Cap. VI
La recente evoluzione della legislazione sul
bilancio d’esercizio e le prospettive
internazionali
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1
La riforma del diritto societario
Principali aree di intervento della Riforma

Società per azioni

Società a responsabilità limitata

Gruppi di società

Controlli interni

Società Cooperative

Disciplina delle controversie

Aspetti contabili
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2
La riforma del diritto societario (segue)
Tempi di attuazione
2003:
 Possibilità di adeguamento immediato degli statuti, con efficacia
dal 1° gennaio 2004
1° gennaio 2004:
 Entrata in vigore della riforma
30 settembre 2004:
 Termine ultimo per adeguamento statuti societari
 Scadenza della possibilità di redazione dei bilanci con
alternativa tra vecchia e nuova disciplina
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3
La riforma del diritto societario (segue)
Tempi di attuazione
31 dicembre 2004

Termine ultimo per l’adeguamento degli statuti delle cooperative
31 dicembre 2009

Scadenza della proroga automatica dei patti parasociali
Disposizioni transitorie

S.p.A. già costituite possono mantenere il loro capitale (inferiore
a 120.000 €) fino alla scadenza prevista in statuto
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4
La riforma del diritto societario (segue)
Disciplina dei controlli interni
Sistema dei controlli interni nella S.p.a.
sistema monistico
sistema ordinario
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sistema dualistico
5
La riforma del diritto societario (segue)
Prospetto riepilogativo dei controlli interno e contabile nelle s.p.a.
IL SISTEMA ORDINARIO
Amministrazione
Controllo
interno
Controllo contabile
•Amministrazione
affidata a un
consiglio di
amministrazione o
a un
amministratore
unico
•Collegio
sindacale
•Il controllo contabile potrà essere
affidato a un revisore persona
fisica, nelle società che non fanno
ricorso al mercato del capitale di
rischio; alla società di revisione nel
caso opposto.
•L’amministrazione
può essere affidata
anche a non soci
•Qualora la società non faccia
ricorso al mercato del capitale di
rischio e non sia tenuta a redigere il
bilancio consolidato, il controllo
contabile potrà essere affidato al
collegio sindacale
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6
La riforma del diritto societario (segue)
Prospetto riepilogativo dei controlli interno e contabile nelle s.p.a.
IL SISTEMA DUALISTICO
Amministrazione
Controllo
interno
•L’amministrazione è •consiglio di
affidata al consiglio
sorveglianza
di gestione costituito
da un numero di
membri (anche non
soci) non inferiore a
due. Il consiglio di
gestione è nominato
dal consiglio di
sorveglianza
Controllo contabile
•Il controllo contabile potrà essere
affidato ad un revisore esterno
persona fisica, nelle società che
non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio; alla società di
revisione nel caso opposto
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La riforma del diritto societario (segue)
Prospetto riepilogativo dei controlli interno e contabile nelle s.p.a.
IL SISTEMA MONISTICO
Amministrazione
Controllo interno
•L’amministrazione e •comitato di
il controllo della
controllo sulla
società spettano al
gestione nominato
consiglio di
all’interno dello
amministrazione
stesso consiglio di
che nomina al suo
amministrazione
interno il comitato
di controllo sulla
gestione
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Controllo contabile
•Il controllo contabile è
svolto dal revisore esterno
persona fisica, nelle società
che non fanno ricorso al
mercato del capitale di
rischio; dalla società di
revisione nel caso opposto
8
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: le interferenze fiscali
In base alle nuove disposizioni saranno realizzati i seguenti obiettivi:
 Il bilancio di esercizio verrà redatto in relazione alle
disposizioni del Codice Civile delle quali sono parte i principi
contabili. Nessun criterio fiscale influenzerà la valutazione di
alcuna voce.
In tal senso deve leggersi l’abolizione del comma 2 art. 2426
Codice Civile che affermava: “è consentito effettuare rettifiche
di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie”.
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9
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: le interferenze fiscali (segue)
In base alle nuove disposizioni saranno realizzati i seguenti obiettivi:
 Viene superato il principio in base al quale, la deducibilità
fiscale dei costi è condizionata dall’inserimento degli stessi
nel conto economico.
Infatti, nonostante il novellato art. 109 del TUIR subordina la
deducibilità dei componenti negativi di reddito alla loro
preventiva imputazione al conto economico, sono tuttavia
introdotte numerose eccezioni (p.e. amm.ti anticipati,
accantonamenti fiscali, ecc.) che salvaguardano il principio di
disinquinamento del bilancio civilistico dalla normativa
fiscale.
