NUOVE SANZIONI E DEFINIZIONE
DELL’IMPOSIZIONE FISCALE
SEMINARIO
COMMISSIONE CULTURALE
RAGIONIERI TOSCANA
Presentano:
Gianfranco Borio
Marcello De Michelis
LA SANZIONE
•
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•
PERSONALIZZAZIONE DELLA
SANZIONE
PRINCIPIO DI LEGALITA’
IMPUTABILITA’ DELLA
SANZIONE E COLPEVOLEZZA
CAUSE DI NON PUNIBILITA’
CRITERI DI DETERMINAZIONE
DELLA SANZIONE
INTRASMISSIBILITA’
CONCORSO DI PIU’ PERSONE
AUTORE MEDIATO
SOGGETTI RESPONSABILI
PERSONALIZZAZIONE
• Art. 2
• la sanzione è riferibile
alla persona fisica che
ha commesso o
concorso nella
violazione
PRINCIPIO DI LEGALITA’
• Art. 3
• principio della
irretroattività della
sanzione
• principio del favor rei
IMPUTABILITA’ DELLA SANZIONE E
COLPEVOLEZZA
• Articoli 4 e 5
• non è soggetto a
sanzione chi non
aveva la capacità di
intendere e di volere
• ciascuno risponde
della propria azione
• colpa grave
• dolo
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA
SANZIONE
• Art. 7
• la condotta
• la personalità
(precedenti fiscali)
• le condizioni
economiche e sociali
• la sanzione può essere
aumentata o ridotta
sino alla metà
CONCORSO DI PIU’ PERSONE
• Art. 9
• Ciascuna di esse
soggiace alla sanzione
per questa disposta
• quindi sono applicati i
criteri di
determinazione della
sanzione (art.7)
AUTORE MEDIATO
• Art.10
• chi inducen altri in
errore incolpevole
risponde in luogo
dell’autore materiale
• salva l’applicazione
dell’art. 9
SOGGETTI RESPONSABILI
•
•
•
•
•
Art.11
Contribuente
rappresentante legale
amministratore
rappresentante
negoziale
DOVE STIAMO ANDANDO?
• Il problema della
nostra responsabilità
• L’applicabilità degli
istituti deflativi
CONCORSO DI PERSONE
IN UNA VIOLAZIONE
Art. 9
ciascuna di esse soggiace alla
sanzione per questa disposta
Art.7 Criteri di determinazione sanzione:
gravità desunta dalla condotta
personalità (precedenti fiscali)
condizioni economiche e sociali
IMPRENDITORE
RAGIONIERE
CASI INDICATI NELLA
CIRCOLARE 180/e
10.7.1998
CASI INDICATI NELLA
CIRCOLARE 180/E
10.7.1998
due coamministratori affidano
a persona non qualificata
la tenuta della contabilità
solo nel caso di dolo o colpa grave
abbia istigato il contribuente
o sia stato d'accordo
per violare la norma
AUTORE MEDIATO DELLA VIOLAZIONE
Art. 10
chi inducendo altri in errore incolpevole
risponde della violazione
in luogo del suo autore materiale
Salva l'applicazione dell'art. 9
cioè del concorso nella violazione
IL RAGIONIERE QUALE AUTORE
CIRCOLARE 180/E
10.7.1998
ipotesi del soggetto che viene indotto
dal parere di professionista qualificato
a tenere un comportamento in
violazione della legge tributaria
sempre nei limiti stabiliti dall'art. 5, comma 1
"le violazioni derivanti da soluzioni di problemi
di speciale difficoltà sono punibili solo
in caso di dolo o colpa grave"
CASI INDICATI DA
BATTISTONI FERRARA
il visto pesante
esclude la corresponsabilità
del contribuente
perchè sia responsabile solo il professionista
il suo comportamento deve escludere
l'esistenza di un qualsiasi dubbio
CASI INDICATI IN TELEFISCO
DOTT. GIUNTA
unico responsabile il professionista
perizia "capital gain"
LA RESPONSABILITA’ DEL RAGIONIERE
QUALE AUTORE DELLA VIOLAZIONE
CASI:
• 1 E’ provato che ha
colpevolmente compiuto atti
illeciti (art. 11/2)
• 2 E’ dimostrato che ha concorso
con il soggetto d’imposta alla
violazione (art. 9/1)
• 3 Risulta provato che ha indotto
il soggetto d’imposta in errore
(art.10)
QUALI CONSEGUENZE?
