Il sistema legislativo
esame della normativa di riferimento
LE FONTI
2/77
FONTI INTERNAZIONALI
SONO
QUELLE CHE DISCENDONO DALLE
ORGANIZZAZIONI IN CAMPO
INTERNAZIONALE RICONOSCIUTE QUALI
L’OIL, L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
DEL LAVORO. HANNO VALORE COME
RACCOMANDAZIONI O COME VALORI DI
RIFERIMENTO.
3/77
FONTI COMUNITARIE
SONO RAPPRESENTATE DALLE DIRETTIVE
COMUNITARIE, LE QUALI, DOPO UN
PERIODO DI TRANSIZIONE, DIVENTANO
OBBLIGATORIE ANCHE IN CASO DI NON
RECEPIMENTO
4/77
FONTI NEGOZIALI
LE FONTI NORMATIVE
NEGOZIALI SONO
RAPPRESENTATE DAI
CONTRATTI COLLETTIVI DI
LAVORO E DAI REGOLAMENTI
AZIENDALI..
5/77
FONTI STATALI
LE
FONTI DI ORIGINE STATALE SONO
RAPPRESENTATE DALLE NORME GIURIDICHE IN
VIGORE PUBBLICATE SULLA GAZZETTA
UFFICIALE O EMANATE DA UFFICI PUBBLICI.
TALI FONTI NON HANNO TUTTE LO STESSO
VALORE, TANTO CHE SE ALCUNE DI ESSE
ENTRANO IN CONTRASTO (COSA NON RARA)
OCCORRE PRESTARE ATTENZIONE AD
OTTEMPERARE A QUELLE DI MAGGIOR VALORE.
6/77
La legge e gli altri atti aventi
forza e valore di legge
La legge rappresenta l'atto normale o ordinario del
Parlamento.
La funzione legislativa, inoltre, pur spettando al
Parlamento, può anche essere esercitata dal Governo.
Può infatti essere delegata al Governo (decreti
legislativi), oppure può direttamente essere esercitata
dal Governo, in casi straordinari di necessità ed
urgenza, chiedendosi però, a pena di inesistenza
sopravvenuta dell'atto, la conversione in legge entro
sessanta giorni (decreti legge).
7/77
Regolamenti del potere
esecutivo
I regolamenti sono fonti di rango secondario, che oltre alla
Costituzione devono essere conformi, a pena di illegalità,
anche alla legge(principio di legalità). Disciplinati da ultimo
dalla legge n. 400 del 1988,i regolamenti governativi sono di
sei tipi:
• regolamenti di esecuzione;
• regolamenti di attuazione e integrazione;
• regolamenti indipendenti,che regolano, appunto, settori non
disciplinati dalla legge e su cui non gravi una riserva di legge
assoluta, (sulla cui legittimità costituzionale autorevole
dottrina ha avanzato seri dubbi);
• regolamenti organizzativi, che di norma regolano il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni
• regolamenti di delegificazione,
• regolamenti ministeriali e interministeriali.
8/77
Leggi regionali
L'art. 117 della Costituzione, nella sua nuova
formulazione, individua tre tipi di competenza
legislativa:
la competenza esclusiva dello Stato;
la competenza ripartita tra Stato e Regioni
(entrambe, nelle materie espressamente indicate);
la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte le
materie non enumerate.
9/77
Contratti collettivi
 I contratti collettivi di lavoro, in base alla
previsione dell'art. 39 della Costituzione,
avrebbero dovuto costituire una fonte del diritto
«ibrida», presentando, per la loro formazione, il
corpo del contratto e, per la loro efficacia erga
omnes, l'anima della legge. Ma l'art. 39, che è
norma autorizzativa e non obbligante, non è stato
attuato.
 Ai contratti collettivi viene perciò riconosciuta, in
via generale, nel nostro ordinamento, soltanto
un'efficacia inter partes, derogata soltanto
laddove, in via transitoria, siano stati recepiti in
decreti legislativi, oppure vengano utilizzati dal
giudice per determinare un minimo normativo ex
art. 36 Costituzione.
10/77
Fonti extra ordinem
Le fonti extra ordinem, consistenti in fatti e non
atti normativi, sono fondate direttamente sulla
costituzione materiale; perciò, si applica ad esse il
criterio di legittimità e non quello di legalità.
