Il sistema legislativo esame della normativa di riferimento LE FONTI 2/77 FONTI INTERNAZIONALI SONO QUELLE CHE DISCENDONO DALLE ORGANIZZAZIONI IN CAMPO INTERNAZIONALE RICONOSCIUTE QUALI L’OIL, L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO. HANNO VALORE COME RACCOMANDAZIONI O COME VALORI DI RIFERIMENTO. 3/77 FONTI COMUNITARIE SONO RAPPRESENTATE DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE, LE QUALI, DOPO UN PERIODO DI TRANSIZIONE, DIVENTANO OBBLIGATORIE ANCHE IN CASO DI NON RECEPIMENTO 4/77 FONTI NEGOZIALI LE FONTI NORMATIVE NEGOZIALI SONO RAPPRESENTATE DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DAI REGOLAMENTI AZIENDALI.. 5/77 FONTI STATALI LE FONTI DI ORIGINE STATALE SONO RAPPRESENTATE DALLE NORME GIURIDICHE IN VIGORE PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE O EMANATE DA UFFICI PUBBLICI. TALI FONTI NON HANNO TUTTE LO STESSO VALORE, TANTO CHE SE ALCUNE DI ESSE ENTRANO IN CONTRASTO (COSA NON RARA) OCCORRE PRESTARE ATTENZIONE AD OTTEMPERARE A QUELLE DI MAGGIOR VALORE. 6/77 La legge e gli altri atti aventi forza e valore di legge La legge rappresenta l'atto normale o ordinario del Parlamento. La funzione legislativa, inoltre, pur spettando al Parlamento, può anche essere esercitata dal Governo. Può infatti essere delegata al Governo (decreti legislativi), oppure può direttamente essere esercitata dal Governo, in casi straordinari di necessità ed urgenza, chiedendosi però, a pena di inesistenza sopravvenuta dell'atto, la conversione in legge entro sessanta giorni (decreti legge). 7/77 Regolamenti del potere esecutivo I regolamenti sono fonti di rango secondario, che oltre alla Costituzione devono essere conformi, a pena di illegalità, anche alla legge(principio di legalità). Disciplinati da ultimo dalla legge n. 400 del 1988,i regolamenti governativi sono di sei tipi: • regolamenti di esecuzione; • regolamenti di attuazione e integrazione; • regolamenti indipendenti,che regolano, appunto, settori non disciplinati dalla legge e su cui non gravi una riserva di legge assoluta, (sulla cui legittimità costituzionale autorevole dottrina ha avanzato seri dubbi); • regolamenti organizzativi, che di norma regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni • regolamenti di delegificazione, • regolamenti ministeriali e interministeriali. 8/77 Leggi regionali L'art. 117 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, individua tre tipi di competenza legislativa: la competenza esclusiva dello Stato; la competenza ripartita tra Stato e Regioni (entrambe, nelle materie espressamente indicate); la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte le materie non enumerate. 9/77 Contratti collettivi I contratti collettivi di lavoro, in base alla previsione dell'art. 39 della Costituzione, avrebbero dovuto costituire una fonte del diritto «ibrida», presentando, per la loro formazione, il corpo del contratto e, per la loro efficacia erga omnes, l'anima della legge. Ma l'art. 39, che è norma autorizzativa e non obbligante, non è stato attuato. Ai contratti collettivi viene perciò riconosciuta, in via generale, nel nostro ordinamento, soltanto un'efficacia inter partes, derogata soltanto laddove, in via transitoria, siano stati recepiti in decreti legislativi, oppure vengano utilizzati dal giudice per determinare un minimo normativo ex art. 36 Costituzione. 10/77 Fonti extra ordinem Le fonti extra ordinem, consistenti in fatti e non atti normativi, sono fondate direttamente sulla costituzione materiale; perciò, si applica ad esse il criterio di legittimità e non quello di legalità. Tra queste vanno ricordate: le consuetudini, ossia le regole convenzionali stabilizzate, oggettivizzate, dispiegate nel tempo e nella coscienza giuridica (presentando i caratteri della diuturnitas e dell' opinio iuris seu necessitatis); . 11/77 Fonti atipiche Fonte atipica è ogni fonte a competenza specializzata. Tra le fonti atipiche si inquadrano le sentenze della Corte costituzionale e i referendum. Entrambi sono previsti dalla Costituzione, ed hanno in comune l'effetto giuridico di eliminare norme vigenti dall'ordinamento (come fanno di regola le leggi abrogatrici) ma sono privi di tutti gli altri caratteri generali della norma giuridica, per cui non sarebbero "fonti" in senso tecnico. 12/77 La gerarchia delle fonti I rapporti tra le fonti, considerati in base alla loro posizione sistematica, possono essere: di gerarchia; di competenza, di cronologia. Il rapporto di gerarchia, conseguenza dei principi dello Stato di diritto della loro espansione, si sostanzia nella legalità (ossia non contraddizione dell'atto sublegislativo nei confronti della legge) e nella costituzionalità (anch'essa consistente soprattutto nella non contraddizione). Il rapporto di competenza, invece, attiene ad una situazione di distribuzione orizzontale delle fonti, che si ha in ipotesi di pluralità di processi di integrazione politica (si pensi, per l'ordinamento italiano, ai processi europeo, statale e regionale). Il criterio cronologico,secondo il quale la legge successiva abroga la legge precedente che risulta in contrasto,qualora vi sia contraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico,uguale competenza): 13/77 Nel CODICE PENALE vengono evidenziati i reati in materia di sicurezza del lavoro a carico dell’imprenditore 14/77 Art. 437: “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.” “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove e li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.” Art. 451: "Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro." "Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da £.200.000 a 1.000.000." 