ascolto del minore
“Il diritto di tutti i bambini e gli adolescenti di essere
ascoltati e di essere presi seriamente in considerazione
costituisce uno dei valori fondamentali della
Convenzione…….l’impegno per la realizzazione del
diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato
in tutte le questioni che lo riguardano e che alla sue
opinioni sia data la giusta considerazione, è un chiaro e
immediato obbligo legale previsto dalla Convenzione per
gli Stati parti……. è un obiettivo realizzabile attraverso la
costruzione di una cultura del rispetto dei bambini e degli
adolescenti e delle loro opinioni”.
l’evoluzione della nostra
legislazione
1987 “lo ritenga strettamente necessario
anche in considerazione della sua età”
2006 “il giudice dispone l’audizione del
figlio minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche di età inferiore ove capace
di discernimento”
ascoltare e sentire
“ascoltare …. richiede a chi ascolta
attenzione verso l’altro, desiderio di
capirlo, disponibilità a modificare le
proprie opinioni in conseguenza
dell’ascolto”
Convenzione di New York
“si darà al fanciullo la possibilità di essere
ascoltato in ogni procedura giudiziaria e
amministrativa che lo concerne, sia
direttamente, sia tramite un
rappresentante o organo appropriato”
articolo 12
Convenzione di Strasburgo
• diritto ad essere informato
• diritto a chiedere la designazione di
un rappresentante
• diritto a esprimere la propria opinione
l’obbligatorietà dell’ascolto
• Corte di Cassazione n 17201 del 2011
• Corte di Cassazione (sezioni unite)
n 22238 del 2009
diritto all’informazione
deve riguardare non solo l’oggetto
del procedimento e il significato
dell’incontro con il giudice, ma
anche le conseguenze di tale
incontro
diritto all’informazione
nella convenzione di Strasburgo
•
•
«ricevere ogni informazione pertinente»
«essere informato della possibili
conseguenze di tale opinione e delle
decisioni relative».
funzione dell’ascolto
«strumento per raccogliere le opinioni del
minore avente un discernimento
sufficiente e per dare forma al diritto dello
stesso di partecipare alla sua tutela
attraverso un interlocutore che lo ascolta e
che lo considera in ciò che dice …
offrendogli la piena possibilità di esprimere
emozioni e di manifestare desideri in
relazione alla specifica vicenda giudiziaria
che lo riguarda».
funzione dell’ascolto
«non può essere qualificato un atto di
indagine…. bensì lo strumento diretto per
raccogliere le opinioni nonché le valutazioni ed
esigenze rappresentate dal minore in merito alla
vicenda in cui è coinvolto; e nel contempo per
consentire al giudice di percepire con
immediatezza, attraverso la voce del minore e
nella misura consentita dalla sua maturità
psicofisica, le esigenze di tutela dei suoi
interessi».
ascolto del minore
dare ascolto al minore vuol
dire porre al centro della
decisione del giudice non più
il conflitto tra i genitori ma i
bisogni reali del minore
funzione dell’ascolto
strumento per accogliere (che implica un
atteggiamento di attenzione diverso dal
raccogliere) dentro il processo le opinioni, i
bisogni e le emozioni del minore
funzione dell’ascolto
porre al centro della decisione del
giudice i bisogni reali del minore,
per evitare che il bambino «venga
fatto uscire di scena e vi restino
solo gli adulti, i loro conflitti,
complessi, interessi».
modalità dell’ascolto
devono consentire al minore di
esprimersi come persona che
si senta accolta e capita
modalità dell’ascolto
occorre evitare che
l’audizione si trasformi in un
ulteriore trauma
modalità dell’ascolto
le indicazioni della Cassazione nel
procedimento di adottabilità
spetta al giudice assicurare che l’audizione del
minore risulti protetta da interferenze, turbamenti
e condizionamenti, adottando «tutte le cautele e
le modalità suggerite dalle circostanze concrete
onde superare la straordinaria asimmetria che si
frappone tra la posizione del fanciullo (e il suo
stato emotivo) ed il contesto relazionale e
ambientale in cui lo stesso viene ascoltato»
assistenza all’ascolto
la Convenzione di Strasburgo
prevede, all’articolo 5 lettera a) il
diritto dei minori a «chiedere di
essere assistiti da una persona
appropriata di loro scelta per aiutarli a
esprimere la loro opinione».
