CONSIDERAZIONI INTORNO ALLA CIRCOLARE ARTESIO del 18 febbraio 2009 a cura di Bernardetta Gallus Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] LA CIRCOLARE NON FA ALTRO CHE RIBADIRE CIÓ CHE È GIÀ SCRITTO NELLA NORMATIVA DI SETTORE REGIONALE E NAZIONALE Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] Infatti ribadisce quanto segue: 1- L’Educatore Professionale formato dall’interfacoltà ai sensi del D.M. 520/98 è l’unico educatore abilitato ad operare nei servizi sanitari Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] 2- L’Educatore Professionale formato nella facoltà di Scienze dell’Educazione può svolgere attività professionali in ambiti che non implichino i servizi sanitari Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] 3- tutti i corsi per la formazione al titolo di Educatore Professionale previsti dal precedente ordinamento sono stati aboliti poiché in contrasto con la normativa quadro nazionale di riferimento che ha disposto la chiusura delle scuole regionali per le professioni socio-sanitarie. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] La circolare rinforza dunque il concetto che dopo l’evoluzione normativa e le varie pronunce della giustizia amministrativa (dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, art. 117, ecc.), l’unico percorso formativo abilitante all’esercizio della professione sanitaria è quello universitario da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende sanitarie e le strutture del SSN, compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] Allora quali tipi di educatori formatisi in Piemonte prima e dopo le conseguenze di modifica del dettato legislativo a seguito del Decreto Legislativo 502 e s.m.i del 30 /12/ 1992 possono operare legittimamente nei servizi sanitari ? Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] VEDIAMO CHI SONO QUESTI EDUCATORI Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] 1- Quelli con qualifica regionale equipollente (alla laurea 520/98) ai sensi della Decreto del Ministero della Sanità del 27 luglio 2000 - Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. – (Si tratta dei diplomi di Educatore Professionale rilasciati dalla Regione Piemonte ai sensi della L. 845/78 nelle scuole di base e nelle riqualifiche, prima e/o entro il 1999, cioé iniziati prima dell’attuazione della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante nuove disposizioni in materia di professioni sanitarie). Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] Specifiche dei titoli equipollenti al 520/98: i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella “slide” successiva, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di educatore professionale, di cui al decreto del Ministro della Sanità, 8 ottobre 1998, n. 520, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] Titoli equipollenti (D.M. 27/07/00) alla laurea Interfacoltà 520/98: A) Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio 1984 - corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 - corsi triennali di formazione specifica, legge n. 845/1978 - corsi di formazione specifica, legge 30 marzo 1971, n. 118 B) Educatore di comunità - decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444 C) Educatore professionale - decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341 D) Educatore di comunità - decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] 2 – Quelli con Laurea Triennale di primo livello interfacoltà di Educatore Professionale (D.M. 8 ottobre 1998, n. 520) – titolo valido su tutto il territorio nazionale per l’esercizio in sanità della professione di Educatore Professionale. – (Classe di Laurea 2 delle professioni sanitarie.)– (Profilo universitario normato a seguito delle disposizioni previste nel Decreto Legislativo 502/1992 che ha disciplinato la formazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e della riabilitazione, tale per cui la professione dell’educatore si inscrive fra i tecnici della riabilitazione e della cura come per i Terapisti della Riabilitazione). Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] CHI SONO INVECE GLI “EDUCATORI” CHE NON POSSONO LEGITTIMAMENTE OPERARE NEI SERVIZI SANITARI ? Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] TANTISSIMI SE SI CONSIDERA ANCHE L’AREA INTEGRATIVA: SOCIO SANITARIA VEDIAMO …………… Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] 1- Quelli con Attestato Regionale di Educatore Professionale rilasciato nelle straordinarie riqualificazioni realizzate dopo il 1999 e ancora in corso in Regione Piemonte ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 34-1303 del 13 novembre 2000. (Questo attestato abilita a operare solo nei servizi sociali piemontesi). - Citati anche nell’Art. 32 della Legge Regionale 1/2004 – articolo rigettato dalla corte costituzionale con la sentenza che ribadisce la competenza dello Stato sulle professioni intellettuali-sentenza n° 153 del14.04.2006. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] 2: Laurea in Scienze dell’Educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, curriculum socio culturale (D.M. 11 febbraio 1991, D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3 novembre 1999, n. 509) - Classe di Laurea XVIII Scienze dell’Educazione e della Formazione. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] 3: Laurea in Scienze dell’Educazione (altri curricula: es. formatore, esperto della formazione a distanza). A rigore questi non potrebbero fare gli educatori professionali ai sensi della L. R.1/04 (ex art. 32) e meno che mai ai sensi del DM 520/98. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] 4: Altre lauree magistrali (es. pedagogia, psicologia, ecc.). A rigore questi non possono fare gli educatori professionali ai sensi della L. R.1/04 (ex art. 32) e meno che mai ai sensi del DM 520/98. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] 5- ……………………, Iscritti a corsi di riqualifica e con requisiti per la riqualifica che al momento continuano a operare nei servizi gestiti dalle cooperative e non solo. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] A seguito della Circolare dell’Assessore Artesio del 18 febbraio 2009 ……………… Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] É oggi dunque più forte il dubbio se la Regione Piemonte e le Province abbiano potuto legittimamente continuare a far riqualificare gli Educatori dopo il 1999, in quanto era stato espressamente scritto di chiudere il regime delle scuole professionali a seguito della normativa nazionale sanitaria. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] Quanti sono gli educatori che Forcoop Agenzia Formativa ha riqualificato dopo il 1999 ? Ad oggi abbiamo concluso 11 corsi di riqualificazione per un numero di educatori che si aggira intorno ai 330. Sono ancora attive in agenzia 2 riqualifiche al terzo anno (Fossano e Torino) e 1 al primo anno a Torino per un totale di circa 90 allievi/e. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] Considerando gli educatori riqualificati da altre agenzie formative dopo il 1999 su tutto il territorio del Piemonte il numero di educatori cosiddetti validi solo ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale 1/2004, può arrivare facilmente al migliaio (1k). Sono tutti FUORI LEGGE ? Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] QUESTO E’ APPUNTO IL TEMA: CHE FARE DI QUESTI EDUCATORI FUORI DALL’EQUIPOLLENZA ALLA LAUREA SANITARIA DI CUI AL D.M. 520/98, CHE MASSIVAMENTE SONO PRESENTI NEI SERVIZI SOCIO SANITARI PIEMONTESI ? Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] COME FARE PER SANARE QUESTA SITUAZIONE ? È mia personale opinione che a livello di Istituzioni, Università, Parti Datoriali, ANEP, Conferenza Stato Regioni, altre associazioni di categoria, ecc. si dovrebbe spingere con urgenza la tanto attesa Legge Nazionale prevista già dal 2000 nell’art. 12 della Legge 328 di riforma del settore delle professioni nel Welfare (sistema integrato dei servizi sociali) e che in questa norma nazionale si dovrebbe specificare che quanto fatto in Piemonte in materia di formazione di Educatori nel regime della straordinaria riqualificazione dopo il 1999 è equiparabile al titolo di cui al D.M. 520/98. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] Parimenti si dovrebbe lavorare su tutto il territorio nazionale a far uscire un unico profilo interfacoltà (nel rispetto delle autonomie universitarie), che abbia sbocco professionale in tutto il ventaglio della filiera dei servizi sociali e sanitari. Contestualmente fare in modo che il profilo universitario di cui al tanto citato D.M. 520/98, non si snaturi troppo nella direzione eccessivamente “sanitarizzante” di cui ai fantasmi delle nuove tabelle universitarie. Forcoop - Agenzia Formativa [email protected] GRAZIE PER L’ATTENZIONE Gallus Bernardetta Responsabile della Progettazione Forcoop Agenzia Formativa 011 – 43 59 340 [email protected] Forcoop - Agenzia Formativa [email protected]