Le responsabilità dei soggetti che
operano nella scuola e che possono
generare contenzioso
1
Da un unico evento dannoso possono sorgere
diverse forme di responsabilità che danno luogo
a diverse forme di contenzioso
Responsabilità
civile per
risarcimento del
danno
Sinistro tra
un’auto di servizio
e un comune
cittadino, durante
l’orario d’ufficio,
senza alcuna
comprovata
giustificazione
Responsabilità
penale per
lesioni
Responsabilità
disciplinare
Responsabilità
amministrativa
per danno
erariale
Giudice civile
Giudice penale
Organo
competente
Corte dei Conti
2
“responsabilità”
indica la soggezione alle conseguenze sfavorevoli della
propria condotta
Responsabile si dice chi è tenuto a rispondere, cioè a
rendere ragione e a subire le conseguenze dell’azione da
lui voluta
violazione di un precetto
normativo che regola una
condotta (illecito)
sanzione
3
Le forme di responsabilità del
dipendente pubblico
 Penale
 Civile
 Amministrativa
 Disciplinare
 Di
risultato (per i dirigenti)
4
La responsabilità penale
La responsabilità penale è personale art. 27 Costituzione.
Il nostro codice penale prevede per i
dipendenti pubblici oltre ai reati comuni,
alcuni reati tipici posti in essere dai medesimi
nei confronti della P.A.
5
La responsabilità penale
La responsabilità penale si ricollega alla lesione di
interessi di particolare pregnanza (in sostanza
riconducibili ad indicazioni costituzionali), lesione
perpetrata con comportamenti già qualificati da
uno schema legislativamente definito
« nullum crimen » e « nulla poena sine lege »
Le sanzioni sono predeterminate secondo i canoni
della tassatività e della nominatività
6
La responsabilità civile

tutela i soggetti - con modalità
principalmente risarcitorie - a fronte di un
danno ingiusto cagionato nei loro confronti
7
La responsabilità civile
La responsabilità civile può essere classificata
come:
 responsabilità per danno contrattuale
 responsabilità per danno extracontrattuale
 responsabilità dell’imprenditore nella gestione
dei rapporti di lavoro
8
In particolare: la responsabilità
civile
responsabilità
civile
Responsabilità contrattuale :
l'inadempimento di specifiche
obbligazioni sorte, contrattualmente
o secondo la legge, nei confronti di
soggetti previamente determinati
Responsabilità extracontrattuale:
reazione riparatoria all'infrazione di
regole di protezione di situazioni
giuridiche tutelate nei confronti di
tutti i consociati, prescindendo
dall'esistenza di uno specifico
rapporto obbligatorio
9
Le differenze tra le due forme di illecito
Respons. contrattuale



Il comportamento colposo
del danneggiante non deve
essere provato dal
danneggiato
Prescrizione decennale
Danno risarcibile , salvo il
caso di dolo, a quanto
prevedibile al momento del
sorgere dell’obbligazione
Respons. extracontrattuale




Inversione dell’onere della
prova
Prescrizione quinquennale
Non vi è richiamo all’art.
1225 cc
Risarcimento in forma
specifica
10
Responsabilità extracontrattuale