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10
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: le interferenze fiscali (segue)
In base alle nuove disposizioni saranno realizzati i seguenti obiettivi:
 I criteri fiscali che non sono o non saranno in linea con quelli
civilistici, verranno utilizzati unicamente nella redazione della
dichiarazione dei redditi, per cui le rettifiche fiscali al bilancio
saranno inserite esclusivamente nell’apposito prospetto
allegato alla denuncia annuale.
Si determina una dipendenza della norma fiscale da quella
civilistica in quanto il reddito civilistico viene rettificato (in
aumento o in diminuzione) per determinare l’imponibile.
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La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: la fiscalità differita
In applicazione del principio di disinquinamento del bilancio civilistico dalla normativa
fiscale viene affermato l’istituto della fiscalità differita, già peraltro considerato nella
prassi in applicazione del Principio Contabile n. 25. La riforma ha interessato i
seguenti articoli:
Art. 2424
Nella voce “CII-Crediti” dell’attivo sono state inserite le sottovoci “4bis - crediti tributari” e “4-ter - imposte anticipate”;
La voce “B2 – Fondi per rischi ed oneri: per imposte” del passivo è
stata modificata nel modo seguente “B2 – Fondi per rischi ed
oneri: per imposte, anche differite”
Art. 2425
La voce “C22 – Imposte sul reddito dell’esercizio” del Conto economico
è stata modificata nel modo seguente “voce 22 – Imposte sul
reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate”
Art. 2427,
n.14
Viene modificata l’informativa richiesta in nota disponendo la
necessità di evidenziare, anche attraverso un apposito
prospetto, gli elementi informativi connessi alle imposte
differite attive e passive.
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La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: la fiscalità differita (segue)
Attraverso le imposte differite è possibile trattare in bilancio le
differenze temporanee tra competenza civilista e fiscale.
Tali differenze conducono alla determinazione di un risultato
economico civilistico che diverge dal risultato fiscale.
La divergenza è però temporanea, in quanto nei successivi
esercizi le differenze tra risultato civilistico e quello fiscale
andranno ad assumere lo stesso valore assoluto ma segno
opposto in modo da risultare esattamente compensative.
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13
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: la fiscalità differita (segue)
A seconda del segno della differenza temporanea tra reddito civilistico e
fiscale si distinguono due ipotesi di analisi:
1. Reddito civilistico < Reddito fiscale (imponibile)
Si è in presenza di una variazione fiscale che incrementa l’imponibile di un
anno poi compensata da una diminuzione di pari importo in un periodo
successivo. Esempi:
Tale differenza genera imposte differite attive o imposte anticipate
2. Reddito civilistico > Reddito fiscale (imponibile)
Si è in presenza di una variazione fiscale che riduce l’imponibile di un anno
poi compensata da un incremento di pari importo in un periodo successivo.
Tale differenza genera imposte differite passive o imposte differite in
senso stretto
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14
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: la fiscalità differita (segue)
Il caso dell’ammortamento anticipato
Si considerino i dati di seguito esposti in cui si evidenzia il diverso andamento del risultato
civilistico e fiscale nel caso di ammortamento anticipato per un impianto il cui costo storico è
100 e l’aliquota di amm.to ordinaria applicata è il 25%. L’aliquota fiscale è, per comodità, il
40%.
IV anno
III anno
II anno
I anno
C.E. c.c./fisco
C.C.
Fisco
C.C.
Fisco
C.C.
Fisco
C.C.
Fisco
Ricavi
100
100
100
100
100
100
100
100
Ammortamenti
25
50
25
50
25
0
25
0
Risultato
75
50
75
50
75
100
75
100
Imposte
30 =
(20+10)
20
30 =
(20+10)
20
30 =
(40-10)
40
30 =
(40-10)
40
Per evitare interferenze fiscali l’ammortamento anticipato (ossia il maggiore amm.to fiscale)
non viene imputato a C.E. ma viene considerato come una variazione del redditi civilistico al
fine di ottenere l’imponibile fiscale
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15
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: la fiscalità differita (segue)
Il caso dei compensi agli amministratori
Si considerino i dati di seguito esposti in cui si evidenzia il diverso
andamento del risultato civilistico e fiscale nel caso di compensi agli
amministratori maturati nell’anno 1 ma corrisposti nell’anno 2. L’aliquota
fiscale è, per comodità, il 40%.