Tra queste vanno ricordate:
le consuetudini, ossia le regole convenzionali
stabilizzate, oggettivizzate, dispiegate nel tempo
e nella coscienza giuridica (presentando i caratteri
della diuturnitas e dell' opinio iuris seu
necessitatis);
.
11/77
Fonti atipiche
Fonte atipica è ogni fonte a competenza
specializzata.
Tra le fonti atipiche si inquadrano le sentenze della
Corte costituzionale e i referendum. Entrambi
sono previsti dalla Costituzione, ed hanno in
comune l'effetto giuridico di eliminare norme
vigenti dall'ordinamento (come fanno di regola le
leggi abrogatrici) ma sono privi di tutti gli altri
caratteri generali della norma giuridica, per cui
non sarebbero "fonti" in senso tecnico.
12/77
La gerarchia delle fonti
I rapporti tra le fonti, considerati in base alla loro posizione sistematica,
possono essere:
 di gerarchia;
 di competenza,
 di cronologia.
Il rapporto di gerarchia, conseguenza dei principi dello Stato di diritto della
loro espansione, si sostanzia nella legalità (ossia non contraddizione dell'atto
sublegislativo nei confronti della legge) e nella costituzionalità (anch'essa
consistente soprattutto nella non contraddizione).
Il rapporto di competenza, invece, attiene ad una situazione di distribuzione
orizzontale delle fonti, che si ha in ipotesi di pluralità di processi di
integrazione politica (si pensi, per l'ordinamento italiano, ai processi
europeo, statale e regionale).
Il criterio cronologico,secondo il quale la legge successiva abroga la legge
precedente che risulta in contrasto,qualora vi sia contraddizione tra fonti
omogenee (pari grado gerarchico,uguale competenza):
13/77
 Nel CODICE PENALE vengono
evidenziati i reati in materia di sicurezza
del lavoro a carico dell’imprenditore
14/77
Art. 437:
“Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro.”
“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove e li
danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto
deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10
anni.”
Art. 451:
"Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro."
"Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un
incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul
lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
£.200.000 a 1.000.000."
15/77
DOLO E COLPA
DOLO: un delitto è doloso quando emerge la volontà e la
consapevolezza del soggetto di venire meno all’obbligo
imposto dalla legge.
COLPA: un delitto è colposo quando non è frutto di
una chiara volontà di trasgredire all’obbligo imposto
dalla legge, ma è frutto di imperizia, negligenza,
imprudenza, inosservanza delle leggi e dei
regolamenti.
16/77
(Omicidio colposo. art. 589 c.p.)
21 febbraio 2006, n. 102,
modificato da legge
Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni. Se il fatto è commesso con la
violazione delle norme sulla disciplina ..... per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è
della reclusione da due a cinque anni. Nel caso
di morte di più persone, ovvero di morte di una
o più persone e di lesioni di una o più persone,
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la
più grave delle violazioni commesse aumentata
fino al triplo, ma la pena non può superare gli
anni 12.
17/77
(Lesioni personali colpose. art. 590 c.p.)modificato da legge 21 febbraio
2006, n. 102,
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è
punito .. Se la lesione è grave la pena è della reclusione ..; se è
gravissima, ... Se i fatti di cui al precedente capoverso sono
commessi con la violazione delle norme sulla disciplina ..... per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi
è della reclusione da tre a 12 mesi o della multa da € 500 a €
2000. ; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno
a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione
non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela
della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale. (assenza dal lavoro > 40 gg art 583)
18/77
L’IMPRENDITORE È TENUTO AD
ADOTTARE NELL’ESERCIZIO
DELL’IMPRESA LE MISURE CHE,
SECONDO LA PARTICOLARITA’ DEL
LAVORO, L’ESPERIENZA E LA
TECNICA, SONO NECESSARIE A
TUTELARE L’INTEGRITÀ FISICA E LA
PERSONALITÀ MORALE DEI
PRESTATORI DI LAVORO
19/77
(Responsabilità per l'esercizio di attività
pericolose. art. 2050 c.c.)
Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un'attività pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati,
è tenuto al risarcimento, se non prova di
aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno.