RESPONSABILE DELLE SANZIONI
AUTORE DELLA VIOLAZIONE
• 1 La partita sulla responsabilità del
ragioniere si gioca esclusivamente con
l’Ufficio.
• 2 Le responsabilità del ragioniere e del
soggetto d’imposta sono autonome.
• 3 Come al punto (1).
Responsabilità attualmente non
assicurabile. Si prevede lo sia in futuro
(escluso i casi di dolo)
DIFESA DEL RAGIONIERE
• Deve dimostrare che
non vi è stata colpa
(uso di procedure)
• Riferirsi a problemi
di difficile soluzione
• In ogni caso applicati
i criteri: condotta e
personalità autore
della violazione.
• Il cliente deve essere
informato.
• l’Ufficio sanziona solo il
cliente, quindi resta
assicurabile il caso di
responsabilità del rag.
• Non è vero che se il
cliente coinvolge il
consulente (autore
mediato) si salva…
spesso l’Ufficio inserirà
entrambi nel concorso...
LA PROVA
• Quali strumenti può
utilizzare
l’Amministrazione per
provare la colpa del
professionista?
• Non prove per testi
RAGIONIERE
COMMERCIALISTA
OGGI
UN’ATTIVITA’
PROFESSIONALE
IN CONTINUA
EMERGENZA
LA SEMPLIFICAZIONE
FISCALE
PRATICAMENTE
• una pioggia di norme,
di circolari;
• un fiume in piena di
adempimenti;
• una caccia al tesoro
per la ricerca dei
codici di modulistica.
ATTIVITA' TRIBUTARIA DEL RAGIONIERE
CONSULENZA
analisi dei problemi specifici
scelta dei comportamenti
difese relative all'imposizione
RAPPRESENTANZA
intervento nelle verifiche
presso Uffici Tributari
presso le Commissioni Tributarie
ASSISTENZA
predisposizione di atto o documento
presentrazione o adempimento
pagamento
SANZIONI
procedure deflative
definizione
dell'imposizione fiscale
processo tributario
conciliazione
giudiziale
sentenza
Risposte del professionista
• Dopo aver riesaminato
la documentazione
della dichiarazione
relativa all’anno in
questione reagiamo in
questo modo
all’atteggiamento
provocatorio.
Un’altra risposta del
professionista
• Raccogliamo la sfida
ed iniziamo una di
quelle competizioni
che finiscono solo con
la… fine del rapporto
di consulenza.
Il comportamento giusto
• Occorre spiegare,
spiegare ed ancora
spiegare per far capire
al nostro cliente che
siamo sulla stessa
barca, che abbiamo un
interesse comune da
salvaguardare...
ISTITUTI DEFLATIVI
• RAVVEDIMENTO art. 13 (472/97)
• AUTOTUTELA operativo con D.M.37/97
• DEFINIZIONE AGEVOLATA DI SOLE SANZIONI art. 16
(472/97)
• DEFINIZIONE AGEVOLATA NON IMPUGNA
art. 17
(472/97)
• ACCERTAMENTO CON ADESIONE art. 1 (218/97)
• CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
art. 14 (218/97)
AL CLIENTE E' STATO
NOTIFICATO UN ATTO
IMPUGNABILE?