le indicazioni del Commento
generale ONU
•
•
•
•
•
•
•
•
Tutti i processi in cui il bambino o l’adolescente vengono
ascoltati o partecipano devono essere:
trasparenti e chiari (occorre dare informazioni accessibili
e chiare)
volontari (il minore può dire di no all’ascolto)
rispettosi
rilevanti (su questioni di reale importanza)
a misura di bambino e di adolescente (ambienti tempo
preparazione sostegno)
sostenuti nella formazione (dell’adulto che ascolta)
sicuri e attenti al rischio (protezione dopo aver parlato)
affidabili (occorre informare su come vengono poi
utilizzate le opinioni)
adottabilità
• Il minore è parte del procedimento a tutti
gli effetti fin dall’inizio e sta in giudizio a
mezzo del suo rappresentante legale
(genitori o tutore), salvo che vi sia conflitto
di interessi con quest’ultimo e allora si farà
luogo alla nomina di un curatore secondo
le regole generali.
in materia di adozione
• Cass. n 3804 del 2009 est Dogliotti
• Cass. n 7281 del 2010 est Salvago
n 7281 del 2010
partecipazione necessaria al procedimento
comporta la conseguente necessità di
assistenza legale fin dalla fase iniziale dello
stesso, con la conseguenza che il Presidente
del Tribunale dovrà invitare il rappresentante
legale del minore (tutore o curatore) a nominare
un difensore ed informarlo- al pari delle altre
parti- della nomina di un difensore di ufficio per il
caso in cui esso non vi provveda.
art 336 c.c.: alcune questioni
• se la norma imponga sempre e comunque, anche
d’ufficio, la nomina di un curatore speciale ( e, dunque, si
debba ritenere implicita l’esistenza di un conflitto di
interessi con il genitore per il solo fatto che il legislatore
ha previsto l’assistenza di un difensore per il minore o
per il solo fatto che il minore è parte e occorre garantire il
contraddittorio);
• se tale nomina si renda necessaria solo quando vi sia un
conflitto di interessi accertato in concreto (sia pure ex
ante) con i genitori;
• chi debba procedere alla nomina e, in particolare, se vi si
possa procedere d’ufficio.
Linee guida del Consiglio d’Europa
per una giustizia a misura di minore
“La giustizia non può ignorare il fatto che i
bambini hanno bisogni e diritti specifici. Quando
sono coinvolti in procedimenti giudiziari, la
giustizia può essere resa in modo equilibrato
unicamente se è tutelato l’interesse superiore
del bambino e se gli si forniscono i mezzi perché
possa comprendere le poste in gioco e
partecipare alle decisioni che lo riguardano”
(Maud de Boer-Buquicchio vice segretario generale del Consiglio
d’Europa).
Linee guida del Consiglio d’Europa
per una giustizia a misura di minore
• Diritto ad essere informato
• Diritto ad essere ascoltato
• Diritto ad essere assistito e
rappresentato
nel valutare l’interesse superiore
del minore
“dovrebbe essere adottato un approccio
globale da parte di tutte le autorità
interessate in modo da tenere
debitamente conto di tutti gli interessi in
gioco, tra cui il benessere psicologico e
fisico, nonché degli interessi giuridici,
sociali ed economici del minore”
approccio multidiscplinare e
condiviso
“dovrebbe essere stabilito un quadro comune di
valutazione per i professionisti che operano con
o per i minori (quali gli avvocati, gli psicologi, i
medici, i poliziotti, i funzionari dell’immigrazione,
gli operatori sociali, ed i mediatori) nel quadro di
procedimenti o di interventi che coinvolgono o
interessano minori, al fine di fornire ogni
necessario sostegno a coloro i quali prendono le
decisioni, consentendo loro di servire al meglio
gli interessi dei minori nella specifica causa”
funzione e natura del
procedimento minorile
“quando la giurisdizione ha a che fare
con il minore diventa teleologica
perché investita di un fine preciso che
riguarda ogni suo momento: tutelare
l’interesse del minore”
funzione e natura del
procedimento minorile
la giurisdizione minorile è una
giurisdizione che non solo ricerca
la verità ma è orientata verso un
progetto futuro
funzione e natura del
procedimento minorile
il procedimento minorile non si
occupa di diritti soggettivi
contrapposti ma di una
dimensione relazionale
la posizione del minore all’interno dei
procedimenti civili che lo riguardano è e
resta fragile rispetto a quella delle parti
adulte, con un’evidente difficoltà del
minore a far sentire la sua voce dentro il
processo in condizioni di effettiva parità
con gli adulti.
ognuno di noi è chiamato a dare la
sua risposta
a ciascuno di noi – parenti,
medici, avvocati, giudici,
assistenti sociali- viene offerta la
possibilità di stare senza mezzi
termini dalla parte del bambino
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