PROFILI IVA DELL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA RELAZIONE E TAVOLE RIEPILOGATIVE PRESENTATE IN OCCASSIONE DELLA GIORNATA DI STUDIO DEL 19 APRILE 2007 SOMMARIO: Presentazione. – Considerazioni introduttive. Le tipologie di attività svolte dalle società fiduciarie statiche. – Parte I. – 1. Riflessi fiscali a fini IVA dell’attività classica di amministrazione di beni. 2. L’intestazione dei beni dal cliente-fiduciante alla fiduciaria. 2.1. Gli adempimenti formali. 3. I profili IVA delle attività poste in essere dalle fiduciarie nei confronti di soggetti terzi. 3.1. Effetti ai fini del pro rata. 4. I profili IVA delle commissioni addebitate ai clienti a titolo di corrispettivo dell’attività di amministrazione fiduciaria di beni. 4.1. Attività di custodia e amministrazione. 4.2. Attività di intermediazione. – Parte II – Riflessi fiscali a fini IVA dell’attività di amministrazione fiduciaria di intestazione di contratti finanziari. 5. I profili IVA delle attività poste in essere dalle fiduciarie nei confronti di soggetti terzi. 5.1. Attività di mera veicolazione e addebito delle commissioni per il solo servizio di intestazione fiduciaria dei contratti e dei connessi servizi di “veicolazione” degli ordini. 5.2. Servizi accessori. 5.3. Prestazione contemporanea delle diverse tipologie di servizi e addebito di commissioni congiunto per il servizio di intestazione fiduciaria dei contratti e per ulteriori servizi accessori e separato addebito dei compensi dei connessi servizi di “veicolazione” degli ordini. 5.4. In conclusione. 5.5. Gli effetti ai fini del pro rata. – Parte III – Adempimenti formali. 6. Gli adempimenti formali. 6.1. La tenuta e l’invio dell’elenco clienti e fornitori. 6.2. La tenuta e l’invio del registro dei corrispettivi. 7. Il regime delle spese addebitate ai fiducianti. – Parte IV – Tavole riassuntive. STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI Presentazione. All’esito della giornata di studio organizzata da Assofiduciaria a Milano in data 19 aprile 2007, si riporta la relazione presentata sulle principali problematiche IVA interessanti l’attività fiduciaria. Stante la complessità della materia, si è ritenuto far seguire alla relazione alcune schede riepilogative, pur presentate in occasione dell’incontro 2 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI 1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE. Le tipologie di attività svolte dalle società fiduciarie statiche. Le società fiduciarie sono chiamate a svolgere un'attività professionale complessa il cui connotato essenziale consiste nella possibilità di intestare a proprio nome beni, strumenti finanziari, azioni o quote, valori mobiliari appartenenti a terzi e, più in generale, di operare, in nome proprio, ma per conto dei fiducianti, in base a specifico rapporto giuridico cui possono applicarsi le regole del mandato senza rappresentanza. Come noto, le società fiduciarie si suddividono in due categorie: • società fiduciarie di "amministrazione" o "statiche" e; • società fiduciarie di "gestione" o "dinamiche". Per quanto qui di interesse, per effetto del contratto fiduciario, le società fiduciarie di amministrazione o statiche sono chiamate, in estrema sintesi, a svolgere un’attività di intestazione, amministrazione e custodia fiduciaria di titoli cui sono, alle volte, strumentalmente connessi ordini ad acquistare e/o vendere titoli, in nome proprio, ma per conto dei fiducianti, sulla base di istruzioni di volta in volta, da questi ultimi, impartite. Viceversa, nel caso di società fiduciarie di gestione, all'attività di gestione di portafoglio sono connessi mandati ad acquistare e/o vendere titoli, in nome proprio ma per conto dei mandanti, conferiti sulla base di istruzioni di carattere generale che riconoscono una più o meno ampia discrezionalità al gestore. Nell’ambito dell’attività di amministrazione statica di beni, l’operatività della società fiduciaria prevede che questa si renda fiduciariamente intestataria dei beni così da amministrarli nell’esclusivo interesse dei clienti – fiducianti garantendo loro un’assoluta riservatezza nei rapporti con i terzi. Tuttavia, di recente, accanto alla classica attività di amministrazione fiduciaria, alcune società fiduciarie c.d. statiche hanno sviluppato altri servizi finanziari a favore della clientela che presentano caratteri peculiari. Trattasi in particolare di servizi volti a 3 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI favorire la stipula di contratti finanziari di investimento con intermediari autorizzati ad operare sui mercati di borsa. L’intervento delle società fiduciarie nella stipula di contratti finanziari di investimento rappresenta una particolare attività sviluppatasi in questi ultimi anni a seguito di autorizzazioni in tal senso date dalla Consob. In particolare, alla luce della recente (e riassuntiva1) risposta Consob prot. n. 6022348 del 10 marzo 2006, 1 Tale risposta rappresenta il momento finale di una prassi che si è andata consolidando in quest’ultimo decennio. In particolare la Consob si è ripetutamente espressa in senso favorevole alla possibilità per un cliente – fiduciante di aprire presso un intermediario autorizzato un mandato di gestione, assumendo con la fiduciaria gli accordi necessari a che la stessa provveda ad eseguire le disposizioni impartite all’intermediario, fermo restando il rispetto di talune condizioni. Nella comunicazione n. 94010332 del 14 novembre 1994, la Consob ha, infatti, sottolineato la necessità che il servizio di gestione non risulti prestato dalla banca, sia pure nell'interesse del cliente, direttamente nei confronti della società fiduciaria, come controparte del rapporto gestorio, bensì sia reso al cliente – fiduciante direttamente. Tale condizione si giustifica sulla base dell’esigenza di personalizzazione che connota il rapporto tra intermediario gestore e cliente (cfr. Comunicazioni n. SGE/RM/93001780 del 5 marzo 1993 e n. SGE/RM/93008539 del 15 ottobre 1993), sicché, in ossequio a tale esigenza, "l'interposizione di un operatore professionale, come la società fiduciaria, nell'affidamento di un incarico di gestione mobiliare, non appare (...) ammissibile e nemmeno il consenso della sua clientela vale a renderla conforme a legge (...)". Nella comunicazione n. DAL/RM/96002283 del 13 marzo 1996, è stato chiarito che "se è consentito a una fiduciaria non iscritta alla sezione speciale dell'albo delle SIM affiancare all'attività di amministrazione statica, che le è tipicamente propria, l'espletamento di specifici incarichi di volta in volta affidati dal fiduciante, ciò deve tuttavia avvenire con modalità che escludano l'esercizio da parte della fiduciaria stessa non solo dell'attività di gestione... ma anche di qualunque altra delle attività di intermediazione mobiliare riservate agli intermediari autorizzati... In sostanza tale operatività è ammessa purché sia rispettata la tassativa condizione che nella determinazione della volontà del mandante non assuma rilievo alcun apporto professionale da parte della fiduciaria". Nel medesimo senso si esprime la Comunicazione Consob n. DAL/RM/95001205 del 13 febbraio 1995, che esplicitamente ammette che una fiduciaria statica possa "porre in essere, per conto del fiduciante, "operazioni di pronti contro termine, all'uopo impartendo ordini ad un intermediario autorizzato; ciò, tuttavia alla tassativa condizione che nella determinazione della volontà del mandante non assuma rilievo alcun apporto professionale... da parte della fiduciaria. Ne consegue che il contenuto dei contratti in parola dovrà essere interamente, puntualmente ed autonomamente predeterminato dal fiduciante con esclusione in capo alla fiduciaria di qualsivoglia autonomo potere di scelta circa l'intermediario mobiliare cui rivolgersi, i tempi, e la controparte, i valori mobiliari, la durata dell'operazione, il tasso di interesse da applicare, nonché in generale, ogni e qualsiasi ulteriore elemento del regolamento negoziale". “Nell'esecuzione delle disposizioni provenienti dal fiduciante non è consentito alla fiduciaria il compimento di atti o operazioni integranti lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare, quale ad esempio quella di raccolta ordini". 