Regola generale:
 qualunque fatto doloso o colposo
che arreca ad altri un danno ingiusto
obbliga chi ha commesso il fatto a
risarcire il danno (art.2043 Codice
civile)
11
Responsabilità extracontrattuale:
gli elementi
azione od omissione compiuta con capacità di
intendere e volere e in carenza di uno stato di legittima
difesa o di necessità (la presenza di questi due
elementi, qualificabili tecnicamente come scriminanti,
sono espressamente previste dagli art. 2044 e 2045 del
codice civile)
12
Responsabilità extracontrattuale:
gli elementi
Nesso di causalità fra l'atto ed un evento causativo
anche di un danno patrimoniale o non patrimoniale
l'ingiustizia del comportamento, ovvero che lo stesso
sia stato posto in essere in infrazione di norme, senza
la presenza di una causa di giustificazione
Dolo o colpa
13
Responsabilità extracontrattuale:il
risarcimento degli interessi legittimi
Con la sentenza n. 500 del 1999 la Corte di
Cassazione ha sancito la risarcibilità degli
interessi legittimi ravvisando la possibilità di
una domanda risarcitoria, ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile, nei
confronti della pubblica amministrazione per
illegittimo esercizio della funzione
pubblica
14
Responsabilità extracontrattuale:le
responsabilità speciali
I casi:
il soggetto è chiamato responsabile a meno che non riesca a
provare che il danno è derivato da un caso fortuito, da
individuare e da provare (art. 2051, 2051, 2052 c.c., danno da
cose in custodia, da animali, da attività pericolose);
il soggetto deve dimostrare, per essere immune da un addebito
di illecito, di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto (art.
2054, in tema di circolazione di autoveicoli);
il soggetto viene ritenuto responsabile se non prova di non aver
potuto impedire il fatto (art. 2047 e 2048, responsabilità per fatto di
incapace e per minore e sottoposto a tutela o ad attività, in senso
lato, di insegnamento)
15
Responsabilità extracontrattuale:le
responsabilità speciali

Queste forme di responsabilità
vengono definite come « aggravate »
 è da ritenere che il soggetto coinvolto in un
giudizio di responsabilità sia tenuto ad un onere
probatorio più rigoroso (non aver potuto impedire il
fatto, la riconducibilità del danno al caso fortuito),
e, in definitiva, ad una responsabilità più rigorosa
sotto il profilo della diligenza.
16
Responsabilità extracontrattuale:la
responsabilità per omessa vigilanza
Art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di
intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla
sorveglianza dell’incapace, salvo che si provi di non aver potuto
impedire il fatto”
Art. 2048 c.c.”i precettori e coloro che insegnano un mestiere o
un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito
dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro
vigilanza.Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”
17
Responsabilità extracontrattuale:la
responsabilità per omessa vigilanza
Riguarda i genitori ed il tutore, responsabili del
fatto illecito causato dai figli minori non emancipati
o dalle persone soggette a tutela che abitano con
essi (I comma) ed i precettori e coloro che
insegnano un mestiere o un'arte, che rispondono di
quanto ingiustamente causato dagli allievi ed
apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro
vigilanza
18
La responsabilità dei genitori e
dei tutori
Si tratta di illecito legato ad una cattiva vigilanza o
all'aver male impartito la dovuta educazione (culpa in
educando o in vigilando).
PROVA
LIBERATORIA
art 2048 c.c.: non aver potuto impedire
il fatto illecito commesso dal figlio
minore - capace di intendere e di
volere consiste nel dimostrare, oltre che di
aver impartito al minore un'educazione
consona alle proprie condizioni sociali e
familiari, anche di aver esercitato sullo
stesso una vigilanza adeguata all'età e
finalizzata a correggere comportamenti
non corretti che richiedono un'ulteriore
19
o diversa opera educativa
La responsabilità da vigilanza dei
docenti

La responsabilità della pubblica amministrazione è
costruita come riflesso di quella del personale scolastico.
Lo strumento tecnico-giuridico adoperato è il rapporto
organico, che comporta immedesimazione dell'attività
dell'organo con quella della pubblica amministrazione
È ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che
l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli
allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita
comprendendo il periodo destinato alla ricreazione, con
la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in
rapporto al grado di maturità degli allievi
20
La responsabilità da vigilanza
dei docenti e del dirigente

