Intervento di Enzo Raspolli
“ANALISI DELLA NORMATIVA GENERALE
E PROCESSI AUTORIZZATIVI”
Eolico Diffuso
Quattro punti di forza:
1.
Lascia sul territorio tutto l’utile che produce
2.
Riduce i costi del trasporto dell’energia
3.
Realizza la sussidiarietà energetica
4.
Impegna in misura ridotta il panorama
Mini eolico fino a 60 KW
e caos normativo
Fino ad Agosto 2010 la legislazione
nazionale prevedeva che l’installazione
fosse possibile con la semplice
presentazione di una DIA.
Molte normative regionali confermavano
questa scelta.
Ma in Italia nulla è più complesso delle cose semplici.
L’interpretazione prevalente fu che la DIA doveva comunque sottostare alle
normative locali emanate sugli (contro) gli impianti eolici
Siamo un Paesi di creativi, eccovi alcuni esempi:
Provincia di Grosseto:
1) No al mini-eolico sui “crinali principali”
2) Obbligo di autoconsumo del 70% dell’energia prodotta
Comune di Rosignano M.mo, Regione Sicilia e sicuramente altri:
1) Altezza massima dell’impianto 15 metri (non esiste in commercio nel mondo
un aerogeneratore da 60 KW alto meno di 24 metri)
Regione Emilia Romagna
1) No al mini eolico sopra 1.200 m.s.l.m
Eppure la legge era ed è chiara:
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 dichiara:
1. di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed
esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili
2. l’applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività di cui
agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti con
capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla tabella A
Questo vuol dire che l’installazione anche di un minieolico è una azione di pubblica utilità e non solo una
attività economica e produttiva, perché lo sviluppo delle
rinnovabili è un’azione strategica della UE e dello Stato
Italiano
Poi sono arrivate le Linee guida
• Emanate nell’Agosto 2010 dal Ministero
dello Sviluppo Economico sentita la
Conferenza Stato-Regioni che danno un
quadro di riferimento certo.
Ma è meglio non essere
troppo sicuri
Con la prima importantissima norma
parte I - disposizioni generali
• 1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono
porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o
pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di
impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente
nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17.
Decadono dunque, immediatamente, tutte le norme restrittive dettate
da Provincie e Comuni. Sulle norme di carattere regionale vedremo
più avanti.
Vediamo quindi il paragrafo 17 – aree non idonee 17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili le Regioni
e possono procedere alla indicazione di aree esiti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le
modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui
all'allegato 3.
L'individuazione della non idoneità dell'area e' operata dalle Regioni
attraverso un'apposita istruttoria. Gli esiti dell'istruttoria dovranno
contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea
ed in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di
impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli
obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.
Eccoci all’allegato 3
• b) l'individuazione delle aree e dei siti non
•
idonei deve essere differenziata con specifico
riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle
diverse taglie di impianto
d) l'individuazione delle aree e dei siti non
idonei non può riguardare porzioni significative
del territorio o zone genericamente soggette a
tutela dell'ambiente, del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, ne' tradursi
nell'identificazione di fasce di rispetto di
dimensioni non giustificate
Le linee guida quindi non consentono che le aree dichiarate
non idonee siano indifferenziate, estese ed immotivate.
• il paragrafo17 precisa che l’individuazione delle aree non
•
idonee ha il “ fine di accelerare l'iter di autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili “
Noi sosteniamo che essendo la DIA non una
autorizzazione ma una dichiarazione, non si possa
procedere alla individuazione di aree non idonee al mini
eolico.
L’allegato 4
• Le linee guida contengono poi un “Allegato 4” che detta
“ELEMENTI PER IL CORRETTO INSERIMENTO
NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO” ma già al punto 2
precisa: . CAMPO DI APPLICAZIONE : Il presente
allegato si applica agli impianti eolici industriali
soggetti all'autorizzazione unica
Quindi non riguarda il mini-eolico, grazie.
Prego.
Non è prevista alcun elemento per il corretto inserimento
del mini eolico nel Paesaggio e sul territorio.
Novità del DLGS 3 Marzo 2011
• Non si era ancora iniziato ad applicare
le norme delle Linee Guida che sono
state pubblicate nuove disposizioni
dal famigerato DLGS che uccide il
fotovoltaico.
Art. 6 – La DIA è stata “semplificata” a PAS (procedura
autorizzativa semplificata)
Vediamo le differenze:
• Al progetto deve essere allegato il preventivo
•
•
per la connessione, quindi questo è il primo
documento da procurarsi
Per gli atti di assenso comunali è il Comune
stesso che deve provvedere.
Per gli atti di assenso di altri Enti possono
essere allegati a PAS oppure sarà il Comune
a richiederli.
Un quadro chiaro e netto
• Gli impianti eolico sotto 60 KW sono soggetti
solo alla PAS.
• Non sono da prevedersi norme speciali per tali
impianti, ma solo gli atti di svincolo se insediati
in aree protette.
Il mini-eolico non è un sorvegliato
speciale, ma una normale
attività soggetta a procedura
semplificata.
A tutte le pubbliche amministrazioni
dobbiamo richiedere
il rispetto del principio di non aggravamento
del procedimento di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge n. 241 del 1990 :
La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria.
La turbina va poi allacciata
• Come sarà meglio chiarito il costo di allacciamento in b.t.
è direttamente proporzionale alla distanza della turbina
dalla cabina più vicina.
2 esempi: a 100 ml costa 2.720 €, a 1.200 ml costa 8.165 €
Siamo alla fine del principio: abbiamo
un sito ventoso, raggiungibile, con
una cabina abbastanza vicina.
Facciamo la domanda di allacciamento ad
Enel (siamo furbi, siamo)
• Enel farà il sopralluogo ed indicherà il
percorso della linea:
generale
soluzione tecnica minima
Attenzione
I costi di realizzazione della linea sono a carico di ENEL (con
il nostro contributo di cui prima) ma l’autorizzazione a
costruire la linea o la si fa noi oppure ENEL pratica tariffe
esose.
Quindi conviene fare direttamente la DIA per la linea
elettrica, se necessaria.
Conviene anche procurarsi le servitù di elettrodotto da parte
di eventuali vicini interessati, perché se dovesse fare ENEL
questo ci costerà molto e porterà via del tempo.
E’ il momento della PAS
• Come abbiamo visto è la forma autorizzativa unica per il
mini-eolico sotto 60 KW.
Conviene presentare la PAS con:
1) tutti gli atti di nulla osta rispetto ai vincoli esistenti
(vincolo idrogeologico, paesaggistico ecc.).
2) La dimostrazione di possesso del terreno su cui sorgerà
la turbina ( a questo proposito è bene fare un frazionamento e
iscrivere una piccola particella dedicata alla turbina, poiché ENEL è
obbligata a portare la linea al confine di proprietà)
3) La soluzione tecnica per l’allacciamento rimessa da ENEL.
La PAS è esecutiva dopo 30 giorni dalla
sua presentazione, a meno che non
venga espressamente bloccata dal
Comune.
• Ricordarsi che le integrazioni possono
essere richieste una sola volta e questo
riapre i termini
Quindi evitare richieste verbali, comunicazioni “amichevoli” , invii della
PAS ad altri Enti, proroghe oltre i 30 giorni dalla presentazione ecc.
Forse abbiamo conquistato il vento
Aria srl ringrazia
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Presentazione Anev - normativa generale discorsiva