Il nuovo diritto societario
IL PROCESSO
SOCIETARIO
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5
Correzioni CdM del 27.11.2003 e CdM del 29.01.04
I PRINCIPI ISPIRATORI
Linee della riforma
Art.12 L. 3.10.01 n.366
Giudizio sommario
Facoltatività del giudizio
Semplificazione procedimento
Procedimenti camerali
SEMPLIFICAZIONE DEL
PROCEDIMENTO
Concentrazione dei termini
del procedimento
Riduzione dei termini
medesimi
FACOLTATIVITA’ DEL GIUDIZIO
In relazione ai procedimenti cautelari, viene
introdotta la facoltatitività dell’instaurazione del
giudizio di merito
Se non viene instaurato il giudizio di merito il
provvedimento cautelare non perde efficacia
Se il giudizio di merito si estingue, parimenti, il
provvedimento cautelare non perde efficacia
Il Giudice pronuncia SEMPRE sulle spese
GIUDIZIO SOMMARIO
Viene introdotto un giudizio sommario del
tutto nuovo
Non ha naturale cautelare
E’ improntato a particolare celerità
E’ reso nel pieno rispetto del
contraddittorio
Può dare luogo ad una successiva fase a
cognizione piena
PROCEDIMENTI CAMERALI
Vi è una sostanziale modifica di tutta la
disciplina dei procedimenti camerali
Viene introdotta una prima
differenziazione tra procedimenti
contenziosi e non contenziosi
Una seconda differenza tra procedimenti
unilaterali e plurilaterali
Tribunale in composizione
collegiale:
 Rapporti societari (anche società di fatto)
 Accertamento, costituzione, modificazione o
estinzione di un rapporto societario
 Azioni di responsabilità contro organi
amministrativi e di controllo, liquidatori e
direttori generali delle società, delle mutue
assicuratrici, delle società cooperative e del
soggetto incaricato della revisione contabile da
chiunque promosse
Tribunale in composizione
collegiale:
Trasferimento delle partecipazioni sociali,
nonché ogni altro negozio avente ad
oggetto le partecipazioni sociali o i diritti
inerenti
Patti parasociali e accordi di
collaborazione di cui all’art.2341 - bis,
ultimo comma c.c.
Tribunale in composizione
collegiale:
 Rapporti in materia di intermediazione mobiliare da
chiunque gestita, fondi investimento, gestione
collettiva del risparmio, prodotti finanziari e
cartolarizzazione dei crediti
 Materie di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385,
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) quando
la controversia è promossa banca contro banca
ovvero da o contro associazioni rappresentative di
consumatori o camere di commercio
 Credito per le opere pubbliche
Tribunale in composizione
monocratica:
Materie di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993,
n.385, quando la relativa controversia è
promossa da una banca nei confronti di
altra banca ovvero da o contro
associazioni rappresentative di
consumatori o camere di commercio
LE ECCEZIONI
Rimangono di competenza della Corte di
Appello:
Rapporti e vicende di cui all’art. 145 del D.Lgs.
N. 385/93 (procedura sanzionatoria ad istanza
della Banca di Italia resa con decreto dal
Ministero del Tesoro contro persone – banche o
società)
Rapporti e vicende di cui all’art. 195 del D.Lgs.
N. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 – procedura sanzionatoria: B.I. o Consob)
Attore:
Atto di
citazione
Memoria
di replica
Ulteriori
repliche
Gli atti di cui
dispone
Convenuto:
- Comparsa
di risposta
- Eventuale
seconda
memoria
Gli atti di cui
dispone
- Eventuali
memorie di
controreplica
contenuto atto di citazione
elementi di cui all’art. 163, nn.1-6, c.p.c.
indicazione indirizzo e-mail e numero di
fax
termine al convenuto per notificare la
propria comparsa non inferiore a 60
giorni
 tutti i termini possono essere ridotti
alla metà con provvedimento ex art. 163
bis comma 2 c.p.c.
Riduzione dei termini
 I termini sono ridotti alla metà nel caso di
opposizione a norma dell’art. 645 c.p.c.