20/77
LA COSTITUZIONE
Art. 2 “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità”
Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività”
Art. 35: “ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni”
Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana”
21/77
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Titolo I
Disposizioni generali
Titolo II
Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
Titolo III
Norme generali di protezione delle
macchine
Titolo IV
Norme particolari di protezione per
determinate macchine
Titolo IV
Norme particolari di protezione per
determinate macchine
Titolo V
Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di
trasporto ed immagazzinamento
Titolo VI
Impianti ed apparecchi vari
Titolo VII
Impianti, macchine ed apparecchi vari
Titolo VIII
Materie o prodotti pericolosi o nocivi
Titolo IX
Manutenzioni e riparazioni
Titolo X
Mezzi personali di protezione e soccorsi
d’urgenza
Titolo XI
Norme penali
Titolo XII
Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro
22/77
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
È un insieme di norme tecniche per la
prevenzione di tutte le attività lavorative.
Alcune norme sono ovvie, altre generiche,
altre puntuali.
Ogni articolo è sanzionato.
Risente della mancanza di un continuo
aggiornamento.
23/77
ESEMPIO DI NORMA OVVIA
ART. 34: NELLE AZIENDE O
LAVORAZIONI IN CUI ESISTANO
PERICOLO SPECIFICI DI INCENDIO È
VIETATO FUMARE.
24/77
ESEMPIO DI NORMA
GENERICA
ART. 41: GLI ELEMENTI DELLE MACCHINE,
QUANDO COSTITUISCONO UN PERICOLO,
DEVONO ESSER PROTETTI O SEGREGATI
O PROVVISTI DI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA. .
25/77
È un insieme di norme tecniche
per la prevenzione nei cantieri
edili.
Ogni articolo è sanzionato.
Stante la specialità della
lavorazioni, non risente molto
della mancanza di un continuo
aggiornamento.
26/77
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1 - 4)
TITOLO II
DPR 303/56
NORME GENERALI
PER L’IGIENE DEL
LAVORO
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
INDUSTRIALI E COMMERCIALI
(art. 5 - 48)
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
AGRICOLE (art.49 - 57)
TITOLO IV
NORME PENALI (art. 58 - 60)
Ha subito
periodicamente
aggiornamenti e
integrazioni per
adeguarlo alle
direttive sociali.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art. 61 - 70)
27/77
DPR 30 giugno 1965, n. 1124
Oggetto:Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
 Assicuratore: Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie
Professionali (INAIL), ente pubblico sottoposto
alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del
Tesoro e della Sanità, gestore
dell’Assicurazione obbligatoria
 Assicurante: Tutti i titolari di un rapporto di
lavoro pubblici e Privati, responsabili
dell’integrità fisica dei prestatori d’opera.
Lavoratori autonomi in attività soggette a
rischio
 Assicurato: Tutti coloro che prestano la propria
attività alle dipendenze o sotto la direzione
altrui in modo permanente o avventizio, con
qualunque forma di retribuzione o che ha
accesso ad ambienti lavorativi dove esiste un
rischio di danno
28/77
GLI ASSICURATI
 Non tutti i lavoratori sono compresi
nell’assicurazione
 Nel DPR 1124 vi è un elenco di lavorazioni o
di caratteristiche del lavoratore che
rendono operativa l’assicurazione
29/77
Prestazioni assicurazione
Le prestazioni oggetto dell’assicurazione sono
rappresentate:
• dall’indennità per inabilità temporanea assoluta
• dalla rendita per inabilità permanente assoluta o
parziale (nel caso in cui in seguito ad infortunio
residui una inabilità superiore al 6% )
• dalla rendita ai superstiti
• dall’assegno per l’assistenza personale
continuativa
• dalla fornitura di protesi
30/77
Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300
del 20 maggio 1970
Il testo dello Statuto si divide in un titolo dedicato al
rispetto della dignità del lavoratore, in due titoli
dedicati alla libertà ed all'attività sindacali, in un titolo
sul collocamento ed in uno sulle disposizioni transitorie
Lo Statuto sancisce, in primo luogo, la libertà di opinione
del lavoratore (art.1), che non può quindi essere oggetto
di trattamento differenziato in dipendenza da sue
opinioni politiche o religiose e che, per un successivo
verso, non può essere indagato per queste nemmeno in
fase di selezione per l'assunzione. Questi passi trovano
una loro spiegazione di migliore evidenza segnalando che,
nel dopoguerra, si verificarono numerosi casi di
licenziamento di operai che conducevano attività politica
o che, anche indirettamente, si rivelavano militanti di
forze politiche o sindacali non gradite alle aziende.