L'amministrazione scolastica è responsabile in via diretta dei
danni che il minore cagioni a terzi o a sé medesimo nel tempo
in cui è sottoposto alla vigilanza del personale dipendente,
salvo che non provi che non è stato possibile impedire il fatto.
L'onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella
dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il
minore è rimasto affidato alla scuola, bastando questo a rendere
operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo
di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la
prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione che è stata
esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea
ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato
alla prevedibilità di quanto può accadere
21
La responsabilità da vigilanza
dei docenti e del dirigente
Responsabilità interna
Responsabilità
esterna
la lesione che il minore
arreca a sé stesso
riguarda il danno arrecato
a terzi
22
La responsabilità da vigilanza
dei docenti e del dirigente

Il servizio di sorveglianza non può essere
interrotto per la semplice assenza
dell'insegnante. In questa ipotesi vi è
la responsabilità dell'insegnante
medesimo che non provveda ad
avvertire le situazioni di urgenza
La responsabilità del dirigente scolastico che, non
essendo precettore secondo i canoni del codice civile
risponde ai sensi della norma generale di cui all'articolo
2043 e non secondo l'articolo 2048, sia rimasto inerte di
fronte alla comunicazione o comunque alla conoscenza
23
di detta assenza
Art. 61 della 1. 11 luglio 1980 n. 312 = art. 574 del
t.u. della scuola, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297
« La responsabilità patrimoniale del personale direttivo,
docente, educativo e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle
istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente
all'amministrazione in connessione a comportamenti degli
alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave
nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
 La limitazione di cui al comma precedente si applica anche
alla responsabilità del predetto personale verso
l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per
comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo
rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si
surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili
derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi »

24
La responsabilità da vigilanza del
personale scolastico sul piano sostanziale
a) la responsabilità del personale scolastico
delle scuole statali, per fatti commessi dagli
alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa
grave, per i danni arrecati
all'amministrazione, nell'esercizio
dell'obbligo di vigilanza
b) la limitazione dell'ambito della
colpevolezza entro i confini del dolo e della
colpa grave si riferisce anche alla
responsabilità del personale per danni subiti
da terzi per comportamenti degli alunni
sottoposti alla vigilanza.
25
La responsabilità da vigilanza del
personale scolastico sul piano
processuale
Ai sensi dell’ultima parte del II comma dell’art. 61
l’amministrazione si “surroga” al personale esclusivamente
nel caso di illecito connesso alla culpa in vigilando.
Solo in questo caso sull'amministrazione scolastica
gravano, in via diretta, le responsabilità civili derivanti da
azioni giudiziarie promosse da terzi
per danni a terzi provocati da insegnanti e personale
ATA al di fuori dei compiti di vigilanza su alunni,
trovano applicazione le comuni regole della
responsabilità solidale del dipendente e
dell'amministrazione di appartenenza (art. 28 cost.).
26
La responsabilità dell’istituzione
scolastica per gli atti illeciti dei suoi
operatori
L’istituzione scolastica è organo con personalità giuridica
del Ministero della PI. Non ha pertanto legittimazione di
fronte ad azioni giudiziali
Consegue che gli atti illeciti, ascrivibili al personale
scolastico sono direttamente riferibili al Ministero della
pubblica istruzione.
27
La responsabilità amministrativa
28
La responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa deriva
direttamente dagli art. 81 e 97 della costituzione
(oltre che dell'art. 103 della stessa Carta
costituzionale, che individua la giurisdizione in
materia di contabilità pubblica attribuendola alla
Corte dei conti), che tendono a garantire il miglior
assetto comportamentale rispetto ai beni ed alle
utilità pubbliche, il buon andamento e l'imparzialità
della pubblica amministrazione: è la responsabilità
del pubblico dipendente o del pubblico agente in
senso lato, che, contravvenendo alle regole di
perizia e diligenza che devono improntare la
propria azione professionale, causa un danno (il c.d.
danno erariale) ai beni collettivi.
29
Art. 28 Cost dispone che
“i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali
casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici”
Immedesimazione
organica
Dipendente pubblico
Amministrazione
L’azione del dipendente che si configura come illecita si estende
all’amministrazione di appartenenza
30
Esistenza di un rapporto
organico
Presupposti per la
responsabilità
dell’amministrazione
Fatto illecito del dipendente
Inerenza dell’illecito alle
mansioni esercitate
Resp. dell’ente
Sono in rapporto di solidarietà
Resp. del
dipendente
31
L’art. 22 del T.U. n. 3 del 1957 dispone che l’azione di
risarcimento nei confronti dell’impiegato può essere esercitata
congiuntamente con l’azione diretta nei confronti
dell’amministrazione, qualora sussista anche la responsabilità di
questa.
In questo caso l’azione può essere esperita alternativamente o
congiuntamente sia contro l’impiegato sia contro
l’amministrazione
L’alternatività non è assoluta poiché i dipendenti pubblici
rispondono per i danni arrecati a terzi solo per dolo o colpa grave
32
Responsabilità amministrativa
Si ha quando l’inosservanza dolosa o colposa
degli obblighi di servizio comporti un danno
patrimoniale all’amministrazione
L’accertamento di tale responsabilità compete alla
Corte dei Conti
33
Punti nodali della
responsabilità amministrativa