4 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI così operando, le società fiduciarie non svolgono attività di negoziazione o di gestione (ad esse vietata), ma si limitano a: • “veicolare” le disposizioni di acquisto e di vendita dei titoli impartiti dal fiduciante all’intermediario autorizzato ad operare in borsa stipulando con gli intermediari finanziari abilitati per conto dei propri clienti contratti di negoziazione di titoli quotati o contratti di gestione, limitandosi anche in tal caso alla mera stipula del contratto con il gestore per conto del fiduciante; • fornire servizi accessori di controllo e contabilizzazione delle operazioni di negoziazione e/o di gestione. Trattandosi di attività di mero investimento per conto del cliente – fiduciante, la fiduciaria, sia per i contratti di negoziazione che per quelli di gestione, può non rilevare contabilmente, nei propri conti d’ordine, i movimenti dei titoli negoziati o gestiti, ma limitarsi a rilevare la stipula (“veicolazione”, nella terminologia Consob) dei contratti di negoziazione o di gestione conclusi per conto dei propri clienti – fiducianti, sulla base dei singoli ordini da essi impartiti2. Si tratta dunque di attività che, pur qualificandosi fiduciariamente per il servizio di intestazione dei contratti di negoziazione e/o di gestione per conto della clientela, si distingue dall’attività tipica di amministrazione fiduciaria di beni (tipicamente quote di s.r.l. o azioni di società non quotate, nonché ora partecipazioni in società di persone quali soci di “capitali”), ove le società fiduciarie offrono ben più complessi servizi (quali l’incasso delle cedole, l’esercizio dei diritti, la partecipazione in assemblea, ecc.). Ci si limita, invece, alla mera offerta di una intestazione fiduciaria finalizzata alla stipula dei contratti di investimento, nonché alla fornitura di un servizio materiale di trasmissione di 2 Diversamente nell’ambito dell’attività di amministrazione fiduciaria statica di beni (imponibile agli effetti dell’IVA), invece, la società fiduciaria contabilizza (nei conti fiduciari e nei conti d’ordine) i movimenti dei titoli effettuati per conto dei propri fiducianti. La società fiduciaria tratta sia titoli non quotati (ad esempio, quote di s.r.l.) che titoli quotati; in tale seconda ipotesi tuttavia la società fiduciaria, alla luce della risposta Consob prot. n. 6022348 del 10 marzo 2006, non svolge attività di negoziazione (ad essa vietata) ma si limita a “veicolare” le disposizioni di acquisto e di vendita dei titoli impartiti dal fiduciante all’intermediario autorizzato ad operare in borsa. 5 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI documenti fra clienti e intermediari finanziari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati. Pertanto, schematicamente, l’attività delle società fiduciarie c.d. statiche può così ripartirsi: a) attività (classica) di amministrazione fiduciaria di beni e titoli o quote di s.r.l. o di società di persone comportanti un investimento di capitale (di seguito Attività di amministrazione fiduciaria di beni); b) attività di amministrazione degli investimenti finanziari per conto dei propri clienti – fiducianti in titoli o altri strumenti finanziari, di regola quotati (di seguito Attività di amministrazione fiduciaria di intestazione di contratti finanziari). Preme sin d’ora rilevare che la riconduzione dell’attività concretamente svolta da ogni singola società fiduciaria all’una o all’altra tipologia, dipende dal concreto contenuto del contratto fiduciario. Ricadono nel caso sub a), quelle attività svolte dalle società fiduciarie relativamente a “beni” patrimoniali fungibili quali, in particolare, titoli o strumenti finanziari che le società fiduciarie amministrano in nome proprio, ma per conto del fiduciante. Si tratta dell’attività ordinariamente svolta dalle società fiduciarie che risultano le intestatarie dei beni anche nei rapporti con i terzi. Diversamente si ricade nel caso sub b), allorquando oggetto del rapporto fiduciario è un “contratto” di intermediazione finanziaria per il quale la società fiduciaria si impegna a comportarsi quale rappresentante del fiduciante. Parti in senso sostanziale e in senso formale di tale contratto sono il fiduciante, sebbene identificato tramite un codice convenzionale e l’intermediario finanziario; la società fiduciaria non diviene parte neppure in senso formale di tale rapporto. Essa assume esclusivamente l’obbligo di rappresentare il fiduciante spendendone il nome (o, più precisamente, il codice identificativo). La società fiduciaria potrà, inoltre, fornire al cliente una ulteriore serie di servizi accessori connessi al rapporto di utilità al cliente – fiduciante; la prestazione di detti servizi sarà oggetto di una specifica pattuizione tra il cliente – fiduciante e la società fiduciaria. 6 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI Tali attività presentano differenti risvolti sul piano tributario, in particolare, presentano elementi di interesse a fini IVA per correttamente inquadrare i quali occorre riferirsi alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Si procederà ora ad analizzare distintamente i riflessi IVA delle due tipologie di attività. 7 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI PARTE I RIFLESSI FISCALI A FINI IVA DELL’ATTIVITÀ CLASSICA DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI BENI 2. L’INTESTAZIONE DEI BENI DAL CLIENTE – FIDUCIANTE ALLA FIDUCIARIA Alcune volte, preliminare allo svolgimento dell’attività tipica delle società fiduciarie è l’intestazione dei beni dal cliente – fiduciante alla fiduciaria. L'art. 2 d.P.R. n. 633 del 1972 precisa che costituiscono cessioni di beni (e sono pertanto assoggettati ad IVA) gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento del diritto di proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Con riferimento a tale articolo, occorre innanzitutto premettere che l'intestazione di beni, strumenti finanziari ed altri valori mobiliari ad una società fiduciaria, non importa un trasferimento della proprietà che, anzi, rimane in capo al trasferente. Come noto, infatti, attraverso il negozio fiduciario una parte (fiduciante) trasferisce un bene che gli appartiene ad un altro soggetto (fiduciario), il quale, pur divenuto formalmente proprietario dello stesso, in realtà si è obbligato con il fiduciante ad utilizzare il bene secondo gli accordi presi e a restituirglielo ad una precisa scadenza. Realizzando l’attività professionale prestata dalle società fiduciarie, un fenomeno di dissociazione tra proprietà formale e proprietà sostanziale, il fiduciante resta il reale possessore dei beni3. Le medesime conclusioni valgono per la eventuale successiva operazione di reintestazione dei beni stessi dalla fiduciaria al cliente – fiduciante. Anche in 3 Ulteriore conferma di tale assunto viene trovata nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., sent. del 21 maggio 1999, n. 4943) secondo la quale i fiducianti, dotati di una tutela di carattere reale azionabile in via diretta ed immediata nei confronti di ogni consociato, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla società ed a questa strumentalmente intestati. 8 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI questo caso non si verifica alcun effettivo trasferimento, ma, semplicemente, si ricongiunge la proprietà sostanziale dei beni con la proprietà formale. Pertanto, l’intestazione di beni dal fiduciante alla fiduciaria e la successiva reintestazione degli stessi al termine del mandato, dal momento che non realizzano alcun reale effetto traslativo, non integrano un’ipotesi di cessione imponibile ai fini IVA sicché le relative operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA. 2.1. Gli adempimenti formali È appena il caso di soggiungere che nell'ipotesi di intestazione di titoli alla fiduciaria da parte dei clienti e nell'ipotesi inversa di ritrasferimento di detti titoli dalla fiduciaria ai propri clienti, dal momento che non si pone in essere alcuna cessione imponibile, non sorge ovviamente l'esigenza di emettere alcuna fattura o di procedere ad altro adempimento formale d’ordine fiscale. 3. I PROFILI IVA DELLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DALLE FIDUCIARIE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI. A seguito dell’intestazione fiduciaria del bene, la società fiduciaria risulta formalmente titolare del bene stesso, sicché si pone il problema di individuare il regime fiscale applicabile alle operazioni dalla stessa poste in essere, in nome proprio, ma per conto dei fiducianti, con soggetti terzi. Il trattamento IVA delle operazioni poste in essere dalle società fiduciarie nell’ambito della attività di amministrazione fiduciaria di beni appare sufficientemente delineato, stando sia alla prassi prevalente, che alla nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione 27 agosto 2001, n. 11267, nonché alla Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 11 novembre 2002, n. 35. 