31/77
Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300
del 20 maggio 1970
L'attività lavorativa, l'apporto operativo del lavoratore, è poi svincolata da
alcune forme di controllo quali, ad esempio:
divieto, per il datore di lavoro, di assegnare del personale di vigilanza al controllo
dell'attività lavorativa dei lavoratori (secondo l'art.3 tale personale di
vigilanza può esercitare esclusivamente la vigilanza sul patrimonio aziendale)
divieto d'uso di impianti audiovisivi (art.4) e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Anche le visite personali di controllo sul lavoratore (l'art. 6 ), ovvero le
perquisizioni all'uscita del turno (principalmente effettuate per verificare
che il lavoratore non si sia appropriato di beni prodotti o di altro materiale di
proprietà dell'azienda), sono sottoposte a limitazioni di dettagliata rigorosità.
Al fine di limitare inoltre impropri eccessi del datore di lavoro, eventualmente
risultanti in indebite pressioni, sono vietati accertamenti diretti da parte del
datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente, delegando agli enti pubblici competenti tali
accertamenti (art.5 visita fiscale
32/77
LEGGE 20 MAGGIO 1970 N 300 STATUTO
DEI LAVORATORI
Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità
fisica.
 I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
33/77
Normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali
INAIL è l'acronimo dell' Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro..
L'assicurazione all'INAIL è obbligatoria: se ricorrono le
condizioni di legge i datori di lavoro debbono versare
annualmente una quota.
. Con il versamento del premio assicurativo l'INAIL si assume
l'onere economico derivante dagli infortuni sul lavoro e dalle
malattie professionali che possano colpire i dipendenti e
tutte le altre figure equiparate, soggette all'obbligo
assicurativo, sia per quanto riguarda l'inabilità temporanea
assoluta (cioè il periodo di astensione dal lavoro) sia
l'eventuale invalidità permanente residuata.
Anche se il datore di lavoro (tenuto per legge) non procede al
versamento dei premi di assicurazione, però, il dipendente ha
accesso alla tutela (principio della automaticità delle
prestazioni). Il pagamento del premio esonera in genere dalla
responsabilità civile il datore di lavoro, tenuto a risponderne
solo in caso di colpa riconosciuta con sentenza definitiva del
giudice.
34/77
35/77
36/77
37/77
38/77
39/77
40/77
INTRODUCE L’OBBLIGO DELLA
DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA’ PER GLI
IMPIANTI
41/77
42/77
43/77
44/77
45/77
46/77
47/77
LA FILOSOFIA DEL D.LGS n. 626/94
La filosofia del nuovo sistema di
prevenzione è fondata sul
PRINCIPIO DELL’AUTOTUTELA
(art. 5: …”ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue
azioni o omissioni.”)
Al lavoratore è richiesto di eseguire non solo quanto altri (D.L.
o dirigente) hanno stabilito, ma di contribuire all’adempimento di
tutti gli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza del
lavoro.
48/77
PRECEDENTI LEGGI?
L'art. 98 del D.Lgs. 626 recita « … … restano in vigore
in quanto non specificamente modificate dal presente
decreto le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro …»,
previsione che obbliga ad un lavoro di coordinamento
normativo e di interpretazione sul contenuto delle
disposizioni, specialmente per quanto riguarda gli
obblighi generali contenuti nel titolo I del decreto
49/77
D.Lgs. 626/94
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE DEI
LAVORATORI
SUL LUOGO DI LAVORO
“Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE e 2003/10/CE
riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il
lavoro)
TITOLO I
MIGLIORAMENTO SICUREZZA
E SALUTE DEI LAVORATORI
Dir. 89/391
Art. 1-29
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
Art. 30-33
Dir. 89/654
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 34-39
Dir. 89/655
TITOLO IV
USO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZ. INDIVID.