Limitazione delle responsabilità alle sole
ipotesi di dolo o colpa grave
Insindacabilità nel merito delle scelte
discrezionali
Intrasmissibilità della responsabilità agli
eredi, ai quali si trasmette solamente il
“debito” nei casi di illecito arricchimento
del dante causa o conseguente indebito
arricchimento degli eredi stessi
34
Punti nodali della
responsabilità amministrativa
 Obbligo di tenere conto dei vantaggi
comunque conseguiti
dall’amministrazione o dalla
comunità amministrata
 Imputazione delle responsabilità ai
soli componenti degli organi
collegiali che hanno espresso voto
favorevole alla deliberazione
35
Punti nodali della
responsabilità amministrativa



Esclusione, per i titolari degli organi
politici, della responsabilità per atti che
rientrano nella competenza di uffici,
qualora gli stessi li abbiano, in buona
fede, approvati ovvero ne abbiano
autorizzato o consentito l’adozione
Esclusione della solidarietà nei casi di
concorso di azioni colpose
Prescrizione del diritto al risarcimento
del danno in ogni caso in cinque anni
36
Elementi costitutivi della
responsabilità amministrativa
 L’esistenza di un danno
 Un rapporto di impiego, o di
servizio, con una pubblica
amministrazione
 La condotta antigiuridica
 Il nesso di causalità tra danno e
condotta
 Il dolo o la colpa dell’autore del
danno
37
Nozione di danno
“Sussiste un danno erariale quando non si
realizzano o si realizzano solo parzialmente,
le finalità di pubblico interesse al quale sono
destinate le risorse economiche pubbliche;
o ancora più chiaramente, che il danno alla
finanza pubblica consiste nello squilibrio
che viene a determinarsi fra l’onere
finanziario, sostenuto per la spesa, ed il
mancato beneficio per la collettività”
(M. Pischedda)
38
Casi di responsabilità amministrativa nella scuola:
•errato ed omesso esercizio dei doveri di vigilanza generale ricadenti
sul Dirigente scolastico per tutti i settori della scuola (culpa in
vigilando)
•errato od omesso esercizio dei doveri di servizio propri dei direttori
SGA;
•vigilanza sugli alunni e infortuni;
•conferimento supplenze
•corresponsione emolumenti accessori
•Utilizzo personale docente e ATA
•osservanza orario di lavoro
•prestazioni aggiuntive e relativa retribuzione
•concessione congedi e aspettative
•perdita di materiale scolastico
39
•versamenti previdenziali
•tempestività nei pagamenti
•Erogazione di spese non ammesse
•Pareri positivi resi ex art. 23, comma 5, l. 23/12/74 dai dsga su
provvedimenti di stato giuridico ed economico causativi di danno
40
La responsabilità contabile
41
Responsabilità contabile
E’ una forma speciale di responsabilità
amministrativa che emerge in caso di violazioni
di norme su procedimenti di spesa e sulla
custodia del denaro pubblico da parte di chi ne
sia abilitato e ne abbia il maneggio.
Competente al giudizio sono le sezioni
giurisdizionali territorialmente competenti della
Corte dei Conti
42
Casi di responsabilità contabile nella scuola:
•svolgimento dei servizi contabili
•gestione e custodia dei beni immobili e mobili
•gestione dei fondi di bilancio
•maneggio di danaro
43
Casi di responsabilità contabile nella scuola
•svolgimento dei servizi contabili
•gestione e custodia dei beni mobili e immobili
•gestione dei fondi di bilancio
•gestione dei fondi extrabilancio e maneggio di
denaro
44
La responsabilità
disciplinare
45
La responsabilità disciplinare
 la
responsabilità disciplinare fa
riferimento alla reazione del datore
di lavoro (es. una pubblica
amministrazione) nei confronti di
comportamenti del lavoratore che,
violando precetti oggi codificati nella
contrattazione collettiva, turbino le
corrette dinamiche della
organizzazione lavorativa
46
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Violazione di doveri propri dello status del dipendente
pubblico
Comporta l’avvio di un procedimento disciplinare che
si può concludere con sanzioni che vanno dalla censura