II anno
I anno
C.E. c.c./fisco
C.C.
Fisco
C.C.
Fisco
Ricavi
100
100
100
100
Compensi amm.ri
40
0
0
40
Risultato
60
100
100
60
Imposte
24 =
(40 -16)
40
40 =
(24+16)
24
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16
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: il leasing
L’informativa di bilancio relativamente al leasing deve realizzarsi tenendo
conto del metodo finanziario e non solo del metodo patrimoniale.
Metodo patrimoniale:
 Il metodo è quello attualmente utilizzato. I contratti sono rilevati in
base alla forma giuridica negoziale, per cui i beni oggetto di
locazione costituiscono attività patrimoniali nel bilancio del
concedente che provvede all’ammortamento degli stessi e rileva i
canoni corrisposti dall’utilizzatore tra i propri ricavi. L’utilizzatore,
invece, contabilizza periodicamente i canoni per la quota di
competenza, in funzione della loro competenza economica, tra i
costi d’esercizio. In pratica tale impostazione considera la locazione
finanziaria come un contratto pluriennale di locazione, in attesa
dell’acquisto.
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17
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: il leasing (segue)
Metodo finanziario:
 Sulla base di tale metodo, il bene locato deve essere iscritto nel
bilancio dell’utilizzatore tra le immobilizzazioni materiali e va
assoggettato ad ammortamento in funzione della sua vita utileeconomica. Il canone viene suddiviso nella quota capitale e in
quella interessi: la prima rileva come debito, mentre la seconda
va registrata per competenza assieme agli oneri accessori. Il
concedente rileva in bilancio un credito per la parte relativa al
capitale, con la separazione per competenza della parte
finanziaria del canone e degli oneri accessori.
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18
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: il leasing (segue)
Normativa civilistica
Il codice civile prevede che la rappresentazione in bilancio
della “locazione finanziaria” venga effettuata tenendo conto
anche del “metodo finanziario” e non solo del metodo
patrimoniale.
A tal proposito il codice civile dispone:
 L’indicazione separata, nello schema di stato patrimoniale, delle
immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria (art. 2424)
 La presentazione, in nota integrativa, di un apposito prospetto
allo scopo di evidenziare le differenze contabili esistenti tra i due
metodi, al fine di far emergere la sostanza dell’operazione (art.
2427, comma 1, punto 22).
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19
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: il leasing (segue)
Normativa civilistica
 Per il principio di prevalenza della sostanza economica
dell’operazione di leasing sulla forma, si distinguono:
- leasing finanziario (o locazione finanziaria): tutti i rischi
e benefici relativi alla proprietà del bene sono trasferiti
al locatario e pertanto l’operazione deve essere
equiparata all’acquisto di una immobilizzazione
finanziaria del locatore;
- leasing operativi (o locazione operativa): i rischi e i
benefici relativi alla proprietà del bene non sono
trasferiti al locatario e pertanto l’operazione deve
essere equiparata ad una locazione.
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20
La riforma del diritto societario (segue)
Indicatori di un leasing finanziario
Sì
Trasferimento della proprietà del bene alla fine del contratto di leasing
No
L’esistenza di un’opzione d’acquisto alla scadenza del contratto per la quale
si prevede ragionevolmente certa la probabilità d’esercizio
Sì
No
Sì
La durata del contratto si estende per la maggior parte della vita
economica del bene
No
Alla stipula del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi previsti dal
contratto è pari o superiore al valore di mercato (“fair value”) del bene locato
Sì
No
La natura del bene in leasing è tale da ritenere che solo il locatore lo
possa utilizzare senza sostanziali modifiche
Sì
No
Ulteriori
domande
Leasing
finanziario
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21
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: il leasing (segue)
Indicatori di un leasing finanziario (segue)
I costi legati ad eventuali interruzioni del contratto sono a carico del
locatario
Sì
No
Utili o perdite derivanti da variazioni nel “fair value” del bene sono di
competenza del locatario
Sì
No
Il locatario ha la possibilità di prolungare il contratto a prezzi sostanzialmente
inferiori a quelli di mercato
Leasing
operativo
No
Prof. Walter Palermo
Sì
Leasing
finanziario
22
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: il leasing (segue)
Leasing operativo – Trattamento contabile
 L’utilizzatore deve registrare, per competenza economica,
i canoni di locazione (leasing) come costi nel conto
economico sulla base di un criterio sistematico
rappresentativo del periodo di utilizzo
 L’utilizzatore dovrà indicare l’importo dei canoni residui
da pagare alla data di chiusura di bilancio, oltre a quello
costituito dal prezzo di riscatto del bene, nei conti
d’ordine
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23
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: il leasing (segue)
Leasing operativo – Trattamento contabile
