D.LGS. 286 DEL 2005: LA RIFORMA DELL’AUTOTRASPORTO Nuove responsabilità e sanzioni per mittenti, caricatori, vettori e proprietari delle merci Conseguenze dal punto di vista assicurativo. Il nuovo sistema della responsabilità: problemi e applicazioni pratiche Matteo Berlingieri – Amministratore Delegato ASSITECA S.A. – Divisione Speciale Trasporti GRUPPO ASSITECA CONFINDUSTRIA VERONA Lunedì, 13 marzo 2006 La Responsabilità Vettoriale Il periodo temporale Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario Le cause esonerative Il vettore è responsabile se non prova che che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario Il limite di debito Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore ad 1 € per ogni Kg di peso lordo di merce perduta o avariata nei trasporti nazionali L’inapplicabilità del limite Il vettore non può avvalersi della limitazione nei casi di dolo e colpa grave Confindustria Verona, 13 marzo 2006 Il nuovo limite di debito Trasporti in “Forcella” € 0,26 per Kg. di portata utile dell’autocarro Abrogazione tariffe a forcella Trasporti in “Nolo Libero” € 6,20 per Kg. di peso lordo di merce perduta o avariata Confindustria Verona, 13 marzo 2006 Tutti i trasporti nazionali 1 € per Kg. di peso lordo di merce perduta o avariata Il limite di debito (trasporti a forcella) Trasporti di merci con peso superiore a Kg. 5.000 Caso di un autocarro con portata utile di Kg. 30.000 € 0,26 / Portata Utile Risarcimento sino ad € 7.800 (danni totali o parziali) danni parziali (ammanchi, rotture, danneggiamenti) carichi con valore limitato perdita totale (furti del mezzo, ribaltamenti) carichi ad alto valore € 1,00 / Kg peso lordo merce perduta/avariata Risarcimento sino ad € 30.000 (danni totali) perdita totale di carichi di medio valore/peso elevato perdita totale di carichi con peso limitato danni parziali (ammanchi, rotture, danneggiamenti) Confindustria Verona, 13 marzo 2006 Il limite di debito (trasporti a nolo libero) Trasporti di merci con peso inferiore a Kg. 5.000 Caso di un carico di Kg. 4.000 e valore € 40.000 € 6,20 / Kg peso lordo merce perduta/avariata Risarcimento sino ad € 24.800 (danno totale) carichi con valore inferiore a € 6,20 per Kg. € 1,00 / Kg peso lordo merce perduta/avariata Risarcimento sino ad € 4.000 (danno totale) carichi con valore inferiore a € 1,00 per Kg. Confindustria Verona, 13 marzo 2006 Dubbi e perplessità della nuova disciplina La eccessiva esiguità del limite previsto per i trasporti nazionali La disparità di trattamento tra trasporti nazionali ed internazionali L’assenza di un meccanismo di rivalutazione automatica del limite L’applicabilità del nuovo limite ai giudizi in corso L’incremento di contenzioso derivante dal tentativo di dimostrare l’esistenza della colpa grave Confindustria Verona, 13 marzo 2006 Raccomandazioni e suggerimenti per le aziende industriali Utilizzo di vettori con rapporti continuativi e contratti scritti Procedure per acquisire la documentazione circa la regolarità amministrativa dei vettori Analisi dei metodi di caricazione e di stivaggio Concertazione delle operazioni carico con gli autisti Fornire istruzioni compatibili con la normativa sulla circolazione stradale Confindustria Verona, 13 marzo 2006 Le motivazioni che portano all’assicurazione delle merci Il vettore può non avere responsabilità Il limite è inferiore al valore della merce La catena del trasporto è complessa Il vettore è insolvente Diritto al reclamo diretto Eliminazione del contenzioso Confindustria Verona, 13 marzo 2006 I vantaggi di una assicurazione sulle merci controllo e gestione diretta del rischio Polizza merci dell’azienda Polizza di responsabilità del vettore Tutti rischi coperti Possibile mancato funzionamento della polizza per omissioni di sorveglianza, custodia, azionamento antifurti Costi indiretti per distruzione, smaltimento e sgombero della sede stradale Non sono normalmente rimborsabili Dolo e colpa grave dei propri dipendenti Non costituiscono responsabilità per il vettore Costi di perizia e accertamento danni Non sono rimborsabili Confindustria Verona, 13 marzo 2006 I vantaggi di una assicurazione sulle merci controllo e gestione diretta del rischio Polizza merci dell’azienda Polizza di responsabilità del vettore Indennizzo pari al valore della merce, incluso eventuale utile sperato Risarcimento sino al limite di debito (1 € per Kg.) Indennizzo diretto da parte del proprio assicuratore di fiducia Operatività ed efficacia della polizza del vettore Indennizzo al verificarsi di un evento assicurato in polizza Risarcimento solo in caso di accertata responsabilità con possibili contenziosi Outsurcing al proprio assicuratore della pratica di danno e relativi costi Complessità ed oneri nella gestione del reclamo verso il vettore Confindustria Verona, 13 marzo 2006