9 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI Si intende fare riferimento alle operazioni che le società fiduciarie svolgono nei confronti dei terzi che devono essere valutate alla luce della predetta sentenza della Cassazione secondo cui “l'applicazione delle norme in tema di IVA è legata a presupposti di carattere formale, che non consentono di distinguere tra le due posizioni appena delineate, come è evidenziato dall'art. 2, secondo comma, n. 3, e dall'art. 13, secondo comma, lett. b), d.p.r. 633/72, che, ricomprendendo tra le operazioni imponibili anche "i passaggi dei beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente", escludono che le vendite e gli acquisti effettuati in esecuzione di contratti di commissione possano essere imputati direttamente al committente. Tale principio non opera solo nei rapporti tra committente e commissionario, ma si estende ad ogni ipotesi in cui il soggetto passivo agisce in nome proprio ma nell'interesse di altro soggetto, come si desume dagli artt. 3, terzo comma, e dall'art. 13, terzo comma lett. b, dello stesso decreto che, in linea con quanto stabilito dal legislatore comunitario (art. 6, quarto paragrafo, direttiva CEE 77/388 del 17 maggio 1977) considerano il mandatario senza rappresentanza quale "operatore in proprio". Ed è quindi applicabile anche alle operazioni effettuate dal fiduciario nell'interesse del fiduciante, posto che anche tali atti, pur nella loro peculiarità, debbono essere inquadrati nel più ampio schema della interposizione gestoria (Cass. 23 giugno 1998, n. 6246)”. Alla luce di tale orientamento risulta che il principio della trasparenza fiduciaria non opera con riferimento all’IVA. Le operazioni così poste in essere devono considerarsi quali operazioni poste in essere dalla società fiduciaria su beni propri la cui normale qualificazione a fini IVA è quella di operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4), d.P.R. n. 633 del 1972. 10 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI 3.1. Effetti ai fini del pro rata. Come chiarito nella risoluzione 11 novembre 2002, n. 352, pur trattandosi di operazioni esenti, la fiduciaria stessa non dovrà tener conto di tali operazioni ai fini del calcolo del pro-rata. Le società fiduciarie "statiche" effettuano le operazioni esaminate non in virtù di un mandato generale di disposizione sui patrimoni dei clienti (proprio delle fiduciarie "dinamiche"), bensì solo a seguito di uno specifico incarico conferito dal cliente per ogni singola operazione, recante l'indicazione del prezzo cui effettuare la cessione, ovvero, per i titoli quotati, dei criteri per determinarlo. Si tratta quindi di operazioni che si inseriscono nel normale svolgersi del rapporto fiduciario di amministrazione, che comporta anche mutamenti nella composizione dei patrimoni. Secondo l'Agenzia si è quindi in presenza di operazioni strumentali rispetto alle operazioni tipiche delle fiduciarie "statiche", le quali fondano la loro attività essenzialmente sul servizio di intestazione fiduciaria di patrimoni, ragione per la quale si tratta di operazioni esenti, che non concorrono alla formazione del pro rata ex art. 19-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, in virtù del comma 2 dello stesso articolo, per il quale "Per il calcolo della percentuale di detrazione ... non si tiene conto ..., quando ... siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10 ...". Per le operazioni di cessione in esame opera, invece, l'indetraibilità specifica prevista dall'art. 19, comma 2, dello stesso decreto, a norma del quale "non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta". 11 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI 4. I PROFILI IVA DELLE COMMISSIONI ADDEBITATE AI CLIENTI A TITOLO DI CORRISPETTIVO DELL’ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI BENI. 4.1. Attività di custodia e amministrazione. L'art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972 precisa che rientrano nel campo applicativo del tributo in esame le prestazione di servizi rese verso corrispettivo dipendenti da contratti, quale quello di mandato, o da obbligazioni di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte. L'attività svolta dalle società fiduciarie, per effetto di tale disposizione, viene dunque a cadere nell'ambito di applicazione IVA. Pertanto, per effetto del combinato disposto degli art. 3 e 10, comma 1, numero 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, l'attività tipica svolta dalle società fiduciarie, cioè quella, complessivamente considerata, di custodia ed amministrazione fiduciaria di titoli risulta imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. La norma da ultimo citata, infatti, pur prevedendo l'applicazione del regime di esenzione dall'imposta alle operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci o quote sociali, espressamente, come precedentemente indicato, pone un'eccezione per le operazioni di custodia ed amministrazione di titoli. Pertanto le attività tipiche delle società fiduciarie ricadono nell'ambito applicativo dell'IVA ed i relativi corrispettivi addebitati dalle società fiduciarie ai clienti – fiducianti devono essere assoggettati al tributo. 4.2. Attività di intermediazione. Nell'ambito delle loro attribuzioni “classiche”, le società fiduciarie, come detto, possono assumere ordini all'acquisto o alla vendita di titoli, quote, strumenti finanziari, in nome proprio ma per conto dei fiducianti, nonché rendersi intermediarie dei propri fiducianti nella stipula di contratti di gestione. 12 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI Con riferimento a tali operazioni, l'Amministrazione Finanziaria, nella risoluzione 16 luglio 1998, n. 77, ha ritenuto essere del tutto irrilevante procedere al corretto inquadramento civilistico di tali operazioni allo scopo di stabilirne anche il corretto inquadramento fiscale. Infatti, qualunque possa essere il risultato di tale operazione ermeneutica, le ridette attività saranno comunque riconducibili alla generica nozione di intermediazione il cui regime IVA è quello dell'esenzione ai sensi del combinato disposto dei numeri 9 e 4, art. 10, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972. Infatti, occorre tenere conto di quanto disposto all'art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972, comma 1, numeri 4 e 9. Il primo di tali numeri qualifica quali esenti le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali (salva l’anzidetta espressa eccezione per le operazioni di custodia ed amministrazione) il secondo attribuisce la medesima qualificazione alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, quindi anche a quelle di cui al numero 4, del medesimo art. 10. 13 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI PARTE II RIFLESSI FISCALI A FINI IVA DELL’ATTIVITÀ DI AMMINISTRZIONE FIDUCIARIA DI INTESTAZIONE DI CONTRATTI FINANZIARI 5. I PROFILI IVA DELLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DALLE FIDUCIARIE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI. Nel caso di attività consistente nella mera intestazione fiduciaria dei contratti di negoziazione e/o di gestione a fini di investimento finanziario per conto dei clienti – fiducianti, la funzione di puro “veicolo” della società fiduciaria, la cui attività si verrebbe a sostanziare nella semplice trasmissione dei singoli ordini impartiti dai clienti agli intermediari autorizzati, comporta l’estraneità della società fiduciaria alle attività di negoziazione e/o di gestione dei titoli, che d’altronde possono anche non essere contabilmente rilevati dalla società fiduciaria. L’attività posta in essere dalle società fiduciarie, in questa ipotesi, è un’attività non riconducibile ad una prestazione di servizi di intermediazione nei termini indicati dalla Suprema Corte di Cassazione, dato che i titoli oggetto di negoziazione, pur facendo parte del patrimonio fiduciario, non costituiscono componenti del patrimonio amministrato dalla fiduciaria bensì dall’intermediario (depositario – negoziatore – gestore), essendo per normativa Consob l’amministrazione/gestione necessariamente riservata agli intermediari finanziari abilitati. La fiduciaria non risulta parte, ma mero “veicolo”, negli ordini di negoziazione che intercorrono fra cliente – fiduciante ed intermediario finanziario, limitandosi, come detto, a “veicolare” tali ordini e, dunque, a svolgere, rispetto a tale attività di negoziazione, una funzione non di intermediario (commissionario), bensì di mero “nuncius”. Uniche controparti dei clienti – fiducianti sono gli intermediari autorizzati ad operare in borsa; l’attività della fiduciaria è circoscritta alla mera intestazione fiduciaria dei contratti (di negoziazione o di gestione) e alla conseguente 14 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI trasmissione (‘veicolazione’, secondo la terminologia Consob) dei singoli ordini impartiti dai clienti – fiducianti agli intermediari autorizzati. In relazione alla particolare attività di investimento finanziario che le società fiduciarie prestano alla luce dei ripetuti chiarimenti forniti dalla Consob, non opera – né potrebbe operare – quella dissociazione tra proprietà formale e sostanziale che consente alla Cassazione di applicare il principio del “doppio passaggio”. Stante la più volte ribadita funzione di mero “veicolo” che le società fiduciarie sono chiamate a svolgere, non opera dunque quella dissociazione tra piano formale e sostanziale che connota altrimenti l’attività fiduciaria. Non solo le operazioni così effettuate esplicano efficacia nei confronti del fiduciante (rectius cliente dell’intermediario finanziario per il tramite di una società fiduciaria), ma è direttamente il fiduciante che fornisce le indicazioni necessarie ed impartisce gli ordini. In questa attività la fiduciaria non ha il potere di amministrare i beni che le sono affidati dal fiduciante anche negoziandoli a proprio nome, a differenza di quella classica di amministrazione ove, invece, tale potere di amministrazione e dunque anche di negoziazione, seppur entro specifici limiti, sussiste. Se – come afferma la Cassazione – “l'applicazione delle norme in tema di IVA è legata a presupposti di carattere formale” (sicché il rigido impianto civilistico che connota questo tributo può giustificare l’interpretazione resa dalla Corte di Cassazione), allora, nell’attività di mera “veicolazione”, lo stesso approccio formalistico consente di considerare la società fiduciaria quale estranea agli effetti dell’IVA con riguardo alle operazioni su titoli quotati effettuate dagli intermediari autorizzati. Uniche controparti dei clienti – fiducianti sono gli intermediari autorizzati ad operare in borsa; l’attività della fiduciaria è circoscritta alla mera intestazione fiduciaria dei contratti (di negoziazione e/o di gestione) e alla conseguente trasmissione dei singoli ordini impartiti dai clienti – fiducianti agli intermediari autorizzati. 