Dir. 89/656
Art. 40-46
TITOLO V
MOVIMENTAZIONE
MANUALE CARICHI
Dir. 90/269
Art.47-49
50/77
D.Lgs. 626/94
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE DEI
LAVORATORI
SUL LUOGO DI LAVORO
“Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE e 2003/10/CE
riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro)
TITOLO V BIS
PROTEZIONE DA
AGENTI FISICI
Dir. 03/10
Art. 49 bis-49 duodecies
TITOLO VI
USO ATTREZZATURE
CON VIDEOTERMIN
Dir. 90/270
Art. 50-59
TITOLO VI BIS
PROTEZIONE DA
AMIANTO.
Dir. 03/18 Art. 59 bis-59-septiesdecies
TITOLO VII
PROTEZIONE DA
AGENTI CANCEROG.
Dir. 90/394
Art. 60-89
51/77
TITOLO VII BIS
D.Lgs. 626/94
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE DEI
LAVORATORI
SUL LUOGO DI LAVORO
“Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE e 2003/10/CE
riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il
lavoro)
PROTEZIONE DA
AGENTI CHIMICI
Dir. 98/24
Art. 72 BIS-72 TERDECIES
TITOLO VIII
PROTEZIONE DA
AGENTI BIOLOGICI
Dir. 90/679
Art. 73-88
TITOLO VIII BIS
PROTEZIONE DA
ATMOSFERE ESPLOSIVE
Dir. 99/92
Art. 88 BIS-88 UNDECIES
TITOLO IX
SANZIONI
Art. 89-94
TITOLO X
DISP. TRANS. E FINALI
Art. 95-98
52/77
D.Lgs. 626/94
TITOLO I
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA
E SALUTE DEI
LAVORATORI
Dir. 89/391 Art. 129
53/77
D.Lgs. 626/94
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1-7
CAPO II
TITOLO I
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA
E SALUTE DEI
LAVORATORI
Dir. 89/391 Art. 129
SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
Art. 8-11
CAPO III
PREVENZ. INCENDI, EVACUAZ.,
PRONTO SOCCORSO
Art. 12-15
CAPO IV
SORVEGLIANZA
SANITARIA
Art. 16-17
54/77
CAPO V
CONSULTAZ. E PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI
Art. 18-20
TITOLO I
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA
E SALUTE DEI
LAVORATORI
Dir. 89/391 Art. 1-29
CAPO VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
DEI LAVORATORI
Art. 21-22
CAPO VII
DISPOSIZ. CONCERNENTI LA
PUBBLICA AMMINISTRAZ.
Art. 23-28
CAPO VIII
D.Lgs. 626/94
STATISTICHE INFORTUNI
E MALATTIE PROFESS.LI
Art. 29
55/77
CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 1)
IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’
PRIVATI O PUBBLICI:
TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI DURANTE IL LAVORO
SI APPLICA
(Esempi)
• Se vi sono lavoratori
o ad essi equiparati
• Industria
• Artigianato
• Commercio
• Ferrovie
• Ospedali, Case di Cura
• Istit. di Credito,Ass.ne
• Studi professionistici
• Amm.ni Statali e Locali
. . . . . . . . . . . . .
SI APPLICA tenendo
conto delle particolari
esigenze connesse al
servizio espletato
D.M.
entro
6.11.96
• Forze Armate e di Polizia
• Servizi di Protezione Civile
• Strutture giudiziarie,penitenziarie
• Università
• Istituti di istruzione e di
educazione di ogni ordine e grado
• Lavoratori a domicilio e con
contratto di portierato (art. 21)
56/77
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO,
DEL DIRIGENTE, DEL PREPOSTO (Art. 4)
DATORE DI LAVORO
Designa Responsabile e Addetti
(anche con esterni) del S.P.P.
DIRIGENTE
PREPOSTO
Nomina, nei casi previsti,
il Medico Competente
Responsabilità di valutazione e
attuazione continuativa
Elabora, custodisce e aggiorna il
Documento contenente :
- Valutazione dei rischi
- Misure di prevenzione
- Programma di attuazione
Resp. S.P.P.
Med. Comp.
