«LE REGOLE IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT» 10-12-18 Marzo 2015 - ore 13,45– sala Turismo Relatore: Giovanni Montesanto – esperto doganale Art. 13, comma 4 DPR 633/72 Operazioni in valuta estera La nuova versione del comma 4 dell’art. 13, relativo al computo dei corrispettivi e delle spese in valuta – in mancanza dell’indicazione in fattura del giorno di effettuazione dell’operazione – introduce un nuovo criterio sussidiario rappresentato dal giorno di emissione della fattura. Il nuovo criterio facilita quindi la determinazione del cambio da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile iva. Resta confermato il computo residuale in base al cambio del giorno antecedente più prossimo, in assenza delle indicazioni sopra descritte. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla B.C.E. 2 Art. 17, comma 2 DPR 633/72 Inversione contabile (reverse charge) L’attuale formulazione dell’art. 17, comma secondo, prevede che “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’U.E., il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93. Quindi l’art. 17, dal 1 gennaio 2013, dispone, in capo al soggetto passivo stabilito in Italia l’obbligo di: integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore UE per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia. emissione dell’autofattura in caso di acquisto di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-UE. 3 Art. 17, comma 2 DPR 633/72 Inversione contabile (reverse charge) Adempimenti Pertanto, il committente/cessionario nazionale, relativamente alle prestazioni rese dal fornitore/prestatore UE dovrà: (art. 46 D.L. 331/93). – Numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’IVA; (art. 47, 1 comma, 1 periodo D.L. 331/93) annotare la fattura, già integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (art. 23, DPR n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo dell’operazione espresso in valuta estera; annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti (articolo 25, DPR n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione eventualmente spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo D.L. 331/93); emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (art. 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 331/93). 4 Art. 17, comma 2 DPR 633/72 Inversione contabile (reverse charge) Precisazione Con risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010, l’Agenzia Entrate, ha precisato che l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, se soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale. Pertanto l’art. 17, secondo comma, “esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano”. Tuttavia è stato tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente. 5 Emissione della fattura Art. 21 D.P.R. 633/72 In materia di fatturazione l’art. 21, 1 comma, stabilisce totale equiparazione del documento elettronico a quello cartaceo a seguito della modifica dell’art. 217 della Direttiva 112/2006/CE il quale recita: “Ai fini della presente direttiva per «fattura elettronica» s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico”. Art. 21 comma 4: La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte. Art. 21 comma 5: La fattura di cui all’art. 17, secondo comma, primo periodo (autofattura) è emessa in unico esemplare. L’art. 21, 2 comma lett. f), stabilisce l’obbligatorietà dell’indicazione della P.IVA del cessionario o committente nazionale o comunitario o il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce in veste di privato (consumatore finale). 6 Contenuto della fattura Art. 21 comma 2 D.P.R. 633/72 (art. 226 Direttiva 112/2006) La fattura deve contenere le seguenti informazioni: a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) n) Data di emissione; Numero progressivo che la identifichi in modo univoco; Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; Numero di partita iva del soggetto cedente o prestatore; Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; Identificazione del soggetto cessionario o committente: N. di partita iva; N. di identificazione iva in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE; Codice fiscale in caso di soggetto privato residente nel territorio dello Stato. Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione Corrispettivi per la determinazione dell’imponibile (compresi beni ceduti a titolo di sconto, premio abbuono art. 15, 1 comma, n. 2); Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono Aliquota iva, imponibile e ammontare dell’imposta arrotondati al centesimo di euro; In caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto: Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri; Numeri dei chilometri percorsi o delle ore navigate. Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo 7 Emissione della fattura in valuta estera Art. 21 D.P.R. 633/72 In materia di fatturazione la legge di stabilità ha riformulato l’art. 21, 3 comma, del DPR 633/72 eliminando dall’ultimo periodo: “…… gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purché l’imposta sia indicata in euro” Per effetto di tale modifica l’Agenzia delle entrate, con circolare 12/E del 3 maggio 2013, ha sostenuto l’impossibilità di emettere fatture in valuta estera, disponendo l’applicazione della regola generale: indicazione in fattura dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro (art. 21, comma 2 lett. l). Tale impostazione contrasta con: a) Direttiva 112/2006 art. 230: Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione di cui all'articolo 91 b) Direttiva 45/2010: nuove regole aventi lo scopo di promuovere e di semplificare le norme in materia di fatturazione Pertanto è orientamento generale che risulta ancora possibile emettere fattura recanti importi in valuta estera, a condizione che la stessa contenga la relativa conversione in euro. 8 Emissione della fattura Art. 21 D.P.R. 633/72 Comma 4, 1 periodo La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 del D.P.R. 633/72: 1 comma: Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1 e 2 (vendite con riserva di proprietà le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. 3 comma: Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. 4 comma: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. 9 Emissione della fattura Art. 21 D.P.R. 633/72 In generale la fattura può, indistintamente, essere emessa in formato: cartaceo (fattura cartacea o analogica) elettronico (fattura in formato elettronico e fattura elettronica) Attualmente, solamente per le operazioni attive rese nei confronti della Pubblica Amministrazione, vige l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica. 10 Emissione della fattura Fattura cartacea La fattura cartacea o analogica si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione al destinatario. È redatta in due esemplari di cui uno deve essere spedito o consegnato al cessionario o committente dell’operazione. Può essere inviata anche tramite fax o posta elettronica (e-mail). In quest’ultimo caso essa deve essere materializzata dal destinatario nel momento in cui è ricevuta e prende il nome di “fattura in formato elettronico”. 11 Emissione della fattura Fattura elettronica La fattura elettronica è stata introdotta dal Dlgs n. 52 del 20/02/2004 in recepimento della Direttiva Ue 115/2001. La fattura elettronica è un documento informatico con rilevanza fiscale non modificabile. In modo informatico avviene la: formazione, registrazione, trasmissione, e conservazione Non è necessario materializzare il documento stampandolo. 12 Emissione della fattura Fattura elettronica art. 21 comma 1 DPR 633/72 Per fattura elettronica s’intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato all’accettazione da parte del cessionario o committente dell’operazione. La fattura elettronica s’intende emessa al momento della sua: trasmissione, o messa a disposizione del destinatario. I soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato possono incaricare terzi soggetti, anche residenti all’estero, di emettere per loro conto la fattura. 13 Emissione della fattura Fattura elettronica art. 21 comma 3 DPR 633/72 La fattura elettronica dal momento della sua emissione e fino al termine del suo periodo di conservazione deve mantenere: L’autenticità dell’origine L’integrità del contenuto La sua leggibilità Sia l’autenticità dell’origine sia l’integrità devono essere garantiti da: sistemi di controllo di gestione che rendano sicuri il collegamento tra la fattura e l’operazione cui la stessa si riferisce (cessione di beni o prestazione di servizi) apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati. 14 Emissione della fattura Fattura elettronica Circolare n. 18/E del 24/6/2014 Agenzia Entrate Con la circolare l’Agenzia precisa che l’elemento determinante che distingue la fattura elettronica da quella cartacea non è il tipo di formato prescelto: cartaceo o elettronico, quanto invece il fatto che la fattura sia in formato elettronico: quando viene trasmessa ovvero messa a disposizione, e quando viene ricevuta ed accettata dal cessionario committente dell’operazione; o Non è elettronica la fattura emessa dal fornitore con un software di contabilità o di elaborazione testi e successivamente stampata, inviata e ricevuta in formato cartaceo. Di contro, invece, è considerata elettronica la fattura nata in formato cartaceo e successivamente trasformata in documento informatico e inviata e ricevuta tramite la posta elettronica. 15 Emissione della fattura Fattura elettronica Circolare n. 18/E del 24/6/2014 Agenzia Entrate L’art. 21 comma 1 del D.P.R. 633772 anche se specifica che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario non specifica le modalità con le quali quest’ultimo debba manifestare il proprio consenso. La circolare n. 18/E chiarisce che il termine accettazione non presuppone un accordo formale precedente o successivo alla fatturazione. L‘accettazione può essere manifesta (scritta o verbale) oppure derivante da comportamenti concludenti del destinatario. Es. la stampa e la conservazione cartacea della fattura ricevuta in formato elettronico è un comportamento concludente di non accettare la fattura come elettronica. Pertanto il soggetto emittente la fattura elettronica è obbligato alla sua conservazione elettronica, mentre per il destinatario la stampa della fattura rappresenta una copia analogica di un documento informatico. 16 Registrazione della fattura Art. 23 D.P.R. 633/72 1 comma Tutte le fatture devono essere annotate sul registro delle fatture emesse, nel seguente modo: Fatture immediate: entro 15 giorni dalla data di emissione esempio fattura emessa il 10 febbraio registrazione entro il 25 febbraio; Fattura differita: entro il termine di emissione della fattura stessa (cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) esempio beni spediti il 25 febbraio, emissione fattura il 10 marzo registrazione entro il 15 marzo e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (febbraio). 17 Emissione della fattura – Art. 21 co. 4 ultimo periodo DEROGHE art. 21 DPR 633/72 Comma 4 lett. a) Tipo operazione Cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali é effettuata l'operazione Prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto Comma 4 lett. b) Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente comma 4 lett. c) Prestazioni di servizi generici non soggette all’imposta (art. 7 ter) rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro Comma 4 lett. d) Prestazioni di servizi generici (art. 7 ter) rese o ricevute da soggetti passivi extra-UE Prestazioni di servizi diversi da quelli generici di cui all’art. 7 ter (servizi specifici art. 7 quater e 7 quinquies) Fatturazione termine di Emissione Registrazione Emissione di una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni Entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. Emissione della fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni Entro 15 giorni e con riferimento alla data della loro emissione. art. 23, 1 comma, primo periodo DPR 633/72 Emissione della fattura (o autofattura per i servizi ricevuti) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione Entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. art. 23, 1 co. ultimo periodo DPR 633/72 Emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione. (art. 6 commi 3 e 4 DPR 633/72) Entro 15 giorni e con riferimento alla data della loro emissione. Art. 23, 1 comma, primo periodo DPR 633/72 art. 23, 1 comma, ultimo periodo DPR 633/72 18 Numerazione fatture Fino al 31 dicembre 2012 Dal 1 gennaio 2013 La nuova formulazione dell’art. 21, comma 2, lett. b) del DPR 633/72 stabilisce che la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo unifico La fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare (Art. 21, 2 comma, DPR 633/72) Recepimento dell’art. 226 della Direttiva 112/2006: Comma 1 punto 2 …….. nelle fatture emesse ….. sono obbligatorie ai fini dell’iva soltanto le indicazioni seguenti “un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico” Scelta della modalità di numerazione progressiva (Risoluzione 1/E del 10/1/2013) Fatturazione con numerazione progressiva senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare Fatt. n. 1 Fatt. n. 2 Fatturazione con numerazione progressiva con azzeramento all’inizio di ciascun anno solare affiancata dall’indicazione dell’anno solare Fatt. n. 1/2014 (ovvero 2014/1) Fatt. n. 2/2014 (ovvero 2014/2) 19 Fatturazione semplificata ART. 21 – Bis del DPR 633/1972 Comma 1 – Emissione semplificata della fattura per un ammontare complessivo di € 100,00 (*) (Recepimento art. 220 bis, 1 comma, Direttiva 112/2006) DATI OBBLIGATORI a) b) c) Data di emissione Numero identificativo Ditta, ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale e ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti d) Numero p. iva del cedente o prestatore h) Per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. DATI RIDOTTI e) f) g) In caso di: Soggetto stabilito nel territorio dello Stato: solo codice fiscale o numero di p. iva Soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’U.E.: solo numero di identificazione IVA attribuito dallo stato membro di stabilimento. In modo sintetico: descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi Ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla (*) Art. 21 bis comma 3: il limite di € 100 può essere elevabile fino a 400 euro, o rimosso per alcuni settori di attività o per specifiche tipologie di soggetti, con decreto di natura non regolamentare da parte del Ministro dell’economia e delle finanze. La fattura semplificata può essere utilizzata anche per le rettifiche di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/72, a prescindere dall’importo, indicando il riferimento alle fatture originarie e qualificandola come “fattura rettificativa “ , termine che sostituisce quelli abitualmente usati di: “ note di addebito o accredito”. 20 Fatturazione semplificata ART. 21 – Bis del DPR 633/1972 Comma 2 Operazioni escluse (Recepimento art. 220 bis, 2 comma Direttiva 112/2006) a) b) (*) Cessioni intracomunitarie art. 41 D.L. 331/93 Operazioni di cui all’art. 21, comma 6 bis, lett. a). (In genere si tratta delle cessioni di beni o prestazioni di servizi carenti del presupposto territoriale, ai sensi dell’art. 7 ter, effettuate da un soggetto passivo residente nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo di altro Stato membro debitore dell’imposta). Operazioni incluse (*) Cessioni all’esportazione Cessioni assimilate all’esportazione Servizi internazionali Operazioni con la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino Operazioni non imponibili DPR art. 8 art. 8 bis art. 9 art. 71 art. 72 Per le operazioni incluse sarà necessario indicare a secondo dei casi: ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome e residenza o domicilio del cessionario o committente. 21 Art. 21 Comma 6 DPR 633/72 Obbligo di emissione della fattura per le operazioni territoriali Il nuovo comma 6 dell’articolo 21 del DPR 633/72 contiene un elenco particolareggiato delle annotazioni da riportare in fattura, prevedendo come eventuale e, quindi, non più obbligatorio il richiamo alla disposizione nazionale o comunitaria. Infatti l’art. 226 della Direttiva 112/2006, riguardante il contenuto della fattura, specifica l’obbligatorietà ai fini iva dell’indicazione: al punto 10 bis della dicitura “autofatturazione” se l'acquirente/destinatario che riceve una cessione/prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore, al punto 11 in caso di esenzione, del riferimento alla disposizione applicabile della Direttiva 112/2006 o alla disposizione nazionale corrispondente al punto 11bis la dicitura “inversione contabile” se l’acquirente/destinatario è debitore dell’imposta ai punti 13 e 14 la dicitura “regime del margine” rispettivamente per le operazioni in regime del margine per le agenzie di viaggio e per l’applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. L’indicazione eventuale in fattura della norma nazionale o comunitaria riguarda anche le: Operazioni nazionali in “reverse charge” (art. 17 co. 5 e 74 co. 7 del Dpr 633/72): art. 17 co. 5 cessioni di oro da investimento e materiali d’oro e semilavorati art. 74 co. 7 cessioni di plastica, rottami ferrosi, stracci, carta, pelli, vetri, gomma, pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo Cessioni intracomunitarie (art. 46 co. 2 D.L. 331/93 emissione della fattura) Le operazioni elencate nel comma 6 bis dell’art. 21 del Dpr 633/72, cioè le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies. 22 Obbligo emissione fattura per operazioni territoriali senza addebito d’imposta OPERAZIONI CON OBBLIGO EMISSIONE FATTURA SENZA ADDEBITO D’IMPOSTA Art. 21 comma 6 DPR 633/72 INDICAZIONE IN FATTURA Annotazione obbligatoria Eventuale norma nazionale o comunitaria Lett. a) Cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale non soggette all’imposta Operazione non soggetta Art. 7-bis DPR 633/72 (art. 161 Direttiva 112/2006) Lett. b) Operazioni non imponibili per esportazioni definitive, operazioni assimilate all’esportazione, servizi internazionali e cessioni a viaggiatori extra-UE Operazione non imponibile Art. 8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/72 (Art. 146-147 Direttiva 112/2006) Lett. c) Operazioni esenti di cui all’art. 10 ad eccezione di quelle indicate al. n. 6 Operazione esente Art. 10 DPR 633/72 (art. 135 Direttiva 112/2006) Operazioni soggette al regime del margine A seconda dei casi regime del margine per: - beni usati - oggetti d’arte - oggetti d’antiquariato o da collezione Lett. d) D.L. n. 41/95 modificato con Legge n. 85/1995 (art. 313 Direttiva 112/2006) Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine Regime del margine – agenzie di viaggio Art. 74-ter DPR 633/72 (art. 306 Direttiva 112/2006) Art. 17 comma 5 e art. 74 comma 7 DPR 633/72 Operazioni interne in regime di “reverse charge” Inversione contabile Art. 17 commi 5 e art. 74 commi 7-8 DPR 633/72 (art. 199 Direttiva 112/2006) Art. 46 co. 2 D.L. 331/93 Cessioni intracomunitarie Operazione non imponibile Art. 41 D.L. 331/93 (art. 138 Direttiva 112/2006) Lett. e) 23 Art. 21 Comma 6 bis DPR 633/72 Obbligo di emissione della fattura per le operazioni non territoriali Per le operazioni attive sotto elencate, dal 1 gennaio 2013, il nuovo comma 6 bis prevede un generalizzato obbligo di fatturazione per tutte le operazioni non soggette all’imposta per carenza del presupposto territoriale previsto dagli articoli da 7 a 7 septies del DPR 633/72 e con l’indicazione in luogo dell’ammontare dell’imposta le annotazioni seguenti con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) “Inversione contabile” per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui agli art. 10, n da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’UE b) “Operazione non soggetta” per le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’UE 24 Art. 21 Comma 6 bis, lettera a), DPR 633/72 Obbligo di emissione della fattura per operazioni non territoriali Per le operazioni di cui alla lettera a) del comma 6 bis, l’obbligo di emissione della fattura scaturisce al verificarsi delle seguenti situazioni: L’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) è territorialmente rilevante in altro Stato membro ai sensi degli art. da 7 bis a 7 quinquies La controparte (cessionario o committente) è un soggetto passivo debitore dell’imposta in altro Stato membro Deve trattarsi di servizi diversi da quelli previsti dall’art. 10 n. da 1 a 4 e 9: cioè le prestazioni relative ad operazioni finanziarie, assicurative e relative intermediazioni. 25 Art. 21 Comma 6 bis, lettera b), DPR 633/72 Obbligo di emissione della fattura Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in un Paese extra-UE, ai sensi degli articoli da 7 bis a 7 septies, la fattura va sempre emessa con l’indicazione di “operazione non soggetta” e, se si vuole, la relativa norma, a prescindere: dallo status: soggetto privato o soggetto passivo, e della residenza: Italia, UE o extra-UE della controparte (cessionario o committente) N.B. Fino al 31/12/2012 tale obbligo riguardava esclusivamente i servizi generici di cui all’art. 7 ter del DPR 633/72 resi a soggetti passivi di altro Stato membro. 26 Obbligo emissione fattura per operazioni non territoriali Tipo operazione DPR 633/72 Servizio generico Art. 7 ter Servizi specifici rilevanti in altro Stato membro ----Articoli da 7 quater a 7 septies Committente FATTURAZIONE Obbligo Indicazione Riferimento normativo Soggetto passivo UE SI Inversione contabile Art. 21, comma 6 bis lett. a) Soggetto passivo extra-UE SI Operazione non soggetta Art. 21, comma 6 bis lett. b) SI Inversione contabile se il committente è debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione è territoriale in quanto opera il meccanismo del reverse charge. Art. 21, comma 6 bis lett. a) NO Se la prestazione è eseguita all’interno di un Paese dove non opera il meccanismo del “reverse charge” (ad es. Germania). In tal caso il prestatore italiano ha l’obbligo di emettere la fattura nello Stato membro di esecuzione del servizio, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale , assoggettando ad imposta la prestazione. Oppure ad esempio: Per servizi di catering o manutenzione immobili eseguiti in Francia con committente soggetto passivo tedesco. NO Nei casi in cui il prestatore del servizio ha l’obbligo di emettere la fattura nello Stato membro in cui l’operazione è territoriale: es. servizio catering: imponibilità nel luogo di esecuzione del servizio es. manutenzione immobile: imponibilità nel Paese in cui si trova l’immobile Soggetto passivo UE Soggetto extra-UE Soggetto privato IT – UE ovvero extra-UE Servizi specifici rilevanti in altro Paese extra-UE Articoli da 7 quater a 7 septies Soggetto passivo UE ovvero extra-UE SI Soggetto privato IT- UE ovvero extra-UE Operazione non soggetta Art. 21, comma 6 bis lett. b) 27 Obbligo emissione fattura per operazioni non territoriali Tipo operazione DPR 633/72 Cessione di beni estero su estero art. 7 bis esistenti in altro Stato membro dove rimangono Cessioni di beni estero su estero art. 7 bis esistenti in Paese extra-UE Cessionario FATTURAZIONE Obbligo indicazione Riferimento normativo SI “Inversione contabile” se il cessionario, soggetto passivo, è debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione risulta territoriale, in quanto in tale Stato opera in via generalizzata il “reverse charge” (es. Francia). (*) Es. soggetto nazionale acquista in Francia beni che rivende a clienti francesi, soggetti passivi. Art. 21, comma 6 bis lett. a) NO Nel caso in cui vi è l’obbligo di emissione della fattura nello Stato membro in cui l’operazione è territoriale, in quanto in tale Paese non opera il “reverse charge” (*) Es. un soggetto italiano effettua una cessione locale di beni territorialmente rilevante in Germania (in quanto acquistati da un fornitore tedesco e venduti a cliente tedesco). In tal caso il soggetto italiano dovrà fatturare la cessione con iva, previa identificazione diretta o nomina di rappresentante fiscale, non risultando il cliente tedesco debitore dell’imposta perché in Germania non opera il “reverse charge”. Soggetto passivo UE Soggetto passivo UE Soggetto passivo extra-UE SI Operazione non soggetta Art. 21, comma 6 bis lett. b) Soggetto passivo IT (*) Attualmente l’inversione contabile obbligatoria opera nei seguenti Stati membri: Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia. 28 Art. 21 Comma 6 ter DPR 633/72 Indicazioni in fattura Con l’indicazione standardizzata delle cause di mancata applicazione dell’iva in fattura il nuovo comma 6 ter, stabilisce che nei casi in cui agli obblighi iva, in luogo del fornitore, provvede il cessionario di un bene o il committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio, la relativa fattura deve riportare l’indicazione di: “autofatturazione” 29 IMPOSTA DI BOLLO D.P.R. 642/1972 Ai sensi dell’art. 6 della tabella di cui al D.P.R. 642/1972, le fatture riguardanti operazioni assoggettate ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo. Le fatture, comprese le note di credito o debito, per importi superiori a € 77,47 non assoggettate ad IVA sono soggette all’imposta di bollo in misura di € 2,00 (art. 13 della tariffa parte I, del D.P.R. 642/1972). Le fatture riportanti componenti assoggettati e non assoggettati ad IVA, il bollo è dovuto se i componenti non assoggettati ad iva superino la somma di € 77,47. 30 TABELLLA Imposta di bollo € 2,00 Operazione Importo < 77,47 € Fatture inerenti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad iva (Art. 6 tabella allegato B D.P.R. 642/72) Importo > 77,47 € ESENZIONE Fatture non assoggettate ad iva ( Art. 13 Tariffa Parte I D.P.R. 642/72) NO SI Note di credito o debito senza indicazione dell’IVA (Art. 13 Tariffa Parte I D.P.R. 642/72) NO SI Esportazione diretta, indiretta e triangolare artt. 8, lett. a) e b), e 71 (Operazioni con la R. di San marino e Città del Vaticano) del D.P.R. 633/72 ESENZIONE Cessione intracomunitarie e triangolazione nazionale artt. 41 e 58 del D.L. 331/93 ESENZIONE Servizi internazionali non imponibili relativi a beni in esportazione art. 9 del D.P.R. 633/72 ESENZIONE Operazioni soggette a “reverse charge” art. 17 commi 2 e 6 e art. 74 commi 7 e 8 del D.P.R. 633/72 ESENZIONE Operazioni con imponibile iva assolta all’origine artt. 74, 1 co. (prodotti editoriali) e 74/quater (agenzie viaggi) Dpr 633/72 Art. 36 (beni usati ) D.L. 41/95 ESENZIONE Operazioni nei confronti di esportatori abituali (cessioni e prestazioni) art. 8 bis e 9 comma 2 del D.P.R. 633/72 NO SI Cessioni di beni e prestazioni di servizi extraterritoriali F.C. artt. 7/bis, 7/ter, 7/quater, 7/quinquies, 7/sexies e 7/septies del D.P.R. 633/72 NO SI Operazione con esclusione dal computo della base imponibile art. 15 D.P.R. 633/72 NO SI Operazioni esenti dall’imposta art. 10 D.P.R. 633/72 NO SI Operazioni rese dai contribuenti minimi (art. 100 L. 244/2007 e D.L. 98/2011 NO SI Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8 bis), servizi internazionali non imponibili non riferite ad esportazioni (art. 9) e operazioni con sedi diplomatiche e consolari, basi NATO (art. 72) del D.P.R. 633/72 NO SI Copie conformi all’originale causa smarrimento (R.M. n. 415755 del 1 /8/1973) Copia fattura con imponibile IVA Copia fattura esente o escluso iva NO NO SI 31 IMPOSTA DI BOLLO D.P.R. 642/1972 ASSOLVIMENTO Decreto del ministero Economia e Finanze 17/6/2014 (art. 6 e 7) Art. 6. - Per le fatture elettroniche emesse dal 27/6/2014, l’imposta di bollo deve essere assolta, con modalità esclusivamente telematica, con modello F/24, in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. È obbligatoria l’indicazione in fattura dell’assolvimento dell’imposta in modo virtuale con riferimento al decreto. Art.7. – Abroga il D.M. del 23 gennaio 2004. Sono abrogate le dichiarazioni preventive o consuntive 32 IVA INTRACOMUNITARIA D.L. 331/1993 33 SISTEMA VIES Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato devono esprimere l’intenzione di porre in essere operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di inizio attività ai fini iva di cui all’art. 35 del D.P.R. n° 633/72. Tale volontà viene espressa compilando il campo “operazioni intracomunitarie” dei modelli: AA7 soggetti diversi dalla persone fisiche (Quadro I) AA7 enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta (Quadro A, casella “C”) AA9 imprese individuali e lavoratori autonomi (Quadro I) 34 SISTEMA VIES Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie I soggetti già titolari di partita iva devono comunicare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, esclusivamente per via telematica, tramite i servizi Entratel o Fisconline, se abilitati, ovvero tramite intermediari autorizzati Sono inoltre tenuti alla comunicazione: I contribuenti minimi anche se le cessioni o servizi in ambito INTRA-UE siano considerate operazioni interne; Gli enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale al superamento di € 10.000 relativi ad acquisti intracomunitari di beni, ovvero se hanno optato per l’applicazione dell’iva in Italia (art. 38, 5 comma, lett. c) e 6 comma D.L. 331/93; I produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. 633/72) analogamente a quanto previsto per gli enti non commerciale. 35 SISTEMA VIES Iscrizione nella banca dati L‘art. 35, comma 2, lettera e-bis) del D.P.R. 633/72 prevede che i soggetti interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie, devono far risultare “la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie”: nella dichiarazione di inizio attività, ovvero in altra dichiarazione successiva Diversamente da quanto avveniva in passato (iscrizione nel VIES entro 30 giorni dalla relativa manifestazione di volontà), il richiedente soggetto passivo, a norma dell’art. 35 comma 7 bis del medesimo Dpr, ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES: al momento della attribuzione della partita iva ovvero, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà 36 SISTEMA VIES iscrizione nella banca dati Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 Agenzia Entrate Per i soggetti già titolari di partita la richiesta di inclusione nella banca VIES potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, tramite i servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e l’inclusione nella stessa banca dati avrà effetto immediato. Per coloro invece che dichiarano di volere effettuare operazioni intracomunitarie (art. 35, comma 2, lettera e-bis) in sede di dichiarazione di inizio attività, l’inclusione nella banca dati VIES avverrà contestualmente all’attribuzione ai medesimi soggetti della partita IVA. In entrambi i casi dovrà essere indicato l’ammontare presunto delle operazioni intracomunitarie (cessione di beni e prestazioni di servizi). 37 SISTEMA VIES iscrizione nella banca dati Controlli Art. 35, comma 15-bis del D.P.R. 633/72 L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente D.P.R., verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. 38 SISTEMA VIES cancellazione dalla banca dati Art. 35, comma 7-bis D.P.R. 633/72 La cancellazione dalla banca dati VIES può avvenire: Su richiesta del soggetto interessato: in tal caso la richiesta di revoca va comunicata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediari abilitati; D’ufficio: quando si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. La verifica del mancato invio di mod. Intra per 4 trimestri consecutivi opera a partire dall’entrata in vigore del Dlgs 175/2014, cioè dal 15/12/2014. 39 SISTEMA VIES cancellazione dalla banca dati Circolare n. 31/E del 30/12/2014 Agenzia Entrate Se la cancellazione: È richiesta dall’interessato: L’ufficio provvede all’esclusione dal VIES nel momento in cui riceve la comunicazione di recesso. È disposta d’ufficio: La competente Direzione provinciale delle Entrate invia apposita comunicazione di esclusione all’interessato, e L’esclusione dal VIES ha effetto dal 60 giorno successivo alla data della predetta comunicazione. segue 40 SISTEMA VIES cancellazione dalla banca dati Circolare n. 31/E del 30/12/2014 Agenzia Entrate Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l’iscrizione potrà rivolgersi all’Ufficio competente per le attività di controllo ai fini IVA, al fine di superare la presunzione di cui al comma 7 bis dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/72, fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso da effettuare. I soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l’esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, potranno comunque nuovamente richiedere l’inclusione nella banca dati VIES. 41 Operazioni in assenza di iscrizione al sistema VIES Circolare n. 31/E del 30/12/2014 Agenzia Entrate Per le operazioni effettuate in vigenza della precedente normativa, si ritiene applicabile il principio del favor rei, previsto dall’art. 3, comma 2, del D.lgs del 18/12/1997 n. 472, ai sensi del quale “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Per effetto di tale principio, non è, pertanto, più sanzionabile il comportamento posto in essere da un soggetto passivo che avesse effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30 giorni entro i quali, ai sensi del vecchio comma 7-bis l’Ufficio avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego all’iscrizione al VIES. In particolare, qualora il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo, non saranno applicabili le sanzioni previste dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997. 42 DECRETO LEGGE 331/93 Movimenti non traslativi della proprietà Tra le movimentazioni di beni che non costituiscono operazioni intracomunitarie sono state incluse: All’art. 38, 5 comma, lett. a): l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie. All’art. 41, 3 comma: beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie. Si applica quanto disposto dal comma 5 dell’art. 50 del D.L. 331/93: “I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del D.P.R. 633/72”. 43 TERRITORIALITÀ IVA Cessione di beni con lavorazione eseguita in uno Stato dell’U.E. Sentenza Corte di Giustizia del 2/10/2014 – Causa C-446/13 Un soggetto passivo d’imposta che invia un bene in un altro Stato membro per: a) Operazioni di perfezionamento, ovvero b) Perizie secondo le disposizioni della Direttiva 112/2006, al termine della prestazione di servizi, deve farlo ritornare nel Paese membro di partenza. In caso contrario dovrà identificarsi ai fini iva per regolarizzare l’introduzione del bene nel Paese UE, in quanto l’operazione viene assimilata ad una cessione intracomunitaria (art. 17, 1 comma, Dir. 112/2006). Tale obbligo sussiste nel caso in cui il bene, al termine della lavorazione, a seguito di cessione: a) Resta nel Paese in cui è stato effettuato il servizio, b) Venga spedito o trasportato in altro Stato membro, ovvero c) Venga esportato fuori il territorio doganale dell’U.E. In tali casi si rende applicabile: L’art. 32, 1 comma, Dir. 112/2006. – Si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente. 44 . INVIO DI BENI NEL TERRITORIO DELL’U.E. NON CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h) Direttiva 112/2006 2 comma. - Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti: f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato; g) la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene; h) la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione. segue 45 INVIO DI BENI NEL TERRITORIO DELL’U.E. NON CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h) Direttiva 112/2006 --------------------Recepimento nel D.L. n. 331/1993 Art. 38 comma 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: a) l’introduzione nel territorio dello Stato: I. (art. 17, 2 comma, lett. f) – di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità; II. (art. 17, 2 comma, lett. g) – di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni III. (art. 17, 2 comma, lett. h) – di beni che, se importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali. segue 46 INVIO DI BENI NEL TERRITORIO DELL’U.E. NON CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h) -----------------Recepimento nel D.L. n. 331/1993 Art. 41 3 comma. – La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto: delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali. La lettura del suddetto articolo evidenzia che per quanto riguarda il primo punto non risulta disciplinata la successiva destinazione del bene lavorato o periziato. 47 INVIO DI BENI NEL TERRITORIO DELL’U.E. CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA Art. 17, 1° comma Direttiva 112/2006 1 comma. È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro. Costituisce «trasferimento a destinazione di un altro Stato membro» qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le esigenze della sua impresa. ---------------Recepimento nel D.L. n. 331/1993 Art. 41, 2° comma, lett. c) Sono assimilate ad una cessione intracomunitaria di beni “l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti”. 48 Triangolazione comunitaria con lavorazione Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico a questi di inviare il prodotto finito all’acquirente tedesco DE cessionario di IT. IT FR DE Detta operazione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia potrà effettuata dal soggetto IT con la nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia. Pertanto il soggetto: italiano IT dovrà: Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante fiscale (art. 41, 2 comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all’invio delle materie prime e presentare modello il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile) Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere: agli adempimenti fiscali previsti per l’acquisto intracomunitario e presentare il relativo modello intra acquisti Alla emissione della fattura per la cessione intracomunitaria del prodotto finito nei confronti del soggetto tedesco DE e presentare il relativo modello intra cessioni Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter Dpr 633/72) Il soggetto italiano IT dovrà, inoltre, provvedere all’integrazione e registrazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo intra 2 quater servizi. 49 Triangolazione comunitaria con lavorazione Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico a questi di inviare il prodotto finito all’acquirente, altro soggetto francese FR1, cessionario di IT. IT FR FR1 Detta operazione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia potrà effettuata dal soggetto IT con la nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia. Pertanto il soggetto: italiano IT dovrà: Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante fiscale (art. 41, 2 comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all’invio delle materie prime e presentare modello il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile) Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere: agli adempimenti fiscali previsti per l’acquisto intracomunitario e presentare il relativo modello intra acquisti Per quanto riguarda la cessione al soggetto francese FR1, la fatturazione dovrà essere effettuata: Dal soggetto italiano IT, quale operazione non soggetta ai sensi dell’art. 21 comma 6 bis lett. a) nel caso in cui in Francia opera il “reverse charge”. In tal caso sarà il cessionario FR, soggetto passivo, ad assolvere l’imposta; Dal Rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT se in Francia non opera il “reverse charge” ovvero nel caso in cui, ad. es. l’acquirente FR1 sia un soggetto privato. Ed inoltre Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter Dpr 633/72) Il soggetto italiano IT dovrà, infine, provvedere all’integrazione e registrazione, ai sensi degli artt. 46 e 50 47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo intra 2 quater servizi. Art. 39 DECRETO LEGGE 331/93 Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Commi 1 e 2) Con il 1 comma, 1 periodo, dell’art. 39, dal 1 di gennaio 2013, l’effettuazione dell’operazione non viene più individuata nel momento della consegna o con l’arrivo dei beni, ma al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Dell’articolo 39 vengono, invece, confermate le disposizioni contenute nel 2 e 3 periodo del 1 comma, sicché nel caso: in cui gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna dei beni, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna (2 periodo). di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento (3 periodo). Per ambedue le ipotesi dovranno essere osservate le disposizioni dell’art. 50 comma 5 51 Art. 39 DECRETO LEGGE 331/93 Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Commi 1 e 2) Per gli acconti pagati: sulle operazioni intracomunitarie non è più previsto l’obbligo di emettere fattura per il cedente e dell’integrazione per il cessionario; In ambito nazionale, invece, rimane la rilevanza degli acconti per i quali continua ad applicarsi l’art. 6, comma 4 del DPR 633/72. ------------Rimane sempre rilevante l’emissione anticipata della fattura per cui l’operazione intracomunitaria si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura (art. 39 comma 2 ). 52 Art. 39 DECRETO LEGGE 331/93 Comma 3 (art. 64 Direttiva 112/2006) Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari Le operazioni relative: Alle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, 1 comma lett. a) Alle cessioni intracomunitarie assimilate di cui: all’art. 41, 2 comma lett. b) (cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi) all’art. 41, 2 comma lett. c) (trasferimenti di beni in altro stato membro per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa) Agli acquisti intracomunitari di cui: all’art. 38, 2 comma All’art. 38 3 comma lett. b), c), d) ed e) se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuate al termine di ciascun mese. 53 Art. 43 DECRETO LEGGE 331/93 Base imponibile e aliquota L’art. 43 è stato modificato in base alla nuovo comma 4 dell’art. 13 del DPR 633/72 per il quale: “i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione sulla fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo” 54 Art. 46 DECRETO LEGGE 331/93 Fatturazione delle operazioni intracomunitarie La modifica dell’art. 46 prevede che dal 1 gennaio 2013: In caso di acquisti intracomunitari senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, al posto dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale (1 comma 2 periodo) Per le cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. 331/93) la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione con l’indicazione di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma nazionale o comunitaria (2 comma 1 periodo) Il cessionario di un acquisto intracomunitario (comma 5): se non riceve fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del mese successivo (terzo mese) la fattura in unico esemplare se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. 55 Art. 47 DECRETO LEGGE 331/93 Registrazione delle operazioni intracomunitarie La nuova formulazione dell’art. 47 del D.L. 331/93 prevede che dal 1 gennaio 2013 per: Gli acquisti intracomunitari (1 comma). l’annotazione della fattura: nel registro delle fatture emesse, previa integrazione, deve essere effettuata: o entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (1 periodo); o entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente per le fatture di cui all’art. 46, comma 5, del D.L. 331/93 (2 periodo). nel registro delle fatture ricevute, non essendo più previsto un termine, deve essere effettuata secondo quanto previsto dal 1 comma dell’art. 25 del DPR 633/72, cioè entro il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 19, comma 1, del medesimo DPR. Le cessioni intracomunitarie (4 comma). La fattura deve essere distintamente annotata nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 secondo l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. 56 Art. 50 comma 6 DECRETO LEGGE 331/93 Presentazione modelli Intra I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi: delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, e delle prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7 ter del DPR 633/72 rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all’ articolo 7 ter comma 2: lett. b) Enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all’art.4, quarto comma, del DPR 633/72, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole. lett. c) Enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’iva. presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi, di cui al comma 1 lett. a) dello stesso articolo 7 ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. 57 Modalità di compilazione Modelli intrastat Le informazioni fornite dai soggetti passivi d’imposta con gli elenchi: Intra 1 – 2 bis: cessioni e acquisti intracomunitari di beni possono avere a seconda dei casi valenza fiscale e/o statistica Intra 1 – 2 quater: servizi resi e ricevuti hanno solamente valenza fiscale N.B. – Le informazioni fornite con gli elenchi Intra servizi sono le stesse sia per i mensili che per i trimestrali. 58 Merci escluse dagli elenchi INTRA Allegato I del Regolamento (Ce) n. 1982-2004 Non devono essere indicati nei modelli Intrastat merci: a) b) c) d) e) f) g) h) i) oro detto monetario; strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per i servizi quali l’affrancatura, le imposte o canoni; merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso(es. locazioni, mutui, leasing operativi) purché siano rispettate le seguenti condizioni: non è prevista né è effettuata alcuna lavorazione, la durata prevista dell’uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi, la cessione o l’acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell’IVA; Merci che circolano tra: uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali. (Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionale al di fuori del territorio del paese d’origine); Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso; Software scaricato da internet; Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempreché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio: a) materiale pubblicitario, b) campioni gratuiti beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria; mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio. 59 Prestazioni di servizi escluse dagli elenchi INTRA I servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies (art. 50, comma 6 1 periodo, D.L. 331/93) I servizi resi o ricevuti da soggetti iva nazionali, se la controparte, (committente o prestatore) stabilito in un Paese extracomunitario, non possieda una stabile organizzazione nella comunità, anche se identificato ai fini IVA nella Comunità. (Art. 50, 6 comma 1 periodo, del D.L. 331/93 e Circ. Min.le 36E/2010) I servizi per i quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente (art. 5 punto 4 del Decreto del 22.02.2010 del Ministro dell’Economia e Finanze). 60 Art 50 comma 6 D.L. 331/93 Circ. Min.le 36 E – 2010 Operazioni non soggette a rilevazione Esempio Una ditta italiana: a) riceve dal rappresentante fiscale francese di un fornitore svizzero, una fattura per un importo di € 1.500,00 relativa ad una operazione d’intermediazione (servizio generico art. 7 ter Dpr 633/72) b) emette nei confronti del rappresentante fiscale francese di un proprio cliente svizzero una fattura per un importo di € 2.500,00 per un servizio di consulenza (servizio generico art. 7 ter Dpr 633/72) Le suddette prestazioni non dovranno essere inserite negli elenchi Intra 1 – 2 quater in quanto la controparte contrattuale – soggetto stabilito in un Paese extracomunitario (Svizzera) – benché identificata ai fini iva in Paese UE (Francia), non possiede nel territorio comunitario né la sede principale dell’attività, né una stabile organizzazione. N.B. Il presupposto impositivo relativo alle prestazioni di servizi fa riferimento ai soggetti passivi “stabiliti” nel territorio dello Stato (art. 7/ter, 1 comma lett. a), del Dpr 633/72 e art. 44 della Direttiva 2006/112/CE). 61 Decreto del 22.02.2010 del Ministro dell’Economia Finanze art. 5 punto 4 Operazioni non soggette a rilevazione Esempio Una ditta italiana riceve da: a) Un fornitore francese una fattura per una polizza assicurativa di un camion tir per un importo di € 2.500,00 b) Uno spedizioniere tedesco una fattura per un trasporto merci Italia-Russia per un importo di € 3.000,00 Trattandosi nel caso: a) di operazione esente art. 10, comma 2 , Dpr 633/72 b) di operazione non imponibile art. 9, 1 comma punto 2 Dpr 633/72 (trasporto relativo a beni in esportazione) non sussiste l’obbligo di presentazione del modello Intra 2 quater non essendo dovuta l’imposta nel territorio dello Stato Il committente italiano dovrà provvedere all’integrazione delle fatture indicando gli estremi normativi in base ai quali l’imposta risulta esente o non imponibile. 62 Elenchi INTRA Periodicità di presentazione Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze art. 2, 1 comma La presentazione degli elenchi intrastat può essere: TRIMESTRALE: Per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale < 50.000 euro MENSILE : Restanti soggetti N.B. Il trimestre precedente è inteso come trimestre dell’anno solare. Per stabilire la periodicità non si tiene conto delle operazioni con la Repubblica di San Marino (Ris. Min.le n 83/E del 23/4/1997). 63 Elenchi INTRA Periodicità di presentazione Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze I soggetti tenuti alla presentazione trimestrale degli elenchi, hanno la facoltà di presentarli con periodicità mensile per l’intero anno (art. 2 comma 3). I soggetti che hanno scelto la periodicità mensile in luogo di quella trimestrale, non devono indicare negli elenchi i dati di natura statistica (art. 6, comma 1). Il contribuente che inizia a presentare i modelli intrastat con periodicità mensile, presumendo di superare il limite di € 50.000, non può passare alla modalità' trimestrale ma deve completare l'anno solare con periodicità mensile (Circ. Min.le n 36/E del 21/6/2010 parte seconda n 4) 64 Elenchi INTRA Cambio di periodicità nel corso del trimestre Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 2 comma 4) Se nel corso di un trimestre solare (es. Gennaio/Marzo) viene superata la soglia di € 50.000, anche per una sola categoria di operazioni (merci e/o servizi), la periodicità di presentazione degli elenchi diventa immediatamente mensile a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. 65 Elenchi INTRA cambio di periodicità’ nel corso del trimestre ESEMPIO Trimestre: Gennaio/Marzo Volume d’affari: Gennaio: € 30.000 Febbraio: € 40.000 (Soglia di € 50.000 superata nel mese di Febbraio) Dal mese di marzo la periodicità diventa mensile Presentazione elenchi intra con scadenza aprile: 1 elenco per il 1 trimestre indicando sul frontespizio i mesi cui si riferiscono le operazioni in esso elencate (1 e 2 mese del trimestre) 1 elenco mensile per il mese di marzo per le operazioni registrate in tale periodo. 66 Elenchi intra scadenza di presentazione Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 3 comma 1) Elenchi mensili e trimestrali: entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Nel caso in cui il giorno 25 cade di sabato o di giorno festivo la scadenza viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo indipendentemente dal canale telematico utilizzato (Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane). (art. 7, comma 2 lett. l, D.L. 70/2011 Decreto sviluppo) N.B. gli elenchi intrastat relativi alle operazioni comunitarie effettuate nel mese di luglio dagli operatori con cadenza mensile, dovranno essere trasmesse alla scadenza naturale del 25 AGOSTO 67 Elenchi intra – presentazione Invio telematico Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 3 comma 1) La presentazione deve avvenire per via telematica attraverso: il Sistema Telematico Doganale o tramite i servizi Entratel o Fisco online dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o per il tramite degli intermediari. 68 Elenchi intra semplificati Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 6, comma 5 lett. a) In applicazione del Reg. Ce n 1982/2004 art. 13, paragrafo 4 e previa autorizzazione dell’ISTAT gli operatori possono fruire delle semplificazioni previste per le transazioni di valore inferiore a € 200, indicando nei relativi elenchi le seguenti informazioni semplificate: Codice del prodotto 9950 00 00 Stato membro associato Valore delle merci L’ISTAT può respingere o limitare la richiesta di semplificazione qualora constati una sproporzione tra l’auspicabile alleggerimento dell’onere dichiarativo e la necessità di salvaguardare un’adeguata qualità dell’informazione statistica. 69 Modo di compilazione degli elenchi intra merci Colonne Soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi Compilazione degli elenchi Mod. Intra 1 bis Mod. Intra 2 bis Fiscale e statistico da 1 a 13 da 1 a 15 Statistico 1 e da 5 a 13 1 e da 6 a 15 Solo i soggetti con periodicità mensile Fiscale da 1 a 4 (1) da 1 a 5 (2) Tutti i soggetti (1) La colonna 5 della natura transazione va compilata nel caso di operazione triangolare comunitaria con il codice alfabetico “A” quando il promotore è un soggetto passivo d’imposta nazionale. (2) La colonna 6 della natura transazione va compilata nel caso di operazione triangolare comunitaria con il codice alfabetico “A” quando il promotore è un soggetto passivo d’imposta nazionale. N.B. il Decreto del 22 febbraio 2010 prevede che sono tenuti alla compilazione: del valore statistico delle condizioni di consegna del modo di trasporto i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso d’inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore annuo di scambi intracomunitari di cessione e acquisti di beni superiore a 20.000.000 di euro. 70 Modo di compilazione degli elenchi Natura della transazione ESEMPIO Compilazione della natura della transazione con il codice alfabetico “A”: Colonna 5 per le cessioni (Intra 1 bis – fiscale) Colonna 6 per gli acquisti (Intra 2 bis – fiscale) Operatore nazionale IT effettua un acquisto di beni da soggetto tedesco DE e da incarico a quest’ultimo di consegnare direttamente i beni al soggetto francese FR (cessionario di IT). PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE “IT” IT FR DE 71 MODELLI INTRA 1 BIS - INTRA 2 BIS CAMPI PREVISTI NEI MODELLI INTRASTAT Progressivo Cod.ISO Stato membro acquirente Cod.ISO Stato membro fornitore Partita IVA dell'acquirente Partita IVA del fornitore Ammontare operazioni in euro Ammontare operazioni in valuta Natura della transazione Nomenclatura Combinata (8 cifre) Massa netta Unità supplementare Valore statistico Condizioni di consegna Modo di trasporto Paese di destinazione Paese di provenienza Paese di origine Provincia di origine Provincia di destinazione P E R I O D I C I T A' MENSILI TRIMESTRALI Fiscale e Cessioni > 50.000 € Acquisti > 50.000 € Cessioni Acquisti Fiscale statistico statistico <20.000.000 >20.000.000 <20.000.000 >20.000.000 < 50.000 < 50.000 Ces. Acq. Ces. Acq. Ces. Acq. € € € € € € X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) X X X X X X X X (2) (2) X X X X X X X X X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) X(6) X(6) X X (5) (5) (5) (5) X X (5) (5) (5) (5) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X COMPILAZIONE (1) - Indicare l'ammontare in valuta per tutti gli acquisti effettuati dai Paesi non aderenti all'EURO (BG-CZ-DK-GB-HU-HR--PL-RO-SE) espresso nella valuta del Paese membro fornitore (2) - Indicare la natura della transazione (con carattere alfabetico “A”) soltanto nei casi di triangolazione comunitaria quando il soggetto nazionale è il promotore della triangolazione (3) - L'indicazione della massa netta può essere omessa per tutte le nomenclature combinate previste dal Reg. (CE) 1901/2000 Allegato II (4) - Indicare la quantità supplementare quando richiesta dalla Tariffa Doganale Comune (5) - Sono tenuti alla menzione del valore statistico, condizioni di consegna e modo di trasporto i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore annuo superiore a 20.000.000 di euro sia per le spedizioni per le cessioni sia per gli arrivi per gli acquisti (6) - I soggetti che, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non hanno compilato la colonna relativa all’ammontare delle operazioni in euro, devono compilare la colonna del valore statistico. 72 TABELLA “A” – PAESI MEMBRI DELL’U.E. STATO Cod. ISO Tipo Codice d’identificazione N caratteri MONETA AUSTRIA AT AN 9 € dal 1 gennaio 1999 BELGIO BE N 9 € dal 1 gennaio 1999 BULGARIA BG N 9 ovvero 10 Lev Bulgaro CIPRO CY N 9 € dal 1 gennaio 2008 CROAZIA dal 1/7/2013 HR N 11 Kuna DANIMARCA DK N 8 Corona danese ESTONIA EE N 9 € dal 1 gennaio 2011 FINLANDIA FI N 8 € dal 1 gennaio 1999 FRANCIA FR N 11 € dal 1 gennaio 1999 GERMANIA DE N 9 € dal 1 gennaio 1999 GRAN BRETAGNA GB AN 5 ovvero 9 ovvero 12 Lira sterlina GRECIA EL N 9 € dal 1 gennaio 2001 IRLANDA IE AN 8 € dal 1 gennaio 1999 ITALIA IT N 11 € dal 1 gennaio 1999 LETTONIA LV N 9 ovvero 11 € dal 1 gennaio 2014 LITUANIA LT N 9 ovvero 12 € dal 1 gennaio 2015 LUSSEMBURGO LU N 8 € dal 1 gennaio 1999 MALTA MT N 8 € dal 1 gennaio 2008 OLANDA NL AN 12 € dal 1 gennaio 1999 POLONIA PL N 10 Zloty PORTOGALLO PT N 9 € dal 1 gennaio 1999 REP. CECA CZ N 8 ovvero 9 ovvero 10 Corona ceca REP. SLOVACCA SK N 9 ovvero 10 € dal 1 gennaio 2009 ROMANIA RO N 10 Leu rumeno SLOVENIA SI N 8 € dal 1 gennaio 2007 SPAGNA ES AN 9 € dal 1 gennaio 1999 SVEZIA SE N 12 Corona svedese UNGHERIA HU N 8 Fiorino ungherese 73 Art. 7, 1 comma lett. a), b) e c), del D.P.R. 633/72 TERRITORIO DOGANALE Art. 3 Reg. Ce n° 450/2008 PAESI MEMBRI Territori esclusi AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO CROAZIA DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA Zona Turca Territori d’oltremare (1) GERMANIA GRAN BRETAGNA GRECIA IRLANDA Isole di Helgoland e territorio di Busingen LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA OLANDA POLONIA PORTOGALLO REP. CECA REP. SLOVACCA ROMANIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA (1)Territori d’oltremare: Akrotiri e Dhekelia Akrotiri e Dhekelia Isole Færøer e Groenlandia FRANCIA ITALIA Territori inclusi TERRITORIO FISCALE Direttiva n° 112/2006 Oltre i Paesi Membri Isole Aland Dipartimenti francesi d’oltremare ( 2) Principato di Monaco Isole Normanne e Isola di Man Monte Athos Principato di Monaco Isola di Man Livigno, Campione d’Italia e Acque nazionali del Lago di Lugano Ceuta e Melilla Isole Canarie Polinesia francese, Nuova Caledonia, Saint-Pierre e Miquelon, Isole di Wallis e Futuna, terre australi e antartiche francesi (terra Adèlie, Isola Kerguelen, Crozet, Saint Paul). (2) Dipartimenti d’oltremare: Martinica, Guadalupe, Guyana, Reunion, Mayotte. REPUBBLICA SAN MARINO: Non fa parte del territorio doganale comunitario. Ha con la U.E. un accordo di cooperazione e unione doganale stipulato il 16.12.1991 entrato in vigore nel 2002 74 TABELLA “B” NATURA DELLA TRANSAZIONE (*) Codice Descrizione 1 2 3 Acquisto o vendita (compreso il baratto) Restituzione o sostituzione di merci Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.) Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile Altre transazioni 4 5 6 7 8 9 Operazioni triangolari A B C D E F G H I (*) Il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella va utilizzata soltanto nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente. In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico indicato nella prima colonna della tabella. 75 TABELLA “C” MODO DI TRASPORTO CODICE DESCRIZIONE 1 Trasporto marittimo 2 Trasporto ferroviario 3 Trasporto stradale 4 Trasporto aereo 5 Spedizioni postali 7 Installazioni fisse di trasporto 8 Trasporto per vie d’acqua 9 Propulsione propria 76 TABELLA “D” CONDIZIONI DI CONSEGNA Codice incoterm Descrizione incoterm – 2010 CCI/CE Ginevra Codice del gruppo EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT E CIP Ex Works (franco fabbrica) Free Carrier (franco vettore) Free Alongside ship (franco lungo bordo) Free On Board (franco a bordo – porto d’imbarco) Cost and Freight (costo e nolo) Cost Insurance and Freight (costo assicurazione e nolo Carriage Paid To (trasporto pagato fino ……….. ) Carriage and Insurance Paid To (Trasporto e assicurazione pagati fino a …..luogo di destinazione) DAT DAP DDP Delivered At Terminal Delivered At Place Delivered Duty Paid (consegnata al terminal) (consegnata presso) (reso sdoganato) F C D 77 MODO DI TRASPORTO E INCOTERMS CORRISPONDENTE Modo di trasporto Trasporto marittimo e per vie navigabili interne Qualsiasi modo di trasporto compreso quello multimodale Codice incoterm FAS FOB CFR CIF EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP Codice del gruppo F C E F C D 78 Compilazione Intra servizi Intra 1 – 2 quater A seguito delle semplificazioni previste dall’art. 23 del Dlgs 175/2014, con determinazione prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesta l’Istat, ha deliberato che le modifiche alla compilazione degli elenchi INTRASTAT servizi si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1 GENNAIO 2015 Pertanto per gli elenchi con periodo di riferimento 2015, in ciascuna riga dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi che presentano le stesse caratteristiche e cioè: a) Codice di identificazione iva dell’acquirente o fornitore b) Codice servizio della classificazione CPA c) Paese di pagamento 79 Compilazione Intra servizi Indicazioni facoltative COLONNE INDICAZIONI Numero e data fattura Modalità erogazione Modalità incasso Intra 1 quater Intra 1 quinquies Intra 2 quater Intra 2 quinquies 5/6 9/10 6/7 10/11 8 12 9 13 9 13 10 14 Le suddette indicazioni sono tutte facoltative per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall’anno 2015. Se fornite vedi: Slide 81 Slide 82 Slide 83 per numero e data fattura per modalità di erogazione per modalità d’incasso 80 Compilazione Intra servizi Numero e data fattura Servizi resi Intra 1 quater – intra 1 quinquies (rettifiche) Indicazione facoltativa per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti dall’anno 2015. Se fornita indicare numero e data della fattura relativa al servizio reso, anche in caso di modifica. In caso di cancellazione non compilare le colonna. Servizi ricevuti Intra 2 quater – Intra 2 quinquies (rettifiche) Indicazione facoltativa per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti dal 2015. Se fornita indicare il numero e la data attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità, in caso di integrazione, anche in caso di modifica. (quindi NON il numero di fattura indicato dal prestatore estero) In caso di cancellazione non compilare le colonne. 81 Compilazione Intra servizi Modalità di erogazione del servizio Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall’anno 2015. Se fornita, anche in caso di modifica, indicare il codice: I = Istantanea: Prestazione in un’unica esecuzione R = A più riprese. Le prestazioni possono essere: Periodiche: quando la prestazione avviene ad intervalli di tempo regolari e determinati: periodi (es. manutenzione periodica di stampanti, fax, P.C. ecc.) Continuative: quando la prestazione avviene senza apprezzabili interruzioni per tutta la durata del contratto (es. somministrazione di acqua potabile, di gas, di energia elettrica In caso di cancellazione non compilare la colonna. 82 Compilazione Intra servizi Modalità d’incasso Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall’anno 2015. Se fornita, anche in caso di modifica, indicare il codice: A = Accredito (nel caso in cui il servizio reso o ricevuto venga pagato con accredito in conto corrente bancario. Es. carta di credito, accredito in c/c) B = Bonifico (nel caso in cui il servizio reso o ricevuto venga pagato con bonifico bancario. Es. trasferimento di fondi da un c/c ad un altro) X = Altro (nel caso in cui il servizio venga pagato con modalità diverse dai precedenti punti. Es. ricevuta bancaria) In caso di cancellazione non compilare la colonna. 83 Compilazione Intra servizi Paese di pagamento INDICAZIONE OBBLIGATORIA Indicare: il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento per il servizio reso o ricevuto. Cioè, deve essere indicato il codice iso del Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario. (Es. se effettuo un servizio a un tedesco e gli chiedo di pagarmi sul mio conto corrente in Svizzera devo indicare CH, oppure se ricevo un servizio e pago il prestatore inglese sul suo conto in Francia devo indicare FR) In caso di cancellazione non compilare la colonna 84 Compilazione Intra merci Intra 1 – 2 ter Movimenti non dichiarati in precedenza I dati relativi a cessioni ed acquisti intracomunitari non inclusi in un elenco Intrastat, dovranno essere inseriti nelle sezioni 2 dei modelli: Intra 1 ter Intra 2 ter cessioni intracomunitarie acquisti intracomunitari Dal 1 gennaio 2015, tali modelli di rettifica (intra 1-2 ter) non possono essere utilizzati per integrare elenchi riferiti a periodi precedenti, con l’indicazione di operazioni inerenti acquirenti/fornitori diversi da quelli già indicati. In tali casi deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo delle cessioni/acquisti (mod. intra 1/2 bis). L’irregolarità è considerata omessa presentazione dell’elenco e, pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi slide n. 89). 85 Compilazione Intra servizi Intra 1 – 2 quater Movimenti non dichiarati in precedenza I dati relativi a prestazioni rese o ricevute nei confronti di committenti o prestatori i quali non risultano già indicati in un elenco Intrastat precedente, dovranno essere inseriti nelle sezioni 3 dei modelli: Intra 1 quater servizi resi Intra 2 quater servizi ricevuti specificando nei relativi frontespizi (Intra 1 e 2) il relativo periodo (mese o trimestre) nel corso del quale si è verificata tale omissione. In tali casi, l’’irregolarità è considerata omessa presentazione dell’elenco e, pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi slide n. 89). 86 Compilazione Intra servizi Intra 1 – 2 quinquies Modifiche di movimenti dichiarati in precedenza Dovranno essere inseriti nelle sezioni 4 dei modelli: Intra 1 quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti Intra 2 quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti specificando nelle colonne da 1 a 5 gli estremi dell’elenco da modificare da 6 a 15 i nuovi dati in sostituzione di quelli precedentemente dichiarati, tenendo presente, per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti dal 2015, i dati con indicazione facoltativa. (numero e data fattura, modalità di erogazione e modalità d’incasso) Dal 1 gennaio 2015, i modelli intra 1 – 2 quinquies possono essere utilizzati anche per operazioni relative a periodi precedenti nel caso in cui dette operazioni si riferiscano ad acquirenti/fornitori già indicati negli elenchi precedenti ed i cui servizi presentano le stesse caratteristiche (codice identificativo iva, codice servizio e paese pagamento). Diversamente dovrà essere compilato un nuovo elenco riepilogativo dei servizi resi o ricevuti modelli intra 1 – 2 quater (vedi slide 86). 87 Compilazione Intra servizi Intra 1 – 2 quinquies Cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza Dovranno essere inseriti nelle sezioni 4 dei modelli: Intra 1 quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti Intra 2 quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti specificando nelle colonne da 1 a 5 gli estremi dell’elenco da modificare mentre le colonne da 6 a 15 dovranno essere lasciate in bianco. 88 SANZIONI violazioni parte FISCALE degli elenchi INTRA Art. 11 D.lvo n 471/97 Omessa presentazione: da 516 a 1032 euro (per ogni elenco) Con il Ravvedimento operoso la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo: euro 64,50 (per ogni elenco) purché la violazione non sia stata constatata dagli Uffici e comunque non siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività di accertamento. In tal caso il contribuente provvede alla regolarizzazione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, mediante: pagamento della sanzione con Mod. F/24 cod. tributo 8911 presentazione dei modelli intra in precedenza omessi Presentazione degli elenchi entro 30 giorni dalla richiesta degli Uffici: da 258 a 516 euro (per ogni elenco) 89 SANZIONI violazioni parte FISCALE degli elenchi INTRA Art. 11 D.lvo n 471/97 Presentazione degli elenchi con irregolarità o inesattezze: da 516 a 1032 euro (per ogni elenco) Le correzione degli elenchi (irregolarità o inesattezze), spontanee o entro 30 giorni dalla richiesta degli Uffici, non sono soggette al pagamento di sanzioni. 90 SANZIONI violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA In vigore dal 13 dicembre 2014 Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' sostituito dal seguente: Comma 5: Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 regolamento (CE) n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat. 91 SANZIONI violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA Art. 7 D.lvo n 322/89 Obbligo di fornire dati statistici Comma 1 secondo periodo. Su proposta del Presidente dell’ISTAT, sentito il Comitato di cui all’articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma. Comma 3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto. 92 SANZIONI violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA Art. 11 D.lvo n 322/89 Omessa compilazione, irregolarità, o inesattezza di dati statistici: da 516 a 5.164 euro per le società da 206 a 2.065 euro per le persone fisiche (ditta individuale) (La sanzione si applica alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs n. 322/1989.) Attualmente l’allegato 5.IST00111 del D.P.R. 19/7/2013 Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) identifica gli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro. segue 93 SANZIONI violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA Art. 11 D.lvo n 322/89 Omessa compilazione, irregolarità, o inesattezza di dati statistici: Presentazione o regolarizzazione dei dati entro 30 giorni dalla richiesta degli Uffici la sanzione è ridotta della metà: da 258 a 2.582 euro per le società da103 a 1.032 euro per le persone fisiche (ditta individuale) L’accertamento della violazione è effettuato dagli uffici di statistica il cui verbale di contestazione degli addebiti all’interessato viene trasmesso al Prefetto della provincia (Legge 24/11/1981 n 689). 94 Art. 6 Decreto del Ministro dell’economia 22/2/2010 Presentazione modelli Intra L’art. 5 del Decreto del Ministro dell’Economia 22/2/2010 stabilisce che i dati da indicare negli elenchi intra debbono riferirsi alle operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi delle disposizione in materia di I.V.A. Per le cessioni intracomunitarie: i dati da indicare negli elenchi intra 1 bis debbono riferirsi alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento alla data di registrazione della fattura. Per gli acquisti intracomunitari: i dati da indicare negli elenchi intra 2 bis debbono riferirsi alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento alla data di registrazione della fattura. Deroga: Se anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, sia ricevuta fattura (fatturazione anticipata) o pagato in tutto o in parte il corrispettivo (es. acconti) l’operazione deve essere inserita nell’elenco intra 2 bis con riferimento al periodo di consegna dei beni e per l’ammontare complessivo dell’operazione stessa (art. 50, comma 7, Dl 331/1993). 95 Registrazione della fattura degli acquisti intracomunitari Data di inizio del trasporto 15 gennaio Ricevimento fattura Registrazione fattura Entro il Riferimento mese Entro gennaio 15 febbraio Gennaio Entro febbraio 15 marzo Febbraio Entro marzo 15 aprile Marzo Oltre la fine di marzo 15 aprile In mancanza di ricevimento fattura Obbligo emissione e annotazione fattura in unico esemplare 15 aprile Con corrispettivo inferiore a quello reale Marzo Presentazione mod. intra 2 bis periodicità mensile Registrazione fattura Periodo scadenza Gennaio Gennaio 25 febbraio entro 15 febbraio Febbraio 25 marzo Febbraio Febbraio 25 marzo Entro 15 marzo Marzo 25 aprile Marzo Marzo 25 aprile Entro 15 aprile Aprile 25 maggio Aprile Aprile 25 maggio Emissione fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Dovrà essere presentato il modello intra 2 ter di rettifica con riferimento al periodo di registrazione della fattura integrativa 96 Cessioni intracomunitarie Prova dell’elemento territoriale La Direttiva CE 112/2006 non dispone in merito alle prove della natura intracomunitaria della cessione, tuttavia l’art. 273 lascia ad ogni singolo Stato membro la facoltà di stabilire “…. altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’iva e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera”. Anche la normativa interna non dispone nulla in merito alla prova dell’elemento territoriale della cessione intracomunitaria, difatti l’art. 41, 1 comma lett. a) del D.L. 331/93 in recepimento dell’art. 138, 1 comma, della Direttiva stabilisce che: “ costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta …… “ In ogni caso in sede di verifica fiscale o in caso di contestazione la prova della cessione intracomunitaria dovrà essere fornita dal soggetto fornitore, il quale avrà l’obbligo di dimostrare l’effettivo trasferimento fisico delle merci in altro Stato membro (elemento territoriale dell’operazione). Al riguardo, è evidente l’importanza che, in una transazione commerciale, assumono i codici incoterms in quanto permettono di individuare in modo inequivocabile e oggettivo le responsabilità delle parti contraenti in relazione al trasporto e alla consegna delle merci. 97 Cessioni intracomunitarie Prova dell’elemento territoriale RESA INCOTERMS CPT – CIP – DAT – DAP Nel caso in cui il cedente: sostiene solo i costi del trasporto la resa corretta sarebbe CPT o CIP, mentre nel caso in cui oltre agli oneri del trasporto si fa carico anche dei rischi la resa corretta sarebbe DAP o DAT In entrambi i casi non dovrebbero esserci problemi in ordine alla prova del trasferimento dei beni nello Stato membro del cessionario. Difatti il cedente sarà in possesso della seguente documentazione: Ordine e conferma d’ordine Fattura non imponibile art. 41 D.L. 331/93 Bonifico bancario Fattura dello spedizioniere per l’addebito del trasporto intracomunitario Elenco Intra 1 bis trasmesso in relazione alla registrazione della fattura di cessione C.M.R. dove il cedente risulta quale mittente della spedizione e recante la firma del cessionario apposta al momento del ricevimento delle merci nel proprio Stato membro. 98 Cessioni intracomunitarie Prova dell’elemento territoriale RESA INCOTERMS EX WORKS (FRANCO FABBRICA) Con la clausola EXW la posizione del cedente si complica, in quanto è il compratore che provvede a tutte le spese e rischi per prelevare la merce dai locali del venditore. Il cedente, in tali casi, non avendo il controllo della situazione, ai fini della dimostrazione della prova, dovrà confidare nella disponibilità del trasportatore o del suo cessionario. Con R.M. 345-E del 2007 l’Agenzia delle entrate ha confermato che il requisito territoriale è uno degli elementi costitutivi della cessione intracomunitaria in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione della fattura senza applicazione dell’imposta. Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia, conferma l’obbligatorietà della conservazione dei documenti che provano l’effettiva realizzazione della cessione: la fattura e l’elenco Intra 1 bis Tra i documenti non fiscali, assume particolare importanza l’esibizione del documento di trasporto (CMR), il quale, firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta, costituisce prova idonea da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario. In ogni caso dalle disposizioni normative (art. 19, comma 3 DPR 600/73 e art. 2219 del C.C.) emerge l’obbligatorietà di conservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate, sia copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro. 99 Cessioni intracomunitarie Prova dell’elemento territoriale RESA INCOTERMS EX WORKS (FRANCO FABBRICA) Con R.M. 477-E del 2008 l’Agenzia delle entrate, affrontando un caso di cessione intracomunitaria franco fabbrica, conferma che l’invio dei beni in altro Stato membro è un elemento costitutivo della cessione intracomunitaria, in assenza del quale non può applicarsi il trattamento di non imponibilità (art. 41 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L’Agenzia ricorda inoltre che la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha ribadito tale principio, affermando che “l’esenzione della cessione intracomunitaria diventa applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente e quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione e trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione” (sentenza del 27/09/2007, in causa C-409/04, punto 42. In senso conforme anche la sentenza del 27/09/2007, in causa C-184/05, punto 23). Pertanto, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova dell’elemento territoriale potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro. 100 Cessioni intracomunitarie Prova dell’elemento territoriale RESA INCOTERMS EX WORKS (FRANCO FABBRICA) Con R.M. 19-E del 2013 l’Agenzia delle entrate, in risposta ad una istanza d’interpello relativa ad una cessione franco fabbrica ha ritenuto prove ammissibili: sia il caso in cui il trasportatore rilascia il C.M.R. in formato elettronico, equivalente a quello cartaceo, la cui copia può essere estratta dal sistema informativo del vettore sia le informazioni sullo stato del trasporto della merce da cui risulta la sua avvenuta consegna nel Paese membro tratte sempre dal sistema informatico del vettore. In tali casi detti documenti non avendo le caratteristiche del documento informatico in quanto mancanti del dato temporale e della sottoscrizione elettronica sono considerati documenti analogici e pertanto: Dovranno essere stampati o materializzati su supporto fisico (Ris. 158-E del 2009) e Conservati il base al D.M. 23.01.2004 101 Cessioni intracomunitarie Prova dell’elemento territoriale RESA INCOTERMS EX WORKS (FRANCO FABBRICA) Con la resa franco fabbrica è importante la raccolta di tutta la documentazione che possa dimostrare l’elemento territoriale. È necessario, quindi, conservare: Ordini, conferme d’ordine, e-mail e scambi di fax La fattura riportante il numero di identificazione del cessionario comunitario la cui veridicità sia stata controllata nel sistema “VIES” L’elenco intra 1 bis trasmesso nel periodo di riferimento Bonifico bancario relativo al pagamento della fattura Eventuale corrispondenza con il trasportatore incaricato dal cessionario Eventuale dichiarazione del cessionario di avere ricevuto le merci oggetto dell’acquisto intracomunitario Copia del CMR richiesto al proprio cessionario o al trasportatore. Se il CMR viene rilasciato in formato elettronico è importante stampare tale documentazione, se si è in possesso delle credenziali per accedere ai servizi informatici del vettore D.D.T. riportante l’attestazione del cessionario dell’avvenuta ricezione della merce Informazioni tratte dal sistema informatico del vettore (tracking number) 102 Cessioni intracomunitarie tedesche Prova dell’elemento territoriale Dal 1 ottobre 2013 è vigore una nuova norma introdotta dal Ministero delle Finanze tedesco per le aziende in Germania che effettuano cessioni intracomunitarie di beni. I fornitori dalla Germania potranno quindi richiedere alle aziende italiane una dichiarazione o una prova alternativa per dimostrare di aver ricevuto la merce. I cedenti tedeschi dovranno presentare per ogni fattura di cessione intracomunitaria una dichiarazione detta "Gelangensbestätigung" ovvero un "Entry Certificate" (Certification of the entry of the object of an intra-Community supply into another EU member State). Tale documento attesta che la merce è stata effettivamente consegnata nel Paese di destinazione per poter usufruire dell'esenzione IVA nel Paese da cui la merce proviene. La dichiarazione, che dovrà essere sempre accompagnata da una copia della fattura relativa alla vendita della merce, dovrà contenere le seguenti informazioni: denominazione e indirizzo dell'acquirente; quantità e descrizione della merce, numero identificativo del mezzo di trasporto; il luogo e mese in cui ha termine il trasporto, la spedizione o il ritiro da parte dello stesso acquirente; data del rilascio del certificato; firma dell'acquirente. È possibile presentare una dichiarazione cumulativa trimestrale, purché per ogni singola consegna venga sempre indicato il mese in cui la stessa ha avuto luogo. Sono possibili inoltre forme alternative, ad esempio il CMR completo di firma del vettore e del destinatario. 103 Vendita EX WORKS Triangolazione comunitaria Il soggetto nazionale “IT” (1 cedente) vende al soggetto francese “FR” (1 cessionario-2 cedente) un bene e quest’ultimo lo consegna al soggetto tedesco “DE” (2 cessionario). IT DE FR In questa operazione a fronte di due cessioni intracomunitarie IT FR DE si è in presenza di un unico trasporto IT DE e l’IVA è assolta dal soggetto DE in Germania. Affinché le due cessioni siano non imponibili è indispensabile che il passaggio della proprietà da FR a DE avvenga nel momento della consegna del bene in territorio tedesco, altrimenti la prima cessione tra IT e FR si considera effettuata nel territorio dello Stato e pertanto soggetta ad iva in italiana. Quindi se le due cessioni sono effettuate con codice incoterm Ew works la prima IT -–> FR è una operazione interna mentre la seconda FR -–> DE è una cessione intracomunitaria, in quanto il potere di disporre del bene come proprietario risulta anticipato rispetto al trasferimento fisico del bene dall’Italia alla Germania. Cioè il soggetto DE acquisisce la proprietà e la disponibilità del bene in Italia prima del suo trasferimento fisico in Germania. 104 Momento di effettuazione delle operazioni Prestazioni di servizi Art. 6, comma 6, DPR 633/72 Per le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7/ter del Dpr 633/72 rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e viceversa il momento di effettuazione varia, a seconda che si tratti di prestazioni: Uniche: momento della loro ultimazione Periodiche o continuative: data di maturazione dei corrispettivi Deroga: il pagamento anticipato, anche parziale, del corrispettivo integra in ogni caso il momento impositivo. Il committente nazionale, debitore d’imposta, è obbligato ad applicare il reverse charge previsto dall’art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972 mediante: a) Integrazione della fattura (se il prestatore è stabilito in altro Paese Ue), o b) autofatturazione (se il prestatore è stabilito al di fuori della Ue). N.B. La fatturazione anticipata non è causa autonoma di effettuazione dell’operazione. 105 Momento di effettuazione delle operazioni Prestazioni di servizi Art. 6, comma 6, DPR 633/72 L’Agenzia delle entrate con: Circ. n 35 del 29/9/2012 stabilisce che nelle prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7/ter del Dpr 633/72 il ricevimento della fattura del fornitore estero può assumersi come indice dell'ultimazione del servizio ai fini dell'applicazione dell'Iva da parte del committente nazionale. Circ. 16 del 21/5/2013 chiarisce che il committente nazionale non è comunque sanzionabile se provvede in anticipo a integrare la fattura del fornitore, o a emettere l'autofattura, liquidando dunque l'imposta prima che sia effettuata l'operazione. 106 Momento di effettuazione delle operazioni Prestazioni di servizi Art. 6, comma 6, DPR 633/72 Le stesse prestazioni (generiche art. 7/ter), se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a 1 anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime. ------------- Il momento di effettuazione dei servizi specifici di cui agli articoli 7 quater e quinquies coincide invece (art. 6 commi 3 e 4): con il pagamento, anche parziale, del corrispettivo ovvero con l’emissione anticipata della fattura, la quale non fruisce del differimento al giorno15 del mese successivo. 107 Modalità di assolvimento dell’imposta Prestazioni di servizi Art. 17 D.P.R. 633/72: 2 comma 1 periodo: Gli obblighi relativi e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati nell’art. 7 ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti (autofattura) 2 comma ultimo periodo: Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, e: o Se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello in cui si considera eseguita la cessione/prestazione dovrà emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo; o Se riceve una fattura con un corrispettivo inferiore dovrà emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originale. 108 PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazione di servizio Prestatore del servizio U.E. Prestazioni generiche (art. 7 ter) Extra-UE U.E. Art. 7 quater Art. 7 quinquies Extra-UE Momento di effettuazione del servizio Ultimazione della prestazione, ovvero, se di carattere periodico o continuativo alla data di maturazione del corrispettivo (*) (art. 6, c. 6 Dpr 633/72) Pagamento del corrispettivo Ovvero Emissione autofattura se precedente al pagamento (art. 6, commi 3 e 4 Dpr 633/72) Assolvimento dell’imposta Presentazione intra servizi Con le modalità degli artt. 46 e 47 D.L. 331/93 (art. 17, c.2 ultimo periodo Dpr 633/72) Si con riferimento al periodo di registrazione della fattura Con autofattura art. 17, c. 2 1° periodo, Dpr 633/72 No (Art. 50 comma 6 D.L. n. 331/93) Con le modalità degli Artt. 46 e 47 D.L. 331/93 Con autofattura Art. 17, c. 2 1° periodo, Dpr 633/72 No (art. 50, comma 6, D.L. n. 331/93) (*) Se prima di tali eventi è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi s’intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le prestazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a 1 anno che non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime. 109 GRAZIE PER L’ATTENZIONE 110