Con il metodo patrimoniale vengono movimentate le seguenti
voci nel bilancio del locatario:
Conto economico
Costi
Voce B/7 “Costi della produzione/per
servizi”
Canoni di competenza
Ricavi
Nei Conti d’ordine va indicato l’importo dei canoni a scadere
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24
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: il leasing (segue)
Leasing finanziario – Trattamento contabile
Con il metodo finanziario vengono movimentate le seguenti voci
nel bilancio del locatario:
Attivo
Stato patrimoniale
Voce B/II
Immobilizzazioni materiali
(al netto delle quote di
amm.to)
Costi
Passivo
Voce D/7
Debiti V/fornitori
(quota capitale)
Conto economico
Ricavi
Voce C/17
Interessi passivi
Voce C/10b
Ammortamenti
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25
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: operazioni in valuta
L’art. 2426 classifica operazioni in valuta in immobilizzate e correnti:
 Le immobilizzazioni in valuta devono essere devono essere
iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a
quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la
riduzione debba giudicarsi durevole;
 Le altre attività o passività in valuta (correnti), devono essere
valutate al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell’esercizio; le differenze saranno imputate alla voce 17-bis
del conto economico – Utile e perdita su scambi; una nuova
posta, questa, nell’ambito del conto economico. L’eventuale
utile netto deve essere accantonato in un’apposita riserva non
distribuibile fino al momento del realizzo.
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26
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: operazioni in valuta (segue)
L’art. 2425 introduce la voce 17 bis destinata ad accogliere le
componenti economiche di reddito relative ad utili e perdite su
cambi.
L’art. 2425-bis, comma 2, dispone che i ricavi e i proventi, i costi
e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati
al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è
compiuta.
L’art 2427, punto 6-bis, impone di evidenziare in Nota integrativa
gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari
verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.
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27
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: operazioni pronto contro termine
L’art. 2424-bis, comma 5, che detta le disposizioni relative a singole
voci dello stato patrimoniale, stabilisce che le attività oggetto di
contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine
devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore, perché
l’operazione configura un investimento di liquidità e non una transazione
in titoli.
L’art. 2425-bis dispone che proventi ed oneri relativi alle stesse
operazioni, vengano iscritti per le quote di competenza dell’esercizio,
anche per la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti
L’art. 2427, punto 6-ter, impone di evidenziare distintamente in Nota
integrativa l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine
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28
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: debiti verso soci per finanziamenti
L’art. 2424 introduce la voce D 3 “Debiti verso soci per
finanziamenti” destinata ad accogliere le somme versate dai soci
in qualità di apporti temporanei di liquidità.
La considerazione di tale fattispecie comporta la necessità di
distinguere gli apporti dei soci a seconda che rappresentino:
1. Apporti di capitale proprio;
2. Versamenti in c/capitale senza obbligo di restituzione: tale fattispecie
è assimilabile agli apporti di capitale;
3. Debiti di finanziamento.
Prof. Walter Palermo
29
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: debiti verso soci per finanziamenti (segue)
La qualificazione di un apporto dei soci in termini di debito di
finanziamento va fatta tenendo conto:
 dell’elemento volontaristico: ossia della volontà espressa dei soci
di voler considerare tale apporto in termini di capitale di credito;
 dell’elemento strutturale: attinente all’interpretazione sostanziale
del rapporto giudicato rispetto alla destinazione dei fondi (investimenti
strutturali duraturi o investimenti correnti), alle caratteristiche
contrattuali dell’operazione (previsione o meno di una scadenza per il
rimborso e/o previsione di un tasso di interesse), alla situazione
finanziaria della società (p.e. eccessiva capitalizzazione o
sottocapitalizzazione).
Prof. Walter Palermo
30
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: patrimoni destinati ad un unico affare
Ai sensi del nuovo art. 2447- bis c.c., la società può, entro i limiti
dell’attività che costituisce l’oggetto sociale:
1. costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via
esclusiva ad uno specifico affare;
2. convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico
affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano
destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.
Il patrimonio o i patrimoni “dedicati” non possono essere costituiti
per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio
netto della società e per l’esercizio di affari attinenti ad attività
riservate in base a leggi speciali.