15 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI In definitiva, nella particolare fattispecie in esame l’amministrazione dei titoli oggetto dei contratti di negoziazione e/o di gestione non è della società fiduciaria, ma esclusivamente e necessariamente dell’intermediario finanziario abilitato. Ciò significa che agli effetti IVA le operazioni su titoli poste in essere non possono che percuotersi sull’intermediario finanziario abilitato (il solo autorizzato in base alla normativa Consob all’amministrazione/gestione), senza trasmettersi anche alla società fiduciaria, cui è impedita l’amministrazione e che si limita ad una mera attività di “veicolo”, di nuncius. La società fiduciaria rimane, pertanto, estranea alle predette operazioni su titoli poste in essere dall’intermediario finanziario abilitato e di esse non dovrà tener conto agli effetti dell’IVA. Agli effetti del trattamento IVA di tali corrispettivi e/o commissioni appare necessario distinguere le diverse tipologie di servizi resi come segue: 1. attività di mera veicolazione; 2. servizi accessori. 5.1. Attività di mera veicolazione e addebito delle commissioni per il solo servizio di intestazione fiduciaria dei contratti e dei connessi servizi di “veicolazione” degli ordini. Nel caso in cui l’importo addebitato dalla società fiduciaria al fiduciante (una tantum o periodicamente, parametrato o meno al valore delle singole operazioni poste in essere) sia solo a fronte del servizio di intestazione fiduciaria dei contratti di negoziazione e/o di gestione, nonché dei connessi servizi di “veicolazione” degli ordini, tale servizio, ai sensi della disciplina generale IVA, deve essere inquadrato fra le obbligazioni di fare riconducibili nel novero dell’art. 3, co. 1, d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto trova la propria fonte in uno specifico rapporto sinallagmatico che vincola la società fiduciaria a procedere all’intestazione dei contratti e alla conseguente “veicolazione” degli ordini. Oggetto del contratto tra la società fiduciaria ed il proprio cliente è l’intestazione 16 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI fiduciaria dei contratti e la trasmissione degli ordini impartiti dal primo agli intermediari finanziari che vi dovranno dare concreta attuazione. Questa prestazione, in quanto oggetto di un rapporto contrattuale tra la fiduciaria ed il cliente distinto rispetto a quello tra lo stesso cliente e l’intermediario finanziario abilitato, risulta autonomamente rilevante agli effetti dell’IVA, come operazione esente ex art. 10, d.P.R. n. 633del 1972, trattandosi di operazione finanziaria. L’intestazione fiduciaria dei contratti e la conseguente attività di “veicolazione” degli ordini dai clienti – fiducianti agli intermediari finanziari abilitati, riguardando, infatti, investimenti finanziari dei clienti – fiducianti, incidono direttamente nella sfera giuridico – economica di questi ultimi4. Risulteranno quindi esenti le commissioni addebitate dalle società fiduciarie esclusivamente per i servizi di intestazione fiduciaria dei contratti di negoziazione e/o di gestione nonché quelle per i servizi di “veicolazione” degli ordini quando consistano in compensi parametrati al valore o al numero delle singole operazioni poste in essere. 4 A tale proposito soccorrono anche gli orientamenti della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che nella sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, Sparekassernes Datacenter, relativamente all'ambito applicativo dell'art. 13 B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE (trasfuso, nella sostanza, all'interno dell'ordinamento nazionale nel contesto dell’art. 10 d.P.R. n. 633/72) ha affermato che l'applicazione dell'esenzione in esame deve prescindere dall'esame delle qualità giuridiche del soggetto che pone in essere o riceve la prestazione suscettibile del beneficio fiscale, a nulla rilevando peraltro le modalità tecniche ("elettronica, automatica, manuale") con cui la medesima viene svolta. La Corte ha così ritenuto che un'operazione sia da qualificarsi come "finanziaria" se il suo oggetto è riconducibile al contenuto della norma comunitaria di esenzione. Ai fini applicativi, per poter qualificare un'operazione come "finanziaria" esente da imposta, non è sufficiente che la medesima costituisca un elemento indispensabile di una prestazione finanziaria esente da IVA, bensì occorre che si presenti come "un insieme distinto nella sua globalità (...) idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali" dei servizi per i quali è prevista l'esenzione. La Corte ha inoltre chiarito che una prestazione "finanziaria" può essere qualificata in via generale come operazione di pagamento se, analogamente a quest'ultima, implica modifiche giuridiche ed economiche nella sfera dei rapporti patrimoniali del soggetto nei cui confronti viene realizzata l'operazione finanziaria medesima. 17 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI 5.2. Servizi accessori. Unitamente alla stipula di contratti finanziari di investimento, pur nei limiti tracciati dalla Consob nella ridetta risposta prot. n. 6022348 del 10 marzo 2006, le società fiduciarie potrebbero offrire ulteriori servizi di contabilizzazione o di tipo latamente finanziari (controllo, verifica degli investimenti, ecc.) o, più in generale, di amministrazione. Tali eventuali ulteriori servizi offerti dalle società fiduciarie dovranno considerarsi imponibili, in quanto non idonei ad incidere nella sfera giuridica ed economica dei soggetti cui sono indirizzati. In quest'ottica, scontano l'IVA nella misura ordinaria le prestazioni che non generano per il cliente esposizioni finanziarie a credito o a debito, ma si concretizzano più semplicemente in prestazioni di servizi secondo le regole generali (cfr. Risoluzione 13 giugno 2003, n. 133). 5.3. Prestazione contemporanea delle diverse tipologie di servizi e addebito di commissioni congiunto per il servizio di intestazione fiduciaria dei contratti e per ulteriori servizi accessori e separato addebito dei compensi dei connessi servizi di “veicolazione” degli ordini. Le conclusioni cui si è pervenuti nei precedenti paragrafi sono valide considerando singolarmente le diverse tipologie di servizi che le società fiduciarie possono prestare. Tuttavia, nella prassi operativa, accadrà frequentemente che le società fiduciarie combinino le diverse tipologie di servizi. Nel caso in cui i corrispettivi di tali servizi dovessero essere addebitati unitamente ai corrispettivi per il servizio di intestazione fiduciaria dei contratti e separatamente dai servizi di “veicolazione” degli ordini, chiaramente la società fiduciaria dovrà assoggettare ad IVA i corrispettivi relativi a tali servizi (di intestazione fiduciaria dei contratti e di contabilizzazione forfetaria, verifica, 18 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI ecc.)5, mentre continuerà ad addebitare in esenzione da IVA i corrispettivi relativi ai servizi di “veicolazione” degli ordini6 specificamente remunerati7. Nel caso, invece, in cui la società fiduciaria dovesse addebitare al clientefiduciante una commissione (una tantum o periodica) onnicomprensiva di tutti i servizi resi (intestazione fiduciaria dei contratti, “veicolazione” degli ordini remunerata forfetariamente, di amministrazione, contabilizzazione, ecc.) si ritiene che l’intera commissione debba essere assoggettata ad IVA. In tal caso, infatti, trattandosi di un corrispettivo indistinto per servizi in parte esenti ed in parte imponibili, appare doveroso, anche ai fini dell’individuazione del trattamento IVA, tener conto