STATUTO
Dell’ Associazione polisportiva dilettantistica denominata
“IL TRAGHETTIO”
TITOLO I – Denominazione - sede
Art. 1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a
quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in
Cadelbosco Sopra (RE) Via Galileo Galilei n. 15 una polisportiva dilettantistica non
commerciale senza finalità di lucro, operante nei settori sportivo, ricreativo, e culturale
che assume la denominazione IL TRAGHETTIO, la sua durata è illimitata.
Essa potrà affiliarsi agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano) alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle
Leghe sportive e simili sia nazionali, regionali che locali, potrà esercitare la propria
attività sportiva sul territorio provinciale, regionale, nazionale e all’estero.
L’Associazione infine, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive
degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle
disposizioni del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni
Sportive nazionali o degli ENTI di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ai
quali si affilia. Potrà svolgere tutte le attività di utilità sociale ritenute necessarie per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e
non esaustivo.
TITOLO II - Scopo - Oggetto
Art. 2. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere
volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, opera per fini sportivi, ricreativi e
solidaristici si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro
esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di
interessi collettivi.
Art. 3. L’associazione si propone di promuovere e sviluppare attività sportive
dilettantistiche e attività ricreative.
A tal fine potrà svolgere le seguenti attività:
a) gestire immobili, impianti propri, pubblici o di terzi adibiti a palestre, campi e
strutture sportive di vario genere;
b) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi,
manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
c) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di
formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
d) svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali, tra cui, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi,
di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte;
e) allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti
ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative a
vantaggio esclusivo dei soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni
di legge ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive con gli Enti
locali, Regionali e Statali pubblici e privati;
g) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura
commerciale per autofinanziamento nel rispetto delle normative amministrative e
fiscali vigenti.
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TITOLO III - Soci
Art. 4. Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, senza discriminazione e
distinzione di sesso, razza, religione e condizioni socioeconomiche, nonché gli enti
privati senza scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si
impegnano a realizzarli.
Art. 5. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale,
al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli
eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
La qualifica di socio si assume all’atto dell’accettazione da parte del Consiglio
Direttivo, o di un suo membro all’uopo delegato, e si perfeziona con il pagamento
della quota associativa, il rilascio della tessera sociale e l’iscrizione nel Libro soci.
Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,
libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
Art. 6. La qualifica di socio da diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate,
anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto e di
eventuali regolamenti;
c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
Art. 7. I soci sono tenuti:
a) all’osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni
assunte dagli organi sociali;
b) al pagamento della quota associativa e dei contributi stabiliti in funzione dei
programmi di attività. Tali importi, che dovranno essere determinati annualmente
per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, non potranno in ogni
caso essere mai restituiti. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e
non rivalutabili.
TITOLO IV - Recesso - Esclusione
Art. 8. La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento del
contributo annuale, per esclusione o per causa di morte.
Art. 9. Le dimissioni da socio devono essere presentate al Consiglio Direttivo anche
in forma verbale.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti
e delle deliberazioni adottate degli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) quando ponga in essere comportamenti che, in qualunque modo, arrechi danni
materiali, morali e/o all'immagine dell’ Associazione;
d) che senza giustificato motivo si renda moroso del versamento del contributo per
un periodo superiore a tre mesi;
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il decesso del socio
non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Art. 10. La deliberazioni in materia di esclusione deve essere comunicata al socio
interessato dal provvedimento lettera motivata, ad eccezione del caso previsto alla
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lettera b) dell’Articolo 9. Il socio ha 20 giorni di tempo dall’invio della comunicazione
per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a
fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che
avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera
dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal
Consiglio Direttivo.
TITOLO V - Fondo Comune e Patrimonio
Art. 11. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo
svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni
sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j)
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di
natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di
gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non
è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo
scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore
delle attività statutariamente previste.
Esercizio Sociale
Art. 12. L’esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Entro tre
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il
bilancio da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione. Il bilancio
deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
TITOLO VI - Organi dell’Associazione
Art. 13. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
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c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti se istituito
Assemblee
Art. 14. Le assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione dell'avviso in maniera ben
visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative dieci giorni prima
dell’adunanza e mediante invio di lettera raccomandata, fax o messaggio di posta
elettronica contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e
l’orario della prima e della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda
convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
Art. 15. L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti
al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti interni.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,
dal Collegio dei Revisori dei conti (se istituito) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della
richiesta.
Art. 16. L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per
deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con
la nomina dei liquidatori.
Art. 17. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi
diritto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio
del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote sociali annuali. Ogni associato
non potrà essere portatore di più di due deleghe
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli
oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione che
è previsto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati indipendentemente
dalla convocazione
Art. 18. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza
dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove
membri compreso il presidente e vice presidente scelti fra gli associati. Gli
amministratori non dovranno incorrere nelle ipotesi di incompatibilità previste
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dall’ordinamento sportivo, pena la decadenza dall’incarico. Possono ricoprire cariche
sociali i soli soci che siano maggiorenni e non ricoprono cariche sociali in altre società
ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva
dilettantistica. Le prestazioni dei soci che ricoprono cariche sociali sono gratuite e
volontarie salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Eleggerà
al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario amministrativo e
tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi
sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo
dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima
della adunanza oppure via posta elettronica o tramite comunicazione telefonica.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) determinare le quote sociali annuali;
d) compilare i regolamenti interni;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
g) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione;
j) costituire commissioni e comitati tra i suoi membri anche con la partecipazione di
non soci. Il Comitato Esecutivo - se istituito - è eletto dal Consiglio Direttivo in un
numero variabile di membri da 3 a 5. Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo
il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare,
qualora lo ritenga utile e necessario, un Direttore che potrà essere socio o non socio
e fisserà le modalità del rapporto. Il Direttore dovrà coordinare le attività
dell’associazione e dare esecuzione alle direttive e alle delibere del Consiglio, al
quale unicamente dovrà rispondere. Dovrà partecipare, se convocato, alle riunioni
del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Art. 20. In caso di mancanza di uno o più componenti per dimissioni o altre cause, il
Consiglio Direttivo provvede a convocare l’Assemblea dei soci per eleggere i
mancanti.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più
uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il
Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare
l’Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando
l’ordinaria amministrazione
Presidente
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Art. 22. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ha la
rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via
autonoma il potere di ordinaria amministrazione.
Vice Presidente
Art. 23. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.
Segretario Amministrativo
Art. 24. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la
tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative
necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e
predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare
le spese verificandone la regolarità.
Il Tesoriere
Art. 25. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile
dell’associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto
svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto
con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini
economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede
altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal
Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle
risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle
operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 26. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa
persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento
Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le
proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le
funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario dal Segretario o dal
Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o
revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente
Art. 27. Il Collegio dei Revisori dei conti (se istituito), è composto da 3 membri
effettivi e due supplenti sono eletti dall’assemblea ordinaria. Rimangono in carica
cinque anni e sono rieleggibili. Eleggerà al suo interno il Presidente. I revisori
contabili esercitano il controllo finanziario e contabile dell’Associazione vigilano
sull’andamento della gestione nonché sull’osservanza delle norme di legge, statutarie
e regolamentari limitatamente alla materia di loro competenza. Procedono a verifiche
periodiche della contabilità ed a verifiche della cassa con frequenza almeno
trimestrale. Esaminano il bilancio annuale e riferiscono in materia all’assemblea dei
soci. I revisori contabili, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e
di controllo. Dagli accertamenti eseguiti dovranno riferirne per iscritto nel registro
delle adunanze e delle deliberazioni. In caso di assenza o impedimento di un
componente, subentra il supplente più anziano di età. Qualora siano esauriti i
supplenti, il Consiglio provvederà alla nomina del membro effettivo mancante.
Il collegio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza
diritto di voto. I membri del Collegio dei Revisori conti decadono nei casi previsti dal
Codice Civile. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.
TITOLO VII - Regolamento - norme di richiamo
Art. 28. L'Associazione, oltre che dal presente Statuto, è retta da un regolamento
interno approvato dall’assemblea ordinaria.
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Nel regolamento potranno essere previste particolari disposizioni in ordine alla scelta
dei colori sociali, al versamento, al rimborso, alla gestione e alle garanzie di eventuali
finanziamenti che i soci effettueranno all’Associazione per il regolare funzionamento.
Art. 29. Le controversie derivanti dall’attività nascenti tra l’associazione e i soci,
ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio
Arbitrale costituito ai sensi degli statuti e regolamenti delle Federazioni sportive o
Enti di Promozione sportiva ai quali la Polisportiva si affilia e che tutti i soci si
obbligano ad accettare; fatto salvo il diritto dell’associato di adire l’autorità giudiziaria
ordinaria.
L’Associazione ed i suoi soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale
irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro
attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli
Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del giudice Amministrativo, ai
sensi dell’art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di
controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dai Regolamenti di Giustizia
delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione sportiva ai quali la Polisportiva si
affilia, garantendo che le parti concorrono in maniera paritaria alla nomina degli
arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.
TITOLO VIII – Scioglimento e norme finali
Art. 30. Lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio
residuo deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati indipendentemente dalla
convocazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche
fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in
essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità
sociale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività
sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge
23/12/1996, n. 662 o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 31. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in
quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Il presente Statuto annulla e sostituisce la precedente edizione registrata presso
l’Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia in data 10/12/1988 con il n° 18602 sez. 3; la
precedente edizione registrata presso L’Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia in data
26/09/2005 con il n° 11725 Serie 3 e la precedente edizione non registrata approvata
dall’assemblea straordinaria del 10/02/2006.
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STATUTO Dell` Associazione polisportiva dilettantistica denominata