Prof. Walter Palermo
31
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: patrimoni destinati ad un unico affare (segue)
Viene introdotto un regime di separazione contabile sia a livello di
contabilizzazione delle transazioni connesse alle gestioni dei “singoli affari” che a
livello di bilancio. Infatti è necessario:
 tenere separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli artt.
2214 e ss. c.c.. Un apposito libro deve altresì tenersi relativamente ad
eventuali strumenti finanziari emessi dalla società per lo specifico affare;
 che i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati siano distintamente
indicati nello stato patrimoniale della società;
 Illustrare, nella nota integrativa, il valore e la tipologia dei beni e dei
rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli
apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di
costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità.
Art. 2447-sexies/septies
Prof. Walter Palermo
32
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: patrimoni destinati ad un unico affare (segue)
La separazione contabile è ulteriormente rafforzata dalla necessità
di alimentare un processo di reporting parallelo e distinto rispetto
al processo di bilancio.
Infatti:
 per ciascun patrimonio destinato gli amministratori devono redigere un
rendiconto separato, allegato al bilancio, secondo quanto previsto
dagli artt. 2423 e ss. c.c.
 Una volta che l’affare cui è stato destinato il patrimonio sia realizzato o
divenuto impossibile, gli amministratori devono redigere un
rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e
del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere
depositato presso il registro delle imprese.
Prof. Walter Palermo
33
La riforma del diritto societario (segue)
Impatti contabili: patrimoni destinati ad un unico affare (segue)
Per completare l’informativa di bilancio, l’art 2447-septies stabilisce
che nella nota integrativa devono illustrarsi:
 il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in
ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi;
 i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di
ricavo;
 il regime della responsabilità (limitata o illimitata secondo quanto
stabilito dalla dalla deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
allo specifico affare) per le obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare.
Prof. Walter Palermo
34
L’introduzione degli IFRS (segue)
Aspetti normativi e contabili
 In base al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e del successivo Regolamento
(CE) n. 1725/2003, tutti i Bilanci Consolidati delle società quotate dell’Unione
Europea (circa 7.000) devono essere redatti secondo gli IFRS (International
Financial Reporting Standard).
 Tal obbligo vale a partire dall’esercizio con inizio il 1° gennaio 2005.
 A causa del principio della comparazione è stato necessario predisporre un
bilancio secondo IFRS già per l’esercizio 2004. Per fare il quale è necessario
avere una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2003 conforme agli IFRS.
 Gli stati membri possono estendere l’obbligo o la facoltà di utilizzare gli IAS
sia ai bilanci d’esercizio delle società quotate che ai bilanci, individuali e
consolidati, delle società non quotate.
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35
L’introduzione degli IFRS (segue)
Aspetti normativi e contabili (segue)
Le motivazioni dell‘adozione degli IFRS
 Migliorare l‘informazione finanziaria per azionisti e operatori.
 Ottenere maggiore comparabilità e trasparenza dei risultati.
 Rendere più agevoli i processi di quotazione e finanziamenti cross-border.
 Ottenere un unico e comune linguaggio finanziario per reporting gestionale e
legale per tutte le società del gruppo.
 Migliorare la comunicazione con investitori e borsa.
 Rendere più efficiente e snello il processo di financial reporting.
 Migliorare la qualità e la tempestività dei financial data.
 Ridurre le attività fortemente time consuming a basso valore aggiunto (ad
es. Riconciliazioni, quadrature, ecc..).
Prof. Walter Palermo
36
L’introduzione degli IFRS (segue)
Aspetti normativi e contabili (segue)
Le principali novità introdotte dagli IFRS
 Prevalenza del principio della sostanza sulla forma (es. leasing).
 Maggiore utilizzo del principio del fair value nella valutazione delle
immobilizzazioni.
 Diversa determinazione e valutazione del goodwill (fair value e
impairment test annuale).
 Nuove modalità di presentazione del Bilancio: segment reporting e
conseguente
maggiore
trasparenza
e
comparabilità
delle
performance dei diversi business del Gruppo.
 Calcoli complessi per la definizione delle passività connesse al
personale dipendente.
Prof. Walter Palermo
37
L’introduzione degli IFRS (segue)
Un approfondimento
Il principio del Fair value
L’articolo 2426 del codice civile, numeri 1 e 9, prevede il costo quale
criterio base per le valutazioni delle poste in bilancio. Tale criterio di
valutazione riguarda le valutazioni di bilancio dell’impresa in
funzionamento ed è quello che, in teoria, dovrebbe lasciare minor spazio
agli apprezzamenti soggettivi. La norma, inoltre, prevede che il costo
debba essere costantemente riesaminato al fine di non precludere il
riconoscimento di eventuali perdite; in conseguenza della rilevazione di
perdite e svalutazioni, se queste vengono meno, si impone il ripristino del
costo originario.