 Ciascuna delle parti, al momento della
costituzione (o anche successivamente) può
chiedere con ricorso che sia designato il
magistrato per l’adozione – previa
convocazione delle parti – dei provvedimenti
di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.
contenuto comparsa di risposta
il convenuto deve
 proporre tutte le sue difese
 prendere posizione sui fatti posti a fondamento della
domanda
 indicare i mezzi di prova ed i documenti prodotti
 se lo ritiene, proporre domande riconvenzionali
 dichiarare di volere chiamare in causa i terzi
 indicare n° di fax ed indirizzo e-mail
 formulare le conclusioni
 fissare all’attore un termine non inferiore a 30 giorni
per la eventuale replica.
 in assenza di termine il termine è 30 giorni.
Contenuto memorie di replica
dell’attore:
 Può precisare le domande e le conclusioni già proposte
 A PENA DI DECADENZA può proporre nuove domande
od eccezioni che siano conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle difese altrui
 A PENA DI DECADENZA può dichiarare che intende
chiamare un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c.
 Può depositare nuovi documenti in cancelleria o
formulare nuove richieste istruttorie
 Deve assegnare termine al convenuto per notificare la
propria comparsa non inferiore a 20 giorni o, in caso di
riconvenzionale, 30 giorni.
CHIAMATA DI TERZO
L’ATTORE NOTIFICA AL TERZO
L’ATTO DI CITAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 2
 IL CONVENUTO, SE DICHIARA
DI VOLERE CHIAMARE IN CAUSA
IL TERZO, GLI DEVE
NOTIFICARE L’ATTO DI
CITAZIONE SEMPRE A NORMA
DELL’ART. 2

Contenuto seconda memoria
del convenuto:
- Eventuale indicazione di
nuovi documenti
- Eventuali nuove richieste
istruttorie
 - A pena di decadenza le
eccezioni non rilevabili
d’ufficio che siano conseguenza
delle nuove domande o eccezioni
proposte dall’attore
ULTERIORI REPLICHE 1
Il convenuto:
 o notifica istanza di fissazione dell’udienza;
 o notifica, e poi deposita in Cancelleria, una 2°
memoria difensiva con l’indicazione di nuovi
documenti o richieste istruttorie ed assegna un
altro termine non inferiore a 20 (16) giorni
all’attore per una sua controreplica.
ULTERIORI REPLICHE 2
L’attore:
 o notifica istanza di fissazione dell’udienza;
 o notifica, e poi deposita in Cancelleria una
ulteriore memoria difensiva con l’indicazione di
nuovi documenti o richieste istruttorie ed
assegna un altro termine non inferiore a 20 (16)
giorni al convenuto per una sua ulteriore replica.
ULTERIORI REPLICHE 3
Sia l’attore che il convenuto:
possono notificare istanza di fissazione
dell’udienza
possono notificare ulteriore memoria
assegnando un altro termine non inferiore
a 20 (8) giorni.
Attore e Convenuto:
comunque entro 80 giorni
dalla notifica della prima
memoria di controreplica del
convenuto, è consentito lo
scambio di ulteriori memorie
tra le parti
IN QUESTE ULTERIORI MEMORIE
Le parti possono proporre e
svolgere tutte le attività ancora
loro consentite secondo il regime
delle preclusioni processuali.
FINALMENTE
LA FASE
DELL’ISTRUTTORIA
PRE-DIBATTIMENTALE
E’ FINITAAA!
L’INCROCIO DEI DOCUMENTI
CONVENUTO
ATTORE
ATTO DI CITAZIONE
Notifica ed assegna termine non inferiore a 60 gg.
COMPARSA DI RISPOSTA
Replica e assegna termine non inf. a30 gg.
Può replicare ed assegnare termine non inferiore a 20 gg.
Può replicare ed assegnare termine non inf. a 20 gg.
Può replicare nel termine assegnato e assegnare termine non inf. a 20 gg
Può replicare entro il termine assegnatogli
Entro 80 gg. dalla notifica della 1°
memoria di controreplica del
convenuto possono avvenire ulteriori
scambi di memorie
LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
COME E QUANDO
AVVIENE?