della volontà delle parti di configurare una prestazione unitaria costituita da due contratti funzionalmente collegati, prestazione che così intesa evidenzia la volontà delle parti di riconoscere prevalenza ai diversi servizi accessori, non finanziari, rispetto al servizio di mera intestazione fiduciaria dei contratti e di “veicolazione” degli ordini8. In altri termini l’unitarietà della prestazione non può che relegare, almeno nella volontà contrattuale, la mera funzione di nuncius della società fiduciaria nei riguardi degli intermediari abilitati 5 In tale ipotesi l’intestazione fiduciaria del contratto è un momento meramente strumentale connesso alle prestazioni (imponibili) di controllo delle operazioni poste in essere o di contabilizzazione. In buona sostanza, mentre nel caso in cui la società fiduciaria addebiti commissioni parametrate al valore o al numero delle singole operazioni poste in essere e comprensive dei servizi di intestazione fiduciaria e di “veicolazione” degli ordini, tali commissioni saranno esenti prevalendo il profilo finanziario del servizio, nel caso in cui il servizio di intestazione fiduciaria venga contrattualmente separato da quello di “veicolazione” degli ordini per essere collegato agli altri servizi resi dalla fiduciaria (di controllo delle operazioni poste in essere, di contabilizzazione, ecc.) perde anch’esso qualunque carattere finanziario carattere finanziario che rimane invece riferito al servizio di “veicolazione” degli ordini. 6 Invero, pur dovendo riconoscersi a tali servizi una funzione sostanzialmente accessoria rispetto al servizio principale di intestazione fiduciaria dei contratti e degli ordini di “veicolazione”, agli effetti dell’IVA non opera il nesso di accessorietà di cui all’art. 12, d.P.R. n. 633/1972, per l’appunto escluso nel caso di operazione principale esente ed operazione accessoria imponibile o viceversa. 7 È appena il caso di soggiungere che egualmente distinte dovranno essere le commissioni (una esente e l’altra imponibile) nel caso in cui la fiduciaria dovesse addebitare al cliente, da un lato una commissione (esente) a fronte dei servizi di intestazione fiduciaria e di “veicolazione” degli ordini e, dall’altro, una commissione (imponibile) per gli altri servizi di controllo delle operazioni poste in essere o di contabilizzazione. 8 Per un’applicazione di tali concetti agli effetti dell’IVA e, in particolare, per l’importanza che deve riconoscersi alla volontà delle parti nel caso di contratti distinti ma funzionalmente collegati anche al fine di individuare il trattamento IVA dei corrispettivi addebitati, cfr. Cass, 4 maggio 1993, n. 5184, nonché 14 maggio 2003, n. 7457. 19 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI ad un ruolo secondario rispetto ai servizi di amministrazione, contabilizzazione (controllo, verifica degli investimenti, ecc.), servizi questi ultimi che in tale contesto qualificano, anche in punto di causa, il rapporto fra la fiduciaria ed il proprio cliente come rapporto complesso di composita ‘assistenza’ a favore del cliente. 5.4. In conclusione. In conclusione sui compensi e commissioni addebitati ai fiducianti per i servizi di intestazione fiduciaria dei contratti ed altri servizi accessori resi può ritenersi che: ¾ sono esenti i compensi o le commissioni (una tantum, periodiche) singolarmente addebitate dalla fiduciaria al fiduciante per la mera stipula ed intestazione fiduciaria dei contratti di negoziazione e/o di gestione; ¾ sono esenti i compensi o le commissioni per i servizi di “veicolazione” degli ordini9 quando consistano in compensi parametrati al valore o al numero delle singole operazioni poste in essere; ¾ sono imponibili le commissioni per gli eventuali altri servizi accessori resi dalla società fiduciaria, quali, ad esempio, servizi di amministrazione, controllo delle operazioni poste in essere o di contabilizzazione, separatamente addebitati dalla fiduciaria al fiduciante, anche congiuntamente al compenso per l’intestazione fiduciaria, ma ovviamente separatamente ai compensi per l’attività (finanziaria e, quindi, esente IVA) di “veicolazione” degli ordini; 9 È appena il caso di ribadire che è del tutto irrilevante ai fini del trattamento tributario la periodicità con cui dette somme vengono corrisposte dal cliente alla fiduciaria, potendosi, infatti, trattare sia di una somma corrisposta sulla base delle singole operazioni effettuate, sia di un compenso periodico parametrato al servizio complessivamente reso. 20 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI ¾ sono altresì imponibili i corrispettivi unitariamente addebitati dalla fiduciaria al fiduciante (per intestazione fiduciaria dei contratti, “veicolazione” degli ordini non remunerata specificamente o remunerata forfetariamente, amministrazione, contabilizzazione, controllo e verifica degli investimenti, ecc.), qualificandosi in tal caso il rapporto fra la fiduciaria ed il proprio cliente come un servizio complesso, ove, per volontà delle parti, la causa contrattuale va individuata in una composita attività di ‘assistenza’ prestata dalla fiduciaria a favore del proprio cliente. 5.5. Gli effetti ai fini del pro rata. Ricevendo quindi contemporaneamente le società fiduciarie corrispettivi a fronte dello svolgimento di attività che danno luogo ad operazioni imponibili ed attività che danno luogo, occorre verificare se possa trovare applicazione il regime del pro rata di cui all’art. 19, comma 5, e 19-bis, d.P.R. n. 633 del 1972. L'art 19, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 attribuisce ai contribuenti un diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, non in misura piena, ma in misura proporzionale nell'ipotesi in cui esercitino contemporaneamente un'attività che dia luogo ad operazione imponibili ed un'attività che dia invece luogo ad operazioni esenti. Il presupposto di tale norma è il contemporaneo svolgimento in via principale di due attività, l’una che si sostanzia in operazioni imponibili, l'altra che si sostanzia invece in operazioni esenti. Il quantum di imposta detraibile è calcolato ai sensi dell'ari 19-bis, d.P.R. n. 633 del 1972. Nell'ipotesi invece in cui una società svolga, a titolo principale, una sola attività imponibile cui accede un'attività strumentale esente, non troverà invece applicazione il pro rata di cui al citato art. 19-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, ma solo la norma di cui all'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, che commina un'indetraibilità specifica per l'acquisto dei beni e dei servizi afferenti le operazioni esenti. Presupposto indefettibile di tale disciplina è la natura accessoria dell'attività svolta in via secondaria. 21 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI Il calcolo del pro rata di detraibilità deve essere quindi effettuato solo nell'ipotesi di svolgimento di due distinte attività, in via principale, ciascuna delle quali dia luogo a corrispettivi per i quali è previsto un differente regime. Tale adempimento non è invece dovuto qualora l'effettuazione di operazioni esenti non rientri nell'esercizio dell'attività propria del soggetto passivo, ma sia soltanto un'attività meramente accessoria e strumentale a quella imponibile principale. Occorre allora valutare quando ci si trovi in presenza di svolgimento di un'attività principale cui se ne affianca una accessoria piuttosto che in presenza di due attività ugualmente svolte a titolo principale. Al riguardo l'Amministrazione finanziaria, in occasione della circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E aveva chiarito che la vantazione deve essere effettuata con riferimento alle attività complessivamente svolte dal soggetto passivo e non alle singole operazioni. Già in passato, nelle risoluzioni 8 giugno 1984, n. 396118, e risoluzione 27 luglio 1985, n. 397112, era stato affermato che per potersi parlare di distinte attività è necessario che esse, pur essendo svolte nell'ambito della stessa impresa, si presentino scindibili e suscettibili di formare oggetto di un'autonoma attività. Nella citata risoluzione n. 352 del 2002, si è affermato che lo svolgimento di operazioni di cessione di titoli, valori mobiliari o altri strumenti finanziari da parte di società fiduciarie cd. statiche "si inserisce nel normale svolgersi del rapporto fiduciario di amministrazione il quale comporta anche mutamenti nella composizione dei patrimoni". Ciò ha permesso all'Agenzia delle Entrate di ritenere tali operazioni strumentali rispetto alle operazioni tipiche delle fiduciarie statiche le quali fondano invece la loro attività essenzialmente sul servizio di intestazione fiduciaria di patrimoni. Tali conclusioni si ritiene possano essere estese al nuovo complesso di attività che le società fiduciarie sono state autorizzate a svolgere grazie alla recente prassi della Consob. La Commissione nazionale per la società e la borsa, infatti, ritenendo che le società fiduciarie si potessero