STATUTO Dell’ Associazione polisportiva dilettantistica denominata “IL TRAGHETTIO” TITOLO I – Denominazione - sede Art. 1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Cadelbosco Sopra (RE) Via Galileo Galilei n. 15 una polisportiva dilettantistica non commerciale senza finalità di lucro, operante nei settori sportivo, ricreativo, e culturale che assume la denominazione IL TRAGHETTIO, la sua durata è illimitata. Essa potrà affiliarsi agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Leghe sportive e simili sia nazionali, regionali che locali, potrà esercitare la propria attività sportiva sul territorio provinciale, regionale, nazionale e all’estero. L’Associazione infine, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o degli ENTI di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ai quali si affilia. Potrà svolgere tutte le attività di utilità sociale ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo. TITOLO II - Scopo - Oggetto Art. 2. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Art. 3. L’associazione si propone di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e attività ricreative. A tal fine potrà svolgere le seguenti attività: a) gestire immobili, impianti propri, pubblici o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; b) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; c) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; d) svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte; e) allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; f) collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive con gli Enti locali, Regionali e Statali pubblici e privati; g) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti. 1 TITOLO III - Soci Art. 4. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, senza discriminazione e distinzione di sesso, razza, religione e condizioni socioeconomiche, nonché gli enti privati senza scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnano a realizzarli. Art. 5. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. La qualifica di socio si assume all’atto dell’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, o di un suo membro all’uopo delegato, e si perfeziona con il pagamento della quota associativa, il rilascio della tessera sociale e l’iscrizione nel Libro soci. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Art. 6. La qualifica di socio da diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione; b) a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti; c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi. Art. 7. I soci sono tenuti: a) all’osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; b) al pagamento della quota associativa e dei contributi stabiliti in funzione dei programmi di attività. Tali importi, che dovranno essere determinati annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, non potranno in ogni caso essere mai restituiti. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. TITOLO IV - Recesso - Esclusione Art. 8. La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento del contributo annuale, per esclusione o per causa di morte. Art. 9. Le dimissioni da socio devono essere presentate al Consiglio Direttivo anche in forma verbale. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate degli organi dell’Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; c) quando ponga in essere comportamenti che, in qualunque modo, arrechi danni materiali, morali e/o all'immagine dell’ Associazione; d) che senza giustificato motivo si renda moroso del versamento del contributo per un periodo superiore a tre mesi; L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo. Art. 10. La deliberazioni in materia di esclusione deve essere comunicata al socio interessato dal provvedimento lettera motivata, ad eccezione del caso previsto alla 2 lettera b) dell’Articolo 9. Il socio ha 20 giorni di tempo dall’invio della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. TITOLO V - Fondo Comune e Patrimonio Art. 11. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. Esercizio Sociale Art. 12. L’esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. TITOLO VI - Organi dell’Associazione Art. 13. Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; 3 c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei conti se istituito Assemblee Art. 14. Le assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative dieci giorni prima dell’adunanza e mediante invio di lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno. Art. 15. L’assemblea ordinaria: a) approva il bilancio consuntivo; b) procede alla nomina delle cariche sociali; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti interni. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei conti (se istituito) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Art. 16. L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con la nomina dei liquidatori. Art. 17. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote sociali annuali. Ogni associato non potrà essere portatore di più di due deleghe Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione che è previsto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati indipendentemente dalla convocazione Art. 18. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Consiglio Direttivo Art. 19. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri compreso il presidente e vice presidente scelti fra gli associati. Gli amministratori non dovranno incorrere nelle ipotesi di incompatibilità previste 4 dall’ordinamento sportivo, pena la decadenza dall’incarico. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano maggiorenni e non ricoprono cariche sociali in altre società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica. Le prestazioni dei soci che ricoprono cariche sociali sono gratuite e volontarie salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Eleggerà al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario amministrativo e tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza oppure via posta elettronica o tramite comunicazione telefonica. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; c) determinare le quote sociali annuali; d) compilare i regolamenti interni; e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome; g) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati; h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione; j) costituire commissioni e comitati tra i suoi membri anche con la partecipazione di non soci. Il Comitato Esecutivo - se istituito - è eletto dal Consiglio Direttivo in un numero variabile di membri da 3 a 5. Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare, qualora lo ritenga utile e necessario, un Direttore che potrà essere socio o non socio e fisserà le modalità del rapporto. Il Direttore dovrà coordinare le attività dell’associazione e dare esecuzione alle direttive e alle delibere del Consiglio, al quale unicamente dovrà rispondere. Dovrà partecipare, se convocato, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Art. 20. In caso di mancanza di uno o più componenti per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo provvede a convocare l’Assemblea dei soci per eleggere i mancanti. Art. 21. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione Presidente 5 Art. 22. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione. Vice Presidente Art. 23. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Segretario Amministrativo Art. 24. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità. Il Tesoriere Art. 25. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Art. 26. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente Art. 27. Il Collegio dei Revisori dei conti (se istituito), è composto da 3 membri effettivi e due supplenti sono eletti dall’assemblea ordinaria. Rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Eleggerà al suo interno il Presidente. I revisori contabili esercitano il controllo finanziario e contabile dell’Associazione vigilano sull’andamento della gestione nonché sull’osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari limitatamente alla materia di loro competenza. Procedono a verifiche periodiche della contabilità ed a verifiche della cassa con frequenza almeno trimestrale. Esaminano il bilancio annuale e riferiscono in materia all’assemblea dei soci. I revisori contabili, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Dagli accertamenti eseguiti dovranno riferirne per iscritto nel registro delle adunanze e delle deliberazioni. In caso di assenza o impedimento di un componente, subentra il supplente più anziano di età. Qualora siano esauriti i supplenti, il Consiglio provvederà alla nomina del membro effettivo mancante. Il collegio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto. I membri del Collegio dei Revisori conti decadono nei casi previsti dal Codice Civile. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. TITOLO VII - Regolamento - norme di richiamo Art. 28. L'Associazione, oltre che dal presente Statuto, è retta da un regolamento interno approvato dall’assemblea ordinaria. 6 Nel regolamento potranno essere previste particolari disposizioni in ordine alla scelta dei colori sociali, al versamento, al rimborso, alla gestione e alle garanzie di eventuali finanziamenti che i soci effettueranno all’Associazione per il regolare funzionamento. Art. 29. Le controversie derivanti dall’attività nascenti tra l’associazione e i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi degli statuti e regolamenti delle Federazioni sportive o Enti di Promozione sportiva ai quali la Polisportiva si affilia e che tutti i soci si obbligano ad accettare; fatto salvo il diritto dell’associato di adire l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Associazione ed i suoi soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dai Regolamenti di Giustizia delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione sportiva ai quali la Polisportiva si affilia, garantendo che le parti concorrono in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale. TITOLO VIII – Scioglimento e norme finali Art. 30. Lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati indipendentemente dalla convocazione. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità sociale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 o salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 31. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Il presente Statuto annulla e sostituisce la precedente edizione registrata presso l’Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia in data 10/12/1988 con il n° 18602 sez. 3; la precedente edizione registrata presso L’Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia in data 26/09/2005 con il n° 11725 Serie 3 e la precedente edizione non registrata approvata dall’assemblea straordinaria del 10/02/2006. 7