15/77 DOLO E COLPA DOLO: un delitto è doloso quando emerge la volontà e la consapevolezza del soggetto di venire meno all’obbligo imposto dalla legge. COLPA: un delitto è colposo quando non è frutto di una chiara volontà di trasgredire all’obbligo imposto dalla legge, ma è frutto di imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza delle leggi e dei regolamenti. 16/77 (Omicidio colposo. art. 589 c.p.) 21 febbraio 2006, n. 102, modificato da legge Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con la violazione delle norme sulla disciplina ..... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12. 17/77 (Lesioni personali colpose. art. 590 c.p.)modificato da legge 21 febbraio 2006, n. 102, Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito .. Se la lesione è grave la pena è della reclusione ..; se è gravissima, ... Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con la violazione delle norme sulla disciplina ..... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre a 12 mesi o della multa da € 500 a € 2000. ; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (assenza dal lavoro > 40 gg art 583) 18/77 L’IMPRENDITORE È TENUTO AD ADOTTARE NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO LA PARTICOLARITA’ DEL LAVORO, L’ESPERIENZA E LA TECNICA, SONO NECESSARIE A TUTELARE L’INTEGRITÀ FISICA E LA PERSONALITÀ MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO 19/77 (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. art. 2050 c.c.) Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 20/77 LA COSTITUZIONE Art. 2 “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” Art. 35: “ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” 21/77 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Titolo I Disposizioni generali Titolo II Ambienti, posti di lavoro e di passaggio Titolo III Norme generali di protezione delle macchine Titolo IV Norme particolari di protezione per determinate macchine Titolo IV Norme particolari di protezione per determinate macchine Titolo V Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto ed immagazzinamento Titolo VI Impianti ed apparecchi vari Titolo VII Impianti, macchine ed apparecchi vari Titolo VIII Materie o prodotti pericolosi o nocivi Titolo IX Manutenzioni e riparazioni Titolo X Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza Titolo XI Norme penali Titolo XII Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro 22/77 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro È un insieme di norme tecniche per la prevenzione di tutte le attività lavorative. Alcune norme sono ovvie, altre generiche, altre puntuali. Ogni articolo è sanzionato. Risente della mancanza di un continuo aggiornamento. 23/77 ESEMPIO DI NORMA OVVIA ART. 34: NELLE AZIENDE O LAVORAZIONI IN CUI ESISTANO PERICOLO SPECIFICI DI INCENDIO È VIETATO FUMARE. 24/77 ESEMPIO DI NORMA GENERICA ART. 41: GLI ELEMENTI DELLE MACCHINE, QUANDO COSTITUISCONO UN PERICOLO, DEVONO ESSER PROTETTI O SEGREGATI O PROVVISTI DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA. . 25/77 È un insieme di norme tecniche per la prevenzione nei cantieri edili. Ogni articolo è sanzionato. Stante la specialità della lavorazioni, non risente molto della mancanza di un continuo aggiornamento. 26/77 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1 - 4) TITOLO II DPR 303/56 NORME GENERALI PER L’IGIENE DEL LAVORO DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI (art. 5 - 48) TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE (art.49 - 57) TITOLO IV NORME PENALI (art. 58 - 60) Ha subito periodicamente aggiornamenti e integrazioni per adeguarlo alle direttive sociali. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art. 61 - 70) 27/77 DPR 30 giugno 1965, n. 1124 Oggetto:Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Assicuratore: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali (INAIL), ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del Tesoro e della Sanità, gestore dell’Assicurazione obbligatoria Assicurante: Tutti i titolari di un rapporto di lavoro pubblici e Privati, responsabili dell’integrità fisica dei prestatori d’opera. Lavoratori autonomi in attività soggette a rischio Assicurato: Tutti coloro che prestano la propria attività alle dipendenze o sotto la direzione altrui in modo permanente o avventizio, con qualunque forma di retribuzione o che ha accesso ad ambienti lavorativi dove esiste un rischio di danno 28/77 GLI ASSICURATI Non tutti i lavoratori sono compresi nell’assicurazione Nel DPR 1124 vi è un elenco di lavorazioni o di caratteristiche del lavoratore che rendono operativa l’assicurazione 29/77 Prestazioni assicurazione Le prestazioni oggetto dell’assicurazione sono rappresentate: • dall’indennità per inabilità temporanea assoluta • dalla rendita per inabilità permanente assoluta o parziale (nel caso in cui in seguito ad infortunio residui una inabilità superiore al 6% ) • dalla rendita ai superstiti • dall’assegno per l’assistenza personale continuativa • dalla fornitura di protesi 30/77 Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970 Il testo dello Statuto si divide in un titolo dedicato al rispetto della dignità del lavoratore, in due titoli dedicati alla libertà ed all'attività sindacali, in un titolo sul collocamento ed in uno sulle disposizioni transitorie Lo Statuto sancisce, in primo luogo, la libertà di opinione del lavoratore (art.1), che non può quindi essere oggetto di trattamento differenziato in dipendenza da sue opinioni politiche o religiose e che, per un successivo verso, non può essere indagato per queste nemmeno in fase di selezione per l'assunzione. Questi passi trovano una loro spiegazione di migliore evidenza segnalando che, nel dopoguerra, si verificarono numerosi casi di licenziamento di operai che conducevano attività politica o che, anche indirettamente, si rivelavano militanti di forze politiche o sindacali non gradite alle aziende. 31/77 Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970 L'attività lavorativa, l'apporto operativo del lavoratore, è poi svincolata da alcune forme di controllo quali, ad esempio: divieto, per il datore di lavoro, di assegnare del personale di vigilanza al controllo dell'attività lavorativa dei lavoratori (secondo l'art.3 tale personale di vigilanza può esercitare esclusivamente la vigilanza sul patrimonio aziendale) divieto d'uso di impianti audiovisivi (art.4) e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Anche le visite personali di controllo sul lavoratore (l'art. 6 ), ovvero le perquisizioni all'uscita del turno (principalmente effettuate per verificare che il lavoratore non si sia appropriato di beni prodotti o di altro materiale di proprietà dell'azienda), sono sottoposte a limitazioni di dettagliata rigorosità. Al fine di limitare inoltre impropri eccessi del datore di lavoro, eventualmente risultanti in indebite pressioni, sono vietati accertamenti diretti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, delegando agli enti pubblici competenti tali accertamenti (art.5 visita fiscale 32/77 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N 300 STATUTO DEI LAVORATORI Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. 33/77 Normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali INAIL è l'acronimo dell' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.. L'assicurazione all'INAIL è obbligatoria: se ricorrono le condizioni di legge i datori di lavoro debbono versare annualmente una quota. . Con il versamento del premio assicurativo l'INAIL si assume l'onere economico derivante dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali che possano colpire i dipendenti e tutte le altre figure equiparate, soggette all'obbligo assicurativo, sia per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta (cioè il periodo di astensione dal lavoro) sia l'eventuale invalidità permanente residuata. Anche se il datore di lavoro (tenuto per legge) non procede al versamento dei premi di assicurazione, però, il dipendente ha accesso alla tutela (principio della automaticità delle prestazioni). Il pagamento del premio esonera in genere dalla responsabilità civile il datore di lavoro, tenuto a risponderne solo in caso di colpa riconosciuta con sentenza definitiva del giudice. 34/77 35/77 36/77 37/77 38/77 39/77 40/77 INTRODUCE L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER GLI IMPIANTI 41/77 42/77 43/77 44/77 45/77 46/77 47/77 LA FILOSOFIA DEL D.LGS n. 626/94 La filosofia del nuovo sistema di prevenzione è fondata sul PRINCIPIO DELL’AUTOTUTELA (art. 5: …”ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.”) Al lavoratore è richiesto di eseguire non solo quanto altri (D.L. o dirigente) hanno stabilito, ma di contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro. 48/77 PRECEDENTI LEGGI? L'art. 98 del D.Lgs. 626 recita « … … restano in vigore in quanto non specificamente modificate dal presente decreto le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro …», previsione che obbliga ad un lavoro di coordinamento normativo e di interpretazione sul contenuto delle disposizioni, specialmente per quanto riguarda gli obblighi generali contenuti nel titolo I del decreto 49/77 D.Lgs. 626/94 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29 TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Art. 30-33 Dir. 89/654 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Art. 34-39 Dir. 89/655 TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZ. INDIVID. Dir. 89/656 Art. 40-46 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI Dir. 90/269 Art.47-49 50/77 D.Lgs. 626/94 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) TITOLO V BIS PROTEZIONE DA AGENTI FISICI Dir. 03/10 Art. 49 bis-49 duodecies TITOLO VI USO ATTREZZATURE CON VIDEOTERMIN Dir. 90/270 Art. 50-59 TITOLO VI BIS PROTEZIONE DA AMIANTO. Dir. 03/18 Art. 59 bis-59-septiesdecies TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROG. Dir. 90/394 Art. 60-89 51/77 TITOLO VII BIS D.Lgs. 626/94 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Dir. 98/24 Art. 72 BIS-72 TERDECIES TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Dir. 90/679 Art. 73-88 TITOLO VIII BIS PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Dir. 99/92 Art. 88 BIS-88 UNDECIES TITOLO IX SANZIONI Art. 89-94 TITOLO X DISP. TRANS. E FINALI Art. 95-98 52/77 D.Lgs. 626/94 TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 129 53/77 D.Lgs. 626/94 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1-7 CAPO II TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 129 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 8-11 CAPO III PREVENZ. INCENDI, EVACUAZ., PRONTO SOCCORSO Art. 12-15 CAPO IV SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 16-17 54/77 CAPO V CONSULTAZ. E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI Art. 18-20 TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29 CAPO VI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI Art. 21-22 CAPO VII DISPOSIZ. CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZ. Art. 23-28 CAPO VIII D.Lgs. 626/94 STATISTICHE INFORTUNI E MALATTIE PROFESS.LI Art. 29 55/77 CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 1) IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ PRIVATI O PUBBLICI: TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO SI APPLICA (Esempi) • Se vi sono lavoratori o ad essi equiparati • Industria • Artigianato • Commercio • Ferrovie • Ospedali, Case di Cura • Istit. di Credito,Ass.ne • Studi professionistici • Amm.ni Statali e Locali . . . . . . . . . . . . . SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato D.M. entro 6.11.96 • Forze Armate e di Polizia • Servizi di Protezione Civile • Strutture giudiziarie,penitenziarie • Università • Istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado • Lavoratori a domicilio e con contratto di portierato (art. 21) 56/77 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE, DEL PREPOSTO (Art. 4) DATORE DI LAVORO Designa Responsabile e Addetti (anche con esterni) del S.P.P. DIRIGENTE PREPOSTO Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente Responsabilità di valutazione e attuazione continuativa Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente : - Valutazione dei rischi - Misure di prevenzione - Programma di attuazione Resp. S.P.P. Med. Comp. Per nuove attività (pubbl. o private) “Documento” entro 3 MESI dall’inizio dell’attività Rappr. Sicur. (consultaz.) Per az. famil. e fino a 10 dip. autocertificazione su valutaz. e misure Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie (c. 5) 57/77 NOTA: Deroghe per le piccole e medie aziende (Art. 4 c. 9) PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO (Art. 12-15) DATORE DI LAVORO - DISPOSIZIONI GENERALI (Art.12) Organizza i rapporti con l’esterno (VV.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze Designa i lavorat. per le squadre di emergenza Prende provvedim. e programmma 3/33 interventi Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere Osserva i diritti dei lavoratori (Art. 14) EVACUAZIONE DEI LAVORAT. Prende misure per l’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato PRONTO SOCCORSO Prende provvedimenti per il Pronto Soccorso DECRETI MINISTERIALI Stabiliranno linee guida per la prevenzione incendi e per le emergenze secondo il tipo di attività Stabiliranno le attrezzature di pronto soccorso, i requisiti e la formazione del personale secondo l’attività 58/77 Legislazione categoriale LEGGE 1204/71 "TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI" Art. 4 E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto (4). L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. 59/77 Legislazione categoriale DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345 - Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 8 ottobre 1999) LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 977 del 17 ottobre 1967 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 6 novembre 1967) 60/77 D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345) Art. 3 1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico; b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico; c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni; d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.". 61/77 D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 Art. 5 1. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.". 62/77 D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 Art. 3 1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico; b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico; c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni; d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.". 63/77 D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 Art. 4 1. L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti: a) servizi domestici prestati in ambito familiare; b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare; 2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente legge. 3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.". 64/77 D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 Art. 8 1. L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a: a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta'; b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; d) movimentazione manuale dei carichi; e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro; g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori. 2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari 65/77 della potesta' genitoriale.". D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 Art. 7 1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I. 2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. 