art. 19 546/92
LA RISPOSTA
E'
"NO"
se non sono iniziate
attività di verifica
RAVVEDIMENTO
LA RISPOSTA
E'
"SI"
SE LA PRETESA
E' MANIFESTAMENTE
ILLEGITTIMA
circolare 198/s 5.8.98
SE SI TRATTA DI
SOLE SANZIONI
AUTOTUTELA
PROCEDURA DI
DEFINIZIONE AGEVOLATA
SE RITIENI DI NON AVERE SE RITIENI CHE VI SIANO
ALCUNA POSSIBILITA' VALIDI MOTIVI PER AVERE
DI DIFESA MOTIVATA UNA RIDUZIONE D'IMPOSTA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
MANCATA IMPUGNAZIONE
ACCERTAMENTO
CON ADESIONE
DECIDI DI RICORRERE
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
RAVVEDIMENTO
• Se per esempio da una
verifica interna risulta
una violazione e
l’Ufficio A) non ha
notificato un atto
impugnabile e B)
iniziato una qualsiasi
attività d’indagine
possiamo regolarizzare
RAVVEDIMENTO
regolarizzazione
a condizione che
non sia iniziata attività
di verifica
o notificato atto di accertamento
ENTRO DICHIARAZIONE
O UN ANNO DA OMISSIONE
ENTRO 30 GIORNI
OMESSA PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
VERSAMENTO
VERSAMENTO
IMPOSTE + INTERESSI
SANZIONI 1/8 DEL MINIMO
IMPOSTE
+
INTERESSI al tasso legale 5%
dal 1.1.99 2,5%
SANZIONI
1/8
DEL MINIMO
ENTRO 30 GIORNI
NESSUNA SANZIONE
PER ERRORI FORMALI
ENTRO 3 MESI
SANZIONI
1/6
DEL MINIMO
ENTRO DICHIARAZIONE
O UN ANNO DA OMISSSIONE
Calcolo nel ravvedimento
• + Imposta
• + Interessi al tasso
legale sino al 31.12.98
(5%)
• + Interessi al tasso
legale dal 1.1.99
(2,50%)
• = Totale da versare
•
•
•
•
Importo sanzione
moltiplicato per 1/8
oppure per 1/6
= Importo da versare
IL CLIENTE CONSEGNA UN AVVISO DI
ACCERTAMENTO
• Valutiamo insieme al
cliente i motivi
sostenuti dall’Ufficio
• studiamo bene la
pratica e analizziamo
il comportamento del
contribuente e le
argomentazioni
difensive.
AUTOTUTELA
• Dall’esame emerge
che la pretesa
dell’Ufficio è
palesemente errata
• in questo caso è
possibile attivare il
sistema di autotutela
• vedi circolare 5.8.98
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI SOLE
SANZIONI
UFFICIO
NOTIFICA
ATTO DI CONTESTAZIONE
IL TRASGRESSORE
ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA
PAGA
1/4 DELLA SANZIONE
PRODUCE
DEDUZIONI DIFENSIVE
controversia definita
ENTRO UN ANNO DA DEDUZIONI
a pena di decadenza
UFFICIO
IRROGA SANZIONI
con atto motivato
IL PROCEDIMENTO
SI ESTINGUE
RICORRE AL
PROCESSO TRIBUTARIO
conciliazione
giudiziale
sentenza
UNA RESA ONOREVOLE
• Un esame
approfondito ci
convince che non vi
sono argomentazioni a
sostegno di una tesi
difensiva.
• Si è trattato di un
errore e quindi la
migliore difesa è una
resa onorevole
DEFINIZIONE PER MANCATA
IMPUGNAZIONE
UFFICIO
NOTIFICA
ATTO DI ACCERTAMENTO
IL TRASGRESSORE
ENTRO 60 GIORNI DA NOTIFICA
PAGA QUANTO DOVUTO
+
1/4 delle sanzioni
controversia definita
Proposta di accertamento con adesione
• Da un sommario
esame non siamo
ancora in grado di
valutare la situazione.
Quindi abbiamo
bisogno di tempo...