Per nuove attività
(pubbl. o private)
“Documento” entro 3
MESI dall’inizio
dell’attività
Rappr. Sicur.
(consultaz.)
Per az. famil. e fino a 10 dip.
autocertificazione su valutaz. e misure
Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie (c. 5)
57/77
NOTA: Deroghe per le piccole e medie aziende (Art. 4 c. 9)
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO
SOCCORSO (Art. 12-15)
DATORE DI LAVORO
-
DISPOSIZIONI GENERALI (Art.12)
Organizza i rapporti con l’esterno
(VV.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze
Designa i lavorat. per le squadre di
emergenza
Prende provvedim. e programmma
3/33
interventi
Informa i lavoratori sulle misure prese e i
comportamenti da tenere
Osserva i diritti dei lavoratori (Art. 14)
EVACUAZIONE DEI LAVORAT.
Prende misure per l’evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato
PRONTO SOCCORSO
Prende provvedimenti
per il Pronto Soccorso
DECRETI MINISTERIALI
Stabiliranno linee guida per la prevenzione
incendi e per le emergenze secondo il
tipo di attività
Stabiliranno le attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti e la formazione del
personale secondo l’attività 58/77
Legislazione categoriale
LEGGE 1204/71 "TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI"
Art. 4 E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto (4).
L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre
mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici
sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato
stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali.
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Legislazione categoriale
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999,
n. 345 - Attuazione della direttiva
94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro. (Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 237 del 8 ottobre
1999)
LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n.
977 del 17 ottobre 1967 - Tutela del
lavoro dei bambini e degli adolescenti.
(pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.
276 del 6 novembre 1967)
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D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345)
Art. 3
1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto
anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un
rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme
vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o
che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di
eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua
attivita' o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di
lavoro.".
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D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
Art. 5
1. L'articolo 3 della legge 17 ottobre
1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'eta' minima per
l'ammissione al lavoro e' fissata al
momento in cui il minore ha concluso il
periodo di istruzione obbligatoria e
comunque non puo' essere inferiore ai 15
anni compiuti.".
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D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
Art. 3
1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto
anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un
rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme
vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o
che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di
eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua
attivita' o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di
lavoro.".
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D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
Art. 4
1. L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2. - 1. Le norme della presente legge non si applicano agli
adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata
concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso,
nelle imprese a conduzione familiare;
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello
previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le
specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di
sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.".
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D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
Art. 8
1. L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7. - 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e
a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la
valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o
possibili, in relazione all'eta';
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e
fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle
attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine,
apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e
della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari 65/77
della potesta' genitoriale.".
D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
Art. 7
1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal
seguente: "Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle
lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori
indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per
indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto
per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in
aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in
ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro
dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori
competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel
rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla
vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione
professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere
preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro,
previo parere dell'azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro
richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul
lavoro.
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D. Lgs 4 agosto 1999 n 345
all. I
Lavori vietati
 Agenti fisici
 Agenti biologici
 Agenti chimici
 Processi e lavori a maggior rischio
 Lavoro notturno
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Legislazione categoriale
Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532
"Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999,
n. 25"
Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a
spese del datore di lavoro, per il tramite del medico
competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per
controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno
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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
 Il contratto di somministrazione di lavoro e'
vietato e è vietato il ricorso al lavoro
intermittente (contratto mediante il quale un lavoratore si mette a
disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in
modo discontinuo o intermittente, previa chiamata del lavoratore, con un preavviso che
da parte delle
imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche.
non può essere inferiore ad un giorno lavorativo)

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LAVORATORI STAGIONALI E A TEMPO
DETERMINATO,
LAVORO TEMPORANEO
 Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, le norme di sicurezza si
applicano anche ai lavoratori stagionali o assunti per brevi periodi; a questi
lavoratori vanno infatti riconosciuti i medesimi diritti dei lavoratori
occupati a tempo indeterminato.
