I Sistemi di Gestione della
Sicurezza tra obbligo e
volontarietà
Francesco Boella – Paola Morucchio
– Area ex-ISPESL
Dipartimento Territoriale di venezia
La sicurezza sul lavoro
Evoluzione della
normativa
Sicurezza non prevenzionale
• Legge 1898 n.80
• Il codice penale del 1930
La prevenzione oggettiva
• Art. 2087 c.c.
• DD.PP.RR. degli anni ’50 n. 547/1955, n. 164/1956
(costruzioni), n. 303/1956 (igiene del lavoro)
La prevenzione oggettiva, organizzativa e partecipativa
• Le direttive UE
• Il D.Lgs. n. 626/94
• Il D.Lgs. n. 334/99
• Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009
La Legge n. 80 del 1898
• il costo dell’assicurazione grava sul DL
(teoria del rischio professionale) ed è
rapportato alla tipologia di tutela (indennitaria
e non risarcitoria)
• l’assicurazione esonera da responsabilità il
DL (sempre che sia rispettata la normativa
antinfortunistica: art. 22, c. 3°)
• la tutela del lavoratore è estesa anche agli
infortuni dovuti a caso fortuito, forza
maggiore o a colpa dello stesso lavoratore
• I regolamenti ex art. 4 (emanati “per
prevenire gli infortuni e proteggere la vita e
l’integrità fisica degli operai”) non vengono
applicati per mancanza di controlli e sanzioni
Codice penale
(1930)
Reati di evento:
• Art. 589 C.P. (delitto di “omicidio colposo”): chiunque cagiona
per colpa la morte di una persona è punito…
• Art. 590 C.P. (delitto di “lesioni personali colpose”): chiunque
cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito…
Reati di pericolo:
 Art. 437 C.P. (delitto di “rimozione od omissione dolosa di
cautele contro gli infortuni sul lavoro”): chiunque omette di
collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è
punito…
• Art. 451 C.P. (delitto di “omissione colposa di cautele o difese
contro disastri o infortuni sul lavoro”): chiunque, per colpa, omette
di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri
mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o
al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito….
ll codice civile (1942)
L’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare “le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale” dei
lavoratori
Misure di protezione
• sono individuate, suggerite e applicate nel corso del tempo in base
alle conoscenze tecniche acquisite in campo scientifico
Principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile
La Costituzione
• Art. 32: afferma e riconosce il diritto alla salute ed
all’integrità fisica quale diritto fondamentale dell’individuo
• Art. 35: garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue
forme e tipologie
• Art. 38: tutti i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati
alle loro esigenze in caso di infortunio o malattia
professionale
• Art. 41: l’iniziativa economica privata è libera, ma non
può svolgersi “in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana”
Gli anni ‘50
• I Decreti Presidenziali di maggior interesse
– D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro
– D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164: norme per la
prevenzione degli infortuni nelle costruzioni
– D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: norme generali per
l’igiene sul lavoro
• tassatività delle misure di sicurezza
• funzione di prevenzione oggettiva
Lo Statuto dei Lavoratori
La Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) introduce
una norma prevenzionale di natura soggettiva e
partecipativa
L’art. 9 della Legge 300/1970 attribuisce ai
lavoratori, a mezzo delle loro rappresentanze, il diritto
di:
•controllare l'applicazione delle norme prevenzionali
•promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare la salute e
l’integrità fisica
L’Europa
Amianto: 83/477/CEE
Agenti chimici, fisici e biologici:
86/188/CEE
Direttiva Quadro 89/391/CEE
12.06.1989 per l’attuazione di
misure per il miglioramento
della sicurezza e della salute
dei lavoratori nei luoghi di
lavoro
Macchine: 93/68/UE, 98/37/UE,
2006/42/UE
Cantieri: 92/57/CE
Lavoratrici madri: 92/85/CE
Minori: 94/33/CE
Lavoro notturno: 93/104/CE
D.Lgs. n. 277/1991: agenti chimici,
fisici e biologici: rumore.