Tuttavia, la prassi contabile internazionale e, in particolare, i principi
contabili internazionali (Ias), sono attualmente orientati, il taluni casi,
all’abbandono del costo in favore del “fair value”, che lo Ias 32 e lo Ias 39
definiscono come già detto, “il corrispettivo al quale un’attività può essere
scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in
un’operazione fra terzi”.
Prof. Walter Palermo
38
L’introduzione degli IFRS (segue)
Un approfondimento
Il principio del Fair value
In sostanza, si tratta della valutazione al valore che si può definire “di
mercato”, tradotto dalle direttive comunitarie in “valore equo”.
Le motivazioni dell’introduzione del Fair Value
Il diverso approccio al bilancio dei principi contabili internazionali
rispetto alla prassi vigente nel nostro Paese e, più in generale, in altri
Paesi, che deriva dalle direttive comunitarie; infatti, i primi si rivolgono
agli investitori e presentano il bilancio in una visione prevalentemente
prospettica, mentre i secondi, interessati alla tutela dei soci e dei
creditori, hanno come finalità la prudente valutazione ai fini della
conservazione del capitale.
Prof. Walter Palermo
39
L’introduzione degli IFRS (segue)
Un approfondimento
Il principio del Fair value
In sostanza, i principi contabili internazionali interpretano il bilancio in
chiave evolutiva (dinamica) e, seppure nel rispetto del principio di
competenza, il risultato dell’esercizio è visto quale indicazione delle
“performance” aziendali future.
Da questo punto di vista i documenti internazionali sono vicini alla
prassi contabile statunitense, che interpreta in bilancio in chiave
prospettica, al fine di fornire agli investitori la possibilità di stimare la
capacità di generare utili futuri e di interpretare eventuali rischi futuri
connessi all’investimento, in modo tale da potere assumere decisioni
in campo economico finanziario.
Prof. Walter Palermo
40
L’introduzione degli IFRS (segue)
Un approfondimento
Il principio del Fair value
I valori correnti, rispetto ai costi storici, hanno il pregio di costituire un
migliore riferimento ai fini della capacità previsionale.Il fair value, come
il costo, deve essere correttamente interpretato e rappresentato. In
sostanza, il fair value costituisce una stima, al pari di tutte le
valutazioni di bilancio e, quale stima, deve rispettare il principio
generale che presiede alla formazione del bilancio, ovvero la
rappresentazione veritiera e corretta, prevista dall’articolo 2423,
comma 2, del codice civile.
Le stime in sostanza devono essere attendibili.
Prof. Walter Palermo
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L’introduzione degli IFRS (segue)
Aspetti normativi e contabili (segue)
Documenti di Bilancio
Documenti
IFRS (Futuro)
Codice Civile e Principi Contabili
(Attuale)
Stato
Patrimoniale
Obbligatorio
Il formato non è definito, è basato sulla liquidità dei
singoli elementi (distinzione tra attività e passività correnti
e non correnti)
Obbligatorio
Il formato è analitico e definito dalla legge
Conto
Economico
Obbligatorio
Il formato non è definito, nelle note ci deve essere analisi
dei costi per natura o per destinazione
Obbligatorio
Il formato è analitico e definito dalla legge
e prevede forma scalare per natura
Prospetto
delle
variazioni
nelle poste di
patrimonio
netto
Obbligatorio
E’ richiesto su due esercizi
Obbligatorio
E’ richiesto nella nota integrativa (art. 2426
punto 7-bis)
Rendiconto
Finanziario
Obbligatorio
Si basa sul concetto di cash and cash equivalent (denaro,
depositi e investimenti a breve molto liquidi), deve
presentare separatamente i flussi della gestione operativa,
di investimento, finanziaria
Non obbligatorio ma consigliato dai
PPCC
Si basa sul concetto di liquidità o di
capitale circolante netto
Note
Illustrative
Gli IFRS prevedono una serie di informazioni ma
non uno schema predefinito
Il contenuto informativo previsto dagli IFRS è molto più
ampio e dettagliato di quello previsto dalla normativa
italiana
La nota integrativa è obbligatoria
Prof. Walter Palermo
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Capitolo VI - Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali