti sulla responsabilità amministrativa.
59
Beni non più utilizzabili
(circ. RGS n.4/2010)
• Qualora, durante la fase della ricognizione dei beni mobili, la Commissione
reputi che alcuni di essi non risultino più utilizzabili per le esigenze
funzionali o che possano essere posti fuori uso per cause tecniche, gli
stessi dovranno essere individuati e sottoposti al parere della specifica
Commissione allo scopo istituita
• E’ appena il caso di ricordare che, sino al completamento del
procedimento volto alla dismissione dei beni ritenuti non più utilizzabili,
gli stessi dovranno restare iscritti in inventario e, quindi, normalmente
rendicontati
60
Beni assolutamente inservibili all’uso
• L’eliminazione dall’inventario è disposta con
provvedimento del DS tenuto conto della seguente
documentazione:
• dichiarazione del consegnatario che non vi è stata negligenza da parte di
alcuno nella conservazione dei beni;
• elenco dei beni destinati al discarico distinti per categoria con tutti gli
estremi desunti dall’inventario;
• verbale della Commissione tecnica interna (di cui all’art. 52 comma 1 D.I.
n. 44 del 2001) che accerta lo stato dei beni.
61
Aggiornamento dei valori
I valori di tutti i beni mobili vanno aggiornati,
osservando il procedimento dell'ammortamento, in
analogia a quanto disciplinato per i beni mobili di
proprietà statale, secondo le indicazioni fornite con
la circolare RGS 26 gennaio 2010, n.4
62
Tempo di acquisizione
• esclusi dall'aggiornamento dei valori i beni acquisiti
nel secondo semestre 2011
• i beni mobili acquisiti sino al 31 dicembre 2007, allo
scopo di snellire le procedure, come termine iniziale
per l'applicazione del suddetto criterio va assunto
convenzionalmente l'anno 2008.
63
Aliquote di ammortamento
Mezzi di trasporto stradali leggeri
20%
Hardware
25%
Mezzi di trasporto stradali pesanti ed automezzi ad uso specifico
10%
Equipaggiamento e vestiario
20%
Materiale bibliografico
5%
Macchinari
20%
Strumenti musicali
20%
Mobili e arredi per ufficio
10%
Animali
20%
Impianti e attrezzature
Opere dell’ingegno
5%
20%
64
Calcolo dell’ammortamento
Circolare n. 43 del 12 dicembre 2006
• valore, rappresentato dal costo storico, del
bene iscritto in inventario
• anno in cui il bene è stato acquisito per la
prima volta
• aliquota di ammortamento riferita alla
tipologia del bene da ammortizzare come
ricavabile dalla tabella riportata nella circolare
n. 42/2004
65
Ammortamento universalità
•
il computo delle quote di ammortamento sarà effettuato sul valore complessivo
dell’universalità:
–
–
•
•
universalità omogenee si farà riferimento per tutti alla stessa aliquota, calcolando la quota annua di
ammortamento secondo la regola generale, e per ciascun componente la durata del periodo di
ammortamento sarà la stessa.
universalità eterogenee, il calcolo della quota annua di ammortamento sia effettuato con
riferimento al valore, all’aliquota e all’anno di acquisizione di ciascun elemento costituente
l’universalità medesima.
i beni ammortizzabili, il cui costo storico è superiore a cinquecento euro, IVA
compresa, andranno mantenuti in inventario anche qualora abbiano raggiunto un
valore pari od inferiore alla predetta soglia, opportunamente annotando che si
tratta di “beni in corso di ammortamento”.
Eventuale elemento sopravvenuto verrà ammortizzato distintamente dagli altri
componenti dell’universalità.
66
Beni di valore storico-artistico
valutazione in base a stima (ad esempio:
dipinti, statue, stampe, disegni, incisioni, vasi,
arazzi, monete, incunaboli, gioielli, ecc.) o,
se del caso, secondo il valore intrinseco di
mercato (oro, argento, pietre preziose, ecc.).
67
Valori mobiliari
• Negoziati - al prezzo di borsa del giorno
precedente quello della compilazione o
revisione dell'inventario - se il prezzo è
inferiore al valore nominale o al loro valore
nominale qualora il prezzo sia superiore
• non negoziati - al valore nominale.
68
Beni immobili
• beni immobili - valore della rendita catastale
rivalutata
• terreni edificabili, e dei diritti reali di
godimento sugli stessi - sono soggetti a stima.
69
Provvedimento di discarico
• Elementi di identificazione del bene;
• Il valore riportato in inventario
• Motivazioni delle scarico
70
Quando la ricognizione
• scadenza del termine quinquennale dall'ultima ricognizione
(articolo 24, comma 9, del 'Regolamento')
• passaggio
di
consegne
8, del 'Regolamento')
(articolo
24,
comma
• apposita iniziativa del Direttore (circolare 18 settembre
2008, n. 26/RGS, reperibile sul sito web della RGS:
http://www.rgs.mef.gov.it).
71
Corte dei Conti 4 febbraio 1998 n. 55
È da censurare l’irregolare tenuta degli
inventari e che non risponde a criteri di buona
gestione il perdurare della mancanaza di
inventari aggiornati
72
Vendita di beni non più utilizzabili
(Art. 52, 1° comma)
• I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli
obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti
dall'istituzione previa determinazione del loro
valore, calcolato sulla base del valore di
inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero
sulla base del valore dell'usato per beni simili,
individuato da apposita commissione interna.
73
Beni da discaricare
(Art. 52, 1° comma)
• materiali di risulta: resti della lavorazione che
possono essere riutilizzati;
• i beni fuori uso: inservibili o necessitino di
interventi non economici;
• beni obsoleti: inadeguati e superati;
• beni non più utilizzati: non più funzionali alle
esigenze della scuola.
74
Valore dei beni da discaricare
(Art. 52, 1° comma)
• calcolato sulla base del valore di inventario,
dedotti gli ammortamenti (!!!!)
• sulla base del valore dell'usato per beni simili,
individuato da apposita commissione interna.
75
Vendita di beni non più utilizzabili
(Art. 52, 2° comma)
La vendita avviene previo avviso da
pubblicarsi nell'albo della scuola e
comunicato agli alunni, sulla base delle
offerte pervenute entro il termine assegnato.
L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.
76
Vendita di beni non più utilizzabili
(3° e 4° comma, art. 52)
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali
fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata
o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.
4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti
direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni
scolastiche o ad altri enti pubblici.
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