D.Lgs. n. 77/1992: esposizione ad
alcuni agenti chimici
D. Lgs. n. 626/1994: sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro
D.P.R. n. 459 del 24 luglio 1996:
macchine
D.Lgs. n. 494/96: cantieri
temporanei e mobili
D.Lgs. n. 645/96: lavoratrici madri
D.Lgs. n. 345/89 e n. 262/2000:
tutela dei minori
D.Lgs. n. 532/99: lavoro notturno
Le Norme Tecniche
specifiche che definiscono le caratteristiche di un
prodotto secondo lo stato dell'arte e della tecnica
vengono emanate da Enti di Normazione
(Organismi di diritto privato riconosciuti e autorizzati a
svolgere attività di studio, elaborazione e diffusione di
tali norme a livello nazionale, europeo ed
internazionale)
Natura volontaria delle norme tecniche
La volontarietà non opera sul piano della cogenza:
libertà di osservare norme diverse da quelle
armonizzate maggiormente efficaci dal punto di
vista prevenzionale
Le Norme Tecniche
“norma
tecnica”:
specifica
tecnica
approvata
da un organismo riconosciuto a svolgere attività
normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui
osservanza non sia obbligatoria (Dir. 98/34/CE).
• Le norme definiscono le caratteristiche dimensionali,
prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione
di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato
dell'arte
D. Lgs. 81/08 (Testo Unico) art. 2, c.1,lett. u
“Norma tecnica”: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da
un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza
non sia obbligatoria
Tipologie di norme:
• Norme terminologiche e di fondamento
• Norme gestionali per scopi contrattuali e
di certificazione
• Norme tecniche di prodotto
• Norme di supporto
• Norme guida e rapporti tecnici
D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626
Gli aspetti essenziali
 attività di consulenza
 programmazione della gestione della sicurezza
 eliminazione/riduzione dei rischi in relazione alle conoscenze
tecniche acquisite in campo scientifico (art. 2087 c.c.)
 programmazione delle misure di sicurezza
 partecipazione alla gestione e consultazione dei soggetti
 contenuto dell’obbligo di sicurezza dei soggetti della prevenzione
 informazione, formazione e addestramento
 controllo sanitario
 procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione
Confronto D.Lgs. 626/94 – OHSAS18001
Confronto D.Lgs. 626/94 – OHSAS18001
Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009
Nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermati e
migliorati nella logica del Testo Unico i principi basilari del
sistema di prevenzione introdotto dal D.Lgs. n. 626/1994
mediante:
•una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di
sicurezza che grava sul datore di lavoro;
•la programmazione della prevenzione mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive dell’impresa
•la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;
•una gestione concertata della sicurezza all’interno
dell’impresa attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e
dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e
specificati.
I modelli organizzativi e gestionali
Art. 30 T.U. 81/2008
• consentono all’impresa di definire e attuare la propria
politica aziendale
• un modello analogo - adattato alle specifiche esigenze
prevenzionali - fornisce all’impresa lo strumento operativo
per rispettare gli obblighi di legge
 effetti:
efficacia
esimente
della
responsabilità
amministrativa delle imprese ex D.Lgs. 2001/231
(presunzione semplice)
 esenzione analoga a quella in tema di sicurezza oggettiva
(macchine)
Sistema di Gestione: la definizione
DEFINIZIONI DALLA NORMA UNI EN ISO 9000
“Sistemi di gestione per la qualità –
Fondamenti e terminologie”
Sistema: insieme di elementi tra loro correlati o interagenti.
Sistema di gestione: sistema per stabilire politica ed obiettivi e
per conseguire tali obiettivi.
Obiettivo per la qualità: qualcosa cui si aspira o a cui si mira,
relativo alla qualità
Sistema di Gestione
L’ADOZIONE DI UN SISTEMA DI
GESTIONE E’:
Frutto di una scelta “volontaria” dell’Azienda*
La realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza nelle aziende non
comporta l’obbligo né la necessità di adozione di sistemi di gestione
della sicurezza.
Indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi
decisi dalla direzione dell’azienda
* N.B. D.Lgs. 334/99
Sistema di Gestione
COS’E’ LA GESTIONE?
È l’impostazione di un percorso logico …
individuazione di un obiettivo
definizione di un piano per raggiungere l’obiettivo con
traguardi misurabili
formulazione del lavoro necessario ad implementare il
piano
scelta delle eventuali necessarie azioni correttive al
piano per raggiungere o migliorare l’obiettivo
Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro
DEFINIZIONI
BS OHSAS 18001/2007 (punto 3.13 della norma)
Parte del sistema complessivo di gestione di un’organizzazione
finalizzata a sviluppare e implementare la politica di SSL e
gestire i rischi per la Salute e Sicurezza sul lavoro.
Un SGSL include la struttura organizzativa, le attività di
pianificazione (incluse per es. la valutazione dei rischi e la
definizione degli obiettivi), le responsabilità, le pratiche, le
procedure, i processi e le risorse necessarie.
Un SGSL è un insieme di elementi intercorrelati finalizzati alla
definizione di politica e obiettivi di SSL ed al raggiungimento di
questi obiettivi.
Il Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro
Gestire la SSL in azienda:
• secondo modalità pianificate,
• assegnando precisi incarichi e responsabilità,
• coinvolgendo fattivamente tutto il personale,
• definendo e programmando azioni di verifica (monitoraggio),
• evitando il ricorso a soluzioni momentanee o intempestive.
Assegnare agli obiettivi di Salute e Sicurezza
pari dignità dei “consueti” obiettivi produttivi
ed economici.
Il Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro
In sintesi:
La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
costituisce parte integrante della gestione generale
dell’azienda.
Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella
progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione
di beni o servizi.
Il SGSL definisce le modalità per individuare, all’interno
della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le
procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della
politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di
salute e sicurezza vigenti.
Le fasi di un SGSL
Il SGSL opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione,
attuazione,monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo
dinamico.
Le direttive europee sul rischio di incidente rilevante.
L’evoluzione
Gli incidenti negli anni ’70:
 1974 Flixborough (United Kingdom):
28 morti e danni alll’ambiente;
1975 Beek (Olanda): 14 morti e 106
feriti;
1976 Seveso (Italia): danni cronici alla
popolazione e all’ambiente;
 Direttiva 82/501/CEE (Seveso I) –
recepita con DPR 175/88
Le direttive europee sul rischio di incidente rilevante
L’evoluzione
Gli incidenti negli anni ’80:
• 1984 Bhopal (India): diverse migliaia di
morti nell’immediato;
• 1986 Basilea (Svizzera): contaminazione
di mercurio del fiume Reno con gravi danni
ambientali;
• 1984 Città del Messico (Messico):550
morti e 7000 feriti.
 Due revisioni Seveso I, Direttiva
96/82/CE (Seveso II), recepita con D.Lgs
334/99
Le direttive europee sul rischio di incidente rilevante.
L’evoluzione
Gli incidenti agli inizi del
2000:
• 2000 Baia Mare (Romania): gravi
danni ambientali nel bacino del
Danubio;
• 2000 Enschede (Olanda): 22 morti
e un migliaio di feriti;
• 2001 Tolosa (Francia): 30 morti,
migliaia di feriti e gravi danni
materiali;
•  Direttiva 2003/105/CE,
recepita con D.Lgs. 238/2005
La direttiva Seveso vigente
DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N.334
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose,
Testo coordinato ed aggiornato al D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 di attuazione della
direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
•
Articolo 1: “Scopo della presente direttiva e’ la
prevenzione degli incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose e la
limitazione delle loro conseguenze
per l’uomo e per l’ambiente, al fine di
assicurare in modo coerente ed efficace un
elevato livello di protezione in tutta la Comunita”.