Entrambe le parti si devono
costituire in cancelleria entro
10 gg. successivi alla
notifica dell’atto di citazione
o della comparsa di risposta
Se l’attore non si costituisce,
il convenuto può costituirsi
in cancelleria e chiedere la
fissazione dell’udienza
collegiale
Se il convenuto non ha documenti da depositare
o chiamate di terzo, può costituirsi entro 10 gg.
dalla notifica dell’istanza di fissazione
dell’udienza di trattazione
Come si effettuano le notificazioni
? (art.17 D. Lgs.)
Ai sensi dell’art. 136 c.p.c. e
segg.ti
Cioè.. innanzitutto
ad opera del
CANCELLIERE
…. e, comunque,
tramite
Ufficiale
Giudiziario
oppure…..
con trasmissione dell’atto a
mezzo fax
L. 07/06/93 n.183

Art. 1.
1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un
procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato
[o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:
a) all'avvocato [o procuratore] che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita
procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche
dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del
codice di procedura civile;
b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato [o
procuratore] estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo.
Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la
procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la
sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione
leggibile dell'avvocato [o procuratore] che trasmette l'atto;
c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte
dell'avvocato [o procuratore] estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato [o
procuratore] ricevente.
2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato [o da
un procuratore] e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro
avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di
cui alla lettera c) del comma 1.
3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un
avvocato [o da un procuratore] e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione
ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i
requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.
con trasmissione dell’atto per
posta elettronica
LA SVOLTA NORMATIVA
Legge 15.03.1997 n. 59 – art. 15 secondo comma
 Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai
privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I
criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per
la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
D.p.R. 28.12.2000 n. 445 – art. 14
 Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un
documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del
presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8,
comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
L’ultima norma – il processo informatico
D.p.R. 13.02.2001 n. 123 art. 8
 La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data
apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la
procedura di validazione temporale a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la
comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e
dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna
tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale.
2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati dal
notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le
modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3,
comma 3.
.. con scambio diretto tra difensori
assistito da
sottoscrizione
per ricevuta
sull’originale
IL CANCELLIERE
Riceve
la costituzione
dell’attore che
deve
contenere…..
Il fascicolo di parte
Con…….
La nota di iscrizione a
ruolo
L’originale o la copia
dell’atto di citazione
notificato
La procura alle liti
I documenti offerti in
comunicazione
IL CANCELLIERE
FORMA….
IL
FASCICOLO
DI UFFICIO
….sempre
IL CANCELLIERE
INSERISCE NEL
FASCICOLO DI
UFFICIO
TUTTI GLI ATTI
ED I DOCUMENTI
CHE….
le parti
costituite
vanno,
via via,
depositando
Istanza di fissazione
dell’udienza:
 conclusioni di rito e di
merito
 definitiva formulazione
istanze istruttorie già
proposte
 esclusione di modificazione
delle domande
 richiesta fissazione udienza
di discussione
 eventuali condizioni di
conciliazione
L’istanza di fissazione
udienza deve essere
depositata in cancelleria
entro 10 giorni
dall’ultima notificazione
Nei 10 giorni successivi al
deposito dell’istanza
di fissazione dell’udienza le parti
devono depositare in cancelleria
le proprie, rispettive,
note di precisazione
Nota di precisazione
Conclusioni di rito Non può contenere
modificazioni
delle
e di merito
istanze e conclusioni
Definitiva
formulazione delle
istanza istruttorie
già proposte
(Eventualmente)
indicazione delle condizioni
alle quali la parte sarebbe
disposta a conciliare la lite
Decreto di fissazione dell’udienza
Contenuto
Ammissione
mezzi istruttori
o di prova
Questioni
di merito
o di rito
rilevabili
d'ufficio
Invito per la
Conciliazione
Termine per
memorie
conclusionali
Deferimento
giuramento
suppletorio
Contenuto del decreto - 1
Mezzi istruttori o di prova
Ammissione mezzi istruttori disponibili d’ufficio o dei
mezzi di prova richiesti dalle parti, ed
esposizione delle ragioni di
inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie
Contenuto del decreto - 2
la Conciliazione
Invito alle parti a comparire di
persona per il tentativo di
conciliazione ed invito a
prendere posizione
sulle condizioni indicate
dalle altre parti ed alle quali
queste sarebbero
disposte a conciliare
Contenuto del decreto -3
LE MEMORIE
CONCLUSIONALI
Invito alle parti a
depositare almeno
5 gg. prima dell’udienza
memorie conclusionali,
indicando anche le
questioni bisognose
di trattazione
La fase davanti al giudice
Udienza di discussione
se nessuna delle parti costituite compare in
udienza
la causa,
viene
CANCELLATA
DAL RUOLO
Se tutte le parti (o anche una sola
di esse) compaiono……
Il Giudice, se vi
era stato l’invito
a comparire di
persona,
le interroga
liberamente e…
e, se la lite lo
consente,
esperisce
il tentativo di
conciliazione.