• Riteniamo di poter
convincere l’Ufficio
con motivi validi.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Ufficio notifica
INVITO A COMPARIRE
IL TRASGRESSORE
consegna-racc a/r
AVVISO DI ACCERTAMENTO
a seguito di verifiche
ISTANZA
IL TRASGRESSORE
entro 60 giorni dalla notiifica
FORMULA
ISTANZA
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
90 giorni di sospensione
ENTRO 15 GIORNI
UFFICIO
INVITO A COMPARIRE
RICORRE AL
PROCESSO TRIBUTARIO
l'impugnazione dell'atto comporta
rinuncia all'istanza
conciliazione
giudiziale
VERBALE DI
OGNI RIUNIONE
ATTO DI
ACCERTAMENTO
CON ADESIONE
RICORSO AL
PROCESSO TRIBUTARIO
entro 150 giorni
ENTRO 20 GIORNI
versamento
imposte+interessi +sanzioni
versamento 1° rata
rateizzo con garanzia
in 8 rate
interessi al tasso legale 2,5%.
contribuente
fa pervenire
quietanza
contribuente al versamento 1° rata
fa pervenire
quietanza
e documentazione garanzia
sentenza
per la formulazione
proposta
dell'Ufficio
DURANTE IL PROCESSO TRIBUTARIO
• Prima della prima
udienza riteniamo utile
un tentativo di
conciliazione
• L’Ufficio ci fa una
proposta di conciliazione
• L’incontro delle
intenzioni conciliatorie
avviene in udienza
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
CIASCUNA DELLE PARTI
CON ISTANZA PREVISTA
DALL'ART.33 /546
PROPONE ALL'ALTRA PARTE
LA CONCILIAZIONE TOTALE O PARZIALE
ENTRO LA DATA DI TRATTAZIONE
L'UFFICIO
DEPOSITA UNA PROPOSTA
CON PREVIA ADESIONE DELLA PARTE
VIENE REDATTO
PROCESSO VERBALE
con indicato
imposta, interessi e sanzioni
DICHIARA CON DECRETO
L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
ENTRO 20 GIORNI
ENTRO 20 GIORNI
DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE
PAGAMENTO
(VEDI PROCESSO VERBALE)
pagamento
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
PUO' ASSEGNARE UN TERMINE MAX DI 60 GIORNI
PER LA FORMAZIONE DI UNA PROPOSTA
versamento 1° rata
rateizzo con garanzia
in 8 rate
interessi al tasso legale 2,5%.
se importo supera 100 milioni
in 12 rate
•
Art. 5
•
1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della
propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attivita` di consulenza tributaria e
comportanti la soluzione di problemi di speciale difficolta` sono punibili solo in
caso di dolo o colpa grave.
•
2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non e` commessa
con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione
delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo` essere eseguita nei
confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma
eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e
17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita` prevista a carico della
persona fisica, della societa`, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo
articolo 11, comma 1. L'importo puo` essere adeguato ai sensi dell'articolo 2,
comma 4.
•
3. La colpa e` grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono
indiscutibili e non e` possibile dubitare ragionevolmente del significato e della
portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica
inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da
colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
•
4. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attivita`
amministrativa di accertamento.
Articoli 9 - 10
•
•
Articolo 9 ) Concorso di persone
Quando piu` persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace
alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste
nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido piu` soggetti, e`
irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili
libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.
•
•
Articolo 10 ) Autore mediato
Salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri
in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via
transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione
ne risponde in luogo del suo autore materiale.
Art. 11
•
•
Responsabili per la sanzione amministrativa
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto
ovvero compiuto gli atti illegittimi.
•
3. Quando la violazione e` commessa in concorso da due o piu` persone, alle
quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la societa`,
l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una
somma pari alla sanzione piu` grave.
•
4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in
cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu` grave
estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.
•
5. Quando la violazione non e` commessa con dolo o colpa grave, il pagamento
della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il
pagamento di quella piu` grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le
obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della
violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilita` della
persona fisica, della societa`, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1
e` limitata all'eventuale eccedenza.
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