3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro. 66/77 D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 all. I Lavori vietati Agenti fisici Agenti biologici Agenti chimici Processi e lavori a maggior rischio Lavoro notturno 67/77 Legislazione categoriale Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25" Tutela della salute 1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242: a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti; b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno 68/77 DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato e è vietato il ricorso al lavoro intermittente (contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, previa chiamata del lavoratore, con un preavviso che da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. non può essere inferiore ad un giorno lavorativo) 69/77 LAVORATORI STAGIONALI E A TEMPO DETERMINATO, LAVORO TEMPORANEO Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, le norme di sicurezza si applicano anche ai lavoratori stagionali o assunti per brevi periodi; a questi lavoratori vanno infatti riconosciuti i medesimi diritti dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Ciò vale anche per i lavoratori operanti in regime di “contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo”. Infatti la legge istitutiva di questi particolari contratti di lavoro (Legge 196 del 24/6/97) prescrive che l’impresa utilizzatrice osservi nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo, in presenza di rischi specifici, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti fissi. La stessa legge, nell'indicare gli obblighi dell'impresa fornitrice (es.: l'informazione generale sulla sicurezza) e dell'impresa utilizzatrice, richiama la possibilità di stabilire tra le due imprese specifici accordi/contratti affinché la formazione specifica sia effettuata dalla ditta utilizzatrice. Tale previsione è da incentivare in quanto la ditta utilizzatrice, avendone l'obbligo nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, possiede le conoscenze dei rischi, delle misure di tutela, delle modalità di protezione per garantire una formazione efficace. 70/77 DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Per il collaboratore a progetto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 71/77 CO.CO.CO Il committente deve predisporre contratti nei quali siano indicate tutte le misure di sicurezza (in mancanza la sanzione sarà innanzitutto quella di cui all’art. 69 D. Lgs. n. 276/2003Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto) concretamente applicabili al “co.co.co.” a progetto, e se del caso, precedere l’obbligo dello stesso di sottoporsi a sorveglianza sanitaria, qualora prescritta dalla legge, prevedendo una penale e la definizione del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preventivi e/o periodici come causa risolutiva espressa del contratto di collaborazione. In tal modo la protezione del collaboratore la si ottiene in modo completo e soddisfacente, senza la necessità di ipotizzare un rapporto di subordinazione che non esiste, formalmente. Dal punto di vista poi sanzionatorio, giova ricordare che, se del caso, potrà applicarsi l’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94, che prevede sanzioni per il committente che non provvede e a dare impulso alla cooperazione al coordinamento prevenzionistico, e la disposizione troverà applicazione anche nel caso in cui non svolga i compiti di cooperazione e coordinamento previsti dalla legge. Invece il collaboratore a progetto che non rispetta le clausole contrattuali di prevenzione e protezione incorrerà in una grave violazione del contratto che giustifica il recesso da parte del committente. (avv. Rolando Dubini ) 72/77 DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Gli articoli 22 comma 5 (Somministrazione di lavoro, appalto e distacco) e 39 (lavoro ad orario ridotto, modulato e flessibile) stabiliscono, seppure con differenti modalità, che i prestatori d’opera sono computati nell’organico dell’impresa utilizzatrice ai fini della applicazione delle normative sulla igiene e sicurezza del lavoro. In particolare l’art. 39 stabilisce che tale computo sia effettuato “ in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre”. 73/77 I tipi di norme. Norma europea (EN- ETSI - CEN) : Norma approvata dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto norma europea (EN) ovvero dall’Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI) in quanto norme europee per le comunicazioni (ETS). Norma armonizzata (EN) : norma europea pubblicata sulla GUCE e recepita come norma nazionale sulla GURI. Le norme possono essere : di tipo A se trattano principi generali di sicurezza e di progettazione applicabili a tutte le macchine; di tipo B se possono esser utilizzate per una vasta tipologia di macchine; di tipo C se indicano i requisiti di sicurezza di particolari tipi di macchine. Norma internazionale (ISO): norma approvata da organismi d’unificazione internazionale. 74/77 I tipi di norme. Norma nazionale (UNI): norma approvata da un organismo di normalizzazione nazionale riconosciuto (UNI) Norma nazionale (CEI): norma approvata da un organismo di normalizzazione nazionale riconosciuto (CEI) Norma nazionale (CIG): norma approvata da un organismo di normalizzazione nazionale riconosciuto (CIG) 75/77 LEGGE 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.1 marzo 1968, n° 186 Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. 76/77 77/77