CONSIDERAZIONI INTORNO ALLA
CIRCOLARE ARTESIO
del 18 febbraio 2009
a cura
di Bernardetta Gallus
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LA CIRCOLARE NON FA ALTRO CHE
RIBADIRE CIÓ CHE È GIÀ SCRITTO
NELLA NORMATIVA DI SETTORE
REGIONALE E NAZIONALE
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Infatti ribadisce quanto segue:
1- L’Educatore Professionale formato
dall’interfacoltà
ai sensi del D.M. 520/98 è l’unico
educatore abilitato ad operare nei
servizi sanitari
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2- L’Educatore Professionale
formato nella facoltà di Scienze
dell’Educazione può svolgere
attività professionali in ambiti
che non implichino i servizi
sanitari
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3- tutti i corsi per la formazione al
titolo di Educatore Professionale
previsti dal precedente ordinamento
sono stati aboliti poiché in contrasto
con la normativa quadro nazionale di
riferimento che ha disposto la
chiusura delle scuole regionali per le
professioni socio-sanitarie.
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La circolare rinforza dunque il concetto
che dopo l’evoluzione normativa e le varie
pronunce della giustizia amministrativa (dopo la
riforma del Titolo V della Costituzione, art. 117,
ecc.), l’unico percorso formativo abilitante
all’esercizio della professione sanitaria è quello
universitario da svolgersi in tutto o in parte
presso le aziende sanitarie e le strutture del
SSN, compresi gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico.
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Allora quali tipi di educatori formatisi in
Piemonte prima e dopo le conseguenze di
modifica del dettato legislativo a seguito
del Decreto Legislativo 502 e s.m.i del 30
/12/ 1992
possono operare legittimamente nei
servizi sanitari ?
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VEDIAMO CHI SONO QUESTI EDUCATORI
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1- Quelli con qualifica regionale equipollente (alla
laurea 520/98) ai sensi della Decreto del Ministero
della Sanità del 27 luglio 2000 - Equipollenza di
diplomi e di attestati al diploma universitario di
educatore professionale, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
– (Si tratta dei diplomi di Educatore Professionale rilasciati dalla
Regione Piemonte ai sensi della L. 845/78 nelle scuole di base e
nelle riqualifiche, prima e/o entro il 1999, cioé iniziati
prima dell’attuazione della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, recante nuove disposizioni in materia di
professioni sanitarie).
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Specifiche dei titoli equipollenti al 520/98:
i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla
normativa precedente a quella attuativa dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, che
sono indicati nella “slide” successiva, sono
equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma
universitario di educatore professionale, di cui al
decreto del Ministro della Sanità, 8 ottobre 1998,
n. 520, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base.
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Titoli equipollenti (D.M. 27/07/00) alla laurea Interfacoltà
520/98:
A) Educatore professionale - corsi regionali triennali di
formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a
quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 10
febbraio 1984 - corsi regionali triennali di formazione specifica ex
decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 - corsi triennali
di formazione specifica, legge n. 845/1978 - corsi di formazione
specifica, legge 30 marzo 1971, n. 118
B) Educatore di comunità - decreto del Ministro della sanità 30
novembre 1990, n. 444
C) Educatore professionale - decreto del Presidente della
Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre
1990, n. 341
D) Educatore di comunità - decreto del Presidente della
Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre
1990, n. 341.
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2 – Quelli con Laurea Triennale di primo livello
interfacoltà di Educatore Professionale (D.M. 8
ottobre 1998, n. 520) – titolo valido su tutto il territorio
nazionale per l’esercizio in sanità della professione di
Educatore Professionale. – (Classe di Laurea 2 delle
professioni sanitarie.)– (Profilo universitario normato a
seguito delle disposizioni previste nel Decreto Legislativo 502/1992
che ha disciplinato la formazione del personale sanitario,
infermieristico, tecnico e della riabilitazione, tale per cui la
professione dell’educatore si inscrive fra i tecnici della riabilitazione
e della cura come per i Terapisti della Riabilitazione).
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CHI SONO INVECE GLI “EDUCATORI” CHE NON
POSSONO LEGITTIMAMENTE OPERARE NEI
SERVIZI SANITARI ?