fino alla destituzione
Fonti degli
obblighi dei
dipendenti
pubblici
Contratto collettivo
Codice di comportamento
Alcune leggi
47
1-21
La responsabilità disciplinare
Il d.lgs n. 150/2009 interviene in materia di sanzioni
disciplinari e di responsabilità dei dipendenti pubblici al
fine di potenziale l’efficienza degli uffici pubblici e
contrastare i fenomeni di scarsa produttività
Resta ferma la competenza del
giudice ordinario a conoscere le
controversie relative al
procedimento e alle sanzioni
disciplinari
Resta ferma la disciplina in materia
di responsabilità civile,
amministrativa e disciplinare dei
pubblici dipendenti
2 -21
I
punti sulla responsabilità disciplinare
secondo il d.lgs n. 150/2009
Tipologia di infrazioni
Il contratto di lavoro
definisce
sanzioni
I punti sulla responsabilità disciplinare
3 -21
art. 68 – art. 55 ter d.lgs 165/2001
Il Codice disciplinare è pubblicato sul sito istituzionale
dell’amministrazione e tale pubblicazione equivale all’affissione
all’ingresso della sede di lavoro
La contrattazione collettiva non può istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Possono essere previste
procedure di conciliazione non obbligatoria fuori dei casi per i quali è
previsto il licenziamento
Per le infrazioni disciplinari a carico del dirigente si applicano le
stesse disposizioni e le determinazioni conclusive del procedimento
sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico ex art. 19,
comma 3 d.lgs n. 165/2001
Vengono ridefinite le forme e i termini dei procedimenti disciplinari
Autonomia e coordinamento fra procedimento
4 -21 disciplinare e procedimento penale
• i procedimenti disciplinari per le infrazioni meno gravi
non possono essere sospesi in attesa della conclusione
del procedimento penale;
• gli altri procedimenti disciplinari possono essere
sospesi solo per particolare complessità degli
accertamenti e per insufficienza di elementi ai fini
dell’irrogazione della sanzione;
• il procedimento disciplinare, che non sia stato
sospeso, deve essere riaperto se vi è incompatibilità
con il sopravvenuto giudicato penale;
• le sentenze penali sono tempestivamente comunicate,
con modalità telematiche, all’amministrazione
interessata
SANZIONI
Condotte punibili con il licenziamento senza
7 -21
preavviso
Falsa attestazione della presenza in servizio o la
giustificazione della stessa con certificazioni false
Assenza ingiustificata superiore a tre giorni in un
biennio a sette in un decennio
Ingiustificato rifiuto al trasferimento per motivate
ragioni di servizio
Falsità documentali o dichiarative per fare ingresso
nella p.a. o per progredire la carriera
Reiterate condotte aggressive, minacciose o moleste
sui luoghi di lavoro
Condanna penale comportante interdizione perpetua
dai pubblici uffici
9-21
SANZIONI
• Ipotesi di responsabilità nei confronti
dell’amministrazione:
il dipendente è assoggettato a sanzione disciplinare
se determina la condanna della p.a. al risarcimento del
danno;
– il dipendente è collocato in disponibilità se cagiona
grave danno all’ufficio di appartenenza per inefficienza
o incompetenza professionale;
– il dirigente o il funzionario che determina per colpa la
decadenza dell’azione disciplinare è assoggettato a
sanzione disciplinare.
Limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’
azione disciplinare
In relazione all’esercizio dell’azione disciplinare, la
responsabilità civile del dirigente è limitata ai casi di
dolo o colpa grave.
La responsabilità
gestionale
54
Responsabilità dirigenziale
I
dipendenti pubblici con qualifica
 Dirigenziale hanno altresì la
responsabilità c.d. dirigenziale
prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 165 del
2001, correlata al mancato
raggiungimento dei prefissati risultati
gestionali o al discostamento dalle
direttive date dall'organo politico.
55
Caratteri della Responsabilità dirigenziale