muovere solo nell’ambito di 22 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI confini piuttosto stretti, ha consentito loro di esercitare una mera attività di veicolazione che già appartengono all’ordinaria operatività delle società fiduciarie. Né può trattarsi di attività nuova in quanto l'attività di negoziazione, in nome proprio e per conto altrui, continua a rientrare fra i servizi di investimento il cui esercizio professionale è riservato ad imprese di investimento e banche ai sensi dell'ari 18 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, tra le quali non sono annoverate le società fiduciarie statiche. Alla luce di tali considerazioni, dal momento che nella determinazione del pro rata non si tiene conto delle operazioni esenti di cui all’art. 10 d.P.R. n. 633 del 197, solo a) quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o alternativamente b) quando siano accessorie operazioni imponibili, sussistendo nel caso in esame le menzionate condizioni, risulta evidente che per le operazioni di cessione e di veicolazione di ordini, esenti ai sensi dell'ari 10 d.P.R. n. 633 del 1972, opera solo il regime di indetraibilità specifica di cui all'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 per i beni e servizi specificatamente afferenti tali operazioni e non trova quindi applicazione il regime del pro rata disciplinato dall'art 19-bis, d.P.R. n. 633 del 1972. 23 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI PARTE III ADEMPIMENTI FORMALI 6. GLI ADEMPIMENTI FORMALI. Le operazioni imponibili e esenti rese dalle società fiduciarie beneficiano, quanto agli adempimenti formali, dell'esonero dagli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 5, d.P.R. n. 633 del 1972. Tale disposizione prevede, salva richiesta del cliente, la non obbligatorietà dell'emissione di fattura per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi, tra gli altri, dalle società fiduciarie. Ovviamente l'esonero dagli obblighi di fatturazione riguarda l'attività tipica (di amministrazione e custodia) delle società fiduciarie e non anche altri servizi alla cui prestazione alcune società possono essere autorizzate (ad esempio, attività di consulenza o di revisione). ¾ ¾ ¾ ¾ Solo nel caso di richiesta del cliente, la società fiduciaria sarà tenuta ad adempiere correttamente ai generali obblighi di fatturazione previsti dall'art. 21, d.P.R. 633 del 1972. In tale caso, dovrà emettere fattura, in duplice esemplare, al momento di pagamento del corrispettivo da parte del cliente – fiduciante, al quale dovrà poi consegnare o spedire uno dei due esemplari di fattura emessi. Tale fattura dovrà contenere le indicazioni richieste dalla norma da ultimo menzionata che, lo si ricorda, consistono nell'indicazione: della ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio della società fiduciaria e sua partita IVA, nonché della ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio della società o ente cui è resa la prestazione o del nome e cognome della persona fisica nei cui confronti è resa; della natura, qualità e quantità dei servizi formanti oggetto dell'operazione; dei corrispettivi e degli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile; dell'aliquota e dell'ammontare dell'imposta. 24 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI Come prescrive il citato art. 21, d.P.R. n. 633 del 1972, qualunque documento (nota, conto, parcella e simili) contenente le suddette indicazioni assume la natura fiscale di fattura. Ciò significa che, laddove per prassi commerciale le società fiduciarie siano aduse nei rapporti con i propri clienti a richiedere periodicamente il pagamento dei corrispettivi maturati per i servizi resi, dovranno limitarsi – al fine di evitare la formalizzazione di una fattura – a sollecitare con semplice lettera commerciale il pagamento senza indicazione dei relativi dettagli. L'emissione della cd. fattura pro-forma (e cioè di una nota sostanzialmente contenente tutte le indicazioni previste dall'art. 21, d.P.R. n. 633 del 1972) è, infatti, prassi che potrebbe essere foriera di contestazioni da parte degli Uffici fiscali. 6.1. La tenuta e l’invio dell’elenco clienti e fornitori. Preme, inoltre, ricordare che il d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla l. 4 agosto 1006, n. 248 ha ripristinato l’obbligo per i soggetti titolari di partita IVA di tenere e comunicare all’Amministrazione finanziaria l’elenco clienti/fornitori. Come osservato nella circolare 4 agosto 2006, n. 28, tale disposizione è finalizzata ad incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all’evasione tributaria. Sono soggetti alla tenuta e all'invio telematico dell'elenco clienti e fornitori tutti i soggetti passivi IVA che hanno emesso e/o ricevuto fatture nel periodo di riferimento. Costoro, entro 60 giorni dal termine di presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA (ovvero entro il 29 Aprile di ogni anno) dovranno inviare telematicamente gli elenchi clienti e fornitori all'Agenzia delle Entrate. devono essere inclusi nell'elenco i clienti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno di riferimento ed i fornitori titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti di beni e servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA (ovvero soggetti ad IVA). 25 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI a) b) c) d) e) f) g) Per ciascun soggetto cliente/fornitore sono indicati: codice fiscale; importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione; imponibile; imposta; importo delle operazioni imponibili; importo delle operazioni non imponibili; importo delle operazioni esenti. La norma in esame rinvia ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la possibile individuazione di ulteriori informazioni da comunicare all’Amministrazione finanziaria, nonché le modalità di presentazione in via telematica dello stesso elenco. Nelle more della definitiva redazione delle presenti note, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007 il provvedimento 25 maggio 2007 anticipato dall’Agenzia delle entrate con Comunicato Stampa del 28 maggio 2007. Il provvedimento precisa che sono obbligati alla trasmissione tutti i soggetti passivi IVA i quali devono provvedere in via telematica. La trasmissione si considera effettuata al momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi, allora l’Agenzia provvede ad attestare l’avvenuta trasmissione dei dati mediante ricevuta telematica. Il provvedimento fornisce alcune puntualizzazioni per le ipotesi in cui il soggetto obbligato alla trasmissione sia interessato da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali. In tale occasione è stato precisato che, a regime, il termine per la trasmissione è fissato al 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; per il solo 2007, relativamente alle comunicazioni del 2006, è posticipato al 15 26 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI ottobre per la generalità dei contribuenti e al 15 novembre per chi ha realizzato un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione trimestrale. Il provvedimento individua le informazioni da trasmettere all'Agenzia con riferimento agli elenchi clienti e fornitori dei soggetti passivi Iva, nonché le modalità tecniche e i termini per l'invio. L'obbligo riguarda tutti i soggetti passivi Iva che, in pratica, dovranno comunicare i dati fondamentali delle fatture d'acquisto e di vendita. In particolare, a regime, dovranno essere comunicati i seguenti elementi: ¾ codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi; ¾ anno cui si riferisce la comunicazione; ¾ codice fiscale ed eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture; ¾ codice fiscale e partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva; ¾ per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta afferente; ¾ per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti. Va sottolineata l'esclusione dalla trasmissione dei dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, le importazioni e le esportazioni, in quanto informazioni già di fatto in possesso dell'Amministrazione finanziaria, mentre occorrerà specificare i dati riferiti alle esportazioni "indirette", ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali. Un altro aspetto importante del provvedimento riguarda la modalità di individuazione degli elementi informativi da trasmettere nell'anno di riferimento: il soggetto obbligato dovrà far riferimento all'anno risultante dalla data della 27 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI fattura o della nota di variazione, indipendentemente, quindi, dal momento della contabilizzazione dell'operazione. Sono state disposte alcune specifiche previsioni, limitatamente agli anni di riferimento 2006 e 2007. L'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita Iva; sarà possibile indicare anche solo la partita Iva del soggetto cliente o fornitore; è esclusa l'obbligatorietà