 Ciò vale anche per i lavoratori operanti in regime di “contratto di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo”. Infatti la legge istitutiva di questi
particolari contratti di lavoro (Legge 196 del 24/6/97) prescrive che
l’impresa utilizzatrice osservi nei confronti dei prestatori di lavoro
temporaneo, in presenza di rischi specifici, tutti gli obblighi di protezione
previsti nei confronti dei propri dipendenti fissi. La stessa legge,
nell'indicare gli obblighi dell'impresa fornitrice (es.: l'informazione
generale sulla sicurezza) e dell'impresa utilizzatrice, richiama la possibilità
di stabilire tra le due imprese specifici accordi/contratti affinché la
formazione specifica sia effettuata dalla ditta utilizzatrice.
 Tale previsione è da incentivare in quanto la ditta utilizzatrice, avendone
l'obbligo nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, possiede le
conoscenze dei rischi, delle misure di tutela, delle modalità di protezione
per garantire una formazione efficace.
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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Per il collaboratore a progetto si applicano le
norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di
cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modifiche e integrazioni, quando
la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi
di lavoro del committente, nonché le norme
di tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
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CO.CO.CO
 Il committente deve predisporre contratti nei quali siano indicate
tutte le misure di sicurezza (in mancanza la sanzione sarà innanzitutto
quella di cui all’art. 69 D. Lgs. n. 276/2003Art. 69. Divieto di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del
contratto) concretamente applicabili al “co.co.co.” a progetto, e se del
caso, precedere l’obbligo dello stesso di sottoporsi a sorveglianza
sanitaria, qualora prescritta dalla legge, prevedendo una penale e la
definizione del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preventivi e/o
periodici come causa risolutiva espressa del contratto di
collaborazione. In tal modo la protezione del collaboratore la si ottiene
in modo completo e soddisfacente, senza la necessità di ipotizzare un
rapporto di subordinazione che non esiste, formalmente. Dal punto di
vista poi sanzionatorio, giova ricordare che, se del caso, potrà
applicarsi l’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94, che prevede sanzioni per il
committente che non provvede e a dare impulso alla cooperazione al
coordinamento prevenzionistico, e la disposizione troverà applicazione
anche nel caso in cui non svolga i compiti di cooperazione e
coordinamento previsti dalla legge.
 Invece il collaboratore a progetto che non rispetta le clausole
contrattuali di prevenzione e protezione incorrerà in una grave
violazione del contratto che giustifica il recesso da parte del
committente.
(avv. Rolando Dubini )
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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Gli articoli 22 comma 5 (Somministrazione di lavoro,
appalto e distacco) e 39 (lavoro ad orario ridotto,
modulato e flessibile) stabiliscono, seppure con
differenti modalità, che i prestatori d’opera sono
computati nell’organico dell’impresa utilizzatrice
ai fini della applicazione delle normative sulla
igiene e sicurezza del lavoro. In particolare l’art.
39 stabilisce che tale computo sia effettuato “ in
proporzione all’orario di lavoro effettivamente
svolto nell’arco di ciascun semestre”.
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I tipi di norme.
Norma europea (EN- ETSI - CEN) : Norma approvata dal comitato
europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto norma europea
(EN) ovvero dall’Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni
(ETSI) in quanto norme europee per le comunicazioni (ETS).
Norma armonizzata (EN) : norma europea pubblicata sulla GUCE e recepita
come norma nazionale sulla GURI. Le norme possono essere :
 di tipo A se trattano principi generali di sicurezza e di progettazione
applicabili a tutte le macchine;
 di tipo B se possono esser utilizzate per una vasta tipologia di
macchine;
 di tipo C se indicano i requisiti di sicurezza di particolari tipi di
macchine.
Norma internazionale (ISO): norma approvata da organismi d’unificazione
internazionale.
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I tipi di norme.
Norma nazionale (UNI): norma approvata
da un organismo di normalizzazione
nazionale riconosciuto (UNI)
Norma nazionale (CEI): norma approvata
da un organismo di normalizzazione
nazionale riconosciuto (CEI)
Norma nazionale (CIG): norma approvata
da un organismo di normalizzazione
nazionale riconosciuto (CIG)
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LEGGE 186/68
Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici
ed elettronici.1 marzo 1968, n° 186
 Art. 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari,
le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
devono essere realizzati e costruiti a regola
d'arte.
 Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le
installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
realizzati secondo le norme del Comitato
Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a
regola d'arte.
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Il sistema legislativo esame della normativa di rife..