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TANTISSIMI SE SI CONSIDERA ANCHE
L’AREA INTEGRATIVA: SOCIO SANITARIA
VEDIAMO ……………
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1- Quelli con Attestato Regionale di Educatore
Professionale rilasciato nelle straordinarie
riqualificazioni realizzate dopo il 1999 e
ancora in corso in Regione Piemonte ai sensi
della Delibera Giunta Regionale n. 34-1303 del
13 novembre 2000. (Questo attestato abilita a
operare solo nei servizi sociali piemontesi). -
Citati anche nell’Art. 32 della Legge Regionale 1/2004 –
articolo rigettato dalla corte costituzionale con la sentenza
che ribadisce la competenza dello Stato sulle professioni
intellettuali-sentenza n° 153 del14.04.2006.
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2: Laurea in Scienze dell’Educazione-indirizzo
educatore professionale extrascolastico,
curriculum socio culturale (D.M. 11 febbraio
1991, D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3 novembre
1999, n. 509) - Classe di Laurea XVIII Scienze
dell’Educazione e della Formazione.
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3: Laurea in Scienze dell’Educazione (altri
curricula: es. formatore, esperto della
formazione a distanza).
A rigore questi non potrebbero fare gli educatori
professionali ai sensi della L. R.1/04 (ex art. 32)
e meno che mai ai sensi del DM 520/98.
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4: Altre lauree magistrali (es. pedagogia,
psicologia, ecc.).
A rigore questi non possono fare gli educatori
professionali ai sensi della L. R.1/04 (ex art. 32)
e meno che mai ai sensi del DM 520/98.
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5- ……………………, Iscritti a corsi di riqualifica e
con requisiti per la riqualifica che al momento
continuano a operare nei servizi gestiti dalle
cooperative e non solo.
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A seguito della Circolare dell’Assessore Artesio
del 18 febbraio 2009 ………………
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É oggi dunque più forte il dubbio se la
Regione Piemonte e le Province abbiano
potuto legittimamente continuare a far
riqualificare gli Educatori dopo il 1999, in
quanto era stato espressamente scritto
di chiudere il regime delle scuole
professionali a seguito della normativa
nazionale sanitaria.
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Quanti sono gli educatori che Forcoop Agenzia
Formativa ha riqualificato dopo il 1999 ?
Ad oggi abbiamo concluso 11 corsi di
riqualificazione per un numero di educatori che
si aggira intorno ai 330.
Sono ancora attive in agenzia 2 riqualifiche al
terzo anno (Fossano e Torino) e 1 al primo anno
a Torino per un totale di circa 90 allievi/e.
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Considerando gli educatori riqualificati da altre
agenzie formative dopo il 1999 su tutto il
territorio del Piemonte il numero di educatori
cosiddetti validi solo ai sensi dell’art. 32 della
Legge Regionale 1/2004, può arrivare facilmente
al migliaio (1k).
Sono tutti FUORI LEGGE ?
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QUESTO E’ APPUNTO IL TEMA:
CHE FARE DI QUESTI EDUCATORI FUORI
DALL’EQUIPOLLENZA ALLA LAUREA SANITARIA
DI CUI AL D.M. 520/98, CHE MASSIVAMENTE
SONO PRESENTI NEI SERVIZI SOCIO SANITARI
PIEMONTESI ?
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COME FARE PER SANARE QUESTA SITUAZIONE ?
È mia personale opinione che a livello di Istituzioni,
Università, Parti Datoriali, ANEP, Conferenza Stato
Regioni, altre associazioni di categoria, ecc. si dovrebbe
spingere con urgenza la tanto attesa Legge Nazionale
prevista già dal 2000 nell’art. 12 della Legge 328 di
riforma del settore delle professioni nel Welfare (sistema
integrato dei servizi sociali) e che in questa norma
nazionale si dovrebbe specificare che quanto fatto in
Piemonte in materia di formazione di Educatori nel regime
della straordinaria riqualificazione dopo il 1999 è
equiparabile al titolo di cui al D.M. 520/98.
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Parimenti si dovrebbe lavorare su tutto il
territorio nazionale a far uscire un unico profilo
interfacoltà (nel rispetto delle autonomie
universitarie), che abbia sbocco professionale in
tutto il ventaglio della filiera dei servizi sociali e
sanitari. Contestualmente fare in modo che il
profilo universitario di cui al tanto citato D.M.
520/98, non si snaturi troppo nella direzione
eccessivamente “sanitarizzante” di cui ai
fantasmi delle nuove tabelle universitarie.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Gallus Bernardetta
Responsabile della Progettazione
Forcoop Agenzia Formativa
011 – 43 59 340
[email protected]
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