La direttiva Seveso vigente
Art. 7
(Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti)
1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza
e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e
dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione
appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2,
comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un documento che definisce la
propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti,
allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del
sistema di gestione della sicurezza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di
gestione della sicurezza, …
Documento sulla politica di prevenzione
• strumento documentale a disposizione del
gestore per organizzare e comunicare la
sua condotta
• racchiude in sintesi la descrizione del SGS
(elementi fondamentali)
Il documento sulla politica di prevenzione
• la Politica di prevenzione è il sistema (i principi e gli
obiettivi) che il gestore ha adottato ed intende seguire
nella conduzione dello stabilimento per prevenire gli
incidenti e salvaguardare i lavoratori, la popolazione e
l’ambiente;
• il Sistema di gestione della sicurezza è lo strumento
(il modo di operare) con il quale si gestiscono tutte le
attività dello stabilimento, sia produttive che
procedurali, in modo da soddisfare la politica della
sicurezza adottata dal gestore.
La politica di prevenzione
(esempio)
POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI.
• Il Gestore dello Stabilimento … è consapevole e riconosce che in
alcune attività dello stesso stabilimento sono presenti, perché in
deposito o utilizzate nei processi, in quantità significative, sostanze
pericolose a cui possono essere associati rischi di incidente
rilevante.
• A tal riguardo ha redatto ed approvato questo documento, …, con il
quale viene definita la propria politica riguardo la prevenzione degli
incidenti rilevanti, con lo scopo di farla conoscere e diffonderla tra
tutti gli operatori interni ed esterni dello stabilimento.
• ….
• La Società, mediante il Gestore, si impegna a realizzare, adottare e
mantenere, quanto dichiarato nel Documento di Politica, con lo
scopo di gestire e controllare tutte le attività che possono avere
ricaduta sulla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e sulla
salvaguardia dell’ambiente.
La politica di prevenzione (esempio)
Principi generali
Al fine di conseguire gli obiettivi di prevenzione degli
Incidenti Rilevanti nello stabilimento si sono adottati i
seguenti principi di riferimento:
•gestire l’insieme delle attività dello Stabilimento, in
modo sicuro, con il fine di proteggere le persone, gli
impianti e l’ambiente da tutti i possibili rischi;
•garantire che le tematiche relative alla sicurezza
abbiano priorità su tutto;
•prevenire per quanto possibile qualsiasi incidente o
nel caso che ciò non sia possibile limitarne le
conseguenze;
•attuare programmi per il miglioramento della
sicurezza e la mitigazione dei rischi di incidenti
rilevanti;
•l’operazione sicura deve essere l’unica consentita
nello svolgimento delle attività lavorative;
...
La politica di prevenzione (esempio)
OBIETTIVI:
• assicurare che il rischio derivante dalle attività dello stabilimento sia il minimo
ragionevolmente perseguibile con l’attuale stato delle conoscenze e delle
tecnologie;
• assicurare il rispetto delle leggi vigenti sulla sicurezza e sulla prevenzione dei
rischi di incidente rilevante;
• salvaguardare la salute e la sicurezza, dei lavoratori, della popolazione
circostante e dell’ambiente;
• assicurare l’informazione, la formazione, l’addestramento e la
sensibilizzazione di tutte le persone che operano nell’impianto, riguardo le
tematiche relative alla sicurezza;
• predisporre misure atte a garantire che le aziende terze adottino
comportamenti coerenti con la politica della Società;
• garantire le risorse sia economiche che di personale per gestire in modo
sicuro lo stabilimento;
• ….