È una responsabilità distinta dagli altri tipi di
responsabilità (penale, civile, amministrativa,
disciplinare, previste per i dipendenti dello Stato)
È una responsabilità “manageriale” di risultati in
quanto “ciò che ha rilievo non è tanto il fatto che il
dirigente sia stato più o meno osservante dei propri
doveri, quanto il fatto che i risultati complessivi della
azione dell’ufficio sono più o meno corrispondenti,
quantitativamente e qualitativamente alle ragionevoli
attese” dovendosi valutare l’attività della PA “in
termini di efficacia” di “bontà sostanziale dei risultati”
senza con questo voler superare la legittimità
dell’azione amministrativa “comunque sempre
doverosa al massimo grado” (Consiglio di Stato)
56
Responsabilità dirigenziale

La valutazione del dirigente non sarà riferita
esclusivamente alla regolarità formale
dell’azione amministrativa, alla legittimità del
singolo atto, ma anche alla corrispondenza
dell’attività amministrativa, in termini di
efficacia, efficienza ed economicità, ai risultati
che è ragionevole attendersi dall’unità
organizzativa
 La valutazione del dirigente deve avvenire in
un’ottica che se da un lato non attenua i profili
di legittimità amministrativa dall’altro esalta e
valorizza gli aspetti del merito amministrativo
57
Responsabilità del dirigente

Culpa in eligendo (es. nomina del
responsabile del procedimento, nomina di
esperto esterno alla PA, ecc.)