della comunicazione delle informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva, fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi. È esclusa l'obbligatorietà dell'indicazione delle note di variazione riferite ad anni precedenti. Sempre con esclusivo riferimento agli anni 2006 e 2007, è da notare che nel tracciato telematico è stato previsto un apposito campo relativo alle fatture di acquisto in cui sono separatamente indicati l'imponibile e la relativa imposta, ma che sono state registrate, in deroga all'articolo 25 d.P.R. n. 633 del 1972, senza distinguere tra l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta. ¾ ¾ ¾ In particolare, per gli anni 2006 e 2007: dovranno essere trasmessi unicamente i dati dei clienti con partita Iva e potrà essere indicata anche solo la partita Iva del soggetto cliente o fornitore; sono escluse dall’obbligo della comunicazione le informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva e le fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi; è esclusa l’obbligatorietà dell’indicazione delle note di variazione riferite ad anni precedenti. A regime invece, cioè a partire dal 2008, i soggetti obbligati dovranno comunicare il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva. 28 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI È stato previsto un apposito regime sanzionatorio per l’omessa presentazione dell’elenco in esame. Il nuovo comma 6 dell'art. 8-bis, d.P.R. 322 del 1998, dispone “per l'omissione della comunicazione degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri”, l’applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 11 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Queste norme comminano una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2.065,83, tuttavia, come precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrare 4 agosto 2006 n. 28/E, nei casi sopra elencati, è possibile regolarizzare eventuali violazioni ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso. 6.2. La tenuta e l’invio del registro dei corrispettivi. L'esonero dagli obblighi di fatturazione comporta l'obbligo da parte delle società fiduciarie di istituire e tenere il registro dei corrispettivi, previsto dall'art. 24, d.P.R. n. 633 del 1972, in cui deve essere annotato, entro il giorno non festivo successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni effettuate in ciascun giorno. Tuttavia è di recente intervenuto il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (c.d. decreto “Bersani – Visco”), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, il quale ha stabilito, per i soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate come definiti dall’art. 22, d.p.r. n. 633/1972 (fra cui rientrano anche le società fiduciarie), l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi (art. 37, comma 33, d.l. n. 223 del 2006). Questo adempimento sostituirà l’obbligo di annotazione dei medesimi nel registro dei corrispettivi previsto dall’art. 24, d.P.R. 633 del 197210. 10 L’obbligo di trasmissione telematica decorre a far data dal 1° gennaio 2007. Per la prima applicazione dell’obbligo di trasmissione, l’art. 37, comma 37, d.l. n. 223 del 2006 stabilisce che 29 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI La società fiduciaria deve adempiere agli obblighi in esame allorquando l’operazione si considera effettuata. Soccorre a questo riguardo l’ art. 6, co. 3, d.P.R. n. 633 del 1972 che individua il momento di effettuazione di una prestazione di servizi nel momento del “pagamento del corrispettivo”. A questo proposito si devono distinguere le ipotesi in cui: a) il pagamento avviene mediante denaro contante, assegno o altro titolo di credito => in tale ipotesi l’operazione deve considerarsi effettuata con la traditio del mezzo di pagamento; b) il pagamento avviene mediante bonifico bancario o postale => in tale ipotesi il pagamento può considerarsi effettuato allorquando, usando un criterio di “diligente conoscibilità” da misurarsi in base alle caratteristiche e alla natura dell’impresa, la società fiduciaria è in grado di venire a conoscenza dell’annotazione sul conto corrente11. 7. IL REGIME DELLE SPESE ADDEBITATE AI FIDUCIANTI. “La prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti”. Modalità e termini della trasmissione telematica verranno stabiliti da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (art. 37, comma 34, d.l. n. 223 del 2006). 11 Tale soluzione risulta imposta dalla impossibilità di integrare e contemperare i principi civilistici secondo cui il pagamento avviene al momento dell’accreditamento, mediante annotazione, nel conto corrente da parte della banca o dell’istituto postale. Non è plausibile che, per i fini Iva che qui interessano, la mera annotazione sul conto, in assenza di alcuna conoscenza o conoscibilità da parte del beneficiario/prestatore di servizi, possa ex se considerarsi il momento di effettuazione dell’operazione. Di questa esigenza di conoscibilità dell’annotazione sul conto corrente ha preso atto anche l’Amministrazione finanziaria con diverse pronunce con le quali ha affermato che i pagamenti effettuati tramite mandati o accreditamenti “devono ritenersi eseguiti il giorno in cui il creditore riceve la comunicazione dell’avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute” (Circolare 5 agosto 1994, n. 134; Risoluzione 25 gennaio 1978, n. 363519, nonché la Risoluzione 6 dicembre 1989, n. 551041). Ne viene che in base a queste considerazioni la società fiduciaria dovrà definire egli stesso una regola di periodicità di comunicazione e informazione con la banca (ad esempio: verifica a cadenze prestabilite della situazione contabile bancaria anche mediante servizio on-line; richiesta alla banca di comunicazione, volta per volta, degli avvenuti accreditamenti), che gli consenta una tempestiva e diligente verifica degli accreditamenti intervenuti sul suo conto cui segua l’adempimento degli obblighi tributari. 30 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI Dispone l'art. 15 d.P.R. n. 663 del 1972, al comma 1, numero 3, che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate. Tale norma dispone perciò l'esclusione dalla base imponibile IVA delle somme che il mandatario anticipa per il mandante nell'ipotesi in cui agisca non solo in nome, ma anche per conto di quest'ultimo. Tale disciplina trova quindi applicazione solo nell'ipotesi in cui il mandatario agisca spendendo il nome del mandate; in buona sostanza nelle ipotesi di mandato con rappresentanza12. Come detto, invece, le società fiduciarie operano prevalentemente secondo modalità differenti. È parere concorde della dottrina e della giurisprudenza che in caso di intestazione fiduciaria non sia applicabile a tale fattispecie lo schema del mandato con rappresentanza, potendo, al massimo, risultare applicabile quello del mandato senza rappresentanza. Lo scopo dell'intestazione fiduciaria di beni è infatti proprio quello di garantire ai fiducianti un regime di anonimato. Qualora la fiduciaria utilizzasse il nome del cliente, tale obiettivo sarebbe irrimediabilmente compromesso. Nei corrispettivi pattuiti dalle società fiduciarie per lo svolgimento delle proprie attività (il cui regime IVA sarà quello dell'imponibilità o dell'esenzione secondo quanto illustrato in precedenza), dovranno pertanto essere incluse anche le spese sostenute in via anticipata dalla fiduciaria stessa, non potendo queste essere semplicemente "ribaltate ai clienti" ed escluse dalla base imponibile. L'IVA a credito corrisposta dalle società fiduciarie ai terzi con cui essa sarà entrata in contatto nell'assolvimento del suo mandato, resterà a carico della fiduciaria stessa e sarà detraibile o indetraibile (in misura totale o parziale), in base al tipo di operazione in vista della quale sono state sostenute. In buona sostanza, l'inapplicabilità della norma di cui all'art 15 alle spese sostenute da una società fiduciaria a favore dei propri clienti discende dalla natura stessa dell'intestazione fiduciaria e dall'essenza di tale contratto attraverso cui i 12 Nel senso della necessità di un mandato con rappresentanza per l'esclusione dalla base imponibile IVA delle spese anticipate a favore del committente vedasi la risoluzione del Ministero delle finanze 15 dicembre 1990, n. 430084. 31 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI fiducianti ambiscono alla garanzia di un completo regime di anonimato. Nonostante con riferimento a determinate e circoscritte fattispecie, le società fiduciarie possano essere considerate enti trasparenti, in tutti gli altri casi, ove le ridette società agissero oltre che per conto, anche in nome dei clienti, tradirebbero la loro stessa natura. Rispetto a tale quadro di riferimento, che comporta l'inclusione nella base imponibile delle spese anticipate per conto dei fiducianti, l'unica eccezione può riguardare quelle spese ove la natura di mera anticipazione è in re ipsa. Ci si riferisce, ad esempio, al riaddebito degli importi dell'imposta di bollo anticipati dalle società fiduciarie, fattispecie più volte riconosciuta come esclusa dalla base imponibile IVA dallo stesso Ministero delle finanze (cfr. la, sia pur risalente, circolare 23 febbraio 1976, n. 11, nonché la risoluzione 22 maggio 1989, n. 550494). 