Il documento sulla politica di prevenzione
ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA
Gli elementi fondamentali del Sistema di Gestione della
Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti in
ottemperanza a quanto prescritto dal Decreto 9 Agosto 2000
– Linee Guida per la attuazione del Sistema di Gestione della
Sicurezza- sono:
•Organizzazione e personale
•Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
•Controllo operativo
•Gestione delle modifiche
•Pianificazione di emergenza
•Controllo delle prestazioni
•Controllo e revisione
Ancora sui Sistemi di Gestione
LE FUNZIONI TIPICHE DI OGNI S.G.:
•POLITICA E CONDUZIONE AZIENDALE
•ORGANIZZAZIONE TECNICA E RISORSE
•PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
•MISURA DELLE PRESTAZIONI
•VERIFICA E RIESAME
COSTITUISCONO IL DENOMINATORE COMUNE DI TUTTI S.G.,
INDIPENDENTEMENTE DALLO SPECIFICO OBIETTIVO
• QUALITA’
• PROTEZIONE AMBIENTE
• SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
• SICUREZZA DA INCIDENTE RILEVANTE
•OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA E STRUTTURALE
NON DI CONTENUTI
Tra obbligo e volontarietà verso l’integrazione
Sfera del cogente
Sfera del volontario
LEGISLAZIONE
NORME TECNICHE
D. LGS. 81/08
BS OHSAS 18001
D. LGS. 334/99
ISO 9000 - 14000
D. LGS. 231/01
EMAS
D. LGS. 152/06
SA 8000
etc…
UNI UNI 10616 (1997) - 10617
(2009) - 10672 (1997)
UNI/TS 11226 (2007)
Linee guida UNI INAIL
SISTEMA INTEGRATO
37
37
26000
• La dialettica fra temi della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e della
Responsabilità Sociale (RS) copre aree ed ambiti estremamente articolati
e complessi.
• È lecito chiedersi come mai si riscontrino tante difficoltà nel tradurre in
prassi ed istruzioni operative concetti talmente importanti da trovare
condivisione e consenso largamente diffusi. Si può provare a risolvere
l’apparente dicotomia attingendo a tre termini che ben rappresentano il
legame tra la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’etica
o, se si vuole, la responsabilità sociale: persona, lavoro, dignità. Ne
consegue che è responsabilità di un’impresa, che si vuole definire etica,
tutelare la salute e sicurezza sul lavoro e che, contestualmente è
l’attenzione rivolta alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro che
contribuisce a definire un’impresa etica.
• La proposta di trattare la salute e sicurezza sul
lavoro in un documento di tale portata, di cui sin
dall’inizio si intuivano l’importanza e le ricadute, non
ha avuto all’inizio un facile accoglimento: è stata
l’insistenza motivata di alcuni Paesi, fra cui l’Italia, a
garantirne l’introduzione e ad assicurarne una
formulazione di così ampio respiro.
• 6.4.6.1 Descrizione del problema Salute e sicurezza sul
lavoro riguarda la promozione e il mantenimento del più
alto grado di benessere fisico, mentale e il benessere
sociale dei lavoratori e prevenzione di danni alla salute
causati da condizioni di lavoro.
• L'organizzazione deve elaborare, attuare e mantenere una
salute e la politica di sicurezza basata sul principio di
sicurezza forte delle norme sanitarie e delle prestazioni
organizzative che si sostengono a vicenda e di rinforzo;
comprendere e applicare i principi di gestione della salute e
sicurezza, compresa la gerarchia dei controlli: eliminazione,
sostituzione, controlli tecnici, i controlli amministrativi,
procedure di lavoro e personali dispositivi di protezione
individuale; analizzare e controllare i rischi per la salute e la
sicurezza coinvolti nella sua attività; comunicare ai lavoratori le
pratiche di sicurezza da seguire in ogni momento e garantire
che lavoratori seguano le procedure corrette;
Ringraziamenti
•
•
•
•
•
•
•
Ing. Alberto Ricchiuti – ISPRA
Ing. Alfredo Lotti - ISPRA
Dr. Prof. Giovanni Finotto
Avv. Marco Montagna – INAIL
Avv. Paolo Rossini – INAIL
Arch. Andrea Santucci – MATTM
Dott.ssa Lucina Mercadante – INAIL
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