Culpa in vigilando (il dirigente risponde del
fatto altrui. Viene imputato, a chi è preposto al
vertice dell’ufficio, la responsabilità per il
risultato complessivo dello stesso e come
conseguenza anche degli altri dipendenti che
prestano servizio nell’unità operativa da lui
diretta)
58
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la
legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione,
di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il
dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di
efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico
promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà
di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di
scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da
parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al
dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
59
RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE
• Si valorizzano i dirigenti che dimostrano
maggiori capacità individuali nel
raggiungimento degli obiettivi fissati,
attraverso la leva del trattamento
economico accessorio. Divieto di
corrispondere l’indennità di risultato ai
dirigenti in assenza del sistema di
valutazione.
R
Il rapporto dirigente dipendenti
• La riforma, così come assegna al
dirigente il potere di premiare i
dipendenti più meritevoli del suo ufficio,
gli assegna anche il dovere di sanzionare
il demerito. In tale prospettiva, vengono
ampliati i suoi poteri in tema di
procedimento disciplinare e di
irrogazione delle sanzioni
R
Il rapporto dirigente dipendenti
• L’art. 69 del decreto attuativo, infatti,
inserisce nel D.Lgs. n. 165 del 2001 l’art. 55
bis, ai sensi del quale il responsabile con
qualifica dirigenziale della struttura in cui il
dipendente lavora, quando ha notizia di
comportamenti punibili con sanzioni superiori
al rimprovero verbale ed inferiori alla
sospensione dal servizio e dalla retribuzione
per più di dieci giorni, attiva, in prima persona,
il procedimento disciplinare
R
Il rapporto dirigente dipendenti
• Nella stessa prospettiva, l’art. 50 del
decreto attuativo modifica l’art. 33 del D.Lgs.
n. 165 del 2001 e attribuisce al dirigente il
delicato compito di individuare le eccedenze
delle unità di personale con riguardo a ruoli
che presentano situazioni di esubero,
prevedendo, altresì, che la mancata
individuazione delle eccedenze di personale da
parte del dirigente è valutabile ai fini della
responsabilità per danno erariale.
La responsabilità dirigenziale
il primo comma dell’art. 21, come novellato dall’art. 41
del D.Lgs. n. 150 del 2009, afferma anzitutto la
responsabilità dirigenziale in ordine:
• al mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del Sistema di valutazione di
cui al Titolo II;
• all’inosservanza delle direttive a lui imputabili.
In questi casi, ferma restando la responsabilità
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel
contratto collettivo, l’art 21 stabilisce l’impossibilità
di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale,
spingendosi, in relazione alla gravità dei casi, sino ad
affermare la possibilità dell’amministrazione di
revocare l’incarico, collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 165
del 2001.
R
La responsabilità dirigenziale
• Nella medesima prospettiva di affermare la
responsabilità dirigenziale con riferimento ai
risultati raggiunti dagli uffici da lui diretti, il
comma 1 bis dell’art. 21 assegna al dirigente la
responsabilità di vigilare sul rispetto, da parte
del personale assegnato al proprio ufficio,
degli standard quantitativi e qualitativi fissati
dall’amministrazione conformemente agli
indirizzi deliberati dalla Commissione di cui
all’art. 13.
R
La responsabilità dirigenziale
• La responsabilità del dirigente in
relazione alle proprie performance
individuali e a quelle organizzative
dell’ufficio da lui diretto, oltre ad
assumere rilievo sotto il profilo
disciplinare, ha delle rilevanti
ripercussioni anche sotto il profilo
economico.
La responsabilità dirigenziale
• Il comma 1 dell’art. 9 del decreto attuativo
prevede che “La misurazione e la valutazione della
performance individuale dei dirigenti e del personale
responsabile di una unità organizzativa in posizione di
autonomia e responsabilità è collegata:
• agli indicatori di performance relativi all’ambito
organizzativo di diretta responsabilità;
• al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
• alla qualità del contributo assicurato alla performance
generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate;
• alla capacità di valutazione dei propri collaboratori,
dimostrata tramite una significativa differenziazione
dei giudizi”.
La responsabilità dirigenziale
• Il 1° comma dell’art. 24 del D.Lgs.n. 165
del 2001 dispone, inoltre, che “il
trattamento economico accessorio
spettante ai dirigenti deve essere
correlato alle funzioni attribuite, alle
connesse responsabilità e ai risultati
conseguiti”.
La responsabilità disciplinare del dirigente
scolastico
CCNL 2006-2010
La responsabilità disciplinare
attiene alla violazione degli
obblighi di comportamento ed
è disciplinata dal CCNL
La responsabilità dirigenziale resta
regolata dall’art. 21 del d.lgs. N.
165/2001
La responsabilità disciplinare del
dirigente scolastico
ART. 14 ccnl 2006-2009 Obblighi del dirigente
ART. 15 ccnl 2006-2009
Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 16 Codice disciplinare Gravità
dell’infrazione secondo i principi della
gradualità e proporzionalità
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Punti nodali della responsabilità amministrativa