32 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI PARTE IV TAVOLE RIASSUNTIVE DELLE PROBLEMATICHE IVA CONCERNENTI LE SOCIETA’ FIDUCIARIE 33 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI TAVOLA 1 – RIPARTIZIONE DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE C.D. STATICHE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE L’attività svolta dalle società fiduciarie statiche può così ripartirsi: • attività (classica) di amministrazione fiduciaria di beni e titoli, di regola non quotati, o quote di s.r.l. o di società di persone comportanti un investimento di capitale, di seguito Attività di amministrazione fiduciaria di beni; • attività di amministrazione degli investimenti finanziari per conto dei propri clienti – fiducianti in titoli o altri strumenti finanziari, di regola quotati, di seguito Attività di amministrazione fiduciaria di intestazione di contratti finanziari. 34 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI TAVOLA 2 – ATTIVITÀ DI BENI – INTESTAZIONE DEI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI BENI DAL CLIENTE – FIDUCIANTE ALLA FIDUCIARIA L'intestazione di beni alla fiduciaria (e la successiva reintestazione al fiduciante), non importa un trasferimento della proprietà sicché le relative operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA e non è dovuto l’adempimento di alcun obbligo formale. 35 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI TAVOLA 3 – PROFILI IVA DELLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DALLE FIDUCIARIE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI IN NOME PROPRIO E PER CONTO DEI CLIENTI-FIDUCIANTI PER LE QUALI OPERA LA DISSOCIAZIONE TRA PROPRIETÀ FORMALE E PROPRIETÀ SOSTANZIALE. Corte di Cassazione 27 agosto 2001, n. 11267 “l'applicazione delle norme in tema di IVA è legata a presupposti di carattere formale … Ed è quindi applicabile anche alle operazioni effettuate dal fiduciario nell'interesse del fiduciante, posto che anche tali atti, pur nella loro peculiarità, debbono essere inquadrati nel più ampio schema della interposizione gestoria”. 36 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI TAVOLA 4 – ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA BENI –ATTIVITÀ DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI L'art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972 precisa che rientrano nel campo applicativo del tributo in esame le prestazione di servizi rese verso corrispettivo dipendenti da contratti, quale quello di mandato, o da obbligazioni di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte. L'attività svolta dalle società fiduciarie, per effetto di tale disposizione, viene dunque a cadere nell'ambito di applicazione IVA. Pertanto, per effetto del combinato disposto degli art. 3 e 10, comma 1, numero 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, l'attività tipica svolta dalle società fiduciarie, cioè quella, complessivamente considerata, di custodia ed amministrazione fiduciaria di titoli risulta imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 37 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI TAVOLA 5 – ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE BENI –ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE FIDUCIARIA DI Questa prestazione risulta autonomamente rilevante agli effetti dell’IVA, come operazione esente ex art. 10, d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di operazione finanziaria. Risulteranno quindi esenti le commissioni addebitate dalle società fiduciarie per i servizi di negoziazione di titoli e quote ad esse intestati. 38 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI TAVOLA 6 – PROFILI IVA DELLE COMMISSIONI ADDEBITATE AI CLIENTI PER L’ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI INTESTAZIONE DI CONTRATTI FINANZIARI ¾ sono esenti i compensi o le commissioni (una tantum, periodiche) singolarmente addebitate dalla fiduciaria al fiduciante per la mera stipula ed intestazione fiduciaria dei contratti di negoziazione e/o di gestione; ¾ sono esenti i compensi o le commissioni per i servizi di “veicolazione” degli ordini quando consistano in compensi parametrati al valore o al numero delle singole operazioni poste in essere; ¾ sono imponibili le commissioni per gli eventuali altri servizi accessori resi dalla società fiduciaria, quali, ad esempio, servizi di amministrazione, controllo delle operazioni poste in essere o di contabilizzazione, separatamente addebitati dalla fiduciaria al fiduciante, anche congiuntamente al compenso per l’intestazione fiduciaria, ma ovviamente separatamente ai compensi per l’attività (finanziaria e, quindi, esente IVA) di “veicolazione” degli ordini; ¾ sono altresì imponibili i corrispettivi unitariamente addebitati dalla fiduciaria al fiduciante (per intestazione fiduciaria dei contratti, “veicolazione” degli ordini non remunerata specificamente o remunerata forfetariamente, amministrazione, contabilizzazione, controllo e verifica degli investimenti, ecc.), qualificandosi in tal caso il rapporto fra la fiduciaria ed il proprio cliente come un 39 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI servizio complesso, ove, per volontà delle parti, la causa contrattuale va individuata in una composita attività di ‘assistenza’ prestata dalla fiduciaria a favore del proprio cliente. 40 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI TAVOLA 7 –EFFETTI AI FINI DEL PRO RATA Nel caso in cui permangano corrispettivi esenti, opera il regime di indetraibilità specifica di cui all'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 per i beni e servizi specificatamente afferenti tali operazioni e non trova quindi applicazione il regime del pro rata. (cfr. Risoluzione 11 novembre 2002, n. 352) 41 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI TAVOLA 8 – ADEMPIMENTI FORMALI Le operazioni imponibili e esenti rese dalle società fiduciarie beneficiano dell'esonero dagli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 5, d.P.R. n. 633 del 1972. Tale disposizione prevede, salva richiesta del cliente, la non obbligatorietà dell'emissione di fattura 42 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI TAVOLA 9 – MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI Ai sensi del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, la società fiduciarie deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi. Rileva il momento di effettuazione delle operazioni: • Se il pagamento avviene mediante denaro contante, assegno o altro titolo di credito => vale la traditio del mezzo di pagamento; • Se il pagamento avviene mediante bonifico => vale il momento in cui, usando un criterio di “diligente conoscibilità”, la società fiduciaria conosce l’annotazione sul conto corrente. 43 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI TAVOLA 10 – REGIME DELLE SPESE ADDEBITATE AI FIDUCIANTI Nei corrispettivi pattuiti dalle società fiduciarie dovranno essere incluse anche le spese sostenute in via anticipata dalla fiduciaria stessa, non potendo queste essere semplicemente "ribaltate ai clienti" ed escluse dalla base imponibile. L'IVA corrisposta dalle società fiduciarie ai terzi resterà a carico della fiduciaria stessa e sarà detraibile o indetraibile (in misura totale o parziale in base al tipo di operazione in vista della quale sono state sostenute. Eccezione: spese ove la natura di mera anticipazione è in re ipsa (es. imposta di bollo) 44 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI TAVOLA 11 – ELENCO CLIENTI E FORNITORI Soggetti obbligati: tutti i titolari di partita IVA che hanno emesso e/o ricevuto fatture nel periodo di riferimento. Contenuto: ¾ codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi; ¾ anno cui si riferisce la comunicazione; ¾ codice fiscale ed eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture; ¾ codice fiscale e partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva; ¾ per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta afferente; ¾ l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti. Sanzioni: per l'omissione della comunicazione degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2.065,83. Termini: I soggetti titolari di partita IVA, entro 60 giorni dal termine di presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA (ovvero entro il 29 Aprile di ogni anno) dovranno inviare telematicamente gli elenchi clienti e fornitori all'Agenzia delle Entrate. 45 STUDIO VISENTINI MARCHETTI E ASSOCIATI AVV. PROF. FABIO MARCHETTI Alla luce del Comunicato Stampa del 28 maggio 2007, la scadenza per la prima trasmissione relativa al 2006 è prorogata al 15 ottobre 2007 46