in caso di esito
positivo del
tentativo di
conciliazione, il
relativo verbale
costituisce
titolo esecutivo
…………… E SE
il
tentativo di
conciliazione
non riesce
…………………?
HA LUOGO
il dibattimento
Durante il dibattimento,
le parti illustrano, ognuna,
le proprie, rispettive,
conclusioni.
Il Presidente,
che dirige la
discussione,
può consentire
brevi repliche.
Esaurita la discussione….
IL TRIBUNALE
conferma, o revoca, in tutto od in parte, e
con ordinanza, il contenuto del decreto di
fissazione dell’udienza
procede, eventualmente delegandola al
relatore, all’assunzione dei mezzi di prova
fissa, in tale ultimo caso, una nuova udienza
di discussione nei 30 giorni successivi
analogamente provvede se dispone CTU,
ispezione o altri mezzi di prova disponibili di
ufficio……
altrimenti,
in camera di consiglio
EMETTE
LA DECISIONE
Il Giudice provvede, in udienza,
a leggere il dispositivo
esponendo
in maniera concisa
le ragioni di fatto e di diritto
della propria decisione
LA SENTENZA
(art.16, comma 5).
Quando la questione è
particolarmente complessa….
Il Tribunale dispone
con ordinanza –
letta in udienza –
che la sentenza sia
depositata nei 30
giorni successivi alla
chiusura della
discussione orale
Se il Giudice rileva che la causa
riguarda un rapporto diverso da quelli di cui
all’art 1…..
 Se competente dispone
con ordinanza il
cambiamento di rito,
designa il G.I. e fissa
l’udienza per la
prosecuzione.
 Se incompetente rimette
la causa al giudice
competente assegnando
termine per la
riassunzione
Appello
E’ proposto con atto di
citazione:
 Deve contenere specifiche
censure nei confronti della
sentenza impugnata
 La mancata costituzione
dell’appellante nei termini
determina l’improcedibilità
dell’appello ad istanza
dell’appellato costituitosi
tempestivamente
Inammissibilità dell’appello
Quando le parti hanno convenuto con atto
scritto la sola ricorribilità in cassazione
La causa è cancellata dal ruolo quando
nessuno compare in udienza
Procedimento sommario di
cognizione
Non si applica alle azioni
di responsabilità da chiunque proposte
Si applica alle controversie
che abbiano ad oggetto
il pagamento di una somma
di denaro anche se non
è liquida
Si applica anche
alle controversie aventi
ad oggetto la consegna
di una cosa mobile
determinata
Procedimento sommario di
cognizione
 Si propone con ricorso al Tribunale in composizione monocratica
 Il Giudice, disposta la comparizione delle parti, assegna il termine
per la costituzione del convenuto (che deve avvenire entro 10 gg.
precedenti l’udienza).
 Se ritiene sussistenti i fatti costitutivi della domanda e
manifestamente infondata la difesa del convenuto pronuncia
immediatamente ordinanza esecutiva di condanna e dispone sulle
spese.
 L’ordinanza costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione ipotecaria.
 Se, invece, ritiene che l’oggetto e le difese del convenuto richiedano
un’istruzione non sommaria, assegna all’attore i termini di cui all’art.
6.
 Contro l’ordinanza di condanna può essere proposta,
esclusivamente, impugnazione avanti alla Corte di Appello nelle
forme di cui all’art. 20.
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